9.2022.181
Conferimento di un mandato per una perizia psichiatrica - impugnabilità di una decisione incidentale ordinatoria
23 febbraio 2023Italiano22 min
reddito e del patrimonio ai sensi degli artt. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC, nominando
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.181
Lugano
23 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’aggiornamento della perizia psichiatrica
giudicando
sul reclamo del 25 novembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 3 novembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. I fatti alla base del
reclamo sono noti alle parti. Ci si limiterà pertanto a ricordare quanto
strettamente necessario per l’evasione della vertenza in oggetto.
B. Da alcuni anni
l’Autorità regionale di protezione __________, (in seguito Autorità di
protezione) si sta occupando della situazione personale e famigliare di RE 1
(1965), affetto da un’importante dipendenza da alcool, causa di seri danni alla
sua salute fisica, tra cui il diabete di tipo II, un’avanzata cirrosi epatica e
rischio accresciuto di emorragie (varici esofagee). Quest’ultima condizione è
di una gravità tale da esporre l’interessato ad un acuto pericolo di vita in
ogni momento (cfr. certificato medico 15 maggio 2022 del Dr. med. __________) e
l’abuso etilico va ad aggravare questa patologia. Diversi episodi di
intossicazione da alcool hanno poi richiesto ricoveri ospedalieri, così come
ripetuti interventi da parte dell’Autorità di protezione.
C. Mediante risoluzione
del 16/18 novembre 2020 l’Autorità di protezione, in via supercautelare, ha
istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con gestione del
reddito e del patrimonio ai sensi degli artt. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC, nominando
quale curatore __________. I compiti del curatore prevedono un sostegno
soprattutto in ambito dell’assistenza personale, con l’incarico di: “a)
rappresentare l’interessato per l’ammissione in una struttura
residenziale/psichiatrica (cfr. dispositivo sul ricovero) e regolare le
questioni relative all’abitazione attuale (__________), eventualmente
disdicendo il relativo contratto e sgomberando l’appartamento; b) se del caso,
provvedere a una situazione abitativa o a un alloggio adeguati e rappresentare
l’interessato in tutti gli atti necessari a questo proposito; c) se del caso,
occuparsi dello stato di salute dell’interessato e assicurargli una sufficiente
assistenza medica, anche rappresentarlo in tutti i provvedimenti necessari a
questo scopo; d) promuovere il suo benessere sociale e rappresentarlo in tutti
i provvedimenti necessari a questo scopo; e) rappresentarlo nel disbrigo degli
affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con autorità,
uffici, banche, Posta, assicurazioni (sociali), altri istituti e privati; f)
rappresentarlo nel disbrigo degli affari finanziari, in particolare
amministrare con diligenza il suo reddito e il suo patrimonio.”. Non è
stata disposta alcuna limitazione dei diritti civili dell’interessato. La
decisione, rimasta incontestata, è cresciuta in giudicato.
D. Nel frattempo le
condizioni fisiche aggravate di RE 1 hanno richiesto ripetuti ricoveri
ospedalieri, anche prolungati. Le patologie, sia fisiche che psichiche, sono
state descritte mediante referto medico del Dr. med. __________ del 17 febbraio
2022. Sentito anche il curatore, che si è espresso mediante scritto 11 marzo
2022 in merito alla situazione del suo assistito, sulla base delle segnalazioni
pervenute in data 18 e 22 marzo 2022 dal Dr. med. __________, l’Autorità di
protezione ha convocato l’interessato ai fini di sentirlo in merito ad un
prospettato inserimento in una casa medicalizzata o in una casa di riposo, così
come a riguardo dell’istituzione di una curatela generale ex art. 398 CC.
E. RE 1, sentito davanti
all’Autorità di protezione in data 24 marzo 2022, si è fermamente opposto
all’adozione di tali misure.
F. Con risoluzione n.
274 del 24 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela di
rappresentanza con gestione dei beni a favore dell’interessato (dispositivo n.
1) e ha istituito una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC (dispositivo
n. 2), mentre è stato confermato __________ quale curatore generale
(dispositivo n. 3); l’Autorità di protezione ha inoltre statuito il ricovero
dell’interessato a scopo di cura e assistenza presso l’Ospedale __________ fino
al 30 marzo 2022 (dispositivo n. 7), e poi a partire da quest’ultima data, è
stato ordinato il trasferimento dell’interessato presso l’Istituto __________,
sempre ai fini di un ricovero a scopo di cura e assistenza (dispositivo n. 8).
La predetta decisione è stata resa immediatamente esecutiva e ad un eventuale
reclamo è stato preventivamente tolto l’effetto sospensivo (dispositivo n. 12).
A sostegno
dell’istituzione della curatela generale l’Autorità di protezione ha
considerato che RE 1 avrebbe “dimostrato di compromettere i propri interessi
dal punto di vista personale-medico e finanziario”. L’interessato
soffrirebbe di problemi di dipendenza alcoolica e di un disturbo psichiatrico,
mentre rifiuterebbe cure adeguate (psichiatriche, della dipendenza, pasti a
domicilio e altro). L’Autorità di protezione ha evidenziato che persino durante
i vari mesi di degenza presso la Clinica psichiatrica cantonale l’interessato
non sarebbe stato in grado di mantenere l’astinenza. L’Autorità di protezione
ha altresì rilevato che dal mese di gennaio 2022 si sono susseguite cadute,
vari ricoveri ospedalieri, mentre le condizioni fisiche si sarebbero aggravate
imponendo un trattamento in cure intensive. Il tasso di alcolemia pari a 3.17‰
al momento del relativo ricovero ospedaliero dimostrerebbe inoltre la ricaduta
nel consumo e nell’abuso di alcool. L’Autorità di protezione ha criticato il
fatto che, nonostante le richieste esplicite, l’interessato non era stato
capace di trattenersi dal bere alcolici e neppure avrebbe dimostrato la
disponibilità di affidarsi a cure adeguate. Secondo l’Autorità di prime cure
l’interessato necessiterebbe “in modo pronunciato e durevole di protezione,
che può essere garantita soltanto con l’istituzione di una curatela generale”.
È stato in particolare evidenziato come i provvedimenti fino a quel momento adottati
e il margine di manovra lasciato all’interessato non sarebbero stati
sufficienti a tutelarlo, ragione per la quale le misure istituite
risulterebbero necessarie ed adeguate. L’Autorità di protezione ha infine
rilevato di aver basato la decisione sui pareri espressi dal Dr. med. __________
del Servizio psico-sociale, __________.
G. Contro quest’ultima
decisione è insorto RE 1 mediante due separati gravami.
Con ricorso 4
aprile 2022 alla Commissione giuridica LASP l’interessato ha contestato il
ricovero a scopo di assistenza, gravame poi accolto dalla scrivente Camera
mediante sentenza 28 giugno 2022 (inc. CDP 9.2022.77).
Mediante reclamo 25 aprile
2022 all’Autorità di protezione, egli si è invece opposto alla curatela
generale istituita nei suoi confronti, gravame anch’esso accolto dalla Camera
di protezione con sentenza 29 luglio 2022 (inc. CDP 9.2022.61). Con
quest’ultimo giudizio è stato evidenziato come agli atti mancava una perizia
psichiatrica atta a fornire informazioni sulle capacità gestionali concrete
dell’interessato (sul suo effettivo bisogno d’aiuto e sul motivo per cui la
misura di protezione in vigore a suo favore non sarebbe più sufficiente a
tutelarlo), motivo per il quale la decisione impugnata è stata annullata e
l’incarto retrocesso all’Autorità di prime cure, affinché essa procedesse ai
necessari accertamenti peritali prima di pronunciarsi nuovamente sulle misure
necessarie.
H. In
data 18 agosto 2022 l’Autorità di protezione ha invitato l’interessato a
esprimersi in merito alla prospettata adozione di una misura di protezione meno
incisiva, indicando che in caso di disaccordo dell’interessato verso una delle
tipologie di curatela elencate, l’Autorità di protezione avrebbe dovuto
richiedere un accertamento tramite perizia psichiatrica. Con scritto 7
settembre 2022 l’Autorità di protezione ha sollecitato una presa di posizione,
rilevando che le condizioni mediche dell’interessato renderebbero necessari
determinati limiti nell’ambito della gestione finanziaria, impartendogli un
nuovo termine sino al 16 settembre 2022 per una relativa risposta.
I. In
data 19 settembre 2022 il reclamante ha comunicato di rifiutare la proposta
avanzata dall’Autorità di protezione in quanto, a suo dire, rappresenterebbe un
ulteriore inasprimento della misura di protezione, specificando di opporsi
persino alla curatela in essere, in quanto basata su risultanze datate. Il
reclamante ha indicato di essere intenzionato a formulare un’istanza di riesame
dell’attuale curatela e di aver effettuato i controlli richiesti presso i
medici curanti.
J. Alla
luce della predetta presa di posizione dell’interessato, con missiva 26
settembre 2022 indirizzata al curatore (e notificata in copia per conoscenza al
legale dell’interessato), l’Autorità di protezione ha comunicato che avrebbe
proceduto a chiedere un aggiornamento peritale.
K. Con
decisione cautelare 3 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha confermato la
decisione supercautelare del 16 novembre 2020 mediante la quale era stata
istituita una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del
patrimonio ai sensi dell’art. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC (dispositivo n. 1.1.),
confermando __________ quale curatore (dispositivo n. 1.2.). Inoltre,
l’Autorità di protezione ha privato l’interessato dell’esercizio dei diritti
civili per quanto riguarda: “a. azioni legali/procedure giudiziarie; b.
contratti di locazione; c. contratti di credito; d. gestione finanziaria di
entrate ed uscite (ad eccezione dello “spillatico”); e. rappresentanza e
gestione di prestazioni sociali; f. attivazione-disdetta di servizi
assistenziali; g. contratti di telecomunicazione” (dispositivo n. 2).
Mediante la stessa decisione l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio
psico-sociale di __________ (in seguito SPS) di allestire un aggiornamento
della perizia psichiatrica sull’interessato (dispositivo n. 8). I dispositivi
n. 1 e 2 della predetta decisione sono stati dichiarati immediatamente
esecutivi e a un eventuale reclamo è stato revocato l’effetto sospensivo
(dispositivo n. 7).
L. Mediante
reclamo 18 novembre 2022 RE 1 si è aggravato avverso i dispositivi n. 1-7 della
suddetta decisione dell’Autorità di protezione, chiedendo innanzitutto che al
reclamo venga rispristinato l’effetto sospensivo. In via principale il
reclamante ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e, di
conseguenza, l’annullamento anche della decisione supercautelare del 16
novembre 2020. In via sussidiaria, il reclamante ha chiesto l’annullamento
della decisione impugnata e quindi della decisione supercautelare del 16
novembre 2020 e che l’incarto venga ritornato all’Autorità di prime cure poiché
proceda a ulteriori accertamenti. Il reclamante ha infine chiesto l’ammissione
all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio. Il gravame è oggetto di procedura
separata (inc. CDP 9.2022.176), tutt’ora pendente.
M. Con
reclamo 25 novembre 2022, oggetto d’esame nella presente procedura (inc. CDP
9.2022.181), l’interessato ha contestato anche i dispositivi n. 8-15 della
medesima decisione, segnatamente l’incarico conferito al SPS per l’allestimento
di un aggiornamento della perizia psichiatrica sull’interessato, chiedendone in
via principale l’annullamento, così come l’ammissione all’assistenza giudiziaria
e al gratuito patrocinio.
In
sostanza il reclamante ha obiettato che il tenore del mandato conferito al SPS sarebbe
lacunoso, non avendo l’Autorità di protezione precisato quale perizia sarebbe da
“aggiornare”. È stata contestata la necessità della perizia, la quale, a
mente del reclamante, sarebbe superflua e inutile, ritenute le sue asserite
capacità di provvedere ai propri bisogni e interessi. Il reclamante ha inoltre fatto
valere una violazione del diritto di essere sentito, sostenendo di non aver
potuto esprimersi in merito alla prospettata perizia, nonché ai relativi quesiti
posti al perito. A dire del reclamante il SPS non sarebbe idoneo ai fini
dell’esecuzione della perizia, in quanto egli necessiterebbe un professionista con
una buona conoscenza della lingua __________.
N. Con
osservazioni 7 dicembre 2022 (in merito a entrambe le procedure di reclamo in
corso), l’Autorità di protezione ha rilevato che l’interessato ha mancato di dare
seguito allo scritto 26 settembre 2022 e di produrre i documenti attestanti
quanto da lui nel frattempo intrapreso, mancando così di collaborare.
L’Autorità di protezione ha contestato il fatto che l’interessato abbia chiesto
di essere sentito, evidenziando come la possibilità di una perizia psichiatrica
fosse già stata evocata, ragione per cui l’interessato avrebbe potuto e dovuto
proporre eventuali quesiti specifici in prima istanza. Secondo l’Autorità di
protezione, trattandosi di una decisione incidentale, il reclamo sarebbe comunque
irricevibile, siccome il reclamante non avrebbe sostanziato in che modo la
decisione impugnata gli creerebbe un danno non altrimenti riparabile. Il SPS
sarebbe un servizio idoneo, in quanto al suo interno vi sono persone che
parlano __________; in caso contrario gli psichiatri farebbero capo a degli
interpreti, mentre i quesiti peritali sarebbero, a dire dell’Autorità di
protezione, formulati in modo sufficientemente ampio da lasciare margine di
risposta in base alle risultanze concrete. L’Autorità di protezione ha infine
chiesto all’interessato di fornire un test del CDT effettuato entro il 16
dicembre 2022, con il quale si sarebbe potuto “comprendere se vi sia ancora
un consumo di alcool preoccupante o meno e determinarsi con maggior cognizione
di causa”. L’Autorità di protezione ha previsto di presentare copia delle
osservazioni al Servizio incaricato del mandato peritale.
O. Con
missiva 12 dicembre 2022 il reclamante ha contestato l’impartizione del
suddetto termine per l’esecuzione del test CDT e del conferimento del mandato
peritale al SPS, sottolineando l’effetto sospensivo del reclamo e chiedendo
pertanto la sospensione di ogni iniziativa da parte di quest’ultimo servizio.
Con scritto 14 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha pertanto comunicato al
SPS l’annullamento del relativo appuntamento contestato.
P. Mediante
osservazioni 15 dicembre 2022 il curatore ha ricordato che per l’accertamento
delle capacità dell’interessato occorrerebbe una perizia psichiatrica, facendo
riferimento alla sentenza 29 luglio 2022 della scrivente Camera. Per quanto
concerne la preoccupazione del reclamante circa la lingua da utilizzare durante
la perizia psichiatrica, il curatore ha ritenuto che ciò fosse un semplice “fattore
logistico” rimediabile. Il curatore si è quindi dichiarato d’accordo con
l’esecuzione di una perizia psichiatrica, che potrebbe a suo dire chiarire l’attuale
situazione dell’interessato.
Q. Con
duplica 12 gennaio 2023 il reclamante ha preso posizione puntuale, sia sulle
osservazioni dell’Autorità di protezione, sia su quelle del curatore,
riconfermandosi nel reclamo. Egli ha contestato di essere stato invitato a
esprimersi sulle prospettate misure, nella misura in cui lo scritto menzionato
dell’Autorità di protezione era indirizzato unicamente al curatore e non
includeva alcuna domanda o ordine nei confronti dell’interessato (o del suo
legale). Il reclamante ha sottolineato il suo impegno nel riacquistare la
propria autonomia, sostenendo di non aver mai mancato di collaborare con
l’Autorità di protezione, elencando lo scambio di corrispondenza avvenuto e
allegando i relativi scritti. Il reclamante ha censurato l’eccezione sollevata
dall’Autorità di protezione in merito alla ricevibilità del reclamo in quanto
decisione incidentale, rilevando che poco importerebbe se la medesima fosse “cautelare
o di merito”, trattandosi di una misura a protezione dell’adulto e non di una
procedura civilistica retta dalla massima dispositiva. Nel rispetto del diritto
di essere sentito, il reclamante sostiene che avrebbe dovuto poter prendere
posizione sui quesiti peritali stabiliti.
R. Con
duplica 27 gennaio 2023, relativa ad entrambe le procedure di reclamo in corso,
il curatore ha contestato il rimprovero di non dimostrare empatia verso
l’interessato, difendendo altresì la sua posizione per quanto attiene ai pagamenti
specifici criticati da parte del curatelato.
S. Con
duplica 31 gennaio 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nei suoi
precedenti allegati, evidenziando che il reclamante non avrebbe presentato il
test sul valore del CDT (il quale avrebbe permesso in modo molto chiaro di
riconoscere un eventuale consumo importante oppure no), e ribadendo che solo in
sede di reclamo il reclamante avrebbe prodotto i documenti, causando ulteriori
costi e dispendio di tempo. Per il resto, l’Autorità di prime cure ha indicato
di rimettersi al giudizio dello scrivente Camera di protezione.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Per costante
giurisprudenza le decisioni di procedura o d’istruzione sono decisioni
incidentali, che statuiscono su questioni formali o materiali e rappresentano
una tappa nel corso della procedura, senza mettere fine alla medesima. Vanno
distinte dalle decisioni parziali, che statuiscono, in maniera finale, su una o
più parti di una domanda, ma rinviano all’esame di uno o altri argomenti ad
un’ulteriore decisione (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma Guide
pratique Protection de l’adulte,
pag. 63 n. 1.158).
Per costante
giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove –
tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle capacità
genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni
incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10
maggio 2005, cons. 2.1; Copma,
Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).
2.1
Giusta
l’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile
unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio
irreparabile, ovvero un pregiudizio
cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione
finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1;
RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175,
consid. 4).
Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a
titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente
una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e
dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm).
L’applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso,
giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere
immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza
inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc.
9.2015.170).
3.
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito
della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione
esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e
assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
Va ricordato che il
principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi
da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128
III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2;
sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente
all’art. 448 cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di
protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.
4.
La risoluzione impugnata (per quanto attiene ai dispositivi
n. 8-15 che sono oggetto del reclamo qui in esame), nella misura in cui ordina
una perizia psichiatrica ai sensi dell’art. 446 cpv. 2 CC, deve essere
considerata una decisione incidentale ordinatoria. Come tale, è impugnabile
alle predette condizioni restrittive di cui al punto 2.1. sopra.
4.1
Alla luce delle circostanze del caso di specie, ci si
dovrebbe anzitutto chiedere quale danno non altrimenti riparabile possa
arrecare a RE 1 il fatto di doversi sottoporre ad un’ulteriore valutazione
peritale relativa a una situazione già oggetto di numerosi accertamenti di
varia natura. Il reclamante neppure si è espresso a tal riguardo, né in sede di
reclamo, né di replica, limitandosi a contestare la necessità e la
proporzionalità della perizia psichiatrica e a invocare una violazione del
diritto di essere sentito. La perizia psichiatrica è finalizzata a stabilire in
che modo l’interessato risulta (o meno) bisognoso di assistenza, e quindi, relativamente
al caso concreto, serve ad accertare se siano ancora date le condizioni per il
mantenimento dell’attuale curatela a suo favore o se piuttosto risulti
necessaria una misura più incisiva. Nella decisione impugnata è stato
chiaramente evidenziato che la perizia psichiatrica è stata disposta ai fini “di
approfondire/aggiornare la fattispecie concreta” e per accertare dal
profilo psichiatrico la necessità delle limitazioni dei diritti civili in
questione. I quesiti peritali sono chiari e formulati in modo tale da poter appurare
in che misura l’interessato è effettivamente in grado di provvedere ai propri
interessi o in che modo la sua dipendenza da alcool (o eventuali altre
difficoltà) potrebbe diminuire le sue capacità in ambito personale e gestionale.
Diversamente da quanto criticato dal reclamante, tali quesiti peritali sono
completi e potrebbero fungere quale base di un mandato peritale indipendente,
ragione per la quale sono sicuramente sufficienti quali domande complementari
per un aggiornamento delle valutazioni psichiatriche già agli atti, ovvero
quella del 13 ottobre 2020 del SPS e la più recente del 18 febbraio 2022 del Dr.
med. __________. Ritenuto che il reclamante fa valere
di essere perfettamente in grado di provvedere ai propri interessi (dimostrando
anche mediante i più recenti certificati medici prodotti in sede di reclamo di
essere riuscito nel frattempo a migliorare la propria situazione personale),
dovrebbe essere nel suo interesse voler comprovare di sapersi gestire
autonomamente e di non necessitare più di una misura di protezione, così come
postulato.
Visto l’esito del giudizio, può comunque rimanere indecisa
la questione relativa al rischio che la perizia psichiatrica possa provocare un
pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più
verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole,
ovvero all’adempimento della condizione di cui all’art. 66
cpv. 2 lett. a) LPAmm e alla conseguente ammissibilità del reclamo.
4.2
Ulteriore
ostacolo alla ricevibilità del reclamo appare altresì l’impossibilità da parte
della scrivente Camera di protezione di procedere all’annullamento della
decisione impugnata concludendo il procedimento mediante il presente giudizio (art.
66.
cpv. 2 lett. b LPAmm).
5.
Come
visto sopra, la questione della ricevibilità può comunque rimanere indecisa
siccome il reclamo è comunque infondato, la necessità e l’utilità della perizia
psichiatrica essendo palesi.
Come emerge dai numerosi documenti medici agli atti, così
come si è potuto verificare in occasione delle precedenti procedure di reclamo
dinnanzi alla scrivente Camera di protezione, è un dato di fatto innegabile che
l’interessato si è trovato in una situazione psicofisica molto precaria, la
quale è stata causata e poi sicuramente aggravata dai suoi importanti problemi
di dipendenza alcolica. Tali circostanze hanno quindi provocato una riduzione
delle capacità gestionali dell’interessato, per cui in data 16 novembre 2020
era stata istituita la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni,
misura che allora risultava senz’altro necessaria e adeguata, peraltro rimasta
incontestata e quindi cresciuta in giudicato. Ritenuto che il reclamante stesso
aveva criticato, e critica tutt’ora, la concludenza della documentazione medica
alla base dei provvedimenti adottati, così come alla luce delle precise
istruzioni impartite all’Autorità di prime cure con la sentenza 29 luglio 2022
della scrivente Camera di protezione (inc. 9.2022.61), è a giusto titolo che
l’Autorità di protezione abbia optato per una verifica approfondita della
situazione psichica dell’interessato mediante una specifica perizia. A maggior
ragione visto anche l’asserito miglioramento delle condizioni generali del
reclamante.
6.
Infine,
le critiche sollevate dal reclamante circa un’asserita violazione del diritto
di essere sentito da parte dell’Autorità di prime cure sono manifestamente
inconsistenti e ingiustificate, avendo quest’ultima permesso all’interessato, a
più riprese, di esprimersi in merito ai provvedimenti e ai passi istruttori
prospettati (cfr. lettere 13 e 19 luglio 2022 dell’Autorità di protezione
all’interessato; scritto 18 agosto 2022 e 7 settembre 2022 dell’Autorità di protezione
all’interessato; scritto 26 settembre 2022 dell’Autorità di protezione al
curatore, inviato in copia per conoscenza al reclamante). Di conseguenza, il
reclamo è da respingere.
7.
Ai
sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG,
ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett.
b).
Essendo la
richiesta di annullare i dispositivi n. 8-15 della decisione 3 novembre 2022 dell’Autorità
di protezione palesemente priva di probabilità di successo, per quanto concerne
l’oggetto trattato in questa decisione, la domanda di assistenza giudiziaria e
di gratuito patrocinio va respinta.
8.
Gli oneri della
presente decisione seguono la soccombenza, ma viste le circostanze concrete, si
rinuncia al loro prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo avverso i
dispositivi n. 8 – 15 della decisione 3 novembre 2022 dell’Autorità regionale
di protezione __________ è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. La domanda di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
di RE 1 è respinta.
3. Non si prelevano
tasse e spese di giustizia.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.