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Decisione

9.2022.135

Autorità parentale, invito a una terapia

25 aprile 2023Italiano39 min

consegna da parte di RE 1 del figlio PI 1 al padre, avvenuta il 14 ottobre 2020,

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.135

Lugano

25 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

già

patr. da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

per

quanto riguarda l’autorità parentale sul figlio e l’invito a seguire una

terapia

giudicando

sul reclamo del 17 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

15 luglio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2019) è nato

dalla relazione tra RE 1 e CO 2. I genitori di PI 1 non convivono.

B. Da tempo l’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) si

occupa della situazione del minore. I fatti sono noti alle parti e alla

scrivente Camera, che si è già occupata in passato del nucleo famigliare. Di

conseguenza verranno evocati in questa sede esclusivamente gli eventi utili a

dirimere la vertenza.

C. Con decisione

supercautelare del 15/16 ottobre 2020 la Presidente aggiunta dell’Autorità di

protezione ha preso atto delle comunicazioni ricevute riguardo l’improvvisa

consegna da parte di RE 1 del figlio PI 1 al padre, avvenuta il 14 ottobre 2020,

e ha privato in via provvisoria la madre del diritto di determinare il luogo di

dimora del figlio, affidandolo alle cure del padre e stabilendo per la madre diritti

di visita accompagnati. Le relazioni personali sono state sospese con decisione

supercautelare del 28 gennaio 2021.

D. Il 19 aprile 2021

l’Autorità di protezione ha disposto in via cautelare la conferma della

privazione di RE 1 del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio e

l’affidamento provvisorio alle cure del padre con l’assegnazione dell’autorità

parentale congiuntamente ai genitori. Ha pure indicato che ai sensi dell’art.

307 cpv. 3 CC il padre si farà sostenere dai famigliari nella cura del figlio.

L’Autorità di prima istanza ha quindi istituito una curatela educativa,

designando la signora CURA 1 quale curatrice ed ha conferito incarico al

Servizio psico-sociale (SPS) di __________ di allestire una perizia

psichiatrica sulla signora RE 1, oltre che al Servizio medico-psicologico (SMP)

di __________ di allestire entro il 31 luglio 2021 una perizia/aggiornamento

sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori nei confronti del figlio PI 1.

Contro alcuni dispositivi

della suddetta decisione RE 1 ha presentato presso questa Camera un reclamo 30

aprile/3 maggio 2021, dichiarato parzialmente irricevibile il 20 maggio 2021.

E. Tramite decisione 21

giugno 2021 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d’appello ha

nominato a PI 1 l’avv. RA 1 quale curatrice di rappresentanza con il compito di

tutelare gli interessi del minore nelle procedure davanti alle Autorità di

protezione di primo e secondo grado e se del caso davanti al Tribunale

federale.

F. Dopo numerosi

interventi e aggiornamenti dei servizi, con decisione 15/18 luglio 2022

l’Autorità di protezione ha attribuito l’autorità parentale sul figlio PI 1 in

via esclusiva al padre CO 2, specificando che il minore rimane affidato alle

cure e all’educazione di quest’ultimo (disp. 1), invitando RE 1 a seguire un

percorso psichiatrico e una terapia farmacologica, “dando conferma all’ARP

entro 30 giorni dalla crescita in giudicato formale” della decisione con

inoltro di una dichiarazione di svincolo dal segreto medico ai sensi dell’art.

307 cpv. 3 CC (disp. 2) e assegnando un termine sino al 31 agosto 2022 a CO 2

per “inoltrare all’ARP un aggiornamento sullo stato evolutivo di PI 1

tramite il pediatra di riferimento, in applicazione degli artt. 315 e 446 CC”

(disp. 3). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (disp. 6).

A seguito della suddetta

decisione questa Camera ha dichiarato il reclamo 30 aprile 2021 privo d’oggetto

per quanto ancora pendente e la relativa procedura (inc. n. 9.2021.75) è stata

stralciata dai ruoli.

G. Anche contro la

decisione 15/18 luglio 2022 è insorta RE 1 con reclamo 17/18 agosto 2022,

postulandone l’annullamento “limitatamente ai punti no. 1 e 2 del dispositivo;

il punto 1 unicamente per quanto riguarda l’attribuzione dell’autorità

parentale su PI 1 in via esclusiva al padre”. La reclamante ha chiesto preliminarmente

la concessione dell’effetto sospensivo limitatamente al dispositivo 2 della

decisione impugnata. Tale richiesta è stata giudicata irricevibile da questa

Camera con decisione 12 settembre 2022, in considerazione del fatto che

l’invito impartito al dispositivo 2 esplicherà i suoi effetti soltanto dopo la

crescita in giudicato formale della decisione e di conseguenza gli effetti della

decisione sono già sospesi.

RE 1 ha chiesto pure di

essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

H. Con osservazioni

24/26 agosto 2022 CO 2 ha precisato di non essere più rappresentato da un

avvocato e di contestare quindi il reclamo senza citare eventuali basi legali.

Egli descrive il suo rapporto molto conflittuale con RE 1 con esempi di

situazioni che ritiene causino disagi e non siano nell’interesse del figlio.

Conclude sostenendo che la decisione impugnata sarebbe corretta, in particolare

asserendo che l’istruzione impartita alla madre di svolgere un percorso

psichiatrico andrebbe a beneficio di tutti, ma in particolare del figlio.

I. In data 8 settembre

2022 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni al reclamo,

chiedendo di respingerlo e di confermare integralmente la decisione, concludendo

inoltre che “la terapia farmacologica di cui al punto no. 2 non entra in

linea di conto”. L’Autorità di prime cure, facendo riferimento anche alle

indicazioni del Servizio psico-sociale e del Servizio medico-psicologico,

sostiene che un percorso terapeutico indicato per la madre sia a tutela del

bene del minore, con lo scopo di favorire una consapevolezza nel suo ruolo

genitoriale e “assecondandola

nell’applicazione dei compiti richiesti

dalle esigenze educative del minore”.

J. La curatrice di

rappresentanza di PI 1 ha presentato le proprie osservazioni il 26 settembre

2022, ricordando che i genitori esercitano l’autorità parentale congiunta in

virtù di una decisione cautelare del 19 aprile 2021. Essa ritiene che da allora

non vi sarebbero fatti nuovi di natura tale da giustificare l’attribuzione

esclusiva al padre. L’avv. RA 1 non condivide quindi le motivazioni addotte

dall’Autorità di protezione a giustificazione della propria decisione,

discostandosene. Per quanto riguarda invece l’invito rivolto alla madre a

seguire un percorso psichiatrico e una terapia farmacologica, la curatrice di rappresentanza

ritiene che rientri nelle competenze dell’Autorità di protezione e non risulti

irrito, posto che “viene preavvisato nell’ottica di poter indirizzare la

madre verso una situazione più favorevole in cui il suo ruolo genitoriale e le

relazioni personali con il figlio ne riescano accresciute e più solide”.

Essa condivide quindi tale esortazione, precisando tuttavia di ritenere che sarà

lo specialista del settore a cui la madre si rivolgerà a dover definire il tipo

di percorso e di terapia più idoneo, non invece l’Autorità di prime cure, non

disponendo di specifiche competenze in materia medico-psichiatrica.

K. Con replica 13

ottobre 2022 RE 1 ha ribadito le richieste formulate nel proprio reclamo, confermando

le proprie allegazioni e reputando infondate le motivazioni dell’Autorità di

protezione. In particolare considera non vi siano indicazioni per una presa a

carico psichiatrica, come pure per l’attribuzione dell’autorità parentale in

forma esclusiva al padre. Contesta quindi puntualmente la presa di posizione

del padre e dell’Autorità di protezione, mentre si allinea a quanto sostenuto

dall’avv. RA 1 in merito all’attribuzione dell’autorità parentale.

L. CO 2 ha presentato la

propria duplica il 24 ottobre 2022, con la quale ribadisce quanto già indicato

nelle sue osservazioni, ritenendo che la dimostrazione dei fatti traspaia

dall’incarto. In particolare il padre sostiene che l’attribuzione dell’autorità

parentale in forma esclusiva a lui sia stata indicata dal Servizio medico

psicologico in un aggiornamento sulle capacità genitoriali del 31 agosto 2021.

Egli afferma che l’atteggiamento di RE 1, ostile a ogni decisione della

curatrice e delle autorità, provocherebbe disagi al figlio e ritardi, evitabili

con l’attribuzione esclusiva dell’autorità parentale.

M. La curatrice di

rappresentanza di PI 1 avv. RA 1 ha trasmesso la sua duplica il 27 ottobre

2022. In sostanza riconferma la risposta, ribadendo di considerare che la

raccomandazione di una presa a carico della madre abbia lo scopo di poter “superare

alcune criticità

emerse dalla valutazione peritale del dr. med. __________,

già esposte”. Essa chiarisce che la formulazione del dispositivo, quale

invito senza comminatoria, segue il suggerimento del medico di non imporre il

percorso, raccomandandolo.

N. Con duplica 3

novembre 2022 l’Autorità di protezione conferma in sostanza il contenuto delle

proprie osservazioni.

O. In data 20 gennaio

2023 il patrocinatore di RE 1 ha comunicato di non rappresentare più la stessa nelle

pratiche pendenti presso la Camera di protezione. Egli ha quindi trasmesso la

sua nota d’onorario e spese finale il 27/30 gennaio 2023, chiedendone la

tassazione.

P. Alla curatrice di

rappresentanza di PI 1 è stato richiesto il 19 gennaio 2023 di presentare la

propria nota d’onorario, sottoposta in seguito ai genitori in data 2 febbraio

2023 per eventuali osservazioni.

Q. Nelle osservazioni 10

febbraio 2023 sulla nota d’onorario della curatrice di rappresentanza del

figlio CO 2 afferma di aver dovuto sostenere importanti costi, postulando di

poter saldare la sua parte in 9 rate, quantificandola in fr. 4'634.75. Chiede

inoltre la revoca delle misure di protezione a favore del figlio.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti

minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art.

450.

CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg.

CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la

decisione impugnata l’Autorità di protezione ha attribuito l’autorità

parentale sul figlio PI 1 in via esclusiva al padre CO 2, specificando che il

minore rimane affidato alle cure e all’educazione di quest’ultimo (disp. 1).

Invita quindi RE 1 a seguire un percorso psichiatrico e una terapia

farmacologica, “dando conferma all’ARP entro 30 giorni dalla crescita in

giudicato formale” della decisione con inoltro di una dichiarazione di

svincolo dal segreto medico ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC (disp. 2) e

assegna un termine sino al 31 agosto 2022 a CO 2 per “inoltrare all’ARP un

aggiornamento sullo stato evolutivo di PI 1, tramite il pediatra di

riferimento, in applicazione degli artt. 315 e 446 CC” (disp. 3). La

decisione è dichiarata immediatamente esecutiva (disp. 6). Come precedentemente

indicato, la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo limitatamente al

dispositivo 2 della decisione impugnata è stata giudicata irricevibile da

questa Camera con decisione 12 settembre 2022.

Nelle proprie osservazioni 8 settembre 2022 l’Autorità di protezione

conferma integralmente la decisione, precisando che “tuttavia la

terapia farmacologica di cui al punto no. 2 non entra in linea di conto”.

3.

RE 1 contesta la

decisione impugnata limitatamente all’attribuzione dell’autorità parentale in

via esclusiva al padre e all’invito a lei formulato a seguire una terapia

psichiatrica e farmacologica, ritenendole in sostanza misure ingiustificate.

Relativamente all’autorità

parentale la madre rileva come dalla nascita del figlio sia stata attribuita

esclusivamente a lei e conferita dall’Autorità di protezione con decisione

cautelare 19 aprile 2021 anche al padre, a seguito di una sua richiesta del 17

febbraio 2019. Secondo RE 1 la decisione successiva di attribuzione esclusiva

al padre, qui avversata, sarebbe quindi arbitraria non essendo dati fatti nuovi

importanti e di natura permanente che la giustifichino nell’interesse del

figlio. RE 1 ritiene che questioni di natura pratica, quali ad esempio la

frequentazione della scuola dell’infanzia, il cambio di domicilio del bambino,

un’asserita disdetta della copertura LAMal, la richiesta di partecipare ad una

riunione presso la scuola dell’infanzia, non sarebbero “fatti nuovi

importanti e permanenti” tali da motivare la misura, che peraltro a suo

dire anche dalle perizie risulterebbe contraria all’interesse del figlio e violerebbe

i principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Quanto all’invito

formulatole dall’Autorità di protezione a seguire un percorso psichiatrico e

una terapia farmacologica, la reclamante ritiene non possa rientrare nel campo

di applicazione dell’art. 307 cpv. 3 CC quale misura di protezione a favore del

figlio. Anche in questo caso a suo avviso l’Autorità di protezione avrebbe

violato i principi di proporzionalità e sussidiarietà.

4.

La curatrice di rappresentanza

del figlio concorda con la reclamante sulla decisione di revocarle l’autorità

parentale, anch’essa ritenendo che non vi sarebbero fatti nuovi di natura tale

da giustificare l’attribuzione esclusiva al padre. Su tale aspetto l’avv. RA 1

si discosta quindi dalle motivazioni addotte dall’Autorità di primo grado. Essa

condivide invece l’invito rivolto alla madre a seguire un percorso

psichiatrico, sostenendo che rientra nelle competenze dell’Autorità di

protezione e che a suo avviso andrebbe nella direzione di sostenere la madre

nel suo ruolo genitoriale e a favore delle relazioni personali con il figlio,

con benefici sia per la madre che per PI 1. Precisa tuttavia che la

formulazione dell’invito si presterebbe a equivoci nella misura in cui ritiene

sia di competenza di un professionista a cui la madre si rivolgerà valutare il

tipo di percorso e di terapia più adeguato, non invece dell’Autorità di protezione

che non dispone di specifiche competenze in materia medico-psichiatrica.

5.

Nel suo apprezzamento

l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle

prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale

federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004

del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria

iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale modo di procedere non è

previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag.

413).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di

esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

6.

Il 1° luglio 2014 è

entrata in vigore la legge federale del 21 giugno 2013 relativa all’autorità

parentale (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025) che ha introdotto un

cambiamento di paradigma e che prevede l’attribuzione dell’autorità parentale

congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) indipendentemente dallo stato civile dei

genitori (sposati o meno) e della loro situazione (comunione domestica o

domicili distinti; cfr. FF 2011 8040). Da questo punto di vista i genitori sono

ormai trattati in maniera uguale.

Tuttavia, per i genitori

non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio, ovvero sin

dall’instaurazione del rapporto di filiazione, titolare dell’autorità parentale

(cfr. 298a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione giuridico

istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza non basta

per attribuirgli automaticamente l’autorità parentale. L’autorità parentale

congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei genitori

(art. 298a CC) o con una decisione dell’autorità di protezione (art. 298b CC) o

del giudice (art. 298c CC).

6.1

Giusta l’art. 298d CC,

ad istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei

minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi

importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio. Le condizioni

materiali poste sono identiche a quelle dell’art. 134 cpv. 1 CC (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e

segg. n. 5; Meier/Stettler, Droit

del la filiation, 6° ed., n. 625 pag. 426). Ogni modifica dell’attribuzione

dell’autorità parentale o di una delle sue componenti è subordinata

all’adempimento di due condizioni: devono essere intervenuti dei fatti nuovi

importanti, i quali, per tutelare il bene del figlio, esigono una

modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale.

6.2

Sapere se una modifica

essenziale è avvenuta deve essere apprezzato in funzione di tutti gli elementi

del caso e rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di protezione. Le

circostanze mutate devono essere prese in considerazione e innescano una

rivalutazione della situazione solo se sono sostanziali e a loro volta

permanenti. Può essere il caso per un cambiamento personale o reale da parte

dell'uno o dell'altro genitore o del figlio. Il fatto a sapere se una

circostanza sia mutata in modo sostanziale deve essere valutato caso per caso e

appartiene al libero potere di apprezzamento dell’Autorità di protezione (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e

segg. n. 5).

Un cambiamento sostanziale

di circostanze potrebbe consistere in: uno scioglimento della precedente

convivenza e separazione dei genitori; un cambiamento della situazione

lavorativa e quindi, per esempio, un cambiamento nelle possibilità di

accudimento; un nuovo matrimonio del genitore detentore principale della

custodia; una modalità di crescita imprevista del bambino; una necessità che il

bambino sia collocato e accudito da altri. Il cambiamento deve anche, di regola

e per quanto prevedibile, essere di natura permanente; cambiamenti a breve

termine e di breve durata non giustificano una modifica (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e

segg. n. 5). L'autorità deve basare la sua decisione sulle circostanze che si

presentano al momento della decisione (DTF 5A_105/2012 del 9.3.2012 E. 2.3).

6.3

Come indicato, un

cambiamento significativo delle circostanze da solo non è sufficiente. Deve

infatti essere anche nell'interesse del figlio. Un nuovo disciplinamento

dell’autorità parentale può quindi essere preso in considerazione solo se il

mantenimento dell'assetto attuale metterebbe seriamente in pericolo l'interesse

del minore e se un cambiamento risulta necessario. Secondo l’Alta Corte, un

nuovo disciplinamento in questo senso richiede che il mutamento delle

circostanze sia tale da richiederlo necessariamente in quanto l'assetto attuale

risulta più dannoso per il bambino che la perdita di continuità nell'educazione

e nelle circostanze di vita associata al cambiamento della persona di

riferimento principale (DTF 5A_531/2009 del 6.11.2009 consid. 2; analogamente

5A_199/2013 del 30.3.2013 consid. 2.2; 5A_483/2011 del 31.10.2011 consid. 3.2,

in: FamPra.ch 2012, 206; 5A_105/2012 del 9.3.2012 consid. 2.3; sulla norma

analoga nell'ex art. 157 cfr. DTF 100 II 76 f. consid. 1; 109 II 375 consid.

4c; 111 II 313 consid. 4). Occorre una valutazione individuale del caso

specifico.

7.

La legge rinuncia a una definizione legale dell’autorità

parentale; tuttavia ne descrive il contenuto e ne disciplina singoli aspetti.

L’autorità parentale implica che i genitori, sempre in considerazione del bene

del figlio, ne dirigano la cura e l’educazione e prendano le decisioni

necessarie, tenendo presente la sua capacità, in particolare anche tutelandone

i diritti strettamente personali (art. 301 cpv. 1 CC e art. 19c CC).

Detto altrimenti, l’autorità parentale è un diritto–dovere irrinunciabile dei genitori

a educare il figlio minorenne, a rappresentarlo, ad amministrarne la sostanza e

a decidere nel caso in cui questi sia incapace di discernimento. Singole

questioni sono disciplinate nelle disposizioni seguenti: sviluppo fisico,

intellettuale e morale (art. 301 cpv. 1 CC); istruzione e formazione (art. 302

cpv. 2 CC); religione e concezioni (art. 303 CC); luogo di dimora/custodia

(art. 301 cpv. 3 CC); prenome (art. 301 cpv. 4 CC); rappresentanza del figlio

(art. 304 CC); amministrazione della sostanza del figlio (art. 318 CC) (COPMA,

raccomandazioni del 13 giugno 2014 n. 5.1.).

7.1

Conformemente all'art.

311.

cpv. 1 CC se altre misure di protezione del figlio (segnatamente quelle

previste agli art. 307 segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a priori

insufficienti, l'Autorità di protezione dei minori priva i genitori della loro

autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi

motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cifra 1) oppure quando i

genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i

loro doveri nei suoi confronti (cifra 2).

È unicamente nel

caso in cui il genitore è incapace di partecipare all’educazione (a seguito di

malattia psichica o d’assenza senza regolari contatti con il figlio) che una

revoca dell’autorità parentale entra in linea di conto. Nel caso in cui un

genitore si oppone sistematicamente a qualsiasi intervento e non dissocia

l’interesse del figlio dal conflitto con l’altro genitore può essere ammessa

un’incapacità durevole, assimilabile ad un “motivo analogo”,

giustificante una revoca dell’autorità parentale (MEIER/STETTLER, Droit de la

filiation, 6ª ed., 2019, N. 1759 pag. 1148).

La privazione

dell'autorità parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità

obiettiva e durevole (HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation e de la

famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).

L'applicazione di tale

norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando

la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità;

essa è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le

misure opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la

privazione del diritto di determinare il luogo di dimora (art. 310 CC) –

appaiono vane o d'acchito insufficienti (TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, Das

schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44).

Al fine di valutare la

proporzionalità dell’intervento dovrà essere infatti valutato se il bisogno di

protezione non può essere soddisfatto facendo ricorso ad altre misure meno

incisive, quali la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora

(art. 310 CC) o l’istituzione ad esempio di una curatela per salvaguardare il

diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 CC) (MEIER/STETTLER, Droit de la

filiation, 6ª ed., 2019, N. 1759 pag. 1148).

Quando i genitori

non riescono ad adempiere ai loro doveri, derivanti dagli art. 301-306 CC, è in

genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione

dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una

malattia psichica, un’infermità, una debolezza di mente o l’incapacità di

partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza

possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, BREITSCHIMID, 4ª ed., ad art. 311

CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più incisiva nel

catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca dell’autorità

parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in particolare riguardo

alla proporzionalità e alla protezione della vita famigliare (art. 8 CEDU) (CR

CC I, MEIER, art. 311 n. 1).

In ogni caso, alla luce

del principio di proporzionalità, si tratta sempre dell’ultima ratio

(MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1759 pag. 1148).

L’Autorità dovrà

prendere in considerazione le possibili conseguenze negative di una revoca

dell’autorità parentale (effetto demotivante sui genitori, rischi di

disinteresse, rottura delle relazioni personali, violazione degli obblighi di

mantenimento) al momento in cui valuta soluzioni alternative. Dovrà agire in

maniera “progressiva”, tentando soluzioni alternative prima di arrivare

a questa misura estrema (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1760 pag. 1149).

8.

Nel

caso in esame va rilevato che alla nascita di PI 1 avvenuta il 2019, l’autorità

parentale era detenuta dalla sola madre. L’Autorità di protezione si è occupata

da subito di una situazione molto conflittuale tra i genitori e risulta dagli

atti che il padre abbia fatto richiesta per l’attribuzione congiunta

dell’autorità parentale già alla nascita del figlio. In particolare il tema era

già stato trattato in un’udienza del 18 febbraio 2019. Di seguito sono state

svolte diverse valutazioni, in relazione anche all’avvenuta attribuzione della

custodia del bambino al padre e allo svolgimento delle relazioni personali tra RE

1.

e figlio in forma sorvegliata, interrotte più volte anche per volontà della

madre.

Da una prima valutazione

socio-familiare del 12 marzo 2020 fornita dall’Ufficio dell’aiuto e della

protezione, Settore delle famiglie e dei minorenni di __________, sono emerse

fragilità a carico di entrambi i genitori, che hanno indotto gli specialisti a

suggerire l’istituzione di un sostegno per loro e per il bambino. Una

valutazione sulle capacità genitoriali del Servizio medico-psicologico dell’11

agosto 2020 ha ulteriormente evidenziato le fragilità dei genitori, mentre non

si osservavano “controindicazioni” per l’esercizio congiunto

dell’autorità parentale. Anche questo servizio ha concluso con il suggerimento

di sostegni al bambino e ai genitori, precisamente tramite un curatore

educativo, l’attivazione del servizio di sostegno e d’accompagnamento educativo

(SAE), come pure il prosieguo della presa a carico psicoterapeutica del padre e

l’instaurazione di una presa a carico madre-bambino. Da un

aggiornamento della precitata valutazione datato 31 agosto 2021 non sono stati

rilevati “fattori di rischio concernenti lo sviluppo e il benessere del

minore” riguardanti il padre. Per quanto concerne la madre, essa non si è

mai presentata ai colloqui peritali e i periti hanno evidenziato come la

curatrice abbia sottolineato “importanti difficoltà organizzative”, “aspetti

spiccatamente paranoici”, “incapacità di rendersi conto delle

conseguenze delle proprie azioni” e “forti reazioni impulsive”. I

periti hanno evidenziato di ritenere assolutamente non indicato mantenere l’autorità

parentale congiunta, creando “ulteriori attriti e dinamiche che possono compromettere

seriamente il benessere e la salute del bambino ed esacerbare un conflitto (in

particolare da parte della signora RE 1) dalla lunga e sfavorevole prognosi”

(pag. 4). L’atteggiamento della madre secondo gli specialisti denota “mancanza

di reale interesse verso il bambino, così come di incapacità ad assumersi la

responsabilità del ruolo genitoriale”, tanto da apparire quale “dato

oggettivo dell’impossibilità, e della mancanza di senso, di mantenere

un’autorità parentale congiunta”. In definitiva, secondo i periti “mantenere

l’autorità parentale congiunta rischierebbe di ostacolare la presa di decisioni

e di impedire interventi possibilmente necessari nell’ottica di salvaguardare

la salute del minore” (pag. 5). Con un’ulteriore aggiornamento il Servizio

medico-psicologico di __________ ha evidenziato, in data 16 novembre 2021, un

leggero miglioramento a favore di RE 1 rispetto all’interesse nei confronti del

figlio. I periti hanno tuttavia ribadito “l’importanza di tener conto

dell’efficacia delle presenti misure (in particolare della curatela educativa e

dei diritti di visita sorvegliati) in modo da ridurre al minimo la probabilità

che avvengano di nuovo fatti simili a quelli già copiosamente documentati nelle

varie decisioni supercautelari”. Essi hanno fornito una prognosi “da

considerarsi negativa”, data la difficoltà ad accettare gli aiuti forniti e

a comprenderne il bisogno. Hanno quindi ritenuto che “allo stato attuale,

ovvero con l’affidamento esclusivo al signor CO 2, la situazione pare

funzionare in maniera perlomeno sufficientemente adeguata e non necessita

impellenti cambiamenti dal punto di vista dell’autorità parentale congiunta. Si

potrebbe favorire e migliorare la gestione delle questioni

burocratiche/amministrative del minore con l’ampliamento dei compiti della

figura di curatela educativa anche rispetto a questo ambito, al fine di ridurre

i conflitti tra i genitori”.

Il 10 maggio 2022 il

servizio medico-psicologico ha fornito un complemento a seguito di domande dei

rappresentanti legali di entrambi i genitori. Dal medesimo non sono emersi

nuovi elementi.

Come indicato in

precedenza, una modifica delle circostanze è necessaria per motivare un cambiamento

nell’attribuzione dell’autorità parentale. Nel caso in esame, come rettamente

ricordato dalla madre e dalla curatrice di rappresentanza del figlio, dal 19

aprile 2021 quando l’autorità parentale è stata attribuita congiuntamente ai

genitori al momento della sua revoca alla madre, il 18 luglio 2022, non risultano

cambiamenti di rilievo nella situazione del figlio. Per giustificare la sua

decisione, l’Autorità di protezione sostiene che le novità intervenute

sarebbero una serie di questioni pratiche ostacolate dalle gravi incomprensioni

tra i genitori e dalle difficoltà di collaborare nell’interesse del figlio (cfr.

decisione impugnata, pag. 14). Secondo l’Autorità di primo grado, le misure in

essere non sarebbero pertanto sufficienti, in particolare in considerazione di

“atteggiamenti oppositivi” assunti dalla madre nei confronti della

curatrice educativa. Le risultanze delle valutazioni esperite dimostrerebbero

inoltre una scemata capacità genitoriale di RE 1. L’Autorità di protezione

asserisce quindi nella propria decisione che per costante giurisprudenza “il

giudice che aderisce alle risultanze di una perizia giudiziaria non deve

motivare tale sua scelta” (cfr. pag. 17) e richiama le varie valutazioni

esposte in precedenza. In definitiva specifica di ritenere che la reclamante “non

abbia attualmente le capacità di comprensione e collaborazione indispensabili

per l’esercizio congiunto dell’autorità parentale” oltre che “l’esercizio

dell’autorità parentale congiunta lede il benessere di PI 1 e la migliore

soluzione sia di attribuire al padre l’autorità parentale in via esclusiva”.

Secondo questo giudice,

occorre valutare la situazione concreta tenendo presente che l’attribuzione

esclusiva dell’autorità parentale a uno dei due genitori avviene a titolo

eccezionale, quando l’interesse del minore lo impone. Una simile eccezione è

concepibile in particolare in presenza di un conflitto importante e durevole

tra i genitori e un’incapacità persistente di comunicare tra loro a proposito

del minore in modo che eserciti un’influenza negativa su quest’ultimo e che

l’autorità parentale esclusiva permetta di sperare in un miglioramento della

situazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_277/2021 del 30 novembre

2021, consid. 4, con rimandi). L’Autorità dispone di un ampio potere

d’apprezzamento nel valutare tutti gli elementi. Ciò che ha giudicato nel caso

specifico, oltre a tenere conto delle valutazioni dei servizi preposti e dalle

risultanze peritali, è che la situazione particolare della madre ha causato concretamente

dei disagi al minore. Disagi che tuttavia non sono supportati da alcuna documentazione

agli atti, se non dalle prime valutazioni del Servizio medico-psicologico sulle

capacità genitoriali della madre, non confermate negli aggiornamenti più

recenti. Anche da parte della curatrice sono state segnalate problematiche in

relazione al rapporto madre-figlio ma non vi è traccia di indicazioni di

preoccupazioni sulla situazione personale del minore, che da un rapporto medico

del 10 agosto 2022 della Dr.ssa med. __________ (Spec. in Pediatria e med.

d’urgenza pediatrica) risulta essere in “buono stato di salute”, “sano

sereno, con un ottimo sviluppo psicofisico”. Sebbene la valutazione della

modifica delle circostanze eseguita dall’Autorità di protezione abbia tenuto

conto della situazione concreta e delle tensioni tra i genitori, che anche a questo

giudice appaiono oggettivamente serie, la soluzione adottata sembrerebbe avere il

pregio di evitare concretamente l’esacerbarsi di un conflitto, che risulta già

grave, ma non è sufficientemente giustificata dall’interesse del minore,

prioritario. In simili circostanze, il reclamo di RE 1 merita accoglimento su

tale aspetto e la decisione impugnata annullata nel suo dispositivo 1.

L’autorità parentale congiunta risultando istituita da una decisione cautelare,

l’Autorità di prima istanza è comunque invitata a decidere nuovamente nel

merito.

9.

Riguardo alla contestazione del secondo punto del dispositivo della

decisione impugnata, occorre innanzitutto rilevare che nelle osservazioni 8

settembre 2022 l’Autorità di protezione indica, in conclusione, che “la

terapia farmacologica non entra in linea di conto”. Su tale aspetto appare

quindi aderire alla richiesta di annullamento della reclamante. Al proposito si

rileva che, come anche sostenuto dalla curatrice di rappresentanza, in effetti

la scelta della terapia da adottare è di spettanza esclusiva di personale con

specifiche competenze medico-psichiatriche, segnatamente dal professionista che

prenderà a carico l’interessata.

In ogni caso,

la formulazione del dispositivo impugnato sotto forma di “invito” non ha

di fatto effetti giuridici, non essendo corredato da alcuna comminatoria.

9.1

Giusta l’art. 307 cpv.

1.

CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non

sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le

misure opportune per la protezione del figlio.

Nell’esecuzione di questa

incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento

quanto al modo di procedere (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).

L’Autorità di

protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio,

impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare

una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione

(art. 307 cpv. 3 CC).

Le misure previste dagli

art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce

al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid,

Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte

dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei

genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa

del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della

misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad

Intro. art. 307–315b; Breitschmid

in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea

2018, N. 4 ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta

dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità

degli interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag.

1095).

Nel dettaglio l’art. 307

cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare

a protezione del minore.

Affinché rispetti il

principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente

ad assicurare la protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo

ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura,

educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a

corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche

consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora

impartire loro istruzioni.

L’art. 307 cpv. 3 CC

costituisce pure la base legale per pronunciare una mediazione o un’altra forma

di terapia (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_887/2017 del 16 febbraio

2018, consid. 5, con rinvii).

9.2

Nel caso

concreto, non si può negare che dalle valutazioni esperite su RE 1 risultano serie

problematiche rilevate dagli specialisti. In particolare, nelle conclusioni

della perizia resa dal Servizio psico-sociale di __________ il 30 luglio 2021,

il Dr. __________, Medico capoclinica, ha concluso che “l’interessata soffre

di un ‘disturbo di personalità paranoide’ (F60 secondo ICD10) (…) Tale disturbo

risulta inoltre aggravato dalla presenza di un limite cognitivo (QI:72 pt) e

rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di uno scompenso psicotico,

ovvero di uno stato di acuzie psichica tale da richiedere cure specialistiche

anche urgenti, soprattutto se l’interessata dovesse trovarsi in condizioni di

forte stress emotivo” (…) Allo stato attuale i tratti caratteriali paranoidei e

le scarse capacità intellettive sembrano aver contribuito all’emergere di difficoltà

in ambito relazionale, lavorativo e verosimilmente, per quanto emerso dalla

perizia del SMP, anche sugli aspetti legati alla genitorialità. Il rischio

medico più importante da considerare riguarda una possibile evoluzione verso

uno stato delirante, se l’esame della realtà -attualmente in bilico- dovesse

distorcersi completamente (…). Da un punto di vista medico, sarebbe comunque

indicato prescrivere bassi dosaggi di farmaci antipsicotici per prevenire uno

stato di scompenso psicotico franco, ma anche per attenuare la sospettosità e

ridurre l’impatto dei tratti caratteriali disfunzionali sulla qualità di vita

dell’interessata. (…) Si può raccomandare all’interessata di sottoporsi di

propria iniziativa a valutazioni psichiatriche periodiche, al fine di

monitorare lo stato clinico, possibilmente assumendo una terapia psicofarmacologica,

come suggerito in precedenza. (…) La prescrizione di un trattamento appare

fortemente raccomandata ed è possibile in regime ambulatoriale. Come descritto

in precedenza, il valore di una terapia antipsicotica si declina in senso

preventivo rispetto ad uno scompenso psicotico acuto, ma anche con lo scopo di

attenuare la paranoia e la sospettosità cronicamente presenti, migliorando di

conseguenza la qualità di vita della paziente. Non ritengo necessario obbligare

la paziente in caso di suo rifiuto, salvo l’acuirsi del quadro clinico in modo

grave e pericoloso per sé o per gli altri”.

Anche nell’ambito della

valutazione delle capacità genitoriali della madre presentata dal Servizio

medico-psicologico il 31 agosto 2021 i periti hanno concluso “che sulla base

degli avvenimenti documentati, sono necessari aiuti maggiori a tutela del

benessere e dello sviluppo di PI 1: pare indicata sia l’istituzione di diritti

di visita sorvegliati (visite che se non dovessero svolgersi regolarmente

sarebbe bene interrompere) che di una presa a carico individuale per la signora

RE 1 (che la sostenga sia rispetto ai propri vissuti/difficoltà che rispetto a

quello che dovrebbe essere il suo ruolo genitoriale”. In un ulteriore aggiornamento

del medesimo Servizio, i periti hanno sottolineato l’esigenza “come

presupposto per un’eventuale modifica dei diritti di visita, quanto proposto

dalla valutazione del SPS, vale a dire l’indicazione di un seguito psichiatrico

e di una terapia farmacologica, in modo tale da avere un’attestazione che la

signora sia psicologicamente compensata”.

Considerati tutti gli

elementi precitati, a mente di questo giudice e come fatto valere

anche dall’Autorità di protezione, il suggerimento formulato da quest’ultima in

applicazione dell’art. 307 cpv. 3 CC, ha lo scopo di proteggere gli interessi

del figlio. In tal senso, il benessere della madre appare avere indubbie

conseguenze su PI 1, in particolar modo se riferito alle relazioni personali.

Considerate le precitate valutazioni e la situazione famigliare di seria

conflittualità, l’invito formulato alla madre di aderire a una presa a carico rispetta

inoltre i principi di proporzionalità e sussidiarietà e resiste quindi alle critiche

della reclamante. Di conseguenza, in relazione al dispositivo no. 2 della

decisione impugnata, il reclamo va respinto, tenuto conto che dalla sua

formulazione viene cancellato l’invito a “seguire una terapia farmacologica”,

come anche indicato dall’Autorità di protezione nelle osservazioni al reclamo.

10.

Visto quanto

precede, il reclamo di RE 1 è accolto relativamente alla contestazione del

primo dispositivo della decisione impugnata ed è parzialmente respinto

relativamente alla contestazione del secondo (per la parte non modificata

dall’Autorità di protezione). Il grado di soccombenza della reclamante è quindi

parziale, relativamente all’invito dell’Autorità di protezione a seguire una

terapia. La decisione dell’Autorità di protezione è in parte annullata e in

parte modificata, ragione per la quale anche quest’ultima va considerata

parzialmente soccombente, in misura maggiore rispetto alla reclamante. Ai sensi

dell’art. 47 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese

processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di

diritto pubblico. Viste le circostanze particolari, si rinuncia quindi eccezionalmente

all’addebito di tasse e spese che andrebbero accollate parzialmente allo Stato.

La giurisprudenza

consolidata ha sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti

possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove

abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto

successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati

cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno

addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro

fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc.

9.2016.126). In concreto, in considerazione di tutte le circostanze, questo

giudice considera giustificata una ripartizione delle ripetibili (ridotte in

ragione della parziale soccombenza della reclamante) in ragione di metà

ciascuno tra CO 2 e l’Autorità regionale di protezione __________. La domanda

di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da RE 1 diviene

quindi priva d’oggetto a seguito della rifusione di ripetibili, che questo

giudice quantifica in fr. 3'000.-, ritenendo verosimile un massimo di 20 ore per

l’assolvimento del mandato da parte di un avvocato solerte e diligente. Abbondanzialmente

si rileva che tale importo, oltre a tenere conto della parziale soccombenza,

appare pure in consonanza con l’obbligo sancito dall’art. 8 del Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, secondo cui l’avvocato

è tenuto a informare immediatamente l’autorità competente quando le prestazioni

effettuate raggiungono l’importo di fr. 4200.– o l’importo massimo fissato dal

giudice.

11.

Ai sensi dell’art. 29

cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità

della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha

diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria

per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117

CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non

appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

Nel suo reclamo RE

1.

ha postulato di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio. In ragione della sua situazione economica e del parziale

accoglimento del reclamo, la domanda avrebbe meritato accoglimento ma è resa

priva d’oggetto dalla condanna della controparte al versamento di ripetibili (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009

del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc.

9.2017.33

consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid.

5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid.

6).

12.

Tramite decisione 21

giugno 2021 questa Camera ha nominato l’avv. RA 1 quale curatrice di

rappresentanza di PI 1 ai sensi dell’art. 314a bis CC, con il compito di

tutelare gli interessi del minorenne nelle procedure davanti alle Autorità di

protezione di primo e secondo grado e, se del caso, davanti al Tribunale

federale. Alla curatrice è stato riconosciuto un onorario orario

di fr. 180.– nonché al rimborso delle spese, e i costi sono stati posti a

carico dei genitori con l’indicazione che se non vi faranno fronte essi saranno

anticipati dall’Autorità regionale di protezione __________.

La curatrice di

rappresentanza ha presentato la propria nota d’onorario e spese per un totale

di fr. 5'367.— (fr. 4'662.– di onorario, fr. 484.20 di spese e fr. 40.80 per

spese di trasferta) il 23 gennaio 2023. La stessa è stata sottoposta alle parti

per eventuali osservazioni, presentate esclusivamente da CO 2, precisando di aver

dovuto sostenere importanti costi e chiedendo quindi di poter saldare la sua

parte in 9 rate, quantificandola in fr. 4'634.75. Egli ha inoltre chiesto la

revoca delle misure di protezione a favore del figlio.

Quest’ultima richiesta

andrà semmai formulata presso l’Autorità di protezione, mentre ritenuto che con

la presente decisione la procedura per cui è stata nominata la curatrice di rappresentanza

è conclusa, viene revocato il mandato alla curatrice RA 1, la cui nota

d’onorario non si presta a critiche ed è quindi approvata senza correzioni.

12.1

Ai

sensi dell’art. 404 cpv. 1 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e

al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso

di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di

lavoro. Sotto il titolo marginale “Compenso dei curatori”, l’art. 49

LPMA stabilisce che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al

lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi al

Consiglio di Stato il compito di concretizzare quanto previsto dall’art. 404

CC.

La

regolamentazione relativa all’assunzione dei costi della curatrice di

rappresentanza è di competenza del diritto cantonale (CommFam Protection de

l’adulte, Cottier, art. 314abis CC n. 16), sussidiariamente del Codice di

procedura civile (STF 5A_200/2021

del 27 aprile 2021. A norma

dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della

misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo

sostentamento.

Ai

sensi dell’art. 276 cpv. 1 CC, il mantenimento dei genitori consiste nella

cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie. Secondo l’art. 276 cpv. 2, i

genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito

mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di

educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. I costi delle

misure prese a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei

genitori: sono quindi i genitori a dover farsi carico dei costi per le misure

prese a protezione del figlio che devono, in principio, essere suddivisi

equamente fra di loro (Meier/Stettler, Droit

de la filiation, 6ª

ed. 2019, pag. 900 nota 3190; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung,

2005, ad oss. generali art. 276–293 CC n. 4;

Sentenza CDP del 14 febbraio 2019, inc. 9.2018.104, consid. 3.3; Sentenza CDP

del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid. 4.1).

12.2

Per

il pagamento della mercede e delle spese del curatore, non vi è dunque di

principio un vincolo di solidarietà dei due genitori ai sensi dell’art. 143 CO,

con possibilità per l’Autorità di protezione di procedere all’incasso

dell’integralità della fattura, a sua scelta, presso uno dei genitori (v. anche

CR CC I, Piotet, art. 276 CC n.

17, secondo il quale le prestazioni connesse al mantenimento sono individuali e

devono essere imputate separatamente a ciascuno dei genitori; sentenza CDP 9.2020.122 dell’8 febbraio 2021, consid. 6.3).

Visto l’esito del

giudizio, per equità la nota d’onorario e spese della curatrice va posta a

carico dei genitori in ragione di metà ciascuno e imputata ad entrambi i

genitori.

Si rileva peraltro che

l’obbligo di mantenimento incombe alla collettività pubblica solo nei casi in cui né il padre né la madre né

il minore stesso possano assumerlo (art. 293 cpv. 1 CC) (v. sentenza CDP

9.2021.127

del 10 febbraio 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

parzialmente accolto.

Di conseguenza e il

dispositivo 1. della decisione impugnata è annullato.

2. Il dispositivo 2. della

decisione impugnata è modificato come segue:

“Si invita la signora RE

1 a seguire un percorso psichiatrico, dando conferma all’ARP entro 30 giorni

dalla crescita in giudicato formale della presente decisione con inoltro di una

dichiarazione di svincolo dal segreto medico, ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC”.

3. Non si

prelevano né spese né tasse di giustizia.

L’Autorità

regionale di protezione __________ e CO 2 sono condannati a versare ognuno fr. 1’500.–

(per un totale di fr. 3’000.–) a RE 1 a titolo di ripetibili.

4. L’istanza di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata

da RE 1 è priva d’oggetto.

5. La nota d’onorario e

spese presentata dalla curatrice di rappresentanza avv. RA 1 il 23 gennaio 2023

per un totale di fr. 5'367.– è approvata e posta a carico di RE 1 e CO 2 in

ragione di metà ciascuno.

6. La curatela di

rappresentanza istituita con decisione 21 giugno 2021 dal Presidente della

Camera di protezione è revocata e il mandato alla curatrice avv. RA 1 concluso.

7. Notificazione:

-

-

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.