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Decisione

9.2022.137

Contestanzione dell'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale finali della curatela. Irricevibilità delle censure del diritto materiale

12 maggio 2023Italiano10 min

1° gennaio – 23 dicembre 2021, unitamente alla sua richiesta di compenso e rimborso

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.137

Lugano

12 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d’appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Villa

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto

morale concernenti la curatela in favore di †PI 1 (1973-2021) per il

periodo 1° gennaio – 23 dicembre 2021

giudicando

sul reclamo del 25 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

28 luglio 2022 dall’Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con decisione n. 114

del 23 giugno 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito:

“Autorità di protezione” o “Autorità”) ha istituito una curatela generale (art.

398 CC) a favore di †PI 1 (1973), nominando quale curatore CURA 1.

B. †PI 1 è deceduto il

2021. Il giorno successivo CURA 1 ha presentato il rendiconto finanziario e il

rapporto morale concernenti la curatela in favore di †PI 1 per il periodo dal

1° gennaio – 23 dicembre 2021, unitamente alla sua richiesta di compenso e rimborso

spese.

C. Con decisione del 28

luglio 2022 (ris. n. 117.2022) l’Autorità di protezione ha quindi constatato la

chiusura della curatela generale e ha approvato sia il rendiconto finanziario

sia il rapporto morale finali presentati da CURA 1, riconoscendo a quest’ultimo

l’indennità pretesa (ossia fr. 2'500.– di mercede e un rimborso spese di fr. 109.40),

posta a carico degli eredi del defunto, così come le spese e la tassa di

giudizio, stabiliti in complessivi fr. 100.–.

D. Contro la decisione

appena citata, il 25 agosto 2022 RE 1, padre di †PI 1, ha presentato un “reclamo

precauzionale” davanti a questa Camera lamentando in particolare il fatto

che “la lentezza e l’irregolarità delle procedure e del sistema decisionale”

non hanno permesso a lui quale “erede noto” d’intervenire per rinunciare

o meno all’eredità, essendo “le prescrizioni scadute da lungo tempo”.

E. Con osservazioni

rispettivamente del 14 settembre e del 10 ottobre 2022, sia il curatore di †PI

1 sia l’Autorità di protezione hanno contestato le argomentazioni del

reclamante, postulando la conferma della decisione impugnata e la reiezione del

reclamo. Con replica del 26 ottobre 2022 e duplica dell’11 novembre 2022, il

reclamante e l’Autorità di protezione hanno ribadito le loro rispettive e

antitetiche conclusioni.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione, preso atto del decesso di †PI 1, ha

accertato la regolarità della gestione e constatato che la sostanza è stata

amministrata e collocata in modo conforme. Dopo aver verificato che tutte le

entrate dell’interessato figurano nel rendiconto per il loro effettivo

ammontare (o valore), che le spese effettuate risultano conformi alla situazione

finanziaria ed ai bisogni del curatelato e che per ognuna di esse esiste il

documento giustificativo, l’Autorità ha approvato sia il rendiconto finanziario

sia il rapporto morale per l’anno 2021 (ossia fino al 23 dicembre),

riconoscendo gli importi relativi alla mercede e alle spese richiesti dal

curatore CURA 1 ponendoli a carico dell’interessato – e per esso dei suoi eredi

– unitamente alle spese e alla tassa di giudizio.

3.

Nel suo gravame il

reclamante lamenta anzitutto che la decisione dell’Autorità gli sia pervenuta

per lettera semplice il 28 luglio 2022, e cioè “ben quasi otto mesi dopo (e

tutto a [sua] insaputa)” il decesso del figlio, di cui

sostiene esserne venuto a conoscenza tramite l’an­nuncio sul quotidiano “Corriere

del Ticino” il 23 dicembre 2021 non avendo più avuto contatti con lui da

vent’anni.

Ora, a prescindere dal

fatto che egli non trae alcuna conclusione dalla sua censura, al reclamante va

nondimeno ricordato che l’inti­mazione di una decisione impugnabile per posta

semplice non è vietata ma è anzi espressamente prevista dalle norme generali di

procedura amministrativa, e meglio dall’art. 17 cpv. 1 LPAmm, in base al quale

“l’autorità notifica gli atti alle parti e all’autorità che ha giudicato,

mediante invio postale semplice o raccomandato”. Il modo di procedere dell’Autorità

di protezione non può esserle pertanto rimproverato né comporta dunque in sé la

nullità o l’annullabilità della decisione medesima (v. anche sentenza della CDP

9.2021.64

del 19 ottobre 2021, consid. 2.1). D’altronde, RE 1 non contesta di

aver ricevuto la decisione impugnata – datata 28 luglio 2022 – anzi, ha

trasmesso la sua impugnativa il 25 agosto 2022, calcolando il termine di

reclamo di trenta giorni per poterlo inoltrare tempestivamente. Accertato tale

aspetto formale e l’infondatezza della censura, nulla osta pertanto ad entrare

nel merito del reclamo.

4.

RE 1 sostiene che il

rendiconto finanziario del curatore “pecchi di precisione” poiché

incompleto, mancando le fatture successive al decesso del figlio. Sottolinea

poi l’impossibilità di rifiutare l’eredità, dal momento che il termine per

procedere in tal senso è prescritto e ciò a causa del ritardo accumulato dall’Autorità

di protezione nell’emettere la decisione qui impugnata. Lamenta che la

contabilità non gli è stata “consegnata dettagliatamente con i

giustificativi” – che a suo dire esigerà in ogni caso – giacché ulteriori

debiti sorti dopo il decesso di †PI 1 non sono stati conteggiati nel

rendiconto, come la fattura relativa alla cremazione ch’egli non ha mai

ordinato personalmente e che per il momento ha contestato. In definitiva, RE 1

ritiene che “il tutto è stato fatto molto superficialmente” e chiede a

questa Camera di “convalidare” il suo reclamo “per la lentezza e l’irregolarità

delle procedure e del sistema decisionale” da parte dell’Autorità di

protezione che non gli ha permesso d’intervenire tempestivamente in merito alla

rinuncia o meno dell’eredità.

5.

Nelle proprie

osservazioni, il curatore CURA 1 ha confermato che tra padre e figlio non vi

era alcun tipo di relazione e che quest’ultimo non desiderava ad ogni modo

avere alcun rapporto con lui, di cui non conosceva nemmeno il recapito. Allega di

essere venuto a conoscenza di RE 1 solo tramite l’inoltro del suo reclamo. Nel

merito del medesimo, il curatore osserva come il reclamante abbia avuto – avendo

scoperto del decesso del figlio sul giornale – il tempo necessario per

rinunciare o meno all’eredità. Per quanto attiene invece all’accusa d’imprecisione

del rendiconto finanziario mossa nei suoi confronti, CURA 1 ritiene di aver

trasmesso all’Autorità di protezione tutti i giustificativi di pagamento e i

documenti vari per ottenere sia l’approvazione del medesimo, sia il

riconoscimento della mercede e delle spese a suo favore.

6.

Da parte sua l’Autorità

di protezione ammette che l’approvazione del rendiconto è avvenuta con una

tempistica (7 mesi) “non ideale”, ma a suo dire ciò non configura però un

diniego di giustizia ove si consideri la mole di lavoro, le riorganizzazioni

interne a seguito dei piani di protezioni aziendali COVID e la dotazione di

personale delle attuali ARP. In merito al rimprovero mossogli dal reclamante

per la mancata possibilità di rinunciare all’eredità, l’Autorità gli ricorda

che la decisione di approvazione del rendiconto, pur conferendo un’ac­cresciuta

forza probante, non ha effetti di diritto materiale, sicché non gli

pregiudicava l’esercizio del suo diritto di rifiutare l’eredità. Rammenta

infine che il rendiconto del curatore è relativo unicamente al periodo in cui

il curatelato era in vita.

7.

Orbene, per quanto

concerne la prima critica secondo cui il rendiconto finanziario del curatore sarebbe

incompleto non figurando le fatture successive al decesso del figlio, il

reclamante dimentica – o non è al corrente – che la curatela cessa per legge

con la morte dell’interessato (art. 399 cpv. 1 e 421 n. 2 CC), come peraltro

ricordato dall’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni. È pertanto a

giusta ragione che da quel momento nessun’altra spesa poteva essere inserita

nel rendiconto del curatore – men che meno la fattura relativa alla cremazione

del defunto – essendo il suo compito terminato il 23 dicembre 2021. Irricevibile,

la censura di RE 1 non merita ulteriore disanima su tale punto.

8.

Per quanto riguarda

invece l’asserita impossibilità di RE 1 di rinunciare all’eredità a causa della

lentezza con cui è stata emessa la decisione impugnata, nelle sue osservazioni

l’Autorità di protezione ha osservato a giusta ragione che l’approvazione del

rendiconto finanziario, pur conferendo un’accresciuta forza probante, non ha

effetti sul diritto materiale, sicché non pregiudicava in alcun modo la facoltà

per il reclamante di procedere secondo le sue intenzioni (v. anche sentenza

della CDP 9.2021.18 del 16 giugno 2021, consid. 3). Detto diversamente, i due

aspetti – approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale finali

da una parte e facoltà di rinuncia all’eredità dall’altra – non vanno di pari

passo ma sono distinti tra loro. Infatti, quand’anche la decisione dell’Autorità

di protezione fosse stata emessa in tempi brevi, essa non avrebbe avuto alcuna

influenza sulla procedura di rinuncia all’eredità, che andava invece presentata

davanti all’autorità competente entro il termine di tre mesi a decorrere dal

momento in cui gli eredi legittimi ebbero conoscenza della morte del loro

autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l’apertura della

successione (art. 567 cpv. 1 e 2 CC). Nella fattispecie, per medesima

ammissione del reclamante, egli è venuto a sapere del decesso del figlio dall’annuncio

pubblicato sul Corriere del Ticino del 23 dicembre 2021. Non avendo agito

tempestivamente entro i termini stabiliti dalla norma appena citata, egli deve

ora sopportare le conseguenze delle sue scelte procedurali, cui né il curatore

né l’Autorità di protezione sono responsabili.

9.

In definitiva, senza

che sia necessario dilungarsi ulteriormente data l’infondatezza delle censure –

oltre all’irricevibilità di parte di esse –, la decisione dell’Autorità di

protezione di approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale

finali del curatore di †PI 1 resiste alle generiche critiche del reclamante e

va pertanto confermata.

10.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm) e devono quindi essere posti a carico

del reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

100.–

fr.

350.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall’art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall’art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall’art. 115 LTF.