9.2022.161
Scelta del Punto d'incontro (per lo svolgimento dei diritti di visita sorvegliati) a seguito del trasferimento di domicilio
13 aprile 2023Italiano23 min
2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto all’Autorità di protezione di __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.161
Lugano
13 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
__________
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE 1
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali di CO 2 con il
figlio PI 1;
giudicando
sul reclamo del 11 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 22 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
A. PI 1 (2017) è figlio
di RE 1 e di CO 2.
Fatti
I genitori, non coniugati,
detengono l’autorità parentale congiunta.
B. Mediante decisione 2
marzo 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità
di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa, nominando
CURA 1, con il compito di mediare la comunicazione, fornire consulenza
educativa ai genitori e organizzare e vigilare le relazioni personali del
minore con il padre.
C. Con istanza 9
febbraio 2022 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di autorizzare
formalmente il trasferimento del domicilio di PI 1 presso il nuovo domicilio
della madre, sito nel Canton __________.
Mediante decisione
cautelare 11 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha fatto divieto a RE 1 di
trasferire il domicilio del figlio (ordine impartito con la comminatoria
dell’art. 292 CP).
In occasione dell’udienza
6 maggio 2022 dinanzi all’ARP RE 1 ha dichiarato che il proprio trasferimento
sarebbe motivato da esigenze professionali e private. CO 2, ha ribadito la sua
contrarietà, postulato l’attribuzione dell’affidamento di PI 1.
D. Con scritto 11 luglio
2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto all’Autorità di protezione di __________
la collaborazione al fine di poter intervenire, se necessario, a protezione di PI
1.
E. Nel frattempo, con
scritto 30 agosto 2022 RE 1 ha chiesto un intervento cautelare inaudita
altera parte, teso a voler sospendere ogni e qualsivoglia diritto di visita
paterno, in vista di opportuni accertamenti.
F. A seguito della
segnalazione della madre (per lesioni riscontrate alle mani di PI 1 al rientro
dalle vacanze estive con il padre), mediante decisione supercautelare 1°
settembre 2022 l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali
padre-figlio, “in attesa dei necessari accertamenti”.
G. Mediante decisione 9
settembre 2022 l’Autorità di protezione ha autorizzato RE 1 a trasferire il
domicilio di PI 1 a __________ (disp. 1), respinto l’istanza di CO 2 volta
all’ottenimento della custodia esclusiva del figlio (disp. 2), dato istruzione
alla madre di “dare regolari informazioni a CO 2 circa l’andamento
scolastico di PI 1” (disp. 3).
Con decisione 14 febbraio
2023 questo Giudice ha respinto il reclamo 22 settembre 2022 di CO 2 e
confermato la decisione che autorizza il trasferimento di domicilio di PI 1
presso quello della madre in Svizzera __________
(cfr. inc. CDP 9.2022.152).
H. Nel frattempo, con
decisione 23 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha:
- revocato la supercautelare 1° settembre
2022 di sospensione delle relazioni personali padre-figlio (disp. 1);
- in via
cautelare, deciso che le relazioni personali saranno svolte in modalità
sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________ (con una frequenza di
almeno due volte al mese per la durata di un’ora) (disp. 2);
- in via
cautelare, dato istruzione alla madre di fare rientro in __________ due
volte al mese per permettere l’esercizio dei diritti di visita (art. 307 cpv. 3
CC) (disp. 3);
- in via
cautelare, dato istruzione al padre di astenersi nelle chiamate al minore,
di fare riferimento alle procedure pendenti e/o altre affermazioni denigratorie
nei confronti della madre (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 4);
- in via
cautelare assegnato alle parti un termine di 10 giorni per esprimersi in
merito al conferimento al SMP di una perizia sulle capacità genitoriali e ai
quesiti peritali posti (disp. 5);
- la
decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (disp. 6).
I. Mediante reclamo 11
ottobre 2022 RE 1 ha avversato la decisione 23 settembre 2022, postulando la
concessione dell’effetto sospensivo e l’annullamento dei dispositivi 2 e 3. La
madre chiede che le relazioni personali previste in modalità sorvegliata,
vengano esercitate presso il Punto d’incontro indicato dal __________ con
frequenza di due volte al mese. A mente della reclamante l’esecuzione in __________
dei diritti di visita sarebbe inadeguata, ritenuto che PI 1 vive e va a scuola
a __________ e il padre risiede a __________. Nessuno degli interessati risiede
in __________. La decisione oltre a non essere nell’interesse del bene del
minore, violerebbe il principio di proporzionalità. Lo sforzo di madre e figlio
per permettere l’esercizio di un diritto di visita paterno sorvegliato di
un’ora risulterebbe infatti eccessivo per entrambi.
J. Anche CO 2 si è
aggravato avverso il secondo dispositivo della decisione 23 settembre 2022,
postulando che le relazioni personali padre-figlio vengano ripristinate in
forma libera.
Il reclamo è stato
evaso mediante decisione 11 aprile 2023 (inc. CDP 9.2022.159).
K. Con osservazioni 24
ottobre 2022, al reclamo della madre, l’Autorità di prime cure ha confermato la
propria decisione e precisato che nell’assetto cautelare per sua natura
temporaneo e modificabile in tempi più brevi, la madre potrebbe organizzare dei
rientri in __________ nel fine settimana o alla presenza della curatrice.
L’Autorità ha inoltre rammentato che, in sede d’udienza, la madre aveva dato la
propria disponibilità ad accompagnare il figlio per facilitare i diritti di
visita con il padre. L’Autorità ha ricordato che “una volta esaminate le
prove assunte in ambito penale”, avrebbe potuto “esprimersi sulla
necessità di mantenere o meno l’assetto cautelativo in atto sia per quanto
riguarda la modalità del diritto di visita e sul luogo di incontro”.
Mediante osservazioni 16
novembre 2022 CO 2 chiede di respingere il gravame e la conferma della
decisione 23 settembre 2022. Precisa che i problemi organizzativi della madre,
che peraltro avrebbe dichiarato di lavorare a tempo parziale, passano in
secondo piano. Contesta altresì la tesi secondo cui l’esercizio dei diritti di
visita costituirebbe un pregiudizio per il benessere del figlio.
Con replica 6 dicembre
2022 RE 1 chiede la conferma del proprio gravame.
Mediante duplica 28
dicembre 2022 CO 2 postula che il reclamo venga respinto, lamentando la scarsa
collaborazione della madre, che da mesi rifiuterebbe le date proposte dal Punto
d’incontro.
Con duplica 9 gennaio 2023
l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera, indicando
che “il procedimento cautelare in merito ai diritti di visita è in fase di
accertamento per una eventuale modifica di possibilità concrete di attivazione
dei servizi in territorio __________”.
Con ulteriore scritto 9
febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha precisato che è in previsione un
incontro di rete in relazione al luogo di svolgimento delle relazioni
personali.
L. Nel frattempo, con
decisione 28 ottobre 2022 questo Giudice ha respinto la richiesta di
restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo di RE 1.
Con decisione 5
dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 16 novembre 2022
con cui il padre ha chiesto il ripristino delle relazioni personali in forma
libera, ha conferito alle parti un termine per esprimersi e per presentare
osservazioni in merito ad un assetto di diritti di visita protetti da
effettuarsi nelle more istruttorie presso una struttura a __________ e una in __________
(alternativamente).
Con decisione 7 dicembre
2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato all’SMP di svolgere una
perizia sulle capacità genitoriali atta a verificare l’esistenza o meno di
indizi di messa in pericolo di PI 1, in particolare in relazione all’altra
conflittualità genitoriale (cfr. quesiti).
Con scritto 28 dicembre
2022 il SMP ha informato di non “ritenere idonea l’assunzione del mandato
peritale” in quanto la valutazione comporterebbe inevitabilmente numerose
trasferte del minore e della madre in __________, per sottoporsi ai necessari
colloqui, suggerendo che venga attribuito ad idoneo Servizio nel Cantone di
residenza del minore.
Con decisione 23 gennaio
2023 l’Autorità di protezione ha nominato __________ quale curatrice di PI 1 in
sostituzione della precedente dimissionaria.
Con scritto 22 marzo 2023
i responsabili del Punto d’incontro __________ hanno trasmesso i rapporti
d’osservazione degli incontri sorvegliati nel frattempo svolti (23 dicembre e
18 marzo 2023).
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti
minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art.
450.
CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg.
CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare
alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza
dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,
in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile
(CPC; v. art. 450f CC).
2.
Giusta l’art. 445 CC
– applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv. 1 CC –
l’Autorità di protezione può prendere d’ufficio tutti i provvedimenti necessari
per la durata del procedimento.
L’art. 446 CC definisce i
principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai
sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1).
Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può
incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se
necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il
principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente
libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo
consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e
ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle
modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.
DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.
5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
2.1
Tale principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del
Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del
14.
giugno 2004 cons. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e
prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possano essere
importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità
può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando
finanche le prove in modo inabituale e sollecitare rapporti di propria
iniziativa (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III
411, consid. 3.2.1).
2.2
Nel suo esame (sempre
ed unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi di una
procedura sfociante in una misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad un
esame sommario dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è
possibile proprio a causa dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad
intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione di un provvedimento
cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile,
senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad
art. 445 CC n. 27 e segg). I presupposti per l’emanazione di una decisione
cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il
cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua
proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e
idonea; BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP
del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). ll reclamante può pertanto
invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa
sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de
d’adulte, N1.187 pag. 75).
3.
Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che
non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio
minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali
indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali è considerato
come un diritto della personalità del figlio, e va definito prioritariamente
secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131
III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid.
3.1). L’interazione di un minorenne con entrambi i genitori è oggigiorno
unanimemente ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il
processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con rif.; STF
5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).
3.1
Nella fissazione del
diritto alle relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC) con i genitori non
importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto
disciplinare le relazioni tra questi ultimi e il figlio nell'interesse del
minore. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le
circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF
130.
III 585 consid 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b;
sentenza CDP 30 ottobre 2020, inc. 9.2020.55; (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ ed., n. 965
pag. 616).
Nel caso in cui i genitori
non riescano a mettersi d’accordo in merito allo svolgimento delle relazioni
personali o nel caso in cui vi sia esigenza di tutelare gli interessi del
minore, appartiene all’Autorità di protezione la competenza di fissare durata e
modalità delle relazioni personali (Meier/Stettler,
op. cit., n. 977).
Nello specifico caso in
cui sia avvenuto un trasferimento di domicilio, la regolamentazione delle
relazioni personali dovrà essere determinata nuovamente per tenere in
considerazione la modifica delle circostanze (ad esempio raggruppamento dei
giorni delle visite in una settimana di vacanza o estensione del diritto alle
ferie in quanto tale) (Meier/Stettler,
op. cit., n. 991).
3.2
Il diritto alle
relazioni personali non è assoluto.
In
virtù dell’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere
negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono
avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del
figlio, ovvero per altri gravi motivi.
La
norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il
rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il
primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è
compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro
situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono
lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non
si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit., N.
1002-1013 pag. 650-661; CR CC I, Leuba,
art. 274 CC, N.7-20 pag. 1720 e segg.).
3.3
Tra le condizioni
particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri –
sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC –
vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del
passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori
di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il
gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005,
cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; lo svolgimento degli incontri
in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico; il passaggio del minore da
un genitore all’altro in presenza di un terzo o in un luogo neutro, per esempio
un Punto d’incontro (Meier/Stettler,
op. cit., n. 1018-1019).
4.
Nel caso in esame la
reclamante avversa la decisione unicamente nella misura in cui ordina che le
relazioni personali padre-figlio, previste in modalità sorvegliata, vengano
esercitate in __________ (disp. 2 e 3). RE 1 chiede infatti che vengano
previste presso il Punto d’incontro indicato dal __________ (sempre con
frequenza di due volte al mese). A mente della reclamante la decisione
violerebbe il principio di proporzionalità e non sarebbe stata presa
nell’interesse del bene del minore. Lo sforzo per permettere l’esercizio del
diritto di visita paterno (di un’ora) sarebbe eccessivo sia per il figlio che
per la madre.
4.1
In concreto, a seguito
della richiesta di intervento della madre (30 agosto 2022 che lamentava lesioni
alle mani da parte del figlio), con decisione supercautelare 1°
settembre 2022 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza tesa a “sospendere
le relazioni personali padre-figlio in vista di opportuni accertamenti”.
Nel contempo ha conferito al padre un termine per esprimersi.
L’Autorità ha
ritenuto che dalla segnalazione della madre emergeva “una situazione di
possibile pregiudizio a danno di PI 1 avvenuta verosimilmente durante le
vacanze con il padre” e che “la lesione è stata concretamente
certificata da un medico pediatra che ha anche determinato che le lesioni
risalirebbero ad eventi verificatisi alcuni giorni prima fino ad una settimana
prima della visita ovvero con alta verosimiglianza nel lasso di tempo in cui PI
1.
era in vacanza con il padre”. L’Autorità ha inoltre indicato che la madre
avrebbe sostenuto di non essere stata informata dal padre in relazione a quanto
accorso al figlio.
Il padre dal canto suo ha
sempre negato che il figlio si sia procurato qualsivoglia lesione durante la
loro vacanza e di conseguenza di aver omesso di portarlo al pronto soccorso,
dichiarando che al momento della consegna alla madre le mani erano
perfettamente integre.
Dagli atti emerge che la
madre aveva nel contempo sporto denuncia penale nei confronti di CO 2 per
titolo di lesioni semplici, subordinatamente lesioni colpose in relazione ai
fatti descritti (Ministero Pubblico INC.2022.7723). Non essendo stata ancora
formalmente informata dei vari procedimenti penali in corso, con istanza 5
settembre 2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto al Ministero pubblico
l’accesso agli atti (limitatamente alla comunicazione dei procedimenti penali
nei confronti sia di RE 1 che di CO 2) e con ulteriore istanza 28 settembre
2022.
chiesto l’accesso agli atti dei procedimenti penali nei confronti sia
della madre che del padre di PI 1 (inc. 2022.7723/2022.7777).
Tutto quanto considerato,
il 22 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha revocato la precedente
sospensione delle relazioni personali e ha stabilito di regolamentarle per un
periodo limitato, in modalità sorvegliata. Ha inoltre disposto che “le
stesse saranno esercitate presso il Punto d’incontro di __________, con
frequenza di almeno due volte al mese, per la durata di un’ora” (disp. 2).
Alla madre è stata data istruzione “di far rientro in __________ al fine di
permettere lo svolgimento del diritto di visita paterno” (disp. 3).
L’Autorità di prime cure
ha ritenuto opportuno “procedere con ulteriori accertamenti e apporre i
dovuti provvedimenti cautelari in attesa di acquisire da parte dell’autorità
penale eventuali atti utili a verificare l’esistenza di una situazione di
pericolo a danno di PI 1”.
Ha
di fatto ripristinato i diritti di visita padre-figlio, nell’interesse
prioritario di quest’ultimo.
La regolamentazione
degli stessi in modalità sorvegliata presso il Punto d’incontro in __________,
contestata dalla madre, è stata presa quale misura cautelare a favore del
minore e in attesa di avere accesso agli atti penali e procedere ad ulteriori
accertamenti. Tale decisione è stata emanata con lo scopo di concedere –
durante la procedura – a padre e figlio adeguate relazioni personali.
4.2
Riguardo al luogo di
svolgimento del diritto di visita l’Autorità di prime cure ha rilevato che
l’assetto cautelare per è per sua natura temporaneo e modificabile in tempi più
brevi, precisando che “la madre potrebbe organizzare dei rientri in __________
nel fine settimana o alla presenza della curatrice”. L’Autorità ha inoltre
rammentato che, in sede d’udienza, la stessa aveva dato la propria disponibilità
ad accompagnare il figlio per facilitare i diritti di visita con il padre e
ricordato che “una volta esaminate le prove assunte in ambito penale”, potrà
“esprimersi sulla necessità di mantenere o meno l’assetto cautelativo in atto
sia per quanto riguarda la modalità del diritto di visita e sul luogo di
incontro”.
Sulla base degli elementi
di cui l’Autorità di protezione disponeva al momento dell’emanazione della
decisione impugnata (istanza, documenti menti medici, procedimento penale, verbale
d’udienza), la decisione di rispristinare le relazioni personali in forma
sorvegliata “provvisoriamente e per un periodo limitato” risultava
pertanto una decisione necessaria e proporzionata, al fine di tutelare il bene
prioritario del minore.
Al momento della
decisione, ossia il 22 settembre 2022, la situazione della dimora di PI 1 non
era inoltre ancora stata decisa definitivamente.
Prima del trasferimento a __________,
PI 1 viveva con la madre in __________ dove frequentava la scuola dell’infanzia.
La decisione con cui l’Autorità di protezione aveva autorizzato la madre a
trasferire il domicilio del figlio (9 settembre 2022) non era però ancora
cresciuta in giudicato. È infatti solo con decisione 14 febbraio 2023 che
questo Giudice ha confermato la decisione 9 settembre 2022, che autorizzava il
trasferimento del minore a __________.
Come peraltro ricordato
dall’Autorità di prime cure, in sede d’udienza, RE 1 aveva affermato che “nell’eventualità
di un trasferimento di domicilio il weekend alternativo non è funzionale,
bisognerà pensare ad intervalli più lunghi” dichiarandosi “aperta a
soluzioni proposte dall’Autorità”.
In simili circostanze pure
la decisione, nella misura in cui era stata disposta a titolo cautelare, di
prevedere il Punto d’incontro in __________ resiste alle critiche della
reclamante.
La decisione cautelare
impugnata merita quindi conferma e il reclamo va respinto.
La lamentela della madre
secondo cui “lo sforzo” (“il sacrificio”) del figlio per
permettere l’esercizio del diritto di visita “risulta eccessivo” non
merita neppure di essere commentato, ritenuto che i diritti di visita
autorizzati sono limitati a due volte al mese. La contestazione è pretestuosa,
considerato peraltro che il trasferimento di domicilio è stato deciso dalla
madre e che nessun pregiudizio concreto è stato adeguatamente allegato e
dimostrato.
5.
In concreto, va
precisato che nel frattempo il procedimento penale nei confronti di CO 2 per
lesioni semplici si è concluso con un decreto di non luogo a procedere per
incompetenza (cfr. 24 ottobre 2022).
L’SMP ha rifiutato
di dar seguito al mandato conferito con decisione 7 dicembre 2022. Con scritto
28.
dicembre 2022 ha informato di non considerare idonea l’assunzione del
mandato in quanto la valutazione comporterebbe inevitabilmente numerose
trasferte del minore.
Non risulta che
l’Autorità di protezione abbia conferito un nuovo mandato ad un altro Servizio.
L’Autorità di prime cure
ha al riguardo informato che “è in fase di valutazione l’eventuale modifica
dell’assetto dei diritti di visita in atto” e la sostituzione del servizio
incaricato dello svolgimento delle capacità genitoriali (cfr. scritto 9
febbraio 2023).
Dall’incarto emerge
altresì che i tre incontri esercitati dal padre in modalità sorvegliata si sono
svolti positivamente (cfr. scritto curatrice 18 ottobre 2022; Rapporto __________
23.
dicembre 2022 e 18 marzo 2023).
Il padre ha a più riprese
sollecitato di poter vedere liberamente il figlio. Mediante istanza 16 novembre
2022.
ha formalmente postulato il ripristino delle relazioni personali con il
figlio in forma libera.
Va rilevato che da ottobre
ad oggi il padre ha visto il figlio in poche occasioni, benché la decisione
prevedesse un diritto di visita ogni due settimane, per evidenti esigenze del
minore.
Non risulta peraltro che
l’Autorità di prime cure abbia in qualche modo sollecitato la madre a
rispettare la decisione ora in esame.
Un simile modo di
precedere non può in alcun modo essere tollerato oltre.
Come riconosciuto dall’Autorità
di prime cure stessa la regolamentazione ora in essere, alquanto restrittiva
era stata emanata in via cautelare e provvisoriamente in attesa di ulteriori
accertamenti.
Vista soprattutto la
giovane età del minore, di soli 5 anni, i lunghi tempi procedurali (sono
infatti trascorsi oltre sei mesi) e l’atteggiamento e la conflittualità dei
genitori rischiano di incidere negativamente sul minore e sulla qualità della
relazione padre-figlio.
L’incarto va ritornato
all’Autorità di prime cure affinché si esprima al più presto sulla fattispecie,
in particolare adottando un’adeguata regolamentazione delle relazioni personali
padre-figlio alla luce delle nuove circostanze.
Come già evidenziato i
genitori e figli hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni
personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali con
entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo
decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Determinante è sempre
il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi
dei genitori passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid 2.1; 127 III 295
consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; sentenza CDP 7 agosto 2018, inc.
9.2018.42).
6.
A titolo abbondanziale,
va rammentato ad entrambe le parti che in virtù dell’art. 274 cpv. 1 CC padre e
madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con
l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore).
Infatti, il dovere di
lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo
dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto
alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare
l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit, n. 999).
Il dovere di lealtà è
reciproco: il genitore affidatario si asterrà dall’influenzare negativamente il
figlio nei confronti del beneficiario del diritto di visita; deve al contrario
cercare di promuovere un’attitudine positiva per rapporto all’altro genitore,
non solo in relazione alle visite, ma in modo generale (p. es. nessun giudizio
svalorizzante o insultante davanti al figlio). Deve preparare il figlio in modo
positivo alle visite e agli altri contatti messi in atto (telefonici, WhatsApp,
FaceTime, Skype, ecc.). Il rispetto di questo dovere è particolarmente
importante quando è stata decisa una soluzione avente per obbiettivo di
ristabilire progressivamente il diritto di visita, con delle misure di accompagnamento
(Meier/Stettler, op. cit., N. 999, pag. 648).
7.
Gli oneri del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza.
Viste le
circostanze si prescinde eccezionalmente dal prelievo tasse e spese di
giustizia. RE 1, soccombente, è condannata a versare adeguate ripetibili a
controparte.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
L’incarto è ritornato
all’Autorità regionale di protezione __________ perché proceda ai sensi dei
considerandi.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia.
RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 1'000.–
a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.