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Decisione

9.2022.153

Reclamo contro la tassazione della nota onorario del patrocinatore

22 giugno 2023Italiano24 min

collocati presso il __________ – e l’iscrizione di PI 1 presso l’__________. L’Autorità

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.153

Lugano

22 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente della Camera di protezione del

Tribunale d’appello

Luca

Grisanti

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Villa

sedente

per statuire nella causa che oppone l'

PR

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la tassazione della nota professionale presentata il 5 agosto

2022 dall’avv. PR 1, emanata in relazione alle misure di protezione

concernenti PI 1 e PI 2, figli di RE 1, __________

giudicando

sul reclamo del 26 settembre 2022 presentato dall’avv. PR 1 contro la decisione

emessa il 25 agosto 2022 dall’Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2012) e PI 2 (2015)

sono figli di RE 1, cittadina __________ al beneficio di un permesso di dimora

(B), e di padri ignoti (non accertati). L’autorità parentale su entrambi i

bambini è pertanto esercitata dalla sola madre. Da tempo l’Autorità regionale

di protezione __________ (in seguito: “Autorità di protezione” o “Autorità”) si

sta occupando della situazione dei minori e del loro rapporto personale con la

madre.

B. Dopo vicissitudini

note alle parti e che non occorre qui rievocare, con risoluzione dell’11

febbraio 2021 (n. __________) l’Autorità di protezione ha confermato, in via

cautelare, sia la decisione di sospendere provvisoriamente le relazioni

personali tra madre e figli, sia le misure di protezione già in essere in

favore dei minori PI 1 e PI 2, tra cui la privazione del diritto di determinare

il luogo di dimora della genitrice sui bambini (art. 310 CC) – attualmente

collocati presso il __________ – e l’iscrizione di PI 1 presso l’__________. L’Autorità

ha altresì istituito una curatela educativa (ai sensi dell’art. 308 CC) in

favore dei minori con i seguenti compiti: consigliare e aiutare la madre nella

cura dei figli mediando le esigenze scolastiche e della rete alla madre e

mantenendo i contatti con la rete educativa-terapeutica; vigilare sulle

relazioni personali con la madre verificando la possibilità di ripristinare dei

diritti di visita in forma strettamente sorvegliata e rappresentare i minori in

ambito medico e scolastico per quanto non già di competenza della direzione del

CEM. A tale scopo è stata designata CURA 2, collaboratrice dell’Ufficio dell’aiuto

e della protezione (UAP), settore delle tutele e delle curatele di __________.

Infine è stato confermato l'ordine alla madre di collaborare con la rete (CEM __________,

curatrice educativa, scuola).

C. Con decisione

separata del medesimo giorno (ris. __________) l’Autorità di protezione ha

istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 306 cpv. 2 CC in favore

di PI 1 e PI 2, “con il compito di rappresentare i minori nell’ambito di un

attuale o futuro procedimento penale a carico della madre RE 1 per i

comportamenti ascrivibili al verificarsi di lesioni personali nei confronti dei

figli nell’ambito del loro accudimento da parte della madre, nonché ogni altro

comportamento illecito perseguibile”. Quale curatrice di rappresentanza è

stata nominata l’avv. CURA 1, la quale già rappresentava i minori nella

procedura dinanzi all’Autorità di protezione ai sensi dell’art. 314abis

CC.

D. Sempre l'11 febbraio

2021 l’Autorità di protezione ha intimato le due decisioni testé evocate a RE 1

impartendole un termine di 20 giorni per munirsi di un legale che la assistesse

"nell'ambito della procedura presso la scrivente Autorità di protezione",

con l'avvertenza che in caso di mancato riscontro le sarebbe stato assegnato un

patrocinatore d'ufficio. Dando seguito a tale ingiunzione il 16 febbraio 2021 RE

1 ha incaricato l'avv. PR 1.

E. Con risoluzione n. __________

del 9 aprile 2021 l’Autorità di protezione ha accolto la domanda del 26 marzo

2021 presentata dall’avv. PR 1 e posto RE 1 al beneficio “della dispensa dal

pagamento di eventuali spese e tasse di giustizia” e “del gratuito

patrocinio per gli atti e le procedure successivi alla data dell’istanza”.

F. Con decisione

cautelare del 25 novembre 2021 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha

ripristinato “in modalità strettamente sorvegliata” le relazioni

personali di PI 1 e PI 2 con la madre, stabilendo che i diritti di visita

sarebbero stati esercitati ogni settimana, per la durata indicativa di un’ora

per ogni bambino, con la sorveglianza di __________.

G. Intanto, con due

distinte decisioni rispettivamente del 20 ottobre 2021 (ris. n. __________) e

del 25 novembre 2021 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha conferito

mandato al Servizio medico-psicologico di __________ di procedere a una

valutazione psicodiagnostica a favore di PI 1 e PI 2, comprensiva di consulto

pedopsichiatrico e di valutazione cognitiva. I due rapporti sono stati

trasmessi all’Autorità il 12 maggio 2022.

H. Nel frattempo una

(prima) nota professionale intermedia dell’avv. PR 1 per prestazioni dal 16

febbraio 2021 al 22 ottobre 2021 è stata tassata dall’Autorità di protezione con

decisione del 9 febbraio 2022 (ris. n. __________) che ha decurtato la parcella

del patrocinatore da fr. 6'968.20 (di cui fr. 5'970.– di onorario, fr. 500.– di

spese e fr. 498.20 di IVA) a fr. 4'033.95 (di cui fr. 3'405.– di onorario, fr. 340.50

di spese e fr. 288.45 di IVA). Tale decisione non è stata impugnata.

I. Il 5 agosto 2022 l’avv.

PR 1 ha presentato all’Autorità di protezione una nuova nota d’onorario inerente

alle prestazioni svolte a favore di RE 1 dall’8 novembre 2021 al 5 agosto 2022

per complessivi fr. 4'371.50 (di cui fr. 3'690.– di onorario, fr. 369.– di

spese e fr. 312.50 di IVA).

L. Con decisione del 25

agosto 2022 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha tassato anche la seconda

nota d’onorario dell’avv. PR 1, riducendo la pretesa da fr. 4'371.50 a fr. 2'292.40

(onorario fr. 1'935.–, spese fr. 193.50 e IVA fr. 163.90).

M. Contro la decisione

appena citata, il 26 settembre 2022 l’avv. PR 1 ha presentato reclamo davanti a

questa Camera, postulandone l’annullamento e l’accoglimento integrale della

propria nota professionale, protestate spese e ripetibili.

N. Con uno scritto del

18 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha comunicato a questa Camera di

rinunciare a presentare osservazioni, rinviando integralmente alle motivazioni

addotte nella propria decisione e proponendo la reiezione del reclamo. Mediante

replica del 27 ottobre 2022, l’avv. PR 1 si è riconfermato nelle proprie conclusioni

aggiungendo una sua “riflessione in diritto” per giustificare le prestazioni

indicate nella nota professionale e contestate dall’Autorità di primo grado.

L'Autorità di protezione non ha duplicato.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Ai sensi dell’art.

12.

cpv. 1 della Legge sull’assistenza e sul

gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG; RS 178.300), le decisioni in

materia di assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili

davanti all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le

decisioni dell’autorità concedente.

Le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide

nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli

art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art.

48.

lett. f n. 7 LOG). La competenza di

questo giudice è pertanto data.

2.

In merito alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, ai

sensi dell’art. 450f CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, al diritto

cantonale – ossia alla Legge sulla procedura amministrativa (in particolare

alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza

dell’autorità amministrativa [art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8]) e,

nello specifico in questo ambito, alla già citata LAG e al suo regolamento di

applicazione – e in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. in particolare gli art. 117 e segg. CPC in materia

di assistenza giudiziaria e patrocinatore d’ufficio, cui peraltro anche l’art.

13.

LAG rinvia; cfr. sentenza della CDP 9.2021.104 del 7 ottobre 2021, consid. 1

con rinvii).

3.

Secondo

l’art. 12 cpv. 2 LAG il ricorso è proponibile con il rimedio giuridico

applicabile per impugnare il merito ossia, nel caso concreto, con un reclamo il

cui termine è di trenta giorni dalla comunicazione della decisione (art. 450b

cpv. 1 CC). Dal momento che la notifica è avvenuta in concreto all’avv. PR 1 il

26.

agosto 2022, il termine d’impugnazione sarebbe scaduto così domenica 25

settembre, salvo protrarsi al lunedì successivo (26 settembre 2022). Presentato

quello stesso giorno (cfr. data del timbro postale), ultimo giorno utile, il

gravame è dunque tempestivo.

4.

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha tassato la nota di fr. 4'371.50 chiesta

dal patrocinatore di RE 1 (fr. 3'690.– di onorario, fr. 369.– di spese e fr. 312.50

di IVA) in fr. 2'292.40 (fr. 1'935.– di onorario, fr. 193.50 di spese e fr. 163.90

di IVA) riducendo il dispendio di tempo da lui esposto da 20 ore e 50 minuti

alla tariffa di fr. 180.– l’ora (come previsto dall’art. 4 cpv. 4 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RTar, RL 178.310]) a 10 ore e

45.

minuti e riconoscendogli l’indennità fissa per le spese prevista dall’art. 6

cpv. 1 del suddetto Regolamento (ossia 10% dell’onorario). L’Autorità ha

fondato la propria decisione sull’art. 4 LAG, riconoscendo al patrocinatore le

prestazioni a suo dire risultanti da una “ragionevole conduzione del mandato

a esclusione di quelle che esulano da un ambito strettamente forense”. Ha

inoltre ricordato che per la determinazione dell’onorario occorre in particolare

prendere in considerazione la complessità, l’importanza e l’estensione della

pratica, mentre per quanto concerne il tempo impiegato bisogna valutare quante

ore ritenere giustificate in base all’attività svolta dal legale nel singolo

caso, rimanendo valido il principio per cui una tariffa di avvocato, comunque

sia applicata, deve garantire un congruo onorario adeguato alla reale entità

del lavoro svolto.

Sulla scorta di tali

presupposti, l’Autorità di protezione ha esaminato le prestazioni presentate

dall’avv. PR 1 suddividendo le attività in quattro gruppi. Nel primo ha

indicato quelle che a suo dire non possono essere riconosciute siccome,

oltre a non avere una natura “strettamente forense, nemmeno hanno un impatto

determinante nella procedura”. Nel secondo ha raccolto le prestazioni da stralciare

in quanto “senza alcuna influenza sulla procedura”, non essendo di

natura legale “bensì

manifestamente di sostegno” a RE 1. Nel

terzo e nel quarto gruppo l’Autorità ha invece elencato le prestazioni che a

mente sua devono essere ridotte poiché ritenute eccessive rispetto al

tempo necessario per una ragionevole conduzione del mandato. Le stesse si

riferiscono in particolare ai rapporti del Servizio Medico Psicologico (SMP)

concernenti i minori e alla redazione delle osservazioni ai medesimi trasmesse dall’avv.

PR 1 all’Autorità di protezione il 9 giugno 2022.

5.

Il reclamante ritiene

che la decisione impugnata costituisce un “abuso nel potere di apprezzamento”

e risulta finanche arbitraria poiché non si confronta concretamente con il

lavoro da lui effettuato e fatturato. Passando in rassegna i quattro blocchi

suddivisi dall’Autorità di protezione (v. nel dettaglio sotto, consid. 6.1 a 6.4.2),

l’avv. PR 1 si oppone alle decurtazioni della sua nota professionale

giustificando la necessità e il tempo impiegato delle prestazioni elencate

nella parcella.

6.

Ai sensi dell’art. 4

LAG, al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese per le

prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la

tariffa fissata dal Consiglio di Stato; sono escluse, in particolare, quelle

inutili e quelle non connesse con la procedura principale. La remunerazione non

ha necessariamente da essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa

non è quindi per forza di cose definita in modo aritmetico sommando

semplicemente il tempo esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel

fissare la retribuzione l'autorità di tassazione della nota gode di un ampio

potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la causa e ne ha seguito le

varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività del patrocinatore da un

punto di vista quantitativo – dal momento che conosce meglio anche le

difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha richiesto – l’autorità

di ricorso non sostituisce il proprio potere d’apprezzamento a quello della

prima istanza, ma interviene solo quando il risultato appare, nel complesso,

manifestamente inadeguato (analogamente: sentenze della III CCA inc. n. 13.2022.37

del 19 dicembre 2022, consid. 3.1 e 13.2020.134 del 30 marzo 2021, consid. 3).

6.1

Tra le “prestazioni

di contatto con la rete attiva in favore dei minori che non possono essere

riconosciute” l’Autorità di protezione ha annoverato uno scambio di e-mail

avvenuto il 18 novembre 2021 tra l’avv. PR 1 e la psicologa dr.ssa __________ (incaricata

per il supporto alla genitorialità di RE 1) in cui costei “chiedeva

informazioni” al patrocinatore della signora RE 1 e quest'ultimo le rispondeva

di essere in attesa da parte di “SMP e __________” (10 minuti), l’invio

della documentazione alla dr.ssa __________ (10 minuti), la ricerca di contatto

(telefonico e via e-mail) con la signora CURA 2 e il colloquio telefonico con

la sua segretaria (20 minuti), un colloquio telefonico con __________,

assistente sociale dell'UAP (10 minuti) e una telefonata da parte di quest’ultimo

all’avv. PR 1 previo appuntamento telefonico (15 minuti). Al proposito l’Autorità

di prime cure ha addotto che tali contatti tra il patrocinatore e la rete non erano

di natura strettamente forense e non avevano un impatto determinante nella

procedura.

6.1.1

Nel reclamo l’avv. PR 1

ricorda il ruolo rivestito dalle persone citate nella sua nota professionale,

manifestando la propria perplessità per il fatto che l’Autorità di protezione

non gli riconosca – quale rappresentante della madre dei minori toccati dalle

varie misure – la possibilità di avere “contatto con la rete che interagisce

costantemente con le persone interessate e che crea il supporto per le

successive decisioni”. A mente del reclamante l’autorità di prima istanza

non ha spiegato perché le prestazioni in questione non avrebbero un impatto

determinante nella procedura, oltretutto “ancora in alto mare”, e ciò

non per colpa sua o della sua assistita.

6.1.2

Ora, non è contestato

che la dott.ssa __________ (psicologa incaricata dall’Autorità di protezione di

valutare le capacità genitoriali di RE 1 nei confronti dei figli, v.

risoluzione n. __________ del 7 maggio 2020), CURA 2 (curatrice educativa

designata dall’Autorità di protezione in favore dei minori PI 1 e PI 2 con

risoluzione 432/2021 dell’11 febbraio 2021) e __________ (assistente sociale

dell’UAP) facciano tutti e tre parte della rete che si sta occupando della

situazione dei figli di RE 1 e della loro relazione con la madre. Né si

disconosce che i contatti e la collaborazione con la rete rientrano di per sé fra

i compiti regolati dalla decisione dell’11 febbraio 2021 (risoluzione n. __________)

e possano quindi – in qualche modo – ricondursi alla procedura nella quale

l'avv. PR 1 è stato chiamato a intervenire come patrocinatore. Come non si

revoca in dubbio che per assolvere correttamente il proprio mandato il legale, in

una procedura come quella in esame, debba, in una certa misura, poter interagire

con la rete. Il problema è che il reclamante non spiega perché le specifiche prestazioni

in rassegna, non riconosciute dall'Autorità di protezione e del cui contenuto

tutto o quasi si ignora, sarebbero state "indispensabili" per

l'attività forense (e non andrebbero considerate alla stregua di un sostegno

morale o di un ausilio sociale: cfr. DTF 109 Ia 111 consid. 3b), non bastando a

tal proposito il laconico appunto del reclamante secondo cui il "il

contatto con la rete (…) crea il supporto per le successive decisioni".

Spettava al reclamante (che intende farsi riconoscere dallo Stato la sua nota

professionale) rendere quanto meno verosimile l'imprescindibilità delle

prestazioni in oggetto per l'attività forense che gli è stata affidata. Privo

di sufficiente motivazione, il reclamo sfugge, su questo punto, a ulteriore

disamina.

6.2

Per l’Autorità di

protezione andavano inoltre “stralciate” sei prestazioni dell’avv. PR 1 che

a suo dire sarebbero state "senza alcuna influenza sulla procedura"

e non sarebbero state di natura legale ma piuttosto “manifestamente di

sostegno alla signora RE 1 confrontata alla rete o anche per proprie necessità

che esulano dalle [sue] competenze” e meglio:

-

8.

novembre 2021: Coll. con cliente, non riesce a contattare la dr.ssa

__________, non ha notizie da nessuno della rete. Vuole capire, fissiamo

appuntamento per il 9.11.2021 (15');

-

9.

novembre 2021: Coll. in Studio con cliente (non ha più avuto info

né contatti) (20');

-

1.

febbraio 2022: Coll. con cliente (segue il programma “__________”)

(15');

-

8.

marzo 2022: Coll. tel. con cliente per informazioni; permesso B

ottenuto, sedute (visite ai figli) con signora __________ OK, è andata a

parlare con le maestre collaborazione con servizio PS (25');

-

10.

giugno 2022: Ricevo cliente per incombenze richiestemi dalla rete

e curatrice (documenti da compilare per vacanze dei minori in __________ e

passeggiata scolastica, pratiche eseguite nel mio Studio e in contatto email

con la curatrice) (90');

-

30.

giugno 2022: Passa segretaria avv. CURA 1 a consegnare i

passaporti e i permessi di soggiorno dei minori PI 2 e PI 1, chiamo la cliente

per venire a prenderli e preparo la ricevuta (10').

6.2.1

Il reclamante si oppone

allo stralcio di tali prestazioni, poiché a suo dire esse erano attinenti alla

causa. Allega in particolare che la prestazione di 90 minuti del 10 giugno 2022

è avvenuta su richiesta della rete e l’incombenza affidatagli è andata a buon

fine e nell’inte­resse dei minori. Al proposito egli accenna a un’iniziale

opposizione di RE 1 nel non avere i figli durante le vacanze estive soggiungendo

che la prestazione del 30 giugno 2022 concludeva questo suo intervento. Anche

per questo gruppo di prestazioni egli non comprende – dal momento che l’Autorità

non l’ha spiegato – quale sia il motivo “concreto e puntuale” per cui le

stesse andrebbero stralciate, a maggior ragione ove si consideri che in veste

di patrocinatore egli ha “dovuto risolvere quanto la rete non ha saputo fare”.

Non ricevendo poi l’Autorità di protezione copia di quanto la rete chiede al

patrocinatore (e viceversa), per il reclamante spetterebbe a essa informarsi e

svolgere semplici accertamenti in merito, partendo dal presupposto che l’avvocato

non “freghi” ore e capisca ciò che sia o meno legittimo fatturare.

6.2.2

Per quel che è delle

due prestazioni del 10 e del 30 giugno 2022, l’Autorità di protezione, rinunciando

a presentare osservazioni al reclamo, non ha preso posizione sulle spiegazioni

fornite dal reclamante. Non v'è dunque ragione di dubitare che la prima

prestazione sia stata richiesta dalla rete (come è per altro specificato nella

nota d'onorario) e che la seconda abbia concluso l'intervento in oggetto. Ciò

posto, mal si comprende come tali prestazioni, richieste dalla rete e non intraprese

su iniziativa del patrocinatore o della sua mandante, non siano di per sé da

onorare, potendosi al riguardo presumere che esse fossero verosimilmente indispensabili

all'attività forense dell'avv. PR 1 nella procedura in rassegna. Le due

prestazioni in questione andrebbero dunque onorate per il tempo indicato dal

reclamante (che l'Autorità di protezione non ha contestato, come tale, nel suo

calcolo). Se non che, a ben vedere, la prestazione del 30 giugno 2022

(consegna, da parte della segretaria dell'avv. CURA 1, dei passaporti e dei

permessi di soggiorno dei minori, telefonata alla cliente per venire a

prenderli e preparazione della ricevuta) si appalesa d'acchito come semplice

attività di natura amministrativa e di cancelleria che, quand’anche svolta da

un legale, non può legittimare la remunerazione del tempo ad essa dedicato alla

tariffa oraria di fr. 180.– tesa a compensare un lavoro di natura prettamente

giuridica (cfr. la già citata sentenza della III CCA inc. n. 13.2022.37,

consid. 7 con riferimento). Nella misura in cui non ha riconosciuto tale

prestazione, che poteva senz'altro essere svolta dalla segretaria del

reclamante, la decisione impugnata resiste pertanto alla critica. Laddove

invece non ha riconosciuto la prestazione del 10 giugno 2022 (non contestata

nel suo conteggio: 90 minuti), l'autorità di prime cure ha ecceduto nel proprio

potere di apprezzamento che va di conseguenza corretto.

6.2.3

Per quanto riguarda per

contro le altre prestazioni del secondo blocco (B), vale per analogia quanto illustrato

dianzi (consid. 6.1.2) in relazione alle prestazioni del primo blocco (A). Una

volta di più il reclamante, cui spettava di rendere quanto meno verosimile la

pretesa, non spiega perché sarebbe erronea la decisione impugnata che – seppur

in maniera telegrafica – ha reputato tali prestazioni senza influenza sulla

procedura bensì manifestamente di sostegno a RE 1. Privo di ogni confronto con

la decisione impugnata (non potendo di certo bastare come sufficiente

motivazione il vago accenno a una non meglio precisata "presunzione"

che un avvocato non "freghi" ore), il reclamo è destinato su

questo punto all'insuccesso.

6.3

Il terzo gruppo

concerne prestazioni che secondo l’Autorità di protezione devono essere “ridotte”

in quanto “eccessive rispetto al tempo necessario stante una ragionevole

conduzione del mandato”. Esse si riferiscono ai due rapporti (valutazioni

psicodiagnostiche) del 12 maggio 2022 concernenti PI 1 e PI 2 allestiti dal

Servizio medico-psicologico (SMP) di __________. Nel tassare la nota

l’Autorità, che aveva già tenuto conto della prestazione dell’avvocato del 24

maggio 2022 di 70 minuti per la lettura di tali rapporti, una loro valutazione

e l’invio di una e-mail alla cliente per fissare un appuntamento (v. pag. 2

della nota professionale), ha ridotto i tre successivi interventi (del 25, 30 e

31.

maggio 2022) da 180 a 60 minuti. Ha infatti considerato giustificato

riconoscere – dopo lettura dei rapporti – un tempo ragionevole per un colloquio

personale con la cliente di al massimo 60 minuti, accogliendo quindi solo in

parte la richiesta del patrocinatore (ossia due incontri con la propria

assistita e una lettera a quest’ultima in cui egli esponeva le proprie

considerazioni sui rapporti nonché una rilettura approfondita dei punti critici

dei medesimi).

6.3.1

Il reclamante rileva

che gli interventi fatturati si riferivano a una fase “delicata e decisiva”

della procedura. Egli non comprende perché l’Autorità di protezione abbia

ridotto tali prestazioni, tanto più che detta autorità non conosceva né poteva

conoscere (opponendovisi il segreto professionale) la sostanza e l'influenza del

lavoro effettuato per la vertenza.

6.3.2

Ora, che una siffatta

motivazione basti per riformare la decisione impugnata è alquanto dubbio. Il

reclamo si esaurisce al proposito in una mera recriminazione. Per tacere del

fatto che l'interessato non spiega in cosa consisteva la fase “delicata e

decisiva” della procedura per giustificare il dispendio di tempo esposto. Né

tanto meno perché l'Autorità di protezione avrebbe ecceduto nel proprio apprezzamento

riconoscendogli un'ora per un colloquio personale con la cliente. Ma anche a

prescindere da ciò, il reclamo non sarebbe destinato a miglior sorte su questo

punto. Non si vede – né tanto meno il reclamante illustra – perché gli

servissero (quasi) tre ore per spiegare alla cliente (e invero rileggere) due

rapporti, oltretutto in molti tratti simili se non identici, per la cui lettura

(e valutazione) egli aveva impiegato poco più di un'ora (70 minuti, compreso

anche l'invio di una e-mail alla cliente per appuntamento). Limitando il

dispendio di tempo a un'ora, l'Autorità di protezione non ha trasceso – a un

sommario esame – il proprio margine di apprezzamento. Ancor meno ove si

consideri – come si vedrà in appresso (consid. 6.4) – che al patrocinatore è

stato riconosciuto un ulteriore "confronto" con la cliente a

margine delle osservazioni del 9 giugno 2022 aventi per oggetto (anche) le due

valutazioni psicodiagnostiche del 12 maggio 2022. Su tale questione non

soccorre diffondersi.

6.4

Da ultimo, l’Autorità

di protezione ha ridotto di 225 minuti il tempo rivendicato (in 525 minuti) dall’avv.

PR 1 per la redazione delle osservazioni (di sei pagine) trasmesse il 9 giugno

2022.

Essa ha considerato eccessivo il dispendio orario indicato dal

patrocinatore “stante una ragionevole conduzione del mandato”, ritenendo

sufficiente un tempo complessivo di 5 ore per un esame della fattispecie, un

confronto con la cliente, la redazione dell’allegato e la sua trasmissione.

6.4.1

Il reclamante contesta

suddetta riduzione ritenendo iniquo (a differenza di quanto avviene per esempio

per i traduttori) l’utilizzo di una remunerazione forfettaria a pagina così

come l'avrebbe applicata l’Autorità di protezione. Respinge ogni indebita

ingerenza nella valutazione dell’effettiva necessità di un determinato

dispendio orario, soprattutto in un momento “centrale, potenzialmente

decisivo e delicato da più punti di vista” della procedura in oggetto.

6.4.2

Per tutte le

prestazioni (del 7, 8 e 9 giugno 2022) del reclamante inerenti alla redazione

delle osservazioni (6 pagine fitte) – e ad altri interventi annessi – richieste

il 18 maggio 2022 dall’Autorità di protezione ed esposte nella nota

professionale, la riduzione a sole cinque ore appare effettivamente sproporzionata

per rapporto allo sforzo profuso. D'altronde anche la profusione di tempo

rivendicata dal reclamante risulta oggettivamente eccessiva per rapporto al

tempo che un patrocinatore spiccio e sollecito avrebbe riservato alle attività in

questione. Anche perché i rapporti di valutazione psicodiagnostica erano già

stati (ri)letti e discussi con la cliente (v. sopra, consid. 6.3.2). Quanto al fatto

poi che la riduzione toccherebbe l'onorario "in un momento centrale,

potenzialmente decisivo e delicato", l'obiezione non è, una volta di

più, sostanziata. Tutto ponderato un tempo complessivo di sei ore e mezzo, tenuto

conto di un breve riesame dei rapporti, di un breve confronto con la cliente, della

stesura dell’allegato, della sua rilettura finale e della trasmissione all’Autorità

destinataria, così come delle altre prestazioni indicate al 9 giugno 2022 (“invio

mail a signora CURA 2 e alla rete per esigenze della rete [permessi e

passaporti minori], ricevo mail da avv. CURA 1 con lett. 8.6.2022 inviata all’ARP

__________ e le autorizzazioni all’espatrio”)

può dirsi ragionevole. Entro tali limiti il reclamo merita dunque accoglimento.

7.

Se ne conclude che,

in parziale accoglimento del reclamo, la decisione impugnata va modificata nel

senso che per il periodo richiesto (ossia dall’8 novembre 2021 al 5 agosto

2022) le prestazioni svolte dall’avv. PR 1 sono riconosciute per l’importo

complessivo di fr. 2'932.15 (ossia fr. 2'475.– di onorario, fr. 247.50 di spese

[ossia il 10% dell’onorario: art. 6 cpv. 1 RTar] e fr. 209.65 di IVA 7.7% su 2'722.50),

pari a 13 ore e 45 minuti di lavoro, ossia 3 ore in più rispetto a quanto

deciso dall’Autorità di protezione. Considerata la soccombenza prevalente del reclamante,

si giustifica di porre a suo carico tre quarti delle spese processuali, mentre

la rimanenza è posta a carico dello Stato. La soccombenza non giustifica

l'assegnazione di ripetibili (analogamente, fra le tante, la sentenza citata della

III CCA inc. n. 13.2022.37 consid. 10).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo del 26

settembre 2022 dell’avv. PR 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il

dispositivo n. 1 della decisione del 25 agosto 2022 dell’Autorità di protezione

__________ (ris. n. __________) è così riformato:

“1. A favore del patrocinatore avv. PR 1, __________,

è riconosciuto l’importo di:

- onorario fr. 2'475.00

- spese

(art. 6 cpv. 1 RTar) fr. 247.50

- IVA

7.7% su fr. 2'722.50.– fr. 209.65

Totale fr. 2'932.15

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste per tre

quarti a carico del reclamante e per il resto a carico dello Stato del Canton

Ticino. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Il

vicepresidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall’art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall’art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall’art. 115 LTF.