9.2022.136
Atti e negozi sottoposti a consenso dell'Autorità di protezione
24 aprile 2023Italiano10 min
2009 dell’allora Commissione tutoria regionale __________. Quali co-curatrici erano
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.136
Lugano
24 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
1
rappr.
da: CURA 1
per
quanto riguarda l’autorizzazione alla curatrice di una spesa straordinaria
giudicando
sul reclamo del 19 agosto 2022 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 18 luglio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (1944) è a
beneficio di una curatela di rappresentanza istituita con decisione 19 maggio
2009 dell’allora Commissione tutoria regionale __________. Quali co-curatrici erano
state nominate la figlia RE 1 e la nuora CURA 1. Tramite ulteriore decisione 22
dicembre 2015 l’Autorità regionale di protezione __________, (di seguito:
Autorità di protezione), nel frattempo subentrata, ha adeguato la misura al
nuovo diritto entrato in vigore, revocandola e istituendo a favore di PI 1 una
curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio. Quali co-curatrici
sono state nominate le figlie RE 1 e __________, quest’ultima sostituita dalla
nuova CURA 1 con ulteriore decisione 11 maggio 2018. Il curatelato ha altri due
figli: __________ e __________.
B. PI 1 ha vissuto fino
alla primavera del 2022 in un appartamento a __________ sul quale disponeva di
un diritto di abitazione, costituito nel 2010 al momento del suo acquisto da
parte della figlia RE 1 e del marito RE 2, proprietari in ragione di metà
ciascuno.
C. Con scritto 7 gennaio
2021 RE 1 e RE 2 hanno notificato all’Autorità di protezione alcuni danni da
loro attribuiti a PI 1, chiedendo il versamento da parte di quest’ultimo di fr.
26'049.15 su un apposito conto a garanzia della rifusione dei costi di
riparazione.
D. ll 4/8 aprile 2022 la
curatrice RE 1 e il marito RE 2 hanno comunicato all’Autorità di protezione che
PI 1 è stato definitivamente ricoverato in una casa per anziani. Essi hanno
chiesto l’autorizzazione alla cancellazione del diritto di abitazione, concessa
dall’Autorità di protezione con decisione 7 luglio 2022.
E. Con ulteriore
decisione 18 luglio 2022, che ha denominato “liquidazione economia
domestica-consenso spese che eccedono l’amministrazione ordinaria (art. 416
cpv. 1 CC)” l’Autorità di protezione ha esaminato le richieste di
risarcimento di RE 1 e RE 2 per asseriti danni all’appartamento in cui
risiedeva il padre e curatelato e ha risolto che “a nome e per conto di PI 1,
è dato consenso alla spesa di CHF 6'883.88 per il pagamento di danni causati
all’appartamento situato al __________” (disp. 1). Ha quindi
invitato la curatrice CURA 1 “a versare ai proprietari della casa signori RE
1 e RE 2 l’importo indicato, dietro presentazione delle fatture” (disp. 2).
F. RE 1 e RE 2 sono
insorti contro la suddetta decisione con ricorso (recte: reclamo) 19/22 agosto
2022, con il quale chiedono che sia approvato il versamento della somma di CHF
24'244.58 richiesta, sostenendo che si tratterebbe di costi causati da PI 1 e
relativi a un’usura straordinaria dell’appartamento.
G. Con osservazioni 9/12
settembre 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della propria
decisione, precisando di aver svolto un’istruttoria “per chiarire la
presenza di danni ed escludere eventuale usura (analogamente a quanto applicato
per il diritto di locazione)” e domandato il parere della co-curatrice e
del perito comunale. L’autorità di prima istanza ha quindi ribadito le puntuali
considerazioni già espresse nella decisione impugnata in relazione allo stato
dell’appartamento, formulando precise osservazioni in merito alle contestazioni
dei reclamanti.
H. Tramite scritto 16/19
settembre 2022, ritrasmesso identico il 20 settembre 2022, la co-curatrice CURA
1 ha sostenuto di rimettersi a quanto già espresso dinnanzi all’Autorità di
protezione.
I. RE 1 e RE 2 hanno
replicato il 26/27 settembre 2022, precisando che al momento dell’ingresso di PI
1 nell’appartamento quest’ultimo era stato sistemato in modo accurato. Hanno
quindi annesso alcune ricevute per i lavori svolti.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
RE 1 e RE 2 nel loro
reclamo si lamentano del calcolo eseguito da parte dell’Autorità di protezione
per valutare l’indennizzo relativo a danni che ritengono siano stati provocati
da PI 1, che fino a marzo 2022 ha vissuto in un appartamento di loro proprietà
in virtù di un diritto di abitazione. Essi chiedono quindi a questa Camera di
rivedere il calcolo eseguito dall’Autorità di prime cure, riconoscendo loro fr.
24'244.58 invece di fr. 6'883.88.
L’Autorità di
protezione chiede invece la conferma della propria decisione, che ha denominato
“liquidazione economia domestica – consenso spese che eccedono
l’amministrazione ordinaria (art. 416 cpv. 1 CC), ritenendo corretto il
calcolo eseguito relativamente ai danni che PI 1 avrebbe provocato. Nella
decisione impugnata l’autorità di prime cure fa riferimento all’art. 416 cpv. 1
cifra 1 e cifra 4 CC.
3.
L’art. 416 cpv. 1 CC
stabilisce che, per compiere determinati atti in rappresentanza
dell’interessato, il curatore abbisogna del consenso dell’autorità di
protezione. La disdetta del
contratto di locazione e la liquidazione dell’economia domestica è subordinata
al consenso dell’Autorità di protezione (cifra 1). Ai sensi della cifra
4.
del medesimo disposto il curatore necessita del consenso dell’autorità di
protezione per “acquisto, alienazione di fondi, costituzione di pegno e
altri oneri reali sugli stessi, nonché costruzioni che eccedono i limiti
dell’amministrazione ordinaria”.
L’Autorità di protezione
deve procedere ad un’analisi completa dell’atto giuridico a lei sottoposto dal
curatore, dal profilo degli interessi della persona protetta, ciò che implica
una visione completa delle circostanze del caso di specie (CommFam Protection
de l’adulte, Biderbost, art. 416
CC n. 44). Il consenso o il rifiuto costituiscono una decisione dell’Autorità e
deve di principio essere reso in forma scritta e comunicato, in modo da
permettere un eventuale reclamo (CommFam Protection de l’adulte, op. cit., n.
49). La controparte della convenzione da approvare non ha in via generale la
legittimazione a reclamare contro la decisione dell’Autorità di protezione di
rifiutare il consenso, ritenuto che i suoi interessi non fanno parte degli
interessi protetti (CommFam Protection de l’adulte, op. cit., n. 50).
Ai sensi dell’art. 416
cpv. 3 CC il consenso dell’autorità di protezione è sempre necessario per i
contratti stipulati tra il curatore e l’interessato, salvo che questi
conferisca un mandato gratuito.
Giusta l’art. 417 CC, per
motivi gravi l’autorità di protezione può ordinare che siano subordinati al suo
consenso altri atti e negozi.
4.
In virtù dell’art.
446.
CC, l’autorità di protezione – così come la scrivente Camera di protezione
quale autorità di reclamo – esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Nel suo
apprezzamento, l'Autorità non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) ed applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
5.
Nel caso in esame,
sebbene l’Autorità di protezione abbia definito l’atto giuridico una “transazione
a tacitazione dei danni riscontrati nell’ente abitato dal signor PI 1”
(cfr. decisione impugnata, pag. 4), di fatto esso non ha per oggetto un accordo
o un atto tra l’interessato e la/le curatrice/i ai sensi dell’art. 416 cpv. 3
CC, come pure confermato dal dissenso dei reclamanti.
Concretamente, l’Autorità
di prime cure, citando peraltro normative non pertinenti al caso specifico, ha
statuito esclusivamente su presunti danni causati dal curatelato, “invitando”
la co-curatrice CURA 1 a versare a RE 1 e RE 2 “CHF 6'883.88 per il
pagamento di danni causati all’appartamento situato al __________”.
L’Autorità di protezione ha persino ammesso di aver svolto un’istruttoria “per
chiarire la presenza di danni ed escludere eventuale usura (analogamente a
quanto applicato per il diritto di locazione)”, chiedendo il parere della
co-curatrice e del perito comunale (cfr osservazioni al reclamo, pag. 2). È necessario
tuttavia evidenziare che la legge non conferisce alcuna competenza alle Autorità
di protezione per pronunciarsi direttamente relativamente a controversie che
non riguardano il diritto di protezione, segnatamente, come nella fattispecie,
tra i proprietari dell’immobile e il beneficiario del diritto di abitazione,
quand’anche sottoposto a misure di protezione. Di conseguenza in assenza di un
accordo stipulato con l’interessato i proprietari dell’immobile avrebbero
dovuto sottoporre la richiesta di risarcimento al giudice competente per
dirimere la vertenza relativa ai danni, non invece all’Autorità di protezione,
alla quale non spettava decidere in tale ambito.
6.
Per i motivi che
precedono, il reclamo va accolto (anche se per motivi diversi da quelli fatti
valere dai reclamanti) e la decisione va annullata per difetto di competenza
dell’Autorità di protezione. Malgrado su alcuni aspetti i reclamanti sembrano
non contestare la valutazione eseguita dall’Autorità di protezione (per esempio
per la riparazione della cucina), ancora non è possibile sostenere che tra le
parti vi sia un accordo che merita conferma da parte di questa Camera. Al
proposito si osserva quindi abbondanzialmente che la presente decisione non
esclude la possibilità per le parti di un’eventuale futura transazione, mentre se
i reclamanti avvieranno una procedura dinnanzi al competente giudice, si
ricorda sin d’ora che la curatrice – e, se del caso, un curatore di
rappresentanza esperto in questioni giuridiche appositamente nominato (CommFam
Protection de l’adulte, Steck,
art. 449a CC ni. 4-16, 17 e 20) – dovrà essere autorizzato dall’Autorità
di protezione a eventualmente stare in causa a norma dell’art. 416 cpv. 1 n. 9
CC.
Infine, ancora più
abbondanzialmente, questo giudice ritiene che spetti all’Autorità di protezione
rivalutare l’idoneità della misura di protezione e l’attribuzione del mandato
così come stabilito, viste le evidenti problematiche e conflitti di interessi
rilevati nella presente procedura.
7.
Benché soccombente,
all’Autorità di protezione non vengono addossate spese processuali (art. 47
cpv. 6 LPAmm). L’annullamento della decisione impugnata, per motivi diversi da
quelli fatti valere con il reclamo, giustifica di non attribuire ripetibili ai
reclamanti, peraltro non rappresentanti da un avvocato. Agli stessi verrà
restituito l’anticipo versato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata ai sensi dei
considerandi.
2. Non
si prelevano né spese né tasse di giustizia. Non si accordano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.