9.2022.150
Custodia, diritto di determinare il luogo di dimora, protezione della sostanza del figlio
3 agosto 2023Italiano30 min
dalla relazione tra RE 1 e CO 2. La coppia ha convissuto insieme alla figlia a __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.150
Lugano
3 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 2
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 1
per
quanto riguarda la custodia
giudicando
sul reclamo del 16 settembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 25 luglio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2012) è nata
dalla relazione tra RE 1 e CO 2. La coppia ha convissuto insieme alla figlia a __________
fino al febbraio 2021, quando si è separata. Madre e figlia sono rimaste
nell’appartamento fino a quel momento condiviso, mentre il padre si è
trasferito in un altro alloggio nel medesimo Comune.
B. L’Autorità regionale
di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) si occupa di PI 1
dal mese di marzo 2021, quando la madre ha chiesto in via cautelare e
supercautelare l’autorizzazione a trascorrere con la figlia una vacanza in __________
(suo Paese d’origine) durante le ferie pasquali, ritenuto che il padre non era
d’accordo.
C. Il 30 settembre/12
ottobre 2021 RE 1 e CO 2 hanno sottoscritto una convenzione relativa a PI 1 con
la quale hanno stabilito l’esercizio in comune dell’autorità parentale,
l’affidamento della figlia alla madre e ampi diritti di visita a favore del
padre. I genitori si sono pure accordati relativamente al contributo di mantenimento
versato dal padre e hanno chiesto all’Autorità di protezione l’omologazione
della convenzione.
D. Nei mesi successivi i
genitori e la figlia sono stati sentiti dall’Autorità di protezione che, a
seguito di alcuni dissensi, ha ritenuto necessario istituire una curatela
educativa a favore di PI 1, con decisione 8 aprile 2022, nominando CURA 1 quale
“curatore educativo e di mediazione”. Quest’ultimo è deceduto il 2023 ed
è quindi stato sostituito da __________ con decisione 31 marzo/3 aprile 2023.
E. Il 12 agosto 2022 l’Autorità
di protezione ha emanato una decisione relativa alla custodia e alle relazioni
personali con PI 1, specificando che dopo aver chiesto l’omologazione della
convenzione i genitori hanno modificato le loro domande, in particolare il
padre, postulando l’attribuzione della custodia in quanto la madre si
apprestava a cambiare domicilio. L’Autorità di primo grado ha quindi affidato
la figlia alle cure della madre (disp. 1), precisando il suo diritto di
determinare il luogo di dimora e di iscriverla alla scuola di __________ (disp.
2) e definito le relazioni personali con il padre, le più ampie possibili da
pattuire direttamente tra i genitori, con un assetto minimo di un fine
settimana ogni due dal venerdì alla fine delle lezioni alla domenica alle ore
18:00, tutti i mercoledì dalla fine delle lezioni scolastiche fino al giovedì
mattina alla ripresa della scuola, metà dei giorni festivi a partire dalle 20:00
del giorno precedente fino alle 18:00 del giorno festivo, da definire con il
curatore di mediazione; due settimane in estate, una a Natale, alternativamente
le vacanze autunnali o di carnevale, i giorni di vacanza di Pasqua suddivisi a
metà tra i genitori (disp. 3). Le relazioni telefoniche tra padre e figlia sono
state stabilite in forma libera (disp. 4). L’Autorità di prime cure ha quindi confermato
la curatela di mediazione, con ulteriori compiti specificati nei considerandi
(disp. 5) e ha approvato l’accordo tra i genitori relativo al contributo
alimentare di fr. 1'300.– a favore della figlia (disp. 6). Infine ha respinto
tutte le altre domande del padre e della madre (disp. 7).
F. Contro la suddetta
decisione è insorto RE 1 con reclamo 16 settembre 2022. Ripercorrendo i fatti,
egli si oppone parzialmente alla decisione dell’Autorità di protezione, ribadendo
le richieste formulate dinnanzi a tale autorità, e meglio che PI 1 sia affidata
a lui, che alla madre non sia concesso il permesso di trasferire il domicilio
della figlia e che siano adottate misure di protezione a favore del patrimonio
di quest’ultima. In particolare il reclamante sostiene che l’Autorità di
protezione non avrebbe valutato approfonditamente tutte le circostanze e non
avrebbe tenuto conto della necessità per la madre di far capo ad aiuti esterni
per la cura della minore, contrariamente invece a lui, con una posizione
professionale da indipendente e più disponibile negli orari di lavoro. RE 1 afferma
inoltre che CO 2 avrebbe prelavato da un conto risparmio intestato alla figlia PI
1 un importo di fr. 6'732.35 versato da un’assicurazione per il risarcimento di
un danno all’auto, che sarebbe stato riparato gratuitamente nel garage di sua proprietà.
Il reclamante sostiene pure che importanti risparmi accumulati per la figlia
sarebbero confluiti negli anni su un conto gestito dalla madre, sul quale egli
ha quindi chiesto di eseguire verifiche. Considerando che l’Autorità di
protezione non abbia svolto l’istruttoria per verificare un’eventuale appropriazione
indebita, ha precisato di aver ottenuto l’avvio di un procedimento penale, per
il quale si sarebbe tenuta un’udienza il 23 settembre 2023.
RE 1 chiede in via
principale che non sia accordata alla madre “la possibilità di trasferire la
residenza di PI 1 da __________ a __________” e che la figlia sia affidata
alle sue cure. Postula inoltre che la madre sia privata dell’amministrazione
della sostanza della figlia.
In via subordinata il
reclamante chiede l’accertamento della violazione del suo diritto di essere
sentito e che gli atti siano ritornati all’Autorità di protezione affinché “amministri
tutte le prove offerte nell’istanza 13 aprile 2022, nella memoria 26 aprile
2022 e nella replica 2 maggio 2022”, emanando un nuovo giudizio “su
tutti i punti in contestazione nell’istanza 13 aprile 2022, avendo cura di
rispettare la celerità della procedura”.
G. In data 11 ottobre
2022 l’Autorità di protezione ha informato di non avere osservazioni da
formulare al reclamo, avvisando che il padre ha nel frattempo presentato nuove
domande provvisionali, inviate unitamente all’intero incarto.
H. Con osservazioni 4
novembre 2022 CO 2 si è opposta al reclamo di RE 1, contestando il suo
riassunto dei fatti e considerando corretto quanto accertato dall’Autorità di
protezione nella decisione impugnata. Sostiene che quest’ultima avrebbe
giustificato la propria decisione tenendo conto dei bisogni e del bene di PI 1,
mentre il padre fornirebbe informazioni infondate e smentite dagli atti. Ritiene
che la modifica del luogo di dimora della figlia non avrebbe ripercussioni
sull’esercizio dell’autorità parentale e delle relazioni personali da parte del
padre, mentre lo scopo dei procedimenti avviati da quest’ultimo sarebbe quello
di limitare la libertà della madre e mantenere un controllo su di lei. Quanto
alle accuse di essersi appropriata di denaro della figlia, a suo dire RE 1 non
avrebbe dimostrato alcunché, sostenendo esclusivamente di averle regalato
importi superiori a fr. 100'000.– in monetine, senza prove scritte o ricevute,
ciò che CO 2 ritiene inverosimile, oltre a non essere documentato. L’importo di
fr. 6'732.35 sarebbe invece stato versato dall’assicurazione per riparare un
danno alla sua auto e quindi da lei usato a tal fine.
I. Tramite replica del
18 novembre 2022 RE 1 ha ribadito la propria posizione, contestando le
osservazioni di CO 2 e precisando di ritenere che l’Autorità di protezione
avrebbe omesso di svolgere un’istruttoria per accertare che la madre sia in grado
di occuparsi quotidianamente della figlia senza far capo a terzi, visti gli
orari e la distanza dal luogo di lavoro. Ha inoltre informato che la procedura
penale ha seguito il suo corso e a CO 2 è stata sequestrata la quota di
comproprietà del fondo che egli sostiene avrebbe acquistato utilizzando anche i
beni della figlia. Ribadisce quindi che l’importo di fr. 6'732.35 sarebbe stato
prelavato dal conto di PI 1 poco prima dell’acquisto dell’immobile a __________.
J. Con scritto 29
novembre 2023 l’Autorità di protezione ha indicato di non avere osservazioni di
duplica.
K. Il curatore CURA 1 ha
presentato le proprie osservazioni al reclamo con memoriale 2 dicembre 2022, specificando
in particolare che la modalità di comunicazione tra i genitori e la figlia sarebbe
causa di problemi. Ha evidenziato una mancanza di collaborazione da parte dei
genitori, precisando di ritenerla necessaria per poter tutelare il benessere di
PI 1, come pure per poter instaurare una modalità di comunicazione diversa. Ha quindi
auspicato “per il bene di PI 1 che le chiamate siano regolamentate in modo
chiaro dall’Autorità competente”, rilevando l’assenza di intesa con RE 1.
L. Con duplica 16
dicembre 2022 CO 2 ha contestato la replica di RE 1, confermando le proprie osservazioni.
Essa nega le accuse rivoltele, definendole false e non dimostrate e precisando
la sua volontà di proseguire nelle “trattative bonali, in corso, per trovare
un accordo che risolva le vertenze penali e ciò nell’interesse di PI 1”,
fornendo precisazioni relative allo svolgimento delle telefonate tra il padre e
la figlia, come pure degli incontri (oggetto di discordia). Precisa nuovamente
che l’importo di fr. 6'735.35 è stato versato dall’assicurazione per un danno
alla sua auto mai riparato ed era quindi di sua spettanza. CO 2, ribadendo di
ritenere corretta la decisione dell’Autorità di protezione relativa
all’affidamento a lei della figlia, evidenzia di aver sempre esercitato
esclusivamente la custodia di PI 1 e che non vi sarebbero elementi che possano
lasciar dubitare che ciò sia contrario all’interesse della minore.
M. Tramite scritto 21
dicembre 2022 l’avv. PR 2 ha informato la Camera di protezione di aver assunto
il patrocinio di RE 1 in sostituzione del precedente patrocinatore, avv. __________.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha affidato PI 1 alla custodia della madre
(disp. 1), definendo che quest’ultima avrà il diritto di determinare il luogo
di dimora della figlia e di iscriverla presso la scuola di __________ (disp.
2), definendo di conseguenza le relazioni personali tra padre e figlia (disp. 3
e 4), confermando la curatela di mediazione (disp. 5), approvando l’accordo tra
i genitori sul contributo alimentare (disp. 6) e respingendo “tutte le altre
domande del padre e della madre” (disp. 7).
L’Autorità di prime cure
ha valutato le due ipotesi di affidamento della bambina, alla madre e al padre,
concludendo con la prima soluzione, tenuto conto della situazione concreta e
del fatto che PI 1 vive già con la madre e durante il suo ascolto è emersa la
sua volontà di mantenere tale assetto, anche in caso di cambiamento di
domicilio. Tenuto conto che il trasferimento di madre e figlia, da __________ a
__________, provoca certamente l’impossibilità per il padre di accogliere la
figlia durante le pause pranzo, ha chiarito che ciò dovrà essere tenuto in
considerazione con una compensazione con maggiori giorni di vacanze e giorni
festivi da trascorrere con il padre. Ha tuttavia definito che anche se la
distanza tra i genitori, di circa 19 km, comporterà delle modifiche
sull’esercizio delle relazioni personali, ciò non ha ripercussioni rilevanti
sull’esercizio dell’autorità parentale e ponderando tutti gli elementi è giunta
alla conclusione che per la minore sono maggiori i benefici offerti dal
mantenimento della custodia alla madre rispetto al passaggio di custodia al padre.
Relativamente alle relazioni
personali ha quindi sostanzialmente confermato l’assetto definito nella convenzione
sottoscritta dai genitori, specificando di non avere motivo per limitare le
relazioni telefoniche. L’Autorità di protezione ha infine considerato evasa la
richiesta di edizione dei giustificativi di un conto intestato alla figlia
presso __________, mentre ha respinto la richiesta di RE 1 di ordinare un
inventario dei beni appartenenti alla figlia, non ritenendola fondata, in
quanto il padre non avrebbe dimostrato che l’amministrazione dei beni da parte
della madre non fosse sufficientemente garantita.
3.
Nel proprio reclamo RE
1.
ha postulato l’annullamento della decisione, in via principale nel senso di
affidare la figlia alle sue cure e di non autorizzare la madre a trasferirne la
residenza da __________ a __________, come pure di privare CO 2
dell’amministrazione della sostanza di PI 1. In via subordinata ha chiesto a
questa Camera di accertare la violazione del suo diritto di essere sentito e di
ritornare gli atti all’Autorità di protezione affinché “amministri tutte le
prove offerte nell’istanza 13 aprile 2022, nella memoria 26 aprile 2022 e nella
replica 2 maggio 2022”, emanando un nuovo giudizio “su tutti i punti in
contestazione nell’istanza 13 aprile 2022, avendo cura di rispettare la
celerità della procedura”.
A mente del
reclamante la decisione non avrebbe tenuto conto della sua disponibilità e
possibilità di accudire la figlia, contrariamente al bisogno della madre di
appoggiarsi eventualmente a terze persone. Ritiene inoltre che l’Autorità di
prime cure avrebbe disatteso la perizia offerta tesa ad accertare le capacità
genitoriali in relazione al tempo a disposizione della madre per occuparsi
quotidianamente di PI 1, in relazione ai turni di lavoro, contrariamente alla
maggior flessibilità del padre. RE 1 sostiene infine che la decisione impugnata
sarebbe inficiata da un grave vizio in relazione alle misure richieste relative
alla protezione della sostanza della minore, asserendo che la madre si sarebbe
illecitamente impossessata di denaro spettante alla figlia, oggetto di un
procedimento penale parallelo.
Al contrario, CO 2 ritiene
che la decisione dell’Autorità di protezione sia rispettosa del bene e dei
bisogni di PI 1 e precisa che la sua situazione professionale le consente di occuparsi
sempre personalmente della figlia, mentre il trasferimento non avrebbe
ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale e delle
relazioni personali del padre. Afferma che RE 1 avrebbe avviato le procedure
giudiziarie per avere il controllo su di lei e per aver accesso ai suoi conti, sostenendo
una mancanza di dimostrazione dell’appropriazione illecita di averi della
figlia e ritenendo che gli argomenti del reclamante sarebbero inverosimili.
4.
In generale, la regola di base per l'attribuzione dei
diritti genitoriali è il bene del minore, mentre gli interessi dei genitori
passano in secondo piano. Tra i criteri essenziali da considerare vi sono le
relazioni personali tra genitori e figli, le rispettive capacità educative dei
genitori, la loro capacità di occuparsi personalmente del bambino, di accudirlo
e di promuovere i contatti con l'altro genitore; deve essere scelta la
soluzione che, alla luce dei fatti del caso, sia in grado di fornire al bambino
la stabilità delle relazioni necessaria per un armonioso sviluppo affettivo,
psicologico, morale e intellettuale. Nel caso di genitori di pari capacità
nell'educazione e nella cura del bambino, è importante il criterio della
stabilità delle relazioni, secondo il quale è essenziale evitare inutili
cambiamenti nell'ambiente locale e sociale dei bambini che potrebbero
disturbare il loro sviluppo armonioso (DTF 5A_46/2015 del 26.05.2015, consid.
4.4.2.; DTF 114 II 200, par. 5a).
4.1
Il
diritto di determinare il luogo di dimora dei figli è una componente
dell’autorità parentale che è stabilita di principio congiuntamente ai
genitori, fatta riserva per gli accordi intervenuti tra le parti o per il
disciplinamento disposto dal giudice o dall’autorità di protezione a norma
degli artt. 298a e 298b CC (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1110 pag. 731 e
N.1116 pag. 736-737). Conformemente all’art. 298d CC, ad istanza di un
genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica
l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per
tutelare il bene del figlio (cpv. 1); può anche limitarsi a disciplinare la
custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla
cura del figlio (cpv. 2). Ciò è in particolare il caso della tolta della
custodia quale misura di protezione fondata sull’art. 310 CC (Meier/Stettler, op. cit., N. 1110 e N
2615.
pag. 731-732, N. 1116 e N. 2637 pag. 736-738). Ai sensi dell’art.
301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo
di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il
diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto
di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative
dell’autorità parentale.
Il
concetto generico di “custodia” si esaurisce oramai nella sola “custodia
di fatto”, ovvero la gestione quotidiana del figlio e l’esercizio dei
doveri legati alla sua cura e alla sua educazione (DTF 142 III 17 consid.
3.2.2). Dall’entrata in vigore della revisione
del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata
sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di
dimora del figlio” (droit de déterminer le lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts;
cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC; Meier/Stettler,
Droit de filiation, 6ª ed., n. 1291 pag. 847).
Il diritto di custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e
le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori
(eventualmente al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale
(DTF 128 III 9 consid. 4a; BSK ZGB
I, Breitschmid, ad art. 310 CC n.
1; CR CC I, Meier, ad art. 310 CC
n. 1).
4.2
L’Autorità
parentale congiunta, che è ormai la regola (art. 296 cpv. 2 CC), non implica
necessariamente una custodia alternata.
Contestualmente alla
decisione sull’autorità parentale, l’autorità di protezione disciplina anche le
altre questioni litigiose: per decidere sulla custodia, sulle relazioni
personali o la partecipazione alla cura, l’autorità tiene conto del diritto del
figlio a intrattenere regolari relazioni personali con entrambi i genitori
(art. 298b cpv. 3 e 3bis CC). In caso di esercizio congiunto
dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio,
l’autorità di protezione dei minori valuta se, per il bene del figlio, sia
opportuno disporre la custodia alternata (art. 298b cpv. 3ter CC).
4.3
Chiamato
a statuire in proposito, tuttavia, il giudice deve, esaminare se una custodia
alternata sia possibile e compatibile con il bene del minore (art. 298 cpv.
2ter CC), principio fondamentale per l’attribuzione dei diritti parentali (STF
5A_147/2019 n. 2.1). Indipendentemente dal fatto che i genitori siano d’accordo
sull’attribuzione della custodia alternata, al giudice incombe verificare, alla
luce della situazione di fatto attuale e previgente, se una custodia alternata
appaia effettivamente idonea a preservare il bene del minore. Gli interessi dei
genitori devono passare in secondo piano (STF 142 III 612 consid. 4.2; STF 131 III 209, consid. 5; Plädoyer, Das
Magazin für Recht und Politik, 2018/6 75).
Se una custodia alternata sia o meno un’opzione e se è
compatibile con il bene del figlio dipende dalle circostanze specifiche del
caso. Ciò significa che il giudice deve statuire sulla base di fatti accertati
– attuali e del passato – e fare una prognosi se l’assetto di una custodia
alternata corrisponda al bene del minore (STF 142 III 612 consid. 4.2.). Fra i
criteri da esaminare sono da citare le capacità educative dei genitori, che
devono essere date per entrambi, e l’esistenza di una buona capacità e volontà
comunicativa, essenziale viste le misure d’organizzazione e lo scambio regolare
di informazioni che un tale metodo di custodia richiede (cfr. STF 25 marzo 2020
n. 5A_147/2019 n. 2.1). Vanno altresì considerati il desiderio del figlio e la
situazione previgente. Fatta riserva per le capacità educative dei due
genitori, evidentemente imprescindibili per l’instaurazione della custodia
alternata, tutti gli altri criteri sono indipendenti. I criteri della stabilità
e della possibilità di un genitore di occuparsi personalmente di un figlio
avranno un ruolo preminente in caso di lattanti e figli in bassa età. La
capacità di collaborazione dei genitori sarà di contro più importante quando il
figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei
genitori esige un’organizzazione più complessa.
4.4
Se
giunge invece alla conclusione che una custodia alternata non è nell’interesse
del minore, il giudice attribuisce la custodia a uno dei genitori, prendendo in
considerazione essenzialmente i medesimi criteri, ai quali va aggiunto l’esame
della capacità di ognuno di loro di favorire i contatti del figlio con l’altro
genitore. Pertanto i criteri da esaminare per l’attribuzione della custodia
restano essenzialmente quelli definiti dalla giurisprudenza, quali le capacità
educative dei genitori, le relazioni personali fra genitori e figlio,
l’attitudine dei genitori a prendersi cura dei figli personalmente e ad
occuparsene. Dovrà essere scelta la soluzione che meglio potrà assicurare al
minore la stabilità delle relazioni necessarie ad uno sviluppo armonioso dal
punto di vista affettivo, psichico, morale e intellettuale. Nel caso di
capacità educative e di cura equivalenti fra i genitori dovrà essere
privilegiata la “stabilità delle relazioni” (evitare cambiamenti
inutili). Pure importante è l’attitudine a favorire i contatti fra il figlio e
l’altro genitore (Meier/Stettler, op. cit., n. 1155 segg. pag. 764).
4.5
Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata
né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III
734, consid. 2.2.2-2.2.3; DTF 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; DTF 128 III
411.
consid. 3.2.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni
personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; STF 5C.58/2004 del
14.
giugno 2004 consid. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e
prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere
importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore; l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove (DTF 128 III 411 consid. 3.1; STF 5A_874/2016 del 26 aprile 2017 consid.
4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4).
Il
principio inquisitorio illimitato non dispensa tuttavia le parti dal dovere di
collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3). In linea di principio una parte
ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a
esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni
verosimiglianza elementi di rilievo (apprezzamento anticipato delle prove: DTF
146.
III 80 consid. 5.2.2 con rif.; STF 5A_793/2020 del 24 febbraio 2021,
consid. 4.1).
5.
Se
i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può
modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro
genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei
minori, qualora il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la
modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio
dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni
personali (art. 301a cpv. 2, let. a e b CC).
Se necessario, i genitori
si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell’autorità
parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di
mantenimento; se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di
protezione dei minori (cpv. 5).
Diversamente dal
trasferimento all’estero, la modifica del domicilio all’interno della Svizzera
non presuppone obbligatoriamente l’accordo dell’altro genitore, rispettivamente
l’autorizzazione d’autorità. Il consenso o l’autorizzazione sono richiesti, ai
sensi dell’art. 301a cpv. 2 lett. b CC, unicamente quando il cambiamento di
dimora del figlio comporta delle ripercussioni rilevanti sull’autorità
parentale e sulle relazioni personali.
5.1
Fornendo
un’interpretazione teleologica dell’art. 301a cpv. 2 let. b CC, con l’intento
di proteggere le situazioni in cui un genitore ha l’affidamento esclusivo e
l’altro beneficia di un diritto di visita, il Tribunale federale ha sancito che
in caso di trasferimento all’interno della Svizzera il consenso dell’altro genitore
(o l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione) è necessario
laddove il cambiamento di dimora del figlio abbia ripercussioni rilevanti
sull’autorità parentale oppure sulle relazioni personali (a dispetto
della congiunzione “e” nel testo legale; DTF 142 III 502, consid.
2.4.2). Le due condizioni della norma non sono cumulative, bensì alternative:
il trasferimento è dunque soggetto a consenso (rispettivamente, ad
autorizzazione) laddove abbia un impatto di una certa rilevanza anche solo sulle
relazioni personali, e non necessariamente sull’esercizio dell’autorità
parentale.
Secondo la giurisprudenza,
per giudicare se le ripercussioni del trasferimento sono rilevanti o meno
occorre fondarsi sul tipo di organizzazione genitoriale messa in atto sino a
quel momento (DTF 142 III 502, consid. 2.3). Nel caso in cui vi è una custodia
alternata ed entrambi i genitori si occupano quotidianamente dei figli (ad
esempio andando a prenderli tutti i giorni all’asilo o a scuola), anche un
trasferimento di pochi chilometri può avere ripercussioni rilevanti. Invece,
nel caso in cui vi è una ripartizione che prevede l’affidamento esclusivo a un
genitore, mentre l’altro beneficia di un “classico” diritto di visita un fine
settimana su due, in assenza di circostanze particolari (itinerari
difficoltosi, genitore non automunito, condizioni finanziarie estremamente
precarie, etc.), anche un trasferimento nell’ordine di un centinaio di
chilometri non causa generalmente ripercussioni rilevanti (DTF 142 III 502, consid.
2.3, ove in concreto il trasferimento era da Interlaken a Soletta).
La domanda in merito
all’esistenza di ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale
è pertanto da esaminare sotto l’ottica del modello di presa a carico in atto al
momento del giudizio, con il quesito a sapere se quest’ultimo può essere mantenuto
con degli adeguamenti esigui oppure se la continuazione dello stesso verrebbe
invece compromesso a causa del trasferimento del figlio (DTF 5A_581/2015 del
11.08.2016, consid. 2.4.1.).
6.
Nel caso in esame, RE
1.
e CO 2, genitori non coniugati, sono entrambi detentori dell’autorità
parentale. Essi hanno esercitato la custodia in comune sulla figlia PI 1 fino
al momento della loro separazione. Dagli atti emerge che in seguito la figlia è
rimasta a vivere con la madre, continuando a incontrare il padre regolarmente.
I genitori hanno stipulato
una convenzione relativa alle conseguenze della separazione, nella quale
avevano previsto l’affidamento della figlia alla madre e ampi diritti di visita
a favore del padre, rimessi in discussione nel corso della procedura dinnanzi
all’Autorità di protezione volta all’omologazione dell’accordo. Di conseguenza,
con decisione 8 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha nominato CURA 1 quale “curatore
educativo e di mediazione”. RE 1 ha quindi chiesto l’affidamento esclusivo
della figlia in ragione del previsto trasferimento, insieme alla madre, da __________
a __________. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha deciso
l’assegnazione della custodia di PI 1 alla madre, conferendole il diritto di
determinare il luogo di dimora con l’esplicita autorizzazione a iscriverla alla
scuola di __________. Scelta contestata dal padre sostanzialmente a causa della
distanza tra le abitazioni dei genitori e della concreta possibilità, secondo
lui non accertata, di CO 2 di occuparsi della figlia.
Anzitutto va precisato che
di fatto la decisione non appare corrispondere a un’autorizzazione alla madre a
trasferirsi da un Comune all’altro (che in virtù di quanto precedentemente
indicato e ritenuto che lo spostamento non incide in alcun modo sull’esercizio
del diritto di visita del padre non appare nemmeno necessaria). D’altro canto,
nel suo reclamo, RE 1 non dimostra concretamente come l’assetto stabilito sia
contrario al bene della figlia e nemmeno che ciò non corrisponda alla sua volontà,
elemento importante in ragione anche dell’età della ragazza. Al proposito, la
richiesta del padre di esecuzione di una valutazione in merito alla “capacità
genitoriale” della madre limitatamente al tempo disponibile per occuparsi quotidianamente
della figlia, non appare idonea nemmeno a questo giudice per porre in
discussione la scelta operata, ritenuto che tale criterio non può essere
considerato preponderante nella decisione. Non può
quindi essere condivisa la critica del reclamante sull’asserita violazione del suo
diritto di essere sentito in relazione all’amministrazione delle prove fornite
all’Autorità di protezione.
In
definitiva, non risultando dubbi sulle capacità educative e di cura dei
genitori, la scelta di privilegiare la stabilità della figlia e di rispettare
la sua volontà appare essere quella che meglio ne tutela il benessere,
contrariamente a quanto sostiene RE 1, senza fornire adeguate motivazioni. La
decisione su tale aspetto risulta pertanto resistere alle sue critiche e
va quindi confermata a difesa dell’interesse prioritario di PI 1.
7.
Nel caso in esame, RE
1.
rimprovera all’Autorità di protezione di non aver tutelato convenientemente i
beni di PI 1 e chiede a questa Camera di privare la madre dell’amministrazione
della sostanza della figlia.
Sostiene in
particolare che l’Autorità di primo grado avrebbe dovuto ordinare un’istruttoria
relativamente all’importo di fr. 6'732.35 che CO 2 avrebbe prelevato dal conto
di PI 1 poco prima dell’acquisto di un immobile, come pure in merito a una
imprecisata somma di denaro, derivante da regali suoi, di parenti e amici a __________
e versata negli anni su conti intestati alla madre. Precisando di aver promosso
un procedimento penale per chiarire tali circostanze, auspica che il reclamo
sia accolto e che venga avviata “un’istruttoria parallela dall’ARP”.
Ai sensi degli art. 324 e
ss. CC se la diligente amministrazione della sostanza del figlio non è
sufficientemente garantita, l’autorità di protezione dei minori ordina le
misure opportune per la sua protezione e qualora non possa essere altrimenti
sottratta al pericolo ne affida l’amministrazione a un curatore (art. 325 CC).
Le misure di protezione del patrimonio sono regolate dalle medesime regole di
procedura e sono applicabili la massima d’ufficio e il principio di
proporzionalità (COPMA, Guide
pratique Protection de l’adulte, pag. 377, n. 16.30 ss.). In
particolare, la privazione dell’amministrazione della sostanza ai detentori
dell’autorità parentale presuppone l’esistenza di un pericolo concreto. Per
determinarlo occorre tener conto della natura e dell’importanza della sostanza,
così come della situazione personale dei genitori. Il criterio essenziale è il
conflitto di interessi e l’istituzione delle misure è sottoposta alle esigenze
del principio di sussidiarietà (cfr. STF 5A_635/2018, consid. 5.1. con rinvii).
7.1
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha considerato evasa la prima richiesta di RE
1, relativa all’importo di fr. 6'732.35, avendo la madre presentato gli
estratti conto richiesti dal padre e tenuto conto del medesimo diritto di cui
godono i genitori, (entrambi detentori dell’autorità parentale) di informazione
relative ai beni dei figli presso gli istituti bancari. Da quanto emerso nello
scambio di allegati avvenuto nella presente procedura, e specificato dal
reclamante stesso, la cifra prelevata dalla madre sarebbe stata versata dall’assicurazione
per un danno da grandine alla sua auto. I genitori si sarebbero quindi accordati
per riparare l’auto nel garage __________, di proprietà del reclamante, e
quest’ultimo avrebbe rinunciato a incassare l’importo, versandolo sul conto
della figlia. CO 2 sostiene invece che il lavoro di riparazione non sarebbe mai
stato eseguito e di conseguenza di aver utilizzato il denaro per lo scopo a cui
era destinato. La contestazione sembra quindi avere per oggetto l’esecuzione
del lavoro, piuttosto che la sottrazione di beni della figlia. In ogni caso, il
giudizio in merito a eventuali pretese tra il reclamante e la resistente non
compete alle autorità di protezione; in tal senso l’Autorità di primo grado ha
quindi correttamente preso atto che la contestazione relativa all’edizione di
documenti bancari era evasa e che peraltro il padre dispone del medesimo
diritto di informazione della madre. Qualsiasi ulteriore pretesa di natura
civile va quindi semmai formulata alle autorità competenti.
7.2
Le autorità di
protezione hanno il compito di tutelare gli interessi di PI 1. Nella
fattispecie, l’Autorità di prima istanza ha precisato che il padre non ha reso
verosimile né dimostrato che la diligente amministrazione dei beni della figlia
da parte della madre non fosse più sufficientemente garantita. Nemmeno in
questa sede il reclamante ha fornito prove di quanto sostiene. Egli afferma in
particolare di aver regalato alla figlia “somme consistenti di denaro”
per le ricorrenze o quando “ritraeva degli extra guadagni”. A suo dire,
anche i nonni paterni, gli zii paterni e amici avrebbero consegnato denaro alla
minore, che ella custodiva in cinque salvadanai. RE 1 precisa che regolarmente
essi venivano svuotati e venivano “formati dei rotolini -commerciali-
appositi, che venivano confezionati da PI 1 e dalla nonna paterna, i quali
dovevano essere portati in banca unitamente alle banconote (in € e CHF) dopo
essere consegnati alla mamma”. Secondo quanto affermato dal reclamante, il
denaro sarebbe quindi stato versato su conti intestati alla madre, presso la
Banca __________ o la Posta, dei quali egli ha chiesto in prima sede “l’edizione
di tutte le movimentazioni a decorrere dal 1 dicembre 2012”. Come rilevato
da CO 2, né dinnanzi all’Autorità di protezione né nell’attuale procedura, il
qui reclamante ha dimostrato le sue affermazioni, che essa ha definito
inverosimili, per di più in considerazione della sua professione di “imprenditore,
a capo di diverse società”. In duplica essa ha pure specificato di aver
giustificato e comprovato ogni movimentazione e versamento degli ultimi dieci
anni con i documenti prodotti all’Autorità di protezione e al Ministero pubblico.
Di conseguenza, a mente di questo giudice, RE 1 non è nemmeno riuscito a dimostrare
adeguatamente l’esistenza di una sostanza di PI 1. Le sue affermazioni in
relazioni ai regali a favore della figlia, peraltro confluiti (apparentemente
con il suo accordo) su conti intestati alla madre, non appaiono quindi sufficienti
a rendere verosimile l’esistenza di una sostanza da amministrare o da tutelare.
Non essendo dimostrato che esistano beni di spettanza della figlia depositati
sui conti della madre, come pure che quest’ultima li abbia prelevati, non vi
sono elementi che potrebbero lasciar presupporre l’esistenza di un rischio
concreto per la sostanza della minore che giustifichi l’adozione di misure
protezione. Di conseguenza, nelle circostanze descritte e considerati i
contenuti degli allegati di causa, la richiesta del padre di privare la madre
dell’amministrazione della sostanza della figlia risulta immotivata e non può
che essere respinta, per quanto ricevibile. Abbondanzialmente, si evidenzia che
resta comunque di competenza dell’Autorità di prima istanza, qualora lo riterrà
necessario alla luce delle informazioni di cui dispone o delle risultanze della
procedura penale, se del caso procedere alla nomina di un curatore che
rappresenti la minore a tutela dei suoi interessi, valutando l’esistenza di
eventuali pretese di natura civile o l’esigenza di procedere nelle sedi
opportune, ciò che dagli atti non risulta essere il caso allo stadio attuale.
8.
Visto quanto precede
il reclamo va respinto e la decisione impugnata integralmente confermata. Gli oneri del reclamo seguono la
soccombenza e vanno quindi posti a carico di RE 1, condannato a versare a CO 2 congrue ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui
è ricevibile il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
150.–
fr.
550.–
sono posti a carico di RE
1, che rifonderà a CO 2 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.