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Decisione

9.2022.136

Atti e negozi sottoposti a consenso dell'Autorità di protezione

24 aprile 2023Italiano10 min

2009 dell’allora Commissione tutoria regionale __________. Quali co-curatrici erano

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.136

Lugano

24 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

1

rappr.

da: CURA 1

per

quanto riguarda l’autorizzazione alla curatrice di una spesa straordinaria

giudicando

sul reclamo del 19 agosto 2022 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione

emessa il 18 luglio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (1944) è a

beneficio di una curatela di rappresentanza istituita con decisione 19 maggio

2009 dell’allora Commissione tutoria regionale __________. Quali co-curatrici erano

state nominate la figlia RE 1 e la nuora CURA 1. Tramite ulteriore decisione 22

dicembre 2015 l’Autorità regionale di protezione __________, (di seguito:

Autorità di protezione), nel frattempo subentrata, ha adeguato la misura al

nuovo diritto entrato in vigore, revocandola e istituendo a favore di PI 1 una

curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio. Quali co-curatrici

sono state nominate le figlie RE 1 e __________, quest’ultima sostituita dalla

nuova CURA 1 con ulteriore decisione 11 maggio 2018. Il curatelato ha altri due

figli: __________ e __________.

B. PI 1 ha vissuto fino

alla primavera del 2022 in un appartamento a __________ sul quale disponeva di

un diritto di abitazione, costituito nel 2010 al momento del suo acquisto da

parte della figlia RE 1 e del marito RE 2, proprietari in ragione di metà

ciascuno.

C. Con scritto 7 gennaio

2021 RE 1 e RE 2 hanno notificato all’Autorità di protezione alcuni danni da

loro attribuiti a PI 1, chiedendo il versamento da parte di quest’ultimo di fr.

26'049.15 su un apposito conto a garanzia della rifusione dei costi di

riparazione.

D. ll 4/8 aprile 2022 la

curatrice RE 1 e il marito RE 2 hanno comunicato all’Autorità di protezione che

PI 1 è stato definitivamente ricoverato in una casa per anziani. Essi hanno

chiesto l’autorizzazione alla cancellazione del diritto di abitazione, concessa

dall’Autorità di protezione con decisione 7 luglio 2022.

E. Con ulteriore

decisione 18 luglio 2022, che ha denominato “liquidazione economia

domestica-consenso spese che eccedono l’amministrazione ordinaria (art. 416

cpv. 1 CC)” l’Autorità di protezione ha esaminato le richieste di

risarcimento di RE 1 e RE 2 per asseriti danni all’appartamento in cui

risiedeva il padre e curatelato e ha risolto che “a nome e per conto di PI 1,

è dato consenso alla spesa di CHF 6'883.88 per il pagamento di danni causati

all’appartamento situato al __________” (disp. 1). Ha quindi

invitato la curatrice CURA 1 “a versare ai proprietari della casa signori RE

1 e RE 2 l’importo indicato, dietro presentazione delle fatture” (disp. 2).

F. RE 1 e RE 2 sono

insorti contro la suddetta decisione con ricorso (recte: reclamo) 19/22 agosto

2022, con il quale chiedono che sia approvato il versamento della somma di CHF

24'244.58 richiesta, sostenendo che si tratterebbe di costi causati da PI 1 e

relativi a un’usura straordinaria dell’appartamento.

G. Con osservazioni 9/12

settembre 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della propria

decisione, precisando di aver svolto un’istruttoria “per chiarire la

presenza di danni ed escludere eventuale usura (analogamente a quanto applicato

per il diritto di locazione)” e domandato il parere della co-curatrice e

del perito comunale. L’autorità di prima istanza ha quindi ribadito le puntuali

considerazioni già espresse nella decisione impugnata in relazione allo stato

dell’appartamento, formulando precise osservazioni in merito alle contestazioni

dei reclamanti.

H. Tramite scritto 16/19

settembre 2022, ritrasmesso identico il 20 settembre 2022, la co-curatrice CURA

1 ha sostenuto di rimettersi a quanto già espresso dinnanzi all’Autorità di

protezione.

I. RE 1 e RE 2 hanno

replicato il 26/27 settembre 2022, precisando che al momento dell’ingresso di PI

1 nell’appartamento quest’ultimo era stato sistemato in modo accurato. Hanno

quindi annesso alcune ricevute per i lavori svolti.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

RE 1 e RE 2 nel loro

reclamo si lamentano del calcolo eseguito da parte dell’Autorità di protezione

per valutare l’indennizzo relativo a danni che ritengono siano stati provocati

da PI 1, che fino a marzo 2022 ha vissuto in un appartamento di loro proprietà

in virtù di un diritto di abitazione. Essi chiedono quindi a questa Camera di

rivedere il calcolo eseguito dall’Autorità di prime cure, riconoscendo loro fr.

24'244.58 invece di fr. 6'883.88.

L’Autorità di

protezione chiede invece la conferma della propria decisione, che ha denominato

“liquidazione economia domestica – consenso spese che eccedono

l’amministrazione ordinaria (art. 416 cpv. 1 CC), ritenendo corretto il

calcolo eseguito relativamente ai danni che PI 1 avrebbe provocato. Nella

decisione impugnata l’autorità di prime cure fa riferimento all’art. 416 cpv. 1

cifra 1 e cifra 4 CC.

3.

L’art. 416 cpv. 1 CC

stabilisce che, per compiere determinati atti in rappresentanza

dell’interessato, il curatore abbisogna del consenso dell’autorità di

protezione. La disdetta del

contratto di locazione e la liquidazione dell’economia domestica è subordinata

al consenso dell’Autorità di protezione (cifra 1). Ai sensi della cifra

4.

del medesimo disposto il curatore necessita del consenso dell’autorità di

protezione per “acquisto, alienazione di fondi, costituzione di pegno e

altri oneri reali sugli stessi, nonché costruzioni che eccedono i limiti

dell’amministrazione ordinaria”.

L’Autorità di protezione

deve procedere ad un’analisi completa dell’atto giuridico a lei sottoposto dal

curatore, dal profilo degli interessi della persona protetta, ciò che implica

una visione completa delle circostanze del caso di specie (CommFam Protection

de l’adulte, Biderbost, art. 416

CC n. 44). Il consenso o il rifiuto costituiscono una decisione dell’Autorità e

deve di principio essere reso in forma scritta e comunicato, in modo da

permettere un eventuale reclamo (CommFam Protection de l’adulte, op. cit., n.

49). La controparte della convenzione da approvare non ha in via generale la

legittimazione a reclamare contro la decisione dell’Autorità di protezione di

rifiutare il consenso, ritenuto che i suoi interessi non fanno parte degli

interessi protetti (CommFam Protection de l’adulte, op. cit., n. 50).

Ai sensi dell’art. 416

cpv. 3 CC il consenso dell’autorità di protezione è sempre necessario per i

contratti stipulati tra il curatore e l’interessato, salvo che questi

conferisca un mandato gratuito.

Giusta l’art. 417 CC, per

motivi gravi l’autorità di protezione può ordinare che siano subordinati al suo

consenso altri atti e negozi.

4.

In virtù dell’art.

446.

CC, l’autorità di protezione – così come la scrivente Camera di protezione

quale autorità di reclamo – esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Nel suo

apprezzamento, l'Autorità non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) ed applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

5.

Nel caso in esame,

sebbene l’Autorità di protezione abbia definito l’atto giuridico una “transazione

a tacitazione dei danni riscontrati nell’ente abitato dal signor PI 1”

(cfr. decisione impugnata, pag. 4), di fatto esso non ha per oggetto un accordo

o un atto tra l’interessato e la/le curatrice/i ai sensi dell’art. 416 cpv. 3

CC, come pure confermato dal dissenso dei reclamanti.

Concretamente, l’Autorità

di prime cure, citando peraltro normative non pertinenti al caso specifico, ha

statuito esclusivamente su presunti danni causati dal curatelato, “invitando”

la co-curatrice CURA 1 a versare a RE 1 e RE 2 “CHF 6'883.88 per il

pagamento di danni causati all’appartamento situato al __________”.

L’Autorità di protezione ha persino ammesso di aver svolto un’istruttoria “per

chiarire la presenza di danni ed escludere eventuale usura (analogamente a

quanto applicato per il diritto di locazione)”, chiedendo il parere della

co-curatrice e del perito comunale (cfr osservazioni al reclamo, pag. 2). È necessario

tuttavia evidenziare che la legge non conferisce alcuna competenza alle Autorità

di protezione per pronunciarsi direttamente relativamente a controversie che

non riguardano il diritto di protezione, segnatamente, come nella fattispecie,

tra i proprietari dell’immobile e il beneficiario del diritto di abitazione,

quand’anche sottoposto a misure di protezione. Di conseguenza in assenza di un

accordo stipulato con l’interessato i proprietari dell’immobile avrebbero

dovuto sottoporre la richiesta di risarcimento al giudice competente per

dirimere la vertenza relativa ai danni, non invece all’Autorità di protezione,

alla quale non spettava decidere in tale ambito.

6.

Per i motivi che

precedono, il reclamo va accolto (anche se per motivi diversi da quelli fatti

valere dai reclamanti) e la decisione va annullata per difetto di competenza

dell’Autorità di protezione. Malgrado su alcuni aspetti i reclamanti sembrano

non contestare la valutazione eseguita dall’Autorità di protezione (per esempio

per la riparazione della cucina), ancora non è possibile sostenere che tra le

parti vi sia un accordo che merita conferma da parte di questa Camera. Al

proposito si osserva quindi abbondanzialmente che la presente decisione non

esclude la possibilità per le parti di un’eventuale futura transazione, mentre se

i reclamanti avvieranno una procedura dinnanzi al competente giudice, si

ricorda sin d’ora che la curatrice – e, se del caso, un curatore di

rappresentanza esperto in questioni giuridiche appositamente nominato (CommFam

Protection de l’adulte, Steck,

art. 449a CC ni. 4-16, 17 e 20) – dovrà essere autorizzato dall’Autorità

di protezione a eventualmente stare in causa a norma dell’art. 416 cpv. 1 n. 9

CC.

Infine, ancora più

abbondanzialmente, questo giudice ritiene che spetti all’Autorità di protezione

rivalutare l’idoneità della misura di protezione e l’attribuzione del mandato

così come stabilito, viste le evidenti problematiche e conflitti di interessi

rilevati nella presente procedura.

7.

Benché soccombente,

all’Autorità di protezione non vengono addossate spese processuali (art. 47

cpv. 6 LPAmm). L’annullamento della decisione impugnata, per motivi diversi da

quelli fatti valere con il reclamo, giustifica di non attribuire ripetibili ai

reclamanti, peraltro non rappresentanti da un avvocato. Agli stessi verrà

restituito l’anticipo versato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata ai sensi dei

considerandi.

2. Non

si prelevano né spese né tasse di giustizia. Non si accordano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.