Lexipedia

Decisione

9.2022.116

Limitazione delle relazioni personali con il genitore non affidatario: misure provvisionali e principi procedurali

19 ottobre 2022Italiano23 min

riconsegna del figlio fino a nuovo accordo avverrà come stabilito nella procedura

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.116

Lugano

19 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

1

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda le relazioni personali tra padre e figlio

giudicando

sul reclamo del 4 luglio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22

giugno 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 2, nato il 2019, è

figlio di PI 1 e RE 1, genitori divorziati.

B. Giusta la convenzione

sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata mediante la sentenza di

divorzio del 30 luglio 2021, i genitori esercitano congiuntamente l’autorità

parentale sul figlio, il quale è stato affidato alle cure della madre, mentre

al padre sono state riservate relazioni personali nella misura seguente: “Dalle

firme della convenzione, una visita settimanale al martedì dalle 10.00 alle

18.00 e una visita quindicinale alla domenica dalle 10.00 alle 18.00. I sabati

precedenti il 29.8.2021, 26.9.2021, 31.10.2021 e 28.11.2021 il padre potrà

avere con sé il figlio già da sabato alle ore 18.00 con la riconsegna alla

domenica alle 18.00.”; “A partire dal week-end del 4/5 dicembre 2021,

inserimento del pernottamento come da assetto standard: un fine settimana ogni

15 giorni da venerdì ore 18.00 a domenica ore 18.00, ritenuto che a questo

punto la visita settimanale del martedì diventerà un fine pomeriggio, di regola

al martedì, dalle 16.00 con cena sino alle 19.45. Inoltre il padre potrà

trascorrere con il figlio due settimane, non consecutive, di vacanza a partire

dal mese di giugno 2022.”; “A partire dal 4. anno di età, inserimento

delle vacanze, come da giurisprudenza ticinese, che verrà meglio precisata in

sentenza”.

In particolare, con la

stessa convenzione i genitori hanno concordato che “La consegna e la

riconsegna del figlio fino a nuovo accordo avverrà come stabilito nella procedura

di cui all’inc. SO.2020.228”, e meglio davanti al Palazzo __________.

C. In seguito ad un

asserito conflitto genitoriale avveratosi in data 3 dicembre 2021 in occasione

della consegna del figlio al padre per il diritto di visita, con istanza 9

dicembre 2021 la madre si è rivolta all’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione), chiedendo la sospensione provvisoria dei

diritti di visita tra padre e figlio, affinché i passaggi del minore potessero

avvenire in modalità sorvegliata presso il Punto d’Incontro.

D. Con decisione

supercautelare del 10 dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha

provvisoriamente sospeso i diritti di visita tra padre e figlio (dispositivo n.

1), invitando il Punto d’Incontro, __________, ad indicare eventuali

disponibilità per il passaggio o per la sorveglianza delle relazioni personali,

rispettivamente di inserire in lista d’attesa il minore (dispositivo n. 2), e

convocando i genitori ad un’udienza prevista per il 17 dicembre 2021

(dispositivo n. 4). La decisione è stata resa immediatamente esecutiva

(dispositivo n. 5).

E. I genitori sono stati

sentiti dall’Autorità di protezione in data 17 dicembre 2022. In data 21

gennaio 2022 l’Autorità di protezione ha sentito la testimone (rimasta anonima),

che ha dichiarato di aver assistito al sopramenzionato scontro famigliare del 3

dicembre 2022.

F. Dal 25 gennaio 2022

sono stati autorizzati incontri sorvegliati padre-figlio presso il Punto

d’Incontro, __________, per la durata di un’ora.

G. Con scritto 5 aprile

2022 il padre ha presentato all’Autorità di protezione un certificato medico

del Dr. med. __________, sulla base del quale ha chiesto il ripristino dei

diritti di visita come previsti dalla sentenza di divorzio, postulando inoltre

“una genitorialità condivisa”, richiesta alla quale la madre si è

opposta, pretendendo che gli stessi avvenissero in modalità sorvegliata.

H. In data 16 maggio

2022 l’Autorità di protezione ha avallato l’estensione della durata dei diritti

di visita sorvegliati presso il Punto d’Incontro a due ore.

I. Con rapporto 1°

giugno 2022, il Punto d’Incontro ha informato l’Autorità di protezione su

quanto accaduto durante i più recenti diritti di visita e in particolare sui

disagi e timori esternati dal bambino nei confronti del padre, così come sugli

atteggiamenti ritenuti poco consoni dimostrati dal padre nei confronti degli

operatori della struttura.

J. In data 10 giugno

2022 l’Autorità di protezione ha intimato il predetto rapporto ai genitori

chiedendo una loro presa di posizione, invito al quale la madre ha dato seguito

in data 14 giugno 2022, mentre il padre ha comunicato di non presentare

osservazioni in considerazione dell’effetto devolutivo del reclamo, ragione per

la quale in data 17 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto al padre di

prendere posizione.

K. In precedenza, in

data 31 maggio 2022, il padre aveva presentato alla scrivente Camera di

protezione un reclamo per denegata giustizia, chiedendo la revoca delle misure

supercautelari decretate dall’Autorità di protezione e il ripristino dei

diritti di visita come da sentenza di divorzio. Essendo il reclamo divenuto

privo d’oggetto, la scrivente Camera di protezione ha stralciato dai ruoli la

relativa procedura mediante sentenza del 13 settembre 2022 (inc. CDP 9.2022.88).

L. Inoltre, in data 14

giugno 2022, il padre aveva pure presentato alla scrivente Camera di protezione

un’istanza di ricusazione dell’Autorità di protezione, la quale è stata

dichiarata irricevibile mediante sentenza 13 settembre 2022 della scrivente

Camera di protezione (inc. CDP 9.2022.103).

M. Pure il reclamo

presentato dal padre in data 27 giugno 2022 avverso la prospettata

compensazione di eventuali ripetibili intrapresa dall’Autorità di protezione

mediante la decisione 22 giugno 2022 è stato respinto dalla Camera di

protezione con sentenza 13 settembre 2022 (inc. CDP 9.2022.113).

N. Con decisione

cautelare 22 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha disposto che “Le

relazioni personali tra PI 2, nato il __________ 2019, domiciliato a __________,

e il padre RE 1 sono provvisoriamente così regolamentate: a) Due ore

sorvegliate settimanali presso il Punto d’incontro di __________.”

(dispositivo n. 1). Al padre è stato assegnato un termine fino al 12 luglio

2022 per prendere posizione in merito al rapporto del 10 giugno 2022 del Punto

d’incontro e alla richiesta della madre di ridurre ad un’ora gli incontri

(dispositivo n. 2). L’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio

medico-psicologico di __________ di allestire una perizia sulle capacità

genitoriali di RE 1 e PI 1 nei confronti del figlio, entro il 19 ottobre 2022

(dispositivo n. 4), mentre il Servizio medico-psicologico è stato inoltre

incaricato di allestire un rapporto sullo stato psico-emotivo del figlio. La

decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo

è stato tolto l’effetto sospensivo (dispositivo n. 16).

O. Contro quest’ultima

decisione è insorto il padre con reclamo 4 luglio 2022 chiedendo che la

decisione impugnata venga annullata e riformata nel modo seguente: “Le

relazioni personali tra PI 2, 2019, __________, e il padre RE 1 sono

ripristinate, con effetto immediato, in forma libera, secondo le tempistiche e

le modalità di cui al punto 2.2. della convenzione di divorzio omologata dal

Pretore di __________ con sentenza del 30 luglio 2021 (inc. N. DM.2021.49),

proponendo quale luogo di consegna e riconsegna del minore PI 2 il Centro __________”.

Il reclamante ha altresì chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo.

A dire del

reclamante, la madre tenterebbe già sin dalla separazione della coppia di

ostacolare i diritti di visita tra padre e figlio. Il padre ha contestato la

versione dei fatti esposti dalla madre relativamente a quanto accaduto al

momento della consegna del figlio per il diritto di visita in data 3 dicembre

2021. Il reclamante ha contestato il contenuto della testimonianza e censurato l’assunzione

agli atti della testimonianza rilasciata in forma anonima, ciò che a suo avviso

violerebbe il suo diritto di essere sentito e al contraddittorio. Il reclamante

ha poi criticato la tempistica con cui l’Autorità di protezione ha proceduto

nel regolamentare le relazioni personali, ritenendo che tutti i diritti di

visita si sarebbero svolti in maniera positiva e contestando il fatto che il

minore non era ancora stato sentito. Secondo il padre mancherebbe ogni sostegno

peritale a sostegno delle contestate misure intraprese. Per finire, il padre si

è opposto anche alla limitazione a due ore della durata dei diritti di visita,

reputando che fosse troppo poco.

P. Con decreto 29 luglio

2022 la scrivente Camera di protezione ha respinto la sopramenzionata istanza

di restituzione dell’effetto sospensivo.

Q. Con osservazioni 18

luglio 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame,

criticando la mancata presa di posizione del padre in merito ai rapporti del

Punto d’Incontro e sottolineando che saranno le valutazioni peritali a chiarire

le necessità del minore. L’Autorità di protezione ha indicato che “si

sottolinea la veridicità delle affermazioni materne e della testimone al

riguardo e la necessità di proteggere il minore da ulteriori reazioni simili

del padre (…)”. È stato inoltre evidenziato che il minore, a soli 3 anni,

non andrebbe sentito dall’Autorità di protezione, ma verrebbe semmai ascoltato

dagli specialisti del Servizio medico-psicologico.

R. Con osservazioni 29

luglio 2022 la madre ha chiesto la reiezione del reclamo, rilevando che il già

vigente assetto per il passaggio del minore in occasione dei diritti di visita

in un luogo neutro sarebbe stato reso necessario, ritenuti “i timori più che

giustificati, stante le violenze che la madre ha subito in costanza di

convivenza, documentate nelle tavole processuali qui richiamate (…)”. A

dire della madre, ella si sarebbe sempre dimostrata capace di favorire le

relazioni personali tra padre e figlio, ciò che avrebbe anche dimostrato in

data 3 dicembre 2021 quando ha lasciare il bambino al padre nonostante gli

accaduti al momento della consegna. Per quanto attiene al rapporto 1° giugno 2022

del Punto d’Incontro, secondo la madre il padre banalizzerebbe quanto

riportato, ritenendo che sussisterebbero troppi elementi per temere dei

comportamenti del padre all’interno delle mura domestiche. Il fatto che il

padre dubita anche del contenuto dei rapporti del Punto d’Incontro

comproverebbe la sua mancanza di autocritica. Secondo la madre, l’Autorità di

protezione non aveva altra scelta che adottare le misure contestate una volta

messa di fronte al rapporto 1° giugno 2022 del Punto d’Incontro.

S. Con replica 25 agosto

2022 il reclamante ha preso posizione sulle osservazioni dell’Autorità di

protezione e della madre e ha riformulato quanto chiesto mediante il reclamo. Egli

ha ribadito le sue contrarietà avverso l’ammissione della testimonianza anonima

e ha sostenuto che non vi fossero degli elementi sufficienti ai fini della

limitazione dei diritti di visita con il figlio. Il reclamante ha asserito che

l’Autorità di protezione avesse un pregiudizio nei suoi confronti, favorendo le

tesi della madre, la quale avrebbe, a suo dire, da sempre ostacolato i diritti

di visita tra padre e figlio. Il reclamante ha altresì contestato il contenuto

del rapporto 1° giugno 2022 del Punto d’Incontro sottolineando nuovamente le

sue critiche avverso la tempistica con la quale l’Autorità di protezione

avrebbe trattato la pratica.

T. Con duplica 13

settembre 2022 l’Autorità di protezione ha invitato il padre a fare prova di

autocritica, ciò che “aiuterebbe a progredire con maggiore rapidità per il

bene primario del minore”. L’Autorità di protezione ha ribadito

integralmente le considerazioni già espresse nelle procedure intentate dal

padre e quelle indicate nelle osservazioni.

U. Con duplica 13

settembre 2022 la madre ha contestato quanto esposto dal padre in sede di replica,

evidenziando che vi sarebbero comunque dei noti precedenti di violenza, ciò che

emergerebbe dagli atti (sia quelli della procedura in corso dinnanzi

all’Autorità di protezione, sia quelli delle procedure separate avviate davanti

al giudice civile). La madre ha sottolineato un relativo passaggio della contestata

testimonianza anonima ai fini di dimostrare la gravità dei fatti in questione.

Il più recente rapporto del Punto d’incontro sarebbe invece una prova ulteriore

dell’aggressività del padre e del recente peggioramento della situazione,

ragione per la quale la misura di protezione adottata a favore del minore, in

attesa degli accertamenti peritali, sarebbe necessaria.

V. In data 15 settembre

2022 il Servizio medico-psicologico ha informato l’Autorità di protezione della

lista d’attesa esistente per i mandati di valutazione conferiti e che essi

potranno venir eseguiti soltanto a partire del mese di novembre 2022.

W. Con rapporto 22

settembre 2022 il Punto d’incontro ha informato l’Autorità di protezione del

fatto che in occasione del diritto di visita del 20 settembre 2022 il padre

aveva coinvolto anche i nonni paterni del bambino (essendosi quest’ultimi

aggregati a padre e figlio presso il ristorante della struttura) senza aver

preavvisato la struttura d’accoglienza. Con scritto 26 settembre 2022

l’Autorità di protezione ha invitato il padre di “attenersi al proprio

diritto di visita, senza organizzare la presenza di terzi ad insaputa degli

attori coinvolti”.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Giusta

l’art. 445 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv.

1.

CC – l’Autorità di protezione può prendere d’ufficio tutti i provvedimenti

necessari per la durata del procedimento.

L’art. 446

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione

degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio

i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

2.1

Il citato principio

vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del

Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del

14.

giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e

prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possano essere

importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità

può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando

finanche le prove in modo inabituale e sollecitare rapporti di propria

iniziativa (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck,

art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

2.2

Nel suo esame (sempre ed unicamente volto al bene del minore

interessato), trattandosi di una procedura sfociante in una misura

provvisionale, l’autorità può limitarsi ad un esame sommario dei fatti. Un

esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa

dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad intervenire in pendenza

della causa. Per l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la

situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest’ultima debba

essere comprovata (BSK Erw.Schutz, Auer/Marti,

ad art. 445 CC n. 27 e segg). I presupposti per

l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento

principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la

sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria

e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti,

ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218,

consid. 5.2). ll reclamante può pertanto invocare unicamente il fatto che la

misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o sproporzionata

(COPMA – Guide pratique Protection de d’adulte, N1.187 pag. 75).

3.

Giusta

l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale

o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Nella fissazione

del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi

dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio

nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da

valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in

secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF

127.

III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da

tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si

annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e

del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai

rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di

corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via

(Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65

segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un minorenne con il

genitore privo di custodia parentale vanno commisurate anche allo sviluppo

psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze. Il diritto di

visita va quindi organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole,

ciò che presuppone un'analisi della situazione attuale e in una prospettiva

futura. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative dei

genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, op. cit.,

n. 985 pag. 636). Relativamente alla durata e alla frequenza delle visite,

qualora siano toccati bambini in tenera età, occorre peraltro considerare la

percezione temporale di quest’ultimi, risultando più opportune visite brevi ma

più frequenti (COPMA-Praxisanleitung Kindesschutzrecht, n. 15.33).

3.1

In virtù dell’art. 274

cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se

pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione

dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri

gravi motivi.

La

norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il

rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il

primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è

compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro

situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono

lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non

si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi”. La messa

in pericolo del bene del figlio è altrettanto necessaria al fine di

giustificare l’imposizione di condizioni particolari per l’esercizio delle

relazioni personali come i diritti di visita sorvegliati (Meier/Stettler, op. cit., n.

1003.

e 1102 segg.; CR CC I, Leuba,

art. 274 ch. 1 segg. 1720).

4.

Va in primis

evidenziato che il reclamante si è aggravato unicamente contro il dispositivo

n. 1 della decisione impugnata, quindi limitatamente alla regolamentazione

delle relazioni personali tra padre e figlio nella misura in cui esse sono

state limitate a delle visite sorvegliate di due ore settimanali presso il

Punto d’incontro di __________. Il reclamante non ha invece contestato i

contestuali passi istruttori definiti dall’Autorità di protezione (ossia il conferimento

dei mandati per le valutazioni specialistiche nei confronti dei genitori e del

figlio).

4.1

La biasimata

regolamentazione dei diritti di visita tra padre e figlio è stata statuita quale

misura cautelare a favore del minore, essendo stata decretata provvisoriamente

pendente causa, ed in particolare in attesa della valutazione sulle capacità

genitoriali di RE 1 e PI 1 (dispositivo n. 4) e dell’esame dello stato

psico-emotivo del minore (dispositivo n. 5). La decisione impugnata

è stata quindi emanata con lo scopo di

concedere – già durante la procedura (tutt’ora) in corso – a padre e figlio delle

relazioni personali, le quali erano state, in un primo tempo del

tutto sospese in via supercautelare il 10 dicembre 2021 e poi, in un secondo

tempo, riconcesse a partire del 25 gennaio 2022 in forma sorvegliata per la

durata di una sola ora. Infine, mediante la decisione cautelare impugnata, i

diritti di visita sono invece stati estesi ad una durata di due ore.

4.2

Sulla

base degli elementi di cui l’Autorità di protezione disponeva al momento

dell’emanazione della decisione impugnata (tra cui l’istanza 9 dicembre 2021

con i relativi documenti allegati; il verbale d’udienza 17 dicembre 2021; i rapporti

del Punto d’incontro 30 aprile 2022 e 1°giugno 2022), risulta che erano

effettivamente dati gli estremi per procedere a una limitazione (provvisoria)

dei diritti di visita, sempre in quanto quest’ultima è avvenuta contestualmente

all’imposizione degli ulteriori passi istruttori, quali i mandati conferiti al Servizio

medico-psicologico. Infatti, dagli atti si evince un rapporto altamente

conflittuale tra i genitori, per il quale già in passato si è dovuto stabilire

un luogo neutro per lo svolgimento delle consegne del figlio per i diritti di

visita con il padre (cfr. convenzione di divorzio). Inoltre, il comportamento del

padre, che la madre definisce “violento”, è già stato tematizzato anche nell’ambito

di procedure civili separate. È quindi alla luce di quest’ultime circostanze,

oltre all’ulteriore atteggiamento scontroso osservato nel padre verso gli

operatori del Punto d’incontro, che l’asserito episodio litigioso del 3

dicembre 2021 (evento scatenante la presente procedura di protezione) ha

acquisito una portata più gravosa, che ha indotto l’Autorità di protezione ad

adottare delle misure di protezione a favore del minore. A giusto titolo. La

limitazione dei diritti di visita – nella sua natura provvisionale in attesa

degli esiti delle valutazioni specialistiche ordinate – appare sia necessaria

che adeguata.

4.3

Con quali dinamiche concrete si è svolto il passaggio del figlio in

data 3 dicembre 2021 è oggetto di versioni contrastanti tra i genitori, avendo

il padre contestato la descrizione dei fatti fornita dalla madre. Tuttavia, sia

alla luce di quanto dichiarato dal padre in occasione dell’udienza 17 dicembre

2021, in particolare della sua versione dell’accaduto, sia di quanto riferito

dal minore all’operatrice del Punto d’incontro (cfr. rapporto 30 aprile 2022,

nel quale è indicato: “PI 2 ha risposto di avere paura “quando il papà lo

strappa”), si deve dedurre che il minore, in un momento o nell’altro, sia

già stato esposto a situazioni conflittuali tra i genitori al momento del

distacco dalla madre (un momento già di per sé delicato per il bambino). Benché

l’Autorità di protezione abbia assunto alle prove la contestata testimonianza anonimia

e l’abbia anche citata nella decisione impugnata, la stessa non risulta determinate

ai fini dell’adozione della misura di protezione. Infatti, l’Autorità di

protezione disponeva già di atti ed elementi sufficienti a giustificare la

necessità del provvedimento tutelare a favore del minore, trattandosi peraltro di

una decisione di natura cautelare, presa d’urgenza e in modo provvisorio in

attesa degli esiti dell’ulteriore istruttoria definita mediante la decisione

impugnata. Comunque sia, la testimonianza anonima non costituisce elemento

probatorio determinante a sostegno della decisione impugnata. La domanda inerente

la validità della testimonianza anonima può quindi essere lasciata aperta ai

fini del presente giudizio.

4.4

Di

conseguenza, alla luce delle sussistenti circostanze famigliari e dell’episodio

del 3 dicembre 2021 segnalato all’Autorità di protezione, quest’ultima non

poteva prescindere da un esame della situazione, essendo obbligata, ai sensi

dell’art. 446 CC, ad accertare i fatti portati a sua conoscenza. L’adozione di

una misura di protezione cautelare a favore del minore è pertanto avvenuta a

giusto titolo. La decisione impugnata merita conferma e il reclamo va respinto.

5.

Ad

ogni modo, sebbene non fossero dati i presupposti per l’accoglimento del

reclamo per denegata/ritardata giustizia presentato dal padre (inc. CDP

9.2022.88), non ci si può astenere dal rilevare la tempistica inadeguata con la

quale la presente fattispecie viene trattata sia dall’Autorità di protezione,

ma anche da parte dal Servizio medico-psicologico, __________. Le valutazioni

peritali ordinate mediante la decisione impugnata costituiscono un elemento fondamentale

ai fini di regolamentare definitivamente le modalità di esercizio delle

relazioni personali tra padre e figlio. Vista soprattutto la giovane età del

minore, di soli 3 anni, i lunghi tempi procedurali impiegati dall’Autorità di

protezione, così come i ritardi operativi del servizio mandatario responsabile

(cfr. lettera del 15 settembre 2022 del Servizio medico-psicologico) rischiano indubbiamente

di incidere negativamente sui rapporti famigliari e la qualità della relazione

padre-figlio. Per questa ragione si invita l’Autorità di protezione a intervenire

ulteriormente ancora causa pendente, verificando la necessità di un’eventuale estensione

dei diritti di visita ad una cadenza settimanale. Sempre alla luce del

principio inquisitorio illimitato, va ricordato che, una volta informata sui

tempi d’attesa previsti per l’esecuzione dei mandati conferiti al Servizio

medico-psicologico, l’Autorità di protezione avrebbe potuto far capo ad altri

servizi o mandatari privati (cfr. anche il dispositivo n. 6 della decisione

impugnata) ai fini di accertarsi tempestivamente della situazione famigliare, e

ciò per eventualmente adeguare, sempre causa pendente, i diritti di visita da

tanto tempo limitati ad una cadenza e durata minima.

6.

Tasse

e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di RE

1, il quale rifonderà a PI 1 fr. 900.– a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 300.–

b) spese fr.

50.–

fr.

350.–

sono posti a carico di RE

1, che rifonderà a PI 1 fr. 900.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.