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Decisione

9.2022.2

Autorità parentale e diritto di determinare il luogo di dimora di un minore la cui madre è sottoposta a curatela generale. Collocamento presso una famiglia d’affido.

3 maggio 2022Italiano19 min

decisione 25 luglio 2017 (curatrice generale è attualmente la signora __________.

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.2

Lugano

3 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

tutti

patr. da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la figlia PI 1;

giudicando

sul reclamo del 12 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 10 dicembre 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2020) è figlia

di RE 1 e di PI 2.

B. RE 1 è al beneficio

di una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, istituita dall’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) mediante

decisione 25 luglio 2017 (curatrice generale è attualmente la signora __________.

C. Dopo aver sentito RE

1 e PI 2, convocati in relazione all’imminente gravidanza (udienze 18 agosto

2020), con decisione 23 settembre 2020 l’Autorità regionale di protezione ha:

conferito mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di svolgere

una valutazione del nucleo famigliare di RE 1 (da estendersi anche a PI 2)

proponendo eventuali misure a protezione del nascituro; dato mandato al

Servizio medico psicologico (SMP) di svolgere una valutazione sulle capacità

genitoriali di entrambi i genitori.

D. Con decisione 24

settembre 2020 il Pretore del Distretto di __________ ha autorizzato i coniugi

a vivere separati, accogliendo la richiesta di misure a tutela dell’unione

coniugale inoltrata da RE 1.

E. Con decisione supercautelare

25 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha privato PI 2 del diritto di

determinare il luogo di dimora della figlia PI 1 e collocato la minore presso __________.

F. L’Autorità di prime

cure ha convocato le parti per un’udienza di discussione (2 ottobre 2020), PI 2

non si è presentato, mentre RE 1 ha informato di essere intenzionata a

trasferirsi con la figlia presso __________, in attesa che venga svolta la

valutazione socio-ambientale.

G. Con decisione 2

ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha confermato in via cautelare la decisione

25 settembre 2020. Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

H. Nel frattempo,

all’udienza 9 novembre 2020 il Pretore di __________ ha omologato l’accordo di

divorzio presentato da RE 1 e PI 2, autorizzandoli a vivere separati e ha

disposto che, essendo sottoposta a curatela generale, RE 1 non detiene

l’autorità parentale su PI 1, precisato che il padre, privato del diritto di

determinare il luogo di dimora della figlia, intende rinunciare all’autorità

parentale.

I. Il 17 febbraio 2021

il Servizio medico psicologico (SMP) ha presentato la propria valutazione esprimendo

un giudizio di “non idoneità delle capacita genitoriali” della madre (il

padre non è stato possibile valutarlo per mancata collaborazione). Il perito

ritiene indicato un affido extra-famigliare a lungo termine, con mantenimento e

cura delle relazioni con la madre RE 1 e la sua famiglia, l’inserimento al nido

e regolari visite di controllo dello sviluppo psico-motorio da parte del

pediatra.

J. Il 12 marzo 2021

l’UAP ha trasmesso la valutazione socio-ambientale, che si conforma con le

conclusioni della valutazione del SMP, indicando di “non vedere altre

soluzioni che un suo collocamento a lungo termine in una famiglia d’affido

neutra”, ritenendo indispensabile che venga istituita una tutela a favore

della minore.

K. Con scritto 13 marzo

2021 il nonno materno di PI 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di poter

avere l’affidamento della nipote, precisando di essere disposto a ridurre il

suo grado di lavoro al fine di potersi occupare della figlia e della nipote.

L. Durante l’udienza 16

marzo 2021 l’Autorità di protezione ha discusso con la madre le risultanze

della perizia del SMP e della valutazione dell’UAP, informando che prenderà in

considerazione la disponibilità del nonno materno a diventare famiglia d’affido.

M. Con scritto 16 marzo

2021 il padre di PI 1, PI 2, ha informato l’Autorità di protezione di essere

intenzionato a richiedere al Pretore l’esercizio dell’autorità parentale e l’affido

della figlia.

N. Con decisione 22

marzo 2021 l’Autorità di protezione ha dato mandato all’UAP di trovare

un’adeguata famiglia d’affido per PI 1 oppure un’idonea struttura

d’accoglienza.

O. Con decisione 30

marzo 2021 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una tutela

per minorenni (art. 327 a-c CC), nominando quale tutrice la signora CURA 1.

P. Mediante decisione 15

luglio 2021 il Pretore ha sciolto il matrimonio di RE 1 e PI 2, confermando che

quest’ultimo non ha l’autorità parentale sulla figlia.

Q. Il 26 novembre 2021

la tutrice CURA 1 ha trasmesso un rapporto sulla situazione della minore e

della madre.

R. Il 17 dicembre 2021 PI

1 ha trascorso la sua prima notte presso la famiglia affidataria proposta

dall’UAP.

S. Mediante decisione 10

dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha: revocato il collocamento di PI 1

presso __________ dal 17 dicembre 2021 (dispositivo n. 1); collocato la minore

presso la famiglia affidataria (dispositivo n. 2); approvato il progetto

educativo 29 novembre 2021 presentato dall’UAP (dispositivo n. 3); disposto che

i diritti di visita della minore con la madre sono disciplinati dalla curatrice

(dispositivo n. 5); dichiarato la decisione immediatamente esecutiva, togliendo

ad un eventuale reclamo l’effetto sospensivo (dispositivo n. 9).

T. Con scritto 28

dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha ribadito al nonno materno e alla sua

compagna che qualora volessero chiedere l’affidamento della minore dovranno

segnalare la loro candidatura all’UAP (che dovrà effettuare le necessarie

valutazioni).

U. Mediante reclamo 12

gennaio 2022 RE 1 si è aggravata avverso la predetta decisione postulando,

nelle more del giudizio, che PI 1 le venga provvisoriamente affidata con

l’onere di trasferirsi a vivere presso il domicilio del padre RE 2 (e della

compagna) e che venga ordinata una nuova perizia sulle sue capacità genitoriali

(da affidare a specialisti indipendenti i quali stabiliranno se sussistono

effettive turbe nella personalità e in che misura eventualmente incidono sulla

capacità genitoriale e se tali criticità possano essere ovviate con un progetto

terapeutico e/o adeguati sostegni della rete; nel merito chiede l’annullamento

della decisione).

La reclamante lamenta

la mancata revoca della misura di curatela generale istituita in suo favore. La

decisione impugnata si baserebbe unicamente sul referto del SMP, a suo avviso

lacunoso ed esperito poco dopo la nascita della figlia. Agli atti non vi

sarebbero seri e documentati motivi per negare definitivamente la sua capacità

genitoriale.

V. Con osservazioni 9

febbraio 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione

impugnata e la reiezione del reclamo. Ha precisato che i presupposti per

l’istituzione della curatela generale vi erano e vi sono ancora oggi,

puntualizzando che la questione non è comunque oggetto del presente reclamo. L’Autorità

di prime cure contesta che vi sia la necessità di esperire un ulteriore aggiornamento

peritale, indicando che dagli accertamenti agli atti vi è la conferma della non

idoneità circa la capacità genitoriale della madre. Non avendo RE 1 l’autorità

parentale, non le può in ogni caso essere attribuita la custodia della figlia.

La tutrice CURA 1 e la

curatrice __________ non hanno presentato osservazioni. Neppure il padre ha

formulato osservazioni.

Mediante replica 21 marzo

2022 RE 1 ha riconfermato i contenuti del proprio reclamo. Ha ribadito che la

curatela generale è stata istituita frettolosamente, senza un’approfondita

perizia e che la valutazione sulla capacità genitoriale è antecedente di quasi

dieci mesi alla decisione di affido qui contestata. A mente della reclamante la

revoca dell’autorità parentale non comporta un divieto assoluto di affido.

L’Autorità di protezione

ha rinunciato a presentare una duplica.

W. Nel frattempo con

decisione 14 febbraio 2022 questo giudice ha respinto la richiesta di

restituzione dell’effetto sospensivo formulata da RE 1 mediante reclamo 12

gennaio 2022.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC,

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la

decisione impugnata l’Autorità di protezione ha revocato il collocamento

di PI 1 presso __________, ha collocato la minore presso una famiglia

affidataria, approvato il progetto educativo presentato dall’UAP (29 novembre

2021) e disposto che i diritti di visita della minore con la madre sono

disciplinati dalla curatrice.

Ha precisato che i

presupposti per l’istituzione della curatela generale vi erano e vi sono ancora

oggi, puntualizzando che la questione non è comunque oggetto del presente

reclamo. L’Autorità ha indicato che appare nell’interesse della minore

procedere al suo collocamento presso la famiglia affidataria. Ritenuto che RE 1

è sottoposta a curatela generale e non ha l’autorità parentale sulla figlia,

alla stessa non può in ogni caso essere attribuita la custodia della figlia.

Dagli accertamenti esperiti traspare comunque la mancata capacità genitoriale

della madre.

3.

Con il gravame in

oggetto RE 1, postula l’annullamento della predetta decisione, lamentando in

primo luogo che la curatela generale sarebbe stata istituita in suo favore in

modo affrettato e senza una perizia approfondita, indicando che la stessa

andrebbe revocata. La reclamante lamenta che valutazione sulla capacità

genitoriale è antecedente di quasi dieci mesi alla decisione di affido e

pertanto andrebbe ordinata una nuova perizia.

4.

In virtù del

principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, l'Autorità

di protezione nel suo apprezzamento non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).

l citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale

federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004

del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Detto principio impone

all’Autorità di protezione di chiarire i fatti e prendere in considerazione

d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una

decisione conforme al bene del minore. L’Autorità di protezione può istruire la

fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove

in modo inabituale (sulla possibilità di utilizzare mezzi di prova “inabituali”,

non previsti dall’art. 168 cpv. 1 CPC, v. STF 5A_991/2015 del 29 settembre

2016, consid. 6.2; Meier/Stettler,

Droit de filiation, 6ͣed. 2019, nota 1764 pag. 492 e riferimenti.),

procurarsi d’ufficio rapporti allestiti da terzi, anche se tale modo di

procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 413

consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1

e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466.).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dall’obbligo di collaborare attivamente alla

procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale

federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

5.

In concreto va

innanzitutto contestualizzato il reclamo. Va in particolare precisato che

oggetto della presente è la decisione dell’Autorità di protezione di collocare

la minore PI 1 presso una famiglia affidataria.

Con il reclamo in esame RE

1.

mette in discussione la fondatezza della curatela generale istituita in suo favore

dall’Autorità di protezione mediante decisione 25 luglio 2017, lamentando che

sarebbe infondata, immotivata e andrebbe revocata.

Tale richiesta, appare

nuova, essendo stata formulata unicamente in sede di reclamo, non può essere messa

in discussione in questa sede. Ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 LPAmm, non sono

ammesse nuove domande nel procedimento di secondo grado (Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 57 n. 2

LPamm), esse sono dunque irricevibili. Diversamente si priverebbero le parti

del doppio grado di giudizio.

Al riguardo va peraltro

indicato che RE 1 con istanza 7 settembre 2019 aveva chiesto la revoca della

curatela generale (o la modifica della misura). Dopo aver debitamente convocato

l’interessata ed esperito gli accertamenti del caso l’Autorità di protezione

aveva respinto la richiesta. Nella decisione l’Autorità aveva ritenuto “indispensabile

prima di valutare un’eventuale revoca che l’interessata effettui un periodo di

prova di 6-12 mesi”, come consigliato dalla dottoressa __________. “La

situazione potrà essere eventualmente rivalutata qualora trascorso il periodo

indicato dalla dottoressa, la signora avrà raggiunto l’auspicata autonomia”

(cfr. decisione 14 gennaio 2020). Tale decisione non è stata avversata da RE 1

ed è pertanto cresciuta in giudicato incontestata.

Come questo giudice ha già

avuto modo di precisare (decisione effetto sospensivo 14 febbraio 2022, pag.

6), benché ne abbia contestato la fondatezza in sede di reclamo, non risulta

che la reclamante abbia nel frattempo chiesto la formale revoca della curatela

generale dinanzi all’Autorità di prime cure. Questo giudice non può dunque

esprimersi al riguardo in questa sede.

6.

In

concreto, va pertanto considerata la situazione ora in essere. La madre di PI 1

è soggetta a curatela generale.

Ai sensi dell’art.

398.

CC se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa

di durevole incapacità di discernimento (cpv. 1) è istituita una curatela

generale. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della

persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2). L’interessato

è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 3).

L’interessato

soggetto a curatela generale, è privato per legge dell’esercizio dei diritti

civili e l’Autorità non può derogare a questa regola nella sua decisione (CommFam

Protection de l’adulte, Meier,

art. 398 CC, N. 17).

Il curatore

si vede pertanto obbligatoriamente investito di un potere legale di

rappresentanza globale ed esclusivo. Sono riservati i diritti strettamente personali

spettanti alla persona interessata (CommFam, op. cit., art. 398 CC, N.

20).

La persona sotto curatela

generale è privata ex lege dell’autorità parentale (CommFam,

op. cit., art. 398 CC, N. 29; Meier/Stettler, Droit de filiation, 6 éd., pag. 528, N. 788): l’art. 296 cpv.

3.

dispone che i genitori sotto curatela generale non hanno l’autorità

parentale. Se viene revocata la curatela generale, l’autorità di protezione dei

minori decide in merito all’attribuzione dell’autorità parentale conformemente

al bene del minore.

Con la decisione

d’istituzione di una curatela generale, indipendentemente dalla causa,

l’autorità di parentale cade pertanto per legge (Meier/Stettler, op. cit.,

pag. 387, N. 561).

Giusta l’art. 298b

cpv. 4 se la madre è sotto curatela generale, l’autorità di protezione

trasferisce l’autorità parentale al padre o nomina un tutore, scegliendo la

soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio.

7.

In simili

circostanze, neppure può essere messa in discussione la decisione dell’Autorità

di prime cure di nominare una tutrice a PI 1, essendo la madre privata per

legge dell’autorità parentale (art. 327a CC) (cfr. decisione 30 marzo 2021

cresciuta in giudicato incontestata). Il padre, dal canto suo, non si è

espresso in merito a ciò.

Le critiche al riguardo

contenute nel reclamo cadono pertanto nel vuoto siccome infondate.

8.

Giusta l’art. 301a

cpv. 1 CC l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di

dimora del figlio.

Un genitore non può essere

titolare del diritto di determinare il luogo di dimora senza detenere

l’autorità parentale. Una privazione dell’Autorità parentale conduce

necessariamente alla perdita del diritto di determinare il luogo di dimora (Meier/Stettler, op.

cit., pag. 732, N. 1112).

Il diritto di determinare

il luogo di dimora costituisce una componente della tutela. L’art. 327c

cpv. 1 CC dispone che al tutore competono gli stessi diritti dei genitori.

Il tutore decide

liberamente il luogo e il modo di presa a carico del minore (Meier/Stettler, op. cit.,

pag. 733, N. 1113).

9.

In concreto

l’Autorità di protezione, pur considerando la misura di protezione in essere,

ha comunque esperito una valutazione socio-ambientale ed una valutazione sulle

capacità genitoriali.

La valutazione sulle

capacità genitoriali 17 febbraio 2021, esperita dal SMP su mandato

dell’Autorità di prime cure del 23 settembre 2020, ritiene appropriato per PI 1

un affido extra-famigliare a lungo termine con mantenimento e cura delle

relazioni con la madre e la sua famiglia d’origine, ad esempio con rientro al

domicilio del signor __________ durante il fine-settimana. I medici del SMP

ritengono fondamentale che PI 1 possa beneficiare il più possibile di

un’adeguata stimolazione ambientale e sensoriale, pertanto è importante

mantenere l’inserimento al nido, auspicando che la bambina sia sottoposta a

regolari e approfondite visite di controllo dello sviluppo psico-motorio da

parte del pediatra. L’SMP ha ribadito il quadro di fragilità cognitiva di RE 1,

nell’ambito del suo disturbo borderline di personalità, indicando che tale

funzionamento psichico è difficilmente passibile di miglioramento. Inoltre

l’acriticità rispetto alle proprie difficoltà rende difficoltoso per la signora

accettare l’aiuto esterno. Nella valutazione viene espressa una non idoneità

circa le capacità genitoriali della madre, indicando che la stessa fatica ad

occuparsi autonomamente di sé stessa, ipotizzando che farà sempre più fatica ad

occuparsi anche dei bisogni della figlia. Il funzionamento cognitivo e psichico

della signora comporta dei limiti concreti nella sua capacità genitoriale che

non sono modificabili all’interno di un lavoro terapeutico sulla genitorialità,

data la difficoltà di accedere autenticamente alle proprie difficoltà, di

mettersi in discussione, e di integrare i contenuti esterni ai propri.

Nella valutazione

socio-ambientale 12 marzo 2021 esperita dall’UAP su mandato del 22 settembre

2020, viene indicato che allo stato attuale una convivenza madre e figlia in un

luogo differente da una struttura come __________ non sarebbe sufficientemente

protettiva nei confronti di PI 1. L’UAP condivide pertanto la proposta del SMP

di un affidamento extrafamigliare, precisando che la scelta di una famiglia

d’affido neutra è determinata dal fatto che un recupero delle capacità

genitoriali della madre non pare ipotizzabile dalla valutazione svolta dal SMP

e il rapporto altalenante di quest’ultima con suo padre e la compagna mina i

presupposti per considerare un affido ai medesimi. L’UAP ha concluso che

essendo PI 1 piccola non si intravvedono “altre soluzioni che un suo

collocamento a lungo termine in una famiglia d’affido”.

L’Autorità di protezione

ha conferito i mandati di valutazione immediatamente dopo la nascita della

minore. Dopo aver preso conoscenza delle risultanze delle stesse (debitamente

messe a conoscenza delle parti) e aver nuovamente sentito la madre, l’Autorità

ha subito dato mandato all’UAP di trovare una famiglia affidataria adeguata. Le

critiche della reclamante secondo cui le valutazioni sarebbero state esperite

dieci mesi prima della decisione di affido e che andrebbero pertanto aggiornate

appaiono del tutto pretestuose.

10.

Tutto quanto

considerato, la decisione dell’Autorità di protezione nella misura in cui

prevede il collocamento di PI 1 presso una famiglia affidataria resiste alle

critiche della reclamante. Come indicato RE 1, sottoposta a curatela generale,

è pertanto privata dell’autorità parentale. Dalle risultanze dell’istruttoria

esperita in prima sede un collocamento della minore presso la madre non è in

ogni caso nell’interesse del bene prioritario della minore.

La reclamante non avversa

la decisione nella misura in cui revoca il collocamento presso __________

(dispositivo n. 1) e neppure l’approvazione del progetto educativo (dispositivo

n. 2) e il conferimento del dossier all’UAP (dispositivo n. 3). Non mette in

discussione neppure i dispositivi 3 (diritti di visita disciplinati dalla

tutrice), 4 (costi del collocamento) e 5. In simili circostanze, tali

dispositivi sono cresciuti in giudicato incontestati.

11.

Quanto al collocamento

va precisato che nella decisione (dispositivo n. 2) è disposto che PI 1 è

collocata presso la “famiglia affidataria”, senza precisazione alcuna

sull’identità della stessa, indicando che il responsabile del dossier è l’UAP

(disp. 3 e 4).

Al riguardo dagli

atti emerge che la madre aveva ipotizzato un’eventuale affidamento a se stessa

o un possibile collocamento presso il nonno materno RE 2, dove l’interessata si

era trasferita per un periodo e dove si recava con la figlia durante i fine

settimana mentre entrambe erano a __________.

Al riguardo, in sede di

osservazioni, l’Autorità di protezione ha rilevato che viste le evidenti

difficoltà relazionali esistenti, non può essere presa in considerazione la

custodia della minore alla madre.

Dalla valutazione del SMP

emerge che un trasferimento a tempo pieno e a lungo termine presso il nonno

materno e un eventuale affido di PI 1 allo stesso appare scarsamente fattibile

sia in termini concreti che di gestione poi della relazione anche con la madre.

La tutrice, con scritto 28

dicembre 2021 aveva inoltre informato RE 2 che l’eventuale candidatura quale

famiglia affidataria doveva in ogni caso essere segnalata all’UAP.

12.

In simili circostanze,

posto che il dispositivo prevede il collocamento presso una famiglia

affidataria, la decisione come tale (ossia il dispositivo n. 2), resiste

alle critiche della reclamante, che contesta unicamente il collocamento. La

madre non auspica il collocamento della figlia presso un Istituto invece che

presso una famiglia di affido, ma si limita a chiedere che venga affidato a lei

con l’onere di trasferirsi presso il domicilio del padre RE 2 e della compagna

che, come visto, non è né ipotizzabile né proponibile, non essendo

nell’interesse prioritario del bene della minore.

13.

Il reclamo va di

conseguenza respinto e la decisione impugnata confermata.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Tasse e spese di giustizia sono

quindi accollate alla madre.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 550.–

b) spese fr.

150.–

fr.

700.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.