9.2022.106
Curatela generale - condizioni per l'istituzione e collaborazione da parte del curatore
19 gennaio 2023Italiano18 min
per la gestione della propria salute, oltre che delle finanze”). Ritenuta “l’impossibilità
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.106
Lugano
19 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una curatela generale a favore del marito
giudicando
sul reclamo del 17 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
30 maggio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1, nato il 1927 e domiciliato
a __________, è coniugato con RE 1. La situazione personale di PI 1 era già
stata oggetto di prime verifiche da parte dell’Autorità regionale di protezione
__________ (in seguito Autorità di protezione) nel 2020 e poi di nuovo nel
2021, dopo alcune segnalazioni pervenute da parte di parenti e amici
preoccupati per il suo stato di salute. La moglie si era sempre opposta alle
indagini e agli interventi proposti.
B. In data 13 maggio
2022 PI 1 è stato ricoverato presso la Clinica __________ per un “decadimento
delle condizioni generali con caduta senza perdita di conoscenza a domicilio”.
In seguito alla valutazione geriatrica globale multidisciplinare eseguita, è
emerso un quadro psico-fisico assai compromesso (“un diabete compensato su
mancata somministrazione della terapia da parte della moglie, uno stato di
denutrizione con cachessia, nonché una demenza, di tipo probabilmente misto
(Alzheimer e vascolare) e di media gravità, con importante riduzione della
prestazione cognitivo-funzionale ed evidente incapacità d’intendere e di volere
per la gestione della propria salute, oltre che delle finanze”). Ritenuta “l’impossibilità
di istaurare delle cure adeguate a domicilio in assenza della collaborazione
della moglie”, la Dr.ssa. med. __________ ha provveduto al ricovero a scopo
di assistenza ex art. 429 CC del paziente presso la casa per anziani __________
a partire dal 24 maggio 2022. Questa situazione è stata segnalata all’Autorità
di protezione con rapporto 20/23 maggio 2022 della predetta curante.
C. Con decisione 30
maggio 2022 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di PI 1 una curatela
generale ai sensi dell’art. 398 CC. Quale curatore è stato nominato CURA 1. La
decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo
è stato tolto l’effetto sospensivo.
D. Con scritti 17, 18 e
20 giugno 2022 indirizzati all’Autorità di protezione, RE 1 ha comunicato di
contestare sia il rapporto della Dr.ssa. med. __________ sia l’istituzione
della curatela generale. I medesimi scritti sono stati inoltrati alla scrivente
Camera di protezione ai fini della loro determinazione quali reclami avverso la
decisione 30 maggio 2022 dell’Autorità di protezione.
E. In data 22 giugno
2022 l’Autorità di protezione ha sentito RE 1 e il curatore generale. La moglie
si è opposta al rapporto medico della Dr.ssa. __________ e all’istituzione
della misura di protezione a favore del marito, comunicando di voler ricorrere
contro la relativa decisione. Il curatore ha spiegato il suo ruolo, evidenziando
l’importanza di ottenere la collaborazione da parte della consorte del
curatelato.
F. Su richiesta
dell’Autorità di protezione, con certificato 22 giugno 2022 la Dr. med. __________,
__________, ha attestato che l’interessato “presenta un grave e permanente
deficit delle funzioni cognitive che pregiudica la sua capacità di intendere e
di volere. Il paziente non è in grado di comprendere le sue patologie
internistiche che hanno portato ad uno stato clinico fragile e fortemente
compromesso, purtroppo passabile di peggioramento, di conseguenza non ha la
possibilità di auto-gestirsi nelle decisioni che riguardano possibili
provvedimenti terapeutici sanitari sia invasivi che non, così come
l’auto-gestione delle proprie finanze”.
G. Con ordinanza 23 giugno
2022 la scrivente Camera ha intimato lo scritto 17 giugno 2022 quale reclamo
(così come gli scritti del 18/20 e 21 giugno 2022) di RE 1 all’Autorità di
protezione e al curatore generale con l’invito a formulare eventuali
osservazioni scritte.
H. Con scritto 25 giugno
2022 alla Camera di protezione, RE 1 ha contestato gli interventi dell’Autorità
di protezione ritenendoli degli atti di abusi di potere sia nei suoi confronti
che nei confronti del marito. È stato allegato un certificato medico datato 20 giugno
2022 del Dr. med. __________, con il quale viene attestata la capacità di
discernimento di RE 1 e la sua capacità di prendersi cura del marito.
I. Il 28 giugno 2022
il curatore ha indicato di non poter fornire osservazioni in merito al reclamo
in quanto “non conosceva la situazione familiare della famiglia __________”,
rinviando alle informazioni fornite dall’Autorità di protezione.
J. In data 11 luglio
2022 la reclamante ha presentato alla Camera di protezione uno scritto nel
quale ha rimproverato all’Autorità di protezione diversi tipi di asseriti abusi
di diritto nei suoi confronti, tra cui infrazioni contro il patrimonio.
K. Con osservazioni 25
luglio 2022 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione
impugnata e ha eccepito l’irricevibilità del reclamo, il quale sarebbe carente
di motivazione. L’Autorità di protezione ha inoltre criticato la tempistica con
la quale la reclamante si è opposta al ricovero del marito presso la casa per
anziani, provvedimento che, secondo l’Autorità, avrebbe dovuto essere impugnato
dinnanzi alla Commissione giuridica in materia assistenza sociopsichiatrica. È
stato rammentato che i primi accertamenti intrapresi da parte dell’Autorità di
protezione ai fini di proteggere l’interessato risalgono al 2020, interventi
che, a dire dell’Autorità di prime cure, erano stati ostacolati dall’agire
della reclamante. L’attuale misura di protezione adottata si sarebbe poi resa
necessaria in seguito al ricovero ospedaliero dell’interessato del 13 maggio
2022, durante il quale i medici hanno riscontrato una situazione alquanto
precaria e bisognosa di aiuto e protezione.
L. Con replica 2 agosto
2022 la reclamante ha contestato le tesi dell’Autorità di protezione,
sostenendo che i fatti accertati dalla medesima sarebbero inesatti e falsi,
esponendo una sua versione della situazione psicofisica dell’interessato e
descrivendo l’assistenza che presterebbe a suo favore. La reclamante ha
ribadito di ritenere errata la scelta dell’attuale misura, criticando l’agire dell’Autorità
di protezione nei confronti del marito e del patrimonio della coppia.
M. Con scritto 9 agosto
2022 la reclamante ha informato l’Autorità di protezione di essersi rivolta ad
una legale di fiducia, l’avv. PR 1, chiedendo una proroga del termine affinché
quest’ultima potesse formulare delle osservazioni a complemento della replica.
La reclamante ha inoltre presentato copia delle disposizioni del paziente,
datate 01.01.2021, redatte da PI 1 sul formulario dell’__________, chiedendo
che le stesse venissero integrate nella sua documentazione.
N. Con duplica 11 agosto
2022 (relativa alla replica 2 agosto 2022) l’Autorità di protezione ha rilevato
come che la reclamante contesterebbe a priori, “in modo non chiaro, non
lineare, confuso e non del tutto comprensibile”, tutte le misure adottate a
favore del marito, mancando così di riconoscere i bisogni e la gravità del suo
stato di salute. L’Autorità di protezione ha sottolineato l’urgenza con la
quale i medici e poi la stessa autorità hanno dovuto intervenire a tutela degli
interessi di PI 1. La decisione di istituire la curatela generale e di nominare
un curatore esterno alla famiglia si sarebbe resa necessaria ritenuto che
l’atteggiamento ostacolante della moglie avrebbe messo in grave pericolo la
salute del marito. L’Autorità di protezione ha osservato che la resistenza
della moglie non si sarebbe nemmeno attenuata in seguito alla sua audizione e
all’incontro con il curatore nominato.
O. Il curatore non ha
presentato una duplica.
P. Con ordinanza 13
settembre 2022 la scrivente Camera impartito alla patrocinatrice della
reclamante un termine di 15 giorni per la presentazione del complemento di
replica.
Q. In data 5 ottobre
2022 la reclamante ha presentato delle osservazioni quali complemento di
replica, mediante le quali ha postulato l’annullamento della decisione
impugnata e ha chiesto che al reclamo venga restituito l’effetto sospensivo. Secondo
la reclamante la decisione impugnata sarebbe volta a “metterla fuori gioco
da ogni e qualsiasi decisione riguardante il marito”. Il peggioramento
delle condizioni dell’interessato non sarebbe dovuto ad una mancanza di cure
adeguate da parte della moglie, ipotesi che la reclamante contesta recisamente.
A suo parere, a prescindere dalla capacità o meno di prestare le cure
necessarie a domicilio, ella, quale coniuge, sarebbe comunque legittimata ad
occuparsi delle finanze del marito, ragione per la quale l’istituzione della
curatela generale risulterebbe eccessiva, evidenziando di essere stata nominata
rappresentante terapeutico del marito mediante le direttive del paziente del
01.01.2021. Secondo la reclamante, l’interessato avrebbe dovuto essere sentito
in merito alla sua volontà di continuare ad essere accudito dalla moglie. Pur
consapevole di non poter provvedere alle cure del marito da sola e di dover
fare capo ad “una struttura pubblica e/o privata per le sue cure giornaliere”,
la reclamante ritiene di essere in grado di decidere autonomamente delle cure
necessarie per il marito senza l’imposizione di una curatela generale o qualsiasi
altra misura di protezione.
R. Con duplica 19
ottobre 2022 (relativa al complemento di replica 5 ottobre 2022), l’Autorità di
protezione si è riconfermata nella decisione impugnata, ribadendo la necessità
della misura di protezione contestata e rammentando l’incapacità della
reclamante di comprendere le necessità del consorte, limite già emerso in
precedenza e osservato anche dai medici e dagli operatori intervenuti negli
anni. Il curatore generale lamenterebbe l’opposizione della reclamante, ciò che
renderebbe difficile la gestione adeguata del mandato.
S. Con scritto 23
novembre 2022 la reclamante ha sollecitato l’evasione della presente vertenza,
in quanto la curatela generale sarebbe diventata insostenibile per la moglie.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
L’art. 390 CC elenca
i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
2.1
Cause della curatela,
ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di
debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato
di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC N. 7 e 25).
2.2
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno
2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere
necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della
proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
3.
Ai
sensi dell’art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno
d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è
istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto
concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni
giuridiche (cpv. 2). L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei
diritti civili (cpv. 3).
Una
curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di
aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole
incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone
affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento
è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela
generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura
non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è infatti
né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono beneficiare di
una protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6437). In altre
parole, lo stato della persona deve impedirle totalmente di assumere (lei
stessa) la salvaguardia dei suoi interessi (CommFam Protection
del l’adulte, Meier, ad art. 398
CC N. 6).
3.1
La
curatela di portata generale dovrebbe dunque essere riservata prima di tutto ai
casi nei quali (cumulativamente): i) la persona soffre di un’incapacità
durevole di discernimento; ii) il bisogno d’assistenza personale e patrimoniale
è generale; iii) esiste un largo bisogno di rappresentanza nei confronti dei
terzi e iv) la persona rischia di agire contro il suo interesse o è esposta a
essere sfruttata da terzi negli intervalli di lucidità che non possono essere
esclusi (CommFam Protection del l’adulte, Meier,
ad art. 398 CC N. 10). Questa misura potrebbe inoltre essere pronunciata in
caso di situazione estremamente evolutiva. Un adattamento a posteriori, dopo
una misura meno incisiva, potrebbe risultare tardivo.
3.2
Per
l’istituzione di una curatela generale è necessario che venga eseguita una
perizia psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone
delle conoscenze e competenze necessarie) a motivo dell’impatto che essa
comporta sulla limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l’adulte,
Losanna 2016, n. 208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015
del 9 agosto 2016, consid. 4).
Una perizia
psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità in
questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il
rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla
sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del
suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le
questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua
capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l’adulte,
Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con riferimenti).
4.
L’art.
446.
CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della
protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina
d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume
le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
5.
Nel caso concreto, a
giustificare una misura curatelare a favore di PI 1 è la sua disabilità mentale
ai sensi dell’art. 390 cpv. 1 cifra 1 CC, attestata mediante certificato medico
del 24 maggio 2022 della Dr.ssa med. __________, medico specialista in medicina
interna e in geriatria della Clinica __________, nei termini di una “demenza,
di tipo probabilmente misto (Alzheimer e vascolare) di media gravità, con
importante riduzione della prestazione cognitivo-funzionale ed evidente
incapacità d’intendere e di volere per la gestione della propria salute, oltre
che delle finanze.” È stato concluso che l’interessato “versa in uno
stato di grave fragilità psico-fisica e sociale, in parte a causa delle
malattie di cui soffre (diabete, demenza di medio grado e grave malnutrizione),
in parte perché gli vengono negate le cure farmacologiche e l’alimentazione di
cui egli abbisogna. Egli non è in grado di intendere e volere e, dunque,
di proteggersi per quel che riguarda le cure e l’assistenza necessarie.” Mediante
quest’ultimo documento la curante ha provveduto a ordinare un ricovero a scopo
d’assistenza del paziente ai sensi dell’art. 429 CC (misura rimasta
incontestata e cresciuta in giudicato).
La Dr.ssa. med. __________,
ha a sua volta attestato la disabilità mentale dell’interessato in data 22
giugno 2022, dichiarando che il paziente “è affetto da un grave permanente
deficit delle funzioni cognitive che pregiudica la sua capacità di intendere e
di volere. Il paziente non è in grado di comprendere le sue patologie
internistiche che hanno portato ad uno stato clinico fragile e fortemente
compromesso, purtroppo passabile di peggioramento, di conseguenza non ha la
possibilità di auto-gestirsi nelle decisioni che riguardano possibili provvedimenti
terapeutici sanitari sia invasivi che non, così come l’auto-gestione delle
proprie finanze.”.
5.1
La disabilità mentale di cui è affetto l’interessato, che lo rende
incapace di discernimento – sia per quanto concerne la sua sfera personale che
quella amministrativa – lo pone in uno stato di debolezza che lo rende bisognoso
di protezione e di assistenza, come chiaramente confermato dai predetti medici
specialisti. Dagli atti medici si evincono sufficienti elementi che
confermano l’effettivo e particolare bisogno d’aiuto di PI 1, segnatamente a
causa dello stato di salute generale e della chiara diagnosticata durevole
incapacità di discernimento. Ritenuto questo bisogno globale e durevole dell’interessato,
l’unica misura che entra in considerazione per tutelare i suoi interessi,
personali e patrimoniali, è pertanto la curatela generale. Essa comprende tutto
quanto concernente la cura della persona e degli interessi patrimoniali e delle
relazioni giuridiche, risultando a priori ogni altra misura di
protezione insufficiente.
5.2
La reclamante contesta
in toto la misura di protezione adottata e rifiuta ogni misura
curatelare possibile a favore del marito, pretendendo di poter continuare a
rappresentare il marito sulla base della sua qualità di coniuge, invocando peraltro
le norme sulla rappresentanza ex legge ai sensi dell’art. 374 e segg. CC,
nonché quelle inerenti le direttive anticipate. Tuttavia, a prescindere
dalla forma della rappresentanza (rappresentanza ex lege o nella forma di una
curatela ufficiale), qualsiasi persona chiamata a rappresentare l’interessato è
tenuta a collaborare, sia con gli operatori sanitari responsabili, sia con
l’Autorità di protezione e a rendere conto del suo operato per determinati
negozi e azioni. Ritenuto che già in passato, ha mantenuto una posizione del
tutto oppositiva e ostacolante nei confronti di tutta la rete di protezione del
marito, è impensabile che ella possa rivestire il ruolo di rappresentante o di
curatrice del consorte. La scelta dell’Autorità di protezione di nominare un
curatore generale esterno alla cerchia famigliare risulta pertanto indubbiamente
adeguata.
6.
La domanda di restituzione
dell’effetto sospensivo è stata presentata soltanto in sede di complemento alla
replica, motivo per cui ci si può chiedere in che misura la sia tempestiva. Superata
dal presente giudizio di merito essa è quindi divenuta priva d’oggetto.
7.
Alla luce di quanto
precede, è a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha istituito una
curatela generale a favore di PI 1, unica misura in grado di tutelare adeguatamente
i suoi interessi, sia personali che patrimoniali. Il reclamo, in quanto infondato,
va pertanto respinto.
8.
Tasse e spese
seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono posti a carico di RE 1.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.