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Decisione

9.2022.190

Istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni per uno stato di debolezza che rendono l'interessata incapace di provvedere in modo autonomo ai propri interessi o di designare una persona che potrebbe assisterla

24 ottobre 2023Italiano18 min

8 febbraio 2021 dell’Ospedale __________, l’Autorità regionale di protezione __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.190

Lugano

24 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’istituzione della curatela di rappresentanza con

amministrazione di beni e blocco di accesso ai conti bancari e postali

giudicando

sul reclamo del 22 dicembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 25 ottobre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. In seguito alla segnalazione

8 febbraio 2021 dell’Ospedale __________, l’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) è intervenuta ai fini della protezione di RE

1 (1956), affetta da diversi disturbi fisici (quale un disturbo

dell’alimentazione in uno stato di malnutrizione con un decadimento delle

condizioni generali), nonché da problemi psichici con un’assenza di critica di

malattia. L’interessata è esposta a una situazione famigliare delicata di

fronte ai problemi di tossicodipendenza della figlia.

B. Mediante decisione 9

aprile 2021 l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio psico-sociale di

__________ di effettuare una verifica della situazione a domicilio

dell’interessata. Con valutazione 25 maggio 2021 il medesimo servizio ha

concluso che fosse necessaria una strutturata presa a carico con un medico di

famiglia al fine di un monitoraggio clinico e degli aiuti domiciliari e

infermieristici. È stata ritenuta necessaria la nomina di un curatore amministrativo

avente un mandato relativo alla gestione delle questioni di salute. L’interessata

è stata sentita in merito a quest’ultimo rapporto in data 22 luglio 2021,

negando il bisogno di aiuto e rifiutando l’assistenza su tutti i fronti.

C. Con decisione 3/11

agosto 2021 l’Autorità di protezione ha rinunciato all’istituzione di una

curatela in favore di RE 1, optando di designare l’Accompagnamento Sociale di __________

quale servizio di controllo e informazione ai fini di verificare periodicamente

la situazione personale dell’interessata e per sostenerla nell’attivazione di

una presa a carico medica e degli aiuti domiciliari necessari, nonché nella ricerca

di una nuova abitazione. Con rapporto 13 gennaio 2022 l’Accompagnamento sociale

ha informato l’Autorità di protezione sulla precaria situazione abitativa

dell’interessata e sugli interventi di soccorso da parte dell’ambulanza e della

polizia per stati di malessere della figlia o per litigi. È stato osservato

come il rapporto di fiducia istaurato con l’interessata avrebbe permesso di

sostenerla solo minimamente e che andava valutata l’opportunità di una misura curatelare.

D. Con istanza 31

gennaio 2022 la società __________, amministratrice dell’appartamento abitato

dall’interessata e sua figlia, ha chiesto l’Autorità di protezione di

provvedere ad un collocamento urgente di quest’ultime presso strutture

sanitarie in grado di gestire le loro problematiche. L’interessata è stata

sentita in data 4 aprile 2022, esprimendo il suo disaccordo di sottoporsi a una

perizia psichiatrica in quanto sarebbe autosufficiente senza il bisogno di

assistenza.

E. Con decisione 7

aprile 2022 l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio di psichiatria

geriatrica territoriale __________ di effettuare una valutazione peritale di RE

1. Il reclamo 10 maggio 2022 presentato dall’interessata avverso quest’ultima

decisione è stato dichiarato irricevibile mediante sentenza 11 maggio 2022

della scrivente Camera di protezione.

F. La valutazione

peritale è stata presentata all’Autorità di protezione in data 23 agosto 2022.

G. In data 21 settembre

2022 l’interessata ha dovuto lasciare la sua abitazione in seguito allo sfratto

esecutivo, trasferendosi presso __________.

H. L’interessata è stata

sentita dall’Autorità di protezione in data 21 ottobre 2022 in merito al

referto peritale e alla sua situazione personale, abitativa ed economica,

dichiarando di essere contraria all’istituzione di una misura di protezione nei

suoi confronti. Si è proceduto alla presentazione della persona proposta quale

curatore, __________, il quale ha dichiarato la sua disponibilità ad assumere

l’incarico, mentre l’interessata ha ribadito il suo disaccordo con la misura.

I. Con decisione 23

novembre 2022 l’Autorità di protezione ha revocato il mandato di controllo e

informazione affidato all’Accompagnamento Sociale __________ (dispositivo n.

1). È stata istituita a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni ex art. 394 e 395 CC, mentre l’interessata è stata

privata dell’accesso a tutti i suoi conti bancari e postali (dispositivo n. 2).

Quale curatore è stato nominato __________ (dispositivo n. 3).

J. Contro quest’ultima

decisione è insorta RE 1 mediante reclamo 22 dicembre 2022, chiedendo in via

principale l’annullamento della decisione impugnata e, subordinatamente, che la

curatela venga “limitata alla rappresentanza con la cassa di compensazione e

al pagamento delle spese che ricadono sotto le prestazioni complementari senza

blocco dei dati e dei beni e con gestione propria dell’AVS”. La reclamante

ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e

del gratuito patrocinio.

K. Con osservazioni 11

gennaio 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione

impugnata, sottolineando che le condizioni per istituire la misura contestata

sarebbero date a causa dello stato di debolezza in cui si troverebbe

l’interessata, citando a tal sostegno alcuni passaggi della perizia del

Servizio psico-sociale del 23 agosto 2022. L’interessata avrebbe bisogno di

assistenza a causa delle sue “criticità relative alla gestione delle proprie

questioni amministrative/finanziarie e legate alla sua salute, nonché al suo

benessere sociale”. L’Autorità di protezione ha evidenziato come la sua situazione

debitoria fosse in fase di peggioramento. I provvedimenti sin d’ora adottati si

sarebbero rivelati tutti insufficienti, mentre le difficoltà dell’interessata

non sarebbero risolvibili mediante le misure meno incisive proposte dalla

reclamante in via subordinata.

L. Con osservazioni 5

gennaio 2023 il curatore ha rilevato come il mandato di controllo e di

informazione non sarebbe più sufficiente ai fini di tutelare l’interessata, la

quale non avrebbe aderito al sostegno precedentemente fornito

dall’Accompagnamento sociale. Il curatore ha condiviso la necessità della

curatela istituita.

M. Con replica 19

gennaio 2023 la reclamante ha ribadito le domande formulate nel gravame,

contestando di trovarsi in uno stato di debolezza. La reclamante ha sottolineato

di non aver bisogno di assistenza a livello amministrativo, siccome abituata a

gestirsi autonomamente, asserendo che fosse l’intervento dell’Accompagnamento

sociale ad averle creato confusione nella gestione dei pagamenti. I problemi

nella gestione amministrativa sarebbero sorti unicamente a causa dei suoi più

recenti problemi di salute, che ora sarebbe migliorata. Ritenuta la situazione

tutt’ora irrisolta della figlia, la reclamante diffiderebbe dell’operato delle

autorità e dei servizi sociali in generale, facendo valere che le problematiche

legate al suo rapporto con la figlia non sarebbero un motivo sufficiente per

istituire una curatela nei suoi confronti.

N. In data 20 febbraio

2023 il curatore ha comunicato di non aver ulteriori precisazioni.

O. Con duplica 2 marzo 2023

l’Autorità di protezione ha sottolineato come dagli accertamenti peritali

emergerebbe uno stato di debolezza dell’interessata. Secondo l’Autorità di

protezione, fornire un sostegno all’interessata senza la possibilità di

amministrare i redditi e la sostanza in sua rappresentanza non sarebbe

sufficiente ai fini di tutelarla. La curatela, come definita mediante la

decisione impugnata, appare l’unica misura atta a proteggere adeguatamente

l’interessata. L’Autorità di protezione ha altresì osservato che spetterebbe al

curatore mettere a disposizione della reclamante importi adeguati ai suoi

bisogni, i quali potranno essere utilizzati dall’interessata senza alcuna limitazione.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

L’art. 390 CC elenca

i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

2.1

Cause della curatela,

ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di

debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato

di debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier,

Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art.

390.

CC n. 25; Meier, Les nouvelles

curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de

l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

Per quanto riguarda

l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea

come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi

citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere,

ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe come quelle delle

persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica. Compresi

sono anche i casi estremi di inesperienza, riluttanza, cattiva gestione, nonché

rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli

di persone nel contempo cieche e sorde. Questa nozione permette quindi di

fornire assistenza anche nei casi in cui lo stato di debolezza non può essere

chiaramente sussunto sotto il termine "disabilità mentale" o “turba

psichica”, ma impedisca comunque alla persona interessata di occuparsi

adeguatamente dei propri affari. (Messaggio concernente la modifica del CC,

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del

28.

giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v.

anche Henkel, BSK

Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 13 e 14; Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6;

CommFam Protection de l’adulte, Meier,

ad art. 390 CC n. 17; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108,

consid. 4.1).

2.2

L’esistenza di uno “stato di

debolezza” non è ancora sufficiente

per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato

non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti

che possano farlo (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432). Lo stato di

debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno

di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della

curatela) (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC

n. 17; Meier/Lukic, Introduction

au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit

de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP

del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione

relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è

chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per

l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di

curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam

Protection de l’adulte, Meier, ad

art. 390 CC n. 20; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid.

4.1).

2.3

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni

misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),

in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

3.

Ai

sensi dell’art. 399 cpv. 2 CC, appena non vi sia più motivo di mantenerla, l’Autorità

di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell’interessato, di

una persona a lui vicina o d’ufficio. L’art. 414 CC prevede che il curatore

informa senza indugio l’Autorità di protezione degli adulti sulle circostanze

che richiedono una modifica della misura o consentono la revoca della curatela.

4.

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della

protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina

d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume

le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va

ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le

parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra

i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015,

consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6);

conformemente all’art. 448 cpv. 1 CC, se necessario,

l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di

collaborare.

5.

In concreto, i

numerosi referti medici, la perizia del Servizio psico-sociale 23 agosto 2022, nonché

i vari rapporti dell’Accompagnamento sociale, dimostrano la precaria situazione

personale, sociale e finanziaria in cui si trova RE 1. Le sue discrete condizioni

di salute psico-fisica e la totale assenza di coscienza di malattia dell’interessata,

la rendono incapace di provvedere ai propri interessi (e, siccome rifiuta ogni

sostegno offertole, di designare delle persone che potrebbero assisterla). I

provvedimenti sin d’ora adottati, particolarmente il mandato di controllo e di informazione

conferito all’Accompagnamento sociale __________, si sono rivelati

insufficienti ai fini di tutelare il suo benessere. La necessità di istituire

una misura di protezione nei termini stabiliti con la decisione contestata è

pertanto condivisa dalla scrivente Camera di protezione. Difatti, la causa

della curatela (ossia lo stato di debolezza dell’interessata per il quale l’interessata

necessita di assistenza, sia a livello personale che amministrativo) è data, e

la misura risulta necessaria, nonché adeguata e proporzionale.

5.1

Precisamente, con la

perizia psichiatrica 23 agosto 2022 all’interessata sono stati diagnosticati un

“disturbo di personalità non specificato” (ICD10: F60.9) e un “disturbo

delirante” (ICD10: F22.0). I periti hanno osservato nell’interessata “alcuni

tratti che la rendono sospettosa e diffidente nei confronti degli altri e la

portano a ridurre i comportamenti pro-sociali e/o richiedere aiuto a terzi per

la risoluzione di eventuali problematiche personali in quanto la lettura

soggettiva del mondo è prevalentemente percepita come ostile e umiliante. Può

tuttavia accadere che, in particolari situazione o momenti di vita, tali tratti

divengano maggiormente pronunciati, rigidi, pervasici e disadattivi al punto da

compromettere il funzionamento.” È stato evidenziato come l’interessata “presenta

spunti persecutori che influenzano le scelte e le condotte di vita”, ciò

che si vedrebbe nella sua relazione con le istituzioni e nei rapporti

interpersonali. La prognosi è stata qualificata “variabile”, avendo i

periti ritenuto che l’interessata beneficerebbe di “una regolare presa a

carico specialistica con colloqui di psicoterapia, psico-educativi e la

ponderazione di un’eventuale assunzione regolare e monitorata di farmacoterapia”.

È stato considerato che i disturbi rilevati potrebbero influenzare la capacità

di controllo e autocritica, compromettendo quindi anche la capacità di

provvedere ai propri interessi personali e gestionali. L’interessata sarebbe “solo

parzialmente in grado di occuparsi dei propri interessi

amministrativo/finanziari”, mentre anche la sua capacità di discernimento

riguardo alla sua malattia e alla necessità di trattamento sarebbe limitata. Soffrendo

l’interessata di “un disagio psichico cronico che lo porta a essere refrattaria

al farsi aiutare, stante poi esporsi a comportamenti potenzialmente nocivi

(dare soldi a terzi, coinvolgersi in difficoltà interpersonali della figlia,

etc.) che peggiorano e amplificano il malessere psichico”, i periti hanno

infine concluso che l’interessata “necessiti del sostegno di una figura di

protezione che l’aiuti in maniera costante e regolare nell’espletamento e nella

gestione dei compiti amministravi”.

Inoltre, visti

anche i vari rapporti medici agli atti (inclusa la valutazione psicologica del

25.

maggio 2021), risulta che l’interessata è regolarmente esposta a un pericolo

concreto per la propria salute fisica in quanto si trascurerebbe al punto tale

di necessitare anche dei ricoveri ospedalieri, come già avvenuto per degli stati

di grave malnutrizione (rapporti 1 marzo 2021 e 7 ottobre 2021 dell’Ospedale __________;

rapporto medico 15 aprile 2021 del Dr. med. __________).

5.2

Risulta dunque che l’interessata

è affetta da un insieme di difficoltà psico-fisiche, le quali la rendono

parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi: non si trova in grado

né di prendersi sufficiente cura della propria persona, né di occuparsi delle

questioni amministrative. Oltre alle sue criticità personali, l’interessata è

anche chiamata a confrontarsi con le problematiche di sua figlia tossicodipendente.

È a causa di tutte queste serie ostacoli fisici, psichici, sociali e

famigliari, che l’interessata ha dovuto subire il recente sfratto

dall’abitazione presso la __________. Infatti, la reclamante ha dimostrato di

non sapersi orientare nell’ambito delle varie pratiche burocratiche ed

esecutive e di non comprendere i passi da intraprendere nei confronti dei vari

uffici, servizi e autorità coinvolti, nemmeno in seguito agli aiuti messi a

disposizione da parte dell’Accompagnamento sociale (cfr. verbale di audizione

21.

ottobre 2022 e osservazioni 5 gennaio 2023 dell’Accompagnamento sociale). Tutte

queste criticità (ancora presenti nonostante ella fosse già a beneficio di un supporto

da parte dell’Accompagnamento sociale), sono chiari elementi a comprova del suo

bisogno di assistenza nella forma di una curatela di rappresentanza e di

amministrazione dei beni. Il mandato di controllo e di informazione fin d’ora

presentato ai sensi dell’art. 392 cifra 3 CC non è stato sufficiente a tutelare

l’interessata, che ha faticato a capire e ad accettare il ruolo dell’Accompagnamento

sociale nella gestione delle sue pratiche (cfr. osservazioni 5 gennaio 2023 dall’Accompagnamento

sociale). Occorre pertanto una misura più incisiva, atta a definire in modo

concreto i compiti del curatore e quindi a permettere a quest’ultimo di agire

dove necessario in nome e per conto dell’interessata ai fini di salvaguardare i

suoi interessi. Vista la forte resistenza dell’interessata nei confronti delle

autorità e dei servizi, nonché il suo rifiuto categorico di accettare qualsiasi

forma di sostegno, è anche a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha

proceduto a bloccare l’accesso ai conti bancari e postali, così da permettere

al curatore di svolgere puntualmente il suo mandato e di iniziare a correggere

la grave situazione finanziaria dell’interessata creatasi.

5.3

Visto quanto precede,

si può concludere che lo stato di debolezza in cui si trova l’interessata la

rendono effettivamente incapace di provvedere in modo del tutto autonomo ai

propri interessi. Vista anche la sua ferma riluttanza a farsi aiutare, si è

dimostrata incapace di designare una persona che potrebbe assisterla. È pertanto

necessario che RE 1 venga affiancata da un curatore per salvaguardare i suoi

interessi personali e patrimoniali. Il reclamo deve quindi essere respinto e la

decisione impugnata confermata.

6.

Giusta

l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda

non appaia priva di probabilità di successo (b). Essendo

nel caso concreto adempiute le predette condizioni, la domanda della reclamante

di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio è accolta.

7.

Gli oneri giudiziari

seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le concrete circostanze,

si rinuncia eccezionalmente all’addebito di tasse e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia.

3. L’istanza di

ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.