9.2022.13
Relazioni personali con terze persone (nonni); diritto di consultare gli atti
6 dicembre 2022Italiano27 min
seguito, i genitori sono stati privati anche dell’autorità parentale sui figli PI
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.13
Lugano
6 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda le relazioni personali con il nipote PI 1
giudicando
sul reclamo del 26 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 20/23 dicembre 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1, nato il 2007, è
figlio di PI 2 e PI 3, genitori divorziati. È da tanti anni che le autorità di
protezione e i vari servizi sociali si stanno occupando della sua situazione
famigliare. Ci si limiterà pertanto a ricordare quanto necessario per
l’evasione della vertenza in oggetto.
B. In un primo momento,
i genitori sono stati privati della custodia parentale (decisione 27 agosto
2010 dell’allora Commissione tutoria regionale __________). PI 1 e suo fratello
maggiore __________ sono stati collocati presso l’Istituto __________. In
seguito, i genitori sono stati privati anche dell’autorità parentale sui figli PI
1 e __________ e sulla figlia __________, nata nel frattempo in data 2010 (decisione
28 marzo 2012 dell’allora Autorità di vigilanza sulle tutele, __________). A
favore dei minori è quindi stata istituita una tutela ex art. 368 vCC. Quale
tutore è stato nominato __________, sostituito in data 4 luglio 2017 dalla
tutrice CURA 1 dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito UAP).
C. Mediante decisione 28
ottobre 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito
Autorità di protezione) PI 1 e i suoi fratelli sono stati collocati presso una famiglia
affidataria a __________.
D. Durante il periodo di
collocamento presso istituto, così come presso la famiglia affidataria, PI 1 (e
suo fratello __________) hanno potuto esercitare delle relazioni personali con
la nonna paterna, RE 1.
E. Con scritto 17 agosto
2016 l’UAP ha informato l’Autorità di protezione di alcuni comportamenti ostacolanti
da parte della nonna paterna nei confronti della famiglia affidataria, motivo
per cui sono state provvisoriamente sospese le visite tra i bambini e la nonna.
F. In occasione
dell’udienza tenutasi il 4 luglio 2017, l’Autorità di protezione e gli
operatori sociali dell’UAP hanno informato RE 1 della possibilità di un primo
riavvicinamento con il nipote __________ (il quale è stato nel frattempo
ricollocato presso una nuova struttura di accoglienza) a condizione che “la
nonna si impegni a lavorare con la rete e a seguire le indicazioni concordate,
senza dare messaggi ambivalenti ai minori” (cfr. verbale di udienza). RE 1
si è dichiarata d’accordo con quest’ultime premesse.
In un secondo tempo, in
seguito alla richiesta 23 novembre 2017 della nonna paterna tendente al
ripristino delle relazioni personali con tutti i nipoti, la tutrice, con
scritto 19 gennaio 2018, ha informato l’Autorità di protezione di aver previsto
un riavvicinamento tra i minori e la nonna, nella forma di visite sorvegliate
presso il Punto d’Incontro di __________ per le visite con PI 1 e __________ e
presso il Punto d’Incontro di __________ per le visite con __________. Con
scritto 8 febbraio 2018 l’Autorità di protezione ha espresso il suo preavviso
favorevole a tale progetto di riavvicinamento dei famigliari. In data 18 marzo
2018 la tutrice ha presentato a RE 1 il piano dei diritti di visita (che
prevedeva un periodo di prova di tre mesi con una visita al mese per la durata
di un’ora in forma sorvegliata). In data 4 luglio 2018 il periodo di prova dei
diritti di visita è stato prorogato di ulteriori tre mesi.
G. Nel frattempo sono
state riorganizzate anche le relazioni personali tra i minori e i propri genitori,
anche esse in forma di visite sorvegliate presso il Punto d’Incontro di __________.
H. Con rapporto 25
ottobre 2018 il Punto d’Incontro ha aggiornato l’UAP sull’andamento dei diritti
di visita tra PI 1 e __________ e la nonna paterna. Relativamente alla visita
svolta in data 19 agosto 2018, è stato riferito che PI 1 non ha voluto partecipare
alla visita a causa di un malessere emotivo. In occasione di tale incontro RE 1
avrebbe espresso la sua convinzione, secondo cui l’assenza di PI 1 era da
imputare alla famiglia affidataria. Con scritto 29 ottobre 2018 la tutrice ha
poi comunicato alla nonna di ritenere necessario continuare lo svolgimento dei
diritti di visita in forma sorvegliata ai fini di tutelare meglio l’equilibrio
delicato dei minori.
I. All’inizio del
2019, il collocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria di __________ ha
dovuto essere concluso per l’impossibilità della famiglia a gestire le
accrescenti difficoltà comportamentali del minore. In data 13 febbraio 2019 PI
1 è stato trasferito presso una famiglia SOS a __________, la quale ha potuto
in seguito accoglierlo a lungo termine, avendo la famiglia nel frattempo
acquisito lo statuto di famiglia affidataria.
J. L’11 marzo 2020 la
medesima famiglia ha segnalato di non riuscire più a gestire gli atteggiamenti
di agitazione e di aggressività di PI 1, vedendosi costretta a chiudere con
effetto immediato l’affido del minore. PI 1 è stato quindi ricoverato presso il
reparto di pediatria dell’Ospedale __________, in attesa che l’UAP trovasse un
posto di collocamento in un Centro educativo per minorenni (in seguito CEM).
K. Il 18 marzo 2020 PI 1
è stato accettato per un periodo di prova presso la __________, collocamento
poi sospeso con effetto immediato in data 17 giugno 2020 per dei gravi scompensi
di PI 1 all’interno della struttura. Mancando un posto disponibile presso una
Comunità terapeutica, si è reso necessario un ulteriore ricovero del minore
presso il reparto di pediatria dell’Ospedale __________. Nel frattempo e in
attesa della conclusione di un progetto idoneo ai suoi bisogni, in data 3
luglio 2020, PI 1 è stato accolto presso una famiglia affidataria professionale
a __________.
L. In data 26 marzo 2020
l’UAP ha informato RE 1 sulla sospensione dei diritti di visita con i nipoti a
seguito dell’allora emergenza sanitaria relativa al Covid19. I diritti di visita
sono stati poi ripristinati nel mese di maggio 2020.
M. In data 10 luglio
2020 __________, compagno di RE 1, ha chiesto di poter esercitare delle
relazioni personali con PI 1 (e con __________ e __________), domanda respinta
dall’Autorità di protezione in data 13 ottobre 2020, poiché, per quanto attiene
alla posizione di PI 1, la tutrice ha ritenuto che l’integrazione di una nuova
figura fosse prematura, siccome la sua situazione di fragilità emotiva del
minore richiederebbe dapprima una regolarità nelle relazioni personali già
ammesse.
N. Sentito in data 3
dicembre 2020 dall’Autorità di protezione, PI 1 ha acconsentito al suo
collocamento presso la struttura __________, dichiarando di voler vedere i
fratelli __________ e __________, mentre quale persona di fiducia e di
riferimento durante il previsto soggiorno in __________ il minore ha scelto la sua
tutrice CURA 1. Con risoluzione presa in sede di audizione del 3 dicembre 2020
l’Autorità di protezione ha revocato il collocamento di PI 1 presso la famiglia
affidataria professionale e statuito il collocamento del minore, a partire dal
9 dicembre 2020, presso la Comunità __________. Le relazioni personali con i
genitori sono state provvisoriamente sospese per consentire l’ambientamento del
minore nella nuova struttura di accoglienza. Quale figura di riferimento è
stata designata la tutrice, CURA 1.
O. In data 14 dicembre
2020 la tutrice ha comunicato alla nonna paterna che le relazioni personali con
la famiglia erano provvisoriamente sospese, indicando che dopo un primo
bilancio, sarebbe poi stato valutato un loro ripristino.
P. Con scritto 30
settembre 2021 RE 1 ha chiesto alla tutrice di poter riattivare i contatti con PI
1. In data 21 ottobre 2021 la tutrice ha respinto la domanda, rilevando che PI
1 avrebbe unicamente chiesto di sentire e/o vedere il fratello maggiore e
talvolta i genitori, e specificando che, secondo il parere del
medico-psichiatra, il minore si troverebbe in un momento di particolare
vulnerabilità nel quale l’attivazione di possibili vissuti nostalgici inerenti
la sua storia famigliare potrebbero essere controproducente. La tutrice ha
inoltre assicurato la nonna che l’avrebbe aggiornata non appena PI 1 avesse iniziato
a chiedere di sentirla.
Q. Con istanza 27
ottobre 2021 RE 1 ha postulato il ripristino delle relazioni personali con PI 1,
domanda respinta dall’Autorità di protezione mediante risoluzione 1822/2021 del
20 dicembre 2021. Secondo l’Autorità di protezione, le circostanze sarebbero modificate
rispetto al periodo in cui venivano esercitati i diritti di visita tra PI 1 e
la nonna paterna, trovandosi il minore in una situazione nuova, nella quale un
ripristino dei diritti di visita non gioverebbe al suo bene.
R. Con scritto 13
gennaio 2022 RE 1 ha inoltre preteso il diritto di consultare la documentazione
alla base della riposta della tutrice del 21 ottobre 2021.
S. Contro la risoluzione
20 dicembre 2021 dell’Autorità di protezione è insorta RE 1 mediante reclamo 26
gennaio 2022. La reclamante ha dapprima censurato il mancato accesso agli atti
citati sia dalla tutrice nel suo scritto 21 ottobre 2021, sia dall’Autorità di
protezione nella decisione impugnata. La reclamante ha contestato l’ulteriore
sospensione delle relazioni personali con il nipote PI 1, chiedendo
l’annullamento della decisione impugnata, e postulando, in via subordinata la
riattivazione delle relazioni personali con il nipote nella forma sorvegliata “tramite
diritti di visita e/o telefonici mensili”. La reclamante ha infine chiesto
di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e al gratuito
patrocinio.
T. Con osservazioni 4
febbraio 2022 il padre di PI 1, rappresentato dalla curatrice generale CURA 3,
ha comunicato di non opporsi all’esercizio delle relazioni personali tra PI 1 e
la nonna paterna e, per quanto attiene alla richiesta di accedere agli atti, di
rimettersi al giudizio della scrivente Camera di protezione.
La madre di PI 1 non ha
presentato delle osservazioni al reclamo (va osservato che con decisione 22 febbraio
2022 l’Autorità di protezione ha sostituito il curatore generale precedente, CURA
2, con __________ dell’UAP, __________).
U. Mediante osservazioni
11 febbraio 2022 la tutrice di PI 1 si è riconfermata nei suoi scritti del 21
ottobre 2021 e del 21 gennaio 2022, rilevando che la situazione di PI 1 fosse
invariata. La tutrice ha comunicato che anche la responsabile della struttura
di accoglienza avrebbe espresso preavviso negativo relativamente alla
riattivazione delle relazioni personali tra PI 1 e la reclamante, allegando il
certificato medico 10 febbraio 2022 del Dr. med. __________, pedo-psichiatra di
PI 1, che ha sconsigliato, in tal momento, la ripresa delle relazioni personali
con i familiari.
V. Con osservazioni 4
marzo 2022 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione
impugnata. L’accesso agli atti è stato negato, in quanto l’Autorità di
protezione ha contestato che la nonna paterna avesse la qualità di parte nel
procedimento, ritenendo inoltre che la medesima non avrebbe fatto valere in che
modo una sua consultazione degli atti potrebbe contribuire ad accrescere il
benessere del minore. Relativamente al ripristino delle relazioni personali con
il nipote, l’Autorità di protezione ha sottolineato la necessità di ristabilire
l’equilibrio psichico del minore, bisogno che prevalerebbe sull’interesse della
nonna di riprendere dei contatti con suo nipote. L’Autorità di protezione ha evidenziato
che qualora le premesse tornassero ad essere date, non vi sarebbero degli
impedimenti al ripristino immediato delle relazioni personali come già avveniva
in passato.
W. Con replica 22 marzo
2022 la reclamante ha contestato l’affermazione della tutrice secondo cui la
situazione fosse immutata, sottolineando che PI 1 si era presentato presso il
suo domicilio durante la sua fuga dall’istituto in data 1° febbraio 2022,
chiedendo di poterla vedere e sentire. La reclamante ha criticato il
certificato medico citato dalla tutrice ritenendolo troppo generico ai fini di
poter vietare i contatti con il nipote, pretendendo nuovamente l’accesso agli
atti, sostenendo di essere parte del procedimento in quanto intervenuta in
qualità di reclamante. Secondo la reclamante, le argomentazioni inerenti il
debole stato psichico di PI 1 non sarebbero sufficienti per poter negare le
visite con la nonna, la quale, siccome non autorizzata a vedere la
documentazione alla base della decisione, sarebbe lesa del suo diritto di
essere sentito.
X. La tutrice ha
confermato in data 28 marzo 2022 di non avere ulteriori considerazioni in
merito alla replica della reclamante, ribadendo la sua presa di posizione del 11
febbraio 2022.
Y. Con duplica 29 marzo
2022 l’Autorità di protezione ha specificato che la semplice qualità di
destinataria di una decisione contestuale alla richiesta di diritti di visita
con un minore non darebbe alla reclamante il diritto ad accedere al dossier
completo relativo a quest’ultimo, sottolineando il limite del diritto tutorio applicabile.
Per quanto attiene al desiderio espresso da PI 1 in un momento critico durante
la sua fuga presso l’abitazione della nonna paterna, essa avrebbe un peso
minore rispetto a quanto indicato dal suo psichiatra curante, parere che
sarebbe da ritenere sufficiente alla giustificazione del diniego del diritto di
visita.
Z. Nel frattempo, in
quanto il collocamento presso l’istituto __________, non ha potuto garantire a PI
1 le terapie necessarie, con decisione 27 ottobre 2022, PI 1 è stato collocato
presso la Struttura __________. Con la medesima decisione le relazioni
personali tra PI 1 e i genitori sono state provvisoriamente sospese per
consentire l’ambientamento del minore nella nuova struttura di accoglienza,
mentre agli educatori della Comunità è data facoltà di prevedere contatti con i
famigliari a dipendenza delle necessità terapeutiche di PI 1. La tutrice è
stata confermata quale persona di fiducia del minore.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Secondo l’art. 274a
CCS in “circostanze straordinarie” il diritto alle relazioni personali può
essere accordato anche ad altre persone, segnatamente ai parenti, in quanto ciò
serva al bene del figlio. “Circostanze straordinarie” sono – tra l’altro –
cambiamenti famigliari che non permettono più a tali parenti di mantenere un
rapporto instauratosi con il minorenne, come per esempio in caso di
scioglimento della comunione domestica dei famigliari (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6. Edizione, pag.
631; Hegnauer in: Berner
Kommentar, edizione 1991, n. 19 ad art. 274a CC).
Diversamente dalle
relazioni personali tra genitore e figlio, infatti, le relazioni tra i terzi e
il figlio devono orientarsi esclusivamente al bene di quest’ultimo; l’interesse
dei terzi che desiderano intrattenere relazioni personali con il minorenne
importa poco (Hegnauer in: Berner
Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 274a CC; analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2004.116
del 26 marzo 2007, consid. 5). In concreto solo l'interesse del
figlio è determinante, non quello della persona con la quale costui può o deve
intrattenere delle relazioni personali (FamPra.ch 1/2004, pag. 159). Il diritto
di visita dei terzi deve pertanto servire positivamente al bene del minore,
segnatamente deve contribuire concretamente al suo benessere. Non è sufficiente
che la relazione non gli causi un pregiudizio. Il diritto alle relazioni
personali sarà di principio giudicato nell’interesse del minore qualora il
medesimo (capace di discernimento rispetto a tale questione) esprime
chiaramente il bisogno di restare in contatto con la persona in questione, la
quale gli procura o rafforza un sentimento di protezione, ciò tuttavia a
condizione che non vi siano da temere degli effetti pregiudizievoli (Meier/Stettler, Droit de la filiation,
6.
Edizione, pag. 631).
3.
Nel suo
apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni
personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012
consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all’Autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento,
amministrando le prove finanche in modo inabituale, sollecitare rapporti, di
propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto
di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
4.
A differenza della
situazione vigente al momento dell’emanazione della decisione impugnata, PI 1
non si trova più all’istituto __________, essendo il collocamento diventato
inattuabile a causa delle aggravate condizioni psicologiche del minore e
l’impossibilità della struttura di gestirlo e curarlo adeguatamente. Il 28
ottobre 2022 il minore è quindi stato trasferito presso la Struttura __________.
Occorre anzitutto rilevare
che il recente trasferimento del minore non incide sulla fattispecie e sulle
domande che la scrivente Camera è stata chiamata a giudicare a seguito del
reclamo qui in esame.
4.1
Sebbene non
esplicitamente citati nella decisione impugnata, dagli atti si evince che gli
elementi probatori principali alla base della risoluzione sono i pareri
espressi, da un lato, dal medico psichiatra curante di PI 1, il Dott. __________
del Servizio medico-psicologico, __________, e dall’altro lato, dalla
direttrice dell’istituto di collocamento. Difatti, già la riposta della tutrice
del 21 ottobre 2021 (con la quale ha negato la riattivazione dei diritti di
visita con la nonna) era sorretta da quanto “discusso e valutato” con la
rete di protezione del minore, segnatamente dal parere del medico curante
contenuto nel certificato medico 6 maggio 2021, così come dalle informazioni
fornite dalla direzione della struttura d’accoglienza. In sede di osservazioni
11.
febbraio 2022, la tutrice ha poi presentato un rapporto medico aggiornato dal
Dott. __________, datato il 10 febbraio 2022, nel quale il medico ha ribadito il
suo disaccordo ad una ripresa delle relazioni personali con i famigliari, e ciò
“al fine di preservare maggiormente il compenso clinico e limitare il grado
di compromissione del minore che si trova ancora in età evolutiva”. Lo
specialista ha infatti evidenziato come “il minore presenta uno stato
clinico di labile compenso, i contatti con i famigliari (genitori, fratelli,
nonni), per quanto connotati da una nota affettiva positiva, hanno generato e
generano nel minore un aumento delle tensioni interne e del disagio, con
ripresa di agiti disfunzionali (fughe, vandalismi, aggressività, atteggiamenti
inadeguati)”. Alla luce del chiaro avviso medico, rievocato e aggiornato in
data 10 febbraio 2022 nel corso della presente procedura di reclamo, la
scrivente Camera non può che condividere la posizione dell’Autorità di prime
cure e confermare che le relazioni personali tra PI 1 e la nonna paterna, così
come con gli altri famigliari, erano, in tal momento, da mantenere sospese. La
necessità terapeutica indicata dal Dott. __________ prevale ovviamente sia sull’interesse
della reclamante di poter ristabilire i contatti con il nipote, sia sull’opinione
espressa dal minore (soltanto per la prima volta) in occasione della sua
udienza in data 24 ottobre 2022. Il fatto che PI 1 si fosse presentato presso
il domicilio della nonna paterna durante la sua fuga dall’istituto in data 1°
febbraio 2022 non è sufficiente per dimostrare un vero e proprio bisogno
personale del minore di intrattenere dei contatti regolari con la nonna, visto
che egli era comunque già fuggito dall’istituto in altre occasioni, avendo in
tali circostanze cercato riparo presso il domicilio del padre o di amici. Come
evidenziato nelle osservazioni 11 febbraio 2022 della tutrice, secondo la rete
professionale che segue PI 1 “nei momenti critici e di frustrazione, PI 1
tende ad allontanarsi senza autorizzazione dalla struttura alla ricerca di
“radici” nella sua rete di conoscenze (dalla famiglia, agli amici, a conoscenti
figure professionali che frequenta o non)”.
Del resto appare del
tutto indicato lasciare al minore il tempo necessario per ambientarsi presso la
nuova struttura e per aderire alle nuove forme terapeutiche offertegli, senza
che egli corra il rischio di essere destabilizzato da rapporti e incontri (prematuri)
con i famigliari che, come esposto dalla tutrice in sede di osservazioni 11
febbraio 2022 “generano nel minore un aumento delle tensioni interne e del
disagio, con ripresa di agiti disfunzionali”. È quindi senz’altro corretta
la decisione di mantenere sospese le relazioni personali con i famigliari, almeno
fino a quando i medici curanti e gli operatori della rete di protezione
potranno certificare che una ripresa delle visite possa contribuire al bene del
minore.
In tal senso, si osserva
che la reclamante ha esposto in maniera alquanto generica i motivi per i quali
una riattivazione dei diritti di visita con PI 1 gioverebbe al bene di quest’ultimo,
essendosi limitata a rilevare che già in passato le visite erano concesse
regolarmente, e che sarebbe in generale da presumere che rapporti con i nonni
servirebbero al bene dei figli. Tali argomenti non possono essere considerati preponderanti
rispetto ai bisogni terapeutici sostenuti dal Dott. __________, condivisi anche
dalla tutrice.
Infine, pur volendo
considerare ai fini del presente giudizio le più attuali circostanze che hanno
comportato all’ulteriore trasferimento di PI 1, queste costituirebbero casomai
solo un’ulteriore prova dell’estrema fragilità psichica di PI 1 e della sua
necessità di ritrovare una stabilità emotiva senza interferenze esterne dei
famigliari.
4.2
La tesi sostenuta
dalla reclamante, secondo cui la presenza della nonna nella vita di PI 1
potrebbe “infondere al minore un senso di protezione”, appare effettivamente
fondata ed è stata anche condivisa dall’Autorità di protezione e dalla tutrice,
che hanno entrambe riconosciuto esplicitamente l’opportunità di riattivare le
visite tra PI 1 e la nonna paterna non appena la situazione psichica del minore
permetterà un riavvicinamento. Infatti, già dal tenore della decisione
impugnata, emerge la natura provvisoria del diniego alla riattivazione delle
visite (cfr. pag. 2 della decisione impugnata: “la scrivente Autorità di
protezione ritiene opportuno respingere, almeno in questo momento, l’istanza
della nonna paterna di PI 1”). Inoltre, nelle osservazioni 4 marzo 2022
dell’Autorità di protezione e in quelle della tutrice del 11 febbraio 2022 è
stato esplicitamente indicato che le relazioni personali tra PI 1 e la nonna
sarebbero da ripristinare “qualora le premesse tornino ad essere date e un
riavvicinamento alla nonna tornasse ad essere nell’interesse di PI 1”. A
tal proposito va ricordato che secondo l’art. 313 CC, in caso di modificazione
delle circostanze, l’Autorità di protezione è tenuta ad adattare le misure di
protezione del figlio alla nuova situazione.
5.
Nello svolgimento
della loro funzione, le Autorità di protezione trattano informazioni di natura confidenziale
relative alle persone coinvolte. Queste sono protette dal segreto di funzione
dall’art. 320 CP e dalle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati.
Giusta l’art. 451 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione è sottoposta anche
all’obbligo di discrezione espressamente previsto sia per
l’Autorità (art. 451 cpv. 1 CC) sia per i curatori (art. 413 cpv. 2 CC), nei
confronti di tutti i terzi, ossia le amministrazioni, le autorità giudiziarie e
pure i privati; l’obbligo vale anche nei confronti dei parenti, salvo se la
persona interessata abbia acconsentito a che le informazioni che la concernono
siano trasmesse o se il richiedente ha un diritto preponderante alla
trasmissione delle informazioni o, infine, se i parenti hanno un diritto di
consultare gli atti siccome parti alla procedura (CommFam Protection de
l’adulte, Cottier/Hassler, ad.
art. 451 N 10). In altri termini, i membri della famiglia non hanno un diritto incondizionato
di consultare l’incarto e nemmeno di essere informati in merito alla gestione
della misura.
L’obbligo di
discrezione porta su tutti i dati personali relativi alla persona; fanno parte
della sfera privata e segreta anche i dati relativi alla situazione finanziaria
(CommFam Protection de l’adulte, Cottier/Hassler,
ad. art. 451 N 12). L’art. 451 cpv. 1 CC menziona
espressamente gli interessi preponderanti come eccezioni all’obbligo di
mantenere il segreto. Le eccezioni al principio del segreto possono avere una
base legale espressa (art. 449c, 451 cpv. 2, 453, 449b CC) oppure fondarsi sul
consenso dell’interessato (CommFam Protection del l’adulte, op. cit., ad. art.
451.
N. 26 e 27). L’Autorità, per determinare in che misura può essere derogato
all’obbligo di discrezione, procede ad una valutazione degli interessi e questo
anche se una disposizione legale o il consenso del diretto interessato
l’autorizzano, di principio, a comunicare i dati (CommFam, op. cit., ad. art.
451.
N. 24).
5.1
Il diritto di
consultare gli atti (cfr. titolo marginale dell'art. 449b CC)
concretizza il diritto di essere sentito garantito dalla costituzione (art. 29
Cost).
Ai sensi dell'art.
449b CC, le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di
consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano (cpv.
1). L’atto la cui consultazione è stata negata a una persona che partecipa al
procedimento può essere utilizzato soltanto qualora l’autorità gliene abbia
comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale per il caso (cpv.
2).
5.2
La persona interessata
da una decisione dell’Autorità è sempre parte al procedimento di primo grado
(CommFam, Protection de l'adulte, Steck,
n. 7 ad art. 445 CC, su rinvio N. 8 ad art. 449b CC; BSK Erwachsenenschutz, Auer/Marti, ad. art. 449b N. 18 segg.).
Tra le parti al
procedimento figurano, oltre all’interessato, le persone vicine
all’interessato ai sensi della legge (cfr. art. 450 cpv. 2 CC), le persone di
fiducia (art. 443 CC), il curatore e in alcuni casi anche i terzi (nel caso in
cui dimostrino un interesse giuridicamente protetto; BSK Erwachsenenschutz, Auer/Marti, ad. art. 449b N. 22).
Il diritto
procedurale di consultare gli atti appartiene alle parti che partecipano alla
procedura, di principio, senza riserve e senza che debbano giustificare un
interesse particolare (DTF 129 I 249; CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 8 art. 449b CC).
5.3
Il diritto di
consultare gli atti si riferisce unicamente alla relativa procedura pendente e
non concede un accesso agli atti di altre autorità. Questo diritto va distinto
dal dovere di consegnare gli atti ex art. 448 cpv. 4 CC, il quale interessa i
rapporti tra l’autorità di protezione e altre autorità amministrative e
giudiziarie. Il diritto di consultare gli atti può estendersi anche agli atti
di un procedimento già concluso, tuttavia l’art. 449b CC regola soltanto il
diritto di accesso agli atti nell’ambito di una procedura pendente (BSK
Erw.Schutz – Auer/Marti, in art.
449b n. 4). Si deve ammettere l’esistenza di un interesse degno di protezione
quando la consultazione è motivata dall’esistenza di una procedura in corso. Trattandosi
di una procedura già conclusa, in questo caso la persona che presenta la
richiesta deve giustificare un interesse particolare (DTF 122 I 153 in Jdt 1998
I consid. 6a p. 197). Il diritto a consultare gli atti può in ogni caso essere
rifiutato interamente o in parte quando un interesse pubblico o degli interessi
preponderanti di terzi vi si oppongano; questi possono consistere in interessi
privati preponderanti al mantenimento del segreto, o in altri interessi, anche
pubblici, segnatamente ricavati dalla legge sulla protezione dei dati (STF 5A_1000/2017
del 15 giugno 2018 consid. 4.2; CommFam Protection de
l'adulte, Steck, N. 11 art. 449b
CC). (CommFam, Steck, N. 10 art.
449b CC; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti,
N. 28 ad. art. 449b). Nella valutazione degli interessi alla quale deve
procedere, l’Autorità deve applicare il principio di proporzionalità. Nella
misura del possibile, il diritto di consultare gli atti non dovrebbe essere
totalmente rifiutato, ma solamente limitato da un punto di vista fattuale, temporale
o personale (STF 5A_1000/2017; STF 5A_750/2015).
6.
In concreto, la
persona interessata dalla procedura di protezione nell’ambito della quale si
tratta di garantire l’obbligo di discrezione legale ai sensi dell’art. 451 CC è
il minore PI 1. Sia l’Autorità di protezione che la tutrice (ex art. 413 cpv. 2
CC), così come l’UAP, sottostanno a tale obbligo.
6.1
Come visto sopra, la sola
qualifica della reclamante quale nonna del minore interessato, non le
garantisce un diritto incondizionato di accesso agli atti delle procedure di
protezione a favore del suo nipote.
6.2
Gli atti sui quali si
basa la decisione impugnata e i quali la reclamante chiede di poter consultare,
ossia il rapporto medico 6 maggio 2021 del Dott. __________ e gli eventuali
rapporti dell’istituto di collocamento, costituiscono documenti allestiti ai
fini della procedura di protezione a favore di PI 1 avente per oggetto il
collocamento del minore. La nonna paterna non è parte di quest’ultimo
procedimento e non può quindi, senza la qualifica di parte, beneficiare di un
diritto di accesso agli atti.
RE 1 ha acquisito qualità
di parte unicamente nell’ambito della procedura relativa alla sua istanza
tendente alla concessione di diritti di visita con PI 1. Ciò le concederebbe,
di principio, il diritto di consultare gli atti limitatamente a quest’ultima
procedura. Tuttavia, data la natura confidenziale del certificato medico,
l’Autorità di protezione ha ritenuto di limitare l’accesso a tale documento da
parte della nonna paterna. A giusto titolo. Si tratta di un documento medico
nel quale sono riportate informazioni dettagliate inerente lo stato di salute
psico-fisico del minore, le quali devono essere trattate in modo assolutamente
riservato. L’interesse del minore alla riservatezza dei suoi documenti medici è
indubbiamente preponderante rispetto all’interesse della reclamante di potere
esercitare le relazioni personali con il nipote. A maggior ragione trattandosi
di una sospensione provvisoria delle relazioni personali in attesa del
raggiungimento di una nuova stabilità emotiva del ragazzo. Lo stesso discorso
vale per i rapporti redatti dall’istituto, atti che contengono altrettanto
informazioni confidenziali inerente l’andamento del collocamento e lo sviluppo
della situazione del minore, ragione per cui (al fine di non pregiudicare dei
progetti terapeutici in corso o quelli previsti), anch’essi vanno protetti limitandone
il diritto di consultazione.
Va sottolineato che il
contenuto essenziale dei documenti citati e alla base della decisione impugnata
è comunque stato condiviso con la reclamante, permettendo a quest’ultima di
prendere atto e conoscenza degli elementi rilevanti alla base della decisione
impugnata.
7.
Alla luce di quanto
precede, le censure della reclamante risultano insufficienti e infondate. Il
reclamo è quindi destinato all’insuccesso.
8.
La reclamante ha
postulato di essere messa a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG,
ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett.
b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni,
la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio del reclamante va quindi accolta, con l’esenzione dalle
spese processuali, mentre lo Stato provvederà alla retribuzione della
patrocinatrice della reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. La domanda di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
di RE 1 è accolta.
3. Non si prelevano
tasse e spese di giustizia.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.