Lexipedia

Decisione

9.2022.188

Modifica del regime di custodia da alternata a esclusiva

13 giugno 2023Italiano21 min

ottobre 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.188

Lugano

13 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

per

quanto riguarda la custodia del figlio

giudicando

sul reclamo del 21 dicembre 2022 presentato da CO 2 contro la decisione emessa

il 17 novembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2008) è nato

dal matrimonio tra RE 1 e PI 1. La coppia si è separata pochi mesi prima della

nascita del figlio e il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il

divorzio con sentenza PI 1 è rimasto affidato alla custodia della madre, ma per

un lungo periodo è stato ospite in regime di internato del Centro

psico-educativo __________. A partire dal 14 agosto 2014 l’autorità parentale,

inizialmente attribuita esclusivamente alla madre, è stata conferita

congiuntamente anche al padre.

B. A favore di PI 1

l’allora Commissione tutoria regionale __________ ha istituito con decisione 21

maggio 2010 una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC, nominando quale

curatore __________, con il compito di consigliare e aiutare i genitori nella

cura del minore, con facoltà di salvaguardare e vigilare sulle relazioni

personali dei genitori con il figlio, di firmare il calendario dell’esercizio

delle relazioni del padre, nonché disciplinare gli aspetti pratici.

C. Tramite decisione 5

ottobre 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità

di protezione) ha disposto con effetto immediato l’affidamento congiunto di PI

1 ai genitori, con custodia alternata. L’organizzazione è stata modificata con

ulteriore decisione 12 febbraio 2021.

D. PI 1 è stato sentito

il 23 febbraio 2022 in merito alla sua volontà di trasferirsi dal padre.

Quest’ultimo ne ha quindi chiesto la custodia esclusiva il 13/14 marzo 2022, a

seguito di presunti maltrattamenti subiti dal figlio da parte del compagno

della madre.

Il minore è nuovamente

stato sentito il 10 novembre 2022, quando si è presentato spontaneamente presso

l’Autorità di protezione.

E. Con decisione 18

novembre 2022 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza 13/14 marzo 2022 di

CO 2, affidando il figlio PI 1 alla custodia, alle cure e all’educazione del

padre. Ha inoltre disciplinato le relazioni personali tra il figlio e la madre RE

1 in un fine settimana ogni quindici giorni, da venerdì alle ore 18:00 a

domenica sera alle ore 18:00, oltre a un mercoledì ogni due con cadenza dal mercoledì

successivo al fine settimana trascorso con la madre.

F. Contro la suddetta

decisione è insorta RE 1 con reclamo 21 dicembre 2022. Essa ne chiede

l’annullamento, ritenendo che l’affidamento del figlio al padre non sarebbe

stato sufficientemente valutato, attraverso una verifica delle capacità

genitoriali. Nell’ipotesi contraria, sostiene l’esigenza di rivedere la

decisione a riguardo delle relazioni personali tra il figlio e la madre.

Ritiene infatti che la regolamentazione degli incontri con il figlio sarebbe

lesiva del suo benessere e chiede che sia modificato in un senso più ampio,

ovvero un fine settimana ogni due dalle ore 18:00 del venerdì alle 08:00 del lunedì

mattina. Chiede inoltre di inserire la disciplina delle ferie, in particolare

due settimane durante le vacanze scolastiche estive, una settimana annua a

Natale, una settimana annua alternativamente durante le vacanze scolastiche di

carnevale e Pasqua, una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti.

G. Il curatore CURA 1 ha

presentato le proprie osservazioni il 29 dicembre 2022, precisando di ritenere

che la decisione impugnata sia la migliore soluzione per il minore. Chiarisce

di essere curatore educativo di PI 1 dal 2010 e di conoscere quindi molto bene

la situazione. Descrive una relazione particolarmente difficile tra madre e

figlio, che per molti anni è stato seguito dal Servizio medico psicologico e

dal CPE e da settembre 2014 a giugno 2020 ed è stato collocato presso il Centro

psicopedagogico di __________ in internato settimanale, rientrando dai genitori

alternativamente durante i fine settimana e le vacanze. Da giugno 2020 il

ragazzo è poi stato affidato loro in modalità di custodia alternata. Secondo il

curatore tale regolamentazione ha creato un notevole disagio a PI 1, in

particolare a causa degli atteggiamenti della madre e del suo compagno, che non

gli permetterebbero di sviluppare autonomia e una propria identità. Il ragazzo

ha quindi chiesto, anche attraverso il curatore e il padre, di essere affidato

a quest’ultimo, che secondo CURA 1 sarebbe “meno invadente e affettivamente

più presente” e risulterebbe “persona più adeguata all’educazione del

figlio”.

H. L’Autorità di

protezione ha inoltrato il 12 gennaio 2023 le sue osservazioni. Chiede la

reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata, chiarendo di non

aver ritenuto necessaria una valutazione delle capacità genitoriali del padre,

non sussistendo indicatori in tal senso e avendo assunto le prove necessarie,

ai sensi dell’art. 446 CC. Nel periodo precedente, in cui la custodia era

attribuita ad entrambi i genitori in modalità alternata, nessun elemento

avrebbe oggettivamente giustificato l’esigenza di sottoporre a verifiche il

padre, la cui capacità genitoriale non è mai stata posta in discussione. L’autorità

di prima sede ritiene quindi che la richiesta di RE 1 di una simile valutazione

non sia da accogliere. Quanto alla scelta dell’attribuzione della custodia al

padre, l’Autorità di protezione sostiene di aver valutato l’interesse del

minore e non quello dei genitori e di ritenerla essere la soluzione più idonea,

anche in considerazione dell’opinione espressa dal ragazzo. Un affidamento a

terzi non è invece entrata in linea di conto per il bene di PI 1.

I. Con

osservazioni 15/18 gennaio 2022 CO 2 ha richiamato quanto già indicato dal

curatore educativo e dall’autorità di protezione, chiedendo la reiezione del

reclamo per il bene di suo figlio.

J. RE

1 ha presentato la propria replica il 2 febbraio 2023, riconfermandosi nel

reclamo e sostenendo che l’attribuzione della custodia del figlio al padre non

garantirebbe la salvaguardia degli interessi di PI 1. In particolare elenca

problematiche relative all’uso di mezzi digitali, rileva difficoltà scolastiche

del figlio e sostiene che dal padre egli non disporrebbe di un abbigliamento

adeguato, precisando che necessiterebbe di ergoterapia e della ricerca di un

posto di apprendistato in un ambiente protetto.

K. Con

scritto 9 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha informato di rinunciare al

diritto di duplica, non avendo ulteriori osservazioni. Nemmeno il curatore ha

presentato una duplica e lo scambio di allegati è stato dichiarato concluso.

L. In

data 3 maggio 2023 RE 1 ha trasmesso personalmente a questa Camera un ulteriore

scritto con alcuni allegati, sostenendo che il figlio desidererebbe tornare a

vivere con lei e illustrando alcune problematiche che ritiene connesse

all’affidamento al padre. CO 2 ha quindi inoltrato uno scritto a questa camera

il 12 maggio 2023, respingendo tutte le affermazioni della madre, che ritiene non

giustificate e non documentate. Egli precisa di aver “depositato una querela

per il reato di calunnia” contro la madre e di ritenere che il suo

comportamento sarebbe lesivo degli interessi del figlio, temendo per la

reputazione, salute ed integrità di PI 1.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella fattispecie RE

1.

chiede che “la decisione emessa in data 18.11.2022 dall’autorità regionale

di protezione __________ mediante la quale accoglie l’istanza del padre CO 2 e

affida a quest’ultimo con effetto immediato il figlio PI 1 (__________ 2008)

sia annullata”. Essa contesta quindi la modifica dell’attribuzione della

custodia del figlio, da condivisa e alternata ad esclusiva al padre,

ritenendola non sufficientemente giustificata e chiedendo la valutazione delle

sue capacità genitoriali. La madre chiede pure che le relazioni personali tra

lei e il figlio siano disciplinate in maniera più ampia, in particolare tenendo

conto anche dell’organizzazione dei periodi di vacanze scolastiche, non menzionati

nella decisione impugnata.

3.

L’Autorità di

protezione ritiene che siano dati tutti gli elementi per attribuire la custodia

di PI 1 in forma esclusiva al padre, in considerazione della situazione che si

è creata nel periodo in cui egli era affidato in modalità alternata ai

genitori. In particolare ha tenuto conto della sofferenza espressa dal ragazzo

e della sua volontà di vivere con il padre. Non ha invece ritenuto necessaria

una valutazione delle capacità genitoriali di quest’ultimo (in quanto non

sarebbero dati indizi per dubitarne) considerando sufficienti gli elementi agli

atti per giustificare la decisione emanata. L’Autorità di protezione non si è

invece espressa nelle proprie osservazioni relativamente alla disciplina delle

relazioni personali.

4.

In

generale, la regola di base per l'attribuzione dei diritti genitoriali è il

bene del minore, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano.

Tra i criteri essenziali da considerare vi sono le relazioni personali tra

genitori e figli, le rispettive capacità educative dei genitori, la loro

capacità di occuparsi personalmente del bambino, di accudirlo e di promuovere i

contatti con l'altro genitore; deve essere scelta la soluzione che, alla luce

dei fatti del caso, sia in grado di fornire al bambino la stabilità delle

relazioni necessaria per un armonioso sviluppo affettivo, psicologico, morale e

intellettuale. Nel caso di genitori di pari capacità nell'educazione e nella

cura del bambino, è importante il criterio della stabilità delle relazioni,

secondo il quale è essenziale evitare inutili cambiamenti nell'ambiente locale

e sociale dei bambini che potrebbero disturbare il loro sviluppo armonioso (DTF

5A_46/2015 del 26.05.2015, consid. 4.4.2.; DTF 114 II 200, par. 5a).

4.1

Il

diritto di determinare il luogo di dimora dei figli è una componente

dell’autorità parentale che è stabilita di principio congiuntamente ai

genitori, fatta riserva per gli accordi intervenuti tra le parti o per il

disciplinamento disposto dal giudice o dall’autorità di protezione a norma

degli artt. 298a e 298b CC (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1110 pag. 731 e

N.1116 pag. 736-737). Conformemente all’art. 298d CC, ad istanza di un

genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica

l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per

tutelare il bene del figlio (cpv. 1); può anche limitarsi a disciplinare la

custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla

cura del figlio (cpv. 2). Ciò è in particolare il caso della tolta della

custodia quale misura di protezione fondata sull’art. 310 CC (Meier/Stettler, op. cit., N. 1110 e N

2615.

pag. 731-732, N. 1116 e N. 2637 pag. 736-738). Ai

sensi dell’art. 301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di

determinare il luogo di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente,

secondo cui il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era

incluso nel diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra

oggi nelle prerogative dell’autorità parentale.

Il

concetto generico di “custodia” si esaurisce oramai nella sola “custodia

di fatto”, ovvero la gestione quotidiana del figlio e l’esercizio dei

doveri legati alla sua cura e alla sua educazione (DTF 142 III 17 consid.

3.2.2). Dall’entrata in vigore della revisione del diritto sull’autorità

parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più

preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio” (droit

de déterminer le lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts;

cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC; Meier/Stettler,

Droit de filiation, 6ª ed., n. 1291 pag. 847).

Il diritto di custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e

le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori

(eventualmente al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale

(DTF 128 III 9 consid. 4a; BSK ZGB

I, Breitschmid, ad art. 310 CC n.

1; CR CC I, Meier, ad art. 310 CC

n. 1).

4.2

L’Autorità

parentale congiunta, che è ormai la regola (art. 296 cpv. 2 CC), non implica

necessariamente una custodia alternata.

Contestualmente alla

decisione sull’autorità parentale, l’autorità di protezione disciplina anche le

altre questioni litigiose: per decidere sulla custodia, sulle relazioni

personali o la partecipazione alla cura, l’autorità tiene conto del diritto del

figlio a intrattenere regolari relazioni personali con entrambi i genitori

(art. 298b cpv. 3 e 3bis CC). In caso di esercizio congiunto

dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio,

l’autorità di protezione dei minori valuta se, per il bene del figlio, sia

opportuno disporre la custodia alternata (art. 298b cpv. 3ter CC).

4.3

Chiamato

a statuire in proposito, tuttavia, il giudice deve, esaminare se una custodia

alternata sia possibile e compatibile con il bene del minore (art. 298 cpv.

2ter CC), principio fondamentale per l’attribuzione dei diritti parentali (STF

5A_147/2019 n. 2.1). Indipendentemente dal fatto che i genitori siano d’accordo

sull’attribuzione della custodia alternata, al giudice incombe verificare, alla

luce della situazione di fatto attuale e previgente, se una custodia alternata

appaia effettivamente idonea a preservare il bene del minore. Gli interessi dei

genitori devono passare in secondo piano (STF 142 III 612 consid. 4.2; STF 131 III 209, consid. 5; Plädoyer, Das

Magazin für Recht und Politik, 2018/6 75).

Se una custodia alternata sia o meno un’opzione e se è

compatibile con il bene del figlio dipende dalle circostanze specifiche del

caso. Ciò significa che il giudice deve statuire sulla base di fatti accertati

– attuali e del passato – e fare una prognosi se l’assetto di una custodia

alternata corrisponda al bene del minore (STF 142 III 612 consid. 4.2.). Fra i

criteri da esaminare sono da citare le capacità educative dei genitori, che

devono essere date per entrambi, e l’esistenza di una buona capacità e volontà

comunicativa, essenziale viste le misure d’organizzazione e lo scambio regolare

di informazioni che un tale metodo di custodia richiede (cfr. STF 25 marzo 2020

n. 5A_147/2019 n. 2.1). Vanno altresì considerati il desiderio del figlio e la

situazione previgente. Fatta riserva per le capacità educative dei due

genitori, evidentemente imprescindibili per l’instaurazione della custodia

alternata, tutti gli altri criteri sono indipendenti. I criteri della stabilità

e della possibilità di un genitore di occuparsi personalmente di un figlio

avranno un ruolo preminente in caso di lattanti e figli in bassa età. La

capacità di collaborazione dei genitori sarà di contro più importante quando il

figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei

genitori esige un’organizzazione più complessa.

4.4

Se

giunge invece alla conclusione che una custodia alternata non è nell’interesse

del minore, il giudice attribuisce la custodia a uno dei genitori, prendendo in

considerazione essenzialmente i medesimi criteri, ai quali va aggiunto l’esame

della capacità di ognuno di loro di favorire i contatti del figlio con l’altro

genitore. Pertanto i criteri da esaminare per l’attribuzione della custodia

restano essenzialmente quelli definiti dalla giurisprudenza, quali le capacità

educative dei genitori, le relazioni personali fra genitori e figlio,

l’attitudine dei genitori a prendersi cura dei figli personalmente e ad

occuparsene. Dovrà essere scelta la soluzione che meglio potrà assicurare al

minore la stabilità delle relazioni necessarie ad uno sviluppo armonioso dal

punto di vista affettivo, psichico, morale e intellettuale. Nel caso di

capacità educative e di cura equivalenti fra i genitori dovrà essere

privilegiata la “stabilità delle relazioni” (evitare cambiamenti

inutili). Pure importante è l’attitudine a favorire i contatti fra il figlio e

l’altro genitore (Meier/Stettler, op. cit., n. 1155 segg. pag. 764).

5.

Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio

inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né

alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734,

consid. 2.2.2-2.2.3; DTF 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; DTF 128 III 411

consid. 3.2.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4). Il

citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali

(STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; STF 5C.58/2004 del 14 giugno

2004.

consid. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in

considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per

rendere una decisione conforme al bene del minore; l’autorità è perfettamente

libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 128 III

411.

consid. 3.1; STF 5A_874/2016 del 26 aprile 2017 consid. 4.1; Sentenza CDP

del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4).

Il

principio inquisitorio illimitato non dispensa tuttavia le parti dal dovere di

collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3). In linea di principio una parte

ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a

esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni

verosimiglianza elementi di rilievo (apprezzamento anticipato delle prove: DTF

146.

III 80 consid. 5.2.2 con rif.; STF 5A_793/2020 del 24 febbraio 2021,

consid. 4.1).

6.

Nel

caso in esame, i genitori di PI 1 sono entrambi detentori dell’autorità

parentale. Essi hanno esercitato la custodia in forma alternata dal 2 ottobre

2020, dopo un lungo periodo, dal 2014, in cui il minore era collocato in

internato settimanale in un istituto. Con la decisione impugnata l’Autorità di

protezione ha affidato la custodia del figlio esclusivamente a CO 2, tenendo

conto anche della volontà chiaramente espressa

dal ragazzo. Da molti anni egli è posto a favore di misure di protezione ed è

preso a carico da una rete importante; la sua storia e la situazione attuale

sono esposte in particolare dal curatore nelle osservazioni al reclamo. CURA 1,

che ha seguito la crescita di PI 1 essendone curatore dal 2010, descrive in

maniera approfondita e competente il suo disagio appoggiando con fermezza la

scelta dell’Autorità di prime cure di accogliere la richiesta del padre di

affidamento esclusivo, ritenendola rispettosa dei bisogni del minore e la migliore

soluzione per tutelare il suo benessere. Dal canto suo, RE 1 non dimostra

invece che la custodia condivisa che chiede di mantenere sia nell’interesse del

figlio. Essa non contesta il disagio di PI 1 (sfociato pure in un intervento

della Polizia per un episodio di asserito maltrattamento del minore nel nucleo

famigliare della madre) ma sostiene in definitiva che la capacità genitoriale

del padre non sarebbe stata esaminata adeguatamente. Come correttamente

ricordato dall’Autorità di protezione, anche secondo questo giudice la valutazione

pretesa dalla madre non si giustifica nella situazione concreta, non essendo

dati elementi per dubitare della capacità di CO 2 di occuparsi del figlio come

finora ma in modo più esteso. La contestazione della madre, che diffida della

capacità genitoriale del padre soltanto in relazione alla custodia esclusiva ma

non nella forma alternata con lei, non può quindi essere condivisa, in quanto ingiustificata

e priva di fondamento, finanche contraddittoria.

Nelle

circostanze descritte da PI 1 (che, lo si rammenta, ha già compiuto 15 anni),

dal suo curatore, dello psicologo e psicoterapeuta della __________, __________

(cfr. scritto 11 ottobre 2022, dove riferisce in particolare della relazione

tra madre e figlio), ma anche in precedenza dal SAE e dal Centro

Psico-educativo (cfr. scritti del 24 aprile 2020, del 27 settembre 2021

all’Autorità di protezione) la soluzione adottata con la decisione impugnata

appare la più idonea a sostenere il bene del minore e va pertanto confermata

anche in questa sede.

7.

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori

dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno

reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle

circostanze. Il diritto alle relazioni personali è considerato come un diritto

della personalità del figlio, e va definito prioritariamente secondo il bene di

quest’ultimo, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5;

DTF 130 III 585; STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1).

L’interazione di un minorenne con entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente

ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di

ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del

2.

febbraio 2018, consid. 4.2).

Il diritto alle

relazioni personali non è assoluto.

Ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC esso può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne

sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del

figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una

limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio

della proporzionalità; una soppressione dei medesimi entra in linea di conto

solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di

visita per il minore non possa ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II

229.

consid. 3b/aa; STF 5A_618/2017 del 2

febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid.

5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

7.1

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha regolamentato anche le relazioni

personali tra madre e figlio, senza tuttavia pianificare le vacanze, avendo

organizzato esclusivamente i fine settimana e i mercoledì, giustificando gli

orari decisi con la volontà espressa dal figlio durante l’ascolto del 23

febbraio 2023. Nelle osservazioni al reclamo l’autorità di prima istanza è

rimasta silente al proposito. La reclamante ha postulato una regolamentazione

diversa, più ampia e comprensiva anche delle vacanze, soltanto nei considerandi

del reclamo e senza invocare una decisione di questa Camera nelle more del procedimento.

Non essendo peraltro di competenza di questo giudice la definizione delle

relazioni personali in prima battuta, appare opportuno invitare l’Autorità di prime

cure a pronunciarsi al più presto (in considerazione della imminente

conclusione dell’anno scolastico in corso) sulle richieste della madre, definendo

un’adeguata regolamentazione delle relazioni personali anche durante i periodi

di vacanza. Abbondanzialmente giova rammentare che nella decisione di nomina

del curatore gli sono stati attribuiti anche compiti relativi alle relazioni

personali.

8.

Nel suo

gravame RE 1 ha postulato di essere posta a beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile

su rinvio dell’art. 13 LAG. Essa ha trasmesso il relativo certificato

municipale, corredato dalla necessaria documentazione, il 12 gennaio 2023.

Giusta

l’art. 13 LAG ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei

mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni

l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio di RE 1 va quindi accolta.

9.

In considerazione di

quanto precede il reclamo è respinto.

Gli oneri del reclamo seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della

particolarità del caso concreto, si rinuncia al loro prelievo. Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Non si prelevano né spese né tasse di

giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. La

domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

formulata da RE 1 è accolta.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.