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Decisione

9.2022.152

Autorizzazione al trasferimento di domicilio del figlio con la madre in un altro Cantone: autorità parentale congiunta, custodia esclusiva alla madre con diritti di visita al padre

14 febbraio 2023Italiano22 min

sarebbe motivato da esigenze professionali (dopo essere stata licenziata in __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.152

Lugano

14 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda l’autorizzazione al trasferimento del minore PI 1 con la

madre a __________;

giudicando

sul reclamo del 22 settembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

l’8 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2017) è figlio

di CO 2 e di RE 1.

I genitori, non coniugati,

hanno sottoscritto una dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta

prima della nascita (atto dello Stato civile di __________ 2017).

B. Mediante decisione 2

marzo 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità

di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa, nominando

CURA 1 quale curatrice, con il compito di mediare la comunicazione, fornire

consulenza educativa ai genitori e organizzare e vigilare le relazioni

personali del minore con il padre.

C. Con istanza 9

febbraio 2022 CO 2 ha chiesto all’Autorità di protezione di autorizzare

formalmente il trasferimento del domicilio di PI 1 presso il nuovo domicilio

della madre, sito nel Canton __________.

Con osservazioni 28

febbraio 2022 RE 1 ha chiesto di respingere la richiesta presentata dalla

madre.

D. Mediante decisione

cautelare 11 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha fatto divieto a CO 2 di

trasferire il domicilio del figlio (ordine impartito con la comminatoria

dell’art. 292 CP) e convocato le parti ad un’udienza.

E. In occasione dell’udienza

6 maggio 2022 dinanzi all’ARP CO 2 ha dichiarato che il proprio trasferimento

sarebbe motivato da esigenze professionali (dopo essere stata licenziata in __________

ha trovato un lavoro all’80% in Svizzera __________) e private (la figlia

maggiore studia all’università a __________ e pure l’altro figlio avrebbe l’intenzione

di iniziare gli studi __________). CO 2 comunica di avere una relazione stabile

con un uomo che vive appunto a __________.

RE 1, dal canto suo, ha

ribadito la sua contrarietà al trasferimento del figlio con la madre e

postulato l’attribuzione dell’affidamento di PI 1.

F. Con scritto 11 luglio

2022 l’Autorità di protezione ha chiesto all’Autorità di protezione di __________

la collaborazione al fine di poter intervenire, se necessario, a protezione di PI

1 (sopralluogo al domicilio, verifica dell’iscrizione scolastica).

G. Nel frattempo, con

scritto 30 agosto 2022 CO 2 ha chiesto un intervento cautelare inaudita

altera parte, teso a voler sospendere ogni e qualsivoglia diritto di visita

paterno, in vista di opportuni accertamenti.

A seguito della segnalazione

della madre (per lesioni riscontrate alle mani di PI 1 al rientro dalle vacanze

estive con il padre), mediante decisione supercautelare 1. settembre

2022 l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali padre-figlio, “in

attesa dei necessari accertamenti”.

Nel frattempo, con

decisione 23 settembre 2022 ha revocato la supercautelare 1° settembre

2022 (sospensione delle relazioni personali padre-figlio) (disp. 1) e previsto

in via cautelare, che le relazioni personali saranno svolte in modalità

sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________ (due volte al mese; disp.

2), dato istruzione alla madre di fare rientro in __________ due volte al mese

per permettere l’esercizio dei diritti di visita (disp. 3), assegnato alle

parti un termine di 10 giorni per esprimersi in merito al conferimento al SMP

di una perizia sulle capacità genitoriali e ai quesiti peritali posti (disp. 4).

H. Con osservazioni conclusive

5 settembre 2022 RE 1 ha ribadito la richiesta che il trasferimento di PI 1 non

venga autorizzato, postulando il conferimento dell’affido esclusivo, con ampi

diritti di visita alla madre e un mandato di valutazione sulle capacità

genitoriali.

CO 2 si è confermata nelle

proprie pretese.

I. Mediante decisione

9 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha autorizzato CO 2 a trasferire il

domicilio di PI 1 a __________ (disp. 1), respinto l’istanza di RE 1 volta

all’ottenimento della custodia esclusiva del figlio (disp. 2), dato istruzione

alla madre di “dare regolari informazioni a RE 1 circa l’andamento

scolastico di PI 1 e i suoi progressi e le attività extrascolastiche svolte”

(disp. 3). Ad un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo (disp.

4).

J. Con reclamo 22

settembre 2022 RE 1 è insorto contro la predetta decisione, postulando in

via supercautelare e cautelare il conferimento dell’effetto sospensivo al

reclamo e nel merito che il trasferimento di PI 1 presso il domicilio

della madre non venga autorizzato e che fosse assegnata al padre la custodia

esclusiva del figlio, con ampi diritti di visita alla madre.

K. Con osservazioni 30

settembre 2022 CO 2 ha chiesto che l’istanza di conferimento dell’effetto

sospensivo formulata da RE 1 fosse respinta.

Con osservazioni 3 ottobre

2022 l’Autorità di protezione ha ribadito l’esigenza di togliere l’effetto

sospensivo al reclamo.

Mediante osservazioni di

merito 13 ottobre 2022 l’Autorità di prime cure ha postulato la conferma della

decisione 9 settembre 2022.

Con osservazioni 31

ottobre 2022 CO 2 ha chiesto che il reclamo di RE 1 venga interamente respinto.

Mediante replica 24

novembre 2022 RE 1 si è riconfermato nelle tesi ricorsuali e richiesta di

giudizio, contestate da CO 2 e dall’Autorità di protezione nelle loro

rispettive dupliche, entrambe datate 20 dicembre 2022.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti

minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art.

450.

CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC,

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

La domanda di revoca

dell’effetto sospensivo presentata dal padre in sede di reclamo è divenuta

priva d’oggetto in quanto superata dalla presente sentenza di merito.

3.

Nel caso in esame, RE

1.

contesta la decisione dell’Autorità di protezione che ha autorizzato il

trasferimento del figlio presso il domicilio della madre __________ e postula

l’attribuzione della custodia esclusiva del figlio.

A mente del padre

il trasferimento non rispetta il principio di proporzionalità e neppure il

benessere del figlio. Il trasferimento comporta uno sradicamento del minore,

che non conosce la lingua __________, e un ingiustificato allontanamento dal

padre e dalla famiglia paterna, con importanti difficoltà organizzative nella

gestione dei diritti di visita. RE 1 ribadisce la richiesta di ottenere la

custodia esclusiva del figlio, precisando di essere un ottimo genitore e di

aver trascorso numerosi momenti da solo con il figlio. A mente del padre non vi

sarebbe nessun motivo impellente per la madre di trasferirsi e, ritenuto che il

padre si dichiara disposto ad assumere l’affido del figlio, il trasferimento

risulta estremamente sproporzionato. Il padre contesta la richiesta della madre

volta a sospendere le relazioni personali con il figlio (cfr. istanza cautelare

madre 30 agosto 2022).

4.

Ai sensi dell’art.

301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare

il luogo di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui

il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel

diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle

prerogative dell’autorità parentale.

Se i genitori

esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il

luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure

per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il

nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di

dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da

parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a

e b CC).

Se necessario, i genitori

si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica

dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del

contributo di mantenimento; se non raggiungono un accordo, decide il giudice o

l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).

Diversamente dal

trasferimento all’estero, la modifica del domicilio all’interno della Svizzera

non presuppone obbligatoriamente l’accordo dell’altro genitore, rispettivamente

l’autorizzazione d’autorità. Il consenso o l’autorizzazione sono richiesti, ai

sensi dell’art. 301a cpv. 2 lett. b CC, unicamente quando il cambiamento di

dimora del figlio comporta delle ripercussioni rilevanti sull’autorità

parentale e sulle relazioni personali.

4.1

Fornendo

un’interpretazione teleologica dell’art. 301a cpv. 2 let. b CC, con l’intento

di proteggere le situazioni in cui un genitore ha l’affidamento esclusivo e

l’altro beneficia di un diritto di visita, il Tribunale federale ha sancito che

in caso di trasferimento all’interno della Svizzera il consenso dell’altro

genitore (o l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione) è

necessario laddove il cambiamento di dimora del figlio abbia ripercussioni

rilevanti sull’autorità parentale oppure sulle relazioni personali (a

dispetto della congiunzione “e” nel testo legale; DTF 142 III 502,

consid. 2.4.2). Le due condizioni della norma non sono cumulative, bensì

alternative: il trasferimento è dunque soggetto a consenso (rispettivamente, ad

autorizzazione) laddove abbia un impatto di una certa rilevanza anche solo

sulle relazioni personali, e non necessariamente sull’esercizio dell’autorità

parentale.

Secondo la giurisprudenza,

per giudicare se le ripercussioni del trasferimento sono rilevanti o meno

occorre fondarsi sul tipo di organizzazione genitoriale messa in atto sino a

quel momento (DTF 142 III 502, consid. 2.3). Nel caso in cui vi è una custodia

alternata ed entrambi i genitori si occupano quotidianamente dei figli (ad

esempio andando a prenderli tutti i giorni all’asilo o a scuola), anche un

trasferimento di pochi chilometri può avere ripercussioni rilevanti. Invece,

nel caso in cui vi è una ripartizione che prevede l’affidamento esclusivo a un

genitore, mentre l’altro beneficia di un “classico” diritto di visita un fine

settimana su due, in assenza di circostanze particolari (itinerari

difficoltosi, genitore non automunito, condizioni finanziarie estremamente

precarie, etc.), anche un trasferimento nell’ordine di un centinaio di

chilometri non causa generalmente ripercussioni rilevanti (DTF 142 III 502,

consid. 2.3, ove in concreto il trasferimento era da Interlaken a Soletta).

La domanda in merito

all’esistenza di ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale

è pertanto da esaminare sotto l’ottica del modello di presa a carico in atto al

momento del giudizio, con il quesito a sapere se quest’ultimo può essere

mantenuto con degli adeguamenti esigui oppure se la continuazione dello stesso

verrebbe invece compromesso a causa del trasferimento del figlio (DTF

5A_581/2015 del 11.08.2016, consid. 2.4.1.).

4.2

Nel caso in esame, CO

2.

e RE 1 detengono l’autorità parentale congiunta su PI 1. Dagli atti emerge

che a seguito della separazione il figlio è rimasto a vivere con la madre, continuando

a vedere con regolarità il padre. Inizialmente i genitori si erano accordati

con regolari diritti di visita al padre (un fine settimana ogni due).

Con scritto 17

dicembre 2020 RE 1 si era rivolto all’Autorità di protezione, lamentando un

aggravamento della situazione con CO 2 che non gli permetteva più di vedere il

figlio. RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di regolamentare le relazioni

con il figlio.

A seguito della richiesta

del padre l’autorità di protezione ha istituito in favore del minore una

curatela educativa, nominando CURA 1 con il compito appunto di mediare la

comunicazione, fornire consulenza educativa ai genitori e organizzare e

vigilare le relazioni personali del minore con il padre.

È indubbio che il

trasferimento del figlio a __________, a più di __________ km dal precedente

domicilio, che comporta un tragitto a volte anche molto spesso trafficato,

incide in maniera importante sull’esercizio del diritto di visita, ritenuta in

particolare la tenera età del minore, che ha solo cinque anni. Tale decisione non

poteva pertanto essere presa unilateralmente dalla madre e, vista la palese

contrarietà del padre al trasferimento, necessitava dell’autorizzazione dell’Autorità

di protezione.

5.

Appurato che il

cambiamento di domicilio del minore è soggetto ad autorizzazione dell’Autorità

di protezione, occorre ora verificare a quali condizioni può essere rilasciata.

5.1

La giurisprudenza ha

fissato alcuni criteri applicabili alla questione del trasferimento del luogo

di dimora del figlio. Nel rispetto delle libertà di domicilio e di movimento

dei genitori, i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi non sono

rilevanti. Non occorre pertanto chiedersi se per il bene del figlio sarebbe

preferibile che il genitore non si trasferisse, ma se il bene del figlio è

meglio tutelato seguendo il genitore che vuole trasferirsi oppure rimanendo con

l'altro genitore, tenendo già conto di eventuali modifiche concernenti la

custodia, le relazioni personali ed il contributo di mantenimento fondate

sull'art. 301a cpv. 5 CC. La risposta va data in funzione del bene del

figlio e tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Il modello di

partecipazione alla cura del figlio finora applicato rappresenta il punto di

partenza dell'esame. Se entrambi i genitori si occupano in modo paritario del

figlio e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza

è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare la

soluzione che protegga meglio l'interesse del minore, quali la capacità

educativa dei genitori, la loro capacità di favorire i contatti tra il figlio e

l'altro genitore, l'effettiva possibilità dei genitori di prendersi cura del

figlio, la stabilità delle relazioni, la lingua, la scolarizzazione, le

necessità mediche, nonché il parere dei figli più grandi. Se invece le cure del

figlio sono affidate interamente o in modo preponderante alla persona che si

trasferisce, si partirà tendenzialmente dal presupposto che far rimanere il

figlio con tale genitore tuteli meglio il suo intesse; un'attribuzione della

custodia all'altro genitore (ammesso che egli sia atto e disposto ad accogliere

il figlio) comporta un esame accurato, sulla base delle circostanze del caso

concreto, della compatibilità con il bene del minore (DTF 142 III 481 consid.

2.3-2.8; 142 III 498 consid. 4.4; 142 III 502 consid. 2.5; sentenza CDP dell’11

agosto 2017, inc. 9.2017.66, consid. 4.4 e relativa STF del 17 ottobre 2017,

inc. 5A_634/2017, consid. 2; RTiD II-2017 n. 9c pag. 784

consid. 4.1; Dell’Oro,

Il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio: l’art. 301a CC alla

luce della giurisprudenza recente, in: RTiD I-2018, pag. 847-848).

In particolare, nel

rispetto delle libertà costituzionali dei genitori (in particolare, della loro

libertà di domicilio e di movimento), non sono rilevanti i motivi che spingono

uno di loro a trasferirsi, né occorre stabilire se per il bene del figlio

sarebbe preferibile che il genitore non si trasferisse. Il quesito determinante

è quello di sapere se il bene del figlio viene meglio garantito seguendo il

genitore che intende trasferirsi oppure rimanendo con quello che continua a

risiedere nel luogo originario, ciò che eventualmente può implicare una

modifica della custodia (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid.

2.5; DTF 142 III 498 consid. 4.3 non pubblicato). La risposta deve essere data

considerando in primo luogo il bene del figlio e dipende dall’insieme delle

circostanze del caso concreto (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481,

consid. 2.6). Il giudice deve partire dal modello attuale di presa a carico del

figlio: se un genitore ha l’affidamento esclusivo, tendenzialmente si partirà

dal presupposto che un trasferimento dei figli con il medesimo tutela meglio il

loro interesse. Se, al contrario, entrambi i genitori si occupano in maniera

più o meno paritaria dei figli e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la

situazione di partenza è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per

determinare il bene del figlio, che corrispondono a quelli utilizzati dalla

giurisprudenza per decidere dell’affidamento in caso di separazione o divorzio

(DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498

consid. 4.4; STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre

determinare quali sono le relazioni personali tra genitori e figli, le capacità

educative di ogni genitore, la loro attitudine e disponibilità ad occuparsene e

curarli personalmente; va privilegiata la situazione che, nelle circostanze

concrete, appare la più adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle

relazioni personali che è necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di

vista affettivo, psichico, morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori

vanno considerati in secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF

5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF

141.

III 328 consid. 5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5).

Secondo la giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento:

l’ambiente familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del

genitore che se ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione

scolastica, l’esistenza di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro

età e il loro parere (DTF 142 III 481 consid. 2.7).

Come visto, le circostanze

del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per cui più

legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad un

cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce. Per

contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del luogo

di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive

lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e

all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v.

anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).

Il Tribunale federale ha

osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che esso

è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il

trasferimento avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva

economica, oppure è motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di

provenienza o nella propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il

nuovo partner o un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi

plausibili che giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il

trasferimento sia motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro

genitore, può invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e

valutato un cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353

consid. 3.3).

5.2

Nel suo apprezzamento l’autorità non è vincolata, in virtù del

principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle

dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408

consid. 3b, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1). Esso

impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio

tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione

conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il

proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale,

sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere

non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III

411, consid. 3.2.1).

6.

Nel

caso in esame, l’Autorità di prime cure si è pertanto a giusta ragione determinata

sulla questione a sapere se il bene di PI 1 è meglio tutelato seguendo la madre

al nuovo domicilio oppure continuando a risiedere a __________ ma affidato al

padre.

Come accertato, dal

momento della separazione dei genitori, PI 1 è stato di fatto affidato

alla madre, con accordo di ambedue le parti (inizialmente con diritti di visita

per il padre previsti un fine settimana ogni due, oltre ad una sera in

settimana). Circostanza che non può essere negata o messa in discussione in

questa sede.

In simili circostanze,

come già rilevato dall’Autorità di prime cure, occorre partire dal principio

che il benessere di PI 1 fosse maggiormente tutelato con un trasferimento

insieme alla madre, piuttosto che nel rimanere in __________ con il padre.

Un esame degli altri

criteri sviluppati dalla giurisprudenza conduce in ogni caso a privilegiare la

continuità dell’affidamento di PI 1 alle cure materne. Considerata la sua

tenera età, il bambino è più legato alle persone di riferimento che al luogo di

vita: PI 1 al momento del trasferimento, aveva ancora quattro anni e

frequentava la scuola d’infanzia. Egli non aveva ancora una cerchia di amicizie

o degli interessi legati al territorio. Neppure il padre dimostra il contrario.

Benché PI 1 non conoscesse

ancora la lingua __________ non risulta che abbia particolari problematiche

legate all’apprendimento di una nuova lingua. Al riguardo si rileva che per

stessa dichiarazione del padre, il figlio aveva frequentato un corso di __________

all’Istituto __________.

Come riconosciuto dal

padre i contatti con le sorelle __________ e __________ erano già limitati in

precedenza ad alcuni fine settimana, durante i quali avvenivano i diritti di

visita. Il padre non dimostra che tali modalità non potranno essere mantenute

con l’assetto previsto.

Come risulta dagli atti le

ragioni che hanno portato alla madre risultano giustificate e durature. La

madre, allora disoccupata, si è infatti trasferita a __________ a seguito di

un’offerta professionale e dopo aver sottoscritto un contratto di lavoro. Nel

frattempo CO 2 si è inoltre sposata, trasferendosi a vivere presso il domicilio

del marito. Come dichiarato da CO 2, a __________ vive anche la sorella

maggiore __________, che frequenta l’università, mentre il fratello maggiore __________,

ha pure manifestato il desiderio di iscriversi all’università a __________ al

termine del liceo.

Come accertato dalla __________

la nuova abitazione è idonea ad accogliere il minore, il quale può beneficiare

di spazi all’aperto, di una scuola e di parchi giorni a due passi da casa.

Presso l’istituto scolastico di riferimento può inoltre beneficiare di due ore

supplementari di __________ che l’aiuteranno ad apprendere con facilità la

nuova lingua.

La partenza appare pertanto

fondata su motivi plausibili e non vi è ragione di credere che sia motivata

dall’intenzione della madre di allontanare il figlio dal padre.

Quanto alla richiesta di

ottenere l’affidamento di PI 1, va rilevato che il padre, dal momento della

separazione da CO 2, ha trasferito il proprio domicilio a __________. Benché

egli abbia dichiarato che sarebbe intenzionato a nuovamente e trasferire il

proprio domicilio a __________, quest’eventualità appare solo un’ipotesi. In

ogni caso RE 1 non ha dimostrato che il benessere di PI 1 sarebbe meglio

tutelato qualora venisse affidato al padre in __________. RE 1 si è limitato a

dichiarare di essere disposto a trasferirsi a __________ e di “aver

trascorso numerosi momenti da solo con il figlio”. Lamenta genericamente

che il trasferimento comporterebbe uno sradicamento del figlio, che non conosce

la lingua, mettendoli in una situazione di difficoltà, un ingiustificato

allontanamento dal padre e dalla famiglia paterna con importanti difficoltà

organizzative nella gestione dei diritti di visita.

Vista l’alta

conflittualità genitoriale, e la situazione venutasi a creare anche a seguito

delle varie denunce penali, che hanno condotto anche ad una temporanea

sospensione delle relazioni personali padre-figlio, un affidamento al padre non

garantisce al meglio il benessere di PI 1.

Al di là delle evidenti

difficoltà pratiche cui RE 1 andrà incontro nell’esercitare il suo ruolo di

padre a una rilevante distanza (ben sostanziate dal padre e già emerse in

questi mesi), e considerato che al momento attuale un affidamento al padre non

può essere accordato (non essendo nell’interesse prioritario del minore) e

neppure può essere preteso che la madre si trasferisca nuovamente in __________,

la decisione dell’Autorità di prime cure va pertanto confermata integralmente.

In concreto va rilevato che i genitori hanno una situazione finanziaria

favorevole (per ammissione di entrambi) che permette loro di affrontare le eventuali

spese legate, all’esercizio di un diritto di visita a distanza.

Alla luce degli elementi

esaminati, la decisione dell’Autorità di protezione che autorizza il

trasferimento di domicilio di PI 1 presso quello della madre, va confermata.

A titolo abbondanziale va

rilevato che la regolamentazione delle relazioni personali padre-figlio non è

oggetto della decisione impugnata e non può essere messa in discussione in

questa sede, ma sarà oggetto di separata procedura.

Il dispositivo 4 della

decisione impugnata è pure oggetto di distinto reclamo presentato da CO 2 che

sarà deciso separatamente.

7.

Gli oneri

processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della

particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Visto

l’esito della procedura si giustifica di porre a carico di RE 1 fr. 2'000.–

quale indennità di ripetibili per questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia.

RE

1 rifonderà a fr. CO 2 fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.