9.2022.188
Modifica del regime di custodia da alternata a esclusiva
13 giugno 2023Italiano21 min
ottobre 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.188
Lugano
13 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
per
quanto riguarda la custodia del figlio
giudicando
sul reclamo del 21 dicembre 2022 presentato da CO 2 contro la decisione emessa
il 17 novembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2008) è nato
dal matrimonio tra RE 1 e PI 1. La coppia si è separata pochi mesi prima della
nascita del figlio e il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il
divorzio con sentenza PI 1 è rimasto affidato alla custodia della madre, ma per
un lungo periodo è stato ospite in regime di internato del Centro
psico-educativo __________. A partire dal 14 agosto 2014 l’autorità parentale,
inizialmente attribuita esclusivamente alla madre, è stata conferita
congiuntamente anche al padre.
B. A favore di PI 1
l’allora Commissione tutoria regionale __________ ha istituito con decisione 21
maggio 2010 una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC, nominando quale
curatore __________, con il compito di consigliare e aiutare i genitori nella
cura del minore, con facoltà di salvaguardare e vigilare sulle relazioni
personali dei genitori con il figlio, di firmare il calendario dell’esercizio
delle relazioni del padre, nonché disciplinare gli aspetti pratici.
C. Tramite decisione 5
ottobre 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità
di protezione) ha disposto con effetto immediato l’affidamento congiunto di PI
1 ai genitori, con custodia alternata. L’organizzazione è stata modificata con
ulteriore decisione 12 febbraio 2021.
D. PI 1 è stato sentito
il 23 febbraio 2022 in merito alla sua volontà di trasferirsi dal padre.
Quest’ultimo ne ha quindi chiesto la custodia esclusiva il 13/14 marzo 2022, a
seguito di presunti maltrattamenti subiti dal figlio da parte del compagno
della madre.
Il minore è nuovamente
stato sentito il 10 novembre 2022, quando si è presentato spontaneamente presso
l’Autorità di protezione.
E. Con decisione 18
novembre 2022 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza 13/14 marzo 2022 di
CO 2, affidando il figlio PI 1 alla custodia, alle cure e all’educazione del
padre. Ha inoltre disciplinato le relazioni personali tra il figlio e la madre RE
1 in un fine settimana ogni quindici giorni, da venerdì alle ore 18:00 a
domenica sera alle ore 18:00, oltre a un mercoledì ogni due con cadenza dal mercoledì
successivo al fine settimana trascorso con la madre.
F. Contro la suddetta
decisione è insorta RE 1 con reclamo 21 dicembre 2022. Essa ne chiede
l’annullamento, ritenendo che l’affidamento del figlio al padre non sarebbe
stato sufficientemente valutato, attraverso una verifica delle capacità
genitoriali. Nell’ipotesi contraria, sostiene l’esigenza di rivedere la
decisione a riguardo delle relazioni personali tra il figlio e la madre.
Ritiene infatti che la regolamentazione degli incontri con il figlio sarebbe
lesiva del suo benessere e chiede che sia modificato in un senso più ampio,
ovvero un fine settimana ogni due dalle ore 18:00 del venerdì alle 08:00 del lunedì
mattina. Chiede inoltre di inserire la disciplina delle ferie, in particolare
due settimane durante le vacanze scolastiche estive, una settimana annua a
Natale, una settimana annua alternativamente durante le vacanze scolastiche di
carnevale e Pasqua, una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti.
G. Il curatore CURA 1 ha
presentato le proprie osservazioni il 29 dicembre 2022, precisando di ritenere
che la decisione impugnata sia la migliore soluzione per il minore. Chiarisce
di essere curatore educativo di PI 1 dal 2010 e di conoscere quindi molto bene
la situazione. Descrive una relazione particolarmente difficile tra madre e
figlio, che per molti anni è stato seguito dal Servizio medico psicologico e
dal CPE e da settembre 2014 a giugno 2020 ed è stato collocato presso il Centro
psicopedagogico di __________ in internato settimanale, rientrando dai genitori
alternativamente durante i fine settimana e le vacanze. Da giugno 2020 il
ragazzo è poi stato affidato loro in modalità di custodia alternata. Secondo il
curatore tale regolamentazione ha creato un notevole disagio a PI 1, in
particolare a causa degli atteggiamenti della madre e del suo compagno, che non
gli permetterebbero di sviluppare autonomia e una propria identità. Il ragazzo
ha quindi chiesto, anche attraverso il curatore e il padre, di essere affidato
a quest’ultimo, che secondo CURA 1 sarebbe “meno invadente e affettivamente
più presente” e risulterebbe “persona più adeguata all’educazione del
figlio”.
H. L’Autorità di
protezione ha inoltrato il 12 gennaio 2023 le sue osservazioni. Chiede la
reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata, chiarendo di non
aver ritenuto necessaria una valutazione delle capacità genitoriali del padre,
non sussistendo indicatori in tal senso e avendo assunto le prove necessarie,
ai sensi dell’art. 446 CC. Nel periodo precedente, in cui la custodia era
attribuita ad entrambi i genitori in modalità alternata, nessun elemento
avrebbe oggettivamente giustificato l’esigenza di sottoporre a verifiche il
padre, la cui capacità genitoriale non è mai stata posta in discussione. L’autorità
di prima sede ritiene quindi che la richiesta di RE 1 di una simile valutazione
non sia da accogliere. Quanto alla scelta dell’attribuzione della custodia al
padre, l’Autorità di protezione sostiene di aver valutato l’interesse del
minore e non quello dei genitori e di ritenerla essere la soluzione più idonea,
anche in considerazione dell’opinione espressa dal ragazzo. Un affidamento a
terzi non è invece entrata in linea di conto per il bene di PI 1.
I. Con
osservazioni 15/18 gennaio 2022 CO 2 ha richiamato quanto già indicato dal
curatore educativo e dall’autorità di protezione, chiedendo la reiezione del
reclamo per il bene di suo figlio.
J. RE
1 ha presentato la propria replica il 2 febbraio 2023, riconfermandosi nel
reclamo e sostenendo che l’attribuzione della custodia del figlio al padre non
garantirebbe la salvaguardia degli interessi di PI 1. In particolare elenca
problematiche relative all’uso di mezzi digitali, rileva difficoltà scolastiche
del figlio e sostiene che dal padre egli non disporrebbe di un abbigliamento
adeguato, precisando che necessiterebbe di ergoterapia e della ricerca di un
posto di apprendistato in un ambiente protetto.
K. Con
scritto 9 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha informato di rinunciare al
diritto di duplica, non avendo ulteriori osservazioni. Nemmeno il curatore ha
presentato una duplica e lo scambio di allegati è stato dichiarato concluso.
L. In
data 3 maggio 2023 RE 1 ha trasmesso personalmente a questa Camera un ulteriore
scritto con alcuni allegati, sostenendo che il figlio desidererebbe tornare a
vivere con lei e illustrando alcune problematiche che ritiene connesse
all’affidamento al padre. CO 2 ha quindi inoltrato uno scritto a questa camera
il 12 maggio 2023, respingendo tutte le affermazioni della madre, che ritiene non
giustificate e non documentate. Egli precisa di aver “depositato una querela
per il reato di calunnia” contro la madre e di ritenere che il suo
comportamento sarebbe lesivo degli interessi del figlio, temendo per la
reputazione, salute ed integrità di PI 1.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella fattispecie RE
1.
chiede che “la decisione emessa in data 18.11.2022 dall’autorità regionale
di protezione __________ mediante la quale accoglie l’istanza del padre CO 2 e
affida a quest’ultimo con effetto immediato il figlio PI 1 (__________ 2008)
sia annullata”. Essa contesta quindi la modifica dell’attribuzione della
custodia del figlio, da condivisa e alternata ad esclusiva al padre,
ritenendola non sufficientemente giustificata e chiedendo la valutazione delle
sue capacità genitoriali. La madre chiede pure che le relazioni personali tra
lei e il figlio siano disciplinate in maniera più ampia, in particolare tenendo
conto anche dell’organizzazione dei periodi di vacanze scolastiche, non menzionati
nella decisione impugnata.
3.
L’Autorità di
protezione ritiene che siano dati tutti gli elementi per attribuire la custodia
di PI 1 in forma esclusiva al padre, in considerazione della situazione che si
è creata nel periodo in cui egli era affidato in modalità alternata ai
genitori. In particolare ha tenuto conto della sofferenza espressa dal ragazzo
e della sua volontà di vivere con il padre. Non ha invece ritenuto necessaria
una valutazione delle capacità genitoriali di quest’ultimo (in quanto non
sarebbero dati indizi per dubitarne) considerando sufficienti gli elementi agli
atti per giustificare la decisione emanata. L’Autorità di protezione non si è
invece espressa nelle proprie osservazioni relativamente alla disciplina delle
relazioni personali.
4.
In
generale, la regola di base per l'attribuzione dei diritti genitoriali è il
bene del minore, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano.
Tra i criteri essenziali da considerare vi sono le relazioni personali tra
genitori e figli, le rispettive capacità educative dei genitori, la loro
capacità di occuparsi personalmente del bambino, di accudirlo e di promuovere i
contatti con l'altro genitore; deve essere scelta la soluzione che, alla luce
dei fatti del caso, sia in grado di fornire al bambino la stabilità delle
relazioni necessaria per un armonioso sviluppo affettivo, psicologico, morale e
intellettuale. Nel caso di genitori di pari capacità nell'educazione e nella
cura del bambino, è importante il criterio della stabilità delle relazioni,
secondo il quale è essenziale evitare inutili cambiamenti nell'ambiente locale
e sociale dei bambini che potrebbero disturbare il loro sviluppo armonioso (DTF
5A_46/2015 del 26.05.2015, consid. 4.4.2.; DTF 114 II 200, par. 5a).
4.1
Il
diritto di determinare il luogo di dimora dei figli è una componente
dell’autorità parentale che è stabilita di principio congiuntamente ai
genitori, fatta riserva per gli accordi intervenuti tra le parti o per il
disciplinamento disposto dal giudice o dall’autorità di protezione a norma
degli artt. 298a e 298b CC (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1110 pag. 731 e
N.1116 pag. 736-737). Conformemente all’art. 298d CC, ad istanza di un
genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica
l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per
tutelare il bene del figlio (cpv. 1); può anche limitarsi a disciplinare la
custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla
cura del figlio (cpv. 2). Ciò è in particolare il caso della tolta della
custodia quale misura di protezione fondata sull’art. 310 CC (Meier/Stettler, op. cit., N. 1110 e N
2615.
pag. 731-732, N. 1116 e N. 2637 pag. 736-738). Ai
sensi dell’art. 301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di
determinare il luogo di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente,
secondo cui il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era
incluso nel diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra
oggi nelle prerogative dell’autorità parentale.
Il
concetto generico di “custodia” si esaurisce oramai nella sola “custodia
di fatto”, ovvero la gestione quotidiana del figlio e l’esercizio dei
doveri legati alla sua cura e alla sua educazione (DTF 142 III 17 consid.
3.2.2). Dall’entrata in vigore della revisione del diritto sull’autorità
parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più
preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio” (droit
de déterminer le lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts;
cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC; Meier/Stettler,
Droit de filiation, 6ª ed., n. 1291 pag. 847).
Il diritto di custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e
le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori
(eventualmente al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale
(DTF 128 III 9 consid. 4a; BSK ZGB
I, Breitschmid, ad art. 310 CC n.
1; CR CC I, Meier, ad art. 310 CC
n. 1).
4.2
L’Autorità
parentale congiunta, che è ormai la regola (art. 296 cpv. 2 CC), non implica
necessariamente una custodia alternata.
Contestualmente alla
decisione sull’autorità parentale, l’autorità di protezione disciplina anche le
altre questioni litigiose: per decidere sulla custodia, sulle relazioni
personali o la partecipazione alla cura, l’autorità tiene conto del diritto del
figlio a intrattenere regolari relazioni personali con entrambi i genitori
(art. 298b cpv. 3 e 3bis CC). In caso di esercizio congiunto
dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio,
l’autorità di protezione dei minori valuta se, per il bene del figlio, sia
opportuno disporre la custodia alternata (art. 298b cpv. 3ter CC).
4.3
Chiamato
a statuire in proposito, tuttavia, il giudice deve, esaminare se una custodia
alternata sia possibile e compatibile con il bene del minore (art. 298 cpv.
2ter CC), principio fondamentale per l’attribuzione dei diritti parentali (STF
5A_147/2019 n. 2.1). Indipendentemente dal fatto che i genitori siano d’accordo
sull’attribuzione della custodia alternata, al giudice incombe verificare, alla
luce della situazione di fatto attuale e previgente, se una custodia alternata
appaia effettivamente idonea a preservare il bene del minore. Gli interessi dei
genitori devono passare in secondo piano (STF 142 III 612 consid. 4.2; STF 131 III 209, consid. 5; Plädoyer, Das
Magazin für Recht und Politik, 2018/6 75).
Se una custodia alternata sia o meno un’opzione e se è
compatibile con il bene del figlio dipende dalle circostanze specifiche del
caso. Ciò significa che il giudice deve statuire sulla base di fatti accertati
– attuali e del passato – e fare una prognosi se l’assetto di una custodia
alternata corrisponda al bene del minore (STF 142 III 612 consid. 4.2.). Fra i
criteri da esaminare sono da citare le capacità educative dei genitori, che
devono essere date per entrambi, e l’esistenza di una buona capacità e volontà
comunicativa, essenziale viste le misure d’organizzazione e lo scambio regolare
di informazioni che un tale metodo di custodia richiede (cfr. STF 25 marzo 2020
n. 5A_147/2019 n. 2.1). Vanno altresì considerati il desiderio del figlio e la
situazione previgente. Fatta riserva per le capacità educative dei due
genitori, evidentemente imprescindibili per l’instaurazione della custodia
alternata, tutti gli altri criteri sono indipendenti. I criteri della stabilità
e della possibilità di un genitore di occuparsi personalmente di un figlio
avranno un ruolo preminente in caso di lattanti e figli in bassa età. La
capacità di collaborazione dei genitori sarà di contro più importante quando il
figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei
genitori esige un’organizzazione più complessa.
4.4
Se
giunge invece alla conclusione che una custodia alternata non è nell’interesse
del minore, il giudice attribuisce la custodia a uno dei genitori, prendendo in
considerazione essenzialmente i medesimi criteri, ai quali va aggiunto l’esame
della capacità di ognuno di loro di favorire i contatti del figlio con l’altro
genitore. Pertanto i criteri da esaminare per l’attribuzione della custodia
restano essenzialmente quelli definiti dalla giurisprudenza, quali le capacità
educative dei genitori, le relazioni personali fra genitori e figlio,
l’attitudine dei genitori a prendersi cura dei figli personalmente e ad
occuparsene. Dovrà essere scelta la soluzione che meglio potrà assicurare al
minore la stabilità delle relazioni necessarie ad uno sviluppo armonioso dal
punto di vista affettivo, psichico, morale e intellettuale. Nel caso di
capacità educative e di cura equivalenti fra i genitori dovrà essere
privilegiata la “stabilità delle relazioni” (evitare cambiamenti
inutili). Pure importante è l’attitudine a favorire i contatti fra il figlio e
l’altro genitore (Meier/Stettler, op. cit., n. 1155 segg. pag. 764).
5.
Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né
alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734,
consid. 2.2.2-2.2.3; DTF 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; DTF 128 III 411
consid. 3.2.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4). Il
citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali
(STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; STF 5C.58/2004 del 14 giugno
2004.
consid. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in
considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per
rendere una decisione conforme al bene del minore; l’autorità è perfettamente
libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 128 III
411.
consid. 3.1; STF 5A_874/2016 del 26 aprile 2017 consid. 4.1; Sentenza CDP
del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4).
Il
principio inquisitorio illimitato non dispensa tuttavia le parti dal dovere di
collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3). In linea di principio una parte
ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a
esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni
verosimiglianza elementi di rilievo (apprezzamento anticipato delle prove: DTF
146.
III 80 consid. 5.2.2 con rif.; STF 5A_793/2020 del 24 febbraio 2021,
consid. 4.1).
6.
Nel
caso in esame, i genitori di PI 1 sono entrambi detentori dell’autorità
parentale. Essi hanno esercitato la custodia in forma alternata dal 2 ottobre
2020, dopo un lungo periodo, dal 2014, in cui il minore era collocato in
internato settimanale in un istituto. Con la decisione impugnata l’Autorità di
protezione ha affidato la custodia del figlio esclusivamente a CO 2, tenendo
conto anche della volontà chiaramente espressa
dal ragazzo. Da molti anni egli è posto a favore di misure di protezione ed è
preso a carico da una rete importante; la sua storia e la situazione attuale
sono esposte in particolare dal curatore nelle osservazioni al reclamo. CURA 1,
che ha seguito la crescita di PI 1 essendone curatore dal 2010, descrive in
maniera approfondita e competente il suo disagio appoggiando con fermezza la
scelta dell’Autorità di prime cure di accogliere la richiesta del padre di
affidamento esclusivo, ritenendola rispettosa dei bisogni del minore e la migliore
soluzione per tutelare il suo benessere. Dal canto suo, RE 1 non dimostra
invece che la custodia condivisa che chiede di mantenere sia nell’interesse del
figlio. Essa non contesta il disagio di PI 1 (sfociato pure in un intervento
della Polizia per un episodio di asserito maltrattamento del minore nel nucleo
famigliare della madre) ma sostiene in definitiva che la capacità genitoriale
del padre non sarebbe stata esaminata adeguatamente. Come correttamente
ricordato dall’Autorità di protezione, anche secondo questo giudice la valutazione
pretesa dalla madre non si giustifica nella situazione concreta, non essendo
dati elementi per dubitare della capacità di CO 2 di occuparsi del figlio come
finora ma in modo più esteso. La contestazione della madre, che diffida della
capacità genitoriale del padre soltanto in relazione alla custodia esclusiva ma
non nella forma alternata con lei, non può quindi essere condivisa, in quanto ingiustificata
e priva di fondamento, finanche contraddittoria.
Nelle
circostanze descritte da PI 1 (che, lo si rammenta, ha già compiuto 15 anni),
dal suo curatore, dello psicologo e psicoterapeuta della __________, __________
(cfr. scritto 11 ottobre 2022, dove riferisce in particolare della relazione
tra madre e figlio), ma anche in precedenza dal SAE e dal Centro
Psico-educativo (cfr. scritti del 24 aprile 2020, del 27 settembre 2021
all’Autorità di protezione) la soluzione adottata con la decisione impugnata
appare la più idonea a sostenere il bene del minore e va pertanto confermata
anche in questa sede.
7.
Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori
dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno
reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle
circostanze. Il diritto alle relazioni personali è considerato come un diritto
della personalità del figlio, e va definito prioritariamente secondo il bene di
quest’ultimo, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5;
DTF 130 III 585; STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1).
L’interazione di un minorenne con entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente
ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di
ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del
2.
febbraio 2018, consid. 4.2).
Il diritto alle
relazioni personali non è assoluto.
Ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC esso può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne
sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del
figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una
limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio
della proporzionalità; una soppressione dei medesimi entra in linea di conto
solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di
visita per il minore non possa ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II
229.
consid. 3b/aa; STF 5A_618/2017 del 2
febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid.
5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).
7.1
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha regolamentato anche le relazioni
personali tra madre e figlio, senza tuttavia pianificare le vacanze, avendo
organizzato esclusivamente i fine settimana e i mercoledì, giustificando gli
orari decisi con la volontà espressa dal figlio durante l’ascolto del 23
febbraio 2023. Nelle osservazioni al reclamo l’autorità di prima istanza è
rimasta silente al proposito. La reclamante ha postulato una regolamentazione
diversa, più ampia e comprensiva anche delle vacanze, soltanto nei considerandi
del reclamo e senza invocare una decisione di questa Camera nelle more del procedimento.
Non essendo peraltro di competenza di questo giudice la definizione delle
relazioni personali in prima battuta, appare opportuno invitare l’Autorità di prime
cure a pronunciarsi al più presto (in considerazione della imminente
conclusione dell’anno scolastico in corso) sulle richieste della madre, definendo
un’adeguata regolamentazione delle relazioni personali anche durante i periodi
di vacanza. Abbondanzialmente giova rammentare che nella decisione di nomina
del curatore gli sono stati attribuiti anche compiti relativi alle relazioni
personali.
8.
Nel suo
gravame RE 1 ha postulato di essere posta a beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile
su rinvio dell’art. 13 LAG. Essa ha trasmesso il relativo certificato
municipale, corredato dalla necessaria documentazione, il 12 gennaio 2023.
Giusta
l’art. 13 LAG ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei
mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni
l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio di RE 1 va quindi accolta.
9.
In considerazione di
quanto precede il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della
particolarità del caso concreto, si rinuncia al loro prelievo. Non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Non si prelevano né spese né tasse di
giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
formulata da RE 1 è accolta.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.