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Decisione

9.2022.13

Relazioni personali con terze persone (nonni); diritto di consultare gli atti

6 dicembre 2022Italiano27 min

seguito, i genitori sono stati privati anche dell’autorità parentale sui figli PI

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.13

Lugano

6 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda le relazioni personali con il nipote PI 1

giudicando

sul reclamo del 26 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 20/23 dicembre 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1, nato il 2007, è

figlio di PI 2 e PI 3, genitori divorziati. È da tanti anni che le autorità di

protezione e i vari servizi sociali si stanno occupando della sua situazione

famigliare. Ci si limiterà pertanto a ricordare quanto necessario per

l’evasione della vertenza in oggetto.

B. In un primo momento,

i genitori sono stati privati della custodia parentale (decisione 27 agosto

2010 dell’allora Commissione tutoria regionale __________). PI 1 e suo fratello

maggiore __________ sono stati collocati presso l’Istituto __________. In

seguito, i genitori sono stati privati anche dell’autorità parentale sui figli PI

1 e __________ e sulla figlia __________, nata nel frattempo in data 2010 (decisione

28 marzo 2012 dell’allora Autorità di vigilanza sulle tutele, __________). A

favore dei minori è quindi stata istituita una tutela ex art. 368 vCC. Quale

tutore è stato nominato __________, sostituito in data 4 luglio 2017 dalla

tutrice CURA 1 dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito UAP).

C. Mediante decisione 28

ottobre 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito

Autorità di protezione) PI 1 e i suoi fratelli sono stati collocati presso una famiglia

affidataria a __________.

D. Durante il periodo di

collocamento presso istituto, così come presso la famiglia affidataria, PI 1 (e

suo fratello __________) hanno potuto esercitare delle relazioni personali con

la nonna paterna, RE 1.

E. Con scritto 17 agosto

2016 l’UAP ha informato l’Autorità di protezione di alcuni comportamenti ostacolanti

da parte della nonna paterna nei confronti della famiglia affidataria, motivo

per cui sono state provvisoriamente sospese le visite tra i bambini e la nonna.

F. In occasione

dell’udienza tenutasi il 4 luglio 2017, l’Autorità di protezione e gli

operatori sociali dell’UAP hanno informato RE 1 della possibilità di un primo

riavvicinamento con il nipote __________ (il quale è stato nel frattempo

ricollocato presso una nuova struttura di accoglienza) a condizione che “la

nonna si impegni a lavorare con la rete e a seguire le indicazioni concordate,

senza dare messaggi ambivalenti ai minori” (cfr. verbale di udienza). RE 1

si è dichiarata d’accordo con quest’ultime premesse.

In un secondo tempo, in

seguito alla richiesta 23 novembre 2017 della nonna paterna tendente al

ripristino delle relazioni personali con tutti i nipoti, la tutrice, con

scritto 19 gennaio 2018, ha informato l’Autorità di protezione di aver previsto

un riavvicinamento tra i minori e la nonna, nella forma di visite sorvegliate

presso il Punto d’Incontro di __________ per le visite con PI 1 e __________ e

presso il Punto d’Incontro di __________ per le visite con __________. Con

scritto 8 febbraio 2018 l’Autorità di protezione ha espresso il suo preavviso

favorevole a tale progetto di riavvicinamento dei famigliari. In data 18 marzo

2018 la tutrice ha presentato a RE 1 il piano dei diritti di visita (che

prevedeva un periodo di prova di tre mesi con una visita al mese per la durata

di un’ora in forma sorvegliata). In data 4 luglio 2018 il periodo di prova dei

diritti di visita è stato prorogato di ulteriori tre mesi.

G. Nel frattempo sono

state riorganizzate anche le relazioni personali tra i minori e i propri genitori,

anche esse in forma di visite sorvegliate presso il Punto d’Incontro di __________.

H. Con rapporto 25

ottobre 2018 il Punto d’Incontro ha aggiornato l’UAP sull’andamento dei diritti

di visita tra PI 1 e __________ e la nonna paterna. Relativamente alla visita

svolta in data 19 agosto 2018, è stato riferito che PI 1 non ha voluto partecipare

alla visita a causa di un malessere emotivo. In occasione di tale incontro RE 1

avrebbe espresso la sua convinzione, secondo cui l’assenza di PI 1 era da

imputare alla famiglia affidataria. Con scritto 29 ottobre 2018 la tutrice ha

poi comunicato alla nonna di ritenere necessario continuare lo svolgimento dei

diritti di visita in forma sorvegliata ai fini di tutelare meglio l’equilibrio

delicato dei minori.

I. All’inizio del

2019, il collocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria di __________ ha

dovuto essere concluso per l’impossibilità della famiglia a gestire le

accrescenti difficoltà comportamentali del minore. In data 13 febbraio 2019 PI

1 è stato trasferito presso una famiglia SOS a __________, la quale ha potuto

in seguito accoglierlo a lungo termine, avendo la famiglia nel frattempo

acquisito lo statuto di famiglia affidataria.

J. L’11 marzo 2020 la

medesima famiglia ha segnalato di non riuscire più a gestire gli atteggiamenti

di agitazione e di aggressività di PI 1, vedendosi costretta a chiudere con

effetto immediato l’affido del minore. PI 1 è stato quindi ricoverato presso il

reparto di pediatria dell’Ospedale __________, in attesa che l’UAP trovasse un

posto di collocamento in un Centro educativo per minorenni (in seguito CEM).

K. Il 18 marzo 2020 PI 1

è stato accettato per un periodo di prova presso la __________, collocamento

poi sospeso con effetto immediato in data 17 giugno 2020 per dei gravi scompensi

di PI 1 all’interno della struttura. Mancando un posto disponibile presso una

Comunità terapeutica, si è reso necessario un ulteriore ricovero del minore

presso il reparto di pediatria dell’Ospedale __________. Nel frattempo e in

attesa della conclusione di un progetto idoneo ai suoi bisogni, in data 3

luglio 2020, PI 1 è stato accolto presso una famiglia affidataria professionale

a __________.

L. In data 26 marzo 2020

l’UAP ha informato RE 1 sulla sospensione dei diritti di visita con i nipoti a

seguito dell’allora emergenza sanitaria relativa al Covid19. I diritti di visita

sono stati poi ripristinati nel mese di maggio 2020.

M. In data 10 luglio

2020 __________, compagno di RE 1, ha chiesto di poter esercitare delle

relazioni personali con PI 1 (e con __________ e __________), domanda respinta

dall’Autorità di protezione in data 13 ottobre 2020, poiché, per quanto attiene

alla posizione di PI 1, la tutrice ha ritenuto che l’integrazione di una nuova

figura fosse prematura, siccome la sua situazione di fragilità emotiva del

minore richiederebbe dapprima una regolarità nelle relazioni personali già

ammesse.

N. Sentito in data 3

dicembre 2020 dall’Autorità di protezione, PI 1 ha acconsentito al suo

collocamento presso la struttura __________, dichiarando di voler vedere i

fratelli __________ e __________, mentre quale persona di fiducia e di

riferimento durante il previsto soggiorno in __________ il minore ha scelto la sua

tutrice CURA 1. Con risoluzione presa in sede di audizione del 3 dicembre 2020

l’Autorità di protezione ha revocato il collocamento di PI 1 presso la famiglia

affidataria professionale e statuito il collocamento del minore, a partire dal

9 dicembre 2020, presso la Comunità __________. Le relazioni personali con i

genitori sono state provvisoriamente sospese per consentire l’ambientamento del

minore nella nuova struttura di accoglienza. Quale figura di riferimento è

stata designata la tutrice, CURA 1.

O. In data 14 dicembre

2020 la tutrice ha comunicato alla nonna paterna che le relazioni personali con

la famiglia erano provvisoriamente sospese, indicando che dopo un primo

bilancio, sarebbe poi stato valutato un loro ripristino.

P. Con scritto 30

settembre 2021 RE 1 ha chiesto alla tutrice di poter riattivare i contatti con PI

1. In data 21 ottobre 2021 la tutrice ha respinto la domanda, rilevando che PI

1 avrebbe unicamente chiesto di sentire e/o vedere il fratello maggiore e

talvolta i genitori, e specificando che, secondo il parere del

medico-psichiatra, il minore si troverebbe in un momento di particolare

vulnerabilità nel quale l’attivazione di possibili vissuti nostalgici inerenti

la sua storia famigliare potrebbero essere controproducente. La tutrice ha

inoltre assicurato la nonna che l’avrebbe aggiornata non appena PI 1 avesse iniziato

a chiedere di sentirla.

Q. Con istanza 27

ottobre 2021 RE 1 ha postulato il ripristino delle relazioni personali con PI 1,

domanda respinta dall’Autorità di protezione mediante risoluzione 1822/2021 del

20 dicembre 2021. Secondo l’Autorità di protezione, le circostanze sarebbero modificate

rispetto al periodo in cui venivano esercitati i diritti di visita tra PI 1 e

la nonna paterna, trovandosi il minore in una situazione nuova, nella quale un

ripristino dei diritti di visita non gioverebbe al suo bene.

R. Con scritto 13

gennaio 2022 RE 1 ha inoltre preteso il diritto di consultare la documentazione

alla base della riposta della tutrice del 21 ottobre 2021.

S. Contro la risoluzione

20 dicembre 2021 dell’Autorità di protezione è insorta RE 1 mediante reclamo 26

gennaio 2022. La reclamante ha dapprima censurato il mancato accesso agli atti

citati sia dalla tutrice nel suo scritto 21 ottobre 2021, sia dall’Autorità di

protezione nella decisione impugnata. La reclamante ha contestato l’ulteriore

sospensione delle relazioni personali con il nipote PI 1, chiedendo

l’annullamento della decisione impugnata, e postulando, in via subordinata la

riattivazione delle relazioni personali con il nipote nella forma sorvegliata “tramite

diritti di visita e/o telefonici mensili”. La reclamante ha infine chiesto

di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e al gratuito

patrocinio.

T. Con osservazioni 4

febbraio 2022 il padre di PI 1, rappresentato dalla curatrice generale CURA 3,

ha comunicato di non opporsi all’esercizio delle relazioni personali tra PI 1 e

la nonna paterna e, per quanto attiene alla richiesta di accedere agli atti, di

rimettersi al giudizio della scrivente Camera di protezione.

La madre di PI 1 non ha

presentato delle osservazioni al reclamo (va osservato che con decisione 22 febbraio

2022 l’Autorità di protezione ha sostituito il curatore generale precedente, CURA

2, con __________ dell’UAP, __________).

U. Mediante osservazioni

11 febbraio 2022 la tutrice di PI 1 si è riconfermata nei suoi scritti del 21

ottobre 2021 e del 21 gennaio 2022, rilevando che la situazione di PI 1 fosse

invariata. La tutrice ha comunicato che anche la responsabile della struttura

di accoglienza avrebbe espresso preavviso negativo relativamente alla

riattivazione delle relazioni personali tra PI 1 e la reclamante, allegando il

certificato medico 10 febbraio 2022 del Dr. med. __________, pedo-psichiatra di

PI 1, che ha sconsigliato, in tal momento, la ripresa delle relazioni personali

con i familiari.

V. Con osservazioni 4

marzo 2022 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione

impugnata. L’accesso agli atti è stato negato, in quanto l’Autorità di

protezione ha contestato che la nonna paterna avesse la qualità di parte nel

procedimento, ritenendo inoltre che la medesima non avrebbe fatto valere in che

modo una sua consultazione degli atti potrebbe contribuire ad accrescere il

benessere del minore. Relativamente al ripristino delle relazioni personali con

il nipote, l’Autorità di protezione ha sottolineato la necessità di ristabilire

l’equilibrio psichico del minore, bisogno che prevalerebbe sull’interesse della

nonna di riprendere dei contatti con suo nipote. L’Autorità di protezione ha evidenziato

che qualora le premesse tornassero ad essere date, non vi sarebbero degli

impedimenti al ripristino immediato delle relazioni personali come già avveniva

in passato.

W. Con replica 22 marzo

2022 la reclamante ha contestato l’affermazione della tutrice secondo cui la

situazione fosse immutata, sottolineando che PI 1 si era presentato presso il

suo domicilio durante la sua fuga dall’istituto in data 1° febbraio 2022,

chiedendo di poterla vedere e sentire. La reclamante ha criticato il

certificato medico citato dalla tutrice ritenendolo troppo generico ai fini di

poter vietare i contatti con il nipote, pretendendo nuovamente l’accesso agli

atti, sostenendo di essere parte del procedimento in quanto intervenuta in

qualità di reclamante. Secondo la reclamante, le argomentazioni inerenti il

debole stato psichico di PI 1 non sarebbero sufficienti per poter negare le

visite con la nonna, la quale, siccome non autorizzata a vedere la

documentazione alla base della decisione, sarebbe lesa del suo diritto di

essere sentito.

X. La tutrice ha

confermato in data 28 marzo 2022 di non avere ulteriori considerazioni in

merito alla replica della reclamante, ribadendo la sua presa di posizione del 11

febbraio 2022.

Y. Con duplica 29 marzo

2022 l’Autorità di protezione ha specificato che la semplice qualità di

destinataria di una decisione contestuale alla richiesta di diritti di visita

con un minore non darebbe alla reclamante il diritto ad accedere al dossier

completo relativo a quest’ultimo, sottolineando il limite del diritto tutorio applicabile.

Per quanto attiene al desiderio espresso da PI 1 in un momento critico durante

la sua fuga presso l’abitazione della nonna paterna, essa avrebbe un peso

minore rispetto a quanto indicato dal suo psichiatra curante, parere che

sarebbe da ritenere sufficiente alla giustificazione del diniego del diritto di

visita.

Z. Nel frattempo, in

quanto il collocamento presso l’istituto __________, non ha potuto garantire a PI

1 le terapie necessarie, con decisione 27 ottobre 2022, PI 1 è stato collocato

presso la Struttura __________. Con la medesima decisione le relazioni

personali tra PI 1 e i genitori sono state provvisoriamente sospese per

consentire l’ambientamento del minore nella nuova struttura di accoglienza,

mentre agli educatori della Comunità è data facoltà di prevedere contatti con i

famigliari a dipendenza delle necessità terapeutiche di PI 1. La tutrice è

stata confermata quale persona di fiducia del minore.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Secondo l’art. 274a

CCS in “circostanze straordinarie” il diritto alle relazioni personali può

essere accordato anche ad altre persone, segnatamente ai parenti, in quanto ciò

serva al bene del figlio. “Circostanze straordinarie” sono – tra l’altro –

cambiamenti famigliari che non permettono più a tali parenti di mantenere un

rapporto instauratosi con il minorenne, come per esempio in caso di

scioglimento della comunione domestica dei famigliari (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6. Edizione, pag.

631; Hegnauer in: Berner

Kommentar, edizione 1991, n. 19 ad art. 274a CC).

Diversamente dalle

relazioni personali tra genitore e figlio, infatti, le relazioni tra i terzi e

il figlio devono orientarsi esclusivamente al bene di quest’ultimo; l’interesse

dei terzi che desiderano intrattenere relazioni personali con il minorenne

importa poco (Hegnauer in: Berner

Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 274a CC; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2004.116

del 26 marzo 2007, consid. 5). In concreto solo l'interesse del

figlio è determinante, non quello della persona con la quale costui può o deve

intrattenere delle relazioni personali (FamPra.ch 1/2004, pag. 159). Il diritto

di visita dei terzi deve pertanto servire positivamente al bene del minore,

segnatamente deve contribuire concretamente al suo benessere. Non è sufficiente

che la relazione non gli causi un pregiudizio. Il diritto alle relazioni

personali sarà di principio giudicato nell’interesse del minore qualora il

medesimo (capace di discernimento rispetto a tale questione) esprime

chiaramente il bisogno di restare in contatto con la persona in questione, la

quale gli procura o rafforza un sentimento di protezione, ciò tuttavia a

condizione che non vi siano da temere degli effetti pregiudizievoli (Meier/Stettler, Droit de la filiation,

6.

Edizione, pag. 631).

3.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni

personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012

consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all’Autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento,

amministrando le prove finanche in modo inabituale, sollecitare rapporti, di

propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto

di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

4.

A differenza della

situazione vigente al momento dell’emanazione della decisione impugnata, PI 1

non si trova più all’istituto __________, essendo il collocamento diventato

inattuabile a causa delle aggravate condizioni psicologiche del minore e

l’impossibilità della struttura di gestirlo e curarlo adeguatamente. Il 28

ottobre 2022 il minore è quindi stato trasferito presso la Struttura __________.

Occorre anzitutto rilevare

che il recente trasferimento del minore non incide sulla fattispecie e sulle

domande che la scrivente Camera è stata chiamata a giudicare a seguito del

reclamo qui in esame.

4.1

Sebbene non

esplicitamente citati nella decisione impugnata, dagli atti si evince che gli

elementi probatori principali alla base della risoluzione sono i pareri

espressi, da un lato, dal medico psichiatra curante di PI 1, il Dott. __________

del Servizio medico-psicologico, __________, e dall’altro lato, dalla

direttrice dell’istituto di collocamento. Difatti, già la riposta della tutrice

del 21 ottobre 2021 (con la quale ha negato la riattivazione dei diritti di

visita con la nonna) era sorretta da quanto “discusso e valutato” con la

rete di protezione del minore, segnatamente dal parere del medico curante

contenuto nel certificato medico 6 maggio 2021, così come dalle informazioni

fornite dalla direzione della struttura d’accoglienza. In sede di osservazioni

11.

febbraio 2022, la tutrice ha poi presentato un rapporto medico aggiornato dal

Dott. __________, datato il 10 febbraio 2022, nel quale il medico ha ribadito il

suo disaccordo ad una ripresa delle relazioni personali con i famigliari, e ciò

“al fine di preservare maggiormente il compenso clinico e limitare il grado

di compromissione del minore che si trova ancora in età evolutiva”. Lo

specialista ha infatti evidenziato come “il minore presenta uno stato

clinico di labile compenso, i contatti con i famigliari (genitori, fratelli,

nonni), per quanto connotati da una nota affettiva positiva, hanno generato e

generano nel minore un aumento delle tensioni interne e del disagio, con

ripresa di agiti disfunzionali (fughe, vandalismi, aggressività, atteggiamenti

inadeguati)”. Alla luce del chiaro avviso medico, rievocato e aggiornato in

data 10 febbraio 2022 nel corso della presente procedura di reclamo, la

scrivente Camera non può che condividere la posizione dell’Autorità di prime

cure e confermare che le relazioni personali tra PI 1 e la nonna paterna, così

come con gli altri famigliari, erano, in tal momento, da mantenere sospese. La

necessità terapeutica indicata dal Dott. __________ prevale ovviamente sia sull’interesse

della reclamante di poter ristabilire i contatti con il nipote, sia sull’opinione

espressa dal minore (soltanto per la prima volta) in occasione della sua

udienza in data 24 ottobre 2022. Il fatto che PI 1 si fosse presentato presso

il domicilio della nonna paterna durante la sua fuga dall’istituto in data 1°

febbraio 2022 non è sufficiente per dimostrare un vero e proprio bisogno

personale del minore di intrattenere dei contatti regolari con la nonna, visto

che egli era comunque già fuggito dall’istituto in altre occasioni, avendo in

tali circostanze cercato riparo presso il domicilio del padre o di amici. Come

evidenziato nelle osservazioni 11 febbraio 2022 della tutrice, secondo la rete

professionale che segue PI 1 “nei momenti critici e di frustrazione, PI 1

tende ad allontanarsi senza autorizzazione dalla struttura alla ricerca di

“radici” nella sua rete di conoscenze (dalla famiglia, agli amici, a conoscenti

figure professionali che frequenta o non)”.

Del resto appare del

tutto indicato lasciare al minore il tempo necessario per ambientarsi presso la

nuova struttura e per aderire alle nuove forme terapeutiche offertegli, senza

che egli corra il rischio di essere destabilizzato da rapporti e incontri (prematuri)

con i famigliari che, come esposto dalla tutrice in sede di osservazioni 11

febbraio 2022 “generano nel minore un aumento delle tensioni interne e del

disagio, con ripresa di agiti disfunzionali”. È quindi senz’altro corretta

la decisione di mantenere sospese le relazioni personali con i famigliari, almeno

fino a quando i medici curanti e gli operatori della rete di protezione

potranno certificare che una ripresa delle visite possa contribuire al bene del

minore.

In tal senso, si osserva

che la reclamante ha esposto in maniera alquanto generica i motivi per i quali

una riattivazione dei diritti di visita con PI 1 gioverebbe al bene di quest’ultimo,

essendosi limitata a rilevare che già in passato le visite erano concesse

regolarmente, e che sarebbe in generale da presumere che rapporti con i nonni

servirebbero al bene dei figli. Tali argomenti non possono essere considerati preponderanti

rispetto ai bisogni terapeutici sostenuti dal Dott. __________, condivisi anche

dalla tutrice.

Infine, pur volendo

considerare ai fini del presente giudizio le più attuali circostanze che hanno

comportato all’ulteriore trasferimento di PI 1, queste costituirebbero casomai

solo un’ulteriore prova dell’estrema fragilità psichica di PI 1 e della sua

necessità di ritrovare una stabilità emotiva senza interferenze esterne dei

famigliari.

4.2

La tesi sostenuta

dalla reclamante, secondo cui la presenza della nonna nella vita di PI 1

potrebbe “infondere al minore un senso di protezione”, appare effettivamente

fondata ed è stata anche condivisa dall’Autorità di protezione e dalla tutrice,

che hanno entrambe riconosciuto esplicitamente l’opportunità di riattivare le

visite tra PI 1 e la nonna paterna non appena la situazione psichica del minore

permetterà un riavvicinamento. Infatti, già dal tenore della decisione

impugnata, emerge la natura provvisoria del diniego alla riattivazione delle

visite (cfr. pag. 2 della decisione impugnata: “la scrivente Autorità di

protezione ritiene opportuno respingere, almeno in questo momento, l’istanza

della nonna paterna di PI 1”). Inoltre, nelle osservazioni 4 marzo 2022

dell’Autorità di protezione e in quelle della tutrice del 11 febbraio 2022 è

stato esplicitamente indicato che le relazioni personali tra PI 1 e la nonna

sarebbero da ripristinare “qualora le premesse tornino ad essere date e un

riavvicinamento alla nonna tornasse ad essere nell’interesse di PI 1”. A

tal proposito va ricordato che secondo l’art. 313 CC, in caso di modificazione

delle circostanze, l’Autorità di protezione è tenuta ad adattare le misure di

protezione del figlio alla nuova situazione.

5.

Nello svolgimento

della loro funzione, le Autorità di protezione trattano informazioni di natura confidenziale

relative alle persone coinvolte. Queste sono protette dal segreto di funzione

dall’art. 320 CP e dalle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati.

Giusta l’art. 451 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione è sottoposta anche

all’obbligo di discrezione espressamente previsto sia per

l’Autorità (art. 451 cpv. 1 CC) sia per i curatori (art. 413 cpv. 2 CC), nei

confronti di tutti i terzi, ossia le amministrazioni, le autorità giudiziarie e

pure i privati; l’obbligo vale anche nei confronti dei parenti, salvo se la

persona interessata abbia acconsentito a che le informazioni che la concernono

siano trasmesse o se il richiedente ha un diritto preponderante alla

trasmissione delle informazioni o, infine, se i parenti hanno un diritto di

consultare gli atti siccome parti alla procedura (CommFam Protection de

l’adulte, Cottier/Hassler, ad.

art. 451 N 10). In altri termini, i membri della famiglia non hanno un diritto incondizionato

di consultare l’incarto e nemmeno di essere informati in merito alla gestione

della misura.

L’obbligo di

discrezione porta su tutti i dati personali relativi alla persona; fanno parte

della sfera privata e segreta anche i dati relativi alla situazione finanziaria

(CommFam Protection de l’adulte, Cottier/Hassler,

ad. art. 451 N 12). L’art. 451 cpv. 1 CC menziona

espressamente gli interessi preponderanti come eccezioni all’obbligo di

mantenere il segreto. Le eccezioni al principio del segreto possono avere una

base legale espressa (art. 449c, 451 cpv. 2, 453, 449b CC) oppure fondarsi sul

consenso dell’interessato (CommFam Protection del l’adulte, op. cit., ad. art.

451.

N. 26 e 27). L’Autorità, per determinare in che misura può essere derogato

all’obbligo di discrezione, procede ad una valutazione degli interessi e questo

anche se una disposizione legale o il consenso del diretto interessato

l’autorizzano, di principio, a comunicare i dati (CommFam, op. cit., ad. art.

451.

N. 24).

5.1

Il diritto di

consultare gli atti (cfr. titolo marginale dell'art. 449b CC)

concretizza il diritto di essere sentito garantito dalla costituzione (art. 29

Cost).

Ai sensi dell'art.

449b CC, le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di

consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano (cpv.

1). L’atto la cui consultazione è stata negata a una persona che partecipa al

procedimento può essere utilizzato soltanto qualora l’autorità gliene abbia

comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale per il caso (cpv.

2).

5.2

La persona interessata

da una decisione dell’Autorità è sempre parte al procedimento di primo grado

(CommFam, Protection de l'adulte, Steck,

n. 7 ad art. 445 CC, su rinvio N. 8 ad art. 449b CC; BSK Erwachsenenschutz, Auer/Marti, ad. art. 449b N. 18 segg.).

Tra le parti al

procedimento figurano, oltre all’interessato, le persone vicine

all’interessato ai sensi della legge (cfr. art. 450 cpv. 2 CC), le persone di

fiducia (art. 443 CC), il curatore e in alcuni casi anche i terzi (nel caso in

cui dimostrino un interesse giuridicamente protetto; BSK Erwachsenenschutz, Auer/Marti, ad. art. 449b N. 22).

Il diritto

procedurale di consultare gli atti appartiene alle parti che partecipano alla

procedura, di principio, senza riserve e senza che debbano giustificare un

interesse particolare (DTF 129 I 249; CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 8 art. 449b CC).

5.3

Il diritto di

consultare gli atti si riferisce unicamente alla relativa procedura pendente e

non concede un accesso agli atti di altre autorità. Questo diritto va distinto

dal dovere di consegnare gli atti ex art. 448 cpv. 4 CC, il quale interessa i

rapporti tra l’autorità di protezione e altre autorità amministrative e

giudiziarie. Il diritto di consultare gli atti può estendersi anche agli atti

di un procedimento già concluso, tuttavia l’art. 449b CC regola soltanto il

diritto di accesso agli atti nell’ambito di una procedura pendente (BSK

Erw.Schutz – Auer/Marti, in art.

449b n. 4). Si deve ammettere l’esistenza di un interesse degno di protezione

quando la consultazione è motivata dall’esistenza di una procedura in corso. Trattandosi

di una procedura già conclusa, in questo caso la persona che presenta la

richiesta deve giustificare un interesse particolare (DTF 122 I 153 in Jdt 1998

I consid. 6a p. 197). Il diritto a consultare gli atti può in ogni caso essere

rifiutato interamente o in parte quando un interesse pubblico o degli interessi

preponderanti di terzi vi si oppongano; questi possono consistere in interessi

privati preponderanti al mantenimento del segreto, o in altri interessi, anche

pubblici, segnatamente ricavati dalla legge sulla protezione dei dati (STF 5A_1000/2017

del 15 giugno 2018 consid. 4.2; CommFam Protection de

l'adulte, Steck, N. 11 art. 449b

CC). (CommFam, Steck, N. 10 art.

449b CC; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti,

N. 28 ad. art. 449b). Nella valutazione degli interessi alla quale deve

procedere, l’Autorità deve applicare il principio di proporzionalità. Nella

misura del possibile, il diritto di consultare gli atti non dovrebbe essere

totalmente rifiutato, ma solamente limitato da un punto di vista fattuale, temporale

o personale (STF 5A_1000/2017; STF 5A_750/2015).

6.

In concreto, la

persona interessata dalla procedura di protezione nell’ambito della quale si

tratta di garantire l’obbligo di discrezione legale ai sensi dell’art. 451 CC è

il minore PI 1. Sia l’Autorità di protezione che la tutrice (ex art. 413 cpv. 2

CC), così come l’UAP, sottostanno a tale obbligo.

6.1

Come visto sopra, la sola

qualifica della reclamante quale nonna del minore interessato, non le

garantisce un diritto incondizionato di accesso agli atti delle procedure di

protezione a favore del suo nipote.

6.2

Gli atti sui quali si

basa la decisione impugnata e i quali la reclamante chiede di poter consultare,

ossia il rapporto medico 6 maggio 2021 del Dott. __________ e gli eventuali

rapporti dell’istituto di collocamento, costituiscono documenti allestiti ai

fini della procedura di protezione a favore di PI 1 avente per oggetto il

collocamento del minore. La nonna paterna non è parte di quest’ultimo

procedimento e non può quindi, senza la qualifica di parte, beneficiare di un

diritto di accesso agli atti.

RE 1 ha acquisito qualità

di parte unicamente nell’ambito della procedura relativa alla sua istanza

tendente alla concessione di diritti di visita con PI 1. Ciò le concederebbe,

di principio, il diritto di consultare gli atti limitatamente a quest’ultima

procedura. Tuttavia, data la natura confidenziale del certificato medico,

l’Autorità di protezione ha ritenuto di limitare l’accesso a tale documento da

parte della nonna paterna. A giusto titolo. Si tratta di un documento medico

nel quale sono riportate informazioni dettagliate inerente lo stato di salute

psico-fisico del minore, le quali devono essere trattate in modo assolutamente

riservato. L’interesse del minore alla riservatezza dei suoi documenti medici è

indubbiamente preponderante rispetto all’interesse della reclamante di potere

esercitare le relazioni personali con il nipote. A maggior ragione trattandosi

di una sospensione provvisoria delle relazioni personali in attesa del

raggiungimento di una nuova stabilità emotiva del ragazzo. Lo stesso discorso

vale per i rapporti redatti dall’istituto, atti che contengono altrettanto

informazioni confidenziali inerente l’andamento del collocamento e lo sviluppo

della situazione del minore, ragione per cui (al fine di non pregiudicare dei

progetti terapeutici in corso o quelli previsti), anch’essi vanno protetti limitandone

il diritto di consultazione.

Va sottolineato che il

contenuto essenziale dei documenti citati e alla base della decisione impugnata

è comunque stato condiviso con la reclamante, permettendo a quest’ultima di

prendere atto e conoscenza degli elementi rilevanti alla base della decisione

impugnata.

7.

Alla luce di quanto

precede, le censure della reclamante risultano insufficienti e infondate. Il

reclamo è quindi destinato all’insuccesso.

8.

La reclamante ha

postulato di essere messa a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG,

ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett.

b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni,

la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio del reclamante va quindi accolta, con l’esenzione dalle

spese processuali, mentre lo Stato provvederà alla retribuzione della

patrocinatrice della reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. La domanda di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

di RE 1 è accolta.

3. Non si prelevano

tasse e spese di giustizia.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.