9.2022.127
Contestazione dell’omologazione di un contratto di mantenimento; obbligo di motivazione; errore essenziale non riconosciuto; potere decisionale dell’Autorità di protezione limitato ai casi in cui c’è accordo fra le parti
16 dicembre 2022Italiano31 min
marzo 2021 i genitori si sono rivolti al Consultorio Coppia e famiglia di __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.127
Lugano
16 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda l’approvazione del contratto per l’obbligo di mantenimento
della figlia
PI
1,
giudicando
sul reclamo presentato il 29 luglio 2022 da RE 1 contro la decisione emanata
il 13 luglio 2022 (ris. n. 275) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Dall’unione fra CO 2
e RE 1 è nata, il 2020, PI 1. Il riconoscimento è avvenuto il 2020 davanti
all’Ufficiale dello stato civile di __________, dinnanzi al quale i genitori
hanno anche sottoscritto la dichiarazione concernente l’autorità parentale
congiunta.
B. Nel corso del mese di
marzo 2021 i genitori si sono rivolti al Consultorio Coppia e famiglia di __________
per avviare un percorso di mediazione, da cui è scaturito un accordo
concernente il mantenimento di PI 1, il suo affidamento alla madre e le relazioni
personali con il padre.
Tale accordo,
sottoscritto da entrambi i genitori il 14 agosto 2021, è stato sottoposto per
omologazione il 4 ottobre 2021 all’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito: Autorità di protezione) e prevedeva il mantenimento dell’autorità
parentale congiunta, l’affidamento di PI 1 alla madre con ampie e libere
relazioni personali con il padre (di principio un week-end ogni due, nonché una
sera durante la settimana compatibilmente con gli impegni dei genitori). La
convenzione attestava inoltre la situazione professionale e finanziaria dei
genitori, elencando il loro fabbisogno personale, l’ammanco della madre,
l’eccedenza del padre e il fabbisogno di PI 1. Ad integrale copertura del
fabbisogno della minore, nel documento le parti hanno concordato un contributo
mensile di fr. 1'232.– (oltre ad assegni familiari) versato dal padre a partire
dal mese di agosto 2021.
Con scritto 12
ottobre 2021 e successivo sollecito 2 novembre 2021, l’Autorità di protezione
ha chiesto ad entrambi i genitori la produzione dei documenti menzionati
nell’istanza (doc. A, doc. B, doc. C e doc. D) ma
non allegati ad essa.
C. Dopo essere stata
contattata dai genitori in relazione a problematiche sorte nell’esercizio dei
diritti di visita, il 18 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha convocato le
parti per un’udienza al fine di omologare la convenzione, ricordando loro di presentare
la documentazione già sollecitata. All’udienza tenutasi il 29 marzo 2022 RE 1,
assistito da un patrocinatore, ha lamentato il fatto che da due settimane non
vedeva la figlia. CO 2 ha riferito di non sentirsi sicura in presenza dell’ex
compagno e la Membro permanente ha ventilato la possibilità di effettuare il
passaggio della minore da un genitore all’altro presso il Punto d’Incontro.
D. In data 4 aprile 2022
il patrocinatore di RE 1 ha fatto pervenire all’Autorità di protezione i
documenti giustificativi concernenti le spese correnti mensili del suo
assistito, affermando che, in base agli stessi, egli può pagare ad PI 1 un
importo mensile di fr. 500.– ma che, pur di trovare una soluzione, egli è
disposto ad offrire un contributo di fr. 700.–. Egli ha inoltre presentato
un’istanza tendente all’ottenimento del gratuito patrocinio e si è detto
d’accordo con il passaggio della minore presso il Punto d’Incontro.
E. Con osservazioni 14
aprile 2022 la patrocinatrice di CO 2 si è opposta alle nuove richieste della
controparte, ribadendo la richiesta di omologazione della convenzione
presentata e postulando l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito
patrocinio.
F. In sede di udienza 19
maggio 2022 le parti hanno concordato un nuovo assetto dei diritti di visita,
prevedendo un nuovo incontro nell’autunno 2022 per fare il punto della
situazione. Per quanto attiene al contributo alimentare, l’Autorità di
protezione ha proposto di rivedere il calcolo sulla base dei documenti
aggiornati e di sottoporlo agli avvocati per esame e approvazione.
G. Con scritto 10 giugno
2022 RE 1 ha presentato la propria situazione finanziaria e ha proposto per la
figlia PI 1 un contributo di fr. 900.– oltre all’assegno di famiglia (fr. 700.–
da quando inizierà la Scuola dell’Infanzia) e ha sollecitato l’evasione della
richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
Con scritto 6
luglio 2022 CO 2 si è riconfermata nell’accordo già sottoscritto, postulandone
l’omologazione in assenza di motivi per inficiarlo.
H. In data 11 luglio
2022 l’Autorità
di protezione ha ammonito formalmente RE 1 ad attenersi
scrupolosamente alla regolamentazione dei diritti di visita paterni concordata
e ha preannunciato l’emanazione di una formale decisione in merito al
contributo di mantenimento destinato ad PI 1.
I. Con lettera 12
luglio 2022 RE 1 ha presentato una proposta di adeguamento in relazione all’esercizio
dei diritti di visita, postulando altresì la conferma dell’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
L. Con decisione 13
luglio 2022 (ris. n. 275) l’Autorità di protezione ha constatato che le parti
non erano riuscite a trovare un accordo quanto alle richieste del padre di
ricalcolare il contributo concordato in precedenza e ha di conseguenza provveduto
ad omologare il punto 3 dell’accordo stipulato il 14 agosto 2021 concernente il
contributo di mantenimento in favore della minore PI 1.
M. Con reclamo 29 luglio
2022, oggetto del presente procedimento (inc. CDP 9.2022.127), RE 1 ha
impugnato la decisione dell’autorità di prime cure e ne ha postulato in via
principale la riforma, nel senso di omologare il contratto di mantenimento
limitatamente all’obbligo del padre di versare ad PI 1 un contributo mensile di
fr. 900.– (oltre ad assegni familiari di fr. 200.–) fino all’inizio dell’asilo,
in seguito di 700.– mensili (oltre ad assegni familiari di fr. 200.–). In via
subordinata, RE 1 postula l’annullamento della suddetta decisione. Egli chiede
inoltre l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
Contestualmente al
reclamo RE 1 chiede inoltre che venga dato atto della denegata giustizia
commessa dall’autorità di prime cure, che non ha deciso l’istanza da lui
presentata tendente all’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio e che venga assegnato un termine di 15 giorni per
determinarsi in merito. Tale contestazione, di competenza della Camera di
protezione nella sua composizione a tre giudici (cfr. art. 48 lett. f LOG), è
oggetto di procedimento separato (inc. CDP 9.2022.128, pure evaso con pronuncia
odierna).
N. Con osservazioni 22
agosto 2022 CO 2 ha contestato le argomentazioni contenute nel reclamo,
chiedendone la reiezione. Con scritto di pari data anche l’Autorità di
protezione ha postulato la reiezione dell’impugnativa.
O. Con scritto 31 agosto
2022 CO 2 ha postulato la revoca dell’effetto sospensivo al reclamo, di modo da
poter accedere al pagamento dei contributi non versati dal padre già in
pendenza di causa. La richiesta è stata avversata da RE 1 con scritto 6
settembre 2022, mentre con osservazioni 12 settembre 2022 l’Autorità di
protezione non ha sollevato obiezioni ad una levata dell’effetto sospensivo.
P. Con replica 14
settembre 2022 RE 1 si è riconfermato nelle domande di giudizio di cui alla sua
impugnativa. Con duplica 6 ottobre 2022 CO 2 ha ribadito la richiesta di
conferma della decisione impugnata, sollecitando altresì una decisione
sull’effetto sospensivo. L’Autorità di protezione non ha presentato
osservazioni di duplica.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel suo reclamo RE 1
contesta la decisione dell’Autorità di protezione di omologare l’accordo
intervenuto fra le parti concernente il contributo di mantenimento dovuto nei
confronti della figlia PI 1.
2.1
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha preso atto dell’«Accordo di
mantenimento, affidamento e relazioni personali» trasmessole dai genitori di PI
1.
in data 4 ottobre 2021 per omologazione e ha riferito delle “diverse
problematiche nel rapporto personale tra i genitori ciò che si ripercuote
inevitabilmente sull’esercizio dei diritti di visita tra padre e figlia”
(pag. 1). L’Autorità di protezione indica che in merito alle relazioni
personali le parti hanno potuto raggiungere un accordo nel corso dell'incontro
19.
maggio 2022; per quanto riguarda invece il contributo di mantenimento, “le
parti non sono riuscite a trovare un accordo; la madre chiede che venga
omologato quanto stabilito e sottoscritto da entrambi i genitori in data 14
agosto 2021”, mentre “il padre chiede che il contributo di mantenimento
venga invece rivisto e ricalcolato tenuto conto della sua situazione personale
che non gli consentirebbe di far fronte al contributo stabilito nell'accordo”
(decisione impugnata, pag. 1-2).
L’Autorità di
protezione ha rilevato che il padre, a fronte del contributo di mantenimento
concordato di fr. 1'230.– (oltre assegni familiari) e richiesto dalla madre, “propone
di versare un contributo di mantenimento a favore della figlia di CHF 900.00
mensili oltre assegni familiari fino al momento in cui la figlia inizierà
l'asilo, in seguito CHF 700.00 oltre assegni familiari” (decisione
impugnata, pag. 2).
In considerazione delle “divergenze
in merito all’ammontare del contributo di mantenimento che il padre deve
versare a favore della figlia PI 1”, l’Autorità di protezione “non può
quindi che limitarsi a verificare se l’«Accordo di mantenimento,
affidamento e relazioni personali» del 14 agosto 2021 – concordemente
stipulato e sottoscritto da entrambi i genitori — possa essere omologato”,
poiché in caso contrario “le parti dovrebbero rivolgersi alla Pretura
competente” (decisione impugnata, pag. 2).
A tale riguardo,
l’Autorità di protezione ha rilevato come l’accordo fosse stato “stipulato
grazie all'aiuto e alla mediazione del Consultorio coppia e famiglia di __________,
il quale ha potuto consigliare i genitori e verificare la documentazione
attestante la loro situazione economica” (decisione impugnata, pag. 2).
D’altronde, secondo l’autorità di prime cure “l'accordo risulta completo e
ben strutturato e anche il suo contenuto ossequia quanto previsto dall'art.
287a CC” (decisione impugnata, pag. 2). Alla luce della documentazione
prodotta e della giurisprudenza applicabile, secondo l’Autorità di protezione
l’importo fissato dalla convenzione a titolo di contributo di mantenimento, “risulta
adeguato e copre interamente il fabbisogno scoperto della figlia PI 1”,
ragion per cui il punto 3 dell’accordo sottoscritto il 14 agosto 2021 da CO 2 e
RE 1 può essere omologato (decisione impugnata, pag. 2).
2.2
Nel suo reclamo, RE 1
contesta in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentito da
parte dell’Autorità di protezione. Il reclamante sostiene di aver incaricato un
legale il 25 marzo 2022, dopo la sottoscrizione dell’accordo concernente il
mantenimento di PI 1 e la presentazione della relativa istanza di omologazione
all’Autorità di protezione, “siccome si è reso conto che alcune spese non
erano state considerate dal Consultorio coppia e famiglia e che
conseguentemente egli non era in grado di far fronte al contributo di
mantenimento convenuto” (pag. 3). Il 4 aprile successivo il patrocinatore
di RE 1 “ha quindi trasmesso all'ARP di __________ uno scritto in cui sono
state calcolate minuziosamente le capacità finanziarie dei genitori nonché il
fabbisogno minimo di madre, padre e figlia, in base ai dati noti fino a quel
momento”, facendo notare che nell’accordo “non sono state computate
importanti spese del signor RE 1, in particolare quelle relative al nuovo
contratto di locazione, le spese per il trasloco e il nuovo arredamento, oltre
a quelle di trasferta dal suo domicilio al posto di lavoro” (reclamo, pag.
4).
RE 1 ritiene insufficiente
la motivazione della decisione dell’autorità di prime cure, che “non si è
minimamente espressa sui dati e i calcoli forniti dapprima nello scritto del 4
marzo 2022 e, successivamente, in quello del 10 giugno 2022”, benché i “calcoli
esposti relativi al fabbisogno dei genitori e della figlia sono comprovati
dalla numerosa documentazione prodotta” e benché “il contributo di
mantenimento definito nell'accordo omologato (CHF 1'230.-- oltre ad assegni
familiari di CHF 200.--) e quello proposto il 10 giugno 2022 (CHF 900.-- oltre
ad assegni familiari di CHF 200.-- fino all'inizio dell'asilo, e CHF 700.--
oltre ad assegni familiari di CHF 200.-- dopo di allora) differiscono di
diverse centinaia di franchi” (reclamo, pag. 5-6). Secondo il reclamante, “l'Autorità
di protezione avrebbe dovuto esprimersi in modo puntuale sulle considerazioni
esposte dal padre e spiegare perché non le avrebbe condivise” (reclamo,
pag. 6).
2.3
Ai sensi dell’art. 287
CC, i contratti circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se
approvati dall’autorità di protezione dei minori (cpv. 1); i contributi di
mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo
stipulazione contraria approvata dall’autorità di protezione dei minori (cpv.
2); se il contratto è concluso in una procedura giudiziaria, l’approvazione è
di competenza del giudice (cpv. 3). Giusta l’art. 287a CC il contratto che
fissa i contributi di mantenimento deve menzionare quali elementi del reddito e
della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stati presi in
considerazione per il calcolo (lett. a); quale importo è assegnato a ciascun
figlio (lett. b); quale importo manca per coprire il debito mantenimento di
ciascun figlio (lett. c); se e in quale misura i contributi di mantenimento
devono essere adattati alle variazioni del costo della vita (lett. d).
L'omologazione
di un contratto di mantenimento deve essere concessa se esso si dimostra
adeguato sulla base delle circostanze economiche date al momento della
decisione e prevedibili in futuro. Tali circostanze devono essere indicate
nella decisione di approvazione (obbligo di motivazione) al fine di determinare
il punto di partenza decisivo per un eventuale procedimento di modifica (Fountoulakis, in: BSK ZGB I, 7 ed. 2022,
ad art. 287 CC n. 15).
In generale, l’obbligo di motivazione delle decisioni – che rappresenta una
componente del diritto di essere sentito delle parti (art. 29 cpv. 2 Cost.) –
implica che il destinatario della sentenza possa capire per quale motivo il
giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di
ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF
136.
I 236 consid. 5.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1). Il giudice deve dunque enunciare le circostanze significative atte a
influire in qualche modo sull'esito del giudizio: la motivazione può essere
ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi –
sia fattuali che giuridici – che hanno indotto i giudici a decidere in un senso
piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi
conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione.
2.4
Nel caso
concreto, l’obbligo di motivazione dell’Autorità di
protezione non risulta violato. Se è vero che l’autorità di prime cure non si è
pronunciata sulle nuove cifre e sui calcoli che il reclamante le ha presentato
per giustificare il calcolo aggiornato del contributo di mantenimento dovuto
alla figlia, è altrettanto vero che la decisione impugnata menziona chiaramente
il motivo per cui ciò non è stato fatto. L’Autorità di protezione ha infatti
indicato che la madre di PI 1 non ha dato il suo accordo alla modifica del
contributo (concordato in precedenza) proposta dal padre sulla scorta della
nuova documentazione presentata e dei nuovi calcoli da lui effettuati, e ha
ricordato di non avere la competenza di fissare un contributo di mantenimento
che non scaturisca da un accordo intervenuto fra le parti – potere che è per
legge riservato alla Pretura competente. Per tale ragione, si è dunque chinata
unicamente sull’omologazione del contratto di mantenimento sottopostole, frutto
dell’accordo di entrambi i genitori di PI 1.
Le argomentazioni dell’autorità di prime cure sono chiare e
permettono sia di comprendere per quale motivo abbia deciso in tal senso, sia di
impugnare convenientemente la decisione medesima. Nella fattispecie non si
ravvede pertanto una violazione dell’obbligo di
motivazione da parte dell’Autorità di protezione.
3.
In seguito, RE 1
lamenta l’esistenza di un vizio di volontà che inficerebbe l’accordo raggiunto.
Il reclamante sostiene di
essere “inesperto circa le spese che nella prassi possono essere considerate
nell'ambito di un contributo di mantenimento” e non essersi dunque reso
conto, nel corso della mediazione svolta dal Consultorio coppia e famiglia, “del
fatto che poteva far valere dei costi ulteriori rispetto a quelli già considerati”,
in particolare la spesa relativa alla trasferta per recarsi al lavoro:
l’Autorità di protezione ha dunque “violato il diritto omologando un accordo
manifestamente viziato e iniquo” (reclamo, pag. 9-10).
RE 1 censura il fatto che
le informazioni fornitegli dal Consultorio coppia e famiglia “sono state
lacunose e incomplete”, e che se “fosse stato a conoscenza dei corretti
criteri per il calcolo […] allora non avrebbe mai firmato il contratto
di mantenimento”, in quanto l’importo calcolato “dopo aver apportato le
correzioni sopra esposte è nettamente inferiore rispetto a quello
precedentemente concordato” (reclamo, pag. 10-11).
Secondo il reclamante, quando
ha iniziato a versare delle somme per la figlia all'ex compagna, si è presto
accorto che l’importo del contributo stabilito “era per lui insostenibile ed
egli ha iniziato a dubitare della correttezza dello stesso” (reclamo, pag.
11). Soltanto dopo essersi consultato con il suo legale RE 1 “è stato
effettivamente reso attento delle non poche carenze dell’accordo e di ciò che
ingiustamente non è stato considerato”, così che in quel momento – “nella
primavera del 2022” – il padre “ha avuto la certezza dell'errore
commesso” (reclamo, pag. 11). Secondo il reclamante, il vizio è stato “segnalato
tempestivamente entro l'anno” (termine previsto dall'art. 31 CO) con gli
scritti inviati all'Autorità di protezione il 4 aprile 2022 e il 10 giugno 2022
(reclamo, pag. 11). Di conseguenza, a mente del reclamante “l’accordo di
mantenimento del 14 agosto 2021 – e la conseguente omologazione – sono da
considerare nulli” e questo giudice deve dare atto che l'accordo non è
vincolante oppure, ammettendo un caso di parziale nullità, che sia valido
soltanto nella misura del contributo proposto da RE 1 (fr. 900.– mensili oltre
assegni familiari fino all'inizio dell'asilo e di CHF 700.– oltre assegni
familiari dopo di allora, con riserva di rivalutazione).
3.1
Ai sensi dell’art. 23
CO, il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale. In
base all’art. 24 cpv. 1 CO, l’errore è essenziale specialmente quando la parte
in errore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha
dichiarato di consentire (n. 1); quando la volontà della parte in errore fosse
diretta ad un’altra cosa, o, trattandosi di contratto conchiuso in
considerazione di una determinata persona, fosse diretta ad una persona diversa
da quella da essa dichiarata (n. 2): quando la parte in errore abbia promesso o
siasi fatta promettere una prestazione di un’estensione notevolmente maggiore o
minore di quella cui era diretta la sua volontà (n. 3); quando l’errore
concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore
considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei
rapporti d’affari (n. 4). Non è invece essenziale l’errore che concerne solo i
motivi del contratto (cpv. 2); semplici errori di calcolo non infirmano la
validità del contratto, ma devono essere rettificati (cpv. 3).
Giusta l’art. 31 CO
il contratto viziato da errore, dolo o timore si considera ratificato, se, nel
termine di un anno, la parte per la quale non è obbligatorio non abbia
notificato all’altra, che essa non intende mantenerlo o non abbia chiesto la
restituzione della fatta prestazione (cpv. 1); il termine decorre nel caso di
errore o di dolo dal momento in cui furono scoperti, e, nel caso di timore, dal
momento in cui è cessato (cpv. 2); la ratifica di un contratto viziato da dolo
o timore non esclude per sé stessa l’azione pel risarcimento del danno (cpv.
3).
Gli accordi circa
l’obbligo di mantenimento, in qualità di contratti del diritto di famiglia ai
sensi dell’art. 7 CC, sottostanno alle norme concernenti l’errore essenziale
(art. 23 e seg. CO; Fountoulakis, in: BSK ZGB I, 7 ed. 2022, ad art. 287 CC n. 20). La dottrina
menziona ad esempio l’errore sulle esigenze del figlio (ad es. un parto plurimo
o una disabilità in relazione ad un contratto di mantenimento concluso prima
della nascita), un errore sulle proprie risorse (ad es. circa l'importo di
un'aspettativa di eredità) o l’esistenza di una minaccia (Fountoulakis, in: BSK ZGB
I, 7 ed. 2022, ad art. 287 CC n. 20).
Finché l'omologazione non
è stata pronunciata, l’accordo può essere impugnato mediante dichiarazione ai
sensi dell’art. 31 CO, attraverso un’azione di accertamento indipendente oppure
nell’ambito di un procedimento tendente al disconoscimento o alla ripetizione
del contributo, quale questione preliminare (Hegnauer,
in: BK ZGB, 1997 ad art. 287-288 CC, n. 38). Dopo l’omologazione, il contratto
deve essere impugnato per errore essenziale mediante il rimedio legale
ammissibile contro la decisione di approvazione (Hegnauer, in: BK ZGB, 1997 ad art. 287-288 CC, n. 39).
3.2
Le argomentazioni del
reclamante non possono essere condivise.
Ad esempio,
l’aumento della voce di spesa concernente la pigione (da fr. 1'280.– a fr.
1'460.– mensili) non riguarda informazioni erronee fornite al reclamante in
sede di mediazione, ma è motivata dalla sottoscrizione da parte del reclamante di
un nuovo contratto di locazione più oneroso in data 22 marzo 2022, ovvero
successivamente alla conclusione dell’accordo sul contributo di mantenimento
(cfr. reclamo, pag. 4). Anche le spese relative al trasloco e al nuovo mobilio
si riferiscono a questo successivo cambiamento. Nella misura in cui gran parte
del maggior onere lamentato dal reclamante si riferisce ad impegni finanziari
da lui stesso sottoscritti successivamente alla pattuizione con CO 2, non si
vede come l’importo delle spese indicato al momento della sottoscrizione del
contratto – in quel momento, esatto – possa essere viziato da errore essenziale
e contestato in questa sede. Già solo per questo motivo, la censura si rivela
inconsistente.
Va inoltre sottolineato
che RE 1, benché assistito da un legale almeno dal 25 marzo 2022 (cfr. procura
annessa allo scritto 4 aprile 2022), non ha mai fatto cenno al fatto di essere
stato vittima di un errore essenziale, né ha mai sostenuto di non essere stato
reso edotto della possibilità di includere nel calcolo del suo fabbisogno altre
spese erroneamente non considerate nell’ambito della mediazione presso il
Centro Coppia e Famiglia prima del reclamo qui in oggetto (quali le spese di
trasferta al lavoro). Non corrisponde al vero, contrariamente a quanto
sostenuto nel reclamo, che il vizio sia stato formalmente segnalato mediante
gli scritti inviati all'Autorità di protezione il 4 aprile 2022 e il 10 giugno
2022.
Nulla è stato detto in
proposito all’udienza convocata il 29 marzo 2022 per l’omologazione della
convenzione, benché RE 1 fosse già patrocinato. Non vi è cenno del fatto che il
padre si fosse reso conto di non riuscire a far fronte al contributo di
mantenimento stabilito, come sostenuto oggi nei suoi memoriali. Nella lettera 4
aprile 2022 all’Autorità di protezione il patrocinatore di RE 1 si è limitato a
produrre una serie di nuovi documenti giustificativi concernenti le spese
correnti mensili del suo assistito e a formulare un nuovo calcolo, senza alcun
riferimento a quanto già pattuito. Neppure in sede di udienza 19 maggio 2022 RE
1.
ha messo in dubbio l’accordo raggiunto lamentando un errore essenziale (benché
l’Autorità di protezione abbia affermato che anche alla luce dei nuovi
documenti prodotti, il calcolo del contributo dovuto “non sarebbe cambiato
molto”; verbale, pag. 2). Anche lo scritto 2 giugno 2022 del patrocinatore
del reclamante, nel quale quest’ultimo si riservava di versare il contributo
nella misura delle sue disponibilità, non contiene allusioni al fatto che
l’accordo stipulato sarebbe stato sottoscritto sotto l’influsso di un errore
essenziale. Infine, nella lettera 10 giugno 2022 il patrocinatore di RE 1 ha
quantificato la propria proposta di contributo, ribadendo il calcolo ritenuto
corretto, e declassando l’accordo precedentemente stipulato a semplice “proposta
del 14 agosto 2021” (pag. 3).
È soltanto la
controparte che, sottolineando il suo disaccordo a qualsiasi tipo di modifica
all’accordo già sottoscritto dalle parti e sottoposto ad omologazione, afferma
che una simile pattuizione potrebbe essere “inficiata solo ed esclusivamente
secondo i disposti di cui agli artt. 23ss. CO, in concreto neppure chiamati in
causa da controparte” (cfr. lettera 6 luglio 2022 all’Autorità di
protezione). Neppure a seguito di tale affermazione il reclamante risulta aver
formulato la dichiarazione prevista all’art. 31 CO.
Alla luce di quanto
evocato sopra e di quanto emerge dagli atti, l’invocazione dell’esistenza di un
errore essenziale nella pattuizione in questa sede non appare suffragata da
alcun elemento. La relativa censura deve dunque essere considerata priva di
fondamento.
4.
Il reclamante
contesta infine il fatto che l'accordo di mantenimento omologato, viste la
situazione finanziaria delle parti correttamente accertata e la documentazione
allegata al reclamo, sia adeguato.
RE 1 ritiene
anzitutto che il reddito netto mensile indicato nell'accordo di mantenimento
non possa essere confermato poiché “include gli assegni famigliari, i quali
però vanno considerati a parte” (reclamo, pag. 12). Il suo fabbisogno sarebbe
poi “nettamente superiore rispetto a quanto calcolato nell’accordo di
mantenimento”, in quanto l’accordo 14 agosto 2021 “non considera diverse
sue spese rilevanti quali la tassa militare, la franchigia delle spese mediche,
le spese di manutenzione dell'auto (servizio annuale e spese per pneumatici
invernali/estivi), le spese di trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, il
canone Serafe e le spese di trasloco/arredamento, le quali sono di una certa
entità” (reclamo, pag. 12).
Secondo il reclamante,
sarebbero invece stati calcolati in modo generoso i fabbisogni della madre e
della figlia, “più alti del fabbisogno effettivo, e in parte nemmeno provati”
(reclamo, pag. 12). Gli importi calcolati a titolo di cassa malati devono
essere ridotti in quanto “entrambe beneficiano di una riduzione dei premi”
in base ad una decisione 30 aprile 2022 e “non vi è tuttavia ragione di
credere che le stesse non abbiano ricevuto dei sussidi anche per l'anno 2021”
(reclamo, pag. 12). Il padre lamenta che il costo del leasing dell’auto della
controparte sia eccessivo e che le assicurazioni sulla vita non debbano essere
considerate nel calcolo (reclamo, pag. 13). In considerazione della rilevante
disponibilità mensile della madre (“che corrisponde al 60% di quella del
padre”), secondo il reclamante appare dunque equo che ella partecipi al
mantenimento della figlia.
In seguito, egli sostiene
che per quanto attiene al fabbisogno di PI 1, il Consultorio coppia e famiglia
non ha tenuto conto “dell'evoluzione futura della situazione, dato che,
quando la bambina andrà all'asilo (fra soli due anni), i costi dell'asilo nido
decadranno e quelli di una mamma diurna o di un centro che accoglie figli per
il dopo asilo/scuola saranno verosimilmente inferiori a quelli attualmente
sostenuti”, oltre al fatto che tali costi non sono documentati (reclamo,
pag. 13). Va inoltre rilevato che PI 1 “sta con il padre tutti i mercoledì
pomeriggi fino alla sera, ciò che sgrava ulteriormente la madre” (reclamo,
pag. 14). Secondo il reclamante, il fabbisogno di PI 1 ammonta a CHF 1'223.35
mensili, che dedotto l'importo mensile dell’assegno di famiglia ammonta a fr.
1’020.–.
4.1
L’art. 287 cpv. 1 CC
prevede che il contratto circa l’obbligo di mantenimento vincola il figlio
soltanto se approvato dall’autorità di protezione, ragion per cui il minore può
retrocedere dall’accordo in qualsiasi momento prima dell'approvazione: per il debitore,
l’accordo è invece vincolante sin dal momento della stipulazione (Fountoulakis, in:
BSK ZGB I, 7 ed. 2022, ad art. 287 CC n. 2a).
La necessità di
omologazione dei contratti circa l’obbligo di mantenimento, prevista dalla
legge, comporta una limitazione del potere di rappresentanza dei genitori, rappresentanti
legali del figlio: tale limitazione si basa sul pericolo che il rappresentante
legale, per qualsiasi motivo, non tuteli adeguatamente gli interessi del
minore. Il requisito dell’omologazione previsto dalla legge ha lo scopo di
evitare questo rischio, data l'importanza fondamentale del mantenimento del
bambino (Hegnauer, in: BK ZGB,
1997.
ad art. 287-288 CC, n. 40). La necessità di omologazione dell’accordo
serve dunque l'interesse del figlio e mira a proteggerlo da una pattuizione a
lui svantaggiosa: nel suo esame, l’autorità incaricata dell’omologazione deve
tutelare gli interessi di quest’ultimo (Fountoulakis, in: BSK ZGB I, 7 ed. 2022, ad art. 287 CC n. 1).
4.2
Sulla scorta dei
principi evocati, occorre rilevare che il compito dell’Autorità di protezione
nella fattispecie non è finalizzato a stabilire l’importo esatto del contributo
che risulterebbe da un procedimento giudiziario contenzioso concernente il
mantenimento. Il potere d’esame dell’autorità di prime cure in relazione al
contributo per PI 1, oggetto di un accordo scaturito da una mediazione fra i
genitori, è teso a verificare che la pattuizione tra quest’ultimi non le sia
svantaggiosa. Il controllo dell’autorità di omologazione non è finalizzato alla
tutela degli interessi finanziari dell’uno o dell’altro genitore o al controllo
della completa identità del risultato ottenuto con quello che si otterrebbe
applicando con rigore il metodo di calcolo e i dettami giurisprudenziali del Tribunale
federale. In assenza di un accordo fra i genitori concernente il contributo per
la minore, l’Autorità di protezione non dispone per legge (cfr. art. 298b cpv.
3.
e 298d cpv. 3 CC; art. 304 cpv. 2 CPC) del potere decisionale di calcolare il
contributo di mantenimento corretto in favore della minore, delegato alla
giurisdizione ordinaria civile.
In concreto, nella
misura in cui l’unico accordo agli atti è quello liberamente – senza errori
essenziali – sottoscritto da RE 1 e CO 2 il 14 agosto 2021 e da loro medesimi sottoposto
per omologazione il 4 ottobre 2021 all’Autorità di protezione (richiesta
ribadita dal reclamante stesso con e-mail 17 marzo 2022), verificato l’adempimento
dei criteri di cui all’art. 287a CC e assodato che l’importo del contributo
previsto in favore di PI 1 di fr. 1'232.10 (oltre assegni familiari) non le è
pregiudizievole alla luce della situazione economica dei genitori che emerge
dagli atti – valutata dall’Autorità di protezione con riferimento alla
documentazione presentata inizialmente e a quella fatta pervenire in seguito – non
spettava all’autorità di prime cure entrare nel dettaglio delle singole voci
esposte o escluse dai genitori e dei calcoli da loro effettuati, ad esempio
sulla presa in conto o meno delle spese legate alle trasferte lavorative, alla
tassa militare, ai costi del trasloco effettuato successivamente, così come ad un’eventuale
riduzione della retta dell’asilo nido durante i periodi di vacanza dei genitori,
eccetera.
Le argomentazioni di RE 1
per opporsi all’omologazione dell’accordo in relazione al contributo di
mantenimento per la figlia PI 1 non possono pertanto trovare accoglimento in
questa sede e non si può affermare che l’autorità di prime cure abbia
erroneamente accertato i fatti o applicato il diritto.
Nella misura in cui RE 1
ritenga che, successivamente alla pattuizione sottoscritta, vi sia stata una
modifica delle circostanze (“modificazioni dei bisogni del figlio, delle
possibilità dei genitori o del costo della vita”, cfr. art. 286 cpv. 1 CC),
egli è libero di intraprendere la relativa procedura di modifica – contenziosa
– dinnanzi alla Pretura competente.
5.
Il reclamo deve
dunque essere integralmente respinto e la decisione impugnata confermata. L’emanazione
del presente giudizio rende priva di oggetto la richiesta di CO 2 di revocare
l’effetto sospensivo automaticamente conferito al reclamo ex art 450c
CC, per cui la relativa istanza deve essere stralciata dai ruoli.
6.
Nel suo reclamo, RE
1.
ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 29 cpv.
3.
Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della
procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha
diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria
per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio
dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei
mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b).
Va osservato che l’istanza
appare lacunosa, nella misura in cui la documentazione preannunciata da RE 1 nel memoriale di reclamo, e meglio il certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di domicilio, non è stato presentato né in annesso
alla replica né separatamente (pag. 15: “il formulario per l'ammissione
all'assistenza giudiziaria (che segue e sarà esibito a breve)”; pag. 18, doc.
D: “certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (segue)”).
La presentazione di tale documentazione era invero stata già evocata in prima
sede e, anche in quel caso, non è mai stata presentata (cfr. scritto 4 aprile
2022, “il formulario debitamente compilato dall’autorità comunale sarà
prodotto prossimamente”).
La
mancata produzione agli atti di tale documento è stata peraltro ulteriormente ricordata
all’istante dall’Autorità di protezione nelle osservazioni al reclamo per
denegata giustizia 23 agosto 2022 (pag. 2: “il reclamante non ha mai
prodotto il formulario per l’ammissione all’assistenza giudiziaria”; cfr.
inc. CDP 9.2022.128) ma ciò non ha comunque determinato il reclamante – patrocinato
da un legale – a darvi seguito, in nessuno dei due procedimenti di reclamo.
A
tali condizioni, l’istanza può dunque essere respinta senza che occorra fissare
un ulteriore termine all’istante per completare la sua richiesta (cfr. STF
5A_1045/2021 del 18 agosto 2022, consid. 3.1.).
7.
Con osservazioni 23
agosto 2022 anche CO 2 ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, seppur in forma cautelativa. La
richiesta cautelativa è stata successivamente confermata in sede di duplica (pag.
2) benché neppure la resistente abbia prodotto il certificato comunale che
aveva preannunciato (“non appena ritornato vidimato dal Comune, si farà
pervenire il relativo certificato AG”, osservazioni, pag. 13).
In ogni caso,
considerata la reiezione del reclamo, CO 2 non deve corrispondere spese processuali di sorta e si vede riconoscere un’indennità per
ripetibili. La sua istanza deve dunque essere stralciata in quanto priva di
oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009
del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 13 ottobre 2022, inc.
9.2022.114, consid. 4).
8.
Gli oneri del
procedimento seguono la soccombenza e sono dunque da porre integralmente a
carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 2'500.– a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto
2. L’istanza
di revoca dell’effetto sospensivo al reclamo presentata da CO 2, divenuta priva
d’oggetto, è stralciata dai ruoli.
3. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio presentata da RE 1 è respinta.
4. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio presentata da CO 2, divenuta priva d’oggetto, è stralciata dai
ruoli.
5. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono posti a carico di RE
1, che rifonderà a CO 2 fr. 2'500.– a titolo di ripetibili.
6. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.