9.2022.164
Condizioni per l'impugnazione di una decisione incidentale - reclamo contro l'esecuzione di una valutazione socio-ambientale
14 febbraio 2023Italiano20 min
__________, ha trasmesso per competenza all’Autorità regionale di protezione __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.164
Lugano
14 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda il conferimento di un mandato per una valutazione famigliare
e socio-ambientale
giudicando
sul reclamo del 14 ottobre 2022 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 12/13 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI
1 (2011), PI 2 (2007) e PI 3 (2009) sono i figli minorenni di RE 1 e RE 2,
genitori coniugati.
B. In
data 9 febbraio 2022, presso la scuola elementare di __________, durante una
partita di calcio, è avvenuto un alterco fisico, in occasione del quale PI 1
aveva ferito al timpano un suo compagno. Su invito della direttrice
dell’istituto scolastico, __________, in data 9 marzo 2022, l’agente __________
del Gruppo visione giovani della Polizia cantonale di __________ si è
presentato presso la sede scolastica ai fini di un “colloquio” con PI 1,
sua madre, la docente di classe e la direttrice, incontro indetto “al fine
di dare un segnale al ragazzo autore dei fatti e per informare la famiglia
delle conseguenze in caso di denuncia/querela” e per “responsabilizzare
il giovane sul suo modo di agire in questa situazione e sulle misure da attuare
per potersi scusare” (verbale d’incontro del 28 marzo 2022).
C. In data 22 aprile 2022, la Magistratura dei minorenni,
__________, ha trasmesso per competenza all’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) il predetto
rapporto informativo 28 marzo 2022 della Polizia cantonale, così come il
rapporto 28 marzo 2022 stilato dalla direttrice scolastica, nel quale quest’ultima
ha espresso le proprie preoccupazioni per
un possibile disagio personale e familiare di PI 1. La Magistratura dei
minorenni si è limitata a confermare che non fosse pendente alcun procedimento
penale nei confronti dei minori coinvolti nella lite.
D. Su
richiesta dell’Autorità di protezione, in data 17 maggio 2022, il direttore
della Scuola media __________, ha presentato un rapporto inerente la situazione
generale dei fratelli PI 3 e PI 2.
E. In
data 8 agosto 2022 i genitori sono stati sentiti dall’Autorità di protezione.
Essi hanno preso posizione sui fatti alla base della relativa procedura, mentre
l’Autorità di protezione ha comunicato di essere intenzionata a conferire un
mandato di valutazione socio-ambientale del nucleo famigliare dei minori e a eventualmente
valutare altri sostegni e/o misure di protezione a loro favore. I genitori
hanno esternato il loro disaccordo in tal senso, sostenendo che l’episodio
relativo a PI 1 sarebbe stato troppo enfatizzato, rilevando che la gravità dei
fatti sarebbe stata ridimensionata in occasione dei chiarimenti intervenuti
grazie ad un successivo incontro presso la scuola. I genitori si sono quindi riservati
di contestare eventuali future misure di protezione.
F. Con
scritto 19 agosto 2022 i genitori hanno presentato una presa di posizione
dettagliata relativa ai suddetti rapporti, contestando alcune affermazioni e chiedendo
all’Autorità di protezione di procedere all’audizione della direttrice scolastica
e della docente di classe di PI 1, con lo scopo di aggiornare la situazione a
loro dire nel frattempo cambiata, in seguito anche all’ulteriore incontro
avvenuto con la direttrice in data 30 marzo 2022.
G. Con
decisione 12 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato
all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ per effettuare una
valutazione del contesto personale e famigliare di PI 1, nonché dei fratelli PI
2 e PI 3, con lo scopo di “definire, anche mediante visite a domicilio, gli
eventuali bisogni dei minori ed individuare possibili necessari provvedimenti a
favore dei medesimi, e di formulare eventuali proposte di adeguati sostegni o
misure di protezione a loro favore, che meglio rispondano alle loro eventuali
necessità.”. L’Autorità di protezione ha basato la decisione sulla
segnalazione 28 marzo 2022 della direttrice della scuola elementare di __________,
e sul rapporto 17 maggio 2022 del direttore della Scuola media di __________, e
su quanto emerso durante l’audizione dei genitori. La decisione è stata resa
immediatamente esecutiva e un eventuale reclamo è stato privato dell’effetto
sospensivo.
H. Mediante
reclamo 14 ottobre 2022, RE 1 e RE 2 hanno chiesto l’annullamento della
decisione. I reclamanti hanno censurato l’inadeguatezza e la sproporzionalità
della decisione impugnata, facendo valere una “valutazione errata dei
presupposti di base”. In particolare essi hanno contestato la versione dei
fatti esposti nel rapporto 28 marzo 2022 della direttrice scolastica, sostenendo
che la segnalazione non sarebbe affidabile e nemmeno sufficiente per
giustificare la misura di protezione adottata. È stato censurato anche il
contenuto del rapporto informativo della Polizia cantonale 28 marzo 2022. I
reclamanti hanno prodotto le dichiarazioni scritte del direttore delle Scuole
medie di __________, e il rapporto 11 ottobre 2022 di __________, allenatore di
calcio di PI 1, che, a mente dei reclamanti, contrasterebbero la posizione
della direttrice. I genitori hanno ritenuto che i fatti alla base della
procedura sarebbero stati “ingigantiti, arrivando a dipingere un quadro
assolutamente storto della realtà”, criticando l’Autorità di protezione per
aver mancato di esaminare con uno spirito critico la fattispecie. Secondo i
reclamanti l’Autorità di protezione avrebbe violato il diritto di essere
sentito per quanto attiene all’obbligo di motivazione della decisione. A mente
dei reclamanti il chiarimento della situazione famigliare avrebbe potuto
avvenire con altre modalità, meno incisive e più mirate e nel rispetto del
principio di proporzionalità. In via cautelare i reclamanti hanno postulato il
ripristino dell’effetto sospensivo.
I. Con
decreto 26 ottobre 2022 la scrivente Camera di protezione ha accolto la domanda
di restituzione dell’effetto sospensivo, come richiesto dai reclamanti.
J. Con
osservazioni 26 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha sostenuto che la
decisione impugnata non decreterebbe una misura di protezione, bensì ordinerebbe
un atto istruttorio, evidenziando che, per tale ragione, sarebbe impugnabile
unicamente qualora potesse causare agli interessati un danno difficilmente
riparabile. L’Autorità di protezione ha rilevato che dalle segnalazioni
pervenute, risulterebbe che oltre all’episodio del 9 febbraio 2022, vi
sarebbero stati da parte di PI 1 “altri atteggiamenti che risultavano
incutere timori nei compagni”. L’Autorità di protezione ha sostenuto che
anche nel caso dei fratelli PI 3 e PI 2 si evincerebbero “i constatati
problemi
in relazione al mancato rispetto delle regole, dei compagni, e di altri allievi
della sede scolastica nonché dei docenti”. L’Autorità di protezione ha
reputato la situazione “non del tutto chiara”, ragione per cui ha deciso
di procedere ai necessari approfondimenti per comprendere meglio la situazione
personale, familiare ed educativa del minore PI 1, anche in relazione a quella
dei fratelli PI 2 e PI 3, che avrebbero, a livello comportamentale, destato
preoccupazioni. L’Autorità di protezione ha pertanto ritenuto che la
valutazione socio-ambientale costituirebbe un atto istruttorio non particolarmente
incisivo e invasivo, i relativi chiarimenti potendo altresì giovare all’intero
nucleo familiare.
K. Con
replica 18 novembre 2022 i reclamanti hanno contestato la tesi dell’Autorità di
protezione, rilevando che la prova ordinata causerebbe loro un pregiudizio non
altrimenti riparabile. Secondo i reclamanti, l’Autorità di protezione sarebbe
caduta in una violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
finanche nell’arbitrio, in quanto la decisione impugnata si baserebbe unicamente
sull’asserita necessità di “verificare meglio la situazione”. Il fatto
che l’Autorità di protezione non abbia operato alcuni approfondimenti
preliminari al fine di chiarire la situazione e abbia adottato direttamente (e
di fronte alle obiezioni e spiegazioni fornite dai reclamanti sin dall’inizio
della procedura) il provvedimento censurato, esclude di poterlo considerare “non
particolarmente incisivo e invasivo”. La valutazione socio-ambientale
lederebbe infatti la sfera personale e privata dell’intera famiglia, così come
il principio sancito dall’art. 301 CC, che stabilisce che sono i genitori a
dirigere le cure e l’educazione dei figli oltre che ad assumere le decisioni
necessarie. Secondo i reclamanti, dopo l’esecuzione della valutazione
socio-ambientale, non si potrebbe più tornare indietro e cancellare la relativa
ingerenza con tutte le sue conseguenze e l’inevitabile influsso sulle dinamiche
e sull’equilibrio del nucleo familiare. Dai nuovi rapporti prodotti in sede di
reclamo si evincerebbe inoltre che nell’attuale situazione non vi sia alcun pericolo
per il bene dei figli. Invocando l’art. 66 cpv. 2 b) LPAmm, i reclamanti hanno
chiesto alla scrivente autorità di reclamo di procedere all’annullamento della
decisione impugnata e alla conclusione immediata del procedimento, senza
retrocedere la causa all’istanza inferiore per ulteriori accertamenti e nuova
decisione.
L. Con
duplica 5 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha evidenziato che la
decisione impugnata sarebbe conforme al principio inquisitorio illimitato. È
stato altresì precisato che vi sarebbero diversi elementi destanti preoccupazione
e che la verifica della situazione avrebbe potuto avvenire opportunamente
mediante l’esperimento di una valutazione socio-ambientale da parte dell’UAP.
L’Autorità di protezione ha concluso che, a protezione dei minori interessati, non
sarebbe possibile rinunciare ad un approfondimento come quello ordinato,
rilevando tuttavia che l’esito delle indagini sarebbe aperto. L’Autorità di
protezione si è quindi riconfermata nella decisione impugnata.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera
di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico
(art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Per costante
giurisprudenza le decisioni di procedura o d’istruzione sono decisioni
incidentali, che statuiscono su questioni formali o materiali e rappresentano
una tappa nel corso della procedura, senza mettere fine alla medesima. Vanno
distinte dalle decisioni parziali, che statuiscono, in maniera finale, su una o
più parti di una domanda, ma rinviano all’esame di uno o altri argomenti ad
un’ulteriore decisione (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; COPMA,
Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).
Per costante
giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove –
tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle capacità
genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni
incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10
maggio 2005, cons. 2.1; Copma,
Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).
2.1
Giusta
l’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile
unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio
irreparabile, ovvero un pregiudizio
cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione
finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1;
RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175,
consid. 4).
Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a
titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente
una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e
dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm). L’applicazione
di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso, giudicando in modo
diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento
senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore per ulteriori
accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio
2012.
[n. 6645] sulla revisione totale della
legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40;
sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc. 9.2015.170).
3.
Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del
principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è
vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF
130.
III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III
411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Esso impone all’autorità di
chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che
possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore.
L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento,
amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag.
492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF
142.
III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo
di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia
le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le
proprie tesi (STF 5A_69/2011 del
27.
febbraio 2012, consid. 2.3).
3.1
Come la procedura di adozione
di misure di protezione, anche il relativo procedimento probatorio è parimenti
soggetto ai principi di proporzionalità, sussidiarietà, complementarietà e
legalità previsti dagli artt. 5 e 36 della Costituzione federale e dall’art.
307.
CC. Di conseguenza, anche le decisioni istruttorie devono pertanto: servire
l'interesse superiore del minore; essere idonei e necessari per ottenere le
informazioni necessarie sul bisogno di protezione del minore; evitare di
imporre alle persone interessate più oneri di quanto beneficio ne trarrebbero;
coinvolgere terzi nell’istruttoria solo nella misura in cui la situazione non
può essere adeguatamente chiarita con la persona interessata stessa o sulla
base di dati tangibili; essere limitati alle sfere di vita che sono oggetto
dell’intervento; avvenire unicamente mediante metodi istruttori legali (KOKES-Praxisanleitung
Kindesschutz, N. 3.21, pag. 86).
4.
Nel
caso concreto, la decisione impugnata, nella misura in cui si limita a disporre
una valutazione famigliare e socio-ambientale ai sensi dell’art. 446 cpv. 2 CC,
deve essere considerata una decisione incidentale ordinatoria (peraltro, è l’Autorità
di protezione stessa, in sede di osservazioni 26 ottobre 2022, ad aver dato
questa qualifica alla sua risoluzione). Come tale, è impugnabile alle predette
condizioni restrittive di cui al punto 2.1. sopra.
Dal momento in cui, nella concreta fattispecie, l’esecuzione
di una valutazione famigliare e socio-ambientale risulta eccessiva e sproporzionata
ai fini dell’accertamento della situazione del minore in questione, la
scrivente Camera di protezione non può che procedere all’annullamento della decisione
impugnata e quindi a concludere il relativo procedimento mediante il presente
giudizio in virtù dell’art. 66 cpv. 2 lett. b) LPAmm. La domanda a sapere se la
decisione impugnata possa inoltre provocare ai reclamanti un pregiudizio
irreparabile ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 lett. 1) LPAmm può quindi rimanere aperta.
4.1
Come
giustamente obiettato dai reclamanti, la decisione impugnata viola il principio
della proporzionalità.
L’Autorità di protezione ha basato la decisione impugnata
sui seguenti atti: il rapporto 28 marzo 2022 di __________, direttrice delle
scuole elementari di __________; il rapporto informativo 28 marzo 2022 del
Gruppo visione giovani della Polizia cantonale; il rapporto 17 maggio 2022 di __________,
direttore delle Scuole medie di __________, con i relativi allegati, e sul
verbale di audizione dei genitori dell’8 agosto 2022. Dalla documentazione si
apprende quindi che tutti i tre fratelli, PI 1, PI 3 e PI 2, hanno già dovuto
essere rimproverati e ammoniti da parte del corpo scolastico, rispettivamente PI
1.
anche da parte della polizia per quanto concerne l’alterco alla base della presente
procedura. Si tratta di tre ragazzi adolescenti con dei caratteri forti e delle
abitudini relazionali e comunicative molto dirette, spesso anche sopra le righe
e senza filtri. Tuttavia, nonostante gli eventi inopportuni e spiacevoli nei
quali i minori, soprattutto PI 1 in data 9 febbraio 2022, sono stati coinvolti,
non risulta che i ragazzi abbiano dei seri disagi personali riconducibili ad
una situazione famigliare inadeguata. Anzi, da tutti i documenti agli atti
emerge chiaramente che i genitori sono presenti nell’educazione dei figli, collaboranti
e che si dimostrano conseguenti e fermi nell’affrontare le vicende loro segnalate.
In ognuno dei rapporti della Scuola media di __________ inerenti gli episodi
disciplinari in questione, viene esplicitamente indicato che il comportamento
dei minori sia migliorato una volta coinvolta e intervenuta la famiglia. Il
fatto che l’agente di polizia __________, nel suo rapporto 28 marzo 2022, abbia
sostenuto che “le reazioni della madre a colloquio denotano una certa
fragilità a livello educativo, in particolare nella relazione con il giovano
ragazzo (…)”, non può certo costituire un elemento sufficiente e determinante
per dubitare sulle capacità genitoriali della madre, ciò soprattutto di fronte
alle altre indicazioni contenute nello stesso rapporto circa il suo agire nei
confronti del figlio. L’atteggiamento della genitrice risulta invece responsabile
e consono alle circostanze, sia per quanto attiene alla disapprovazione
rispetto ai fatti in questione, sia per quanto concerne il sostegno emotivo nei
confronti del figlio durante l’incontro con le forze dell’ordine, che per il
minore, di soli 12 anni, certo non doveva essere facile. Anche dal verbale di
audizione dell’8 agosto 2022, così come dallo scritto 19 agosto 2022 con il
quale sono state richieste all’Autorità di protezione l’assunzione di ulteriori
prove, emerge un approccio di base aperto e collaborante da parte dei genitori
nei confronti dell’autorità.
4.2
Un
ulteriore elemento di giudizio rispetto alla situazione di pericolo sospettata da
parte dell’Autorità di protezione viene poi fornito dai documenti prodotti dai
reclamanti contestualmente al loro gravame. Infatti, dal più recente rapporto
11.
ottobre 2022 del direttore della Scuola media di __________, risulta che la
situazione di PI 1 sia generalmente positiva, e sebbene il minore mantenga un
atteggiamento “un po’ critico e provocatorio”, egli è stato persino
votato, dai compagni stessi, come rappresentante di classe nel Consiglio dei
rappresentanti. Per quanto attiene al fratello PI 3, è stato indicato come
anche esso manifesta la sua personalità forte e sicura senza filtri verbali e
che chiacchiera e disturba in classe, ma che i docenti avrebbero notato “l’esercizio
di un maggior autocontrollo”. Inoltre, relativamente a PI 1, con rapporto
11.
ottobre 2022, si è espresso anche __________, il suo allenatore di calcio da
4.
anni, confermando un comportamento del ragazzo corretto e positivo nel rispetto
delle regole e dei compagni.
4.3
Alla
luce di quanto precede, avendo l’atteggiamento dei figli __________ già dato
adito ad alcuni interventi educativi e disciplinari maggiori, emerge un
contesto che sicuramente merita attenzione, ma che di certo non risulta di una
gravità tale da dover concludere che il bene dei ragazzi sia in pericolo a
causa di un’inadeguata situazione famigliare.
Come già detto, emerge piuttosto la realtà
di tre ragazzi in età adolescenziale, tutti forti di carattere con delle
abitudini relazionali senza filtri, per le quali devono venire (più spesso)
rimproverati e contenuti, sia dal corpo scolastico che dai propri genitori. Si
tratta però sempre di caratteristiche e attitudini presenti in numerosi giovani
e di circostanze per le quali i regolari interventi educativi e disciplinari,
sia genitoriali che scolastici, dovrebbero risultare sufficienti ai fini di
tutelare il loro sviluppo. In tale contesto occorre evidenziare come la
verifica da parte dell’Autorità di protezione deve tenere conto del fatto che
non tutti i deficit sono motivo di intervento, ma che alcuni rischi e lacune possono
essere compensati da fattori protettivi o altre risorse (KOKES-Praxisanleitung
Kindesschutz, N. 3.65, pag. 106).
Gli
episodi singolari per i quali PI 3 e PI 2 sono stati ammoniti dalla direzione
scolastica risalgono inoltre al mese di dicembre 2020, ovvero a più di due anni
fa. Come risulta dagli atti, da allora il loro comportamento risulta migliorato
(cfr. rapporto 11 ottobre 2022 della direzione della Scuola media). All’evento
litigioso che ha coinvolto PI 1 risulta essere stata data la giusta importanza
e dagli atti si evince che il minore ha indubbiamente capito la gravità
dell’accaduto in seguito a tutti i provvedimenti intrapresi, sia a livello
famigliare, che da parte della scuola e della polizia. Va evidenziato
anche che la famiglia della vittima dell’alterco in questione non ha ritenuto
di sporgere querela.
Ne
consegue, alla luce delle circostanze descritte, che il bene di PI 1 e dei
fratelli maggiori non risulta minacciato a punto tale di dover richiedere una
valutazione socio-ambientale estesa a tutti i membri della famiglia. Nel
rispetto del principio della proporzionalità e della sussidiarietà (applicabili
anche durante la fase istruttoria e quindi alla scelta dei mezzi di prova),
l’Autorità di protezione avrebbe dovuto meglio ponderare le circostanze e
filtrare le informazioni meno recenti e nel frattempo superate, e poi casomai
procedere con degli accertamenti legati in primis a PI 1 (ad esempio con un eventuale
ascolto del minore stesso da parte dell’Autorità di protezione o da un terzo
specialista) ai fini di determinare l’esistenza o meno di eventuali disagi
personali del minore. Solo una volta accertati eventuali malesseri
potenzialmente legati alla famiglia si poteva giustificare di intervenire anche
nella sfera della medesima.
5.
Di
fronte alle circostanze concrete della fattispecie in esame, la prova ordinata
mediante la decisione impugnata, ossia la valutazione famigliare e socio-ambientale,
risulta decisamente sproporzionata. La scrivente Camera di protezione non può
che accogliere il gravame e annullare la decisione impugnata.
6.
Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio
della soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e
spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di
protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Quanto
alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità
di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di
ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali
uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano
partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte
insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati
che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto
2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc.
11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Non vi
sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati, ragione per la
quale l’Autorità di protezione va condannata a rifondere ai reclamanti un'equa
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
1.1. Di
conseguenza, la risoluzione del 12/13 settembre 2022 dell’Autorità regionale di
protezione __________ è annullata.
2. Non
si prelevano né spese né tasse di giustizia. L’Autorità di
protezione rifonderà a RE 1 e RE 2 fr. 1’000.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.