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Decisione

9.2022.139

TRASFERIMENTO INTERCOMUNALE DOMICILIO MINORE, CONDIZIONI PER MOFIDICA LUOGO DI DIMORA

21 dicembre 2023Italiano31 min

2 della convenzione) – la quale avrà il domicilio legale dei genitori (__________)

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.139

Lugano

21 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Decristophoris

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la richiesta di trasferimento di domicilio di PI 1 presentata

dalla madre RE 1;

giudicando

sul reclamo del 30 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11/18

agosto 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1, nata il 2013 e

domiciliata a __________ è figlia di RE 1 e di CO 2.

B. Mediante convenzione omologata

20 febbraio 2014 (ris. no. 13/24) dall’Autorità di protezione __________ (di

seguito Autorità di protezione), i genitori di PI 1 hanno concordato l’obbligo

di mantenimento, il diritto alle relazioni personali e l’esercizio

dell’autorità parentale congiunta.

Con successiva

nuova convenzione omologata 21 novembre 2019 (ris. no. 204/415), RE 1 e CO 2 si

sono in particolare accordati in merito alla custodia congiunta e alternata

della figlia. I genitori hanno stipulato che “eserciteranno la custodia

congiunta e alternata della figlia con turno di una settimana” (cfr. punto

2 della convenzione) – la quale avrà il domicilio legale dei genitori (__________)

fino a quando essi continueranno a convivere (cfr. punto 1 della convenzione) –

e che la convenzione in parola “potesse essere modificata su richiesta delle

parti con prima scadenza al compimento di anni 10 di PI 1 (2023)” (cfr.

punto 8 della convenzione).

C. Con scritto 20 agosto

2021 RE 1 ha chiesto di indire una nuova udienza dinanzi all’Autorità di

protezione volta alla modifica della convenzione in essere, e meglio per

ottenere in via esclusiva la custodia della figlia.

Frattanto, con

scritto 8 settembre 2021, anche il padre di PI 1 ha postulato l’intervento

dell’Autorità a protezione della bambina e ciò a causa delle minacce e delle continue

intromissioni nella propria sfera privata e personale da parte dell’ex coniuge

oltre al fatto che, a sua detta, “PI 1 ha paura di dover sempre rispondere a

domande che riguardano me e mia moglie che poi sfociano in rabbia da parte

della signora RE 1”.

D. Con istanza 31

gennaio 2022, RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha richiesto che “la

figlia PI 1 venga affidata a titolo esclusivo alla madre; al padre CO 2 vengano

riconosciuti gli usuali diritti di visita; venga ordinata la presa a carico

psicologica di PI 1” e che “si proceda a raccogliere un breve rapporto

sul suo comportamento a scuola”. Ella sostiene che PI 1 venga trascurata

quando si trova dal padre, nonché strumentalizzata da quest’ultimo incidendo

negativamente sul rapporto madre e figlia. Aggiunge inoltre che la bambina è

disorientata nel dover cambiare alloggio ogni sette giorni senza omettere poi

che, venendo a mancare una casa come punto di riferimento, la bambina incontra

notevoli difficoltà nel seguire le regole educative. Alla luce di quanto sopra,

ritenendo tale soluzione di affido alternato non più idonea al benessere della

figlia, la madre postula il suo affidamento esclusivo.

E. Mediante osservazioni

16 febbraio 2022 il padre di PI 1 ha contestato le allegazioni e le richieste

di RE 1, chiedendo nel contempo che l’affidamento della figlia venisse concesso

a lui in via esclusiva e ciò in considerazione della sua flessibilità

lavorativa e occupandosi già della totalità dei costi di mantenimento di PI 1.

Egli invoca altresì l’espletamento di una perizia psichiatrica nei confronti

della madre.

F. A seguito dell’impossibilità

dell’ascolto della minorenne in data 24 febbraio 2022, in occasione

dell’udienza 14 aprile 2022, sede in cui i genitori si sono riconfermati nelle

loro precedenti domande di causa,

l’Autorità di protezione ha in

particolare deciso di dare “mandato all’Ufficio dell’aiuto e della

protezione di __________ di svolgere una valutazione socio-ambientale al nucleo

del padre e della madre con valutazione delle rispettive attitudini educative dei

due genitori” (cfr. punto 1.2); di conferire altresì “mandato di

valutazione sulle capacità genitoriali e sulla salute psichica di entrambi i

genitori” (cfr. punto 1.3) e di tenere invariato l’attuale assetto

giuridico (cfr. punto 1.5).

Con decisione 8

giugno 2022 (ris. no. 122b/2022), l’Autorità di protezione ha pertanto ordinato

all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni di __________

(di seguito UAP) di procedere alla valutazione socio-ambientale del nucleo di

entrambi i genitori con valutazione delle rispettive attitudini educative (cfr.

punto 1) e alla Dr.ssa med. __________ di effettuare una perizia sulle loro

capacità genitoriali come pure sulla salute psichica di RE 1 e di CO 2 (cfr.

punto 2).

G. Con istanza 23 giugno

2022 RE 1 ha inoltre chiesto di essere autorizzata a trasferire il domicilio

della figlia PI 1 da __________ a __________ e di iscriverla alla locale scuola

elementare. A giustificazione della propria richiesta la madre precisa di

lavorare a __________, di voler lasciare il proprio appartamento a __________

in quanto vecchio e nelle immediate vicinanze della casa dell’ex coniuge, di

voler andare a convivere con il padre del suo secondo figlio, ormai prossimo

alla nascita e di beneficiare a __________ di ulteriori aiuti per la figlia PI

1, fra cui, la nonna paterna.

H. Con scritto 13 luglio

2022, il padre di PI 1 si è opposto al richiesto cambio di domicilio, osservando

che la convenzione redatta fra genitori prevede che il domicilio della figlia

rimanga a __________ e che venga mantenuto l’assetto in essere “…fino a che

non diversamente concordato e stabilito”.

I. Con replica 8

agosto 2022, RE 1 ha ribadito la sua istanza 23 giugno 2022, asserendo di

essersi nel contempo trasferita con la figlia a __________ – luogo in cui

intende iscriverla alla locale scuola elementare – a causa di problemi legati

alla sua gravidanza e alle difficoltà in merito alla disdetta del contratto di

locazione.

L. Mediante risoluzione 11/18

agosto 2022 (ris. n. 160/2022) l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza

cautelare 23 giugno 2022 presentata dalla madre (cfr. punto 1), ordinando al

contempo che rimanesse in essere l’assetto della custodia alternata di una

settimana a testa dei due genitori sulla figlia PI 1 come da convenzione

omologata 204/415 del 21 novembre 2019, con domicilio di riferimento a __________

e frequentazione della scuola elementare a __________.

M. Contro la predetta

decisione, con reclamo 30 agosto 2022 RE 1 è insorta davanti a questa Camera, postulando

nel merito l’autorizzazione del trasferimento di domicilio di PI 1 a __________

con frequentazione della scuola elementare locale, pur mantenendo in essere

l’assetto della custodia alternata di una settimana a testa dei due genitori

come da convenzione omologata. In primo luogo, la reclamante rimprovera all’Autorità

di prime cure di aver erroneamente deciso in merito alla custodia esclusiva

della figlia nel considerando 7 della propria decisione, laddove ella aveva

invece unicamente chiesto il trasferimento di domicilio di PI 1 a __________. Aggiunge

inoltre che il perdurare della vicinanza dei domicili dei genitori si è

rilevata nefasta per la tranquillità di PI 1 e ha influito negativamente sul

suo benessere. A __________, luogo di domicilio anche del nuovo compagno nonché

padre del secondo bambino in arrivo, la madre ha la possibilità di gestire

meglio la famiglia e il proprio lavoro, mentre il padre, sgravato da impegni

familiari, non avrebbe difficoltà a trasportare la figlia da __________ a __________

per la frequentazione della scuola.

RE 1 conclude lamentando

come l’Autorità di protezione non abbia de facto neppure chiarito dove dovrebbe

risiedere __________, posto come con il suo trasferimento a __________, la

figlia si troverebbe senza un domicilio a __________.

N. Con osservazioni 8

settembre 2022, CO 2 ha chiesto la reiezione del reclamo e il ripristino del

domicilio di PI 1 a __________, negando delle situazioni inadeguate al

benessere della bambina. Con scritto 14 settembre 2022, l’Autorità di

protezione non ha espresso una sua ulteriore presa di posizione, rimettendosi

pertanto al giudizio di questa Camera.

O. Mediante replica 17

ottobre 2022, la madre di PI 1, per il tramite del suo nuovo patrocinatore, ha

ribadito “il carattere arbitrario della decisione dell’ARP, che ha confuso

il senso e la portata della domanda del 23 giugno 2022, che non costituisce una

domanda di custodia esclusiva, già pendente e formulata nei mesi precedenti,

bensì una domanda di autorizzazione di trasferimento del domicilio di PI 1 a __________”.

L’insorgente giustifica nuovamente la richiesta di trasferimento di domicilio

di PI 1 con il benessere della minore e il suo allontanamento da __________ dall’asserito

ambiente tossico frequentato dal padre.

P. Con duplica 27

ottobre 2022, CO 2 si è riconfermato nella propria richiesta, e meglio, che

venisse ripristinato il domicilio di PI 1 a __________.

Q. Frattanto sono giunti

gli esiti della valutazione socio-ambientale del 23 novembre 2023 come pure la

relazione peritale dello stato psichico e delle capacità genitoriali di CO 2 e RE

1 rassegnata in data 9 novembre 2022. L’UAP ha ritenuto opportuno a favore

della famiglia un sostegno professionale come l’istituzione di una misura di

curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC, suggerendo altresì il

mantenimento dell’attuale assetto giuridico (affidamento congiunto ad entrambi

i genitori). Per l’idoneità genitoriale, in merito alla madre, la Dr.ssa __________

ha indicato essere necessaria “una presa a carico piscologica specifica atta

a curare la relazione madre-figlia”, siccome la reclamante “mostra

limiti negli indicatori delle capacità genitoriale imputabili a tratti di

personalità disfunzionali presentati che si ripercuotono sulla sua capacità di

crescere ed educare la figlia PI 1” (cfr. perizia pag. 17). Per quanto

riguarda invece CO 2, la valutazione genitoriale ha attestato la sua capacità

di crescere ed educare la figlia non intravvedendo in quest’ultimo fattori interni

o esterni comportamentali – così come disturbi psichici – che andrebbero ad

inficiare la sua capacità genitoriale (cfr. perizia pag. 31).

R. Con scritto 3 ottobre

2023 l’avv. PR 1, a nome e per conto di RE 1, ha chiesto a questa Camera di

sospendere la procedura in essere, ritenuto che i genitori “sembrano aver

raggiunto le basi di un’intesa per regolare, di comune accordo, la custodia

della piccola PI 1”. L’emanazione del presente giudizio di merito si

giustifica pertanto non essendo intervenuti nel frattempo ragguagli relativi ad

un accordo fra RE 1 e CO 2 per risolvere l’affido della figlia.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide

nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48

lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità

amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611

del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor

più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.

450f CC).

2.

Con la decisione

impugnata è stata respinta l’istanza cautelare 23 giugno 2023 della madre, con

la quale essa ha chiesto l’autorizzazione di spostare immediatamente il

domicilio della figlia PI 1 da __________ a __________. Con la reiezione

dell’istanza, l’Autorità di protezione ha pertanto confermato l’esercizio

congiunto dell’autorità parentale nonché la custodia alternata di una settimana

a testa dei due genitori. La domanda 23 giugno 2022 di RE 1 è stata quindi considerata

come volta a ottenere altresì la custodia della figlia e, in questo senso,

l’Autorità di prime cure ha osservato che “prima ancora che siano acquisiti

tutti gli elementi probatori di merito non può essere accolta, difatti,

diversamente si correrebbe il rischio che tra pochi mesi si debba prendere una

diversa decisione di merito da quella proposta dalla madre, con conseguente

inutile cambiamento di abitazione e sede scolastica della figlia suo sicuro

grave turbamento”.

3.

La madre, qui

reclamante, fa valere le motivazioni alla base della richiesta del

trasferimento di domicilio della figlia PI 1 a __________, sostenendo, in

particolare, che “oltre a risiedere il nuovo compagno e padre del bébé, la

signora è molto vicina al luogo di lavoro. Inoltre, a beneficio di PI 1,

il domicilio della nonna paterna a __________ è facilmente raggiungibile (…)

l’arrivo del bébé è un avvenimento che PI 1 attende con trepidazione ed è già

sin d’ora chiaro che la bimba non vorrà rinunciare a restare a fianco del

neonato”. Rimprovera l’autorità di prime cure di aver erroneamente deciso

sulla custodia della figlia, allorquando invece la qui reclamante ha unicamente

postulato l’autorizzazione “di trasferire il domicilio di PI 1 a __________,

ritenuto che – nelle more istruttorie – l’alternanza nella custodia rimaneva

quella di cui alla convenzione omologata nel 2019, in attesa di una decisione

nel merito sulla custodia da parte dell’autorità di protezione”.

4.

Premesso che la

presente richiesta appare in parte priva d’oggetto poiché superata dagli

eventi, ritenuto che la madre, successivamente alla decisione dell’Autorità di

protezione di data 11/18 agosto 2022 e prima di attendere l’esito del presente

giudizio, ha comunque trasferito il proprio domicilio da __________ a __________

a far tempo da novembre 2022 e che pertanto, PI 1, risiederebbe con essa

nell’ordine della custodia alternata con turno di una settimana, occorre

tuttavia qui riprendere le varie motivazioni fattuali e giuridiche per cui a

mente di questo giudice il suo reclamo non merita accoglimento.

4.1

Il diritto di custodia

(droit de garde, rechtliche Obhut) comprende il diritto di determinare il luogo

di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente

al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128

III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 1; CR CC I, Meier,

ad art. 310 CC n. 1). Dall’entrata in vigore della revisione del diritto

sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal

termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del

figlio” (droit de déterminer le lieu de résidence,

Aufen-thaltsbestimmungsrechts; cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC;

Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1291 pag. 847).

4.2

L’art. 301a CC,

sancisce, al cpv. 1, il principio secondo il quale l’autorità parentale include

il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Il cpv. 2 prevede che

se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può

modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro

genitore oppure per decisione del giudice e dell’Autorità di protezione dei

minori qualora: a) il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero; o b) la

modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio

dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni

personali. Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del

figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle

relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un

accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).

Di conseguenza, un

trasferimento di domicilio all’interno della Svizzera è soggetto a consenso

solo qualora il trasferimento si ripercuota sull’esercizio effettivo della cura

del figlio da parte dei genitori. Secondo la giurisprudenza, per giudicare se

le ripercussioni del trasferimento siano rilevanti o meno occorre fondarsi sul

tipo di organizzazione genitoriale messa in atto sino a quel momento (DTF 142

III 502, consid. 2.3). Nel caso in cui viene esercitata una custodia alternata

ed entrambi i genitori si occupano in pari misura dei figli, anche un

trasferimento di pochi chilometri può avere ripercussioni rilevanti. In

effetti, proprio quando ci si trova in presenza di una custodia alternata – che

(a dipendenza dell’impostazione concreta della presa a carico e dell’età del

figlio) diventerebbe illusoria già a partire da una minore distanza – il

trasferimento può avere delle ripercussioni rilevanti sull’affidamento fino a

quel momento esercitato da parte dell’altro genitore; ciò che rende necessario

il consenso di quest’ultimo genitore, rispettivamente – in mancanza di accordo

– da parte dell’autorità di protezione o del giudice civile (AJP 2017 S. 823). Invece,

nel caso in cui vi è una ripartizione che prevede l’affidamento esclusivo a un

genitore, mentre l’altro beneficia di un “classico” diritto di visita di un

fine settimana su due, in assenza di circostanze particolari (itinerari

difficoltosi, genitore non automunito, condizioni finanziarie estremamente

precarie, etc.), anche un trasferimento nell’ordine di un centinaio di

chilometri non causa generalmente ripercussioni rilevanti (DTF 142 III 502,

consid. 2.3, ove in concreto il trasferimento era da Interlaken a Soletta). La

domanda in merito all’esistenza di ripercussioni rilevanti sull’esercizio

dell’autorità parentale è pertanto da esaminare sotto l’ottica del modello di

presa a carico in atto al momento del giudizio, con il quesito a sapere se

quest’ultimo può essere mantenuto con degli adeguamenti esigui oppure se la

continuazione dello stesso verrebbe invece compromesso a causa del

trasferimento del figlio (DTF 5A_581/2015 del 11.08.2016, consid. 2.4.1.).

4.3

Giova pertanto,

preliminarmente, sottolineare l’attuale assetto dell’autorità parentale e della

custodia, sia dal profilo formale che da quello dell’esercizio effettivo.

Infatti, occorre accertare l’attuale modello di presa a carico della figlia,

prima di poter esaminare se un trasferimento di domicilio corrisponda o meno al

bene della minore. Nel caso concreto, i genitori di PI 1 – non coniugati – come

visto detengono ed esercitano congiuntamente l’autorità parentale. Questa

regolamentazione non ha subito alcuna modifica in corso della presente

procedura, non è contestata dalle parti ed è pertanto pacificamente valida. Per

quanto concerne l’assetto della custodia parentale, nonostante l’istanza della

madre 31 gennaio 2022 volta a ottenere l’affido esclusivo della figlia – la cui

procedura di merito è ancora aperta – è in vigore una custodia congiunta nella

forma alternata come da convenzione omologata 21 novembre 2019 da parte

dell’Autorità di protezione (n. 204/415) e come sempre esercitato da parte dei

genitori. I considerandi che seguono partiranno pertanto da questo assetto

basilare.

4.4

Giusta la menzionata

dottrina e giurisprudenza, in presenza di una custodia alternata si deve pertanto

presumere che un cambiamento di domicilio della figlia assieme al genitore

intenzionato a trasferirsi avrà delle ripercussioni rilevanti sull’esercizio

della custodia stessa e sulle relazioni personali tra la minore e l’altro

genitore, ossia quello che permane all’attuale domicilio. A maggiore ragione visto

che nel caso di specie, non solo CO 2 è sempre stato presente e si è occupato

quotidianamente di PI 1 ma ritenuto anche che, vigendo il regime di custodia

alternata e congiunta, le relazioni personali della minorenne con il padre

durante le settimane in cui non ha la custodia devono essere ampie e libere,

ciò che si rende difficoltoso con il preposto cambio di domicilio da __________

a __________, comuni agli estremi della città il cui percorso è spesso oggetto

di forte traffico, tanto che, come emerso dagli atti dell’incartamento, PI 1

giunge spesso molto in ritardo alle lezioni scolastiche presso la tuttora

frequentata sede di __________. È quindi appurato che un trasferimento della

minore inciderebbe sull’esercizio della custodia (proprio perché alternata) del

padre, ragione per la quale la decisione non può essere presa unilateralmente

dalla madre. Secondo l’art. 301a cpv. 2 lett. b) CC e ritenuta la contrarietà di

CO 2 al trasferimento di PI 1, la sua partenza per __________ necessita dunque

dell’avallo dell’Autorità di protezione.

È quindi a giusto

titolo che l’Autorità di primo grado sia intervenuta a dirimere la vertenza nel

proprio dispositivo – indipendentemente dal fatto che non abbia basato i suoi

considerandi su quest’ultima norma di legge. Corrisponde al vero che l’Autorità

di protezione non si è chinata esclusivamente sul trasferimento di domicilio, ritenendo

che tale domanda fosse collegata – visto l’assetto base della custodia e lo

stadio della procedura – alla richiesta di affidamento. Tuttavia non si può

negare come nel caso di specie le due questioni siano strettamente interconnesse

e, condividendo le argomentazioni dell’Autorità di prime cure, una modifica del

domicilio di PI 1 prima di dirimere sulla custodia avrebbe comportato il

rischio “che tra pochi mesi si debba prendere una diversa decisione di

merito da quella proposta dalla madre, con conseguente inutile cambiamento di

abitazione e sede scolastica della figlia suo sicuro grave turbamento”.

4.5

Alla luce di quanto

precede, necessitando il richiesto trasferimento di domicilio l’avallo

dell’Autorità di protezione in virtù dell’art. 301a cpv. 2 CC, occorre ora

verificare a quali condizioni essa possa, se del caso, essere rilasciata.

5.

Secondo la

giurisprudenza dell’Alta Corte, i principi per autorizzare il trasferimento del

luogo di dimora del minore devono essere esaminati secondo i criteri sviluppati

nei casi di trasferimento all’estero (DTF 142 III 502, consid. 2.5).

5.1

In particolare, nel

rispetto delle libertà costituzionali dei genitori (segnatamente della loro

libertà di domicilio e di movimento), non sono rilevanti i motivi che spingono

uno di loro a trasferirsi, né occorre stabilire se per il bene del figlio

sarebbe preferibile che il genitore non si trasferisse. Il quesito determinante

è quello di sapere se il bene del figlio viene meglio garantito seguendo il

genitore che intende trasferirsi oppure rimanendo con quello che continua a

risiedere nel luogo originario, ciò che eventualmente può implicare una

modifica della custodia (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid.

2.5; DTF 142 III 498 consid. 4.3 non pubblicato). La risposta deve essere data

considerando in primo luogo il bene del figlio e dipende dall’insieme delle

circostanze del caso concreto (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481,

consid. 2.6). Il giudice deve partire dal modello attuale di presa a carico del

figlio: se un genitore ha l’affidamento esclusivo, tendenzialmente si partirà

dal presupposto che un trasferimento dei figli con il medesimo tutela meglio il

loro interesse. Se, al contrario, entrambi i genitori si occupano in maniera

più o meno paritaria dei figli e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la

situazione di partenza è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per

determinare il bene del figlio, che corrispondono a quelli utilizzati dalla

giurisprudenza per decidere dell’affidamento in caso di separazione o divorzio

(DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498

consid. 4.4; STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre

determinare quali sono le relazioni personali tra genitori e figli, le capacità

educative di ogni genitore, la loro attitudine e disponibilità ad occuparsene e

curarli personalmente; va privilegiata la situazione che, nelle circostanze

concrete, appare la più adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle

relazioni personali che è necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di

vista affettivo, psichico, morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori

vanno considerati in secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF

5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF

141.

III 328 consid. 5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5).

Secondo la giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento:

l’ambiente familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del

genitore che se ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione

scolastica, l’esistenza di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro

età e il loro parere. Infine i desideri e l’opinione espresse da un figlio più

grande saranno determinanti nella misura in cui esse si lasciano conciliare con

le circostanze concrete (effettiva volontà e disponibilità del relativo

genitore) (DTF 142 III 481 Consid. 2.5 e 2.7).

5.2

Come visto, le

circostanze del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per

cui più legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad

un cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce.

Per contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del

luogo di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive

lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e

all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v.

anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).

Il Tribunale

federale ha osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento

obietta che esso è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà,

frequentemente il trasferimento avviene in un luogo ove esiste una base o una

prospettiva economica, oppure è motivato da solide ragioni quali il ritorno al

paese di provenienza o nella propria famiglia d’origine, il ricongiungimento

con il nuovo partner o un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano

motivi plausibili che giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che

il trasferimento sia motivato dall’intenzione di allontanare il figlio

dall’altro genitore, può invece essere rimessa in discussione la capacità

genitoriale e valutato un cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF

136.

III 353 consid. 3.3).

5.3

Nel suo apprezzamento

l’autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle

loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3b, 120 II 231 consid. 1c, 119

II 203 consid. 1). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in

considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per

rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la

fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove

in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale

modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm

Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

5.4

Di principio il figlio

deve essere sentito personalmente e in modo adeguato dall’Autorità di protezione

dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri gravi

motivi vi si oppongano (art. 314a CC).

5.5

L’opinione del figlio

sulle relazioni personali deve essere tenuta in considerazione nella misura del

possibile. Tuttavia il parere del minorenne non è di per sé decisivo e occorre

valutare in ogni singolo caso i motivi per i quali il figlio presenta un

atteggiamento di difesa verso un genitore e se l’esercizio del diritto di

visita rischia di incidere negativamente sul suo bene (FamPra.ch 2003, pag.

603; DTF 127 III 298). Il punto di vista del ragazzo risulta vieppiù importante

nella misura in cui – a motivo dell’età e del suo sviluppo – il suo desiderio

appaia come una decisione consolidata e sia l'espressione di una stretta

relazione affettiva con il genitore (DTF 127 III 298, cons. 4a). Il bene del

minore non si determina unicamente in funzione del suo punto di vista

soggettivo secondo il suo benessere momentaneo, bensì anche dal profilo

oggettivo in considerazione del suo sviluppo futuro (FamPra.ch 2009 p. 513; DTF

5A 341/2008 del 23 dicembre 2008; SJ 2016 I p. 133, 136). Quale peso occorra

prestare al parere del minore dipende dalla sua età e dalla sua capacità di

prendere una decisione autonoma, così come la costanza del suo parere.

L’Autorità di protezione deve apprezzare equamente l’insieme delle circostanze

e adottare le misure che appaiono più opportune perché meglio salvaguardano il

bene del minore. (DTF 130 III 585 c. 2.2.2; 127 III 2952 c. 4).

6.

Nel caso concreto,

senza addentrarsi nel merito della richiesta della custodia esclusiva la cui

procedura è ancora aperta, l’Autorità è pertanto chiamata a determinarsi sulla

questione di sapere se il bene di PI 1 è meglio tutelato seguendo la madre al

nuovo domicilio di __________ oppure continuando a risiedere con il padre a __________.

6.1

A tale riguardo, visto

che il modello di presa a carico di PI 1 era quello del suo affidamento

alternato infrasettimanale alla madre e al padre, non si può concludere a

priori che il suo benessere sia maggiormente tutelato con uno o con l’altro

genitore, essendo ella abituata ad essere accudita regolarmente da entrambi i

genitori (assetto che la minore, secondo le risultanze della sua audizione 21

luglio 2022, parrebbe accettare anche se ha dichiarato che le piacerebbe

passare tutta la settimana con il papà e i week end con la mamma).

6.2

Serve pertanto

esaminare gli altri criteri sviluppati dalla giurisprudenza per stabilire quale

sia la soluzione di accudimento che meglio tuteli il bene di PI 1: a dieci anni

d’età, essendo ben integrata nel suo attuale percorso scolastico, nonché

extrascolastico, ed avendo una cerchia di amicizie, così come abitando

nell’abitazione famigliare dalla nascita situata vicino all’istituto scolastico

raggiunto a piedi assieme agli amici, ella risulta avere degli importanti

interessi legati al territorio di __________. Diversamente a __________ non

dispone di nessun legame, se non che l’abitazione appartiene al nuovo compagno

della madre. Pur sembrando la nuova relazione tra la madre e il nuovo compagno matura

e stabile tanto da sfociare nell’arrivo di una sorellina per PI 1, la proposta

situazione abitativa a __________ non riesce tutt’ora a garantirle una maggiore

(e nemmeno la stessa) stabilità e continuità famigliare, rispetto a quella di

cui la minore già dispone presso la casa del padre a __________. Difatti, il nucleo

famigliare che la madre ha creato per la figlia – ancor prima di attendere

l’esito della presente procedura – include una terza persona (il signor __________),

con la quale la minore è andata persino a coabitare, e ciò in un contesto sia

famigliare che territoriale sconosciuto. In effetti, dagli atti che compongono

il dossier di PI 1 è emerso che quest’ultima non si trova a suo agio nel nuovo

contesto abitativo e con il nuovo compagno della madre: “PI 1 si è aperta

raccontando che la situazione famigliare che sta vivendo la rende triste”

(cfr. scritto 16.5.2023 Direzione Istituti scolastici __________); “Ho

incontrato il direttore che mi ha segnalato che dalla nascita del figlio della

mamma col nuovo compagno la nuova situazione ha un influsso negativo sulla

bambina (…) Il compagno della madre denigra la bambina e se la prende con la

scuola che non lavora bene” (cfr. email __________ 14 aprile 2023); “Rispetto

alle settimane trascorse con la madre PI 1 riferisce che i giorni dalla mamma

passano più lentamente inoltre aggiunge che dalla madre si sente in obbligo;

invitata a meglio specificare tale affermazione la bambina prosegue dicendo in

obbligo a voler bene a __________ ma non ci riesco. In linea generale la

difficoltà maggiore evidenziata dalla bambina nel contesto ambientale materno

si riferisce alla presenza del signor __________ con il quale sembrerebbe che,

ad oggi, non si sia ancora costituito un rapporto di fiducia. In riferimento a

ciò, PI 1 riferisce che non va molto d’accordo con il nuovo compagno della

madre perché è come se vuole fare il mio papà ma non lo vuole veramente”

(cfr. rapporto UAP 22 novembre 2022).

6.3

Come esposto nei

precedenti considerandi, l’autorità chiarisce i fatti e prende in

considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per

rendere una decisione conforme al bene del minore, istruendo la fattispecie

secondo il proprio apprezzamento e di propria iniziativa. Nel caso concreto,

non vi sono dubbi sull’ossequio del diritto di essere sentito della figlia,

rispettivamente sulle modalità di esecuzione dei suoi ascolti, effettuati dal

membro permanente dell’Autorità di protezione. Da tali è emerso chiaramente che

per PI 1 il centro della sua vita e dei suoi interessi è situato a __________,

oltre al fatto che l’abitazione del padre costituisce un punto centrale e di

stabilità per lei, così come il contesto famigliare allargato e di amicizie e

il suo percorso scolastico in tale luogo. Per contro, PI 1 ha riferito di non

piacerle il nuovo compagno della madre, di non voler andare a risiedere a __________

– rispettivamente di cambiare scuola – e di avere il desiderio di vivere con il

papà (cfr. audizioni PI 1 24.2.2022 e 21.7.2022). All’età di dieci anni e di

fronte alla continuità e linearità delle sue dichiarazioni – ribadite

nell’ambito della valutazione peritale dello stato psichico e delle capacità

dei genitori – si deve dunque concludere che il suo parere è frutto di una

cosciente decisione autonoma. Ponderando le due soluzioni, alla luce di tutti

gli elementi esaminati, si evince che una permanenza a __________ con il padre,

quale modello di presa a carico prevalente, attualmente sembrerebbe rispecchiare

maggiormente il bene della minore.

6.4

Le censure della

reclamante sono dunque destinate all’insuccesso, nella misura in cui l’autorità

non è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del trasferimento di RE 1 a __________

(scelta che – come visto – rientra nelle sue libertà garantite costituzionalmente),

bensì a determinare quale delle due sistemazioni garantisce meglio il benessere

di PI 1.

7.

Occorre evidenziare

che qualora la madre definisse meglio la sua situazione abitativa

nell’interesse di PI 1 (con una soluzione abitativa indipendente ed idonea ad

accudire adeguatamente la figlia nei pressi di __________ e dell’abitazione del

padre), l’Autorità di protezione potrà essere chiamata, anche su istanza della

madre stessa, a riesaminare le circostanze.

8.

Da ultimo e come riassunto

nei precedenti considerandi, pur apparendo tale giudizio di merito in parte privo

d’oggetto poiché superato dagli eventi – visto l’intervenuto trasferimento

della reclamante con la figlia a __________ assieme al di lei compagno –

d’altra parte il corretto assetto risulta ripristinato dall’attuale contesto

abitativo della minore. Difatti, come attestato dalla documentazione agli atti,

i genitori stanno concordando la custodia della piccola PI 1, procedura durante

la quale quest’ultima, di loro comune accordo, è rimasta a vivere a __________

presso il padre PI 1 (cfr. scritto avv. PR 1 3.10.2023).

9.

Visto quanto precede

la decisione dell’Autorità di protezione merita pertanto conferma e il reclamo

di RE 1 deve essere respinto. Di conseguenza, in considerazione dell’attuale

situazione abitativa di PI 1, il suo domicilio di riferimento rimane a __________

con frequentazione della scuola locale fintantoché non dovesse essere diversamente

stabilito dai genitori mediante convenzione o deciso dall’Autorità di

protezione nell’ambito della procedura fra le parti con la postulata custodia

esclusiva della minore.

10.

La reclamante chiede

altresì l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio. Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi

necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra

priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la

presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù

dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al

gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la

cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nonostante

la situazione di indigenza della reclamante appare essere incerta, in

considerazione della remunerazione per la sua attività lavorativa, del suo

nuovo contesto familiare con il compagno – e quindi della suddivisione delle

spese – nonché della permanenza della figlia PI 1 presso il padre con i

relativi costi a carico di quest’ultimo, alla luce della documentazione prodotta

la sua domanda, pur essendo al limite rispetto a quanto previsto dalle norme giuridiche

vigenti, può essere accolta. Analogamente, essendo ritenute nel complesso

adeguate rispetto alle difficoltà della causa stessa e all’impegno che essa ha

richiesto, le note d’onorario dell’avv. __________ del 23.1.2023 e dell’avv. PR

1, __________ datata 27.9.2022 (recte 6.9.2023) sono approvate.

11.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza. Viste le circostanze, si prescinde tuttavia in via eccezionale

dal loro prelevamento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nel

limite della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

2. La

domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio presentata da RE 1 è accolta.

Di

conseguenze la nota d’onorario:

- dell’avv.

__________ del 23.1.2023 è approvata per fr. 867.04;

- dell’avv.

PR 1, __________ del 27.9.2022 (recte 6.9.2023), è approvata per fr.1'791.25

(fr. 1'512.– per l’onorario, fr. 151.20 quali spese e fr. 128.05 per l’IVA al

7.7%).

3. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.