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Decisione

9.2022.163

Limitazione delle relazioni personali tra il figlio e il genitore non affidatario in considerazione dell'opinione del figlio, della sua età e della sua capacità di formare una volontà autonoma (il rifiuto del minore a incontrare il genitore in presenza di un conflitto di lealtà)

19 giugno 2023Italiano36 min

dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha incaricato lo Studio Dr. med. __________,

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.163

Lugano

19 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

per

quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali tra figlia e

padre

giudicando

sul reclamo del 12 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 12 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2016) è figlia

di RE 1 e CO 2. I genitori non sono coniugati e vivono separatamente. Il padre

aveva riconosciuto la figlia mediante dichiarazione dinnanzi all’Ufficio dello

stato civile. PI 1 abita con la madre e al padre sono riservate le relazioni

personali con la figlia. L’autorità parentale non è ancora stata definita in

quanto è tutt’ora oggetto di disputa tra i genitori e la questione è pendente

davanti all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito Autorità di

protezione).

B. I rapporti tra i

genitori sono altamente conflittuali e l’Autorità di protezione è già stata

chiamata più volte ad intervenire a protezione della minore per la

regolamentazione dei diritti di visita padre-figlia.

C. Con decisione 30

luglio 2020, poi annullata e sostituita mediante decisione 10 agosto 2020,

l’Autorità di protezione ha istituito a favore di PI 1 una curatela educativa

ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC Quale curatrice educativa è stata

nominata la signora CURA 1.

D. Con decisione 12

novembre 2020 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza della madre

relativa alla sostituzione della curatrice e all’annullamento della curatela

educativa. Il reclamo 16 dicembre 2020 presentato dalla madre avverso

quest’ultima decisione è stato respinto mediante sentenza 15 aprile 2021 della

scrivente Camera di protezione (inc. CDP 9.2020.171).

E. Con decisione 14

dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha incaricato lo Studio Dr. med. __________,

Gruppo peritale __________, di allestire una perizia sulle capacità genitoriali

della madre e del padre nei confronti di PI 1. Al perito è stato chiesto di

valutare i seguenti aspetti: “a.) capacità di comprendere i bisogni della

figlia e di rispondervi adeguatamente; b.) fattori di rischio e di protezione

rispetto allo sviluppo e al benessere del minore da parte dei genitori; c.)

prognosi sul breve, medio e lungo termine in merito allo sviluppo della minore,

alla capacità dei genitori di mettere in atto soluzioni costruttive e

cambiamenti, di accettare aiuti volontariamente o decisi dall’Autorità per

proteggere il bene della minorenne; d.) necessità e tipologia di aiuti e/o di

misure di protezione; e.) possibilità di attribuire o mantenere l’autorità

parentale congiunta, capacità di collaborare per il bene del minore,

rispettivamente se il bene del minore non subirebbe un peggioramento con

l’autorità parentale congiunta; f.) possibilità di diritti di visita ed eventuali

pericoli per il minore, con proposta di un assetto dei diritti di visita

(frequenza, modalità e durata); g.) se i genitori sono in grado di astenersi

dal compromettere il rapporto del figlio con l’altro.”

F. Con decisione

cautelare 1/2 aprile 2021 l’Autorità di protezione ha regolamentato le

relazioni personali tra padre e figlia nella misura di due diritti di visita

settimanali, tenendo conto dei turni di lavoro dei genitori, autorizzando il

padre a prendere in consegna la figlia al termine della scuola dell’infanzia

nel caso in cui la madre non potesse essere presente in tal momento, e ordinando

di poi riaccompagnarla presso il domicilio della madre (o presso una persona

designata dalla madre) entro le ore 19.30.

G. In sede di udienza 23

settembre 2021 i genitori si sono accordati su un nuovo assetto per lo

svolgimento dei diritti di visita, ossia che “il padre vedrà PI 1 per 2 volte

la settimana per 4 ore; quando sarà possibile il padre andrà a prendere PI 1

direttamente all’asilo. Se la mezza giornata avrà luogo il mercoledì, il sabato

o la domenica il DDV potrà durare 5 ore. Quest’assetto durerà almeno fino a

inizio gennaio 2022. Poi la curatrice educativa farà un rapporto sull’andamento

dei DDV e proporrà un’eventuale estensione, già controfirmata dalle parti. La

curatrice si impegna a vedere PI 1 almeno una volta al mese durante il

passaggio del DDV e invita i genitori ad informarla circa l’andamento dei DDV

in generale. La signora RE 1 è d’accordo di organizzare una visita della

curatrice educativa al proprio domicilio.”

H. L’istanza 8 novembre

2021 della madre tendente alla modifica/limitazione dei diritti di visita tra

padre e figlia è stata respinta dall’Autorità di protezione con decisione supercautelare

22 novembre 2021. L’Autorità di protezione ha ritenuto che le motivazioni

esposte dalla madre riguarderebbero “un adombrato conflitto di lealtà in cui

verserebbe la minore” e che non sarebbe stato indicato in che modo la

minore fosse “esposta a un pericolo grave e imminente nel trascorrere del

tempo con il padre”.

I. Con scritto 23

dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha proposto alle parti un nuovo assetto

per l’esercizio dei diritti di visita nella misura di una visita settimanale in

forma libera della durata di 8 ore, rispettivamente il sabato o la domenica,

con passaggio della bambina presso il Punto d’incontro di __________ o __________.

Il padre si è dichiarato d’accordo, mentre la madre si è opposta a tale

soluzione.

J. In occasione dell’incontro

24 marzo 2022 presso l’Autorità di protezione, i genitori non sono riusciti a

raggiungere un accordo in merito alle relazioni personali tra padre e figlia. È

stato rilevato come PI 1 non vorrebbe più vedere il padre, ragione per la quale

l’Autorità di protezione ha sottolineato l’importanza di far seguire la minore

da uno psicologo-psicoterapeuta infantile, alfine di comprendere meglio il suo

disagio nei confronti del padre. La madre si è impegnata a comunicare all’Autorità

di protezione il nominativo del terapeuta scelta.

K. Con decisione 12

settembre 2022 l’Autorità di protezione ha definito le relazioni personali tra

padre e figlia nella misura di una visita “ogni quindici giorni, la domenica

dalle ore 10.00 alle ore 15.45, passaggio al Punto d’incontro, __________, con

arrivo della minore nella struttura alle ore 09.30 e partenza dalla struttura

alle ore 16.15. Il primo diritto di visita sarà svolto dopo un colloquio

conoscitivo con gli operatori del Punto d’incontro”. La decisione è stata

dichiarata immediatamente esecutiva e un eventuale reclamo è stato privato

dell’effetto sospensivo (dispositivo n. 7).

L. La madre è insorta

contro quest’ultima decisione mediante reclamo 12 ottobre 2022, chiedendo preliminarmente

il ripristino dell’effetto sospensivo al reclamo e, nel merito, l’annullamento

della decisione impugnata, e meglio, la sospensione delle relazioni personali

tra padre e figlia “fino a quando il padre non avrà intrapreso un percorso

terapeutico che attesti (tramite valutazione specialistica) la sua capacità di

approcciarsi adeguatamente alla figlia, di istaurare con lei un rapporto

adeguato e corretto e di prendersi cura del suo benessere e delle sue necessità”,

con riattivazione delle relazioni personali una volta il padre avrà fornito

all’Autorità di protezione un adeguato rapporto specialistico attestante i

predetti requisiti e “previo ascolto e consenso di PI 1, in funzione dei

suoi desideri e dei suoi impegni scolastici”. La madre ha chiesto di essere

posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

M. Con osservazioni 18

ottobre 2022 la curatrice educativa ha descritto il suo operato, evidenziando

le difficoltà riscontrate nell’organizzazione dei diritti di visita, dovute,

secondo lei, alle problematiche dei turni di lavoro di entrambi i genitori, alla

situazione conflittuale tutt’ora presente tra i genitori, nonché a un più

recente rifiuto della minore di svolgere i diritti di visita con il padre. È

stato infatti rilevato che il padre non avrebbe più visto la figlia dal mese di

marzo 2022. La curatrice ha evidenziato una mancanza di fermezza da parte della

madre nel sostenere la figlia nell’esercizio del diritto di visita con il

padre, mentre PI 1 avrebbe riferito che il padre parlasse male della madre in

sua presenza, ragione per la quale non vorrebbe stare con lui. Il padre invece

avrebbe deciso di voler esercitare i diritti di visita unicamente presso il

Punto d’incontro, in quanto la presa in consegna della figlia in altri luoghi

(presso la scuola o presso l’abitazione della madre) sarebbe diventata troppo

problematica. La curatrice educativa non ha per contro preso posizione sul

nuovo assetto delle relazioni personali adottate mediante la decisione

impugnata, limitandosi a riassumere quanto sin d’ora eseguito nell’ambito della

regolamentazione dei diritti di visita.

N. In data 27 ottobre

2022, l’Autorità di protezione ha fatto pervenire alla scrivente Camera di

protezione il rapporto 12 ottobre 2022 del Punto d’incontro, dal quale risulta

che non era stato possibile concludere il processo di avvio dei diritti di

visita “a causa della mancata disponibilità della Sig.ra RE 1”.

O. Con decreto 8

novembre 2022 questa Camera ha respinto la domanda di restituzione dell’effetto

sospensivo contenuta nel reclamo della madre.

P. Nel frattempo, con

decisione 14 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio

medico-psicologico (in seguito SMP), __________, di stilare un rapporto sullo

stato psico-emotivo di PI 1. In particolare, al perito è stato richiesto di

indicare “se siano stati rilevati disturbi psichici, effetti da

maltrattamento, negligenza o violenza, con la prognosi sul breve, medio e lungo

termine in merito allo sviluppo della minore e alla necessità di aiuti e/o di

misure di protezione”, e di pronunciarsi “sull’eventuale disagio della

minore nei confronti del padre”.

Q. Con osservazioni 17

novembre 2022 l’Autorità di protezione ha preso posizione puntuale sulle

contestazioni esternate dalla reclamante, chiedendo la reiezione del gravame.

L’Autorità di protezione ha evidenziato che il problema di fondo sarebbe tutt’ora

l’incapacità dei genitori di lavorare e trovare degli accordi per il bene della

figlia. In attesa della valutazione sullo stato psico-affettivo della minore (ai

sensi della decisione 14 novembre 2022), l’Autorità di protezione ha

sottolineato l’importanza di svolgere i diritti di visita presso il Punto

d’incontro, onde evitare che i genitori si incontrino.

R. Il padre non ha presentato

osservazioni al reclamo.

S. Con replica 5

dicembre 2022 la reclamante ha nuovamente preteso che il padre venisse

responsabilizzato e chiamato a svolgere un percorso psicologico personale,

senza il quale il rapporto padre-figlia non potrebbe migliorare. La reclamante

contesta fermamente di non essere collaborante e di aver favorito

l’allontanamento della figura paterna, sostenendo di aver “cercato in ogni

modo di adeguarsi per permettere al padre di svolgere i diritti di visita e di

intrattenere una relazione con la figlia”. La reclamante ha ritenuto che

fosse unicamente l’asserito comportamento inadeguato del padre ad aver creato

l’attuale rapporto difficoltoso con la figlia. La madre ha inoltre sostenuto

che la minore stessa comprenderebbe che l’atteggiamento del padre sarebbe

finalizzato “unicamente a dar fastidio e a manifestare il suo risentimento

nei confronti di sua madre (…)” e che si starebbe ora affezionando al nuovo

compagno della madre. La reclamante ha criticato che l’Autorità di protezione imponga

l’esercizio dei diritti di visita senza attendere le risultanze della

valutazione psicoaffettiva atta a individuare le reali cause all’origine del

disagio della minore. Infine, la reclamante ha motivato la mancata possibilità

di procedere ai diritti di visita presso il Punto d’incontro con la nascita

della secondogenita.

T. Con duplica 24

dicembre 2022 la curatrice educativa ha evidenziato come la minore rifiuterebbe

di incontrare il padre, mentre chiamerebbe “papà” il nuovo compagno della

madre. La curatrice ha valutato opportuno che, in questa situazione, il padre

potesse mantenere dei contatti telefonici e di videochiamata con la figlia o

che potesse vederla presso il domicilio della figlia (o sotto casa o al parco

giochi), al fine di assicurarle la sua presenza. La curatrice ha ritenuto

necessaria una sospensione dei diritti di visita.

U. Con rapporto 11

dicembre 2022 (notificato in copia alla scrivente Camera il 30 dicembre 2022),

il Punto d’incontro ha informato l’Autorità di protezione sull’andamento del

diritto di visita del medesimo giorno. L’incontro ha dovuto essere annullato a

causa del rifiuto della figlia di vedere il padre. È stato rilevato come la

madre avrebbe assunto “una posizione di osservatrice e, a tratti, delegante”,

“astenendosi dal facilitare la situazione”. Il padre è stato avvisato della

situazione creatasi, ragione per la quale non si è poi presentato all’incontro.

Le operatrici del Punto d’incontro hanno concluso che le forti resistenze da

parte della minore non renderebbero realizzabile il percorso di riavvicinamento

auspicato. Su invito dell’Autorità di protezione di prendere posizione sul

medesimo rapporto, la madre ha contestato le critiche nei suoi confronti,

sostenendo che il padre non manifesterebbe alcun interesse nei confronti della

figlia e che la propria resistenza fosse dovuta unicamente all’atteggiamento

dell’altro genitore.

Il padre non ha

presentato osservazioni al rapporto.

V. Con duplica 10

gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha ipotizzato che il rifiuto della minore

di incontrare il padre potesse essere frutto di un comportamento

ostruzionistico indotto dalla madre, sottolineando che saranno i periti del SMP

incaricati con la valutazione psico-emotiva della minore a esprimersi sulla

sussistenza di un’eventuale alienazione parentale. L’assenza della figura

paterna sarebbe diseducativa per la minorenne e nefasta per il suo benessere

psicologico. L’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione

impugnata, sebbene abbia ammesso che una sospensione dei diritti di visita non sarebbe

da escludere se la posizione oppositiva della bambina dovesse perdurare.

W. Con scritto 2 marzo

2023 la reclamante ha chiesto alla scrivente Camera di protezione di procedere

allo stralcio della procedura, in quanto sarebbe venuto a meno l’oggetto del

contendere per l’asserito “disinteresse” del padre nei confronti della

procedura pendente, così come alla luce delle circostanze descritte nel

rapporto 11 dicembre 2022 del Punto d’incontro e dalla curatrice educativa.

X. Con ordinanza 7 marzo

2023 la Camera di protezione ha chiesto all’Autorità di protezione, alla

curatrice e al padre di prendere posizione sulla predetta domanda formulata

dalla reclamante.

In data 17 marzo

2023 la curatrice ha confermato la posizione oppositiva della minore,

sostenendo che non gioverebbe alla salute psicofisica della minore insistere nello

svolgere gli incontri con il padre. La curatrice ha ritenuto che la madre

avrebbe potuto incoraggiare maggiormente l’entrata in contatto della figlia con

il padre, auspicando che il padre non si astenesse da essere presente nella

vita della figlia.

In data 27 marzo 2023

l’Autorità di protezione ha dichiarato di non opporsi allo stralcio della

procedura, siccome, visto il disagio rilevante riscontrato nella minore, non vi

sarebbe motivo per imporre i diritti di visita. Secondo l’Autorità di

protezione sarebbe l’assenza di un dialogo tra i genitori ad aver favorito la

situazione difficoltosa e che l’estraniamento della figura paterna sarebbe,

almeno in parte, dovuto alla mancata collaborazione della madre.

Il padre è rimasto silente

in merito.

Y. Con missiva 25 aprile

2023 al SMP, l’Autorità di protezione ha sollecitato la valutazione

psico-emotiva di PI 1 (di cui al mandato conferito mediante decisione 14

novembre 2022), chiedendo informazioni sull’andamento del mandato e sulla

tempistica inerente il rilascio del relativo rapporto. Con risposta 10 maggio

2023 il SMP ha comunicato di aver svolto due incontri con la madre, uno con la

minore, mentre con il padre non vi è stato alcun contatto. Non sarebbe quindi

possibile indicare una chiara tempistica circa la redazione del rapporto.

Z. La reclamante ha

sollecitato in data 5 maggio 2023 l’emissione di una decisione da parte della

scrivente Camera nei termini indicati con lo scritto 2 marzo 2023.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

1.2

Ai sensi dell’art. 48b

cpv. 1 lett. a) n. 1 LOG, oltre ai casi previsti dall’art. 48 LOG, la Camera di

protezione decide nella composizione di un giudice unico le procedure che

terminano con lo stralcio della causa.

2.

Giusta l'art. 273

cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della

custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per

l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione

(BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273

CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è

essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere

nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non

importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto

disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo.

Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze,

mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2

maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451,

cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la

durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio,

lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle

relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del

figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal

figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer

in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un

minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come

si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e

all'evolversi delle sue esigenze.

Il diritto di visita va

organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone

un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì

tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni

troppo complicate (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).

2.1

Giusta l’art. 274 cpv.

2.

CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se

pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione

dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri

gravi motivi.

La

norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il

rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il

primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è

compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro

situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono

lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non

si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit, n. 778

segg.; CR CC I, Leuba, art. 274

ch. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti

stabiliti tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi o

maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una

relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i

rapporti tra il titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i

genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o

duratura delle relazioni personali.

Il diritto di visita

usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su

circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca

del diritto alle relazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC necessita

di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il

pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per

giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in

genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore

titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una

perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha

la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in

virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato

una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in

FamPra.ch 2010 pag. 209).

Tale rifiuto o revoca può

entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è

impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne

salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non

di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).

Secondo la giurisprudenza

il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del

bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25

agosto 2006, cons. 3; Epiney-Colombo,

Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e

morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del

genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano

negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in

particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è

pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons.

4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità

occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente

limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato;

DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).

La presenza di una terza

persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui

il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di

violenza su di lui, di influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure

sussiste il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha

problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally,

Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der

Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009

del 3 settembre 2009, cons. 5.2).

Di regola un diritto di

visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea

2000, ad art. 274 CC no. 22). L’istituzione di una curatela educativa

risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv.

2.

CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle

relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti

(FamPra 2/2001 pag. 390).

2.2

In virtù dell’art. 274

cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del

figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il

dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di

questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il

diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare

l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit., 5ª ed., n. 774).

Il dovere di lealtà è

reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di

influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso

l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo

generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi

doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche

nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore

detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime

richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler,

op. cit., n. 775).

2.3

Tra le condizioni

particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri –

sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC

vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del

passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori

di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il

gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005,

cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di

sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in

un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler, op. cit., n. 793).

2.4

Le relazioni personali

sono nell’interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso

del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre

dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta

seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti

compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC

n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg; FamPra.ch

2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di

discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso

in considerazione nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di

un’eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC.

Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere

ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce,

più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna

del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare

i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo

approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere

effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in

particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con

cui si confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende

necessariamente conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del

rapporto può causare, o degli effetti che essa potrà avere una volta

maggiorenne (un difetto di questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo

per rifiutare un contributo di mantenimento). In ogni singolo caso occorre

tenere conto di diversi fattori. Nel valutare l’importanza che deve essere data

all'opinione del minore, la sua età e la sua capacità di formare una volontà

autonoma, che generalmente si verifica intorno ai 12 anni, così come la

coerenza della sua opinione, sono centrali. Qualora il minore adotta un

atteggiamento difensivo nei confronti del genitore non affidatario, è necessario

determinare le motivazioni del minore e se l'esercizio del diritto di visita

sia davvero suscettibile di ledere i suoi interessi. È unanimemente

riconosciuto che il rapporto del minore con entrambi i genitori è essenziale e

può svolgere un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità.

Resta tuttavia il fatto, che se un bambino capace di discernimento rifiuta

categoricamente e ripetutamente, sulla base delle proprie esperienze, di avere

contatti con uno dei suoi genitori, il contatto deve essere rifiutato per il

bene del bambino; di fronte a una forte opposizione, il contatto forzato è

incompatibile con lo scopo del contatto e con i diritti della personalità del

bambino (Meier/Stettler, op. cit.,

n. 970 e 971).

2.5

Tuttavia, non si può

privare completamente un genitore del diritto di visita senza che il giudice

abbia esaminato se una tale soluzione estrema non possa essere evitata con una

regolamentazione adeguata alle circostanze del caso, se necessario con

l'introduzione di un diritto di visita sorvegliato. In effetti, le ripercussioni

indirette di una sospensione anche temporanea o provvisoria del diritto di

visita possono risultare in contrasto con l'obiettivo di protezione; c'è il

rischio che i figli o il loro entourage interpretino la misura come una forma

di punizione in grado di accentuare l'immagine sfavorevole erroneamente fattasi

del genitore interessato. Il rischio di sminuire l'immagine dell’altro genitore

deve quindi essere preso in considerazione anche nella valutazione dei vari

elementi che costituiscono il benessere del bambino. L'esame di una tale

questione richiede una perizia (FamPra.ch 2022, pag. 609; DTF 122 111 404

consid. 4).

3.

Nel suo

apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del

Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004

del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare

rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto

dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III

411, consid. 3.2.1).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura

e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

4.

In concreto, va innanzitutto

evidenziato che nella perizia sulle capacità genitoriali del 29 aprile 2021 i

periti hanno concluso che le capacità educative di entrambi i genitori, così

come la relazione di PI 1 con entrambi i genitori, fossero sufficientemente

adeguate. È stato sottolineato che “lo squilibrio di coppia, la totale

mancanza di comunicazione di fiducia, potrebbe se protratto nel tempo avere

delle ripercussioni sull’equilibrio psico-fisico ed emotivo di PI 1. Al momento

attuale i genitori fanno fatica a comprendere i bisogni di stabilità

relazionale di PI 1 per rapporto al legame con i suoi genitori, che vive

connotato da sentimenti negativi e paure”. I periti hanno osservato che la

relazione di PI 1 con la madre e con il padre è apparsa come “adeguata,

naturale e positiva”. Tuttavia, sono stati riscontrati indicatori che lasciano

intravvedere un conflitto di lealtà in PI 1, al punto tale da poter creare

delle difficoltà di tipo ansioso e comportamentale a medio-lungo termine,

ragione per la quale i periti hanno ritenuto che fosse necessario che la minore

venga “seguita da uno psicologo-psicoterapeuta infantile, al ritmo di una

volta al mese, con dei colloqui di controllo evolutivo”. Secondo i periti

non vi sarebbero elementi giustificanti l’esclusione o la limitazione del padre

dal rapporto con PI 1 e non sussisterebbero concreti fattori di rischio per il

benessere della minore nella relazione con il padre. Allo stesso tempo i periti

hanno reputato importante che “la figura del padre venga legittimata agli

occhi della figlia, con il supporto decisivo della madre per rassicurare PI 1

in preparazione ai diritti di visita”.

4.1

Da un lato la madre ha

lamentato che l’istituzione del passaggio per l’esercizio dei diritti di visita

presso il Punto d’Incontro fosse una soluzione impraticabile per dei motivi

professionali dei genitori, sostenendo che le diverse modalità adottate per lo

svolgimento dei diritti di visita e la presenza delle figure professionali

estranee coinvolte avrebbero alimentato e incrementato i sentimenti di

insicurezza e di timore di PI 1. Dall’altro lato, la madre ha però sostenuto

che il problema non consisterebbe “nella presenza o meno di terze persone al

passaggio per l’esercizio del diritto di visita, e nemmeno nel luogo in cui

tale passaggio viene effettuato”, bensì che problematico sarebbe “l’atteggiamento

del tutto inadeguato del padre nei confronti della figlia, rimasto tale

nonostante tutte le segnalazioni e i supporti forniti dall’ARP __________ e

dalla curatrice educativa”.

La reclamante

solleva (a tratti in modo incoerente e ripetitivo) delle critiche di varia

natura e origine nel tentativo forzato e pretestuoso di giustificare una

sospensione dei diritti di visita tra padre e figlia. Tuttavia, le tesi della

madre relative all’inadeguatezza del padre non trovano riscontro né nella perizia

sulle capacità genitoriali, né negli altri rapporti dei professionisti

coinvolti. Il fatto che il padre si fosse espresso negativamente con riguardo

alla madre in presenza della figlia, non può ancora essere ritenuto, di per sé,

un atteggiamento inadeguato giustificante una sospensione totale delle

relazioni personali con la figlia. A maggior ragione quando anche la madre

risulta autrice dello stesso comportamento negativo verso l’altro genitore, e

ciò attraverso la sua attitudine del tutto passiva verso un qualsiasi sostegno

dei rapporti della figlia con il padre, atteggiamento osservato in passato e

anche recentemente sia da parte degli operatori (cfr. rapporto 11 dicembre 2022

del Punto d’incontro) che dalla curatrice educativa (cfr. rapporto 17 marzo

2023).

Viste le concrete

circostanze presenti al momento dell’emanazione della decisione impugnata (non

essendo stati riscontrati elementi concreti per una messa a rischio della

minore da parte del padre, e non essendo le affermazioni della madre comprovate

o supportate dalle osservazioni della rete), ritenuto che per un minore

intrattenere le relazioni personali con il genitore non affidatario costituisce

un elemento fondamentale per la sua sana crescita e lo sviluppo della sua

individualità, è a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha regolamentato

le relazioni personali tra padre e figlia nei termini stabiliti. Sia la

modalità adottata per i diritti di visita con passaggio presso il Punto

d’incontro, sia la frequenza bisettimanale e la durata, appaiono quindi adeguate

e rispettose della situazione famigliare della minore.

4.2

Tuttavia, alla luce

dei più recenti disagi dimostrati da parte della minore in relazione ai diritti

di visita, segnatamente il suo rifiuto categorico di incontrare il padre e

l’incapacità della madre nell’agevolare la situazione per la figlia, il

mantenimento dell’assetto adottato rischia effettivamente di nuocere lo stato

psico-emotivo della bambina. Come correttamente osservato dall’Autorità di

protezione in sede di duplica, l’imposizione dei diritti di visita, in simili condizioni

e di fronte all’evidente conflitto di lealtà vissuto dalla bambina,

risulterebbe inopportuno e, almeno sintanto che non sarà disponibile la

valutazione psico-emotiva sulla minore, una sospensione delle visite appare effettivamente

l’unica soluzione possibile. L’Autorità di protezione, in sede di osservazioni,

ha giustamente ricordato “che i genitori litigiosi sono la fonte della

disaffezione da parte di un minore verso una delle due persone, le quali ai

suoi occhi e più di ogni altra devono assicurargli amore, sicurezza e

protezione”. Malgrado tutti gli interventi di protezione già intrapresi a

favore della minore, rimane evidente il conflitto di lealtà in cui si trova PI

1.

Palese è pure il mancato sostegno da parte della madre nel facilitare

l’avvicinamento della figlia al padre e nel favorirne la relazione. Il fatto

che la minore abbia iniziato a chiamare “papà” il nuovo compagno della madre,

non giova di certo alla relazione con il proprio padre, circostanza che la

madre sembra di accettare invece di voler correggere, ai fini di aiutare PI 1 a

meglio identificarsi nella sua situazione famigliare già assai delicata e

fragile. Per quanto attiene alla curatrice, anche essa ha condiviso la

necessità di sospendere attualmente le visite tra figlia e padre, evidenziando

tuttavia l’importanza del mantenimento della presenza del padre nella vita

della figlia, che dovrebbe nel frattempo essere garantito in forma di visite

presso l’abitazione della madre (sebbene ciò, vista la posizione oppositiva

della madre, risulterà difficilmente eseguibile) o di chiamate telefoniche e

videochiamate.

Visto quanto

precede, i diritti di visita tra padre e figlia sono da sospendere, almeno provvisoriamente

e fino quanto l’Autorità di protezione disporrà della valutazione del SMP sullo

stato psicoemotivo di PI 1. Non appena quest’ultima verrà presentata, spetterà

all’Autorità di protezione valutare ai sensi dell’art. 313 CC, se e in che

forma ed estensione saranno da reintrodurre i diritti di visita della figlia

con il padre, così come eventuali misure di protezione a favore della minore.

4.3

Le pretese della reclamante

inerenti l’obbligo del padre a intraprendere un percorso terapeutico, così come

quella relativa a un ulteriore ascolto di PI 1 previa eventuale riattivazione

dei diritti di visita con il padre, oltre a esulare dall’oggetto della vertenza

e quindi dalle competenze della scrivente Camera di protezione quale autorità

di reclamo, risultano del tutto infondate (e ampiamente superate) alla luce

della perizia sulle capacità genitoriali già esperita e della valutazione del

SMP ancora in corso. PI 1 è già stata sentita dal membro permanente

dell’Autorità di protezione, dai periti nell’ambito della perizia sulle

capacità genitoriali e verrà ancora sentita nell’ambito della valutazione sul

suo stato psicoemotivo. Il diritto di essere sentito della minore è quindi

stato ampiamente rispettato, a maggior ragione grazie alla valutazione tutt’ora

in corso.

5.

Viste le

comunicazioni da parte del SMP inerenti l’impossibilità di eseguire la

valutazione sullo stato psico-emotivo di PI 1 a causa della mancata

collaborazione della madre, la quale non accompagnerebbe la figlia presso

l’addetto servizio, si invita l’Autorità di protezione a voler esigere dalla

genitrice il rispetto del suo dovere di dar seguito alla decisione 14 novembre

2022.

(rimasta incontestata e cresciuta in giudicato) e di accompagnare la

minore presso il SMP, affinché i periti possano eseguire il loro mandato. Va

sottolineato che la valutazione sullo stato psico-emotivo di PI 1 viene

effettuata nel prioritario interesse della bambina, la quale va in

particolare tutelata dal conflitto genitoriale e sostenuta nel poter crescere in

una relazione stabile con il proprio padre.

6.

Per i suddetti

motivi, per la protezione del bene attuale della minore, i diritti di visita

tra padre e figlia, così come regolamentati nella decisione impugnata, devono

essere momentaneamente sospesi. Per il corretto sviluppo psico-emotivo di PI 1 è

fondamentale che venga superato l’evidente conflitto di lealtà vissuto. Non

appena i periti del SMP incaricati con la valutazione psico-emotiva avranno

potuto pronunciarsi sui concreti disagi e necessità della minore, spetterà poi all’Autorità

di protezione adeguare le relazioni personali tra padre e figlia nelle modalità

ritenute più opportune rispetto allo stato psichico della bambina. Nel

frattempo, e conformemente a quanto proposto dalla curatrice educativa con

scritto 17 marzo 2023, ai fini di comunque garantire una presenza deI padre

nella vita della figlia, l’Autorità di protezione viene invitata a

regolamentare i contatti telefonici e di videochiamate regolari tra padre e

figlia. Di conseguenza, il reclamo viene accolto parzialmente, ovvero

limitatamente alla domanda di sospensione dei diritti di visita, non tanto per

i motivi adotti dalla reclamante, bensì per la necessità di comprendere il

motivo di disagio della minore rispetto alla sua relazione con il padre e

quindi in attesa dell’esito della valutazione del SMP sullo stato psico-emotivo

di PI 1.

7.

La reclamante ha

chiesto di beneficiare dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ai

sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, in base al

quale ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo

(lett. b). Essendo adempiute le predette condizioni, la domanda di ammissione

al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va accolta

con l’esenzione dalle spese processuali, mentre lo Stato provvederà alla

retribuzione della patrocinatrice della reclamante.

8.

Gli

oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della

soccombenza, ma viste le concrete circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse

e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità

di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Quanto alle ripetibili,

già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione

risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a

reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche

antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano

partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte

insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati

che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto

2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc.

11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). In

concreto, il padre non ha partecipato alla lite, essendo rimasto silente.

L’Autorità di protezione è stata quindi l’unica avversaria della reclamante. Tuttavia,

visto che l’accoglimento parziale del gravame avviene per motivi

diversi da quelli adotti dalla reclamante (ovvero in seguito alla modifica

delle circostanze nel frattempo intervenuta), e considerata la posizione

assunta dall’Autorità di protezione in sede di duplica rispetto all’eventuale

necessità di sospendere gli incontri tra padre e figlia, non si

giustifica l’addebito di ripetibili a carico dell’Autorità di protezione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui

non è diventato privo d’oggetto, il reclamo è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, i

dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione 12 settembre 2022 dell’Autorità

regionale di protezione __________ sono annullati. I diritti di visita di PI 1

con il padre CO 2 sono provvisoriamente sospesi.

1.2. L’incarto è ritornato

all’Autorità di protezione, affinché vengano introdotte e regolamentate delle adeguate

relazioni personali telefoniche e di videochiamata tra padre e figlia.

1.3. L’Autorità di

protezione è invitata a intervenire nei confronti dei genitori, affinché

collaborino con il SMP nell’ambito dell’espletazione della valutazione

psico-emotiva di PI 1.

2. L’istanza di

ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.

3. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.