9.2022.12
Revoca del mandato di presa a carico psicologica in favore di un minore nel procedimento concernente le relazioni personali con il padre; reclamo del terapeuta respinto per mancanza di legittimazione
19 luglio 2022Italiano19 min
più riprese sulla fattispecie (vedi sentenza CDP del 9 gennaio 2019, inc. 9.2018.192;
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.12
Lugano
19 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
a
PI
3
patr.
da: PR 1
e
a
PI
4
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la revoca del mandato di presa a carico terapeutica di PI 2 nell’ambito
del procedimento concernente le relazioni personali paterne con i minori
PI
1
PI
2
rappr.
da: CURA 1
giudicando
sul reclamo presentato il 27 dicembre 2021 da RE 1 contro la decisione emessa
il 2 dicembre 2021 (n. 1690/2021) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Dal matrimonio fra PI
4 e PI 3, celebrato il 2005 a __________, sono nati i figli PI 1 (2008) e PI 2
(2012). A seguito del divorzio pronunciato con sentenza 17 maggio 2018 del
Pretore aggiunto del Distretto di __________, l’autorità parentale sui figli è
stata attribuita ad entrambi i genitori e la loro custodia alla madre. Con
riferimento ai diritti di visita con il padre, residente in __________, è stata
stabilita una regolamentazione molto dettagliata.
B. In relazione alle
difficoltà nell’esercizio dei diritti di visita, PI 3 ha adito l’Autorità
regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) con
istanza supercautelare e cautelare datata 21 novembre 2018. Le varie tappe del
procedimento sono note alle parti e a questa Camera, che si è già pronunciata a
più riprese sulla fattispecie (vedi sentenza CDP del 9 gennaio 2019, inc. 9.2018.192;
sentenza CDP del 10 dicembre 2019, inc. 9.2019.117; sentenza CDP del 1° ottobre
2020, inc. 9.2020.47). Per questa ragione ci si limiterà a ricordare ed esporre
quanto strettamente necessario per l’evasione del gravame qui in esame.
C. Con decisione 5 marzo
2019 (ris. n. 222/2019) l’Autorità di protezione ha istituito una curatela
educativa in favore di PI 1 e PI 2, con il compito di mediare tra i genitori ed
organizzare i diritti di visita. A seguito del referto peritale ordinato in
precedenza, con decisione 18 luglio 2019 (ris. n. 694/2019) l’Autorità di
protezione ha modificato, in via cautelare, i diritti di visita paterni,
ordinando inoltre un percorso familiare e di mediazione, comprensivo di un’eventuale
presa a carico individuale per PI 2 e PI 1 allo scopo di rielaborare le
modalità relazionali familiari, rispettivamente dei minori con i genitori.
Mediante la già
richiamata pronuncia 10 dicembre 2019 (inc. CDP 9.2019.117) questo giudice ha
parzialmente accolto il reclamo interposto da PI 4 riformando la decisione impugnata.
In particolare, la Camera di protezione ha ordinato una presa a carico
familiare per i minori PI 1 e PI 2, per PI 4 e per PI 3 e ha modificato
l’assetto delle relazioni personali tra padre e figli fissato dall’autorità di
prime cure.
D. Prendendo atto di
tale pronuncia, con decisione 6 febbraio 2020 (ris. n. 152/2020) l’Autorità di
protezione ha incaricato RE 1 quale terapeuta dei minori PI 1 e PI 2 in
relazione al ripristino della figura paterna e __________ (poi sostituita da __________
della __________ con decisione 5 marzo 2020, ris. n. 314/2020) per la presa a
carico individuale di PI 4 e PI 3, con facoltà di organizzare una mediazione
tra gli ex coniugi. Ha inoltre accolto le dimissioni del precedente curatore
educativo, __________, nominando in sua sostituzione __________.
E. A seguito di
un’udienza tenutasi il 14 giugno 2021, con decisione di pari data (ris. n.
813/2021) l’Autorità di protezione ha impostato le modalità preparatorie al
riavvio delle relazioni personali tra minori e padre. RE 1 è stato incaricato
di lavorare con i minori “in relazione al prospettato incontro col papà”,
da realizzarsi nella settimana del 5 luglio 2021 con l’accompagnamento suo o di
__________.
F. Con istanza 21
settembre 2021 PI 4 ha criticato l’intervento dei professionisti coinvolti, in
particolare RE 1 e la curatrice educativa __________. Il padre ha postulato la
fissazione di un calendario dei diritti di visita e la revoca della curatela
educativa. In data 28 ottobre 2021 (ris. n. 1438/2021) l’Autorità di protezione
ha fissato due diritti di visita per le vacanze autunnali, accompagnati da __________.
PI 4 è stato altresì invitato ad attivare una presa a carico presso un terapeuta
di sua scelta in __________.
G. Con decisione
supercautelare 22 novembre 2021 (ris. n. 1620/2021) l’Autorità di protezione ha
respinto la richiesta di revoca della curatela educativa, sostituendo tuttavia __________
con CURA 1. L’Autorità di protezione ha inoltre fissato altri quattro diritti
di visita fra il padre e i figli, con scambio al Punto d’Incontro di __________
e con il supporto di __________ o del curatore educativo.
H. A seguito
dell’udienza tenutasi il 2 dicembre 2021 – alla presenza di PI 3, dei legali di
entrambi i genitori, del curatore educativo e di __________ – e visto l’accordo
delle parti, con decisione di pari data (ris. n. 1690/2021) l’Autorità di
protezione ha confermato la sua decisione supercautelare, dimettendo __________
dalla funzione di curatrice educativa dei due minori (disp. 1) e sostituendola
con CURA 1, nominato quale capoprogetto ex art. 19 ROPMA e incaricato di
mediare tra i genitori e di organizzare i diritti di visita (disp. 3).
L’Autorità di protezione ha inoltre fissato un diritto di visita accompagnato supplementare
(disp. 7) e ha revocato il mandato di presa a carico in favore di PI 2
conferito a RE 1 (disp. 8), sostituito da __________, attivo presso la __________
(disp. 9).
L’Autorità di
protezione ha motivato la revoca del mandato conferito a RE 1 in favore di PI 2
con la necessità di assicurare al minore una presa a carico individuale,
evitando un conflitto di lealtà anche con il fratello (la cui posizione di
rifiuto nei confronti del padre risulta più netta). Il mandato a RE 1 è stato
confermato nei confronti di PI 1, a condizione che non si ripresenti più un “disallineamento
di intendimenti tra la rete e per rapporto al mandato conferitogli” (pag.
2).
I. Con reclamo 27
dicembre 2021, oggetto del presente procedimento, RE 1 è insorto contro tale
decisione. Egli ne postula l’annullamento, chiedendo che il suo mandato di
presa a carico dei minori PI 1 e PI 2 venga confermato, come da auspicio dei
minori stessi, perlomeno fintanto che non si renda possibile una discussione
oggettiva e rispettosa dei loro interessi. Il reclamante postula inoltre la
sospensione di tutti i diritti di visita fintanto che non sia possibile
elaborare un piano di riavvicinamento padre-figli rispettoso dei diritti e del
benessere delle parti e concordato tra gli operatori coinvolti. RE 1 chiede
inoltre che il procedimento venga affidato ad una nuova Autorità di protezione
che garantisca correttezza formale ed imparzialità (in subordine, che venga
nominato un esperto esterno per supervisionare l’operato dell’autorità di prime
cure) e che venga ordinata una nuova perizia sulle competenze genitoriali
paterne.
L. Nelle sue
osservazioni 7 marzo 2022 PI 3 ha affermato di non aver personalmente impugnato
la decisione affinché non le venisse rimproverata una mancanza di
collaborazione, sottolineando tuttavia di non aver considerato fino in fondo le
conseguenze del cambiamento di terapeuta e di non condividere le recenti
modalità di azione dell’Autorità di protezione, che non prendono in
considerazione il costante rifiuto dei minori di incontrare il padre.
Con osservazioni 17 marzo
2022 PI 4 ha postulato la reiezione totale del gravame di RE 1, contestando in
particolar modo la sua legittimazione a reclamare.
Anche l’Autorità di
protezione, nelle sue osservazioni 29 marzo 2022, ha chiesto la conferma della
decisione impugnata, interrogandosi sulla legittimazione a reclamare di RE 1 e
contestando nel merito le richieste di giudizio.
Il curatore CURA 1 non ha
presentato osservazioni.
M. Con replica 26 aprile
2022 RE 1 ha contestato le osservazioni formulate dall’Autorità di protezione e
da PI 4, riconfermandosi nelle sue richieste di giudizio ma senza pronunciarsi
sulla sua legittimazione al reclamo.
N. Con duplica 24 maggio
2022 l’Autorità di protezione ha postulato la conferma della decisione
impugnata, contestando integralmente le argomentazioni e le richieste di
giudizio del reclamante. Anche PI 3 e PI 4 (con duplica 25 maggio 2022,
rispettivamente 2 giugno 2022) si sono riconfermati nelle loro argomentazioni.
Il curatore non ha duplicato.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Occorre in primo
luogo chinarsi sulla legittimazione al reclamo di RE 1, messa in dubbio
dall’Autorità di protezione ed esplicitamente contestata da PI 4.
2.1
Nel suo reclamo, RE 1
impugna la decisione dell’Autorità di protezione, con particolare riferimento
alla revoca del mandato terapeutico in favore di PI 2 che gli era stato
conferito in precedenza, affidato ora ad un altro psicologo “senza valide
motivazioni, senza essere stati interpellati e contro l’auspicio del minore
stesso e della madre” (pag. 1). Il reclamante chiede anche “un vostro
intervento urgente a verifica dell’operato dell’ARP __________ e della sua
rappresentanza, in quanto riteniamo che non siano date le condizioni per un
procedimento imparziale, rispettoso delle procedure e in quanto tale
potenzialmente lesivo dei diritti e della salute dei due minori coinvolti”
(reclamo, pag. 1).
Nelle sue richieste di
giudizio il reclamante postula l’annullamento della decisione impugnata e il
mantenimento della sua presa a carico terapeutica di entrambi i minori (“perlomeno
fintanto che non si renda possibile una discussione oggettiva e rispettosa dei
loro interessi”) e la sospensione di tutti i diritti di visita “fintanto
che non sia possibile elaborare un piano di riavvicinamento padre-figli,
rispettoso dei diritti e del benessere delle parti e concordato tra gli
operatori coinvolti” (reclamo, pag. 5). RE 1 chiede inoltre che il
procedimento venga affidato “ad una nuova giunta presidenziale […] affinché
il dibattimento possa riprendere su di un piano di effettiva correttezza
formale e di imparzialità”; in subordine, chiede che venga nominato un
esperto esterno “con il compito di supervisionare l'operato della ARP __________”
(reclamo, pag. 5). Il reclamante ritiene inoltre “utile e importante ai fini
dell'attuale procedimento” che, in considerazione delle contestazioni
rivolte alla perizia sulle competenze genitoriali paterne svolta nel 2019, ne
venga ordinata una nuova, “in modo da avere a disposizione degli elementi
oggettivi e neutrali rispetto alle effettive risorse psicoeducative paterne e
quindi rispetto agli obiettivi e necessità da considerarsi per il percorso di
riavvicinamento ai figli” (reclamo, pag. 5).
In sede di replica, RE 1
non si è espresso sulle censure rivolte alla sua legittimazione al reclamo ma
ha ribadito le difficoltà dell’Autorità di protezione a “mantenere un
procedere trasparente, rigoroso ed oggettivo” (pag. 1). Il reclamante
contesta le critiche rivoltegli dall’Autorità di protezione, secondo cui il suo
agire avrebbe rinforzato i minori nel rifiuto del padre, mentre a suo parere “è
stato semmai l’agire maldestro e univoco dell’ARP a riacutizzare le tensioni
padre-figli e a portare all’attuale situazione di stallo” (replica, pag.
1). Secondo RE 1 l’autorità di prime cure avrebbe “scarsità di dimestichezza”
nella materia oggetto di giudizio (replica, pag. 2). Egli critica inoltre la
sua mancata convocazione all’udienza del 2 dicembre 2021 e ritiene che, in
ragione della sua assenza, nel corso dell’udienza non si sarebbe dovuto “entrare
nel merito di commenti relativi al mio operato”, peraltro verbalizzandoli “senza
che il sottoscritto avesse la possibilità di esprimersi” (replica, pag. 2).
In conclusione, RE 1 ha affermato che “l’unico interesse del sottoscritto è
quello di poter assicurare un dibattimento procedurale corretto, rispettoso dei
diritti di tutte le parti coinvolte, ed al contempo sufficientemente informato
e competente in materia, alfine di garantire il benessere dei minori coinvolti”,
rinnovando le sue richieste di giudizio formulate nel suo memoriale di reclamo
(replica, pag. 2).
2.2
Ai sensi dell’art. 450
cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo le persone che partecipano al
procedimento (n. 1); le persone vicine all’interessato (n. 2); le persone che
hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica
della decisione impugnata (n. 3).
Le
persone che partecipano al procedimento giusta l’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC
sono anzitutto le persone interessate,
ossia le persone fisiche direttamente toccate dal provvedimento ufficiale in
quanto bisognose d’aiuto o beneficiarie di protezione (STF 5A_979/2013 del 28
marzo 2014, consid. 6; Steck,
CommFam, Protection de l’adulte, 2013,
n. 21 ad art. 450 CC): nei procedimenti di protezione dei minori, questo
include generalmente non soltanto il minore stesso (STF 5A_618/2016 del 26
giugno 2017, consid. 1.2), ma anche i suoi genitori (STF 5A_979/2013 del 28
marzo 2014, consid. 6; Murphy/Steck, in: FHB Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2016, n. 19.20; Steck,
CommFam, Protection de l’adulte, 2013,
n. 21 ad art. 450 CC). Il semplice fatto che una persona sia stata invitata a
prendere posizione, sia stata sentita nel procedimento di prima istanza o che
la decisione le sia stata comunicata non le conferisce automaticamente il
diritto di appellarsi contro tale decisione (STF 5A_165/2019 del 16 agosto
2019, consid. 3.2 e rif.; STF 5A_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 6; Droese/Steck, in:
BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 450
CC n. 29; Meier, Droit de la
protection de l’adulte, 2016, n. 254; Dell’Oro/de Luze, La legittimazione al reclamo nel diritto di
protezione: particolarità del ruolo delle persone vicine all’interessato e dei
terzi, in: RtiD II-2021, pag. 799, pag. 803-804)
Oltre alle parti al
procedimento, nel diritto di protezione la legittimazione al reclamo è
conferita anche alle persone vicine all’interessato (art. 450 cpv. 2 n. 2 CC) e
alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o
alla modifica della decisione impugnata (art. 450 cpv. 2 n. 3 CC).
Secondo
la giurisprudenza, possono essere considerate «persone vicine all'interessato»
ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le persone
conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio
hominis), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione
che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27
ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc.
9.2019.118, consid. 2.2).
Per
le altre figure esterne alla famiglia, secondo la dottrina non è possibile
fondarsi su una presunzione per determinare la qualità di persona vicina, ma
occorre esaminare più approfonditamente la reale vicinanza all’interessato.
Determinante non è tanto il fatto che la persona vicina conosca bene
l’interessato (e viceversa), quanto il fatto che il rapporto tra i due sia
caratterizzato da un ruolo di responsabilità della persona vicina nel benessere
dell’interessato (“es sich um
eine von Verantwortung der nahestehenden Person für das Wohlergehen des
Betroffenen geprägte Beziehung handelt”, STF 5A_663/2013 del 5 novembre 2013, consid. 4.1; Dell’Oro/de
Luze, op.cit., in: RtiD II-2021, pag. 807-808 e nota 39). La dottrina ritiene che possono essere qualificate come
persone vicine all'interessato anche il medico, l’assistente sociale,
l’educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a condizione
che facciano valere una lesione degli interessi del minore (sentenza CDP del 21
febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; cfr. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 1807;
Meier/De Luze, Le recours des
proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une
Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, Das
Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016,
pag. 850, 852, 853 e nota 28).
Qualora
la persona vicina non agisca nell’interesse del curatelato, deve essere
trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve
dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio,
specialmente protetto (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid.
2.2; Meier/De Luze, Le recours des
proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une
Prozessstandschaft?, pag. 852).
Ai
sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono infatti presentare
reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal
diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di
protezione; un semplice interesse di fatto non basta (sentenza CDP del 21
febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_668/2016 del 27 ottobre
2016, consid. 2.1.2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3;
Messaggio concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto
delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler, Droit de la filiation,
n. 1808; Meier/De Luze, Le recours
des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une
Prozessstandschaft?, pag. 851 e 853; Dell’Oro/de Luze, op.cit., in: RtiD II-2021, pag. 810-811). Essi sono
quindi legittimati a presentare reclamo soltanto se fanno valere una violazione
dei propri diritti; non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi
della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini (sentenza CDP del 21
febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre
2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio, pag. 6471).
2.3
Nei suoi memoriali, RE
1.
non ha motivato in alcun modo la sua legittimazione attiva ai sensi dell’art.
450.
cpv. 2 CC, neppure alla luce delle perplessità sollevate dall’Autorità di
protezione e dell’esplicita contestazione del suo diritto di interporre reclamo
formulata da PI 4. In sede di replica egli si è limitato a precisare che il suo
unico interesse “è quello di poter assicurare un dibattimento procedurale
corretto, rispettoso dei diritti di tutte le parti coinvolte, ed al contempo
sufficientemente informato e competente in materia, alfine di garantire il
benessere dei minori coinvolti” (pag. 2).
Con il termine «parti
coinvolte» nel procedimento, nei suoi memoriali RE 1 sembra includere anche sé
stesso (oltre alla precedente curatrice educativa), lamentando di non essere
stato citato ad alcune udienze dinnanzi all’autorità di prime cure. Tale
denominazione è impropria e non corrisponde alla nozione vista sopra di «persone
che partecipano al procedimento» ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC. RE 1,
cui era stato conferito un mandato di presa a carico psicologica – confermato
per PI 1 e revocato per PI 2 – fa sicuramente parte degli attori di rete che
gravitano attorno ai due minori, ma non è parte al procedimento che li concerne
riguardante l’esercizio delle loro relazioni personali con il padre. Egli non è
dunque legittimato ad impugnare la decisione dell’Autorità di protezione a tale
titolo.
Per il resto, in assenza
di argomentazioni precise concernenti la contestata legittimazione attiva, questo giudice non dispone di elementi che permettano di
stabilire un legame di speciale vicinanza ex art. 450 cpv. 2 n. 2 CC tra il reclamante e i minori (in
particolare con PI 2, la cui presa a carico da parte di RE 1 è stata
interrotta). Al di là del percorso terapeutico intrapreso
nel luglio del 2020, dagli atti non emerge l’esistenza di una relazione particolarmente
significativa tra il minore e RE 1. L’insorgente medesimo non evoca la
sussistenza di una simile vicinanza. Egli si limita semmai ad affermare che il
minore e la madre auspicherebbero la continuazione del suo mandato, circostanza
che non risulta suffragata da riscontri probatori. In sede di audizione
(effettuata il 21 ottobre 2021 dal Membro permanente) PI 2 ha infatti affermato
di non voler più andare dal terapeuta, mentre la madre durante l’udienza 2
dicembre 2021 che ha preceduto l’adozione della decisione impugnata non ha
manifestato la sua contrarietà alla differenziazione degli specialisti
incaricati della presa a carico terapeutica dei due figli (salvo poi assumere
una posizione più sfumata solo in sede di osservazioni al reclamo).
Ad
analoga conclusione si giunge con riferimento alla legittimazione del reclamante
in qualità di terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n.
3.
CC. Nella vertenza concernente i due minori __________ RE 1 non fa
infatti valere alcun interesse giuridico proprio che
sia tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la
misura di protezione.
La sua impugnativa non può
pertanto che essere respinta per difetto di legittimazione a reclamare (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 66 CPC, n. 21 e rif.).
3.
Gli oneri del
procedimento, già anticipati dal reclamante, seguono la sua integrale
soccombenza. Egli rifonderà a PI 4, che ha presentato dei brevi memoriali di
osservazioni e duplica per il tramite del suo legale, fr. 400.– a titolo di
ripetibili. Non vengono per contro assegnate ripetibili a PI 3, che non si è
determinata chiaramente in merito alle richieste di giudizio del reclamante ma
che nella sostanza sembra (almeno in parte) condividere le critiche formulate
da quest’ultimo all’indirizzo dell’Autorità di protezione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 650.–
b) spese fr.
150.–
fr.
800.–
sono posti a carico di RE
1, che rifonderà a PI 4 fr. 400.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.