9.2022.116
Limitazione delle relazioni personali con il genitore non affidatario: misure provvisionali e principi procedurali
19 ottobre 2022Italiano23 min
riconsegna del figlio fino a nuovo accordo avverrà come stabilito nella procedura
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.116
Lugano
19 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
1
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda le relazioni personali tra padre e figlio
giudicando
sul reclamo del 4 luglio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22
giugno 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 2, nato il 2019, è
figlio di PI 1 e RE 1, genitori divorziati.
B. Giusta la convenzione
sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata mediante la sentenza di
divorzio del 30 luglio 2021, i genitori esercitano congiuntamente l’autorità
parentale sul figlio, il quale è stato affidato alle cure della madre, mentre
al padre sono state riservate relazioni personali nella misura seguente: “Dalle
firme della convenzione, una visita settimanale al martedì dalle 10.00 alle
18.00 e una visita quindicinale alla domenica dalle 10.00 alle 18.00. I sabati
precedenti il 29.8.2021, 26.9.2021, 31.10.2021 e 28.11.2021 il padre potrà
avere con sé il figlio già da sabato alle ore 18.00 con la riconsegna alla
domenica alle 18.00.”; “A partire dal week-end del 4/5 dicembre 2021,
inserimento del pernottamento come da assetto standard: un fine settimana ogni
15 giorni da venerdì ore 18.00 a domenica ore 18.00, ritenuto che a questo
punto la visita settimanale del martedì diventerà un fine pomeriggio, di regola
al martedì, dalle 16.00 con cena sino alle 19.45. Inoltre il padre potrà
trascorrere con il figlio due settimane, non consecutive, di vacanza a partire
dal mese di giugno 2022.”; “A partire dal 4. anno di età, inserimento
delle vacanze, come da giurisprudenza ticinese, che verrà meglio precisata in
sentenza”.
In particolare, con la
stessa convenzione i genitori hanno concordato che “La consegna e la
riconsegna del figlio fino a nuovo accordo avverrà come stabilito nella procedura
di cui all’inc. SO.2020.228”, e meglio davanti al Palazzo __________.
C. In seguito ad un
asserito conflitto genitoriale avveratosi in data 3 dicembre 2021 in occasione
della consegna del figlio al padre per il diritto di visita, con istanza 9
dicembre 2021 la madre si è rivolta all’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione), chiedendo la sospensione provvisoria dei
diritti di visita tra padre e figlio, affinché i passaggi del minore potessero
avvenire in modalità sorvegliata presso il Punto d’Incontro.
D. Con decisione
supercautelare del 10 dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha
provvisoriamente sospeso i diritti di visita tra padre e figlio (dispositivo n.
1), invitando il Punto d’Incontro, __________, ad indicare eventuali
disponibilità per il passaggio o per la sorveglianza delle relazioni personali,
rispettivamente di inserire in lista d’attesa il minore (dispositivo n. 2), e
convocando i genitori ad un’udienza prevista per il 17 dicembre 2021
(dispositivo n. 4). La decisione è stata resa immediatamente esecutiva
(dispositivo n. 5).
E. I genitori sono stati
sentiti dall’Autorità di protezione in data 17 dicembre 2022. In data 21
gennaio 2022 l’Autorità di protezione ha sentito la testimone (rimasta anonima),
che ha dichiarato di aver assistito al sopramenzionato scontro famigliare del 3
dicembre 2022.
F. Dal 25 gennaio 2022
sono stati autorizzati incontri sorvegliati padre-figlio presso il Punto
d’Incontro, __________, per la durata di un’ora.
G. Con scritto 5 aprile
2022 il padre ha presentato all’Autorità di protezione un certificato medico
del Dr. med. __________, sulla base del quale ha chiesto il ripristino dei
diritti di visita come previsti dalla sentenza di divorzio, postulando inoltre
“una genitorialità condivisa”, richiesta alla quale la madre si è
opposta, pretendendo che gli stessi avvenissero in modalità sorvegliata.
H. In data 16 maggio
2022 l’Autorità di protezione ha avallato l’estensione della durata dei diritti
di visita sorvegliati presso il Punto d’Incontro a due ore.
I. Con rapporto 1°
giugno 2022, il Punto d’Incontro ha informato l’Autorità di protezione su
quanto accaduto durante i più recenti diritti di visita e in particolare sui
disagi e timori esternati dal bambino nei confronti del padre, così come sugli
atteggiamenti ritenuti poco consoni dimostrati dal padre nei confronti degli
operatori della struttura.
J. In data 10 giugno
2022 l’Autorità di protezione ha intimato il predetto rapporto ai genitori
chiedendo una loro presa di posizione, invito al quale la madre ha dato seguito
in data 14 giugno 2022, mentre il padre ha comunicato di non presentare
osservazioni in considerazione dell’effetto devolutivo del reclamo, ragione per
la quale in data 17 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto al padre di
prendere posizione.
K. In precedenza, in
data 31 maggio 2022, il padre aveva presentato alla scrivente Camera di
protezione un reclamo per denegata giustizia, chiedendo la revoca delle misure
supercautelari decretate dall’Autorità di protezione e il ripristino dei
diritti di visita come da sentenza di divorzio. Essendo il reclamo divenuto
privo d’oggetto, la scrivente Camera di protezione ha stralciato dai ruoli la
relativa procedura mediante sentenza del 13 settembre 2022 (inc. CDP 9.2022.88).
L. Inoltre, in data 14
giugno 2022, il padre aveva pure presentato alla scrivente Camera di protezione
un’istanza di ricusazione dell’Autorità di protezione, la quale è stata
dichiarata irricevibile mediante sentenza 13 settembre 2022 della scrivente
Camera di protezione (inc. CDP 9.2022.103).
M. Pure il reclamo
presentato dal padre in data 27 giugno 2022 avverso la prospettata
compensazione di eventuali ripetibili intrapresa dall’Autorità di protezione
mediante la decisione 22 giugno 2022 è stato respinto dalla Camera di
protezione con sentenza 13 settembre 2022 (inc. CDP 9.2022.113).
N. Con decisione
cautelare 22 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha disposto che “Le
relazioni personali tra PI 2, nato il __________ 2019, domiciliato a __________,
e il padre RE 1 sono provvisoriamente così regolamentate: a) Due ore
sorvegliate settimanali presso il Punto d’incontro di __________.”
(dispositivo n. 1). Al padre è stato assegnato un termine fino al 12 luglio
2022 per prendere posizione in merito al rapporto del 10 giugno 2022 del Punto
d’incontro e alla richiesta della madre di ridurre ad un’ora gli incontri
(dispositivo n. 2). L’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio
medico-psicologico di __________ di allestire una perizia sulle capacità
genitoriali di RE 1 e PI 1 nei confronti del figlio, entro il 19 ottobre 2022
(dispositivo n. 4), mentre il Servizio medico-psicologico è stato inoltre
incaricato di allestire un rapporto sullo stato psico-emotivo del figlio. La
decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo
è stato tolto l’effetto sospensivo (dispositivo n. 16).
O. Contro quest’ultima
decisione è insorto il padre con reclamo 4 luglio 2022 chiedendo che la
decisione impugnata venga annullata e riformata nel modo seguente: “Le
relazioni personali tra PI 2, 2019, __________, e il padre RE 1 sono
ripristinate, con effetto immediato, in forma libera, secondo le tempistiche e
le modalità di cui al punto 2.2. della convenzione di divorzio omologata dal
Pretore di __________ con sentenza del 30 luglio 2021 (inc. N. DM.2021.49),
proponendo quale luogo di consegna e riconsegna del minore PI 2 il Centro __________”.
Il reclamante ha altresì chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo.
A dire del
reclamante, la madre tenterebbe già sin dalla separazione della coppia di
ostacolare i diritti di visita tra padre e figlio. Il padre ha contestato la
versione dei fatti esposti dalla madre relativamente a quanto accaduto al
momento della consegna del figlio per il diritto di visita in data 3 dicembre
2021. Il reclamante ha contestato il contenuto della testimonianza e censurato l’assunzione
agli atti della testimonianza rilasciata in forma anonima, ciò che a suo avviso
violerebbe il suo diritto di essere sentito e al contraddittorio. Il reclamante
ha poi criticato la tempistica con cui l’Autorità di protezione ha proceduto
nel regolamentare le relazioni personali, ritenendo che tutti i diritti di
visita si sarebbero svolti in maniera positiva e contestando il fatto che il
minore non era ancora stato sentito. Secondo il padre mancherebbe ogni sostegno
peritale a sostegno delle contestate misure intraprese. Per finire, il padre si
è opposto anche alla limitazione a due ore della durata dei diritti di visita,
reputando che fosse troppo poco.
P. Con decreto 29 luglio
2022 la scrivente Camera di protezione ha respinto la sopramenzionata istanza
di restituzione dell’effetto sospensivo.
Q. Con osservazioni 18
luglio 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame,
criticando la mancata presa di posizione del padre in merito ai rapporti del
Punto d’Incontro e sottolineando che saranno le valutazioni peritali a chiarire
le necessità del minore. L’Autorità di protezione ha indicato che “si
sottolinea la veridicità delle affermazioni materne e della testimone al
riguardo e la necessità di proteggere il minore da ulteriori reazioni simili
del padre (…)”. È stato inoltre evidenziato che il minore, a soli 3 anni,
non andrebbe sentito dall’Autorità di protezione, ma verrebbe semmai ascoltato
dagli specialisti del Servizio medico-psicologico.
R. Con osservazioni 29
luglio 2022 la madre ha chiesto la reiezione del reclamo, rilevando che il già
vigente assetto per il passaggio del minore in occasione dei diritti di visita
in un luogo neutro sarebbe stato reso necessario, ritenuti “i timori più che
giustificati, stante le violenze che la madre ha subito in costanza di
convivenza, documentate nelle tavole processuali qui richiamate (…)”. A
dire della madre, ella si sarebbe sempre dimostrata capace di favorire le
relazioni personali tra padre e figlio, ciò che avrebbe anche dimostrato in
data 3 dicembre 2021 quando ha lasciare il bambino al padre nonostante gli
accaduti al momento della consegna. Per quanto attiene al rapporto 1° giugno 2022
del Punto d’Incontro, secondo la madre il padre banalizzerebbe quanto
riportato, ritenendo che sussisterebbero troppi elementi per temere dei
comportamenti del padre all’interno delle mura domestiche. Il fatto che il
padre dubita anche del contenuto dei rapporti del Punto d’Incontro
comproverebbe la sua mancanza di autocritica. Secondo la madre, l’Autorità di
protezione non aveva altra scelta che adottare le misure contestate una volta
messa di fronte al rapporto 1° giugno 2022 del Punto d’Incontro.
S. Con replica 25 agosto
2022 il reclamante ha preso posizione sulle osservazioni dell’Autorità di
protezione e della madre e ha riformulato quanto chiesto mediante il reclamo. Egli
ha ribadito le sue contrarietà avverso l’ammissione della testimonianza anonima
e ha sostenuto che non vi fossero degli elementi sufficienti ai fini della
limitazione dei diritti di visita con il figlio. Il reclamante ha asserito che
l’Autorità di protezione avesse un pregiudizio nei suoi confronti, favorendo le
tesi della madre, la quale avrebbe, a suo dire, da sempre ostacolato i diritti
di visita tra padre e figlio. Il reclamante ha altresì contestato il contenuto
del rapporto 1° giugno 2022 del Punto d’Incontro sottolineando nuovamente le
sue critiche avverso la tempistica con la quale l’Autorità di protezione
avrebbe trattato la pratica.
T. Con duplica 13
settembre 2022 l’Autorità di protezione ha invitato il padre a fare prova di
autocritica, ciò che “aiuterebbe a progredire con maggiore rapidità per il
bene primario del minore”. L’Autorità di protezione ha ribadito
integralmente le considerazioni già espresse nelle procedure intentate dal
padre e quelle indicate nelle osservazioni.
U. Con duplica 13
settembre 2022 la madre ha contestato quanto esposto dal padre in sede di replica,
evidenziando che vi sarebbero comunque dei noti precedenti di violenza, ciò che
emergerebbe dagli atti (sia quelli della procedura in corso dinnanzi
all’Autorità di protezione, sia quelli delle procedure separate avviate davanti
al giudice civile). La madre ha sottolineato un relativo passaggio della contestata
testimonianza anonima ai fini di dimostrare la gravità dei fatti in questione.
Il più recente rapporto del Punto d’incontro sarebbe invece una prova ulteriore
dell’aggressività del padre e del recente peggioramento della situazione,
ragione per la quale la misura di protezione adottata a favore del minore, in
attesa degli accertamenti peritali, sarebbe necessaria.
V. In data 15 settembre
2022 il Servizio medico-psicologico ha informato l’Autorità di protezione della
lista d’attesa esistente per i mandati di valutazione conferiti e che essi
potranno venir eseguiti soltanto a partire del mese di novembre 2022.
W. Con rapporto 22
settembre 2022 il Punto d’incontro ha informato l’Autorità di protezione del
fatto che in occasione del diritto di visita del 20 settembre 2022 il padre
aveva coinvolto anche i nonni paterni del bambino (essendosi quest’ultimi
aggregati a padre e figlio presso il ristorante della struttura) senza aver
preavvisato la struttura d’accoglienza. Con scritto 26 settembre 2022
l’Autorità di protezione ha invitato il padre di “attenersi al proprio
diritto di visita, senza organizzare la presenza di terzi ad insaputa degli
attori coinvolti”.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Giusta
l’art. 445 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv.
1.
CC – l’Autorità di protezione può prendere d’ufficio tutti i provvedimenti
necessari per la durata del procedimento.
L’art. 446
CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione
degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio
i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove
necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei
e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
2.1
Il citato principio
vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del
Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del
14.
giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e
prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possano essere
importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità
può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando
finanche le prove in modo inabituale e sollecitare rapporti di propria
iniziativa (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck,
art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
2.2
Nel suo esame (sempre ed unicamente volto al bene del minore
interessato), trattandosi di una procedura sfociante in una misura
provvisionale, l’autorità può limitarsi ad un esame sommario dei fatti. Un
esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa
dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad intervenire in pendenza
della causa. Per l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la
situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest’ultima debba
essere comprovata (BSK Erw.Schutz, Auer/Marti,
ad art. 445 CC n. 27 e segg). I presupposti per
l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento
principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la
sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria
e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti,
ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218,
consid. 5.2). ll reclamante può pertanto invocare unicamente il fatto che la
misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o sproporzionata
(COPMA – Guide pratique Protection de d’adulte, N1.187 pag. 75).
3.
Giusta
l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale
o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Nella fissazione
del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi
dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio
nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da
valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in
secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF
127.
III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da
tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si
annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e
del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai
rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di
corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via
(Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65
segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un minorenne con il
genitore privo di custodia parentale vanno commisurate anche allo sviluppo
psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze. Il diritto di
visita va quindi organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole,
ciò che presuppone un'analisi della situazione attuale e in una prospettiva
futura. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative dei
genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 985 pag. 636). Relativamente alla durata e alla frequenza delle visite,
qualora siano toccati bambini in tenera età, occorre peraltro considerare la
percezione temporale di quest’ultimi, risultando più opportune visite brevi ma
più frequenti (COPMA-Praxisanleitung Kindesschutzrecht, n. 15.33).
3.1
In virtù dell’art. 274
cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se
pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione
dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri
gravi motivi.
La
norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il
rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il
primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è
compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro
situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono
lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non
si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi”. La messa
in pericolo del bene del figlio è altrettanto necessaria al fine di
giustificare l’imposizione di condizioni particolari per l’esercizio delle
relazioni personali come i diritti di visita sorvegliati (Meier/Stettler, op. cit., n.
1003.
e 1102 segg.; CR CC I, Leuba,
art. 274 ch. 1 segg. 1720).
4.
Va in primis
evidenziato che il reclamante si è aggravato unicamente contro il dispositivo
n. 1 della decisione impugnata, quindi limitatamente alla regolamentazione
delle relazioni personali tra padre e figlio nella misura in cui esse sono
state limitate a delle visite sorvegliate di due ore settimanali presso il
Punto d’incontro di __________. Il reclamante non ha invece contestato i
contestuali passi istruttori definiti dall’Autorità di protezione (ossia il conferimento
dei mandati per le valutazioni specialistiche nei confronti dei genitori e del
figlio).
4.1
La biasimata
regolamentazione dei diritti di visita tra padre e figlio è stata statuita quale
misura cautelare a favore del minore, essendo stata decretata provvisoriamente
pendente causa, ed in particolare in attesa della valutazione sulle capacità
genitoriali di RE 1 e PI 1 (dispositivo n. 4) e dell’esame dello stato
psico-emotivo del minore (dispositivo n. 5). La decisione impugnata
è stata quindi emanata con lo scopo di
concedere – già durante la procedura (tutt’ora) in corso – a padre e figlio delle
relazioni personali, le quali erano state, in un primo tempo del
tutto sospese in via supercautelare il 10 dicembre 2021 e poi, in un secondo
tempo, riconcesse a partire del 25 gennaio 2022 in forma sorvegliata per la
durata di una sola ora. Infine, mediante la decisione cautelare impugnata, i
diritti di visita sono invece stati estesi ad una durata di due ore.
4.2
Sulla
base degli elementi di cui l’Autorità di protezione disponeva al momento
dell’emanazione della decisione impugnata (tra cui l’istanza 9 dicembre 2021
con i relativi documenti allegati; il verbale d’udienza 17 dicembre 2021; i rapporti
del Punto d’incontro 30 aprile 2022 e 1°giugno 2022), risulta che erano
effettivamente dati gli estremi per procedere a una limitazione (provvisoria)
dei diritti di visita, sempre in quanto quest’ultima è avvenuta contestualmente
all’imposizione degli ulteriori passi istruttori, quali i mandati conferiti al Servizio
medico-psicologico. Infatti, dagli atti si evince un rapporto altamente
conflittuale tra i genitori, per il quale già in passato si è dovuto stabilire
un luogo neutro per lo svolgimento delle consegne del figlio per i diritti di
visita con il padre (cfr. convenzione di divorzio). Inoltre, il comportamento del
padre, che la madre definisce “violento”, è già stato tematizzato anche nell’ambito
di procedure civili separate. È quindi alla luce di quest’ultime circostanze,
oltre all’ulteriore atteggiamento scontroso osservato nel padre verso gli
operatori del Punto d’incontro, che l’asserito episodio litigioso del 3
dicembre 2021 (evento scatenante la presente procedura di protezione) ha
acquisito una portata più gravosa, che ha indotto l’Autorità di protezione ad
adottare delle misure di protezione a favore del minore. A giusto titolo. La
limitazione dei diritti di visita – nella sua natura provvisionale in attesa
degli esiti delle valutazioni specialistiche ordinate – appare sia necessaria
che adeguata.
4.3
Con quali dinamiche concrete si è svolto il passaggio del figlio in
data 3 dicembre 2021 è oggetto di versioni contrastanti tra i genitori, avendo
il padre contestato la descrizione dei fatti fornita dalla madre. Tuttavia, sia
alla luce di quanto dichiarato dal padre in occasione dell’udienza 17 dicembre
2021, in particolare della sua versione dell’accaduto, sia di quanto riferito
dal minore all’operatrice del Punto d’incontro (cfr. rapporto 30 aprile 2022,
nel quale è indicato: “PI 2 ha risposto di avere paura “quando il papà lo
strappa”), si deve dedurre che il minore, in un momento o nell’altro, sia
già stato esposto a situazioni conflittuali tra i genitori al momento del
distacco dalla madre (un momento già di per sé delicato per il bambino). Benché
l’Autorità di protezione abbia assunto alle prove la contestata testimonianza anonimia
e l’abbia anche citata nella decisione impugnata, la stessa non risulta determinate
ai fini dell’adozione della misura di protezione. Infatti, l’Autorità di
protezione disponeva già di atti ed elementi sufficienti a giustificare la
necessità del provvedimento tutelare a favore del minore, trattandosi peraltro di
una decisione di natura cautelare, presa d’urgenza e in modo provvisorio in
attesa degli esiti dell’ulteriore istruttoria definita mediante la decisione
impugnata. Comunque sia, la testimonianza anonima non costituisce elemento
probatorio determinante a sostegno della decisione impugnata. La domanda inerente
la validità della testimonianza anonima può quindi essere lasciata aperta ai
fini del presente giudizio.
4.4
Di
conseguenza, alla luce delle sussistenti circostanze famigliari e dell’episodio
del 3 dicembre 2021 segnalato all’Autorità di protezione, quest’ultima non
poteva prescindere da un esame della situazione, essendo obbligata, ai sensi
dell’art. 446 CC, ad accertare i fatti portati a sua conoscenza. L’adozione di
una misura di protezione cautelare a favore del minore è pertanto avvenuta a
giusto titolo. La decisione impugnata merita conferma e il reclamo va respinto.
5.
Ad
ogni modo, sebbene non fossero dati i presupposti per l’accoglimento del
reclamo per denegata/ritardata giustizia presentato dal padre (inc. CDP
9.2022.88), non ci si può astenere dal rilevare la tempistica inadeguata con la
quale la presente fattispecie viene trattata sia dall’Autorità di protezione,
ma anche da parte dal Servizio medico-psicologico, __________. Le valutazioni
peritali ordinate mediante la decisione impugnata costituiscono un elemento fondamentale
ai fini di regolamentare definitivamente le modalità di esercizio delle
relazioni personali tra padre e figlio. Vista soprattutto la giovane età del
minore, di soli 3 anni, i lunghi tempi procedurali impiegati dall’Autorità di
protezione, così come i ritardi operativi del servizio mandatario responsabile
(cfr. lettera del 15 settembre 2022 del Servizio medico-psicologico) rischiano indubbiamente
di incidere negativamente sui rapporti famigliari e la qualità della relazione
padre-figlio. Per questa ragione si invita l’Autorità di protezione a intervenire
ulteriormente ancora causa pendente, verificando la necessità di un’eventuale estensione
dei diritti di visita ad una cadenza settimanale. Sempre alla luce del
principio inquisitorio illimitato, va ricordato che, una volta informata sui
tempi d’attesa previsti per l’esecuzione dei mandati conferiti al Servizio
medico-psicologico, l’Autorità di protezione avrebbe potuto far capo ad altri
servizi o mandatari privati (cfr. anche il dispositivo n. 6 della decisione
impugnata) ai fini di accertarsi tempestivamente della situazione famigliare, e
ciò per eventualmente adeguare, sempre causa pendente, i diritti di visita da
tanto tempo limitati ad una cadenza e durata minima.
6.
Tasse
e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di RE
1, il quale rifonderà a PI 1 fr. 900.– a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono posti a carico di RE
1, che rifonderà a PI 1 fr. 900.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.