9.2022.168
Curatela amministrativa per questioni mediche
27 aprile 2023Italiano29 min
segnalazioni, con decisione 20 luglio 2021 l’Autorità regionale di protezione __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.168
Lugano
27 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una misura di protezione in suo favore;
giudicando
sul reclamo del 31 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 15 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. A seguito di alcune
segnalazioni, con decisione 20 luglio 2021 l’Autorità regionale di protezione __________
ha ordinato l’espletamento di una perizia medica in forma ambulatoriale presso
la clinica __________, al fine di valutare la situazione del signor RE 1 (cfr.
quesiti peritali).
B. Il 6 ottobre 2021 la
Clinica __________ ha trasmesso la valutazione peritale, dalla quale emerge che
RE 1 soffre di un “disturbo psichiatrico maggiore (disturbo delirante) che
non gli consente di provvedere ai propri interessi lo condiziona in modo
significativo dal punto di vista gestionale e gli causa un’incapacità di
discernimento durevole e accentuata”.
C. Dopo aver sentito
l’interessato, con decisione 12 ottobre 2021 l’Autorità di protezione ha
ordinato il suo ricovero a scopo di assistenza e cura (in applicazione
dell’art. 426 CC) presso la Clinica psichiatrica cantonale (CPC) di __________.
Contro la stessa RE 1 ha interposto ricorso.
D. Mediante decisione 26
ottobre 2021 (ris. 1429/2021) l’Autorità di protezione ha istituito in favore
di RE 1 una curatela generale, nominando quale curatore il signor __________.
E. Nel frattempo, con
decisione 4 novembre 2021 l’Autorità di protezione ha revocato con effetto
immediato il ricovero a scopo di assistenza a condizione che venisse avviata e
mantenuta una presa a carico ambulatoriale regolare tramite __________, in una
prima fase, rispettivamente, in un secondo tempo, con supporti adeguati a domicilio
una volta revocato il regime __________. Con decisione 5 novembre 2021 la
Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica ha stralciato
la procedura.
F. Con decisione 30
maggio 2022 la Camera di protezione, chiamata a decidere sul reclamo inoltrato
da RE 1 avverso decisione di istituzione della curatela generale, ha confermato
la stessa e invitato l’Autorità di prime cure a procedere senza indugio “agli
accertamenti peritali necessari a valutare ulteriormente la situazione e, qualora
le nuove risultanze lo renderanno necessario, a modificare la misura di
protezione adottando quella che risulterà più rispettosa dei principi di
adeguatezza e della proporzionalità” (inc. CDP 9.2021.196).
G. Con risoluzione 19
luglio 2022 l’Autorità di protezione ha ordinato all’SMP una nuova perizia da
svolgere in forma ambulatoriale nei confronti di RE 1.
L’8 agosto 2022 la
psichiatra dr. med. __________ del Servizio psico-sociale (SPS) ha trasmesso
all’Autorità di prime cure la valutazione peritale, dalla quale emerge che “il
paziente è affetto da disturbi di personalità mista” e si “raccomanda
pertanto il proseguo della presa a carico psicologica e psichiatrica in corso”.
La perita ha ritenuto idonea l’istituzione di una misura minore rispetto
all’attuale curatela generale, indicando che “potrebbe giovare della
presenza di un curatore che lo affianchi e che lo sostenga nel percorso di
autonomia ma che non si sostituisca a lui”, suggerendo che lo “affianchi
nella gestione amministrativa” e che “possa sostenerlo nell’ambito della
salute” ritenendo “importante che prosegua la presa a carico
psichiatrica e psicologica per poter gestire le crisi di rabbia e impulsività”.
H. Con osservazioni 2
settembre 2022 RE 1 ha contestato la diagnosi del SPS, indicando che non
corrisponderebbe alla valutazione effettuata dalla sua psichiatra (dr. med. __________),
che avrebbe diagnosticato una “accentuazione di tratti di personalità”
ma non un disturbo di personalità mista. Ha pertanto chiesto la revoca della
curatela generale rilevando che non vi sarebbe neppure la necessità di
istituire una misura di curatela in alternativa.
I. Mediante decisione 15
settembre 2022 l’Autorità di protezione ha:
-
revocato la curatela generale a
favore di RE 1 (disp. 1);
-
istituito in suo favore una
curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio
(art. 394 e 395 CC) (disp. 2: cfr. compiti del curatore);
-
autorizzato il curatore ad aprire
la corrispondenza amministrativa dell’interessato (disp. 3);
-
nominato quale curatore il signor __________
(disp. 4);
-
respinto l’istanza di RE 1 volta
alla sostituzione del curatore (disp. 7).
J. Con reclamo 31
ottobre 2022 RE 1 si è aggravato avverso i dispositivi 2-7 della decisione 15
settembre 2022, contestando l’idoneità e la proporzionalità della misura di
curatela istituita.
K. Mediante osservazioni
17 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto che il reclamo venga
respinto e che allo stesso venga revocato l’effetto sospensivo.
Con osservazioni 28
novembre 2022 RE 1 contesta che vi siano i presupposti per istituire una
curatela nei suoi confronti.
Il curatore non ha
formulato osservazioni.
Con scritto 6 dicembre
2022 l’Autorità di protezione ha comunicato di non essere intenzionata a
formulare alcuna duplica, limitandosi a confermare la propria decisione.
L. Nel frattempo, mediante
decisione 1° dicembre 2022 questo Giudice ha accolto la richiesta di revoca
dell’effetto sospensivo formulata dall’Autorità di prime cure, “in attesa di
una verifica della situazione di diritto da parte di questa Camera”.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art.
2.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura
amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il
diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la
modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle
disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione 15
settembre 2022 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela generale precedentemente
istituita a favore di RE 1 (disp. 1) e ha istituito in suo favore una curatela
di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394 e
395.
CC) (disp. 2). Quale curatore è stato confermato __________ (disp. 4 e 7)
al quale sono stati conferiti i seguenti compiti:
a.
provvedere alla sua salute e a una
sufficiente assistenza medica e rappresentarlo in tutti i provvedimenti
necessari a questo scopo;
b.
promuovere il suo benessere
sociale e rappresentarlo in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo;
c.
rappresentarlo nel disbrigo degli
affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con le autorità,
uffici, banche, Posta; assicurazioni sociali e non, altri istituti privati;
d.
rappresentarlo nel disbrigo degli
affari finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e
il suo patrimoni.
Ha inoltre indicato che “per quanto attiene i punti c.
e d. il curatore dovrà affiancare e coinvolgere il più possibile
l’interessato, limitandosi a sostituirsi al medesimo solo quando strettamente
necessario”.
Il curatore è stato
autorizzato ad aprire la corrispondenza amministrativa dell’interessato (disp.
3).
Preso atto delle
risultanze della perizia 9 agosto 2022 dalla quale emerge che l’interessato è
affetto da “disturbi di personalità misti” e a “protezione degli interessi”
dello stesso l’Autorità di protezione ha ritenuto opportuno istituire la
curatela di rappresentanza. Dalla valutazione risulta una “fragilità
psichica ancora presente, delle difficoltà dovute all’impulsività,
all’aggressività eterodiretta nei momenti di forte rabbia, durante i quali non
presenta una completa capacità di discernimento, e alla mancanza di
consapevolezza della malattia”.
Quanto alle valutazioni
peritali, in sede di osservazioni, l’Autorità di prime cure ha precisato che le
stesse indicano “chiaramente la necessità di un supporto” e precisato
che “se non supportato a dovere, soprattutto nei momenti di scompenso
(possibile ad esempio in caso di mancata assunzione dei farmaci) può rappresentare
un pericolo per sé e per gli altri”. Il paziente potrebbe rappresentare un
pericolo per terzi se non adeguatamente seguito in ambito
psichiatrico-psicologico.
In sede di osservazioni l’Autorità
ha ribadito la “mancata consapevolezza di malattia” da parte di RE 1 e
indicato che dalla perizia emerge che “in condizioni normali” lo stesso
potrebbe essere in grado di gestire autonomamente i propri aspetti
amministrativi e burocratici, cosa che tuttavia viene a mancare nei momenti di
forte rabbia e impulsività. A mente dell’Autorità, la mancata comprensione di
tale aspetto (confermata da entrambe le perizie) “non fa che confermare
l’incapacità di riconoscere e ammettere le proprie problematiche”.
3.
Con il
proprio reclamo RE 1 si è opposto alla misura di protezione istituita in suo
favore, contestando l’opportunità e la necessità della stessa, oltre a
lamentare una violazione del diritto di essere sentito. Il reclamante,
oltre a mettere in dubbio le risultanze della valutazione
peritale, lamenta che dalla perizia emergerebbero diverse
contraddizioni. Contesta “che vi siano elementi che possano dimostrare che
perda la capacità di discernimento, anche solo parzialmente, quando alterato”,
nega di avere “bisogni finanziari” e di necessitare di un “sostegno
medico”. Ritenuto che egli avrebbe sempre aderito alla terapia, “una
curatela per assicurarsi che mantenga la presa a carico è dunque sproporzionata”.
In
sede di replica ha negato di perdere la capacità di discernimento quando
alterato, confermato di essere in grado di gestirsi autonomamente e ribadito di
essere intenzionato a proseguire la presa a carico e di avere totale adesione
alla terapia.
4.
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione
comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195
consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La
giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto
dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia
presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di
consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2;
DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1
con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non
pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non
pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di
esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.
5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del
5.
novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento
versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di
decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i
tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4).
Tali diritti sono ora
ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art.
34.
e seg. LPAmm).
4.1
Nella fattispecie, RE
1.
è stato sentito dall’Autorità di protezione in due occasioni. Durante le due
udienze è stata discussa la sua situazione e la necessità di istituire in suo
favore una misura di protezione (udienza 20 luglio 2021: l’Autorità ha ordinato
una prima valutazione peritale e udienza 27 ottobre 2021: è stato presentato il
curatore e decisa l’istituzione di una curatela generale).
In seguito, come
risulta dagli atti questo Giudice con decisione 30 maggio 2022, chiamato a
decidere sul reclamo inoltrato da RE 1 avverso decisione d’istituzione della
curatela generale, ha confermato la stessa e invitato l’Autorità di prime cure
a voler esperire i necessari accertamenti peritali e qualora le nuove
risultanze lo renderanno necessario a modificare la misura di protezione.
L’Autorità di protezione
ha pertanto ordinato una nuova valutazione peritale, che è stata debitamente
trasmessa a RE 1 per osservazioni (cfr. perizia SPS 8 agosto 2022; osservazioni
RE 1 2 settembre 2022).
La decisione in esame che
ha disposto la revoca della curatela generale e l’istituzione di una misura
meno incisiva (curatela di rappresentanza art. 394 CC) è stata emanata dopo
aver preso atto delle risultanze della nuova valutazione peritale e aver
ponderato nuovamente la situazione.
L’Autorità ha deciso dopo
aver preso atto delle osservazioni di RE 1 in relazione alla perizia del SPS.
Come a giusto titolo rilevato dall’Autorità di prime cure, benché non sia stato
convocato nuovamente prima di emanare la decisione in esame, l’interessato ha
avuto modo di esprimersi ampiamente e a più riprese sulla fattispecie.
4.2
In ogni caso, va ricordato
che, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità
inferiore può – eccezionalmente e in determinate situazioni – essere sanata
dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far
valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno
potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2;
133.
I 201 consid. 2.2; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et
de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117 pag. 498; AUER/MARTI, BSK
Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 447 CC no. 37). Una riparazione entra
in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio
dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente
dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). La sanatoria rimane l’eccezione
segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con
rinvii). La giurisprudenza ammette una possibilità di sanatoria anche nei casi
in cui la violazione è grave, nei casi in cui il rinvio costituirebbe una
formalità inutile e implicherebbe solo un prolungamento della procedura (DTF
132.
V 837 consid. 5.1; STF 5A_805/2009 del 26 febbraio 2010, consid. 3.3;
COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 1.198 pag. 78).
Nel suo reclamo RE 1
censura una violazione del diritto di essere sentito per non essere stato
convocato nuovamente dall’autorità di prime cure. Egli si limita ad affermare
che avrebbe potuto esprimersi personalmente, spiegando la sua volontà di
continuare la presa a carico e dimostrare la capacità di provvedere a sé
stesso.
Nella fattispecie il
reclamante ha potuto esprimersi nel suo memoriale di reclamo e di replica sulla
situazione e sulla valutazione peritale del SPS che ha condotto alla decisione
impugnata. Va peraltro precisato che RE 1 è stato sentito in ben due occasioni
dall’Autorità di protezione sempre in relazione all’istituzione di una misura
di protezione in suo favore. Già a quel momento egli si era dichiarato
contrario a qualsiasi misura di protezione e aveva ribadito l’intenzione di
continuare la presa a carico.
In concreto il rinvio
degli atti in prima istanza costituirebbe una formalità inutile, che
rischierebbe soltanto di prolungare la procedura. Si può pertanto considerare
sanato in questa sede l’eventuale violazione del diritto di RE 1 di essere
sentito, entrando nel merito delle sue considerazioni.
5.
L’art. 390 CC elenca
i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Cause della
curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi
stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un
analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre
2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc.
9.2017.118
consid. 4.1-4.3; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles;
systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet,
Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag.
106-107).
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno
2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria
e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità
(art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique, n. 5.11 pag. 138).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di analogo stato di debolezza, la dottrina
sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam
Protection de l’adulte, Meier,
art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.
386, pag. 184; Meier, Les
nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).
Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione
consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze
analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una
turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva
gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di
paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi
in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw.Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,
ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17).
L’esistenza di uno stato
di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di
provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo
(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve
dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza
dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad
art. 390 CC n. 1; BSK Erw.Schutz, Henkel,
art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405,
pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10
pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del
genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non
è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella
scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al
curatore (CommFam. Protection de l’adulte, Meier,
art. 390 CC n. 20).
5.1
In
generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per
l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni
modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a
ritroso” l’esame delle condizioni, l’Autorità potendosi mostrare meno
esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga
una curatela di sostegno, rispetto ad esempio ad una curatela generale (cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.
cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,
op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc.
9.2013.175).
Giusta l’art. 391 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione definisce le sfere
di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato. Le sfere di
compiti riguardano la cura della persona, gli interessi patrimoniali o le
relazioni giuridiche (cpv. 2).
5.2
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni
misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),
in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,
l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e
i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da
solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432; BSK
Erw. Schutz, Henkel,
ad art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier,
ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138).
5.3
Ai
sensi dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a
determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una
curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di
conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se
non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è
obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC,
se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni,
l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal
curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del
reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di
reddito e patrimonio.
6.
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito
della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione
esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e
assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
7.
Nel caso in esame,
la causa di curatela non è in concreto messa in discussione.
La valutazione
peritale agli atti, dalla quale emerge che RE 1 è affetto da “disturbi di
personalità mista (ICD 10:F61.0)” (valutazione SMP 8 agosto 2022) non è avversata
dal reclamante, che neppure si esprime al riguardo.
Il reclamante, sottolineando
che “uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare
l’adozione di una misura”, contesta la decisione nella misura in cui indicherebbe
un bisogno di protezione per “gestire le proprie finanze” come pure per una
“presa a carico psichiatrica e psicologica”.
7.1
La prima censura, che
contesta un “bisogno in ambito finanziario” appare fondata.
Al riguardo nella
decisione impugnata l’Autorità di protezione osserva di “ritenere opportuno
istituire una curatela di rappresentanza e amministrazione del reddito e del
patrimonio”, limitandosi a precisare di aver conferito al curatore il
compito di affiancare RE 1 nell’ambito amministrativo “nei momenti in cui
l’equilibrio dell’interessato è dato, coinvolgendolo il più possibile”,
mentre nei momenti in cui la sua capacità di discernimento non è data dovrà
sostituirsi al curatelato.
Come a giusto titolo
lamentato dal reclamante la perizia conferma che “non presenta debiti” e
“appare in grado di provvedere ai propri interessi finanziari e compiti
amministrativi” ed emerge “una buona gestione delle entrate economiche”.
Dall’incarto non vi è
traccia di accertamenti specifici da parte dell’Autorità di prime cure sulla
situazione economica complessiva di RE 1. Unicamente si sa che percepisce una
rendita AI.
Neppure in sede di
osservazioni l’Autorità di protezione ha precisato quale fosse il bisogno di protezione
e assistenza (presupposto “sociale” della curatela) che giustifichi l’adozione
dei dispositivi n. 2c. e 2d. della decisione impugnata. La circostanza secondo
cui “nei momenti di forte rabbia e impulsività”, non presentando una
capacità di discernimento, egli “non sarebbe in grado di gestire autonomamente
i propri aspetti amministrativi e burocratici” non è in alcun modo stata
documentata né specificata dall’Autorità di prime cure.
Per questo motivo tali
dispositivi vanno annullati.
Come indicato dal reclamante,
limitatamente alla questione della “gestione amministrativa” (disp. 2c e
2d.) la decisione non è appare giustificata né proporzionata e va pertanto
annullata. Non è infatti sufficiente la considerazione della perita secondo cui
a RE 1 “potrebbe giovare” della presenza di un curatore che lo affianchi
e lo sostenga nel percorso di autonomia e neppure che “sarebbe utile”
che possa “affiancarlo nella gestione amministrativa”.
7.2
Quanto alla necessità
di un “sostegno medico” e di una “presa a carico psichiatrica e
psicologica”, pure contestati dal reclamante, va rilevato quanto segue.
Nella decisione in esame
l’Autorità di protezione ha ritenuto necessario “garantire un sostegno
all’interessato nel mantenimento di una presa a carico psichiatrica e
psicologica – imprescindibile viste le fragilità riscontrate”, assegnando
al curatore il compito di occuparsi del suo benessere sociale e degli aspetti
della salute, rappresentandolo in tutti i provvedimenti necessari a tale scopo
(consid. 2a: “provvedere alla sua salute e a una sufficiente assistenza
medica”; 2 b: “promuovere il suo benessere sociale”).
In sede d’osservazione ha
inoltre specificato che dalla perizia del SPS emerge che RE 1 “non ha
completa consapevolezza della sua malattia” (disturbo di personalità misto).
A mente dell’Autorità non avendo “criticità della malattia” la
volontà espressa dal reclamante, di dar seguito alla terapia, potrebbe pertanto
venire a mancare in ogni momento. Tale diagnosi risultava peraltro anche dal
rapporto di dimissioni della CPC del 7 dicembre 2021 (“disturbi di
personalità misti”).
La perita del SPS ha al
riguardo rilevato che “potrebbe rappresentare un pericolo per terzi se non
adeguatamente seguito in ambito psichiatrico-psichico. Il paziente presenta
impulsività, aggressività eterodiretta nei momenti di forte rabbia”,
indicando che è necessario che si sottoponga regolarmente ad una presa a carico
psichiatrico-psicologica e se “necessario l’assunzione di una terapia che
possa aiutarlo nella gestione dell’impulsività e aggressività”.
In concreto la necessità
di una presa a carico psichiatrica e psicologica, risulta con ogni evidenza
dagli atti (cfr. rapporto di dimissione CPC). Dal 2014 l’interessato percepisce
una rendita AI al 78% “per motivi psichiatrici”. Lo stesso è da anni
seguito dall’SMP, dalla psichiatra dr. med. __________ e dalla psicologa __________.
La necessità di una presa
a carico è ammessa dall’interessato stesso, che conferma di voler proseguire la
presa a carico e di avere una “piena adesione alla terapia”.
L’Autorità di protezione
ha evidenziato che la mancata consapevolezza della malattia era già stata
rilevata dalla precedente perizia agli atti.
Va peraltro indicato che
dalla perizia emerge che “il paziente si rende conto di aver bisogno di
aiuto, ma spesso imputa a terzi la colpa della propria condizione sociale e
disagio, pertanto terze persone potrebbero diventar bersaglio di suoi
acting-out aggressivi e ciò potrebbe metterli in pericolo”.
La perita e l’Autorità di
protezione hanno ritenuto importante che il curatore possa sostenere RE 1 nell’ambito
della sua “salute”, poiché è essenziale che prosegua la presa a carico
psichiatrica e psicologica per poter gestire la rabbia e impulsività.
L’Autorità ha indicato che l’aggressività dell’interessato è riscontrabile
negli atti e non può essere sottovalutata.
Vista l’esistenza di uno
stato di debolezza e la necessità di una presa a carico psichiatrica e
psicologica, nonché la certificata mancata consapevolezza di tale fragilità,
l’Autorità ha rilevato che RE 1 abbisogna di una persona che lo sostenga e provveda
alla sua salute e a una sufficiente assistenza medica e che promuova il suo
benessere sociale e lo rappresenti in tutti i provvedimenti necessari a questo
scopo. Neppure risulta che il reclamante abbia designato qualcuno che lo possa
assistere in tal senso. Dagli atti emerge che egli non ha contatti con i propri
famigliari e congiunti.
Come a giusto titolo
rilevato dall’Autorità di prime cure gli scritti della psichiatra dr. med. __________
(27 ottobre 2022) e della psicologa __________ (27 ottobre 2022), entrambe
specialiste “di parte” sembrano contestare la decisione nella misura in
cui impone un sostengo in ambito di gestione amministrativa. Tali scritti
confermano però l’importanza di una presa a carico.
La premura dell’Autorità
di protezione che ha previsto tale misura, ritenuta l’assenza di relazioni
personali famigliari o di una rete che lo sostenga nei momenti di bisogno o di
crisi va confermata. Ritenuta la comprovata mancata consapevolezza della
situazione, il rischio che la presa a carico possa essere interrotta non può in
concreto essere esclusa.
In simili circostanza, la
decisione dell’autorità di istituire una curatela di rappresentanza (art. 394
CC) per provvedere “alla sua salute e a una sufficiente assistenza medica”
(2 a.) e a “promuovere il suo benessere sociale” (2 b.) resiste alle
critiche del reclamante e va confermata.
La decisione risulta
pertanto necessaria e proporzionata, e va confermata limitatamente ai dispositivi
2a e 2b.
A titolo abbondanziale va
indicato che in concreto una misura di “amministrazione di sostegno” (art. 393
CC) non può essere presa in considerazione vista la mancata adesione
dell’interessato (“con il suo consenso”).
8.
Il reclamante
postula la sostituzione del curatore, lamentando di “non aver accettato
dall’inizio il signor __________” e che non vi sarebbe “mai stata
collaborazione tra i due”.
In realtà dagli
atti emerge unicamente che il reclamante non ha accettato la figura del
curatore. Tale circostanza è confermata dallo stesso curatore (“una scarsa
collaborazione da parte del curatelato”).
Agli atti non figurano
elementi a comprova della mancata idoneità del curatore.
L’Autorità ha in
particolare precisato che le critiche circa il mancato pagamento di alcune
pigioni da parte del curatore “hanno origine nella mancata collaborazione
del reclamante, che non ha voluto comunicare il nominativo del proprietario
dell’abitazione in cui viveva”. Tale circostanza è stata confermata dallo
stesso curatore (cfr. scritto 31 maggio 2022), che ha riconosciuto di aver
pagato tardivamente le pigioni in questione, riferendo di aver prontamente preso
contatto con l’amministrazione dello stabile e di aver risolto la questione
dopo aver ricevuto il sollecito di pagamento.
Il curatore si è
giustificato indicando di aver più volte chiesto al curatelato il contratto di
locazione e il nominativo dell’amministrazione dello stabile, per poter dar
seguito al pagamento delle pigioni.
In simili circostanze, pur
censurando simili situazioni, la decisione nella misura in cui respinge la
richiesta di sostituzione del curatore resiste alle critiche del reclamante.
Le generiche critiche di
mancata collaborazione non infatti sono sufficienti a giustificare la
sostituzione del curatore.
9.
Tutto quanto
considerato il reclamo va parzialmente accolto, la decisione impugnata va
confermata limitatamente ai dispositivi 1, 2a, 2b, 4, 5, 6. I dispositivi 2d,
2e, 3 e 8 (spese di prima sede) vanno invece annullati.
10.
Gli oneri seguirebbero
il principio di soccombenza e andrebbero dunque posti a carico dell’Autorità di
protezione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm, non possono essere
addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di
compiti di diritto pubblico, ragion per cui si prescinde in concreto dal
prelievo di tali oneri.
L’Autorità di protezione,
unica soccombente e unica antagonista (RtiD-2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP
del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126), deve per contro essere condannata al
versamento di adeguate ripetibili al reclamante, che ha impugnato il
provvedimento mediante l’assistenza di un patrocinatore.
Ai sensi dell’art.
29.
cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità
della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha
diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria
per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117
CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
Nel suo reclamo RE
1.
ha postulato di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio. In ragione della sua situazione economica e del parziale
accoglimento del reclamo, la domanda avrebbe meritato accoglimento ma è resa
priva d’oggetto dalla condanna della controparte al versamento di ripetibili.
Ritenuto la rifusione di
adeguate ripetibili, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria presentata da RE 1 diviene infatti priva d’oggetto a seguito della
rifusione di ripetibili che questo giudice quantifica in fr. 2'000.– (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009
del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc.
9.2017.33
consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid.
5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid.
6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
parzialmente accolto.
Di conseguenza, la
decisione 15 settembre 2022 dell’Autorità regionale di protezione __________ (ris.
1405) è riformata come segue:
1. confermato;
2. a.
confermato;
b. confermato;
c. annullato;
d. annullato;
3.
annullato;
4.
confermato;
5.
confermato;
6.
confermato;
7.
confermato;
8.
annullato.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia.
L’Autorità regionale di
protezione __________ è tenuta a versare a RE 1 fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
3. L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
presentata da RE 1 è priva d’oggetto.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.