9.2022.152
Autorizzazione al trasferimento di domicilio del figlio con la madre in un altro Cantone: autorità parentale congiunta, custodia esclusiva alla madre con diritti di visita al padre
14 febbraio 2023Italiano22 min
sarebbe motivato da esigenze professionali (dopo essere stata licenziata in __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.152
Lugano
14 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda l’autorizzazione al trasferimento del minore PI 1 con la
madre a __________;
giudicando
sul reclamo del 22 settembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
l’8 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2017) è figlio
di CO 2 e di RE 1.
I genitori, non coniugati,
hanno sottoscritto una dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta
prima della nascita (atto dello Stato civile di __________ 2017).
B. Mediante decisione 2
marzo 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità
di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa, nominando
CURA 1 quale curatrice, con il compito di mediare la comunicazione, fornire
consulenza educativa ai genitori e organizzare e vigilare le relazioni
personali del minore con il padre.
C. Con istanza 9
febbraio 2022 CO 2 ha chiesto all’Autorità di protezione di autorizzare
formalmente il trasferimento del domicilio di PI 1 presso il nuovo domicilio
della madre, sito nel Canton __________.
Con osservazioni 28
febbraio 2022 RE 1 ha chiesto di respingere la richiesta presentata dalla
madre.
D. Mediante decisione
cautelare 11 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha fatto divieto a CO 2 di
trasferire il domicilio del figlio (ordine impartito con la comminatoria
dell’art. 292 CP) e convocato le parti ad un’udienza.
E. In occasione dell’udienza
6 maggio 2022 dinanzi all’ARP CO 2 ha dichiarato che il proprio trasferimento
sarebbe motivato da esigenze professionali (dopo essere stata licenziata in __________
ha trovato un lavoro all’80% in Svizzera __________) e private (la figlia
maggiore studia all’università a __________ e pure l’altro figlio avrebbe l’intenzione
di iniziare gli studi __________). CO 2 comunica di avere una relazione stabile
con un uomo che vive appunto a __________.
RE 1, dal canto suo, ha
ribadito la sua contrarietà al trasferimento del figlio con la madre e
postulato l’attribuzione dell’affidamento di PI 1.
F. Con scritto 11 luglio
2022 l’Autorità di protezione ha chiesto all’Autorità di protezione di __________
la collaborazione al fine di poter intervenire, se necessario, a protezione di PI
1 (sopralluogo al domicilio, verifica dell’iscrizione scolastica).
G. Nel frattempo, con
scritto 30 agosto 2022 CO 2 ha chiesto un intervento cautelare inaudita
altera parte, teso a voler sospendere ogni e qualsivoglia diritto di visita
paterno, in vista di opportuni accertamenti.
A seguito della segnalazione
della madre (per lesioni riscontrate alle mani di PI 1 al rientro dalle vacanze
estive con il padre), mediante decisione supercautelare 1. settembre
2022 l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali padre-figlio, “in
attesa dei necessari accertamenti”.
Nel frattempo, con
decisione 23 settembre 2022 ha revocato la supercautelare 1° settembre
2022 (sospensione delle relazioni personali padre-figlio) (disp. 1) e previsto
in via cautelare, che le relazioni personali saranno svolte in modalità
sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________ (due volte al mese; disp.
2), dato istruzione alla madre di fare rientro in __________ due volte al mese
per permettere l’esercizio dei diritti di visita (disp. 3), assegnato alle
parti un termine di 10 giorni per esprimersi in merito al conferimento al SMP
di una perizia sulle capacità genitoriali e ai quesiti peritali posti (disp. 4).
H. Con osservazioni conclusive
5 settembre 2022 RE 1 ha ribadito la richiesta che il trasferimento di PI 1 non
venga autorizzato, postulando il conferimento dell’affido esclusivo, con ampi
diritti di visita alla madre e un mandato di valutazione sulle capacità
genitoriali.
CO 2 si è confermata nelle
proprie pretese.
I. Mediante decisione
9 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha autorizzato CO 2 a trasferire il
domicilio di PI 1 a __________ (disp. 1), respinto l’istanza di RE 1 volta
all’ottenimento della custodia esclusiva del figlio (disp. 2), dato istruzione
alla madre di “dare regolari informazioni a RE 1 circa l’andamento
scolastico di PI 1 e i suoi progressi e le attività extrascolastiche svolte”
(disp. 3). Ad un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo (disp.
4).
J. Con reclamo 22
settembre 2022 RE 1 è insorto contro la predetta decisione, postulando in
via supercautelare e cautelare il conferimento dell’effetto sospensivo al
reclamo e nel merito che il trasferimento di PI 1 presso il domicilio
della madre non venga autorizzato e che fosse assegnata al padre la custodia
esclusiva del figlio, con ampi diritti di visita alla madre.
K. Con osservazioni 30
settembre 2022 CO 2 ha chiesto che l’istanza di conferimento dell’effetto
sospensivo formulata da RE 1 fosse respinta.
Con osservazioni 3 ottobre
2022 l’Autorità di protezione ha ribadito l’esigenza di togliere l’effetto
sospensivo al reclamo.
Mediante osservazioni di
merito 13 ottobre 2022 l’Autorità di prime cure ha postulato la conferma della
decisione 9 settembre 2022.
Con osservazioni 31
ottobre 2022 CO 2 ha chiesto che il reclamo di RE 1 venga interamente respinto.
Mediante replica 24
novembre 2022 RE 1 si è riconfermato nelle tesi ricorsuali e richiesta di
giudizio, contestate da CO 2 e dall’Autorità di protezione nelle loro
rispettive dupliche, entrambe datate 20 dicembre 2022.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti
minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art.
450.
CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC,
occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
La domanda di revoca
dell’effetto sospensivo presentata dal padre in sede di reclamo è divenuta
priva d’oggetto in quanto superata dalla presente sentenza di merito.
3.
Nel caso in esame, RE
1.
contesta la decisione dell’Autorità di protezione che ha autorizzato il
trasferimento del figlio presso il domicilio della madre __________ e postula
l’attribuzione della custodia esclusiva del figlio.
A mente del padre
il trasferimento non rispetta il principio di proporzionalità e neppure il
benessere del figlio. Il trasferimento comporta uno sradicamento del minore,
che non conosce la lingua __________, e un ingiustificato allontanamento dal
padre e dalla famiglia paterna, con importanti difficoltà organizzative nella
gestione dei diritti di visita. RE 1 ribadisce la richiesta di ottenere la
custodia esclusiva del figlio, precisando di essere un ottimo genitore e di
aver trascorso numerosi momenti da solo con il figlio. A mente del padre non vi
sarebbe nessun motivo impellente per la madre di trasferirsi e, ritenuto che il
padre si dichiara disposto ad assumere l’affido del figlio, il trasferimento
risulta estremamente sproporzionato. Il padre contesta la richiesta della madre
volta a sospendere le relazioni personali con il figlio (cfr. istanza cautelare
madre 30 agosto 2022).
4.
Ai sensi dell’art.
301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare
il luogo di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui
il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel
diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle
prerogative dell’autorità parentale.
Se i genitori
esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il
luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure
per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il
nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di
dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da
parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a
e b CC).
Se necessario, i genitori
si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica
dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del
contributo di mantenimento; se non raggiungono un accordo, decide il giudice o
l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).
Diversamente dal
trasferimento all’estero, la modifica del domicilio all’interno della Svizzera
non presuppone obbligatoriamente l’accordo dell’altro genitore, rispettivamente
l’autorizzazione d’autorità. Il consenso o l’autorizzazione sono richiesti, ai
sensi dell’art. 301a cpv. 2 lett. b CC, unicamente quando il cambiamento di
dimora del figlio comporta delle ripercussioni rilevanti sull’autorità
parentale e sulle relazioni personali.
4.1
Fornendo
un’interpretazione teleologica dell’art. 301a cpv. 2 let. b CC, con l’intento
di proteggere le situazioni in cui un genitore ha l’affidamento esclusivo e
l’altro beneficia di un diritto di visita, il Tribunale federale ha sancito che
in caso di trasferimento all’interno della Svizzera il consenso dell’altro
genitore (o l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione) è
necessario laddove il cambiamento di dimora del figlio abbia ripercussioni
rilevanti sull’autorità parentale oppure sulle relazioni personali (a
dispetto della congiunzione “e” nel testo legale; DTF 142 III 502,
consid. 2.4.2). Le due condizioni della norma non sono cumulative, bensì
alternative: il trasferimento è dunque soggetto a consenso (rispettivamente, ad
autorizzazione) laddove abbia un impatto di una certa rilevanza anche solo
sulle relazioni personali, e non necessariamente sull’esercizio dell’autorità
parentale.
Secondo la giurisprudenza,
per giudicare se le ripercussioni del trasferimento sono rilevanti o meno
occorre fondarsi sul tipo di organizzazione genitoriale messa in atto sino a
quel momento (DTF 142 III 502, consid. 2.3). Nel caso in cui vi è una custodia
alternata ed entrambi i genitori si occupano quotidianamente dei figli (ad
esempio andando a prenderli tutti i giorni all’asilo o a scuola), anche un
trasferimento di pochi chilometri può avere ripercussioni rilevanti. Invece,
nel caso in cui vi è una ripartizione che prevede l’affidamento esclusivo a un
genitore, mentre l’altro beneficia di un “classico” diritto di visita un fine
settimana su due, in assenza di circostanze particolari (itinerari
difficoltosi, genitore non automunito, condizioni finanziarie estremamente
precarie, etc.), anche un trasferimento nell’ordine di un centinaio di
chilometri non causa generalmente ripercussioni rilevanti (DTF 142 III 502,
consid. 2.3, ove in concreto il trasferimento era da Interlaken a Soletta).
La domanda in merito
all’esistenza di ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale
è pertanto da esaminare sotto l’ottica del modello di presa a carico in atto al
momento del giudizio, con il quesito a sapere se quest’ultimo può essere
mantenuto con degli adeguamenti esigui oppure se la continuazione dello stesso
verrebbe invece compromesso a causa del trasferimento del figlio (DTF
5A_581/2015 del 11.08.2016, consid. 2.4.1.).
4.2
Nel caso in esame, CO
2.
e RE 1 detengono l’autorità parentale congiunta su PI 1. Dagli atti emerge
che a seguito della separazione il figlio è rimasto a vivere con la madre, continuando
a vedere con regolarità il padre. Inizialmente i genitori si erano accordati
con regolari diritti di visita al padre (un fine settimana ogni due).
Con scritto 17
dicembre 2020 RE 1 si era rivolto all’Autorità di protezione, lamentando un
aggravamento della situazione con CO 2 che non gli permetteva più di vedere il
figlio. RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di regolamentare le relazioni
con il figlio.
A seguito della richiesta
del padre l’autorità di protezione ha istituito in favore del minore una
curatela educativa, nominando CURA 1 con il compito appunto di mediare la
comunicazione, fornire consulenza educativa ai genitori e organizzare e
vigilare le relazioni personali del minore con il padre.
È indubbio che il
trasferimento del figlio a __________, a più di __________ km dal precedente
domicilio, che comporta un tragitto a volte anche molto spesso trafficato,
incide in maniera importante sull’esercizio del diritto di visita, ritenuta in
particolare la tenera età del minore, che ha solo cinque anni. Tale decisione non
poteva pertanto essere presa unilateralmente dalla madre e, vista la palese
contrarietà del padre al trasferimento, necessitava dell’autorizzazione dell’Autorità
di protezione.
5.
Appurato che il
cambiamento di domicilio del minore è soggetto ad autorizzazione dell’Autorità
di protezione, occorre ora verificare a quali condizioni può essere rilasciata.
5.1
La giurisprudenza ha
fissato alcuni criteri applicabili alla questione del trasferimento del luogo
di dimora del figlio. Nel rispetto delle libertà di domicilio e di movimento
dei genitori, i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi non sono
rilevanti. Non occorre pertanto chiedersi se per il bene del figlio sarebbe
preferibile che il genitore non si trasferisse, ma se il bene del figlio è
meglio tutelato seguendo il genitore che vuole trasferirsi oppure rimanendo con
l'altro genitore, tenendo già conto di eventuali modifiche concernenti la
custodia, le relazioni personali ed il contributo di mantenimento fondate
sull'art. 301a cpv. 5 CC. La risposta va data in funzione del bene del
figlio e tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Il modello di
partecipazione alla cura del figlio finora applicato rappresenta il punto di
partenza dell'esame. Se entrambi i genitori si occupano in modo paritario del
figlio e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza
è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare la
soluzione che protegga meglio l'interesse del minore, quali la capacità
educativa dei genitori, la loro capacità di favorire i contatti tra il figlio e
l'altro genitore, l'effettiva possibilità dei genitori di prendersi cura del
figlio, la stabilità delle relazioni, la lingua, la scolarizzazione, le
necessità mediche, nonché il parere dei figli più grandi. Se invece le cure del
figlio sono affidate interamente o in modo preponderante alla persona che si
trasferisce, si partirà tendenzialmente dal presupposto che far rimanere il
figlio con tale genitore tuteli meglio il suo intesse; un'attribuzione della
custodia all'altro genitore (ammesso che egli sia atto e disposto ad accogliere
il figlio) comporta un esame accurato, sulla base delle circostanze del caso
concreto, della compatibilità con il bene del minore (DTF 142 III 481 consid.
2.3-2.8; 142 III 498 consid. 4.4; 142 III 502 consid. 2.5; sentenza CDP dell’11
agosto 2017, inc. 9.2017.66, consid. 4.4 e relativa STF del 17 ottobre 2017,
inc. 5A_634/2017, consid. 2; RTiD II-2017 n. 9c pag. 784
consid. 4.1; Dell’Oro,
Il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio: l’art. 301a CC alla
luce della giurisprudenza recente, in: RTiD I-2018, pag. 847-848).
In particolare, nel
rispetto delle libertà costituzionali dei genitori (in particolare, della loro
libertà di domicilio e di movimento), non sono rilevanti i motivi che spingono
uno di loro a trasferirsi, né occorre stabilire se per il bene del figlio
sarebbe preferibile che il genitore non si trasferisse. Il quesito determinante
è quello di sapere se il bene del figlio viene meglio garantito seguendo il
genitore che intende trasferirsi oppure rimanendo con quello che continua a
risiedere nel luogo originario, ciò che eventualmente può implicare una
modifica della custodia (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid.
2.5; DTF 142 III 498 consid. 4.3 non pubblicato). La risposta deve essere data
considerando in primo luogo il bene del figlio e dipende dall’insieme delle
circostanze del caso concreto (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481,
consid. 2.6). Il giudice deve partire dal modello attuale di presa a carico del
figlio: se un genitore ha l’affidamento esclusivo, tendenzialmente si partirà
dal presupposto che un trasferimento dei figli con il medesimo tutela meglio il
loro interesse. Se, al contrario, entrambi i genitori si occupano in maniera
più o meno paritaria dei figli e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la
situazione di partenza è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per
determinare il bene del figlio, che corrispondono a quelli utilizzati dalla
giurisprudenza per decidere dell’affidamento in caso di separazione o divorzio
(DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498
consid. 4.4; STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre
determinare quali sono le relazioni personali tra genitori e figli, le capacità
educative di ogni genitore, la loro attitudine e disponibilità ad occuparsene e
curarli personalmente; va privilegiata la situazione che, nelle circostanze
concrete, appare la più adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle
relazioni personali che è necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di
vista affettivo, psichico, morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori
vanno considerati in secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF
5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF
141.
III 328 consid. 5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5).
Secondo la giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento:
l’ambiente familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del
genitore che se ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione
scolastica, l’esistenza di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro
età e il loro parere (DTF 142 III 481 consid. 2.7).
Come visto, le circostanze
del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per cui più
legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad un
cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce. Per
contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del luogo
di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive
lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e
all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v.
anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).
Il Tribunale federale ha
osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che esso
è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il
trasferimento avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva
economica, oppure è motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di
provenienza o nella propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il
nuovo partner o un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi
plausibili che giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il
trasferimento sia motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro
genitore, può invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e
valutato un cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353
consid. 3.3).
5.2
Nel suo apprezzamento l’autorità non è vincolata, in virtù del
principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle
dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408
consid. 3b, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1). Esso
impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio
tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione
conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il
proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale,
sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere
non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III
411, consid. 3.2.1).
6.
Nel
caso in esame, l’Autorità di prime cure si è pertanto a giusta ragione determinata
sulla questione a sapere se il bene di PI 1 è meglio tutelato seguendo la madre
al nuovo domicilio oppure continuando a risiedere a __________ ma affidato al
padre.
Come accertato, dal
momento della separazione dei genitori, PI 1 è stato di fatto affidato
alla madre, con accordo di ambedue le parti (inizialmente con diritti di visita
per il padre previsti un fine settimana ogni due, oltre ad una sera in
settimana). Circostanza che non può essere negata o messa in discussione in
questa sede.
In simili circostanze,
come già rilevato dall’Autorità di prime cure, occorre partire dal principio
che il benessere di PI 1 fosse maggiormente tutelato con un trasferimento
insieme alla madre, piuttosto che nel rimanere in __________ con il padre.
Un esame degli altri
criteri sviluppati dalla giurisprudenza conduce in ogni caso a privilegiare la
continuità dell’affidamento di PI 1 alle cure materne. Considerata la sua
tenera età, il bambino è più legato alle persone di riferimento che al luogo di
vita: PI 1 al momento del trasferimento, aveva ancora quattro anni e
frequentava la scuola d’infanzia. Egli non aveva ancora una cerchia di amicizie
o degli interessi legati al territorio. Neppure il padre dimostra il contrario.
Benché PI 1 non conoscesse
ancora la lingua __________ non risulta che abbia particolari problematiche
legate all’apprendimento di una nuova lingua. Al riguardo si rileva che per
stessa dichiarazione del padre, il figlio aveva frequentato un corso di __________
all’Istituto __________.
Come riconosciuto dal
padre i contatti con le sorelle __________ e __________ erano già limitati in
precedenza ad alcuni fine settimana, durante i quali avvenivano i diritti di
visita. Il padre non dimostra che tali modalità non potranno essere mantenute
con l’assetto previsto.
Come risulta dagli atti le
ragioni che hanno portato alla madre risultano giustificate e durature. La
madre, allora disoccupata, si è infatti trasferita a __________ a seguito di
un’offerta professionale e dopo aver sottoscritto un contratto di lavoro. Nel
frattempo CO 2 si è inoltre sposata, trasferendosi a vivere presso il domicilio
del marito. Come dichiarato da CO 2, a __________ vive anche la sorella
maggiore __________, che frequenta l’università, mentre il fratello maggiore __________,
ha pure manifestato il desiderio di iscriversi all’università a __________ al
termine del liceo.
Come accertato dalla __________
la nuova abitazione è idonea ad accogliere il minore, il quale può beneficiare
di spazi all’aperto, di una scuola e di parchi giorni a due passi da casa.
Presso l’istituto scolastico di riferimento può inoltre beneficiare di due ore
supplementari di __________ che l’aiuteranno ad apprendere con facilità la
nuova lingua.
La partenza appare pertanto
fondata su motivi plausibili e non vi è ragione di credere che sia motivata
dall’intenzione della madre di allontanare il figlio dal padre.
Quanto alla richiesta di
ottenere l’affidamento di PI 1, va rilevato che il padre, dal momento della
separazione da CO 2, ha trasferito il proprio domicilio a __________. Benché
egli abbia dichiarato che sarebbe intenzionato a nuovamente e trasferire il
proprio domicilio a __________, quest’eventualità appare solo un’ipotesi. In
ogni caso RE 1 non ha dimostrato che il benessere di PI 1 sarebbe meglio
tutelato qualora venisse affidato al padre in __________. RE 1 si è limitato a
dichiarare di essere disposto a trasferirsi a __________ e di “aver
trascorso numerosi momenti da solo con il figlio”. Lamenta genericamente
che il trasferimento comporterebbe uno sradicamento del figlio, che non conosce
la lingua, mettendoli in una situazione di difficoltà, un ingiustificato
allontanamento dal padre e dalla famiglia paterna con importanti difficoltà
organizzative nella gestione dei diritti di visita.
Vista l’alta
conflittualità genitoriale, e la situazione venutasi a creare anche a seguito
delle varie denunce penali, che hanno condotto anche ad una temporanea
sospensione delle relazioni personali padre-figlio, un affidamento al padre non
garantisce al meglio il benessere di PI 1.
Al di là delle evidenti
difficoltà pratiche cui RE 1 andrà incontro nell’esercitare il suo ruolo di
padre a una rilevante distanza (ben sostanziate dal padre e già emerse in
questi mesi), e considerato che al momento attuale un affidamento al padre non
può essere accordato (non essendo nell’interesse prioritario del minore) e
neppure può essere preteso che la madre si trasferisca nuovamente in __________,
la decisione dell’Autorità di prime cure va pertanto confermata integralmente.
In concreto va rilevato che i genitori hanno una situazione finanziaria
favorevole (per ammissione di entrambi) che permette loro di affrontare le eventuali
spese legate, all’esercizio di un diritto di visita a distanza.
Alla luce degli elementi
esaminati, la decisione dell’Autorità di protezione che autorizza il
trasferimento di domicilio di PI 1 presso quello della madre, va confermata.
A titolo abbondanziale va
rilevato che la regolamentazione delle relazioni personali padre-figlio non è
oggetto della decisione impugnata e non può essere messa in discussione in
questa sede, ma sarà oggetto di separata procedura.
Il dispositivo 4 della
decisione impugnata è pure oggetto di distinto reclamo presentato da CO 2 che
sarà deciso separatamente.
7.
Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della
particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Visto
l’esito della procedura si giustifica di porre a carico di RE 1 fr. 2'000.–
quale indennità di ripetibili per questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia.
RE
1 rifonderà a fr. CO 2 fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.