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Decisione

9.2022.191

Richiesta sostituzione del patrocinatore d'ufficio

15 settembre 2023Italiano13 min

reggono il cambio di legale in regime di assistenza giudiziaria, chiedendo se RE

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.191

Lugano

15 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la richiesta di sostituzione del curatore;

giudicando

sul reclamo del 23 dicembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 25 novembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. __________ (2010) e __________

(2008) sono figli di RE 1 e di CO 2. I genitori sono divorziati.

B. L’Autorità regionale

di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) si occupa da tempo

della situazione famigliare. Con decisione 19 febbraio 2019 ha istituito in

favore dei minori una curatela educativa e nominato quale curatrice __________.

C. Dopo vicissitudini

che non occorre qui rievocare, con decisione 14 dicembre 2021 l’Autorità di

protezione ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio

inoltrata da RE 1, nell’ambito delle procedure riguardanti i figli.

D. Con istanza 18 agosto

2022 RE 1, rappresentata dall’avv. PI 1 ha chiesto l’ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nell’ambito della

procedura pendente dinanzi all’Autorità di protezione.

E. Mediante decisione 4

ottobre 2022 l’Autorità di prime cure ha accolto l’istanza e posto RE 1 al

beneficio del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria, quale

patrocinatrice è stata designata l’avv. PI 1. La decisione è cresciuta in

giudicato incontestata.

Durante l’udienza del 25

ottobre 2022 dinanzi all’Autorità di protezione, alla presenza dell’avv. PI 1

quale patrocinatrice di RE 1, è stata discussa la decisione supercautelare 19

agosto 2022 (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora dei

figli).

F. Con scritto 26

ottobre 2022 indirizzato all’avv. PI 1 (trasmesso da questa all’Autorità di

protezione) RE 1 ha rescisso il contratto di mandato con effetto immediato,

lamentando un disinteresse della legale e “la totale assenza nel rappresentare

noi suoi clienti”.

G. Mediante lettera 27

ottobre 2022 l’avv. PI 1 ha allegato lo scritto di RE 1, contestando che il

rapporto di fiducia sia venuto meno e negando di aver incassato anticipi nelle

pratiche coperte da assistenza giudiziaria.

H. Con scritto 8

novembre 2022 l’Autorità di protezione ha informato la legale sui principi che

reggono il cambio di legale in regime di assistenza giudiziaria, chiedendo se RE

1 intendeva ottenere una decisione formale in merito.

I. Mediante lettera 10

novembre 2022 l’avv. PI 1 ha informato l’Autorità di prime cure che intendeva

mantenere il mandato conferitole, invitando la propria assistita a voler

comunicare all’Autorità quali fossero le sue intenzioni.

L. Con scritto 11

novembre 2022 RE 1 ha chiesto la revoca di tutti i mandati conferiti all’avv. PI

1, lamentando che la legale ha avuto “collaborazioni con ARP

nell’acquisizione di mandati su richiesta dell’autorità. Dettaglio di cui non

si è preoccupata di informarmi quando si è proposta per l’assunzione dei

mandati”.

Con scritto ulteriore

scritto 16 novembre 2022 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di tenere

in considerazione la revoca del mandato all’avv. PI 1 “che ufficialmente del

26 ottobre 2022 non rappresenta più me e mio figlio __________”.

M. Con istanza di revoca

di mandato 17 novembre 2022 RE 1 ha chiesto che il mandato dell’avv. PI 1 sia considerato

revocato dal 26 ottobre 2022.

N. Mediante decisione 25

novembre 2022 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di RE 1 e

confermato l’avv. PI 1 quale patrocinatrice nell’ambito delle procedure

riguardanti i figli __________ e __________. Ha in particolare osservato che,

in virtù del compito pubblico che svolge il patrocinatore d’ufficio, non vi è

diritto alla libera scelta e neppure un diritto alla sostituzione del

patrocinatore d’ufficio.

O. Con reclamo 28

febbraio 2023 RE 1 si è aggravata avverso la predetta decisione chiedendo che

la richiesta di cambio di patrocinatore venga accolta. Ribadisce che per lei è determinante

che l’avvocato non riceva altri mandati direttamente dall’ARP, rimproverando all’avvocato

di non aver dato seguito alle sue richieste d’incontro e che non si è sentita

tutelata in sede d’udienza. Lamenta che sarebbe stato violato il diritto di

essere sentita per non aver tenuto conto l’Autorità della “preclusione di

comunicazione”. Conclude che il rapporto di fiducia sarebbe venuto meno.

P. Con osservazioni 4

gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto che il reclamo venga respinto,

precisando che sarebbe stata la stessa RE 1 ad aver proposto il legale in

questione. Osserva che le critiche sviluppate dalla reclamante sono prive di

consistenza, generiche e non permettono di giungere alla conclusione che il

rapporto di fiducia sia venuto meno, avendo la reclamante esposto allegazioni

tali da non poter ritenere l’esistenza di motivi oggettivi, che potrebbero

giustificare la sostituzione.

Mediante osservazioni 5

gennaio 2023 l’avv. PI 1 ha chiesto che il reclamo venga respinto, ribadendo di

non aver mai incassato importi per le pratiche cui la reclamante è stata posta

al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Contestando che a RE 1 sia stata

preclusa la possibilità di contattarla, la patrocinatrice ha precisato di aver

bloccato l’indirizzo di posta elettronica in quanto il signor __________,

estraneo alla procedura, inviava continue email e richieste, ritenuto comunque

che l’email del segretariato era sempre operativo. Le allegazioni della

reclamante non avrebbero pertanto alcun fondamento e non sarebbero comprovate.

RE 1 ha rinunciato a

presentare l’allegato di replica.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 letto. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Giusta l’art. 117

CPC – che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29

Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3

con rinvii) – ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei

mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva

di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli

anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un

patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso

integralmente o in parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili

alla controparte (cpv. 3).

2.1

In virtù del compito

pubblico che egli svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un

rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere

retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF

141.

III 560 consid. 3.2.2; DTF 122 I 1 consid. 3a; TREZZINI, in: Trezzini e

al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 32 seg. ad art. 118;

RÜEGG/RÜEGG, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 15 seg. ad art. 118;

HUBER, in: Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar (DIKE), 2a ed., 2016, n. 12

ad art. 118; EMMEL, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO,

3a ed., 2016, n. 11 seg. ad art. 119; Sentenza III CC TA 13.2020.97/98 dell’11

febbraio 2021).

2.2

Non vi è un diritto

alla libera scelta del patrocinatore d’ufficio, incombenza questa che spetta al

giudice e non già alla parte, che può indicare una preferenza da cui, invero,

nella prassi ci si può scostare solo per fondati motivi (art. 119 cpv. 2 ultima

frase CPC; DTF 141 I 70 consid. 6.2; COLOMBINI, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heizmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 12 ad art.

119; TAPPY, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 9 ad art. 119;

WUFFLI/FUHRER, in: Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (DIKE),

2019, n. 530 segg.; TREZZINI, op. cit., n. 26 ad art. 118).

2.3

Non esiste neppure un

diritto alla sostituzione del patrocinatore d’ufficio (DTF 141 I 70 consid.

6.2) e tale ipotesi non soggiace nemmeno all’art. 398 cpv. 3 CO: il

patrocinatore d’ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un altro

avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e non ha

diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo consenso

(BÜHLER, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 76 ad art. 118). In difetto della

preventiva autorizzazione del giudice nemmeno l’ipotesi di una revoca

unilaterale o d’intesa con il proprio assistito (giusta l’art. 404 CO) entra in

considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; BÜHLER, op. cit., n. 72 ad art.

118). Alla stessa stregua del patrocinatore d’ufficio già designato (BÜHLER,

op. cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad

assolvere, anche la revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito dell’incarico

di rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà

alla preventiva autorizzazione del giudice.

2.4

Il patrocinatore che

opera in regime di gratuito patrocinio è di principio tenuto a portare a

termine il compito di rappresentanza affidatogli, e il giudice ne autorizza la

sostituzione se sono dati motivi oggettivi su cui, previa istanza, si pronuncia

con decisione impugnabile (DTF 141 I 70 consid. 6.2; TREZZINI, op. cit., n. 28

ad art. 118; RÜEGG/RÜEGG, op. cit., n. 15 ad art. 118; HUBER, op. cit., n. 12 e

15.

ad art. 118; EMMEL, op. cit., n. 11 ad art. 119; BÜHLER, op. cit., n. 72 e

76.

ad art. 118). Una perdita soggettiva di fiducia nel patrocinatore non

giustifica ancora una sostituzione, anche se nel diritto di famiglia è

ipotizzabile un minor rigore, e maggiori restrizioni s’impongono se quel motivo

ha già giustificato una precedente sostituzione o se la procedura si trova già

ad uno stadio avanzato (COLOMBINI, op. cit., n. 14 ad art. 119).

2.5

L’esigenza di sottoporre

al giudice la richiesta di interruzione anticipata della rappresentanza e la

sostituzione del legale non è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto

che il subingresso di un nuovo avvocato comporta in genere un aumento di costi

che, in regime di gratuito patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (RÜEGG/

RÜEGG, op. cit., n. 15 ad art. 118) e quindi della collettività.

3.

Come a giusto titolo

rilevato dall’Autorità di prime cure, in regime di gratuito patrocinio non v’è

base legale che conferisce un diritto alla libera scelta del patrocinatore

d’ufficio, rispettivamente alla libera sostituzione del medesimo, facoltà che

compete al giudice.

3.1

La critica della

reclamante secondo cui un patrocinatore d’ufficio non dovrebbe assumere più di

un mandato all’interno della stessa Autorità risulta infondata.

Come a giusto titolo

rilevato dalla stessa Autorità, a cui incombe l’obbligo di discrezione di cui

all’art. 451 CC, l’Autorità di prime cure non era tenuta ad informare la

reclamante di eventuali altrui mandati ricevuti dall’avv. PI 1. L’Autorità ha

inoltre giustamente rilevato che se un legale riceve un mandato da un’autorità

ciò ancora non permette di affermare che via sia un conflitto di interessi.

RE 1 nel proprio gravame

non si confronta con tali motivazioni.

3.2

Quanto alla critica

secondo cui l’avv. PI 1 avrebbe chiesto degli anticipi a RE 1, malgrado la

concessione del gratuito patrocinio, va rilevato che l’avvocato ha precisato e

documentato di aver chiesto degli anticipi in relazione a diversi altri mandati

non coperti da assistenza giudiziaria ed estranei alla presente procedura (cfr.

osservazioni 5 gennaio 2023 e documentazione agli atti). Nelle varie richieste

d’acconto la legale rendeva peraltro attenta RE 1 che gli stessi non erano

riferiti “a incarti coperti da assistenza giudiziaria”. Quanto agli

acconti chiesti prima della concessione del gratuito patrocinio, l’avvocato ha

dimostrato di aver rinunciato alla pretesa (cfr. email 31 agosto 2022).

3.3

Anche le critiche

della reclamante secondo cui l’avvocato non sarebbe stato reperibile e le

sarebbe stata preclusa la possibilità di contattarla risultano infondate e

inconsistenti. L’avv. PI 1 ha precisato di aver a più riprese informato RE 1 di

non voler più essere contattata da terze persone (in particolare dal signor __________)

siccome estranee alla procedura. L’avvocato ha dimostrato di aver più volte

informato la reclamante sui modi e le forme adeguate per prendere contatto con

lo Studio legale (cfr. lettera 15 novembre 2022 agli atti). La censura è

pertanto da ritenere infondata.

4.

L’Autorità di

protezione ha ritenuto che le generiche critiche della reclamante non

permettono di giungere alla conclusione che il rapporto di fiducia sia venuto

meno, avendo la stessa esposto allegazioni tali da non potersi ritenere

l’esistenza di motivi oggettivi, che potrebbero giustificare la sostituzione.

Pur ammettendo una perdita

di fiducia di RE 1 nei confronti della legale, va rilevato, come indicato

dall’Autorità di prime cure, che RE 1 ha già chiesto in passato la sostituzione

del patrocinatore d’ufficio, proponendo appunto l’avv. PI 1 (solo dieci mesi

dopo la nomina della precedente patrocinatrice).

Va altresì considerato che

RE 1 nella propria istanza postula la sostituzione del legale di rappresentanza

ma non indica il nominativo del legale che intende proporre e si limita ad

indicare di essere alla ricerca di un legale che subentri nei mandati dell’avv.

PI 1.

Tutto quanto considerato, la

decisione dell’Autorità di prime cure, debitamente motivata e sostanziata,

resiste alle generiche critiche della reclamante e va pertanto confermata.

5.

A titolo abbonziale

va rilevato che indipendentemente dall’esito della presente decisione, non è

preclusa la facoltà ad RE 1, in un’eventuale futura procedura dinanzi

all’Autorità di protezione, qualora ne saranno adempiute le condizioni ed in

base all’oggetto e alla portata della vertenza, di riproporre la richiesta di

sostituzione del patrocinatore d’ufficio.

6.

Gli oneri

processuali seguirebbero la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm), ma viste le

circostanze si prescinde, eccezionalmente dal loro prelievo. Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano né spese né tasse di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.