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Decisione

9.2022.182

Diritto di visita sorvegliato: scelta del Punto d'incontro

25 maggio 2023Italiano8 min

padre-figlia in forma sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________, ogni

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.182

Lugano

25 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

dall’ PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

2

patr.

dall’ PR 2

per

quanto riguarda la figlia PI 1;

giudicando

sul reclamo del 30 novembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

l’8 novembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2016) è

figlia di RE 1 e di PI 2. I genitori detengono l’autorità parentale congiunta

mentre la custodia è attribuita alla madre.

B. Dopo il

trasferimento di domicilio del padre in __________, le relazioni personali con

la figlia sono state interrotte (ad eccezione delle video-chiamate).

C. Il 29 settembre

2022 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione) ha convocato le parti ad un’udienza di discussione, durante la

quale le stesse si sono accordate di ripristinare delle relazioni personali

padre-figlia in forma sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________, ogni

due mesi il sabato mattina.

D. Mediante decisione

8 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha previsto che i diritti di visita

tra PI 2 e la figlia PI 1 dovevano svolgersi presso il Punto d’incontro di __________,

in modalità sorvegliata, ogni due mesi, il sabato mattina (dalle 10.45-11.45).

L’Autorità ha precisato di aver fatto le necessarie verifiche ma “al momento”

la disponibilità poteva essere garantita solo per il Punto d’incontro di __________.

E. Con reclamo 30

novembre 2022 RE 1 si aggrava avverso la predetta decisione postulando che le

relazioni personali si svolgano presso il Punto d’incontro di __________, nelle

modalità previste. La madre lamenta che sarebbe “economicamente e

temporalmente troppo gravoso il doversi recare fino a __________” per poter

garantire il diritto di visita al padre.

F. Con

osservazioni 15 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha ribadito che i Punti

d’incontro sono sovraccarichi e la soluzione trovata “in tempi ristretti”

non appare particolarmente onerosa. Ha ricordato che l’obiettivo è il

ripristino delle relazioni personali padre-figlia, nell’interesse prioritario

del bene della minore.

Con osservazioni 23

dicembre 2022 PI 2 ha chiesto il gravame venga dichiarato irricevibile. La

questione del luogo in cui svolgere il diritto di visita è puramente

amministrativa. Il reclamo sarebbe in ogni caso da respingere in quanto

contrario al bene della figlia PI 1.

RE 1 ha rinunciato a

presentare l’allegato di replica.

G. Nel frattempo con

scritto 24 gennaio 2023 l’Autorità di protezione informa le parti della “disponibilità

offerta dal Punto d’incontro di __________ il sabato mattina dalle 10.45 alle

11.45 ogni due mesi, a partire dal 19 gennaio, che si ritiene accettato in

quanto soddisfa tutte le richieste in merito”.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Giusta l'art. 273

cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della

custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle

relazioni personali è considerato come un diritto della personalità del figlio,

e va definito prioritariamente secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle

circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF

5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L’interazione di un minorenne con

entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale

per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III

590.

consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

2.1

Nella fissazione del

diritto alle relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC) con i genitori non

importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto

disciplinare le relazioni tra questi ultimi e il figlio nell'interesse del

minore. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le

circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF

130.

III 585 consid 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b;

sentenza CDP 30 ottobre 2020, inc. 9.2020.55; (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ ed., n. 965

pag. 616).

Nel caso in cui i

genitori non riescano a mettersi d’accordo in merito allo svolgimento delle

relazioni personali o nel caso in cui vi sia esigenza di tutelare gli interessi

del minore, appartiene all’Autorità di protezione la competenza di fissare

durata e modalità delle relazioni personali (Meier/Stettler, op. cit., n. 977).

3.

Contestato in

concreto è il luogo scelto dall’Autorità di prime cure in cui svolgere il

diritto di visita, e non già il fatto che lo stesso debba essere in forma

sorvegliata e neppure la durata o la frequenza dello stesso. La madre postula

che venga organizzato a __________ anziché __________.

Ora pur ammettendo che

il tragitto dal domicilio della madre fino a __________ (40 km) possa

rappresentare un dispendio per la reclamante, lo stesso rappresentava al

momento della decisione la sola ed unica alternativa valida ed attuabile per

l’esercizio dei diritti di visita padre-figlia.

Come riferito

dall’Autorità di prime cure i Punti d’incontro nel Cantone sono notoriamente

sovraccarichi. Tale circostanza nota e riconosciuta non è stata contestata

dalla reclamante.

Si rammenta che il

disciplinamento contestato è stato reso necessario solo ed esclusivamente

nell’interesse del bene della minore, ritenuto che la conflittualità

genitoriale non sembra per il momento attenuarsi. Era pertanto contro l’interesse

di PI 1 attendere ulteriormente per la ripresa delle relazioni personali con il

padre.

Ne consegue che,

considerata la priorità da accordare al bene del minore, l’organizzazione delle

relazioni personali messa in discussione, debitamente motivata dall’Autorità di

prime cure, è da ritenere adeguata e proporzionata e resiste alla critica del

reclamante, al limite del pretestuoso.

Si ricorda infatti che

in discussione è un diritto di visita di un’ora ogni due mesi.

La regolamentazione

delle relazioni personali stabilita dall’Autorità di protezione merita conferma

e il gravame è respinto.

4.

A titolo

abbondanziale si osserva che nel frattempo l’Autorità di protezione pare aver

trovato una soluzione che vada incontro alla pretesa della reclamante, ossia la

possibilità di organizzare i diritti di visita presso un Punto d’incontro a __________.

Tale circostanza non mette in ogni caso in discussione la validità della

decisione impugnata e non garantisce che una soluzione diversa possa ancora

rendersi necessaria alla luce delle disponibilità.

5.

PI 2 ha

chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio

dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei

mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b).

Ritenuto la rifusione

di adeguate ripetibili, che questo giudice quantifica in fr. 400.–, la domanda

di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dallo stesso,

che peraltro neppure documenta, diviene priva d’oggetto (cfr. STF 2C_182/2012

del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7;

sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20

novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019,

inc. 9.2018.195, consid. 6).

Tasse e spese di

giustizia seguirebbero la soccombenza. Nel caso in esame si decide

eccezionalmente di prescindere dal loro prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Non si

prelevano né spese né tasse di giustizia.

RE 1 rifonderà a PI

2 fr. 400.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.