9.2022.153
Reclamo contro la tassazione della nota onorario del patrocinatore
22 giugno 2023Italiano24 min
collocati presso il __________ – e l’iscrizione di PI 1 presso l’__________. L’Autorità
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.153
Lugano
22 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di protezione del
Tribunale d’appello
Luca
Grisanti
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Villa
sedente
per statuire nella causa che oppone l'
PR
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la tassazione della nota professionale presentata il 5 agosto
2022 dall’avv. PR 1, emanata in relazione alle misure di protezione
concernenti PI 1 e PI 2, figli di RE 1, __________
giudicando
sul reclamo del 26 settembre 2022 presentato dall’avv. PR 1 contro la decisione
emessa il 25 agosto 2022 dall’Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2012) e PI 2 (2015)
sono figli di RE 1, cittadina __________ al beneficio di un permesso di dimora
(B), e di padri ignoti (non accertati). L’autorità parentale su entrambi i
bambini è pertanto esercitata dalla sola madre. Da tempo l’Autorità regionale
di protezione __________ (in seguito: “Autorità di protezione” o “Autorità”) si
sta occupando della situazione dei minori e del loro rapporto personale con la
madre.
B. Dopo vicissitudini
note alle parti e che non occorre qui rievocare, con risoluzione dell’11
febbraio 2021 (n. __________) l’Autorità di protezione ha confermato, in via
cautelare, sia la decisione di sospendere provvisoriamente le relazioni
personali tra madre e figli, sia le misure di protezione già in essere in
favore dei minori PI 1 e PI 2, tra cui la privazione del diritto di determinare
il luogo di dimora della genitrice sui bambini (art. 310 CC) – attualmente
collocati presso il __________ – e l’iscrizione di PI 1 presso l’__________. L’Autorità
ha altresì istituito una curatela educativa (ai sensi dell’art. 308 CC) in
favore dei minori con i seguenti compiti: consigliare e aiutare la madre nella
cura dei figli mediando le esigenze scolastiche e della rete alla madre e
mantenendo i contatti con la rete educativa-terapeutica; vigilare sulle
relazioni personali con la madre verificando la possibilità di ripristinare dei
diritti di visita in forma strettamente sorvegliata e rappresentare i minori in
ambito medico e scolastico per quanto non già di competenza della direzione del
CEM. A tale scopo è stata designata CURA 2, collaboratrice dell’Ufficio dell’aiuto
e della protezione (UAP), settore delle tutele e delle curatele di __________.
Infine è stato confermato l'ordine alla madre di collaborare con la rete (CEM __________,
curatrice educativa, scuola).
C. Con decisione
separata del medesimo giorno (ris. __________) l’Autorità di protezione ha
istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 306 cpv. 2 CC in favore
di PI 1 e PI 2, “con il compito di rappresentare i minori nell’ambito di un
attuale o futuro procedimento penale a carico della madre RE 1 per i
comportamenti ascrivibili al verificarsi di lesioni personali nei confronti dei
figli nell’ambito del loro accudimento da parte della madre, nonché ogni altro
comportamento illecito perseguibile”. Quale curatrice di rappresentanza è
stata nominata l’avv. CURA 1, la quale già rappresentava i minori nella
procedura dinanzi all’Autorità di protezione ai sensi dell’art. 314abis
CC.
D. Sempre l'11 febbraio
2021 l’Autorità di protezione ha intimato le due decisioni testé evocate a RE 1
impartendole un termine di 20 giorni per munirsi di un legale che la assistesse
"nell'ambito della procedura presso la scrivente Autorità di protezione",
con l'avvertenza che in caso di mancato riscontro le sarebbe stato assegnato un
patrocinatore d'ufficio. Dando seguito a tale ingiunzione il 16 febbraio 2021 RE
1 ha incaricato l'avv. PR 1.
E. Con risoluzione n. __________
del 9 aprile 2021 l’Autorità di protezione ha accolto la domanda del 26 marzo
2021 presentata dall’avv. PR 1 e posto RE 1 al beneficio “della dispensa dal
pagamento di eventuali spese e tasse di giustizia” e “del gratuito
patrocinio per gli atti e le procedure successivi alla data dell’istanza”.
F. Con decisione
cautelare del 25 novembre 2021 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha
ripristinato “in modalità strettamente sorvegliata” le relazioni
personali di PI 1 e PI 2 con la madre, stabilendo che i diritti di visita
sarebbero stati esercitati ogni settimana, per la durata indicativa di un’ora
per ogni bambino, con la sorveglianza di __________.
G. Intanto, con due
distinte decisioni rispettivamente del 20 ottobre 2021 (ris. n. __________) e
del 25 novembre 2021 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha conferito
mandato al Servizio medico-psicologico di __________ di procedere a una
valutazione psicodiagnostica a favore di PI 1 e PI 2, comprensiva di consulto
pedopsichiatrico e di valutazione cognitiva. I due rapporti sono stati
trasmessi all’Autorità il 12 maggio 2022.
H. Nel frattempo una
(prima) nota professionale intermedia dell’avv. PR 1 per prestazioni dal 16
febbraio 2021 al 22 ottobre 2021 è stata tassata dall’Autorità di protezione con
decisione del 9 febbraio 2022 (ris. n. __________) che ha decurtato la parcella
del patrocinatore da fr. 6'968.20 (di cui fr. 5'970.– di onorario, fr. 500.– di
spese e fr. 498.20 di IVA) a fr. 4'033.95 (di cui fr. 3'405.– di onorario, fr. 340.50
di spese e fr. 288.45 di IVA). Tale decisione non è stata impugnata.
I. Il 5 agosto 2022 l’avv.
PR 1 ha presentato all’Autorità di protezione una nuova nota d’onorario inerente
alle prestazioni svolte a favore di RE 1 dall’8 novembre 2021 al 5 agosto 2022
per complessivi fr. 4'371.50 (di cui fr. 3'690.– di onorario, fr. 369.– di
spese e fr. 312.50 di IVA).
L. Con decisione del 25
agosto 2022 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha tassato anche la seconda
nota d’onorario dell’avv. PR 1, riducendo la pretesa da fr. 4'371.50 a fr. 2'292.40
(onorario fr. 1'935.–, spese fr. 193.50 e IVA fr. 163.90).
M. Contro la decisione
appena citata, il 26 settembre 2022 l’avv. PR 1 ha presentato reclamo davanti a
questa Camera, postulandone l’annullamento e l’accoglimento integrale della
propria nota professionale, protestate spese e ripetibili.
N. Con uno scritto del
18 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha comunicato a questa Camera di
rinunciare a presentare osservazioni, rinviando integralmente alle motivazioni
addotte nella propria decisione e proponendo la reiezione del reclamo. Mediante
replica del 27 ottobre 2022, l’avv. PR 1 si è riconfermato nelle proprie conclusioni
aggiungendo una sua “riflessione in diritto” per giustificare le prestazioni
indicate nella nota professionale e contestate dall’Autorità di primo grado.
L'Autorità di protezione non ha duplicato.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Ai sensi dell’art.
12.
cpv. 1 della Legge sull’assistenza e sul
gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG; RS 178.300), le decisioni in
materia di assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili
davanti all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le
decisioni dell’autorità concedente.
Le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide
nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art.
48.
lett. f n. 7 LOG). La competenza di
questo giudice è pertanto data.
2.
In merito alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, ai
sensi dell’art. 450f CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, al diritto
cantonale – ossia alla Legge sulla procedura amministrativa (in particolare
alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza
dell’autorità amministrativa [art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8]) e,
nello specifico in questo ambito, alla già citata LAG e al suo regolamento di
applicazione – e in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. in particolare gli art. 117 e segg. CPC in materia
di assistenza giudiziaria e patrocinatore d’ufficio, cui peraltro anche l’art.
13.
LAG rinvia; cfr. sentenza della CDP 9.2021.104 del 7 ottobre 2021, consid. 1
con rinvii).
3.
Secondo
l’art. 12 cpv. 2 LAG il ricorso è proponibile con il rimedio giuridico
applicabile per impugnare il merito ossia, nel caso concreto, con un reclamo il
cui termine è di trenta giorni dalla comunicazione della decisione (art. 450b
cpv. 1 CC). Dal momento che la notifica è avvenuta in concreto all’avv. PR 1 il
26.
agosto 2022, il termine d’impugnazione sarebbe scaduto così domenica 25
settembre, salvo protrarsi al lunedì successivo (26 settembre 2022). Presentato
quello stesso giorno (cfr. data del timbro postale), ultimo giorno utile, il
gravame è dunque tempestivo.
4.
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha tassato la nota di fr. 4'371.50 chiesta
dal patrocinatore di RE 1 (fr. 3'690.– di onorario, fr. 369.– di spese e fr. 312.50
di IVA) in fr. 2'292.40 (fr. 1'935.– di onorario, fr. 193.50 di spese e fr. 163.90
di IVA) riducendo il dispendio di tempo da lui esposto da 20 ore e 50 minuti
alla tariffa di fr. 180.– l’ora (come previsto dall’art. 4 cpv. 4 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RTar, RL 178.310]) a 10 ore e
45.
minuti e riconoscendogli l’indennità fissa per le spese prevista dall’art. 6
cpv. 1 del suddetto Regolamento (ossia 10% dell’onorario). L’Autorità ha
fondato la propria decisione sull’art. 4 LAG, riconoscendo al patrocinatore le
prestazioni a suo dire risultanti da una “ragionevole conduzione del mandato
a esclusione di quelle che esulano da un ambito strettamente forense”. Ha
inoltre ricordato che per la determinazione dell’onorario occorre in particolare
prendere in considerazione la complessità, l’importanza e l’estensione della
pratica, mentre per quanto concerne il tempo impiegato bisogna valutare quante
ore ritenere giustificate in base all’attività svolta dal legale nel singolo
caso, rimanendo valido il principio per cui una tariffa di avvocato, comunque
sia applicata, deve garantire un congruo onorario adeguato alla reale entità
del lavoro svolto.
Sulla scorta di tali
presupposti, l’Autorità di protezione ha esaminato le prestazioni presentate
dall’avv. PR 1 suddividendo le attività in quattro gruppi. Nel primo ha
indicato quelle che a suo dire non possono essere riconosciute siccome,
oltre a non avere una natura “strettamente forense, nemmeno hanno un impatto
determinante nella procedura”. Nel secondo ha raccolto le prestazioni da stralciare
in quanto “senza alcuna influenza sulla procedura”, non essendo di
natura legale “bensì
manifestamente di sostegno” a RE 1. Nel
terzo e nel quarto gruppo l’Autorità ha invece elencato le prestazioni che a
mente sua devono essere ridotte poiché ritenute eccessive rispetto al
tempo necessario per una ragionevole conduzione del mandato. Le stesse si
riferiscono in particolare ai rapporti del Servizio Medico Psicologico (SMP)
concernenti i minori e alla redazione delle osservazioni ai medesimi trasmesse dall’avv.
PR 1 all’Autorità di protezione il 9 giugno 2022.
5.
Il reclamante ritiene
che la decisione impugnata costituisce un “abuso nel potere di apprezzamento”
e risulta finanche arbitraria poiché non si confronta concretamente con il
lavoro da lui effettuato e fatturato. Passando in rassegna i quattro blocchi
suddivisi dall’Autorità di protezione (v. nel dettaglio sotto, consid. 6.1 a 6.4.2),
l’avv. PR 1 si oppone alle decurtazioni della sua nota professionale
giustificando la necessità e il tempo impiegato delle prestazioni elencate
nella parcella.
6.
Ai sensi dell’art. 4
LAG, al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese per le
prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la
tariffa fissata dal Consiglio di Stato; sono escluse, in particolare, quelle
inutili e quelle non connesse con la procedura principale. La remunerazione non
ha necessariamente da essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa
non è quindi per forza di cose definita in modo aritmetico sommando
semplicemente il tempo esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel
fissare la retribuzione l'autorità di tassazione della nota gode di un ampio
potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la causa e ne ha seguito le
varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività del patrocinatore da un
punto di vista quantitativo – dal momento che conosce meglio anche le
difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha richiesto – l’autorità
di ricorso non sostituisce il proprio potere d’apprezzamento a quello della
prima istanza, ma interviene solo quando il risultato appare, nel complesso,
manifestamente inadeguato (analogamente: sentenze della III CCA inc. n. 13.2022.37
del 19 dicembre 2022, consid. 3.1 e 13.2020.134 del 30 marzo 2021, consid. 3).
6.1
Tra le “prestazioni
di contatto con la rete attiva in favore dei minori che non possono essere
riconosciute” l’Autorità di protezione ha annoverato uno scambio di e-mail
avvenuto il 18 novembre 2021 tra l’avv. PR 1 e la psicologa dr.ssa __________ (incaricata
per il supporto alla genitorialità di RE 1) in cui costei “chiedeva
informazioni” al patrocinatore della signora RE 1 e quest'ultimo le rispondeva
di essere in attesa da parte di “SMP e __________” (10 minuti), l’invio
della documentazione alla dr.ssa __________ (10 minuti), la ricerca di contatto
(telefonico e via e-mail) con la signora CURA 2 e il colloquio telefonico con
la sua segretaria (20 minuti), un colloquio telefonico con __________,
assistente sociale dell'UAP (10 minuti) e una telefonata da parte di quest’ultimo
all’avv. PR 1 previo appuntamento telefonico (15 minuti). Al proposito l’Autorità
di prime cure ha addotto che tali contatti tra il patrocinatore e la rete non erano
di natura strettamente forense e non avevano un impatto determinante nella
procedura.
6.1.1
Nel reclamo l’avv. PR 1
ricorda il ruolo rivestito dalle persone citate nella sua nota professionale,
manifestando la propria perplessità per il fatto che l’Autorità di protezione
non gli riconosca – quale rappresentante della madre dei minori toccati dalle
varie misure – la possibilità di avere “contatto con la rete che interagisce
costantemente con le persone interessate e che crea il supporto per le
successive decisioni”. A mente del reclamante l’autorità di prima istanza
non ha spiegato perché le prestazioni in questione non avrebbero un impatto
determinante nella procedura, oltretutto “ancora in alto mare”, e ciò
non per colpa sua o della sua assistita.
6.1.2
Ora, non è contestato
che la dott.ssa __________ (psicologa incaricata dall’Autorità di protezione di
valutare le capacità genitoriali di RE 1 nei confronti dei figli, v.
risoluzione n. __________ del 7 maggio 2020), CURA 2 (curatrice educativa
designata dall’Autorità di protezione in favore dei minori PI 1 e PI 2 con
risoluzione 432/2021 dell’11 febbraio 2021) e __________ (assistente sociale
dell’UAP) facciano tutti e tre parte della rete che si sta occupando della
situazione dei figli di RE 1 e della loro relazione con la madre. Né si
disconosce che i contatti e la collaborazione con la rete rientrano di per sé fra
i compiti regolati dalla decisione dell’11 febbraio 2021 (risoluzione n. __________)
e possano quindi – in qualche modo – ricondursi alla procedura nella quale
l'avv. PR 1 è stato chiamato a intervenire come patrocinatore. Come non si
revoca in dubbio che per assolvere correttamente il proprio mandato il legale, in
una procedura come quella in esame, debba, in una certa misura, poter interagire
con la rete. Il problema è che il reclamante non spiega perché le specifiche prestazioni
in rassegna, non riconosciute dall'Autorità di protezione e del cui contenuto
tutto o quasi si ignora, sarebbero state "indispensabili" per
l'attività forense (e non andrebbero considerate alla stregua di un sostegno
morale o di un ausilio sociale: cfr. DTF 109 Ia 111 consid. 3b), non bastando a
tal proposito il laconico appunto del reclamante secondo cui il "il
contatto con la rete (…) crea il supporto per le successive decisioni".
Spettava al reclamante (che intende farsi riconoscere dallo Stato la sua nota
professionale) rendere quanto meno verosimile l'imprescindibilità delle
prestazioni in oggetto per l'attività forense che gli è stata affidata. Privo
di sufficiente motivazione, il reclamo sfugge, su questo punto, a ulteriore
disamina.
6.2
Per l’Autorità di
protezione andavano inoltre “stralciate” sei prestazioni dell’avv. PR 1 che
a suo dire sarebbero state "senza alcuna influenza sulla procedura"
e non sarebbero state di natura legale ma piuttosto “manifestamente di
sostegno alla signora RE 1 confrontata alla rete o anche per proprie necessità
che esulano dalle [sue] competenze” e meglio:
-
8.
novembre 2021: Coll. con cliente, non riesce a contattare la dr.ssa
__________, non ha notizie da nessuno della rete. Vuole capire, fissiamo
appuntamento per il 9.11.2021 (15');
-
9.
novembre 2021: Coll. in Studio con cliente (non ha più avuto info
né contatti) (20');
-
1.
febbraio 2022: Coll. con cliente (segue il programma “__________”)
(15');
-
8.
marzo 2022: Coll. tel. con cliente per informazioni; permesso B
ottenuto, sedute (visite ai figli) con signora __________ OK, è andata a
parlare con le maestre collaborazione con servizio PS (25');
-
10.
giugno 2022: Ricevo cliente per incombenze richiestemi dalla rete
e curatrice (documenti da compilare per vacanze dei minori in __________ e
passeggiata scolastica, pratiche eseguite nel mio Studio e in contatto email
con la curatrice) (90');
-
30.
giugno 2022: Passa segretaria avv. CURA 1 a consegnare i
passaporti e i permessi di soggiorno dei minori PI 2 e PI 1, chiamo la cliente
per venire a prenderli e preparo la ricevuta (10').
6.2.1
Il reclamante si oppone
allo stralcio di tali prestazioni, poiché a suo dire esse erano attinenti alla
causa. Allega in particolare che la prestazione di 90 minuti del 10 giugno 2022
è avvenuta su richiesta della rete e l’incombenza affidatagli è andata a buon
fine e nell’interesse dei minori. Al proposito egli accenna a un’iniziale
opposizione di RE 1 nel non avere i figli durante le vacanze estive soggiungendo
che la prestazione del 30 giugno 2022 concludeva questo suo intervento. Anche
per questo gruppo di prestazioni egli non comprende – dal momento che l’Autorità
non l’ha spiegato – quale sia il motivo “concreto e puntuale” per cui le
stesse andrebbero stralciate, a maggior ragione ove si consideri che in veste
di patrocinatore egli ha “dovuto risolvere quanto la rete non ha saputo fare”.
Non ricevendo poi l’Autorità di protezione copia di quanto la rete chiede al
patrocinatore (e viceversa), per il reclamante spetterebbe a essa informarsi e
svolgere semplici accertamenti in merito, partendo dal presupposto che l’avvocato
non “freghi” ore e capisca ciò che sia o meno legittimo fatturare.
6.2.2
Per quel che è delle
due prestazioni del 10 e del 30 giugno 2022, l’Autorità di protezione, rinunciando
a presentare osservazioni al reclamo, non ha preso posizione sulle spiegazioni
fornite dal reclamante. Non v'è dunque ragione di dubitare che la prima
prestazione sia stata richiesta dalla rete (come è per altro specificato nella
nota d'onorario) e che la seconda abbia concluso l'intervento in oggetto. Ciò
posto, mal si comprende come tali prestazioni, richieste dalla rete e non intraprese
su iniziativa del patrocinatore o della sua mandante, non siano di per sé da
onorare, potendosi al riguardo presumere che esse fossero verosimilmente indispensabili
all'attività forense dell'avv. PR 1 nella procedura in rassegna. Le due
prestazioni in questione andrebbero dunque onorate per il tempo indicato dal
reclamante (che l'Autorità di protezione non ha contestato, come tale, nel suo
calcolo). Se non che, a ben vedere, la prestazione del 30 giugno 2022
(consegna, da parte della segretaria dell'avv. CURA 1, dei passaporti e dei
permessi di soggiorno dei minori, telefonata alla cliente per venire a
prenderli e preparazione della ricevuta) si appalesa d'acchito come semplice
attività di natura amministrativa e di cancelleria che, quand’anche svolta da
un legale, non può legittimare la remunerazione del tempo ad essa dedicato alla
tariffa oraria di fr. 180.– tesa a compensare un lavoro di natura prettamente
giuridica (cfr. la già citata sentenza della III CCA inc. n. 13.2022.37,
consid. 7 con riferimento). Nella misura in cui non ha riconosciuto tale
prestazione, che poteva senz'altro essere svolta dalla segretaria del
reclamante, la decisione impugnata resiste pertanto alla critica. Laddove
invece non ha riconosciuto la prestazione del 10 giugno 2022 (non contestata
nel suo conteggio: 90 minuti), l'autorità di prime cure ha ecceduto nel proprio
potere di apprezzamento che va di conseguenza corretto.
6.2.3
Per quanto riguarda per
contro le altre prestazioni del secondo blocco (B), vale per analogia quanto illustrato
dianzi (consid. 6.1.2) in relazione alle prestazioni del primo blocco (A). Una
volta di più il reclamante, cui spettava di rendere quanto meno verosimile la
pretesa, non spiega perché sarebbe erronea la decisione impugnata che – seppur
in maniera telegrafica – ha reputato tali prestazioni senza influenza sulla
procedura bensì manifestamente di sostegno a RE 1. Privo di ogni confronto con
la decisione impugnata (non potendo di certo bastare come sufficiente
motivazione il vago accenno a una non meglio precisata "presunzione"
che un avvocato non "freghi" ore), il reclamo è destinato su
questo punto all'insuccesso.
6.3
Il terzo gruppo
concerne prestazioni che secondo l’Autorità di protezione devono essere “ridotte”
in quanto “eccessive rispetto al tempo necessario stante una ragionevole
conduzione del mandato”. Esse si riferiscono ai due rapporti (valutazioni
psicodiagnostiche) del 12 maggio 2022 concernenti PI 1 e PI 2 allestiti dal
Servizio medico-psicologico (SMP) di __________. Nel tassare la nota
l’Autorità, che aveva già tenuto conto della prestazione dell’avvocato del 24
maggio 2022 di 70 minuti per la lettura di tali rapporti, una loro valutazione
e l’invio di una e-mail alla cliente per fissare un appuntamento (v. pag. 2
della nota professionale), ha ridotto i tre successivi interventi (del 25, 30 e
31.
maggio 2022) da 180 a 60 minuti. Ha infatti considerato giustificato
riconoscere – dopo lettura dei rapporti – un tempo ragionevole per un colloquio
personale con la cliente di al massimo 60 minuti, accogliendo quindi solo in
parte la richiesta del patrocinatore (ossia due incontri con la propria
assistita e una lettera a quest’ultima in cui egli esponeva le proprie
considerazioni sui rapporti nonché una rilettura approfondita dei punti critici
dei medesimi).
6.3.1
Il reclamante rileva
che gli interventi fatturati si riferivano a una fase “delicata e decisiva”
della procedura. Egli non comprende perché l’Autorità di protezione abbia
ridotto tali prestazioni, tanto più che detta autorità non conosceva né poteva
conoscere (opponendovisi il segreto professionale) la sostanza e l'influenza del
lavoro effettuato per la vertenza.
6.3.2
Ora, che una siffatta
motivazione basti per riformare la decisione impugnata è alquanto dubbio. Il
reclamo si esaurisce al proposito in una mera recriminazione. Per tacere del
fatto che l'interessato non spiega in cosa consisteva la fase “delicata e
decisiva” della procedura per giustificare il dispendio di tempo esposto. Né
tanto meno perché l'Autorità di protezione avrebbe ecceduto nel proprio apprezzamento
riconoscendogli un'ora per un colloquio personale con la cliente. Ma anche a
prescindere da ciò, il reclamo non sarebbe destinato a miglior sorte su questo
punto. Non si vede – né tanto meno il reclamante illustra – perché gli
servissero (quasi) tre ore per spiegare alla cliente (e invero rileggere) due
rapporti, oltretutto in molti tratti simili se non identici, per la cui lettura
(e valutazione) egli aveva impiegato poco più di un'ora (70 minuti, compreso
anche l'invio di una e-mail alla cliente per appuntamento). Limitando il
dispendio di tempo a un'ora, l'Autorità di protezione non ha trasceso – a un
sommario esame – il proprio margine di apprezzamento. Ancor meno ove si
consideri – come si vedrà in appresso (consid. 6.4) – che al patrocinatore è
stato riconosciuto un ulteriore "confronto" con la cliente a
margine delle osservazioni del 9 giugno 2022 aventi per oggetto (anche) le due
valutazioni psicodiagnostiche del 12 maggio 2022. Su tale questione non
soccorre diffondersi.
6.4
Da ultimo, l’Autorità
di protezione ha ridotto di 225 minuti il tempo rivendicato (in 525 minuti) dall’avv.
PR 1 per la redazione delle osservazioni (di sei pagine) trasmesse il 9 giugno
2022.
Essa ha considerato eccessivo il dispendio orario indicato dal
patrocinatore “stante una ragionevole conduzione del mandato”, ritenendo
sufficiente un tempo complessivo di 5 ore per un esame della fattispecie, un
confronto con la cliente, la redazione dell’allegato e la sua trasmissione.
6.4.1
Il reclamante contesta
suddetta riduzione ritenendo iniquo (a differenza di quanto avviene per esempio
per i traduttori) l’utilizzo di una remunerazione forfettaria a pagina così
come l'avrebbe applicata l’Autorità di protezione. Respinge ogni indebita
ingerenza nella valutazione dell’effettiva necessità di un determinato
dispendio orario, soprattutto in un momento “centrale, potenzialmente
decisivo e delicato da più punti di vista” della procedura in oggetto.
6.4.2
Per tutte le
prestazioni (del 7, 8 e 9 giugno 2022) del reclamante inerenti alla redazione
delle osservazioni (6 pagine fitte) – e ad altri interventi annessi – richieste
il 18 maggio 2022 dall’Autorità di protezione ed esposte nella nota
professionale, la riduzione a sole cinque ore appare effettivamente sproporzionata
per rapporto allo sforzo profuso. D'altronde anche la profusione di tempo
rivendicata dal reclamante risulta oggettivamente eccessiva per rapporto al
tempo che un patrocinatore spiccio e sollecito avrebbe riservato alle attività in
questione. Anche perché i rapporti di valutazione psicodiagnostica erano già
stati (ri)letti e discussi con la cliente (v. sopra, consid. 6.3.2). Quanto al fatto
poi che la riduzione toccherebbe l'onorario "in un momento centrale,
potenzialmente decisivo e delicato", l'obiezione non è, una volta di
più, sostanziata. Tutto ponderato un tempo complessivo di sei ore e mezzo, tenuto
conto di un breve riesame dei rapporti, di un breve confronto con la cliente, della
stesura dell’allegato, della sua rilettura finale e della trasmissione all’Autorità
destinataria, così come delle altre prestazioni indicate al 9 giugno 2022 (“invio
mail a signora CURA 2 e alla rete per esigenze della rete [permessi e
passaporti minori], ricevo mail da avv. CURA 1 con lett. 8.6.2022 inviata all’ARP
__________ e le autorizzazioni all’espatrio”)
può dirsi ragionevole. Entro tali limiti il reclamo merita dunque accoglimento.
7.
Se ne conclude che,
in parziale accoglimento del reclamo, la decisione impugnata va modificata nel
senso che per il periodo richiesto (ossia dall’8 novembre 2021 al 5 agosto
2022) le prestazioni svolte dall’avv. PR 1 sono riconosciute per l’importo
complessivo di fr. 2'932.15 (ossia fr. 2'475.– di onorario, fr. 247.50 di spese
[ossia il 10% dell’onorario: art. 6 cpv. 1 RTar] e fr. 209.65 di IVA 7.7% su 2'722.50),
pari a 13 ore e 45 minuti di lavoro, ossia 3 ore in più rispetto a quanto
deciso dall’Autorità di protezione. Considerata la soccombenza prevalente del reclamante,
si giustifica di porre a suo carico tre quarti delle spese processuali, mentre
la rimanenza è posta a carico dello Stato. La soccombenza non giustifica
l'assegnazione di ripetibili (analogamente, fra le tante, la sentenza citata della
III CCA inc. n. 13.2022.37 consid. 10).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo del 26
settembre 2022 dell’avv. PR 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il
dispositivo n. 1 della decisione del 25 agosto 2022 dell’Autorità di protezione
__________ (ris. n. __________) è così riformato:
“1. A favore del patrocinatore avv. PR 1, __________,
è riconosciuto l’importo di:
- onorario fr. 2'475.00
- spese
(art. 6 cpv. 1 RTar) fr. 247.50
- IVA
7.7% su fr. 2'722.50.– fr. 209.65
Totale fr. 2'932.15
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste per tre
quarti a carico del reclamante e per il resto a carico dello Stato del Canton
Ticino. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Il
vicepresidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall’art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall’art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall’art. 115 LTF.