9.2022.182
Diritto di visita sorvegliato: scelta del Punto d'incontro
25 maggio 2023Italiano8 min
padre-figlia in forma sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________, ogni
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.182
Lugano
25 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
dall’ PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
2
patr.
dall’ PR 2
per
quanto riguarda la figlia PI 1;
giudicando
sul reclamo del 30 novembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
l’8 novembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2016) è
figlia di RE 1 e di PI 2. I genitori detengono l’autorità parentale congiunta
mentre la custodia è attribuita alla madre.
B. Dopo il
trasferimento di domicilio del padre in __________, le relazioni personali con
la figlia sono state interrotte (ad eccezione delle video-chiamate).
C. Il 29 settembre
2022 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione) ha convocato le parti ad un’udienza di discussione, durante la
quale le stesse si sono accordate di ripristinare delle relazioni personali
padre-figlia in forma sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________, ogni
due mesi il sabato mattina.
D. Mediante decisione
8 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha previsto che i diritti di visita
tra PI 2 e la figlia PI 1 dovevano svolgersi presso il Punto d’incontro di __________,
in modalità sorvegliata, ogni due mesi, il sabato mattina (dalle 10.45-11.45).
L’Autorità ha precisato di aver fatto le necessarie verifiche ma “al momento”
la disponibilità poteva essere garantita solo per il Punto d’incontro di __________.
E. Con reclamo 30
novembre 2022 RE 1 si aggrava avverso la predetta decisione postulando che le
relazioni personali si svolgano presso il Punto d’incontro di __________, nelle
modalità previste. La madre lamenta che sarebbe “economicamente e
temporalmente troppo gravoso il doversi recare fino a __________” per poter
garantire il diritto di visita al padre.
F. Con
osservazioni 15 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha ribadito che i Punti
d’incontro sono sovraccarichi e la soluzione trovata “in tempi ristretti”
non appare particolarmente onerosa. Ha ricordato che l’obiettivo è il
ripristino delle relazioni personali padre-figlia, nell’interesse prioritario
del bene della minore.
Con osservazioni 23
dicembre 2022 PI 2 ha chiesto il gravame venga dichiarato irricevibile. La
questione del luogo in cui svolgere il diritto di visita è puramente
amministrativa. Il reclamo sarebbe in ogni caso da respingere in quanto
contrario al bene della figlia PI 1.
RE 1 ha rinunciato a
presentare l’allegato di replica.
G. Nel frattempo con
scritto 24 gennaio 2023 l’Autorità di protezione informa le parti della “disponibilità
offerta dal Punto d’incontro di __________ il sabato mattina dalle 10.45 alle
11.45 ogni due mesi, a partire dal 19 gennaio, che si ritiene accettato in
quanto soddisfa tutte le richieste in merito”.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Giusta l'art. 273
cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della
custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle
relazioni personali è considerato come un diritto della personalità del figlio,
e va definito prioritariamente secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle
circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF
5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L’interazione di un minorenne con
entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale
per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III
590.
consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).
2.1
Nella fissazione del
diritto alle relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC) con i genitori non
importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto
disciplinare le relazioni tra questi ultimi e il figlio nell'interesse del
minore. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le
circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF
130.
III 585 consid 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b;
sentenza CDP 30 ottobre 2020, inc. 9.2020.55; (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ ed., n. 965
pag. 616).
Nel caso in cui i
genitori non riescano a mettersi d’accordo in merito allo svolgimento delle
relazioni personali o nel caso in cui vi sia esigenza di tutelare gli interessi
del minore, appartiene all’Autorità di protezione la competenza di fissare
durata e modalità delle relazioni personali (Meier/Stettler, op. cit., n. 977).
3.
Contestato in
concreto è il luogo scelto dall’Autorità di prime cure in cui svolgere il
diritto di visita, e non già il fatto che lo stesso debba essere in forma
sorvegliata e neppure la durata o la frequenza dello stesso. La madre postula
che venga organizzato a __________ anziché __________.
Ora pur ammettendo che
il tragitto dal domicilio della madre fino a __________ (40 km) possa
rappresentare un dispendio per la reclamante, lo stesso rappresentava al
momento della decisione la sola ed unica alternativa valida ed attuabile per
l’esercizio dei diritti di visita padre-figlia.
Come riferito
dall’Autorità di prime cure i Punti d’incontro nel Cantone sono notoriamente
sovraccarichi. Tale circostanza nota e riconosciuta non è stata contestata
dalla reclamante.
Si rammenta che il
disciplinamento contestato è stato reso necessario solo ed esclusivamente
nell’interesse del bene della minore, ritenuto che la conflittualità
genitoriale non sembra per il momento attenuarsi. Era pertanto contro l’interesse
di PI 1 attendere ulteriormente per la ripresa delle relazioni personali con il
padre.
Ne consegue che,
considerata la priorità da accordare al bene del minore, l’organizzazione delle
relazioni personali messa in discussione, debitamente motivata dall’Autorità di
prime cure, è da ritenere adeguata e proporzionata e resiste alla critica del
reclamante, al limite del pretestuoso.
Si ricorda infatti che
in discussione è un diritto di visita di un’ora ogni due mesi.
La regolamentazione
delle relazioni personali stabilita dall’Autorità di protezione merita conferma
e il gravame è respinto.
4.
A titolo
abbondanziale si osserva che nel frattempo l’Autorità di protezione pare aver
trovato una soluzione che vada incontro alla pretesa della reclamante, ossia la
possibilità di organizzare i diritti di visita presso un Punto d’incontro a __________.
Tale circostanza non mette in ogni caso in discussione la validità della
decisione impugnata e non garantisce che una soluzione diversa possa ancora
rendersi necessaria alla luce delle disponibilità.
5.
PI 2 ha
chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio
dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei
mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b).
Ritenuto la rifusione
di adeguate ripetibili, che questo giudice quantifica in fr. 400.–, la domanda
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dallo stesso,
che peraltro neppure documenta, diviene priva d’oggetto (cfr. STF 2C_182/2012
del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7;
sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20
novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019,
inc. 9.2018.195, consid. 6).
Tasse e spese di
giustizia seguirebbero la soccombenza. Nel caso in esame si decide
eccezionalmente di prescindere dal loro prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Non si
prelevano né spese né tasse di giustizia.
RE 1 rifonderà a PI
2 fr. 400.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.