9.2022.155
Autorità parentale congiunta Mancato accordo dei genitori in merito a interessi essenziali del figlio ("non quotidiani")
13 giugno 2023Italiano13 min
di protezione) ha nominato l’avv. CURA 1 quale curatrice educativa dei minori (art.
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.155
Lugano
13 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
per
quanto riguarda i figli PI 1 e PI 2
giudicando
sul reclamo del 3 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
20 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2013) e PI 2
(2016) sono figli di RE 1 e CO 2. I genitori non sono coniugati e vivono
separati.
B. Con decisione 10
ottobre 2018 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità
di protezione) ha nominato l’avv. CURA 1 quale curatrice educativa dei minori (art.
308 cpv. 1 e 2 CC).
C. Il 21 maggio 2019 è stata
trasmessa dall’UAP la valutazione socio-ambientale.
L’11 luglio 2019 il
Servizio Medico Psicologico ha trasmesso all’Autorità di protezione la
valutazione sulle capacità genitoriali.
D. Dopo vicissitudini
che non occorre qui rievocare, con decisione 8 giugno 2021 l’Autorità di
protezione ha, tra l’altro, disposto che il padre il padre terrà con sé i figli
tutti i sabati dalle 10.00 alle 18.00 (disp. 2), ordinato ai genitori un
percorso di psicoterapia famigliare (disp. 3) e una valutazione
psicodiagnostica e psicoaffettiva di PI 1 con ascolto della minore (disp. 4).
E. Il 20 settembre 2021
la Clinica __________ ha trasmesso all’Autorità di protezione la valutazione
ordinata che suggerisce una mediazione fra i genitori, l’estensione delle
relazioni personali padre-figli e dei controlli evolutivi per entrambi i minori
(per monitorare lo sviluppo psico-affettivo degli stessi).
F. Durante l’udienza 19
ottobre 2021 l’Autorità di protezione ha deciso di estendere le relazioni
personali padre-figli (da venerdì dopo scuola alla domenica sera ogni due
settimane, nonché il mercoledì pomeriggio) (disp. 1). Ai genitori è stato “chiesto
di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella perizia di Clinica __________
del 20 settembre 2021” (disp. 6).
G. Con scritto 19
gennaio 2022 CO 2 ha chiesto “un aggiornamento istruttorio con Clinica __________,
di essere messo in condizione di porre in essere le misure raccomandate per i
bimbi”, accollandosi ogni onere e l’estensione dei diritti di visita.
H. Con scritto 2 marzo
2022 RE 1, si oppone ad un’estensione dei diritti di visita, acconsente che i
figli vengano seguiti da uno psicologo, che garantisca loro uno spazio di
parola, precisando che l’organizzazione non può essere demandata esclusivamente
al padre. Precisa di non vedere la necessità di un aggiornamento istruttorio da
parte di Clinica __________.
I. Con ulteriore
scritto 31 agosto 2022 CO 2 ha chiesto all’Autorità di protezione di “essere
autorizzato a procedere in autonomia con le attività suggerite da Clinica __________,
a mie spese e in concomitanza con i miei diritti di visita”.
J. Mediante decisione
20 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha autorizzato CO 2 a procedere in
autonomia con le attività terapeutiche e di sostegno in favore dei figli
indicate nel referto 20 settembre 2021 della Clinica __________ (disp. 1), a
predisporre a sue spese e in concomitanza dei suoi diritti di visita con i
figli regolari controlli evolutivi per gli stessi (disp. 2) e fatto obbligo
alla madre di collaborare (disp. 3).
K. Con reclamo 3 ottobre
2022 RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione 20 settembre 2022,
lamentando di non essersi potuta esprimere sulla questione prima. A mente della
reclamante non può essere delegata al padre a titolo esclusivo la scelta del terapeuta.
La madre ritiene che, lasciando “carta bianca” al padre vi sarebbe il
rischio di compromettere l’obiettività del terapeuta e l’intervento potrebbe
risultare nocivo ai figli. Ritiene che bisognerebbe attendere l’esito
dell’aggiornamento sulle capacità genitoriali ordinata all’UAP (decisione 22
marzo 2022).
L. Con osservazioni 11
ottobre 2022 l’Autorità di protezione chiede la conferma della decisione,
precisando di aver ordinato a due riprese ai genitori di iniziare un percorso
di psicoterapia famigliare (8 giugno 2021 e 19 ottobre 2021), così come
suggerito dalla perizia della Clinica __________ e che malgrado ciò la madre non
vi ha aderito.
Mediante osservazioni 13
ottobre 2022 CO 2 chiede la conferma della decisione.
La curatrice ha rinunciato
a presentare osservazioni (scritto 25 ottobre 2022).
Con replica 18 novembre
2022 RE 1 ha chiesto la conferma del gravame, indicando che “la terapia dei
figli è una questione troppo delicata per essere demandata esclusivamente al
padre”.
L’Autorità di prime cure
ha rinunciato a presentare l’allegato di duplica.
M. Nel frattempo, il 5
dicembre 2022 l’UAP ha trasmesso all’Autorità di protezione la valutazione
socio-ambientale di aggiornamento sui due nuclei famigliari.
Con decisione 21 febbraio
2023, a seguito delle dimissioni della precedente curatrice, l’Autorità di
protezione ha nominato __________ quale nuova curatrice dei minori.
Con decisione 7 marzo 2023
l’Autorità di protezione, alla luce della valutazione 5 dicembre 2022, ha
conferito all’UAP mandato di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC).
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha autorizzato il padre a “procedere in
autonomia con le attività terapeutiche e di sostegno in favore dei figli” indicate
nella valutazione 20 settembre 2021 della Clinica __________ a sue spese e in
concomitanza dei diritti di visita e fatto obbligo alla madre di collaborare.
Con il suo reclamo RE 1 si
oppone alla decisione, lamentando di non essere stata coinvolta e lamentando che
la scelta del terapeuta delle figlie non può essere delegata al padre.
3.
Ai sensi dell’art.
301.
cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le
cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni
necessarie. Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se
si tratta di affari quotidiani o urgenti (cpv. 1bis n. 1 CC) oppure se il
dispendio richiesto per raggiungere l’altro genitore non risulta ragionevole
(cpv. 1bis n. 2 CC).
4.
Se due genitori che
detengono l’autorità parentale congiunta non riescono ad accordarsi in merito a
interessi essenziali del figlio (“non quotidiani”), l’Autorità di
protezione deve intervenire quando il disaccordo tra gli stessi mette a rischio
il bene del figlio.
In caso di autorità
parentale congiunta entrambi i genitori hanno per legge ampi poteri
decisionali. Ogni volta che un genitore ha la cura effettiva del figlio può
prendere autonomamente decisioni urgenti o di “affari quotidiani” oppure
altre decisioni se l’altro genitore non può essere raggiunto con uno sforzo
ragionevole. Tutte le altre decisioni devono essere prese congiuntamente dai
genitori, indipendentemente se vivano insieme o separati (COPMA, Guide pratique
Protection de l'enfant, 2017, n. 12.18, pag. 298).
L’Autorità di protezione
può ammonire i genitori, impartire loro istruzioni (art. 307 cpv. 3 CC) o
assegnare il potere decisionale ad uno dei genitori (art. 307 cpv. 1 CC) o
prendere la decisione al posto dei genitori (in analogia all’art. 392 CC) (cfr.
Raccomandazioni della COPMA del 13 giugno 2014: “Applicazione dell’autorità
parentale congiunta come regola”, consid. 5.2).
5.
Qualora i genitori
non riescano a mettersi d’accordo, l’autorità di protezione o il giudice
intervengono pertanto soltanto nel caso in cui il conflitto tra i genitori o la
continuazione dello status quo sia suscettibile di mettere a rischio il bene
del figlio (art. 307 e seguenti CC; Messaggio concernente la modifica del
Codice civile svizzero [Autorità parentale] del 16 novembre 2011, FF 2011 8025,
pag. 8053; COPMA, Guide pratique Protection de l'enfant, 2017, n. 12.24, pag.
301; DTF 146 III 313 consid. 6.2.1). Una divergenza tra i genitori mette in
pericolo il bene del minore quando la decisione appare necessaria nelle
circostanze concrete (protezione della salute, scolarizzazione, prosieguo della
formazione o scelta della professione, ecc.) ma non può essere adottata in
ragione del veto di uno dei genitori (DTF 146 III 313 consid. 6.2.1; CDP 1° giugno
2021.
inc. 9.2021.32).
Il legislatore parte dal
principio che i genitori detentori dell’autorità parentale congiunta possiedano
una certa capacità di comunicazione e di collaborazione, ma anche un’attitudine
minima al compromesso. Nel caso in cui i genitori non riescano a mettersi
d’accordo in merito ad una decisione importante riguardante il figlio, saranno
invitati a rivolgersi ad un servizio di consulenza genitoriale. L’Autorità di
protezione non è un organo di risoluzione delle controversie a cui i genitori
si possono rivolgere nell’esercizio delle loro responsabilità (COPMA, Guide
pratique Protection de l'enfant, n. 12.23 segg., pag. 301).
6.
Nel caso in esame i
genitori, che detengono l’autorità parentale congiunta, sembra non riescano a
trovare un accordo sulla scelta del terapeuta che si dovrebbe occupare di
sostenere i minori ed eseguire dei controlli evolutivi su di essi.
Dagli atti risulta infatti
che a seguito della grave e persistente conflittualità genitoriale, documentata
e riconosciuta dalle parti, i minori soffrano di un importante conflitto di
lealtà. Tale circostanza pure riconosciuta dalle parti, emerge dalla
documentazione specialistica esperita dall’Autorità (cfr. perizia clinica __________
20.
settembre 2021).
Vista l’alta litigiosità,
già durante l’udienza 8 giugno 2021 l’Autorità invitava i genitori a voler “iniziare
con urgenza ed al più presto un percorso di psicoterapia familiare”. Alla
madre veniva inoltre ordinato di accompagnare la figlia alla Clinica __________
per una valutazione psicodiagnostica e psicoaffettiva.
Dalla valutazione
psico-affettiva 20 settembre 2021 della Clinica __________ emergeva la
necessità di “una messa in campo di regolari controlli evolutivi per PI 2 e PI
1.
in modo da poter valutare come i bambini stiano elaborando la separazione
difficile e la conflittualità elevata tra i genitori” (cfr. conclusioni).
Con decisione 29 ottobre
2021, presa in sede d’udienza, l’Autorità di prime cure, oltre a ribadire ai
genitori l’importanza di una mediazione, ha chiesto loro di “attenersi
scrupolosamente a quanto indicato nella perizia 20 settembre 2021”. Tale
decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
Ritenuto che la madre non
dava seguito alla richiesta dell’Autorità di protezione, il padre ha chiesto
nuovamente che le indicazioni degli specialisti venissero messe in atto. Con
scritto 2 marzo 2022 RE 1, fra le altre cose, ha informato di essere “d’accordo
che PI 1 e PI 2 vengano seguiti da uno psicologo che garantisca loro uno spazio
di parola”, opponendosi ad un aggiornamento istruttorio.
Non avendo trovato un
accordo con la madre dei suoi figli, CO 2 si è rivolto all’Autorità di prime
cure al fine di essere autorizzato ad agire in autonomia.
Con la decisione impugnata
l’Autorità di protezione ha autorizzato il padre a procedere in autonomia con
le attività terapeutiche e di sostegno a favore dei figli.
In concreto l’Autorità ha
ordinato ai genitori di eseguire quanto indicato nella perizia specialistica. Al
riguardo la madre pur dichiarando di acconsentire alla richiesta del padre di
voler dar seguito a quanto indicato nella perizia, in particolare facendo seguire
i figli da uno psicologo, di fatto è rimasta inattiva.
Visto quanto sopra, è a
giusta ragione che l’Autorità di prime cure, nell’interesse prioritario del
bene dei minori, abbia acconsentito alla richiesta del padre, autorizzandolo a
procedere in autonomia (art. 307 cpv. 1 CC) con le attività di terapeutiche e
di sostegno, peraltro già ordinate oltre un anno prima.
RE 1 nel proprio reclamo
avversa la decisione, sostenendo a torto di non aver avuto modo di esprimersi
al riguardo. Come risulta dagli atti, e già precisato, la richiesta del padre è
stata sottoposta alla madre e l’Autorità di protezione ha più volte sollecitato
entrambe le parti a voler dar seguito alle conclusioni della perizia. La
contestazione è pertanto pretestuosa e infondata.
La reclamante contesta la
decisione indicando genericamente che la scelta dello specialista non può
essere lasciata al padre, rivendicando che dovrebbe essere condivisa. Di fatto
però, benché sia trascorso un anno e mezzo dalla valutazione, le parti non
sembrano aver trovato un accordo.
In relazione alla proposta
del padre, RE 1 si limita ad indicare che, ritenuto che le psicologhe sono
scelte dal padre non sarebbero sufficientemente “distaccate e obiettive”,
senza fornire elemento alcuno a suffragio di tale soggettiva valutazione.
La decisione dell’Autorità
di prime cure, nell’interesse prioritario dei minori, va pertanto confermata.
A titolo abbondanziale va
rilevato che, nella circostanza in cui il seguito specialistico in esame non
sia ancora stato avviato, nulla impedisce ai genitori, detentori dell’Autorità
parentale congiunta, di volersi accordare in merito ad un altro specialista.
Il reclamo, nella misura
della sua ricevibilità, va respinto siccome infondato e pretestuoso.
7.
Gli oneri del
presente reclamo seguirebbero la soccombenza, ma in considerazione della
particolarità del caso, si rinuncia al loro prelievo. Non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.