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Decisione

9.2022.181

Conferimento di un mandato per una perizia psichiatrica - impugnabilità di una decisione incidentale ordinatoria

23 febbraio 2023Italiano22 min

reddito e del patrimonio ai sensi degli artt. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC, nominando

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.181

Lugano

23 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’aggiornamento della perizia psichiatrica

giudicando

sul reclamo del 25 novembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 3 novembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. I fatti alla base del

reclamo sono noti alle parti. Ci si limiterà pertanto a ricordare quanto

strettamente necessario per l’evasione della vertenza in oggetto.

B. Da alcuni anni

l’Autorità regionale di protezione __________, (in seguito Autorità di

protezione) si sta occupando della situazione personale e famigliare di RE 1

(1965), affetto da un’importante dipendenza da alcool, causa di seri danni alla

sua salute fisica, tra cui il diabete di tipo II, un’avanzata cirrosi epatica e

rischio accresciuto di emorragie (varici esofagee). Quest’ultima condizione è

di una gravità tale da esporre l’interessato ad un acuto pericolo di vita in

ogni momento (cfr. certificato medico 15 maggio 2022 del Dr. med. __________) e

l’abuso etilico va ad aggravare questa patologia. Diversi episodi di

intossicazione da alcool hanno poi richiesto ricoveri ospedalieri, così come

ripetuti interventi da parte dell’Autorità di protezione.

C. Mediante risoluzione

del 16/18 novembre 2020 l’Autorità di protezione, in via supercautelare, ha

istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con gestione del

reddito e del patrimonio ai sensi degli artt. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC, nominando

quale curatore __________. I compiti del curatore prevedono un sostegno

soprattutto in ambito dell’assistenza personale, con l’incarico di: “a)

rappresentare l’interessato per l’ammissione in una struttura

residenziale/psichiatrica (cfr. dispositivo sul ricovero) e regolare le

questioni relative all’abitazione attuale (__________), eventualmente

disdicendo il relativo contratto e sgomberando l’appartamento; b) se del caso,

provvedere a una situazione abitativa o a un alloggio adeguati e rappresentare

l’interessato in tutti gli atti necessari a questo proposito; c) se del caso,

occuparsi dello stato di salute dell’interessato e assicurargli una sufficiente

assistenza medica, anche rappresentarlo in tutti i provvedimenti necessari a

questo scopo; d) promuovere il suo benessere sociale e rappresentarlo in tutti

i provvedimenti necessari a questo scopo; e) rappresentarlo nel disbrigo degli

affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con autorità,

uffici, banche, Posta, assicurazioni (sociali), altri istituti e privati; f)

rappresentarlo nel disbrigo degli affari finanziari, in particolare

amministrare con diligenza il suo reddito e il suo patrimonio.”. Non è

stata disposta alcuna limitazione dei diritti civili dell’interessato. La

decisione, rimasta incontestata, è cresciuta in giudicato.

D. Nel frattempo le

condizioni fisiche aggravate di RE 1 hanno richiesto ripetuti ricoveri

ospedalieri, anche prolungati. Le patologie, sia fisiche che psichiche, sono

state descritte mediante referto medico del Dr. med. __________ del 17 febbraio

2022. Sentito anche il curatore, che si è espresso mediante scritto 11 marzo

2022 in merito alla situazione del suo assistito, sulla base delle segnalazioni

pervenute in data 18 e 22 marzo 2022 dal Dr. med. __________, l’Autorità di

protezione ha convocato l’interessato ai fini di sentirlo in merito ad un

prospettato inserimento in una casa medicalizzata o in una casa di riposo, così

come a riguardo dell’istituzione di una curatela generale ex art. 398 CC.

E. RE 1, sentito davanti

all’Autorità di protezione in data 24 marzo 2022, si è fermamente opposto

all’adozione di tali misure.

F. Con risoluzione n.

274 del 24 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela di

rappresentanza con gestione dei beni a favore dell’interessato (dispositivo n.

1) e ha istituito una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC (dispositivo

n. 2), mentre è stato confermato __________ quale curatore generale

(dispositivo n. 3); l’Autorità di protezione ha inoltre statuito il ricovero

dell’interessato a scopo di cura e assistenza presso l’Ospedale __________ fino

al 30 marzo 2022 (dispositivo n. 7), e poi a partire da quest’ultima data, è

stato ordinato il trasferimento dell’interessato presso l’Istituto __________,

sempre ai fini di un ricovero a scopo di cura e assistenza (dispositivo n. 8).

La predetta decisione è stata resa immediatamente esecutiva e ad un eventuale

reclamo è stato preventivamente tolto l’effetto sospensivo (dispositivo n. 12).

A sostegno

dell’istituzione della curatela generale l’Autorità di protezione ha

considerato che RE 1 avrebbe “dimostrato di compromettere i propri interessi

dal punto di vista personale-medico e finanziario”. L’interessato

soffrirebbe di problemi di dipendenza alcoolica e di un disturbo psichiatrico,

mentre rifiuterebbe cure adeguate (psichiatriche, della dipendenza, pasti a

domicilio e altro). L’Autorità di protezione ha evidenziato che persino durante

i vari mesi di degenza presso la Clinica psichiatrica cantonale l’interessato

non sarebbe stato in grado di mantenere l’astinenza. L’Autorità di protezione

ha altresì rilevato che dal mese di gennaio 2022 si sono susseguite cadute,

vari ricoveri ospedalieri, mentre le condizioni fisiche si sarebbero aggravate

imponendo un trattamento in cure intensive. Il tasso di alcolemia pari a 3.17‰

al momento del relativo ricovero ospedaliero dimostrerebbe inoltre la ricaduta

nel consumo e nell’abuso di alcool. L’Autorità di protezione ha criticato il

fatto che, nonostante le richieste esplicite, l’interessato non era stato

capace di trattenersi dal bere alcolici e neppure avrebbe dimostrato la

disponibilità di affidarsi a cure adeguate. Secondo l’Autorità di prime cure

l’interessato necessiterebbe “in modo pronunciato e durevole di protezione,

che può essere garantita soltanto con l’istituzione di una curatela generale”.

È stato in particolare evidenziato come i provvedimenti fino a quel momento adottati

e il margine di manovra lasciato all’interessato non sarebbero stati

sufficienti a tutelarlo, ragione per la quale le misure istituite

risulterebbero necessarie ed adeguate. L’Autorità di protezione ha infine

rilevato di aver basato la decisione sui pareri espressi dal Dr. med. __________

del Servizio psico-sociale, __________.

G. Contro quest’ultima

decisione è insorto RE 1 mediante due separati gravami.

Con ricorso 4

aprile 2022 alla Commissione giuridica LASP l’interessato ha contestato il

ricovero a scopo di assistenza, gravame poi accolto dalla scrivente Camera

mediante sentenza 28 giugno 2022 (inc. CDP 9.2022.77).

Mediante reclamo 25 aprile

2022 all’Autorità di protezione, egli si è invece opposto alla curatela

generale istituita nei suoi confronti, gravame anch’esso accolto dalla Camera

di protezione con sentenza 29 luglio 2022 (inc. CDP 9.2022.61). Con

quest’ultimo giudizio è stato evidenziato come agli atti mancava una perizia

psichiatrica atta a fornire informazioni sulle capacità gestionali concrete

dell’interessato (sul suo effettivo bisogno d’aiuto e sul motivo per cui la

misura di protezione in vigore a suo favore non sarebbe più sufficiente a

tutelarlo), motivo per il quale la decisione impugnata è stata annullata e

l’incarto retrocesso all’Autorità di prime cure, affinché essa procedesse ai

necessari accertamenti peritali prima di pronunciarsi nuovamente sulle misure

necessarie.

H. In

data 18 agosto 2022 l’Autorità di protezione ha invitato l’interessato a

esprimersi in merito alla prospettata adozione di una misura di protezione meno

incisiva, indicando che in caso di disaccordo dell’interessato verso una delle

tipologie di curatela elencate, l’Autorità di protezione avrebbe dovuto

richiedere un accertamento tramite perizia psichiatrica. Con scritto 7

settembre 2022 l’Autorità di protezione ha sollecitato una presa di posizione,

rilevando che le condizioni mediche dell’interessato renderebbero necessari

determinati limiti nell’ambito della gestione finanziaria, impartendogli un

nuovo termine sino al 16 settembre 2022 per una relativa risposta.

I. In

data 19 settembre 2022 il reclamante ha comunicato di rifiutare la proposta

avanzata dall’Autorità di protezione in quanto, a suo dire, rappresenterebbe un

ulteriore inasprimento della misura di protezione, specificando di opporsi

persino alla curatela in essere, in quanto basata su risultanze datate. Il

reclamante ha indicato di essere intenzionato a formulare un’istanza di riesame

dell’attuale curatela e di aver effettuato i controlli richiesti presso i

medici curanti.

J. Alla

luce della predetta presa di posizione dell’interessato, con missiva 26

settembre 2022 indirizzata al curatore (e notificata in copia per conoscenza al

legale dell’interessato), l’Autorità di protezione ha comunicato che avrebbe

proceduto a chiedere un aggiornamento peritale.

K. Con

decisione cautelare 3 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha confermato la

decisione supercautelare del 16 novembre 2020 mediante la quale era stata

istituita una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del

patrimonio ai sensi dell’art. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC (dispositivo n. 1.1.),

confermando __________ quale curatore (dispositivo n. 1.2.). Inoltre,

l’Autorità di protezione ha privato l’interessato dell’esercizio dei diritti

civili per quanto riguarda: “a. azioni legali/procedure giudiziarie; b.

contratti di locazione; c. contratti di credito; d. gestione finanziaria di

entrate ed uscite (ad eccezione dello “spillatico”); e. rappresentanza e

gestione di prestazioni sociali; f. attivazione-disdetta di servizi

assistenziali; g. contratti di telecomunicazione” (dispositivo n. 2).

Mediante la stessa decisione l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio

psico-sociale di __________ (in seguito SPS) di allestire un aggiornamento

della perizia psichiatrica sull’interessato (dispositivo n. 8). I dispositivi

n. 1 e 2 della predetta decisione sono stati dichiarati immediatamente

esecutivi e a un eventuale reclamo è stato revocato l’effetto sospensivo

(dispositivo n. 7).

L. Mediante

reclamo 18 novembre 2022 RE 1 si è aggravato avverso i dispositivi n. 1-7 della

suddetta decisione dell’Autorità di protezione, chiedendo innanzitutto che al

reclamo venga rispristinato l’effetto sospensivo. In via principale il

reclamante ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e, di

conseguenza, l’annullamento anche della decisione supercautelare del 16

novembre 2020. In via sussidiaria, il reclamante ha chiesto l’annullamento

della decisione impugnata e quindi della decisione supercautelare del 16

novembre 2020 e che l’incarto venga ritornato all’Autorità di prime cure poiché

proceda a ulteriori accertamenti. Il reclamante ha infine chiesto l’ammissione

all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio. Il gravame è oggetto di procedura

separata (inc. CDP 9.2022.176), tutt’ora pendente.

M. Con

reclamo 25 novembre 2022, oggetto d’esame nella presente procedura (inc. CDP

9.2022.181), l’interessato ha contestato anche i dispositivi n. 8-15 della

medesima decisione, segnatamente l’incarico conferito al SPS per l’allestimento

di un aggiornamento della perizia psichiatrica sull’interessato, chiedendone in

via principale l’annullamento, così come l’ammissione all’assistenza giudiziaria

e al gratuito patrocinio.

In

sostanza il reclamante ha obiettato che il tenore del mandato conferito al SPS sarebbe

lacunoso, non avendo l’Autorità di protezione precisato quale perizia sarebbe da

“aggiornare”. È stata contestata la necessità della perizia, la quale, a

mente del reclamante, sarebbe superflua e inutile, ritenute le sue asserite

capacità di provvedere ai propri bisogni e interessi. Il reclamante ha inoltre fatto

valere una violazione del diritto di essere sentito, sostenendo di non aver

potuto esprimersi in merito alla prospettata perizia, nonché ai relativi quesiti

posti al perito. A dire del reclamante il SPS non sarebbe idoneo ai fini

dell’esecuzione della perizia, in quanto egli necessiterebbe un professionista con

una buona conoscenza della lingua __________.

N. Con

osservazioni 7 dicembre 2022 (in merito a entrambe le procedure di reclamo in

corso), l’Autorità di protezione ha rilevato che l’interessato ha mancato di dare

seguito allo scritto 26 settembre 2022 e di produrre i documenti attestanti

quanto da lui nel frattempo intrapreso, mancando così di collaborare.

L’Autorità di protezione ha contestato il fatto che l’interessato abbia chiesto

di essere sentito, evidenziando come la possibilità di una perizia psichiatrica

fosse già stata evocata, ragione per cui l’interessato avrebbe potuto e dovuto

proporre eventuali quesiti specifici in prima istanza. Secondo l’Autorità di

protezione, trattandosi di una decisione incidentale, il reclamo sarebbe comunque

irricevibile, siccome il reclamante non avrebbe sostanziato in che modo la

decisione impugnata gli creerebbe un danno non altrimenti riparabile. Il SPS

sarebbe un servizio idoneo, in quanto al suo interno vi sono persone che

parlano __________; in caso contrario gli psichiatri farebbero capo a degli

interpreti, mentre i quesiti peritali sarebbero, a dire dell’Autorità di

protezione, formulati in modo sufficientemente ampio da lasciare margine di

risposta in base alle risultanze concrete. L’Autorità di protezione ha infine

chiesto all’interessato di fornire un test del CDT effettuato entro il 16

dicembre 2022, con il quale si sarebbe potuto “comprendere se vi sia ancora

un consumo di alcool preoccupante o meno e determinarsi con maggior cognizione

di causa”. L’Autorità di protezione ha previsto di presentare copia delle

osservazioni al Servizio incaricato del mandato peritale.

O. Con

missiva 12 dicembre 2022 il reclamante ha contestato l’impartizione del

suddetto termine per l’esecuzione del test CDT e del conferimento del mandato

peritale al SPS, sottolineando l’effetto sospensivo del reclamo e chiedendo

pertanto la sospensione di ogni iniziativa da parte di quest’ultimo servizio.

Con scritto 14 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha pertanto comunicato al

SPS l’annullamento del relativo appuntamento contestato.

P. Mediante

osservazioni 15 dicembre 2022 il curatore ha ricordato che per l’accertamento

delle capacità dell’interessato occorrerebbe una perizia psichiatrica, facendo

riferimento alla sentenza 29 luglio 2022 della scrivente Camera. Per quanto

concerne la preoccupazione del reclamante circa la lingua da utilizzare durante

la perizia psichiatrica, il curatore ha ritenuto che ciò fosse un semplice “fattore

logistico” rimediabile. Il curatore si è quindi dichiarato d’accordo con

l’esecuzione di una perizia psichiatrica, che potrebbe a suo dire chiarire l’attuale

situazione dell’interessato.

Q. Con

duplica 12 gennaio 2023 il reclamante ha preso posizione puntuale, sia sulle

osservazioni dell’Autorità di protezione, sia su quelle del curatore,

riconfermandosi nel reclamo. Egli ha contestato di essere stato invitato a

esprimersi sulle prospettate misure, nella misura in cui lo scritto menzionato

dell’Autorità di protezione era indirizzato unicamente al curatore e non

includeva alcuna domanda o ordine nei confronti dell’interessato (o del suo

legale). Il reclamante ha sottolineato il suo impegno nel riacquistare la

propria autonomia, sostenendo di non aver mai mancato di collaborare con

l’Autorità di protezione, elencando lo scambio di corrispondenza avvenuto e

allegando i relativi scritti. Il reclamante ha censurato l’eccezione sollevata

dall’Autorità di protezione in merito alla ricevibilità del reclamo in quanto

decisione incidentale, rilevando che poco importerebbe se la medesima fosse “cautelare

o di merito”, trattandosi di una misura a protezione dell’adulto e non di una

procedura civilistica retta dalla massima dispositiva. Nel rispetto del diritto

di essere sentito, il reclamante sostiene che avrebbe dovuto poter prendere

posizione sui quesiti peritali stabiliti.

R. Con

duplica 27 gennaio 2023, relativa ad entrambe le procedure di reclamo in corso,

il curatore ha contestato il rimprovero di non dimostrare empatia verso

l’interessato, difendendo altresì la sua posizione per quanto attiene ai pagamenti

specifici criticati da parte del curatelato.

S. Con

duplica 31 gennaio 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nei suoi

precedenti allegati, evidenziando che il reclamante non avrebbe presentato il

test sul valore del CDT (il quale avrebbe permesso in modo molto chiaro di

riconoscere un eventuale consumo importante oppure no), e ribadendo che solo in

sede di reclamo il reclamante avrebbe prodotto i documenti, causando ulteriori

costi e dispendio di tempo. Per il resto, l’Autorità di prime cure ha indicato

di rimettersi al giudizio dello scrivente Camera di protezione.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Per costante

giurisprudenza le decisioni di procedura o d’istruzione sono decisioni

incidentali, che statuiscono su questioni formali o materiali e rappresentano

una tappa nel corso della procedura, senza mettere fine alla medesima. Vanno

distinte dalle decisioni parziali, che statuiscono, in maniera finale, su una o

più parti di una domanda, ma rinviano all’esame di uno o altri argomenti ad

un’ulteriore decisione (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma Guide

pratique Protection de l’adulte,

pag. 63 n. 1.158).

Per costante

giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove –

tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle capacità

genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni

incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10

maggio 2005, cons. 2.1; Copma,

Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).

2.1

Giusta

l’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile

unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio

irreparabile, ovvero un pregiudizio

cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione

finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1;

RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175,

consid. 4).

Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a

titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente

una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e

dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm).

L’applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso,

giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere

immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza

inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc.

9.2015.170).

3.

L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito

della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione

esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e

assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

Va ricordato che il

principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi

da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128

III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2;

sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente

all’art. 448 cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di

protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.

4.

La risoluzione impugnata (per quanto attiene ai dispositivi

n. 8-15 che sono oggetto del reclamo qui in esame), nella misura in cui ordina

una perizia psichiatrica ai sensi dell’art. 446 cpv. 2 CC, deve essere

considerata una decisione incidentale ordinatoria. Come tale, è impugnabile

alle predette condizioni restrittive di cui al punto 2.1. sopra.

4.1

Alla luce delle circostanze del caso di specie, ci si

dovrebbe anzitutto chiedere quale danno non altrimenti riparabile possa

arrecare a RE 1 il fatto di doversi sottoporre ad un’ulteriore valutazione

peritale relativa a una situazione già oggetto di numerosi accertamenti di

varia natura. Il reclamante neppure si è espresso a tal riguardo, né in sede di

reclamo, né di replica, limitandosi a contestare la necessità e la

proporzionalità della perizia psichiatrica e a invocare una violazione del

diritto di essere sentito. La perizia psichiatrica è finalizzata a stabilire in

che modo l’interessato risulta (o meno) bisognoso di assistenza, e quindi, relativamente

al caso concreto, serve ad accertare se siano ancora date le condizioni per il

mantenimento dell’attuale curatela a suo favore o se piuttosto risulti

necessaria una misura più incisiva. Nella decisione impugnata è stato

chiaramente evidenziato che la perizia psichiatrica è stata disposta ai fini “di

approfondire/aggiornare la fattispecie concreta” e per accertare dal

profilo psichiatrico la necessità delle limitazioni dei diritti civili in

questione. I quesiti peritali sono chiari e formulati in modo tale da poter appurare

in che misura l’interessato è effettivamente in grado di provvedere ai propri

interessi o in che modo la sua dipendenza da alcool (o eventuali altre

difficoltà) potrebbe diminuire le sue capacità in ambito personale e gestionale.

Diversamente da quanto criticato dal reclamante, tali quesiti peritali sono

completi e potrebbero fungere quale base di un mandato peritale indipendente,

ragione per la quale sono sicuramente sufficienti quali domande complementari

per un aggiornamento delle valutazioni psichiatriche già agli atti, ovvero

quella del 13 ottobre 2020 del SPS e la più recente del 18 febbraio 2022 del Dr.

med. __________. Ritenuto che il reclamante fa valere

di essere perfettamente in grado di provvedere ai propri interessi (dimostrando

anche mediante i più recenti certificati medici prodotti in sede di reclamo di

essere riuscito nel frattempo a migliorare la propria situazione personale),

dovrebbe essere nel suo interesse voler comprovare di sapersi gestire

autonomamente e di non necessitare più di una misura di protezione, così come

postulato.

Visto l’esito del giudizio, può comunque rimanere indecisa

la questione relativa al rischio che la perizia psichiatrica possa provocare un

pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più

verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole,

ovvero all’adempimento della condizione di cui all’art. 66

cpv. 2 lett. a) LPAmm e alla conseguente ammissibilità del reclamo.

4.2

Ulteriore

ostacolo alla ricevibilità del reclamo appare altresì l’impossibilità da parte

della scrivente Camera di protezione di procedere all’annullamento della

decisione impugnata concludendo il procedimento mediante il presente giudizio (art.

66.

cpv. 2 lett. b LPAmm).

5.

Come

visto sopra, la questione della ricevibilità può comunque rimanere indecisa

siccome il reclamo è comunque infondato, la necessità e l’utilità della perizia

psichiatrica essendo palesi.

Come emerge dai numerosi documenti medici agli atti, così

come si è potuto verificare in occasione delle precedenti procedure di reclamo

dinnanzi alla scrivente Camera di protezione, è un dato di fatto innegabile che

l’interessato si è trovato in una situazione psicofisica molto precaria, la

quale è stata causata e poi sicuramente aggravata dai suoi importanti problemi

di dipendenza alcolica. Tali circostanze hanno quindi provocato una riduzione

delle capacità gestionali dell’interessato, per cui in data 16 novembre 2020

era stata istituita la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni,

misura che allora risultava senz’altro necessaria e adeguata, peraltro rimasta

incontestata e quindi cresciuta in giudicato. Ritenuto che il reclamante stesso

aveva criticato, e critica tutt’ora, la concludenza della documentazione medica

alla base dei provvedimenti adottati, così come alla luce delle precise

istruzioni impartite all’Autorità di prime cure con la sentenza 29 luglio 2022

della scrivente Camera di protezione (inc. 9.2022.61), è a giusto titolo che

l’Autorità di protezione abbia optato per una verifica approfondita della

situazione psichica dell’interessato mediante una specifica perizia. A maggior

ragione visto anche l’asserito miglioramento delle condizioni generali del

reclamante.

6.

Infine,

le critiche sollevate dal reclamante circa un’asserita violazione del diritto

di essere sentito da parte dell’Autorità di prime cure sono manifestamente

inconsistenti e ingiustificate, avendo quest’ultima permesso all’interessato, a

più riprese, di esprimersi in merito ai provvedimenti e ai passi istruttori

prospettati (cfr. lettere 13 e 19 luglio 2022 dell’Autorità di protezione

all’interessato; scritto 18 agosto 2022 e 7 settembre 2022 dell’Autorità di protezione

all’interessato; scritto 26 settembre 2022 dell’Autorità di protezione al

curatore, inviato in copia per conoscenza al reclamante). Di conseguenza, il

reclamo è da respingere.

7.

Ai

sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG,

ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett.

b).

Essendo la

richiesta di annullare i dispositivi n. 8-15 della decisione 3 novembre 2022 dell’Autorità

di protezione palesemente priva di probabilità di successo, per quanto concerne

l’oggetto trattato in questa decisione, la domanda di assistenza giudiziaria e

di gratuito patrocinio va respinta.

8.

Gli oneri della

presente decisione seguono la soccombenza, ma viste le circostanze concrete, si

rinuncia al loro prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo avverso i

dispositivi n. 8 – 15 della decisione 3 novembre 2022 dell’Autorità regionale

di protezione __________ è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. La domanda di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

di RE 1 è respinta.

3. Non si prelevano

tasse e spese di giustizia.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.