9.2022.2
Autorità parentale e diritto di determinare il luogo di dimora di un minore la cui madre è sottoposta a curatela generale. Collocamento presso una famiglia d’affido.
3 maggio 2022Italiano19 min
decisione 25 luglio 2017 (curatrice generale è attualmente la signora __________.
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.2
Lugano
3 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la figlia PI 1;
giudicando
sul reclamo del 12 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 10 dicembre 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2020) è figlia
di RE 1 e di PI 2.
B. RE 1 è al beneficio
di una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, istituita dall’Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) mediante
decisione 25 luglio 2017 (curatrice generale è attualmente la signora __________.
C. Dopo aver sentito RE
1 e PI 2, convocati in relazione all’imminente gravidanza (udienze 18 agosto
2020), con decisione 23 settembre 2020 l’Autorità regionale di protezione ha:
conferito mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di svolgere
una valutazione del nucleo famigliare di RE 1 (da estendersi anche a PI 2)
proponendo eventuali misure a protezione del nascituro; dato mandato al
Servizio medico psicologico (SMP) di svolgere una valutazione sulle capacità
genitoriali di entrambi i genitori.
D. Con decisione 24
settembre 2020 il Pretore del Distretto di __________ ha autorizzato i coniugi
a vivere separati, accogliendo la richiesta di misure a tutela dell’unione
coniugale inoltrata da RE 1.
E. Con decisione supercautelare
25 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha privato PI 2 del diritto di
determinare il luogo di dimora della figlia PI 1 e collocato la minore presso __________.
F. L’Autorità di prime
cure ha convocato le parti per un’udienza di discussione (2 ottobre 2020), PI 2
non si è presentato, mentre RE 1 ha informato di essere intenzionata a
trasferirsi con la figlia presso __________, in attesa che venga svolta la
valutazione socio-ambientale.
G. Con decisione 2
ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha confermato in via cautelare la decisione
25 settembre 2020. Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
H. Nel frattempo,
all’udienza 9 novembre 2020 il Pretore di __________ ha omologato l’accordo di
divorzio presentato da RE 1 e PI 2, autorizzandoli a vivere separati e ha
disposto che, essendo sottoposta a curatela generale, RE 1 non detiene
l’autorità parentale su PI 1, precisato che il padre, privato del diritto di
determinare il luogo di dimora della figlia, intende rinunciare all’autorità
parentale.
I. Il 17 febbraio 2021
il Servizio medico psicologico (SMP) ha presentato la propria valutazione esprimendo
un giudizio di “non idoneità delle capacita genitoriali” della madre (il
padre non è stato possibile valutarlo per mancata collaborazione). Il perito
ritiene indicato un affido extra-famigliare a lungo termine, con mantenimento e
cura delle relazioni con la madre RE 1 e la sua famiglia, l’inserimento al nido
e regolari visite di controllo dello sviluppo psico-motorio da parte del
pediatra.
J. Il 12 marzo 2021
l’UAP ha trasmesso la valutazione socio-ambientale, che si conforma con le
conclusioni della valutazione del SMP, indicando di “non vedere altre
soluzioni che un suo collocamento a lungo termine in una famiglia d’affido
neutra”, ritenendo indispensabile che venga istituita una tutela a favore
della minore.
K. Con scritto 13 marzo
2021 il nonno materno di PI 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di poter
avere l’affidamento della nipote, precisando di essere disposto a ridurre il
suo grado di lavoro al fine di potersi occupare della figlia e della nipote.
L. Durante l’udienza 16
marzo 2021 l’Autorità di protezione ha discusso con la madre le risultanze
della perizia del SMP e della valutazione dell’UAP, informando che prenderà in
considerazione la disponibilità del nonno materno a diventare famiglia d’affido.
M. Con scritto 16 marzo
2021 il padre di PI 1, PI 2, ha informato l’Autorità di protezione di essere
intenzionato a richiedere al Pretore l’esercizio dell’autorità parentale e l’affido
della figlia.
N. Con decisione 22
marzo 2021 l’Autorità di protezione ha dato mandato all’UAP di trovare
un’adeguata famiglia d’affido per PI 1 oppure un’idonea struttura
d’accoglienza.
O. Con decisione 30
marzo 2021 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una tutela
per minorenni (art. 327 a-c CC), nominando quale tutrice la signora CURA 1.
P. Mediante decisione 15
luglio 2021 il Pretore ha sciolto il matrimonio di RE 1 e PI 2, confermando che
quest’ultimo non ha l’autorità parentale sulla figlia.
Q. Il 26 novembre 2021
la tutrice CURA 1 ha trasmesso un rapporto sulla situazione della minore e
della madre.
R. Il 17 dicembre 2021 PI
1 ha trascorso la sua prima notte presso la famiglia affidataria proposta
dall’UAP.
S. Mediante decisione 10
dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha: revocato il collocamento di PI 1
presso __________ dal 17 dicembre 2021 (dispositivo n. 1); collocato la minore
presso la famiglia affidataria (dispositivo n. 2); approvato il progetto
educativo 29 novembre 2021 presentato dall’UAP (dispositivo n. 3); disposto che
i diritti di visita della minore con la madre sono disciplinati dalla curatrice
(dispositivo n. 5); dichiarato la decisione immediatamente esecutiva, togliendo
ad un eventuale reclamo l’effetto sospensivo (dispositivo n. 9).
T. Con scritto 28
dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha ribadito al nonno materno e alla sua
compagna che qualora volessero chiedere l’affidamento della minore dovranno
segnalare la loro candidatura all’UAP (che dovrà effettuare le necessarie
valutazioni).
U. Mediante reclamo 12
gennaio 2022 RE 1 si è aggravata avverso la predetta decisione postulando,
nelle more del giudizio, che PI 1 le venga provvisoriamente affidata con
l’onere di trasferirsi a vivere presso il domicilio del padre RE 2 (e della
compagna) e che venga ordinata una nuova perizia sulle sue capacità genitoriali
(da affidare a specialisti indipendenti i quali stabiliranno se sussistono
effettive turbe nella personalità e in che misura eventualmente incidono sulla
capacità genitoriale e se tali criticità possano essere ovviate con un progetto
terapeutico e/o adeguati sostegni della rete; nel merito chiede l’annullamento
della decisione).
La reclamante lamenta
la mancata revoca della misura di curatela generale istituita in suo favore. La
decisione impugnata si baserebbe unicamente sul referto del SMP, a suo avviso
lacunoso ed esperito poco dopo la nascita della figlia. Agli atti non vi
sarebbero seri e documentati motivi per negare definitivamente la sua capacità
genitoriale.
V. Con osservazioni 9
febbraio 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione
impugnata e la reiezione del reclamo. Ha precisato che i presupposti per
l’istituzione della curatela generale vi erano e vi sono ancora oggi,
puntualizzando che la questione non è comunque oggetto del presente reclamo. L’Autorità
di prime cure contesta che vi sia la necessità di esperire un ulteriore aggiornamento
peritale, indicando che dagli accertamenti agli atti vi è la conferma della non
idoneità circa la capacità genitoriale della madre. Non avendo RE 1 l’autorità
parentale, non le può in ogni caso essere attribuita la custodia della figlia.
La tutrice CURA 1 e la
curatrice __________ non hanno presentato osservazioni. Neppure il padre ha
formulato osservazioni.
Mediante replica 21 marzo
2022 RE 1 ha riconfermato i contenuti del proprio reclamo. Ha ribadito che la
curatela generale è stata istituita frettolosamente, senza un’approfondita
perizia e che la valutazione sulla capacità genitoriale è antecedente di quasi
dieci mesi alla decisione di affido qui contestata. A mente della reclamante la
revoca dell’autorità parentale non comporta un divieto assoluto di affido.
L’Autorità di protezione
ha rinunciato a presentare una duplica.
W. Nel frattempo con
decisione 14 febbraio 2022 questo giudice ha respinto la richiesta di
restituzione dell’effetto sospensivo formulata da RE 1 mediante reclamo 12
gennaio 2022.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC,
occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la
decisione impugnata l’Autorità di protezione ha revocato il collocamento
di PI 1 presso __________, ha collocato la minore presso una famiglia
affidataria, approvato il progetto educativo presentato dall’UAP (29 novembre
2021) e disposto che i diritti di visita della minore con la madre sono
disciplinati dalla curatrice.
Ha precisato che i
presupposti per l’istituzione della curatela generale vi erano e vi sono ancora
oggi, puntualizzando che la questione non è comunque oggetto del presente
reclamo. L’Autorità ha indicato che appare nell’interesse della minore
procedere al suo collocamento presso la famiglia affidataria. Ritenuto che RE 1
è sottoposta a curatela generale e non ha l’autorità parentale sulla figlia,
alla stessa non può in ogni caso essere attribuita la custodia della figlia.
Dagli accertamenti esperiti traspare comunque la mancata capacità genitoriale
della madre.
3.
Con il gravame in
oggetto RE 1, postula l’annullamento della predetta decisione, lamentando in
primo luogo che la curatela generale sarebbe stata istituita in suo favore in
modo affrettato e senza una perizia approfondita, indicando che la stessa
andrebbe revocata. La reclamante lamenta che valutazione sulla capacità
genitoriale è antecedente di quasi dieci mesi alla decisione di affido e
pertanto andrebbe ordinata una nuova perizia.
4.
In virtù del
principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, l'Autorità
di protezione nel suo apprezzamento non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).
l citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale
federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004
del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Detto principio impone
all’Autorità di protezione di chiarire i fatti e prendere in considerazione
d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una
decisione conforme al bene del minore. L’Autorità di protezione può istruire la
fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove
in modo inabituale (sulla possibilità di utilizzare mezzi di prova “inabituali”,
non previsti dall’art. 168 cpv. 1 CPC, v. STF 5A_991/2015 del 29 settembre
2016, consid. 6.2; Meier/Stettler,
Droit de filiation, 6ͣed. 2019, nota 1764 pag. 492 e riferimenti.),
procurarsi d’ufficio rapporti allestiti da terzi, anche se tale modo di
procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 413
consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1
e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466.).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dall’obbligo di collaborare attivamente alla
procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale
federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
5.
In concreto va
innanzitutto contestualizzato il reclamo. Va in particolare precisato che
oggetto della presente è la decisione dell’Autorità di protezione di collocare
la minore PI 1 presso una famiglia affidataria.
Con il reclamo in esame RE
1.
mette in discussione la fondatezza della curatela generale istituita in suo favore
dall’Autorità di protezione mediante decisione 25 luglio 2017, lamentando che
sarebbe infondata, immotivata e andrebbe revocata.
Tale richiesta, appare
nuova, essendo stata formulata unicamente in sede di reclamo, non può essere messa
in discussione in questa sede. Ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 LPAmm, non sono
ammesse nuove domande nel procedimento di secondo grado (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 57 n. 2
LPamm), esse sono dunque irricevibili. Diversamente si priverebbero le parti
del doppio grado di giudizio.
Al riguardo va peraltro
indicato che RE 1 con istanza 7 settembre 2019 aveva chiesto la revoca della
curatela generale (o la modifica della misura). Dopo aver debitamente convocato
l’interessata ed esperito gli accertamenti del caso l’Autorità di protezione
aveva respinto la richiesta. Nella decisione l’Autorità aveva ritenuto “indispensabile
prima di valutare un’eventuale revoca che l’interessata effettui un periodo di
prova di 6-12 mesi”, come consigliato dalla dottoressa __________. “La
situazione potrà essere eventualmente rivalutata qualora trascorso il periodo
indicato dalla dottoressa, la signora avrà raggiunto l’auspicata autonomia”
(cfr. decisione 14 gennaio 2020). Tale decisione non è stata avversata da RE 1
ed è pertanto cresciuta in giudicato incontestata.
Come questo giudice ha già
avuto modo di precisare (decisione effetto sospensivo 14 febbraio 2022, pag.
6), benché ne abbia contestato la fondatezza in sede di reclamo, non risulta
che la reclamante abbia nel frattempo chiesto la formale revoca della curatela
generale dinanzi all’Autorità di prime cure. Questo giudice non può dunque
esprimersi al riguardo in questa sede.
6.
In
concreto, va pertanto considerata la situazione ora in essere. La madre di PI 1
è soggetta a curatela generale.
Ai sensi dell’art.
398.
CC se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa
di durevole incapacità di discernimento (cpv. 1) è istituita una curatela
generale. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della
persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2). L’interessato
è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 3).
L’interessato
soggetto a curatela generale, è privato per legge dell’esercizio dei diritti
civili e l’Autorità non può derogare a questa regola nella sua decisione (CommFam
Protection de l’adulte, Meier,
art. 398 CC, N. 17).
Il curatore
si vede pertanto obbligatoriamente investito di un potere legale di
rappresentanza globale ed esclusivo. Sono riservati i diritti strettamente personali
spettanti alla persona interessata (CommFam, op. cit., art. 398 CC, N.
20).
La persona sotto curatela
generale è privata ex lege dell’autorità parentale (CommFam,
op. cit., art. 398 CC, N. 29; Meier/Stettler, Droit de filiation, 6 éd., pag. 528, N. 788): l’art. 296 cpv.
3.
dispone che i genitori sotto curatela generale non hanno l’autorità
parentale. Se viene revocata la curatela generale, l’autorità di protezione dei
minori decide in merito all’attribuzione dell’autorità parentale conformemente
al bene del minore.
Con la decisione
d’istituzione di una curatela generale, indipendentemente dalla causa,
l’autorità di parentale cade pertanto per legge (Meier/Stettler, op. cit.,
pag. 387, N. 561).
Giusta l’art. 298b
cpv. 4 se la madre è sotto curatela generale, l’autorità di protezione
trasferisce l’autorità parentale al padre o nomina un tutore, scegliendo la
soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio.
7.
In simili
circostanze, neppure può essere messa in discussione la decisione dell’Autorità
di prime cure di nominare una tutrice a PI 1, essendo la madre privata per
legge dell’autorità parentale (art. 327a CC) (cfr. decisione 30 marzo 2021
cresciuta in giudicato incontestata). Il padre, dal canto suo, non si è
espresso in merito a ciò.
Le critiche al riguardo
contenute nel reclamo cadono pertanto nel vuoto siccome infondate.
8.
Giusta l’art. 301a
cpv. 1 CC l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di
dimora del figlio.
Un genitore non può essere
titolare del diritto di determinare il luogo di dimora senza detenere
l’autorità parentale. Una privazione dell’Autorità parentale conduce
necessariamente alla perdita del diritto di determinare il luogo di dimora (Meier/Stettler, op.
cit., pag. 732, N. 1112).
Il diritto di determinare
il luogo di dimora costituisce una componente della tutela. L’art. 327c
cpv. 1 CC dispone che al tutore competono gli stessi diritti dei genitori.
Il tutore decide
liberamente il luogo e il modo di presa a carico del minore (Meier/Stettler, op. cit.,
pag. 733, N. 1113).
9.
In concreto
l’Autorità di protezione, pur considerando la misura di protezione in essere,
ha comunque esperito una valutazione socio-ambientale ed una valutazione sulle
capacità genitoriali.
La valutazione sulle
capacità genitoriali 17 febbraio 2021, esperita dal SMP su mandato
dell’Autorità di prime cure del 23 settembre 2020, ritiene appropriato per PI 1
un affido extra-famigliare a lungo termine con mantenimento e cura delle
relazioni con la madre e la sua famiglia d’origine, ad esempio con rientro al
domicilio del signor __________ durante il fine-settimana. I medici del SMP
ritengono fondamentale che PI 1 possa beneficiare il più possibile di
un’adeguata stimolazione ambientale e sensoriale, pertanto è importante
mantenere l’inserimento al nido, auspicando che la bambina sia sottoposta a
regolari e approfondite visite di controllo dello sviluppo psico-motorio da
parte del pediatra. L’SMP ha ribadito il quadro di fragilità cognitiva di RE 1,
nell’ambito del suo disturbo borderline di personalità, indicando che tale
funzionamento psichico è difficilmente passibile di miglioramento. Inoltre
l’acriticità rispetto alle proprie difficoltà rende difficoltoso per la signora
accettare l’aiuto esterno. Nella valutazione viene espressa una non idoneità
circa le capacità genitoriali della madre, indicando che la stessa fatica ad
occuparsi autonomamente di sé stessa, ipotizzando che farà sempre più fatica ad
occuparsi anche dei bisogni della figlia. Il funzionamento cognitivo e psichico
della signora comporta dei limiti concreti nella sua capacità genitoriale che
non sono modificabili all’interno di un lavoro terapeutico sulla genitorialità,
data la difficoltà di accedere autenticamente alle proprie difficoltà, di
mettersi in discussione, e di integrare i contenuti esterni ai propri.
Nella valutazione
socio-ambientale 12 marzo 2021 esperita dall’UAP su mandato del 22 settembre
2020, viene indicato che allo stato attuale una convivenza madre e figlia in un
luogo differente da una struttura come __________ non sarebbe sufficientemente
protettiva nei confronti di PI 1. L’UAP condivide pertanto la proposta del SMP
di un affidamento extrafamigliare, precisando che la scelta di una famiglia
d’affido neutra è determinata dal fatto che un recupero delle capacità
genitoriali della madre non pare ipotizzabile dalla valutazione svolta dal SMP
e il rapporto altalenante di quest’ultima con suo padre e la compagna mina i
presupposti per considerare un affido ai medesimi. L’UAP ha concluso che
essendo PI 1 piccola non si intravvedono “altre soluzioni che un suo
collocamento a lungo termine in una famiglia d’affido”.
L’Autorità di protezione
ha conferito i mandati di valutazione immediatamente dopo la nascita della
minore. Dopo aver preso conoscenza delle risultanze delle stesse (debitamente
messe a conoscenza delle parti) e aver nuovamente sentito la madre, l’Autorità
ha subito dato mandato all’UAP di trovare una famiglia affidataria adeguata. Le
critiche della reclamante secondo cui le valutazioni sarebbero state esperite
dieci mesi prima della decisione di affido e che andrebbero pertanto aggiornate
appaiono del tutto pretestuose.
10.
Tutto quanto
considerato, la decisione dell’Autorità di protezione nella misura in cui
prevede il collocamento di PI 1 presso una famiglia affidataria resiste alle
critiche della reclamante. Come indicato RE 1, sottoposta a curatela generale,
è pertanto privata dell’autorità parentale. Dalle risultanze dell’istruttoria
esperita in prima sede un collocamento della minore presso la madre non è in
ogni caso nell’interesse del bene prioritario della minore.
La reclamante non avversa
la decisione nella misura in cui revoca il collocamento presso __________
(dispositivo n. 1) e neppure l’approvazione del progetto educativo (dispositivo
n. 2) e il conferimento del dossier all’UAP (dispositivo n. 3). Non mette in
discussione neppure i dispositivi 3 (diritti di visita disciplinati dalla
tutrice), 4 (costi del collocamento) e 5. In simili circostanze, tali
dispositivi sono cresciuti in giudicato incontestati.
11.
Quanto al collocamento
va precisato che nella decisione (dispositivo n. 2) è disposto che PI 1 è
collocata presso la “famiglia affidataria”, senza precisazione alcuna
sull’identità della stessa, indicando che il responsabile del dossier è l’UAP
(disp. 3 e 4).
Al riguardo dagli
atti emerge che la madre aveva ipotizzato un’eventuale affidamento a se stessa
o un possibile collocamento presso il nonno materno RE 2, dove l’interessata si
era trasferita per un periodo e dove si recava con la figlia durante i fine
settimana mentre entrambe erano a __________.
Al riguardo, in sede di
osservazioni, l’Autorità di protezione ha rilevato che viste le evidenti
difficoltà relazionali esistenti, non può essere presa in considerazione la
custodia della minore alla madre.
Dalla valutazione del SMP
emerge che un trasferimento a tempo pieno e a lungo termine presso il nonno
materno e un eventuale affido di PI 1 allo stesso appare scarsamente fattibile
sia in termini concreti che di gestione poi della relazione anche con la madre.
La tutrice, con scritto 28
dicembre 2021 aveva inoltre informato RE 2 che l’eventuale candidatura quale
famiglia affidataria doveva in ogni caso essere segnalata all’UAP.
12.
In simili circostanze,
posto che il dispositivo prevede il collocamento presso una famiglia
affidataria, la decisione come tale (ossia il dispositivo n. 2), resiste
alle critiche della reclamante, che contesta unicamente il collocamento. La
madre non auspica il collocamento della figlia presso un Istituto invece che
presso una famiglia di affido, ma si limita a chiedere che venga affidato a lei
con l’onere di trasferirsi presso il domicilio del padre RE 2 e della compagna
che, come visto, non è né ipotizzabile né proponibile, non essendo
nell’interesse prioritario del bene della minore.
13.
Il reclamo va di
conseguenza respinto e la decisione impugnata confermata.
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Tasse e spese di giustizia sono
quindi accollate alla madre.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 550.–
b) spese fr.
150.–
fr.
700.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.