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Decisione

9.2022.155

Autorità parentale congiunta Mancato accordo dei genitori in merito a interessi essenziali del figlio ("non quotidiani")

13 giugno 2023Italiano13 min

di protezione) ha nominato l’avv. CURA 1 quale curatrice educativa dei minori (art.

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.155

Lugano

13 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

per

quanto riguarda i figli PI 1 e PI 2

giudicando

sul reclamo del 3 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

20 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2013) e PI 2

(2016) sono figli di RE 1 e CO 2. I genitori non sono coniugati e vivono

separati.

B. Con decisione 10

ottobre 2018 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità

di protezione) ha nominato l’avv. CURA 1 quale curatrice educativa dei minori (art.

308 cpv. 1 e 2 CC).

C. Il 21 maggio 2019 è stata

trasmessa dall’UAP la valutazione socio-ambientale.

L’11 luglio 2019 il

Servizio Medico Psicologico ha trasmesso all’Autorità di protezione la

valutazione sulle capacità genitoriali.

D. Dopo vicissitudini

che non occorre qui rievocare, con decisione 8 giugno 2021 l’Autorità di

protezione ha, tra l’altro, disposto che il padre il padre terrà con sé i figli

tutti i sabati dalle 10.00 alle 18.00 (disp. 2), ordinato ai genitori un

percorso di psicoterapia famigliare (disp. 3) e una valutazione

psicodiagnostica e psicoaffettiva di PI 1 con ascolto della minore (disp. 4).

E. Il 20 settembre 2021

la Clinica __________ ha trasmesso all’Autorità di protezione la valutazione

ordinata che suggerisce una mediazione fra i genitori, l’estensione delle

relazioni personali padre-figli e dei controlli evolutivi per entrambi i minori

(per monitorare lo sviluppo psico-affettivo degli stessi).

F. Durante l’udienza 19

ottobre 2021 l’Autorità di protezione ha deciso di estendere le relazioni

personali padre-figli (da venerdì dopo scuola alla domenica sera ogni due

settimane, nonché il mercoledì pomeriggio) (disp. 1). Ai genitori è stato “chiesto

di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella perizia di Clinica __________

del 20 settembre 2021” (disp. 6).

G. Con scritto 19

gennaio 2022 CO 2 ha chiesto “un aggiornamento istruttorio con Clinica __________,

di essere messo in condizione di porre in essere le misure raccomandate per i

bimbi”, accollandosi ogni onere e l’estensione dei diritti di visita.

H. Con scritto 2 marzo

2022 RE 1, si oppone ad un’estensione dei diritti di visita, acconsente che i

figli vengano seguiti da uno psicologo, che garantisca loro uno spazio di

parola, precisando che l’organizzazione non può essere demandata esclusivamente

al padre. Precisa di non vedere la necessità di un aggiornamento istruttorio da

parte di Clinica __________.

I. Con ulteriore

scritto 31 agosto 2022 CO 2 ha chiesto all’Autorità di protezione di “essere

autorizzato a procedere in autonomia con le attività suggerite da Clinica __________,

a mie spese e in concomitanza con i miei diritti di visita”.

J. Mediante decisione

20 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha autorizzato CO 2 a procedere in

autonomia con le attività terapeutiche e di sostegno in favore dei figli

indicate nel referto 20 settembre 2021 della Clinica __________ (disp. 1), a

predisporre a sue spese e in concomitanza dei suoi diritti di visita con i

figli regolari controlli evolutivi per gli stessi (disp. 2) e fatto obbligo

alla madre di collaborare (disp. 3).

K. Con reclamo 3 ottobre

2022 RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione 20 settembre 2022,

lamentando di non essersi potuta esprimere sulla questione prima. A mente della

reclamante non può essere delegata al padre a titolo esclusivo la scelta del terapeuta.

La madre ritiene che, lasciando “carta bianca” al padre vi sarebbe il

rischio di compromettere l’obiettività del terapeuta e l’intervento potrebbe

risultare nocivo ai figli. Ritiene che bisognerebbe attendere l’esito

dell’aggiornamento sulle capacità genitoriali ordinata all’UAP (decisione 22

marzo 2022).

L. Con osservazioni 11

ottobre 2022 l’Autorità di protezione chiede la conferma della decisione,

precisando di aver ordinato a due riprese ai genitori di iniziare un percorso

di psicoterapia famigliare (8 giugno 2021 e 19 ottobre 2021), così come

suggerito dalla perizia della Clinica __________ e che malgrado ciò la madre non

vi ha aderito.

Mediante osservazioni 13

ottobre 2022 CO 2 chiede la conferma della decisione.

La curatrice ha rinunciato

a presentare osservazioni (scritto 25 ottobre 2022).

Con replica 18 novembre

2022 RE 1 ha chiesto la conferma del gravame, indicando che “la terapia dei

figli è una questione troppo delicata per essere demandata esclusivamente al

padre”.

L’Autorità di prime cure

ha rinunciato a presentare l’allegato di duplica.

M. Nel frattempo, il 5

dicembre 2022 l’UAP ha trasmesso all’Autorità di protezione la valutazione

socio-ambientale di aggiornamento sui due nuclei famigliari.

Con decisione 21 febbraio

2023, a seguito delle dimissioni della precedente curatrice, l’Autorità di

protezione ha nominato __________ quale nuova curatrice dei minori.

Con decisione 7 marzo 2023

l’Autorità di protezione, alla luce della valutazione 5 dicembre 2022, ha

conferito all’UAP mandato di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC).

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha autorizzato il padre a “procedere in

autonomia con le attività terapeutiche e di sostegno in favore dei figli” indicate

nella valutazione 20 settembre 2021 della Clinica __________ a sue spese e in

concomitanza dei diritti di visita e fatto obbligo alla madre di collaborare.

Con il suo reclamo RE 1 si

oppone alla decisione, lamentando di non essere stata coinvolta e lamentando che

la scelta del terapeuta delle figlie non può essere delegata al padre.

3.

Ai sensi dell’art.

301.

cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le

cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni

necessarie. Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se

si tratta di affari quotidiani o urgenti (cpv. 1bis n. 1 CC) oppure se il

dispendio richiesto per raggiungere l’altro genitore non risulta ragionevole

(cpv. 1bis n. 2 CC).

4.

Se due genitori che

detengono l’autorità parentale congiunta non riescono ad accordarsi in merito a

interessi essenziali del figlio (“non quotidiani”), l’Autorità di

protezione deve intervenire quando il disaccordo tra gli stessi mette a rischio

il bene del figlio.

In caso di autorità

parentale congiunta entrambi i genitori hanno per legge ampi poteri

decisionali. Ogni volta che un genitore ha la cura effettiva del figlio può

prendere autonomamente decisioni urgenti o di “affari quotidiani” oppure

altre decisioni se l’altro genitore non può essere raggiunto con uno sforzo

ragionevole. Tutte le altre decisioni devono essere prese congiuntamente dai

genitori, indipendentemente se vivano insieme o separati (COPMA, Guide pratique

Protection de l'enfant, 2017, n. 12.18, pag. 298).

L’Autorità di protezione

può ammonire i genitori, impartire loro istruzioni (art. 307 cpv. 3 CC) o

assegnare il potere decisionale ad uno dei genitori (art. 307 cpv. 1 CC) o

prendere la decisione al posto dei genitori (in analogia all’art. 392 CC) (cfr.

Raccomandazioni della COPMA del 13 giugno 2014: “Applicazione dell’autorità

parentale congiunta come regola”, consid. 5.2).

5.

Qualora i genitori

non riescano a mettersi d’accordo, l’autorità di protezione o il giudice

intervengono pertanto soltanto nel caso in cui il conflitto tra i genitori o la

continuazione dello status quo sia suscettibile di mettere a rischio il bene

del figlio (art. 307 e seguenti CC; Messaggio concernente la modifica del

Codice civile svizzero [Autorità parentale] del 16 novembre 2011, FF 2011 8025,

pag. 8053; COPMA, Guide pratique Protection de l'enfant, 2017, n. 12.24, pag.

301; DTF 146 III 313 consid. 6.2.1). Una divergenza tra i genitori mette in

pericolo il bene del minore quando la decisione appare necessaria nelle

circostanze concrete (protezione della salute, scolarizzazione, prosieguo della

formazione o scelta della professione, ecc.) ma non può essere adottata in

ragione del veto di uno dei genitori (DTF 146 III 313 consid. 6.2.1; CDP 1° giugno

2021.

inc. 9.2021.32).

Il legislatore parte dal

principio che i genitori detentori dell’autorità parentale congiunta possiedano

una certa capacità di comunicazione e di collaborazione, ma anche un’attitudine

minima al compromesso. Nel caso in cui i genitori non riescano a mettersi

d’accordo in merito ad una decisione importante riguardante il figlio, saranno

invitati a rivolgersi ad un servizio di consulenza genitoriale. L’Autorità di

protezione non è un organo di risoluzione delle controversie a cui i genitori

si possono rivolgere nell’esercizio delle loro responsabilità (COPMA, Guide

pratique Protection de l'enfant, n. 12.23 segg., pag. 301).

6.

Nel caso in esame i

genitori, che detengono l’autorità parentale congiunta, sembra non riescano a

trovare un accordo sulla scelta del terapeuta che si dovrebbe occupare di

sostenere i minori ed eseguire dei controlli evolutivi su di essi.

Dagli atti risulta infatti

che a seguito della grave e persistente conflittualità genitoriale, documentata

e riconosciuta dalle parti, i minori soffrano di un importante conflitto di

lealtà. Tale circostanza pure riconosciuta dalle parti, emerge dalla

documentazione specialistica esperita dall’Autorità (cfr. perizia clinica __________

20.

settembre 2021).

Vista l’alta litigiosità,

già durante l’udienza 8 giugno 2021 l’Autorità invitava i genitori a voler “iniziare

con urgenza ed al più presto un percorso di psicoterapia familiare”. Alla

madre veniva inoltre ordinato di accompagnare la figlia alla Clinica __________

per una valutazione psicodiagnostica e psicoaffettiva.

Dalla valutazione

psico-affettiva 20 settembre 2021 della Clinica __________ emergeva la

necessità di “una messa in campo di regolari controlli evolutivi per PI 2 e PI

1.

in modo da poter valutare come i bambini stiano elaborando la separazione

difficile e la conflittualità elevata tra i genitori” (cfr. conclusioni).

Con decisione 29 ottobre

2021, presa in sede d’udienza, l’Autorità di prime cure, oltre a ribadire ai

genitori l’importanza di una mediazione, ha chiesto loro di “attenersi

scrupolosamente a quanto indicato nella perizia 20 settembre 2021”. Tale

decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

Ritenuto che la madre non

dava seguito alla richiesta dell’Autorità di protezione, il padre ha chiesto

nuovamente che le indicazioni degli specialisti venissero messe in atto. Con

scritto 2 marzo 2022 RE 1, fra le altre cose, ha informato di essere “d’accordo

che PI 1 e PI 2 vengano seguiti da uno psicologo che garantisca loro uno spazio

di parola”, opponendosi ad un aggiornamento istruttorio.

Non avendo trovato un

accordo con la madre dei suoi figli, CO 2 si è rivolto all’Autorità di prime

cure al fine di essere autorizzato ad agire in autonomia.

Con la decisione impugnata

l’Autorità di protezione ha autorizzato il padre a procedere in autonomia con

le attività terapeutiche e di sostegno a favore dei figli.

In concreto l’Autorità ha

ordinato ai genitori di eseguire quanto indicato nella perizia specialistica. Al

riguardo la madre pur dichiarando di acconsentire alla richiesta del padre di

voler dar seguito a quanto indicato nella perizia, in particolare facendo seguire

i figli da uno psicologo, di fatto è rimasta inattiva.

Visto quanto sopra, è a

giusta ragione che l’Autorità di prime cure, nell’interesse prioritario del

bene dei minori, abbia acconsentito alla richiesta del padre, autorizzandolo a

procedere in autonomia (art. 307 cpv. 1 CC) con le attività di terapeutiche e

di sostegno, peraltro già ordinate oltre un anno prima.

RE 1 nel proprio reclamo

avversa la decisione, sostenendo a torto di non aver avuto modo di esprimersi

al riguardo. Come risulta dagli atti, e già precisato, la richiesta del padre è

stata sottoposta alla madre e l’Autorità di protezione ha più volte sollecitato

entrambe le parti a voler dar seguito alle conclusioni della perizia. La

contestazione è pertanto pretestuosa e infondata.

La reclamante contesta la

decisione indicando genericamente che la scelta dello specialista non può

essere lasciata al padre, rivendicando che dovrebbe essere condivisa. Di fatto

però, benché sia trascorso un anno e mezzo dalla valutazione, le parti non

sembrano aver trovato un accordo.

In relazione alla proposta

del padre, RE 1 si limita ad indicare che, ritenuto che le psicologhe sono

scelte dal padre non sarebbero sufficientemente “distaccate e obiettive”,

senza fornire elemento alcuno a suffragio di tale soggettiva valutazione.

La decisione dell’Autorità

di prime cure, nell’interesse prioritario dei minori, va pertanto confermata.

A titolo abbondanziale va

rilevato che, nella circostanza in cui il seguito specialistico in esame non

sia ancora stato avviato, nulla impedisce ai genitori, detentori dell’Autorità

parentale congiunta, di volersi accordare in merito ad un altro specialista.

Il reclamo, nella misura

della sua ricevibilità, va respinto siccome infondato e pretestuoso.

7.

Gli oneri del

presente reclamo seguirebbero la soccombenza, ma in considerazione della

particolarità del caso, si rinuncia al loro prelievo. Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.