9.2022.112
Relazioni personali: ripresa graduale
6 settembre 2022Italiano20 min
maggio 2020 il Pretore del distretto di __________ (nel frattempo divenuto competente)
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.112
Lugano
6 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
dall’ PR 1
all’Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
dall’ PR 2
per
quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali della figlia PI
1 con il padre;
giudicando
sul reclamo del 28 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
24 maggio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2016) è figlia
di RE 1 e di CO 2.
B. Con decisione
settembre 2017 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito
Autorità di protezione) ha conferito mandato all’SMP di procedere ad una
valutazione delle capacità genitoriali dei genitori di PI 1 (esprimendosi sulle
risorse e capacità di esercitare l’autorità parentale).
C. Con decisione 12
dicembre 2017 lAutorità di protezione ha concesso a CO 2 un diritto di visita
settimanale, in forma sorvegliata (il sabato dalle 13 alle 15).
D. Il 4 aprile 2018
l’SMP ha trasmesso all’Autorità di prime cure il rapporto sulle capacità
genitoriali di RE 1 e CO 2. Tale valutazione è stata trasmessa alle parti per
osservazioni.
E. Durante l’udienza di
discussione del 4 giugno 2018 le parti hanno dato il proprio accordo alla
nomina di un curatore educativo, alla richiesta di un complemento del rapporto
di valutazione dell’SMP, nonché alla necessità di confermare l’attuale assetto
delle relazioni personali padre-figlia (nell’attesa del rapporto da parte del
curatore).
F. Dopo vicissitudini
che non occorre qui rievocare con decisione 6 luglio 2018 l’Autorità di
protezione ha disposto la sospensione del diritto di visita padre-figlia (preso
atto della relativa rinuncia da parte del padre), invitato l’SMP a presentare
un complemento sulla perizia e indicato che si sarebbe cercato un curatore
educativo (tale risoluzione è stata confermata da questa Camera; cfr. decisione
16 agosto 2018 inc. 9.2018.110).
G. Con decisione 12
ottobre 2018 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una
curatela educativa, nominando CURA 1 quale curatore.
H. Mediante decisione 20
maggio 2020 il Pretore del distretto di __________ (nel frattempo divenuto competente)
ha stabilito che il diritto di vista padre-figlia sarebbe proseguito con
passaggio presso il Punto d’incontro al sabato o alla domenica dalle 9 alle 18
e che “un’estensione del diritto di visita” potrà essere concessa “dopo
che il padre, avrà rispettivamente, iniziato e ultimato con successo un
percorso semestrale di sostegno genitoriale” (disp. 3). Il Pretore ha fatto
riferimento nella propria decisione alla perizia 22 aprile 2020 del dr. med. __________
(cfr. mandato di verifica delle dinamiche relazionali agli atti, agli
atti).
Con decisione 2 dicembre
2020 la Prima Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto
l’appello inoltrato da CO 2 avverso la decisione 20 maggio 2020 e “precisato
d’ufficio il disp. n. 3 cpv. 2 di tale sentenza, nel senso che un’estensione
del diritto di visita paterno potrà essere concessa solo se il curatore
educativo avrà accertato che il percorso semestrale di sostegno genitoriale sarà
stato ultimato con successo” (cfr. inc. 11.2020.76/77/168).
I. Il 15 dicembre 2020
i responsabili del Punto d’incontro hanno trasmesso un rapporto sull’andamento
dei diritti di visita “in modalità passaggio” (da settembre a novembre
2020).
J. Con scritto 10
giugno 2021 CO 2 ha trasmesso all’Autorità di protezione il rapporto relativo
alla presa a carico ergoterapica (cfr. 25 maggio 2021), chiedendo un’estensione
dei diritti di visita.
Il 25 luglio 2021 CO 2 ha
sollecitato un’estensione dei diritti di visita, indicando di aver intrapreso
il percorso terapeutico.
Il 13 dicembre 2021 il
padre ha sollecitato una decisione da parte dell’Autorità.
Con scritto 14 dicembre
2021 RE 1 si è opposta alla richiesta di estensione dei diritti di visita.
Con ulteriore replica 17
gennaio 2022 CO 2 ha ribadito la propria richiesta.
Mediante scritto 19
gennaio 2022 la madre ha riconfermato che non ritiene per il momento giustificato
un ampliamento.
K. Il 7 febbraio 2022 il
curatore CURA 1 ha presentato le proprie dimissioni.
L. L’8 marzo 2022
l’Autorità di protezione ha convocato le parti per un’udienza di discussione,
durante la quale è stato presentato il nuovo curatore. Il curatore uscente CURA
1 ha informato che i due genitori hanno iniziato un percorso psicoterapico (con
il supporto della psicoterapeuta __________) facendo grandi progressi.
M. Il 14 marzo 2022 __________
ha trasmesso un resoconto sul percorso di sostegno alla genitorialità.
N. Con decisione 2
maggio 2022 l’Autorità di protezione ha assegnato il mandato di curatore
educativo a favore di PI 1 a __________, in sostituzione di CURA 1.
O. Mediante decisione 24
maggio 2022 l’Autorità di protezione ha inoltre deciso che:
-
le relazioni personali
padre-figlia sono estese “a partire dalla fine degli impegni scolastici al
venerdì sera fino al sabato sera dopo cena, con effetto dal 1° dicembre 2022”
(disp. 1);
-
nell’ambito delle relazioni
personali padre-figlia, è fatto divieto di riprendere con registrazioni
audio/video i momenti intimi e personali della minore (disp. 2);
-
i genitori sono invitati ad
intraprendere una mediazione presso il Centro coppia e famiglia; l’Autorità si
riserva di ordinare la mediazione formalmente (disp. 3);
-
i genitori sono invitati a farsi
sostenere psicologicamente a livello individuale (disp. 4);
-
la riesamina della decisione 2 maggio 2022 (annullata); CURA
1 si occuperà di eventuali questioni urgenti sino a nuova decisione (disp. 5);
la decisione è
stata dichiarata immediatamente esecutiva.
P. Con reclamo 28 giugno
2022 RE 1 ha avversato la decisione 24 maggio 2022, postulando l’annullamento
dei dispositivi 1 e 3.
Q. Mediante osservazioni
19 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione,
ribadendo che il padre ha effettuato un percorso presso la psicologa e che la
reclamante non farebbe valere pericoli per il pernottamento. Il conflitto fra i
genitori sarebbe palese e la necessità di una mediazione evidente.
Con osservazioni 20 luglio
2022 CO 2 chiede che il reclamo venga respinto e la decisione confermata.
RE 1 ha rinunciato a
presentare una replica.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel caso in esame,
l’Autorità di protezione ha, in particolare, esteso le relazioni personali
padre-figlia dal venerdì sera al sabato sera, a partire dal 1° dicembre 2022
(disp. 1) e invitato i genitori ad intraprendere una mediazione, riservandosi
di ordinare la mediazione formalmente (disp. 3).
Nella propria decisione l’Autorità
ha osservato che i genitori assumono posizioni diametralmente opposte sulle
relazioni personali, mancano di fiducia reciproca, con il rischio che la figlia
sia messa al centro del conflitto. I riscontri dal Punto d’incontro sarebbero
positivi, il padre ha proseguito il proprio percorso sulla genitorialità e la
psicologa ha confermato l’assenza di pericoli. L’Autorità ha infine precisato
che i conflitti fra i genitori non costituiscono un motivo per limitare il
diritto di visita e che una limitazione si giustifica nel caso in cui “un
diritto di visita usuale compromesse il bene del minore”. Al riguardo
rileva che la madre, nell’opporsi all’estensione, non fa valere pericoli
importanti per la figlia.
3.
Con il suo reclamo RE
1.
avversa la decisione, postulando l’annullamento dell’estensione del diritto
di visita padre-figlia (disp. 1) e l’invito ad una mediazione famigliare (disp.
3).
A mente della
reclamante non vi sarebbero le condizioni per un ampliamento dei diritti di
visita, precisando che il curatore avrebbe semplicemente confermato che il
padre ha iniziato un percorso genitoriale, senza precisarne la durata. Lamenta
che CO 2 avrebbe atteggiamenti arroganti e aggressivi, che denoterebbero immaturità
e inadeguatezza ad assumere un ruolo genitoriale. Si oppone ad una mediazione,
ritenuta a suo avviso “inutile”.
Non avversa per contro gli
altri dispositivi della sentenza (disp. 2, 4, 5).
4.
Nella fissazione del
diritto alle relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC) con i genitori non
importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto
disciplinare le relazioni tra questi ultimi e il figlio nell'interesse del
minore. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le
circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF
130.
III 585 consid 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b;
sentenza CDP 30 ottobre 2020, inc. 9.2020.55; (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ ed., n. 965
pag. 616).
Nel caso in cui i genitori
non riescano a mettersi d’accordo in merito allo svolgimento delle relazioni
personali o nel caso in cui vi sia esigenza di tutelare gli interessi del
minore, appartiene all’Autorità di protezione la competenza di fissare durata e
modalità delle relazioni personali (Meier/Stettler,
op. cit., n. 977).
Il diritto di visita va
organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone
un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì
tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando
soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler,
op. cit., n. 986).
L’istituzione di una
curatela educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di
visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare
sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figlio e per proporre gli
opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390; sentenza CDP 22 agosto 2014,
inc. 9.2014.9 consid. 8).
4.1
Ai sensi dell’art. 274 CC padre e madre devono astenersi
da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore o intralci
il compito dell’educatore.
L’autorità
chiamata a sanzionare una violazione del dovere di lealtà avrà l’arduo compito
di stabilire se il beneficiario del diritto di visita perturba volontariamente
o inconsciamente la relazione con l’altro genitore. Il diritto alle relazioni
personali deve permettere di stabilire una relazione tra il figlio e i due
genitori, e servire alla costruzione della sua identità (Meier/Stettler, op. cit., N. 998 pag.
648).
Il
dovere di lealtà è reciproco: il genitore affidatario si asterrà
dall’influenzare negativamente il figlio nei confronti del beneficiario del
diritto di visita; deve al contrario cercare di promuovere un’attitudine
positiva per rapporto all’altro genitore, non solo in relazione alle visite, ma
in modo generale (p. es. nessun giudizio svalorizzante o insultante davanti al
figlio). Deve preparare il figlio in modo positivo alle visite e agli altri
contatti messi in atto (telefonici, WhatsApp, FaceTime, Skype, ecc.). Il
rispetto di questo dovere è particolarmente importante quando è stata decisa
una soluzione avente per obbiettivo di ristabilire progressivamente il diritto
di visita, con delle misure di accompagnamento (Meier/Stettler, op. cit., N. 999,
pag. 648).
Prima
di immaginare un’eventuale limitazione del diritto alle relazioni personali,
conviene attirare l’attenzione del padre e dalla madre sui loro rispettivi
doveri. L’Autorità di protezione può fornire loro indicazioni e istruzioni,
conformemente all’art. 307 cpv. 1 e 3 CC; questa competenza gli appartiene
anche se il diritto è stato fissato dal giudice civile. L’art 273 cpv 2 CC gli
attribuisce espressamente la missione di ricordare ai genitori, ai genitori
affidatari, o al figlio i loro doveri e di dare loro istruzioni quando
l’esercizio del diritto o la sua mancanza sia pregiudizievole per il figlio, o
che altri motivi lo esigono. Quali esempi di ingiunzioni vi possono essere:
l’interdizione di frequentare certi luoghi o certe persone, l’interdizione di
consumare alcool o stupefacenti durante le visite, l’intenzione di lasciare il
suolo Svizzero, l’obbligo di mediazione. Queste ingiunzioni possono essere date
con la comminatoria delle sanzioni previste dall’art. 292 CP. Quando queste
ingiunzioni sono sufficienti, non c’è motivo di istituire una curatela la
sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC (Meier/Stettler, op. cit., N. 1000
pag. 649).
4.2
In virtù dell’art. 274
cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se
pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione
dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri
gravi motivi.
La
norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il
rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il
primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è
compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro
situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono
lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non
si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit., N.
1002-1013 pag. 650-661; CR CC I, Leuba,
art. 274 CC, N.7-20 pag. 1720 e segg.).
4.3
Tra le condizioni
particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri –
sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC –
vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del
passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori
di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il
gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005,
cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; lo svolgimento degli
incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico; il passaggio del
minore da un genitore all’altro in presenza di un terzo o in un luogo neutro,
per esempio un Punto d’incontro (Meier/Stettler,
op. cit., n. 1018-1019).
5.
Nel suo
apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27
febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag.
492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF
142.
III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo
di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm
Erwachsenenschutz, Steck, art. 446
CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura
e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio
2012, consid. 2.3).
6.
Nel caso in esame, l’alta
conflittualità genitoriale emerge con ogni evidenza dagli atti. Neppure i
genitori contestano questa circostanza.
In concreto, a seguito
della separazione dei genitori, e vista la tenera età di PI 1, il 12 dicembre
2017.
l’Autorità di protezione ha inizialmente concesso al padre un diritto di
visita di alcune ore in forma sorvegliata.
Dopo aver incontrato i
genitori l’Autorità ha ordinato una valutazione sulle capacità genitoriali.
Le relazioni padre-figlia
si sono svolte in forma sorvegliata, finché il padre ha deciso di sospenderle,
opponendosi alla costrizione di doverle esercitare in forma sorvegliata.
Il 12 ottobre 2018 l’Autorità
di protezione ha istituito una curatela educativa e l’SMP ha trasmesso la
valutazione richiesta. Dalla stessa emergeva già all’epoca una forte
conflittualità. Il perito aveva indicato che entrambi i genitori avrebbero dovuto
“esercitare un diritto di visita confacente al bisogno della piccola di
godere appieno di entrambe le figure genitoriali”. Veniva consigliato un
diritto di visita in forma sorvegliata “per un lasso determinato di tempo”,
con un’estensione degli stessi (anche priva di sorveglianza) in un secondo
momento (“qualora al termine di un periodo minimo di sei mesi”, il
curatore segnalasse un miglioramento delle condizioni della coppia e il Punto
d’incontro sostenesse una positiva relazione padre-figlia) (cfr. valutazione
SMP 4 aprile 2018).
Il 20 maggio 2020 il
Pretore competente, dopo aver esperito a sua volta delle valutazioni (verifica
22.
aprile 2020 delle dinamiche relazionali, dr. med. __________) ha stabilito il
proseguimento del diritto di visita “con passaggio al Punto d’incontro” (sabato
o domenica dalle 9 alle 18), precisando altresì che “un’estensione del
diritto di visita” potrà essere concessa “dopo che il padre, avrà
rispettivamente, iniziato e ultimato con successo un percorso semestrale di
sostegno genitoriale”. Con decisione 2 dicembre 2020 la Prima Camera Civile
del Tribunale d’appello aveva “precisato d’ufficio” che “un’estensione
del diritto di visita paterno potrà essere concessa solo se il curatore
educativo avrà accertato che il percorso semestrale di sostegno genitoriale
sarà stato ultimato con successo”.
6.1
Nella perizia 20
aprile 2020 il dr. med. __________ suggeriva un progetto terapeutico (controlli
evolutivi della minore, diritti di visita pianificati attraverso la mediazione
del curatore, sostegno alla genitorialità per il padre) ed in seguito aveva
ipotizzato un aumento dei diritti di visita graduale.
Nel frattempo i
responsabili del Punto d’incontro hanno trasmesso i rapporti relativi
all’andamento dei diritti di visita padre-figlia (15 dicembre 2020 e 15 luglio
2021). La relazione è definita positiva, il padre adeguato ed attento.
Non sono stati riscontrati elementi che possano ostacolare un’evoluzione
positiva. Viene inoltre precisato che “non vi è contrarietà per una possibile
ulteriore ampliamento” (cfr. scritto 15 dicembre 2020) e, dopo, venga
considerata l’eventualità di introdurre “un eventuale pernottamento (cfr.
scritto 15 luglio 2021).
Il curatore educativo, dal
canto suo, ha informato che il padre stava svolgendo un percorso psicoterapico
(psicologa __________) e che ha coinvolto uno Studio di ergoterapia (__________).
Il curatore ha riferito che CO 2 partecipa in modo attivo e costruttivo al Progetto
(scritto 8 novembre 2021).
Con scritto 3 gennaio 2022
l’ergoterapista __________ ha suggerito che i genitori di PI 1 seguano una mediazione
con lo scopo di migliorare la comunicazione e facilitare la relazione con la
piccola.
Con scritto 14 marzo 2022
la psicoterapeuta __________ ha confermato che CO 2 ha intrapreso un percorso
di sostegno alla genitorialità (inizio agosto 2021), collaborando attivamente.
Ha riferito che “le sue capacità genitoriali appaiono adeguatamente positive” e
che non sono stati rilevati fattori che potrebbero pregiudicare la crescita
della figlia o tali da dover limitare la relazioni paterna con la stessa. La
psicoterapeuta ha ritenuto che PI 1 sta crescendo e che dovrebbe poter
beneficiare del rapporto con la figura paterna, per consolidarlo in maniera
graduale. Viene confermata la scarsa comunicazione e la forte conflittualità
genitoriale, “che potrebbe nuocere in maniera significativa allo sviluppo
psicoaffettivo della minore”.
6.2
Tutto quanto considerato,
è pertanto a giusta ragione che l’Autorità di prime cure, dopo aver sentito i
genitori e aver preso atto delle risultanze delle diverse valutazioni, ha
disposto un ampliamento graduale delle relazioni personali padre-figlia.
Da dicembre 2017 a
maggio 2020 il padre ha potuto trascorrere con la figlia un pomeriggio alla
settimana. Da maggio 2020 ad oggi i diritti di visita sono stati previsti in
una giornata alla settimana.
Il padre ha più volte
chiesto un ampliamento degli stessi. Ha collaborato con la Rete, seguito un
percorso di sostegno alla genitorialità come era stato suggerito dal Pretore,
intrapreso un percorso psicoterapico ed è stato seguito da un’ergoterapista.
Neppure si è opposto ad una eventuale mediazione con la madre di PI 1.
I diritti di visita si
sono peraltro sempre svolti positivamente.
È pertanto nell’interesse
prioritario del bene di PI 1, che nel frattempo ha compiuto sei anni, poter
usufruire di adeguate relazioni personali con il padre, così come disposto
nella decisione (dal venerdì al sabato sera, con pernottamento). Va ricordato
che, in concreto, vi è un curatore educativo e che i genitori hanno pure un
sostegno psicologico individuale.
Come a giusto titolo
rilevato dall’Autorità di prime cure, la conflittualità genitoriale non è un
motivo per limitare il diritto di visita.
La decisione,
proporzionata e motivata, fondata su valutazioni pertinenti e perizie, presa
nell’interesse prioritario della minore, resiste quindi alle critiche della
reclamante.
6.3
Quanto al dispositivo
relativo alla mediazione (disp. 3), va rilevato che lo stesso è di fatto “un
invito” ai genitori, vista la comprovata conflittualità, ad intraprendere
una mediazione, con la riserva da parte dell’Autorità di ordinare la mediazione
formalmente.
Tale dispositivo
non ha pertanto, allo stadio attuale, effetti giuridici.
6.4
I genitori vanno in
ogni caso invitati, nell’interesse prioritario del bene della minore, a voler
collaborare con la Rete, seguendo gli inviti dell’Autorità di prime cure
(mediazione e seguito psicologico) ed astenersi da tutto ciò che alteri i
rapporti della figlia con l’altro genitore.
In considerazione di
quanto precede e in considerazione del lungo tempo trascorso, l’Autorità di
prime cure è invitata a monitorare la situazione affinché la decisione in
esame, sufficientemente proporzionata e prudente, venga sollecitamente messa in
atto.
7.
CO 2 ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 29 cpv.
3.
Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della
procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha
diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per
tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC,
applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto
adempiute le predette condizioni, l’istanza di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di CO 2 merita
accoglimento.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze si
prescinde eccezionalmente al prelievo di tasse e spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. La domanda di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
di CO 2 è accolta.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.