9.2022.154
Ripartizione di tasse e spese di prima sede, secondo il principio di equità
21 febbraio 2023Italiano10 min
precisato di avere una relazione stabile con un uomo che vive appunto a __________.
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.154
Lugano
21 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE 1
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda l’attribuzione di tasse e spese di prima sede;
giudicando
sul reclamo del 23 settembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 8 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2017) è figlio
di CO 2 e di RE 1.
I genitori, detengono l’autorità
parentale congiunta.
B. Mediante decisione 2
marzo 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità
di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa, nominando
CURA 1 quale curatrice.
C. Con istanza 9
febbraio 2022 CO 2 ha chiesto all’Autorità di protezione di autorizzare
formalmente il trasferimento del domicilio di PI 1 presso il nuovo domicilio
della madre, sito nel Canton __________.
Con osservazioni 28
febbraio 2022 RE 1 si è opposto alla richiesta della madre.
D. Mediante decisione
cautelare 11 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha fatto divieto a CO 2 di
trasferire il domicilio del figlio e convocato le parti ad un’udienza.
E. In occasione
dell’udienza 6 maggio 2022 dinanzi all’ARP CO 2 ha dichiarato che il proprio
trasferimento sarebbe fondato da motivi professionali e privati. CO 2 ha
precisato di avere una relazione stabile con un uomo che vive appunto a __________.
RE 1 ha ribadito la sua
contrarietà al trasferimento del figlio e postulato l’attribuzione
dell’affidamento di PI 1.
F. Con scritto 11 luglio
2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto all’Autorità di protezione di __________
la collaborazione al fine di poter intervenire, se necessario, a protezione di PI
1.
G. Nel frattempo, con
scritto 30 agosto 2022 CO 2 ha chiesto un intervento cautelare inaudita
altera parte, teso a voler sospendere ogni e qualsivoglia diritto di visita
paterno, in vista di opportuni accertamenti.
A seguito della
segnalazione della madre (per lesioni riscontrate alle mani di PI 1 al rientro
dalle vacanze estive con il padre), mediante decisione supercautelare 1.
settembre 2022 l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali padre-figlio,
“in attesa dei necessari accertamenti”.
Nel frattempo, con
decisione 23 settembre 2022 ha revocato la supercautelare 1° settembre
2022 (sospensione delle relazioni personali padre-figlio) (disp. 1) e previsto
in via cautelare, che le relazioni personali padre-figlio saranno svolte in
modalità sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________ (disp. 2), dato
istruzione alla madre di fare rientro in Ticino due volte al mese per
permettere l’esercizio dei diritti di visita (disp. 3), assegnato alle parti un
termine di 10 giorni per esprimersi in merito al conferimento al SMP di una
perizia sulle capacità genitoriali e ai quesiti peritali posti (disp. 4).
H. Con osservazioni
conclusive 5 settembre 2022 RE 1 ribadisce la richiesta che il trasferimento di
PI 1 non venga autorizzato, postulando il conferimento dell’affido esclusivo,
con ampi diritti di visita alla madre e un mandato di valutazione sulle
capacità genitoriali.
CO 2 si conferma nelle
proprie richieste.
I. Mediante decisione
9 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha autorizzato CO 2 a trasferire il
domicilio di PI 1 a __________ (disp. 1), respinto l’istanza di RE 1 volta
all’ottenimento della custodia esclusiva del figlio (disp. 2), dato istruzione
alla madre di “dare regolari informazioni a RE 1 circa l’andamento scolastico
di PI 1 e i suoi progressi e le attività extrascolastiche svolte” (disp. 3).
Per la decisione è
stata prelevata una tassa di giustizia di fr. 500.–, posta a carico dei
genitori in ragione di metà ciascuno (disp. 4). L’Autorità ha in particolare
rilevato che il contenzioso è stato caratterizzato da diverse reciproche
istanze (conseguenza della conflittualità permanente) che hanno complicato
l’iter processuale e procrastinato il contenzioso.
J. Con reclamo 23
settembre 2022 RE 1 è insorta contro il dispositivo 4 della predetta decisione,
postulandone l’annullamento. La reclamante chiede che la tassa di prima sede
venga interamente poste a carico di CO 2, unico soccombente.
K. Con osservazioni 17
ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha postulato la conferma della decisione
9 settembre 2022, indicando di aver applicato il principio di equità per la
ripartizione dei costi.
Con osservazioni 18 ottobre
2022 CO 2 chiede che il reclamo di RE 1 venga respinto.
RE 1 ha rinunciato a presentare
l’allegato di replica.
L. Con decisione 23
gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha nominato quale nuova curatrice
educativa di PI 1 __________, in sostituzione della precedente.
M. Nel frattempo, il
reclamo 22 settembre 2022 inoltrato da CO 2 avverso la decisione 9 settembre
2022 dell’Autorità di protezione è stato respinto da questa Camera (decisione CDP
14 febbraio 2023, inc. 9.2022.152).
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Come indicato la reclamante
avversa unicamente il dispositivo n. 4 della decisione dell’Autorità di
protezione, postulando che la tassa di prima sede venga interamente assegnate a
CO 2, quale unico soccombente. Non ha invece messo in discussione l’ammontare
della stessa.
3.
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha indicato che il contenzioso è stato inutilmente
procrastinato da entrambi i genitori, ragione per la quale le tasse sono state
poste a carico di entrambi i genitori. In sede d’osservazione ha poi precisato che
nelle procedure di diritto di famiglia, e per analogia anche al diritto di
protezione, è applicabile il principio della ripartizione secondo equità,
prescindendo dal principio di ripartizione secondo la soccombenza.
4.
Giusta l’art. 29
LPMA le autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie
decisioni delle tasse (cpv. 1). Possono inoltre condannare la parte soccombente
al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse. È applicabile per analogia
il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC) e
la legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (cpv. 2).
L'art. 106 cpv. 1 CPC
stabilisce che le spese giudiziarie – intendendosi con ciò le spese processuali
e le spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a carico della parte
soccombente.
In casi particolari il
giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi secondo equità
facendo capo al proprio apprezzamento, in specie nelle cause del diritto di
famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) oppure “se altre circostanze speciali
fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura”
(lett. f).
A tale proposito il
giudice gode di un ampio margine d'apprezzamento sia per quel che riguarda la
ripartizione delle spese sia sull'applicazione dell'art. 106 CPC (DTF 139 III
358.
consid. 3; sentenza del TF 5A_864/2018 del 23 maggio 2019 consid. 5.2 con
rinvii).
4.1
Il giudice può dunque prescindere
dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità nelle
cause di diritto di famiglia, che non sono sempre facilmente riconducibili ad
una logica di vittoria e sconfitta (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 107 CPC, n.
15.
pag. 555). Non è dunque escluso che in simili procedure la parte vittoriosa
possa comunque essere tenuta a sopportare una parte degli oneri processuali.
4.2
L’art. 107 cpv. 1
lett. f CPC è invece una clausola generale, di portata potenzialmente
assai ampia, che abbraccia nel suo complesso la costellazione dove altre
circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito
della procedura. Il Tribunale federale ha giudicato che delle eccezioni al
principio della soccombenza sono ammissibili “quando le circostanze lo
suggeriscono” (TF 5P.270/2005 del 10 ottobre 2005 consid. 2). Ad esempio,
può entrare in gioco il comportamento pre-processuale tenuto da una parte, in
caso di soccombenza reciproca; oppure il comportamento di una parte, che incita
l’altra ad agire in giustizia o che è volto a ritardare e/o complicare senza
giustificazione il processo. Questo spazio d’apprezzamento va applicato
restrittivamente dal giudice e soltanto in presenza di circostanze particolari,
onde non sovvertire le logiche della buona fede e prevedibilità dell’attività
statale (cfr. Trezzini,
Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 107 CPC, n. 27).
5.
La decisione dell’Autorità
di prime cure che ha messo, per equità, a carico dei genitori in ragione
di metà ciascuno le tasse di giustizia relative alla decisione con la quale ha
autorizzato la madre a trasferire il domicilio del figlio, va quindi confermata.
Benché CO 2 sia di fatto
risultato soccombente, come a giusto titolo rilevato dall’Autorità di prime
cure già in sede di sentenza, la vertenza è stata caratterizzata da diverse
reciproche istanze e da un’evidente conflittualità genitoriale, che hanno
inutilmente procrastinato e complicato il contenzioso. Circostanza, che si è
ripetuta anche in seconda sede, neppure messa in discussione dalle parti.
L’Autorità di prime cure,
in sede d’osservazione, ha peraltro precisato che in concreto non vi sarebbe
una vera soccombenza da parte del genitore (in casu il padre) che “gioco-forza”
subisce la decisione dell’altro genitore, di spostare il proprio domicilio
altrove. Questo indipendentemente dal fatto che ottenga o meno l’autorizzazione
richiesta.
In simili circostanze la
decisione, proporzionata e motivata, resiste alle generiche critiche della
reclamante, che neppure ha presentato l’allegato di replica.
6.
Gli
oneri giudiziari per il presente giudizio seguono il principio della
soccombenza.
Visto
l’esito della procedura si giustifica di porre a carico di RE 1 fr. 500.– quale
indennità di ripetibili per questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
150.–
fr.
500.–
sono posti a carico di RE
1 che rifonderà a CO 2 fr. 500.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.