Lexipedia

Decisione

9.2022.12

Revoca del mandato di presa a carico psicologica in favore di un minore nel procedimento concernente le relazioni personali con il padre; reclamo del terapeuta respinto per mancanza di legittimazione

19 luglio 2022Italiano19 min

più riprese sulla fattispecie (vedi sentenza CDP del 9 gennaio 2019, inc. 9.2018.192;

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.12

Lugano

19 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

a

PI

3

patr.

da: PR 1

e

a

PI

4

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda la revoca del mandato di presa a carico terapeutica di PI 2 nell’ambito

del procedimento concernente le relazioni personali paterne con i minori

PI

1

PI

2

rappr.

da: CURA 1

giudicando

sul reclamo presentato il 27 dicembre 2021 da RE 1 contro la decisione emessa

il 2 dicembre 2021 (n. 1690/2021) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Dal matrimonio fra PI

4 e PI 3, celebrato il 2005 a __________, sono nati i figli PI 1 (2008) e PI 2

(2012). A seguito del divorzio pronunciato con sentenza 17 maggio 2018 del

Pretore aggiunto del Distretto di __________, l’autorità parentale sui figli è

stata attribuita ad entrambi i genitori e la loro custodia alla madre. Con

riferimento ai diritti di visita con il padre, residente in __________, è stata

stabilita una regolamentazione molto dettagliata.

B. In relazione alle

difficoltà nell’esercizio dei diritti di visita, PI 3 ha adito l’Autorità

regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) con

istanza supercautelare e cautelare datata 21 novembre 2018. Le varie tappe del

procedimento sono note alle parti e a questa Camera, che si è già pronunciata a

più riprese sulla fattispecie (vedi sentenza CDP del 9 gennaio 2019, inc. 9.2018.192;

sentenza CDP del 10 dicembre 2019, inc. 9.2019.117; sentenza CDP del 1° ottobre

2020, inc. 9.2020.47). Per questa ragione ci si limiterà a ricordare ed esporre

quanto strettamente necessario per l’evasione del gravame qui in esame.

C. Con decisione 5 marzo

2019 (ris. n. 222/2019) l’Autorità di protezione ha istituito una curatela

educativa in favore di PI 1 e PI 2, con il compito di mediare tra i genitori ed

organizzare i diritti di visita. A seguito del referto peritale ordinato in

precedenza, con decisione 18 luglio 2019 (ris. n. 694/2019) l’Autorità di

protezione ha modificato, in via cautelare, i diritti di visita paterni,

ordinando inoltre un percorso familiare e di mediazione, comprensivo di un’eventuale

presa a carico individuale per PI 2 e PI 1 allo scopo di rielaborare le

modalità relazionali familiari, rispettivamente dei minori con i genitori.

Mediante la già

richiamata pronuncia 10 dicembre 2019 (inc. CDP 9.2019.117) questo giudice ha

parzialmente accolto il reclamo interposto da PI 4 riformando la decisione impugnata.

In particolare, la Camera di protezione ha ordinato una presa a carico

familiare per i minori PI 1 e PI 2, per PI 4 e per PI 3 e ha modificato

l’assetto delle relazioni personali tra padre e figli fissato dall’autorità di

prime cure.

D. Prendendo atto di

tale pronuncia, con decisione 6 febbraio 2020 (ris. n. 152/2020) l’Autorità di

protezione ha incaricato RE 1 quale terapeuta dei minori PI 1 e PI 2 in

relazione al ripristino della figura paterna e __________ (poi sostituita da __________

della __________ con decisione 5 marzo 2020, ris. n. 314/2020) per la presa a

carico individuale di PI 4 e PI 3, con facoltà di organizzare una mediazione

tra gli ex coniugi. Ha inoltre accolto le dimissioni del precedente curatore

educativo, __________, nominando in sua sostituzione __________.

E. A seguito di

un’udienza tenutasi il 14 giugno 2021, con decisione di pari data (ris. n.

813/2021) l’Autorità di protezione ha impostato le modalità preparatorie al

riavvio delle relazioni personali tra minori e padre. RE 1 è stato incaricato

di lavorare con i minori “in relazione al prospettato incontro col papà”,

da realizzarsi nella settimana del 5 luglio 2021 con l’accompagnamento suo o di

__________.

F. Con istanza 21

settembre 2021 PI 4 ha criticato l’intervento dei professionisti coinvolti, in

particolare RE 1 e la curatrice educativa __________. Il padre ha postulato la

fissazione di un calendario dei diritti di visita e la revoca della curatela

educativa. In data 28 ottobre 2021 (ris. n. 1438/2021) l’Autorità di protezione

ha fissato due diritti di visita per le vacanze autunnali, accompagnati da __________.

PI 4 è stato altresì invitato ad attivare una presa a carico presso un terapeuta

di sua scelta in __________.

G. Con decisione

supercautelare 22 novembre 2021 (ris. n. 1620/2021) l’Autorità di protezione ha

respinto la richiesta di revoca della curatela educativa, sostituendo tuttavia __________

con CURA 1. L’Autorità di protezione ha inoltre fissato altri quattro diritti

di visita fra il padre e i figli, con scambio al Punto d’Incontro di __________

e con il supporto di __________ o del curatore educativo.

H. A seguito

dell’udienza tenutasi il 2 dicembre 2021 – alla presenza di PI 3, dei legali di

entrambi i genitori, del curatore educativo e di __________ – e visto l’accordo

delle parti, con decisione di pari data (ris. n. 1690/2021) l’Autorità di

protezione ha confermato la sua decisione supercautelare, dimettendo __________

dalla funzione di curatrice educativa dei due minori (disp. 1) e sostituendola

con CURA 1, nominato quale capoprogetto ex art. 19 ROPMA e incaricato di

mediare tra i genitori e di organizzare i diritti di visita (disp. 3).

L’Autorità di protezione ha inoltre fissato un diritto di visita accompagnato supplementare

(disp. 7) e ha revocato il mandato di presa a carico in favore di PI 2

conferito a RE 1 (disp. 8), sostituito da __________, attivo presso la __________

(disp. 9).

L’Autorità di

protezione ha motivato la revoca del mandato conferito a RE 1 in favore di PI 2

con la necessità di assicurare al minore una presa a carico individuale,

evitando un conflitto di lealtà anche con il fratello (la cui posizione di

rifiuto nei confronti del padre risulta più netta). Il mandato a RE 1 è stato

confermato nei confronti di PI 1, a condizione che non si ripresenti più un “disallineamento

di intendimenti tra la rete e per rapporto al mandato conferitogli” (pag.

2).

I. Con reclamo 27

dicembre 2021, oggetto del presente procedimento, RE 1 è insorto contro tale

decisione. Egli ne postula l’annullamento, chiedendo che il suo mandato di

presa a carico dei minori PI 1 e PI 2 venga confermato, come da auspicio dei

minori stessi, perlomeno fintanto che non si renda possibile una discussione

oggettiva e rispettosa dei loro interessi. Il reclamante postula inoltre la

sospensione di tutti i diritti di visita fintanto che non sia possibile

elaborare un piano di riavvicinamento padre-figli rispettoso dei diritti e del

benessere delle parti e concordato tra gli operatori coinvolti. RE 1 chiede

inoltre che il procedimento venga affidato ad una nuova Autorità di protezione

che garantisca correttezza formale ed imparzialità (in subordine, che venga

nominato un esperto esterno per supervisionare l’operato dell’autorità di prime

cure) e che venga ordinata una nuova perizia sulle competenze genitoriali

paterne.

L. Nelle sue

osservazioni 7 marzo 2022 PI 3 ha affermato di non aver personalmente impugnato

la decisione affinché non le venisse rimproverata una mancanza di

collaborazione, sottolineando tuttavia di non aver considerato fino in fondo le

conseguenze del cambiamento di terapeuta e di non condividere le recenti

modalità di azione dell’Autorità di protezione, che non prendono in

considerazione il costante rifiuto dei minori di incontrare il padre.

Con osservazioni 17 marzo

2022 PI 4 ha postulato la reiezione totale del gravame di RE 1, contestando in

particolar modo la sua legittimazione a reclamare.

Anche l’Autorità di

protezione, nelle sue osservazioni 29 marzo 2022, ha chiesto la conferma della

decisione impugnata, interrogandosi sulla legittimazione a reclamare di RE 1 e

contestando nel merito le richieste di giudizio.

Il curatore CURA 1 non ha

presentato osservazioni.

M. Con replica 26 aprile

2022 RE 1 ha contestato le osservazioni formulate dall’Autorità di protezione e

da PI 4, riconfermandosi nelle sue richieste di giudizio ma senza pronunciarsi

sulla sua legittimazione al reclamo.

N. Con duplica 24 maggio

2022 l’Autorità di protezione ha postulato la conferma della decisione

impugnata, contestando integralmente le argomentazioni e le richieste di

giudizio del reclamante. Anche PI 3 e PI 4 (con duplica 25 maggio 2022,

rispettivamente 2 giugno 2022) si sono riconfermati nelle loro argomentazioni.

Il curatore non ha duplicato.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Occorre in primo

luogo chinarsi sulla legittimazione al reclamo di RE 1, messa in dubbio

dall’Autorità di protezione ed esplicitamente contestata da PI 4.

2.1

Nel suo reclamo, RE 1

impugna la decisione dell’Autorità di protezione, con particolare riferimento

alla revoca del mandato terapeutico in favore di PI 2 che gli era stato

conferito in precedenza, affidato ora ad un altro psicologo “senza valide

motivazioni, senza essere stati interpellati e contro l’auspicio del minore

stesso e della madre” (pag. 1). Il reclamante chiede anche “un vostro

intervento urgente a verifica dell’operato dell’ARP __________ e della sua

rappresentanza, in quanto riteniamo che non siano date le condizioni per un

procedimento imparziale, rispettoso delle procedure e in quanto tale

potenzialmente lesivo dei diritti e della salute dei due minori coinvolti”

(reclamo, pag. 1).

Nelle sue richieste di

giudizio il reclamante postula l’annullamento della decisione impugnata e il

mantenimento della sua presa a carico terapeutica di entrambi i minori (“perlomeno

fintanto che non si renda possibile una discussione oggettiva e rispettosa dei

loro interessi”) e la sospensione di tutti i diritti di visita “fintanto

che non sia possibile elaborare un piano di riavvicinamento padre-figli,

rispettoso dei diritti e del benessere delle parti e concordato tra gli

operatori coinvolti” (reclamo, pag. 5). RE 1 chiede inoltre che il

procedimento venga affidato “ad una nuova giunta presidenziale […] affinché

il dibattimento possa riprendere su di un piano di effettiva correttezza

formale e di imparzialità”; in subordine, chiede che venga nominato un

esperto esterno “con il compito di supervisionare l'operato della ARP __________”

(reclamo, pag. 5). Il reclamante ritiene inoltre “utile e importante ai fini

dell'attuale procedimento” che, in considerazione delle contestazioni

rivolte alla perizia sulle competenze genitoriali paterne svolta nel 2019, ne

venga ordinata una nuova, “in modo da avere a disposizione degli elementi

oggettivi e neutrali rispetto alle effettive risorse psicoeducative paterne e

quindi rispetto agli obiettivi e necessità da considerarsi per il percorso di

riavvicinamento ai figli” (reclamo, pag. 5).

In sede di replica, RE 1

non si è espresso sulle censure rivolte alla sua legittimazione al reclamo ma

ha ribadito le difficoltà dell’Autorità di protezione a “mantenere un

procedere trasparente, rigoroso ed oggettivo” (pag. 1). Il reclamante

contesta le critiche rivoltegli dall’Autorità di protezione, secondo cui il suo

agire avrebbe rinforzato i minori nel rifiuto del padre, mentre a suo parere “è

stato semmai l’agire maldestro e univoco dell’ARP a riacutizzare le tensioni

padre-figli e a portare all’attuale situazione di stallo” (replica, pag.

1). Secondo RE 1 l’autorità di prime cure avrebbe “scarsità di dimestichezza”

nella materia oggetto di giudizio (replica, pag. 2). Egli critica inoltre la

sua mancata convocazione all’udienza del 2 dicembre 2021 e ritiene che, in

ragione della sua assenza, nel corso dell’udienza non si sarebbe dovuto “entrare

nel merito di commenti relativi al mio operato”, peraltro verbalizzandoli “senza

che il sottoscritto avesse la possibilità di esprimersi” (replica, pag. 2).

In conclusione, RE 1 ha affermato che “l’unico interesse del sottoscritto è

quello di poter assicurare un dibattimento procedurale corretto, rispettoso dei

diritti di tutte le parti coinvolte, ed al contempo sufficientemente informato

e competente in materia, alfine di garantire il benessere dei minori coinvolti”,

rinnovando le sue richieste di giudizio formulate nel suo memoriale di reclamo

(replica, pag. 2).

2.2

Ai sensi dell’art. 450

cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo le persone che partecipano al

procedimento (n. 1); le persone vicine all’interessato (n. 2); le persone che

hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica

della decisione impugnata (n. 3).

Le

persone che partecipano al procedimento giusta l’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC

sono anzitutto le persone interessate,

ossia le persone fisiche direttamente toccate dal provvedimento ufficiale in

quanto bisognose d’aiuto o beneficiarie di protezione (STF 5A_979/2013 del 28

marzo 2014, consid. 6; Steck,

CommFam, Protection de l’adulte, 2013,

n. 21 ad art. 450 CC): nei procedimenti di protezione dei minori, questo

include generalmente non soltanto il minore stesso (STF 5A_618/2016 del 26

giugno 2017, consid. 1.2), ma anche i suoi genitori (STF 5A_979/2013 del 28

marzo 2014, consid. 6; Murphy/Steck, in: FHB Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2016, n. 19.20; Steck,

CommFam, Protection de l’adulte, 2013,

n. 21 ad art. 450 CC). Il semplice fatto che una persona sia stata invitata a

prendere posizione, sia stata sentita nel procedimento di prima istanza o che

la decisione le sia stata comunicata non le conferisce automaticamente il

diritto di appellarsi contro tale decisione (STF 5A_165/2019 del 16 agosto

2019, consid. 3.2 e rif.; STF 5A_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 6; Droese/Steck, in:

BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 450

CC n. 29; Meier, Droit de la

protection de l’adulte, 2016, n. 254; Dell’Oro/de Luze, La legittimazione al reclamo nel diritto di

protezione: particolarità del ruolo delle persone vicine all’interessato e dei

terzi, in: RtiD II-2021, pag. 799, pag. 803-804)

Oltre alle parti al

procedimento, nel diritto di protezione la legittimazione al reclamo è

conferita anche alle persone vicine all’interessato (art. 450 cpv. 2 n. 2 CC) e

alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o

alla modifica della decisione impugnata (art. 450 cpv. 2 n. 3 CC).

Secondo

la giurisprudenza, possono essere considerate «persone vicine all'interessato»

ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le persone

conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio

hominis), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione

che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27

ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc.

9.2019.118, consid. 2.2).

Per

le altre figure esterne alla famiglia, secondo la dottrina non è possibile

fondarsi su una presunzione per determinare la qualità di persona vicina, ma

occorre esaminare più approfonditamente la reale vicinanza all’interessato.

Determinante non è tanto il fatto che la persona vicina conosca bene

l’interessato (e viceversa), quanto il fatto che il rapporto tra i due sia

caratterizzato da un ruolo di responsabilità della persona vicina nel benessere

dell’interessato (“es sich um

eine von Verantwortung der nahestehenden Person für das Wohlergehen des

Betroffenen geprägte Beziehung handelt”, STF 5A_663/2013 del 5 novembre 2013, consid. 4.1; Dell’Oro/de

Luze, op.cit., in: RtiD II-2021, pag. 807-808 e nota 39). La dottrina ritiene che possono essere qualificate come

persone vicine all'interessato anche il medico, l’assistente sociale,

l’educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a condizione

che facciano valere una lesione degli interessi del minore (sentenza CDP del 21

febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; cfr. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 1807;

Meier/De Luze, Le recours des

proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une

Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, Das

Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016,

pag. 850, 852, 853 e nota 28).

Qualora

la persona vicina non agisca nell’interesse del curatelato, deve essere

trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve

dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio,

specialmente protetto (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid.

2.2; Meier/De Luze, Le recours des

proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une

Prozessstandschaft?, pag. 852).

Ai

sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono infatti presentare

reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal

diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di

protezione; un semplice interesse di fatto non basta (sentenza CDP del 21

febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_668/2016 del 27 ottobre

2016, consid. 2.1.2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3;

Messaggio concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto

delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler, Droit de la filiation,

n. 1808; Meier/De Luze, Le recours

des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une

Prozessstandschaft?, pag. 851 e 853; Dell’Oro/de Luze, op.cit., in: RtiD II-2021, pag. 810-811). Essi sono

quindi legittimati a presentare reclamo soltanto se fanno valere una violazione

dei propri diritti; non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi

della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini (sentenza CDP del 21

febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre

2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio, pag. 6471).

2.3

Nei suoi memoriali, RE

1.

non ha motivato in alcun modo la sua legittimazione attiva ai sensi dell’art.

450.

cpv. 2 CC, neppure alla luce delle perplessità sollevate dall’Autorità di

protezione e dell’esplicita contestazione del suo diritto di interporre reclamo

formulata da PI 4. In sede di replica egli si è limitato a precisare che il suo

unico interesse “è quello di poter assicurare un dibattimento procedurale

corretto, rispettoso dei diritti di tutte le parti coinvolte, ed al contempo

sufficientemente informato e competente in materia, alfine di garantire il

benessere dei minori coinvolti” (pag. 2).

Con il termine «parti

coinvolte» nel procedimento, nei suoi memoriali RE 1 sembra includere anche sé

stesso (oltre alla precedente curatrice educativa), lamentando di non essere

stato citato ad alcune udienze dinnanzi all’autorità di prime cure. Tale

denominazione è impropria e non corrisponde alla nozione vista sopra di «persone

che partecipano al procedimento» ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC. RE 1,

cui era stato conferito un mandato di presa a carico psicologica – confermato

per PI 1 e revocato per PI 2 – fa sicuramente parte degli attori di rete che

gravitano attorno ai due minori, ma non è parte al procedimento che li concerne

riguardante l’esercizio delle loro relazioni personali con il padre. Egli non è

dunque legittimato ad impugnare la decisione dell’Autorità di protezione a tale

titolo.

Per il resto, in assenza

di argomentazioni precise concernenti la contestata legittimazione attiva, questo giudice non dispone di elementi che permettano di

stabilire un legame di speciale vicinanza ex art. 450 cpv. 2 n. 2 CC tra il reclamante e i minori (in

particolare con PI 2, la cui presa a carico da parte di RE 1 è stata

interrotta). Al di là del percorso terapeutico intrapreso

nel luglio del 2020, dagli atti non emerge l’esistenza di una relazione particolarmente

significativa tra il minore e RE 1. L’insorgente medesimo non evoca la

sussistenza di una simile vicinanza. Egli si limita semmai ad affermare che il

minore e la madre auspicherebbero la continuazione del suo mandato, circostanza

che non risulta suffragata da riscontri probatori. In sede di audizione

(effettuata il 21 ottobre 2021 dal Membro permanente) PI 2 ha infatti affermato

di non voler più andare dal terapeuta, mentre la madre durante l’udienza 2

dicembre 2021 che ha preceduto l’adozione della decisione impugnata non ha

manifestato la sua contrarietà alla differenziazione degli specialisti

incaricati della presa a carico terapeutica dei due figli (salvo poi assumere

una posizione più sfumata solo in sede di osservazioni al reclamo).

Ad

analoga conclusione si giunge con riferimento alla legittimazione del reclamante

in qualità di terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n.

3.

CC. Nella vertenza concernente i due minori __________ RE 1 non fa

infatti valere alcun interesse giuridico proprio che

sia tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la

misura di protezione.

La sua impugnativa non può

pertanto che essere respinta per difetto di legittimazione a reclamare (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 66 CPC, n. 21 e rif.).

3.

Gli oneri del

procedimento, già anticipati dal reclamante, seguono la sua integrale

soccombenza. Egli rifonderà a PI 4, che ha presentato dei brevi memoriali di

osservazioni e duplica per il tramite del suo legale, fr. 400.– a titolo di

ripetibili. Non vengono per contro assegnate ripetibili a PI 3, che non si è

determinata chiaramente in merito alle richieste di giudizio del reclamante ma

che nella sostanza sembra (almeno in parte) condividere le critiche formulate

da quest’ultimo all’indirizzo dell’Autorità di protezione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 650.–

b) spese fr.

150.–

fr.

800.–

sono posti a carico di RE

1, che rifonderà a PI 4 fr. 400.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.