9.2022.114
Inammissibilità della privazione del diritto del genitore di determinare il luo-go di dimora del figlio senza una contestuale decisione di collocamento; violazione del diritto ad una decisione motivata; rinvio degli atti in prima istanza
13 ottobre 2022Italiano23 min
figlia di RE 1 e __________. Madre e figlia sono arrivate il 2006 dall’__________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.114
Lugano
13 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la privazione del diritto della madre di determinare il luogo
di dimora della figlia e l’incarico conferito all’UAP di elaborare un
progetto di affido per la minore
PI
1
giudicando
sul reclamo presentato il 30 giugno 2022 da RE 1 contro la decisione emessa il 1
giugno 2022 (ris. n. 147) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1, nata il 2005, è
figlia di RE 1 e __________. Madre e figlia sono arrivate il 2006 dall’__________
in qualità di rifugiate. Dal 1° luglio 2015 risultano domiciliate a __________.
Nulla è dato di sapere del padre.
B. Con e-mail 30 gennaio
2020 il direttore della Scuola Media di __________ ha segnalato all’Autorità
regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) la
situazione scolastica di PI 1, definita allarmante in considerazione della
frequenza irregolare e delle ripetute ore di assenza (che hanno dato luogo
anche a sanzioni disciplinari), di cui è stata informata anche la madre.
C. A seguito di tale
segnalazione RE 1 è stata convocata dall'Autorità di protezione. In sede di
udienza, tenutasi il 29 aprile 2020, RE 1 ha lamentato le sue difficoltà
nell’educazione della figlia, per la quale aveva già chiesto anche il sostegno
specialistico al Servizio medico psicologico di __________. L’Autorità di
protezione, prendendo atto degli sforzi profusi e dei buoni proponimenti della
madre, l’ha invitata a chiedere consulenza all’Ufficio dell’aiuto e della
protezione di __________ (di seguito: UAP) per una valutazione delle possibili
altre forme di aiuto disponibili.
Con scritto 5
ottobre 2020 l’UAP ha informato l’Autorità di protezione di aver provato ad
agganciare la minore, che ha tuttavia rifiutato ogni tipo di collaborazione.
Anche le possibili forme di sostegno proposte alla madre (Cellula
socio-educativa d’urgenza per minorenni e Servizio di sostegno e
accompagnamento educativo) non sono state accolte da quest’ultima e dunque, in
considerazione del miglioramento della situazione riferito dalla madre del
fatto che quest’ultima ritenesse inutile continuare la collaborazione, l’UAP ha
considerato concluso l’intervento il favore del nucleo familiare in questione.
D. Con e-mail 24 agosto
2021 il segretariato del Comune di __________ ha segnalato madre e figlia all’Autorità
di protezione, auspicando l’istituzione di una curatela amministrativa per un
aiuto in ambito finanziario-amministrativo.
E. Con scritto 6 ottobre
2021 l’UAP ha informato l’Autorità di protezione della situazione della minore,
incontrata il 4 ottobre precedente su segnalazione dell’operatrice case
management formazione professionale, che la segue dal mese di marzo
precedente su attivazione della Scuola Media. L’UAP riferiva che PI 1 si
trovava ancora in una situazione familiare molto conflittuale e che raccontava
di subire maltrattamenti da parte della madre, che la picchierebbe regolarmente.
F. In sede di udienza 17
novembre 2021 l’Autorità di protezione ha discusso con RE 1 la segnalazione
pervenuta dall’UAP. La madre ha negato i maltrattamenti riferiti dalla figlia.
Il 25 novembre seguente PI 1 è stata sentita dal membro permanente.
G. Con decisione 15
dicembre 2021 (ris. n. 353) l’Autorità di protezione ha conferito alla
dottoressa __________ l’incarico di effettuare una verifica delle condizioni
psico-affettive di PI 1. In data 12 aprile 2022 la perita ha reso il suo
referto, evidenziando che il funzionamento psicologico e relazionale della
minore presenta alcune vulnerabilità e in particolare una situazione
intrafamiliare conflittuale, auspicando un collocamento della minore differente
da quello attuale, con la madre.
H. In sede di udienza 11
maggio 2022 l’Autorità di protezione ha presentato a RE 1 l’esito della
verifica delle condizioni socio-affettive sulla figlia PI 1 ed è stata discussa
la proposta della perita di un inserimento della minore in un Centro educativo
minorile (di seguito: CEM). Sia in sede di udienza che successivamente, con
scritto 15 maggio 2022, RE 1 si è opposta ad un collocamento della figlia,
chiedendo di essere piuttosto sostenuta nel suo ruolo genitoriale.
I. Con decisione 1°
giugno 2022 (ris. n. 147) l’Autorità di protezione ha privato RE 1 del diritto
di determinare il luogo di dimora della figlia PI 1, incaricando l’UAP di elaborare
un progetto educativo di affido in CEM o famiglia affidataria idonei alle
esigenze della minore. RE 1 è stata ammessa al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
L. Con reclamo 30 giugno
2022 RE 1 è insorta contro la suddetta decisione, postulandone l’annullamento e
il rinvio dell’incarto all’autorità di prime cure per gli approfondimenti del
caso, da effettuarsi alla presenza di un interprete. La reclamante ha altresì postulato
l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
e la conferma dell’effetto sospensivo.
M. Con osservazioni
datate 25 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha contestato le argomentazioni
del reclamo, in particolare la necessità di un interprete, postulando la
reiezione dell’impugnativa.
N. Con replica 11 agosto
2022 RE 1 si è riconfermata nelle sue critiche alla decisione impugnata e nelle
sue richieste di giudizio. Con scritto 31 agosto 2022 l’Autorità di protezione
ha comunicato di rinunciare alla presentazione di una duplica.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel
suo reclamo, RE 1 fa anzitutto valere una violazione del suo diritto di essere
sentita.
2.1
La reclamante afferma
di essere “cittadina __________ fuggita dal proprio paese, arrivata in __________
su un barcone ed in Svizzera nel 2006 con la piccola PI 1 (nata nel 2005)”.
Come dimostrato anche dal manoscritto prodotto il 15 maggio 2022 (cfr. doc.
C allegato al reclamo) RE 1 necessita un aiuto “sia a livello di
comprensione, sia a livello di consiglio”: durante il procedimento è “stata
convocata, a diverse riprese, senza la possibilità di ricorrere ad un
interprete e senza quindi comprendere pienamente quanto l’ARP le indicava e
richiedeva” (reclamo, pag. 3). Secondo la reclamante, “il ricorso ad un
interprete fa parte dei diritti fondamentali garantiti dalla costituzione
federale e dagli sviluppi giurisprudenziali del diritto di essere sentito”,
ragion per cui la decisione impugnata deve essere annullata e l’incarto
rinviato all'autorità di prime cure, che “dovrà istruire il caso nuovamente
permettendo alla madre di esprimersi in conoscenza di causa” (reclamo, pag.
3).
2.2
Nelle sue
osservazioni, l’Autorità di prime cure ha contestato la tesi della reclamante
quanto alla presunta violazione del suo diritto di essere sentita. Secondo
l’autorità di prime cure, “RE 1 è stata, più volte, sentita dall'ARP, con
riferimento alle problematiche inerenti la figlia minore” e “mai, in
nessuna occasione, l'interessata ha affermato di non comprendere quando
discusso” (osservazioni, pag. 1). Le difficoltà linguistiche di RE 1,
comunque riconosciute dall’Autorità di protezione, “non sono tali da
necessitare un interprete”, che non è mai stato richiesto neppure dalla reclamante
medesima (osservazioni, pag. 1). L’autorità di prime cure rileva altresì che la
reclamante ha fatto pervenire tempestivamente, a seguito dell’udienza dell’11
maggio 2022, le osservazioni alla valutazione specialistica della minore che le
erano state richieste, “allestite di proprio pugno, a dimostrazione del
fatto che ha compreso quanto riportato nella valutazione stessa”
(osservazioni, pag. 1). Anche in questo caso, se non fosse stata in grado di comprendere
la portata della valutazione, “l'interessata avrebbe potuto far capo ad un
interprete o, come verificatosi successivamente alla decisione, ad un avvocato
per essere aiutata, circostanza non verificatasi” (osservazioni, pag. 1).
2.3
Il diritto di essere
sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) è un diritto di ordine formale la cui violazione
implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle
possibilità di successo nel merito del reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.2; DTF
5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013,
inc. 9.2013.160). Il diritto di essere sentito comprende varie facoltà,
segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una
decisione sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul
procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all’assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 133 I 270
consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1; DTF 132 V
368.
consid. 3.1 con rinvii) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di
esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.
5A_540/2013 consid. 3.1.1). Tali diritti sono ora ancorati anche nel titolo II°
della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 ss LPAmm).
Il diritto di essere
sentito comprende anche quello di essere assistiti da un interprete nel corso
delle udienze in caso di conoscenze insufficienti della lingua ufficiale
utilizzata davanti al tribunale (STF 5A_639/2014 dell’8 settembre 2015, consid.
4.2; STF 4P.26/2001 dell’8 giugno 2001, consid. 1a/aa). Il diritto alla
traduzione si estende agli elementi necessari affinché la parte interessata
possa seguire il corso del procedimento ed esercitare efficacemente i suoi
diritti. L’ampiezza dell’assistenza da offrire non deve tuttavia essere valutata
in maniera astratta ma in funzione dei bisogni effettivi della parte
interessata e delle circostanze concrete del caso (STF 5A_639/2014 dell’8
settembre 2015, consid. 4.2; STF 5A_797/2014 del 27 aprile 2015, consid. 2.2;
STF 6B_190/2008 del 20 maggio 2008, consid. 3.1; STF 1P.162/2005 del 12 maggio
2005, consid. 2).
2.4
Nella fattispecie,
l’Autorità di protezione non ha evidenziato delle particolari difficoltà
nell’interagire con la reclamante e nel farsi comprendere, e non sembra aver
mai preso in considerazione l’ipotesi di far intervenire un interprete in
favore della reclamante. Dal canto suo, RE 1 non ha mai chiesto di poterne
beneficiare. Va inoltre segnalato che quest’ultima, nell’ambito del colloquio
effettuato con la perita in relazione alla valutazione dello stato
psico-affettivo della figlia, ha espressamente dichiarato di non aver bisogno
dell’assistenza di un interprete (“la signora RE 1 ha espresso la volontà di
non avvalersi della collaborazione di una/un interprete durante il colloquio”,
cfr. rapporto 12 aprile 2022, pag. 3). La censura sollevata nel gravame appare
dunque in contraddizione con le dichiarazioni della reclamante medesima nel
corso del procedimento di prime cure e non può dunque essere accolta in questa
sede.
3.
Nel
merito, RE 1 contesta l'adempimento delle condizioni di applicazione dell'art.
310.
CC, necessarie per ordinare una privazione del diritto di determinare il
luogo di dimora.
3.1
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha richiamato le conclusioni della perizia
sulle condizioni psico-affettive di PI 1, evidenziando le criticità familiari e
della minore e suggerendo un collocamento al di fuori del nucleo materno (pag.
1). L’autorità di prime cure ha in seguito riferito della contrarietà di RE 1
alla proposta di un collocamento della figlia in un Centro educativo minorile,
che ha espresso “il proprio attaccamento alla figlia, senza tuttavia
minimamente confrontarsi con le criticità messe in evidenza dalla specialista”
(decisione impugnata, pag. 1).
L’Autorità di
protezione ha ritenuto di dover “far proprie le preoccupazioni e le
raccomandazioni fornite dalla perita ed accogliere il desiderio chiaramente
espresso dalla minore trovare un'alternativa alla convivenza con la madre”
e ha dunque deciso di privare RE 1 del diritto di determinare il luogo di
dimora della figlia PI 1, incaricando altresì l’UAP “di elaborare un
progetto educativo di affido in CEM o famiglia affidataria idonei alle esigenze
della minore” (decisione impugnata, pag. 1-2).
3.2
RE 1 contesta la
realizzazione delle condizioni per ordinare la privazione del diritto di
determinare il luogo di dimora di sua figlia PI 1.
Secondo la
reclamante, che esprime “la sua preoccupazione per la scarsa serietà con cui
la figlia affronta il futuro”, le rivendicazioni di autonomia della figlia
sono “la conseguenza del fatto che la madre, svolgendo il proprio ruolo
genitoriale, ha evidentemente espresso il proprio malcontento per l'ulteriore «colpo
di testa» della figlia” che, dopo aver “«rinunciato» a
terminare le scuole medie”, avrebbe ora anche “interrotto lo svolgimento
del lavoro quale apprendista presso __________” (reclamo, pag. 3).
Secondo RE 1 è “troppo
facile è esprimere desideri di vita indipendente, allorquando non si è in grado
di portare a termine le proprie scelte formative e di dimostrare la propria
serietà e il proprio impegno” (reclamo, pag. 3). Limitarsi ad assecondare i
desideri della minore non rappresenta dunque, a mente della madre, la soluzione
ai problemi esistenti (reclamo, pag. 3).
RE 1 sostiene inoltre che
il provvedimento ordinato è particolarmente invasivo e violerebbe il principio
della proporzionalità: l’autorità di prime cure avrebbe dunque dovuto valutare
l’adeguatezza di misure meno incisive, fondate sugli art. 307-308 CC, sebbene a
suo parere “l’esistenza di un «__________» (signora __________) atta
a valutare e seguire l'evoluzione scolastica e professionale della minore
appare già di per sé sufficiente” (reclamo, pag. 3).
Secondo l’insorgente, le
rivendicazioni di autonomia della figlia e “i riferimenti a «non
meglio chiariti» episodi di violenza” raccontati alla perita
coincidono, non a caso, con il fatto che la figlia ha iniziato una relazione
con un ragazzo della sua età, pure a beneficio di misure di protezione (reclamo,
pag. 4).
RE 1 contesta gli esiti
della perizia, lamentando di aver avuto pochissimi contatti con la perita –
sempre senza interprete – e di non aver potuto prendere posizione “in merito
alle improvvise «accuse» mosse dalla figlia”, che contesta recisamente
(reclamo, pag. 4). La reclamante si definisce “persona tranquilla e mite”
e ritiene inverosimile “pensare che PI 1 corra dei pericoli al domicilio
famigliare che da sempre condivide con la madre” (reclamo, pag. 4). L’unico
intervento della Polizia è stato in realtà motivato da una richiesta della
reclamante stessa per “aiutarla a riportare la figlia al domicilio, figlia
che si era resa irreperibile e che soggiornava presso un altro compagno di scuola”
(reclamo, pag. 4).
La reclamante sostiene
infine di aver dato prova in passato “di responsabilità e coerenza
segnalando le difficoltà che la minore incontrava e chiedendo aiuto all'Ufficio
dell'aiuto e della protezione in conseguenza ai comportamenti inaccettabile che
la figlia adottava a scuola” (reclamo, pag. 4). RE 1 postula dunque
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’autorità di
prime cure “per gli approfondimenti del caso, da effettuarsi in presenza di
un interprete” (reclamo, pag. 5).
3.3
Giusta
l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi
rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
L'art. 310 cpv. 1 CC
prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo,
l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi
presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.
Nell'accezione di
“pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo
fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei
genitori (Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed. 2010, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts,
5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler,
Droit de filiation, 5ª ed. 2014, n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc.
5C.117/2002, consid. 3.1). Le cause della messa in pericolo sono
ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o
dell’entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei
genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC
n. 3, Meier/Stettler, Droit
de filiation, n. 1296 pag. 850; STF del 21
giugno 2012, inc. 5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1° luglio 2002, inc.
5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc. 5A_701/2011,
consid. 4.2.1).
L'Autorità
di protezione revoca la custodia «quando
il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo» (art. 310 cpv. 1 CC): le decisioni di privazione
devono infatti rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 2;
Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 6ͣ ed, n. 1742 e segg. pag. 1133 e segg.). La revoca della
custodia è infatti una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli
articoli 307 e 308 CC e può essere ammessa unicamente quando gli altri
provvedimenti sono falliti o appaiono di primo acchito insufficienti (STF del
10.
novembre 2016, inc. 5A_404/2016, consid. 3; STF 5A_993/2016 del 19 giugno
2017.
consid. 4.2.2; STF 5A_404/2016 del 10 novembre 2016 consid. 3; STF
5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 88). Le
misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté
familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n.
14).
La
misura di privazione della custodia parentale consiste dunque nel togliere ai
genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura
del figlio, e a collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un
istituto (Meier/Stettler, Droit de
filiation, n. 1291-1292 pag. 847). Nel caso i genitori vengano
privati di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità di protezione,
che decidendone il collocamento, determina quindi il luogo di dimora del minore
(DTF 128 III 9, consid. 4a; Breitschmid,
BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 6; Meier,
CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 7; Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc.
11.2008.28, consid. 9d). Tale collocamento deve essere, secondo
la norma, “conveniente” (approprié; angemessen): esso deve
dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss des
Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio
2014, inc. 9.2014.76, consid. 5). I criteri da prendere in considerazione sono
in particolare l’età del bambino, la sua personalità, i suoi bisogni educativi
o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e
la continuità del suo ambiente di vita, l’opinione dei genitori, e le relazioni
di prossimità del bambino (v. più diffusamente, Meier,
CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22; v. anche Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008,
inc. 11.2008.28, consid. 5). Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità
di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare –
ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut,
garde de fait; cfr. DTF 128 III 9 consid. 4a e il commento di Stettler, Garde de fait et droit de
garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; Vez,
CR CC I, 2010, ad art. 300 n. 1). Tale nozione comprende la cura
quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure
e all’educazione quotidiana (sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.201, consid. 6.3).
3.4
Occorre
innanzitutto osservare che la decisione impugnata risulta carente in relazione
alle motivazioni che conducono all’adozione di una simile misura di protezione. L’obbligo di motivazione – che rappresenta anch’esso
una componente del diritto di essere sentito delle parti (cfr. il già
richiamato art. 29 cpv. 2 Cost.) – implica che il destinatario della sentenza
possa capire per quale motivo il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che
in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la
decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). Nella decisione
impugnata, la motivazione è a
dir poco succinta e si esaurisce nel menzionare in maniera telegrafica gli
esiti della valutazione specialistica (che evidenzia le criticità familiari e
della minore e dà indicazione per un suo inserimento al di fuori del nucleo
materno) e nell’affermare che l’autorità di prime cure non può che accogliere
il desiderio chiaramente espresso dalla minore di trovare un’alternativa alla
convivenza con la madre. Non vi è alcun riferimento alle norme
applicabili, ai principi giuridici pertinenti (fatta eccezione per il
riferimento all’art. 310 CC nel titolo della pronuncia), alla ponderazione
della proporzionalità e della sussidiarietà della misura rispetto ad altri
possibili interventi, nonché alla sua adeguatezza rispetto al fine prospettato.
L’Autorità di protezione deve dunque essere richiamata ad un accresciuto rigore
nel sostanziare i provvedimenti adottati, a maggior ragione laddove la misura
ordinata sia – come in concreto – una delle più incisive del diritto di
protezione.
A tale mancanza formale,
si aggiunge quella relativa alla sostanziale inefficacia del provvedimento
decretato. L’Autorità di protezione, pur togliendo alla madre il diritto di
determinare il luogo di dimora della figlia e privandola dunque della sua
custodia, non si è premurata di decidere un collocamento idoneo per PI 1,
limitandosi a conferire un mandato all’UAP e dunque mantenendo di fatto, nel
frattempo, lo status quo. La decisione in oggetto appare dunque priva di
conseguenze pratiche immediate e non muta le difficoltà quotidiane della minore
in famiglia né mitiga in alcun modo la sofferenza da lei riferita e riscontrata
dalla perita.
Dalla decisione impugnata
non è peraltro ben chiaro se l’incarico affidato all’UAP si esaurisca
nell’elaborazione del progetto educativo di affido, da sottoporre
successivamente all’Autorità di protezione per valutazione e formalizzazione, o
se mediante tale decisione l’autorità di prime cure intenda già delegare
all’UAP il potere di collocare direttamente in CEM o famiglia affidataria la
minore, in base a quanto considerato idoneo da parte dell’Ufficio. Nessuna
delle due interpretazioni appare tuttavia percorribile. Nel primo caso, si
confermerebbe l’inutilità di revocare sin d’ora alla madre il diritto di
determinare il luogo di dimora della figlia, lasciando planare il dubbio che non
vi sia per la minore un reale pericolo cui essere sottratta ai sensi dell’art.
310.
CC e che si tratti piuttosto di assecondare un suo desiderio, da
concretizzare in un secondo tempo con l’aiuto dei Servizi. Nel secondo caso
l’Autorità di protezione abdicherebbe invece al suo ruolo di responsabile del
procedimento di protezione e, nello specifico, della decisione relativa
all’adeguatezza del collocamento che discende dal disposto legale, modo di
procedere che neppure può essere condiviso.
L’incarto deve pertanto
essere rinviato all’Autorità di protezione affinché, mediante decisione
debitamente motivata, si determini sulla reale necessità di privare RE 1 del
diritto di determinare il luogo di dimora della figlia PI 1 ai sensi dell’art.
310.
CC e, nell’affermativa, decida contestualmente un collocamento confacente
per la minore – anche provvisorio, in attesa di definire per lei un progetto
educativo circostanziato con il supporto dei Servizi. In caso di urgenza,
l’autorità di prime cure sarà senz’altro legittimata a decidere in via
cautelare, alle condizioni di cui agli art. 445 CC.
Nell’ipotesi in cui invece
non intenda confermare la privazione del diritto di RE 1 di determinare il
luogo di dimora della figlia e decretare l’immediata partenza della minore
dall’abitazione familiare, l’Autorità di protezione è comunque chiamata a
chinarsi con sollecitudine sul palese malessere della minore e a sostenerla
nelle difficoltà inerenti la costruzione di un percorso personale e lavorativo,
che la porti ad un progetto di vita autonomo al momento del (non lontano)
raggiungimento della maggiore età, ciò che non sembra possibile con il solo
supporto materno e con gli aiuti sinora attivati sul territorio.
La decisione impugnata
deve dunque essere annullata e l’incarto ritornato all’Autorità di protezione affinché
statuisca nuovamente sulla fattispecie ai sensi dei considerandi.
4.
Gli oneri
processuali seguono di regola la soccombenza.
In concreto, solo
l’Autorità di protezione – la cui decisione è stata annullata – può essere
ritenuta soccombente. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia
essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi
incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui tali oneri devono
essere posti a carico dello Stato. L’Autorità di protezione, quale unica
antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692
consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7;
sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve per
contro essere condannata al versamento di ripetibili.
Di conseguenza, visto
l'esito del reclamo e la rifusione di ripetibili la domanda di assistenza
giudiziaria e di ammissione al gratuito patrocinio presentata da RE 1 deve
essere considerata priva di oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012,
consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 15 aprile
2021, inc. 9.2020.171, consid. 8).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione emessa il 1° giugno 2022 (ris. n. 147 del il 1° giugno
2022) dall'Autorità regionale di protezione __________, è annullata e
l’incarto le è ritornato affinché statuisca nuovamente ai sensi dei
considerandi.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
150.–
fr.
550.–
sono posti a carico dello
Stato.
L'Autorità regionale di
protezione __________, rifonderà a RE 1 fr. 900.– a titolo di ripetibili.
3. L’istanza di
ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio presentata da RE
1, divenuta priva d’oggetto, è stralciata dai ruoli.
4. Notificazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.