9.2022.107
Sostituzione del curatore
2 novembre 2023Italiano31 min
servizi (elettricità, telefonia, TV) e la sparizione di alcuni oggetti di valore
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.107-108
Lugano
2 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la sostituzione del curatore
giudicando
sul reclamo del 24 giugno 2022 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il
19 e 24 maggio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. I coniugi __________,
PI 1 nata il 1934 e __________ nato il 1931, sono domiciliati a __________.
B. Con decisione 19
gennaio 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito:
Autorità di protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza e
amministrazione del reddito e del patrimonio giusta gli art. 394 e 395 CC in
favore dei coniugi __________. Come curatore è stato nominato RE 1.
C. Con scritto 14
ottobre 2021 le nipoti dei curatelati, __________, __________ e __________,
hanno comunicato all’Autorità di protezione di essere “sconcertate
dall’agire del curatore assegnato agli zii” e hanno chiesto di poter
organizzare un incontro per discutere di svariate questioni. Le nipoti hanno
espresso il loro disappunto segnatamente riguardo l’esecuzione dello sgombero
dell’appartamento dei coniugi, la ritardata chiusura degli allacci a diversi
servizi (elettricità, telefonia, TV) e la sparizione di alcuni oggetti di valore
dall’appartamento dei coniugi __________. Per i dettagli si rimanda agli atti.
D. Con osservazioni 18
novembre 2021 RE 1 ha fornito delle spiegazioni concernenti le critiche sollevate
dalle nipoti dei coniugi __________. Anche a tal proposito si rimanda agli atti.
E. Con scritto 31
gennaio 2022 __________, __________ e __________ hanno sollecitato un incontro
con l’Autorità di protezione per discutere delle irregolarità da loro asseritamente
verificate nei confronti degli zii da parte di RE 1.
F. __________, __________
e __________ sono state convocate in udienza il 15 febbraio 2022. Durante
l’incontro, le nipoti hanno prodotto una copia dell’estratto del conto privato
n. __________ intestato ai coniugi __________ presso la Banca __________, dal
quale si evince che il saldo al 10 febbraio 2021 ammontava a CHF 425'378.36
mentre al 31 dicembre 2021 a CHF 257'386.11. Viene quindi rimproverato a RE 1
di aver condotto una cattiva gestione dei conti bancari e di aver autorizzato “spese
folli”. Il curatore viene anche accusato di difendere gli interessi di __________
piuttosto che quelli dei coniugi __________ e di aver mal gestito la questione
relativa al loro alloggio. Inoltre, le nipoti rimproverano al curatore di aver omesso
di indicare un conto __________ nell’inventario, di non aver disdetto
l’abbonamento __________ dopo la partenza dei coniugi dal loro appartamento a
fine novembre 2020 (con un onere di CHF 109.– mensili) e il mancato accredito
della pensione __________ da ottobre 2021 (mancato introito di CHF 2'000.–
mensili).
G. Con decisioni supercautelari
17 febbraio 2022 ai sensi dell’art. 445 cpv. 2 CC, l’Autorità di protezione ha
dimesso RE 1 dalla carica di curatore dei coniugi __________ giusta l’art. 423
cpv. 1 n. 2 CC. Come curatrice sostituta è stata nominata l’avv. CURA 1. Secondo
l’Autorità di protezione le segnalazioni delle nipoti, alle quali si sono
aggiunte le indicazioni ben più preoccupanti emerse in occasione dell’udienza
15 febbraio 2022, sarebbero state parzialmente verificate da un primo
accertamento sommario dei fatti e rappresenterebbero una grave violazione dei
compiti assegnati al curatore che, oltre a mettere gravemente in pericolo la
sostanza dei curatelati, minerebbe in modo importante la credibilità e
l’affidabilità dell’Autorità di protezione e del curatore stesso. Il rapporto
di fiducia è quindi stato ritenuto completamente compromesso e l’Autorità ha
pertanto ritenuto opportuno e impellente procedere alla destituzione di RE 1 e
nominare una persona che possa prendersi cura adeguatamente e tempestivamente degli
interessi personali e patrimoniali dei coniugi __________.
H. Con osservazioni 15
marzo 2022 RE 1 ha postulato di non riconfermare le decisioni supercautelari 17
febbraio 2022 né in via cautelare né nel merito e pertanto di essere
ripristinato nel ruolo di curatore nei confronti dei coniugi __________. Egli
ha precisato che il periodo di gestione bancario rilevante è compreso tra il 10
febbraio 2021, giorno della nomina, e il 17 febbraio 2022, giorno delle
decisioni supercuatelari. All’epoca del primo movimento effettuato dal curatore
il 25 febbraio 2021, il saldo del conto ammontava a CHF 425'378.36; al 18
febbraio 2022 il saldo del conto ammontava a CHF 230'825.51, ciò che
indicherebbe un consumo di sostanza di 194'552.85. “Le voci di spesa
indicate sarebbero riconducibili alle normali attività dei curatelati, che
questi ultimi avevano già avviato prima che venisse istituita la curatela. Alla
luce dei calcoli esposti non vi sarebbe alcuna ragione per rimproverare al
curatore le spese dovute a scelte da lui mai fatte, in sé congrue e volute
dagli stessi interessati, e in ogni caso affatto folli e, tanto meno,
nell’interesse del __________. L’impostazione della vita dei coniugi __________
era già in essere al momento della nomina del curatore”. RE 1 ritiene
pertanto il suo agire conforme all’amministrazione dei beni con diligenza e
all’evasione di tutti i negozi giuridici connessi con essa richiesta dall’art.
408 cpv. 1 CC. Inoltre, l’adozione di una misura supercautelare ex art. 445
cpv. 2 CC non sarebbe né giustificata, dato che l’Autorità di protezione non si
sarebbe trovata ad agire in una situazione di urgenza, né proporzionata, dato
che il provvedimento non sarebbe stato limitato nel tempo o negli ambiti di
competenza.
I. Le parti sono state
sentite durante l’udienza 5 aprile 2022. In particolare, è emerso che RE 1
avrebbe anche violato il dovere di discrezione di cui all’art. 413 cpv. 2 CC
per aver raccontato alla sua compagna, dipendente del __________, che il suo
operato era stato censurato dalle nipoti dei coniugi __________. Per il resto
si rimanda al verbale agli atti.
J. Con decisioni 19 e
24 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha confermato le decisioni supercautelari
17 febbraio 2022, ritenuto che RE 1, a causa della presenza di numerose
criticità per quanto attiene la gestione generale delle curatele, non darebbe più
garanzia di una gestione affidabile e rispettosa degli interessi finanziari dei
curatelati.
K. Con reclamo 24 giugno
2022 RE 1 ha impugnato le suddette decisioni chiedendone l’annullamento e postulando
di essere ripristinato nel ruolo di curatore nei confronti dei coniugi __________.
Secondo il curatore, le critiche espresse dall’Autorità di protezione avverso
l’espletamento del mandato in favore dei coniugi __________, in particolare
relative all’omissione dell’indicazione del conto __________ nell’inventario, alla
mancanza di approfondimenti in merito alla pensione __________, alla mancata
disdetta tempestiva del contratto __________ e alla violazione del segreto
tutorio, non sarebbero atte a giustificare una sua destituzione in quanto non sussisterebbe
alcun motivo grave ai sensi dell’art. 423 cpv. 1 n. 2 CC. Il reclamante
contesta anche l’adempimento dei presupposti dell’urgenza e della
proporzionalità delle misure supercautelari 17 febbraio 2022. Attraverso
l’analisi delle uscite del conto bancario dei coniugi e il confronto con altri
specialisti del settore si sarebbe potuto appurare come ciò che in via
supercautelare l’Autorità di protezione riteneva essere una grave negligenza
nell’amministrazione del patrimonio dei curatelati, si è invece dimostrato
essere un regolare esercizio della funzione di curatore. Decaduta la
motivazione essenziale alla base delle decisioni supercautelari, l’Autorità di
protezione non avrebbe dovuto confermare la propria decisione. Il reclamante
censura inoltre una violazione del diritto di essere sentito, segnatamente il
diritto ad ottenere una decisione motivata.
L. Con osservazioni 18
luglio 2022 i coniugi __________, rappresentati dalla curatrice avv. CURA 1, hanno
chiesto la reiezione del reclamo 24 giugno 2022 e la conferma delle decisioni
impugnate. Oltre a contestare le censure sollevate dal reclamante, l’attuale
curatrice ha sottolineato che revocare la sua nomina e ripristinare
nell’incarico il reclamante non sarebbe certo di giovamento ai coniugi __________
vista la loro età avanzata, la difficoltà ad adeguarsi ai cambiamenti e il buon
rapporto instaurato con la nuova curatrice.
M. Con osservazioni 9
agosto 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto l’integrale conferma delle
decisioni impugnate e che il reclamo sia dichiarato irricevibile perché
presentato da un giurista non legittimato a introdurre da solo un gravame
presso questa Camera. Subordinatamente ha chiesto la reiezione del reclamo 24
giugno 2022. Inoltre, ha formulato delle precisazioni in relazione all’addebito
mosso al curatore di aver violato il dovere di discrezione (segreto tutorio) di
cui all’art. 413 cpv. 2 CC. In definitiva, a mente dell’Autorità di protezione,
i comportamenti inadempienti di RE 1, reiterati nel tempo e verificatisi
nell’espletamento di diversi mandati di curatela, sarebbero espressione di
inidoneità del reclamante alla funzione di curatore giusta l’art 400 CC.
N. Con replica 26 agosto
2022 il reclamante ha contestato la censura di irricevibilità avanzata
dall’autorità di protezione e ha chiesto che le procedure relative alla
decisione n. 9.2022.107 e alla decisione n. 9.2022.108 siano congiunte ex art.
76 LPAmm. Nel merito, ha principalmente contestato le osservazioni dei coniugi __________
e confermato le conclusioni formulate nel reclamo 24 giugno 2022.
O. Con scritto 13
settembre 2022 l’Autorità di protezione ha rinunciato a duplicare
riconfermandosi integralmente nelle motivazioni esposte nelle proprie osservazioni
9 agosto 2022.
P. Con duplica 14
settembre 2022 i coniugi __________ hanno contestato le motivazioni formulate
dal reclamante nella replica e hanno nuovamente chiesto la reiezione del
reclamo 24 giugno 2022.
Q. __________ è deceduto
in data 2023. Di conseguenza, con decisione 20 luglio 2023 l’Autorità di
protezione ha revocato, giusta l’art. 399 cpv. 1 CC, la curatela di
rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio istituita a
favore di __________.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide
nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
L’art. 446 CC definisce i principi
procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi
della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa
raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può
incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se
necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce
il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 cosi. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, in.
5A_843/2013, cosi. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
3.
Il reclamante ha
chiesto la congiunzione delle procedure relative alla decisione n. 9.2022.107 e
alla decisione n. 9.2022.108. Giusta l’art. 76 cpv. 1 LPAmm, quando siano
proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto
sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie,
decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in
attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.
3.1
Nella fattispecie in
esame, è pacifico che il fondamento di fatto dei reclami sia il medesimo,
essendo RE 1 il curatore di entrambi gli interessati e gli addebiti sollevati
avverso il suo operato nei mandati curatelari identici. Le procedure riferite
rispettivamente alla decisione n. 9.2022.107 e alla decisione n. 9.2022.108 sono
pertanto congiunte.
4.
L’insorgente
contesta l’obbiezione sollevata dall’Autorità di protezione per la quale il
reclamo sarebbe irricevibile perché presentato da un giurista non legittimato a
introdurre da solo un gravame presso questa Camera.
4.1
L’Autorità di
protezione fonda la sua censura d’irricevibilità sulla sentenza CDP 9.2021.187
del 24 novembre 2021 concernente un reclamo formulato e sottoscritto unicamente
da una MLaw che si legittima mediante produzione di una procura indicante il
conferimento del mandato alla MLaw stessa. Questa Camera aveva dichiarato tale
reclamo irricevibile già per il fatto che era stato presentato e sottoscritto
unicamente da una giurista non legittimata ad introdurre da sola un simile
gravame.
4.2
Giusta l’art. 68 cpv.
2.
lit. a CPC sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in
giudizio: in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la
rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno
sugli avvocati (LLCA).
La norma è silente
con riguardo agli avvocati praticanti, mentre nei dibattiti parlamentari è
emersa la loro parificazione, con un accenno però al diritto cantonale (Trezzini,
Commentario pratico CPC, 2017, N 16 ad art. 68). Secondo l’opinione prevalente,
essi sono ammessi a rappresentare in giudizio a condizione che il diritto
cantonale lo preveda (Trezzini, Commentario pratico CPC, 2017, N 16 ad art. 68;
Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 951; Sutter-Somm/Seiler,
Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n 10 ad art. 68
ZPO).
4.3
In Ticino, nella legge
cantonale sull’avvocatura del 13 febbraio 2012 è codificato all’art. 2 cpv. 2
che: “I praticanti di uno studio di avvocatura nel cantone iscritti
nell’apposito elenco, sono ammessi a rappresentare e ad assistere le parti
nell’ambito delle disposizioni speciali della presente legge e del relativo
regolamento”. Riguardo questa disposizione, il Messaggio del Consiglio di Stato
ha precisato che i praticanti hanno la possibilità di rappresentare le parti
davanti ai tribunali (Messaggio 6406 del 12 ottobre 2010 sulla revisione totale
della legge sull’avvocatura, p. 7).
4.4
Nel caso concreto, la
giurisprudenza sulla quale si è fondata l’Autorità di protezione non è
applicabile. In effetti, RE 1 ha debitamente conferito procura a PR 1 e non al
MLaw __________. Quest’ultimo era ammesso a rappresentare in giudizio secondo
il diritto cantonale ed era pertanto legittimato ad interporre reclamo davanti
a questa Camera. Da questo punto di vista il reclamo è quindi ricevibile.
5.
Il reclamante censura una
violazione del diritto di essere sentito, segnatamente il diritto ad ottenere
una decisione motivata. A suo dire, il considerando 4 della decisione impugnata
non permetterebbe di capire quale comportamento l’Autorità di protezione abbia
esattamente rimproverato al curatore. La decisione di destituzione dal ruolo di
curatore ex art. 423 cpv. 1 n. 2 CC dovrebbe invece indicare quale
comportamento (attivo o passivo) del curatore sia stato ritenuto atto a violare
in maniera grave i doveri derivanti da tale funzione.
5.1
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione
comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195
consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_699/2013 del 29 novembre 2013
consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che
lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul
procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265
consid. 3.2; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V
368.
consid. 3.1 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 5A_540/2013 del 3
dicembre 2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; 5A_299/2013 del 6
giugno 2013 consid. 5.1 non pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di
per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b;
sentenze del Tribunale federale 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1,
non pubblicato in DTF 140 III 1; 5A_863/2019 del 5 novembre 2019 consid. 5.2).
Ogni presa di posizione o nuovo documento versato agli atti deve essere
comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno far
uso della loro facoltà di determinarsi (fra i tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1;
sentenza del Tribunale federale 5A_44/2017 del 15 marzo 2017 consid. 4). Tali
diritti sono ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1°
marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).
5.2
In generale, l’obbligo di motivazione
delle decisioni, che rappresenta una componente del diritto di essere sentito
delle parti (art. 29 cpv. 2 Cost.), implica che il destinatario della sentenza
possa capire per quale motivo il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che
in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione
sia conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1). Il
giudice deve dunque enunciare le circostanze significative atte a influire in
qualche modo sull'esito del giudizio: la motivazione può essere ritenuta
sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi, sia
fattuali che giuridici, che hanno indotto i giudici a decidere in un senso
piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi
conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione.
5.3
Nella fattispecie in esame, contrariamente
a quanto sostenuto dal reclamante, la motivazione di cui al considerando
4.
della decisione impugnata può essere ritenuta sufficiente. In effetti, essa
menziona chiaramente i motivi fattuali e giuridici che hanno indotto l’Autorità
di protezione a decidere la conferma delle decisioni supercautelari 17 febbraio
2021.
Il reclamante estrapola per convenienza una singola frase del considerando
litigioso, che presa a sé stante potrebbe effettivamente risultare sbrigativa e
imprecisa, senza rilevare che nelle righe successive l’Autorità di protezione
menziona inequivocabilmente le mancanze rimproveratigli nell’espletamento del mandato
curatelare e che l’hanno indotta a confermare le misure supercautelari. Ne
discende che la censura sollevata è infondata e che pertanto l’Autorità di
protezione non ha violato il diritto di essere sentito di RE 1.
6.
Il reclamante
contesta l’esistenza dei presupposti dell’urgenza e della proporzionalità alla
base delle decisioni supercautelari 17 febbraio 2022.
6.1
Ai sensi dell’art. 445 cpv. 1 CC,
l’Autorità di protezione può prendere, ad istanza di una persona che partecipa
al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la
durata del procedimento. In caso di particolare urgenza, giusta l’art. 445 cpv.
2.
CC l’Autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere
provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al
procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni e,
in seguito, prende una nuova decisione.
Vi è particolare urgenza specialmente
quando il preventivo ascolto della persona interessata dalla misura supercautelare
vanificasse lo scopo di protezione della misura stessa (Maranta/Auer/Marti, in:
BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 445 CC n. 8).
6.2
Per l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa
verosimile, senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, Auer/Marti,
ad art. 445 CC n. 27 e segg).
I presupposti per
l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del
procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza
della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve
essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP
del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). ll reclamante può pertanto
invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa
sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de
d’adulte, N1.187 pag. 75).
6.3
Nel caso in esame, gli
accertamenti eseguiti dall’Autorità di protezione hanno permesso di rendere più
che verosimile che la gestione della curatela da parte di RE 1 fosse atta a
mettere in pericolo gli interessi patrimoniali dei coniugi __________ e a minare
in modo importante la credibilità e l’affidabilità dell’Autorità di protezione
e del curatore stesso. Poco importa che la questione del consumo di sostanza di
CHF 194'552.85 si sia dimostrata successivamente essere un regolare esercizio
della funzione di curatore. Non si tratta infatti di un elemento determinante
ai fini della valutazione. Gli altri addebiti sollevati avverso l’operato
globale di RE 1 quale curatore dei coniugi __________ erano infatti comunque sufficienti
per compromettere il rapporto di fiducia tra gli interessati e per indurre
l’Autorità a ritenere urgente, necessario e idoneo procedere alla destituzione
del curatore ex art. 423 cpv. 2 CC e alla nomina di un sostituto in grado di
assumersi adeguatamente e tempestivamente la cura degli interessi personali e patrimoniali
dei coniugi __________.
7.
Con il suo gravame RE
1.
censura una violazione del diritto materiale. Secondo il curatore, le
critiche espresse dall’Autorità di protezione avverso l’espletamento del
mandato in favore dei coniugi __________, in particolare relative all’omissione
dell’indicazione del conto __________ nell’inventario, alla mancanza di
approfondimenti in merito alla pensione __________, alla mancata disdetta
tempestiva del contratto __________ e alla violazione del segreto tutorio, non
sarebbero atte a giustificare una sua destituzione in quanto non sussisterebbe
alcun motivo grave ai sensi dell’art. 423 cpv. 1 n. 2 CC.
7.1
Ai sensi dell’art.
400.
cpv. 1 CC l’Autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica
che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i
compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i
suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori.
Può segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un
servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La
disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi
gruppi di persone che entrano in considerazione per l’ufficio e che non possono
comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la
nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del
Codice civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e
diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438).
La persona nominata
dovrà essere in misura di identificare e valutare il bisogno di aiuto della
persona interessata, di prestare, lei stessa o tramite terzi specializzati,
l’aiuto adeguato, con l’obbiettivo di preservare e sviluppare l’autonomia del
curatelato, e di gestire le risorse personali e materiali di quest’ultimo, rappresentandolo
quando necessario e previsto dal mandato (Meier, Droit de la protection de
l’adulte, 2022, N 941; BSK ZGB I-Reusser, art. 400 N 11 s.).
In ogni situazione
concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze
personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella
fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario
per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una
situazione di conflitto di interessi (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007
consid. 3).
7.2
Il criterio
dell’idoneità si valuta sia dal profilo personale che da quello delle
competenze necessarie a svolgere il mandato affidato. Come tali le competenze
vengono valutate in modo generale ma anche in relazione al mandato in questione
(CommFam, Protection de l’adulte, Häfeli, art. 400 CC N. 10). Per idoneità dal
profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che
comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (Meier,
Droit de la protection de l’adulte, 2022, N 942; CommFam Protection de
l’adulte, Häfeli, N. 10 ad art. 400 CC; COPMA, Guide pratique Protection de
l’adulte, pag. 181, N. 6.7-6.11). Le competenze professionali del curatore
devono, in particolare, permettergli di cogliere i molteplici aspetti della
problematica a cui è confrontato il beneficiario della misura. Non sono dunque
un mero accumulo di conoscenze quanto la capacità cognitiva che permetta al
curatore di effettuare l’analisi pertinente e la critica delle situazioni, di
approfondire e valutare i risultati di tale analisi. Tramite le proprie
competenze metodologiche, il curatore è atto a trovare soluzioni concrete nella
situazione specifica. La competenza sociale richiesta al curatore gli permette
di lavorare in modo professionale, mettendo in campo competenze relazionali e
capacità di gestire, mantenere e sviluppare relazioni professionali. Infine, le
competenze personali del curatore che devono essere valutate consistono
segnatamente nella capacità di investirsi pienamente, nei limiti della propria
attività professionale, a favore del beneficiario della misura (CommFam
Protecton de l’adulte, Häfeli, art. 400 CC N. 12ss).
7.3
Ai sensi dell’art. 423
CC, l’Autorità di protezione dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti
conferitigli (n. 1) o se sussiste un altro motivo grave (n. 2).
Se il curatore
cessa di adempiere le condizioni previste all’art. 400 cpv. 1 CC per la sua
nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio
concernente la modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti,
diritto delle persone e diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006
6391.
pag. 6449). Altri motivi gravi ai sensi dell’art. 423 cpv.1 n. 2 CC
possono consistere in delle negligenze gravi e ripetute, in degli abusi
nell’esercizio delle funzioni di curatore o nella rottura insormontabile del
rapporto di fiducia (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et
de la protection de l’adulte, 2014, N 1267).
La norma permette la dimissione
del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà:
materialmente, più che una dimissione, si tratta di una revoca o di una
destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147).
Determinante non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la
messa in pericolo astratta degli interessi della persona da proteggere (STF
5A_391/2016 del 4 ottobre 2016 consid. 5.2.1; sentenza CDP del 1° settembre 2020, inc. 9.2020.22, consid.
2.3; Vogel, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 421-424 CC n. 22;
Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7;
Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147 nota 191;
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l’adulte, 2014, N. 1267). L’autorità di protezione ingaggia la propria
responsabilità ex art. 454 CC se non destituisce il curatore quando ha
conoscenza delle inadempienze ricomperatigli e le condizioni dell’art. 423 CC
sono riunite (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147)
I criteri per valutare se
il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli sono gli stessi da
prendere in considerazione al momento della nomina (Langenegger, in:
Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7).
Non tutte le inadempienze
nell’espletamento del mandato giustificano tuttavia la dimissione del curatore:
la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere deve infatti
raggiungere un certo grado di gravità (COPMA, Guide pratique Protection de
l’adulte, N. 8.9-8.10). Possono in particolare essere presi in considerazioni i
motivi esplicitamente evocati nel diritto previgente, ovvero quando il curatore
si rende colpevole di una grave negligenza o di un abuso delle sue
attribuzioni, commette un’azione tale da dimostrarlo indegno della fiducia in
lui riposta od è diventato insolvente (cfr. art. 445 vCC; cfr. Vogel, in: BSK
ZGB I, ad art. 421-424 CC n. 24; COPMA, Droit de la protection de l’adulte,
Guide Pratique, n. 8.10 pag. 229). Si tratta di motivazioni legate alla fiducia
verso l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di
fedeltà e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico: questi motivi
valgono indipendentemente dalla questione relativa all’attitudine del
mandatario di esercitare il mandato in questione (sentenza CDP dell’11 gennaio
2022, inc. 9.2021.112, consid. 6.1).
Anche
qualora l’atto commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla
gestione del mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello
stesso possa danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da
proteggere in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del
mandato (Rosch, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 423 CC, N. 8).
7.4
Giusta l’art. 413 cpv.
2.
CC, il curatore è tenuto alla discrezione, eccetto
che interessi preponderanti vi si oppongano.
Il diritto tutorio previgente riconosceva già, quale
principio di diritto federale generale non scritto, l’obbligo per gli organi
preposti alla tutela di mantenere il segreto nei confronti delle autorità e di
terzi («segreto tutorio»; Messaggio concernente la modifica del CC, protezione
degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno
2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6476; Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art.
451.
CC n. 1; Cottier/Hassler, in: CommFam Protection de l’adulte, 2013, ad art.
451.
CC n. 1). Un simile dovere di segretezza riveste un duplice scopo: da un
lato, salvaguarda il diritto all’autodeterminazione informativa
dell’interessato (art. 13 cpv. 2 Cost.; art. 8 CEDU) e, dall’altro lato,
garantisce l’interesse pubblico ad ottenere la fiducia e la collaborazione
delle persone coinvolte, in particolar modo dell’interessato al procedimento di
protezione ma anche delle persone vicine. L’obbligo di discrezione viene dunque
considerato come una condizione essenziale per la riuscita e il mantenimento di
un rapporto di fiducia con l’interessato, contribuendo in modo determinante al
successo della misura, ragion per cui è stato sancito espressamente nel nuovo
diritto di protezione (Messaggio, pag. 6476; Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed.
2018, ad art. 451 CC n. 3; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 282;
Cottier/Hassler, in: CommFam Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 2
e 7; Rosch, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 451 CC n. 2;
COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.217 pag.
87).
L’obbligo
di discrezione copre l’integralità dei dati personali relativi all’interessato
(“Geheimnisgegenstand ist alles”; v.”Meier, Droit de la protection de
l'adulte, 2016, nota 438; Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n.
11; Cottier/Hassler, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC
n. 12) e vale nei confronti di ogni terzo (Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018,
ad art. 451 CC n. 13; Cottier/Hassler, in: CommFam, Protection de l’adulte,
2013, ad art. 451 CC n. 10). Anche le persone vicine (ad es. i parenti stricto
sensu ovvero il coniuge, il partner registrato o di fatto, i figli) – come
ogni terzo – non hanno diritto ad una trasmissione delle informazioni
riguardanti l’interessato, a meno che quest’ultimo vi abbia acconsentito o a
meno che essi possano far valere un interesse preponderante (Cottier/Hassler,
in: CommFam Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 10).
Il
consenso della persona interessata, nella misura in cui disponga del
discernimento necessario (art. 16 CC), libera il curatore dal segreto così come
se l’Autorità di protezione delega il suo dovere di collaborazione al curatore
nell’ambito dell’art. 453 CC.
Inoltre,
secondo l’art. 413 cpv. 3 CC, i terzi sono informati sulla curatela per quanto
sia necessario al debito adempimento dei compiti del curatore.
Il curatore deve procedere
in ogni caso concreto a una ponderazione degli interessi per determinare se
delle informazioni devono essere comunicate, e nel caso affermativo quali e in
che maniera. Egli agisce sotto la propria responsabilità e non ha bisogno di
un’autorizzazione formale dell’Autorità di protezione (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2022, N 1022).
7.5
Nella fattispecie in
esame, RE 1 ha certamente violato l’obbligo di discrezione di cui all’art. 413
cpv. 2 CC quando ha raccontato alla sua compagna, dipendente del __________,
che il suo operato era stato censurato dalle nipoti dei coniugi __________. In
effetti, dal messaggio WhatsApp del 18 febbraio 2021, giorno della notifica
delle decisioni supercautelari 17 febbraio 2021, emerge chiaramente che il
curatore ha informato o reso accessibile alla sua compagna il contenuto delle
suddette decisioni nelle quali erano contenuti fatti e dati personali dei
coniugi __________. Non si spiegherebbe altrimenti come la compagna di RE 1 sia
venuta a conoscenza degli addebiti sollevati dalle nipoti dei curatelati
rispetto all’espletamento del mandato da parte del curatore. Tale violazione
del dovere di discrezione divulgando informazioni sensibili a una terza persona
del tutto estranea alla procedura, appare grave e ha inequivocabilmente
danneggiato la funzione pubblica rivestita dal curatore e il rapporto di
fiducia con gli interessati, rendendo, già solo per questo motivo, inopportuno
il mantenimento del mandato. Pertanto, essendo il rapporto di fiducia tra RE 1
e l’Autorità di protezione da una parte e i coniugi __________ dall’altra
insormontabilmente compromesso, non si può che ritenere l’esistenza di un
motivo grave ai sensi dell’art. 423 cpv. 1 n. 2 CC e confermare la destituzione
del curatore decisa dall’Autorità di protezione.
7.6
A titolo
abbondanziale, occorre aggiungere che al reclamante erano stati altresì rimproverati
numerosi altri comportamenti contrari a una diligente esecuzione del mandato
(art. 413 cpv. 1 CC in relazione all’art. 398 cpv. 2 CO).
Egli ha dato
disdetta per l’abbonamento __________ solamente a gennaio 2022 (con due mesi di
preavviso e quindi con la disdetta divenuta effettiva per fine marzo 2022)
mentre i coniugi __________ vivono in casa anziani da novembre 2020. Anche se
il reclamante allega che __________ gli avrebbe chiesto di mantenere attivo
l’abbonamento mobile, egli avrebbe comunque dovuto cercare un abbonamento meno
costoso e più adatto ad una persona molto anziana e disdire immediatamente
l’abbonamento televisivo. Tale operazione si rileva peraltro di una semplicità
estrema, potendo notoriamente essere eseguita in un qualsiasi shop __________ o
tramite la relativa pagina web. Il consumo conseguente di sostanza per i 14
mesi di abbonamento __________ inutilmente lasciato attivo equivale a CHF 1'526.–.
Inoltre, anche se
il mancato accredito della pensione __________ (circa CHF 2'000.– mensili) è
riconducibile ad un intoppo amministrativo e non all’operato del curatore,
quest’ultimo non si è accorto di tale situazione per svariati mesi omettendo
quindi di farsi parte attiva per ottenere il dovuto. Stessa cosa dicasi per
l’omissione dell’indicazione del conto __________ nell’inventario,
successivamente sanata, della quale RE 1, pur ricevendo gli avvisi di spese di
custodia e amministrazione titoli, non si è reso conto. Tali comportamenti
dimostrano che il reclamante non ha dato prova della diligenza che ci si poteva
attendere da un curatore coscienzioso e ragionevole posto nelle stesse
circostanze.
In conclusione, da quanto
esposto sopra emerge chiaramente che l’esecuzione del mandato da parte del reclamante
è stata contraddistinta da comportamenti frettolosi, lacunosi e negligenti, spesso
reiterati nel tempo. Nonostante, prese singolarmente, queste inadempienze non configurano
forzatamente un motivo grave che giustifica una destituzione ai sensi dell’art.
423.
cpv. 1 n. 2 CC, esse hanno palesato incontrovertibilmente l’inidoneità di RE
1.
al ruolo di curatore e contribuito alla rottura del rapporto di fiducia tra lui
e i coniugi __________, oltre che danneggiato la funzione pubblica rivestita
dal curatore.
8.
Gli oneri giudiziari
seguono l’integrale soccombenza del reclamante (art. 47 e 49 LPAmm). Non si
giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
100.–
fr.
500.–
sono posti a carico di RE
1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli
art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.