9.2022.139
TRASFERIMENTO INTERCOMUNALE DOMICILIO MINORE, CONDIZIONI PER MOFIDICA LUOGO DI DIMORA
21 dicembre 2023Italiano31 min
2 della convenzione) – la quale avrà il domicilio legale dei genitori (__________)
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.139
Lugano
21 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Decristophoris
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la richiesta di trasferimento di domicilio di PI 1 presentata
dalla madre RE 1;
giudicando
sul reclamo del 30 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11/18
agosto 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1, nata il 2013 e
domiciliata a __________ è figlia di RE 1 e di CO 2.
B. Mediante convenzione omologata
20 febbraio 2014 (ris. no. 13/24) dall’Autorità di protezione __________ (di
seguito Autorità di protezione), i genitori di PI 1 hanno concordato l’obbligo
di mantenimento, il diritto alle relazioni personali e l’esercizio
dell’autorità parentale congiunta.
Con successiva
nuova convenzione omologata 21 novembre 2019 (ris. no. 204/415), RE 1 e CO 2 si
sono in particolare accordati in merito alla custodia congiunta e alternata
della figlia. I genitori hanno stipulato che “eserciteranno la custodia
congiunta e alternata della figlia con turno di una settimana” (cfr. punto
2 della convenzione) – la quale avrà il domicilio legale dei genitori (__________)
fino a quando essi continueranno a convivere (cfr. punto 1 della convenzione) –
e che la convenzione in parola “potesse essere modificata su richiesta delle
parti con prima scadenza al compimento di anni 10 di PI 1 (2023)” (cfr.
punto 8 della convenzione).
C. Con scritto 20 agosto
2021 RE 1 ha chiesto di indire una nuova udienza dinanzi all’Autorità di
protezione volta alla modifica della convenzione in essere, e meglio per
ottenere in via esclusiva la custodia della figlia.
Frattanto, con
scritto 8 settembre 2021, anche il padre di PI 1 ha postulato l’intervento
dell’Autorità a protezione della bambina e ciò a causa delle minacce e delle continue
intromissioni nella propria sfera privata e personale da parte dell’ex coniuge
oltre al fatto che, a sua detta, “PI 1 ha paura di dover sempre rispondere a
domande che riguardano me e mia moglie che poi sfociano in rabbia da parte
della signora RE 1”.
D. Con istanza 31
gennaio 2022, RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha richiesto che “la
figlia PI 1 venga affidata a titolo esclusivo alla madre; al padre CO 2 vengano
riconosciuti gli usuali diritti di visita; venga ordinata la presa a carico
psicologica di PI 1” e che “si proceda a raccogliere un breve rapporto
sul suo comportamento a scuola”. Ella sostiene che PI 1 venga trascurata
quando si trova dal padre, nonché strumentalizzata da quest’ultimo incidendo
negativamente sul rapporto madre e figlia. Aggiunge inoltre che la bambina è
disorientata nel dover cambiare alloggio ogni sette giorni senza omettere poi
che, venendo a mancare una casa come punto di riferimento, la bambina incontra
notevoli difficoltà nel seguire le regole educative. Alla luce di quanto sopra,
ritenendo tale soluzione di affido alternato non più idonea al benessere della
figlia, la madre postula il suo affidamento esclusivo.
E. Mediante osservazioni
16 febbraio 2022 il padre di PI 1 ha contestato le allegazioni e le richieste
di RE 1, chiedendo nel contempo che l’affidamento della figlia venisse concesso
a lui in via esclusiva e ciò in considerazione della sua flessibilità
lavorativa e occupandosi già della totalità dei costi di mantenimento di PI 1.
Egli invoca altresì l’espletamento di una perizia psichiatrica nei confronti
della madre.
F. A seguito dell’impossibilità
dell’ascolto della minorenne in data 24 febbraio 2022, in occasione
dell’udienza 14 aprile 2022, sede in cui i genitori si sono riconfermati nelle
loro precedenti domande di causa,
l’Autorità di protezione ha in
particolare deciso di dare “mandato all’Ufficio dell’aiuto e della
protezione di __________ di svolgere una valutazione socio-ambientale al nucleo
del padre e della madre con valutazione delle rispettive attitudini educative dei
due genitori” (cfr. punto 1.2); di conferire altresì “mandato di
valutazione sulle capacità genitoriali e sulla salute psichica di entrambi i
genitori” (cfr. punto 1.3) e di tenere invariato l’attuale assetto
giuridico (cfr. punto 1.5).
Con decisione 8
giugno 2022 (ris. no. 122b/2022), l’Autorità di protezione ha pertanto ordinato
all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni di __________
(di seguito UAP) di procedere alla valutazione socio-ambientale del nucleo di
entrambi i genitori con valutazione delle rispettive attitudini educative (cfr.
punto 1) e alla Dr.ssa med. __________ di effettuare una perizia sulle loro
capacità genitoriali come pure sulla salute psichica di RE 1 e di CO 2 (cfr.
punto 2).
G. Con istanza 23 giugno
2022 RE 1 ha inoltre chiesto di essere autorizzata a trasferire il domicilio
della figlia PI 1 da __________ a __________ e di iscriverla alla locale scuola
elementare. A giustificazione della propria richiesta la madre precisa di
lavorare a __________, di voler lasciare il proprio appartamento a __________
in quanto vecchio e nelle immediate vicinanze della casa dell’ex coniuge, di
voler andare a convivere con il padre del suo secondo figlio, ormai prossimo
alla nascita e di beneficiare a __________ di ulteriori aiuti per la figlia PI
1, fra cui, la nonna paterna.
H. Con scritto 13 luglio
2022, il padre di PI 1 si è opposto al richiesto cambio di domicilio, osservando
che la convenzione redatta fra genitori prevede che il domicilio della figlia
rimanga a __________ e che venga mantenuto l’assetto in essere “…fino a che
non diversamente concordato e stabilito”.
I. Con replica 8
agosto 2022, RE 1 ha ribadito la sua istanza 23 giugno 2022, asserendo di
essersi nel contempo trasferita con la figlia a __________ – luogo in cui
intende iscriverla alla locale scuola elementare – a causa di problemi legati
alla sua gravidanza e alle difficoltà in merito alla disdetta del contratto di
locazione.
L. Mediante risoluzione 11/18
agosto 2022 (ris. n. 160/2022) l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza
cautelare 23 giugno 2022 presentata dalla madre (cfr. punto 1), ordinando al
contempo che rimanesse in essere l’assetto della custodia alternata di una
settimana a testa dei due genitori sulla figlia PI 1 come da convenzione
omologata 204/415 del 21 novembre 2019, con domicilio di riferimento a __________
e frequentazione della scuola elementare a __________.
M. Contro la predetta
decisione, con reclamo 30 agosto 2022 RE 1 è insorta davanti a questa Camera, postulando
nel merito l’autorizzazione del trasferimento di domicilio di PI 1 a __________
con frequentazione della scuola elementare locale, pur mantenendo in essere
l’assetto della custodia alternata di una settimana a testa dei due genitori
come da convenzione omologata. In primo luogo, la reclamante rimprovera all’Autorità
di prime cure di aver erroneamente deciso in merito alla custodia esclusiva
della figlia nel considerando 7 della propria decisione, laddove ella aveva
invece unicamente chiesto il trasferimento di domicilio di PI 1 a __________. Aggiunge
inoltre che il perdurare della vicinanza dei domicili dei genitori si è
rilevata nefasta per la tranquillità di PI 1 e ha influito negativamente sul
suo benessere. A __________, luogo di domicilio anche del nuovo compagno nonché
padre del secondo bambino in arrivo, la madre ha la possibilità di gestire
meglio la famiglia e il proprio lavoro, mentre il padre, sgravato da impegni
familiari, non avrebbe difficoltà a trasportare la figlia da __________ a __________
per la frequentazione della scuola.
RE 1 conclude lamentando
come l’Autorità di protezione non abbia de facto neppure chiarito dove dovrebbe
risiedere __________, posto come con il suo trasferimento a __________, la
figlia si troverebbe senza un domicilio a __________.
N. Con osservazioni 8
settembre 2022, CO 2 ha chiesto la reiezione del reclamo e il ripristino del
domicilio di PI 1 a __________, negando delle situazioni inadeguate al
benessere della bambina. Con scritto 14 settembre 2022, l’Autorità di
protezione non ha espresso una sua ulteriore presa di posizione, rimettendosi
pertanto al giudizio di questa Camera.
O. Mediante replica 17
ottobre 2022, la madre di PI 1, per il tramite del suo nuovo patrocinatore, ha
ribadito “il carattere arbitrario della decisione dell’ARP, che ha confuso
il senso e la portata della domanda del 23 giugno 2022, che non costituisce una
domanda di custodia esclusiva, già pendente e formulata nei mesi precedenti,
bensì una domanda di autorizzazione di trasferimento del domicilio di PI 1 a __________”.
L’insorgente giustifica nuovamente la richiesta di trasferimento di domicilio
di PI 1 con il benessere della minore e il suo allontanamento da __________ dall’asserito
ambiente tossico frequentato dal padre.
P. Con duplica 27
ottobre 2022, CO 2 si è riconfermato nella propria richiesta, e meglio, che
venisse ripristinato il domicilio di PI 1 a __________.
Q. Frattanto sono giunti
gli esiti della valutazione socio-ambientale del 23 novembre 2023 come pure la
relazione peritale dello stato psichico e delle capacità genitoriali di CO 2 e RE
1 rassegnata in data 9 novembre 2022. L’UAP ha ritenuto opportuno a favore
della famiglia un sostegno professionale come l’istituzione di una misura di
curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC, suggerendo altresì il
mantenimento dell’attuale assetto giuridico (affidamento congiunto ad entrambi
i genitori). Per l’idoneità genitoriale, in merito alla madre, la Dr.ssa __________
ha indicato essere necessaria “una presa a carico piscologica specifica atta
a curare la relazione madre-figlia”, siccome la reclamante “mostra
limiti negli indicatori delle capacità genitoriale imputabili a tratti di
personalità disfunzionali presentati che si ripercuotono sulla sua capacità di
crescere ed educare la figlia PI 1” (cfr. perizia pag. 17). Per quanto
riguarda invece CO 2, la valutazione genitoriale ha attestato la sua capacità
di crescere ed educare la figlia non intravvedendo in quest’ultimo fattori interni
o esterni comportamentali – così come disturbi psichici – che andrebbero ad
inficiare la sua capacità genitoriale (cfr. perizia pag. 31).
R. Con scritto 3 ottobre
2023 l’avv. PR 1, a nome e per conto di RE 1, ha chiesto a questa Camera di
sospendere la procedura in essere, ritenuto che i genitori “sembrano aver
raggiunto le basi di un’intesa per regolare, di comune accordo, la custodia
della piccola PI 1”. L’emanazione del presente giudizio di merito si
giustifica pertanto non essendo intervenuti nel frattempo ragguagli relativi ad
un accordo fra RE 1 e CO 2 per risolvere l’affido della figlia.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide
nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48
lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità
amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611
del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor
più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.
450f CC).
2.
Con la decisione
impugnata è stata respinta l’istanza cautelare 23 giugno 2023 della madre, con
la quale essa ha chiesto l’autorizzazione di spostare immediatamente il
domicilio della figlia PI 1 da __________ a __________. Con la reiezione
dell’istanza, l’Autorità di protezione ha pertanto confermato l’esercizio
congiunto dell’autorità parentale nonché la custodia alternata di una settimana
a testa dei due genitori. La domanda 23 giugno 2022 di RE 1 è stata quindi considerata
come volta a ottenere altresì la custodia della figlia e, in questo senso,
l’Autorità di prime cure ha osservato che “prima ancora che siano acquisiti
tutti gli elementi probatori di merito non può essere accolta, difatti,
diversamente si correrebbe il rischio che tra pochi mesi si debba prendere una
diversa decisione di merito da quella proposta dalla madre, con conseguente
inutile cambiamento di abitazione e sede scolastica della figlia suo sicuro
grave turbamento”.
3.
La madre, qui
reclamante, fa valere le motivazioni alla base della richiesta del
trasferimento di domicilio della figlia PI 1 a __________, sostenendo, in
particolare, che “oltre a risiedere il nuovo compagno e padre del bébé, la
signora è molto vicina al luogo di lavoro. Inoltre, a beneficio di PI 1,
il domicilio della nonna paterna a __________ è facilmente raggiungibile (…)
l’arrivo del bébé è un avvenimento che PI 1 attende con trepidazione ed è già
sin d’ora chiaro che la bimba non vorrà rinunciare a restare a fianco del
neonato”. Rimprovera l’autorità di prime cure di aver erroneamente deciso
sulla custodia della figlia, allorquando invece la qui reclamante ha unicamente
postulato l’autorizzazione “di trasferire il domicilio di PI 1 a __________,
ritenuto che – nelle more istruttorie – l’alternanza nella custodia rimaneva
quella di cui alla convenzione omologata nel 2019, in attesa di una decisione
nel merito sulla custodia da parte dell’autorità di protezione”.
4.
Premesso che la
presente richiesta appare in parte priva d’oggetto poiché superata dagli
eventi, ritenuto che la madre, successivamente alla decisione dell’Autorità di
protezione di data 11/18 agosto 2022 e prima di attendere l’esito del presente
giudizio, ha comunque trasferito il proprio domicilio da __________ a __________
a far tempo da novembre 2022 e che pertanto, PI 1, risiederebbe con essa
nell’ordine della custodia alternata con turno di una settimana, occorre
tuttavia qui riprendere le varie motivazioni fattuali e giuridiche per cui a
mente di questo giudice il suo reclamo non merita accoglimento.
4.1
Il diritto di custodia
(droit de garde, rechtliche Obhut) comprende il diritto di determinare il luogo
di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente
al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128
III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 1; CR CC I, Meier,
ad art. 310 CC n. 1). Dall’entrata in vigore della revisione del diritto
sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal
termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del
figlio” (droit de déterminer le lieu de résidence,
Aufen-thaltsbestimmungsrechts; cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC;
Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1291 pag. 847).
4.2
L’art. 301a CC,
sancisce, al cpv. 1, il principio secondo il quale l’autorità parentale include
il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Il cpv. 2 prevede che
se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può
modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro
genitore oppure per decisione del giudice e dell’Autorità di protezione dei
minori qualora: a) il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero; o b) la
modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio
dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni
personali. Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del
figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle
relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un
accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).
Di conseguenza, un
trasferimento di domicilio all’interno della Svizzera è soggetto a consenso
solo qualora il trasferimento si ripercuota sull’esercizio effettivo della cura
del figlio da parte dei genitori. Secondo la giurisprudenza, per giudicare se
le ripercussioni del trasferimento siano rilevanti o meno occorre fondarsi sul
tipo di organizzazione genitoriale messa in atto sino a quel momento (DTF 142
III 502, consid. 2.3). Nel caso in cui viene esercitata una custodia alternata
ed entrambi i genitori si occupano in pari misura dei figli, anche un
trasferimento di pochi chilometri può avere ripercussioni rilevanti. In
effetti, proprio quando ci si trova in presenza di una custodia alternata – che
(a dipendenza dell’impostazione concreta della presa a carico e dell’età del
figlio) diventerebbe illusoria già a partire da una minore distanza – il
trasferimento può avere delle ripercussioni rilevanti sull’affidamento fino a
quel momento esercitato da parte dell’altro genitore; ciò che rende necessario
il consenso di quest’ultimo genitore, rispettivamente – in mancanza di accordo
– da parte dell’autorità di protezione o del giudice civile (AJP 2017 S. 823). Invece,
nel caso in cui vi è una ripartizione che prevede l’affidamento esclusivo a un
genitore, mentre l’altro beneficia di un “classico” diritto di visita di un
fine settimana su due, in assenza di circostanze particolari (itinerari
difficoltosi, genitore non automunito, condizioni finanziarie estremamente
precarie, etc.), anche un trasferimento nell’ordine di un centinaio di
chilometri non causa generalmente ripercussioni rilevanti (DTF 142 III 502,
consid. 2.3, ove in concreto il trasferimento era da Interlaken a Soletta). La
domanda in merito all’esistenza di ripercussioni rilevanti sull’esercizio
dell’autorità parentale è pertanto da esaminare sotto l’ottica del modello di
presa a carico in atto al momento del giudizio, con il quesito a sapere se
quest’ultimo può essere mantenuto con degli adeguamenti esigui oppure se la
continuazione dello stesso verrebbe invece compromesso a causa del
trasferimento del figlio (DTF 5A_581/2015 del 11.08.2016, consid. 2.4.1.).
4.3
Giova pertanto,
preliminarmente, sottolineare l’attuale assetto dell’autorità parentale e della
custodia, sia dal profilo formale che da quello dell’esercizio effettivo.
Infatti, occorre accertare l’attuale modello di presa a carico della figlia,
prima di poter esaminare se un trasferimento di domicilio corrisponda o meno al
bene della minore. Nel caso concreto, i genitori di PI 1 – non coniugati – come
visto detengono ed esercitano congiuntamente l’autorità parentale. Questa
regolamentazione non ha subito alcuna modifica in corso della presente
procedura, non è contestata dalle parti ed è pertanto pacificamente valida. Per
quanto concerne l’assetto della custodia parentale, nonostante l’istanza della
madre 31 gennaio 2022 volta a ottenere l’affido esclusivo della figlia – la cui
procedura di merito è ancora aperta – è in vigore una custodia congiunta nella
forma alternata come da convenzione omologata 21 novembre 2019 da parte
dell’Autorità di protezione (n. 204/415) e come sempre esercitato da parte dei
genitori. I considerandi che seguono partiranno pertanto da questo assetto
basilare.
4.4
Giusta la menzionata
dottrina e giurisprudenza, in presenza di una custodia alternata si deve pertanto
presumere che un cambiamento di domicilio della figlia assieme al genitore
intenzionato a trasferirsi avrà delle ripercussioni rilevanti sull’esercizio
della custodia stessa e sulle relazioni personali tra la minore e l’altro
genitore, ossia quello che permane all’attuale domicilio. A maggiore ragione visto
che nel caso di specie, non solo CO 2 è sempre stato presente e si è occupato
quotidianamente di PI 1 ma ritenuto anche che, vigendo il regime di custodia
alternata e congiunta, le relazioni personali della minorenne con il padre
durante le settimane in cui non ha la custodia devono essere ampie e libere,
ciò che si rende difficoltoso con il preposto cambio di domicilio da __________
a __________, comuni agli estremi della città il cui percorso è spesso oggetto
di forte traffico, tanto che, come emerso dagli atti dell’incartamento, PI 1
giunge spesso molto in ritardo alle lezioni scolastiche presso la tuttora
frequentata sede di __________. È quindi appurato che un trasferimento della
minore inciderebbe sull’esercizio della custodia (proprio perché alternata) del
padre, ragione per la quale la decisione non può essere presa unilateralmente
dalla madre. Secondo l’art. 301a cpv. 2 lett. b) CC e ritenuta la contrarietà di
CO 2 al trasferimento di PI 1, la sua partenza per __________ necessita dunque
dell’avallo dell’Autorità di protezione.
È quindi a giusto
titolo che l’Autorità di primo grado sia intervenuta a dirimere la vertenza nel
proprio dispositivo – indipendentemente dal fatto che non abbia basato i suoi
considerandi su quest’ultima norma di legge. Corrisponde al vero che l’Autorità
di protezione non si è chinata esclusivamente sul trasferimento di domicilio, ritenendo
che tale domanda fosse collegata – visto l’assetto base della custodia e lo
stadio della procedura – alla richiesta di affidamento. Tuttavia non si può
negare come nel caso di specie le due questioni siano strettamente interconnesse
e, condividendo le argomentazioni dell’Autorità di prime cure, una modifica del
domicilio di PI 1 prima di dirimere sulla custodia avrebbe comportato il
rischio “che tra pochi mesi si debba prendere una diversa decisione di
merito da quella proposta dalla madre, con conseguente inutile cambiamento di
abitazione e sede scolastica della figlia suo sicuro grave turbamento”.
4.5
Alla luce di quanto
precede, necessitando il richiesto trasferimento di domicilio l’avallo
dell’Autorità di protezione in virtù dell’art. 301a cpv. 2 CC, occorre ora
verificare a quali condizioni essa possa, se del caso, essere rilasciata.
5.
Secondo la
giurisprudenza dell’Alta Corte, i principi per autorizzare il trasferimento del
luogo di dimora del minore devono essere esaminati secondo i criteri sviluppati
nei casi di trasferimento all’estero (DTF 142 III 502, consid. 2.5).
5.1
In particolare, nel
rispetto delle libertà costituzionali dei genitori (segnatamente della loro
libertà di domicilio e di movimento), non sono rilevanti i motivi che spingono
uno di loro a trasferirsi, né occorre stabilire se per il bene del figlio
sarebbe preferibile che il genitore non si trasferisse. Il quesito determinante
è quello di sapere se il bene del figlio viene meglio garantito seguendo il
genitore che intende trasferirsi oppure rimanendo con quello che continua a
risiedere nel luogo originario, ciò che eventualmente può implicare una
modifica della custodia (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid.
2.5; DTF 142 III 498 consid. 4.3 non pubblicato). La risposta deve essere data
considerando in primo luogo il bene del figlio e dipende dall’insieme delle
circostanze del caso concreto (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481,
consid. 2.6). Il giudice deve partire dal modello attuale di presa a carico del
figlio: se un genitore ha l’affidamento esclusivo, tendenzialmente si partirà
dal presupposto che un trasferimento dei figli con il medesimo tutela meglio il
loro interesse. Se, al contrario, entrambi i genitori si occupano in maniera
più o meno paritaria dei figli e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la
situazione di partenza è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per
determinare il bene del figlio, che corrispondono a quelli utilizzati dalla
giurisprudenza per decidere dell’affidamento in caso di separazione o divorzio
(DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498
consid. 4.4; STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre
determinare quali sono le relazioni personali tra genitori e figli, le capacità
educative di ogni genitore, la loro attitudine e disponibilità ad occuparsene e
curarli personalmente; va privilegiata la situazione che, nelle circostanze
concrete, appare la più adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle
relazioni personali che è necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di
vista affettivo, psichico, morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori
vanno considerati in secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF
5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF
141.
III 328 consid. 5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5).
Secondo la giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento:
l’ambiente familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del
genitore che se ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione
scolastica, l’esistenza di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro
età e il loro parere. Infine i desideri e l’opinione espresse da un figlio più
grande saranno determinanti nella misura in cui esse si lasciano conciliare con
le circostanze concrete (effettiva volontà e disponibilità del relativo
genitore) (DTF 142 III 481 Consid. 2.5 e 2.7).
5.2
Come visto, le
circostanze del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per
cui più legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad
un cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce.
Per contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del
luogo di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive
lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e
all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v.
anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).
Il Tribunale
federale ha osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento
obietta che esso è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà,
frequentemente il trasferimento avviene in un luogo ove esiste una base o una
prospettiva economica, oppure è motivato da solide ragioni quali il ritorno al
paese di provenienza o nella propria famiglia d’origine, il ricongiungimento
con il nuovo partner o un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano
motivi plausibili che giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che
il trasferimento sia motivato dall’intenzione di allontanare il figlio
dall’altro genitore, può invece essere rimessa in discussione la capacità
genitoriale e valutato un cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF
136.
III 353 consid. 3.3).
5.3
Nel suo apprezzamento
l’autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle
loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3b, 120 II 231 consid. 1c, 119
II 203 consid. 1). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in
considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per
rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la
fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove
in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale
modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm
Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
5.4
Di principio il figlio
deve essere sentito personalmente e in modo adeguato dall’Autorità di protezione
dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri gravi
motivi vi si oppongano (art. 314a CC).
5.5
L’opinione del figlio
sulle relazioni personali deve essere tenuta in considerazione nella misura del
possibile. Tuttavia il parere del minorenne non è di per sé decisivo e occorre
valutare in ogni singolo caso i motivi per i quali il figlio presenta un
atteggiamento di difesa verso un genitore e se l’esercizio del diritto di
visita rischia di incidere negativamente sul suo bene (FamPra.ch 2003, pag.
603; DTF 127 III 298). Il punto di vista del ragazzo risulta vieppiù importante
nella misura in cui – a motivo dell’età e del suo sviluppo – il suo desiderio
appaia come una decisione consolidata e sia l'espressione di una stretta
relazione affettiva con il genitore (DTF 127 III 298, cons. 4a). Il bene del
minore non si determina unicamente in funzione del suo punto di vista
soggettivo secondo il suo benessere momentaneo, bensì anche dal profilo
oggettivo in considerazione del suo sviluppo futuro (FamPra.ch 2009 p. 513; DTF
5A 341/2008 del 23 dicembre 2008; SJ 2016 I p. 133, 136). Quale peso occorra
prestare al parere del minore dipende dalla sua età e dalla sua capacità di
prendere una decisione autonoma, così come la costanza del suo parere.
L’Autorità di protezione deve apprezzare equamente l’insieme delle circostanze
e adottare le misure che appaiono più opportune perché meglio salvaguardano il
bene del minore. (DTF 130 III 585 c. 2.2.2; 127 III 2952 c. 4).
6.
Nel caso concreto,
senza addentrarsi nel merito della richiesta della custodia esclusiva la cui
procedura è ancora aperta, l’Autorità è pertanto chiamata a determinarsi sulla
questione di sapere se il bene di PI 1 è meglio tutelato seguendo la madre al
nuovo domicilio di __________ oppure continuando a risiedere con il padre a __________.
6.1
A tale riguardo, visto
che il modello di presa a carico di PI 1 era quello del suo affidamento
alternato infrasettimanale alla madre e al padre, non si può concludere a
priori che il suo benessere sia maggiormente tutelato con uno o con l’altro
genitore, essendo ella abituata ad essere accudita regolarmente da entrambi i
genitori (assetto che la minore, secondo le risultanze della sua audizione 21
luglio 2022, parrebbe accettare anche se ha dichiarato che le piacerebbe
passare tutta la settimana con il papà e i week end con la mamma).
6.2
Serve pertanto
esaminare gli altri criteri sviluppati dalla giurisprudenza per stabilire quale
sia la soluzione di accudimento che meglio tuteli il bene di PI 1: a dieci anni
d’età, essendo ben integrata nel suo attuale percorso scolastico, nonché
extrascolastico, ed avendo una cerchia di amicizie, così come abitando
nell’abitazione famigliare dalla nascita situata vicino all’istituto scolastico
raggiunto a piedi assieme agli amici, ella risulta avere degli importanti
interessi legati al territorio di __________. Diversamente a __________ non
dispone di nessun legame, se non che l’abitazione appartiene al nuovo compagno
della madre. Pur sembrando la nuova relazione tra la madre e il nuovo compagno matura
e stabile tanto da sfociare nell’arrivo di una sorellina per PI 1, la proposta
situazione abitativa a __________ non riesce tutt’ora a garantirle una maggiore
(e nemmeno la stessa) stabilità e continuità famigliare, rispetto a quella di
cui la minore già dispone presso la casa del padre a __________. Difatti, il nucleo
famigliare che la madre ha creato per la figlia – ancor prima di attendere
l’esito della presente procedura – include una terza persona (il signor __________),
con la quale la minore è andata persino a coabitare, e ciò in un contesto sia
famigliare che territoriale sconosciuto. In effetti, dagli atti che compongono
il dossier di PI 1 è emerso che quest’ultima non si trova a suo agio nel nuovo
contesto abitativo e con il nuovo compagno della madre: “PI 1 si è aperta
raccontando che la situazione famigliare che sta vivendo la rende triste”
(cfr. scritto 16.5.2023 Direzione Istituti scolastici __________); “Ho
incontrato il direttore che mi ha segnalato che dalla nascita del figlio della
mamma col nuovo compagno la nuova situazione ha un influsso negativo sulla
bambina (…) Il compagno della madre denigra la bambina e se la prende con la
scuola che non lavora bene” (cfr. email __________ 14 aprile 2023); “Rispetto
alle settimane trascorse con la madre PI 1 riferisce che i giorni dalla mamma
passano più lentamente inoltre aggiunge che dalla madre si sente in obbligo;
invitata a meglio specificare tale affermazione la bambina prosegue dicendo in
obbligo a voler bene a __________ ma non ci riesco. In linea generale la
difficoltà maggiore evidenziata dalla bambina nel contesto ambientale materno
si riferisce alla presenza del signor __________ con il quale sembrerebbe che,
ad oggi, non si sia ancora costituito un rapporto di fiducia. In riferimento a
ciò, PI 1 riferisce che non va molto d’accordo con il nuovo compagno della
madre perché è come se vuole fare il mio papà ma non lo vuole veramente”
(cfr. rapporto UAP 22 novembre 2022).
6.3
Come esposto nei
precedenti considerandi, l’autorità chiarisce i fatti e prende in
considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per
rendere una decisione conforme al bene del minore, istruendo la fattispecie
secondo il proprio apprezzamento e di propria iniziativa. Nel caso concreto,
non vi sono dubbi sull’ossequio del diritto di essere sentito della figlia,
rispettivamente sulle modalità di esecuzione dei suoi ascolti, effettuati dal
membro permanente dell’Autorità di protezione. Da tali è emerso chiaramente che
per PI 1 il centro della sua vita e dei suoi interessi è situato a __________,
oltre al fatto che l’abitazione del padre costituisce un punto centrale e di
stabilità per lei, così come il contesto famigliare allargato e di amicizie e
il suo percorso scolastico in tale luogo. Per contro, PI 1 ha riferito di non
piacerle il nuovo compagno della madre, di non voler andare a risiedere a __________
– rispettivamente di cambiare scuola – e di avere il desiderio di vivere con il
papà (cfr. audizioni PI 1 24.2.2022 e 21.7.2022). All’età di dieci anni e di
fronte alla continuità e linearità delle sue dichiarazioni – ribadite
nell’ambito della valutazione peritale dello stato psichico e delle capacità
dei genitori – si deve dunque concludere che il suo parere è frutto di una
cosciente decisione autonoma. Ponderando le due soluzioni, alla luce di tutti
gli elementi esaminati, si evince che una permanenza a __________ con il padre,
quale modello di presa a carico prevalente, attualmente sembrerebbe rispecchiare
maggiormente il bene della minore.
6.4
Le censure della
reclamante sono dunque destinate all’insuccesso, nella misura in cui l’autorità
non è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del trasferimento di RE 1 a __________
(scelta che – come visto – rientra nelle sue libertà garantite costituzionalmente),
bensì a determinare quale delle due sistemazioni garantisce meglio il benessere
di PI 1.
7.
Occorre evidenziare
che qualora la madre definisse meglio la sua situazione abitativa
nell’interesse di PI 1 (con una soluzione abitativa indipendente ed idonea ad
accudire adeguatamente la figlia nei pressi di __________ e dell’abitazione del
padre), l’Autorità di protezione potrà essere chiamata, anche su istanza della
madre stessa, a riesaminare le circostanze.
8.
Da ultimo e come riassunto
nei precedenti considerandi, pur apparendo tale giudizio di merito in parte privo
d’oggetto poiché superato dagli eventi – visto l’intervenuto trasferimento
della reclamante con la figlia a __________ assieme al di lei compagno –
d’altra parte il corretto assetto risulta ripristinato dall’attuale contesto
abitativo della minore. Difatti, come attestato dalla documentazione agli atti,
i genitori stanno concordando la custodia della piccola PI 1, procedura durante
la quale quest’ultima, di loro comune accordo, è rimasta a vivere a __________
presso il padre PI 1 (cfr. scritto avv. PR 1 3.10.2023).
9.
Visto quanto precede
la decisione dell’Autorità di protezione merita pertanto conferma e il reclamo
di RE 1 deve essere respinto. Di conseguenza, in considerazione dell’attuale
situazione abitativa di PI 1, il suo domicilio di riferimento rimane a __________
con frequentazione della scuola locale fintantoché non dovesse essere diversamente
stabilito dai genitori mediante convenzione o deciso dall’Autorità di
protezione nell’ambito della procedura fra le parti con la postulata custodia
esclusiva della minore.
10.
La reclamante chiede
altresì l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi
necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra
priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la
presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù
dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al
gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la
cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nonostante
la situazione di indigenza della reclamante appare essere incerta, in
considerazione della remunerazione per la sua attività lavorativa, del suo
nuovo contesto familiare con il compagno – e quindi della suddivisione delle
spese – nonché della permanenza della figlia PI 1 presso il padre con i
relativi costi a carico di quest’ultimo, alla luce della documentazione prodotta
la sua domanda, pur essendo al limite rispetto a quanto previsto dalle norme giuridiche
vigenti, può essere accolta. Analogamente, essendo ritenute nel complesso
adeguate rispetto alle difficoltà della causa stessa e all’impegno che essa ha
richiesto, le note d’onorario dell’avv. __________ del 23.1.2023 e dell’avv. PR
1, __________ datata 27.9.2022 (recte 6.9.2023) sono approvate.
11.
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza. Viste le circostanze, si prescinde tuttavia in via eccezionale
dal loro prelevamento.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nel
limite della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.
2. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio presentata da RE 1 è accolta.
Di
conseguenze la nota d’onorario:
- dell’avv.
__________ del 23.1.2023 è approvata per fr. 867.04;
- dell’avv.
PR 1, __________ del 27.9.2022 (recte 6.9.2023), è approvata per fr.1'791.25
(fr. 1'512.– per l’onorario, fr. 151.20 quali spese e fr. 128.05 per l’IVA al
7.7%).
3. Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.