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Decisione

9.2022.117

Relazioni personali sospese in via supercautelare, assegnazione di un mandato di valutazione

23 maggio 2023Italiano24 min

(di seguito: Autorità di protezione) ha provvisoriamente privato entrambi i genitori

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.117

Lugano

23 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda le relazioni personali con la figlia PI 2

giudicando

sul reclamo del 9 luglio/25 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la decisione

emessa il 20 giugno 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 2 (2011) è nata

dal matrimonio tra RE 1 e PI 1. La coppia ha avuto altri due figli, __________

(1995), deceduto il __________ 2021, e __________ (1997). Il matrimonio tra i

genitori è stato sciolto per divorzio con decisione del __________ 2021 della

Pretura di __________, PI 2 è stata affidata alla madre mentre l’autorità

parentale è rimasta assegnata ai genitori congiuntamente.

B. Con decisione

supercautelare del 15 giugno 2022 l’Autorità regionale di protezione __________

(di seguito: Autorità di protezione) ha provvisoriamente privato entrambi i genitori

del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia PI 2, in

considerazione di un’assenza urgente e temporanea della madre PI 1, segnalata

il 13 giugno 2022. Con effetto dal 17 giugno 2022 ha quindi “provvisoriamente

affidato a terzi” la minore (disp. 1), ritenuto che il padre non era

reperibile e non garantiva sufficiente sicurezza per la salvaguardia del bene

della minore. L’Autorità di primo grado ha provvisoriamente sospeso le

relazioni personali tra la figlia e il padre, con l’eccezione di telefonate

brevi al martedì e venerdì con la supervisione di un adulto e ha fornito

indicazioni al padre del comportamento da tenere (disp. 2). Ha quindi conferito

mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di controllo e informazione

(disp. 3), dato il consenso per la psicoterapia della bambina presso il

Servizio medico-psicologico (disp. 4), il consenso per l’scrizione ad una

colonia estiva tramite l’ufficio dell’aiuto e della protezione o i terzi

affidatari (disp. 5), assegnato un mandato di valutazione all’Ufficio

dell’aiuto e della protezione volto a verificare la situazione di PI 2 e “il

suo bisogno di affido a terzi” (disp. 6). Il padre e l’Ufficio dell’aiuto e

della protezione sono stati convocati lunedì 20 giugno 2022 per discutere in

merito alla conferma, alla modifica o alla revoca del provvedimento

supercautelare (disp. 10).

C. In data 20 giugno 2022

è stata sentita la bambina. Contestualmente è avvenuta l’udienza con l’Ufficio

dell’aiuto e della protezione, mentre l’Autorità di protezione ha tentato di

raggiungere telefonicamente il padre senza esito. In conclusione all’incontro

ha quindi deciso in via cautelare l’annullamento della decisione di affidare la

bambina a terze persone, non essendo più necessario. Ha invece confermato gli

altri aspetti della decisione e in particolare la sospensione delle relazioni

personali con il padre, la fissazione di “telefonate di una durata massima

di 5 minuti sul telefonino della figlia di martedì e venerdì alle ore 20.00 con

supervisione (vivavoce) di un adulto”, precisando che “in caso di

comportamenti inadeguati si interromperanno le chiamate” e al padre ha “vietato

di chiedere alla figlia informazioni sulla madre e di parlare male di

quest’ultima, e di chiedere dove si trovi la figlia” (disp. 1.1.).

L’Autorità di protezione ha confermato il mandato di controllo e informazione

all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (disp. 1.2), il consenso per la

psicoterapia della bambina presso il Servizio medico-psicologico (disp. 1.3.),

il consenso per l’scrizione ad una colonia estiva tramite l’ufficio dell’aiuto

e della protezione o i terzi affidatari (disp. 1.4). Ha quindi confermato il

mandato di valutazione all’Ufficio dell’aiuto e della protezione volto a

verificare la situazione di PI 2 e “il suo bisogno di affido a terzi”

(disp. 1.5.) precisando che “a) In base all’art. 448 cpv. 1 CC i genitori in

quanto persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a

collaborare all’accertamento dei fatti. L’Autorità, se necessario, ordina

l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare. b) La valutazione si

effettua mediante colloqui con i membri del nucleo famigliare. Gli operatori

hanno inoltre il diritto di compiere visite a domicilio e di raccogliere

informazioni presso terzi, enti e servizi che si occupano dei minori (art. 448

cpv. 1 CC). c) L’UAP è invitato a inoltrare il referto all’ARP non

appena esso sarà terminato”. L’Autorità di protezione ha quindi indicato di

riservarsi la facoltà di emanare una decisione munita della comminatoria penale

dell’art. 292 CP (disp. 1.6) e ha assegnato al padre un termine scadente il 30

giugno per eventualmente presentare domanda di assistenza giudiziaria (disp.

1.7). Ha inoltre “cautelativamente inserito il caso in lista al Punto

d’incontro per un eventuale passaggio” (disp. 2) e rinunciato a prelevare

tasse e spese processuali (disp. 3), indicando i termini di impugnazione di “10

giorni per i punti 1., 1.1-1.4, 1.6-1.7 e 2 e 30 giorni per il punto 1.5”

(disp. 4). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e a un

eventuale reclamo alla Camera di protezione è stato negato l’effetto sospensivo

(disp. 5).

D. Con scritto 9/11

luglio 2022 RE 1 ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, indicando

di impugnare esclusivamente i dispositivi 1.1, 1.5, 1.5a.

In data 11 luglio 2022

questo giudice ha precisato al reclamante le esigenze formali per la

ricevibilità del reclamo, ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 LPAmm (un’adeguata

motivazione, l’indicazione precisa dei punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e gli eventuali mezzi

di prova) assegnandogli un termine di 10 giorni per trasmettere uno scritto

conforme ai suddetti requisiti procedurali, con l’indicazione dell’attuale

luogo di residenza e di un recapito postale.

E. Il 21 luglio 2022

l’Autorità di protezione ha trasmesso a questa Camera copia della

corrispondenza intercorsa con RE 1, due scritti di due diversi legali da lui

incaricati (in Svizzera l’Avv. __________ e in __________ l’Avv. __________, a __________)

e uno scritto del dr. med. __________, interpellato dal padre in quanto già in

passato incaricato dalla Pretura per un avvicinamento con la figlia. L’Autorità

di prime cure ha quindi assegnato un termine fino al 2 agosto 2022 a RE 1 per

scegliere se agire da solo o tramite un (solo) legale e intimato alla madre gli

scritti del padre, riservandosi di ordinare eventuali controlli relativamente

al figlio __________, in considerazione del tema sollevato del consumo di

sostanze stupefacenti.

F. Con ulteriore decisione

supercautelare del 10 agosto 2022 la Presidente aggiunta dell’Autorità di

protezione ha nuovamente provvisoriamente privato entrambi i genitori del

diritto di determinare il luogo di dimora della figlia PI 2, affidandola temporaneamente

a terzi con effetto immediato ossia alle cure del fratello __________, con il

sostegno della rete e dal 15 agosto 2022 della signora __________ (disp. 1). Al

fratello l’Autorità di protezione ha quindi ordinato di sottoporsi a un

controllo sul consumo di sostanze stupefacenti entro il 19 agosto 2022 presso __________.

(disp. 2) e a quest’ultima ha ordinato di trasmettere l’esito non appena

possibile. Ha rinunciato al prelievo di tassa e spese processuali (disp. 3) e

convocato __________ il 23 agosto 2022 per essere sentito e per il medesimo

giorno anche RE 1 per discutere in merito alla conferma, alla modifica o alla

revoca del provvedimento supercautelare, nonché delle relazioni personali con

la figlia, precisando che se le parti avessero rinunciato ad essere sentite

personalmente in merito alla decisione, avrebbero potuto presentare

osservazioni scritte entro il 19 agosto 2023 (disp. 4).

G. Il 25/26 agosto 2022 RE

1 ha inoltrato presso questa Camera uno scritto tramite il quale ha motivato il

suo reclamo. Contestualmente ha indicato di aver ricevuto la decisione

supercautelare del 10 agosto (attribuendola erroneamente alla scrivente)

soltanto il 25 agosto 2022 e di non aver quindi potuto partecipare all’udienza

prevista. Precisa di contestare i dispositivi 1.1. e 1.5 della prima decisione,

ritenendo che la sospensione dei contatti personali con la figlia

comprometterebbe la loro relazione. Si oppone al mandato di valutazione

conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione volto a verificare la

situazione della figlia relativamente alla sua “vita privata” e alla sua

abitazione, sostenendo che la stessa andrebbe svolta invece su tutto il nucleo

famigliare, comprendente la madre, il fratello e le persone di sostegno, in

particolare __________, l’amica della sua ex-moglie che a suo avviso

apparterrebbe a un “gruppo religioso di carattere settario”.

Relativamente alla

decisione supercautelare del 10 agosto 2022 si è “riservato ogni

contestazione a seguito dell’incontro che l’Autorità di protezione rifisserà

come da richiesta”.

H. L’Autorità di

protezione ha scritto a RE 1 il 31 agosto 2022, con copia alla scrivente

Camera, indicando l’impossibilità di contattarlo, pure tramite i suoi legali

(nel frattempo l’Avv. __________ ha informato di non più rappresentarlo) e

invitandolo a indicare e documentare le ragioni della sua assenza. Gli ha

quindi trasmesso i risultati dei controlli sul figlio __________ e un estratto

del verbale del suo incontro, trasmessi anche alla madre e all’Ufficio

dell’aiuto e della protezione, per eventuali osservazioni. Al padre l’Autorità

ha infine ribadito la necessità di documentare le sue condizioni economiche, al

fine di giustificare la sua domanda di assistenza giudiziaria.

I. Con osservazioni 8

settembre 2022 presso questa Camera l’Autorità di protezione ha chiesto la

reiezione del reclamo, precisando che RE 1 non sarebbe reperibile nemmeno

tramite i suoi legali. L’Autorità di prime cure ha rilevato di non poter

accertare la sua capacità di sostenere gli incontri con la figlia o di

occuparsi di lei, non disponendo di documenti che attestino le sue condizioni

psico-fisiche. Sostiene la mancata collaborazione del reclamante, che non ha

mostrato la sua abitazione al fine di permettere all’autorità di valutarne

l’idoneità. Un ampliamento delle relazioni personali o una diversa

regolamentazione dipenderebbe quindi dalla sua attitudine e dalla possibilità

di esperire le necessarie verifiche.

J. In data 11 novembre

2022 RE 1 ha presentato una replica per il tramite dell’avv. __________, legale

__________ non iscritto all’Ordine degli Avvocati del Canton Ticino. La

medesima è poi stata presentata dall’interessato personalmente in data 25

novembre 2022. Egli ha sostenuto di essere in trattativa per l’acquisizione di

un nuovo appartamento, mentre non avrebbe potuto mostrare la precedente

abitazione, in quanto era in corso il trasloco. Contesta di non essere stato

disponibile ad un incontro e chiede di poter partecipare insieme al suo

consulente legale a un’udienza, volta a garantire la “ripresa di sereni

rapporti” con la figlia.

K. Con scritto del 12 dicembre

2022 a questa Camera l’Autorità di protezione ha precisato di aver svolto un’udienza

il 28 novembre 2022 con RE 1 e il suo consulente legale. La suddetta autorità ha

indicato tuttavia che dovrebbe “fare astrazione di quanto emerso” in

tale sede, in considerazione della mancata qualità dell’avvocato per

rappresentare validamente il suo cliente ai sensi della giurisprudenza

cantonale. Ha inoltre precisato che un ulteriore appuntamento previsto presso

l’Ufficio dell’aiuto e della protezione il 2 dicembre 2022 è stato disertato e

di conseguenza si è resa necessaria la valutazione dell’effettiva possibilità

di organizzare un diritto di visita accompagnato tramite il pedo-psichiatra __________,

che già conosce la situazione. Visti i rapporti di aggiornamento in merito ai

contatti telefonici, la limitata collaborazione e l’atteggiamento del padre, non

si è invece detta favorevole ad una “prospettiva più ampia per le relazioni

personali”.

L. L’Autorità di

protezione, con scritto 20 dicembre 2022 a RE 1 e trasmesso in copia a questa

Camera, ha precisato i requisiti per la rappresentazione legale dinnanzi alle

Autorità di protezione, chiarendo la mancata abilitazione del suo avvocato e

conferendogli un termine fino al 13 gennaio 2023 per designare un avvocato che potesse

validamente rappresentarlo. Gli ha quindi accordato un diritto di visita con la

figlia presso __________, con l’accompagnamento costante del dr. __________,

ribadendo che il costo di tale incontro sarà a suo carico, assegnandogli un

ulteriore termine scadente il 20 gennaio 2023 per comprovare la sua indigenza.

Ha inoltre fissato un ulteriore diritto di visita nelle medesime modalità in

occasione del compleanno della figlia, tra il 13 e il 26 febbraio 2023,

compatibile con gli impegni scolastici della bambina, chiedendo pure ai punti

di incontro di __________ __________ e __________ la disponibilità per

organizzare diritti di visita sorvegliati quindicinali della durata di una o

due ore. Ha infine trasmesso alle parti il rapporto dell’Ufficio dell’Aiuto e

della protezione e ribadito la necessità di collaborare per fornire gli elementi

necessari di giudizio.

M. L’8 febbraio 2023

l’Autorità di protezione ha fissato un’udienza di discussione sulle relazioni

personali per il 6 marzo 2023, trasmettendo alle parti il rapporto del dr. __________

relativo al primo incontro tra PI 2 e assegnando al padre un ulteriore termine

fino al 24 febbraio 2023 per munirsi di un legale abilitato a rappresentarlo in

Ticino, chiarendo che in caso contrario ne nominerà uno d’ufficio. Alla madre

ha conferito un termine scadente il medesimo giorno per eventualmente

presentare osservazioni al rapporto del dr. __________. Ha inoltre trasmesso un

rapporto di aggiornamento dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione del 23 dicembre

2022.

N. Con scritto 2 marzo

2023 al dr. __________, trasmesso in copia a questa Camera, l’Autorità di

protezione ha informato della prevista assenza di RE 1 per due mesi e del

conseguente annullamento dell’udienza fissata per il 6 marzo. Ha ribadito la

mancanza di collaborazione e la difficile reperibilità del padre, oltre ai

dubbi sulla sua situazione, avanzando l’ipotesi di una sospensione delle

relazioni personali con la figlia. Specificando la disponibilità a discutere con

RE 1 qualora il dr. __________ potesse interagire con lui, ha informato che la

madre dovrà ancora assentarsi per motivi personali e giustificati, chiarendo

inoltre che PI 2 cambierà famiglia affidataria/di appoggio. Essa apparrebbe

serena nel cambiamento, trattandosi di una coppia da lei conosciuta. Quanto

alla designazione di un rappresentante legale da parte di RE 1, l’Autorità di

protezione ha informato che avrebbe proceduto d’ufficio, vista la sua inazione.

Con decisione 27 marzo 2023 ha quindi nominato l’avv. __________, ponendo

l’interessato al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio. Ha inoltre intimato il rapporto del dr. __________ alle parti,

assegnando un termine fino al 14 aprile 2023 per eventuali osservazioni. A

seguito di una sua richiesta, all’avv. __________ è stata riconosciuta una

proroga fino a 28 aprile 2023.

O. Il 4 maggio 2023

l’Autorità di protezione, tenuto conto dell’impossibilità espressa dall’avv. __________

di avere contatto con RE 1, della sua irreperibilità da mesi e dell’esigenza

posta dalla scuola di autorizzare entro tempi brevi la scolarizzazione speciale

della bambina, ha decretato tale autorizzazione in via supercautelare,

assegnando al padre un termine scadente il 24 maggio 2023 per presentare

eventuali osservazioni in merito e riservandosi una pubblicazione sul Foglio

Ufficiale per le comunicazioni.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg.

CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione cautelare

impugnata l’Autorità di protezione ha annullato la decisione supercautelare

precedente “in merito all’affido”. della figlia PI 2, regolando le relazioni

personali con il padre e conferendo mandati all’Ufficio dell’aiuto e della

protezione per il controllo e l’informazione, oltre che per la valutazione del

bisogno di affido della minore a terzi.

3.

RE 1 postula

l’annullamento parziale della decisione, esclusivamente dei dispositivi 1.1. e

1.5

Il dispositivo 1.1. riguarda la sospensione delle relazioni personali e la

fissazione di “telefonate di una durata massima di 5 minuti sul telefonino

della figlia di martedì e venerdì alle ore 20.00 con supervisione (vivavoce) di

un adulto”, con la precisazione che “in caso di comportamenti inadeguati

si interromperanno le chiamate”, e al padre ha “vietato di chiedere alla

figlia informazioni sulla madre e di parlare male di quest’ultima, e di

chiedere dove si trovi la figlia”. Il padre ritiene che la sospensione dei

contatti personali con la figlia sarebbe ingiustificata, in attesa della

valutazione da parte dell’UAP ma si oppone anche al dispositivo 1.5 relativo al

mandato al suddetto ufficio volto a verificare la situazione di PI 2 e “il

suo bisogno di affido a terzi” ed in particolare al punto a), secondo cui “In

base all’art. 448 cpv. 1 CC i genitori in quanto persone che partecipano al

procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti.

L’Autorità, se necessario, ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di

collaborare”. Per motivare la sua contrarietà a tale valutazione, RE 1

specifica di

considerare necessario un esame di tutta la situazione

ambientale della figlia e quindi anche della ex moglie e del figlio, esprimendo

in particolare le sue preoccupazioni in relazione a quest’ultimo (che a suo

dire soffrirebbe di dipendenze da sostanze e dal gioco) e alla famiglia

designata per il suo sostegno.

Come visto in precedenza,

la situazione, in continua evoluzione, è stata oggetto di ulteriori decisioni

dell’Autorità di protezione alle quali RE 1 non si è opposto. L’oggetto della

presente impugnazione si limita pertanto a quanto appena indicato.

4.

In virtù del

principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione,

l'Autorità di protezione nel suo apprezzamento non è vincolata né alle

dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons.

3d).

Il citato principio

vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del

Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004

del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Detto principio impone

all’Autorità di protezione di chiarire i fatti e prendere in considerazione

d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una

decisione conforme al bene del minore. L’Autorità di protezione può istruire la

fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove

in modo inabituale (sulla possibilità di utilizzare mezzi di prova

“inabituali”, non previsti dall’art. 168 cpv. 1 CPC, v. STF 5A_991/2015 del 29

settembre 2016, consid. 6.2; Meier/Stettler,

Droit de filiation, 6ͣed. 2019, nota 1764 pag. 492 e riferimenti.),

procurarsi d’ufficio rapporti allestiti da terzi, anche se tale modo di

procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 413

consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1

e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466.).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dall’obbligo di collaborare attivamente alla

procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale

federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

5.

Ai sensi dell’art.

445.

cpv. 1 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314

cpv. 1 CC – l’Autorità di protezione può prendere, ad istanza di una persona

che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari

necessari per la durata del procedimento.

Presupposti per

l’emanazione di una decisione cautelare sono l’esistenza di una prognosi

favorevole quanto all’esito del procedimento principale (il cosiddetto fumus

boni iuris), l’urgenza del provvedimento e la sua proporzionalità (cfr.

art. 389 cpv. 2 CC, secondo cui ogni misura ufficiale deve essere necessaria e

idonea; Auer/Marti, in: BSK

Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 445 CC n. 6 e segg.; sentenza CDP del 9

febbraio 2017, inc. 9.2016.183 consid. 3.1; sentenza CDP del 21 maggio 2014,

inc. 9.2013.218 consid. 5.2; v. anche STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017

consid. 4.2.1).

6.

Giusta

l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi

rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'Autorità di protezione ordina le

misure opportune per la protezione del figlio.

6.1

Giusta l'art. 273 cpv.

1.

CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia

nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le

relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni

personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per

il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella

fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra

gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e

figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del

figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori

passano in secondo piano (sentenza CDP 7 agosto 2018, inc. 9.2018.42; DTF 127

III 295 consid. 4a).

6.2

Giusta l’art. 274 cpv.

2.

CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se

pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione

dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri

gravi motivi.

La

norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il

rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il

primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è

compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro

situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono

lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non

si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, Droit de la

filiation, 6° ed., 2019, n. 1102 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720).

La messa in pericolo può

derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto e il

figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo,

disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle

visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio

siano buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una

restrizione importante o duratura delle relazioni personali.

Il diritto di visita

usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su

circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca

del diritto alle prestazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC

necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del

figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente

per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite

in genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore

titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una

perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha

la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in

virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato

una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in

FamPra.ch 2010 pag. 209).

Tale rifiuto o revoca può

entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è

impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne

salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non

di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).

Secondo la giurisprudenza

il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del

bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25

agosto 2006, cons. 3), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale

del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore

beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano negligenze,

violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi

sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l’ultima

ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b

pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le

temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di

una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile

2009).

7.

In concreto va

innanzitutto precisato che la misura contestata è di natura cautelare e dovrà

essere ancora confermata o meno nel merito.

Le critiche di RE 1,

al quale l’Autorità di protezione ha offerto diverse possibilità di esprimersi

e di incontrarsi con la figlia, appaiono del tutto ingiustificate, tanto da

sollevare dubbi sulla ricevibilità del reclamo. In particolare egli non ha

minimamente dimostrato che le misure adottate a protezione del benessere della minore

non sarebbero necessarie, limitandosi ad argomenti generici relativamente al

presunto bene della figlia. Emerge invece chiaramente dagli scritti

dell’Autorità di protezione e dai rapporti dell’Ufficio dell’aiuto e della

protezione agli atti la totale assenza di fiducia e di collaborazione da parte

del padre, che addirittura nell’unica visita avvenuta con la figlia, il 20

dicembre 2022, è entrato in conflitto con l’operatrice sociale che accompagnava

PI 2, impedendole di partecipare all’incontro. Nel seguito, malgrado fosse già

fissato un ulteriore incontro in occasione del compleanno della bambina e

un’udienza per discutere dell’organizzazione delle future visite, egli si è

nuovamente reso irreperibile e nemmeno ha accettato di entrare in contatto con

l’avvocato nominato d’ufficio per difendere i suoi interessi (cfr. decisione 27

marzo 2023 e scritto 4 maggio 2023 dell’Autorità di protezione). Di

conseguenza, malgrado l’Autorità di protezione abbia cercato un contatto con il

reclamante e tentato a più riprese di instaurare un dialogo, quest’ultimo ha

tenuto invece un comportamento che non solo non gli ha permesso di suffragare

le sue tesi, ma ha pure ostacolato un eventuale riavvicinamento con la figlia.

L’opposizione di RE 1 a qualsiasi verifica ambientale e sulla sua persona, che

permetta eventualmente di emanare una nuova decisione relativa alle relazioni

personali, contrasta pertanto con la sua asserita disponibilità a collaborare

nell’interesse della figlia. In simili circostanze, la decisione avversata

appare rispondere al bisogno di protezione della minore e resiste quindi a

tutte critiche del reclamante.

8.

Alla luce di quanto

precede il reclamo va integralmente respinto e la decisione impugnata

confermata.

9.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm) e devono quindi essere posti

a carico del reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

100.–

fr.

350.–

sono

posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.