9.2022.117
Relazioni personali sospese in via supercautelare, assegnazione di un mandato di valutazione
23 maggio 2023Italiano24 min
(di seguito: Autorità di protezione) ha provvisoriamente privato entrambi i genitori
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.117
Lugano
23 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda le relazioni personali con la figlia PI 2
giudicando
sul reclamo del 9 luglio/25 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la decisione
emessa il 20 giugno 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 2 (2011) è nata
dal matrimonio tra RE 1 e PI 1. La coppia ha avuto altri due figli, __________
(1995), deceduto il __________ 2021, e __________ (1997). Il matrimonio tra i
genitori è stato sciolto per divorzio con decisione del __________ 2021 della
Pretura di __________, PI 2 è stata affidata alla madre mentre l’autorità
parentale è rimasta assegnata ai genitori congiuntamente.
B. Con decisione
supercautelare del 15 giugno 2022 l’Autorità regionale di protezione __________
(di seguito: Autorità di protezione) ha provvisoriamente privato entrambi i genitori
del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia PI 2, in
considerazione di un’assenza urgente e temporanea della madre PI 1, segnalata
il 13 giugno 2022. Con effetto dal 17 giugno 2022 ha quindi “provvisoriamente
affidato a terzi” la minore (disp. 1), ritenuto che il padre non era
reperibile e non garantiva sufficiente sicurezza per la salvaguardia del bene
della minore. L’Autorità di primo grado ha provvisoriamente sospeso le
relazioni personali tra la figlia e il padre, con l’eccezione di telefonate
brevi al martedì e venerdì con la supervisione di un adulto e ha fornito
indicazioni al padre del comportamento da tenere (disp. 2). Ha quindi conferito
mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di controllo e informazione
(disp. 3), dato il consenso per la psicoterapia della bambina presso il
Servizio medico-psicologico (disp. 4), il consenso per l’scrizione ad una
colonia estiva tramite l’ufficio dell’aiuto e della protezione o i terzi
affidatari (disp. 5), assegnato un mandato di valutazione all’Ufficio
dell’aiuto e della protezione volto a verificare la situazione di PI 2 e “il
suo bisogno di affido a terzi” (disp. 6). Il padre e l’Ufficio dell’aiuto e
della protezione sono stati convocati lunedì 20 giugno 2022 per discutere in
merito alla conferma, alla modifica o alla revoca del provvedimento
supercautelare (disp. 10).
C. In data 20 giugno 2022
è stata sentita la bambina. Contestualmente è avvenuta l’udienza con l’Ufficio
dell’aiuto e della protezione, mentre l’Autorità di protezione ha tentato di
raggiungere telefonicamente il padre senza esito. In conclusione all’incontro
ha quindi deciso in via cautelare l’annullamento della decisione di affidare la
bambina a terze persone, non essendo più necessario. Ha invece confermato gli
altri aspetti della decisione e in particolare la sospensione delle relazioni
personali con il padre, la fissazione di “telefonate di una durata massima
di 5 minuti sul telefonino della figlia di martedì e venerdì alle ore 20.00 con
supervisione (vivavoce) di un adulto”, precisando che “in caso di
comportamenti inadeguati si interromperanno le chiamate” e al padre ha “vietato
di chiedere alla figlia informazioni sulla madre e di parlare male di
quest’ultima, e di chiedere dove si trovi la figlia” (disp. 1.1.).
L’Autorità di protezione ha confermato il mandato di controllo e informazione
all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (disp. 1.2), il consenso per la
psicoterapia della bambina presso il Servizio medico-psicologico (disp. 1.3.),
il consenso per l’scrizione ad una colonia estiva tramite l’ufficio dell’aiuto
e della protezione o i terzi affidatari (disp. 1.4). Ha quindi confermato il
mandato di valutazione all’Ufficio dell’aiuto e della protezione volto a
verificare la situazione di PI 2 e “il suo bisogno di affido a terzi”
(disp. 1.5.) precisando che “a) In base all’art. 448 cpv. 1 CC i genitori in
quanto persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a
collaborare all’accertamento dei fatti. L’Autorità, se necessario, ordina
l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare. b) La valutazione si
effettua mediante colloqui con i membri del nucleo famigliare. Gli operatori
hanno inoltre il diritto di compiere visite a domicilio e di raccogliere
informazioni presso terzi, enti e servizi che si occupano dei minori (art. 448
cpv. 1 CC). c) L’UAP è invitato a inoltrare il referto all’ARP non
appena esso sarà terminato”. L’Autorità di protezione ha quindi indicato di
riservarsi la facoltà di emanare una decisione munita della comminatoria penale
dell’art. 292 CP (disp. 1.6) e ha assegnato al padre un termine scadente il 30
giugno per eventualmente presentare domanda di assistenza giudiziaria (disp.
1.7). Ha inoltre “cautelativamente inserito il caso in lista al Punto
d’incontro per un eventuale passaggio” (disp. 2) e rinunciato a prelevare
tasse e spese processuali (disp. 3), indicando i termini di impugnazione di “10
giorni per i punti 1., 1.1-1.4, 1.6-1.7 e 2 e 30 giorni per il punto 1.5”
(disp. 4). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e a un
eventuale reclamo alla Camera di protezione è stato negato l’effetto sospensivo
(disp. 5).
D. Con scritto 9/11
luglio 2022 RE 1 ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, indicando
di impugnare esclusivamente i dispositivi 1.1, 1.5, 1.5a.
In data 11 luglio 2022
questo giudice ha precisato al reclamante le esigenze formali per la
ricevibilità del reclamo, ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 LPAmm (un’adeguata
motivazione, l’indicazione precisa dei punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e gli eventuali mezzi
di prova) assegnandogli un termine di 10 giorni per trasmettere uno scritto
conforme ai suddetti requisiti procedurali, con l’indicazione dell’attuale
luogo di residenza e di un recapito postale.
E. Il 21 luglio 2022
l’Autorità di protezione ha trasmesso a questa Camera copia della
corrispondenza intercorsa con RE 1, due scritti di due diversi legali da lui
incaricati (in Svizzera l’Avv. __________ e in __________ l’Avv. __________, a __________)
e uno scritto del dr. med. __________, interpellato dal padre in quanto già in
passato incaricato dalla Pretura per un avvicinamento con la figlia. L’Autorità
di prime cure ha quindi assegnato un termine fino al 2 agosto 2022 a RE 1 per
scegliere se agire da solo o tramite un (solo) legale e intimato alla madre gli
scritti del padre, riservandosi di ordinare eventuali controlli relativamente
al figlio __________, in considerazione del tema sollevato del consumo di
sostanze stupefacenti.
F. Con ulteriore decisione
supercautelare del 10 agosto 2022 la Presidente aggiunta dell’Autorità di
protezione ha nuovamente provvisoriamente privato entrambi i genitori del
diritto di determinare il luogo di dimora della figlia PI 2, affidandola temporaneamente
a terzi con effetto immediato ossia alle cure del fratello __________, con il
sostegno della rete e dal 15 agosto 2022 della signora __________ (disp. 1). Al
fratello l’Autorità di protezione ha quindi ordinato di sottoporsi a un
controllo sul consumo di sostanze stupefacenti entro il 19 agosto 2022 presso __________.
(disp. 2) e a quest’ultima ha ordinato di trasmettere l’esito non appena
possibile. Ha rinunciato al prelievo di tassa e spese processuali (disp. 3) e
convocato __________ il 23 agosto 2022 per essere sentito e per il medesimo
giorno anche RE 1 per discutere in merito alla conferma, alla modifica o alla
revoca del provvedimento supercautelare, nonché delle relazioni personali con
la figlia, precisando che se le parti avessero rinunciato ad essere sentite
personalmente in merito alla decisione, avrebbero potuto presentare
osservazioni scritte entro il 19 agosto 2023 (disp. 4).
G. Il 25/26 agosto 2022 RE
1 ha inoltrato presso questa Camera uno scritto tramite il quale ha motivato il
suo reclamo. Contestualmente ha indicato di aver ricevuto la decisione
supercautelare del 10 agosto (attribuendola erroneamente alla scrivente)
soltanto il 25 agosto 2022 e di non aver quindi potuto partecipare all’udienza
prevista. Precisa di contestare i dispositivi 1.1. e 1.5 della prima decisione,
ritenendo che la sospensione dei contatti personali con la figlia
comprometterebbe la loro relazione. Si oppone al mandato di valutazione
conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione volto a verificare la
situazione della figlia relativamente alla sua “vita privata” e alla sua
abitazione, sostenendo che la stessa andrebbe svolta invece su tutto il nucleo
famigliare, comprendente la madre, il fratello e le persone di sostegno, in
particolare __________, l’amica della sua ex-moglie che a suo avviso
apparterrebbe a un “gruppo religioso di carattere settario”.
Relativamente alla
decisione supercautelare del 10 agosto 2022 si è “riservato ogni
contestazione a seguito dell’incontro che l’Autorità di protezione rifisserà
come da richiesta”.
H. L’Autorità di
protezione ha scritto a RE 1 il 31 agosto 2022, con copia alla scrivente
Camera, indicando l’impossibilità di contattarlo, pure tramite i suoi legali
(nel frattempo l’Avv. __________ ha informato di non più rappresentarlo) e
invitandolo a indicare e documentare le ragioni della sua assenza. Gli ha
quindi trasmesso i risultati dei controlli sul figlio __________ e un estratto
del verbale del suo incontro, trasmessi anche alla madre e all’Ufficio
dell’aiuto e della protezione, per eventuali osservazioni. Al padre l’Autorità
ha infine ribadito la necessità di documentare le sue condizioni economiche, al
fine di giustificare la sua domanda di assistenza giudiziaria.
I. Con osservazioni 8
settembre 2022 presso questa Camera l’Autorità di protezione ha chiesto la
reiezione del reclamo, precisando che RE 1 non sarebbe reperibile nemmeno
tramite i suoi legali. L’Autorità di prime cure ha rilevato di non poter
accertare la sua capacità di sostenere gli incontri con la figlia o di
occuparsi di lei, non disponendo di documenti che attestino le sue condizioni
psico-fisiche. Sostiene la mancata collaborazione del reclamante, che non ha
mostrato la sua abitazione al fine di permettere all’autorità di valutarne
l’idoneità. Un ampliamento delle relazioni personali o una diversa
regolamentazione dipenderebbe quindi dalla sua attitudine e dalla possibilità
di esperire le necessarie verifiche.
J. In data 11 novembre
2022 RE 1 ha presentato una replica per il tramite dell’avv. __________, legale
__________ non iscritto all’Ordine degli Avvocati del Canton Ticino. La
medesima è poi stata presentata dall’interessato personalmente in data 25
novembre 2022. Egli ha sostenuto di essere in trattativa per l’acquisizione di
un nuovo appartamento, mentre non avrebbe potuto mostrare la precedente
abitazione, in quanto era in corso il trasloco. Contesta di non essere stato
disponibile ad un incontro e chiede di poter partecipare insieme al suo
consulente legale a un’udienza, volta a garantire la “ripresa di sereni
rapporti” con la figlia.
K. Con scritto del 12 dicembre
2022 a questa Camera l’Autorità di protezione ha precisato di aver svolto un’udienza
il 28 novembre 2022 con RE 1 e il suo consulente legale. La suddetta autorità ha
indicato tuttavia che dovrebbe “fare astrazione di quanto emerso” in
tale sede, in considerazione della mancata qualità dell’avvocato per
rappresentare validamente il suo cliente ai sensi della giurisprudenza
cantonale. Ha inoltre precisato che un ulteriore appuntamento previsto presso
l’Ufficio dell’aiuto e della protezione il 2 dicembre 2022 è stato disertato e
di conseguenza si è resa necessaria la valutazione dell’effettiva possibilità
di organizzare un diritto di visita accompagnato tramite il pedo-psichiatra __________,
che già conosce la situazione. Visti i rapporti di aggiornamento in merito ai
contatti telefonici, la limitata collaborazione e l’atteggiamento del padre, non
si è invece detta favorevole ad una “prospettiva più ampia per le relazioni
personali”.
L. L’Autorità di
protezione, con scritto 20 dicembre 2022 a RE 1 e trasmesso in copia a questa
Camera, ha precisato i requisiti per la rappresentazione legale dinnanzi alle
Autorità di protezione, chiarendo la mancata abilitazione del suo avvocato e
conferendogli un termine fino al 13 gennaio 2023 per designare un avvocato che potesse
validamente rappresentarlo. Gli ha quindi accordato un diritto di visita con la
figlia presso __________, con l’accompagnamento costante del dr. __________,
ribadendo che il costo di tale incontro sarà a suo carico, assegnandogli un
ulteriore termine scadente il 20 gennaio 2023 per comprovare la sua indigenza.
Ha inoltre fissato un ulteriore diritto di visita nelle medesime modalità in
occasione del compleanno della figlia, tra il 13 e il 26 febbraio 2023,
compatibile con gli impegni scolastici della bambina, chiedendo pure ai punti
di incontro di __________ __________ e __________ la disponibilità per
organizzare diritti di visita sorvegliati quindicinali della durata di una o
due ore. Ha infine trasmesso alle parti il rapporto dell’Ufficio dell’Aiuto e
della protezione e ribadito la necessità di collaborare per fornire gli elementi
necessari di giudizio.
M. L’8 febbraio 2023
l’Autorità di protezione ha fissato un’udienza di discussione sulle relazioni
personali per il 6 marzo 2023, trasmettendo alle parti il rapporto del dr. __________
relativo al primo incontro tra PI 2 e assegnando al padre un ulteriore termine
fino al 24 febbraio 2023 per munirsi di un legale abilitato a rappresentarlo in
Ticino, chiarendo che in caso contrario ne nominerà uno d’ufficio. Alla madre
ha conferito un termine scadente il medesimo giorno per eventualmente
presentare osservazioni al rapporto del dr. __________. Ha inoltre trasmesso un
rapporto di aggiornamento dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione del 23 dicembre
2022.
N. Con scritto 2 marzo
2023 al dr. __________, trasmesso in copia a questa Camera, l’Autorità di
protezione ha informato della prevista assenza di RE 1 per due mesi e del
conseguente annullamento dell’udienza fissata per il 6 marzo. Ha ribadito la
mancanza di collaborazione e la difficile reperibilità del padre, oltre ai
dubbi sulla sua situazione, avanzando l’ipotesi di una sospensione delle
relazioni personali con la figlia. Specificando la disponibilità a discutere con
RE 1 qualora il dr. __________ potesse interagire con lui, ha informato che la
madre dovrà ancora assentarsi per motivi personali e giustificati, chiarendo
inoltre che PI 2 cambierà famiglia affidataria/di appoggio. Essa apparrebbe
serena nel cambiamento, trattandosi di una coppia da lei conosciuta. Quanto
alla designazione di un rappresentante legale da parte di RE 1, l’Autorità di
protezione ha informato che avrebbe proceduto d’ufficio, vista la sua inazione.
Con decisione 27 marzo 2023 ha quindi nominato l’avv. __________, ponendo
l’interessato al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. Ha inoltre intimato il rapporto del dr. __________ alle parti,
assegnando un termine fino al 14 aprile 2023 per eventuali osservazioni. A
seguito di una sua richiesta, all’avv. __________ è stata riconosciuta una
proroga fino a 28 aprile 2023.
O. Il 4 maggio 2023
l’Autorità di protezione, tenuto conto dell’impossibilità espressa dall’avv. __________
di avere contatto con RE 1, della sua irreperibilità da mesi e dell’esigenza
posta dalla scuola di autorizzare entro tempi brevi la scolarizzazione speciale
della bambina, ha decretato tale autorizzazione in via supercautelare,
assegnando al padre un termine scadente il 24 maggio 2023 per presentare
eventuali osservazioni in merito e riservandosi una pubblicazione sul Foglio
Ufficiale per le comunicazioni.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg.
CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione cautelare
impugnata l’Autorità di protezione ha annullato la decisione supercautelare
precedente “in merito all’affido”. della figlia PI 2, regolando le relazioni
personali con il padre e conferendo mandati all’Ufficio dell’aiuto e della
protezione per il controllo e l’informazione, oltre che per la valutazione del
bisogno di affido della minore a terzi.
3.
RE 1 postula
l’annullamento parziale della decisione, esclusivamente dei dispositivi 1.1. e
1.5
Il dispositivo 1.1. riguarda la sospensione delle relazioni personali e la
fissazione di “telefonate di una durata massima di 5 minuti sul telefonino
della figlia di martedì e venerdì alle ore 20.00 con supervisione (vivavoce) di
un adulto”, con la precisazione che “in caso di comportamenti inadeguati
si interromperanno le chiamate”, e al padre ha “vietato di chiedere alla
figlia informazioni sulla madre e di parlare male di quest’ultima, e di
chiedere dove si trovi la figlia”. Il padre ritiene che la sospensione dei
contatti personali con la figlia sarebbe ingiustificata, in attesa della
valutazione da parte dell’UAP ma si oppone anche al dispositivo 1.5 relativo al
mandato al suddetto ufficio volto a verificare la situazione di PI 2 e “il
suo bisogno di affido a terzi” ed in particolare al punto a), secondo cui “In
base all’art. 448 cpv. 1 CC i genitori in quanto persone che partecipano al
procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti.
L’Autorità, se necessario, ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di
collaborare”. Per motivare la sua contrarietà a tale valutazione, RE 1
specifica di
considerare necessario un esame di tutta la situazione
ambientale della figlia e quindi anche della ex moglie e del figlio, esprimendo
in particolare le sue preoccupazioni in relazione a quest’ultimo (che a suo
dire soffrirebbe di dipendenze da sostanze e dal gioco) e alla famiglia
designata per il suo sostegno.
Come visto in precedenza,
la situazione, in continua evoluzione, è stata oggetto di ulteriori decisioni
dell’Autorità di protezione alle quali RE 1 non si è opposto. L’oggetto della
presente impugnazione si limita pertanto a quanto appena indicato.
4.
In virtù del
principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione,
l'Autorità di protezione nel suo apprezzamento non è vincolata né alle
dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons.
3d).
Il citato principio
vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del
Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004
del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Detto principio impone
all’Autorità di protezione di chiarire i fatti e prendere in considerazione
d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una
decisione conforme al bene del minore. L’Autorità di protezione può istruire la
fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove
in modo inabituale (sulla possibilità di utilizzare mezzi di prova
“inabituali”, non previsti dall’art. 168 cpv. 1 CPC, v. STF 5A_991/2015 del 29
settembre 2016, consid. 6.2; Meier/Stettler,
Droit de filiation, 6ͣed. 2019, nota 1764 pag. 492 e riferimenti.),
procurarsi d’ufficio rapporti allestiti da terzi, anche se tale modo di
procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 413
consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1
e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466.).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dall’obbligo di collaborare attivamente alla
procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale
federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
5.
Ai sensi dell’art.
445.
cpv. 1 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314
cpv. 1 CC – l’Autorità di protezione può prendere, ad istanza di una persona
che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari
necessari per la durata del procedimento.
Presupposti per
l’emanazione di una decisione cautelare sono l’esistenza di una prognosi
favorevole quanto all’esito del procedimento principale (il cosiddetto fumus
boni iuris), l’urgenza del provvedimento e la sua proporzionalità (cfr.
art. 389 cpv. 2 CC, secondo cui ogni misura ufficiale deve essere necessaria e
idonea; Auer/Marti, in: BSK
Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 445 CC n. 6 e segg.; sentenza CDP del 9
febbraio 2017, inc. 9.2016.183 consid. 3.1; sentenza CDP del 21 maggio 2014,
inc. 9.2013.218 consid. 5.2; v. anche STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017
consid. 4.2.1).
6.
Giusta
l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi
rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'Autorità di protezione ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
6.1
Giusta l'art. 273 cpv.
1.
CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia
nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le
relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni
personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per
il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella
fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra
gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e
figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del
figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori
passano in secondo piano (sentenza CDP 7 agosto 2018, inc. 9.2018.42; DTF 127
III 295 consid. 4a).
6.2
Giusta l’art. 274 cpv.
2.
CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se
pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione
dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri
gravi motivi.
La
norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il
rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il
primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è
compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro
situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono
lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non
si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 6° ed., 2019, n. 1102 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720).
La messa in pericolo può
derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto e il
figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo,
disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle
visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio
siano buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una
restrizione importante o duratura delle relazioni personali.
Il diritto di visita
usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su
circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca
del diritto alle prestazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC
necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del
figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente
per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite
in genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore
titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una
perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha
la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in
virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato
una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in
FamPra.ch 2010 pag. 209).
Tale rifiuto o revoca può
entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è
impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne
salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non
di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).
Secondo la giurisprudenza
il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del
bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25
agosto 2006, cons. 3), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale
del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore
beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano negligenze,
violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi
sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l’ultima
ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b
pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le
temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di
una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile
2009).
7.
In concreto va
innanzitutto precisato che la misura contestata è di natura cautelare e dovrà
essere ancora confermata o meno nel merito.
Le critiche di RE 1,
al quale l’Autorità di protezione ha offerto diverse possibilità di esprimersi
e di incontrarsi con la figlia, appaiono del tutto ingiustificate, tanto da
sollevare dubbi sulla ricevibilità del reclamo. In particolare egli non ha
minimamente dimostrato che le misure adottate a protezione del benessere della minore
non sarebbero necessarie, limitandosi ad argomenti generici relativamente al
presunto bene della figlia. Emerge invece chiaramente dagli scritti
dell’Autorità di protezione e dai rapporti dell’Ufficio dell’aiuto e della
protezione agli atti la totale assenza di fiducia e di collaborazione da parte
del padre, che addirittura nell’unica visita avvenuta con la figlia, il 20
dicembre 2022, è entrato in conflitto con l’operatrice sociale che accompagnava
PI 2, impedendole di partecipare all’incontro. Nel seguito, malgrado fosse già
fissato un ulteriore incontro in occasione del compleanno della bambina e
un’udienza per discutere dell’organizzazione delle future visite, egli si è
nuovamente reso irreperibile e nemmeno ha accettato di entrare in contatto con
l’avvocato nominato d’ufficio per difendere i suoi interessi (cfr. decisione 27
marzo 2023 e scritto 4 maggio 2023 dell’Autorità di protezione). Di
conseguenza, malgrado l’Autorità di protezione abbia cercato un contatto con il
reclamante e tentato a più riprese di instaurare un dialogo, quest’ultimo ha
tenuto invece un comportamento che non solo non gli ha permesso di suffragare
le sue tesi, ma ha pure ostacolato un eventuale riavvicinamento con la figlia.
L’opposizione di RE 1 a qualsiasi verifica ambientale e sulla sua persona, che
permetta eventualmente di emanare una nuova decisione relativa alle relazioni
personali, contrasta pertanto con la sua asserita disponibilità a collaborare
nell’interesse della figlia. In simili circostanze, la decisione avversata
appare rispondere al bisogno di protezione della minore e resiste quindi a
tutte critiche del reclamante.
8.
Alla luce di quanto
precede il reclamo va integralmente respinto e la decisione impugnata
confermata.
9.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm) e devono quindi essere posti
a carico del reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
100.–
fr.
350.–
sono
posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.