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Decisione

9.2022.106

Curatela generale - condizioni per l'istituzione e collaborazione da parte del curatore

19 gennaio 2023Italiano18 min

per la gestione della propria salute, oltre che delle finanze”). Ritenuta “l’impossibilità

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.106

Lugano

19 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’istituzione di una curatela generale a favore del marito

giudicando

sul reclamo del 17 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

30 maggio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1, nato il 1927 e domiciliato

a __________, è coniugato con RE 1. La situazione personale di PI 1 era già

stata oggetto di prime verifiche da parte dell’Autorità regionale di protezione

__________ (in seguito Autorità di protezione) nel 2020 e poi di nuovo nel

2021, dopo alcune segnalazioni pervenute da parte di parenti e amici

preoccupati per il suo stato di salute. La moglie si era sempre opposta alle

indagini e agli interventi proposti.

B. In data 13 maggio

2022 PI 1 è stato ricoverato presso la Clinica __________ per un “decadimento

delle condizioni generali con caduta senza perdita di conoscenza a domicilio”.

In seguito alla valutazione geriatrica globale multidisciplinare eseguita, è

emerso un quadro psico-fisico assai compromesso (“un diabete compensato su

mancata somministrazione della terapia da parte della moglie, uno stato di

denutrizione con cachessia, nonché una demenza, di tipo probabilmente misto

(Alzheimer e vascolare) e di media gravità, con importante riduzione della

prestazione cognitivo-funzionale ed evidente incapacità d’intendere e di volere

per la gestione della propria salute, oltre che delle finanze”). Ritenuta “l’impossibilità

di istaurare delle cure adeguate a domicilio in assenza della collaborazione

della moglie”, la Dr.ssa. med. __________ ha provveduto al ricovero a scopo

di assistenza ex art. 429 CC del paziente presso la casa per anziani __________

a partire dal 24 maggio 2022. Questa situazione è stata segnalata all’Autorità

di protezione con rapporto 20/23 maggio 2022 della predetta curante.

C. Con decisione 30

maggio 2022 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di PI 1 una curatela

generale ai sensi dell’art. 398 CC. Quale curatore è stato nominato CURA 1. La

decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo

è stato tolto l’effetto sospensivo.

D. Con scritti 17, 18 e

20 giugno 2022 indirizzati all’Autorità di protezione, RE 1 ha comunicato di

contestare sia il rapporto della Dr.ssa. med. __________ sia l’istituzione

della curatela generale. I medesimi scritti sono stati inoltrati alla scrivente

Camera di protezione ai fini della loro determinazione quali reclami avverso la

decisione 30 maggio 2022 dell’Autorità di protezione.

E. In data 22 giugno

2022 l’Autorità di protezione ha sentito RE 1 e il curatore generale. La moglie

si è opposta al rapporto medico della Dr.ssa. __________ e all’istituzione

della misura di protezione a favore del marito, comunicando di voler ricorrere

contro la relativa decisione. Il curatore ha spiegato il suo ruolo, evidenziando

l’importanza di ottenere la collaborazione da parte della consorte del

curatelato.

F. Su richiesta

dell’Autorità di protezione, con certificato 22 giugno 2022 la Dr. med. __________,

__________, ha attestato che l’interessato “presenta un grave e permanente

deficit delle funzioni cognitive che pregiudica la sua capacità di intendere e

di volere. Il paziente non è in grado di comprendere le sue patologie

internistiche che hanno portato ad uno stato clinico fragile e fortemente

compromesso, purtroppo passabile di peggioramento, di conseguenza non ha la

possibilità di auto-gestirsi nelle decisioni che riguardano possibili

provvedimenti terapeutici sanitari sia invasivi che non, così come

l’auto-gestione delle proprie finanze”.

G. Con ordinanza 23 giugno

2022 la scrivente Camera ha intimato lo scritto 17 giugno 2022 quale reclamo

(così come gli scritti del 18/20 e 21 giugno 2022) di RE 1 all’Autorità di

protezione e al curatore generale con l’invito a formulare eventuali

osservazioni scritte.

H. Con scritto 25 giugno

2022 alla Camera di protezione, RE 1 ha contestato gli interventi dell’Autorità

di protezione ritenendoli degli atti di abusi di potere sia nei suoi confronti

che nei confronti del marito. È stato allegato un certificato medico datato 20 giugno

2022 del Dr. med. __________, con il quale viene attestata la capacità di

discernimento di RE 1 e la sua capacità di prendersi cura del marito.

I. Il 28 giugno 2022

il curatore ha indicato di non poter fornire osservazioni in merito al reclamo

in quanto “non conosceva la situazione familiare della famiglia __________”,

rinviando alle informazioni fornite dall’Autorità di protezione.

J. In data 11 luglio

2022 la reclamante ha presentato alla Camera di protezione uno scritto nel

quale ha rimproverato all’Autorità di protezione diversi tipi di asseriti abusi

di diritto nei suoi confronti, tra cui infrazioni contro il patrimonio.

K. Con osservazioni 25

luglio 2022 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione

impugnata e ha eccepito l’irricevibilità del reclamo, il quale sarebbe carente

di motivazione. L’Autorità di protezione ha inoltre criticato la tempistica con

la quale la reclamante si è opposta al ricovero del marito presso la casa per

anziani, provvedimento che, secondo l’Autorità, avrebbe dovuto essere impugnato

dinnanzi alla Commissione giuridica in materia assistenza sociopsichiatrica. È

stato rammentato che i primi accertamenti intrapresi da parte dell’Autorità di

protezione ai fini di proteggere l’interessato risalgono al 2020, interventi

che, a dire dell’Autorità di prime cure, erano stati ostacolati dall’agire

della reclamante. L’attuale misura di protezione adottata si sarebbe poi resa

necessaria in seguito al ricovero ospedaliero dell’interessato del 13 maggio

2022, durante il quale i medici hanno riscontrato una situazione alquanto

precaria e bisognosa di aiuto e protezione.

L. Con replica 2 agosto

2022 la reclamante ha contestato le tesi dell’Autorità di protezione,

sostenendo che i fatti accertati dalla medesima sarebbero inesatti e falsi,

esponendo una sua versione della situazione psicofisica dell’interessato e

descrivendo l’assistenza che presterebbe a suo favore. La reclamante ha

ribadito di ritenere errata la scelta dell’attuale misura, criticando l’agire dell’Autorità

di protezione nei confronti del marito e del patrimonio della coppia.

M. Con scritto 9 agosto

2022 la reclamante ha informato l’Autorità di protezione di essersi rivolta ad

una legale di fiducia, l’avv. PR 1, chiedendo una proroga del termine affinché

quest’ultima potesse formulare delle osservazioni a complemento della replica.

La reclamante ha inoltre presentato copia delle disposizioni del paziente,

datate 01.01.2021, redatte da PI 1 sul formulario dell’__________, chiedendo

che le stesse venissero integrate nella sua documentazione.

N. Con duplica 11 agosto

2022 (relativa alla replica 2 agosto 2022) l’Autorità di protezione ha rilevato

come che la reclamante contesterebbe a priori, “in modo non chiaro, non

lineare, confuso e non del tutto comprensibile”, tutte le misure adottate a

favore del marito, mancando così di riconoscere i bisogni e la gravità del suo

stato di salute. L’Autorità di protezione ha sottolineato l’urgenza con la

quale i medici e poi la stessa autorità hanno dovuto intervenire a tutela degli

interessi di PI 1. La decisione di istituire la curatela generale e di nominare

un curatore esterno alla famiglia si sarebbe resa necessaria ritenuto che

l’atteggiamento ostacolante della moglie avrebbe messo in grave pericolo la

salute del marito. L’Autorità di protezione ha osservato che la resistenza

della moglie non si sarebbe nemmeno attenuata in seguito alla sua audizione e

all’incontro con il curatore nominato.

O. Il curatore non ha

presentato una duplica.

P. Con ordinanza 13

settembre 2022 la scrivente Camera impartito alla patrocinatrice della

reclamante un termine di 15 giorni per la presentazione del complemento di

replica.

Q. In data 5 ottobre

2022 la reclamante ha presentato delle osservazioni quali complemento di

replica, mediante le quali ha postulato l’annullamento della decisione

impugnata e ha chiesto che al reclamo venga restituito l’effetto sospensivo. Secondo

la reclamante la decisione impugnata sarebbe volta a “metterla fuori gioco

da ogni e qualsiasi decisione riguardante il marito”. Il peggioramento

delle condizioni dell’interessato non sarebbe dovuto ad una mancanza di cure

adeguate da parte della moglie, ipotesi che la reclamante contesta recisamente.

A suo parere, a prescindere dalla capacità o meno di prestare le cure

necessarie a domicilio, ella, quale coniuge, sarebbe comunque legittimata ad

occuparsi delle finanze del marito, ragione per la quale l’istituzione della

curatela generale risulterebbe eccessiva, evidenziando di essere stata nominata

rappresentante terapeutico del marito mediante le direttive del paziente del

01.01.2021. Secondo la reclamante, l’interessato avrebbe dovuto essere sentito

in merito alla sua volontà di continuare ad essere accudito dalla moglie. Pur

consapevole di non poter provvedere alle cure del marito da sola e di dover

fare capo ad “una struttura pubblica e/o privata per le sue cure giornaliere”,

la reclamante ritiene di essere in grado di decidere autonomamente delle cure

necessarie per il marito senza l’imposizione di una curatela generale o qualsiasi

altra misura di protezione.

R. Con duplica 19

ottobre 2022 (relativa al complemento di replica 5 ottobre 2022), l’Autorità di

protezione si è riconfermata nella decisione impugnata, ribadendo la necessità

della misura di protezione contestata e rammentando l’incapacità della

reclamante di comprendere le necessità del consorte, limite già emerso in

precedenza e osservato anche dai medici e dagli operatori intervenuti negli

anni. Il curatore generale lamenterebbe l’opposizione della reclamante, ciò che

renderebbe difficile la gestione adeguata del mandato.

S. Con scritto 23

novembre 2022 la reclamante ha sollecitato l’evasione della presente vertenza,

in quanto la curatela generale sarebbe diventata insostenibile per la moglie.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

L’art. 390 CC elenca

i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

2.1

Cause della curatela,

ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di

debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato

di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC N. 7 e 25).

2.2

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno

2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere

necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della

proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

3.

Ai

sensi dell’art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno

d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è

istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto

concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni

giuridiche (cpv. 2). L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei

diritti civili (cpv. 3).

Una

curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di

aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole

incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone

affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento

è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela

generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura

non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è infatti

né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono beneficiare di

una protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6437). In altre

parole, lo stato della persona deve impedirle totalmente di assumere (lei

stessa) la salvaguardia dei suoi interessi (CommFam Protection

del l’adulte, Meier, ad art. 398

CC N. 6).

3.1

La

curatela di portata generale dovrebbe dunque essere riservata prima di tutto ai

casi nei quali (cumulativamente): i) la persona soffre di un’incapacità

durevole di discernimento; ii) il bisogno d’assistenza personale e patrimoniale

è generale; iii) esiste un largo bisogno di rappresentanza nei confronti dei

terzi e iv) la persona rischia di agire contro il suo interesse o è esposta a

essere sfruttata da terzi negli intervalli di lucidità che non possono essere

esclusi (CommFam Protection del l’adulte, Meier,

ad art. 398 CC N. 10). Questa misura potrebbe inoltre essere pronunciata in

caso di situazione estremamente evolutiva. Un adattamento a posteriori, dopo

una misura meno incisiva, potrebbe risultare tardivo.

3.2

Per

l’istituzione di una curatela generale è necessario che venga eseguita una

perizia psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone

delle conoscenze e competenze necessarie) a motivo dell’impatto che essa

comporta sulla limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l’adulte,

Losanna 2016, n. 208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015

del 9 agosto 2016, consid. 4).

Una perizia

psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità in

questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il

rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla

sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del

suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le

questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua

capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l’adulte,

Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con riferimenti).

4.

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della

protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina

d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume

le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

5.

Nel caso concreto, a

giustificare una misura curatelare a favore di PI 1 è la sua disabilità mentale

ai sensi dell’art. 390 cpv. 1 cifra 1 CC, attestata mediante certificato medico

del 24 maggio 2022 della Dr.ssa med. __________, medico specialista in medicina

interna e in geriatria della Clinica __________, nei termini di una “demenza,

di tipo probabilmente misto (Alzheimer e vascolare) di media gravità, con

importante riduzione della prestazione cognitivo-funzionale ed evidente

incapacità d’intendere e di volere per la gestione della propria salute, oltre

che delle finanze.” È stato concluso che l’interessato “versa in uno

stato di grave fragilità psico-fisica e sociale, in parte a causa delle

malattie di cui soffre (diabete, demenza di medio grado e grave malnutrizione),

in parte perché gli vengono negate le cure farmacologiche e l’alimentazione di

cui egli abbisogna. Egli non è in grado di intendere e volere e, dunque,

di proteggersi per quel che riguarda le cure e l’assistenza necessarie.” Mediante

quest’ultimo documento la curante ha provveduto a ordinare un ricovero a scopo

d’assistenza del paziente ai sensi dell’art. 429 CC (misura rimasta

incontestata e cresciuta in giudicato).

La Dr.ssa. med. __________,

ha a sua volta attestato la disabilità mentale dell’interessato in data 22

giugno 2022, dichiarando che il paziente “è affetto da un grave permanente

deficit delle funzioni cognitive che pregiudica la sua capacità di intendere e

di volere. Il paziente non è in grado di comprendere le sue patologie

internistiche che hanno portato ad uno stato clinico fragile e fortemente

compromesso, purtroppo passabile di peggioramento, di conseguenza non ha la

possibilità di auto-gestirsi nelle decisioni che riguardano possibili provvedimenti

terapeutici sanitari sia invasivi che non, così come l’auto-gestione delle

proprie finanze.”.

5.1

La disabilità mentale di cui è affetto l’interessato, che lo rende

incapace di discernimento – sia per quanto concerne la sua sfera personale che

quella amministrativa – lo pone in uno stato di debolezza che lo rende bisognoso

di protezione e di assistenza, come chiaramente confermato dai predetti medici

specialisti. Dagli atti medici si evincono sufficienti elementi che

confermano l’effettivo e particolare bisogno d’aiuto di PI 1, segnatamente a

causa dello stato di salute generale e della chiara diagnosticata durevole

incapacità di discernimento. Ritenuto questo bisogno globale e durevole dell’interessato,

l’unica misura che entra in considerazione per tutelare i suoi interessi,

personali e patrimoniali, è pertanto la curatela generale. Essa comprende tutto

quanto concernente la cura della persona e degli interessi patrimoniali e delle

relazioni giuridiche, risultando a priori ogni altra misura di

protezione insufficiente.

5.2

La reclamante contesta

in toto la misura di protezione adottata e rifiuta ogni misura

curatelare possibile a favore del marito, pretendendo di poter continuare a

rappresentare il marito sulla base della sua qualità di coniuge, invocando peraltro

le norme sulla rappresentanza ex legge ai sensi dell’art. 374 e segg. CC,

nonché quelle inerenti le direttive anticipate. Tuttavia, a prescindere

dalla forma della rappresentanza (rappresentanza ex lege o nella forma di una

curatela ufficiale), qualsiasi persona chiamata a rappresentare l’interessato è

tenuta a collaborare, sia con gli operatori sanitari responsabili, sia con

l’Autorità di protezione e a rendere conto del suo operato per determinati

negozi e azioni. Ritenuto che già in passato, ha mantenuto una posizione del

tutto oppositiva e ostacolante nei confronti di tutta la rete di protezione del

marito, è impensabile che ella possa rivestire il ruolo di rappresentante o di

curatrice del consorte. La scelta dell’Autorità di protezione di nominare un

curatore generale esterno alla cerchia famigliare risulta pertanto indubbiamente

adeguata.

6.

La domanda di restituzione

dell’effetto sospensivo è stata presentata soltanto in sede di complemento alla

replica, motivo per cui ci si può chiedere in che misura la sia tempestiva. Superata

dal presente giudizio di merito essa è quindi divenuta priva d’oggetto.

7.

Alla luce di quanto

precede, è a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha istituito una

curatela generale a favore di PI 1, unica misura in grado di tutelare adeguatamente

i suoi interessi, sia personali che patrimoniali. Il reclamo, in quanto infondato,

va pertanto respinto.

8.

Tasse e spese

seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono posti a carico di RE 1.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.