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Decisione

9.2022.150

Custodia, diritto di determinare il luogo di dimora, protezione della sostanza del figlio

3 agosto 2023Italiano30 min

dalla relazione tra RE 1 e CO 2. La coppia ha convissuto insieme alla figlia a __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.150

Lugano

3 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 2

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 1

per

quanto riguarda la custodia

giudicando

sul reclamo del 16 settembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 25 luglio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2012) è nata

dalla relazione tra RE 1 e CO 2. La coppia ha convissuto insieme alla figlia a __________

fino al febbraio 2021, quando si è separata. Madre e figlia sono rimaste

nell’appartamento fino a quel momento condiviso, mentre il padre si è

trasferito in un altro alloggio nel medesimo Comune.

B. L’Autorità regionale

di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) si occupa di PI 1

dal mese di marzo 2021, quando la madre ha chiesto in via cautelare e

supercautelare l’autorizzazione a trascorrere con la figlia una vacanza in __________

(suo Paese d’origine) durante le ferie pasquali, ritenuto che il padre non era

d’accordo.

C. Il 30 settembre/12

ottobre 2021 RE 1 e CO 2 hanno sottoscritto una convenzione relativa a PI 1 con

la quale hanno stabilito l’esercizio in comune dell’autorità parentale,

l’affidamento della figlia alla madre e ampi diritti di visita a favore del

padre. I genitori si sono pure accordati relativamente al contributo di mantenimento

versato dal padre e hanno chiesto all’Autorità di protezione l’omologazione

della convenzione.

D. Nei mesi successivi i

genitori e la figlia sono stati sentiti dall’Autorità di protezione che, a

seguito di alcuni dissensi, ha ritenuto necessario istituire una curatela

educativa a favore di PI 1, con decisione 8 aprile 2022, nominando CURA 1 quale

“curatore educativo e di mediazione”. Quest’ultimo è deceduto il 2023 ed

è quindi stato sostituito da __________ con decisione 31 marzo/3 aprile 2023.

E. Il 12 agosto 2022 l’Autorità

di protezione ha emanato una decisione relativa alla custodia e alle relazioni

personali con PI 1, specificando che dopo aver chiesto l’omologazione della

convenzione i genitori hanno modificato le loro domande, in particolare il

padre, postulando l’attribuzione della custodia in quanto la madre si

apprestava a cambiare domicilio. L’Autorità di primo grado ha quindi affidato

la figlia alle cure della madre (disp. 1), precisando il suo diritto di

determinare il luogo di dimora e di iscriverla alla scuola di __________ (disp.

2) e definito le relazioni personali con il padre, le più ampie possibili da

pattuire direttamente tra i genitori, con un assetto minimo di un fine

settimana ogni due dal venerdì alla fine delle lezioni alla domenica alle ore

18:00, tutti i mercoledì dalla fine delle lezioni scolastiche fino al giovedì

mattina alla ripresa della scuola, metà dei giorni festivi a partire dalle 20:00

del giorno precedente fino alle 18:00 del giorno festivo, da definire con il

curatore di mediazione; due settimane in estate, una a Natale, alternativamente

le vacanze autunnali o di carnevale, i giorni di vacanza di Pasqua suddivisi a

metà tra i genitori (disp. 3). Le relazioni telefoniche tra padre e figlia sono

state stabilite in forma libera (disp. 4). L’Autorità di prime cure ha quindi confermato

la curatela di mediazione, con ulteriori compiti specificati nei considerandi

(disp. 5) e ha approvato l’accordo tra i genitori relativo al contributo

alimentare di fr. 1'300.– a favore della figlia (disp. 6). Infine ha respinto

tutte le altre domande del padre e della madre (disp. 7).

F. Contro la suddetta

decisione è insorto RE 1 con reclamo 16 settembre 2022. Ripercorrendo i fatti,

egli si oppone parzialmente alla decisione dell’Autorità di protezione, ribadendo

le richieste formulate dinnanzi a tale autorità, e meglio che PI 1 sia affidata

a lui, che alla madre non sia concesso il permesso di trasferire il domicilio

della figlia e che siano adottate misure di protezione a favore del patrimonio

di quest’ultima. In particolare il reclamante sostiene che l’Autorità di

protezione non avrebbe valutato approfonditamente tutte le circostanze e non

avrebbe tenuto conto della necessità per la madre di far capo ad aiuti esterni

per la cura della minore, contrariamente invece a lui, con una posizione

professionale da indipendente e più disponibile negli orari di lavoro. RE 1 afferma

inoltre che CO 2 avrebbe prelavato da un conto risparmio intestato alla figlia PI

1 un importo di fr. 6'732.35 versato da un’assicurazione per il risarcimento di

un danno all’auto, che sarebbe stato riparato gratuitamente nel garage di sua proprietà.

Il reclamante sostiene pure che importanti risparmi accumulati per la figlia

sarebbero confluiti negli anni su un conto gestito dalla madre, sul quale egli

ha quindi chiesto di eseguire verifiche. Considerando che l’Autorità di

protezione non abbia svolto l’istruttoria per verificare un’eventuale appropriazione

indebita, ha precisato di aver ottenuto l’avvio di un procedimento penale, per

il quale si sarebbe tenuta un’udienza il 23 settembre 2023.

RE 1 chiede in via

principale che non sia accordata alla madre “la possibilità di trasferire la

residenza di PI 1 da __________ a __________” e che la figlia sia affidata

alle sue cure. Postula inoltre che la madre sia privata dell’amministrazione

della sostanza della figlia.

In via subordinata il

reclamante chiede l’accertamento della violazione del suo diritto di essere

sentito e che gli atti siano ritornati all’Autorità di protezione affinché “amministri

tutte le prove offerte nell’istanza 13 aprile 2022, nella memoria 26 aprile

2022 e nella replica 2 maggio 2022”, emanando un nuovo giudizio “su

tutti i punti in contestazione nell’istanza 13 aprile 2022, avendo cura di

rispettare la celerità della procedura”.

G. In data 11 ottobre

2022 l’Autorità di protezione ha informato di non avere osservazioni da

formulare al reclamo, avvisando che il padre ha nel frattempo presentato nuove

domande provvisionali, inviate unitamente all’intero incarto.

H. Con osservazioni 4

novembre 2022 CO 2 si è opposta al reclamo di RE 1, contestando il suo

riassunto dei fatti e considerando corretto quanto accertato dall’Autorità di

protezione nella decisione impugnata. Sostiene che quest’ultima avrebbe

giustificato la propria decisione tenendo conto dei bisogni e del bene di PI 1,

mentre il padre fornirebbe informazioni infondate e smentite dagli atti. Ritiene

che la modifica del luogo di dimora della figlia non avrebbe ripercussioni

sull’esercizio dell’autorità parentale e delle relazioni personali da parte del

padre, mentre lo scopo dei procedimenti avviati da quest’ultimo sarebbe quello

di limitare la libertà della madre e mantenere un controllo su di lei. Quanto

alle accuse di essersi appropriata di denaro della figlia, a suo dire RE 1 non

avrebbe dimostrato alcunché, sostenendo esclusivamente di averle regalato

importi superiori a fr. 100'000.– in monetine, senza prove scritte o ricevute,

ciò che CO 2 ritiene inverosimile, oltre a non essere documentato. L’importo di

fr. 6'732.35 sarebbe invece stato versato dall’assicurazione per riparare un

danno alla sua auto e quindi da lei usato a tal fine.

I. Tramite replica del

18 novembre 2022 RE 1 ha ribadito la propria posizione, contestando le

osservazioni di CO 2 e precisando di ritenere che l’Autorità di protezione

avrebbe omesso di svolgere un’istruttoria per accertare che la madre sia in grado

di occuparsi quotidianamente della figlia senza far capo a terzi, visti gli

orari e la distanza dal luogo di lavoro. Ha inoltre informato che la procedura

penale ha seguito il suo corso e a CO 2 è stata sequestrata la quota di

comproprietà del fondo che egli sostiene avrebbe acquistato utilizzando anche i

beni della figlia. Ribadisce quindi che l’importo di fr. 6'732.35 sarebbe stato

prelavato dal conto di PI 1 poco prima dell’acquisto dell’immobile a __________.

J. Con scritto 29

novembre 2023 l’Autorità di protezione ha indicato di non avere osservazioni di

duplica.

K. Il curatore CURA 1 ha

presentato le proprie osservazioni al reclamo con memoriale 2 dicembre 2022, specificando

in particolare che la modalità di comunicazione tra i genitori e la figlia sarebbe

causa di problemi. Ha evidenziato una mancanza di collaborazione da parte dei

genitori, precisando di ritenerla necessaria per poter tutelare il benessere di

PI 1, come pure per poter instaurare una modalità di comunicazione diversa. Ha quindi

auspicato “per il bene di PI 1 che le chiamate siano regolamentate in modo

chiaro dall’Autorità competente”, rilevando l’assenza di intesa con RE 1.

L. Con duplica 16

dicembre 2022 CO 2 ha contestato la replica di RE 1, confermando le proprie osservazioni.

Essa nega le accuse rivoltele, definendole false e non dimostrate e precisando

la sua volontà di proseguire nelle “trattative bonali, in corso, per trovare

un accordo che risolva le vertenze penali e ciò nell’interesse di PI 1”,

fornendo precisazioni relative allo svolgimento delle telefonate tra il padre e

la figlia, come pure degli incontri (oggetto di discordia). Precisa nuovamente

che l’importo di fr. 6'735.35 è stato versato dall’assicurazione per un danno

alla sua auto mai riparato ed era quindi di sua spettanza. CO 2, ribadendo di

ritenere corretta la decisione dell’Autorità di protezione relativa

all’affidamento a lei della figlia, evidenzia di aver sempre esercitato

esclusivamente la custodia di PI 1 e che non vi sarebbero elementi che possano

lasciar dubitare che ciò sia contrario all’interesse della minore.

M. Tramite scritto 21

dicembre 2022 l’avv. PR 2 ha informato la Camera di protezione di aver assunto

il patrocinio di RE 1 in sostituzione del precedente patrocinatore, avv. __________.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha affidato PI 1 alla custodia della madre

(disp. 1), definendo che quest’ultima avrà il diritto di determinare il luogo

di dimora della figlia e di iscriverla presso la scuola di __________ (disp.

2), definendo di conseguenza le relazioni personali tra padre e figlia (disp. 3

e 4), confermando la curatela di mediazione (disp. 5), approvando l’accordo tra

i genitori sul contributo alimentare (disp. 6) e respingendo “tutte le altre

domande del padre e della madre” (disp. 7).

L’Autorità di prime cure

ha valutato le due ipotesi di affidamento della bambina, alla madre e al padre,

concludendo con la prima soluzione, tenuto conto della situazione concreta e

del fatto che PI 1 vive già con la madre e durante il suo ascolto è emersa la

sua volontà di mantenere tale assetto, anche in caso di cambiamento di

domicilio. Tenuto conto che il trasferimento di madre e figlia, da __________ a

__________, provoca certamente l’impossibilità per il padre di accogliere la

figlia durante le pause pranzo, ha chiarito che ciò dovrà essere tenuto in

considerazione con una compensazione con maggiori giorni di vacanze e giorni

festivi da trascorrere con il padre. Ha tuttavia definito che anche se la

distanza tra i genitori, di circa 19 km, comporterà delle modifiche

sull’esercizio delle relazioni personali, ciò non ha ripercussioni rilevanti

sull’esercizio dell’autorità parentale e ponderando tutti gli elementi è giunta

alla conclusione che per la minore sono maggiori i benefici offerti dal

mantenimento della custodia alla madre rispetto al passaggio di custodia al padre.

Relativamente alle relazioni

personali ha quindi sostanzialmente confermato l’assetto definito nella convenzione

sottoscritta dai genitori, specificando di non avere motivo per limitare le

relazioni telefoniche. L’Autorità di protezione ha infine considerato evasa la

richiesta di edizione dei giustificativi di un conto intestato alla figlia

presso __________, mentre ha respinto la richiesta di RE 1 di ordinare un

inventario dei beni appartenenti alla figlia, non ritenendola fondata, in

quanto il padre non avrebbe dimostrato che l’amministrazione dei beni da parte

della madre non fosse sufficientemente garantita.

3.

Nel proprio reclamo RE

1.

ha postulato l’annullamento della decisione, in via principale nel senso di

affidare la figlia alle sue cure e di non autorizzare la madre a trasferirne la

residenza da __________ a __________, come pure di privare CO 2

dell’amministrazione della sostanza di PI 1. In via subordinata ha chiesto a

questa Camera di accertare la violazione del suo diritto di essere sentito e di

ritornare gli atti all’Autorità di protezione affinché “amministri tutte le

prove offerte nell’istanza 13 aprile 2022, nella memoria 26 aprile 2022 e nella

replica 2 maggio 2022”, emanando un nuovo giudizio “su tutti i punti in

contestazione nell’istanza 13 aprile 2022, avendo cura di rispettare la

celerità della procedura”.

A mente del

reclamante la decisione non avrebbe tenuto conto della sua disponibilità e

possibilità di accudire la figlia, contrariamente al bisogno della madre di

appoggiarsi eventualmente a terze persone. Ritiene inoltre che l’Autorità di

prime cure avrebbe disatteso la perizia offerta tesa ad accertare le capacità

genitoriali in relazione al tempo a disposizione della madre per occuparsi

quotidianamente di PI 1, in relazione ai turni di lavoro, contrariamente alla

maggior flessibilità del padre. RE 1 sostiene infine che la decisione impugnata

sarebbe inficiata da un grave vizio in relazione alle misure richieste relative

alla protezione della sostanza della minore, asserendo che la madre si sarebbe

illecitamente impossessata di denaro spettante alla figlia, oggetto di un

procedimento penale parallelo.

Al contrario, CO 2 ritiene

che la decisione dell’Autorità di protezione sia rispettosa del bene e dei

bisogni di PI 1 e precisa che la sua situazione professionale le consente di occuparsi

sempre personalmente della figlia, mentre il trasferimento non avrebbe

ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale e delle

relazioni personali del padre. Afferma che RE 1 avrebbe avviato le procedure

giudiziarie per avere il controllo su di lei e per aver accesso ai suoi conti, sostenendo

una mancanza di dimostrazione dell’appropriazione illecita di averi della

figlia e ritenendo che gli argomenti del reclamante sarebbero inverosimili.

4.

In generale, la regola di base per l'attribuzione dei

diritti genitoriali è il bene del minore, mentre gli interessi dei genitori

passano in secondo piano. Tra i criteri essenziali da considerare vi sono le

relazioni personali tra genitori e figli, le rispettive capacità educative dei

genitori, la loro capacità di occuparsi personalmente del bambino, di accudirlo

e di promuovere i contatti con l'altro genitore; deve essere scelta la

soluzione che, alla luce dei fatti del caso, sia in grado di fornire al bambino

la stabilità delle relazioni necessaria per un armonioso sviluppo affettivo,

psicologico, morale e intellettuale. Nel caso di genitori di pari capacità

nell'educazione e nella cura del bambino, è importante il criterio della

stabilità delle relazioni, secondo il quale è essenziale evitare inutili

cambiamenti nell'ambiente locale e sociale dei bambini che potrebbero

disturbare il loro sviluppo armonioso (DTF 5A_46/2015 del 26.05.2015, consid.

4.4.2.; DTF 114 II 200, par. 5a).

4.1

Il

diritto di determinare il luogo di dimora dei figli è una componente

dell’autorità parentale che è stabilita di principio congiuntamente ai

genitori, fatta riserva per gli accordi intervenuti tra le parti o per il

disciplinamento disposto dal giudice o dall’autorità di protezione a norma

degli artt. 298a e 298b CC (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1110 pag. 731 e

N.1116 pag. 736-737). Conformemente all’art. 298d CC, ad istanza di un

genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica

l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per

tutelare il bene del figlio (cpv. 1); può anche limitarsi a disciplinare la

custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla

cura del figlio (cpv. 2). Ciò è in particolare il caso della tolta della

custodia quale misura di protezione fondata sull’art. 310 CC (Meier/Stettler, op. cit., N. 1110 e N

2615.

pag. 731-732, N. 1116 e N. 2637 pag. 736-738). Ai sensi dell’art.

301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo

di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il

diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto

di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative

dell’autorità parentale.

Il

concetto generico di “custodia” si esaurisce oramai nella sola “custodia

di fatto”, ovvero la gestione quotidiana del figlio e l’esercizio dei

doveri legati alla sua cura e alla sua educazione (DTF 142 III 17 consid.

3.2.2). Dall’entrata in vigore della revisione

del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata

sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di

dimora del figlio” (droit de déterminer le lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts;

cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC; Meier/Stettler,

Droit de filiation, 6ª ed., n. 1291 pag. 847).

Il diritto di custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e

le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori

(eventualmente al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale

(DTF 128 III 9 consid. 4a; BSK ZGB

I, Breitschmid, ad art. 310 CC n.

1; CR CC I, Meier, ad art. 310 CC

n. 1).

4.2

L’Autorità

parentale congiunta, che è ormai la regola (art. 296 cpv. 2 CC), non implica

necessariamente una custodia alternata.

Contestualmente alla

decisione sull’autorità parentale, l’autorità di protezione disciplina anche le

altre questioni litigiose: per decidere sulla custodia, sulle relazioni

personali o la partecipazione alla cura, l’autorità tiene conto del diritto del

figlio a intrattenere regolari relazioni personali con entrambi i genitori

(art. 298b cpv. 3 e 3bis CC). In caso di esercizio congiunto

dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio,

l’autorità di protezione dei minori valuta se, per il bene del figlio, sia

opportuno disporre la custodia alternata (art. 298b cpv. 3ter CC).

4.3

Chiamato

a statuire in proposito, tuttavia, il giudice deve, esaminare se una custodia

alternata sia possibile e compatibile con il bene del minore (art. 298 cpv.

2ter CC), principio fondamentale per l’attribuzione dei diritti parentali (STF

5A_147/2019 n. 2.1). Indipendentemente dal fatto che i genitori siano d’accordo

sull’attribuzione della custodia alternata, al giudice incombe verificare, alla

luce della situazione di fatto attuale e previgente, se una custodia alternata

appaia effettivamente idonea a preservare il bene del minore. Gli interessi dei

genitori devono passare in secondo piano (STF 142 III 612 consid. 4.2; STF 131 III 209, consid. 5; Plädoyer, Das

Magazin für Recht und Politik, 2018/6 75).

Se una custodia alternata sia o meno un’opzione e se è

compatibile con il bene del figlio dipende dalle circostanze specifiche del

caso. Ciò significa che il giudice deve statuire sulla base di fatti accertati

– attuali e del passato – e fare una prognosi se l’assetto di una custodia

alternata corrisponda al bene del minore (STF 142 III 612 consid. 4.2.). Fra i

criteri da esaminare sono da citare le capacità educative dei genitori, che

devono essere date per entrambi, e l’esistenza di una buona capacità e volontà

comunicativa, essenziale viste le misure d’organizzazione e lo scambio regolare

di informazioni che un tale metodo di custodia richiede (cfr. STF 25 marzo 2020

n. 5A_147/2019 n. 2.1). Vanno altresì considerati il desiderio del figlio e la

situazione previgente. Fatta riserva per le capacità educative dei due

genitori, evidentemente imprescindibili per l’instaurazione della custodia

alternata, tutti gli altri criteri sono indipendenti. I criteri della stabilità

e della possibilità di un genitore di occuparsi personalmente di un figlio

avranno un ruolo preminente in caso di lattanti e figli in bassa età. La

capacità di collaborazione dei genitori sarà di contro più importante quando il

figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei

genitori esige un’organizzazione più complessa.

4.4

Se

giunge invece alla conclusione che una custodia alternata non è nell’interesse

del minore, il giudice attribuisce la custodia a uno dei genitori, prendendo in

considerazione essenzialmente i medesimi criteri, ai quali va aggiunto l’esame

della capacità di ognuno di loro di favorire i contatti del figlio con l’altro

genitore. Pertanto i criteri da esaminare per l’attribuzione della custodia

restano essenzialmente quelli definiti dalla giurisprudenza, quali le capacità

educative dei genitori, le relazioni personali fra genitori e figlio,

l’attitudine dei genitori a prendersi cura dei figli personalmente e ad

occuparsene. Dovrà essere scelta la soluzione che meglio potrà assicurare al

minore la stabilità delle relazioni necessarie ad uno sviluppo armonioso dal

punto di vista affettivo, psichico, morale e intellettuale. Nel caso di

capacità educative e di cura equivalenti fra i genitori dovrà essere

privilegiata la “stabilità delle relazioni” (evitare cambiamenti

inutili). Pure importante è l’attitudine a favorire i contatti fra il figlio e

l’altro genitore (Meier/Stettler, op. cit., n. 1155 segg. pag. 764).

4.5

Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio

inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata

né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III

734, consid. 2.2.2-2.2.3; DTF 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; DTF 128 III

411.

consid. 3.2.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4).

Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni

personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; STF 5C.58/2004 del

14.

giugno 2004 consid. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e

prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere

importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore; l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove (DTF 128 III 411 consid. 3.1; STF 5A_874/2016 del 26 aprile 2017 consid.

4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4).

Il

principio inquisitorio illimitato non dispensa tuttavia le parti dal dovere di

collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3). In linea di principio una parte

ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a

esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni

verosimiglianza elementi di rilievo (apprezzamento anticipato delle prove: DTF

146.

III 80 consid. 5.2.2 con rif.; STF 5A_793/2020 del 24 febbraio 2021,

consid. 4.1).

5.

Se

i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può

modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro

genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei

minori, qualora il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la

modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio

dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni

personali (art. 301a cpv. 2, let. a e b CC).

Se necessario, i genitori

si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell’autorità

parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di

mantenimento; se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di

protezione dei minori (cpv. 5).

Diversamente dal

trasferimento all’estero, la modifica del domicilio all’interno della Svizzera

non presuppone obbligatoriamente l’accordo dell’altro genitore, rispettivamente

l’autorizzazione d’autorità. Il consenso o l’autorizzazione sono richiesti, ai

sensi dell’art. 301a cpv. 2 lett. b CC, unicamente quando il cambiamento di

dimora del figlio comporta delle ripercussioni rilevanti sull’autorità

parentale e sulle relazioni personali.

5.1

Fornendo

un’interpretazione teleologica dell’art. 301a cpv. 2 let. b CC, con l’intento

di proteggere le situazioni in cui un genitore ha l’affidamento esclusivo e

l’altro beneficia di un diritto di visita, il Tribunale federale ha sancito che

in caso di trasferimento all’interno della Svizzera il consenso dell’altro genitore

(o l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione) è necessario

laddove il cambiamento di dimora del figlio abbia ripercussioni rilevanti

sull’autorità parentale oppure sulle relazioni personali (a dispetto

della congiunzione “e” nel testo legale; DTF 142 III 502, consid.

2.4.2). Le due condizioni della norma non sono cumulative, bensì alternative:

il trasferimento è dunque soggetto a consenso (rispettivamente, ad

autorizzazione) laddove abbia un impatto di una certa rilevanza anche solo sulle

relazioni personali, e non necessariamente sull’esercizio dell’autorità

parentale.

Secondo la giurisprudenza,

per giudicare se le ripercussioni del trasferimento sono rilevanti o meno

occorre fondarsi sul tipo di organizzazione genitoriale messa in atto sino a

quel momento (DTF 142 III 502, consid. 2.3). Nel caso in cui vi è una custodia

alternata ed entrambi i genitori si occupano quotidianamente dei figli (ad

esempio andando a prenderli tutti i giorni all’asilo o a scuola), anche un

trasferimento di pochi chilometri può avere ripercussioni rilevanti. Invece,

nel caso in cui vi è una ripartizione che prevede l’affidamento esclusivo a un

genitore, mentre l’altro beneficia di un “classico” diritto di visita un fine

settimana su due, in assenza di circostanze particolari (itinerari

difficoltosi, genitore non automunito, condizioni finanziarie estremamente

precarie, etc.), anche un trasferimento nell’ordine di un centinaio di

chilometri non causa generalmente ripercussioni rilevanti (DTF 142 III 502, consid.

2.3, ove in concreto il trasferimento era da Interlaken a Soletta).

La domanda in merito

all’esistenza di ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale

è pertanto da esaminare sotto l’ottica del modello di presa a carico in atto al

momento del giudizio, con il quesito a sapere se quest’ultimo può essere mantenuto

con degli adeguamenti esigui oppure se la continuazione dello stesso verrebbe

invece compromesso a causa del trasferimento del figlio (DTF 5A_581/2015 del

11.08.2016, consid. 2.4.1.).

6.

Nel caso in esame, RE

1.

e CO 2, genitori non coniugati, sono entrambi detentori dell’autorità

parentale. Essi hanno esercitato la custodia in comune sulla figlia PI 1 fino

al momento della loro separazione. Dagli atti emerge che in seguito la figlia è

rimasta a vivere con la madre, continuando a incontrare il padre regolarmente.

I genitori hanno stipulato

una convenzione relativa alle conseguenze della separazione, nella quale

avevano previsto l’affidamento della figlia alla madre e ampi diritti di visita

a favore del padre, rimessi in discussione nel corso della procedura dinnanzi

all’Autorità di protezione volta all’omologazione dell’accordo. Di conseguenza,

con decisione 8 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha nominato CURA 1 quale “curatore

educativo e di mediazione”. RE 1 ha quindi chiesto l’affidamento esclusivo

della figlia in ragione del previsto trasferimento, insieme alla madre, da __________

a __________. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha deciso

l’assegnazione della custodia di PI 1 alla madre, conferendole il diritto di

determinare il luogo di dimora con l’esplicita autorizzazione a iscriverla alla

scuola di __________. Scelta contestata dal padre sostanzialmente a causa della

distanza tra le abitazioni dei genitori e della concreta possibilità, secondo

lui non accertata, di CO 2 di occuparsi della figlia.

Anzitutto va precisato che

di fatto la decisione non appare corrispondere a un’autorizzazione alla madre a

trasferirsi da un Comune all’altro (che in virtù di quanto precedentemente

indicato e ritenuto che lo spostamento non incide in alcun modo sull’esercizio

del diritto di visita del padre non appare nemmeno necessaria). D’altro canto,

nel suo reclamo, RE 1 non dimostra concretamente come l’assetto stabilito sia

contrario al bene della figlia e nemmeno che ciò non corrisponda alla sua volontà,

elemento importante in ragione anche dell’età della ragazza. Al proposito, la

richiesta del padre di esecuzione di una valutazione in merito alla “capacità

genitoriale” della madre limitatamente al tempo disponibile per occuparsi quotidianamente

della figlia, non appare idonea nemmeno a questo giudice per porre in

discussione la scelta operata, ritenuto che tale criterio non può essere

considerato preponderante nella decisione. Non può

quindi essere condivisa la critica del reclamante sull’asserita violazione del suo

diritto di essere sentito in relazione all’amministrazione delle prove fornite

all’Autorità di protezione.

In

definitiva, non risultando dubbi sulle capacità educative e di cura dei

genitori, la scelta di privilegiare la stabilità della figlia e di rispettare

la sua volontà appare essere quella che meglio ne tutela il benessere,

contrariamente a quanto sostiene RE 1, senza fornire adeguate motivazioni. La

decisione su tale aspetto risulta pertanto resistere alle sue critiche e

va quindi confermata a difesa dell’interesse prioritario di PI 1.

7.

Nel caso in esame, RE

1.

rimprovera all’Autorità di protezione di non aver tutelato convenientemente i

beni di PI 1 e chiede a questa Camera di privare la madre dell’amministrazione

della sostanza della figlia.

Sostiene in

particolare che l’Autorità di primo grado avrebbe dovuto ordinare un’istruttoria

relativamente all’importo di fr. 6'732.35 che CO 2 avrebbe prelevato dal conto

di PI 1 poco prima dell’acquisto di un immobile, come pure in merito a una

imprecisata somma di denaro, derivante da regali suoi, di parenti e amici a __________

e versata negli anni su conti intestati alla madre. Precisando di aver promosso

un procedimento penale per chiarire tali circostanze, auspica che il reclamo

sia accolto e che venga avviata “un’istruttoria parallela dall’ARP”.

Ai sensi degli art. 324 e

ss. CC se la diligente amministrazione della sostanza del figlio non è

sufficientemente garantita, l’autorità di protezione dei minori ordina le

misure opportune per la sua protezione e qualora non possa essere altrimenti

sottratta al pericolo ne affida l’amministrazione a un curatore (art. 325 CC).

Le misure di protezione del patrimonio sono regolate dalle medesime regole di

procedura e sono applicabili la massima d’ufficio e il principio di

proporzionalità (COPMA, Guide

pratique Protection de l’adulte, pag. 377, n. 16.30 ss.). In

particolare, la privazione dell’amministrazione della sostanza ai detentori

dell’autorità parentale presuppone l’esistenza di un pericolo concreto. Per

determinarlo occorre tener conto della natura e dell’importanza della sostanza,

così come della situazione personale dei genitori. Il criterio essenziale è il

conflitto di interessi e l’istituzione delle misure è sottoposta alle esigenze

del principio di sussidiarietà (cfr. STF 5A_635/2018, consid. 5.1. con rinvii).

7.1

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha considerato evasa la prima richiesta di RE

1, relativa all’importo di fr. 6'732.35, avendo la madre presentato gli

estratti conto richiesti dal padre e tenuto conto del medesimo diritto di cui

godono i genitori, (entrambi detentori dell’autorità parentale) di informazione

relative ai beni dei figli presso gli istituti bancari. Da quanto emerso nello

scambio di allegati avvenuto nella presente procedura, e specificato dal

reclamante stesso, la cifra prelevata dalla madre sarebbe stata versata dall’assicurazione

per un danno da grandine alla sua auto. I genitori si sarebbero quindi accordati

per riparare l’auto nel garage __________, di proprietà del reclamante, e

quest’ultimo avrebbe rinunciato a incassare l’importo, versandolo sul conto

della figlia. CO 2 sostiene invece che il lavoro di riparazione non sarebbe mai

stato eseguito e di conseguenza di aver utilizzato il denaro per lo scopo a cui

era destinato. La contestazione sembra quindi avere per oggetto l’esecuzione

del lavoro, piuttosto che la sottrazione di beni della figlia. In ogni caso, il

giudizio in merito a eventuali pretese tra il reclamante e la resistente non

compete alle autorità di protezione; in tal senso l’Autorità di primo grado ha

quindi correttamente preso atto che la contestazione relativa all’edizione di

documenti bancari era evasa e che peraltro il padre dispone del medesimo

diritto di informazione della madre. Qualsiasi ulteriore pretesa di natura

civile va quindi semmai formulata alle autorità competenti.

7.2

Le autorità di

protezione hanno il compito di tutelare gli interessi di PI 1. Nella

fattispecie, l’Autorità di prima istanza ha precisato che il padre non ha reso

verosimile né dimostrato che la diligente amministrazione dei beni della figlia

da parte della madre non fosse più sufficientemente garantita. Nemmeno in

questa sede il reclamante ha fornito prove di quanto sostiene. Egli afferma in

particolare di aver regalato alla figlia “somme consistenti di denaro”

per le ricorrenze o quando “ritraeva degli extra guadagni”. A suo dire,

anche i nonni paterni, gli zii paterni e amici avrebbero consegnato denaro alla

minore, che ella custodiva in cinque salvadanai. RE 1 precisa che regolarmente

essi venivano svuotati e venivano “formati dei rotolini -commerciali-

appositi, che venivano confezionati da PI 1 e dalla nonna paterna, i quali

dovevano essere portati in banca unitamente alle banconote (in € e CHF) dopo

essere consegnati alla mamma”. Secondo quanto affermato dal reclamante, il

denaro sarebbe quindi stato versato su conti intestati alla madre, presso la

Banca __________ o la Posta, dei quali egli ha chiesto in prima sede “l’edizione

di tutte le movimentazioni a decorrere dal 1 dicembre 2012”. Come rilevato

da CO 2, né dinnanzi all’Autorità di protezione né nell’attuale procedura, il

qui reclamante ha dimostrato le sue affermazioni, che essa ha definito

inverosimili, per di più in considerazione della sua professione di “imprenditore,

a capo di diverse società”. In duplica essa ha pure specificato di aver

giustificato e comprovato ogni movimentazione e versamento degli ultimi dieci

anni con i documenti prodotti all’Autorità di protezione e al Ministero pubblico.

Di conseguenza, a mente di questo giudice, RE 1 non è nemmeno riuscito a dimostrare

adeguatamente l’esistenza di una sostanza di PI 1. Le sue affermazioni in

relazioni ai regali a favore della figlia, peraltro confluiti (apparentemente

con il suo accordo) su conti intestati alla madre, non appaiono quindi sufficienti

a rendere verosimile l’esistenza di una sostanza da amministrare o da tutelare.

Non essendo dimostrato che esistano beni di spettanza della figlia depositati

sui conti della madre, come pure che quest’ultima li abbia prelevati, non vi

sono elementi che potrebbero lasciar presupporre l’esistenza di un rischio

concreto per la sostanza della minore che giustifichi l’adozione di misure

protezione. Di conseguenza, nelle circostanze descritte e considerati i

contenuti degli allegati di causa, la richiesta del padre di privare la madre

dell’amministrazione della sostanza della figlia risulta immotivata e non può

che essere respinta, per quanto ricevibile. Abbondanzialmente, si evidenzia che

resta comunque di competenza dell’Autorità di prima istanza, qualora lo riterrà

necessario alla luce delle informazioni di cui dispone o delle risultanze della

procedura penale, se del caso procedere alla nomina di un curatore che

rappresenti la minore a tutela dei suoi interessi, valutando l’esistenza di

eventuali pretese di natura civile o l’esigenza di procedere nelle sedi

opportune, ciò che dagli atti non risulta essere il caso allo stadio attuale.

8.

Visto quanto precede

il reclamo va respinto e la decisione impugnata integralmente confermata. Gli oneri del reclamo seguono la

soccombenza e vanno quindi posti a carico di RE 1, condannato a versare a CO 2 congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui

è ricevibile il reclamo è respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 400.–

b) spese fr.

150.–

fr.

550.–

sono posti a carico di RE

1, che rifonderà a CO 2 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.