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Decisione

9.2022.170

Motivazione insufficiente per negare l'assistenza giudiziaria

5 ottobre 2023Italiano15 min

al gratuito patrocinio con i relativi documenti attestanti la sua situazione economica.

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.170

Lugano

5 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 L OG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’assistenza giudiziaria

giudicando

sul reclamo del 4 novembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 25 ottobre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 2 (2010) e PI 1 (2012)

sono figli di RE 1 e __________. I genitori sono separati ed è in corso la

procedura di divorzio.

B. Con decisione 24

marzo 2022, adottata in sede di udienza, l’Autorità regionale di protezione (in

seguito Autorità di protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza a

favore dei figli e nominato l’avv. CURA 1 quale curatrice. Inoltre, è stato

conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito UAP) un mandato

di controllo e informazione ex art. 307 cpv. 3 CC. Le relazioni personali

padre-figli sono state provvisoriamente sospese.

C. In data 24 marzo 2022

RE 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha presentato

all’Autorità di protezione l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e

al gratuito patrocinio con i relativi documenti attestanti la sua situazione economica.

D. In data 20 maggio

2022 l’Autorità di protezione ha conferito un mandato per una valutazione delle

capacità genitoriali di RE 1 e __________ e del bisogno di affidamento dei

minori a terzi.

E. Con decisione

cautelare 18 luglio 2022 il Pretore aggiunto del Distretto di __________,

diventato competente in seguito all’avvio della procedura di protezione

dell’unione coniugale promossa dalla moglie nei confronti del marito, ha

istituito una curatela educativa a favore dei minori, affidando all’Autorità di

protezione la nomina della persona del curatore o della curatrice. Con

decisione 19 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha nominato CURA 2 quale

curatrice educativa.

F. In data 25 luglio

2022 l’avv. PR 1 ha presentato all’Autorità di protezione la sua nota

professionale per le prestazioni svolte nel periodo da marzo a luglio 2022.

G. Con decisione 25

ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha accolto la domanda di assistenza

giudiziaria di RE 1 ponendola al beneficio della dispensa dal pagamento di

spese e tasse di giustizia e del gratuito patrocinio (dispositivo n. 1). È

stata ordinata una partecipazione ai costi legali e di procedura con il

versamento allo Stato di rate mensili di CHF 100.– (dispositivo n. 2), mentre l’istante

è stata resa attenta degli obblighi ex art. 6 Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul gratuito patrocinio (dispositivo n. 4). L’Autorità di protezione ha

considerato che la sostanza posseduta dalla famiglia (segnatamente l’immobile

acquistato dal marito in __________ nel 2016 per un valore di Euro 180'000.–,

gli averi di circa Euro 14'000.– depositati e intestati alla moglie presso un

istituto bancario __________ e quelli presso un conto della __________ di CHF

11'000.– a nome del marito) sarebbe motivo per porre a carico dell’istante una

partecipazione ai costi legali e procedurali mediante un versamento allo Stato

di rate mensili di CHF 100.–. L’Autorità di protezione ha ritenuto che,

malgrado i coniugi avessero scelto il regime della separazione dei beni,

sussista il dovere di assistenza tra parenti.

H. Contro quest’ultima

decisione è insorta RE 1 mediante reclamo 4 novembre 2022. In ordine, la

reclamante ha eccepito la mancanza dell’indicazione dei rimedi di diritto,

mentre nel merito ha chiesto la riforma della decisione impugnata nel senso di

accogliere integralmente la sua istanza di gratuito patrocinio, ovvero senza l’obbligo

di partecipazione ai costi legali e procedurali. In via subordinata ha

postulato l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all’Autorità

di prime cure per nuovo giudizio. La reclamante ha inoltre chiesto che il

gratuito patrocinio le sia conferito anche per la presente procedura di

reclamo.

I. Con osservazioni 23

dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha sollevato dubbi rispetto alla

legittimazione del reclamo invocando l’art. 121 CPC e specificando che la

domanda di assistenza giudiziaria era stata accolta. L’Autorità di protezione

ha sottolineato la presenza di sostanza della famiglia (ritenendo che anche nel

regime matrimoniale di separazione dei beni sussiste l’obbligo di assistenza

tra coniugi) e che la sostanza immobiliare del marito potrebbe essere

considerata quale risorsa per coprire in parte il fabbisogno della moglie e dei

due figli. È stato rilevato come mancherebbero documenti attestanti la

situazione ipotecaria dell’immobile e che permettono di verificare se il bene

immobiliare possa servire quale fonte di reddito supplementare per la famiglia.

Il fatto che il padre sia incarcerato non sarebbe un impedimento per procedere

alla monetizzazione del bene.

J. Con replica 12

gennaio 2023 la madre si è riconfermata nel gravame, sottolineando le sue

limitate capacità finanziarie e l’impossibilità attuale del marito di partecipare

alle spese famigliari. La reclamante ha specificato che non vi sarebbe alcun

modo di monetizzare né la proprietà immobiliare del marito, né la sua quota di

comproprietà sul bene immobile situato in __________. È stata ribadita la sua

domanda di assistenza giudiziaria per la presente procedura di reclamo, mentre

le ripetibili sono state quantificate in fr. 2'500.–.

K. Con duplica 30

gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha considerato che non sarebbe stato

esplicitato il valore reale dell’immobile appartenente alla reclamante, mentre

la tesi secondo cui l’appartamento di proprietà del padre non potrebbe essere

locato in quanto utilizzato in occasione dei diritti di visita tra i figli e i

nonni paterni (non ancora regolamentati da parte della Pretura) e in vista di

un’eventuale futura espulsione del padre, sarebbe pretestuoso.

L. Con replica spontanea

6 febbraio 2023 alla duplica dell’Autorità di protezione, la reclamante ha

aggiornato l’Autorità sul fatto che il cascinale di cui è comproprietaria è

locato, e che dopo la sua scarcerazione, il padre è tornato a abitare nell’appartamento

di sua proprietà, dove la madre è stata invitata a non più recarsi (cfr.

verbale di udienza 31 gennaio 2023 della Pretura di __________). Non vi

sarebbero alcune possibilità per la madre di ricavare degli elementi di reddito

supplementari in favore dei figli.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Le decisioni in

materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’Autorità

competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’Autorità

concedente [art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15

marzo 2011 (LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.

3.

Il diritto di essere

sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale

formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio

l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito

comprende anche l'obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Oberhammer/Weber, Kurzkommentar, ZPO, 3a

ed., 2021, n. 9 ad art. 53; Chabloz,

Petit commentaire CPC, 2020, n. 14 ad art. 53; Haldy,

Commentaire Romand, CPC, 23 ed., 2019, n. 14 ad art. 53; Gehri, Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed.,

2017, n. 25 ad art. 53; Hurni,

Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l'art.

238.

lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno

brevemente, le ragioni – sia fattuali che giuridiche – che hanno indotto il

giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato

nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità d'impugnazione (Trezzini,

Commentario pratico al CPC, Il ed., 2017, n. 40 seg. ad art. 238 [versione

e-book al 1° febbraio 2020/22 marzo 2021, n. 44 seg. ad art. 238]). La

giurisdizione di ricorso deve poi essere posta in grado di verificare se la

decisione sia conforme al diritto (DTF 129 1 236 consid. 3.2, 126 | 102 consid.

2b).

4.

Giusta l’art. 117

CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda non appaia

priva di probabilità di successo (b).

4.1

Il concetto di

mancanza dei mezzi necessari è la risultante dell’interrelazione tra risorse e

oneri e, di principio, è priva dei mezzi necessari la parte che non è in grado

di finanziare le spese del processo senza intaccare i cespiti necessari per la

copertura degli oneri necessari per il mantenimento suo e della sua famiglia.

Per determinare l’indigenza – requisito posto alla base della concessione del

gratuito patrocinio – va considerato l’insieme della situazione finanziaria del

richiedente al momento in cui la relativa domanda è stata presentata

(Commentario pratico al CPC, Francesco

Trezzini, art. 117, p. 582 e seg.).

4.2

I cespiti da

considerare riguardano sia il reddito che il patrimonio mobiliare e

immobiliare. Il reddito determinante è quello netto; per quanto riguarda invece

il patrimonio, sono compresi averi di qualsiasi natura e provenienza, mobili o

immobili, sempre che siano effettivi, realizzabili e il loro consumo possa

essere preteso dal richiedente (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p.

583.

e seg.).

4.3

Per quanto concerne la

determinazione degli oneri del richiedente, occorre partire dal minimo vitale

previsto dalla Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) e dalle

relative direttive per determinarlo. Va tuttavia evitato ogni schematismo al riguardo,

favorendo piuttosto le circostanze individuali di ogni singolo caso concreto,

tenendo conto che nel fabbisogno minimo rientra quanto necessario per condurre

una vita modesta e dignitosa (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p.

586).

4.4

Occorre infine fare il

confronto tra le risorse e gli oneri. Posto che il dato decisivo è il costo

prevedibile del processo e del patrocinio, di principio il saldo mensile

disponibile deve permettere di coprire ratealmente le spese giudiziarie (spese

processuali e ripetibili) nel periodo di un anno, per processi non

particolarmente dispendiosi, e nel corso di due anni, per gli altri. In

sintesi, decisivo è il quesito a sapere se la parte richiedente è in grado,

utilizzando la sua disponibilità mensile, di coprire le spese giudiziarie in un

intervallo prevedibile. Nel solco di questa flessibilità, si ammette che anche

in presenza di determinate eccedenze può essere dato il requisito

dell’indigenza, in particolare se il reddito è di poco superiore a quanto

necessario per garantire il mantenimento di base (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p.

588, DTF 8C_310/2016 del 7.12.2016 consid. 5.2.).

4.5

Nella tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93

LEF), il minimo esistenziale per una persona che vive da sola è stabilito in

fr. 1'200.–. Se il debitore è domiciliato o dimora all’estero e il costo della

vita nel paese di domicilio o dimora è più basso rispetto a quello in Svizzera,

l’importo di base mensile va ridotto proporzionalmente. Per quanto attiene ai

frontalieri, ovvero domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra

Svizzera e Italia, l’importo di base mensile dev’essere ridotto del 20%. Tale

riduzione viene adeguata in funzione degli eventuali cambiamenti del costo

della vita nel paese di riferimento rispetto alla Svizzera

(https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/).

5.

Il messaggio alla

Legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul gratuito patrocinio (LAG)

evoca in effetti la facoltà per l'autorità di concedere in parte il gratuito

patrocinio esigendo nel contempo che la parte beneficiaria contribuisca ai

costi legali, e questo nell'intento di responsabilizzarla senza metterla in

eccessive difficoltà finanziarie (Messaggio n. 6407, pag. 2). In particolare, e

con esplicito richiamo del messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006

concernente il codice di diritto processuale civile svizzero (FF 2006 6593,

6674), vi si menziona a titolo di esempio il “versamento di una

franchigia" posta a carico dell'interessato limitatamente all'importo che

questi si può assumere, mentre l'eccedenza è assunta dallo Stato (Messaggio n.

6407, pag. 2; Messaggio n. 06.062 del 28 giugno 2006 concernente il Codice di

diritto processuale svizzero, in: FF 2006 6593, 6674). Si prospetta poi un

sistema di partecipazione ai costi legali che "consiste nel domandare al

richiedente il versamento di un contributo ricorrente per la durata della

procedura, per un tempo determinato o fino alla rifusione totale dell'importo

anticipato", applicabile anche nella procedura civile (Messaggio n. 6407,

pag. 2 e 3). Sia come sia, lo strumento deve essere in ogni caso attuabile per

rapporto alla fattispecie specifica. Questo significa che l'autorità concedente

non può ovviamente prescindere da un confronto con la situazione finanziaria

della parte beneficiaria (cfr. art. 117 lett. a CPC e 2 LAG), sicché deve

anzitutto stabilire se vi è margine per esigere una partecipazione ai costi

legali, in caso affermativo quantificare tale margine e infine indicare termini

e modalità del contributo cosi richiestole. E di ciò deve dar ragione la

decisione di gratuito patrocinio.

6.

Nel caso concreto

l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria, riconoscendo

solo parzialmente l’adempimento delle condizioni di cui all’art. 117 CPC, nella

misura in cui ha confermato il presupposto del buon fondamento della domanda

(art. 117 lett. b CPC), attestando tuttavia uno stato di indigenza solo

limitatamente al reddito e non alla sostanza. È di fronte alla presenza di

attivi patrimoniali, quali i due conti bancari intestati alla richiedente e

l’immobile di proprietà del marito, che l’Autorità di protezione ha statuito

che “L’istante parteciperà ai costi legali e di procedura con il versamento

allo Stato di rate mensili di CHF 100.–.”, senza tuttavia meglio

specificare per quale durata o fino a quale importo la partecipazione sia

dovuta. Di conseguenza, non avendo l’Autorità di protezione spiegato i criteri

adottati e neppure esposto il calcolo che ha portato a quantificare la

partecipazione ai costi legali e procedurali, omettendo anche di indicare

termini e modalità del contributo richiesto, manca una sufficiente motivazione

al riguardo. Non vi è quindi modo per la scrivente Camera di stabilire se la

decisione impugnata sia frutto di un accertamento manifestamente errato dei

fatti, come sostiene la reclamante. Il reclamo merita pertanto accoglimento, nel

senso che la decisione viene annullata e l’incarto è rinviato all’Autorità di

prime cure, affinché stabilisca nuovamente sulla questione e emetta una nuova decisione

debitamente motivata.

7.

Gli oneri giudiziari

seguirebbero il principio della soccombenza, ma non possono essere addossati

all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

L’Autorità di protezione,

quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag.

692.

consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7;

sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve per

contro essere condannata al versamento di ripetibili.

Di conseguenza, visto

l'esito del reclamo e la rifusione di ripetibili la domanda di assistenza

giudiziaria di RE 1deve essere considerata priva d'oggetto (cfr.

STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto

2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo 4 novembre

2022 di RE 1 è accolto.

1.1. Di conseguenza la

decisione 25 ottobre 2022 dell’Autorità regionale di protezione __________ è

annullata. L’incarto viene rinviato all’Autorità di prima sede affinché

statuisca nuovamente sull’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito

patrocinio presentata il 24 marzo 2022 da RE 1.

2. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia. L’Autorità di protezione rifonderà a RE 1 fr. 1’000.–

di ripetibili.

3. La domanda di

ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio di RE 1 è priva

d’oggetto.

4. Notificazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.