Lexipedia

Decisione

9.2022.145

Remunerazione del curatore

9 ottobre 2023Italiano17 min

luglio 2022 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario (finale)

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.145

Lugano

9 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

segretaria

Scheurich

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la remunerazione del curatore;

giudicando

sul reclamo del 19 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

25 luglio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. RE 1 è nata il 1994

ed è domiciliata a __________.

B. Con decreto

supercautelare n. 148.2020 del 31 luglio 2020 l’Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) ha istituito a

favore di RE 1 una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC e nominato quale

curatore __________.

C. Con decisione n.

194.2020 del 28 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela

generale e istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei

beni giusta l’art. 394 e 395 CC confermando __________ quale curatore.

D. Con scritto 25

febbraio 2022 il curatore ha riferito che la pupilla ha acquisito autonomia e

autodeterminazione ed è seguita dal medico psichiatra Dr. med. __________.

Pertanto, ha chiesto la revoca del mandato di curatela.

E. Con certificato

medico 26 aprile 2022 il Dr. med. __________ ha attestato la stabilità del

quadro clinico della paziente e ha concordato con la sospensione della misura

di curatela amministrativa.

F. Con decisione 6

maggio 2022 l’Autorità di protezione, sulla base dell’art. 399 cpv. 2 CC, ha

revocato con effetto immediato la curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni in favore di RE 1. Il curatore è stato invitato a

presentare la sua richiesta di mercede e spese per quanto svolto durante il

periodo dal 01.01.2022 al 06.05.2022 entro 30 giorni dalla notifica della

predetta decisione.

G. In data 30 maggio

2022 __________ ha presentato il rendiconto finanziario (finale) per il periodo

dal 01.01.2022 al 06.05.2022, chiedendo di riconoscergli una mercede di fr.

809.15 e un’indennità per le spese di fr. 195.07.

H. Con decisione 25

luglio 2022 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario (finale)

e riconosciuto a __________ una mercede di fr. 809.15 e un’indennità per le

spese di fr. 195.07, poste a carico di RE 1.

I. Con reclamo 19

agosto 2022 RE 1 è insorta contro la suddetta decisione contestando la mercede

riconosciuta al curatore. Secondo lei, egli avrebbe fatturato più ore di quelle

effettivamente svolte durante il suo mandato, tacciandolo di “profittatore”.

Inoltre ritiene che i costi della curatela debbano essere accollati all’Ente

pubblico.

J. Con osservazioni 9

settembre 2022 __________ ha contestato le allegazioni della reclamante,

precisando inoltre che non avrebbe rinunciato a fatturare “tante prestazioni”

svolte durante il suo mandato.

K. Con scritto 15

settembre 2022 l’Autorità di protezione ha comunicato di non avere osservazioni

da formulare riguardo al reclamo 19 agosto 2022.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale

federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno

2004.

cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO,

Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6° ed.,

2019, nota 1764 pag. 492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015 del 29

settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare

rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto

dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446

CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa

tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di

esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27

febbraio 2012, consid. 2.3).

3.

In virtù dell’art.

425.

CC alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’Autorità di protezione

degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale. Ai

sensi dell’art. 425 cpv. 2 CC l’Autorità di protezione degli adulti esamina e

approva il rapporto e il conto finale come fa con i rapporti e i conti

periodici. Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è

tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni

(art. 413 cpv. 1 CC; CommFam Protection de l’adulte,Häfeli, n. 2 ad art. 413

CC).

Contrariamente ai conti e

ai rapporti periodici, il conto (o rendiconto finanziario) e il rapporto

(o rapporto morale o rendiconto morale) finale hanno uno scopo

meramente informativo, e non di controllo dell’esercizio della curatela. Come

sancito dalla giurisprudenza, essi devono dunque essere approvati se adempiono

al loro dovere di informazione quanto all’attività svolta. L’Autorità di

protezione non deve pronunciarsi su eventuali carenze del curatore, in quanto

sia l’approvazione del conto finale che l’approvazione del rapporto finale non

hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge)

completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non

esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di

quest’ultimo giusta gli art. 454 e 455 CC (STF 5A_274/2018 del 21 settembre

2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3). Occorre tuttavia tenere in considerazione

che l’approvazione del conto gli conferisce un’accresciuta forza probante e

dunque una presunzione di correttezza, non solo dal profilo formale (STF

5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; Langenegger,

Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 4).

3.1

Con il suo gravame, la

reclamante non sembra contestare l’approvazione del rendiconto finanziario

finale nel suo complesso. Ciò detto, a titolo abbondanziale va rilevato che,

nel caso in esame, trattandosi di un rendiconto finale, il documento riveste

uno scopo meramente informativo. Contrariamente ai conti e rapporti periodici,

esso non costituisce quindi più uno strumento di gestione della curatela (cfr.

MEIER, Droit de la protection del l’adulte, 2016, n. 1161 pag. 562) e nella

misura in cui adempie alla sua funzione, non spetta all’Autorità di protezione

– né, su reclamo, a questo giudice – pronunciarsi su eventuali carenze o

negligenze della curatrice. Si rammenta infatti che l’approvazione del

rendiconto finale non comporta lo scarico del curatore e non pregiudica

un’eventuale azione in responsabilità di cui agli art. 454-455 CC.

4.

Le censure della

reclamante si focalizzano sulla congruità della remunerazione riconosciuta al

curatore. RE 1 allega che dal primo ottobre 2021 gestirebbe “autonomamente e

in modo indipendente” il suo salario. Inoltre, la reclamante asserisce che

nel 2022 avrebbe incontrato __________ “solo una volta (…), in un parcheggio

della stazione di servizio sul __________ (durata massima 15 min.) per firmare

il rendiconto 2021-2022”. La fatturazione di 16.18 ore di lavoro tra il 1o

gennaio 2022 e il 6 maggio 2022 da parte del curatore non sarebbe quindi

giustificata e quest’ultimo viene addirittura tacciato di profittatore. In

altri termini, il monte ore esposto

non corrisponderebbe all’effettivo onere generato dalla gestione della curatela.

Dal canto suo, il curatore

respinge le allegazioni della reclamante, precisando inoltre che non avrebbe

fatturato “tante prestazioni” svolte durante il suo mandato.

4.1

Giusta l'art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso

delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. In caso di curatore professionale i relativi importi sono

corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1); l’autorità di protezione degli adulti

stabilisce l’importo del compenso. A tal fine tiene conto in particolare

dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2);

i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il

rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con

i beni dell’interessato (cpv. 3).

Ai

sensi dell'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al

lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo.

In

base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni a un

compenso fissato dall’autorità di nomina, nonché al rimborso delle spese (cpv.

1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il

curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per

l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio

delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il

rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o

un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).

In

virtù dell'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione

e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità

compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad

informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno superi il

tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte

con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il

costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove

indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).

Le

spese (ad esempio per telefono, veicolo, spese postali, pasti, ecc.) non sono

incluse nel compenso forfettario o nell’orario, ma devono essere rimborsate

separatamente, dietro presentazione di giustificativi, oppure anche in forma

forfettaria (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, n. 6.45, pag. 194).

4.2

Per stabilire

l’importo del compenso, oltre all’estensione e alla complessità dei compiti

conferiti al curatore, elementi espressamente menzionati all’art. 404 cpv. 2

CC, l’Autorità di protezione deve tenere conto anche della natura

dell’assistenza fornita, del tempo (ragionevolmente) investito dal curatore,

delle competenze particolari richieste per l’espletamento dei compiti e della situazione

finanziaria della persona interessata dalla misura. A tale fine, l’Autorità di

protezione dispone di un largo potere d’apprezzamento (DTF 145 I 183, consid.

5.1.3).

4.3

Nel caso in esame, il

curatore ha esposto una nota d’onorario per la mercede di fr. 809.15, pari a

16.18

ore ad una tariffa oraria di fr. 50, oltre a fr. 195.07 per il rimborso

spese. L’Autorità di protezione, tramite la decisione impugnata, gli ha

riconosciuto quanto esposto.

4.4

Nella decisione

impugnata, l’autorità di protezione afferma che dai controlli è emersa una

concordanza fra gli importi esposti dal curatore e i documenti giustificativi prodotti.

Nel suo reclamo, RE 1 si limita ad esprimere il suo generico dissenso riguardo

alle fatturazioni esposte dal curatore senza addurre nessun mezzo di prova a

sostegno delle sue affermazioni. La reclamante non allega nessun elemento

rilevante che sia atto a confutare le conclusioni dell’Autorità di protezione e

a dimostrare che l’onorario del curatore non sia stato stabilito in maniera

adeguata, in particolare che il monte ore consacrato all’espletamento del

mandato sarebbe stato abusivamente maggiorato o che il curatore avrebbe fatturato

delle prestazioni non realmente eseguite. Il gravame della reclamante va quindi

respinto su questo punto.

5.

La reclamante

contesta anche la messa a suo carico della remunerazione del curatore,

ritenendo che essa dovrebbe essere accollata all’Ente pubblico.

5.1

In linea di principio, e come già nel

diritto previgente, tutti i costi delle misure ufficiali di protezione –

adottate nell'interesse e a beneficio delle persone bisognose di aiuto (cfr. art. 388 cpv. 1 CC) – devono essere posti a carico delle

medesime (Messaggio concernente la modifica del CC,

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del

28.

giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6440). Tuttavia, se i costi della

misura di protezione non possono essere prelevati sui beni dell’interessato in

ragione della sua indigenza, la collettività pubblica deve farsene carico (Reusser, in: BSK

Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 404 CC n. 31; Fountoulakis, in: Handkommentar zum

Schweizer Privatrecht, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 6; Fassbind, in: OFK – ZGB

Kommentar, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 3). Per la

disciplina di tali casi, l’art. 404 cpv. 3 CC prevede una delega legislativa

nei confronti dei Cantoni. A prescindere dall’assenza di definizione di un

minimo intangibile del patrimonio del curatelato nella legislazione cantonale,

è pacifico che l’onere delle spese della curatela non può privare il curatelato

dei pochi mezzi che ha (Reusser, BSK

Erwachsenenschutz, ad art. 404 CC n. 45).

L’art. 19 LPMA prevede che

i costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a

carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv.

1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento

non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’Autorità regionale di

protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’Autorità regionale di

protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati, presso

l’interessato, tenuto conto del suo fabbisogno (cpv. 3 lett. a).

Anche la legge cantonale

(come l’art. 404 cpv. 1 CC) prevede dunque che i costi delle misure ufficiali

di protezione siano di principio a carico dell’interessato. Se l'interessato

non dispone dei mezzi sufficienti, ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA

l'obbligo retributivo passerà a carico dell'ente pubblico, con diritto di

regresso (v. anche STF 5A_422/2014 del 9 aprile 2015 consid. 8.1).

5.2

Secondo

l’art. 49 LPMA, i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro

svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo; il compito di concretizzare

quanto previsto all’art. 404 CC è demandato al Consiglio di Stato.

Mediante questa

norma, il Parlamento cantonale ha quindi a sua volta delegato all’Esecutivo il

compito di regolamentare i casi in cui gli importi dovuti al curatore a titolo

di remunerazione e di rimborso spese non possano essere pagati con i beni

dell’interessato.

Il Consiglio di Stato,

nell’emanare il Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in

materia di protezione del minore e dell’adulto, ha precisato che le spese della

misura di protezione, quando anticipate dall’Autorità regionale di protezione e

non recuperate dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a

carico del Comune di domicilio della persona interessata (art. 3 cpv. 3 ROPMA).

Agli art. 16, 17 e 18 ROPMA ha inoltre disciplinato il principio e le modalità

di calcolo della remunerazione del curatore.

Al di là di tali disposti,

il regolamento in questione non indica alcun parametro per definire in quali

casi, ai sensi degli art. 404 cpv. 3 CC e 49 LPMA, l’interessato non possa fare

fronte alle spese della curatela in quanto indigente. Nonostante la menzionata

delega legislativa, la normativa cantonale è silente in merito alle condizioni

che devono essere adempiute affinché l’ente pubblico anticipi e sopporti i

costi della misura di protezione ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LPMA.

5.3

Come rammenta la

giurisprudenza federale, spetta pertanto al giudice colmare la lacuna riscontrata

(DTF 130 V 472 consid. 7, DTF130 III 241 consid. 3.3, DTF 127 V 442 consid. 2b;

v. anche sentenza CDP del 7 giugno 2017, inc. 9.2017.80, consid. 3).

Con pronuncia del 13

settembre 2018 (sentenza CDP inc. 9.2016.223 consid. 5; nel frattempo

confermata con sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc. 9.2018.152 consid. 4;

sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc. 9.2018.133 consid. 4; sentenza CDP del

20.

novembre 2018, inc. 9.2018.166 consid. 4; sentenza CDP del 4 dicembre 2018,

inc. 9.2018.161 consid. 2.6), questo giudice ha precisato la sua pregressa

giurisprudenza e ha ritenuto adeguato fissare dei valori soglia al di sotto dei

quali la remunerazione del curatore dovrà essere presa a carico dell’ente

pubblico, prevedendo un minimo intangibile (“riserva di soccorso”) dell’importo

di fr. 5'000.– per persona sola, fr. 10'000.– per coppia (sposata o in unione

domestica registrata, non in regime di separazione dei beni) e fr. 2'500.– per

ogni figlio minorenne al cui mantenimento provvede, limitata ad un massimo di fr.

12'500.– per nucleo familiare. Qualora la situazione patrimoniale

dell’interessato, attestata dal rendiconto presentato dal curatore all’Autorità

regionale di protezione (cfr. art. 16 cpv. 3 ROPMA) dia atto di una sostanza

netta inferiore a tali importi, la sua remunerazione dovrà essere presa a

carico dall’ente pubblico (ovvero, in Ticino, dal Comune di domicilio). I costi

della curatela potranno dunque essere sopportati dall’interessato solo nella

misura in cui non intaccano le soglie definite sopra.

5.4

Nella fattispecie, dal

rendiconto finanziario finale presentato dal curatore ed approvato dall’Autorità

di protezione emerge che la sostanza netta della reclamante, in data 6 maggio

2022, è deficitaria di fr. 4'764.15.– (attivi per fr. 57'915.33.– a fronte di passivi per fr. 62'679.48.–). Tale importo si situa al di sotto del minimo intangibile

sancito dalla giurisprudenza sopraccitata. Pertanto, i costi della curatela non

possono essere accollati a RE 1 ma devono essere presi a carico dall’Ente pubblico,

nel caso concreto dal Comune di __________. Il gravame della reclamante merita

accoglimento su questo punto.

6.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza. In considerazione del parziale accoglimento del

reclamo, tali oneri dovrebbero essere ripartiti tra le parti risultate

soccombenti, nella fattispecie la reclamante e l’Autorità di protezione. Ciononostante,

l’accoglimento della censura riguardante l’accollamento dei costi della

curatela equivale a un’integrale soccombenza dell’Autorità di protezione.

Viste le

circostanze, si prescinde dal prelievo di tasse e spese. Nella misura in cui la

reclamante ha presentato reclamo in prima persona non si giustifica l’assegnazione

di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente

accolto.

1.1. Di conseguenza, la

mercede di fr. 809.15.– e l’indennità per le spese di fr. 195.07.– a favore del

curatore __________ sono accollate al Comune di __________.

2. Non si prelevano

spese e tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.