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Decisione

9.2022.143

Reclamo contro decisione cautelare che limita l’autorità parentale dei genitori e ordina l’iscrizione del figlio all’ultimo anno di Scuola dell’infanzia; il dovere educativo dei genitori comprende quello di iscrivere il figlio alla scuola dell’obbligo

15 novembre 2022Italiano26 min

dinnanzi all’Ufficiale dello stato civile la dichiarazione concernente l’autorità

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.143

Lugano

15 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

e

RE

2

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda le misure di protezione adottate in via cautelare in favore della

figlia

PI

1

giudicando

sul reclamo presentato il 5 settembre 2022 da RE 1 e da RE 2 contro la decisione

emanata il 23 agosto 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Dall’unione fra RE 1

e RE 2 è nata, il 2017, PI 1. Da un matrimonio precedente RE 1 ha avuto

un’altra figlia, ormai maggiorenne, mentre RE 2 ha avuto due altri figli

minorenni, nati nel 2006 e 2008 e affidati alla madre.

B. Nell’agosto 2017 l’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) è stata

coinvolta dal Servizio circondariale dello stato civile di __________ in

relazione al riconoscimento di PI 1 da parte di RE 2. Il riconoscimento è poi

avvenuto il 2 novembre 2017, data in cui i genitori hanno anche sottoscritto

dinnanzi all’Ufficiale dello stato civile la dichiarazione concernente l’autorità

parentale congiunta.

C. La coppia ha cessato

la propria convivenza nel marzo 2018. Viste le difficoltà dei genitori

nell’allestire una convenzione regolante l’autorità parentale, la custodia, le

relazioni personali con il padre e il contributo alimentare dovuto, con

decisione 19 settembre 2018 l’Autorità di protezione ha incaricato ex

art. 392 cifra 1 CC l’avv. __________ di rappresentare PI 1 e di mediare con i

genitori affinché venisse presentata una tale convenzione. In assenza di

accordo, la rappresentante della minore è stata autorizzata a presentare in

Pretura un’azione a tutela dei diritti di PI 1 per regolare gli aspetti

summenzionati.

D. In data 3 dicembre

2018 l’avv. __________ ha presentato un’istanza alla Pretura di __________

tendente alla regolamentazione dell’autorità parentale, della custodia, delle

relazioni personali e del mantenimento di PI 1. In sede di udienza 27 marzo

2019 i genitori hanno raggiunto un accordo, omologato dal Pretore aggiunto che

ha dunque deciso l’affidamento della minore alla madre per cura ed educazione e

ha fissato i diritti di visita con il padre e i contributi alimentari dovuti da

quest’ultimo.

E. Con scritto 11 maggio

2021 l’Istituto scolastico __________ ha contattato la madre di PI 1, non

essendo pervenuta nei tempi concordati né l’iscrizione della minore alla Scuola

dell’infanzia, né un’eventuale richiesta motivata di rinvio, ricordando alla

madre l’obbligatorietà dell’iscrizione a partire dai 4 anni di età. Lo scritto,

che impartiva un termine di 10 giorni alla madre per presentare la

documentazione in questione, è stato inviato in copia all’Autorità di

protezione.

F. Il 20 maggio 2021

entrambi i genitori hanno fatto pervenire all’Istituto scolastico una richiesta

di rinvio di un anno dell’inizio della scolarizzazione di PI 1. Secondo i

genitori, la minore aveva ancora bisogno del pannolino, per il cambio del quale

necessitava della presenza dei genitori, e di un accresciuto bisogno di privacy

nei momenti dei bisogni fisici. PI 1 inoltre – a mente dei genitori – non

padroneggiava a sufficienza l’__________ (ciò che le avrebbe causato

frustrazioni alla Scuola dell’infanzia), aveva un attaccamento molto forte alla

madre e richiedeva ancora l’allattamento al seno.

Con scritto 31

maggio 2021 l’Istituto scolastico ha chiesto a RE 1 di completare la richiesta

con un certificato medico che attestasse l’esistenza di problematiche che

rendessero posticipabile di un anno l’iscrizione al primo anno di scolarità

obbligatoria.

Il 16 agosto 2021 i

genitori hanno presentato un certificato medico e, con decisione 1° ottobre

2021, l’Ispettorato scolastico __________ ha accolto la richiesta di rinvio

dell’obbligo scolastico, posticipandolo all’anno scolastico 2022/2023.

G. Con scritto 7 marzo

2022, inviato in copia all’Autorità di protezione, l’Istituto scolastico __________

ha nuovamente contattato la madre di PI 1, non essendo ancora pervenuta

l’iscrizione della minore alla Scuola dell’infanzia per l’anno scolastico

2022/2023. Ricordando alla madre l’obbligatorietà dell’iscrizione, l’Istituto le

impartiva un termine di 10 giorni per presentare la documentazione necessaria. Con

lettera pervenuta il 15 marzo 2022, i genitori hanno informato di non intendere

iscrivere PI 1 alla Scuola dell’infanzia in quanto persistevano ancora le

condizioni per le quali l’anno precedente era stato concesso l’esonero.

H. A seguito di tale

scritto i genitori sono stati segnalati all’Autorità di protezione, che li ha

convocati per un’udienza, svoltasi il 19 aprile 2022. In quella sede i genitori

hanno spiegato che PI 1 ha ancora il pannolino e si rifiuta di andare in bagno,

ragion per cui intendono tutelarla dai compagni di scuola che potrebbero

prenderla in giro per questo aspetto. Essi starebbero inoltre valutando

l’iscrizione della figlia presso la Scuola __________. L’Autorità di protezione

ha deciso a verbale di chiedere ai genitori un aggiornamento della situazione in

relazione ad entrambi gli aspetti entro la fine del mese di maggio 2022,

dopodiché avrebbe valutato se ordinare una valutazione specialistica della

minore.

I. Con scritto 30

giugno 2022 RE 1 ha comunicato all’Autorità di protezione che PI 1 ha cessato

di utilizzare il pannolino e che pertanto non si giustifica alcuna visita

specialistica.

L. Con lettera 21 luglio

2022 l’Istituto scolastico __________ ha confermato all’Autorità di protezione

di non aver ricevuto nessuna iscrizione alla Scuola dell’infanzia per PI 1.

Convocati per un’udienza presso l’Autorità di protezione, i genitori hanno

fatto sapere di essere assenti per ferie dal 4 al 31 agosto 2022.

M. Con decisione

cautelare 23 agosto 2022 l’Autorità di protezione ha decretato la limitazione

dell’autorità parentale di RE 1 e RE 2 sulla figlia PI 1 in relazione ai

seguenti ordini esecutivi: PI 1 è iscritta d'autorità alla Scuola dell'infanzia

dell'Istituto scolastico di __________, che frequenterà da lunedì 5 settembre

2022 per quattro mattine alla settimana (lunedì, martedì, giovedì e venerdì,

nel rispetto delle fasce orarie solite); a partire dal 7 novembre 2022 compreso

frequenterà a tempo pieno, salvo diverso progetto pedagogico fissato dalle

autorità scolastiche (Direzione ed Ispettorato). Ai genitori è fatto obbligo di

accompagnare le figlia alle lezioni scolastiche tutti giorni sopra stabiliti, e

la decisione è stata assortita della comminatoria dell’art. 292 CP. Alla Direzione

è stato chiesto di consegnare sintetici rapporti mensili sulla frequenza

scolastica, sull’adattamento e sull’andamento della minore. Ad un eventuale

reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo.

N. I genitori non si

sono presentati alla presa di contatto preliminare con la docente e PI 1 non è

stata portata a scuola il 5 settembre 2022. Con scritto datato 12 settembre

2022 i genitori hanno chiesto all’Autorità di protezione di confermare se

avessero intenzione di mettere in atto le minacce profferite telefonicamente

(ovvero di sottrarre la minore ai genitori mediante intervento della polizia),

altrimenti madre e figlia sarebbero restate all’estero e non avrebbero fatto

ritorno al loro domicilio.

O. Con scritto datato 5

settembre 2022 all’Autorità di protezione, ma inviato anche a questo giudice “per

opposizione al decreto e ordine ARP__________”, RE 1 e RE 2 hanno

contestato il provvedimento adottato, comunicando che non faranno frequentare

alla figlia tale Istituto scolastico, a tutela della sua incolumità, integrità

e sviluppo. Essi chiedono inoltre garanzie che la minore non venga sottratta ai

genitori mediante intervento della polizia.

P. Con osservazioni 20

settembre 2022 l’Autorità di protezione ha dichiarato di rimettersi al giudizio

di questa Camera. L’autorità di prime cure, alfine di “evitare un inutile

aggravarsi della tensione vissuta dai genitori” (pag. 2), ha modificato

parzialmente il decreto e restituito al reclamo l’effetto sospensivo. Con

osservazioni di pari data anche la Delegata del Comune di __________ – che era

stata accusata in prima persona dai genitori di determinati agiti – ha preso

posizione sul reclamo.

Q. I genitori non hanno inoltrato

formale replica, ponendo dunque fine allo scambio dei memoriali scritti.

R. Con scritti 11

ottobre 2022 sia RE 1 che RE 2 hanno presentato un “formale avviso di

incompetenza e diffida” a questa Camera, “unico avviso legale secondo il

diritto comune” (pag. 1). Mediante tali documenti, i genitori di PI 1 hanno

affermato di sottostare alla loro unica giurisdizione e hanno diffidato “chiunque,

a qualunque titolo, utilizzi il mio nome, in/per documenti scritti in/a mio

nome con utilizzo improprio della mia personalità”, chiunque “pretenda

di impormi qualsiasi trattamento medico sanitario”, “pretenda di

arrestare/limitare il mio Libero Movimento in ogni luogo e/o con ogni mezzo

incluse tutte le forme di controllo/fermo e tutte le richieste di pagamento di

pedaggi, transiti, tariffe, et idem sonans” e “interferisca nella Mia

Esistenza procurandomi qualsivoglia

offesa/prevaricazione/vessazione/danno/limitazione, in qualunque maniera/forma,

incluso quanto non menzionato”. Secondo i genitori di PI 1, “le

trasgressioni produrranno immediate disposizioni di Rivalsa/Remedy/Risarcimento

ed eventualmente saranno propriamente trattate c/o la Common Law Court __________

e International e/o in un tribunale Popolare e/o “de jure”, ovvero di Diritto

Internazionale” (pag. 3). Non sono state chieste osservazioni a tali

scritti.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

RE 1

e RE 2 formulano delle contestazioni formali in relazione alla composizione

dell’autorità, al termine di reclamo e alla competenza dell’Autorità di

protezione alla luce della documentazione prodotta (reclamo, pag. 9-10; doc.

1g – 1m). I reclamanti chiedono altresì chiarimenti sull’effetto sospensivo

(reclamo, pag. 10).

Per quanto

attiene all’effetto sospensivo, va rilevato che in sede di osservazioni al

reclamo l’Autorità di protezione ha modificato il dispositivo n. 4 della

decisione impugnata, decretando formalmente la restituzione dell’effetto

sospensivo al reclamo. Le richieste dei reclamanti sono pertanto divenute prive

di oggetto.

Per il resto, sono infondate le censure relative al fatto che la

decisione sia stata adottata da due soli membri, siccome il decreto impugnato

risulta essere stato adottato dall’Autorità di protezione nella composizione di

tre membri (presidente, membro permanente e delegata comunale). Irrilevante a

tal fine è quanto figuri sulla pagina web del Cantone dedicata all’Autorità

regionale di protezione __________ (www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/autorita-regionali-di-protezione/__________/, consultato il 15 novembre 2022, benché i nominativi del presidente,

del membro permanente e della segretaria che ha sottoscritto il decreto siano

indicati correttamente, mancando invece un elenco dei delegati dei Comuni del

comprensorio). Anche il termine di impugnazione indicato, di 10 giorni, appare

conforme a quanto previsto dall’art. 445 cpv. 3 CC per i provvedimenti

cautelari e risulta peraltro rispettato dai reclamanti.

Quanto alla

documentazione denominata “dossier ARP”, “dossier avvocati”, “dossier

istituti scolastici” e “dossier polizia” (1g – 1m

annessi al reclamo) – che dovrebbe dimostrare “come negli ultimi decenni, in

Svizzera, tutti gli istituti di diritto pubblico siano stati segretamente

convertiti in società di capitali” (cfr. doc. 1j, pag. 1) – occorre

rilevare che la medesima è stata scaricata dal sito dell’associazione Stop alla

privatizzazione illegale dello Stato (SIPS hot-sips.com, consultato il 15 novembre 2022) e che non ha alcuna valenza probatoria né

attinenza con la presente fattispecie. Da tali documenti nulla può essere

dedotto in relazione alla competenza dell’autorità di prime cure (o di questo

giudice) di decidere delle misure di protezione in favore di PI 1.

3.

Nel merito, RE 1 e RE

2.

contestano la decisione dell’Autorità di protezione di limitare la loro

autorità parentale con riferimento all’iscrizione della figlia PI 1 alla Scuola

dell’infanzia.

3.1

Dopo aver ripercorso

le varie tappe del procedimento l’Autorità di protezione ha rilevato come “gli

iniziali asseriti impedimenti alla frequentazione alla scuola dell’Infanzia da

parte della bambina per all'anno scolastico 2022/2023 non sono mai stati

sostenuti e comprovati da certificazione medica” (decisione impugnata, pag.

2). Prima di ordinare una valutazione specialistica dello stato di salute della

minore, l’Autorità di protezione ha constatato che la madre medesima aveva

confermato che PI 1 non usava più il pannolino e che non presentava dunque più

“impedimenti oggettivi di natura fisica alla frequentazione scolastica”

(decisione impugnata, pag. 2). Nonostante ciò, e benché PI 1 fosse senza dubbio

in età di obbligo scolastico e dovesse frequentare la Scuola dell’infanzia, i

genitori non l’hanno iscritta (decisione impugnata, pag. 2-3). L’autorità di

prime cure ha dunque ritenuto di dover rimediare a tale lacuna, limitando

l’autorità parentale dei genitori e iscrivendo PI 1 alla Scuola dell’infanzia,

in loro vece. Oltre all’obbligo legale (che incombe ai genitori) di far

frequentare le lezioni alla figlia, PI 1 “ha il diritto di frequentare la

scuola, con tutti i benefici che ne può trarre per il suo sano sviluppo

psicologico, affettivo, sociale, linguistico dall'interazione con l'insegnante,

con i compagni di scuola e dalle semplici regole di educazione, convivenza e

tolleranza e dall'inserimento in un ambiente diverso da casa, ma comunque

accogliente, e dal rapporto quotidiano binario con la sola madre”

(decisione impugnata, pag. 3).

L’Autorità di protezione

ha inoltre considerato che, “avendo i genitori dimostrato d'essere reticenti

a recepire la grande importanza del diritto della figlia a frequentare le

lezioni scolastiche, l'obbligo è corredato dalla diffida della sanzione penale

in caso di disubbidienza” ex art. 292 CP; ha peraltro rilevato che in tal

caso i genitori si esporrebbero anche ad un possibile procedimento penale per

violazione del dovere d'assistenza o educazione ex art. 219 CP (decisione

impugnata, pag. 3).

3.2

Secondo i genitori di PI

1, la decisione dell’Autorità di protezione “non ha seguito una normale e

giusta procedura giudiziaria, ed ha causato malessere, panico, ansia,

agitazione e scompiglio nella nostra famiglia” (reclamo, pag. 1). La minore

“non è abbastanza matura per la scolarizzazione”, in quanto avrebbe “smesso

di indossare il pannolino di giorno a fine giugno 2022 e di notte da poco tempo”

ed “è ancora in fase di allattamento” (reclamo, pag. 2). PI 1 “sta

già ricevendo un'istruzione in varie forme e da fonti diverse” ed è

trilingue (__________ come lingue madri).

Sia RE 1 che RE 2

affermano di aver scartato “l’idea di iscrizione presso l'istituto

scolastico della __________”, circostanza ribadita e motivata a più

riprese, e che erano “alla ricerca di una scuola alternativa”, tra cui

la Scuola __________, la cui iscrizione non si è comunque concretizzata per l’onerosità

della retta (reclamo, pag. 2).

Dopo l’annullamento dell’incontro

organizzato dall’Autorità di protezione il 16 agosto 2022 in ragione delle loro

vacanze, “mentre noi ancora ci aspettavamo una convocazione da parte

dell’ARP__________”, i reclamanti riferiscono di aver ricevuto uno scritto

da parte della docente di PI 1 presso la Scuola dell'infanzia di __________, che

ha invitato la minore a scuola il 2 settembre 2022 per una presa di contatto e

ha annunciato che PI 1 avrebbe iniziato la frequenza il 5 settembre seguente

(reclamo, pag. 3). I genitori lamentano di aver ricevuto “una telefonata

minatoria” da parte della delegata comunale dell’Autorità di protezione,

che esortava la madre a “portare PI 1 all’asilo”, “per non rischiare

che arrivi la polizia a casa a portarle via sua figlia” (reclamo, pag. 3).

I genitori lamentano

l’emanazione del decreto in questione, che prende in considerazione soltanto “la

questione del pannolino”, seppure l’Autorità di protezione fosse al

corrente “della nostra ricerca della scuola a noi confacente” (reclamo,

pag. 3).

RE 1 e RE 2 ritengono che

gli interventi dell’Istituto scolastico, dell’Ispettorato scolastico e

dell’Autorità di protezione siano “da ritenersi inappropriati, invasivi,

nonché arbitrari, ed oltremodo dannosi e nocivi per il benessere (fisico,

psichico, mentale e spirituale) ai PI 1, di suo padre, di sua madre e dei loro

cari”, avendo “disturbato l'equilibrio ed armonia della famiglia e

creato panico, ansia, stress e nervosismo, disagi sia fisici che psicologici,

perdita di sonno e di appetito, perdita di tempo prezioso e serenità

prettamente necessari per seguire in modo ottimale i bisogni giornalieri di PI

1, ecc” (reclamo, pag. 3). Secondo i reclamanti, il fatto di non mandare PI

1.

a scuola sarebbe orientato al suo bene e la proteggerebbe “da situazioni

di bullismo (a noi note)” che si verificherebbero se la mandassero a scuola

con il pannolino (reclamo, pag. 4). I genitori ritengono che nessuno abbia

dimostrato di avere a cuore il benessere della minore, “non volendo tenere

in considerazione l’immaturità della piccola e prendendo in considerazione solo

la sua età fisica” (reclamo, pag. 4). RE 1 e RE 2 ritengono di tutelare gli

interessi della minore, che è istruita dai genitori, parla tre lingue e dotata

di capacità sociali, ma che non è “matura per entrare nell'Istituto

scolastico non confacente alle nostre ideologie e valori” (reclamo, pag.

5).

I reclamanti rilevano

peraltro che “fino al 2016 in Ticino non vigeva alcun obbligo di frequentazione

della scuola dell'infanzia, e nessun bambino che fino ad allora non l'ha

frequentata ha avuto problemi di «sviluppo psicologico, affettivo e

sociale»” (reclamo, pag. 5). Essi sostengono che mediante il decreto

impugnato l’Autorità di protezione abbia “utilizzato toni da padroni

proprietari delle nostre vite intimandoci, minacciandoci e ordinandoci cose che

vanno contro i nostri diritti, la nostra coscienza, il nostro credo e la nostra

volontà, trattandoci come Vostri schiavi, oggetti di Vostra proprietà di cui

disporre a volontà, mancandoci di rispetto come esseri senzienti, entità

spirituali capaci di intendere, di volere e molto altro” (reclamo, pag. 6).

Le misure decretate dall’Autorità di protezione non sarebbero né necessarie né

idonee al caso bensì – al contrario – ingiustificate e nocive (reclamo, pag.

7). Entrambi i genitori di PI 1 hanno frequentato l'istituto scolastico della __________,

e hanno vissuto – così come la primogenita della madre e diversi loro compagni

di classe – “il bullismo, discriminazioni e violenze fisiche sia da parte di

compagni che di docenti” (reclamo, pag. 11). I reclamanti criticano il

fatto che non esista libertà di scelta scolastica “per chi non ha

disponibilità finanziarie”, essendo la retta della Scuola __________ o __________

(“i cui principi educativi sono a noi affini”) al di sopra delle loro

possibilità finanziarie (reclamo, pag. 11). Essi postulano che lo Stato

garantisca questo diritto, “finanziando tutte le tipologie di scuole scelte

dai detentori dell'autorità parentale per ovviare alla evidente disparità di

possibilità tra privilegiati e non” (reclamo, pag. 11).

In considerazione di

questa disparità, RE 1 RE 2 affermano di aver potuto trovare oltre confine, ove

il costo della vita è inferiore, “ciò che cercavamo e di cui abbiamo

bisogno, la scuola a noi affine con costi sostenibili” (reclamo, pag. 11).

I reclamanti affermano di temere “un’azione di sequestro della piccola” e,

per scongiurare tale rischio, “prenderemo rifugio lontano dalla nostra abitazione

fino a quando confermerete per iscritto […] che non corriamo il rischio

[…] di farci portare via nostra figlia dalla polizia” (reclamo, pag.

12).

3.3

Ai sensi dell’art. 301

cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure

e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. Giusta

l’art. 302 CC i genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione,

promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale; essi

devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente,

un’appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile

alle sue attitudini e inclinazioni; a tal fine, essi devono cooperare

appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le

istituzioni pubbliche e d’utilità pubblica per l’aiuto alla gioventù.

L’istruzione

generale indicata dalla norma comprende la frequenza della scuola primaria

obbligatoria, che è gratuita ai sensi dell'art. 19 Cost. e deve essere

organizzata dai Cantoni ai sensi dell'art. 62 Cost., nonché la scuola

secondaria se il bambino ha le attitudini adeguate (Schwenzer/ Cottier, in: BSK ZGB I, 7 ed. 2022, ad art. 302

CC n. 9). Tra le prerogative riguardanti l’istruzione, i detentori

dell’autorità parentale hanno la facoltà di iscrivere il figlio in una scuola

privata (Meier/Stettler, Droit de

la filiation, 6a ed. 2019, n. 1304, pag. 851; cfr. anche, per il Canton Ticino,

l’art. 8 cpv. 2 lett. m Cost. TI, che garantisce la libertà dei genitori di

scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità

pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali previsti dallo Stato in

materia di istruzione).

L’art. 6 della Legge della

scuola (LSc del 1° febbraio 1990; RL 400.100) dispone che tutte le persone

residenti nel Cantone dai quattro ai quindici anni di età sono tenute

all’obbligo scolastico, ovvero alla frequenza obbligatoria della scuola (cpv.

1). Su richiesta motivata e su riserva degli art. 58a e 58b, il Dipartimento

concede la deroga all’obbligo formativo (cpv. 1ter). Per ragioni fisiche,

psichiche o per fondati motivi condivisi dal detentore dell’autorità parentale

e dal docente è possibile il rinvio dell’iscrizione all’anno scolastico

successivo (cpv. 4). Il Dipartimento competente, ai sensi dell’art. 1 del

Regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992, RLSc, RL 400.110), è

il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.

Ai sensi dell’art. 53 LSc,

i genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi

compiti educativi; per i figli tenuti all’obbligo scolastico e all’obbligo

formativo i genitori devono garantire la regolare frequenza della scuola,

rispettivamente delle attività formative previste dalla legislazione

scolastica.

Giusta l’art. 445 CC

l’Autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che

partecipa al procedimento oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari

necessari per la durata del procedimento. Essa può in particolare ordinare a

titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di

particolare urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere

provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento;

nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito

prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti

cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro

comunicazione (cpv. 3).

La norma è

applicabile anche alle procedure concernenti minorenni alla luce del rinvio di

cui all’art. 314 cpv. 1 CC (Maranta,

in: BSK ZGB I, 7 ed. 2022, ad art. 445 CC n. 3). Presupposti per l’emanazione

di una decisione cautelare sono l’esistenza di una prognosi favorevole quanto

all’esito del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris),

l’urgenza del provvedimento e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC,

secondo cui ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea; Maranta, in: BSK ZGB I, 7 ed. 2022, ad

art. 445 CC n. 6, 9-10; Steck, in:

CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 445 CC n. 11 pag. 849; sentenza

CDP del 12 dicembre 2019, inc. 9.2019.190, consid. 3; sentenza CDP del 19

giugno 2018, inc. 9.2018.26, consid. 5.2; v. anche STF 5A_993/2016 del 19

giugno 2017 consid. 4.2.1).

3.4

Nel caso concreto PI 1,

nata nel giugno 2017, si trova senza dubbio in età di obbligo scolastico per

l’anno scolastico 2022/2023. Nel mese di settembre 2022, a cinque anni

compiuti, avrebbe dovuto iniziare l’ultimo anno di Scuola dell’infanzia e

meglio il secondo anno di scolarità obbligatoria. Non risulta che per l’anno

scolastico ormai in corso il Dipartimento competente le abbia concesso una

deroga all’obbligo formativo, e neppure che i genitori ne abbiano fatto formale

richiesta (come era invece accaduto l’anno precedente siccome la minore “non

era ancora autonoma nella gestione dei bisogni corporei”, cfr. decisione 1°

ottobre 2021 dell’Ispettorato scolastico __________), limitandosi a lasciar

cadere nel vuoto le richieste pervenute dall’Istituto scolastico per l’iscrizione.

I genitori non

hanno dimostrato di avere adempiuto ai loro obblighi educativi attraverso

l’iscrizione della minore ad un istituto privato, come sarebbe loro facoltà,

lamentandosi semplicemente dell’onerosità delle relative rette e della mancata

presa a carico delle medesime da parte dell’Ente pubblico. L’affermazione dei

reclamanti, secondo i quali il diritto alla libera scelta della scuola deve implicare

l’assunzione da parte dello Stato dei relativi costi, non trova riscontro nel

diritto costituzionale applicabile (cfr. ad es. STF 2C_33/2021 del 29 giugno

2021, consid. 3.4.2 con riferimento all’insegnamento speciale). Tutt’al più i

genitori potrebbero chiedere la concessione di un aiuto sociale speciale

cantonale (art. 24 della Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015,

LASt, RL 431.100), che consente la frequenza scolastica nelle scuole

dell’obbligo private parificate nel Cantone in caso di comprovate necessità di

ordine sociale – che di primo acchito non paiono date nel caso di PI 1, per la

quale comunque un simile aiuto non è mai stato postulato. Infine, si rileva come

non risulti nemmeno che essi abbiano richiesto e ricevuto un’autorizzazione

eccezionale da parte del Dipartimento per un insegnamento in famiglia,

possibile per ragioni particolari d’ordine psichico o fisico (art. 90 LSc; cfr.

anche DTF 146 I 20 consid. 5.3-5.5).

Non giova ai reclamanti

appellarsi alle libertà garantite costituzionalmente: se è vero che il diritto

del genitore di educare il figlio ricade nella sfera di protezione del diritto

al rispetto della vita privata e familiare (cfr. art. 13 cpv. 1 Cost. e art. 8

n. 1 CEDU), la giurisprudenza sottolinea come l’esercizio di tali libertà deve

comunque rispettare il diritto scolastico cantonale e il benessere del bambino

(DTF 146 I 20 consid. 5.1 e 5.2). Diritto scolastico che, come visto sopra, i genitori

di PI 1 non sono intenzionati a rispettare.

A tal proposito, non può

nemmeno essere accolta la censura dei genitori, secondo cui coloro che non hanno

frequentato la Scuola dell’infanzia prima dell’introduzione di tale obbligo non

hanno poi sviluppato problemi di natura psicologica, affettiva e sociale. L’obbligo

di frequenza è oggi sancito da una legge e secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale tale obbligo riveste una notevole importanza pubblica (“das

Obligatorium des Schulbesuches von gewichtigem öffentlichem Interesse”, DTF

146.

I 20 consid. 5.2.2. e rif.).

Sono infine rimaste

allo stadio di puro parlato le affermazioni di RE 1 e RE 2, che alla fine del

loro memoriale segnalano di aver trovato oltre confine una scuola a loro affine

e con costi sostenibili (reclamo, pag. 11). Non solo essi non hanno comprovato

l’iscrizione della minore a tale scuola, ma – ad oggi – i genitori non hanno neppure

indicato il nominativo dell’Istituto in questione.

In relazione all’iscrizione

di PI 1 alla Scuola dell’infanzia, le censure dei reclamanti cadono dunque nel

vuoto.

3.5

Le argomentazioni

concernenti gli atti di bullismo cui andrebbe incontro la figlia nell’Istituto

scolastico __________ non vanno incontro a miglior sorte. Tali critiche sono

del tutto astratte ed immotivate, nella misura in cui – anche nella denegata

ipotesi in cui si considerino verificati episodi simili in passato – né gli

allievi né il corpo docenti che frequenterà PI 1 sono quelli con cui si sono

confrontati in gioventù i genitori o la sorella maggiorenne. RE 2 e RE 1 non

menzionano alcun episodio concreto e dagli atti non emerge alcun elemento fattuale

che permetta di sospettare a priori che la minore corra il rischio concreto

di subire dei maltrattamenti o delle negligenze in quella scuola, o negli altri

istituti della __________, o in generale in altre scuole pubbliche del Cantone.

Se a ciò si aggiunge che il temuto bullismo sarebbe riferito all’utilizzo del

pannolino da parte di PI 1, i timori appaiono superati dal fatto che i

reclamanti stessi hanno affermato che, almeno durante il giorno, da giugno 2022

la figlia ha abbandonato l’utilizzo del medesimo (cfr. reclamo, pag. 2; v.

anche lettera di RE 1 all’Autorità di protezione 30 giugno 2022).

Anche il fatto che PI 1

sia ancora in fase di allattamento (cfr. reclamo, pag. 2) è un argomento che non

può essere utilizzato per non ottemperare all’obbligo di frequenza scolastica,

nella misura in cui esso non avverrebbe negli orari in cui si frequenta la

Scuola dell’infanzia (cfr. verbale di udienza 19 aprile 2022, pag. 1: “io

allatto ancora al seno PI 1 la mattina e la sera”).

Alla luce di quanto sopra,

emerge in modo evidente che i genitori non abbiano fatto fronte al dovere

educativo che incombe loro in qualità di titolari dell’autorità parentale sulla

figlia e risulta dunque appropriato e giustificato l’agire dell’Autorità di

protezione che ha effettuato l’iscrizione per PI 1 in loro sostituzione mediante

un provvedimento urgente, adottato prima dell’imminente inizio dell’anno

scolastico 2022/2023, prima del quale i genitori non avevano dato disponibilità

per un’udienza. Le critiche dei reclamanti all’operato dell’Autorità di

protezione non appaiono fondate e devono pertanto essere respinte

integralmente.

In ogni caso, al di là

delle questioni legate all’iscrizione di PI 1 alla Scuola dell’infanzia, in considerazione

dei contenuti degli atti prodotti dai reclamanti (cfr. ad. es. doc. 7j

contenente citazioni del fondatore di __________; diffida 11 ottobre 2022 con

documentazione relativa al movimento «__________») l’Autorità di protezione è

invitata a voler procedere ad ulteriori approfondimenti con riferimento al

nucleo familiare di PI 1.

4.

Gli oneri del

procedimento seguono la soccombenza e sono posti integralmente a carico di RE 1

e RE 2, in solido, per ½ ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura della sua ricevibilità, il

reclamo è respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.–

b) spese fr.

100.–

fr.

600.–

sono posti a carico di RE

1 e RE 2, in solido, per ½ ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.