Lexipedia

Decisione

9.2022.112

Relazioni personali: ripresa graduale

6 settembre 2022Italiano20 min

maggio 2020 il Pretore del distretto di __________ (nel frattempo divenuto competente)

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.112

Lugano

6 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

dall’ PR 1

all’Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

dall’ PR 2

per

quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali della figlia PI

1 con il padre;

giudicando

sul reclamo del 28 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

24 maggio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2016) è figlia

di RE 1 e di CO 2.

B. Con decisione

settembre 2017 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito

Autorità di protezione) ha conferito mandato all’SMP di procedere ad una

valutazione delle capacità genitoriali dei genitori di PI 1 (esprimendosi sulle

risorse e capacità di esercitare l’autorità parentale).

C. Con decisione 12

dicembre 2017 lAutorità di protezione ha concesso a CO 2 un diritto di visita

settimanale, in forma sorvegliata (il sabato dalle 13 alle 15).

D. Il 4 aprile 2018

l’SMP ha trasmesso all’Autorità di prime cure il rapporto sulle capacità

genitoriali di RE 1 e CO 2. Tale valutazione è stata trasmessa alle parti per

osservazioni.

E. Durante l’udienza di

discussione del 4 giugno 2018 le parti hanno dato il proprio accordo alla

nomina di un curatore educativo, alla richiesta di un complemento del rapporto

di valutazione dell’SMP, nonché alla necessità di confermare l’attuale assetto

delle relazioni personali padre-figlia (nell’attesa del rapporto da parte del

curatore).

F. Dopo vicissitudini

che non occorre qui rievocare con decisione 6 luglio 2018 l’Autorità di

protezione ha disposto la sospensione del diritto di visita padre-figlia (preso

atto della relativa rinuncia da parte del padre), invitato l’SMP a presentare

un complemento sulla perizia e indicato che si sarebbe cercato un curatore

educativo (tale risoluzione è stata confermata da questa Camera; cfr. decisione

16 agosto 2018 inc. 9.2018.110).

G. Con decisione 12

ottobre 2018 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una

curatela educativa, nominando CURA 1 quale curatore.

H. Mediante decisione 20

maggio 2020 il Pretore del distretto di __________ (nel frattempo divenuto competente)

ha stabilito che il diritto di vista padre-figlia sarebbe proseguito con

passaggio presso il Punto d’incontro al sabato o alla domenica dalle 9 alle 18

e che “un’estensione del diritto di visita” potrà essere concessa “dopo

che il padre, avrà rispettivamente, iniziato e ultimato con successo un

percorso semestrale di sostegno genitoriale” (disp. 3). Il Pretore ha fatto

riferimento nella propria decisione alla perizia 22 aprile 2020 del dr. med. __________

(cfr. mandato di verifica delle dinamiche relazionali agli atti, agli

atti).

Con decisione 2 dicembre

2020 la Prima Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto

l’appello inoltrato da CO 2 avverso la decisione 20 maggio 2020 e “precisato

d’ufficio il disp. n. 3 cpv. 2 di tale sentenza, nel senso che un’estensione

del diritto di visita paterno potrà essere concessa solo se il curatore

educativo avrà accertato che il percorso semestrale di sostegno genitoriale sarà

stato ultimato con successo” (cfr. inc. 11.2020.76/77/168).

I. Il 15 dicembre 2020

i responsabili del Punto d’incontro hanno trasmesso un rapporto sull’andamento

dei diritti di visita “in modalità passaggio” (da settembre a novembre

2020).

J. Con scritto 10

giugno 2021 CO 2 ha trasmesso all’Autorità di protezione il rapporto relativo

alla presa a carico ergoterapica (cfr. 25 maggio 2021), chiedendo un’estensione

dei diritti di visita.

Il 25 luglio 2021 CO 2 ha

sollecitato un’estensione dei diritti di visita, indicando di aver intrapreso

il percorso terapeutico.

Il 13 dicembre 2021 il

padre ha sollecitato una decisione da parte dell’Autorità.

Con scritto 14 dicembre

2021 RE 1 si è opposta alla richiesta di estensione dei diritti di visita.

Con ulteriore replica 17

gennaio 2022 CO 2 ha ribadito la propria richiesta.

Mediante scritto 19

gennaio 2022 la madre ha riconfermato che non ritiene per il momento giustificato

un ampliamento.

K. Il 7 febbraio 2022 il

curatore CURA 1 ha presentato le proprie dimissioni.

L. L’8 marzo 2022

l’Autorità di protezione ha convocato le parti per un’udienza di discussione,

durante la quale è stato presentato il nuovo curatore. Il curatore uscente CURA

1 ha informato che i due genitori hanno iniziato un percorso psicoterapico (con

il supporto della psicoterapeuta __________) facendo grandi progressi.

M. Il 14 marzo 2022 __________

ha trasmesso un resoconto sul percorso di sostegno alla genitorialità.

N. Con decisione 2

maggio 2022 l’Autorità di protezione ha assegnato il mandato di curatore

educativo a favore di PI 1 a __________, in sostituzione di CURA 1.

O. Mediante decisione 24

maggio 2022 l’Autorità di protezione ha inoltre deciso che:

-

le relazioni personali

padre-figlia sono estese “a partire dalla fine degli impegni scolastici al

venerdì sera fino al sabato sera dopo cena, con effetto dal 1° dicembre 2022”

(disp. 1);

-

nell’ambito delle relazioni

personali padre-figlia, è fatto divieto di riprendere con registrazioni

audio/video i momenti intimi e personali della minore (disp. 2);

-

i genitori sono invitati ad

intraprendere una mediazione presso il Centro coppia e famiglia; l’Autorità si

riserva di ordinare la mediazione formalmente (disp. 3);

-

i genitori sono invitati a farsi

sostenere psicologicamente a livello individuale (disp. 4);

-

la riesamina della decisione 2 maggio 2022 (annullata); CURA

1 si occuperà di eventuali questioni urgenti sino a nuova decisione (disp. 5);

la decisione è

stata dichiarata immediatamente esecutiva.

P. Con reclamo 28 giugno

2022 RE 1 ha avversato la decisione 24 maggio 2022, postulando l’annullamento

dei dispositivi 1 e 3.

Q. Mediante osservazioni

19 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione,

ribadendo che il padre ha effettuato un percorso presso la psicologa e che la

reclamante non farebbe valere pericoli per il pernottamento. Il conflitto fra i

genitori sarebbe palese e la necessità di una mediazione evidente.

Con osservazioni 20 luglio

2022 CO 2 chiede che il reclamo venga respinto e la decisione confermata.

RE 1 ha rinunciato a

presentare una replica.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel caso in esame,

l’Autorità di protezione ha, in particolare, esteso le relazioni personali

padre-figlia dal venerdì sera al sabato sera, a partire dal 1° dicembre 2022

(disp. 1) e invitato i genitori ad intraprendere una mediazione, riservandosi

di ordinare la mediazione formalmente (disp. 3).

Nella propria decisione l’Autorità

ha osservato che i genitori assumono posizioni diametralmente opposte sulle

relazioni personali, mancano di fiducia reciproca, con il rischio che la figlia

sia messa al centro del conflitto. I riscontri dal Punto d’incontro sarebbero

positivi, il padre ha proseguito il proprio percorso sulla genitorialità e la

psicologa ha confermato l’assenza di pericoli. L’Autorità ha infine precisato

che i conflitti fra i genitori non costituiscono un motivo per limitare il

diritto di visita e che una limitazione si giustifica nel caso in cui “un

diritto di visita usuale compromesse il bene del minore”. Al riguardo

rileva che la madre, nell’opporsi all’estensione, non fa valere pericoli

importanti per la figlia.

3.

Con il suo reclamo RE

1.

avversa la decisione, postulando l’annullamento dell’estensione del diritto

di visita padre-figlia (disp. 1) e l’invito ad una mediazione famigliare (disp.

3).

A mente della

reclamante non vi sarebbero le condizioni per un ampliamento dei diritti di

visita, precisando che il curatore avrebbe semplicemente confermato che il

padre ha iniziato un percorso genitoriale, senza precisarne la durata. Lamenta

che CO 2 avrebbe atteggiamenti arroganti e aggressivi, che denoterebbero immaturità

e inadeguatezza ad assumere un ruolo genitoriale. Si oppone ad una mediazione,

ritenuta a suo avviso “inutile”.

Non avversa per contro gli

altri dispositivi della sentenza (disp. 2, 4, 5).

4.

Nella fissazione del

diritto alle relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC) con i genitori non

importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto

disciplinare le relazioni tra questi ultimi e il figlio nell'interesse del

minore. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le

circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF

130.

III 585 consid 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b;

sentenza CDP 30 ottobre 2020, inc. 9.2020.55; (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ ed., n. 965

pag. 616).

Nel caso in cui i genitori

non riescano a mettersi d’accordo in merito allo svolgimento delle relazioni

personali o nel caso in cui vi sia esigenza di tutelare gli interessi del

minore, appartiene all’Autorità di protezione la competenza di fissare durata e

modalità delle relazioni personali (Meier/Stettler,

op. cit., n. 977).

Il diritto di visita va

organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone

un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì

tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando

soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler,

op. cit., n. 986).

L’istituzione di una

curatela educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di

visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare

sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figlio e per proporre gli

opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390; sentenza CDP 22 agosto 2014,

inc. 9.2014.9 consid. 8).

4.1

Ai sensi dell’art. 274 CC padre e madre devono astenersi

da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore o intralci

il compito dell’educatore.

L’autorità

chiamata a sanzionare una violazione del dovere di lealtà avrà l’arduo compito

di stabilire se il beneficiario del diritto di visita perturba volontariamente

o inconsciamente la relazione con l’altro genitore. Il diritto alle relazioni

personali deve permettere di stabilire una relazione tra il figlio e i due

genitori, e servire alla costruzione della sua identità (Meier/Stettler, op. cit., N. 998 pag.

648).

Il

dovere di lealtà è reciproco: il genitore affidatario si asterrà

dall’influenzare negativamente il figlio nei confronti del beneficiario del

diritto di visita; deve al contrario cercare di promuovere un’attitudine

positiva per rapporto all’altro genitore, non solo in relazione alle visite, ma

in modo generale (p. es. nessun giudizio svalorizzante o insultante davanti al

figlio). Deve preparare il figlio in modo positivo alle visite e agli altri

contatti messi in atto (telefonici, WhatsApp, FaceTime, Skype, ecc.). Il

rispetto di questo dovere è particolarmente importante quando è stata decisa

una soluzione avente per obbiettivo di ristabilire progressivamente il diritto

di visita, con delle misure di accompagnamento (Meier/Stettler, op. cit., N. 999,

pag. 648).

Prima

di immaginare un’eventuale limitazione del diritto alle relazioni personali,

conviene attirare l’attenzione del padre e dalla madre sui loro rispettivi

doveri. L’Autorità di protezione può fornire loro indicazioni e istruzioni,

conformemente all’art. 307 cpv. 1 e 3 CC; questa competenza gli appartiene

anche se il diritto è stato fissato dal giudice civile. L’art 273 cpv 2 CC gli

attribuisce espressamente la missione di ricordare ai genitori, ai genitori

affidatari, o al figlio i loro doveri e di dare loro istruzioni quando

l’esercizio del diritto o la sua mancanza sia pregiudizievole per il figlio, o

che altri motivi lo esigono. Quali esempi di ingiunzioni vi possono essere:

l’interdizione di frequentare certi luoghi o certe persone, l’interdizione di

consumare alcool o stupefacenti durante le visite, l’intenzione di lasciare il

suolo Svizzero, l’obbligo di mediazione. Queste ingiunzioni possono essere date

con la comminatoria delle sanzioni previste dall’art. 292 CP. Quando queste

ingiunzioni sono sufficienti, non c’è motivo di istituire una curatela la

sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC (Meier/Stettler, op. cit., N. 1000

pag. 649).

4.2

In virtù dell’art. 274

cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se

pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione

dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri

gravi motivi.

La

norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il

rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il

primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è

compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro

situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono

lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non

si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit., N.

1002-1013 pag. 650-661; CR CC I, Leuba,

art. 274 CC, N.7-20 pag. 1720 e segg.).

4.3

Tra le condizioni

particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri –

sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC

vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del

passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori

di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il

gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005,

cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; lo svolgimento degli

incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico; il passaggio del

minore da un genitore all’altro in presenza di un terzo o in un luogo neutro,

per esempio un Punto d’incontro (Meier/Stettler,

op. cit., n. 1018-1019).

5.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27

febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag.

492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF

142.

III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo

di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm

Erwachsenenschutz, Steck, art. 446

CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura

e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio

2012, consid. 2.3).

6.

Nel caso in esame, l’alta

conflittualità genitoriale emerge con ogni evidenza dagli atti. Neppure i

genitori contestano questa circostanza.

In concreto, a seguito

della separazione dei genitori, e vista la tenera età di PI 1, il 12 dicembre

2017.

l’Autorità di protezione ha inizialmente concesso al padre un diritto di

visita di alcune ore in forma sorvegliata.

Dopo aver incontrato i

genitori l’Autorità ha ordinato una valutazione sulle capacità genitoriali.

Le relazioni padre-figlia

si sono svolte in forma sorvegliata, finché il padre ha deciso di sospenderle,

opponendosi alla costrizione di doverle esercitare in forma sorvegliata.

Il 12 ottobre 2018 l’Autorità

di protezione ha istituito una curatela educativa e l’SMP ha trasmesso la

valutazione richiesta. Dalla stessa emergeva già all’epoca una forte

conflittualità. Il perito aveva indicato che entrambi i genitori avrebbero dovuto

“esercitare un diritto di visita confacente al bisogno della piccola di

godere appieno di entrambe le figure genitoriali”. Veniva consigliato un

diritto di visita in forma sorvegliata “per un lasso determinato di tempo”,

con un’estensione degli stessi (anche priva di sorveglianza) in un secondo

momento (“qualora al termine di un periodo minimo di sei mesi”, il

curatore segnalasse un miglioramento delle condizioni della coppia e il Punto

d’incontro sostenesse una positiva relazione padre-figlia) (cfr. valutazione

SMP 4 aprile 2018).

Il 20 maggio 2020 il

Pretore competente, dopo aver esperito a sua volta delle valutazioni (verifica

22.

aprile 2020 delle dinamiche relazionali, dr. med. __________) ha stabilito il

proseguimento del diritto di visita “con passaggio al Punto d’incontro” (sabato

o domenica dalle 9 alle 18), precisando altresì che “un’estensione del

diritto di visita” potrà essere concessa “dopo che il padre, avrà

rispettivamente, iniziato e ultimato con successo un percorso semestrale di

sostegno genitoriale”. Con decisione 2 dicembre 2020 la Prima Camera Civile

del Tribunale d’appello aveva “precisato d’ufficio” che “un’estensione

del diritto di visita paterno potrà essere concessa solo se il curatore

educativo avrà accertato che il percorso semestrale di sostegno genitoriale

sarà stato ultimato con successo”.

6.1

Nella perizia 20

aprile 2020 il dr. med. __________ suggeriva un progetto terapeutico (controlli

evolutivi della minore, diritti di visita pianificati attraverso la mediazione

del curatore, sostegno alla genitorialità per il padre) ed in seguito aveva

ipotizzato un aumento dei diritti di visita graduale.

Nel frattempo i

responsabili del Punto d’incontro hanno trasmesso i rapporti relativi

all’andamento dei diritti di visita padre-figlia (15 dicembre 2020 e 15 luglio

2021). La relazione è definita positiva, il padre adeguato ed attento.

Non sono stati riscontrati elementi che possano ostacolare un’evoluzione

positiva. Viene inoltre precisato che “non vi è contrarietà per una possibile

ulteriore ampliamento” (cfr. scritto 15 dicembre 2020) e, dopo, venga

considerata l’eventualità di introdurre “un eventuale pernottamento (cfr.

scritto 15 luglio 2021).

Il curatore educativo, dal

canto suo, ha informato che il padre stava svolgendo un percorso psicoterapico

(psicologa __________) e che ha coinvolto uno Studio di ergoterapia (__________).

Il curatore ha riferito che CO 2 partecipa in modo attivo e costruttivo al Progetto

(scritto 8 novembre 2021).

Con scritto 3 gennaio 2022

l’ergoterapista __________ ha suggerito che i genitori di PI 1 seguano una mediazione

con lo scopo di migliorare la comunicazione e facilitare la relazione con la

piccola.

Con scritto 14 marzo 2022

la psicoterapeuta __________ ha confermato che CO 2 ha intrapreso un percorso

di sostegno alla genitorialità (inizio agosto 2021), collaborando attivamente.

Ha riferito che “le sue capacità genitoriali appaiono adeguatamente positive” e

che non sono stati rilevati fattori che potrebbero pregiudicare la crescita

della figlia o tali da dover limitare la relazioni paterna con la stessa. La

psicoterapeuta ha ritenuto che PI 1 sta crescendo e che dovrebbe poter

beneficiare del rapporto con la figura paterna, per consolidarlo in maniera

graduale. Viene confermata la scarsa comunicazione e la forte conflittualità

genitoriale, “che potrebbe nuocere in maniera significativa allo sviluppo

psicoaffettivo della minore”.

6.2

Tutto quanto considerato,

è pertanto a giusta ragione che l’Autorità di prime cure, dopo aver sentito i

genitori e aver preso atto delle risultanze delle diverse valutazioni, ha

disposto un ampliamento graduale delle relazioni personali padre-figlia.

Da dicembre 2017 a

maggio 2020 il padre ha potuto trascorrere con la figlia un pomeriggio alla

settimana. Da maggio 2020 ad oggi i diritti di visita sono stati previsti in

una giornata alla settimana.

Il padre ha più volte

chiesto un ampliamento degli stessi. Ha collaborato con la Rete, seguito un

percorso di sostegno alla genitorialità come era stato suggerito dal Pretore,

intrapreso un percorso psicoterapico ed è stato seguito da un’ergoterapista.

Neppure si è opposto ad una eventuale mediazione con la madre di PI 1.

I diritti di visita si

sono peraltro sempre svolti positivamente.

È pertanto nell’interesse

prioritario del bene di PI 1, che nel frattempo ha compiuto sei anni, poter

usufruire di adeguate relazioni personali con il padre, così come disposto

nella decisione (dal venerdì al sabato sera, con pernottamento). Va ricordato

che, in concreto, vi è un curatore educativo e che i genitori hanno pure un

sostegno psicologico individuale.

Come a giusto titolo

rilevato dall’Autorità di prime cure, la conflittualità genitoriale non è un

motivo per limitare il diritto di visita.

La decisione,

proporzionata e motivata, fondata su valutazioni pertinenti e perizie, presa

nell’interesse prioritario della minore, resiste quindi alle critiche della

reclamante.

6.3

Quanto al dispositivo

relativo alla mediazione (disp. 3), va rilevato che lo stesso è di fatto “un

invito” ai genitori, vista la comprovata conflittualità, ad intraprendere

una mediazione, con la riserva da parte dell’Autorità di ordinare la mediazione

formalmente.

Tale dispositivo

non ha pertanto, allo stadio attuale, effetti giuridici.

6.4

I genitori vanno in

ogni caso invitati, nell’interesse prioritario del bene della minore, a voler

collaborare con la Rete, seguendo gli inviti dell’Autorità di prime cure

(mediazione e seguito psicologico) ed astenersi da tutto ciò che alteri i

rapporti della figlia con l’altro genitore.

In considerazione di

quanto precede e in considerazione del lungo tempo trascorso, l’Autorità di

prime cure è invitata a monitorare la situazione affinché la decisione in

esame, sufficientemente proporzionata e prudente, venga sollecitamente messa in

atto.

7.

CO 2 ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 29 cpv.

3.

Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della

procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha

diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per

tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC,

applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non

appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto

adempiute le predette condizioni, l’istanza di ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di CO 2 merita

accoglimento.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze si

prescinde eccezionalmente al prelievo di tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. La domanda di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

di CO 2 è accolta.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.