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Decisione

9.2022.193

Istituzione curatela, nomina curatore

6 dicembre 2023Italiano24 min

2022 il dr. med. __________ ha informato l’Autorità regionale di protezione __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.193

Lugano

6 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione

del reddito e del patrimonio

giudicando

sul reclamo del 28 dicembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 24 novembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con scritto 28 giugno

2022 il dr. med. __________ ha informato l’Autorità regionale di protezione __________

(di seguito: Autorità di protezione) della situazione preoccupante di RE 1 e

della moglie, chiedendo un intervento urgente al fine di poter procedere al

ricovero in un istituto per anziani, necessario in particolare per la moglie, † __________, in seguito defunta.

Da un aggiornamento dell’11 luglio 2022 è risultato che i coniugi erano stati

nel frattempo ricoverati.

B. RE 1 con scritto del

29 agosto 2022 ha chiesto la nomina di una curatrice, precisando di necessitare

di un aiuto per sé e per la moglie. Egli ha chiarito che fino a quel momento un

nipote residente in __________ si era occupato delle questioni amministrative,

ma che non aveva disponibilità ulteriore. Di conseguenza ha proposto di

nominare quale curatrice la signora CURA 1.

C. Tramite certificato

medico del 26 settembre 2023 il dr. med. __________ ha chiarito la necessità

per motivi medici (“lieve declino cognitivo, MMS 24/30”)

dell’istituzione di una curatela amministrativa per RE 1.

D. Il 17 ottobre 2022

l’Autorità di protezione ha tenuto un’udienza alla presenza di RE 1 e della

moglie, nella quale è stata spiegata loro la procedura e presentata CURA 1,

disposta ad assumere il mandato di curatrice.

E. Con due decisioni

separate recanti la medesima data, il 24 novembre 2022 l’Autorità di protezione

ha istituito una misura di protezione a favore di ciascun coniuge, e meglio una

curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e della sostanza in

applicazione degli artt. 394 e 395 CC, nominando quale curatrice CURA 1.

F. Contro le suddette

decisioni sono insorti entrambi i coniugi RE 1 e __________, con due reclami

separati. Il marito chiede in particolare l’annullamento della decisione e la

conseguente revoca della misura di protezione istituita. Subordinatamente

chiede di riformare la decisione, nominando il nipote __________ invece di CURA

1. Nel caso di mancato accoglimento del reclamo, RE 1 postula inoltre che

questa Camera inviti l’Autorità di protezione a procedere in modo celere agli

accertamenti atti a verificare l’idoneità del nipote ad assumere il mandato. Il

reclamante sostiene di non aver richiesto l’istituzione della misura di protezione,

né la nomina di CURA 1. Ritiene che sia stato violato il principio inquisitorio

e il suo diritto di essere sentito e che non sia stata verificata la sua reale

volontà, mentre la procedura sarebbe stata avviata dall’istituto di cura in cui

risiede. Quanto alla scelta del curatore, afferma che il nipote si è sempre

occupato di aiutare, gratuitamente, lui e la moglie nella gestione delle

pratiche amministrative e finanziarie e che sarebbe suo desiderio che ciò

continuasse, anche nell’ottica di un risparmio. Trasmette quindi una

dichiarazione di __________, che conferma il suo accordo a continuare ad

occuparsi dell’amministrazione del patrimonio e del reddito dei coniugi __________,

come fatto negli ultimi anni.

La moglie è deceduta il 2023

e la sua procedura è quindi oggetto di una decisione separata, di stralcio

(inc. 9.2022.194).

G. Con osservazioni 30

dicembre 2022/ 2 gennaio 2023, l’Autorità di protezione ha chiesto a questa

Camera di respingere il reclamo e confermare la decisione impugnata. Riferisce

di chinarsi esclusivamente sull’opposizione alla nomina della curatrice

designata, ritenendo che nel reclamo non vi sarebbero contestazioni relative

alla fondatezza della misura, né per i motivi medici alla base della stessa, né

in relazione ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Quanto alla nomina

di CURA 1, l’Autorità di primo grado precisa che è stata proposta

dall’interessato, su consiglio dell’istituto dove risiede. RE 1 avrebbe quindi

escluso che il nipote potesse assumere il mandato per ragioni pratiche, vista

la sua distanza. L’Autorità di protezione considera che non sarebbe data alcuna

violazione del diritto di essere sentito di RE 1, che durante l’udienza del 17

ottobre 2022 ha precisato che era suo desiderio seguire i consigli della

direzione della Casa per anziani. L’Autorità di prime cure ritiene quindi non

rientrasse nei suoi compiti contattare altri famigliari, vista la situazione,

tenuto conto della distanza geografica e delle scarse conoscenze del sistema

sociale e del diritto svizzero del nipote, con il quale l’interessato avrebbe

riferito di non avere contatti da due anni.

H. La curatrice CURA 1

ha presentato le proprie osservazioni il 16 gennaio 2023. Essa sostiene che RE

1 e la moglie sono stati coinvolti nella procedura e hanno avuto modo anche di

formulare domande durante l’incontro del 17 ottobre 2022, alle quali sono state

fornite risposte esaustive. Chiarisce il ruolo dei famigliari e sostiene di

ritenere che una figura esterna alla famiglia sia giustificata per rispondere

al meglio alle necessità amministrative dei coniugi.

I. In data 9 febbraio

2023 l’Autorità di protezione ha trasmesso a questa Camera una documentazione

dalla quale emergono numerosi prelievi importanti di denaro dai conti di RE 1,

che dopo una verifica eseguita dalla polizia sono risultati effettuati dal

nipote __________, senza interpellare la curatrice ed esponendo potenzialmente

a rischio la situazione economica dello zio.

J. Con replica 9

febbraio 2023 RE 1 ha ribadito le proprie richieste, sostenendo che la scelta

della curatrice non tiene conto della sua reale volontà. Riafferma di non aver

compreso la portata della procedura e le sue conseguenze, in particolare relativamente

alle prestazioni della curatrice, non immaginando che fossero onerose.

K. Il 13 febbraio 2023

l’Autorità di protezione ha rimandato a quanto già espresso nelle osservazioni

del 30 dicembre 2023.

Con ulteriore scritto 15

febbraio 2023 l’Autorità di primo grado ha trasmesso uno scritto della

curatrice, con il quale annuncia il prelevamento di fr. 2'500.– dal conto del

curatelato, che il nipote ha confermato di aver effettuato, a suo dire per

coprire le spese legali per conto dello zio.

L. Tramite duplica del

16 febbraio 2023 CURA 1 ha precisato di essere conosciuta in diverse case

anziani, dove gestisce alcune misure di protezione. Sostiene di essere stata

accolta positivamente da RE 1 nelle precedenti settimane e che egli le avrebbe

riferito di non essersi direttamente occupato della procedura di reclamo, bensì

il nipote. La curatrice conclude precisando che molte procedure amministrative

precedenti la sua nomina non sono state trattate dal nipote, cosi come la dichiarazione

fiscale, per la quale RE 1 avrebbe sempre fatto capo a terzi. Da ciò essa

deduce di ritenere giustificata l’istituzione della misura e la sua nomina,

come decisa dall’Autorità di protezione.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

RE 1 chiede di annullare

la decisione impugnata e revocare la misura di protezione istituita.

Subordinatamene egli ne chiede la riforma, con la nomina del nipote __________

invece di CURA 1, scelta dall’Autorità di protezione. Nel caso di mancato

accoglimento del reclamo, RE 1 postula che questa Camera inviti l’Autorità di

protezione a procedere in modo celere agli accertamenti atti a verificare

l’idoneità del nipote ad assumere il mandato. In particolare il reclamante contesta

la sua posizione, sostenendo di non aver potuto esprimere adeguatamente la

propria volontà relativamente all’istituzione della misura di protezione e alla

nomina della curatrice, in quanto non ne avrebbe compresa la portata, la

procedura essendo a suo dire stata avviata dall’istituto di cura in cui

risiede. Quanto alla scelta del curatore, egli sostiene che il nipote si

sarebbe sempre occupato di aiutare, gratuitamente, lui e la moglie nella

gestione delle pratiche amministrative e finanziarie e che sarebbe quindi suo

desiderio che ciò continuasse, anche nell’ottica di un risparmio. Dal canto suo

l’Autorità di protezione conferma la propria decisione, ritenendo infondata la

contestazione dell’istituzione della misura di protezione, in quanto non

motivata. Relativamente alla scelta del curatore chiarisce di non aver avuto

motivi durante la procedura per valutare l’idoneità di famigliari, ritenuto che

alla specifica domanda espressa durante l’udienza indetta per presentare ai

coniugi la candidata curatrice, non erano emerse preferenze o richieste di

altro tipo. Non ritiene quindi necessario l’esame dei presupposti per la nomina

del nipote indicato in seguito da RE 1, con riferimento in particolare alla

distanza geografica e alla conoscenza del sistema sociale e giuridico svizzero.

La curatrice CURA 1, nelle proprie osservazioni precisa di essere stata ben

accolta da RE 1 e solleva interrogativi circa la precedente amministrazione,

affermando che molte questioni non erano state gestite.

3.

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione

comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195

consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La

giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto

dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia

presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di

consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2;

DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1

con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non

pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non

pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di

esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.

5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del

5.

novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento

versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di

decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i

tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4).

Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il

1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).

In materia di protezione

dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative

che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC

garantisce infatti alla persona interessata (non al curatore, né ad altri terzi)

il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di

protezione che decide la misura (STF del 12 febbraio

2018, inc. 5A_706/2017 consid. 4.3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013

consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; Maranta/Auer/Marti, in: BSK ZGB I, 6a ed.

2018, ad art. 447 CC n. 9). Tale garanzia è ribadita

dall’art. 23 LPMA.

3.1

Dai

principi qui richiamati non si evince che il diritto di essere sentito di RE 1 sia

stato violato. Quanto lamentato nel reclamo non trova riscontro oggettivo agli

atti, il reclamante essendo invece stato coinvolto nella procedura e sentito

anche oralmente dall’autorità di prime cure prima dell’emanazione della

decisione impugnata.

4.

L’art. 390 CC elenca

i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

Cause della

curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi

stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un

analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre

2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc.

9.2017.118

consid. 4.1-4.3; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet,

Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag.

106-107).

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno

2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere

necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della

proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

Per quanto riguarda l’ampia nozione di analogo stato di debolezza, la dottrina

sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam

Protection de l’adulte, Meier,

art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.

386, pag. 184; Meier, Les

nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).

Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione

consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze

analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una

turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva

gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi

in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw.Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,

ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17).

L’esistenza di uno stato

di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura:

occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere

ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio,

pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come

conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato

(presupposto “sociale” della curatela) (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw.Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193;

COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza

CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).

L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di

affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è

determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella

scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al

curatore (CommFam. Protection de l’adulte, Meier,

art. 390 CC n. 20).

4.1

In

generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per

l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni

modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a

ritroso” l’esame delle condizioni, l’Autorità potendosi mostrare meno

esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga

una curatela di sostegno, rispetto ad esempio ad una curatela generale (cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.

cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,

op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc.

9.2013.175).

Giusta l’art. 391 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione definisce le sfere

di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato. Le sfere di

compiti riguardano la cura della persona, gli interessi patrimoniali o le

relazioni giuridiche (cpv. 2).

4.2

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni

misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),

in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,

l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e

i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da

solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432; BSK

Erw. Schutz, Henkel,

ad art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier,

ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138).

4.3

Ai

sensi dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a

determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una

curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di

conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se

non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è

obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC,

se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni,

l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal

curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del

reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di

reddito e patrimonio.

5.

L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito

della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione

esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e

assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

6.

Nel

caso concreto, come giustamente osservato dall’Autorità di protezione, il reclamante

non presenta validi argomenti a sostegno della sua richiesta principale di

annullare l’istituzione della misura di protezione, non contestandone

concretamente i presupposti. Di conseguenza, nella misura in cui tale

richiesta, immotivata, possa essere considerata ricevibile, va respinta.

7.

Ai

sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore

una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad

adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga

personalmente i suoi compiti. Può segnatamente essere nominato un privato, uno

specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore

professionale. La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia

tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per tale funzione

e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la

condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio

concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti,

diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006

6391.

pag. 6438). Ai sensi dell’art. 402 cpv.

1.

CC, in circostanze particolari l’autorità di protezione può conferire

la curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce se la funzione va

esercitata congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori. L’esercizio

congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle

quali essa è conferita. Questo s’impone in quanto l’esercizio in comune di un

mandato esige la disponibilità e la capacità di collaborare strettamente

(CommFam Protection de l’adulte, Häfeli.,

ad art. 402 CC n. 4).

La persona

nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a

svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle

competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali,

metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique

Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss). In ogni situazione

concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze

personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella

fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario

per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una

situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le

questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una

risposta globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta,

tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF

5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).

7.1

L’art. 401 CC prevede

che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia,

l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è

idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non

gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’autorità gli

dà soddisfazione (cpv. 2).

7.2

Diversamente dalle

proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi

dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei congiunti quanto alla persona del

curatore devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto

possibile”: l’autorità di protezione dispone dunque di un potere di

apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica

più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine

all’interessato (Steinauer/ Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag.

552). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né

tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore,

disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam Protection de

l’adulte, Häfeli, ad art. 401 CC

n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai

sensi dell’art. 380 vCC (BSK Erwachsenenschutz, Reusser, ad art. 401 CC n. 2; CommFam Protection de

l’adulte, Häfeli, ad art. 401 CC

n. 2).

8.

In subordine RE 1

chiede di nominare il nipote __________ in sostituzione della curatrice

prescelta all’esterno della cerchia familiare. Si rileva innanzitutto che

l’idoneità di CURA 1 non è posta in discussione, bensì il reclamante afferma che

il nipote __________, malgrado la distanza geografica (risiede a __________) sarebbe

disponibile ad assumere il mandato e di conseguenza a continuare, come in

passato, a gestire le “pratiche amministrative” a titolo gratuito.

In primo luogo

giova ricordare che nel corso del procedimento di prima istanza non è mai

pervenuta una richiesta di nomina del nipote da parte del reclamante. Sia

nell’istanza con cui ha chiesto l’intervento dell’Autorità di protezione, sia

durante l’udienza del 17 ottobre 2022, RE 1 ha precisato che __________ non

aveva la disponibilità e la possibilità di assumere il mandato di curatore.

Dagli atti, e in particolare dal verbale del suddetto incontro, risulta pertanto

che la scelta di CURA 1 sia stata suggerita dalla direzione dell’istituto di

cura che ospita il reclamante (trattandosi di una persona nota per assumere

tali mandati), con l’accordo dell’interessato. Emerge altresì che RE 1 abbia

accolto positivamente la curatrice anche dopo l’inoltro del reclamo e che le

avrebbe riferito che della procedura si starebbe occupando direttamente il

nipote, mentre egli non avrebbe mai incontrato personalmente l’avvocato che lo

rappresenta (cfr. duplica di CURA 1 del 16 febbraio 2023).

Come visto in precedenza,

l’Autorità di protezione non è vincolata dalle proposte che provengono

dall’interessato o dai suoi congiunti, né dal rifiuto opposto ad un determinato

curatore e deve prendere in considerazione tali desiderata unicamente “per

quanto possibile”. Dispone invece di un ampio potere di apprezzamento, che

nella fattispecie ha esercitato scegliendo (e confermando nella presente

procedura) CURA 1 sulla scorta di una ponderazione complessiva delle

circostanze. Di conseguenza, la scelta non appare oggettivamente criticabile e

la censura fondata sull’art. 401 CC non può trovare accoglimento.

Abbondanzialmente, si

evidenzia che la decisione impugnata è stata dichiarata immediatamente

esecutiva e RE 1 non ha chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo al

reclamo. La curatrice risulta quindi essere in funzione ormai da oltre un anno,

senza che questa Camera abbia ricevuto particolari indicazioni contrarie al

buon svolgimento del mandato, ciò che lascia supporre una conferma della collaborazione

da parte del reclamante.

8.1

Nel suo reclamo RE 1

chiede infine che qualora questa Camera non accolga le sue richieste, almeno

inviti l’Autorità di protezione a svolgere gli accertamenti volti a confermare

l’idoneità e la disponibilità del nipote e proceda essa stessa alla

sostituzione.

Al proposito occorre

rammentare che le misure di protezione sono destinate a un periodico riesame da

parte dell’Autorità di primo grado, competente per qualsiasi modifica. Se il

contenuto del reclamo fosse da considerare quale richiesta di

sostituzione della curatrice, in ogni caso la sua evasione è quindi di

competenza di quest’ultima. Vista la particolarità della fattispecie, le spetterà

quindi verificare le richieste di RE 1, la sua volontà e la sua capacità, come

pure eventualmente l’idoneità e la disponibilità di altre persone da lui

indicate per assumere il mandato di curatore. In tal senso l’Autorità di prime

cure è di conseguenza invitata a procedere, come di sua competenza, alle

periodiche verifiche e all’eventuale evasione delle richieste del reclamante.

9.

Visto

quanto precede, nella misura della sua ricevibilità il reclamo va respinto e la

decisione impugnata confermata, con l’invito all’Autorità di protezione a procedere

con le valutazioni di cui al considerando precedente. Gli oneri processuali

seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo, per

quanto ricevibile, è respinto. L’Autorità di protezione è invitata a procedere

ai sensi dei considerandi.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.