9.2022.179
Privazione in via cautelare del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora del figlio; nozione di pericolo; principio di proporzionalità e di sussidiarità
2 febbraio 2023Italiano30 min
1 e RE 2, celebrato in __________ 2009, sono nate __________ (2014) e PI 1 (__________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.179
Lugano
2 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la privazione in via cautelare del diritto dei genitori di
determinare il luogo di dimora della figlia
PI
1
giudicando
sul reclamo presentato il 24 novembre 2022 da RE 1 e da RE 2 contro
la decisione emessa il 15 novembre 2022 (ris. n. 2615/2022 dell’8 novembre
2022) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Dal matrimonio tra RE
1 e RE 2, celebrato in __________ 2009, sono nate __________ (2014) e PI 1 (__________
2016). I coniugi vivono in Svizzera dal mese di 2009.
B. Già in occasione
della nascita della primogenita __________, il Servizio di Pediatria
dell’Ospedale __________ aveva segnalato alcuni elementi di preoccupazione
relativi alla situazione familiare dei coniugi __________ all’Autorità regionale
di protezione __________.
Con decisione del 2
maggio 2016 (ris. n. 73/2016) la suddetta Autorità ha istituito in favore di RE
1 e RE 2 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex art.
394-395 CC. Al curatore, __________, è stato assegnato il compito di amministrare
i beni ed i redditi del patrimonio degli interessati presentando annualmente i
rendiconti, corredati dai giustificativi, e il rapporto morale entro il mese di
febbraio di ogni anno; di salvaguardare convenientemente gli interessi
materiali e morali degli interessati; di chiedere se necessario i consensi
previsti dall'art. 416 CC; di presentare l'inventario dei beni degli
interessati.
Dal 2018 __________ vive
stabilmente in __________, presso i nonni paterni.
C. A seguito del
trasferimento della famiglia a __________, con decisione 26 marzo 2021 (ris. n.
771/2021; poi oggetto di rettifica con decisione 31 marzo 2021, ris. n.
856/2021 del 30 marzo 2021) l’Autorità regionale di protezione __________ (di
seguito: Autorità di protezione) ha assunto le due misure di curatela in
essere. Con riferimento alle sfere di compiti assegnati alla nuova curatrice
nominata, __________, l’Autorità di protezione ha aggiunto quello di provvedere
ad una situazione abitativa o ad un alloggio adeguati e di rappresentare RE 1
in tutti gli atti necessari a questo proposito. Successivamente la curatrice è
stata sostituita da __________, curatore attuale della coppia (decisione 25
febbraio 2022, ris. n. 420/2022 del 23 febbraio 2022).
D. In data 5 ottobre
2021 è pervenuto all’Autorità di protezione il rapporto di violenza domestica redatto
dalla Polizia Cantonale in relazione a dei fatti avvenuti il 1° ottobre
precedente, in base al quale RE 1 si era presentata al Pronto soccorso
dell’Ospedale __________ con una contusione lombare, asseritamente provocata da
due calci sferrati dal marito nella schiena nel corso di una lite. L’allora
curatrice dei coniugi, con e-mail 22 ottobre 2021, ha segnalato all’Autorità di
protezione la propria preoccupazione per la situazione familiare, in via di
peggioramento. Sin dal 2012 le forze dell’ordine (Polizia Cantonale, Polizia di
__________ e Polizia __________) sono state chiamate ad intervenire per dei
litigi coniugali.
Sentiti entrambi i coniugi
in udienza il 27 ottobre 2021 – nel corso della quale RE 2 ha rifiutato di
sottoporsi a regolari controlli riguardanti il consumo di alcool ed entrambi i
genitori hanno dichiarato di non svincolare il pediatra della figlia dal
segreto professionale – con decisione 12 novembre 2021 l’Autorità di protezione
ha conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore delle famiglie
e dei minorenni (di seguito: UAP) un mandato per un’indagine socio-familiare
del nucleo familiare di PI 1 e dei genitori; il mandato è stato esteso anche ad
una verifica della situazione dell’altra figlia __________, alfine di chiarire
le circostanze del suo affidamento a terzi all’estero e ai rapporti con la
sorella.
E. In data 11 agosto
2022 l’UAP ha fatto pervenire il proprio rapporto di valutazione
socio-ambientale, nel quale è stato evidenziato che il contesto familiare di PI
1 presenta numerosi fattori di rischio per la minore, mentre i fattori di
protezione risultano carenti e poco visibili. La concretizzazione di una misura
di collocamento, almeno diurno, della minore in un Centro educativo minorile
(di seguito: CEM) era stata considerata tuttavia poco probabile, vista la
scarsa collaborazione dimostrata sin lì dai genitori. È stata dunque proposta
una valutazione delle competenze genitoriali dei coniugi, dei controlli
evolutivi della minore e il conferimento di un mandato di controllo e
informazione all’UAP. Nel caso di ulteriore mancanza di collaborazione da parte
dei genitori nell’attuazione dei provvedimenti suggeriti e a fronte di
importanti rischi evolutivi per PI 1, l’UAP si riservava la possibilità di
proporre misure maggiormente incisive, quali ad esempio un collocamento
residenziale della minore.
F. Nel corso
dell’udienza tenutasi il 22 settembre 2022 i contenuti del rapporto dell’UAP
sono stati illustrati a RE 1 e a RE 2. I genitori hanno affermato che i fattori
di rischio evidenziati nel rapporto per la crescita di PI 1 non rappresentavano
un reale motivo di preoccupazione, trattandosi in realtà dello standard normale
di vita nella loro cultura. Essi hanno inoltre affermato di non intendere
sottoporsi personalmente né far sottoporre la figlia ad una valutazione
psicologica.
G. Con decisione 10
ottobre 2022 (ris. n. 2264/2022 del 27 settembre 2022) l’Autorità di protezione
ha designato in via cautelare l’UAP come Ufficio di controllo e di informazione
in favore di PI 1 ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC, mandato che deve essere
esperito mediante colloqui regolari con i genitori e con la figlia per
verificare la situazione personale: gli operatori hanno inoltre diritto di
effettuare visite a domicilio e raccogliere informazioni direttamente presso
enti o servizi che si occupano del minore, nonché famigliari prossimi. Ai
genitori è stato fatto ordine di collaborare, con la comminatoria dell’azione
penale.
L’Autorità di protezione
ha inoltre conferito mandato al Servizio medico-psicologico di __________ (di
seguito: SMP) per una valutazione psicodiagnostica a favore di PI 1,
finalizzata a fornire un quadro del funzionamento psichico e della struttura
personologica della minore.
Infine, l’autorità di
prime cure ha conferito all’SMP un mandato di procedere ad una valutazione
delle capacità genitoriali di RE 1 e di RE 2 nei confronti della figlia PI 1;
in particolare, la valutazione dovrà verificare l'esistenza o meno di indizi
concreti di messa in pericolo del corretto sviluppo psichico, affettivo,
sociale e fisico di PI 1, ascrivibili alla modalità educativa e di accudimento
da parte dei genitori e come, se, e quali strategie possano essere messe in
atto per salvaguardare il predetto sviluppo della figlia. All’SMP è stato in particolare
richiesto che la perizia si esprima in merito ai possibili fattori di rischio
nel contesto del mantenimento della custodia della minore ai genitori.
Ai genitori è stato fatto
ordine di collaborare anche con l’SMP per le predette valutazioni, con la
comminatoria dell’azione penale.
H. Alla luce degli
ulteriori elementi scaturiti da una perquisizione domiciliare da parte della
Polizia cantonale (cfr. Rapporto informativo-disagio familiare 24 ottobre
2022), nata a seguito della pubblicazione sui sociali media di una foto che
ritraeva RE 2 quale detentore di una pistola mitragliatrice, con decisione
supercautelare 28 ottobre 2022 (ris. n. 2529/2022) l’Autorità di protezione ha
privato RE 1 e RE 2 del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia PI
1, collocandola presso una famiglia SOS individuata dall’UAP, designato quale
coordinatore del progetto. Le relazioni personali fra la minore e i genitori
sono state provvisoriamente sospese.
I. Dopo aver sentito
per scritto i coniugi __________, patrocinati da una legale, con decisione 15
novembre 2022 (ris. n. 2615/2022 dell’8 novembre 2022) l’Autorità di protezione
ha confermato in via cautelare la privazione del loro diritto di determinare il
luogo di dimora della figlia PI 1 e il collocamento di quest’ultima presso una
famiglia SOS, oltre alla designazione dell’UAP quale ente coordinatore del
progetto. Le relazioni personali fra la minore e i genitori, da organizzarsi
per il tramite dell’UAP, sono state provvisoriamente ripristinate in modalità
sorvegliata, con frequenza regolare di almeno due volte al mese. Ad un
eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo.
L. Con reclamo 24
novembre 2022 RE 1 e RE 2 sono insorti contro la pronuncia cautelare,
postulando il ripristino del loro diritto di determinare il luogo di dimora
della figlia e la revoca del collocamento di quest’ultima presso una famiglia
affidataria. In subordine, essi chiedono l’annullamento della decisione
impugnata e il rinvio della causa in prima istanza per una nuova decisione. I
coniugi __________ postulano inoltre la concessione del beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
M. Con osservazioni 20
dicembre 2022 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione
impugnata, postulandone la conferma e la reiezione del reclamo.
N. Con scritto 22
dicembre 2022 RE 1 e RE 2 hanno comunicato di non intendere avvalersi della
facoltà di replica, ponendo dunque fine allo scambio di memoriali scritti.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
I reclamanti criticano
la decisione dell’Autorità di protezione di privarli del diritto di determinare
il luogo di dimora della figlia PI 1, contestando gli accertamenti dell’autorità
di prime cure e giudicando il provvedimento lesivo del principio della
proporzionalità.
2.1
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha ritenuto di dover confermare in via
cautelare la misura di privazione del diritto dei genitori di determinare il
luogo di dimora della figlia PI 1 adottata in via supercautelare e il
collocamento di quest’ultima presso una famiglia affidataria in considerazione
degli “elementi di sensibile criticità già riscontrati e per cui sono in
corso gli approfondimenti peritali predisposti” (mandato per una
valutazione psicodiagnostica a favore di PI 1, nonché mandato per una
valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2), oltre ad una “condizione
abitativa di estremo degrado dell'appartamento (locali in disordine e sporchi,
accumulo di oggetti in ogni angolo della casa, vestiti sporchi ammucchiati,
spazzatura accumulata, biancheria da letto della camera della minore lurida,
derrate alimentari avariate)” (pag. 7). Inoltre, secondo l’Autorità di
protezione, RE 2 non avrebbe giustificato la presenza in casa di “armi
definite softair”, detenute illegalmente ovvero “in violazione dell'art.
12.
dell'Ordinanza federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni”
(decisione impugnata, pag. 7).
L’autorità di prime cure
ha rilevato che i genitori hanno dichiarato di “voler collaborare
nell'ambito della perizia sulle capacità genitoriali”, mentre essi “non
spendono invece una parola in merito alla loro volontà di collaborazione con i
servizi sociali, e neppure in merito alla loro volontà di collaborazione anche
rispetto al mandato di valutazione psico-diagnostica in favore di PI 1”
(decisione impugnata, pag. 7).
Alla luce dei “rilevanti
fattori di criticità già evidenziati in seno al nucleo famigliare” e dei
nuovi elementi emersi a seguito dell’intervento della Polizia cantonale del 27
ottobre 2022, “gli elementi di pregiudizio accertati sono tali da
necessitare un intervento cautelativo di messa in protezione con il
mantenimento del collocamento della minore al di fuori del contesto famigliare”
(decisione impugnata, pag. 7). La “pubblicazione di foto sui socialmedia che
ritraggono il padre detenere una pistola mitragliatrice, l'avvenuto
ritrovamento e sequestro di due armi softair a domicilio, nonché il contesto di
grave incuria domiciliare” conducono l’Autorità di protezione a ritenere
che esista “un concreto pericolo attuale ed imminente per lo sviluppo fisico
e psichico della minore” (decisione impugnata, pag. 7-8).
La messa in protezione di PI
1, con il mantenimento dell’attuale collocamento in famiglia affidataria “è
un intervento proporzionale e necessario, considerato che misure meno incisive
sarebbero inefficaci a garantire la necessaria protezione della minore, a
maggior ragione considerata la chiusura dei genitori nei confronti
dell'autorità e della rete di intervento e che ha precluso sino ad oggi
qualsiasi tipo di altro sostegno” (decisione impugnata, pag. 8).
L’autorità di prime cure
ritiene che dovrà essere verificata la volontà di collaborare espressa
recentemente dai genitori, interrogandosi se tale cambiamento di attitudine sia
espressione “di una volontà autentica dei genitori di collaborare” o
piuttosto “non sia reattivo alla volontà di ottenere il rientro della figlia
a domicilio” (decisione impugnata, pag. 8).
2.2
Nel loro reclamo, RE 1
e RE 2 contestano fermamente quanto stabilito dall'Autorità di protezione, “ritenendo
il provvedimento preso non fondato su basi giuridiche concrete e lesivo del
principio di proporzionalità e sussidiarietà” (reclamo, pag. 4). I
reclamanti contestano le motivazioni su cui è stata fondata la decisione (“Mancata
collaborazione dei genitori con i servizi sociali; Presunte violenze domestiche
da parte del Signor RE 2 nei confronti della moglie; Condizione abitativa
precaria”, reclamo, pag. 5).
Secondo i
reclamanti, in relazione alla presunta violenza domestica che RE 2
eserciterebbe nei confronti della moglie, “non vi sono elementi per ritenere
che la minore viva una situazione di pericolo” e il collocamento di PI 1
non può essere giustificato dal “semplice intervento della polizia Cantonale
presso l'abitazione dei Signor RE 2” a seguito delle urla sentite dai
vicini, senza nessun riscontro concreto (reclamo, pag. 5). RE 2, ad oggi, “non
ha subito alcuna condanna penale o divieto di avvicinamento o altro
provvedimento giudiziale da cui si possa trarre un giudizio di inidoneità
genitoriale e quindi di pericolo per la minore” (reclamo, pag. 6). Le armi
ritrovate nell'abitazione coniugale erano in realtà armi giocattolo, di
plastica, ciò che è stato chiarito in sede penale (reclamo, pag. 6).
Per quanto riguarda la
reticenza dei reclamanti a cooperare con i servizi sociali, essi rilevano che
tale mancata collaborazione – peraltro migliorata nel tempo – era dovuta a
diversi fattori, in particolare alla loro mancanza di dimestichezza nei
rapporti con le autorità giudiziarie (scarsa comprensione della lingua
italiana, soprattutto con riferimento a termini legali e giuridici, e assenza
di patrocinio) e ad un “forte sentimento di insicurezza e paura” legato
alla loro differente cultura (reclamo, pag. 6). Con le debite spiegazioni, i
genitori si sono resi disponibili ad essere sottoposti alle misure richieste
dall’Autorità di protezione (reclamo, pag. 6).
RE 1 e RE 2 riconoscono di
avere una situazione economica precaria e di necessitare se del caso di un
sostegno dal punto di amministrativo, “ma non vi sono elementi oggettivi che
permettano di dubitare in alcun modo delle loro capacità genitoriali o che
giustifichino la privazione della custodia” (reclamo, pag. 7). I reclamanti
sostengono che la figlia, nel caso concreto, non si troverebbe in alcun stato
di pericolo, come peraltro affermato espressamente anche da tutti gli operatori
(scuola, pediatra, UAP; reclamo, pag. 7-8). La decisione dell’autorità di prime
cure appare dunque lesiva del principio della proporzionalità e non tutela il
bene della bambina, “che si è ritrovata immediatamente privata della sua
normale routine quotidiana” e viola “il suo diritto di stare con i
genitori a cui è molto legata” (reclamo, pag. 8). A mente dei reclamanti
anche il principio della sussidiarietà risulta violato, nella misura in cui “nessun
provvedimento meno invasivo ha preceduto la misura di privazione della custodia”,
quale ad esempio il collocamento della minore presso la nonna materna (reclamo,
pag. 8).
Dispositivo
Per questi motivi, i
reclamanti chiedono la restituzione del diritto di determinare il luogo di
dimora della minore. ln subordine, postulano l'annullamento dei suddetti punti
del dispositivo con rinvio degli atti all'autorità di protezione per un nuovo
giudizio (reclamo, pag. 8).
2.3. Giusta
l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi
rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
2.3.1. L'art.
310 cpv. 1 CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del
figlio) prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al
pericolo, l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o
dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.
La
privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è dunque una misura
che consiste nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di
residenza e le modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il
minorenne presso terzi o in un istituto (Meier/
Stettler, Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 1736-1739 pag. 1129 e
segg). Nel caso in cui i genitori vengano privati di tale diritto, la sua
titolarità passa all’Autorità di protezione che, decidendone il collocamento,
determina il luogo di dimora del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; STF
5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_548/2015 del 15 ottobre
2015 consid. 4.3; STF 5A_335/2012 del 21 giugno 2012 consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, 7a ed. 2022,
ad art. 310 CC n. 6; Meier, in: CR
CC I, ad art. 310 n. 7 pag. 1908).
Nell'accezione
di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo
fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei
genitori (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del
10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310
CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des
Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler,
Droit de filiation, n. 1298 pag. 850). Le cause della messa in pericolo
sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage
familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue
quale unico scopo la tutela del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno
2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid.
4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio 2009 consid. 4.1. e rif.; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1742 pag.1134).
L'autorità
di protezione revoca la custodia «quando il figlio non possa essere altrimenti
sottratto al pericolo» (art. 310 cpv. 1 CC): le decisioni di privazione devono
infatti rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 14
pag. 1907). La revoca della custodia è infatti una misura nettamente più
incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e può essere ammessa
unicamente quando gli altri provvedimenti sono falliti o appaiono di primo
acchito insufficienti (STF del 10 novembre 2016, inc. 5A_404/2016, consid. 3;
STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_404/2016 del 10
novembre 2016 consid. 3; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non
pubblicato in DTF 142 I 88).
Le
misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté
familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 14
pag. 1909). Considerata la gravità della misura, ma anche il rischio che una
revoca inappropriata farebbe correre al minore, la privazione del diritto di
determinare il luogo di dimora del figlio deve in principio essere preceduta da
un rapporto o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio,
affidamento in prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo
interdisciplinare specializzato in protezione dei minori; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 16
pag. 1910).
2.3.2. Ai sensi dell’art. 445
cpv. 1 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv.
1 CC – l’Autorità di protezione può prendere, ad istanza di una persona che
partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari
necessari per la durata del procedimento. In caso di particolare urgenza,
giusta l’art. 445 cpv. 2 CC l’autorità di protezione degli adulti può
immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che
partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare
osservazioni e, in seguito, prende una nuova decisione.
Presupposti per
l’emanazione di una decisione cautelare sono l’esistenza di una prognosi
favorevole quanto all’esito del procedimento principale (il cosiddetto fumus
boni iuris), l’urgenza del provvedimento e la sua proporzionalità (cfr.
art. 389 cpv. 2 CC, secondo cui ogni misura ufficiale deve essere necessaria e
idonea; Maranta, in: BSK
Erwachsenenschutz, 2022, ad art. 445 CC n. 6 e segg.; sentenza CDP del 9
febbraio 2017, inc. 9.2016.183 consid. 3.1; sentenza CDP del 21 maggio 2014,
inc. 9.2013.218 consid. 5.2; v. anche STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017
consid. 4.2.1).
3. Nella fattispecie, i
reclamanti contestano le motivazioni che l’Autorità di protezione ha posto alla
base della decisione di privarli provvisoriamente del diritto di determinare il
luogo di dimora della figlia PI 1.
Corrisponde al vero, come
sostenuto dai reclamanti, che RE 2 non risulta aver subito condanne penali per
delle violenze nei confronti della moglie e che l’esistenza di violenze
domestiche non può essere considerata accertata unicamente in ragione delle
telefonate dei vicini alla polizia. Tali singoli elementi non permettono
tuttavia di rimettere in discussione la valutazione globale delle circostanze
operata dall’Autorità di protezione, che fa emergere l’esistenza di una situazione
di pericolo per PI 1. I reclamanti tralasciano infatti di indicare che l’Autorità
di protezione ha accertato che le richieste di intervento alla polizia (Cantonale,
di __________ e __________) da parte dei vicini non sono state occasionali ma
numerose (più di una dozzina), sia a __________ che in seguito a __________, e che
gli agenti hanno in diverse occasioni constatato che erano in corso litigi, con
urla e pianti, in presenza della minore.
I rapporti di polizia agli
atti testimoniano che RE 1 si è recata in un’occasione al Pronto soccorso,
affermando di essere stata presa a calci sulla schiena da marito (cfr. Rapporto
di violenza domestica 3 ottobre 2021, pag. 2: “presso il Pronto soccorso la
donna dichiarava che il giorno precedente (01.10.2021), durante l’ennesima lite
con il marito, quest’ultimo le sferrava due calci sulla schiena in zona lombare”)
e che le violenze da parte del marito non rappresentano un episodio isolato (“la
donna dichiarava di subire percosse da parte del marito da molti anni e che in
un’occasione, circa dieci anni fa, durante una lite, l’uomo le rompeva il
pollice della mano destra”, pag. 3; oppure ad es., intervento 9 maggio
2021: “la consorte dichiarava agli agenti intervenuti di aver ricevuto un
pugno dal marito”; o ancora, udienza 24 maggio 2018, verbale pag. 2: “l’assistente
sociale: agli ultimi incontri con RE 1 […] l’abbiamo vista arrivare in ufficio
con un occhio nero”).
I rapporti di polizia agli
atti hanno in particolare evidenziato che PI 1 era presente in occasione degli
episodi di violenza (cfr. Rapporto di violenza domestica 3 ottobre 2021, pag.
2: “Ai fatti assisteva anche la figlia PI 1 che si trovava nella medesima
stanza”; pag. 3: “La bambina si rendeva conto dei disagi che avvenivano
all’interno delle mura domestiche, tant’è che circa due mesi fa allertava
telefonicamente la nonna materna chiedendole di allertare la polizia in quanto
il padre stava picchiando la madre”; ). L’esposizione di PI 1, sin dalla
più tenera età, ad una situazione di violenza domestica può dunque essere
considerata accertata, almeno con un alto grado di verosimiglianza necessario
per l’adozione di un provvedimento cautelare.
Risulta pure un fattore di
pericolo per la minore il fatto che i reclamanti, a fronte di tali riscontri,
abbiano sempre negato l’evidenza (sostenendo ad esempio di dormire allorquando
gli agenti all’esterno dell’appartamento sentivano urla di donna e pianti della
bambina provenienti dall’interno e tentavano invano di farsi aprire, arrivando
a dover entrare dal balcone, temendo il peggio, rapporto di polizia 6 aprile
2022; oppure quando RE 2 ha affermato di essere stato all’estero al momento
della violenza del 1° ottobre 2021, mentre risulta essere partito per la __________
unicamente in serata; cfr. rapporto informativo 25 novembre 2021), così come il
fatto che RE 1 abbia dimostrato una certa ambivalenza, ritrattando le sue
accuse nei confronti del marito, difendendolo e negando ogni episodio di
violenza. RE 1 ha peraltro rifiutato la proposta di essere messa in protezione
unitamente alla figlia (udienza 27 ottobre 2021, verbale pag. 4).
Per quanto attiene alle
foto delle mitragliatrici pubblicate da RE 2 sui social network – ciò che ha
provocato l’ulteriore intervento della polizia al domicilio del 24 ottobre 2022
e l’ennesima segnalazione dello stato di degrado dell’appartamento – va
riconosciuto che (contrariamente a quanto inizialmente temuto) non sono state
rinvenute armi da fuoco, bensì unicamente fucili soft air, con munizioni
di plastica. L’Autorità di protezione risulta tuttavia aver tenuto conto di
tale circostanza nella decisione, osservando che la detenzione di tale
tipologia di fucili soggiaceva comunque alla legislazione sulle armi (violata
in concreto, in assenza di una pertinente dichiarazione da parte del
detentore). Anche questo elemento, seppur di gravità sensibilmente diversa
rispetto a quanto inizialmente sospettato, si aggiunge alle altre innumerevoli
fonti di preoccupazione per la situazione di PI 1.
A tali indicatori di
pericolo, già consistenti e non occasionali, si aggiungono i timori legati all’abuso
di alcool da parte di RE 2, segnalati già nel 2021 dall’allora curatrice (cfr.
rapporto 24 ottobre 2021) e suffragati da test alcolemici effettuati in
occasione di controlli di polizia (cfr. ad es. rapporti annessi allo scritto 16
novembre 2021; rapporti annessi allo scritto 18 novembre 2021). Un tale consumo
è sempre stato minimizzato dal diretto interessato e dalla moglie, così come lo
stato di degrado e sporcizia in cui versa ormai da tempo l’appartamento in cui
vive la famiglia, testimoniato dalle fotografie agli atti (da ultimo:
documentazione annessa al rapporto informativo del 24 ottobre 2022, in cui si
segnalano in particolare l’accumulo di oggetti nel letto della minore, con
biancheria da letto definita “lercia”, indumenti sporchi sparsi per la casa e
per terra, derrate alimentari avariate nel frigo e la cucina in condizioni
igieniche inappropriate), la cui insalubrità per la minore è stata più volte
segnalata ai genitori, che non hanno potuto o saputo porvi rimedio.
Già nel 2020 l’allora
competente Autorità regionale di protezione aveva prospettato delle misure di
protezione in favore di PI 1, in particolare il suo affidamento a terzi, nel
caso in cui la polizia fosse stata nuovamente chiamata ad intervenire per liti
domestiche, nel caso in cui RE 2 non avesse iniziato un percorso tendente alla
riduzione del consumo di alcool e se l’appartamento coniugale non fosse stato
più pulito. I coniugi si sono successivamente trasferiti da __________ a __________.
Anche l’accertamento della
mancata collaborazione dimostrata sinora dai coniugi con i servizi sociali e
con l’Autorità di protezione non può essere rimessa in dubbio dai reclamanti e
costituisce un elemento di pericolo per la minore. Il fatto che tale
atteggiamento possa essere in parte spiegato da sentimenti di insicurezza e
paura dei genitori e che nella fattispecie vi sia un’importante componente
legata alla differente cultura e ad una limitata comprensione della lingua
italiana – come evocato nel reclamo – non risulta rilevante ai fini della
privazione della custodia della minore. L’autorità di prime cure non deve
infatti stabilire una responsabilità (o una sanzione) per tale atteggiamento:
essa si limita a constatare che la mancanza di collaborazione dimostrata da RE
2 e RE 1 impedisce un efficace monitoraggio della situazione della minore ed
ostacola l’accertamento dei fatti e dell’effettivo bisogno di protezione della medesima,
a fronte di una situazione complessiva di pericolo per lo sviluppo di
quest’ultima (mancato svincolo del segreto professionale del pediatra, rifiuto
di RE 2 di sottoporsi a controlli etilici, divieto agli operatori dell’UAP di
accedere ad alcuni locali del loro appartamento, etc.).
Sebbene le misure che
permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare debbano rimanere
prioritarie, l’Autorità di protezione ha la facoltà di ordinare la privazione
del diritto di determinare il luogo di dimora sul figlio qualora altri
provvedimenti misure appaiano di primo acchito insufficienti o privi di chances
di successo, come nel caso concreto. L’UAP medesimo, proponendo un collocamento
diurno della minore in un CEM al termine della sua valutazione, ha segnalato
come una simile misura – anche imposta d’ufficio – sarebbe stata verosimilmente
destinata a fallire non essendo possibile fare affidamento sulla quotidiana collaborazione
dei genitori (rapporto 11 agosto 2022, pag. 16). L’atteggiamento di forte chiusura
da parte di RE 1 e di RE 2 nei confronti dell’Autorità di protezione e dei
servizi sociali, al di là di una eventuale «colpa» dell’uno o dell’altro o
dell’esistenza di eventuali giustificazioni, impedisce di fatto la messa in
atto di provvedimenti in favore della minore a fronte della chiara situazione
di disagio e di violenza domestica che emerge dagli atti e che si trascina da
diverso tempo, da loro negata o minimizzata (trattandosi a loro modo di vedere
di una “mera questione culturale”, essendo il loro modo di vivere “uno
standard normale”; cfr. udienza 22 settembre 2022, pag. 4). Tale
atteggiamento rende vani tutti quegli interventi protettivi che avrebbero
potuto essere intrapresi, anche meno incisivi (si pensi soltanto alla
possibilità di ripristinare una situazione di igiene e di garantire il suo
mantenimento presso l’abitazione coniugale, in presenza di una minima
collaborazione con dei servizi di aiuto domiciliare). In tal senso, il
principio della proporzionalità non risulta dunque violato dall’autorità di
prime cure.
Infine, corrisponde
al vero che la privazione del diritto dei genitori di determinare il luogo di
dimora di PI 1 sia stata decretata dall’Autorità di protezione senza attendere
gli esiti della perizia sulle capacità genitoriali e della valutazione
psicodiagnostica della minore, come censurato dai reclamanti. Tale privazione è
tuttavia avvenuta in via supercautelare e cautelare, sulla scorta di un
giudizio di alta verosimiglianza quanto all’esistenza di una situazione di
pericolo, suscettibile di pregiudicare lo sviluppo della minore, che non poteva
più protrarsi. Una simile decisione è provvisoria e l’Autorità di protezione è
chiamata a vigilare sull’espletamento sollecito degli ulteriori approfondimenti
istruttori richiesti e necessari, di modo da permettere il più rapidamente possibile
una definizione della fattispecie e del futuro prossimo di PI 1. Anche prima di
tali esiti, a dipendenza dell’evolversi della fattispecie e dell’emergere di
nuove circostanze rilevanti che potrebbero modificare la prognosi e la
valutazione del rischio incorso dalla minore al domicilio (ad esempio una
fattiva collaborazione dei coniugi con i servizi, in particolare
nell’espletamento delle valutazioni diagnostiche, il miglioramento delle
condizioni igieniche dell’appartamento coniugale, l’inizio di un percorso di
riabilitazione in relazione al consumo di alcool, eccetera), l’Autorità di protezione
ha comunque la facoltà di adattare la propria decisione alle circostanze
concrete con una nuova pronuncia cautelare. L’autorità di prime cure è altresì
invitata a valutare le conseguenze dell’evocata separazione dei coniugi in
vista di un eventuale rientro della minore, con le necessarie misure protettive
accompagnatorie che siano adeguate alla nuova situazione abitativa (cfr.
rapporto di aggiornamento dell’UAP datato 29 dicembre 2022, pag. 2: “attualmente
moglie e marito vivono separati, lei è da sua madre”).
Sulla scorta di tutte le
considerazioni di cui sopra, la decisione cautelare dell’Autorità di protezione
merita conferma, mentre il reclamo di RE 1 e di RE 2 deve essere respinto.
4. I reclamanti
postulano l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
Ai sensi dell’art. 29 cpv.
3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della
procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha
diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria
per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio
dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei
mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b).
Alla luce della documentazione agli atti e della pacifica
situazione di indigenza dei reclamanti, la domanda può essere accolta.
5. Ai sensi dell’art.
art. 314abis CC, se necessario, l’Autorità di protezione ordina che
il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali
e giuridiche (cpv. 1), in particolare se il procedimento concerne il ricovero
del figlio (cpv. 2 n. 1). Analogo principio è sancito anche dall’art. 449a CC,
applicabile in modo esteso al diritto di protezione del minore e dell’adulto (Steck, CommFam Protection de l’adulte,
ad art. 449a CC n. 4). Nel caso in cui la necessità emerga in sede di reclamo,
spetta al giudice ordinare che l’interessato sia rappresentato da un curatore (Steck, CommFam Protection de l’adulte,
ad art. 449a CC n. 6 e 8).
Nella fattispecie, questo
giudice si è chinato sulla questione di ordinare una curatela di rappresentanza
in favore di PI 1 nell’ambito del presente procedimento di reclamo, non
ritenendo necessario – alla luce di tutte le circostanze del caso e dei
contenuti dell’impugnativa – procedere con una simile nomina a questo stadio. Correttamente,
in applicazione della summenzionata norma, l’Autorità di protezione ha
manifestato l’intenzione di valutare l’istituzione di una curatela di
rappresentanza in favore della minore per il prosieguo del procedimento di
prime cure. Tale intenzione è stata comunicata con scritto 12 gennaio 2023 alla
patrocinatrice dei reclamanti, ma non risulta essere stata ancora formalizzata.
6. Gli oneri processuali
seguono la soccombenza. In considerazione dell’ammissione di RE 1 e RE 2 al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, tali oneri sono posti a
carico del Cantone (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC e art. 122 cpv. 1 lett. b CPC).
Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio presentata da RE 1 e da RE 2 è accolta.
3. Gli
oneri del reclamo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
100.–
fr.
500.–
sono posti a carico dello
Stato del Canton Ticino.
Non si assegnano
ripetibili.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.