9.2022.137
Contestanzione dell'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale finali della curatela. Irricevibilità delle censure del diritto materiale
12 maggio 2023Italiano10 min
1° gennaio – 23 dicembre 2021, unitamente alla sua richiesta di compenso e rimborso
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.137
Lugano
12 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d’appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Villa
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto
morale concernenti la curatela in favore di †PI 1 (1973-2021) per il
periodo 1° gennaio – 23 dicembre 2021
giudicando
sul reclamo del 25 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
28 luglio 2022 dall’Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con decisione n. 114
del 23 giugno 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito:
“Autorità di protezione” o “Autorità”) ha istituito una curatela generale (art.
398 CC) a favore di †PI 1 (1973), nominando quale curatore CURA 1.
B. †PI 1 è deceduto il
2021. Il giorno successivo CURA 1 ha presentato il rendiconto finanziario e il
rapporto morale concernenti la curatela in favore di †PI 1 per il periodo dal
1° gennaio – 23 dicembre 2021, unitamente alla sua richiesta di compenso e rimborso
spese.
C. Con decisione del 28
luglio 2022 (ris. n. 117.2022) l’Autorità di protezione ha quindi constatato la
chiusura della curatela generale e ha approvato sia il rendiconto finanziario
sia il rapporto morale finali presentati da CURA 1, riconoscendo a quest’ultimo
l’indennità pretesa (ossia fr. 2'500.– di mercede e un rimborso spese di fr. 109.40),
posta a carico degli eredi del defunto, così come le spese e la tassa di
giudizio, stabiliti in complessivi fr. 100.–.
D. Contro la decisione
appena citata, il 25 agosto 2022 RE 1, padre di †PI 1, ha presentato un “reclamo
precauzionale” davanti a questa Camera lamentando in particolare il fatto
che “la lentezza e l’irregolarità delle procedure e del sistema decisionale”
non hanno permesso a lui quale “erede noto” d’intervenire per rinunciare
o meno all’eredità, essendo “le prescrizioni scadute da lungo tempo”.
E. Con osservazioni
rispettivamente del 14 settembre e del 10 ottobre 2022, sia il curatore di †PI
1 sia l’Autorità di protezione hanno contestato le argomentazioni del
reclamante, postulando la conferma della decisione impugnata e la reiezione del
reclamo. Con replica del 26 ottobre 2022 e duplica dell’11 novembre 2022, il
reclamante e l’Autorità di protezione hanno ribadito le loro rispettive e
antitetiche conclusioni.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione, preso atto del decesso di †PI 1, ha
accertato la regolarità della gestione e constatato che la sostanza è stata
amministrata e collocata in modo conforme. Dopo aver verificato che tutte le
entrate dell’interessato figurano nel rendiconto per il loro effettivo
ammontare (o valore), che le spese effettuate risultano conformi alla situazione
finanziaria ed ai bisogni del curatelato e che per ognuna di esse esiste il
documento giustificativo, l’Autorità ha approvato sia il rendiconto finanziario
sia il rapporto morale per l’anno 2021 (ossia fino al 23 dicembre),
riconoscendo gli importi relativi alla mercede e alle spese richiesti dal
curatore CURA 1 ponendoli a carico dell’interessato – e per esso dei suoi eredi
– unitamente alle spese e alla tassa di giudizio.
3.
Nel suo gravame il
reclamante lamenta anzitutto che la decisione dell’Autorità gli sia pervenuta
per lettera semplice il 28 luglio 2022, e cioè “ben quasi otto mesi dopo (e
tutto a [sua] insaputa)” il decesso del figlio, di cui
sostiene esserne venuto a conoscenza tramite l’annuncio sul quotidiano “Corriere
del Ticino” il 23 dicembre 2021 non avendo più avuto contatti con lui da
vent’anni.
Ora, a prescindere dal
fatto che egli non trae alcuna conclusione dalla sua censura, al reclamante va
nondimeno ricordato che l’intimazione di una decisione impugnabile per posta
semplice non è vietata ma è anzi espressamente prevista dalle norme generali di
procedura amministrativa, e meglio dall’art. 17 cpv. 1 LPAmm, in base al quale
“l’autorità notifica gli atti alle parti e all’autorità che ha giudicato,
mediante invio postale semplice o raccomandato”. Il modo di procedere dell’Autorità
di protezione non può esserle pertanto rimproverato né comporta dunque in sé la
nullità o l’annullabilità della decisione medesima (v. anche sentenza della CDP
9.2021.64
del 19 ottobre 2021, consid. 2.1). D’altronde, RE 1 non contesta di
aver ricevuto la decisione impugnata – datata 28 luglio 2022 – anzi, ha
trasmesso la sua impugnativa il 25 agosto 2022, calcolando il termine di
reclamo di trenta giorni per poterlo inoltrare tempestivamente. Accertato tale
aspetto formale e l’infondatezza della censura, nulla osta pertanto ad entrare
nel merito del reclamo.
4.
RE 1 sostiene che il
rendiconto finanziario del curatore “pecchi di precisione” poiché
incompleto, mancando le fatture successive al decesso del figlio. Sottolinea
poi l’impossibilità di rifiutare l’eredità, dal momento che il termine per
procedere in tal senso è prescritto e ciò a causa del ritardo accumulato dall’Autorità
di protezione nell’emettere la decisione qui impugnata. Lamenta che la
contabilità non gli è stata “consegnata dettagliatamente con i
giustificativi” – che a suo dire esigerà in ogni caso – giacché ulteriori
debiti sorti dopo il decesso di †PI 1 non sono stati conteggiati nel
rendiconto, come la fattura relativa alla cremazione ch’egli non ha mai
ordinato personalmente e che per il momento ha contestato. In definitiva, RE 1
ritiene che “il tutto è stato fatto molto superficialmente” e chiede a
questa Camera di “convalidare” il suo reclamo “per la lentezza e l’irregolarità
delle procedure e del sistema decisionale” da parte dell’Autorità di
protezione che non gli ha permesso d’intervenire tempestivamente in merito alla
rinuncia o meno dell’eredità.
5.
Nelle proprie
osservazioni, il curatore CURA 1 ha confermato che tra padre e figlio non vi
era alcun tipo di relazione e che quest’ultimo non desiderava ad ogni modo
avere alcun rapporto con lui, di cui non conosceva nemmeno il recapito. Allega di
essere venuto a conoscenza di RE 1 solo tramite l’inoltro del suo reclamo. Nel
merito del medesimo, il curatore osserva come il reclamante abbia avuto – avendo
scoperto del decesso del figlio sul giornale – il tempo necessario per
rinunciare o meno all’eredità. Per quanto attiene invece all’accusa d’imprecisione
del rendiconto finanziario mossa nei suoi confronti, CURA 1 ritiene di aver
trasmesso all’Autorità di protezione tutti i giustificativi di pagamento e i
documenti vari per ottenere sia l’approvazione del medesimo, sia il
riconoscimento della mercede e delle spese a suo favore.
6.
Da parte sua l’Autorità
di protezione ammette che l’approvazione del rendiconto è avvenuta con una
tempistica (7 mesi) “non ideale”, ma a suo dire ciò non configura però un
diniego di giustizia ove si consideri la mole di lavoro, le riorganizzazioni
interne a seguito dei piani di protezioni aziendali COVID e la dotazione di
personale delle attuali ARP. In merito al rimprovero mossogli dal reclamante
per la mancata possibilità di rinunciare all’eredità, l’Autorità gli ricorda
che la decisione di approvazione del rendiconto, pur conferendo un’accresciuta
forza probante, non ha effetti di diritto materiale, sicché non gli
pregiudicava l’esercizio del suo diritto di rifiutare l’eredità. Rammenta
infine che il rendiconto del curatore è relativo unicamente al periodo in cui
il curatelato era in vita.
7.
Orbene, per quanto
concerne la prima critica secondo cui il rendiconto finanziario del curatore sarebbe
incompleto non figurando le fatture successive al decesso del figlio, il
reclamante dimentica – o non è al corrente – che la curatela cessa per legge
con la morte dell’interessato (art. 399 cpv. 1 e 421 n. 2 CC), come peraltro
ricordato dall’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni. È pertanto a
giusta ragione che da quel momento nessun’altra spesa poteva essere inserita
nel rendiconto del curatore – men che meno la fattura relativa alla cremazione
del defunto – essendo il suo compito terminato il 23 dicembre 2021. Irricevibile,
la censura di RE 1 non merita ulteriore disanima su tale punto.
8.
Per quanto riguarda
invece l’asserita impossibilità di RE 1 di rinunciare all’eredità a causa della
lentezza con cui è stata emessa la decisione impugnata, nelle sue osservazioni
l’Autorità di protezione ha osservato a giusta ragione che l’approvazione del
rendiconto finanziario, pur conferendo un’accresciuta forza probante, non ha
effetti sul diritto materiale, sicché non pregiudicava in alcun modo la facoltà
per il reclamante di procedere secondo le sue intenzioni (v. anche sentenza
della CDP 9.2021.18 del 16 giugno 2021, consid. 3). Detto diversamente, i due
aspetti – approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale finali
da una parte e facoltà di rinuncia all’eredità dall’altra – non vanno di pari
passo ma sono distinti tra loro. Infatti, quand’anche la decisione dell’Autorità
di protezione fosse stata emessa in tempi brevi, essa non avrebbe avuto alcuna
influenza sulla procedura di rinuncia all’eredità, che andava invece presentata
davanti all’autorità competente entro il termine di tre mesi a decorrere dal
momento in cui gli eredi legittimi ebbero conoscenza della morte del loro
autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l’apertura della
successione (art. 567 cpv. 1 e 2 CC). Nella fattispecie, per medesima
ammissione del reclamante, egli è venuto a sapere del decesso del figlio dall’annuncio
pubblicato sul Corriere del Ticino del 23 dicembre 2021. Non avendo agito
tempestivamente entro i termini stabiliti dalla norma appena citata, egli deve
ora sopportare le conseguenze delle sue scelte procedurali, cui né il curatore
né l’Autorità di protezione sono responsabili.
9.
In definitiva, senza
che sia necessario dilungarsi ulteriormente data l’infondatezza delle censure –
oltre all’irricevibilità di parte di esse –, la decisione dell’Autorità di
protezione di approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale
finali del curatore di †PI 1 resiste alle generiche critiche del reclamante e
va pertanto confermata.
10.
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm) e devono quindi essere posti a carico
del reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
100.–
fr.
350.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall’art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall’art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall’art. 115 LTF.