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Decisione

9.2022.173

Assistenza giudiziaria

31 gennaio 2024Italiano16 min

di fr. 250.– a favore di PI 1. Riguardo a quest’ultimo, il Pretore aggiunto ha sancito

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.173

Lugano

31 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’assistenza giudiziaria

giudicando

sul reclamo del 9 novembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 28 ottobre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. RE 1 (2007) è nato

dal matrimonio tra RE 1 e __________. I genitori si sono separati in dicembre

2021 e il 23 marzo 2022 la madre ha promosso una procedura di misure di

protezione dell’unione coniugale presso la Pretura __________.

B. Con decisione 27

maggio 2022 il Pretore aggiunto della suddetta Pretura ha autorizzato i coniugi

a vivere separati a far tempo dal 1. dicembre 2021, attribuendo l’abitazione

coniugale al marito e stabilendo a suo carico un contributo alimentare mensile

di fr. 250.– a favore di PI 1. Riguardo a quest’ultimo, il Pretore aggiunto ha sancito

che l’autorità parentale sia esercitata in modo congiunto tra i genitori,

confermando l’istituzione di una curatela ad hoc decisa in via supercautelare

il 19 maggio 2022 relativamente alle questioni mediche e/o di somministrazione

di farmaci “e più in generale per quello che concerne la sua salute

psicofisica”. Ha di principio affidato la custodia del minore alla madre,

tuttavia sospendendola in virtù del suo “collocamento presso istituti terzi”,

già in essere, chiarendo la competenza dell’Autorità regionale di protezione __________

(di seguito: Autorità di protezione) e dell’Ufficio dell’Aiuto e della

protezione per “eventuali decisioni diverse e/o di ulteriori provvedimenti

della libertà del minore”. Contestualmente, il Pretore aggiunto ha invitato

il Servizio medico-psicologico di __________ a “svolgere al più presto il

mandato conferitogli dall’ARP __________ (…) così come da mandato ARP di data

14 aprile 2022”.

C. Con decisione 14/18

luglio 2022 l’Autorità di protezione ha confermato l’istituzione della curatela

ad hoc e la nomina di CURA 1.

D. Dopo aver sentito PI

1 e i suoi genitori e preso atto dei rapporti resi dai servizi che si sono

occupati del nucleo famigliare, con decisione 28 ottobre 2022 l’Autorità di

protezione ha privato i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora

del figlio, collocandolo presso la Comunità __________ a partire dal 31 ottobre

2022 e disciplinando le relazioni personali con i genitori. L’Autorità di prime

cure ha inoltre designato __________ quale persona di fiducia di PI 1.

E. Con ulteriore decisione

28 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza di assistenza

giudiziaria formulata da RE 1 il 24 marzo 2022, ponendolo al beneficio della

dispensa del pagamento di spese e tasse di giustizia e del gratuito patrocinio

per gli atti e le procedure successivi all’istanza (disp. 1). Contestualmente

ha tuttavia deciso che RE 1 “parteciperà ai costi legali e di procedura con

il versamento allo Stato di rate mensili di CHF 100.--.” (disp. 2). In

particolare, l’Autorità di protezione ha precisato di trovarsi in presenza di

un reddito limitato ma che dagli atti risulterebbe che i coniugi sono

proprietari di un appartamento in __________ acquistato nel 2002 al prezzo di Euro

33'000.00. Di conseguenza, specificando di ritenere non chiaro il valore

dell’immobile, l’Autorità di prime cure ha stimato adeguato l’obbligo di

partecipare ai costi legali e di procedura.

F. RE 1 è insorto contro

la suddetta decisione con reclamo 9 novembre 2022, sostenendo la propria

indigenza e chiedendo pertanto in via principale di riformare la decisione

impugnata nel senso di accogliere l’istanza “senza condizioni di sorta”.

In particolare egli ritiene che l’Autorità di prima istanza avrebbe accertato i

fatti erroneamente, in quanto l’immobile di cui ha tenuto conto quale sostanza

immobiliare è di proprietà anche della moglie e si tratterebbe di un

appartamento realizzato in difformità alla licenza edilizia e di conseguenza

abusivo, ragione per la quale non sarebbe possibile locarlo o venderlo. In via

subordinata RE 1 postula che la decisione impugnata sia annullata e gli atti

rinviati all’Autorità di primo grado per una nuova decisione in considerazione

del valore dell’immobile e dell’esigenza di garantirgli una riserva di soccorso

per le spese correnti e future per lui e per il figlio minorenne, che la

giurisprudenza ha giudicato oscillante tra CHF 20'000.00 e CHF 40'000.00. Anche

per la procedura dinnanzi alla Camera di protezione il reclamante ha chiesto di

essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio nella forma più estesa

possibile e con la designazione dell’avv. PR 1 quale patrocinatrice d’ufficio.

G. Con osservazioni 23

dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo, precisando

di non aver potuto chiarire lo stato dell’immobile di proprietà dei coniugi e

meglio se il suo valore sia di poco conto come preteso da RE 1 o se la

situazione sia diversa da quella da lui illustrata. L’autorità ritiene in

particolare che spetti all’interessato dimostrare la propria indigenza,

producendo la documentazione aggiornata, chiarendo che egli non ha prodotto alcunché

per attestare il valore della sostanza di sua proprietà.

H. Il 5 gennaio 2023 RE

1 in replica ha ribadito le argomentazioni espresse nel reclamo, sostenendo che

la documentazione relativa all’acquisto dell’immobile dimostrerebbe il suo

valore, di Euro 33'000.00. Asserisce che una perizia volta ad accertare la

situazione attuale sarebbe troppo onerosa, ritenendo che il valore di un

immobile realizzato in difformità della licenza non possa aumentare, mentre una

sanatoria è stata resa difficoltosa dal trasferimento in Svizzera della

famiglia e dalla successiva separazione.

I. Con duplica 24

gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha riconfermato la decisione impugnata e

le osservazioni, ribadendo di ritenere che il valore dell’immobile sia aumentato

dal momento del suo acquisto. Siccome il reclamante ne ha taciuta l’esistenza

al momento della presentazione del certificato municipale contestualmente alla

richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, secondo

l’Autorità di primo grado la mancanza di trasparenza porterebbe inoltre a non

escludere la presenza di altri elementi di reddito difficilmente individuabili

se ubicati all’estero.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Le decisioni in

materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’Autorità

competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’Autorità

concedente [art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15

marzo 2011 (LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.

3.

Il diritto di essere

sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale

formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio

l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito

comprende anche l'obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Oberhammer/Weber, Kurzkommentar, ZPO, 3a

ed., 2021, n. 9 ad art. 53; Chabloz,

Petit commentaire CPC, 2020, n. 14 ad art. 53; Haldy,

Commentaire Romand, CPC, 23 ed., 2019, n. 14 ad art. 53; Gehri, Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed.,

2017, n. 25 ad art. 53; Hurni,

Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l'art.

238.

lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno

brevemente, le ragioni – sia fattuali che giuridiche – che hanno indotto il

giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato

nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità d'impugnazione (Trezzini,

Commentario pratico al CPC, Il ed., 2017, n. 40 seg. ad art. 238 [versione

e-book al 1° febbraio 2020/22 marzo 2021, n. 44 seg. ad art. 238]). La

giurisdizione di ricorso deve poi essere posta in grado di verificare se la

decisione sia conforme al diritto (DTF 129 1 236 consid. 3.2, 126 | 102 consid.

2b).

4.

Giusta l’art. 117

CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda non appaia

priva di probabilità di successo (b).

4.1

Il concetto di

mancanza dei mezzi necessari è la risultante dell’interrelazione tra risorse e

oneri e, di principio, è priva dei mezzi necessari la parte che non è in grado

di finanziare le spese del processo senza intaccare i cespiti necessari per la

copertura degli oneri necessari per il mantenimento suo e della sua famiglia.

Per determinare l’indigenza – requisito posto alla base della concessione del

gratuito patrocinio – va considerato l’insieme della situazione finanziaria del

richiedente al momento in cui la relativa domanda è stata presentata

(Commentario pratico al CPC, Francesco

Trezzini, art. 117, p. 582 e seg.).

4.2

I cespiti da

considerare riguardano sia il reddito che il patrimonio mobiliare e

immobiliare. Il reddito determinante è quello netto; per quanto riguarda invece

il patrimonio, sono compresi averi di qualsiasi natura e provenienza, mobili o

immobili, sempre che siano effettivi, realizzabili e il loro consumo possa essere

preteso dal richiedente (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art.

117, p. 583 e seg.).

4.3

Per quanto concerne la

determinazione degli oneri del richiedente, occorre partire dal minimo vitale

previsto dalla Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) e dalle

relative direttive per determinarlo. Va tuttavia evitato ogni schematismo al

riguardo, favorendo piuttosto le circostanze individuali di ogni singolo caso

concreto, tenendo conto che nel fabbisogno minimo rientra quanto necessario per

condurre una vita modesta e dignitosa (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p.

586).

4.4

Occorre infine fare il

confronto tra le risorse e gli oneri. Posto che il dato decisivo è il costo

prevedibile del processo e del patrocinio, di principio il saldo mensile

disponibile deve permettere di coprire ratealmente le spese giudiziarie (spese

processuali e ripetibili) nel periodo di un anno, per processi non

particolarmente dispendiosi, e nel corso di due anni, per gli altri. In sintesi,

decisivo è il quesito a sapere se la parte richiedente è in grado, utilizzando

la sua disponibilità mensile, di coprire le spese giudiziarie in un intervallo

prevedibile. Nel solco di questa flessibilità, si ammette che anche in presenza

di determinate eccedenze può essere dato il requisito dell’indigenza, in

particolare se il reddito è di poco superiore a quanto necessario per garantire

il mantenimento di base (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art.

117, p. 588, DTF

8C_310/2016 del 7.12.2016 consid. 5.2.).

4.5

Nella tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93

LEF), il minimo esistenziale per una persona che vive da sola è stabilito in

fr. 1'200.–. Se il debitore è domiciliato o dimora all’estero e il costo della

vita nel paese di domicilio o dimora è più basso rispetto a quello in Svizzera,

l’importo di base mensile va ridotto proporzionalmente. Per quanto attiene ai

frontalieri, ovvero domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra

Svizzera e Italia, l’importo di base mensile dev’essere ridotto del 20%. Tale

riduzione viene adeguata in funzione degli eventuali cambiamenti del costo

della vita nel paese di riferimento rispetto alla Svizzera

(https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/).

5.

Il messaggio alla

Legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul gratuito patrocinio (LAG)

evoca in effetti la facoltà per l'autorità di concedere in parte il gratuito

patrocinio esigendo nel contempo che la parte beneficiaria contribuisca ai

costi legali, e questo nell'intento di responsabilizzarla senza metterla in

eccessive difficoltà finanziarie (Messaggio n. 6407, pag. 2). In particolare, e

con esplicito richiamo del messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006

concernente il codice di diritto processuale civile svizzero (FF 2006 6593,

6674), vi si menziona a titolo di esempio il “versamento di una

franchigia" posta a carico dell'interessato limitatamente all'importo che

questi si può assumere, mentre l'eccedenza è assunta dallo Stato (Messaggio n.

6407, pag. 2; Messaggio n. 06.062 del 28 giugno 2006 concernente il Codice di

diritto processuale svizzero, in: FF 2006 6593, 6674). Si prospetta poi un

sistema di partecipazione ai costi legali che "consiste nel domandare al

richiedente il versamento di un contributo ricorrente per la durata della

procedura, per un tempo determinato o fino alla rifusione totale dell'importo

anticipato", applicabile anche nella procedura civile (Messaggio n. 6407,

pag. 2 e 3). Sia come sia, lo strumento deve essere in ogni caso attuabile per

rapporto alla fattispecie specifica. Questo significa che l'autorità concedente

non può ovviamente prescindere da un confronto con la situazione finanziaria

della parte beneficiaria (cfr. art. 117 lett. a CPC e 2 LAG), sicché deve

anzitutto stabilire se vi è margine per esigere una partecipazione ai costi

legali, in caso affermativo quantificare tale margine e infine indicare termini

e modalità del contributo cosi richiestole. E di ciò deve dar ragione la

decisione di gratuito patrocinio.

6.

Nel caso concreto, RE

1.

ha allegato alla propria domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria il certificato municipale dal quale si desume un reddito mensile

netto di CHF 2'848.00, come precisato nella decisione impugnata. L’Autorità di

protezione ha quindi ritenuto adeguato accogliere l’istanza di assistenza

giudiziaria in relazione al reddito limitato di RE 1 e confermando pure il

presupposto del buon fondamento della domanda. Tuttavia, l’Autorità di primo

grado ha deciso che RE 1 “parteciperà ai costi legali e di procedura con il

versamento allo Stato di rate mensili di CHF 100.--.” (disp. 2), in

considerazione dell’esistenza di un appartamento acquistato in __________ nel

2002.

per Euro 33'000.00 insieme alla moglie. L’Autorità di protezione ha quindi

di fatto accolto solo parzialmente l’istanza, senza tuttavia specificare per

quale durata o fino a quale importo sia dovuta la partecipazione da parte di RE

1.

Tale decisione non appare sufficientemente motivata, non avendo l’Autorità

di protezione spiegato i criteri adottati e neppure esposto un calcolo preciso,

omettendo pure di indicare termini e modalità del contributo richiesto. Limitandosi

a definire che il valore dell’immobile non è chiaro e che malgrado la proprietà

di cui ha tenuto conto sia “abusiva (a seguito di opere realizzate in

difformità al progetto approvato)” l’Autorità di protezione ritiene che vi

sia “da chiedersi se una mancanza imputabile al signor RE 1 in relazione

alla sanatoria (…) debba generare costi a carico della collettività”. Essa

afferma inoltre che “nel tempo i valori delle proprietà immobiliari –

l’edificazione ha reso in principio la sostanza immobiliare sempre più preziosa

– nel corso degli anni sono in generale aumentati”. Malgrado tali

argomentazioni, per la scrivente Camera non vi è modo di stabilire se la

decisione impugnata sia frutto di un accertamento manifestamente errato dei

fatti, come sostiene il reclamante. Egli afferma infatti che il valore

dell’immobile in questione non può essere aumentato nei vent’anni successivi

all’acquisto, ritenuto che è stato realizzato in difformità della licenza

edilizia e che la procedura di sanatoria non è mai stata conclusa in quanto i

coniugi si sono nel frattempo trasferiti in Svizzera. RE 1 chiarisce pertanto

che per far fronte alla copertura dei costi di procedura e delle spese legali

come previsto dall’Autorità di protezione dovrebbe intaccare il suo minimo

esistenziale, così come per affrontare le spese della procedura amministrativa

di sanatoria o per eseguire una perizia per stabilire il valore

dell’appartamento.

Visto quanto precede, il

reclamo merita accoglimento nel senso che la decisione viene annullata e l’incarto

è rinviato all’Autorità di prime cure, affinché stabilisca nuovamente sulla

questione e emetta una nuova decisione debitamente motivata.

7.

Gli oneri giudiziari

seguirebbero il principio della soccombenza, ma non possono essere addossati

all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

L’Autorità di protezione,

quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c

pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid.

7; sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve per

contro essere condannata al versamento di ripetibili.

Di conseguenza, visto

l'esito del reclamo e la rifusione di ripetibili la domanda di assistenza

giudiziaria di RE 1 deve essere considerata priva d'oggetto (cfr.

STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto

2009, consid. 7; sentenza CDP del 5 ottobre 2023, inc. 9.2022.170, consid. 7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo 9

novembre 2022 di RE 1 è accolto.

1.1. Di conseguenza la

decisione 28 ottobre 2022 dell’Autorità regionale di protezione __________ è

annullata. L’incarto viene rinviato all’Autorità di prima sede affinché

statuisca nuovamente sull’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito

patrocinio presentata il 24 marzo 2022 da RE 1.

2. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia. L’Autorità di protezione rifonderà a RE 1 fr.

1’000.– di ripetibili.

3. La domanda di

ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio di RE 1 è priva

d’oggetto.

4. Notificazione:

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.