9.2022.173
Assistenza giudiziaria
31 gennaio 2024Italiano16 min
di fr. 250.– a favore di PI 1. Riguardo a quest’ultimo, il Pretore aggiunto ha sancito
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.173
Lugano
31 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’assistenza giudiziaria
giudicando
sul reclamo del 9 novembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 28 ottobre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. RE 1 (2007) è nato
dal matrimonio tra RE 1 e __________. I genitori si sono separati in dicembre
2021 e il 23 marzo 2022 la madre ha promosso una procedura di misure di
protezione dell’unione coniugale presso la Pretura __________.
B. Con decisione 27
maggio 2022 il Pretore aggiunto della suddetta Pretura ha autorizzato i coniugi
a vivere separati a far tempo dal 1. dicembre 2021, attribuendo l’abitazione
coniugale al marito e stabilendo a suo carico un contributo alimentare mensile
di fr. 250.– a favore di PI 1. Riguardo a quest’ultimo, il Pretore aggiunto ha sancito
che l’autorità parentale sia esercitata in modo congiunto tra i genitori,
confermando l’istituzione di una curatela ad hoc decisa in via supercautelare
il 19 maggio 2022 relativamente alle questioni mediche e/o di somministrazione
di farmaci “e più in generale per quello che concerne la sua salute
psicofisica”. Ha di principio affidato la custodia del minore alla madre,
tuttavia sospendendola in virtù del suo “collocamento presso istituti terzi”,
già in essere, chiarendo la competenza dell’Autorità regionale di protezione __________
(di seguito: Autorità di protezione) e dell’Ufficio dell’Aiuto e della
protezione per “eventuali decisioni diverse e/o di ulteriori provvedimenti
della libertà del minore”. Contestualmente, il Pretore aggiunto ha invitato
il Servizio medico-psicologico di __________ a “svolgere al più presto il
mandato conferitogli dall’ARP __________ (…) così come da mandato ARP di data
14 aprile 2022”.
C. Con decisione 14/18
luglio 2022 l’Autorità di protezione ha confermato l’istituzione della curatela
ad hoc e la nomina di CURA 1.
D. Dopo aver sentito PI
1 e i suoi genitori e preso atto dei rapporti resi dai servizi che si sono
occupati del nucleo famigliare, con decisione 28 ottobre 2022 l’Autorità di
protezione ha privato i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora
del figlio, collocandolo presso la Comunità __________ a partire dal 31 ottobre
2022 e disciplinando le relazioni personali con i genitori. L’Autorità di prime
cure ha inoltre designato __________ quale persona di fiducia di PI 1.
E. Con ulteriore decisione
28 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza di assistenza
giudiziaria formulata da RE 1 il 24 marzo 2022, ponendolo al beneficio della
dispensa del pagamento di spese e tasse di giustizia e del gratuito patrocinio
per gli atti e le procedure successivi all’istanza (disp. 1). Contestualmente
ha tuttavia deciso che RE 1 “parteciperà ai costi legali e di procedura con
il versamento allo Stato di rate mensili di CHF 100.--.” (disp. 2). In
particolare, l’Autorità di protezione ha precisato di trovarsi in presenza di
un reddito limitato ma che dagli atti risulterebbe che i coniugi sono
proprietari di un appartamento in __________ acquistato nel 2002 al prezzo di Euro
33'000.00. Di conseguenza, specificando di ritenere non chiaro il valore
dell’immobile, l’Autorità di prime cure ha stimato adeguato l’obbligo di
partecipare ai costi legali e di procedura.
F. RE 1 è insorto contro
la suddetta decisione con reclamo 9 novembre 2022, sostenendo la propria
indigenza e chiedendo pertanto in via principale di riformare la decisione
impugnata nel senso di accogliere l’istanza “senza condizioni di sorta”.
In particolare egli ritiene che l’Autorità di prima istanza avrebbe accertato i
fatti erroneamente, in quanto l’immobile di cui ha tenuto conto quale sostanza
immobiliare è di proprietà anche della moglie e si tratterebbe di un
appartamento realizzato in difformità alla licenza edilizia e di conseguenza
abusivo, ragione per la quale non sarebbe possibile locarlo o venderlo. In via
subordinata RE 1 postula che la decisione impugnata sia annullata e gli atti
rinviati all’Autorità di primo grado per una nuova decisione in considerazione
del valore dell’immobile e dell’esigenza di garantirgli una riserva di soccorso
per le spese correnti e future per lui e per il figlio minorenne, che la
giurisprudenza ha giudicato oscillante tra CHF 20'000.00 e CHF 40'000.00. Anche
per la procedura dinnanzi alla Camera di protezione il reclamante ha chiesto di
essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio nella forma più estesa
possibile e con la designazione dell’avv. PR 1 quale patrocinatrice d’ufficio.
G. Con osservazioni 23
dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo, precisando
di non aver potuto chiarire lo stato dell’immobile di proprietà dei coniugi e
meglio se il suo valore sia di poco conto come preteso da RE 1 o se la
situazione sia diversa da quella da lui illustrata. L’autorità ritiene in
particolare che spetti all’interessato dimostrare la propria indigenza,
producendo la documentazione aggiornata, chiarendo che egli non ha prodotto alcunché
per attestare il valore della sostanza di sua proprietà.
H. Il 5 gennaio 2023 RE
1 in replica ha ribadito le argomentazioni espresse nel reclamo, sostenendo che
la documentazione relativa all’acquisto dell’immobile dimostrerebbe il suo
valore, di Euro 33'000.00. Asserisce che una perizia volta ad accertare la
situazione attuale sarebbe troppo onerosa, ritenendo che il valore di un
immobile realizzato in difformità della licenza non possa aumentare, mentre una
sanatoria è stata resa difficoltosa dal trasferimento in Svizzera della
famiglia e dalla successiva separazione.
I. Con duplica 24
gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha riconfermato la decisione impugnata e
le osservazioni, ribadendo di ritenere che il valore dell’immobile sia aumentato
dal momento del suo acquisto. Siccome il reclamante ne ha taciuta l’esistenza
al momento della presentazione del certificato municipale contestualmente alla
richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, secondo
l’Autorità di primo grado la mancanza di trasparenza porterebbe inoltre a non
escludere la presenza di altri elementi di reddito difficilmente individuabili
se ubicati all’estero.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Le decisioni in
materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’Autorità
competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’Autorità
concedente [art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15
marzo 2011 (LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.
3.
Il diritto di essere
sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale
formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio
l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito
comprende anche l'obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Oberhammer/Weber, Kurzkommentar, ZPO, 3a
ed., 2021, n. 9 ad art. 53; Chabloz,
Petit commentaire CPC, 2020, n. 14 ad art. 53; Haldy,
Commentaire Romand, CPC, 23 ed., 2019, n. 14 ad art. 53; Gehri, Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed.,
2017, n. 25 ad art. 53; Hurni,
Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l'art.
238.
lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno
brevemente, le ragioni – sia fattuali che giuridiche – che hanno indotto il
giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato
nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d'impugnazione (Trezzini,
Commentario pratico al CPC, Il ed., 2017, n. 40 seg. ad art. 238 [versione
e-book al 1° febbraio 2020/22 marzo 2021, n. 44 seg. ad art. 238]). La
giurisdizione di ricorso deve poi essere posta in grado di verificare se la
decisione sia conforme al diritto (DTF 129 1 236 consid. 3.2, 126 | 102 consid.
2b).
4.
Giusta l’art. 117
CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda non appaia
priva di probabilità di successo (b).
4.1
Il concetto di
mancanza dei mezzi necessari è la risultante dell’interrelazione tra risorse e
oneri e, di principio, è priva dei mezzi necessari la parte che non è in grado
di finanziare le spese del processo senza intaccare i cespiti necessari per la
copertura degli oneri necessari per il mantenimento suo e della sua famiglia.
Per determinare l’indigenza – requisito posto alla base della concessione del
gratuito patrocinio – va considerato l’insieme della situazione finanziaria del
richiedente al momento in cui la relativa domanda è stata presentata
(Commentario pratico al CPC, Francesco
Trezzini, art. 117, p. 582 e seg.).
4.2
I cespiti da
considerare riguardano sia il reddito che il patrimonio mobiliare e
immobiliare. Il reddito determinante è quello netto; per quanto riguarda invece
il patrimonio, sono compresi averi di qualsiasi natura e provenienza, mobili o
immobili, sempre che siano effettivi, realizzabili e il loro consumo possa essere
preteso dal richiedente (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art.
117, p. 583 e seg.).
4.3
Per quanto concerne la
determinazione degli oneri del richiedente, occorre partire dal minimo vitale
previsto dalla Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) e dalle
relative direttive per determinarlo. Va tuttavia evitato ogni schematismo al
riguardo, favorendo piuttosto le circostanze individuali di ogni singolo caso
concreto, tenendo conto che nel fabbisogno minimo rientra quanto necessario per
condurre una vita modesta e dignitosa (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p.
586).
4.4
Occorre infine fare il
confronto tra le risorse e gli oneri. Posto che il dato decisivo è il costo
prevedibile del processo e del patrocinio, di principio il saldo mensile
disponibile deve permettere di coprire ratealmente le spese giudiziarie (spese
processuali e ripetibili) nel periodo di un anno, per processi non
particolarmente dispendiosi, e nel corso di due anni, per gli altri. In sintesi,
decisivo è il quesito a sapere se la parte richiedente è in grado, utilizzando
la sua disponibilità mensile, di coprire le spese giudiziarie in un intervallo
prevedibile. Nel solco di questa flessibilità, si ammette che anche in presenza
di determinate eccedenze può essere dato il requisito dell’indigenza, in
particolare se il reddito è di poco superiore a quanto necessario per garantire
il mantenimento di base (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art.
117, p. 588, DTF
8C_310/2016 del 7.12.2016 consid. 5.2.).
4.5
Nella tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93
LEF), il minimo esistenziale per una persona che vive da sola è stabilito in
fr. 1'200.–. Se il debitore è domiciliato o dimora all’estero e il costo della
vita nel paese di domicilio o dimora è più basso rispetto a quello in Svizzera,
l’importo di base mensile va ridotto proporzionalmente. Per quanto attiene ai
frontalieri, ovvero domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra
Svizzera e Italia, l’importo di base mensile dev’essere ridotto del 20%. Tale
riduzione viene adeguata in funzione degli eventuali cambiamenti del costo
della vita nel paese di riferimento rispetto alla Svizzera
(https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/).
5.
Il messaggio alla
Legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul gratuito patrocinio (LAG)
evoca in effetti la facoltà per l'autorità di concedere in parte il gratuito
patrocinio esigendo nel contempo che la parte beneficiaria contribuisca ai
costi legali, e questo nell'intento di responsabilizzarla senza metterla in
eccessive difficoltà finanziarie (Messaggio n. 6407, pag. 2). In particolare, e
con esplicito richiamo del messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006
concernente il codice di diritto processuale civile svizzero (FF 2006 6593,
6674), vi si menziona a titolo di esempio il “versamento di una
franchigia" posta a carico dell'interessato limitatamente all'importo che
questi si può assumere, mentre l'eccedenza è assunta dallo Stato (Messaggio n.
6407, pag. 2; Messaggio n. 06.062 del 28 giugno 2006 concernente il Codice di
diritto processuale svizzero, in: FF 2006 6593, 6674). Si prospetta poi un
sistema di partecipazione ai costi legali che "consiste nel domandare al
richiedente il versamento di un contributo ricorrente per la durata della
procedura, per un tempo determinato o fino alla rifusione totale dell'importo
anticipato", applicabile anche nella procedura civile (Messaggio n. 6407,
pag. 2 e 3). Sia come sia, lo strumento deve essere in ogni caso attuabile per
rapporto alla fattispecie specifica. Questo significa che l'autorità concedente
non può ovviamente prescindere da un confronto con la situazione finanziaria
della parte beneficiaria (cfr. art. 117 lett. a CPC e 2 LAG), sicché deve
anzitutto stabilire se vi è margine per esigere una partecipazione ai costi
legali, in caso affermativo quantificare tale margine e infine indicare termini
e modalità del contributo cosi richiestole. E di ciò deve dar ragione la
decisione di gratuito patrocinio.
6.
Nel caso concreto, RE
1.
ha allegato alla propria domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria il certificato municipale dal quale si desume un reddito mensile
netto di CHF 2'848.00, come precisato nella decisione impugnata. L’Autorità di
protezione ha quindi ritenuto adeguato accogliere l’istanza di assistenza
giudiziaria in relazione al reddito limitato di RE 1 e confermando pure il
presupposto del buon fondamento della domanda. Tuttavia, l’Autorità di primo
grado ha deciso che RE 1 “parteciperà ai costi legali e di procedura con il
versamento allo Stato di rate mensili di CHF 100.--.” (disp. 2), in
considerazione dell’esistenza di un appartamento acquistato in __________ nel
2002.
per Euro 33'000.00 insieme alla moglie. L’Autorità di protezione ha quindi
di fatto accolto solo parzialmente l’istanza, senza tuttavia specificare per
quale durata o fino a quale importo sia dovuta la partecipazione da parte di RE
1.
Tale decisione non appare sufficientemente motivata, non avendo l’Autorità
di protezione spiegato i criteri adottati e neppure esposto un calcolo preciso,
omettendo pure di indicare termini e modalità del contributo richiesto. Limitandosi
a definire che il valore dell’immobile non è chiaro e che malgrado la proprietà
di cui ha tenuto conto sia “abusiva (a seguito di opere realizzate in
difformità al progetto approvato)” l’Autorità di protezione ritiene che vi
sia “da chiedersi se una mancanza imputabile al signor RE 1 in relazione
alla sanatoria (…) debba generare costi a carico della collettività”. Essa
afferma inoltre che “nel tempo i valori delle proprietà immobiliari –
l’edificazione ha reso in principio la sostanza immobiliare sempre più preziosa
– nel corso degli anni sono in generale aumentati”. Malgrado tali
argomentazioni, per la scrivente Camera non vi è modo di stabilire se la
decisione impugnata sia frutto di un accertamento manifestamente errato dei
fatti, come sostiene il reclamante. Egli afferma infatti che il valore
dell’immobile in questione non può essere aumentato nei vent’anni successivi
all’acquisto, ritenuto che è stato realizzato in difformità della licenza
edilizia e che la procedura di sanatoria non è mai stata conclusa in quanto i
coniugi si sono nel frattempo trasferiti in Svizzera. RE 1 chiarisce pertanto
che per far fronte alla copertura dei costi di procedura e delle spese legali
come previsto dall’Autorità di protezione dovrebbe intaccare il suo minimo
esistenziale, così come per affrontare le spese della procedura amministrativa
di sanatoria o per eseguire una perizia per stabilire il valore
dell’appartamento.
Visto quanto precede, il
reclamo merita accoglimento nel senso che la decisione viene annullata e l’incarto
è rinviato all’Autorità di prime cure, affinché stabilisca nuovamente sulla
questione e emetta una nuova decisione debitamente motivata.
7.
Gli oneri giudiziari
seguirebbero il principio della soccombenza, ma non possono essere addossati
all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
L’Autorità di protezione,
quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c
pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid.
7; sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve per
contro essere condannata al versamento di ripetibili.
Di conseguenza, visto
l'esito del reclamo e la rifusione di ripetibili la domanda di assistenza
giudiziaria di RE 1 deve essere considerata priva d'oggetto (cfr.
STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto
2009, consid. 7; sentenza CDP del 5 ottobre 2023, inc. 9.2022.170, consid. 7).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo 9
novembre 2022 di RE 1 è accolto.
1.1. Di conseguenza la
decisione 28 ottobre 2022 dell’Autorità regionale di protezione __________ è
annullata. L’incarto viene rinviato all’Autorità di prima sede affinché
statuisca nuovamente sull’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito
patrocinio presentata il 24 marzo 2022 da RE 1.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia. L’Autorità di protezione rifonderà a RE 1 fr.
1’000.– di ripetibili.
3. La domanda di
ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio di RE 1 è priva
d’oggetto.
4. Notificazione:
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.