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Decisione

9.2022.154

Ripartizione di tasse e spese di prima sede, secondo il principio di equità

21 febbraio 2023Italiano10 min

precisato di avere una relazione stabile con un uomo che vive appunto a __________.

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.154

Lugano

21 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE 1

patr. da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda l’attribuzione di tasse e spese di prima sede;

giudicando

sul reclamo del 23 settembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 8 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2017) è figlio

di CO 2 e di RE 1.

I genitori, detengono l’autorità

parentale congiunta.

B. Mediante decisione 2

marzo 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità

di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa, nominando

CURA 1 quale curatrice.

C. Con istanza 9

febbraio 2022 CO 2 ha chiesto all’Autorità di protezione di autorizzare

formalmente il trasferimento del domicilio di PI 1 presso il nuovo domicilio

della madre, sito nel Canton __________.

Con osservazioni 28

febbraio 2022 RE 1 si è opposto alla richiesta della madre.

D. Mediante decisione

cautelare 11 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha fatto divieto a CO 2 di

trasferire il domicilio del figlio e convocato le parti ad un’udienza.

E. In occasione

dell’udienza 6 maggio 2022 dinanzi all’ARP CO 2 ha dichiarato che il proprio

trasferimento sarebbe fondato da motivi professionali e privati. CO 2 ha

precisato di avere una relazione stabile con un uomo che vive appunto a __________.

RE 1 ha ribadito la sua

contrarietà al trasferimento del figlio e postulato l’attribuzione

dell’affidamento di PI 1.

F. Con scritto 11 luglio

2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto all’Autorità di protezione di __________

la collaborazione al fine di poter intervenire, se necessario, a protezione di PI

1.

G. Nel frattempo, con

scritto 30 agosto 2022 CO 2 ha chiesto un intervento cautelare inaudita

altera parte, teso a voler sospendere ogni e qualsivoglia diritto di visita

paterno, in vista di opportuni accertamenti.

A seguito della

segnalazione della madre (per lesioni riscontrate alle mani di PI 1 al rientro

dalle vacanze estive con il padre), mediante decisione supercautelare 1.

settembre 2022 l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali padre-figlio,

“in attesa dei necessari accertamenti”.

Nel frattempo, con

decisione 23 settembre 2022 ha revocato la supercautelare 1° settembre

2022 (sospensione delle relazioni personali padre-figlio) (disp. 1) e previsto

in via cautelare, che le relazioni personali padre-figlio saranno svolte in

modalità sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________ (disp. 2), dato

istruzione alla madre di fare rientro in Ticino due volte al mese per

permettere l’esercizio dei diritti di visita (disp. 3), assegnato alle parti un

termine di 10 giorni per esprimersi in merito al conferimento al SMP di una

perizia sulle capacità genitoriali e ai quesiti peritali posti (disp. 4).

H. Con osservazioni

conclusive 5 settembre 2022 RE 1 ribadisce la richiesta che il trasferimento di

PI 1 non venga autorizzato, postulando il conferimento dell’affido esclusivo,

con ampi diritti di visita alla madre e un mandato di valutazione sulle

capacità genitoriali.

CO 2 si conferma nelle

proprie richieste.

I. Mediante decisione

9 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha autorizzato CO 2 a trasferire il

domicilio di PI 1 a __________ (disp. 1), respinto l’istanza di RE 1 volta

all’ottenimento della custodia esclusiva del figlio (disp. 2), dato istruzione

alla madre di “dare regolari informazioni a RE 1 circa l’andamento scolastico

di PI 1 e i suoi progressi e le attività extrascolastiche svolte” (disp. 3).

Per la decisione è

stata prelevata una tassa di giustizia di fr. 500.–, posta a carico dei

genitori in ragione di metà ciascuno (disp. 4). L’Autorità ha in particolare

rilevato che il contenzioso è stato caratterizzato da diverse reciproche

istanze (conseguenza della conflittualità permanente) che hanno complicato

l’iter processuale e procrastinato il contenzioso.

J. Con reclamo 23

settembre 2022 RE 1 è insorta contro il dispositivo 4 della predetta decisione,

postulandone l’annullamento. La reclamante chiede che la tassa di prima sede

venga interamente poste a carico di CO 2, unico soccombente.

K. Con osservazioni 17

ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha postulato la conferma della decisione

9 settembre 2022, indicando di aver applicato il principio di equità per la

ripartizione dei costi.

Con osservazioni 18 ottobre

2022 CO 2 chiede che il reclamo di RE 1 venga respinto.

RE 1 ha rinunciato a presentare

l’allegato di replica.

L. Con decisione 23

gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha nominato quale nuova curatrice

educativa di PI 1 __________, in sostituzione della precedente.

M. Nel frattempo, il

reclamo 22 settembre 2022 inoltrato da CO 2 avverso la decisione 9 settembre

2022 dell’Autorità di protezione è stato respinto da questa Camera (decisione CDP

14 febbraio 2023, inc. 9.2022.152).

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Come indicato la reclamante

avversa unicamente il dispositivo n. 4 della decisione dell’Autorità di

protezione, postulando che la tassa di prima sede venga interamente assegnate a

CO 2, quale unico soccombente. Non ha invece messo in discussione l’ammontare

della stessa.

3.

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha indicato che il contenzioso è stato inutilmente

procrastinato da entrambi i genitori, ragione per la quale le tasse sono state

poste a carico di entrambi i genitori. In sede d’osservazione ha poi precisato che

nelle procedure di diritto di famiglia, e per analogia anche al diritto di

protezione, è applicabile il principio della ripartizione secondo equità,

prescindendo dal principio di ripartizione secondo la soccombenza.

4.

Giusta l’art. 29

LPMA le autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie

decisioni delle tasse (cpv. 1). Possono inoltre condannare la parte soccombente

al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse. È applicabile per analogia

il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC) e

la legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (cpv. 2).

L'art. 106 cpv. 1 CPC

stabilisce che le spese giudiziarie – intendendosi con ciò le spese processuali

e le spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a carico della parte

soccombente.

In casi particolari il

giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi secondo equità

facendo capo al proprio apprezzamento, in specie nelle cause del diritto di

famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) oppure “se altre circostanze speciali

fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura”

(lett. f).

A tale proposito il

giudice gode di un ampio margine d'apprezzamento sia per quel che riguarda la

ripartizione delle spese sia sull'applicazione dell'art. 106 CPC (DTF 139 III

358.

consid. 3; sentenza del TF 5A_864/2018 del 23 maggio 2019 consid. 5.2 con

rinvii).

4.1

Il giudice può dunque prescindere

dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità nelle

cause di diritto di famiglia, che non sono sempre facilmente riconducibili ad

una logica di vittoria e sconfitta (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 107 CPC, n.

15.

pag. 555). Non è dunque escluso che in simili procedure la parte vittoriosa

possa comunque essere tenuta a sopportare una parte degli oneri processuali.

4.2

L’art. 107 cpv. 1

lett. f CPC è invece una clausola generale, di portata potenzialmente

assai ampia, che abbraccia nel suo complesso la costellazione dove altre

circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito

della procedura. Il Tribunale federale ha giudicato che delle eccezioni al

principio della soccombenza sono ammissibili “quando le circostanze lo

suggeriscono” (TF 5P.270/2005 del 10 ottobre 2005 consid. 2). Ad esempio,

può entrare in gioco il comportamento pre-processuale tenuto da una parte, in

caso di soccombenza reciproca; oppure il comportamento di una parte, che incita

l’altra ad agire in giustizia o che è volto a ritardare e/o complicare senza

giustificazione il processo. Questo spazio d’apprezzamento va applicato

restrittivamente dal giudice e soltanto in presenza di circostanze particolari,

onde non sovvertire le logiche della buona fede e prevedibilità dell’attività

statale (cfr. Trezzini,

Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 107 CPC, n. 27).

5.

La decisione dell’Autorità

di prime cure che ha messo, per equità, a carico dei genitori in ragione

di metà ciascuno le tasse di giustizia relative alla decisione con la quale ha

autorizzato la madre a trasferire il domicilio del figlio, va quindi confermata.

Benché CO 2 sia di fatto

risultato soccombente, come a giusto titolo rilevato dall’Autorità di prime

cure già in sede di sentenza, la vertenza è stata caratterizzata da diverse

reciproche istanze e da un’evidente conflittualità genitoriale, che hanno

inutilmente procrastinato e complicato il contenzioso. Circostanza, che si è

ripetuta anche in seconda sede, neppure messa in discussione dalle parti.

L’Autorità di prime cure,

in sede d’osservazione, ha peraltro precisato che in concreto non vi sarebbe

una vera soccombenza da parte del genitore (in casu il padre) che “gioco-forza”

subisce la decisione dell’altro genitore, di spostare il proprio domicilio

altrove. Questo indipendentemente dal fatto che ottenga o meno l’autorizzazione

richiesta.

In simili circostanze la

decisione, proporzionata e motivata, resiste alle generiche critiche della

reclamante, che neppure ha presentato l’allegato di replica.

6.

Gli

oneri giudiziari per il presente giudizio seguono il principio della

soccombenza.

Visto

l’esito della procedura si giustifica di porre a carico di RE 1 fr. 500.– quale

indennità di ripetibili per questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

150.–

fr.

500.–

sono posti a carico di RE

1 che rifonderà a CO 2 fr. 500.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.