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Decisione

9.2022.164

Condizioni per l'impugnazione di una decisione incidentale - reclamo contro l'esecuzione di una valutazione socio-ambientale

14 febbraio 2023Italiano20 min

__________, ha trasmesso per competenza all’Autorità regionale di protezione __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.164

Lugano

14 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

tutti

patr. da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda il conferimento di un mandato per una valutazione famigliare

e socio-ambientale

giudicando

sul reclamo del 14 ottobre 2022 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione

emessa il 12/13 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI

1 (2011), PI 2 (2007) e PI 3 (2009) sono i figli minorenni di RE 1 e RE 2,

genitori coniugati.

B. In

data 9 febbraio 2022, presso la scuola elementare di __________, durante una

partita di calcio, è avvenuto un alterco fisico, in occasione del quale PI 1

aveva ferito al timpano un suo compagno. Su invito della direttrice

dell’istituto scolastico, __________, in data 9 marzo 2022, l’agente __________

del Gruppo visione giovani della Polizia cantonale di __________ si è

presentato presso la sede scolastica ai fini di un “colloquio” con PI 1,

sua madre, la docente di classe e la direttrice, incontro indetto “al fine

di dare un segnale al ragazzo autore dei fatti e per informare la famiglia

delle conseguenze in caso di denuncia/querela” e per “responsabilizzare

il giovane sul suo modo di agire in questa situazione e sulle misure da attuare

per potersi scusare” (verbale d’incontro del 28 marzo 2022).

C. In data 22 aprile 2022, la Magistratura dei minorenni,

__________, ha trasmesso per competenza all’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) il predetto

rapporto informativo 28 marzo 2022 della Polizia cantonale, così come il

rapporto 28 marzo 2022 stilato dalla direttrice scolastica, nel quale quest’ultima

ha espresso le proprie preoccupazioni per

un possibile disagio personale e familiare di PI 1. La Magistratura dei

minorenni si è limitata a confermare che non fosse pendente alcun procedimento

penale nei confronti dei minori coinvolti nella lite.

D. Su

richiesta dell’Autorità di protezione, in data 17 maggio 2022, il direttore

della Scuola media __________, ha presentato un rapporto inerente la situazione

generale dei fratelli PI 3 e PI 2.

E. In

data 8 agosto 2022 i genitori sono stati sentiti dall’Autorità di protezione.

Essi hanno preso posizione sui fatti alla base della relativa procedura, mentre

l’Autorità di protezione ha comunicato di essere intenzionata a conferire un

mandato di valutazione socio-ambientale del nucleo famigliare dei minori e a eventualmente

valutare altri sostegni e/o misure di protezione a loro favore. I genitori

hanno esternato il loro disaccordo in tal senso, sostenendo che l’episodio

relativo a PI 1 sarebbe stato troppo enfatizzato, rilevando che la gravità dei

fatti sarebbe stata ridimensionata in occasione dei chiarimenti intervenuti

grazie ad un successivo incontro presso la scuola. I genitori si sono quindi riservati

di contestare eventuali future misure di protezione.

F. Con

scritto 19 agosto 2022 i genitori hanno presentato una presa di posizione

dettagliata relativa ai suddetti rapporti, contestando alcune affermazioni e chiedendo

all’Autorità di protezione di procedere all’audizione della direttrice scolastica

e della docente di classe di PI 1, con lo scopo di aggiornare la situazione a

loro dire nel frattempo cambiata, in seguito anche all’ulteriore incontro

avvenuto con la direttrice in data 30 marzo 2022.

G. Con

decisione 12 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato

all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ per effettuare una

valutazione del contesto personale e famigliare di PI 1, nonché dei fratelli PI

2 e PI 3, con lo scopo di “definire, anche mediante visite a domicilio, gli

eventuali bisogni dei minori ed individuare possibili necessari provvedimenti a

favore dei medesimi, e di formulare eventuali proposte di adeguati sostegni o

misure di protezione a loro favore, che meglio rispondano alle loro eventuali

necessità.”. L’Autorità di protezione ha basato la decisione sulla

segnalazione 28 marzo 2022 della direttrice della scuola elementare di __________,

e sul rapporto 17 maggio 2022 del direttore della Scuola media di __________, e

su quanto emerso durante l’audizione dei genitori. La decisione è stata resa

immediatamente esecutiva e un eventuale reclamo è stato privato dell’effetto

sospensivo.

H. Mediante

reclamo 14 ottobre 2022, RE 1 e RE 2 hanno chiesto l’annullamento della

decisione. I reclamanti hanno censurato l’inadeguatezza e la sproporzionalità

della decisione impugnata, facendo valere una “valutazione errata dei

presupposti di base”. In particolare essi hanno contestato la versione dei

fatti esposti nel rapporto 28 marzo 2022 della direttrice scolastica, sostenendo

che la segnalazione non sarebbe affidabile e nemmeno sufficiente per

giustificare la misura di protezione adottata. È stato censurato anche il

contenuto del rapporto informativo della Polizia cantonale 28 marzo 2022. I

reclamanti hanno prodotto le dichiarazioni scritte del direttore delle Scuole

medie di __________, e il rapporto 11 ottobre 2022 di __________, allenatore di

calcio di PI 1, che, a mente dei reclamanti, contrasterebbero la posizione

della direttrice. I genitori hanno ritenuto che i fatti alla base della

procedura sarebbero stati “ingigantiti, arrivando a dipingere un quadro

assolutamente storto della realtà”, criticando l’Autorità di protezione per

aver mancato di esaminare con uno spirito critico la fattispecie. Secondo i

reclamanti l’Autorità di protezione avrebbe violato il diritto di essere

sentito per quanto attiene all’obbligo di motivazione della decisione. A mente

dei reclamanti il chiarimento della situazione famigliare avrebbe potuto

avvenire con altre modalità, meno incisive e più mirate e nel rispetto del

principio di proporzionalità. In via cautelare i reclamanti hanno postulato il

ripristino dell’effetto sospensivo.

I. Con

decreto 26 ottobre 2022 la scrivente Camera di protezione ha accolto la domanda

di restituzione dell’effetto sospensivo, come richiesto dai reclamanti.

J. Con

osservazioni 26 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha sostenuto che la

decisione impugnata non decreterebbe una misura di protezione, bensì ordinerebbe

un atto istruttorio, evidenziando che, per tale ragione, sarebbe impugnabile

unicamente qualora potesse causare agli interessati un danno difficilmente

riparabile. L’Autorità di protezione ha rilevato che dalle segnalazioni

pervenute, risulterebbe che oltre all’episodio del 9 febbraio 2022, vi

sarebbero stati da parte di PI 1 “altri atteggiamenti che risultavano

incutere timori nei compagni”. L’Autorità di protezione ha sostenuto che

anche nel caso dei fratelli PI 3 e PI 2 si evincerebbero “i constatati

problemi

in relazione al mancato rispetto delle regole, dei compagni, e di altri allievi

della sede scolastica nonché dei docenti”. L’Autorità di protezione ha

reputato la situazione “non del tutto chiara”, ragione per cui ha deciso

di procedere ai necessari approfondimenti per comprendere meglio la situazione

personale, familiare ed educativa del minore PI 1, anche in relazione a quella

dei fratelli PI 2 e PI 3, che avrebbero, a livello comportamentale, destato

preoccupazioni. L’Autorità di protezione ha pertanto ritenuto che la

valutazione socio-ambientale costituirebbe un atto istruttorio non particolarmente

incisivo e invasivo, i relativi chiarimenti potendo altresì giovare all’intero

nucleo familiare.

K. Con

replica 18 novembre 2022 i reclamanti hanno contestato la tesi dell’Autorità di

protezione, rilevando che la prova ordinata causerebbe loro un pregiudizio non

altrimenti riparabile. Secondo i reclamanti, l’Autorità di protezione sarebbe

caduta in una violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

finanche nell’arbitrio, in quanto la decisione impugnata si baserebbe unicamente

sull’asserita necessità di “verificare meglio la situazione”. Il fatto

che l’Autorità di protezione non abbia operato alcuni approfondimenti

preliminari al fine di chiarire la situazione e abbia adottato direttamente (e

di fronte alle obiezioni e spiegazioni fornite dai reclamanti sin dall’inizio

della procedura) il provvedimento censurato, esclude di poterlo considerare “non

particolarmente incisivo e invasivo”. La valutazione socio-ambientale

lederebbe infatti la sfera personale e privata dell’intera famiglia, così come

il principio sancito dall’art. 301 CC, che stabilisce che sono i genitori a

dirigere le cure e l’educazione dei figli oltre che ad assumere le decisioni

necessarie. Secondo i reclamanti, dopo l’esecuzione della valutazione

socio-ambientale, non si potrebbe più tornare indietro e cancellare la relativa

ingerenza con tutte le sue conseguenze e l’inevitabile influsso sulle dinamiche

e sull’equilibrio del nucleo familiare. Dai nuovi rapporti prodotti in sede di

reclamo si evincerebbe inoltre che nell’attuale situazione non vi sia alcun pericolo

per il bene dei figli. Invocando l’art. 66 cpv. 2 b) LPAmm, i reclamanti hanno

chiesto alla scrivente autorità di reclamo di procedere all’annullamento della

decisione impugnata e alla conclusione immediata del procedimento, senza

retrocedere la causa all’istanza inferiore per ulteriori accertamenti e nuova

decisione.

L. Con

duplica 5 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha evidenziato che la

decisione impugnata sarebbe conforme al principio inquisitorio illimitato. È

stato altresì precisato che vi sarebbero diversi elementi destanti preoccupazione

e che la verifica della situazione avrebbe potuto avvenire opportunamente

mediante l’esperimento di una valutazione socio-ambientale da parte dell’UAP.

L’Autorità di protezione ha concluso che, a protezione dei minori interessati, non

sarebbe possibile rinunciare ad un approfondimento come quello ordinato,

rilevando tuttavia che l’esito delle indagini sarebbe aperto. L’Autorità di

protezione si è quindi riconfermata nella decisione impugnata.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera

di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico

(art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Per costante

giurisprudenza le decisioni di procedura o d’istruzione sono decisioni

incidentali, che statuiscono su questioni formali o materiali e rappresentano

una tappa nel corso della procedura, senza mettere fine alla medesima. Vanno

distinte dalle decisioni parziali, che statuiscono, in maniera finale, su una o

più parti di una domanda, ma rinviano all’esame di uno o altri argomenti ad

un’ulteriore decisione (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; COPMA,

Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).

Per costante

giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove –

tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle capacità

genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni

incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10

maggio 2005, cons. 2.1; Copma,

Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).

2.1

Giusta

l’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile

unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio

irreparabile, ovvero un pregiudizio

cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione

finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1;

RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175,

consid. 4).

Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a

titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente

una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e

dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm). L’applicazione

di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso, giudicando in modo

diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento

senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore per ulteriori

accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio

2012.

[n. 6645] sulla revisione totale della

legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40;

sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc. 9.2015.170).

3.

Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del

principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è

vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF

130.

III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III

411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Esso impone all’autorità di

chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che

possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore.

L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento,

amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag.

492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF

142.

III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo

di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia

le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le

proprie tesi (STF 5A_69/2011 del

27.

febbraio 2012, consid. 2.3).

3.1

Come la procedura di adozione

di misure di protezione, anche il relativo procedimento probatorio è parimenti

soggetto ai principi di proporzionalità, sussidiarietà, complementarietà e

legalità previsti dagli artt. 5 e 36 della Costituzione federale e dall’art.

307.

CC. Di conseguenza, anche le decisioni istruttorie devono pertanto: servire

l'interesse superiore del minore; essere idonei e necessari per ottenere le

informazioni necessarie sul bisogno di protezione del minore; evitare di

imporre alle persone interessate più oneri di quanto beneficio ne trarrebbero;

coinvolgere terzi nell’istruttoria solo nella misura in cui la situazione non

può essere adeguatamente chiarita con la persona interessata stessa o sulla

base di dati tangibili; essere limitati alle sfere di vita che sono oggetto

dell’intervento; avvenire unicamente mediante metodi istruttori legali (KOKES-Praxisanleitung

Kindesschutz, N. 3.21, pag. 86).

4.

Nel

caso concreto, la decisione impugnata, nella misura in cui si limita a disporre

una valutazione famigliare e socio-ambientale ai sensi dell’art. 446 cpv. 2 CC,

deve essere considerata una decisione incidentale ordinatoria (peraltro, è l’Autorità

di protezione stessa, in sede di osservazioni 26 ottobre 2022, ad aver dato

questa qualifica alla sua risoluzione). Come tale, è impugnabile alle predette

condizioni restrittive di cui al punto 2.1. sopra.

Dal momento in cui, nella concreta fattispecie, l’esecuzione

di una valutazione famigliare e socio-ambientale risulta eccessiva e sproporzionata

ai fini dell’accertamento della situazione del minore in questione, la

scrivente Camera di protezione non può che procedere all’annullamento della decisione

impugnata e quindi a concludere il relativo procedimento mediante il presente

giudizio in virtù dell’art. 66 cpv. 2 lett. b) LPAmm. La domanda a sapere se la

decisione impugnata possa inoltre provocare ai reclamanti un pregiudizio

irreparabile ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 lett. 1) LPAmm può quindi rimanere aperta.

4.1

Come

giustamente obiettato dai reclamanti, la decisione impugnata viola il principio

della proporzionalità.

L’Autorità di protezione ha basato la decisione impugnata

sui seguenti atti: il rapporto 28 marzo 2022 di __________, direttrice delle

scuole elementari di __________; il rapporto informativo 28 marzo 2022 del

Gruppo visione giovani della Polizia cantonale; il rapporto 17 maggio 2022 di __________,

direttore delle Scuole medie di __________, con i relativi allegati, e sul

verbale di audizione dei genitori dell’8 agosto 2022. Dalla documentazione si

apprende quindi che tutti i tre fratelli, PI 1, PI 3 e PI 2, hanno già dovuto

essere rimproverati e ammoniti da parte del corpo scolastico, rispettivamente PI

1.

anche da parte della polizia per quanto concerne l’alterco alla base della presente

procedura. Si tratta di tre ragazzi adolescenti con dei caratteri forti e delle

abitudini relazionali e comunicative molto dirette, spesso anche sopra le righe

e senza filtri. Tuttavia, nonostante gli eventi inopportuni e spiacevoli nei

quali i minori, soprattutto PI 1 in data 9 febbraio 2022, sono stati coinvolti,

non risulta che i ragazzi abbiano dei seri disagi personali riconducibili ad

una situazione famigliare inadeguata. Anzi, da tutti i documenti agli atti

emerge chiaramente che i genitori sono presenti nell’educazione dei figli, collaboranti

e che si dimostrano conseguenti e fermi nell’affrontare le vicende loro segnalate.

In ognuno dei rapporti della Scuola media di __________ inerenti gli episodi

disciplinari in questione, viene esplicitamente indicato che il comportamento

dei minori sia migliorato una volta coinvolta e intervenuta la famiglia. Il

fatto che l’agente di polizia __________, nel suo rapporto 28 marzo 2022, abbia

sostenuto che “le reazioni della madre a colloquio denotano una certa

fragilità a livello educativo, in particolare nella relazione con il giovano

ragazzo (…)”, non può certo costituire un elemento sufficiente e determinante

per dubitare sulle capacità genitoriali della madre, ciò soprattutto di fronte

alle altre indicazioni contenute nello stesso rapporto circa il suo agire nei

confronti del figlio. L’atteggiamento della genitrice risulta invece responsabile

e consono alle circostanze, sia per quanto attiene alla disapprovazione

rispetto ai fatti in questione, sia per quanto concerne il sostegno emotivo nei

confronti del figlio durante l’incontro con le forze dell’ordine, che per il

minore, di soli 12 anni, certo non doveva essere facile. Anche dal verbale di

audizione dell’8 agosto 2022, così come dallo scritto 19 agosto 2022 con il

quale sono state richieste all’Autorità di protezione l’assunzione di ulteriori

prove, emerge un approccio di base aperto e collaborante da parte dei genitori

nei confronti dell’autorità.

4.2

Un

ulteriore elemento di giudizio rispetto alla situazione di pericolo sospettata da

parte dell’Autorità di protezione viene poi fornito dai documenti prodotti dai

reclamanti contestualmente al loro gravame. Infatti, dal più recente rapporto

11.

ottobre 2022 del direttore della Scuola media di __________, risulta che la

situazione di PI 1 sia generalmente positiva, e sebbene il minore mantenga un

atteggiamento “un po’ critico e provocatorio”, egli è stato persino

votato, dai compagni stessi, come rappresentante di classe nel Consiglio dei

rappresentanti. Per quanto attiene al fratello PI 3, è stato indicato come

anche esso manifesta la sua personalità forte e sicura senza filtri verbali e

che chiacchiera e disturba in classe, ma che i docenti avrebbero notato “l’esercizio

di un maggior autocontrollo”. Inoltre, relativamente a PI 1, con rapporto

11.

ottobre 2022, si è espresso anche __________, il suo allenatore di calcio da

4.

anni, confermando un comportamento del ragazzo corretto e positivo nel rispetto

delle regole e dei compagni.

4.3

Alla

luce di quanto precede, avendo l’atteggiamento dei figli __________ già dato

adito ad alcuni interventi educativi e disciplinari maggiori, emerge un

contesto che sicuramente merita attenzione, ma che di certo non risulta di una

gravità tale da dover concludere che il bene dei ragazzi sia in pericolo a

causa di un’inadeguata situazione famigliare.

Come già detto, emerge piuttosto la realtà

di tre ragazzi in età adolescenziale, tutti forti di carattere con delle

abitudini relazionali senza filtri, per le quali devono venire (più spesso)

rimproverati e contenuti, sia dal corpo scolastico che dai propri genitori. Si

tratta però sempre di caratteristiche e attitudini presenti in numerosi giovani

e di circostanze per le quali i regolari interventi educativi e disciplinari,

sia genitoriali che scolastici, dovrebbero risultare sufficienti ai fini di

tutelare il loro sviluppo. In tale contesto occorre evidenziare come la

verifica da parte dell’Autorità di protezione deve tenere conto del fatto che

non tutti i deficit sono motivo di intervento, ma che alcuni rischi e lacune possono

essere compensati da fattori protettivi o altre risorse (KOKES-Praxisanleitung

Kindesschutz, N. 3.65, pag. 106).

Gli

episodi singolari per i quali PI 3 e PI 2 sono stati ammoniti dalla direzione

scolastica risalgono inoltre al mese di dicembre 2020, ovvero a più di due anni

fa. Come risulta dagli atti, da allora il loro comportamento risulta migliorato

(cfr. rapporto 11 ottobre 2022 della direzione della Scuola media). All’evento

litigioso che ha coinvolto PI 1 risulta essere stata data la giusta importanza

e dagli atti si evince che il minore ha indubbiamente capito la gravità

dell’accaduto in seguito a tutti i provvedimenti intrapresi, sia a livello

famigliare, che da parte della scuola e della polizia. Va evidenziato

anche che la famiglia della vittima dell’alterco in questione non ha ritenuto

di sporgere querela.

Ne

consegue, alla luce delle circostanze descritte, che il bene di PI 1 e dei

fratelli maggiori non risulta minacciato a punto tale di dover richiedere una

valutazione socio-ambientale estesa a tutti i membri della famiglia. Nel

rispetto del principio della proporzionalità e della sussidiarietà (applicabili

anche durante la fase istruttoria e quindi alla scelta dei mezzi di prova),

l’Autorità di protezione avrebbe dovuto meglio ponderare le circostanze e

filtrare le informazioni meno recenti e nel frattempo superate, e poi casomai

procedere con degli accertamenti legati in primis a PI 1 (ad esempio con un eventuale

ascolto del minore stesso da parte dell’Autorità di protezione o da un terzo

specialista) ai fini di determinare l’esistenza o meno di eventuali disagi

personali del minore. Solo una volta accertati eventuali malesseri

potenzialmente legati alla famiglia si poteva giustificare di intervenire anche

nella sfera della medesima.

5.

Di

fronte alle circostanze concrete della fattispecie in esame, la prova ordinata

mediante la decisione impugnata, ossia la valutazione famigliare e socio-ambientale,

risulta decisamente sproporzionata. La scrivente Camera di protezione non può

che accogliere il gravame e annullare la decisione impugnata.

6.

Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio

della soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e

spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di

protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Quanto

alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità

di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di

ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali

uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano

partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte

insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati

che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto

2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc.

11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Non vi

sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati, ragione per la

quale l’Autorità di protezione va condannata a rifondere ai reclamanti un'equa

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

1.1. Di

conseguenza, la risoluzione del 12/13 settembre 2022 dell’Autorità regionale di

protezione __________ è annullata.

2. Non

si prelevano né spese né tasse di giustizia. L’Autorità di

protezione rifonderà a RE 1 e RE 2 fr. 1’000.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.