9.2022.170
Motivazione insufficiente per negare l'assistenza giudiziaria
5 ottobre 2023Italiano15 min
al gratuito patrocinio con i relativi documenti attestanti la sua situazione economica.
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.170
Lugano
5 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 L OG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’assistenza giudiziaria
giudicando
sul reclamo del 4 novembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 25 ottobre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 2 (2010) e PI 1 (2012)
sono figli di RE 1 e __________. I genitori sono separati ed è in corso la
procedura di divorzio.
B. Con decisione 24
marzo 2022, adottata in sede di udienza, l’Autorità regionale di protezione (in
seguito Autorità di protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza a
favore dei figli e nominato l’avv. CURA 1 quale curatrice. Inoltre, è stato
conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito UAP) un mandato
di controllo e informazione ex art. 307 cpv. 3 CC. Le relazioni personali
padre-figli sono state provvisoriamente sospese.
C. In data 24 marzo 2022
RE 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha presentato
all’Autorità di protezione l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e
al gratuito patrocinio con i relativi documenti attestanti la sua situazione economica.
D. In data 20 maggio
2022 l’Autorità di protezione ha conferito un mandato per una valutazione delle
capacità genitoriali di RE 1 e __________ e del bisogno di affidamento dei
minori a terzi.
E. Con decisione
cautelare 18 luglio 2022 il Pretore aggiunto del Distretto di __________,
diventato competente in seguito all’avvio della procedura di protezione
dell’unione coniugale promossa dalla moglie nei confronti del marito, ha
istituito una curatela educativa a favore dei minori, affidando all’Autorità di
protezione la nomina della persona del curatore o della curatrice. Con
decisione 19 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha nominato CURA 2 quale
curatrice educativa.
F. In data 25 luglio
2022 l’avv. PR 1 ha presentato all’Autorità di protezione la sua nota
professionale per le prestazioni svolte nel periodo da marzo a luglio 2022.
G. Con decisione 25
ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha accolto la domanda di assistenza
giudiziaria di RE 1 ponendola al beneficio della dispensa dal pagamento di
spese e tasse di giustizia e del gratuito patrocinio (dispositivo n. 1). È
stata ordinata una partecipazione ai costi legali e di procedura con il
versamento allo Stato di rate mensili di CHF 100.– (dispositivo n. 2), mentre l’istante
è stata resa attenta degli obblighi ex art. 6 Legge sull’assistenza giudiziaria
e sul gratuito patrocinio (dispositivo n. 4). L’Autorità di protezione ha
considerato che la sostanza posseduta dalla famiglia (segnatamente l’immobile
acquistato dal marito in __________ nel 2016 per un valore di Euro 180'000.–,
gli averi di circa Euro 14'000.– depositati e intestati alla moglie presso un
istituto bancario __________ e quelli presso un conto della __________ di CHF
11'000.– a nome del marito) sarebbe motivo per porre a carico dell’istante una
partecipazione ai costi legali e procedurali mediante un versamento allo Stato
di rate mensili di CHF 100.–. L’Autorità di protezione ha ritenuto che,
malgrado i coniugi avessero scelto il regime della separazione dei beni,
sussista il dovere di assistenza tra parenti.
H. Contro quest’ultima
decisione è insorta RE 1 mediante reclamo 4 novembre 2022. In ordine, la
reclamante ha eccepito la mancanza dell’indicazione dei rimedi di diritto,
mentre nel merito ha chiesto la riforma della decisione impugnata nel senso di
accogliere integralmente la sua istanza di gratuito patrocinio, ovvero senza l’obbligo
di partecipazione ai costi legali e procedurali. In via subordinata ha
postulato l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all’Autorità
di prime cure per nuovo giudizio. La reclamante ha inoltre chiesto che il
gratuito patrocinio le sia conferito anche per la presente procedura di
reclamo.
I. Con osservazioni 23
dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha sollevato dubbi rispetto alla
legittimazione del reclamo invocando l’art. 121 CPC e specificando che la
domanda di assistenza giudiziaria era stata accolta. L’Autorità di protezione
ha sottolineato la presenza di sostanza della famiglia (ritenendo che anche nel
regime matrimoniale di separazione dei beni sussiste l’obbligo di assistenza
tra coniugi) e che la sostanza immobiliare del marito potrebbe essere
considerata quale risorsa per coprire in parte il fabbisogno della moglie e dei
due figli. È stato rilevato come mancherebbero documenti attestanti la
situazione ipotecaria dell’immobile e che permettono di verificare se il bene
immobiliare possa servire quale fonte di reddito supplementare per la famiglia.
Il fatto che il padre sia incarcerato non sarebbe un impedimento per procedere
alla monetizzazione del bene.
J. Con replica 12
gennaio 2023 la madre si è riconfermata nel gravame, sottolineando le sue
limitate capacità finanziarie e l’impossibilità attuale del marito di partecipare
alle spese famigliari. La reclamante ha specificato che non vi sarebbe alcun
modo di monetizzare né la proprietà immobiliare del marito, né la sua quota di
comproprietà sul bene immobile situato in __________. È stata ribadita la sua
domanda di assistenza giudiziaria per la presente procedura di reclamo, mentre
le ripetibili sono state quantificate in fr. 2'500.–.
K. Con duplica 30
gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha considerato che non sarebbe stato
esplicitato il valore reale dell’immobile appartenente alla reclamante, mentre
la tesi secondo cui l’appartamento di proprietà del padre non potrebbe essere
locato in quanto utilizzato in occasione dei diritti di visita tra i figli e i
nonni paterni (non ancora regolamentati da parte della Pretura) e in vista di
un’eventuale futura espulsione del padre, sarebbe pretestuoso.
L. Con replica spontanea
6 febbraio 2023 alla duplica dell’Autorità di protezione, la reclamante ha
aggiornato l’Autorità sul fatto che il cascinale di cui è comproprietaria è
locato, e che dopo la sua scarcerazione, il padre è tornato a abitare nell’appartamento
di sua proprietà, dove la madre è stata invitata a non più recarsi (cfr.
verbale di udienza 31 gennaio 2023 della Pretura di __________). Non vi
sarebbero alcune possibilità per la madre di ricavare degli elementi di reddito
supplementari in favore dei figli.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Le decisioni in
materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’Autorità
competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’Autorità
concedente [art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15
marzo 2011 (LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.
3.
Il diritto di essere
sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale
formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio
l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito
comprende anche l'obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Oberhammer/Weber, Kurzkommentar, ZPO, 3a
ed., 2021, n. 9 ad art. 53; Chabloz,
Petit commentaire CPC, 2020, n. 14 ad art. 53; Haldy,
Commentaire Romand, CPC, 23 ed., 2019, n. 14 ad art. 53; Gehri, Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed.,
2017, n. 25 ad art. 53; Hurni,
Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l'art.
238.
lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno
brevemente, le ragioni – sia fattuali che giuridiche – che hanno indotto il
giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato
nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d'impugnazione (Trezzini,
Commentario pratico al CPC, Il ed., 2017, n. 40 seg. ad art. 238 [versione
e-book al 1° febbraio 2020/22 marzo 2021, n. 44 seg. ad art. 238]). La
giurisdizione di ricorso deve poi essere posta in grado di verificare se la
decisione sia conforme al diritto (DTF 129 1 236 consid. 3.2, 126 | 102 consid.
2b).
4.
Giusta l’art. 117
CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda non appaia
priva di probabilità di successo (b).
4.1
Il concetto di
mancanza dei mezzi necessari è la risultante dell’interrelazione tra risorse e
oneri e, di principio, è priva dei mezzi necessari la parte che non è in grado
di finanziare le spese del processo senza intaccare i cespiti necessari per la
copertura degli oneri necessari per il mantenimento suo e della sua famiglia.
Per determinare l’indigenza – requisito posto alla base della concessione del
gratuito patrocinio – va considerato l’insieme della situazione finanziaria del
richiedente al momento in cui la relativa domanda è stata presentata
(Commentario pratico al CPC, Francesco
Trezzini, art. 117, p. 582 e seg.).
4.2
I cespiti da
considerare riguardano sia il reddito che il patrimonio mobiliare e
immobiliare. Il reddito determinante è quello netto; per quanto riguarda invece
il patrimonio, sono compresi averi di qualsiasi natura e provenienza, mobili o
immobili, sempre che siano effettivi, realizzabili e il loro consumo possa
essere preteso dal richiedente (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p.
583.
e seg.).
4.3
Per quanto concerne la
determinazione degli oneri del richiedente, occorre partire dal minimo vitale
previsto dalla Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) e dalle
relative direttive per determinarlo. Va tuttavia evitato ogni schematismo al riguardo,
favorendo piuttosto le circostanze individuali di ogni singolo caso concreto,
tenendo conto che nel fabbisogno minimo rientra quanto necessario per condurre
una vita modesta e dignitosa (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p.
586).
4.4
Occorre infine fare il
confronto tra le risorse e gli oneri. Posto che il dato decisivo è il costo
prevedibile del processo e del patrocinio, di principio il saldo mensile
disponibile deve permettere di coprire ratealmente le spese giudiziarie (spese
processuali e ripetibili) nel periodo di un anno, per processi non
particolarmente dispendiosi, e nel corso di due anni, per gli altri. In
sintesi, decisivo è il quesito a sapere se la parte richiedente è in grado,
utilizzando la sua disponibilità mensile, di coprire le spese giudiziarie in un
intervallo prevedibile. Nel solco di questa flessibilità, si ammette che anche
in presenza di determinate eccedenze può essere dato il requisito
dell’indigenza, in particolare se il reddito è di poco superiore a quanto
necessario per garantire il mantenimento di base (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p.
588, DTF 8C_310/2016 del 7.12.2016 consid. 5.2.).
4.5
Nella tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93
LEF), il minimo esistenziale per una persona che vive da sola è stabilito in
fr. 1'200.–. Se il debitore è domiciliato o dimora all’estero e il costo della
vita nel paese di domicilio o dimora è più basso rispetto a quello in Svizzera,
l’importo di base mensile va ridotto proporzionalmente. Per quanto attiene ai
frontalieri, ovvero domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra
Svizzera e Italia, l’importo di base mensile dev’essere ridotto del 20%. Tale
riduzione viene adeguata in funzione degli eventuali cambiamenti del costo
della vita nel paese di riferimento rispetto alla Svizzera
(https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/).
5.
Il messaggio alla
Legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul gratuito patrocinio (LAG)
evoca in effetti la facoltà per l'autorità di concedere in parte il gratuito
patrocinio esigendo nel contempo che la parte beneficiaria contribuisca ai
costi legali, e questo nell'intento di responsabilizzarla senza metterla in
eccessive difficoltà finanziarie (Messaggio n. 6407, pag. 2). In particolare, e
con esplicito richiamo del messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006
concernente il codice di diritto processuale civile svizzero (FF 2006 6593,
6674), vi si menziona a titolo di esempio il “versamento di una
franchigia" posta a carico dell'interessato limitatamente all'importo che
questi si può assumere, mentre l'eccedenza è assunta dallo Stato (Messaggio n.
6407, pag. 2; Messaggio n. 06.062 del 28 giugno 2006 concernente il Codice di
diritto processuale svizzero, in: FF 2006 6593, 6674). Si prospetta poi un
sistema di partecipazione ai costi legali che "consiste nel domandare al
richiedente il versamento di un contributo ricorrente per la durata della
procedura, per un tempo determinato o fino alla rifusione totale dell'importo
anticipato", applicabile anche nella procedura civile (Messaggio n. 6407,
pag. 2 e 3). Sia come sia, lo strumento deve essere in ogni caso attuabile per
rapporto alla fattispecie specifica. Questo significa che l'autorità concedente
non può ovviamente prescindere da un confronto con la situazione finanziaria
della parte beneficiaria (cfr. art. 117 lett. a CPC e 2 LAG), sicché deve
anzitutto stabilire se vi è margine per esigere una partecipazione ai costi
legali, in caso affermativo quantificare tale margine e infine indicare termini
e modalità del contributo cosi richiestole. E di ciò deve dar ragione la
decisione di gratuito patrocinio.
6.
Nel caso concreto
l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria, riconoscendo
solo parzialmente l’adempimento delle condizioni di cui all’art. 117 CPC, nella
misura in cui ha confermato il presupposto del buon fondamento della domanda
(art. 117 lett. b CPC), attestando tuttavia uno stato di indigenza solo
limitatamente al reddito e non alla sostanza. È di fronte alla presenza di
attivi patrimoniali, quali i due conti bancari intestati alla richiedente e
l’immobile di proprietà del marito, che l’Autorità di protezione ha statuito
che “L’istante parteciperà ai costi legali e di procedura con il versamento
allo Stato di rate mensili di CHF 100.–.”, senza tuttavia meglio
specificare per quale durata o fino a quale importo la partecipazione sia
dovuta. Di conseguenza, non avendo l’Autorità di protezione spiegato i criteri
adottati e neppure esposto il calcolo che ha portato a quantificare la
partecipazione ai costi legali e procedurali, omettendo anche di indicare
termini e modalità del contributo richiesto, manca una sufficiente motivazione
al riguardo. Non vi è quindi modo per la scrivente Camera di stabilire se la
decisione impugnata sia frutto di un accertamento manifestamente errato dei
fatti, come sostiene la reclamante. Il reclamo merita pertanto accoglimento, nel
senso che la decisione viene annullata e l’incarto è rinviato all’Autorità di
prime cure, affinché stabilisca nuovamente sulla questione e emetta una nuova decisione
debitamente motivata.
7.
Gli oneri giudiziari
seguirebbero il principio della soccombenza, ma non possono essere addossati
all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
L’Autorità di protezione,
quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag.
692.
consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7;
sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve per
contro essere condannata al versamento di ripetibili.
Di conseguenza, visto
l'esito del reclamo e la rifusione di ripetibili la domanda di assistenza
giudiziaria di RE 1deve essere considerata priva d'oggetto (cfr.
STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto
2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo 4 novembre
2022 di RE 1 è accolto.
1.1. Di conseguenza la
decisione 25 ottobre 2022 dell’Autorità regionale di protezione __________ è
annullata. L’incarto viene rinviato all’Autorità di prima sede affinché
statuisca nuovamente sull’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito
patrocinio presentata il 24 marzo 2022 da RE 1.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia. L’Autorità di protezione rifonderà a RE 1 fr. 1’000.–
di ripetibili.
3. La domanda di
ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio di RE 1 è priva
d’oggetto.
4. Notificazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.