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Decisione

9.2022.161

Scelta del Punto d'incontro (per lo svolgimento dei diritti di visita sorvegliati) a seguito del trasferimento di domicilio

13 aprile 2023Italiano23 min

2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto all’Autorità di protezione di __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.161

Lugano

13 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

__________

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE 1

patr. da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali di CO 2 con il

figlio PI 1;

giudicando

sul reclamo del 11 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 22 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

A. PI 1 (2017) è figlio

di RE 1 e di CO 2.

Fatti

I genitori, non coniugati,

detengono l’autorità parentale congiunta.

B. Mediante decisione 2

marzo 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità

di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa, nominando

CURA 1, con il compito di mediare la comunicazione, fornire consulenza

educativa ai genitori e organizzare e vigilare le relazioni personali del

minore con il padre.

C. Con istanza 9

febbraio 2022 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di autorizzare

formalmente il trasferimento del domicilio di PI 1 presso il nuovo domicilio

della madre, sito nel Canton __________.

Mediante decisione

cautelare 11 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha fatto divieto a RE 1 di

trasferire il domicilio del figlio (ordine impartito con la comminatoria

dell’art. 292 CP).

In occasione dell’udienza

6 maggio 2022 dinanzi all’ARP RE 1 ha dichiarato che il proprio trasferimento

sarebbe motivato da esigenze professionali e private. CO 2, ha ribadito la sua

contrarietà, postulato l’attribuzione dell’affidamento di PI 1.

D. Con scritto 11 luglio

2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto all’Autorità di protezione di __________

la collaborazione al fine di poter intervenire, se necessario, a protezione di PI

1.

E. Nel frattempo, con

scritto 30 agosto 2022 RE 1 ha chiesto un intervento cautelare inaudita

altera parte, teso a voler sospendere ogni e qualsivoglia diritto di visita

paterno, in vista di opportuni accertamenti.

F. A seguito della

segnalazione della madre (per lesioni riscontrate alle mani di PI 1 al rientro

dalle vacanze estive con il padre), mediante decisione supercautelare 1°

settembre 2022 l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali

padre-figlio, “in attesa dei necessari accertamenti”.

G. Mediante decisione 9

settembre 2022 l’Autorità di protezione ha autorizzato RE 1 a trasferire il

domicilio di PI 1 a __________ (disp. 1), respinto l’istanza di CO 2 volta

all’ottenimento della custodia esclusiva del figlio (disp. 2), dato istruzione

alla madre di “dare regolari informazioni a CO 2 circa l’andamento

scolastico di PI 1” (disp. 3).

Con decisione 14 febbraio

2023 questo Giudice ha respinto il reclamo 22 settembre 2022 di CO 2 e

confermato la decisione che autorizza il trasferimento di domicilio di PI 1

presso quello della madre in Svizzera __________

(cfr. inc. CDP 9.2022.152).

H. Nel frattempo, con

decisione 23 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha:

- revocato la supercautelare 1° settembre

2022 di sospensione delle relazioni personali padre-figlio (disp. 1);

- in via

cautelare, deciso che le relazioni personali saranno svolte in modalità

sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________ (con una frequenza di

almeno due volte al mese per la durata di un’ora) (disp. 2);

- in via

cautelare, dato istruzione alla madre di fare rientro in __________ due

volte al mese per permettere l’esercizio dei diritti di visita (art. 307 cpv. 3

CC) (disp. 3);

- in via

cautelare, dato istruzione al padre di astenersi nelle chiamate al minore,

di fare riferimento alle procedure pendenti e/o altre affermazioni denigratorie

nei confronti della madre (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 4);

- in via

cautelare assegnato alle parti un termine di 10 giorni per esprimersi in

merito al conferimento al SMP di una perizia sulle capacità genitoriali e ai

quesiti peritali posti (disp. 5);

- la

decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (disp. 6).

I. Mediante reclamo 11

ottobre 2022 RE 1 ha avversato la decisione 23 settembre 2022, postulando la

concessione dell’effetto sospensivo e l’annullamento dei dispositivi 2 e 3. La

madre chiede che le relazioni personali previste in modalità sorvegliata,

vengano esercitate presso il Punto d’incontro indicato dal __________ con

frequenza di due volte al mese. A mente della reclamante l’esecuzione in __________

dei diritti di visita sarebbe inadeguata, ritenuto che PI 1 vive e va a scuola

a __________ e il padre risiede a __________. Nessuno degli interessati risiede

in __________. La decisione oltre a non essere nell’interesse del bene del

minore, violerebbe il principio di proporzionalità. Lo sforzo di madre e figlio

per permettere l’esercizio di un diritto di visita paterno sorvegliato di

un’ora risulterebbe infatti eccessivo per entrambi.

J. Anche CO 2 si è

aggravato avverso il secondo dispositivo della decisione 23 settembre 2022,

postulando che le relazioni personali padre-figlio vengano ripristinate in

forma libera.

Il reclamo è stato

evaso mediante decisione 11 aprile 2023 (inc. CDP 9.2022.159).

K. Con osservazioni 24

ottobre 2022, al reclamo della madre, l’Autorità di prime cure ha confermato la

propria decisione e precisato che nell’assetto cautelare per sua natura

temporaneo e modificabile in tempi più brevi, la madre potrebbe organizzare dei

rientri in __________ nel fine settimana o alla presenza della curatrice.

L’Autorità ha inoltre rammentato che, in sede d’udienza, la madre aveva dato la

propria disponibilità ad accompagnare il figlio per facilitare i diritti di

visita con il padre. L’Autorità ha ricordato che “una volta esaminate le

prove assunte in ambito penale”, avrebbe potuto “esprimersi sulla

necessità di mantenere o meno l’assetto cautelativo in atto sia per quanto

riguarda la modalità del diritto di visita e sul luogo di incontro”.

Mediante osservazioni 16

novembre 2022 CO 2 chiede di respingere il gravame e la conferma della

decisione 23 settembre 2022. Precisa che i problemi organizzativi della madre,

che peraltro avrebbe dichiarato di lavorare a tempo parziale, passano in

secondo piano. Contesta altresì la tesi secondo cui l’esercizio dei diritti di

visita costituirebbe un pregiudizio per il benessere del figlio.

Con replica 6 dicembre

2022 RE 1 chiede la conferma del proprio gravame.

Mediante duplica 28

dicembre 2022 CO 2 postula che il reclamo venga respinto, lamentando la scarsa

collaborazione della madre, che da mesi rifiuterebbe le date proposte dal Punto

d’incontro.

Con duplica 9 gennaio 2023

l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera, indicando

che “il procedimento cautelare in merito ai diritti di visita è in fase di

accertamento per una eventuale modifica di possibilità concrete di attivazione

dei servizi in territorio __________”.

Con ulteriore scritto 9

febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha precisato che è in previsione un

incontro di rete in relazione al luogo di svolgimento delle relazioni

personali.

L. Nel frattempo, con

decisione 28 ottobre 2022 questo Giudice ha respinto la richiesta di

restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo di RE 1.

Con decisione 5

dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 16 novembre 2022

con cui il padre ha chiesto il ripristino delle relazioni personali in forma

libera, ha conferito alle parti un termine per esprimersi e per presentare

osservazioni in merito ad un assetto di diritti di visita protetti da

effettuarsi nelle more istruttorie presso una struttura a __________ e una in __________

(alternativamente).

Con decisione 7 dicembre

2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato all’SMP di svolgere una

perizia sulle capacità genitoriali atta a verificare l’esistenza o meno di

indizi di messa in pericolo di PI 1, in particolare in relazione all’altra

conflittualità genitoriale (cfr. quesiti).

Con scritto 28 dicembre

2022 il SMP ha informato di non “ritenere idonea l’assunzione del mandato

peritale” in quanto la valutazione comporterebbe inevitabilmente numerose

trasferte del minore e della madre in __________, per sottoporsi ai necessari

colloqui, suggerendo che venga attribuito ad idoneo Servizio nel Cantone di

residenza del minore.

Con decisione 23 gennaio

2023 l’Autorità di protezione ha nominato __________ quale curatrice di PI 1 in

sostituzione della precedente dimissionaria.

Con scritto 22 marzo 2023

i responsabili del Punto d’incontro __________ hanno trasmesso i rapporti

d’osservazione degli incontri sorvegliati nel frattempo svolti (23 dicembre e

18 marzo 2023).

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti

minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art.

450.

CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg.

CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare

alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza

dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,

in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450f CC).

2.

Giusta l’art. 445 CC

– applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv. 1 CC

l’Autorità di protezione può prendere d’ufficio tutti i provvedimenti necessari

per la durata del procedimento.

L’art. 446 CC definisce i

principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai

sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1).

Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può

incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se

necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il

principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente

libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo

consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e

ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle

modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.

DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

2.1

Tale principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del

Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del

14.

giugno 2004 cons. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e

prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possano essere

importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità

può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando

finanche le prove in modo inabituale e sollecitare rapporti di propria

iniziativa (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III

411, consid. 3.2.1).

2.2

Nel suo esame (sempre

ed unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi di una

procedura sfociante in una misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad un

esame sommario dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è

possibile proprio a causa dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad

intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione di un provvedimento

cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile,

senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad

art. 445 CC n. 27 e segg). I presupposti per l’emanazione di una decisione

cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il

cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua

proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e

idonea; BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP

del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). ll reclamante può pertanto

invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa

sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de

d’adulte, N1.187 pag. 75).

3.

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che

non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio

minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali

indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali è considerato

come un diritto della personalità del figlio, e va definito prioritariamente

secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131

III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid.

3.1). L’interazione di un minorenne con entrambi i genitori è oggigiorno

unanimemente ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il

processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con rif.; STF

5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

3.1

Nella fissazione del

diritto alle relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC) con i genitori non

importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto

disciplinare le relazioni tra questi ultimi e il figlio nell'interesse del

minore. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le

circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF

130.

III 585 consid 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b;

sentenza CDP 30 ottobre 2020, inc. 9.2020.55; (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ ed., n. 965

pag. 616).

Nel caso in cui i genitori

non riescano a mettersi d’accordo in merito allo svolgimento delle relazioni

personali o nel caso in cui vi sia esigenza di tutelare gli interessi del

minore, appartiene all’Autorità di protezione la competenza di fissare durata e

modalità delle relazioni personali (Meier/Stettler,

op. cit., n. 977).

Nello specifico caso in

cui sia avvenuto un trasferimento di domicilio, la regolamentazione delle

relazioni personali dovrà essere determinata nuovamente per tenere in

considerazione la modifica delle circostanze (ad esempio raggruppamento dei

giorni delle visite in una settimana di vacanza o estensione del diritto alle

ferie in quanto tale) (Meier/Stettler,

op. cit., n. 991).

3.2

Il diritto alle

relazioni personali non è assoluto.

In

virtù dell’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere

negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono

avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del

figlio, ovvero per altri gravi motivi.

La

norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il

rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il

primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è

compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro

situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono

lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non

si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit., N.

1002-1013 pag. 650-661; CR CC I, Leuba,

art. 274 CC, N.7-20 pag. 1720 e segg.).

3.3

Tra le condizioni

particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri –

sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC

vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del

passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori

di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il

gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005,

cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; lo svolgimento degli incontri

in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico; il passaggio del minore da

un genitore all’altro in presenza di un terzo o in un luogo neutro, per esempio

un Punto d’incontro (Meier/Stettler,

op. cit., n. 1018-1019).

4.

Nel caso in esame la

reclamante avversa la decisione unicamente nella misura in cui ordina che le

relazioni personali padre-figlio, previste in modalità sorvegliata, vengano

esercitate in __________ (disp. 2 e 3). RE 1 chiede infatti che vengano

previste presso il Punto d’incontro indicato dal __________ (sempre con

frequenza di due volte al mese). A mente della reclamante la decisione

violerebbe il principio di proporzionalità e non sarebbe stata presa

nell’interesse del bene del minore. Lo sforzo per permettere l’esercizio del

diritto di visita paterno (di un’ora) sarebbe eccessivo sia per il figlio che

per la madre.

4.1

In concreto, a seguito

della richiesta di intervento della madre (30 agosto 2022 che lamentava lesioni

alle mani da parte del figlio), con decisione supercautelare 1°

settembre 2022 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza tesa a “sospendere

le relazioni personali padre-figlio in vista di opportuni accertamenti”.

Nel contempo ha conferito al padre un termine per esprimersi.

L’Autorità ha

ritenuto che dalla segnalazione della madre emergeva “una situazione di

possibile pregiudizio a danno di PI 1 avvenuta verosimilmente durante le

vacanze con il padre” e che “la lesione è stata concretamente

certificata da un medico pediatra che ha anche determinato che le lesioni

risalirebbero ad eventi verificatisi alcuni giorni prima fino ad una settimana

prima della visita ovvero con alta verosimiglianza nel lasso di tempo in cui PI

1.

era in vacanza con il padre”. L’Autorità ha inoltre indicato che la madre

avrebbe sostenuto di non essere stata informata dal padre in relazione a quanto

accorso al figlio.

Il padre dal canto suo ha

sempre negato che il figlio si sia procurato qualsivoglia lesione durante la

loro vacanza e di conseguenza di aver omesso di portarlo al pronto soccorso,

dichiarando che al momento della consegna alla madre le mani erano

perfettamente integre.

Dagli atti emerge che la

madre aveva nel contempo sporto denuncia penale nei confronti di CO 2 per

titolo di lesioni semplici, subordinatamente lesioni colpose in relazione ai

fatti descritti (Ministero Pubblico INC.2022.7723). Non essendo stata ancora

formalmente informata dei vari procedimenti penali in corso, con istanza 5

settembre 2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto al Ministero pubblico

l’accesso agli atti (limitatamente alla comunicazione dei procedimenti penali

nei confronti sia di RE 1 che di CO 2) e con ulteriore istanza 28 settembre

2022.

chiesto l’accesso agli atti dei procedimenti penali nei confronti sia

della madre che del padre di PI 1 (inc. 2022.7723/2022.7777).

Tutto quanto considerato,

il 22 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha revocato la precedente

sospensione delle relazioni personali e ha stabilito di regolamentarle per un

periodo limitato, in modalità sorvegliata. Ha inoltre disposto che “le

stesse saranno esercitate presso il Punto d’incontro di __________, con

frequenza di almeno due volte al mese, per la durata di un’ora” (disp. 2).

Alla madre è stata data istruzione “di far rientro in __________ al fine di

permettere lo svolgimento del diritto di visita paterno” (disp. 3).

L’Autorità di prime cure

ha ritenuto opportuno “procedere con ulteriori accertamenti e apporre i

dovuti provvedimenti cautelari in attesa di acquisire da parte dell’autorità

penale eventuali atti utili a verificare l’esistenza di una situazione di

pericolo a danno di PI 1”.

Ha

di fatto ripristinato i diritti di visita padre-figlio, nell’interesse

prioritario di quest’ultimo.

La regolamentazione

degli stessi in modalità sorvegliata presso il Punto d’incontro in __________,

contestata dalla madre, è stata presa quale misura cautelare a favore del

minore e in attesa di avere accesso agli atti penali e procedere ad ulteriori

accertamenti. Tale decisione è stata emanata con lo scopo di concedere –

durante la procedura – a padre e figlio adeguate relazioni personali.

4.2

Riguardo al luogo di

svolgimento del diritto di visita l’Autorità di prime cure ha rilevato che

l’assetto cautelare per è per sua natura temporaneo e modificabile in tempi più

brevi, precisando che “la madre potrebbe organizzare dei rientri in __________

nel fine settimana o alla presenza della curatrice”. L’Autorità ha inoltre

rammentato che, in sede d’udienza, la stessa aveva dato la propria disponibilità

ad accompagnare il figlio per facilitare i diritti di visita con il padre e

ricordato che “una volta esaminate le prove assunte in ambito penale”, potrà

“esprimersi sulla necessità di mantenere o meno l’assetto cautelativo in atto

sia per quanto riguarda la modalità del diritto di visita e sul luogo di

incontro”.

Sulla base degli elementi

di cui l’Autorità di protezione disponeva al momento dell’emanazione della

decisione impugnata (istanza, documenti menti medici, procedimento penale, verbale

d’udienza), la decisione di rispristinare le relazioni personali in forma

sorvegliata “provvisoriamente e per un periodo limitato” risultava

pertanto una decisione necessaria e proporzionata, al fine di tutelare il bene

prioritario del minore.

Al momento della

decisione, ossia il 22 settembre 2022, la situazione della dimora di PI 1 non

era inoltre ancora stata decisa definitivamente.

Prima del trasferimento a __________,

PI 1 viveva con la madre in __________ dove frequentava la scuola dell’infanzia.

La decisione con cui l’Autorità di protezione aveva autorizzato la madre a

trasferire il domicilio del figlio (9 settembre 2022) non era però ancora

cresciuta in giudicato. È infatti solo con decisione 14 febbraio 2023 che

questo Giudice ha confermato la decisione 9 settembre 2022, che autorizzava il

trasferimento del minore a __________.

Come peraltro ricordato

dall’Autorità di prime cure, in sede d’udienza, RE 1 aveva affermato che “nell’eventualità

di un trasferimento di domicilio il weekend alternativo non è funzionale,

bisognerà pensare ad intervalli più lunghi” dichiarandosi “aperta a

soluzioni proposte dall’Autorità”.

In simili circostanze pure

la decisione, nella misura in cui era stata disposta a titolo cautelare, di

prevedere il Punto d’incontro in __________ resiste alle critiche della

reclamante.

La decisione cautelare

impugnata merita quindi conferma e il reclamo va respinto.

La lamentela della madre

secondo cui “lo sforzo” (“il sacrificio”) del figlio per

permettere l’esercizio del diritto di visita “risulta eccessivo” non

merita neppure di essere commentato, ritenuto che i diritti di visita

autorizzati sono limitati a due volte al mese. La contestazione è pretestuosa,

considerato peraltro che il trasferimento di domicilio è stato deciso dalla

madre e che nessun pregiudizio concreto è stato adeguatamente allegato e

dimostrato.

5.

In concreto, va

precisato che nel frattempo il procedimento penale nei confronti di CO 2 per

lesioni semplici si è concluso con un decreto di non luogo a procedere per

incompetenza (cfr. 24 ottobre 2022).

L’SMP ha rifiutato

di dar seguito al mandato conferito con decisione 7 dicembre 2022. Con scritto

28.

dicembre 2022 ha informato di non considerare idonea l’assunzione del

mandato in quanto la valutazione comporterebbe inevitabilmente numerose

trasferte del minore.

Non risulta che

l’Autorità di protezione abbia conferito un nuovo mandato ad un altro Servizio.

L’Autorità di prime cure

ha al riguardo informato che “è in fase di valutazione l’eventuale modifica

dell’assetto dei diritti di visita in atto” e la sostituzione del servizio

incaricato dello svolgimento delle capacità genitoriali (cfr. scritto 9

febbraio 2023).

Dall’incarto emerge

altresì che i tre incontri esercitati dal padre in modalità sorvegliata si sono

svolti positivamente (cfr. scritto curatrice 18 ottobre 2022; Rapporto __________

23.

dicembre 2022 e 18 marzo 2023).

Il padre ha a più riprese

sollecitato di poter vedere liberamente il figlio. Mediante istanza 16 novembre

2022.

ha formalmente postulato il ripristino delle relazioni personali con il

figlio in forma libera.

Va rilevato che da ottobre

ad oggi il padre ha visto il figlio in poche occasioni, benché la decisione

prevedesse un diritto di visita ogni due settimane, per evidenti esigenze del

minore.

Non risulta peraltro che

l’Autorità di prime cure abbia in qualche modo sollecitato la madre a

rispettare la decisione ora in esame.

Un simile modo di

precedere non può in alcun modo essere tollerato oltre.

Come riconosciuto dall’Autorità

di prime cure stessa la regolamentazione ora in essere, alquanto restrittiva

era stata emanata in via cautelare e provvisoriamente in attesa di ulteriori

accertamenti.

Vista soprattutto la

giovane età del minore, di soli 5 anni, i lunghi tempi procedurali (sono

infatti trascorsi oltre sei mesi) e l’atteggiamento e la conflittualità dei

genitori rischiano di incidere negativamente sul minore e sulla qualità della

relazione padre-figlio.

L’incarto va ritornato

all’Autorità di prime cure affinché si esprima al più presto sulla fattispecie,

in particolare adottando un’adeguata regolamentazione delle relazioni personali

padre-figlio alla luce delle nuove circostanze.

Come già evidenziato i

genitori e figli hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni

personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali con

entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo

decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Determinante è sempre

il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi

dei genitori passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid 2.1; 127 III 295

consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; sentenza CDP 7 agosto 2018, inc.

9.2018.42).

6.

A titolo abbondanziale,

va rammentato ad entrambe le parti che in virtù dell’art. 274 cpv. 1 CC padre e

madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con

l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore).

Infatti, il dovere di

lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo

dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto

alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare

l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit, n. 999).

Il dovere di lealtà è

reciproco: il genitore affidatario si asterrà dall’influenzare negativamente il

figlio nei confronti del beneficiario del diritto di visita; deve al contrario

cercare di promuovere un’attitudine positiva per rapporto all’altro genitore,

non solo in relazione alle visite, ma in modo generale (p. es. nessun giudizio

svalorizzante o insultante davanti al figlio). Deve preparare il figlio in modo

positivo alle visite e agli altri contatti messi in atto (telefonici, WhatsApp,

FaceTime, Skype, ecc.). Il rispetto di questo dovere è particolarmente

importante quando è stata decisa una soluzione avente per obbiettivo di

ristabilire progressivamente il diritto di visita, con delle misure di accompagnamento

(Meier/Stettler, op. cit., N. 999, pag. 648).

7.

Gli oneri del

giudizio odierno seguirebbero la soccombenza.

Viste le

circostanze si prescinde eccezionalmente dal prelievo tasse e spese di

giustizia. RE 1, soccombente, è condannata a versare adeguate ripetibili a

controparte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

L’incarto è ritornato

all’Autorità regionale di protezione __________ perché proceda ai sensi dei

considerandi.

2. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia.

RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 1'000.–

a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.