9.2022.143
Reclamo contro decisione cautelare che limita l’autorità parentale dei genitori e ordina l’iscrizione del figlio all’ultimo anno di Scuola dell’infanzia; il dovere educativo dei genitori comprende quello di iscrivere il figlio alla scuola dell’obbligo
15 novembre 2022Italiano26 min
dinnanzi all’Ufficiale dello stato civile la dichiarazione concernente l’autorità
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.143
Lugano
15 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
e
RE
2
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda le misure di protezione adottate in via cautelare in favore della
figlia
PI
1
giudicando
sul reclamo presentato il 5 settembre 2022 da RE 1 e da RE 2 contro la decisione
emanata il 23 agosto 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Dall’unione fra RE 1
e RE 2 è nata, il 2017, PI 1. Da un matrimonio precedente RE 1 ha avuto
un’altra figlia, ormai maggiorenne, mentre RE 2 ha avuto due altri figli
minorenni, nati nel 2006 e 2008 e affidati alla madre.
B. Nell’agosto 2017 l’Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) è stata
coinvolta dal Servizio circondariale dello stato civile di __________ in
relazione al riconoscimento di PI 1 da parte di RE 2. Il riconoscimento è poi
avvenuto il 2 novembre 2017, data in cui i genitori hanno anche sottoscritto
dinnanzi all’Ufficiale dello stato civile la dichiarazione concernente l’autorità
parentale congiunta.
C. La coppia ha cessato
la propria convivenza nel marzo 2018. Viste le difficoltà dei genitori
nell’allestire una convenzione regolante l’autorità parentale, la custodia, le
relazioni personali con il padre e il contributo alimentare dovuto, con
decisione 19 settembre 2018 l’Autorità di protezione ha incaricato ex
art. 392 cifra 1 CC l’avv. __________ di rappresentare PI 1 e di mediare con i
genitori affinché venisse presentata una tale convenzione. In assenza di
accordo, la rappresentante della minore è stata autorizzata a presentare in
Pretura un’azione a tutela dei diritti di PI 1 per regolare gli aspetti
summenzionati.
D. In data 3 dicembre
2018 l’avv. __________ ha presentato un’istanza alla Pretura di __________
tendente alla regolamentazione dell’autorità parentale, della custodia, delle
relazioni personali e del mantenimento di PI 1. In sede di udienza 27 marzo
2019 i genitori hanno raggiunto un accordo, omologato dal Pretore aggiunto che
ha dunque deciso l’affidamento della minore alla madre per cura ed educazione e
ha fissato i diritti di visita con il padre e i contributi alimentari dovuti da
quest’ultimo.
E. Con scritto 11 maggio
2021 l’Istituto scolastico __________ ha contattato la madre di PI 1, non
essendo pervenuta nei tempi concordati né l’iscrizione della minore alla Scuola
dell’infanzia, né un’eventuale richiesta motivata di rinvio, ricordando alla
madre l’obbligatorietà dell’iscrizione a partire dai 4 anni di età. Lo scritto,
che impartiva un termine di 10 giorni alla madre per presentare la
documentazione in questione, è stato inviato in copia all’Autorità di
protezione.
F. Il 20 maggio 2021
entrambi i genitori hanno fatto pervenire all’Istituto scolastico una richiesta
di rinvio di un anno dell’inizio della scolarizzazione di PI 1. Secondo i
genitori, la minore aveva ancora bisogno del pannolino, per il cambio del quale
necessitava della presenza dei genitori, e di un accresciuto bisogno di privacy
nei momenti dei bisogni fisici. PI 1 inoltre – a mente dei genitori – non
padroneggiava a sufficienza l’__________ (ciò che le avrebbe causato
frustrazioni alla Scuola dell’infanzia), aveva un attaccamento molto forte alla
madre e richiedeva ancora l’allattamento al seno.
Con scritto 31
maggio 2021 l’Istituto scolastico ha chiesto a RE 1 di completare la richiesta
con un certificato medico che attestasse l’esistenza di problematiche che
rendessero posticipabile di un anno l’iscrizione al primo anno di scolarità
obbligatoria.
Il 16 agosto 2021 i
genitori hanno presentato un certificato medico e, con decisione 1° ottobre
2021, l’Ispettorato scolastico __________ ha accolto la richiesta di rinvio
dell’obbligo scolastico, posticipandolo all’anno scolastico 2022/2023.
G. Con scritto 7 marzo
2022, inviato in copia all’Autorità di protezione, l’Istituto scolastico __________
ha nuovamente contattato la madre di PI 1, non essendo ancora pervenuta
l’iscrizione della minore alla Scuola dell’infanzia per l’anno scolastico
2022/2023. Ricordando alla madre l’obbligatorietà dell’iscrizione, l’Istituto le
impartiva un termine di 10 giorni per presentare la documentazione necessaria. Con
lettera pervenuta il 15 marzo 2022, i genitori hanno informato di non intendere
iscrivere PI 1 alla Scuola dell’infanzia in quanto persistevano ancora le
condizioni per le quali l’anno precedente era stato concesso l’esonero.
H. A seguito di tale
scritto i genitori sono stati segnalati all’Autorità di protezione, che li ha
convocati per un’udienza, svoltasi il 19 aprile 2022. In quella sede i genitori
hanno spiegato che PI 1 ha ancora il pannolino e si rifiuta di andare in bagno,
ragion per cui intendono tutelarla dai compagni di scuola che potrebbero
prenderla in giro per questo aspetto. Essi starebbero inoltre valutando
l’iscrizione della figlia presso la Scuola __________. L’Autorità di protezione
ha deciso a verbale di chiedere ai genitori un aggiornamento della situazione in
relazione ad entrambi gli aspetti entro la fine del mese di maggio 2022,
dopodiché avrebbe valutato se ordinare una valutazione specialistica della
minore.
I. Con scritto 30
giugno 2022 RE 1 ha comunicato all’Autorità di protezione che PI 1 ha cessato
di utilizzare il pannolino e che pertanto non si giustifica alcuna visita
specialistica.
L. Con lettera 21 luglio
2022 l’Istituto scolastico __________ ha confermato all’Autorità di protezione
di non aver ricevuto nessuna iscrizione alla Scuola dell’infanzia per PI 1.
Convocati per un’udienza presso l’Autorità di protezione, i genitori hanno
fatto sapere di essere assenti per ferie dal 4 al 31 agosto 2022.
M. Con decisione
cautelare 23 agosto 2022 l’Autorità di protezione ha decretato la limitazione
dell’autorità parentale di RE 1 e RE 2 sulla figlia PI 1 in relazione ai
seguenti ordini esecutivi: PI 1 è iscritta d'autorità alla Scuola dell'infanzia
dell'Istituto scolastico di __________, che frequenterà da lunedì 5 settembre
2022 per quattro mattine alla settimana (lunedì, martedì, giovedì e venerdì,
nel rispetto delle fasce orarie solite); a partire dal 7 novembre 2022 compreso
frequenterà a tempo pieno, salvo diverso progetto pedagogico fissato dalle
autorità scolastiche (Direzione ed Ispettorato). Ai genitori è fatto obbligo di
accompagnare le figlia alle lezioni scolastiche tutti giorni sopra stabiliti, e
la decisione è stata assortita della comminatoria dell’art. 292 CP. Alla Direzione
è stato chiesto di consegnare sintetici rapporti mensili sulla frequenza
scolastica, sull’adattamento e sull’andamento della minore. Ad un eventuale
reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo.
N. I genitori non si
sono presentati alla presa di contatto preliminare con la docente e PI 1 non è
stata portata a scuola il 5 settembre 2022. Con scritto datato 12 settembre
2022 i genitori hanno chiesto all’Autorità di protezione di confermare se
avessero intenzione di mettere in atto le minacce profferite telefonicamente
(ovvero di sottrarre la minore ai genitori mediante intervento della polizia),
altrimenti madre e figlia sarebbero restate all’estero e non avrebbero fatto
ritorno al loro domicilio.
O. Con scritto datato 5
settembre 2022 all’Autorità di protezione, ma inviato anche a questo giudice “per
opposizione al decreto e ordine ARP__________”, RE 1 e RE 2 hanno
contestato il provvedimento adottato, comunicando che non faranno frequentare
alla figlia tale Istituto scolastico, a tutela della sua incolumità, integrità
e sviluppo. Essi chiedono inoltre garanzie che la minore non venga sottratta ai
genitori mediante intervento della polizia.
P. Con osservazioni 20
settembre 2022 l’Autorità di protezione ha dichiarato di rimettersi al giudizio
di questa Camera. L’autorità di prime cure, alfine di “evitare un inutile
aggravarsi della tensione vissuta dai genitori” (pag. 2), ha modificato
parzialmente il decreto e restituito al reclamo l’effetto sospensivo. Con
osservazioni di pari data anche la Delegata del Comune di __________ – che era
stata accusata in prima persona dai genitori di determinati agiti – ha preso
posizione sul reclamo.
Q. I genitori non hanno inoltrato
formale replica, ponendo dunque fine allo scambio dei memoriali scritti.
R. Con scritti 11
ottobre 2022 sia RE 1 che RE 2 hanno presentato un “formale avviso di
incompetenza e diffida” a questa Camera, “unico avviso legale secondo il
diritto comune” (pag. 1). Mediante tali documenti, i genitori di PI 1 hanno
affermato di sottostare alla loro unica giurisdizione e hanno diffidato “chiunque,
a qualunque titolo, utilizzi il mio nome, in/per documenti scritti in/a mio
nome con utilizzo improprio della mia personalità”, chiunque “pretenda
di impormi qualsiasi trattamento medico sanitario”, “pretenda di
arrestare/limitare il mio Libero Movimento in ogni luogo e/o con ogni mezzo
incluse tutte le forme di controllo/fermo e tutte le richieste di pagamento di
pedaggi, transiti, tariffe, et idem sonans” e “interferisca nella Mia
Esistenza procurandomi qualsivoglia
offesa/prevaricazione/vessazione/danno/limitazione, in qualunque maniera/forma,
incluso quanto non menzionato”. Secondo i genitori di PI 1, “le
trasgressioni produrranno immediate disposizioni di Rivalsa/Remedy/Risarcimento
ed eventualmente saranno propriamente trattate c/o la Common Law Court __________
e International e/o in un tribunale Popolare e/o “de jure”, ovvero di Diritto
Internazionale” (pag. 3). Non sono state chieste osservazioni a tali
scritti.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
RE 1
e RE 2 formulano delle contestazioni formali in relazione alla composizione
dell’autorità, al termine di reclamo e alla competenza dell’Autorità di
protezione alla luce della documentazione prodotta (reclamo, pag. 9-10; doc.
1g – 1m). I reclamanti chiedono altresì chiarimenti sull’effetto sospensivo
(reclamo, pag. 10).
Per quanto
attiene all’effetto sospensivo, va rilevato che in sede di osservazioni al
reclamo l’Autorità di protezione ha modificato il dispositivo n. 4 della
decisione impugnata, decretando formalmente la restituzione dell’effetto
sospensivo al reclamo. Le richieste dei reclamanti sono pertanto divenute prive
di oggetto.
Per il resto, sono infondate le censure relative al fatto che la
decisione sia stata adottata da due soli membri, siccome il decreto impugnato
risulta essere stato adottato dall’Autorità di protezione nella composizione di
tre membri (presidente, membro permanente e delegata comunale). Irrilevante a
tal fine è quanto figuri sulla pagina web del Cantone dedicata all’Autorità
regionale di protezione __________ (www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/autorita-regionali-di-protezione/__________/, consultato il 15 novembre 2022, benché i nominativi del presidente,
del membro permanente e della segretaria che ha sottoscritto il decreto siano
indicati correttamente, mancando invece un elenco dei delegati dei Comuni del
comprensorio). Anche il termine di impugnazione indicato, di 10 giorni, appare
conforme a quanto previsto dall’art. 445 cpv. 3 CC per i provvedimenti
cautelari e risulta peraltro rispettato dai reclamanti.
Quanto alla
documentazione denominata “dossier ARP”, “dossier avvocati”, “dossier
istituti scolastici” e “dossier polizia” (1g – 1m
annessi al reclamo) – che dovrebbe dimostrare “come negli ultimi decenni, in
Svizzera, tutti gli istituti di diritto pubblico siano stati segretamente
convertiti in società di capitali” (cfr. doc. 1j, pag. 1) – occorre
rilevare che la medesima è stata scaricata dal sito dell’associazione Stop alla
privatizzazione illegale dello Stato (SIPS hot-sips.com, consultato il 15 novembre 2022) e che non ha alcuna valenza probatoria né
attinenza con la presente fattispecie. Da tali documenti nulla può essere
dedotto in relazione alla competenza dell’autorità di prime cure (o di questo
giudice) di decidere delle misure di protezione in favore di PI 1.
3.
Nel merito, RE 1 e RE
2.
contestano la decisione dell’Autorità di protezione di limitare la loro
autorità parentale con riferimento all’iscrizione della figlia PI 1 alla Scuola
dell’infanzia.
3.1
Dopo aver ripercorso
le varie tappe del procedimento l’Autorità di protezione ha rilevato come “gli
iniziali asseriti impedimenti alla frequentazione alla scuola dell’Infanzia da
parte della bambina per all'anno scolastico 2022/2023 non sono mai stati
sostenuti e comprovati da certificazione medica” (decisione impugnata, pag.
2). Prima di ordinare una valutazione specialistica dello stato di salute della
minore, l’Autorità di protezione ha constatato che la madre medesima aveva
confermato che PI 1 non usava più il pannolino e che non presentava dunque più
“impedimenti oggettivi di natura fisica alla frequentazione scolastica”
(decisione impugnata, pag. 2). Nonostante ciò, e benché PI 1 fosse senza dubbio
in età di obbligo scolastico e dovesse frequentare la Scuola dell’infanzia, i
genitori non l’hanno iscritta (decisione impugnata, pag. 2-3). L’autorità di
prime cure ha dunque ritenuto di dover rimediare a tale lacuna, limitando
l’autorità parentale dei genitori e iscrivendo PI 1 alla Scuola dell’infanzia,
in loro vece. Oltre all’obbligo legale (che incombe ai genitori) di far
frequentare le lezioni alla figlia, PI 1 “ha il diritto di frequentare la
scuola, con tutti i benefici che ne può trarre per il suo sano sviluppo
psicologico, affettivo, sociale, linguistico dall'interazione con l'insegnante,
con i compagni di scuola e dalle semplici regole di educazione, convivenza e
tolleranza e dall'inserimento in un ambiente diverso da casa, ma comunque
accogliente, e dal rapporto quotidiano binario con la sola madre”
(decisione impugnata, pag. 3).
L’Autorità di protezione
ha inoltre considerato che, “avendo i genitori dimostrato d'essere reticenti
a recepire la grande importanza del diritto della figlia a frequentare le
lezioni scolastiche, l'obbligo è corredato dalla diffida della sanzione penale
in caso di disubbidienza” ex art. 292 CP; ha peraltro rilevato che in tal
caso i genitori si esporrebbero anche ad un possibile procedimento penale per
violazione del dovere d'assistenza o educazione ex art. 219 CP (decisione
impugnata, pag. 3).
3.2
Secondo i genitori di PI
1, la decisione dell’Autorità di protezione “non ha seguito una normale e
giusta procedura giudiziaria, ed ha causato malessere, panico, ansia,
agitazione e scompiglio nella nostra famiglia” (reclamo, pag. 1). La minore
“non è abbastanza matura per la scolarizzazione”, in quanto avrebbe “smesso
di indossare il pannolino di giorno a fine giugno 2022 e di notte da poco tempo”
ed “è ancora in fase di allattamento” (reclamo, pag. 2). PI 1 “sta
già ricevendo un'istruzione in varie forme e da fonti diverse” ed è
trilingue (__________ come lingue madri).
Sia RE 1 che RE 2
affermano di aver scartato “l’idea di iscrizione presso l'istituto
scolastico della __________”, circostanza ribadita e motivata a più
riprese, e che erano “alla ricerca di una scuola alternativa”, tra cui
la Scuola __________, la cui iscrizione non si è comunque concretizzata per l’onerosità
della retta (reclamo, pag. 2).
Dopo l’annullamento dell’incontro
organizzato dall’Autorità di protezione il 16 agosto 2022 in ragione delle loro
vacanze, “mentre noi ancora ci aspettavamo una convocazione da parte
dell’ARP__________”, i reclamanti riferiscono di aver ricevuto uno scritto
da parte della docente di PI 1 presso la Scuola dell'infanzia di __________, che
ha invitato la minore a scuola il 2 settembre 2022 per una presa di contatto e
ha annunciato che PI 1 avrebbe iniziato la frequenza il 5 settembre seguente
(reclamo, pag. 3). I genitori lamentano di aver ricevuto “una telefonata
minatoria” da parte della delegata comunale dell’Autorità di protezione,
che esortava la madre a “portare PI 1 all’asilo”, “per non rischiare
che arrivi la polizia a casa a portarle via sua figlia” (reclamo, pag. 3).
I genitori lamentano
l’emanazione del decreto in questione, che prende in considerazione soltanto “la
questione del pannolino”, seppure l’Autorità di protezione fosse al
corrente “della nostra ricerca della scuola a noi confacente” (reclamo,
pag. 3).
RE 1 e RE 2 ritengono che
gli interventi dell’Istituto scolastico, dell’Ispettorato scolastico e
dell’Autorità di protezione siano “da ritenersi inappropriati, invasivi,
nonché arbitrari, ed oltremodo dannosi e nocivi per il benessere (fisico,
psichico, mentale e spirituale) ai PI 1, di suo padre, di sua madre e dei loro
cari”, avendo “disturbato l'equilibrio ed armonia della famiglia e
creato panico, ansia, stress e nervosismo, disagi sia fisici che psicologici,
perdita di sonno e di appetito, perdita di tempo prezioso e serenità
prettamente necessari per seguire in modo ottimale i bisogni giornalieri di PI
1, ecc” (reclamo, pag. 3). Secondo i reclamanti, il fatto di non mandare PI
1.
a scuola sarebbe orientato al suo bene e la proteggerebbe “da situazioni
di bullismo (a noi note)” che si verificherebbero se la mandassero a scuola
con il pannolino (reclamo, pag. 4). I genitori ritengono che nessuno abbia
dimostrato di avere a cuore il benessere della minore, “non volendo tenere
in considerazione l’immaturità della piccola e prendendo in considerazione solo
la sua età fisica” (reclamo, pag. 4). RE 1 e RE 2 ritengono di tutelare gli
interessi della minore, che è istruita dai genitori, parla tre lingue e dotata
di capacità sociali, ma che non è “matura per entrare nell'Istituto
scolastico non confacente alle nostre ideologie e valori” (reclamo, pag.
5).
I reclamanti rilevano
peraltro che “fino al 2016 in Ticino non vigeva alcun obbligo di frequentazione
della scuola dell'infanzia, e nessun bambino che fino ad allora non l'ha
frequentata ha avuto problemi di «sviluppo psicologico, affettivo e
sociale»” (reclamo, pag. 5). Essi sostengono che mediante il decreto
impugnato l’Autorità di protezione abbia “utilizzato toni da padroni
proprietari delle nostre vite intimandoci, minacciandoci e ordinandoci cose che
vanno contro i nostri diritti, la nostra coscienza, il nostro credo e la nostra
volontà, trattandoci come Vostri schiavi, oggetti di Vostra proprietà di cui
disporre a volontà, mancandoci di rispetto come esseri senzienti, entità
spirituali capaci di intendere, di volere e molto altro” (reclamo, pag. 6).
Le misure decretate dall’Autorità di protezione non sarebbero né necessarie né
idonee al caso bensì – al contrario – ingiustificate e nocive (reclamo, pag.
7). Entrambi i genitori di PI 1 hanno frequentato l'istituto scolastico della __________,
e hanno vissuto – così come la primogenita della madre e diversi loro compagni
di classe – “il bullismo, discriminazioni e violenze fisiche sia da parte di
compagni che di docenti” (reclamo, pag. 11). I reclamanti criticano il
fatto che non esista libertà di scelta scolastica “per chi non ha
disponibilità finanziarie”, essendo la retta della Scuola __________ o __________
(“i cui principi educativi sono a noi affini”) al di sopra delle loro
possibilità finanziarie (reclamo, pag. 11). Essi postulano che lo Stato
garantisca questo diritto, “finanziando tutte le tipologie di scuole scelte
dai detentori dell'autorità parentale per ovviare alla evidente disparità di
possibilità tra privilegiati e non” (reclamo, pag. 11).
In considerazione di
questa disparità, RE 1 RE 2 affermano di aver potuto trovare oltre confine, ove
il costo della vita è inferiore, “ciò che cercavamo e di cui abbiamo
bisogno, la scuola a noi affine con costi sostenibili” (reclamo, pag. 11).
I reclamanti affermano di temere “un’azione di sequestro della piccola” e,
per scongiurare tale rischio, “prenderemo rifugio lontano dalla nostra abitazione
fino a quando confermerete per iscritto […] che non corriamo il rischio
[…] di farci portare via nostra figlia dalla polizia” (reclamo, pag.
12).
3.3
Ai sensi dell’art. 301
cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure
e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. Giusta
l’art. 302 CC i genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione,
promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale; essi
devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente,
un’appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile
alle sue attitudini e inclinazioni; a tal fine, essi devono cooperare
appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le
istituzioni pubbliche e d’utilità pubblica per l’aiuto alla gioventù.
L’istruzione
generale indicata dalla norma comprende la frequenza della scuola primaria
obbligatoria, che è gratuita ai sensi dell'art. 19 Cost. e deve essere
organizzata dai Cantoni ai sensi dell'art. 62 Cost., nonché la scuola
secondaria se il bambino ha le attitudini adeguate (Schwenzer/ Cottier, in: BSK ZGB I, 7 ed. 2022, ad art. 302
CC n. 9). Tra le prerogative riguardanti l’istruzione, i detentori
dell’autorità parentale hanno la facoltà di iscrivere il figlio in una scuola
privata (Meier/Stettler, Droit de
la filiation, 6a ed. 2019, n. 1304, pag. 851; cfr. anche, per il Canton Ticino,
l’art. 8 cpv. 2 lett. m Cost. TI, che garantisce la libertà dei genitori di
scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità
pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali previsti dallo Stato in
materia di istruzione).
L’art. 6 della Legge della
scuola (LSc del 1° febbraio 1990; RL 400.100) dispone che tutte le persone
residenti nel Cantone dai quattro ai quindici anni di età sono tenute
all’obbligo scolastico, ovvero alla frequenza obbligatoria della scuola (cpv.
1). Su richiesta motivata e su riserva degli art. 58a e 58b, il Dipartimento
concede la deroga all’obbligo formativo (cpv. 1ter). Per ragioni fisiche,
psichiche o per fondati motivi condivisi dal detentore dell’autorità parentale
e dal docente è possibile il rinvio dell’iscrizione all’anno scolastico
successivo (cpv. 4). Il Dipartimento competente, ai sensi dell’art. 1 del
Regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992, RLSc, RL 400.110), è
il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.
Ai sensi dell’art. 53 LSc,
i genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi
compiti educativi; per i figli tenuti all’obbligo scolastico e all’obbligo
formativo i genitori devono garantire la regolare frequenza della scuola,
rispettivamente delle attività formative previste dalla legislazione
scolastica.
Giusta l’art. 445 CC
l’Autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che
partecipa al procedimento oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari
necessari per la durata del procedimento. Essa può in particolare ordinare a
titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di
particolare urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere
provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento;
nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito
prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti
cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro
comunicazione (cpv. 3).
La norma è
applicabile anche alle procedure concernenti minorenni alla luce del rinvio di
cui all’art. 314 cpv. 1 CC (Maranta,
in: BSK ZGB I, 7 ed. 2022, ad art. 445 CC n. 3). Presupposti per l’emanazione
di una decisione cautelare sono l’esistenza di una prognosi favorevole quanto
all’esito del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris),
l’urgenza del provvedimento e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC,
secondo cui ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea; Maranta, in: BSK ZGB I, 7 ed. 2022, ad
art. 445 CC n. 6, 9-10; Steck, in:
CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 445 CC n. 11 pag. 849; sentenza
CDP del 12 dicembre 2019, inc. 9.2019.190, consid. 3; sentenza CDP del 19
giugno 2018, inc. 9.2018.26, consid. 5.2; v. anche STF 5A_993/2016 del 19
giugno 2017 consid. 4.2.1).
3.4
Nel caso concreto PI 1,
nata nel giugno 2017, si trova senza dubbio in età di obbligo scolastico per
l’anno scolastico 2022/2023. Nel mese di settembre 2022, a cinque anni
compiuti, avrebbe dovuto iniziare l’ultimo anno di Scuola dell’infanzia e
meglio il secondo anno di scolarità obbligatoria. Non risulta che per l’anno
scolastico ormai in corso il Dipartimento competente le abbia concesso una
deroga all’obbligo formativo, e neppure che i genitori ne abbiano fatto formale
richiesta (come era invece accaduto l’anno precedente siccome la minore “non
era ancora autonoma nella gestione dei bisogni corporei”, cfr. decisione 1°
ottobre 2021 dell’Ispettorato scolastico __________), limitandosi a lasciar
cadere nel vuoto le richieste pervenute dall’Istituto scolastico per l’iscrizione.
I genitori non
hanno dimostrato di avere adempiuto ai loro obblighi educativi attraverso
l’iscrizione della minore ad un istituto privato, come sarebbe loro facoltà,
lamentandosi semplicemente dell’onerosità delle relative rette e della mancata
presa a carico delle medesime da parte dell’Ente pubblico. L’affermazione dei
reclamanti, secondo i quali il diritto alla libera scelta della scuola deve implicare
l’assunzione da parte dello Stato dei relativi costi, non trova riscontro nel
diritto costituzionale applicabile (cfr. ad es. STF 2C_33/2021 del 29 giugno
2021, consid. 3.4.2 con riferimento all’insegnamento speciale). Tutt’al più i
genitori potrebbero chiedere la concessione di un aiuto sociale speciale
cantonale (art. 24 della Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015,
LASt, RL 431.100), che consente la frequenza scolastica nelle scuole
dell’obbligo private parificate nel Cantone in caso di comprovate necessità di
ordine sociale – che di primo acchito non paiono date nel caso di PI 1, per la
quale comunque un simile aiuto non è mai stato postulato. Infine, si rileva come
non risulti nemmeno che essi abbiano richiesto e ricevuto un’autorizzazione
eccezionale da parte del Dipartimento per un insegnamento in famiglia,
possibile per ragioni particolari d’ordine psichico o fisico (art. 90 LSc; cfr.
anche DTF 146 I 20 consid. 5.3-5.5).
Non giova ai reclamanti
appellarsi alle libertà garantite costituzionalmente: se è vero che il diritto
del genitore di educare il figlio ricade nella sfera di protezione del diritto
al rispetto della vita privata e familiare (cfr. art. 13 cpv. 1 Cost. e art. 8
n. 1 CEDU), la giurisprudenza sottolinea come l’esercizio di tali libertà deve
comunque rispettare il diritto scolastico cantonale e il benessere del bambino
(DTF 146 I 20 consid. 5.1 e 5.2). Diritto scolastico che, come visto sopra, i genitori
di PI 1 non sono intenzionati a rispettare.
A tal proposito, non può
nemmeno essere accolta la censura dei genitori, secondo cui coloro che non hanno
frequentato la Scuola dell’infanzia prima dell’introduzione di tale obbligo non
hanno poi sviluppato problemi di natura psicologica, affettiva e sociale. L’obbligo
di frequenza è oggi sancito da una legge e secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale tale obbligo riveste una notevole importanza pubblica (“das
Obligatorium des Schulbesuches von gewichtigem öffentlichem Interesse”, DTF
146.
I 20 consid. 5.2.2. e rif.).
Sono infine rimaste
allo stadio di puro parlato le affermazioni di RE 1 e RE 2, che alla fine del
loro memoriale segnalano di aver trovato oltre confine una scuola a loro affine
e con costi sostenibili (reclamo, pag. 11). Non solo essi non hanno comprovato
l’iscrizione della minore a tale scuola, ma – ad oggi – i genitori non hanno neppure
indicato il nominativo dell’Istituto in questione.
In relazione all’iscrizione
di PI 1 alla Scuola dell’infanzia, le censure dei reclamanti cadono dunque nel
vuoto.
3.5
Le argomentazioni
concernenti gli atti di bullismo cui andrebbe incontro la figlia nell’Istituto
scolastico __________ non vanno incontro a miglior sorte. Tali critiche sono
del tutto astratte ed immotivate, nella misura in cui – anche nella denegata
ipotesi in cui si considerino verificati episodi simili in passato – né gli
allievi né il corpo docenti che frequenterà PI 1 sono quelli con cui si sono
confrontati in gioventù i genitori o la sorella maggiorenne. RE 2 e RE 1 non
menzionano alcun episodio concreto e dagli atti non emerge alcun elemento fattuale
che permetta di sospettare a priori che la minore corra il rischio concreto
di subire dei maltrattamenti o delle negligenze in quella scuola, o negli altri
istituti della __________, o in generale in altre scuole pubbliche del Cantone.
Se a ciò si aggiunge che il temuto bullismo sarebbe riferito all’utilizzo del
pannolino da parte di PI 1, i timori appaiono superati dal fatto che i
reclamanti stessi hanno affermato che, almeno durante il giorno, da giugno 2022
la figlia ha abbandonato l’utilizzo del medesimo (cfr. reclamo, pag. 2; v.
anche lettera di RE 1 all’Autorità di protezione 30 giugno 2022).
Anche il fatto che PI 1
sia ancora in fase di allattamento (cfr. reclamo, pag. 2) è un argomento che non
può essere utilizzato per non ottemperare all’obbligo di frequenza scolastica,
nella misura in cui esso non avverrebbe negli orari in cui si frequenta la
Scuola dell’infanzia (cfr. verbale di udienza 19 aprile 2022, pag. 1: “io
allatto ancora al seno PI 1 la mattina e la sera”).
Alla luce di quanto sopra,
emerge in modo evidente che i genitori non abbiano fatto fronte al dovere
educativo che incombe loro in qualità di titolari dell’autorità parentale sulla
figlia e risulta dunque appropriato e giustificato l’agire dell’Autorità di
protezione che ha effettuato l’iscrizione per PI 1 in loro sostituzione mediante
un provvedimento urgente, adottato prima dell’imminente inizio dell’anno
scolastico 2022/2023, prima del quale i genitori non avevano dato disponibilità
per un’udienza. Le critiche dei reclamanti all’operato dell’Autorità di
protezione non appaiono fondate e devono pertanto essere respinte
integralmente.
In ogni caso, al di là
delle questioni legate all’iscrizione di PI 1 alla Scuola dell’infanzia, in considerazione
dei contenuti degli atti prodotti dai reclamanti (cfr. ad. es. doc. 7j
contenente citazioni del fondatore di __________; diffida 11 ottobre 2022 con
documentazione relativa al movimento «__________») l’Autorità di protezione è
invitata a voler procedere ad ulteriori approfondimenti con riferimento al
nucleo familiare di PI 1.
4.
Gli oneri del
procedimento seguono la soccombenza e sono posti integralmente a carico di RE 1
e RE 2, in solido, per ½ ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura della sua ricevibilità, il
reclamo è respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
100.–
fr.
600.–
sono posti a carico di RE
1 e RE 2, in solido, per ½ ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.