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Decisione

9.2022.159

Decisione cautelare: relazioni in forma sorvegliata

11 aprile 2023Italiano22 min

2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto all’Autorità di protezione di __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.159

Lugano

11 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

dall’ PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

dall’ PR 2

per

quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali del padre con

il figlio PI 1;

giudicando

sul reclamo del 6 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

22 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2017) è figlio

di CO 2 e di RE 1.

I genitori, non coniugati,

detengono l’autorità parentale congiunta.

B. Mediante decisione 2

marzo 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità

di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa, nominando

CURA 1, con il compito di mediare la comunicazione, fornire consulenza

educativa ai genitori e organizzare e vigilare le relazioni personali del

minore con il padre.

C. Con istanza 9

febbraio 2022 CO 2 ha chiesto all’Autorità di protezione di autorizzare

formalmente il trasferimento del domicilio di PI 1 presso il nuovo domicilio

della madre, sito nel Canton __________.

Mediante decisione

cautelare 11 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha fatto divieto a CO 2 di

trasferire il domicilio del figlio (ordine impartito con la comminatoria

dell’art. 292 CP).

In occasione dell’udienza

6 maggio 2022 dinanzi all’ARP CO 2 ha dichiarato che il proprio trasferimento

sarebbe motivato da esigenze professionali e private. RE 1, ha ribadito la sua

contrarietà, postulato l’attribuzione dell’affidamento di PI 1.

D. Con scritto 11 luglio

2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto all’Autorità di protezione di __________

la collaborazione al fine di poter intervenire, se necessario, a protezione di PI

1.

E. Nel frattempo, con

scritto 30 agosto 2022 CO 2 ha chiesto un intervento cautelare inaudita

altera parte, teso a voler sospendere ogni e qualsivoglia diritto di visita

paterno, in vista di opportuni accertamenti.

F. A seguito della

segnalazione della madre (per lesioni riscontrate alle mani di PI 1 al rientro

dalle vacanze estive con il padre), mediante decisione supercautelare 1°

settembre 2022 l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali

padre-figlio, “in attesa dei necessari accertamenti”.

G. Mediante decisione 9

settembre 2022 l’Autorità di protezione ha autorizzato CO 2 a trasferire il

domicilio di PI 1 a __________ (disp. 1), respinto l’istanza di RE 1 volta

all’ottenimento della custodia esclusiva del figlio (disp. 2), dato istruzione

alla madre di “dare regolari informazioni a RE 1 circa l’andamento

scolastico di PI 1” (disp. 3).

Con decisione 14 febbraio

2023 questo Giudice ha respinto il reclamo 22 settembre 2022 di RE 1 e

confermato la decisione che autorizza il trasferimento di domicilio di PI 1

presso quello della madre in Svizzera __________ (cfr. inc. CDP 9.2022.152).

H. Nel frattempo, con

decisione 23 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha:

- revocato la supercautelare 1° settembre

2022 di sospensione delle relazioni personali padre-figlio (disp. 1);

- in via

cautelare, deciso che le relazioni personali saranno svolte in modalità

sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________ (con una frequenza di

almeno due volte al mese per la durata di un’ora) (disp. 2);

- in via

cautelare, dato istruzione alla madre di fare rientro in __________ due

volte al mese per permettere l’esercizio dei diritti di visita (art. 307 cpv. 3

CC) (disp. 3);

- in via

cautelare, dato istruzione al padre di astenersi nelle chiamate al minore,

di fare riferimento alle procedure pendenti e/o altre affermazioni denigratorie

nei confronti della madre (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 4);

- in via

cautelare assegnato alle parti un termine di 10 giorni per esprimersi in

merito al conferimento al SMP di una perizia sulle capacità genitoriali e ai

quesiti peritali posti (disp. 5);

- la

decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (disp. 6).

I. Mediante reclamo 6

ottobre 2022 RE 1 si è aggravato avverso il secondo dispositivo della decisione

23 settembre 2022, postulando che le relazioni personali padre-figlio vengano

ripristinate in forma libera. Il padre contesta che il figlio abbia subito

delle lesioni alle mani, lamentando che il “presunto incidente”, che lui

in ogni caso contesta fermamente “sarebbe in ogni caso un incidente”. La

decisione sarebbe immotivata e sproporzionata. L’organizzazione dei diritti di

visita in forma sorvegliata si giustificherebbero infatti solo nel caso in cui

il bene del minore fosse seriamente minacciato. Situazione che in concreto non

sarebbe a suo avviso adempiuta.

J. Anche CO 2 ha

avversato la decisione 23 settembre 2022, postulando la concessione

dell’effetto sospensivo e l’annullamento dei dispositivi 2 e 3. La madre chiede

che le relazioni personali previste in modalità sorvegliata, vengano esercitate

presso il Punto d’incontro di __________. Il reclamo verrà deciso con separata

procedura (inc. CDP 9.2022.161).

K. Con osservazioni 31

ottobre 2022, al reclamo del padre, l’Autorità di prime cure ha confermato la

propria decisione e precisato che l’assetto cautelare “che per natura

temporaneo e modificabile in tempi più brevi si è reso necessario per i motivi

di fatto e di diritto indicati nella decisione”. Le parti sono già state

informate che “una volta raccolti gli atti del procedimento penale, l’ARP

valuterà se vi sono gli estremi per poter mantenere o modificare l’assetto

protettivo cautelare in atto”.

Mediante osservazioni 14

novembre 2022 CO 2 postula l’annullamento del gravame e la conferma della

decisione 23 settembre 2022.

Con replica 1° dicembre

2022 RE 1 chiede la conferma del proprio gravame, lamentando che la madre si

rifiuta di collaborare con il Punto d’incontro di __________ impedendo lo

svolgimento dei diritti di visita. Nel frattempo la procuratrice ha archiviato

il caso, lui ha intrapreso un percorso terapeutico e l’esito delle prime

diritti di visita sorvegliati con il figlio è stato positivo.

Mediante duplica 20

dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto che l’assetto cautelare “tutt’ora

in fase di approfondimento” venga mantenuto a tutela del minore in attesa

degli accertamenti in atto e di possibili modifiche rispetto al luogo e alla

struttura di incontro padre-figlio.

Con duplica 10 gennaio

2023 CO 2 ribadisce quanto già indicato in sede di osservazioni.

L. Nel frattempo con

decisione 5 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 16

novembre 2022 con cui il padre ha chiesto il ripristino delle relazioni

personali in forma libera, ha conferito alle parti un termine per esprimersi e

per presentare osservazioni in merito ad un assetto di diritti di visita

protetti da effettuarsi nelle more istruttorie presso una struttura a __________

e una in __________ (alternativamente).

Con decisione 7 dicembre

2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato all’SMP di svolgere una

perizia sulle capacità genitoriali atta a verificare l’esistenza o meno di

indizi di messa in pericolo di PI 1, in particolare in relazione all’altra

conflittualità genitoriale (cfr. quesiti).

Con scritto 28 dicembre

2022 il SMP ha informato di non “ritenere idonea l’assunzione del mandato

peritale” in quanto la valutazione comporterebbe inevitabilmente numerose

trasferte del minore e della madre in __________,

per sottoporsi ai necessari colloqui”, suggerendo che venga attribuito ad

idoneo Servizio nel Cantone di residenza del minore.

Con decisione 23 gennaio

2023 l’Autorità di protezione ha nominato __________ quale curatrice di PI 1 in

sostituzione della precedente dimissionaria.

M. Con scritto 22 marzo

2023 i responsabili del Punto d’incontro __________ hanno trasmesso i rapporti

d’osservazione degli incontri sorvegliati nel frattempo svolti (23 dicembre e

18 marzo 2023).

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti

minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art.

450.

CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg.

CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Giusta l’art. 445 CC

– applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv. 1 CC

l’Autorità di protezione può prendere d’ufficio tutti i provvedimenti necessari

per la durata del procedimento.

L’art. 446 CC definisce i

principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai

sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1).

Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può

incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se

necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il

principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente

libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo

consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e

ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle

modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.

DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

2.1

Tale principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del

Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del

14.

giugno 2004 cons. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e

prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possano essere

importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità

può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche

le prove in modo inabituale e sollecitare rapporti di propria iniziativa

(FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid.

3.2.1).

2.2

Nel suo esame (sempre

ed unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi di una

procedura sfociante in una misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad un

esame sommario dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è

possibile proprio a causa dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad

intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione di un provvedimento

cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile,

senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad

art. 445 CC n. 27 e segg). I presupposti per l’emanazione di una decisione

cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il

cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua

proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e

idonea; BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP

del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). ll reclamante può pertanto

invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa

sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de

d’adulte, N1.187 pag. 75).

3.

Giusta

l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale

o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle

relazioni personali è considerato come un diritto della personalità del figlio,

e va definito prioritariamente secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle

circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF

5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L’interazione di un minorenne con

entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale

per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III

590.

consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

Il diritto alle

relazioni personali non è assoluto.

Ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC esso può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne

sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del

figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una

limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio

della proporzionalità; una soppressione dei medesimi entra in linea di conto

solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto

di visita per il minore non possa ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II

229.

consid. 3b/aa; STF 5A_618/2017 del 2

febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid.

5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

3.1

Una delle modalità

particolari cui è immaginabile sottoporre l’esercizio delle relazioni

personali, sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274

cpv. 2 CC, è l’organizzazione degli incontri in un luogo protetto specifico,

quale un punto di incontro o un altro luogo analogo, con o senza curatela di

sorveglianza ex

art. 308 cpv. 2 CC (STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017,

consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018,

consid. 4.2; Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna

2019, n. 1014 e 1018). Il diritto di visita

accompagnato, in presenza di una o più persone terze, può essere ordinato nel

caso in cui vi siano indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio. Il bene del figlio è pregiudicato qualora il

comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a

mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne

(DTF 122 III 407 consid. 3b; STF 5A_53/2017 del 23 marzo 2017, consid. 5.1). Non

è invece sufficiente un rischio astratto di subire una cattiva influenza da

parte del genitore non affidatario (STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid.

4.1

e rif.; STF 5A_618/2017 del 2

febbraio 2018, consid. 4.2). Una

restrizione durevole non si giustifica per i soli conflitti che oppongono i

genitori, tanto meno se i rapporti del genitore non affidatario con il figlio

sono buoni (DTF 131 III 211 consid. 4; STF 5A_295/2017 del 9 novembre 2017,

consid. 4.2.4). Il diritto di visita sorvegliato costituisce una

restrizione importante del diritto alle relazioni

personali ed è dunque di principio una soluzione provvisoria, che può

essere ordinata solo per un periodo limitato (STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; Wirz, in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea

2000, ad art. 274 CC n. 22; sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc. 9.2013.248

consid. 5), che occorre ammettere facendo prova di un certo riserbo (STF

5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_401/2014 del 18 agosto

2014, consid. 3.2.2; STF 5A_699/2007 del 26 febbraio 2008, consid. 2.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018,

consid. 4.2). Vanno tuttavia riservati i casi

in cui fin dall'inizio risulta chiaro che le relazioni personali non potranno

aver luogo senza accompagnamento (STF 5A_568/2017 del 21 novembre 2017, consid.

5.1; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_728/2015 del 25

agosto 2016, consid. 2.2 e rif.; STF

5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

4.

Va innanzitutto

precisato che il reclamante si è aggravato avverso il secondo dispositivo della

decisione impugnata, postulando che le relazioni personali con il figlio

vengano ripristinate in forma libera. Non ha invece contestato la ripresa delle

relazioni personali, precedentemente sospese con decisione supercautelare

(disp. 1) e neppure i passi istruttori definiti dall’Autorità di prime cure (istruzioni

ai genitori, disp. 3-5). Tali dispositivi sono pertanto da considerare

cresciuti in giudicato incontestati.

4.1

In concreto, a seguito

della richiesta di intervento della madre (30 agosto 2022 che lamentava lesioni

alle mani da parte del figlio), con decisione supercautelare 1°

settembre 2022 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza tesa a “sospendere

le relazioni personali padre-figlio in vista di opportuni accertamenti”. Nel

contempo ha conferito al padre un termine per esprimersi.

Nella propria

istanza CO 2 lamentava che PI 1, al rientro dalle ferie paterne aveva le mani

“fortemente arrossate, tumefatte e doloranti al tatto” e che il figlio avrebbe raccontato

di essersi “fatto male dopo che papà aveva aperto l’acqua della doccia”. All’istanza

aveva allegato un certificato medico (26 agosto dr. med. __________).

L’Autorità

ha pertanto ritenuto che dalla segnalazione della madre emergeva “una

situazione di possibile pregiudizio a danno di PI 1 avvenuta verosimilmente

durante le vacanze con il padre” e che “la lesione è stata concretamente

certificata da un medico pediatra che ha anche determinato che le lesioni

risalirebbero ad eventi verificatisi alcuni giorni prima fino ad una settimana

prima della visita ovvero con alta verosimiglianza nel lasso di tempo in cui PI

1.

era in vacanza con il padre”. L’Autorità ha inoltre indicato che la madre

avrebbe sostenuto di non essere stata informata dal padre in relazione a quanto

accorso al figlio.

Il padre dal canto suo ha

sempre negato che il figlio si sia procurato qualsivoglia lesione durante la vacanza

e di conseguenza di aver omesso di portarlo al pronto soccorso, dichiarando che

al momento della consegna alla madre le mani erano perfettamente integre.

Dagli atti emerge che la

madre aveva nel contempo sporto denuncia penale nei confronti di RE 1 per

titolo di lesioni semplici, subordinatamente lesioni colpose in relazione ai

fatti descritti (Ministero Pubblico INC.2022.7723). Non essendo stata ancora

formalmente informata dei vari procedimenti penali in corso, con istanza 5

settembre 2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto al Ministero pubblico

l’accesso agli atti (limitatamente alla comunicazione dei procedimenti penali

nei confronti sia di CO 2 che di RE 1) e con ulteriore istanza 28 settembre

2022.

chiesto l’accesso agli atti dei procedimenti penali nei confronti sia

della madre che del padre di PI 1 (inc. 2022.7723/2022.7777).

Tutto quanto considerato,

il 22 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha revocato la precedente

sospensione delle relazioni personali e ha stabilito di regolamentarle “per

un periodo limitato, in modalità sorvegliata”.

L’Autorità di prime cure

ha ritenuto opportuno “procedere con ulteriori accertamenti e apporre i

dovuti provvedimenti cautelari in attesa di acquisire da parte dell’autorità

penale eventuali atti utili a verificare l’esistenza di una situazione di

pericolo a danno di PI 1”.

L’Autorità ha di fatto

ripristinato i diritti di visita padre-figlio, nell’interesse prioritario di

quest’ultimo.

La regolamentazione

degli stessi in modalità sorvegliata, contestata dal padre, è stata presa quale

misura cautelare a favore del minore e in attesa di avere accesso agli atti

penali e procedere ad ulteriori accertamenti. Tale decisione è stata emanata

con lo scopo di concedere – durante la procedura – a padre e figlio adeguate relazioni

personali.

Dagli atti emergeva

infatti una forte conflittualità genitoriale. Circostanza peraltro neppure

contestata. Al riguardo basta rilevare che le parti avevano reciprocamente

sporto denuncia penale l’uno nei confronti dell’altro.

Nella decisione l’Autorità

aveva prospettato di voler esperire una valutazione sulle capacità genitoriali,

indicando che in sede d’udienza (6 maggio 2022) entrambi i genitori avevano

aderito a tale proposta. Con la decisione veniva pertanto assegnato alle parti un

termine per esprimersi in merito al conferimento di una perizia all’SMP,

invitandoli ad esprimersi sui quesiti proposti.

Tutto quanto

considerato, la decisione dell’Autorità di protezione, presa in via cautelare,

resiste alle critiche del reclamante.

Sulla base degli elementi

di cui l’Autorità di protezione disponeva al momento dell’emanazione della

decisione impugnata (istanza, documenti medici, procedimento penale, verbale

d’udienza), la decisione di rispristinare le relazioni personali in forma sorvegliata

“provvisoriamente e per un periodo limitato” risultava necessaria e proporzionata,

al fine di tutelare il bene prioritario del minore. Questo alla luce del fatto

che l’Autorità di protezione aveva disposto ulteriori passi istruttori, in

particolare una valutazione sulle capacità genitoriali.

La decisione impugnata merita

conferma e il reclamo va respinto.

5.

In concreto, va

precisato che nel frattempo il procedimento penale nei confronti di RE 1 per

lesioni semplici si è concluso con un decreto di non luogo a procedere per

incompetenza (cfr. 24 ottobre 2022).

L’SMP ha rifiutato

di dar seguito al mandato conferito con decisione 7 dicembre 2022. Con scritto

28.

dicembre 2022 ha informato di non considerare idonea l’assunzione del

mandato in quanto la valutazione comporterebbe inevitabilmente numerose

trasferte del minore.

Non risulta che

l’Autorità di protezione abbia conferito un nuovo mandato ad un altro Servizio.

L’Autorità di prime cure

ha al riguardo informato che “è in fase di valutazione l’eventuale modifica

dell’assetto dei diritti di visita in atto” e la sostituzione del servizio

incaricato dello svolgimento delle capacità genitoriali (cfr. scritto 9

febbraio 2023).

Dall’incarto emerge

altresì che i tre incontri esercitati dal padre in modalità sorvegliata si sono

svolti positivamente (cfr. scritto curatrice 18 ottobre 2022; Rapporto __________ 23 dicembre 2022 e 18 marzo 2023).

Il padre ha a più riprese sollecitato

di poter vedere liberamente il figlio. Mediante istanza 16 novembre 2022 ha formalmente

postulato il ripristino delle relazioni personali con il figlio in forma

libera.

Non ci si può astenere dal

rilevare che da ottobre ad oggi il padre ha potuto incontrare il figlio in

poche occasioni, benché la decisione prevedesse un diritto di visita ogni due

settimane, per evidenti esigenze del minore.

Non risulta peraltro che

l’Autorità di prime cure abbia in qualche modo sollecitato la madre a

rispettare la decisione ora in esame.

Un simile modo di

precedere non può in alcun modo essere tollerato oltre.

Come riconosciuto

dall’Autorità di prime cure stessa la regolamentazione ora in essere, alquanto

restrittiva, era stata emanata in via cautelare e provvisoriamente in vista di

ulteriori accertamenti.

Soprattutto la giovane età

del minore, di soli 5 anni, i lunghi tempi procedurali (sono infatti trascorsi

oltre sei mesi) e l’atteggiamento e la conflittualità dei genitori rischiano pertanto

di incidere negativamente sul minore e sulla qualità della relazione

padre-figlio.

L’incarto va ritornato

all’Autorità di prime cure affinché si esprima al più presto sulla fattispecie,

in particolare ridefinendo un’adeguata regolamentazione delle relazioni

personali padre-figlio alla luce delle nuove circostanze.

Come già evidenziato, i

genitori e figli hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni

personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali con

entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo

decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Determinante è

sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli

interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid 2.1;

127.

III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; sentenza CDP 7 agosto 2018,

inc. 9.2018.42).

Al riguardo si rammenta

che la regolamentazione di diritti di visita sorvegliati deve essere

considerata come una “fase di natura transitoria” e deve essere, di principio,

limitata nel tempo (cfr. Meier/Stettler,

op. cit, nota 2412 pag. 671).

6.

A titolo

abbondanziale, va rammentato ad entrambe le parti che in virtù dell’art. 274

cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del

figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore).

Infatti, il dovere di

lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo

dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto

alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare

l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit, n. 999).

Il dovere di lealtà è

reciproco: il genitore affidatario si asterrà dall’influenzare negativamente il

figlio nei confronti del beneficiario del diritto di visita; deve al contrario

cercare di promuovere un’attitudine positiva per rapporto all’altro genitore,

non solo in relazione alle visite, ma in modo generale (p. es. nessun giudizio

svalorizzante o insultante davanti al figlio). Deve preparare il figlio in modo

positivo alle visite e agli altri contatti messi in atto (telefonici, WhatsApp,

FaceTime, Skype, ecc.). Il rispetto di questo dovere è particolarmente

importante quando è stata decisa una soluzione avente per obbiettivo di

ristabilire progressivamente il diritto di visita, con delle misure di

accompagnamento (Meier/Stettler, op. cit., N. 999, pag. 648).

7.

Gli oneri del

giudizio odierno seguirebbero la soccombenza.

Viste le

circostanze si prescinde eccezionalmente dal prelievo tasse e spese di

giustizia. RE 1, soccombente, è condannato a versare adeguate ripetibili a

controparte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

L’incarto è ritornato

all’Autorità regionale di protezione __________ perché proceda ai sensi dei

considerandi.

2. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia.

RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 1'000.–

a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.