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Decisione

9.2022.114

Inammissibilità della privazione del diritto del genitore di determinare il luo-go di dimora del figlio senza una contestuale decisione di collocamento; violazione del diritto ad una decisione motivata; rinvio degli atti in prima istanza

13 ottobre 2022Italiano23 min

figlia di RE 1 e __________. Madre e figlia sono arrivate il 2006 dall’__________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.114

Lugano

13 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la privazione del diritto della madre di determinare il luogo

di dimora della figlia e l’incarico conferito all’UAP di elaborare un

progetto di affido per la minore

PI

1

giudicando

sul reclamo presentato il 30 giugno 2022 da RE 1 contro la decisione emessa il 1

giugno 2022 (ris. n. 147) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1, nata il 2005, è

figlia di RE 1 e __________. Madre e figlia sono arrivate il 2006 dall’__________

in qualità di rifugiate. Dal 1° luglio 2015 risultano domiciliate a __________.

Nulla è dato di sapere del padre.

B. Con e-mail 30 gennaio

2020 il direttore della Scuola Media di __________ ha segnalato all’Autorità

regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) la

situazione scolastica di PI 1, definita allarmante in considerazione della

frequenza irregolare e delle ripetute ore di assenza (che hanno dato luogo

anche a sanzioni disciplinari), di cui è stata informata anche la madre.

C. A seguito di tale

segnalazione RE 1 è stata convocata dall'Autorità di protezione. In sede di

udienza, tenutasi il 29 aprile 2020, RE 1 ha lamentato le sue difficoltà

nell’educazione della figlia, per la quale aveva già chiesto anche il sostegno

specialistico al Servizio medico psicologico di __________. L’Autorità di

protezione, prendendo atto degli sforzi profusi e dei buoni proponimenti della

madre, l’ha invitata a chiedere consulenza all’Ufficio dell’aiuto e della

protezione di __________ (di seguito: UAP) per una valutazione delle possibili

altre forme di aiuto disponibili.

Con scritto 5

ottobre 2020 l’UAP ha informato l’Autorità di protezione di aver provato ad

agganciare la minore, che ha tuttavia rifiutato ogni tipo di collaborazione.

Anche le possibili forme di sostegno proposte alla madre (Cellula

socio-educativa d’urgenza per minorenni e Servizio di sostegno e

accompagnamento educativo) non sono state accolte da quest’ultima e dunque, in

considerazione del miglioramento della situazione riferito dalla madre del

fatto che quest’ultima ritenesse inutile continuare la collaborazione, l’UAP ha

considerato concluso l’intervento il favore del nucleo familiare in questione.

D. Con e-mail 24 agosto

2021 il segretariato del Comune di __________ ha segnalato madre e figlia all’Autorità

di protezione, auspicando l’istituzione di una curatela amministrativa per un

aiuto in ambito finanziario-amministrativo.

E. Con scritto 6 ottobre

2021 l’UAP ha informato l’Autorità di protezione della situazione della minore,

incontrata il 4 ottobre precedente su segnalazione dell’operatrice case

management formazione professionale, che la segue dal mese di marzo

precedente su attivazione della Scuola Media. L’UAP riferiva che PI 1 si

trovava ancora in una situazione familiare molto conflittuale e che raccontava

di subire maltrattamenti da parte della madre, che la picchierebbe regolarmente.

F. In sede di udienza 17

novembre 2021 l’Autorità di protezione ha discusso con RE 1 la segnalazione

pervenuta dall’UAP. La madre ha negato i maltrattamenti riferiti dalla figlia.

Il 25 novembre seguente PI 1 è stata sentita dal membro permanente.

G. Con decisione 15

dicembre 2021 (ris. n. 353) l’Autorità di protezione ha conferito alla

dottoressa __________ l’incarico di effettuare una verifica delle condizioni

psico-affettive di PI 1. In data 12 aprile 2022 la perita ha reso il suo

referto, evidenziando che il funzionamento psicologico e relazionale della

minore presenta alcune vulnerabilità e in particolare una situazione

intrafamiliare conflittuale, auspicando un collocamento della minore differente

da quello attuale, con la madre.

H. In sede di udienza 11

maggio 2022 l’Autorità di protezione ha presentato a RE 1 l’esito della

verifica delle condizioni socio-affettive sulla figlia PI 1 ed è stata discussa

la proposta della perita di un inserimento della minore in un Centro educativo

minorile (di seguito: CEM). Sia in sede di udienza che successivamente, con

scritto 15 maggio 2022, RE 1 si è opposta ad un collocamento della figlia,

chiedendo di essere piuttosto sostenuta nel suo ruolo genitoriale.

I. Con decisione 1°

giugno 2022 (ris. n. 147) l’Autorità di protezione ha privato RE 1 del diritto

di determinare il luogo di dimora della figlia PI 1, incaricando l’UAP di elaborare

un progetto educativo di affido in CEM o famiglia affidataria idonei alle

esigenze della minore. RE 1 è stata ammessa al beneficio dell’assistenza

giudiziaria.

L. Con reclamo 30 giugno

2022 RE 1 è insorta contro la suddetta decisione, postulandone l’annullamento e

il rinvio dell’incarto all’autorità di prime cure per gli approfondimenti del

caso, da effettuarsi alla presenza di un interprete. La reclamante ha altresì postulato

l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

e la conferma dell’effetto sospensivo.

M. Con osservazioni

datate 25 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha contestato le argomentazioni

del reclamo, in particolare la necessità di un interprete, postulando la

reiezione dell’impugnativa.

N. Con replica 11 agosto

2022 RE 1 si è riconfermata nelle sue critiche alla decisione impugnata e nelle

sue richieste di giudizio. Con scritto 31 agosto 2022 l’Autorità di protezione

ha comunicato di rinunciare alla presentazione di una duplica.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel

suo reclamo, RE 1 fa anzitutto valere una violazione del suo diritto di essere

sentita.

2.1

La reclamante afferma

di essere “cittadina __________ fuggita dal proprio paese, arrivata in __________

su un barcone ed in Svizzera nel 2006 con la piccola PI 1 (nata nel 2005)”.

Come dimostrato anche dal manoscritto prodotto il 15 maggio 2022 (cfr. doc.

C allegato al reclamo) RE 1 necessita un aiuto “sia a livello di

comprensione, sia a livello di consiglio”: durante il procedimento è “stata

convocata, a diverse riprese, senza la possibilità di ricorrere ad un

interprete e senza quindi comprendere pienamente quanto l’ARP le indicava e

richiedeva” (reclamo, pag. 3). Secondo la reclamante, “il ricorso ad un

interprete fa parte dei diritti fondamentali garantiti dalla costituzione

federale e dagli sviluppi giurisprudenziali del diritto di essere sentito”,

ragion per cui la decisione impugnata deve essere annullata e l’incarto

rinviato all'autorità di prime cure, che “dovrà istruire il caso nuovamente

permettendo alla madre di esprimersi in conoscenza di causa” (reclamo, pag.

3).

2.2

Nelle sue

osservazioni, l’Autorità di prime cure ha contestato la tesi della reclamante

quanto alla presunta violazione del suo diritto di essere sentita. Secondo

l’autorità di prime cure, “RE 1 è stata, più volte, sentita dall'ARP, con

riferimento alle problematiche inerenti la figlia minore” e “mai, in

nessuna occasione, l'interessata ha affermato di non comprendere quando

discusso” (osservazioni, pag. 1). Le difficoltà linguistiche di RE 1,

comunque riconosciute dall’Autorità di protezione, “non sono tali da

necessitare un interprete”, che non è mai stato richiesto neppure dalla reclamante

medesima (osservazioni, pag. 1). L’autorità di prime cure rileva altresì che la

reclamante ha fatto pervenire tempestivamente, a seguito dell’udienza dell’11

maggio 2022, le osservazioni alla valutazione specialistica della minore che le

erano state richieste, “allestite di proprio pugno, a dimostrazione del

fatto che ha compreso quanto riportato nella valutazione stessa”

(osservazioni, pag. 1). Anche in questo caso, se non fosse stata in grado di comprendere

la portata della valutazione, “l'interessata avrebbe potuto far capo ad un

interprete o, come verificatosi successivamente alla decisione, ad un avvocato

per essere aiutata, circostanza non verificatasi” (osservazioni, pag. 1).

2.3

Il diritto di essere

sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) è un diritto di ordine formale la cui violazione

implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle

possibilità di successo nel merito del reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.2; DTF

5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013,

inc. 9.2013.160). Il diritto di essere sentito comprende varie facoltà,

segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una

decisione sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul

procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all’assunzione

delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 133 I 270

consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1; DTF 132 V

368.

consid. 3.1 con rinvii) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di

esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.

5A_540/2013 consid. 3.1.1). Tali diritti sono ora ancorati anche nel titolo II°

della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 ss LPAmm).

Il diritto di essere

sentito comprende anche quello di essere assistiti da un interprete nel corso

delle udienze in caso di conoscenze insufficienti della lingua ufficiale

utilizzata davanti al tribunale (STF 5A_639/2014 dell’8 settembre 2015, consid.

4.2; STF 4P.26/2001 dell’8 giugno 2001, consid. 1a/aa). Il diritto alla

traduzione si estende agli elementi necessari affinché la parte interessata

possa seguire il corso del procedimento ed esercitare efficacemente i suoi

diritti. L’ampiezza dell’assistenza da offrire non deve tuttavia essere valutata

in maniera astratta ma in funzione dei bisogni effettivi della parte

interessata e delle circostanze concrete del caso (STF 5A_639/2014 dell’8

settembre 2015, consid. 4.2; STF 5A_797/2014 del 27 aprile 2015, consid. 2.2;

STF 6B_190/2008 del 20 maggio 2008, consid. 3.1; STF 1P.162/2005 del 12 maggio

2005, consid. 2).

2.4

Nella fattispecie,

l’Autorità di protezione non ha evidenziato delle particolari difficoltà

nell’interagire con la reclamante e nel farsi comprendere, e non sembra aver

mai preso in considerazione l’ipotesi di far intervenire un interprete in

favore della reclamante. Dal canto suo, RE 1 non ha mai chiesto di poterne

beneficiare. Va inoltre segnalato che quest’ultima, nell’ambito del colloquio

effettuato con la perita in relazione alla valutazione dello stato

psico-affettivo della figlia, ha espressamente dichiarato di non aver bisogno

dell’assistenza di un interprete (“la signora RE 1 ha espresso la volontà di

non avvalersi della collaborazione di una/un interprete durante il colloquio”,

cfr. rapporto 12 aprile 2022, pag. 3). La censura sollevata nel gravame appare

dunque in contraddizione con le dichiarazioni della reclamante medesima nel

corso del procedimento di prime cure e non può dunque essere accolta in questa

sede.

3.

Nel

merito, RE 1 contesta l'adempimento delle condizioni di applicazione dell'art.

310.

CC, necessarie per ordinare una privazione del diritto di determinare il

luogo di dimora.

3.1

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha richiamato le conclusioni della perizia

sulle condizioni psico-affettive di PI 1, evidenziando le criticità familiari e

della minore e suggerendo un collocamento al di fuori del nucleo materno (pag.

1). L’autorità di prime cure ha in seguito riferito della contrarietà di RE 1

alla proposta di un collocamento della figlia in un Centro educativo minorile,

che ha espresso “il proprio attaccamento alla figlia, senza tuttavia

minimamente confrontarsi con le criticità messe in evidenza dalla specialista”

(decisione impugnata, pag. 1).

L’Autorità di

protezione ha ritenuto di dover “far proprie le preoccupazioni e le

raccomandazioni fornite dalla perita ed accogliere il desiderio chiaramente

espresso dalla minore trovare un'alternativa alla convivenza con la madre”

e ha dunque deciso di privare RE 1 del diritto di determinare il luogo di

dimora della figlia PI 1, incaricando altresì l’UAP “di elaborare un

progetto educativo di affido in CEM o famiglia affidataria idonei alle esigenze

della minore” (decisione impugnata, pag. 1-2).

3.2

RE 1 contesta la

realizzazione delle condizioni per ordinare la privazione del diritto di

determinare il luogo di dimora di sua figlia PI 1.

Secondo la

reclamante, che esprime “la sua preoccupazione per la scarsa serietà con cui

la figlia affronta il futuro”, le rivendicazioni di autonomia della figlia

sono “la conseguenza del fatto che la madre, svolgendo il proprio ruolo

genitoriale, ha evidentemente espresso il proprio malcontento per l'ulteriore «colpo

di testa» della figlia” che, dopo aver “«rinunciato» a

terminare le scuole medie”, avrebbe ora anche “interrotto lo svolgimento

del lavoro quale apprendista presso __________” (reclamo, pag. 3).

Secondo RE 1 è “troppo

facile è esprimere desideri di vita indipendente, allorquando non si è in grado

di portare a termine le proprie scelte formative e di dimostrare la propria

serietà e il proprio impegno” (reclamo, pag. 3). Limitarsi ad assecondare i

desideri della minore non rappresenta dunque, a mente della madre, la soluzione

ai problemi esistenti (reclamo, pag. 3).

RE 1 sostiene inoltre che

il provvedimento ordinato è particolarmente invasivo e violerebbe il principio

della proporzionalità: l’autorità di prime cure avrebbe dunque dovuto valutare

l’adeguatezza di misure meno incisive, fondate sugli art. 307-308 CC, sebbene a

suo parere “l’esistenza di un «__________» (signora __________) atta

a valutare e seguire l'evoluzione scolastica e professionale della minore

appare già di per sé sufficiente” (reclamo, pag. 3).

Secondo l’insorgente, le

rivendicazioni di autonomia della figlia e “i riferimenti a «non

meglio chiariti» episodi di violenza” raccontati alla perita

coincidono, non a caso, con il fatto che la figlia ha iniziato una relazione

con un ragazzo della sua età, pure a beneficio di misure di protezione (reclamo,

pag. 4).

RE 1 contesta gli esiti

della perizia, lamentando di aver avuto pochissimi contatti con la perita –

sempre senza interprete – e di non aver potuto prendere posizione “in merito

alle improvvise «accuse» mosse dalla figlia”, che contesta recisamente

(reclamo, pag. 4). La reclamante si definisce “persona tranquilla e mite”

e ritiene inverosimile “pensare che PI 1 corra dei pericoli al domicilio

famigliare che da sempre condivide con la madre” (reclamo, pag. 4). L’unico

intervento della Polizia è stato in realtà motivato da una richiesta della

reclamante stessa per “aiutarla a riportare la figlia al domicilio, figlia

che si era resa irreperibile e che soggiornava presso un altro compagno di scuola”

(reclamo, pag. 4).

La reclamante sostiene

infine di aver dato prova in passato “di responsabilità e coerenza

segnalando le difficoltà che la minore incontrava e chiedendo aiuto all'Ufficio

dell'aiuto e della protezione in conseguenza ai comportamenti inaccettabile che

la figlia adottava a scuola” (reclamo, pag. 4). RE 1 postula dunque

l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’autorità di

prime cure “per gli approfondimenti del caso, da effettuarsi in presenza di

un interprete” (reclamo, pag. 5).

3.3

Giusta

l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi

rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione ordina le

misure opportune per la protezione del figlio.

L'art. 310 cpv. 1 CC

prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo,

l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi

presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

Nell'accezione di

“pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo

fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei

genitori (Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed. 2010, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts,

5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler,

Droit de filiation, 5ª ed. 2014, n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc.

5C.117/2002, consid. 3.1). Le cause della messa in pericolo sono

ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o

dell’entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei

genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC

n. 3, Meier/Stettler, Droit

de filiation, n. 1296 pag. 850; STF del 21

giugno 2012, inc. 5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1° luglio 2002, inc.

5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc. 5A_701/2011,

consid. 4.2.1).

L'Autorità

di protezione revoca la custodia «quando

il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo» (art. 310 cpv. 1 CC): le decisioni di privazione

devono infatti rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 2;

Meier/Stettler, Droit de la

filiation, 6ͣ ed, n. 1742 e segg. pag. 1133 e segg.). La revoca della

custodia è infatti una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli

articoli 307 e 308 CC e può essere ammessa unicamente quando gli altri

provvedimenti sono falliti o appaiono di primo acchito insufficienti (STF del

10.

novembre 2016, inc. 5A_404/2016, consid. 3; STF 5A_993/2016 del 19 giugno

2017.

consid. 4.2.2; STF 5A_404/2016 del 10 novembre 2016 consid. 3; STF

5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 88). Le

misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté

familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n.

14).

La

misura di privazione della custodia parentale consiste dunque nel togliere ai

genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura

del figlio, e a collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un

istituto (Meier/Stettler, Droit de

filiation, n. 1291-1292 pag. 847). Nel caso i genitori vengano

privati di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità di protezione,

che decidendone il collocamento, determina quindi il luogo di dimora del minore

(DTF 128 III 9, consid. 4a; Breitschmid,

BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 6; Meier,

CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 7; Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc.

11.2008.28, consid. 9d). Tale collocamento deve essere, secondo

la norma, “conveniente” (approprié; angemessen): esso deve

dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss des

Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio

2014, inc. 9.2014.76, consid. 5). I criteri da prendere in considerazione sono

in particolare l’età del bambino, la sua personalità, i suoi bisogni educativi

o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e

la continuità del suo ambiente di vita, l’opinione dei genitori, e le relazioni

di prossimità del bambino (v. più diffusamente, Meier,

CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22; v. anche Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008,

inc. 11.2008.28, consid. 5). Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità

di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare –

ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut,

garde de fait; cfr. DTF 128 III 9 consid. 4a e il commento di Stettler, Garde de fait et droit de

garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; Vez,

CR CC I, 2010, ad art. 300 n. 1). Tale nozione comprende la cura

quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure

e all’educazione quotidiana (sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.201, consid. 6.3).

3.4

Occorre

innanzitutto osservare che la decisione impugnata risulta carente in relazione

alle motivazioni che conducono all’adozione di una simile misura di protezione. L’obbligo di motivazione – che rappresenta anch’esso

una componente del diritto di essere sentito delle parti (cfr. il già

richiamato art. 29 cpv. 2 Cost.) – implica che il destinatario della sentenza

possa capire per quale motivo il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che

in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la

decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). Nella decisione

impugnata, la motivazione è a

dir poco succinta e si esaurisce nel menzionare in maniera telegrafica gli

esiti della valutazione specialistica (che evidenzia le criticità familiari e

della minore e dà indicazione per un suo inserimento al di fuori del nucleo

materno) e nell’affermare che l’autorità di prime cure non può che accogliere

il desiderio chiaramente espresso dalla minore di trovare un’alternativa alla

convivenza con la madre. Non vi è alcun riferimento alle norme

applicabili, ai principi giuridici pertinenti (fatta eccezione per il

riferimento all’art. 310 CC nel titolo della pronuncia), alla ponderazione

della proporzionalità e della sussidiarietà della misura rispetto ad altri

possibili interventi, nonché alla sua adeguatezza rispetto al fine prospettato.

L’Autorità di protezione deve dunque essere richiamata ad un accresciuto rigore

nel sostanziare i provvedimenti adottati, a maggior ragione laddove la misura

ordinata sia – come in concreto – una delle più incisive del diritto di

protezione.

A tale mancanza formale,

si aggiunge quella relativa alla sostanziale inefficacia del provvedimento

decretato. L’Autorità di protezione, pur togliendo alla madre il diritto di

determinare il luogo di dimora della figlia e privandola dunque della sua

custodia, non si è premurata di decidere un collocamento idoneo per PI 1,

limitandosi a conferire un mandato all’UAP e dunque mantenendo di fatto, nel

frattempo, lo status quo. La decisione in oggetto appare dunque priva di

conseguenze pratiche immediate e non muta le difficoltà quotidiane della minore

in famiglia né mitiga in alcun modo la sofferenza da lei riferita e riscontrata

dalla perita.

Dalla decisione impugnata

non è peraltro ben chiaro se l’incarico affidato all’UAP si esaurisca

nell’elaborazione del progetto educativo di affido, da sottoporre

successivamente all’Autorità di protezione per valutazione e formalizzazione, o

se mediante tale decisione l’autorità di prime cure intenda già delegare

all’UAP il potere di collocare direttamente in CEM o famiglia affidataria la

minore, in base a quanto considerato idoneo da parte dell’Ufficio. Nessuna

delle due interpretazioni appare tuttavia percorribile. Nel primo caso, si

confermerebbe l’inutilità di revocare sin d’ora alla madre il diritto di

determinare il luogo di dimora della figlia, lasciando planare il dubbio che non

vi sia per la minore un reale pericolo cui essere sottratta ai sensi dell’art.

310.

CC e che si tratti piuttosto di assecondare un suo desiderio, da

concretizzare in un secondo tempo con l’aiuto dei Servizi. Nel secondo caso

l’Autorità di protezione abdicherebbe invece al suo ruolo di responsabile del

procedimento di protezione e, nello specifico, della decisione relativa

all’adeguatezza del collocamento che discende dal disposto legale, modo di

procedere che neppure può essere condiviso.

L’incarto deve pertanto

essere rinviato all’Autorità di protezione affinché, mediante decisione

debitamente motivata, si determini sulla reale necessità di privare RE 1 del

diritto di determinare il luogo di dimora della figlia PI 1 ai sensi dell’art.

310.

CC e, nell’affermativa, decida contestualmente un collocamento confacente

per la minore – anche provvisorio, in attesa di definire per lei un progetto

educativo circostanziato con il supporto dei Servizi. In caso di urgenza,

l’autorità di prime cure sarà senz’altro legittimata a decidere in via

cautelare, alle condizioni di cui agli art. 445 CC.

Nell’ipotesi in cui invece

non intenda confermare la privazione del diritto di RE 1 di determinare il

luogo di dimora della figlia e decretare l’immediata partenza della minore

dall’abitazione familiare, l’Autorità di protezione è comunque chiamata a

chinarsi con sollecitudine sul palese malessere della minore e a sostenerla

nelle difficoltà inerenti la costruzione di un percorso personale e lavorativo,

che la porti ad un progetto di vita autonomo al momento del (non lontano)

raggiungimento della maggiore età, ciò che non sembra possibile con il solo

supporto materno e con gli aiuti sinora attivati sul territorio.

La decisione impugnata

deve dunque essere annullata e l’incarto ritornato all’Autorità di protezione affinché

statuisca nuovamente sulla fattispecie ai sensi dei considerandi.

4.

Gli oneri

processuali seguono di regola la soccombenza.

In concreto, solo

l’Autorità di protezione – la cui decisione è stata annullata – può essere

ritenuta soccombente. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia

essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi

incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui tali oneri devono

essere posti a carico dello Stato. L’Autorità di protezione, quale unica

antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692

consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7;

sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve per

contro essere condannata al versamento di ripetibili.

Di conseguenza, visto

l'esito del reclamo e la rifusione di ripetibili la domanda di assistenza

giudiziaria e di ammissione al gratuito patrocinio presentata da RE 1 deve

essere considerata priva di oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012,

consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 15 aprile

2021, inc. 9.2020.171, consid. 8).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

§. Di

conseguenza, la decisione emessa il 1° giugno 2022 (ris. n. 147 del il 1° giugno

2022) dall'Autorità regionale di protezione __________, è annullata e

l’incarto le è ritornato affinché statuisca nuovamente ai sensi dei

considerandi.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 400.–

b) spese fr.

150.–

fr.

550.–

sono posti a carico dello

Stato.

L'Autorità regionale di

protezione __________, rifonderà a RE 1 fr. 900.– a titolo di ripetibili.

3. L’istanza di

ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio presentata da RE

1, divenuta priva d’oggetto, è stralciata dai ruoli.

4. Notificazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.