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Decisione

9.2022.127

Contestazione dell’omologazione di un contratto di mantenimento; obbligo di motivazione; errore essenziale non riconosciuto; potere decisionale dell’Autorità di protezione limitato ai casi in cui c’è accordo fra le parti

16 dicembre 2022Italiano31 min

marzo 2021 i genitori si sono rivolti al Consultorio Coppia e famiglia di __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.127

Lugano

16 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda l’approvazione del contratto per l’obbligo di mantenimento

della figlia

PI

1,

giudicando

sul reclamo presentato il 29 luglio 2022 da RE 1 contro la decisione emanata

il 13 luglio 2022 (ris. n. 275) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Dall’unione fra CO 2

e RE 1 è nata, il 2020, PI 1. Il riconoscimento è avvenuto il 2020 davanti

all’Ufficiale dello stato civile di __________, dinnanzi al quale i genitori

hanno anche sottoscritto la dichiarazione concernente l’autorità parentale

congiunta.

B. Nel corso del mese di

marzo 2021 i genitori si sono rivolti al Consultorio Coppia e famiglia di __________

per avviare un percorso di mediazione, da cui è scaturito un accordo

concernente il mantenimento di PI 1, il suo affidamento alla madre e le relazioni

personali con il padre.

Tale accordo,

sottoscritto da entrambi i genitori il 14 agosto 2021, è stato sottoposto per

omologazione il 4 ottobre 2021 all’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito: Autorità di protezione) e prevedeva il mantenimento dell’autorità

parentale congiunta, l’affidamento di PI 1 alla madre con ampie e libere

relazioni personali con il padre (di principio un week-end ogni due, nonché una

sera durante la settimana compatibilmente con gli impegni dei genitori). La

convenzione attestava inoltre la situazione professionale e finanziaria dei

genitori, elencando il loro fabbisogno personale, l’ammanco della madre,

l’eccedenza del padre e il fabbisogno di PI 1. Ad integrale copertura del

fabbisogno della minore, nel documento le parti hanno concordato un contributo

mensile di fr. 1'232.– (oltre ad assegni familiari) versato dal padre a partire

dal mese di agosto 2021.

Con scritto 12

ottobre 2021 e successivo sollecito 2 novembre 2021, l’Autorità di protezione

ha chiesto ad entrambi i genitori la produzione dei documenti menzionati

nell’istanza (doc. A, doc. B, doc. C e doc. D) ma

non allegati ad essa.

C. Dopo essere stata

contattata dai genitori in relazione a problematiche sorte nell’esercizio dei

diritti di visita, il 18 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha convocato le

parti per un’udienza al fine di omologare la convenzione, ricordando loro di presentare

la documentazione già sollecitata. All’udienza tenutasi il 29 marzo 2022 RE 1,

assistito da un patrocinatore, ha lamentato il fatto che da due settimane non

vedeva la figlia. CO 2 ha riferito di non sentirsi sicura in presenza dell’ex

compagno e la Membro permanente ha ventilato la possibilità di effettuare il

passaggio della minore da un genitore all’altro presso il Punto d’Incontro.

D. In data 4 aprile 2022

il patrocinatore di RE 1 ha fatto pervenire all’Autorità di protezione i

documenti giustificativi concernenti le spese correnti mensili del suo

assistito, affermando che, in base agli stessi, egli può pagare ad PI 1 un

importo mensile di fr. 500.– ma che, pur di trovare una soluzione, egli è

disposto ad offrire un contributo di fr. 700.–. Egli ha inoltre presentato

un’istanza tendente all’ottenimento del gratuito patrocinio e si è detto

d’accordo con il passaggio della minore presso il Punto d’Incontro.

E. Con osservazioni 14

aprile 2022 la patrocinatrice di CO 2 si è opposta alle nuove richieste della

controparte, ribadendo la richiesta di omologazione della convenzione

presentata e postulando l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito

patrocinio.

F. In sede di udienza 19

maggio 2022 le parti hanno concordato un nuovo assetto dei diritti di visita,

prevedendo un nuovo incontro nell’autunno 2022 per fare il punto della

situazione. Per quanto attiene al contributo alimentare, l’Autorità di

protezione ha proposto di rivedere il calcolo sulla base dei documenti

aggiornati e di sottoporlo agli avvocati per esame e approvazione.

G. Con scritto 10 giugno

2022 RE 1 ha presentato la propria situazione finanziaria e ha proposto per la

figlia PI 1 un contributo di fr. 900.– oltre all’assegno di famiglia (fr. 700.–

da quando inizierà la Scuola dell’Infanzia) e ha sollecitato l’evasione della

richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

Con scritto 6

luglio 2022 CO 2 si è riconfermata nell’accordo già sottoscritto, postulandone

l’omologazione in assenza di motivi per inficiarlo.

H. In data 11 luglio

2022 l’Autorità

di protezione ha ammonito formalmente RE 1 ad attenersi

scrupolosamente alla regolamentazione dei diritti di visita paterni concordata

e ha preannunciato l’emanazione di una formale decisione in merito al

contributo di mantenimento destinato ad PI 1.

I. Con lettera 12

luglio 2022 RE 1 ha presentato una proposta di adeguamento in relazione all’esercizio

dei diritti di visita, postulando altresì la conferma dell’ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

L. Con decisione 13

luglio 2022 (ris. n. 275) l’Autorità di protezione ha constatato che le parti

non erano riuscite a trovare un accordo quanto alle richieste del padre di

ricalcolare il contributo concordato in precedenza e ha di conseguenza provveduto

ad omologare il punto 3 dell’accordo stipulato il 14 agosto 2021 concernente il

contributo di mantenimento in favore della minore PI 1.

M. Con reclamo 29 luglio

2022, oggetto del presente procedimento (inc. CDP 9.2022.127), RE 1 ha

impugnato la decisione dell’autorità di prime cure e ne ha postulato in via

principale la riforma, nel senso di omologare il contratto di mantenimento

limitatamente all’obbligo del padre di versare ad PI 1 un contributo mensile di

fr. 900.– (oltre ad assegni familiari di fr. 200.–) fino all’inizio dell’asilo,

in seguito di 700.– mensili (oltre ad assegni familiari di fr. 200.–). In via

subordinata, RE 1 postula l’annullamento della suddetta decisione. Egli chiede

inoltre l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

Contestualmente al

reclamo RE 1 chiede inoltre che venga dato atto della denegata giustizia

commessa dall’autorità di prime cure, che non ha deciso l’istanza da lui

presentata tendente all’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e

del gratuito patrocinio e che venga assegnato un termine di 15 giorni per

determinarsi in merito. Tale contestazione, di competenza della Camera di

protezione nella sua composizione a tre giudici (cfr. art. 48 lett. f LOG), è

oggetto di procedimento separato (inc. CDP 9.2022.128, pure evaso con pronuncia

odierna).

N. Con osservazioni 22

agosto 2022 CO 2 ha contestato le argomentazioni contenute nel reclamo,

chiedendone la reiezione. Con scritto di pari data anche l’Autorità di

protezione ha postulato la reiezione dell’impugnativa.

O. Con scritto 31 agosto

2022 CO 2 ha postulato la revoca dell’effetto sospensivo al reclamo, di modo da

poter accedere al pagamento dei contributi non versati dal padre già in

pendenza di causa. La richiesta è stata avversata da RE 1 con scritto 6

settembre 2022, mentre con osservazioni 12 settembre 2022 l’Autorità di

protezione non ha sollevato obiezioni ad una levata dell’effetto sospensivo.

P. Con replica 14

settembre 2022 RE 1 si è riconfermato nelle domande di giudizio di cui alla sua

impugnativa. Con duplica 6 ottobre 2022 CO 2 ha ribadito la richiesta di

conferma della decisione impugnata, sollecitando altresì una decisione

sull’effetto sospensivo. L’Autorità di protezione non ha presentato

osservazioni di duplica.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel suo reclamo RE 1

contesta la decisione dell’Autorità di protezione di omologare l’accordo

intervenuto fra le parti concernente il contributo di mantenimento dovuto nei

confronti della figlia PI 1.

2.1

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha preso atto dell’«Accordo di

mantenimento, affidamento e relazioni personali» trasmessole dai genitori di PI

1.

in data 4 ottobre 2021 per omologazione e ha riferito delle “diverse

problematiche nel rapporto personale tra i genitori ciò che si ripercuote

inevitabilmente sull’esercizio dei diritti di visita tra padre e figlia”

(pag. 1). L’Autorità di protezione indica che in merito alle relazioni

personali le parti hanno potuto raggiungere un accordo nel corso dell'incontro

19.

maggio 2022; per quanto riguarda invece il contributo di mantenimento, “le

parti non sono riuscite a trovare un accordo; la madre chiede che venga

omologato quanto stabilito e sottoscritto da entrambi i genitori in data 14

agosto 2021”, mentre “il padre chiede che il contributo di mantenimento

venga invece rivisto e ricalcolato tenuto conto della sua situazione personale

che non gli consentirebbe di far fronte al contributo stabilito nell'accordo”

(decisione impugnata, pag. 1-2).

L’Autorità di

protezione ha rilevato che il padre, a fronte del contributo di mantenimento

concordato di fr. 1'230.– (oltre assegni familiari) e richiesto dalla madre, “propone

di versare un contributo di mantenimento a favore della figlia di CHF 900.00

mensili oltre assegni familiari fino al momento in cui la figlia inizierà

l'asilo, in seguito CHF 700.00 oltre assegni familiari” (decisione

impugnata, pag. 2).

In considerazione delle “divergenze

in merito all’ammontare del contributo di mantenimento che il padre deve

versare a favore della figlia PI 1”, l’Autorità di protezione “non può

quindi che limitarsi a verificare se l’«Accordo di mantenimento,

affidamento e relazioni personali» del 14 agosto 2021 – concordemente

stipulato e sottoscritto da entrambi i genitori — possa essere omologato”,

poiché in caso contrario “le parti dovrebbero rivolgersi alla Pretura

competente” (decisione impugnata, pag. 2).

A tale riguardo,

l’Autorità di protezione ha rilevato come l’accordo fosse stato “stipulato

grazie all'aiuto e alla mediazione del Consultorio coppia e famiglia di __________,

il quale ha potuto consigliare i genitori e verificare la documentazione

attestante la loro situazione economica” (decisione impugnata, pag. 2).

D’altronde, secondo l’autorità di prime cure “l'accordo risulta completo e

ben strutturato e anche il suo contenuto ossequia quanto previsto dall'art.

287a CC” (decisione impugnata, pag. 2). Alla luce della documentazione

prodotta e della giurisprudenza applicabile, secondo l’Autorità di protezione

l’importo fissato dalla convenzione a titolo di contributo di mantenimento, “risulta

adeguato e copre interamente il fabbisogno scoperto della figlia PI 1”,

ragion per cui il punto 3 dell’accordo sottoscritto il 14 agosto 2021 da CO 2 e

RE 1 può essere omologato (decisione impugnata, pag. 2).

2.2

Nel suo reclamo, RE 1

contesta in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentito da

parte dell’Autorità di protezione. Il reclamante sostiene di aver incaricato un

legale il 25 marzo 2022, dopo la sottoscrizione dell’accordo concernente il

mantenimento di PI 1 e la presentazione della relativa istanza di omologazione

all’Autorità di protezione, “siccome si è reso conto che alcune spese non

erano state considerate dal Consultorio coppia e famiglia e che

conseguentemente egli non era in grado di far fronte al contributo di

mantenimento convenuto” (pag. 3). Il 4 aprile successivo il patrocinatore

di RE 1 “ha quindi trasmesso all'ARP di __________ uno scritto in cui sono

state calcolate minuziosamente le capacità finanziarie dei genitori nonché il

fabbisogno minimo di madre, padre e figlia, in base ai dati noti fino a quel

momento”, facendo notare che nell’accordo “non sono state computate

importanti spese del signor RE 1, in particolare quelle relative al nuovo

contratto di locazione, le spese per il trasloco e il nuovo arredamento, oltre

a quelle di trasferta dal suo domicilio al posto di lavoro” (reclamo, pag.

4).

RE 1 ritiene insufficiente

la motivazione della decisione dell’autorità di prime cure, che “non si è

minimamente espressa sui dati e i calcoli forniti dapprima nello scritto del 4

marzo 2022 e, successivamente, in quello del 10 giugno 2022”, benché i “calcoli

esposti relativi al fabbisogno dei genitori e della figlia sono comprovati

dalla numerosa documentazione prodotta” e benché “il contributo di

mantenimento definito nell'accordo omologato (CHF 1'230.-- oltre ad assegni

familiari di CHF 200.--) e quello proposto il 10 giugno 2022 (CHF 900.-- oltre

ad assegni familiari di CHF 200.-- fino all'inizio dell'asilo, e CHF 700.--

oltre ad assegni familiari di CHF 200.-- dopo di allora) differiscono di

diverse centinaia di franchi” (reclamo, pag. 5-6). Secondo il reclamante, “l'Autorità

di protezione avrebbe dovuto esprimersi in modo puntuale sulle considerazioni

esposte dal padre e spiegare perché non le avrebbe condivise” (reclamo,

pag. 6).

2.3

Ai sensi dell’art. 287

CC, i contratti circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se

approvati dall’autorità di protezione dei minori (cpv. 1); i contributi di

mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo

stipulazione contraria approvata dall’autorità di protezione dei minori (cpv.

2); se il contratto è concluso in una procedura giudiziaria, l’approvazione è

di competenza del giudice (cpv. 3). Giusta l’art. 287a CC il contratto che

fissa i contributi di mantenimento deve menzionare quali elementi del reddito e

della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stati presi in

considerazione per il calcolo (lett. a); quale importo è assegnato a ciascun

figlio (lett. b); quale importo manca per coprire il debito mantenimento di

ciascun figlio (lett. c); se e in quale misura i contributi di mantenimento

devono essere adattati alle variazioni del costo della vita (lett. d).

L'omologazione

di un contratto di mantenimento deve essere concessa se esso si dimostra

adeguato sulla base delle circostanze economiche date al momento della

decisione e prevedibili in futuro. Tali circostanze devono essere indicate

nella decisione di approvazione (obbligo di motivazione) al fine di determinare

il punto di partenza decisivo per un eventuale procedimento di modifica (Fountoulakis, in: BSK ZGB I, 7 ed. 2022,

ad art. 287 CC n. 15).

In generale, l’obbligo di motivazione delle decisioni – che rappresenta una

componente del diritto di essere sentito delle parti (art. 29 cpv. 2 Cost.) –

implica che il destinatario della sentenza possa capire per quale motivo il

giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di

ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF

136.

I 236 consid. 5.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1). Il giudice deve dunque enunciare le circostanze significative atte a

influire in qualche modo sull'esito del giudizio: la motivazione può essere

ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi –

sia fattuali che giuridici – che hanno indotto i giudici a decidere in un senso

piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi

conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione.

2.4

Nel caso

concreto, l’obbligo di motivazione dell’Autorità di

protezione non risulta violato. Se è vero che l’autorità di prime cure non si è

pronunciata sulle nuove cifre e sui calcoli che il reclamante le ha presentato

per giustificare il calcolo aggiornato del contributo di mantenimento dovuto

alla figlia, è altrettanto vero che la decisione impugnata menziona chiaramente

il motivo per cui ciò non è stato fatto. L’Autorità di protezione ha infatti

indicato che la madre di PI 1 non ha dato il suo accordo alla modifica del

contributo (concordato in precedenza) proposta dal padre sulla scorta della

nuova documentazione presentata e dei nuovi calcoli da lui effettuati, e ha

ricordato di non avere la competenza di fissare un contributo di mantenimento

che non scaturisca da un accordo intervenuto fra le parti – potere che è per

legge riservato alla Pretura competente. Per tale ragione, si è dunque chinata

unicamente sull’omologazione del contratto di mantenimento sottopostole, frutto

dell’accordo di entrambi i genitori di PI 1.

Le argomentazioni dell’autorità di prime cure sono chiare e

permettono sia di comprendere per quale motivo abbia deciso in tal senso, sia di

impugnare convenientemente la decisione medesima. Nella fattispecie non si

ravvede pertanto una violazione dell’obbligo di

motivazione da parte dell’Autorità di protezione.

3.

In seguito, RE 1

lamenta l’esistenza di un vizio di volontà che inficerebbe l’accordo raggiunto.

Il reclamante sostiene di

essere “inesperto circa le spese che nella prassi possono essere considerate

nell'ambito di un contributo di mantenimento” e non essersi dunque reso

conto, nel corso della mediazione svolta dal Consultorio coppia e famiglia, “del

fatto che poteva far valere dei costi ulteriori rispetto a quelli già considerati”,

in particolare la spesa relativa alla trasferta per recarsi al lavoro:

l’Autorità di protezione ha dunque “violato il diritto omologando un accordo

manifestamente viziato e iniquo” (reclamo, pag. 9-10).

RE 1 censura il fatto che

le informazioni fornitegli dal Consultorio coppia e famiglia “sono state

lacunose e incomplete”, e che se “fosse stato a conoscenza dei corretti

criteri per il calcolo […] allora non avrebbe mai firmato il contratto

di mantenimento”, in quanto l’importo calcolato “dopo aver apportato le

correzioni sopra esposte è nettamente inferiore rispetto a quello

precedentemente concordato” (reclamo, pag. 10-11).

Secondo il reclamante, quando

ha iniziato a versare delle somme per la figlia all'ex compagna, si è presto

accorto che l’importo del contributo stabilito “era per lui insostenibile ed

egli ha iniziato a dubitare della correttezza dello stesso” (reclamo, pag.

11). Soltanto dopo essersi consultato con il suo legale RE 1 “è stato

effettivamente reso attento delle non poche carenze dell’accordo e di ciò che

ingiustamente non è stato considerato”, così che in quel momento – “nella

primavera del 2022” – il padre “ha avuto la certezza dell'errore

commesso” (reclamo, pag. 11). Secondo il reclamante, il vizio è stato “segnalato

tempestivamente entro l'anno” (termine previsto dall'art. 31 CO) con gli

scritti inviati all'Autorità di protezione il 4 aprile 2022 e il 10 giugno 2022

(reclamo, pag. 11). Di conseguenza, a mente del reclamante “l’accordo di

mantenimento del 14 agosto 2021 – e la conseguente omologazione – sono da

considerare nulli” e questo giudice deve dare atto che l'accordo non è

vincolante oppure, ammettendo un caso di parziale nullità, che sia valido

soltanto nella misura del contributo proposto da RE 1 (fr. 900.– mensili oltre

assegni familiari fino all'inizio dell'asilo e di CHF 700.– oltre assegni

familiari dopo di allora, con riserva di rivalutazione).

3.1

Ai sensi dell’art. 23

CO, il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale. In

base all’art. 24 cpv. 1 CO, l’errore è essenziale specialmente quando la parte

in errore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha

dichiarato di consentire (n. 1); quando la volontà della parte in errore fosse

diretta ad un’altra cosa, o, trattandosi di contratto conchiuso in

considerazione di una determinata persona, fosse diretta ad una persona diversa

da quella da essa dichiarata (n. 2): quando la parte in errore abbia promesso o

siasi fatta promettere una prestazione di un’estensione notevolmente maggiore o

minore di quella cui era diretta la sua volontà (n. 3); quando l’errore

concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore

considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei

rapporti d’affari (n. 4). Non è invece essenziale l’errore che concerne solo i

motivi del contratto (cpv. 2); semplici errori di calcolo non infirmano la

validità del contratto, ma devono essere rettificati (cpv. 3).

Giusta l’art. 31 CO

il contratto viziato da errore, dolo o timore si considera ratificato, se, nel

termine di un anno, la parte per la quale non è obbligatorio non abbia

notificato all’altra, che essa non intende mantenerlo o non abbia chiesto la

restituzione della fatta prestazione (cpv. 1); il termine decorre nel caso di

errore o di dolo dal momento in cui furono scoperti, e, nel caso di timore, dal

momento in cui è cessato (cpv. 2); la ratifica di un contratto viziato da dolo

o timore non esclude per sé stessa l’azione pel risarcimento del danno (cpv.

3).

Gli accordi circa

l’obbligo di mantenimento, in qualità di contratti del diritto di famiglia ai

sensi dell’art. 7 CC, sottostanno alle norme concernenti l’errore essenziale

(art. 23 e seg. CO; Fountoulakis, in: BSK ZGB I, 7 ed. 2022, ad art. 287 CC n. 20). La dottrina

menziona ad esempio l’errore sulle esigenze del figlio (ad es. un parto plurimo

o una disabilità in relazione ad un contratto di mantenimento concluso prima

della nascita), un errore sulle proprie risorse (ad es. circa l'importo di

un'aspettativa di eredità) o l’esistenza di una minaccia (Fountoulakis, in: BSK ZGB

I, 7 ed. 2022, ad art. 287 CC n. 20).

Finché l'omologazione non

è stata pronunciata, l’accordo può essere impugnato mediante dichiarazione ai

sensi dell’art. 31 CO, attraverso un’azione di accertamento indipendente oppure

nell’ambito di un procedimento tendente al disconoscimento o alla ripetizione

del contributo, quale questione preliminare (Hegnauer,

in: BK ZGB, 1997 ad art. 287-288 CC, n. 38). Dopo l’omologazione, il contratto

deve essere impugnato per errore essenziale mediante il rimedio legale

ammissibile contro la decisione di approvazione (Hegnauer, in: BK ZGB, 1997 ad art. 287-288 CC, n. 39).

3.2

Le argomentazioni del

reclamante non possono essere condivise.

Ad esempio,

l’aumento della voce di spesa concernente la pigione (da fr. 1'280.– a fr.

1'460.– mensili) non riguarda informazioni erronee fornite al reclamante in

sede di mediazione, ma è motivata dalla sottoscrizione da parte del reclamante di

un nuovo contratto di locazione più oneroso in data 22 marzo 2022, ovvero

successivamente alla conclusione dell’accordo sul contributo di mantenimento

(cfr. reclamo, pag. 4). Anche le spese relative al trasloco e al nuovo mobilio

si riferiscono a questo successivo cambiamento. Nella misura in cui gran parte

del maggior onere lamentato dal reclamante si riferisce ad impegni finanziari

da lui stesso sottoscritti successivamente alla pattuizione con CO 2, non si

vede come l’importo delle spese indicato al momento della sottoscrizione del

contratto – in quel momento, esatto – possa essere viziato da errore essenziale

e contestato in questa sede. Già solo per questo motivo, la censura si rivela

inconsistente.

Va inoltre sottolineato

che RE 1, benché assistito da un legale almeno dal 25 marzo 2022 (cfr. procura

annessa allo scritto 4 aprile 2022), non ha mai fatto cenno al fatto di essere

stato vittima di un errore essenziale, né ha mai sostenuto di non essere stato

reso edotto della possibilità di includere nel calcolo del suo fabbisogno altre

spese erroneamente non considerate nell’ambito della mediazione presso il

Centro Coppia e Famiglia prima del reclamo qui in oggetto (quali le spese di

trasferta al lavoro). Non corrisponde al vero, contrariamente a quanto

sostenuto nel reclamo, che il vizio sia stato formalmente segnalato mediante

gli scritti inviati all'Autorità di protezione il 4 aprile 2022 e il 10 giugno

2022.

Nulla è stato detto in

proposito all’udienza convocata il 29 marzo 2022 per l’omologazione della

convenzione, benché RE 1 fosse già patrocinato. Non vi è cenno del fatto che il

padre si fosse reso conto di non riuscire a far fronte al contributo di

mantenimento stabilito, come sostenuto oggi nei suoi memoriali. Nella lettera 4

aprile 2022 all’Autorità di protezione il patrocinatore di RE 1 si è limitato a

produrre una serie di nuovi documenti giustificativi concernenti le spese

correnti mensili del suo assistito e a formulare un nuovo calcolo, senza alcun

riferimento a quanto già pattuito. Neppure in sede di udienza 19 maggio 2022 RE

1.

ha messo in dubbio l’accordo raggiunto lamentando un errore essenziale (benché

l’Autorità di protezione abbia affermato che anche alla luce dei nuovi

documenti prodotti, il calcolo del contributo dovuto “non sarebbe cambiato

molto”; verbale, pag. 2). Anche lo scritto 2 giugno 2022 del patrocinatore

del reclamante, nel quale quest’ultimo si riservava di versare il contributo

nella misura delle sue disponibilità, non contiene allusioni al fatto che

l’accordo stipulato sarebbe stato sottoscritto sotto l’influsso di un errore

essenziale. Infine, nella lettera 10 giugno 2022 il patrocinatore di RE 1 ha

quantificato la propria proposta di contributo, ribadendo il calcolo ritenuto

corretto, e declassando l’accordo precedentemente stipulato a semplice “proposta

del 14 agosto 2021” (pag. 3).

È soltanto la

controparte che, sottolineando il suo disaccordo a qualsiasi tipo di modifica

all’accordo già sottoscritto dalle parti e sottoposto ad omologazione, afferma

che una simile pattuizione potrebbe essere “inficiata solo ed esclusivamente

secondo i disposti di cui agli artt. 23ss. CO, in concreto neppure chiamati in

causa da controparte” (cfr. lettera 6 luglio 2022 all’Autorità di

protezione). Neppure a seguito di tale affermazione il reclamante risulta aver

formulato la dichiarazione prevista all’art. 31 CO.

Alla luce di quanto

evocato sopra e di quanto emerge dagli atti, l’invocazione dell’esistenza di un

errore essenziale nella pattuizione in questa sede non appare suffragata da

alcun elemento. La relativa censura deve dunque essere considerata priva di

fondamento.

4.

Il reclamante

contesta infine il fatto che l'accordo di mantenimento omologato, viste la

situazione finanziaria delle parti correttamente accertata e la documentazione

allegata al reclamo, sia adeguato.

RE 1 ritiene

anzitutto che il reddito netto mensile indicato nell'accordo di mantenimento

non possa essere confermato poiché “include gli assegni famigliari, i quali

però vanno considerati a parte” (reclamo, pag. 12). Il suo fabbisogno sarebbe

poi “nettamente superiore rispetto a quanto calcolato nell’accordo di

mantenimento”, in quanto l’accordo 14 agosto 2021 “non considera diverse

sue spese rilevanti quali la tassa militare, la franchigia delle spese mediche,

le spese di manutenzione dell'auto (servizio annuale e spese per pneumatici

invernali/estivi), le spese di trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, il

canone Serafe e le spese di trasloco/arredamento, le quali sono di una certa

entità” (reclamo, pag. 12).

Secondo il reclamante,

sarebbero invece stati calcolati in modo generoso i fabbisogni della madre e

della figlia, “più alti del fabbisogno effettivo, e in parte nemmeno provati”

(reclamo, pag. 12). Gli importi calcolati a titolo di cassa malati devono

essere ridotti in quanto “entrambe beneficiano di una riduzione dei premi”

in base ad una decisione 30 aprile 2022 e “non vi è tuttavia ragione di

credere che le stesse non abbiano ricevuto dei sussidi anche per l'anno 2021”

(reclamo, pag. 12). Il padre lamenta che il costo del leasing dell’auto della

controparte sia eccessivo e che le assicurazioni sulla vita non debbano essere

considerate nel calcolo (reclamo, pag. 13). In considerazione della rilevante

disponibilità mensile della madre (“che corrisponde al 60% di quella del

padre”), secondo il reclamante appare dunque equo che ella partecipi al

mantenimento della figlia.

In seguito, egli sostiene

che per quanto attiene al fabbisogno di PI 1, il Consultorio coppia e famiglia

non ha tenuto conto “dell'evoluzione futura della situazione, dato che,

quando la bambina andrà all'asilo (fra soli due anni), i costi dell'asilo nido

decadranno e quelli di una mamma diurna o di un centro che accoglie figli per

il dopo asilo/scuola saranno verosimilmente inferiori a quelli attualmente

sostenuti”, oltre al fatto che tali costi non sono documentati (reclamo,

pag. 13). Va inoltre rilevato che PI 1 “sta con il padre tutti i mercoledì

pomeriggi fino alla sera, ciò che sgrava ulteriormente la madre” (reclamo,

pag. 14). Secondo il reclamante, il fabbisogno di PI 1 ammonta a CHF 1'223.35

mensili, che dedotto l'importo mensile dell’assegno di famiglia ammonta a fr.

1’020.–.

4.1

L’art. 287 cpv. 1 CC

prevede che il contratto circa l’obbligo di mantenimento vincola il figlio

soltanto se approvato dall’autorità di protezione, ragion per cui il minore può

retrocedere dall’accordo in qualsiasi momento prima dell'approvazione: per il debitore,

l’accordo è invece vincolante sin dal momento della stipulazione (Fountoulakis, in:

BSK ZGB I, 7 ed. 2022, ad art. 287 CC n. 2a).

La necessità di

omologazione dei contratti circa l’obbligo di mantenimento, prevista dalla

legge, comporta una limitazione del potere di rappresentanza dei genitori, rappresentanti

legali del figlio: tale limitazione si basa sul pericolo che il rappresentante

legale, per qualsiasi motivo, non tuteli adeguatamente gli interessi del

minore. Il requisito dell’omologazione previsto dalla legge ha lo scopo di

evitare questo rischio, data l'importanza fondamentale del mantenimento del

bambino (Hegnauer, in: BK ZGB,

1997.

ad art. 287-288 CC, n. 40). La necessità di omologazione dell’accordo

serve dunque l'interesse del figlio e mira a proteggerlo da una pattuizione a

lui svantaggiosa: nel suo esame, l’autorità incaricata dell’omologazione deve

tutelare gli interessi di quest’ultimo (Fountoulakis, in: BSK ZGB I, 7 ed. 2022, ad art. 287 CC n. 1).

4.2

Sulla scorta dei

principi evocati, occorre rilevare che il compito dell’Autorità di protezione

nella fattispecie non è finalizzato a stabilire l’importo esatto del contributo

che risulterebbe da un procedimento giudiziario contenzioso concernente il

mantenimento. Il potere d’esame dell’autorità di prime cure in relazione al

contributo per PI 1, oggetto di un accordo scaturito da una mediazione fra i

genitori, è teso a verificare che la pattuizione tra quest’ultimi non le sia

svantaggiosa. Il controllo dell’autorità di omologazione non è finalizzato alla

tutela degli interessi finanziari dell’uno o dell’altro genitore o al controllo

della completa identità del risultato ottenuto con quello che si otterrebbe

applicando con rigore il metodo di calcolo e i dettami giurisprudenziali del Tribunale

federale. In assenza di un accordo fra i genitori concernente il contributo per

la minore, l’Autorità di protezione non dispone per legge (cfr. art. 298b cpv.

3.

e 298d cpv. 3 CC; art. 304 cpv. 2 CPC) del potere decisionale di calcolare il

contributo di mantenimento corretto in favore della minore, delegato alla

giurisdizione ordinaria civile.

In concreto, nella

misura in cui l’unico accordo agli atti è quello liberamente – senza errori

essenziali – sottoscritto da RE 1 e CO 2 il 14 agosto 2021 e da loro medesimi sottoposto

per omologazione il 4 ottobre 2021 all’Autorità di protezione (richiesta

ribadita dal reclamante stesso con e-mail 17 marzo 2022), verificato l’adempimento

dei criteri di cui all’art. 287a CC e assodato che l’importo del contributo

previsto in favore di PI 1 di fr. 1'232.10 (oltre assegni familiari) non le è

pregiudizievole alla luce della situazione economica dei genitori che emerge

dagli atti – valutata dall’Autorità di protezione con riferimento alla

documentazione presentata inizialmente e a quella fatta pervenire in seguito – non

spettava all’autorità di prime cure entrare nel dettaglio delle singole voci

esposte o escluse dai genitori e dei calcoli da loro effettuati, ad esempio

sulla presa in conto o meno delle spese legate alle trasferte lavorative, alla

tassa militare, ai costi del trasloco effettuato successivamente, così come ad un’eventuale

riduzione della retta dell’asilo nido durante i periodi di vacanza dei genitori,

eccetera.

Le argomentazioni di RE 1

per opporsi all’omologazione dell’accordo in relazione al contributo di

mantenimento per la figlia PI 1 non possono pertanto trovare accoglimento in

questa sede e non si può affermare che l’autorità di prime cure abbia

erroneamente accertato i fatti o applicato il diritto.

Nella misura in cui RE 1

ritenga che, successivamente alla pattuizione sottoscritta, vi sia stata una

modifica delle circostanze (“modificazioni dei bisogni del figlio, delle

possibilità dei genitori o del costo della vita”, cfr. art. 286 cpv. 1 CC),

egli è libero di intraprendere la relativa procedura di modifica – contenziosa

– dinnanzi alla Pretura competente.

5.

Il reclamo deve

dunque essere integralmente respinto e la decisione impugnata confermata. L’emanazione

del presente giudizio rende priva di oggetto la richiesta di CO 2 di revocare

l’effetto sospensivo automaticamente conferito al reclamo ex art 450c

CC, per cui la relativa istanza deve essere stralciata dai ruoli.

6.

Nel suo reclamo, RE

1.

ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 29 cpv.

3.

Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della

procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha

diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria

per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio

dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei

mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b).

Va osservato che l’istanza

appare lacunosa, nella misura in cui la documentazione preannunciata da RE 1 nel memoriale di reclamo, e meglio il certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di domicilio, non è stato presentato né in annesso

alla replica né separatamente (pag. 15: “il formulario per l'ammissione

all'assistenza giudiziaria (che segue e sarà esibito a breve)”; pag. 18, doc.

D: “certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (segue)”).

La presentazione di tale documentazione era invero stata già evocata in prima

sede e, anche in quel caso, non è mai stata presentata (cfr. scritto 4 aprile

2022, “il formulario debitamente compilato dall’autorità comunale sarà

prodotto prossimamente”).

La

mancata produzione agli atti di tale documento è stata peraltro ulteriormente ricordata

all’istante dall’Autorità di protezione nelle osservazioni al reclamo per

denegata giustizia 23 agosto 2022 (pag. 2: “il reclamante non ha mai

prodotto il formulario per l’ammissione all’assistenza giudiziaria”; cfr.

inc. CDP 9.2022.128) ma ciò non ha comunque determinato il reclamante – patrocinato

da un legale – a darvi seguito, in nessuno dei due procedimenti di reclamo.

A

tali condizioni, l’istanza può dunque essere respinta senza che occorra fissare

un ulteriore termine all’istante per completare la sua richiesta (cfr. STF

5A_1045/2021 del 18 agosto 2022, consid. 3.1.).

7.

Con osservazioni 23

agosto 2022 anche CO 2 ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, seppur in forma cautelativa. La

richiesta cautelativa è stata successivamente confermata in sede di duplica (pag.

2) benché neppure la resistente abbia prodotto il certificato comunale che

aveva preannunciato (“non appena ritornato vidimato dal Comune, si farà

pervenire il relativo certificato AG”, osservazioni, pag. 13).

In ogni caso,

considerata la reiezione del reclamo, CO 2 non deve corrispondere spese processuali di sorta e si vede riconoscere un’indennità per

ripetibili. La sua istanza deve dunque essere stralciata in quanto priva di

oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009

del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 13 ottobre 2022, inc.

9.2022.114, consid. 4).

8.

Gli oneri del

procedimento seguono la soccombenza e sono dunque da porre integralmente a

carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 2'500.– a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto

2. L’istanza

di revoca dell’effetto sospensivo al reclamo presentata da CO 2, divenuta priva

d’oggetto, è stralciata dai ruoli.

3. La

domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio presentata da RE 1 è respinta.

4. La

domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio presentata da CO 2, divenuta priva d’oggetto, è stralciata dai

ruoli.

5. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.–

b) spese fr.

50.–

fr.

550.–

sono posti a carico di RE

1, che rifonderà a CO 2 fr. 2'500.– a titolo di ripetibili.

6. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.