9.2022.159
Decisione cautelare: relazioni in forma sorvegliata
11 aprile 2023Italiano22 min
2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto all’Autorità di protezione di __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.159
Lugano
11 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
dall’ PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
dall’ PR 2
per
quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali del padre con
il figlio PI 1;
giudicando
sul reclamo del 6 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
22 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2017) è figlio
di CO 2 e di RE 1.
I genitori, non coniugati,
detengono l’autorità parentale congiunta.
B. Mediante decisione 2
marzo 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità
di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa, nominando
CURA 1, con il compito di mediare la comunicazione, fornire consulenza
educativa ai genitori e organizzare e vigilare le relazioni personali del
minore con il padre.
C. Con istanza 9
febbraio 2022 CO 2 ha chiesto all’Autorità di protezione di autorizzare
formalmente il trasferimento del domicilio di PI 1 presso il nuovo domicilio
della madre, sito nel Canton __________.
Mediante decisione
cautelare 11 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha fatto divieto a CO 2 di
trasferire il domicilio del figlio (ordine impartito con la comminatoria
dell’art. 292 CP).
In occasione dell’udienza
6 maggio 2022 dinanzi all’ARP CO 2 ha dichiarato che il proprio trasferimento
sarebbe motivato da esigenze professionali e private. RE 1, ha ribadito la sua
contrarietà, postulato l’attribuzione dell’affidamento di PI 1.
D. Con scritto 11 luglio
2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto all’Autorità di protezione di __________
la collaborazione al fine di poter intervenire, se necessario, a protezione di PI
1.
E. Nel frattempo, con
scritto 30 agosto 2022 CO 2 ha chiesto un intervento cautelare inaudita
altera parte, teso a voler sospendere ogni e qualsivoglia diritto di visita
paterno, in vista di opportuni accertamenti.
F. A seguito della
segnalazione della madre (per lesioni riscontrate alle mani di PI 1 al rientro
dalle vacanze estive con il padre), mediante decisione supercautelare 1°
settembre 2022 l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali
padre-figlio, “in attesa dei necessari accertamenti”.
G. Mediante decisione 9
settembre 2022 l’Autorità di protezione ha autorizzato CO 2 a trasferire il
domicilio di PI 1 a __________ (disp. 1), respinto l’istanza di RE 1 volta
all’ottenimento della custodia esclusiva del figlio (disp. 2), dato istruzione
alla madre di “dare regolari informazioni a RE 1 circa l’andamento
scolastico di PI 1” (disp. 3).
Con decisione 14 febbraio
2023 questo Giudice ha respinto il reclamo 22 settembre 2022 di RE 1 e
confermato la decisione che autorizza il trasferimento di domicilio di PI 1
presso quello della madre in Svizzera __________ (cfr. inc. CDP 9.2022.152).
H. Nel frattempo, con
decisione 23 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha:
- revocato la supercautelare 1° settembre
2022 di sospensione delle relazioni personali padre-figlio (disp. 1);
- in via
cautelare, deciso che le relazioni personali saranno svolte in modalità
sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________ (con una frequenza di
almeno due volte al mese per la durata di un’ora) (disp. 2);
- in via
cautelare, dato istruzione alla madre di fare rientro in __________ due
volte al mese per permettere l’esercizio dei diritti di visita (art. 307 cpv. 3
CC) (disp. 3);
- in via
cautelare, dato istruzione al padre di astenersi nelle chiamate al minore,
di fare riferimento alle procedure pendenti e/o altre affermazioni denigratorie
nei confronti della madre (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 4);
- in via
cautelare assegnato alle parti un termine di 10 giorni per esprimersi in
merito al conferimento al SMP di una perizia sulle capacità genitoriali e ai
quesiti peritali posti (disp. 5);
- la
decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (disp. 6).
I. Mediante reclamo 6
ottobre 2022 RE 1 si è aggravato avverso il secondo dispositivo della decisione
23 settembre 2022, postulando che le relazioni personali padre-figlio vengano
ripristinate in forma libera. Il padre contesta che il figlio abbia subito
delle lesioni alle mani, lamentando che il “presunto incidente”, che lui
in ogni caso contesta fermamente “sarebbe in ogni caso un incidente”. La
decisione sarebbe immotivata e sproporzionata. L’organizzazione dei diritti di
visita in forma sorvegliata si giustificherebbero infatti solo nel caso in cui
il bene del minore fosse seriamente minacciato. Situazione che in concreto non
sarebbe a suo avviso adempiuta.
J. Anche CO 2 ha
avversato la decisione 23 settembre 2022, postulando la concessione
dell’effetto sospensivo e l’annullamento dei dispositivi 2 e 3. La madre chiede
che le relazioni personali previste in modalità sorvegliata, vengano esercitate
presso il Punto d’incontro di __________. Il reclamo verrà deciso con separata
procedura (inc. CDP 9.2022.161).
K. Con osservazioni 31
ottobre 2022, al reclamo del padre, l’Autorità di prime cure ha confermato la
propria decisione e precisato che l’assetto cautelare “che per natura
temporaneo e modificabile in tempi più brevi si è reso necessario per i motivi
di fatto e di diritto indicati nella decisione”. Le parti sono già state
informate che “una volta raccolti gli atti del procedimento penale, l’ARP
valuterà se vi sono gli estremi per poter mantenere o modificare l’assetto
protettivo cautelare in atto”.
Mediante osservazioni 14
novembre 2022 CO 2 postula l’annullamento del gravame e la conferma della
decisione 23 settembre 2022.
Con replica 1° dicembre
2022 RE 1 chiede la conferma del proprio gravame, lamentando che la madre si
rifiuta di collaborare con il Punto d’incontro di __________ impedendo lo
svolgimento dei diritti di visita. Nel frattempo la procuratrice ha archiviato
il caso, lui ha intrapreso un percorso terapeutico e l’esito delle prime
diritti di visita sorvegliati con il figlio è stato positivo.
Mediante duplica 20
dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto che l’assetto cautelare “tutt’ora
in fase di approfondimento” venga mantenuto a tutela del minore in attesa
degli accertamenti in atto e di possibili modifiche rispetto al luogo e alla
struttura di incontro padre-figlio.
Con duplica 10 gennaio
2023 CO 2 ribadisce quanto già indicato in sede di osservazioni.
L. Nel frattempo con
decisione 5 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 16
novembre 2022 con cui il padre ha chiesto il ripristino delle relazioni
personali in forma libera, ha conferito alle parti un termine per esprimersi e
per presentare osservazioni in merito ad un assetto di diritti di visita
protetti da effettuarsi nelle more istruttorie presso una struttura a __________
e una in __________ (alternativamente).
Con decisione 7 dicembre
2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato all’SMP di svolgere una
perizia sulle capacità genitoriali atta a verificare l’esistenza o meno di
indizi di messa in pericolo di PI 1, in particolare in relazione all’altra
conflittualità genitoriale (cfr. quesiti).
Con scritto 28 dicembre
2022 il SMP ha informato di non “ritenere idonea l’assunzione del mandato
peritale” in quanto la valutazione comporterebbe inevitabilmente numerose
trasferte del minore e della madre in __________,
per sottoporsi ai necessari colloqui”, suggerendo che venga attribuito ad
idoneo Servizio nel Cantone di residenza del minore.
Con decisione 23 gennaio
2023 l’Autorità di protezione ha nominato __________ quale curatrice di PI 1 in
sostituzione della precedente dimissionaria.
M. Con scritto 22 marzo
2023 i responsabili del Punto d’incontro __________ hanno trasmesso i rapporti
d’osservazione degli incontri sorvegliati nel frattempo svolti (23 dicembre e
18 marzo 2023).
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti
minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art.
450.
CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg.
CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Giusta l’art. 445 CC
– applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv. 1 CC –
l’Autorità di protezione può prendere d’ufficio tutti i provvedimenti necessari
per la durata del procedimento.
L’art. 446 CC definisce i
principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai
sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1).
Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può
incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se
necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il
principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente
libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo
consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e
ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle
modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.
DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.
5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
2.1
Tale principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del
Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del
14.
giugno 2004 cons. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e
prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possano essere
importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità
può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche
le prove in modo inabituale e sollecitare rapporti di propria iniziativa
(FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid.
3.2.1).
2.2
Nel suo esame (sempre
ed unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi di una
procedura sfociante in una misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad un
esame sommario dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è
possibile proprio a causa dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad
intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione di un provvedimento
cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile,
senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad
art. 445 CC n. 27 e segg). I presupposti per l’emanazione di una decisione
cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il
cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua
proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e
idonea; BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP
del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). ll reclamante può pertanto
invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa
sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de
d’adulte, N1.187 pag. 75).
3.
Giusta
l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale
o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle
relazioni personali è considerato come un diritto della personalità del figlio,
e va definito prioritariamente secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle
circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF
5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L’interazione di un minorenne con
entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale
per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III
590.
consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).
Il diritto alle
relazioni personali non è assoluto.
Ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC esso può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne
sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del
figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una
limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio
della proporzionalità; una soppressione dei medesimi entra in linea di conto
solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto
di visita per il minore non possa ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II
229.
consid. 3b/aa; STF 5A_618/2017 del 2
febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid.
5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).
3.1
Una delle modalità
particolari cui è immaginabile sottoporre l’esercizio delle relazioni
personali, sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274
cpv. 2 CC, è l’organizzazione degli incontri in un luogo protetto specifico,
quale un punto di incontro o un altro luogo analogo, con o senza curatela di
sorveglianza ex
art. 308 cpv. 2 CC (STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017,
consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018,
consid. 4.2; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna
2019, n. 1014 e 1018). Il diritto di visita
accompagnato, in presenza di una o più persone terze, può essere ordinato nel
caso in cui vi siano indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio. Il bene del figlio è pregiudicato qualora il
comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a
mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne
(DTF 122 III 407 consid. 3b; STF 5A_53/2017 del 23 marzo 2017, consid. 5.1). Non
è invece sufficiente un rischio astratto di subire una cattiva influenza da
parte del genitore non affidatario (STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid.
4.1
e rif.; STF 5A_618/2017 del 2
febbraio 2018, consid. 4.2). Una
restrizione durevole non si giustifica per i soli conflitti che oppongono i
genitori, tanto meno se i rapporti del genitore non affidatario con il figlio
sono buoni (DTF 131 III 211 consid. 4; STF 5A_295/2017 del 9 novembre 2017,
consid. 4.2.4). Il diritto di visita sorvegliato costituisce una
restrizione importante del diritto alle relazioni
personali ed è dunque di principio una soluzione provvisoria, che può
essere ordinata solo per un periodo limitato (STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; Wirz, in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, ad art. 274 CC n. 22; sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc. 9.2013.248
consid. 5), che occorre ammettere facendo prova di un certo riserbo (STF
5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_401/2014 del 18 agosto
2014, consid. 3.2.2; STF 5A_699/2007 del 26 febbraio 2008, consid. 2.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018,
consid. 4.2). Vanno tuttavia riservati i casi
in cui fin dall'inizio risulta chiaro che le relazioni personali non potranno
aver luogo senza accompagnamento (STF 5A_568/2017 del 21 novembre 2017, consid.
5.1; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_728/2015 del 25
agosto 2016, consid. 2.2 e rif.; STF
5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).
4.
Va innanzitutto
precisato che il reclamante si è aggravato avverso il secondo dispositivo della
decisione impugnata, postulando che le relazioni personali con il figlio
vengano ripristinate in forma libera. Non ha invece contestato la ripresa delle
relazioni personali, precedentemente sospese con decisione supercautelare
(disp. 1) e neppure i passi istruttori definiti dall’Autorità di prime cure (istruzioni
ai genitori, disp. 3-5). Tali dispositivi sono pertanto da considerare
cresciuti in giudicato incontestati.
4.1
In concreto, a seguito
della richiesta di intervento della madre (30 agosto 2022 che lamentava lesioni
alle mani da parte del figlio), con decisione supercautelare 1°
settembre 2022 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza tesa a “sospendere
le relazioni personali padre-figlio in vista di opportuni accertamenti”. Nel
contempo ha conferito al padre un termine per esprimersi.
Nella propria
istanza CO 2 lamentava che PI 1, al rientro dalle ferie paterne aveva le mani
“fortemente arrossate, tumefatte e doloranti al tatto” e che il figlio avrebbe raccontato
di essersi “fatto male dopo che papà aveva aperto l’acqua della doccia”. All’istanza
aveva allegato un certificato medico (26 agosto dr. med. __________).
L’Autorità
ha pertanto ritenuto che dalla segnalazione della madre emergeva “una
situazione di possibile pregiudizio a danno di PI 1 avvenuta verosimilmente
durante le vacanze con il padre” e che “la lesione è stata concretamente
certificata da un medico pediatra che ha anche determinato che le lesioni
risalirebbero ad eventi verificatisi alcuni giorni prima fino ad una settimana
prima della visita ovvero con alta verosimiglianza nel lasso di tempo in cui PI
1.
era in vacanza con il padre”. L’Autorità ha inoltre indicato che la madre
avrebbe sostenuto di non essere stata informata dal padre in relazione a quanto
accorso al figlio.
Il padre dal canto suo ha
sempre negato che il figlio si sia procurato qualsivoglia lesione durante la vacanza
e di conseguenza di aver omesso di portarlo al pronto soccorso, dichiarando che
al momento della consegna alla madre le mani erano perfettamente integre.
Dagli atti emerge che la
madre aveva nel contempo sporto denuncia penale nei confronti di RE 1 per
titolo di lesioni semplici, subordinatamente lesioni colpose in relazione ai
fatti descritti (Ministero Pubblico INC.2022.7723). Non essendo stata ancora
formalmente informata dei vari procedimenti penali in corso, con istanza 5
settembre 2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto al Ministero pubblico
l’accesso agli atti (limitatamente alla comunicazione dei procedimenti penali
nei confronti sia di CO 2 che di RE 1) e con ulteriore istanza 28 settembre
2022.
chiesto l’accesso agli atti dei procedimenti penali nei confronti sia
della madre che del padre di PI 1 (inc. 2022.7723/2022.7777).
Tutto quanto considerato,
il 22 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha revocato la precedente
sospensione delle relazioni personali e ha stabilito di regolamentarle “per
un periodo limitato, in modalità sorvegliata”.
L’Autorità di prime cure
ha ritenuto opportuno “procedere con ulteriori accertamenti e apporre i
dovuti provvedimenti cautelari in attesa di acquisire da parte dell’autorità
penale eventuali atti utili a verificare l’esistenza di una situazione di
pericolo a danno di PI 1”.
L’Autorità ha di fatto
ripristinato i diritti di visita padre-figlio, nell’interesse prioritario di
quest’ultimo.
La regolamentazione
degli stessi in modalità sorvegliata, contestata dal padre, è stata presa quale
misura cautelare a favore del minore e in attesa di avere accesso agli atti
penali e procedere ad ulteriori accertamenti. Tale decisione è stata emanata
con lo scopo di concedere – durante la procedura – a padre e figlio adeguate relazioni
personali.
Dagli atti emergeva
infatti una forte conflittualità genitoriale. Circostanza peraltro neppure
contestata. Al riguardo basta rilevare che le parti avevano reciprocamente
sporto denuncia penale l’uno nei confronti dell’altro.
Nella decisione l’Autorità
aveva prospettato di voler esperire una valutazione sulle capacità genitoriali,
indicando che in sede d’udienza (6 maggio 2022) entrambi i genitori avevano
aderito a tale proposta. Con la decisione veniva pertanto assegnato alle parti un
termine per esprimersi in merito al conferimento di una perizia all’SMP,
invitandoli ad esprimersi sui quesiti proposti.
Tutto quanto
considerato, la decisione dell’Autorità di protezione, presa in via cautelare,
resiste alle critiche del reclamante.
Sulla base degli elementi
di cui l’Autorità di protezione disponeva al momento dell’emanazione della
decisione impugnata (istanza, documenti medici, procedimento penale, verbale
d’udienza), la decisione di rispristinare le relazioni personali in forma sorvegliata
“provvisoriamente e per un periodo limitato” risultava necessaria e proporzionata,
al fine di tutelare il bene prioritario del minore. Questo alla luce del fatto
che l’Autorità di protezione aveva disposto ulteriori passi istruttori, in
particolare una valutazione sulle capacità genitoriali.
La decisione impugnata merita
conferma e il reclamo va respinto.
5.
In concreto, va
precisato che nel frattempo il procedimento penale nei confronti di RE 1 per
lesioni semplici si è concluso con un decreto di non luogo a procedere per
incompetenza (cfr. 24 ottobre 2022).
L’SMP ha rifiutato
di dar seguito al mandato conferito con decisione 7 dicembre 2022. Con scritto
28.
dicembre 2022 ha informato di non considerare idonea l’assunzione del
mandato in quanto la valutazione comporterebbe inevitabilmente numerose
trasferte del minore.
Non risulta che
l’Autorità di protezione abbia conferito un nuovo mandato ad un altro Servizio.
L’Autorità di prime cure
ha al riguardo informato che “è in fase di valutazione l’eventuale modifica
dell’assetto dei diritti di visita in atto” e la sostituzione del servizio
incaricato dello svolgimento delle capacità genitoriali (cfr. scritto 9
febbraio 2023).
Dall’incarto emerge
altresì che i tre incontri esercitati dal padre in modalità sorvegliata si sono
svolti positivamente (cfr. scritto curatrice 18 ottobre 2022; Rapporto __________ 23 dicembre 2022 e 18 marzo 2023).
Il padre ha a più riprese sollecitato
di poter vedere liberamente il figlio. Mediante istanza 16 novembre 2022 ha formalmente
postulato il ripristino delle relazioni personali con il figlio in forma
libera.
Non ci si può astenere dal
rilevare che da ottobre ad oggi il padre ha potuto incontrare il figlio in
poche occasioni, benché la decisione prevedesse un diritto di visita ogni due
settimane, per evidenti esigenze del minore.
Non risulta peraltro che
l’Autorità di prime cure abbia in qualche modo sollecitato la madre a
rispettare la decisione ora in esame.
Un simile modo di
precedere non può in alcun modo essere tollerato oltre.
Come riconosciuto
dall’Autorità di prime cure stessa la regolamentazione ora in essere, alquanto
restrittiva, era stata emanata in via cautelare e provvisoriamente in vista di
ulteriori accertamenti.
Soprattutto la giovane età
del minore, di soli 5 anni, i lunghi tempi procedurali (sono infatti trascorsi
oltre sei mesi) e l’atteggiamento e la conflittualità dei genitori rischiano pertanto
di incidere negativamente sul minore e sulla qualità della relazione
padre-figlio.
L’incarto va ritornato
all’Autorità di prime cure affinché si esprima al più presto sulla fattispecie,
in particolare ridefinendo un’adeguata regolamentazione delle relazioni
personali padre-figlio alla luce delle nuove circostanze.
Come già evidenziato, i
genitori e figli hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni
personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali con
entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo
decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Determinante è
sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli
interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid 2.1;
127.
III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; sentenza CDP 7 agosto 2018,
inc. 9.2018.42).
Al riguardo si rammenta
che la regolamentazione di diritti di visita sorvegliati deve essere
considerata come una “fase di natura transitoria” e deve essere, di principio,
limitata nel tempo (cfr. Meier/Stettler,
op. cit, nota 2412 pag. 671).
6.
A titolo
abbondanziale, va rammentato ad entrambe le parti che in virtù dell’art. 274
cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del
figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore).
Infatti, il dovere di
lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo
dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto
alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare
l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit, n. 999).
Il dovere di lealtà è
reciproco: il genitore affidatario si asterrà dall’influenzare negativamente il
figlio nei confronti del beneficiario del diritto di visita; deve al contrario
cercare di promuovere un’attitudine positiva per rapporto all’altro genitore,
non solo in relazione alle visite, ma in modo generale (p. es. nessun giudizio
svalorizzante o insultante davanti al figlio). Deve preparare il figlio in modo
positivo alle visite e agli altri contatti messi in atto (telefonici, WhatsApp,
FaceTime, Skype, ecc.). Il rispetto di questo dovere è particolarmente
importante quando è stata decisa una soluzione avente per obbiettivo di
ristabilire progressivamente il diritto di visita, con delle misure di
accompagnamento (Meier/Stettler, op. cit., N. 999, pag. 648).
7.
Gli oneri del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza.
Viste le
circostanze si prescinde eccezionalmente dal prelievo tasse e spese di
giustizia. RE 1, soccombente, è condannato a versare adeguate ripetibili a
controparte.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
L’incarto è ritornato
all’Autorità regionale di protezione __________ perché proceda ai sensi dei
considerandi.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia.
RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 1'000.–
a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.