9.2022.19
Condizioni per l'istituzione di una curatela generale (necessità di una perizia psichiatrica)
25 ottobre 2022Italiano19 min
favore. Nella decisione veniva precisato che la curatrice aveva dichiarato di “non
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.19
Lugano
25 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una curatela generale
giudicando
sul reclamo del 11 febbraio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 12 gennaio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti
ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. RE 1 (1966) è seguita
da anni da vari Servizi sul territorio.
B. Con decisione 22
aprile 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (allora competente)
aveva istituito in favore di RE 1 una curatela di sostegno (art. 393 CC).
C. Mediante decisione 22
settembre 2015 l’Autorità di protezione __________ ha revocato la curatela di
sostegno e istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione del
reddito e del patrimonio (art. 394 e 395 CC) (“a causa della domanda d’aiuto
dell’interessata che ha esplicitato difficoltà nel gestirsi a livello
amministrativo e finanziario”). Quale curatrice era stata nominata la
signora __________ (UAP).
Con decisione 13 febbraio
2018 l’Autorità di protezione __________ ha nominato la signora __________,
quale nuova curatrice di RE 1, in sostituzione della precedente.
D. A seguito
dell’istanza della curatelata, con decisione 9 agosto 2018 l’Autorità di
protezione __________ ha revocato la misura di protezione istituita in suo
favore. Nella decisione veniva precisato che la curatrice aveva dichiarato di “non
potersi più occupare della signora” e che la misura di curatela istituita poteva
essere revocata. Veniva inoltre fatto riferimento al certificato medico dello
psichiatra dr. med. __________ dal quale risultava che “RE 1 non presenta
attualmente scompensi acuti sul piano psicologico”.
E. Con scritto 19 maggio
2020 l’operatrice del sostegno abitativo di __________ ha confermato la presa a
carico di RE 1 dal 2017 (pulizia appartamento e preparazione pasti), segnalando
che da fine 2019 la stessa ha avuto una brutta ricaduta nell’uso di sostanze e che
a partire da quel momento non è più riuscita a mantenere la collaborazione.
Mediante scritto 19 maggio
2020 l’operatrice sociale di __________ ha inviato l’Autorità regionale di
protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) a voler valutare
l’istituzione di una curatela in favore di RE 1 (situazione abitativa precaria,
con scoperti nei confronti del locatore, declino della condizione fisica e
psichica). Ha allegato il certificato medico 27 maggio 2020 dello psichiatra dr.
med. __________, che ha confermato la necessità di istituire una misura di
curatela a scopo protettivo (degrado personale e finanziario, pesante consumo
di sostanze stupefacenti, quadro psichiatrico grave, instabilità emotiva).
F. Con scritto 29 giugno
2020 il proprietario dell’appartamento preso in affitto da RE 1 ha segnalato di
aver dato la disdetta e chiesto lo sfratto (appartamento distrutto e più di sei
mensilità non versate).
G. Con ulteriore
sollecito 8 febbraio 2021 i responsabili di __________ hanno ribadito la
richiesta di intervento all’Autorità di protezione, lamentando un peggioramento
della situazione (scoperti nei confronti della nuova proprietaria di casa,
incapacità di gestirsi, disturbo al vicinato, consumo massiccio di cocaina). A
comprova della necessità di protezione è stato trasmesso il certificato medico
8 febbraio 2021 dello psichiatra dr. med. __________ (dal quale emerge: quadro
clinico peggiorato, con grave aumento della dipendenza e del consumo di
cocaina, isolamento sociale, compromissione delle capacità volitive e
comportamentali).
Con scritto 25 febbraio
2021 la nuova locatrice di casa ha confermato a RE 1 di essere intenzionata a
chiedere lo sfratto per i motivi già segnalati (cfr. ulteriori solleciti e
rapporto di esecuzione del 18 marzo 2021).
H. Con rapporto di
constatazione 19 agosto 2021 la Polizia Comunale di __________ ha riferito di
aver assistito ed essere intervenuta a seguito della “richiesta insistente
di denaro ai vicini” da parte di RE 1.
I. Il 23 settembre
2021 l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 (assente non giustificata), l’operatrice
e il medico psichiatra di __________ ad un’udienza di discussione. Durante
l’incontro è emerso che da maggio 2021 RE 1 è stata indirizzata ad una farmacia
(per il ritiro del metadone e degli psicofarmaci) a causa del suo comportamento
grave e irrispettoso verso gli utenti e i collaboratori __________. Dal verbale
emerge che fa uso in maniera pesante di cocaina, che ha una forte dipendenza
psicologica e che “allo stadio attuale è in concreto pericolo per sé stessa; il
rischio che possa morire è molto alto”.
J. Su richiesta
dell’Autorità di prime cure con rapporto medico 12 ottobre 2021 lo psichiatra
dr. med. __________ ha confermato i contenuti del verbale d’udienza e dichiarato
di avere avuto l’ultimo colloquio con RE 1 a marzo 2021, confermando la
necessità che venga presa al più presto una misura di alta protezione nei suoi
confronti.
K. Nel frattempo
l’appartamento di RE 1 è stato liberato.
L. Con decisione supercautelare
24 novembre 2021 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una
curatela generale (art. 398 CC), nominato il signor __________ quale curatore e
convocato l’interessata ad un’udienza di discussione.
Durante l’udienza di
discussione del 22 dicembre 2021 è stata consegnata la decisione supercautelare
a RE 1, la quale ha dichiarato di non accettare la decisione e di essere
intenzionata a ricorrere. Pur ammettendo di aver fatto uso di sostanze
stupefacenti, ha dichiarato che attualmente assume solo metadone e altri
farmaci. Ammette che la sua situazione è peggiorata a seguito della morte del
padre.
M. Con decisione 12
gennaio 2022 l’Autorità di protezione ha confermato la supercautelare 24
novembre 2021, istituito in favore di RE 1 una curatela generale e nominato
quale curatore __________. La decisione è stata dichiarata immediatamente
esecutiva.
L’Autorità ha sostenuto
che l’interessata “versa in un evidente stato di difficoltà” (trascorsi
di dipendenza, verosimile attuale dipendenza da sostanze psicotrope e marcata
sofferenza psichica, stile di vita di completa trascuratezza) che impone
l’istituzione di una misura che la protegga in modo completo e globale.
N. Contro la suddetta
decisione è insorta RE 1 con reclamo 11 febbraio 2022, contestando le
motivazioni contenute nella stessa e lamentando la carenza di perizie o di certificati
medici da parte dell’Autorità di prime cure.
O. Con osservazioni 4
aprile 2022 l’Autorità di prime cure ha confermato i contenuti della decisione,
ribadendo che RE 1 versa da tempo in uno stato di abbandono, dovuto alla
tossicodipendenza che la espone ad un rischio per la sua integrità personale. L’Autorità
di prime cure ribadisce di aver fondato la propria decisione sulle risultanze
dei certificati medici agli atti (in particolare lo psichiatra di __________),
dai quali emerge uno stato di debolezza e abbandono e una durevole incapacità
di discernimento, che rendono necessario intervenire per proteggerla.
Con osservazioni 31 marzo
2022 il curatore __________ dichiara di non poter esprime un giudizio sulla
necessità di mantenere la misura o di modificarla, in quanto non gli è chiaro
se lo stile di vita di RE 1 sia una sua scelta o una conseguenza di
problematiche psichiatriche o di tossicodipendenza. A suo parere RE 1 è capace
di intendere e volere e non mette in pericolo sé stessa né gli altri. Suggerisce
che venga esperita una perizia psichiatrica, al fine di comprendere se
l’interessata abbia la necessità di avere un sostegno e nel caso affermativo,
di che tipo. Riferisce di averle trovato un alloggio a seguito dello sfratto e
che RE 1 ha avuto nei suoi confronti un atteggiamento collaborativo.
RE 1 non ha replicato.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art.
2.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura
amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il
diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la
modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle
disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione 12
gennaio 2022 l’Autorità di prime cure ha istituito in favore di RE 1 una
curatela generale, nominando quale curatore __________. La decisione è stata
dichiarata immediatamente esecutiva.
L’Autorità ha motivato la
necessità della misura di protezione con riferimento all’“evidente stato di
difficoltà” in cui versa l’interessata (trascorsi di dipendenza, verosimile
attuale dipendenza da sostanze psicotrope e marcata sofferenza psichica, stile di
vita di completa trascuratezza), confermando la necessità di istituire una
misura che la protegga in modo completo e globale.
3.
Con il
proprio reclamo RE 1 si è opposta alla misura di curatela generale, contestando
la necessità di una simile misura e lamentando che l’Autorità non avrebbe
esperito alcuna valutazione peritale a comprova della asserita incapacità di
discernimento. Nega di assumere sostanze psicotrope, e afferma di essere unicamente
in cura metadonica. Rileva di essere in grado di provvedere alle proprie
incombenze amministrative, contestando di vivere in uno stato di degrado.
4.
L’art. 390 CC elenca
i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
4.1
Cause della curatela,
ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di
debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato
di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC N. 7 e 25).
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno
2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere
necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della
proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
4.2
Ai sensi
dell’art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno
d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è
istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto
concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni
giuridiche (cpv. 2). L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei
diritti civili (cpv. 3).
Una
curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di
aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole
incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone
affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento
è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela
generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura
non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è
infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono
beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006,
pag. 6437). In altre parole, lo stato della persona deve impedirle
totalmente di assumere (lei stessa) la salvaguardia dei suoi interessi (CommFam Protection del l’adulte, Meier,
ad art. 398 CC N. 6).
La curatela
di portata generale dovrebbe dunque essere riservata prima di tutto ai casi nei
quali (cumulativamente): i) la persona soffre di un’incapacità durevole di
discernimento; ii) il bisogno d’assistenza personale e patrimoniale è generale;
iii) esiste un largo bisogno di rappresentanza nei confronti dei terzi e iv) la
persona rischia di agire contro il suo interesse o è esposta a essere sfruttata
da terzi negli intervalli di lucidità che non possono essere esclusi (CommFam
Protection del l’adulte, Meier, ad
art. 398 CC N. 10). Questa misura potrebbe inoltre essere pronunciata in caso
di situazione estremamente evolutiva. Un adattamento a posteriori, dopo una
misura meno incisiva, potrebbe risultare tardivo.
4.3
Per
l’istituzione di una curatela generale è necessario che venga eseguita una
perizia psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone
delle conoscenze e competenze necessarie) a motivo dell’impatto che essa
comporta sulla limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l’adulte,
Losanna 2016, n. 208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015
del 9 agosto 2016, consid. 4).
Una perizia
psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità in
questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il
rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla
sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del
suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le
questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua
capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l’adulte,
Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con riferimenti).
5.
L’art.
446.
CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della
protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina
d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume
le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia
(cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle
persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto
(cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
6.
Dagli atti emerge
che nel 2014 in favore di RE 1 (già seguita da __________) era stata istituita
una misura di curatela di sostegno (“per evidenti incapacità nella gestione
personale e amministrativa”, cfr. decisione 22 aprile 2014 ARP __________),
poi sostituita in una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni
nel 2015 a seguito della richiesta d’aiuto dell’interessata stessa (bisogno “nel
gestirsi a livello amministrativo e finanziario”). Nel 2018 la misura è in
seguito stata revocata (nella decisione veniva indicato che lo psichiatra di __________,
dr. med. __________, aveva assicurato che RE 1 non presentava “scompensi
acuti sul piano psicologico”).
Da maggio 2020 sono
nuovamente giunte richieste d’intervento, sempre da parte di __________ (che aveva
continuato a seguire l’interessata) che segnalavano una “brutta ricaduta
nell’uso di sostanze”, una mancata collaborazione, una situazione abitativa
precaria, con scoperti nei confronti del locatore e un declino della condizione
fisica e psichica (cfr. scritti 19 maggio, 29 giugno 2020, 8 febbraio 2021).
All’Autorità di protezione sono poi giunte lamentele e richieste d’intervento
in relazione alla situazione abitativa di RE 1 (degrado, mancato pagamento
dell’affitto e disturbo al vicinato) (cfr. scritti 25 febbraio, 18 marzo 2021 e
ulteriori scritti email).
Con certificati medici 27
maggio 2020 e 8 febbraio 2021 lo psichiatra dr. med. __________, ha segnalato
che lo stato psico-fisico della paziente si è deteriorato e che “presenta
un’importante compromissione delle capacità volitive e comportamentali, non
essendo in grado di farsi un giudizio adeguato della propria situazione e di
agire a protezione di tutti i suoi interessi personali, medici, amministrativi
e finanziari”.
È solo a settembre 2021
che l’Autorità di protezione ha finalmente convocato RE 1 ad un’udienza di
discussione. Dal verbale emerge che la signora (assente ingiustificata), non era
più seguita direttamente da __________, ma faceva capo ad una farmacia (per il
ritiro della cura metadonica e degli psicofarmaci) a causa del suo
comportamento irrispettoso. Durante l’udienza del 23 settembre lo psichiatra di
dr. med. __________ ha dichiarato che RE 1 fa uso di cocaina, che ha una forte
dipendenza psicologica e che “è un pericolo per sé stessa, il rischio che
possa morire è alto”.
Con rapporto medico 12
ottobre 2021 lo stesso psichiatra ha confermato i contenuti del verbale d’udienza,
dichiarando che da marzo non ha più avuto contatti con la paziente e che “ritiene
necessaria e non procrastinabile una misura di alta protezione nei confronti
della paziente”.
Nel frattempo RE 1 è stata
sfrattata per la seconda volta dalla propria abitazione.
È dunque con decisione
supercautelare 24 novembre 2021, consegnata a mano in sede d’udienza 22
dicembre 2021, che l’Autorità di protezione ha istituito una curatela generale
nei confronti di RE 1 e presentato il curatore nominato. Come emerge dal
verbale d’udienza, l’Autorità di prime cure ha precisato all’interessata i
contenuti e le motivazioni alla base della decisione. Da parte sua RE 1, pur
ammettendo di aver fatto uso in passato di sostanze, ha dichiarato che al
momento assume metadone e altri medicamenti e si oppone alla curatela generale.
L’Autorità, con decisione
12.
gennaio 2022, ha in sostanza confermato l’assetto supercautelare e
l’istituzione di una curatela generale in favore di RE 1. Tale decisione è ora
oggetto di reclamo.
7.
Nel caso in esame,
non può essere messo in discussione che RE 1 versa in un evidente “stato di
difficoltà” ed ha un importante bisogno di protezione.
Tale circostanza
emerge con ogni evidenza dagli atti. RE 1 è in cura metadonica e assume
psicofarmaci, è stata seguita per anni da __________, è stata sfrattata a due
riprese a causa della situazione di estrema precarietà nella quale viveva (cfr.
documentazione fotografica agli atti) oltre che per morosità. RE 1 presenta altresì
un’importante situazione debitoria (totale delle esecuzioni fr. 22'292.– e
attestati carenza beni per un totale di fr. 94'449.25) (cfr. incarto).
In simili circostanze è a
giusta ragione che l’Autorità di protezione ha deciso di intervenire a
protezione di RE 1.
La decisione non può però
essere tutelata nella misura in cui istituisce la misura più severa prevista
dal codice civile. Agli atti non vi sono infatti documenti sufficienti a
comprovare le condizioni psichiche di RE 1. La scelta operata dall’Autorità di
prime cure, che non ha proceduto ad ulteriori accertamenti peritali necessari
per valutare dettagliatamente la situazione, non può pertanto essere condivisa.
Di conseguenza il reclamo va
accolto e gli atti ritornati all’Autorità di protezione affinché proceda senza
indugio ad emanare la misura di protezione più idonea a tutelare gli interessi
di RE 1, in attesa di eventuali nuove risultanze che permettano di adottare
provvedimenti più rispettosi del principio di adeguatezza e di proporzionalità
(CommFam, op. cit., Meier, art.
399.
CC n. 17).
7.1
Si rileva come lo
stesso curatore nominato, oltre che ad aver dichiarato che a suo avviso RE 1 è
capace di intendere e di volere e non presenta un pericolo per sé stessa né per
gli altri, ha auspicato che venga esperita una perizia psichiatrica al fine di
comprendere se vi è “la necessità di avere un sostegno” e definire quale
tipo (cfr. osservazioni 31 marzo 2022).
7.2
Va ricordato che a
seguito della presente decisione la procedura si ritrova “rimandata”
allo stadio in cui si trovava prima dell’emanazione della decisione annullata,
vale a dire quello in cui la misura supercautelare era ancora in vigore.
L’annullamento della decisione fa infatti “rinascere” la misura
supercautelare (cfr. DTF 139 III 86 consid. 1.1.1). L’Autorità di protezione va
di conseguenza invitata ad emettere celermente, dopo aver debitamente esperito
gli accertamenti del caso, una nuova decisione. L’Autorità dovrà quindi
definire quale tipo di misura di protezione sia necessaria per il bene di RE 1
e chiarire puntualmente le sfere d’intervento che sono necessarie al suo
benessere. Va ricordato all’Autorità di prima sede che – non disponendo al suo
interno delle conoscenze e competenze necessarie – l’istituzione di una
curatela generale necessita comunque di una perizia psichiatrica da parte di un
perito esterno.
8.
Gli oneri
seguirebbero il principio di soccombenza, ma viste le circostanze si rinuncia
all’addebito di tasse e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
parzialmente accolto.
Di conseguenza, la
decisione 12 gennaio 2022 (ris. 12) dell’Autorità regionale di protezione __________
è annullata. L’incarto è retrocesso all’Autorità di protezione affinché
proceda, senza indugio, ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano
tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.