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Decisione

9.2022.19

Condizioni per l'istituzione di una curatela generale (necessità di una perizia psichiatrica)

25 ottobre 2022Italiano19 min

favore. Nella decisione veniva precisato che la curatrice aveva dichiarato di “non

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.19

Lugano

25 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’istituzione di una curatela generale

giudicando

sul reclamo del 11 febbraio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 12 gennaio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti

ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. RE 1 (1966) è seguita

da anni da vari Servizi sul territorio.

B. Con decisione 22

aprile 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (allora competente)

aveva istituito in favore di RE 1 una curatela di sostegno (art. 393 CC).

C. Mediante decisione 22

settembre 2015 l’Autorità di protezione __________ ha revocato la curatela di

sostegno e istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione del

reddito e del patrimonio (art. 394 e 395 CC) (“a causa della domanda d’aiuto

dell’interessata che ha esplicitato difficoltà nel gestirsi a livello

amministrativo e finanziario”). Quale curatrice era stata nominata la

signora __________ (UAP).

Con decisione 13 febbraio

2018 l’Autorità di protezione __________ ha nominato la signora __________,

quale nuova curatrice di RE 1, in sostituzione della precedente.

D. A seguito

dell’istanza della curatelata, con decisione 9 agosto 2018 l’Autorità di

protezione __________ ha revocato la misura di protezione istituita in suo

favore. Nella decisione veniva precisato che la curatrice aveva dichiarato di “non

potersi più occupare della signora” e che la misura di curatela istituita poteva

essere revocata. Veniva inoltre fatto riferimento al certificato medico dello

psichiatra dr. med. __________ dal quale risultava che “RE 1 non presenta

attualmente scompensi acuti sul piano psicologico”.

E. Con scritto 19 maggio

2020 l’operatrice del sostegno abitativo di __________ ha confermato la presa a

carico di RE 1 dal 2017 (pulizia appartamento e preparazione pasti), segnalando

che da fine 2019 la stessa ha avuto una brutta ricaduta nell’uso di sostanze e che

a partire da quel momento non è più riuscita a mantenere la collaborazione.

Mediante scritto 19 maggio

2020 l’operatrice sociale di __________ ha inviato l’Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) a voler valutare

l’istituzione di una curatela in favore di RE 1 (situazione abitativa precaria,

con scoperti nei confronti del locatore, declino della condizione fisica e

psichica). Ha allegato il certificato medico 27 maggio 2020 dello psichiatra dr.

med. __________, che ha confermato la necessità di istituire una misura di

curatela a scopo protettivo (degrado personale e finanziario, pesante consumo

di sostanze stupefacenti, quadro psichiatrico grave, instabilità emotiva).

F. Con scritto 29 giugno

2020 il proprietario dell’appartamento preso in affitto da RE 1 ha segnalato di

aver dato la disdetta e chiesto lo sfratto (appartamento distrutto e più di sei

mensilità non versate).

G. Con ulteriore

sollecito 8 febbraio 2021 i responsabili di __________ hanno ribadito la

richiesta di intervento all’Autorità di protezione, lamentando un peggioramento

della situazione (scoperti nei confronti della nuova proprietaria di casa,

incapacità di gestirsi, disturbo al vicinato, consumo massiccio di cocaina). A

comprova della necessità di protezione è stato trasmesso il certificato medico

8 febbraio 2021 dello psichiatra dr. med. __________ (dal quale emerge: quadro

clinico peggiorato, con grave aumento della dipendenza e del consumo di

cocaina, isolamento sociale, compromissione delle capacità volitive e

comportamentali).

Con scritto 25 febbraio

2021 la nuova locatrice di casa ha confermato a RE 1 di essere intenzionata a

chiedere lo sfratto per i motivi già segnalati (cfr. ulteriori solleciti e

rapporto di esecuzione del 18 marzo 2021).

H. Con rapporto di

constatazione 19 agosto 2021 la Polizia Comunale di __________ ha riferito di

aver assistito ed essere intervenuta a seguito della “richiesta insistente

di denaro ai vicini” da parte di RE 1.

I. Il 23 settembre

2021 l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 (assente non giustificata), l’operatrice

e il medico psichiatra di __________ ad un’udienza di discussione. Durante

l’incontro è emerso che da maggio 2021 RE 1 è stata indirizzata ad una farmacia

(per il ritiro del metadone e degli psicofarmaci) a causa del suo comportamento

grave e irrispettoso verso gli utenti e i collaboratori __________. Dal verbale

emerge che fa uso in maniera pesante di cocaina, che ha una forte dipendenza

psicologica e che “allo stadio attuale è in concreto pericolo per sé stessa; il

rischio che possa morire è molto alto”.

J. Su richiesta

dell’Autorità di prime cure con rapporto medico 12 ottobre 2021 lo psichiatra

dr. med. __________ ha confermato i contenuti del verbale d’udienza e dichiarato

di avere avuto l’ultimo colloquio con RE 1 a marzo 2021, confermando la

necessità che venga presa al più presto una misura di alta protezione nei suoi

confronti.

K. Nel frattempo

l’appartamento di RE 1 è stato liberato.

L. Con decisione supercautelare

24 novembre 2021 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una

curatela generale (art. 398 CC), nominato il signor __________ quale curatore e

convocato l’interessata ad un’udienza di discussione.

Durante l’udienza di

discussione del 22 dicembre 2021 è stata consegnata la decisione supercautelare

a RE 1, la quale ha dichiarato di non accettare la decisione e di essere

intenzionata a ricorrere. Pur ammettendo di aver fatto uso di sostanze

stupefacenti, ha dichiarato che attualmente assume solo metadone e altri

farmaci. Ammette che la sua situazione è peggiorata a seguito della morte del

padre.

M. Con decisione 12

gennaio 2022 l’Autorità di protezione ha confermato la supercautelare 24

novembre 2021, istituito in favore di RE 1 una curatela generale e nominato

quale curatore __________. La decisione è stata dichiarata immediatamente

esecutiva.

L’Autorità ha sostenuto

che l’interessata “versa in un evidente stato di difficoltà” (trascorsi

di dipendenza, verosimile attuale dipendenza da sostanze psicotrope e marcata

sofferenza psichica, stile di vita di completa trascuratezza) che impone

l’istituzione di una misura che la protegga in modo completo e globale.

N. Contro la suddetta

decisione è insorta RE 1 con reclamo 11 febbraio 2022, contestando le

motivazioni contenute nella stessa e lamentando la carenza di perizie o di certificati

medici da parte dell’Autorità di prime cure.

O. Con osservazioni 4

aprile 2022 l’Autorità di prime cure ha confermato i contenuti della decisione,

ribadendo che RE 1 versa da tempo in uno stato di abbandono, dovuto alla

tossicodipendenza che la espone ad un rischio per la sua integrità personale. L’Autorità

di prime cure ribadisce di aver fondato la propria decisione sulle risultanze

dei certificati medici agli atti (in particolare lo psichiatra di __________),

dai quali emerge uno stato di debolezza e abbandono e una durevole incapacità

di discernimento, che rendono necessario intervenire per proteggerla.

Con osservazioni 31 marzo

2022 il curatore __________ dichiara di non poter esprime un giudizio sulla

necessità di mantenere la misura o di modificarla, in quanto non gli è chiaro

se lo stile di vita di RE 1 sia una sua scelta o una conseguenza di

problematiche psichiatriche o di tossicodipendenza. A suo parere RE 1 è capace

di intendere e volere e non mette in pericolo sé stessa né gli altri. Suggerisce

che venga esperita una perizia psichiatrica, al fine di comprendere se

l’interessata abbia la necessità di avere un sostegno e nel caso affermativo,

di che tipo. Riferisce di averle trovato un alloggio a seguito dello sfratto e

che RE 1 ha avuto nei suoi confronti un atteggiamento collaborativo.

RE 1 non ha replicato.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art.

2.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura

amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il

diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la

modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle

disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione 12

gennaio 2022 l’Autorità di prime cure ha istituito in favore di RE 1 una

curatela generale, nominando quale curatore __________. La decisione è stata

dichiarata immediatamente esecutiva.

L’Autorità ha motivato la

necessità della misura di protezione con riferimento all’“evidente stato di

difficoltà” in cui versa l’interessata (trascorsi di dipendenza, verosimile

attuale dipendenza da sostanze psicotrope e marcata sofferenza psichica, stile di

vita di completa trascuratezza), confermando la necessità di istituire una

misura che la protegga in modo completo e globale.

3.

Con il

proprio reclamo RE 1 si è opposta alla misura di curatela generale, contestando

la necessità di una simile misura e lamentando che l’Autorità non avrebbe

esperito alcuna valutazione peritale a comprova della asserita incapacità di

discernimento. Nega di assumere sostanze psicotrope, e afferma di essere unicamente

in cura metadonica. Rileva di essere in grado di provvedere alle proprie

incombenze amministrative, contestando di vivere in uno stato di degrado.

4.

L’art. 390 CC elenca

i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

4.1

Cause della curatela,

ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di

debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato

di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC N. 7 e 25).

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno

2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere

necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della

proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

4.2

Ai sensi

dell’art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno

d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è

istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto

concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni

giuridiche (cpv. 2). L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei

diritti civili (cpv. 3).

Una

curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di

aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole

incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone

affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento

è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela

generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura

non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è

infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono

beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006,

pag. 6437). In altre parole, lo stato della persona deve impedirle

totalmente di assumere (lei stessa) la salvaguardia dei suoi interessi (CommFam Protection del l’adulte, Meier,

ad art. 398 CC N. 6).

La curatela

di portata generale dovrebbe dunque essere riservata prima di tutto ai casi nei

quali (cumulativamente): i) la persona soffre di un’incapacità durevole di

discernimento; ii) il bisogno d’assistenza personale e patrimoniale è generale;

iii) esiste un largo bisogno di rappresentanza nei confronti dei terzi e iv) la

persona rischia di agire contro il suo interesse o è esposta a essere sfruttata

da terzi negli intervalli di lucidità che non possono essere esclusi (CommFam

Protection del l’adulte, Meier, ad

art. 398 CC N. 10). Questa misura potrebbe inoltre essere pronunciata in caso

di situazione estremamente evolutiva. Un adattamento a posteriori, dopo una

misura meno incisiva, potrebbe risultare tardivo.

4.3

Per

l’istituzione di una curatela generale è necessario che venga eseguita una

perizia psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone

delle conoscenze e competenze necessarie) a motivo dell’impatto che essa

comporta sulla limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l’adulte,

Losanna 2016, n. 208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015

del 9 agosto 2016, consid. 4).

Una perizia

psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità in

questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il

rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla

sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del

suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le

questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua

capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l’adulte,

Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con riferimenti).

5.

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della

protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina

d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume

le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia

(cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle

persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto

(cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

6.

Dagli atti emerge

che nel 2014 in favore di RE 1 (già seguita da __________) era stata istituita

una misura di curatela di sostegno (“per evidenti incapacità nella gestione

personale e amministrativa”, cfr. decisione 22 aprile 2014 ARP __________),

poi sostituita in una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni

nel 2015 a seguito della richiesta d’aiuto dell’interessata stessa (bisogno “nel

gestirsi a livello amministrativo e finanziario”). Nel 2018 la misura è in

seguito stata revocata (nella decisione veniva indicato che lo psichiatra di __________,

dr. med. __________, aveva assicurato che RE 1 non presentava “scompensi

acuti sul piano psicologico”).

Da maggio 2020 sono

nuovamente giunte richieste d’intervento, sempre da parte di __________ (che aveva

continuato a seguire l’interessata) che segnalavano una “brutta ricaduta

nell’uso di sostanze”, una mancata collaborazione, una situazione abitativa

precaria, con scoperti nei confronti del locatore e un declino della condizione

fisica e psichica (cfr. scritti 19 maggio, 29 giugno 2020, 8 febbraio 2021).

All’Autorità di protezione sono poi giunte lamentele e richieste d’intervento

in relazione alla situazione abitativa di RE 1 (degrado, mancato pagamento

dell’affitto e disturbo al vicinato) (cfr. scritti 25 febbraio, 18 marzo 2021 e

ulteriori scritti email).

Con certificati medici 27

maggio 2020 e 8 febbraio 2021 lo psichiatra dr. med. __________, ha segnalato

che lo stato psico-fisico della paziente si è deteriorato e che “presenta

un’importante compromissione delle capacità volitive e comportamentali, non

essendo in grado di farsi un giudizio adeguato della propria situazione e di

agire a protezione di tutti i suoi interessi personali, medici, amministrativi

e finanziari”.

È solo a settembre 2021

che l’Autorità di protezione ha finalmente convocato RE 1 ad un’udienza di

discussione. Dal verbale emerge che la signora (assente ingiustificata), non era

più seguita direttamente da __________, ma faceva capo ad una farmacia (per il

ritiro della cura metadonica e degli psicofarmaci) a causa del suo

comportamento irrispettoso. Durante l’udienza del 23 settembre lo psichiatra di

dr. med. __________ ha dichiarato che RE 1 fa uso di cocaina, che ha una forte

dipendenza psicologica e che “è un pericolo per sé stessa, il rischio che

possa morire è alto”.

Con rapporto medico 12

ottobre 2021 lo stesso psichiatra ha confermato i contenuti del verbale d’udienza,

dichiarando che da marzo non ha più avuto contatti con la paziente e che “ritiene

necessaria e non procrastinabile una misura di alta protezione nei confronti

della paziente”.

Nel frattempo RE 1 è stata

sfrattata per la seconda volta dalla propria abitazione.

È dunque con decisione

supercautelare 24 novembre 2021, consegnata a mano in sede d’udienza 22

dicembre 2021, che l’Autorità di protezione ha istituito una curatela generale

nei confronti di RE 1 e presentato il curatore nominato. Come emerge dal

verbale d’udienza, l’Autorità di prime cure ha precisato all’interessata i

contenuti e le motivazioni alla base della decisione. Da parte sua RE 1, pur

ammettendo di aver fatto uso in passato di sostanze, ha dichiarato che al

momento assume metadone e altri medicamenti e si oppone alla curatela generale.

L’Autorità, con decisione

12.

gennaio 2022, ha in sostanza confermato l’assetto supercautelare e

l’istituzione di una curatela generale in favore di RE 1. Tale decisione è ora

oggetto di reclamo.

7.

Nel caso in esame,

non può essere messo in discussione che RE 1 versa in un evidente “stato di

difficoltà” ed ha un importante bisogno di protezione.

Tale circostanza

emerge con ogni evidenza dagli atti. RE 1 è in cura metadonica e assume

psicofarmaci, è stata seguita per anni da __________, è stata sfrattata a due

riprese a causa della situazione di estrema precarietà nella quale viveva (cfr.

documentazione fotografica agli atti) oltre che per morosità. RE 1 presenta altresì

un’importante situazione debitoria (totale delle esecuzioni fr. 22'292.– e

attestati carenza beni per un totale di fr. 94'449.25) (cfr. incarto).

In simili circostanze è a

giusta ragione che l’Autorità di protezione ha deciso di intervenire a

protezione di RE 1.

La decisione non può però

essere tutelata nella misura in cui istituisce la misura più severa prevista

dal codice civile. Agli atti non vi sono infatti documenti sufficienti a

comprovare le condizioni psichiche di RE 1. La scelta operata dall’Autorità di

prime cure, che non ha proceduto ad ulteriori accertamenti peritali necessari

per valutare dettagliatamente la situazione, non può pertanto essere condivisa.

Di conseguenza il reclamo va

accolto e gli atti ritornati all’Autorità di protezione affinché proceda senza

indugio ad emanare la misura di protezione più idonea a tutelare gli interessi

di RE 1, in attesa di eventuali nuove risultanze che permettano di adottare

provvedimenti più rispettosi del principio di adeguatezza e di proporzionalità

(CommFam, op. cit., Meier, art.

399.

CC n. 17).

7.1

Si rileva come lo

stesso curatore nominato, oltre che ad aver dichiarato che a suo avviso RE 1 è

capace di intendere e di volere e non presenta un pericolo per sé stessa né per

gli altri, ha auspicato che venga esperita una perizia psichiatrica al fine di

comprendere se vi è “la necessità di avere un sostegno” e definire quale

tipo (cfr. osservazioni 31 marzo 2022).

7.2

Va ricordato che a

seguito della presente decisione la procedura si ritrova “rimandata”

allo stadio in cui si trovava prima dell’emanazione della decisione annullata,

vale a dire quello in cui la misura supercautelare era ancora in vigore.

L’annullamento della decisione fa infatti “rinascere” la misura

supercautelare (cfr. DTF 139 III 86 consid. 1.1.1). L’Autorità di protezione va

di conseguenza invitata ad emettere celermente, dopo aver debitamente esperito

gli accertamenti del caso, una nuova decisione. L’Autorità dovrà quindi

definire quale tipo di misura di protezione sia necessaria per il bene di RE 1

e chiarire puntualmente le sfere d’intervento che sono necessarie al suo

benessere. Va ricordato all’Autorità di prima sede che – non disponendo al suo

interno delle conoscenze e competenze necessarie – l’istituzione di una

curatela generale necessita comunque di una perizia psichiatrica da parte di un

perito esterno.

8.

Gli oneri

seguirebbero il principio di soccombenza, ma viste le circostanze si rinuncia

all’addebito di tasse e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, la

decisione 12 gennaio 2022 (ris. 12) dell’Autorità regionale di protezione __________

è annullata. L’incarto è retrocesso all’Autorità di protezione affinché

proceda, senza indugio, ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano

tasse e spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.