9.2022.135
Autorità parentale, invito a una terapia
25 aprile 2023Italiano39 min
consegna da parte di RE 1 del figlio PI 1 al padre, avvenuta il 14 ottobre 2020,
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.135
Lugano
25 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
già
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
per
quanto riguarda l’autorità parentale sul figlio e l’invito a seguire una
terapia
giudicando
sul reclamo del 17 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
15 luglio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2019) è nato
dalla relazione tra RE 1 e CO 2. I genitori di PI 1 non convivono.
B. Da tempo l’Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) si
occupa della situazione del minore. I fatti sono noti alle parti e alla
scrivente Camera, che si è già occupata in passato del nucleo famigliare. Di
conseguenza verranno evocati in questa sede esclusivamente gli eventi utili a
dirimere la vertenza.
C. Con decisione
supercautelare del 15/16 ottobre 2020 la Presidente aggiunta dell’Autorità di
protezione ha preso atto delle comunicazioni ricevute riguardo l’improvvisa
consegna da parte di RE 1 del figlio PI 1 al padre, avvenuta il 14 ottobre 2020,
e ha privato in via provvisoria la madre del diritto di determinare il luogo di
dimora del figlio, affidandolo alle cure del padre e stabilendo per la madre diritti
di visita accompagnati. Le relazioni personali sono state sospese con decisione
supercautelare del 28 gennaio 2021.
D. Il 19 aprile 2021
l’Autorità di protezione ha disposto in via cautelare la conferma della
privazione di RE 1 del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio e
l’affidamento provvisorio alle cure del padre con l’assegnazione dell’autorità
parentale congiuntamente ai genitori. Ha pure indicato che ai sensi dell’art.
307 cpv. 3 CC il padre si farà sostenere dai famigliari nella cura del figlio.
L’Autorità di prima istanza ha quindi istituito una curatela educativa,
designando la signora CURA 1 quale curatrice ed ha conferito incarico al
Servizio psico-sociale (SPS) di __________ di allestire una perizia
psichiatrica sulla signora RE 1, oltre che al Servizio medico-psicologico (SMP)
di __________ di allestire entro il 31 luglio 2021 una perizia/aggiornamento
sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori nei confronti del figlio PI 1.
Contro alcuni dispositivi
della suddetta decisione RE 1 ha presentato presso questa Camera un reclamo 30
aprile/3 maggio 2021, dichiarato parzialmente irricevibile il 20 maggio 2021.
E. Tramite decisione 21
giugno 2021 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d’appello ha
nominato a PI 1 l’avv. RA 1 quale curatrice di rappresentanza con il compito di
tutelare gli interessi del minore nelle procedure davanti alle Autorità di
protezione di primo e secondo grado e se del caso davanti al Tribunale
federale.
F. Dopo numerosi
interventi e aggiornamenti dei servizi, con decisione 15/18 luglio 2022
l’Autorità di protezione ha attribuito l’autorità parentale sul figlio PI 1 in
via esclusiva al padre CO 2, specificando che il minore rimane affidato alle
cure e all’educazione di quest’ultimo (disp. 1), invitando RE 1 a seguire un
percorso psichiatrico e una terapia farmacologica, “dando conferma all’ARP
entro 30 giorni dalla crescita in giudicato formale” della decisione con
inoltro di una dichiarazione di svincolo dal segreto medico ai sensi dell’art.
307 cpv. 3 CC (disp. 2) e assegnando un termine sino al 31 agosto 2022 a CO 2
per “inoltrare all’ARP un aggiornamento sullo stato evolutivo di PI 1
tramite il pediatra di riferimento, in applicazione degli artt. 315 e 446 CC”
(disp. 3). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (disp. 6).
A seguito della suddetta
decisione questa Camera ha dichiarato il reclamo 30 aprile 2021 privo d’oggetto
per quanto ancora pendente e la relativa procedura (inc. n. 9.2021.75) è stata
stralciata dai ruoli.
G. Anche contro la
decisione 15/18 luglio 2022 è insorta RE 1 con reclamo 17/18 agosto 2022,
postulandone l’annullamento “limitatamente ai punti no. 1 e 2 del dispositivo;
il punto 1 unicamente per quanto riguarda l’attribuzione dell’autorità
parentale su PI 1 in via esclusiva al padre”. La reclamante ha chiesto preliminarmente
la concessione dell’effetto sospensivo limitatamente al dispositivo 2 della
decisione impugnata. Tale richiesta è stata giudicata irricevibile da questa
Camera con decisione 12 settembre 2022, in considerazione del fatto che
l’invito impartito al dispositivo 2 esplicherà i suoi effetti soltanto dopo la
crescita in giudicato formale della decisione e di conseguenza gli effetti della
decisione sono già sospesi.
RE 1 ha chiesto pure di
essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
H. Con osservazioni
24/26 agosto 2022 CO 2 ha precisato di non essere più rappresentato da un
avvocato e di contestare quindi il reclamo senza citare eventuali basi legali.
Egli descrive il suo rapporto molto conflittuale con RE 1 con esempi di
situazioni che ritiene causino disagi e non siano nell’interesse del figlio.
Conclude sostenendo che la decisione impugnata sarebbe corretta, in particolare
asserendo che l’istruzione impartita alla madre di svolgere un percorso
psichiatrico andrebbe a beneficio di tutti, ma in particolare del figlio.
I. In data 8 settembre
2022 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni al reclamo,
chiedendo di respingerlo e di confermare integralmente la decisione, concludendo
inoltre che “la terapia farmacologica di cui al punto no. 2 non entra in
linea di conto”. L’Autorità di prime cure, facendo riferimento anche alle
indicazioni del Servizio psico-sociale e del Servizio medico-psicologico,
sostiene che un percorso terapeutico indicato per la madre sia a tutela del
bene del minore, con lo scopo di favorire una consapevolezza nel suo ruolo
genitoriale e “assecondandola
nell’applicazione dei compiti richiesti
dalle esigenze educative del minore”.
J. La curatrice di
rappresentanza di PI 1 ha presentato le proprie osservazioni il 26 settembre
2022, ricordando che i genitori esercitano l’autorità parentale congiunta in
virtù di una decisione cautelare del 19 aprile 2021. Essa ritiene che da allora
non vi sarebbero fatti nuovi di natura tale da giustificare l’attribuzione
esclusiva al padre. L’avv. RA 1 non condivide quindi le motivazioni addotte
dall’Autorità di protezione a giustificazione della propria decisione,
discostandosene. Per quanto riguarda invece l’invito rivolto alla madre a
seguire un percorso psichiatrico e una terapia farmacologica, la curatrice di rappresentanza
ritiene che rientri nelle competenze dell’Autorità di protezione e non risulti
irrito, posto che “viene preavvisato nell’ottica di poter indirizzare la
madre verso una situazione più favorevole in cui il suo ruolo genitoriale e le
relazioni personali con il figlio ne riescano accresciute e più solide”.
Essa condivide quindi tale esortazione, precisando tuttavia di ritenere che sarà
lo specialista del settore a cui la madre si rivolgerà a dover definire il tipo
di percorso e di terapia più idoneo, non invece l’Autorità di prime cure, non
disponendo di specifiche competenze in materia medico-psichiatrica.
K. Con replica 13
ottobre 2022 RE 1 ha ribadito le richieste formulate nel proprio reclamo, confermando
le proprie allegazioni e reputando infondate le motivazioni dell’Autorità di
protezione. In particolare considera non vi siano indicazioni per una presa a
carico psichiatrica, come pure per l’attribuzione dell’autorità parentale in
forma esclusiva al padre. Contesta quindi puntualmente la presa di posizione
del padre e dell’Autorità di protezione, mentre si allinea a quanto sostenuto
dall’avv. RA 1 in merito all’attribuzione dell’autorità parentale.
L. CO 2 ha presentato la
propria duplica il 24 ottobre 2022, con la quale ribadisce quanto già indicato
nelle sue osservazioni, ritenendo che la dimostrazione dei fatti traspaia
dall’incarto. In particolare il padre sostiene che l’attribuzione dell’autorità
parentale in forma esclusiva a lui sia stata indicata dal Servizio medico
psicologico in un aggiornamento sulle capacità genitoriali del 31 agosto 2021.
Egli afferma che l’atteggiamento di RE 1, ostile a ogni decisione della
curatrice e delle autorità, provocherebbe disagi al figlio e ritardi, evitabili
con l’attribuzione esclusiva dell’autorità parentale.
M. La curatrice di
rappresentanza di PI 1 avv. RA 1 ha trasmesso la sua duplica il 27 ottobre
2022. In sostanza riconferma la risposta, ribadendo di considerare che la
raccomandazione di una presa a carico della madre abbia lo scopo di poter “superare
alcune criticità
emerse dalla valutazione peritale del dr. med. __________,
già esposte”. Essa chiarisce che la formulazione del dispositivo, quale
invito senza comminatoria, segue il suggerimento del medico di non imporre il
percorso, raccomandandolo.
N. Con duplica 3
novembre 2022 l’Autorità di protezione conferma in sostanza il contenuto delle
proprie osservazioni.
O. In data 20 gennaio
2023 il patrocinatore di RE 1 ha comunicato di non rappresentare più la stessa nelle
pratiche pendenti presso la Camera di protezione. Egli ha quindi trasmesso la
sua nota d’onorario e spese finale il 27/30 gennaio 2023, chiedendone la
tassazione.
P. Alla curatrice di
rappresentanza di PI 1 è stato richiesto il 19 gennaio 2023 di presentare la
propria nota d’onorario, sottoposta in seguito ai genitori in data 2 febbraio
2023 per eventuali osservazioni.
Q. Nelle osservazioni 10
febbraio 2023 sulla nota d’onorario della curatrice di rappresentanza del
figlio CO 2 afferma di aver dovuto sostenere importanti costi, postulando di
poter saldare la sua parte in 9 rate, quantificandola in fr. 4'634.75. Chiede
inoltre la revoca delle misure di protezione a favore del figlio.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti
minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art.
450.
CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg.
CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la
decisione impugnata l’Autorità di protezione ha attribuito l’autorità
parentale sul figlio PI 1 in via esclusiva al padre CO 2, specificando che il
minore rimane affidato alle cure e all’educazione di quest’ultimo (disp. 1).
Invita quindi RE 1 a seguire un percorso psichiatrico e una terapia
farmacologica, “dando conferma all’ARP entro 30 giorni dalla crescita in
giudicato formale” della decisione con inoltro di una dichiarazione di
svincolo dal segreto medico ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC (disp. 2) e
assegna un termine sino al 31 agosto 2022 a CO 2 per “inoltrare all’ARP un
aggiornamento sullo stato evolutivo di PI 1, tramite il pediatra di
riferimento, in applicazione degli artt. 315 e 446 CC” (disp. 3). La
decisione è dichiarata immediatamente esecutiva (disp. 6). Come precedentemente
indicato, la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo limitatamente al
dispositivo 2 della decisione impugnata è stata giudicata irricevibile da
questa Camera con decisione 12 settembre 2022.
Nelle proprie osservazioni 8 settembre 2022 l’Autorità di protezione
conferma integralmente la decisione, precisando che “tuttavia la
terapia farmacologica di cui al punto no. 2 non entra in linea di conto”.
3.
RE 1 contesta la
decisione impugnata limitatamente all’attribuzione dell’autorità parentale in
via esclusiva al padre e all’invito a lei formulato a seguire una terapia
psichiatrica e farmacologica, ritenendole in sostanza misure ingiustificate.
Relativamente all’autorità
parentale la madre rileva come dalla nascita del figlio sia stata attribuita
esclusivamente a lei e conferita dall’Autorità di protezione con decisione
cautelare 19 aprile 2021 anche al padre, a seguito di una sua richiesta del 17
febbraio 2019. Secondo RE 1 la decisione successiva di attribuzione esclusiva
al padre, qui avversata, sarebbe quindi arbitraria non essendo dati fatti nuovi
importanti e di natura permanente che la giustifichino nell’interesse del
figlio. RE 1 ritiene che questioni di natura pratica, quali ad esempio la
frequentazione della scuola dell’infanzia, il cambio di domicilio del bambino,
un’asserita disdetta della copertura LAMal, la richiesta di partecipare ad una
riunione presso la scuola dell’infanzia, non sarebbero “fatti nuovi
importanti e permanenti” tali da motivare la misura, che peraltro a suo
dire anche dalle perizie risulterebbe contraria all’interesse del figlio e violerebbe
i principi di proporzionalità e sussidiarietà.
Quanto all’invito
formulatole dall’Autorità di protezione a seguire un percorso psichiatrico e
una terapia farmacologica, la reclamante ritiene non possa rientrare nel campo
di applicazione dell’art. 307 cpv. 3 CC quale misura di protezione a favore del
figlio. Anche in questo caso a suo avviso l’Autorità di protezione avrebbe
violato i principi di proporzionalità e sussidiarietà.
4.
La curatrice di rappresentanza
del figlio concorda con la reclamante sulla decisione di revocarle l’autorità
parentale, anch’essa ritenendo che non vi sarebbero fatti nuovi di natura tale
da giustificare l’attribuzione esclusiva al padre. Su tale aspetto l’avv. RA 1
si discosta quindi dalle motivazioni addotte dall’Autorità di primo grado. Essa
condivide invece l’invito rivolto alla madre a seguire un percorso
psichiatrico, sostenendo che rientra nelle competenze dell’Autorità di
protezione e che a suo avviso andrebbe nella direzione di sostenere la madre
nel suo ruolo genitoriale e a favore delle relazioni personali con il figlio,
con benefici sia per la madre che per PI 1. Precisa tuttavia che la
formulazione dell’invito si presterebbe a equivoci nella misura in cui ritiene
sia di competenza di un professionista a cui la madre si rivolgerà valutare il
tipo di percorso e di terapia più adeguato, non invece dell’Autorità di protezione
che non dispone di specifiche competenze in materia medico-psichiatrica.
5.
Nel suo apprezzamento
l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle
prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale
federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004
del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria
iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale modo di procedere non è
previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag.
413).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di
esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
6.
Il 1° luglio 2014 è
entrata in vigore la legge federale del 21 giugno 2013 relativa all’autorità
parentale (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025) che ha introdotto un
cambiamento di paradigma e che prevede l’attribuzione dell’autorità parentale
congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) indipendentemente dallo stato civile dei
genitori (sposati o meno) e della loro situazione (comunione domestica o
domicili distinti; cfr. FF 2011 8040). Da questo punto di vista i genitori sono
ormai trattati in maniera uguale.
Tuttavia, per i genitori
non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio, ovvero sin
dall’instaurazione del rapporto di filiazione, titolare dell’autorità parentale
(cfr. 298a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione giuridico
istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza non basta
per attribuirgli automaticamente l’autorità parentale. L’autorità parentale
congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei genitori
(art. 298a CC) o con una decisione dell’autorità di protezione (art. 298b CC) o
del giudice (art. 298c CC).
6.1
Giusta l’art. 298d CC,
ad istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei
minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi
importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio. Le condizioni
materiali poste sono identiche a quelle dell’art. 134 cpv. 1 CC (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e
segg. n. 5; Meier/Stettler, Droit
del la filiation, 6° ed., n. 625 pag. 426). Ogni modifica dell’attribuzione
dell’autorità parentale o di una delle sue componenti è subordinata
all’adempimento di due condizioni: devono essere intervenuti dei fatti nuovi
importanti, i quali, per tutelare il bene del figlio, esigono una
modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale.
6.2
Sapere se una modifica
essenziale è avvenuta deve essere apprezzato in funzione di tutti gli elementi
del caso e rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di protezione. Le
circostanze mutate devono essere prese in considerazione e innescano una
rivalutazione della situazione solo se sono sostanziali e a loro volta
permanenti. Può essere il caso per un cambiamento personale o reale da parte
dell'uno o dell'altro genitore o del figlio. Il fatto a sapere se una
circostanza sia mutata in modo sostanziale deve essere valutato caso per caso e
appartiene al libero potere di apprezzamento dell’Autorità di protezione (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e
segg. n. 5).
Un cambiamento sostanziale
di circostanze potrebbe consistere in: uno scioglimento della precedente
convivenza e separazione dei genitori; un cambiamento della situazione
lavorativa e quindi, per esempio, un cambiamento nelle possibilità di
accudimento; un nuovo matrimonio del genitore detentore principale della
custodia; una modalità di crescita imprevista del bambino; una necessità che il
bambino sia collocato e accudito da altri. Il cambiamento deve anche, di regola
e per quanto prevedibile, essere di natura permanente; cambiamenti a breve
termine e di breve durata non giustificano una modifica (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e
segg. n. 5). L'autorità deve basare la sua decisione sulle circostanze che si
presentano al momento della decisione (DTF 5A_105/2012 del 9.3.2012 E. 2.3).
6.3
Come indicato, un
cambiamento significativo delle circostanze da solo non è sufficiente. Deve
infatti essere anche nell'interesse del figlio. Un nuovo disciplinamento
dell’autorità parentale può quindi essere preso in considerazione solo se il
mantenimento dell'assetto attuale metterebbe seriamente in pericolo l'interesse
del minore e se un cambiamento risulta necessario. Secondo l’Alta Corte, un
nuovo disciplinamento in questo senso richiede che il mutamento delle
circostanze sia tale da richiederlo necessariamente in quanto l'assetto attuale
risulta più dannoso per il bambino che la perdita di continuità nell'educazione
e nelle circostanze di vita associata al cambiamento della persona di
riferimento principale (DTF 5A_531/2009 del 6.11.2009 consid. 2; analogamente
5A_199/2013 del 30.3.2013 consid. 2.2; 5A_483/2011 del 31.10.2011 consid. 3.2,
in: FamPra.ch 2012, 206; 5A_105/2012 del 9.3.2012 consid. 2.3; sulla norma
analoga nell'ex art. 157 cfr. DTF 100 II 76 f. consid. 1; 109 II 375 consid.
4c; 111 II 313 consid. 4). Occorre una valutazione individuale del caso
specifico.
7.
La legge rinuncia a una definizione legale dell’autorità
parentale; tuttavia ne descrive il contenuto e ne disciplina singoli aspetti.
L’autorità parentale implica che i genitori, sempre in considerazione del bene
del figlio, ne dirigano la cura e l’educazione e prendano le decisioni
necessarie, tenendo presente la sua capacità, in particolare anche tutelandone
i diritti strettamente personali (art. 301 cpv. 1 CC e art. 19c CC).
Detto altrimenti, l’autorità parentale è un diritto–dovere irrinunciabile dei genitori
a educare il figlio minorenne, a rappresentarlo, ad amministrarne la sostanza e
a decidere nel caso in cui questi sia incapace di discernimento. Singole
questioni sono disciplinate nelle disposizioni seguenti: sviluppo fisico,
intellettuale e morale (art. 301 cpv. 1 CC); istruzione e formazione (art. 302
cpv. 2 CC); religione e concezioni (art. 303 CC); luogo di dimora/custodia
(art. 301 cpv. 3 CC); prenome (art. 301 cpv. 4 CC); rappresentanza del figlio
(art. 304 CC); amministrazione della sostanza del figlio (art. 318 CC) (COPMA,
raccomandazioni del 13 giugno 2014 n. 5.1.).
7.1
Conformemente all'art.
311.
cpv. 1 CC se altre misure di protezione del figlio (segnatamente quelle
previste agli art. 307 segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a priori
insufficienti, l'Autorità di protezione dei minori priva i genitori della loro
autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi
motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cifra 1) oppure quando i
genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i
loro doveri nei suoi confronti (cifra 2).
È unicamente nel
caso in cui il genitore è incapace di partecipare all’educazione (a seguito di
malattia psichica o d’assenza senza regolari contatti con il figlio) che una
revoca dell’autorità parentale entra in linea di conto. Nel caso in cui un
genitore si oppone sistematicamente a qualsiasi intervento e non dissocia
l’interesse del figlio dal conflitto con l’altro genitore può essere ammessa
un’incapacità durevole, assimilabile ad un “motivo analogo”,
giustificante una revoca dell’autorità parentale (MEIER/STETTLER, Droit de la
filiation, 6ª ed., 2019, N. 1759 pag. 1148).
La privazione
dell'autorità parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità
obiettiva e durevole (HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation e de la
famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).
L'applicazione di tale
norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando
la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità;
essa è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le
misure opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la
privazione del diritto di determinare il luogo di dimora (art. 310 CC) –
appaiono vane o d'acchito insufficienti (TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, Das
schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44).
Al fine di valutare la
proporzionalità dell’intervento dovrà essere infatti valutato se il bisogno di
protezione non può essere soddisfatto facendo ricorso ad altre misure meno
incisive, quali la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora
(art. 310 CC) o l’istituzione ad esempio di una curatela per salvaguardare il
diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 CC) (MEIER/STETTLER, Droit de la
filiation, 6ª ed., 2019, N. 1759 pag. 1148).
Quando i genitori
non riescono ad adempiere ai loro doveri, derivanti dagli art. 301-306 CC, è in
genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione
dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una
malattia psichica, un’infermità, una debolezza di mente o l’incapacità di
partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza
possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, BREITSCHIMID, 4ª ed., ad art. 311
CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più incisiva nel
catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca dell’autorità
parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in particolare riguardo
alla proporzionalità e alla protezione della vita famigliare (art. 8 CEDU) (CR
CC I, MEIER, art. 311 n. 1).
In ogni caso, alla luce
del principio di proporzionalità, si tratta sempre dell’ultima ratio
(MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1759 pag. 1148).
L’Autorità dovrà
prendere in considerazione le possibili conseguenze negative di una revoca
dell’autorità parentale (effetto demotivante sui genitori, rischi di
disinteresse, rottura delle relazioni personali, violazione degli obblighi di
mantenimento) al momento in cui valuta soluzioni alternative. Dovrà agire in
maniera “progressiva”, tentando soluzioni alternative prima di arrivare
a questa misura estrema (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1760 pag. 1149).
8.
Nel
caso in esame va rilevato che alla nascita di PI 1 avvenuta il 2019, l’autorità
parentale era detenuta dalla sola madre. L’Autorità di protezione si è occupata
da subito di una situazione molto conflittuale tra i genitori e risulta dagli
atti che il padre abbia fatto richiesta per l’attribuzione congiunta
dell’autorità parentale già alla nascita del figlio. In particolare il tema era
già stato trattato in un’udienza del 18 febbraio 2019. Di seguito sono state
svolte diverse valutazioni, in relazione anche all’avvenuta attribuzione della
custodia del bambino al padre e allo svolgimento delle relazioni personali tra RE
1.
e figlio in forma sorvegliata, interrotte più volte anche per volontà della
madre.
Da una prima valutazione
socio-familiare del 12 marzo 2020 fornita dall’Ufficio dell’aiuto e della
protezione, Settore delle famiglie e dei minorenni di __________, sono emerse
fragilità a carico di entrambi i genitori, che hanno indotto gli specialisti a
suggerire l’istituzione di un sostegno per loro e per il bambino. Una
valutazione sulle capacità genitoriali del Servizio medico-psicologico dell’11
agosto 2020 ha ulteriormente evidenziato le fragilità dei genitori, mentre non
si osservavano “controindicazioni” per l’esercizio congiunto
dell’autorità parentale. Anche questo servizio ha concluso con il suggerimento
di sostegni al bambino e ai genitori, precisamente tramite un curatore
educativo, l’attivazione del servizio di sostegno e d’accompagnamento educativo
(SAE), come pure il prosieguo della presa a carico psicoterapeutica del padre e
l’instaurazione di una presa a carico madre-bambino. Da un
aggiornamento della precitata valutazione datato 31 agosto 2021 non sono stati
rilevati “fattori di rischio concernenti lo sviluppo e il benessere del
minore” riguardanti il padre. Per quanto concerne la madre, essa non si è
mai presentata ai colloqui peritali e i periti hanno evidenziato come la
curatrice abbia sottolineato “importanti difficoltà organizzative”, “aspetti
spiccatamente paranoici”, “incapacità di rendersi conto delle
conseguenze delle proprie azioni” e “forti reazioni impulsive”. I
periti hanno evidenziato di ritenere assolutamente non indicato mantenere l’autorità
parentale congiunta, creando “ulteriori attriti e dinamiche che possono compromettere
seriamente il benessere e la salute del bambino ed esacerbare un conflitto (in
particolare da parte della signora RE 1) dalla lunga e sfavorevole prognosi”
(pag. 4). L’atteggiamento della madre secondo gli specialisti denota “mancanza
di reale interesse verso il bambino, così come di incapacità ad assumersi la
responsabilità del ruolo genitoriale”, tanto da apparire quale “dato
oggettivo dell’impossibilità, e della mancanza di senso, di mantenere
un’autorità parentale congiunta”. In definitiva, secondo i periti “mantenere
l’autorità parentale congiunta rischierebbe di ostacolare la presa di decisioni
e di impedire interventi possibilmente necessari nell’ottica di salvaguardare
la salute del minore” (pag. 5). Con un’ulteriore aggiornamento il Servizio
medico-psicologico di __________ ha evidenziato, in data 16 novembre 2021, un
leggero miglioramento a favore di RE 1 rispetto all’interesse nei confronti del
figlio. I periti hanno tuttavia ribadito “l’importanza di tener conto
dell’efficacia delle presenti misure (in particolare della curatela educativa e
dei diritti di visita sorvegliati) in modo da ridurre al minimo la probabilità
che avvengano di nuovo fatti simili a quelli già copiosamente documentati nelle
varie decisioni supercautelari”. Essi hanno fornito una prognosi “da
considerarsi negativa”, data la difficoltà ad accettare gli aiuti forniti e
a comprenderne il bisogno. Hanno quindi ritenuto che “allo stato attuale,
ovvero con l’affidamento esclusivo al signor CO 2, la situazione pare
funzionare in maniera perlomeno sufficientemente adeguata e non necessita
impellenti cambiamenti dal punto di vista dell’autorità parentale congiunta. Si
potrebbe favorire e migliorare la gestione delle questioni
burocratiche/amministrative del minore con l’ampliamento dei compiti della
figura di curatela educativa anche rispetto a questo ambito, al fine di ridurre
i conflitti tra i genitori”.
Il 10 maggio 2022 il
servizio medico-psicologico ha fornito un complemento a seguito di domande dei
rappresentanti legali di entrambi i genitori. Dal medesimo non sono emersi
nuovi elementi.
Come indicato in
precedenza, una modifica delle circostanze è necessaria per motivare un cambiamento
nell’attribuzione dell’autorità parentale. Nel caso in esame, come rettamente
ricordato dalla madre e dalla curatrice di rappresentanza del figlio, dal 19
aprile 2021 quando l’autorità parentale è stata attribuita congiuntamente ai
genitori al momento della sua revoca alla madre, il 18 luglio 2022, non risultano
cambiamenti di rilievo nella situazione del figlio. Per giustificare la sua
decisione, l’Autorità di protezione sostiene che le novità intervenute
sarebbero una serie di questioni pratiche ostacolate dalle gravi incomprensioni
tra i genitori e dalle difficoltà di collaborare nell’interesse del figlio (cfr.
decisione impugnata, pag. 14). Secondo l’Autorità di primo grado, le misure in
essere non sarebbero pertanto sufficienti, in particolare in considerazione di
“atteggiamenti oppositivi” assunti dalla madre nei confronti della
curatrice educativa. Le risultanze delle valutazioni esperite dimostrerebbero
inoltre una scemata capacità genitoriale di RE 1. L’Autorità di protezione
asserisce quindi nella propria decisione che per costante giurisprudenza “il
giudice che aderisce alle risultanze di una perizia giudiziaria non deve
motivare tale sua scelta” (cfr. pag. 17) e richiama le varie valutazioni
esposte in precedenza. In definitiva specifica di ritenere che la reclamante “non
abbia attualmente le capacità di comprensione e collaborazione indispensabili
per l’esercizio congiunto dell’autorità parentale” oltre che “l’esercizio
dell’autorità parentale congiunta lede il benessere di PI 1 e la migliore
soluzione sia di attribuire al padre l’autorità parentale in via esclusiva”.
Secondo questo giudice,
occorre valutare la situazione concreta tenendo presente che l’attribuzione
esclusiva dell’autorità parentale a uno dei due genitori avviene a titolo
eccezionale, quando l’interesse del minore lo impone. Una simile eccezione è
concepibile in particolare in presenza di un conflitto importante e durevole
tra i genitori e un’incapacità persistente di comunicare tra loro a proposito
del minore in modo che eserciti un’influenza negativa su quest’ultimo e che
l’autorità parentale esclusiva permetta di sperare in un miglioramento della
situazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_277/2021 del 30 novembre
2021, consid. 4, con rimandi). L’Autorità dispone di un ampio potere
d’apprezzamento nel valutare tutti gli elementi. Ciò che ha giudicato nel caso
specifico, oltre a tenere conto delle valutazioni dei servizi preposti e dalle
risultanze peritali, è che la situazione particolare della madre ha causato concretamente
dei disagi al minore. Disagi che tuttavia non sono supportati da alcuna documentazione
agli atti, se non dalle prime valutazioni del Servizio medico-psicologico sulle
capacità genitoriali della madre, non confermate negli aggiornamenti più
recenti. Anche da parte della curatrice sono state segnalate problematiche in
relazione al rapporto madre-figlio ma non vi è traccia di indicazioni di
preoccupazioni sulla situazione personale del minore, che da un rapporto medico
del 10 agosto 2022 della Dr.ssa med. __________ (Spec. in Pediatria e med.
d’urgenza pediatrica) risulta essere in “buono stato di salute”, “sano
sereno, con un ottimo sviluppo psicofisico”. Sebbene la valutazione della
modifica delle circostanze eseguita dall’Autorità di protezione abbia tenuto
conto della situazione concreta e delle tensioni tra i genitori, che anche a questo
giudice appaiono oggettivamente serie, la soluzione adottata sembrerebbe avere il
pregio di evitare concretamente l’esacerbarsi di un conflitto, che risulta già
grave, ma non è sufficientemente giustificata dall’interesse del minore,
prioritario. In simili circostanze, il reclamo di RE 1 merita accoglimento su
tale aspetto e la decisione impugnata annullata nel suo dispositivo 1.
L’autorità parentale congiunta risultando istituita da una decisione cautelare,
l’Autorità di prima istanza è comunque invitata a decidere nuovamente nel
merito.
9.
Riguardo alla contestazione del secondo punto del dispositivo della
decisione impugnata, occorre innanzitutto rilevare che nelle osservazioni 8
settembre 2022 l’Autorità di protezione indica, in conclusione, che “la
terapia farmacologica non entra in linea di conto”. Su tale aspetto appare
quindi aderire alla richiesta di annullamento della reclamante. Al proposito si
rileva che, come anche sostenuto dalla curatrice di rappresentanza, in effetti
la scelta della terapia da adottare è di spettanza esclusiva di personale con
specifiche competenze medico-psichiatriche, segnatamente dal professionista che
prenderà a carico l’interessata.
In ogni caso,
la formulazione del dispositivo impugnato sotto forma di “invito” non ha
di fatto effetti giuridici, non essendo corredato da alcuna comminatoria.
9.1
Giusta l’art. 307 cpv.
1.
CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non
sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
Nell’esecuzione di questa
incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento
quanto al modo di procedere (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).
L’Autorità di
protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio,
impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare
una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione
(art. 307 cpv. 3 CC).
Le misure previste dagli
art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce
al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte
dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei
genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa
del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della
misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad
Intro. art. 307–315b; Breitschmid
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea
2018, N. 4 ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta
dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità
degli interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag.
1095).
Nel dettaglio l’art. 307
cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare
a protezione del minore.
Affinché rispetti il
principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente
ad assicurare la protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo
ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura,
educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a
corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche
consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora
impartire loro istruzioni.
L’art. 307 cpv. 3 CC
costituisce pure la base legale per pronunciare una mediazione o un’altra forma
di terapia (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_887/2017 del 16 febbraio
2018, consid. 5, con rinvii).
9.2
Nel caso
concreto, non si può negare che dalle valutazioni esperite su RE 1 risultano serie
problematiche rilevate dagli specialisti. In particolare, nelle conclusioni
della perizia resa dal Servizio psico-sociale di __________ il 30 luglio 2021,
il Dr. __________, Medico capoclinica, ha concluso che “l’interessata soffre
di un ‘disturbo di personalità paranoide’ (F60 secondo ICD10) (…) Tale disturbo
risulta inoltre aggravato dalla presenza di un limite cognitivo (QI:72 pt) e
rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di uno scompenso psicotico,
ovvero di uno stato di acuzie psichica tale da richiedere cure specialistiche
anche urgenti, soprattutto se l’interessata dovesse trovarsi in condizioni di
forte stress emotivo” (…) Allo stato attuale i tratti caratteriali paranoidei e
le scarse capacità intellettive sembrano aver contribuito all’emergere di difficoltà
in ambito relazionale, lavorativo e verosimilmente, per quanto emerso dalla
perizia del SMP, anche sugli aspetti legati alla genitorialità. Il rischio
medico più importante da considerare riguarda una possibile evoluzione verso
uno stato delirante, se l’esame della realtà -attualmente in bilico- dovesse
distorcersi completamente (…). Da un punto di vista medico, sarebbe comunque
indicato prescrivere bassi dosaggi di farmaci antipsicotici per prevenire uno
stato di scompenso psicotico franco, ma anche per attenuare la sospettosità e
ridurre l’impatto dei tratti caratteriali disfunzionali sulla qualità di vita
dell’interessata. (…) Si può raccomandare all’interessata di sottoporsi di
propria iniziativa a valutazioni psichiatriche periodiche, al fine di
monitorare lo stato clinico, possibilmente assumendo una terapia psicofarmacologica,
come suggerito in precedenza. (…) La prescrizione di un trattamento appare
fortemente raccomandata ed è possibile in regime ambulatoriale. Come descritto
in precedenza, il valore di una terapia antipsicotica si declina in senso
preventivo rispetto ad uno scompenso psicotico acuto, ma anche con lo scopo di
attenuare la paranoia e la sospettosità cronicamente presenti, migliorando di
conseguenza la qualità di vita della paziente. Non ritengo necessario obbligare
la paziente in caso di suo rifiuto, salvo l’acuirsi del quadro clinico in modo
grave e pericoloso per sé o per gli altri”.
Anche nell’ambito della
valutazione delle capacità genitoriali della madre presentata dal Servizio
medico-psicologico il 31 agosto 2021 i periti hanno concluso “che sulla base
degli avvenimenti documentati, sono necessari aiuti maggiori a tutela del
benessere e dello sviluppo di PI 1: pare indicata sia l’istituzione di diritti
di visita sorvegliati (visite che se non dovessero svolgersi regolarmente
sarebbe bene interrompere) che di una presa a carico individuale per la signora
RE 1 (che la sostenga sia rispetto ai propri vissuti/difficoltà che rispetto a
quello che dovrebbe essere il suo ruolo genitoriale”. In un ulteriore aggiornamento
del medesimo Servizio, i periti hanno sottolineato l’esigenza “come
presupposto per un’eventuale modifica dei diritti di visita, quanto proposto
dalla valutazione del SPS, vale a dire l’indicazione di un seguito psichiatrico
e di una terapia farmacologica, in modo tale da avere un’attestazione che la
signora sia psicologicamente compensata”.
Considerati tutti gli
elementi precitati, a mente di questo giudice e come fatto valere
anche dall’Autorità di protezione, il suggerimento formulato da quest’ultima in
applicazione dell’art. 307 cpv. 3 CC, ha lo scopo di proteggere gli interessi
del figlio. In tal senso, il benessere della madre appare avere indubbie
conseguenze su PI 1, in particolar modo se riferito alle relazioni personali.
Considerate le precitate valutazioni e la situazione famigliare di seria
conflittualità, l’invito formulato alla madre di aderire a una presa a carico rispetta
inoltre i principi di proporzionalità e sussidiarietà e resiste quindi alle critiche
della reclamante. Di conseguenza, in relazione al dispositivo no. 2 della
decisione impugnata, il reclamo va respinto, tenuto conto che dalla sua
formulazione viene cancellato l’invito a “seguire una terapia farmacologica”,
come anche indicato dall’Autorità di protezione nelle osservazioni al reclamo.
10.
Visto quanto
precede, il reclamo di RE 1 è accolto relativamente alla contestazione del
primo dispositivo della decisione impugnata ed è parzialmente respinto
relativamente alla contestazione del secondo (per la parte non modificata
dall’Autorità di protezione). Il grado di soccombenza della reclamante è quindi
parziale, relativamente all’invito dell’Autorità di protezione a seguire una
terapia. La decisione dell’Autorità di protezione è in parte annullata e in
parte modificata, ragione per la quale anche quest’ultima va considerata
parzialmente soccombente, in misura maggiore rispetto alla reclamante. Ai sensi
dell’art. 47 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese
processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di
diritto pubblico. Viste le circostanze particolari, si rinuncia quindi eccezionalmente
all’addebito di tasse e spese che andrebbero accollate parzialmente allo Stato.
La giurisprudenza
consolidata ha sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti
possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove
abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto
successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati
cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno
addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro
fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc.
9.2016.126). In concreto, in considerazione di tutte le circostanze, questo
giudice considera giustificata una ripartizione delle ripetibili (ridotte in
ragione della parziale soccombenza della reclamante) in ragione di metà
ciascuno tra CO 2 e l’Autorità regionale di protezione __________. La domanda
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da RE 1 diviene
quindi priva d’oggetto a seguito della rifusione di ripetibili, che questo
giudice quantifica in fr. 3'000.-, ritenendo verosimile un massimo di 20 ore per
l’assolvimento del mandato da parte di un avvocato solerte e diligente. Abbondanzialmente
si rileva che tale importo, oltre a tenere conto della parziale soccombenza,
appare pure in consonanza con l’obbligo sancito dall’art. 8 del Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, secondo cui l’avvocato
è tenuto a informare immediatamente l’autorità competente quando le prestazioni
effettuate raggiungono l’importo di fr. 4200.– o l’importo massimo fissato dal
giudice.
11.
Ai sensi dell’art. 29
cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità
della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha
diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria
per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117
CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
Nel suo reclamo RE
1.
ha postulato di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio. In ragione della sua situazione economica e del parziale
accoglimento del reclamo, la domanda avrebbe meritato accoglimento ma è resa
priva d’oggetto dalla condanna della controparte al versamento di ripetibili (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009
del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc.
9.2017.33
consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid.
5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid.
6).
12.
Tramite decisione 21
giugno 2021 questa Camera ha nominato l’avv. RA 1 quale curatrice di
rappresentanza di PI 1 ai sensi dell’art. 314a bis CC, con il compito di
tutelare gli interessi del minorenne nelle procedure davanti alle Autorità di
protezione di primo e secondo grado e, se del caso, davanti al Tribunale
federale. Alla curatrice è stato riconosciuto un onorario orario
di fr. 180.– nonché al rimborso delle spese, e i costi sono stati posti a
carico dei genitori con l’indicazione che se non vi faranno fronte essi saranno
anticipati dall’Autorità regionale di protezione __________.
La curatrice di
rappresentanza ha presentato la propria nota d’onorario e spese per un totale
di fr. 5'367.— (fr. 4'662.– di onorario, fr. 484.20 di spese e fr. 40.80 per
spese di trasferta) il 23 gennaio 2023. La stessa è stata sottoposta alle parti
per eventuali osservazioni, presentate esclusivamente da CO 2, precisando di aver
dovuto sostenere importanti costi e chiedendo quindi di poter saldare la sua
parte in 9 rate, quantificandola in fr. 4'634.75. Egli ha inoltre chiesto la
revoca delle misure di protezione a favore del figlio.
Quest’ultima richiesta
andrà semmai formulata presso l’Autorità di protezione, mentre ritenuto che con
la presente decisione la procedura per cui è stata nominata la curatrice di rappresentanza
è conclusa, viene revocato il mandato alla curatrice RA 1, la cui nota
d’onorario non si presta a critiche ed è quindi approvata senza correzioni.
12.1
Ai
sensi dell’art. 404 cpv. 1 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e
al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso
di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di
lavoro. Sotto il titolo marginale “Compenso dei curatori”, l’art. 49
LPMA stabilisce che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al
lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi al
Consiglio di Stato il compito di concretizzare quanto previsto dall’art. 404
CC.
La
regolamentazione relativa all’assunzione dei costi della curatrice di
rappresentanza è di competenza del diritto cantonale (CommFam Protection de
l’adulte, Cottier, art. 314abis CC n. 16), sussidiariamente del Codice di
procedura civile (STF 5A_200/2021
del 27 aprile 2021. A norma
dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della
misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo
sostentamento.
Ai
sensi dell’art. 276 cpv. 1 CC, il mantenimento dei genitori consiste nella
cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie. Secondo l’art. 276 cpv. 2, i
genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito
mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di
educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. I costi delle
misure prese a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei
genitori: sono quindi i genitori a dover farsi carico dei costi per le misure
prese a protezione del figlio che devono, in principio, essere suddivisi
equamente fra di loro (Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 6ª
ed. 2019, pag. 900 nota 3190; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung,
2005, ad oss. generali art. 276–293 CC n. 4;
Sentenza CDP del 14 febbraio 2019, inc. 9.2018.104, consid. 3.3; Sentenza CDP
del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid. 4.1).
12.2
Per
il pagamento della mercede e delle spese del curatore, non vi è dunque di
principio un vincolo di solidarietà dei due genitori ai sensi dell’art. 143 CO,
con possibilità per l’Autorità di protezione di procedere all’incasso
dell’integralità della fattura, a sua scelta, presso uno dei genitori (v. anche
CR CC I, Piotet, art. 276 CC n.
17, secondo il quale le prestazioni connesse al mantenimento sono individuali e
devono essere imputate separatamente a ciascuno dei genitori; sentenza CDP 9.2020.122 dell’8 febbraio 2021, consid. 6.3).
Visto l’esito del
giudizio, per equità la nota d’onorario e spese della curatrice va posta a
carico dei genitori in ragione di metà ciascuno e imputata ad entrambi i
genitori.
Si rileva peraltro che
l’obbligo di mantenimento incombe alla collettività pubblica solo nei casi in cui né il padre né la madre né
il minore stesso possano assumerlo (art. 293 cpv. 1 CC) (v. sentenza CDP
9.2021.127
del 10 febbraio 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
parzialmente accolto.
Di conseguenza e il
dispositivo 1. della decisione impugnata è annullato.
2. Il dispositivo 2. della
decisione impugnata è modificato come segue:
“Si invita la signora RE
1 a seguire un percorso psichiatrico, dando conferma all’ARP entro 30 giorni
dalla crescita in giudicato formale della presente decisione con inoltro di una
dichiarazione di svincolo dal segreto medico, ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC”.
3. Non si
prelevano né spese né tasse di giustizia.
L’Autorità
regionale di protezione __________ e CO 2 sono condannati a versare ognuno fr. 1’500.–
(per un totale di fr. 3’000.–) a RE 1 a titolo di ripetibili.
4. L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata
da RE 1 è priva d’oggetto.
5. La nota d’onorario e
spese presentata dalla curatrice di rappresentanza avv. RA 1 il 23 gennaio 2023
per un totale di fr. 5'367.– è approvata e posta a carico di RE 1 e CO 2 in
ragione di metà ciascuno.
6. La curatela di
rappresentanza istituita con decisione 21 giugno 2021 dal Presidente della
Camera di protezione è revocata e il mandato alla curatrice avv. RA 1 concluso.
7. Notificazione:
-
-
-
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.