9.2022.190
Istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni per uno stato di debolezza che rendono l'interessata incapace di provvedere in modo autonomo ai propri interessi o di designare una persona che potrebbe assisterla
24 ottobre 2023Italiano18 min
8 febbraio 2021 dell’Ospedale __________, l’Autorità regionale di protezione __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.190
Lugano
24 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione della curatela di rappresentanza con
amministrazione di beni e blocco di accesso ai conti bancari e postali
giudicando
sul reclamo del 22 dicembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 25 ottobre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. In seguito alla segnalazione
8 febbraio 2021 dell’Ospedale __________, l’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) è intervenuta ai fini della protezione di RE
1 (1956), affetta da diversi disturbi fisici (quale un disturbo
dell’alimentazione in uno stato di malnutrizione con un decadimento delle
condizioni generali), nonché da problemi psichici con un’assenza di critica di
malattia. L’interessata è esposta a una situazione famigliare delicata di
fronte ai problemi di tossicodipendenza della figlia.
B. Mediante decisione 9
aprile 2021 l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio psico-sociale di
__________ di effettuare una verifica della situazione a domicilio
dell’interessata. Con valutazione 25 maggio 2021 il medesimo servizio ha
concluso che fosse necessaria una strutturata presa a carico con un medico di
famiglia al fine di un monitoraggio clinico e degli aiuti domiciliari e
infermieristici. È stata ritenuta necessaria la nomina di un curatore amministrativo
avente un mandato relativo alla gestione delle questioni di salute. L’interessata
è stata sentita in merito a quest’ultimo rapporto in data 22 luglio 2021,
negando il bisogno di aiuto e rifiutando l’assistenza su tutti i fronti.
C. Con decisione 3/11
agosto 2021 l’Autorità di protezione ha rinunciato all’istituzione di una
curatela in favore di RE 1, optando di designare l’Accompagnamento Sociale di __________
quale servizio di controllo e informazione ai fini di verificare periodicamente
la situazione personale dell’interessata e per sostenerla nell’attivazione di
una presa a carico medica e degli aiuti domiciliari necessari, nonché nella ricerca
di una nuova abitazione. Con rapporto 13 gennaio 2022 l’Accompagnamento sociale
ha informato l’Autorità di protezione sulla precaria situazione abitativa
dell’interessata e sugli interventi di soccorso da parte dell’ambulanza e della
polizia per stati di malessere della figlia o per litigi. È stato osservato
come il rapporto di fiducia istaurato con l’interessata avrebbe permesso di
sostenerla solo minimamente e che andava valutata l’opportunità di una misura curatelare.
D. Con istanza 31
gennaio 2022 la società __________, amministratrice dell’appartamento abitato
dall’interessata e sua figlia, ha chiesto l’Autorità di protezione di
provvedere ad un collocamento urgente di quest’ultime presso strutture
sanitarie in grado di gestire le loro problematiche. L’interessata è stata
sentita in data 4 aprile 2022, esprimendo il suo disaccordo di sottoporsi a una
perizia psichiatrica in quanto sarebbe autosufficiente senza il bisogno di
assistenza.
E. Con decisione 7
aprile 2022 l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio di psichiatria
geriatrica territoriale __________ di effettuare una valutazione peritale di RE
1. Il reclamo 10 maggio 2022 presentato dall’interessata avverso quest’ultima
decisione è stato dichiarato irricevibile mediante sentenza 11 maggio 2022
della scrivente Camera di protezione.
F. La valutazione
peritale è stata presentata all’Autorità di protezione in data 23 agosto 2022.
G. In data 21 settembre
2022 l’interessata ha dovuto lasciare la sua abitazione in seguito allo sfratto
esecutivo, trasferendosi presso __________.
H. L’interessata è stata
sentita dall’Autorità di protezione in data 21 ottobre 2022 in merito al
referto peritale e alla sua situazione personale, abitativa ed economica,
dichiarando di essere contraria all’istituzione di una misura di protezione nei
suoi confronti. Si è proceduto alla presentazione della persona proposta quale
curatore, __________, il quale ha dichiarato la sua disponibilità ad assumere
l’incarico, mentre l’interessata ha ribadito il suo disaccordo con la misura.
I. Con decisione 23
novembre 2022 l’Autorità di protezione ha revocato il mandato di controllo e
informazione affidato all’Accompagnamento Sociale __________ (dispositivo n.
1). È stata istituita a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni ex art. 394 e 395 CC, mentre l’interessata è stata
privata dell’accesso a tutti i suoi conti bancari e postali (dispositivo n. 2).
Quale curatore è stato nominato __________ (dispositivo n. 3).
J. Contro quest’ultima
decisione è insorta RE 1 mediante reclamo 22 dicembre 2022, chiedendo in via
principale l’annullamento della decisione impugnata e, subordinatamente, che la
curatela venga “limitata alla rappresentanza con la cassa di compensazione e
al pagamento delle spese che ricadono sotto le prestazioni complementari senza
blocco dei dati e dei beni e con gestione propria dell’AVS”. La reclamante
ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio.
K. Con osservazioni 11
gennaio 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione
impugnata, sottolineando che le condizioni per istituire la misura contestata
sarebbero date a causa dello stato di debolezza in cui si troverebbe
l’interessata, citando a tal sostegno alcuni passaggi della perizia del
Servizio psico-sociale del 23 agosto 2022. L’interessata avrebbe bisogno di
assistenza a causa delle sue “criticità relative alla gestione delle proprie
questioni amministrative/finanziarie e legate alla sua salute, nonché al suo
benessere sociale”. L’Autorità di protezione ha evidenziato come la sua situazione
debitoria fosse in fase di peggioramento. I provvedimenti sin d’ora adottati si
sarebbero rivelati tutti insufficienti, mentre le difficoltà dell’interessata
non sarebbero risolvibili mediante le misure meno incisive proposte dalla
reclamante in via subordinata.
L. Con osservazioni 5
gennaio 2023 il curatore ha rilevato come il mandato di controllo e di
informazione non sarebbe più sufficiente ai fini di tutelare l’interessata, la
quale non avrebbe aderito al sostegno precedentemente fornito
dall’Accompagnamento sociale. Il curatore ha condiviso la necessità della
curatela istituita.
M. Con replica 19
gennaio 2023 la reclamante ha ribadito le domande formulate nel gravame,
contestando di trovarsi in uno stato di debolezza. La reclamante ha sottolineato
di non aver bisogno di assistenza a livello amministrativo, siccome abituata a
gestirsi autonomamente, asserendo che fosse l’intervento dell’Accompagnamento
sociale ad averle creato confusione nella gestione dei pagamenti. I problemi
nella gestione amministrativa sarebbero sorti unicamente a causa dei suoi più
recenti problemi di salute, che ora sarebbe migliorata. Ritenuta la situazione
tutt’ora irrisolta della figlia, la reclamante diffiderebbe dell’operato delle
autorità e dei servizi sociali in generale, facendo valere che le problematiche
legate al suo rapporto con la figlia non sarebbero un motivo sufficiente per
istituire una curatela nei suoi confronti.
N. In data 20 febbraio
2023 il curatore ha comunicato di non aver ulteriori precisazioni.
O. Con duplica 2 marzo 2023
l’Autorità di protezione ha sottolineato come dagli accertamenti peritali
emergerebbe uno stato di debolezza dell’interessata. Secondo l’Autorità di
protezione, fornire un sostegno all’interessata senza la possibilità di
amministrare i redditi e la sostanza in sua rappresentanza non sarebbe
sufficiente ai fini di tutelarla. La curatela, come definita mediante la
decisione impugnata, appare l’unica misura atta a proteggere adeguatamente
l’interessata. L’Autorità di protezione ha altresì osservato che spetterebbe al
curatore mettere a disposizione della reclamante importi adeguati ai suoi
bisogni, i quali potranno essere utilizzati dall’interessata senza alcuna limitazione.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
L’art. 390 CC elenca
i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
2.1
Cause della curatela,
ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di
debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato
di debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art.
390.
CC n. 25; Meier, Les nouvelles
curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de
l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Per quanto riguarda
l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea
come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles;
systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi
citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere,
ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe come quelle delle
persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica. Compresi
sono anche i casi estremi di inesperienza, riluttanza, cattiva gestione, nonché
rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli
di persone nel contempo cieche e sorde. Questa nozione permette quindi di
fornire assistenza anche nei casi in cui lo stato di debolezza non può essere
chiaramente sussunto sotto il termine "disabilità mentale" o “turba
psichica”, ma impedisca comunque alla persona interessata di occuparsi
adeguatamente dei propri affari. (Messaggio concernente la modifica del CC,
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del
28.
giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v.
anche Henkel, BSK
Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 13 e 14; Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6;
CommFam Protection de l’adulte, Meier,
ad art. 390 CC n. 17; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108,
consid. 4.1).
2.2
L’esistenza di uno “stato di
debolezza” non è ancora sufficiente
per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato
non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti
che possano farlo (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432). Lo stato di
debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno
di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della
curatela) (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC
n. 17; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit
de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP
del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione
relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è
chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per
l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di
curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam
Protection de l’adulte, Meier, ad
art. 390 CC n. 20; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid.
4.1).
2.3
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni
misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),
in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
3.
Ai
sensi dell’art. 399 cpv. 2 CC, appena non vi sia più motivo di mantenerla, l’Autorità
di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell’interessato, di
una persona a lui vicina o d’ufficio. L’art. 414 CC prevede che il curatore
informa senza indugio l’Autorità di protezione degli adulti sulle circostanze
che richiedono una modifica della misura o consentono la revoca della curatela.
4.
L’art.
446.
CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della
protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina
d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume
le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va
ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le
parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra
i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015,
consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6);
conformemente all’art. 448 cpv. 1 CC, se necessario,
l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di
collaborare.
5.
In concreto, i
numerosi referti medici, la perizia del Servizio psico-sociale 23 agosto 2022, nonché
i vari rapporti dell’Accompagnamento sociale, dimostrano la precaria situazione
personale, sociale e finanziaria in cui si trova RE 1. Le sue discrete condizioni
di salute psico-fisica e la totale assenza di coscienza di malattia dell’interessata,
la rendono incapace di provvedere ai propri interessi (e, siccome rifiuta ogni
sostegno offertole, di designare delle persone che potrebbero assisterla). I
provvedimenti sin d’ora adottati, particolarmente il mandato di controllo e di informazione
conferito all’Accompagnamento sociale __________, si sono rivelati
insufficienti ai fini di tutelare il suo benessere. La necessità di istituire
una misura di protezione nei termini stabiliti con la decisione contestata è
pertanto condivisa dalla scrivente Camera di protezione. Difatti, la causa
della curatela (ossia lo stato di debolezza dell’interessata per il quale l’interessata
necessita di assistenza, sia a livello personale che amministrativo) è data, e
la misura risulta necessaria, nonché adeguata e proporzionale.
5.1
Precisamente, con la
perizia psichiatrica 23 agosto 2022 all’interessata sono stati diagnosticati un
“disturbo di personalità non specificato” (ICD10: F60.9) e un “disturbo
delirante” (ICD10: F22.0). I periti hanno osservato nell’interessata “alcuni
tratti che la rendono sospettosa e diffidente nei confronti degli altri e la
portano a ridurre i comportamenti pro-sociali e/o richiedere aiuto a terzi per
la risoluzione di eventuali problematiche personali in quanto la lettura
soggettiva del mondo è prevalentemente percepita come ostile e umiliante. Può
tuttavia accadere che, in particolari situazione o momenti di vita, tali tratti
divengano maggiormente pronunciati, rigidi, pervasici e disadattivi al punto da
compromettere il funzionamento.” È stato evidenziato come l’interessata “presenta
spunti persecutori che influenzano le scelte e le condotte di vita”, ciò
che si vedrebbe nella sua relazione con le istituzioni e nei rapporti
interpersonali. La prognosi è stata qualificata “variabile”, avendo i
periti ritenuto che l’interessata beneficerebbe di “una regolare presa a
carico specialistica con colloqui di psicoterapia, psico-educativi e la
ponderazione di un’eventuale assunzione regolare e monitorata di farmacoterapia”.
È stato considerato che i disturbi rilevati potrebbero influenzare la capacità
di controllo e autocritica, compromettendo quindi anche la capacità di
provvedere ai propri interessi personali e gestionali. L’interessata sarebbe “solo
parzialmente in grado di occuparsi dei propri interessi
amministrativo/finanziari”, mentre anche la sua capacità di discernimento
riguardo alla sua malattia e alla necessità di trattamento sarebbe limitata. Soffrendo
l’interessata di “un disagio psichico cronico che lo porta a essere refrattaria
al farsi aiutare, stante poi esporsi a comportamenti potenzialmente nocivi
(dare soldi a terzi, coinvolgersi in difficoltà interpersonali della figlia,
etc.) che peggiorano e amplificano il malessere psichico”, i periti hanno
infine concluso che l’interessata “necessiti del sostegno di una figura di
protezione che l’aiuti in maniera costante e regolare nell’espletamento e nella
gestione dei compiti amministravi”.
Inoltre, visti
anche i vari rapporti medici agli atti (inclusa la valutazione psicologica del
25.
maggio 2021), risulta che l’interessata è regolarmente esposta a un pericolo
concreto per la propria salute fisica in quanto si trascurerebbe al punto tale
di necessitare anche dei ricoveri ospedalieri, come già avvenuto per degli stati
di grave malnutrizione (rapporti 1 marzo 2021 e 7 ottobre 2021 dell’Ospedale __________;
rapporto medico 15 aprile 2021 del Dr. med. __________).
5.2
Risulta dunque che l’interessata
è affetta da un insieme di difficoltà psico-fisiche, le quali la rendono
parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi: non si trova in grado
né di prendersi sufficiente cura della propria persona, né di occuparsi delle
questioni amministrative. Oltre alle sue criticità personali, l’interessata è
anche chiamata a confrontarsi con le problematiche di sua figlia tossicodipendente.
È a causa di tutte queste serie ostacoli fisici, psichici, sociali e
famigliari, che l’interessata ha dovuto subire il recente sfratto
dall’abitazione presso la __________. Infatti, la reclamante ha dimostrato di
non sapersi orientare nell’ambito delle varie pratiche burocratiche ed
esecutive e di non comprendere i passi da intraprendere nei confronti dei vari
uffici, servizi e autorità coinvolti, nemmeno in seguito agli aiuti messi a
disposizione da parte dell’Accompagnamento sociale (cfr. verbale di audizione
21.
ottobre 2022 e osservazioni 5 gennaio 2023 dell’Accompagnamento sociale). Tutte
queste criticità (ancora presenti nonostante ella fosse già a beneficio di un supporto
da parte dell’Accompagnamento sociale), sono chiari elementi a comprova del suo
bisogno di assistenza nella forma di una curatela di rappresentanza e di
amministrazione dei beni. Il mandato di controllo e di informazione fin d’ora
presentato ai sensi dell’art. 392 cifra 3 CC non è stato sufficiente a tutelare
l’interessata, che ha faticato a capire e ad accettare il ruolo dell’Accompagnamento
sociale nella gestione delle sue pratiche (cfr. osservazioni 5 gennaio 2023 dall’Accompagnamento
sociale). Occorre pertanto una misura più incisiva, atta a definire in modo
concreto i compiti del curatore e quindi a permettere a quest’ultimo di agire
dove necessario in nome e per conto dell’interessata ai fini di salvaguardare i
suoi interessi. Vista la forte resistenza dell’interessata nei confronti delle
autorità e dei servizi, nonché il suo rifiuto categorico di accettare qualsiasi
forma di sostegno, è anche a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha
proceduto a bloccare l’accesso ai conti bancari e postali, così da permettere
al curatore di svolgere puntualmente il suo mandato e di iniziare a correggere
la grave situazione finanziaria dell’interessata creatasi.
5.3
Visto quanto precede,
si può concludere che lo stato di debolezza in cui si trova l’interessata la
rendono effettivamente incapace di provvedere in modo del tutto autonomo ai
propri interessi. Vista anche la sua ferma riluttanza a farsi aiutare, si è
dimostrata incapace di designare una persona che potrebbe assisterla. È pertanto
necessario che RE 1 venga affiancata da un curatore per salvaguardare i suoi
interessi personali e patrimoniali. Il reclamo deve quindi essere respinto e la
decisione impugnata confermata.
6.
Giusta
l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito
patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda
non appaia priva di probabilità di successo (b). Essendo
nel caso concreto adempiute le predette condizioni, la domanda della reclamante
di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio è accolta.
7.
Gli oneri giudiziari
seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le concrete circostanze,
si rinuncia eccezionalmente all’addebito di tasse e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia.
3. L’istanza di
ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.