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Decisione

9.2022.28

Limitazione dell’autorità parentale in relazione alla facoltà di determinazione delle cure mediche e all’autorizzazione alla somministrazione di farmaci, compito conferito alla curatrice educativa; diritto strettamente personale del minorenne capace di discernimento

4 agosto 2022Italiano27 min

nominando quale curatrice la signora __________, cui sono succedute dapprima __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.28

Lugano

4 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell’Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la limitazione ex

art. 308 cpv. 2 e 3 CC dell’autorità parentale della madre sul figlio

PI

1

rappr. da: CURA 1

giudicando

sul reclamo presentato il 2 marzo 2022 da RE 1 contro la decisione emanata il 24

febbraio 2022 (ris. n. 338/2022) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Dal matrimonio fra RE

1 e __________ è nato, il 2006, PI 1. Dal dicembre 2012 i genitori vivono

separati.

B. Su richiesta 28

novembre 2013 della Pretura di __________, presso la quale erano pendenti due

procedure a protezione dell’unione coniugale, con decisione 18 dicembre 2013

(ris. n. 132/2013) l’Autorità regionale di protezione __________, ha istituito

in favore di PI 1 una curatela educativa ex

art. 308 cpv. 1 e 2 CC,

nominando quale curatrice la signora __________, cui sono succedute dapprima __________

(decisione 28 novembre 2016, ris. n. 1227/2016 del 24 novembre 2016) e in

seguito CURA 1 (decisione 15 luglio 2019, ris. n. 688/2019 del 15 luglio 2019),

a tutt’oggi in carica.

C. A fronte

dell’importante disagio del minore segnalato dalla scuola e per permettergli la

continuazione del percorso scolastico, con decisione 6 febbraio 2015 il Pretore

del Distretto di __________ ha ordinato in via supercautelare il collocamento

di PI 1 presso la struttura “__________” di __________. Il progetto educativo

di affidamento è stato ratificato dal Pretore il 6 febbraio 2015, che ha

successivamente stralciato le procedure pendenti dinnanzi a lui dai ruoli, senza

modificare le misure di protezione adottate. Il divorzio tra i genitori di PI 1

è stato pronunciato con sentenza 10 maggio 2016 dal Pretore del Distretto di __________.

D. A seguito del

trasferimento di RE 1 e di PI 1 da __________ a __________, con decisione 6

agosto 2015 (ris. n. 752/2015 del 30 luglio 2015) l’Autorità regionale di

protezione__________ ha assunto con effetto immediato l’incarto concernente il

minore.

E. In ragione della

chiusura di __________ e del trasferimento di alcuni minori ivi collocati

presso l’Istituto __________ di __________, con decisione 15 marzo 2018 (ris.

n. 228/2018 del 13 marzo 2018) l’Autorità regionale di protezione __________

(di seguito: Autorità di protezione) ha formalizzato la modifica del collocamento

di PI 1 presso tale istituto.

F. L’11 dicembre 2018 è improvvisamente

deceduto __________.

G. Con decisione 23

gennaio 2020 (ris. n. 70/2020 del 21 gennaio 2020) l’Autorità di protezione ha

revocato il collocamento di PI 1 presso l’Istituto __________, ripristinando il

diritto di RE 1, ormai unica detentrice dell’autorità parentale, di determinare

il luogo di dimora del figlio. L’Autorità di protezione ha inoltre conferito un

mandato al Servizio di sostegno e accompagnamento educativo di __________ (di

seguito: SAE) affinché fornisca un sostegno educativo al nucleo familiare di PI

1, un mandato di controllo e informazione all’Ufficio dell’Aiuto e della

Protezione, settore famiglie e minorenni, di __________ (di seguito: UAP) e un

mandato al Servizio medico-psicologico di __________ (di seguito: SMP) per una

presa a carico psicologica del minore, se necessario con il coinvolgimento

della madre.

H. A seguito del

peggioramento della situazione di PI 1 (rapporto con la madre gravemente

turbato, frequentazione di adulti con problemi di tossicodipendenza,

commissione di atti di rilevanza penale), con decisione supercautelare 23

luglio 2021 (ris. n. 969/2021) l’Autorità regionale di protezione ha privato RE

1 del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio, collocato presso il

reparto di pedopsichiatria/pediatria dell’Ospedale __________. I medici del

nosocomio sono stati incaricati di svolgere una valutazione dello stato

psicofisico di PI 1 e delle sue necessità future, nonché dell’entità del

disturbo correlato all’uso di sostanze, dell’eventuale presenza e del

trattamento della dipendenza, nonché la valutazione del quadro clinico in una

situazione di astinenza come pure delle motivazioni alla base di tali abusi. Dopo

aver sentito le parti e la rete, con decisione cautelare 19 agosto 2021 (ris.

n. 1056/2021) l’Autorità di protezione ha riesaminato la sua decisione

supercautelare, ripristinando il diritto di RE 1 di determinare il luogo di

dimora di PI 1 dal momento delle dimissioni di quest’ultimo dall’Ospedale __________.

L’Autorità di prime cure ha altresì previsto che le regole che verranno

decretate dalla Magistratura dei minorenni saranno da considerare parte

integrante alla decisione e ha modificato la presa a carico di PI 1 ordinando

un incontro di monitoraggio medico psichiatrico ogni tre settimane presso l’SMP

di __________. La madre è stata invitata ad intraprendere una presa a carico

individuale per rafforzare il suo ruolo educativo.

I. Successivamente

alle dimissioni, PI 1 ha nuovamente assunto comportamenti a rischio, in

particolare continuando la frequentazione di adulti con gravi problemi di

tossicodipendenza e il consumo di alcool e sostanze, facendo emergere nella

rete grandi preoccupazioni per la sua incolumità fisica. Il 3 settembre 2021 è stato

condotto per ordine della Magistratura dei minorenni dapprima all’Ospedale __________

per accertamenti, in seguito all’Ospedale __________ (reparto pedopsichiatrico)

per una valutazione e infine presso il reparto protetto della Clinica __________.

Con decisione supercautelare 7 settembre 2021 (ris. n. 1203/2021) l’Autorità di

protezione ha nuovamente privato RE 1 del diritto di determinare il luogo di

dimora di PI 1 ed ha confermato il collocamento del minore presso il reparto

protetto della Clinica __________, unica struttura sul territorio ritenuta in

grado di garantire la protezione e l’incolumità del minore, sospendendo le

relazioni personali con la madre. L’autorità di prime cure ha inoltre conferito

un mandato alla Clinica in questione per un aggiornamento delle perizie già

agli atti. A seguito dell’udienza tenutasi il 24 settembre 2021, con decisione

di pari data (ris. n. 1256/2021) l’Autorità di protezione ha confermato la

propria decisione supercautelare, conferendo altresì all’UAP il mandato di

continuare la ricerca di una struttura adeguata per accogliere il minore, anche

provvisoriamente.

L. La valutazione

peritale effettuata dai medici della Clinica __________ ha evidenziato una

diagnosi di “disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di sostanze

psicoattive multiple e all’uso di altre sostanze psicoattive: abuso nocivo”

e di “disturbo del comportamento sociale oppositivo e provocatorio”

(valutazione 19 ottobre 2021, pag. 4). In base a tale valutazione, PI 1

necessita di un collocamento presso un centro contenitivo (chiuso) e

successivamente presso un centro terapeutico.

Con scritto 21 gennaio

2022 l’UAP ha informato l’Autorità di protezione di aver reperito una struttura

idonea, e meglio la comunità terapeutica __________. Tale struttura, al momento

piena, avrebbe disponibilità per accogliere PI 1 dal mese di aprile e il minore

è stato inserito in lista di attesa. __________ richiede che il minore sia

vaccinato contro il Covid-19 e che l’autorità parentale sottoscriva un formulario

di consenso alle cure che permetta all’istituto di somministrare qualsiasi

farmaco ritenuto necessario.

M. Dopo svariati scambi

di corrispondenza e dopo una fuga di PI 1 dalla Clinica, a seguito della quale

il minore si è fratturato entrambi i piedi, in data 24 febbraio 2022 è stata

convocata dinnanzi all’Autorità di protezione un’udienza alla presenza degli

attori della rete e di RE 1. In esito a tale udienza l’Autorità di protezione

ha deciso (ris. n. 338/2022 del 24 febbraio 2022) di limitare l'autorità

parentale della madre per quanto attiene la facoltà di determinazione delle

cure mediche e l'autorizzazione alla somministrazione di farmaci (vaccini

compresi) per il figlio, attribuendo tale compito aggiuntivo alla curatrice

educativa. L’Autorità di protezione ha altresì autorizzato l’UAP a trasmettere

la documentazione medica e peritale necessaria all'inserimento del minore

presso la struttura __________ o in altra struttura ritenuta idonea ad

accoglierlo. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un

eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo.

N. Con reclamo 2 marzo

2022 RE 1 è insorta contro questa decisione.

La reclamante contesta la

decisione dell’Autorità di protezione e postula che l’autorità parentale sul

figlio le venga restituita integralmente. RE 1 chiede inoltre che PI 1 non

venga obbligato ad uscire dal territorio elvetico, bensì che venga collocato in

una delle strutture disponibili in Svizzera interna, da lei reperite ma che non

sono state debitamente prese in considerazione, esprimendo preoccupazione in

merito alla vaccinazione contro il Covid-19, necessaria per un simile

collocamento.

O. Con scritto 11 marzo

2022 la curatrice educativa, CURA 1, ha presentato le sue osservazioni, senza

formulare specifiche richieste di giudizio ma dichiarando di accettare

l’incarico di occuparsi anche delle questioni sanitarie aggiuntive riguardanti PI

1. Con osservazioni 17 marzo l’Autorità di protezione ha contestato le

argomentazioni della reclamante e le sue richieste di giudizio, postulando la

conferma della decisione impugnata.

P. Con replica 5 aprile

2022 RE 1, patrocinata da una legale, ha ribadito la richiesta di annullamento

della decisione impugnata, invitando l’Autorità di protezione ad esplorare,

sotto la supervisione di questo giudice, le soluzioni di collocamento proposte

in sede di reclamo e a finalizzarne una entro il 15 maggio 2022. Ha inoltre

postulato l’ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

Q. Con memoriale di

duplica 19 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha ribadito le proprie

argomentazioni, chiedendo la conferma della decisione impugnata. La curatrice

educativa non ha duplicato.

R. Con scritto 13 luglio

2022 la patrocinatrice di RE 1 ha presentato un documento “che tratta della

pericolosità dei vaccini contro il Covid-19”, chiedendone l’assunzione agli

atti. La missiva non è stata oggetto di intimazione.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel suo reclamo RE 1

contesta la decisione dell’Autorità di protezione di privarla parzialmente

dell’autorità parentale, adottata a seguito della sua opposizione al collocamento

del figlio PI 1 in una comunità terapeutica in __________. La reclamante

postula la restituzione dell'autorità parentale e che il figlio non venga

obbligato ad uscire dalla Svizzera, bensì che venga collocato in una delle

strutture disponibili in patria, da lei reperite ma non considerate né dall’Autorità

di protezione né dall’UAP.

2.1

La decisione impugnata

è stata adottata a verbale dopo l’udienza tenutasi il 24 febbraio 2022. In quella

sede la direttrice della Clinica __________, dr. med. __________, ha riferito

gli ultimi agiti di PI 1, considerando che nel minore “stanno emergendo

sempre di più i tratti antisociali e sadici” e che egli “ha bisogno di

una struttura specializzata”. La direttrice ha affermato che “in questo

momento il tema medico è secondario rispetto all'aspetto comportamentale” e

che PI 1 (“che in questo momento non è in grado di seguire una psicoterapia”)

deve essere “protetto dal rischio di mettere in pericolo sé stesso e gli

altri” (verbale, pag. 1). L’Autorità di protezione ha spiegato “che si

sta cercando una struttura adeguata” e che “l'orientamento è verso la __________”,

una struttura terapeutica sita in __________; nel caso tale eventualità dovesse

fallire “potrebbe essere la Struttura __________ ad entrare in linea di

conto” (verbale, pag. 1-2). Non entrano invece in considerazione le

strutture aperte individuate dalla madre, del tutto inadeguate per il minore,

considerato che PI 1 “al momento deve essere contenuto affinché non metta a

rischio la sua incolumità e quella degli altri”; l’Autorità di protezione

ha affermato che alla luce degli ultimi agiti del minore “non si assumerà il

rischio di collocare PI 1 in una struttura aperta”, considerazione

condivisa dagli altri attori della rete presenti all’udienza (la curatrice

educativa CURA 1, __________ e __________ dell’UAP, la Sostituta Magistrato dei

minorenni avv. __________, __________ del Servizio educativo minorile, oltre

alla già menzionata dr. med. __________).

Con riferimento

alla questione delle cure mediche, in sede di udienza __________ ha riferito

che “__________ per accogliere i ragazzi richiede il vaccino Covid e il

consenso alle cure”, mentre RE 1 ha affermato “di essere d'accordo che PI

1.

venga vaccinato all'influenza tradizionale o al nuovo vaccino presente in __________,

ma non al vaccino Covid RNA” (verbale, pag. 2). Con riferimento

all’assunzione di psicofarmaci, la madre “dichiara di essere d'accordo con

la cura che sta seguendo ora” (verbale, pag. 2).

Richiamato l’art. 308 cpv.

2.

CC e “preso atto della posizione altalenante nel tempo della signora RE 1,

che più volte ha dichiarato la sua contrarietà ad autorizzare la

somministrazione di farmaci al figlio e ritenuto come l'utilizzo di

medicamenti, come pure l'adesione a determinate cure mediche possa apparire imprescindibile

vista la criticità della situazione e la necessità di contenere i suoi agiti”,

l’Autorità di protezione ha ritenuto che (“nonostante

l’adesione

odierna”) occorra “limitare l'autorità parentale della madre per quanto

attiene la determinazione delle cure mediche e l'autorizzazione alla

somministrazione di farmaci e assegnare questo compito/rappresentanza alla

curatrice educativa” (verbale, pag. 2-3). La scelta, secondo l’autorità di

prime cure, “non può che considerare il rischio enorme che corre PI 1 non

venendo inserito in una struttura adeguata, rispetto a quello nettamente

inferiore di conseguenze legate al vaccino” (verbale, pag. 3).

L’Autorità di protezione

ha dunque deciso di limitare, ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 e 3 CC, l'autorità

parentale di RE 1 “in particolare per quanto attiene la facoltà di

determinazione delle cure mediche e l'autorizzazione alla somministrazione di

farmaci (vaccini compresi) per il figlio” (disp. 1), attribuendo tale

compito aggiuntivo alla curatrice educativa ai sensi dell'art. 308 cpv. 3

(disp. 2). L’Autorità di protezione ha altresì autorizzato l’UAP, ai sensi

dell'art. 307 CC, “a trasmettere la documentazione medica e peritale

necessaria all'inserimento di PI 1 alla __________ o in altra struttura

ritenuta idonea ad accoglierlo” (disp. 3).

2.2

Nel suo reclamo, RE 1

contesta la decisione dell’Autorità di protezione di collocare il figlio PI 1

in una struttura __________ (“con una disponibilità a partire però solo tra

diversi mesi”), senza prendere in considerazione altre strutture specializzate

e idonee in Svizzera interna da lei reperite, con posti disponibili da subito, del

tutto ignorate dall’UAP (pag. 1). La reclamante afferma di essersi “opposta

al collocamento all'estero esclusivamente per la questione del vaccino

sperimentale anti-Sars-Cov-2 (un trattamento sanitario ancora in fase

sperimentale, e alla luce dei dati ufficiali, dalla dubbia efficacia) a cui

dovrebbe sottoporsi con almeno 2 dosi prima di accedervi, e del Green-pass (uno

strumento discriminante, con il quale verrebbe anche violata la sua privacy,

avendo i suoi dati sensibili all'interno; che sia guarito, vaccinato, non

vaccinato, o con un'esenzione)” (reclamo, pag. 1). Per questa sua

opposizione, RE 1 sarebbe stata parzialmente privata dell'autorità parentale

(reclamo, pag. 1).

La reclamante

sostiene che l’Autorità di protezione, collocando il figlio in __________

contro la volontà materna, avrebbe violato l’art. 25 Cost. fed., per cui le

persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese (reclamo,

pag. 2). L’autorità di prime cure avrebbe inoltre violato l’art. 307 CC nella

misura in cui “è falso che io non ho rimediato o non ero in grado di

rimediare alle minacce che incombono sul bene di mio figlio”: la reclamante

sostiene invece di aver “sempre collaborato con i servizi sociali e mi sono

molto attivata per trovare una possibilità di collocamento in una struttura

svizzera. Tutte le soluzioni proposte dai servizi sociali, in Svizzera, hanno

avuto ed hanno il mio consenso”, affermando di essersi solo opposta ad un

collocamento all’estero. Ribadendo come tutta la rete concordi nel sostenere

che l’attuale collocamento in una clinica psichiatrica non sia adeguato alla

situazione del minore, la reclamante chiede che il figlio possa uscire al più

presto e sia “collocato in una struttura sorvegliata, tenendosi attivo con

varie attività, scuola o apprendistato all'interno” e possa “essere

seguito nel miglior modo, anche con una psicoterapia, ma senza privarlo

totalmente della sua libertà”, ciò che può essere garantito dalle strutture

da lei reperite in Svizzera interna, “che se dovesse scappare si

attiverebbero immediatamente contattando le forze dell'ordine e riaccogliendolo

in sede” (reclamo, pag. 2).

RE 1 postula dunque che “mi

venga restituita l'autorità parentale, e che mio figlio non sia costretto ad

uscire dal nostro Paese, ma immediatamente collocato in una delle tre strutture

in Svizzera __________” da lei reperite (preferibilmente l’Istituto __________;

reclamo, pag. 2).

In sede di replica RE 1,

patrocinata da una legale, ha ribadito la richiesta di annullamento della

decisione impugnata e ha chiesto a questo giudice di invitare l’Autorità di

protezione ad esplorare, sotto la supervisione della Camera, le proposte di

collocamento avanzate dalla madre. In considerazione della mancata

disponibilità della struttura __________ in questione, è infatti venuta a

cadere “la motivazione per cui l’ARP ha limitato l’autorità parentale alla

madre (da ricercarsi nella fretta di concludere con __________ e

nell'opposizione della madre al vaccino Covid-19, obbligatorio per accedere a __________)”

(replica, pag. 2). Per il resto – al di là della vaccinazione contro il Covid-19

– non vi sono elementi che mostrino che la madre di PI 1 abbia rifiutato

determinate cure per il figlio, ragion per cui i presupposti dell’art. 308 cpv.

2.

e 3 CC non sono adempiuti nella fattispecie (replica, pag. 3). La reclamante

afferma peraltro che “di fronte a genitori con idee contrapposte sui

vaccini, se il bambino non è vaccinato, deve prevalere lo status quo”

(replica, pag. 3).

Infine, RE 1 ritiene che

il collocamento in __________ comprometterebbe il suo rapporto con il figlio

vista la necessità “ancora presente in __________ di green pass

rafforzato per entrare in visita nelle strutture medicalizzate”, oltre a

non essere il periodo migliore per collocare un minore all’estero in considerazione

di “tutte le incertezze geopolitiche” (replica, pag. 3-4).

La reclamante ribadisce

l’urgenza di trovare una sistemazione adeguata per il figlio, e la necessità di

prendere in considerazione le proposte da lei avanzate; l’unica alternativa considerata

dall’Autorità di protezione, ovvero il carcere minorile di __________, non è

ritenuta fattibile poiché non sarebbe fornito a PI 1 alcun supporto psicologico

e inoltre quest’ultimo potrebbe ricominciare ad avere contatti con “uno dei

ragazzi della banda che frequentava”, ovvero “uno dei soggetti più

pericolosi per il suo percorso rieducativo” (replica, pag. 4-5).

2.3

Le censure della

reclamante relative al collocamento di PI 1 in __________, presso la struttura __________,

e le richieste riguardanti il collocamento in altre strutture svizzere da lei

reperite sono irricevibili. Esse devono essere ritenute premature in quanto la

decisione impugnata non ordina alcun tipo di collocamento per PI 1, né presso

la __________ né presso altre strutture svizzere o all’estero. Il contestato

trasferimento in __________ non risulta nemmeno essere stato deciso

successivamente, in quanto – a tutt’oggi – il minore si trova ancora presso la

clinica psichiatrica sita a __________ e, in base alle dichiarazioni delle

parti, la struttura __________ non sembra poter avere dei posti liberi nel

breve termine (cfr. e-mail UAP del 16 marzo 2022).

Al di là

dell’oggettiva inadeguatezza del collocamento attuale del minore –

inadeguatezza che emerge dagli atti dall’incarto ed è stata riconosciuta da

tutte le parti al procedimento e da tutti gli attori della rete, e a cui

occorre urgentemente porre rimedio, nonostante le tangibili difficoltà presenti

– il reclamo sulla modifica del collocamento è da considerarsi privo di oggetto

ed è quindi destinato ad un giudizio di irricevibilità.

In assenza di una formale

decisione in merito, tutte le censure riguardanti il collocamento di PI 1

presso la struttura in questione (divieto di espulsione di cittadini svizzeri

dal Paese; esistenza di strutture aperte alternative in Svizzera; pericolosità

del vaccino contro il Covid-19; diradamento dei contatti con la madre che

necessiterebbe del «green pass rafforzato» per fargli visita; inopportunità del

collocamento all’estero in considerazione della situazione geopolitica) cadono

pertanto nel vuoto.

2.4

Se le circostanze lo

richiedono, ai sensi dell’art. 308 CC l’autorità di protezione dei minori

nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura

del figlio (cpv. 1). L’autorità di protezione dei minori può conferire al

curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per

l’accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o

diritti d’altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (cpv. 2).

L’autorità parentale può essere corrispondentemente limitata (cpv. 3).

2.5

Per quanto attiene

alla limitazione dell’autorità parentale su PI 1 – appartenente in via

esclusiva alla madre RE 1 dal momento del decesso di __________, padre del

minore – in relazione alla facoltà di determinazione delle cure mediche e

all’autorizzazione alla somministrazione di farmaci (vaccini compresi),

conferita alla curatrice educativa CURA 1, occorre in primo luogo osservare quanto

segue.

Il tema della vaccinazione

di PI 1 contro il Covid-19 è emerso con riferimento al collocamento del

medesimo presso la __________, comunità terapeutica che – in base a quanto

riferito dall’UAP – richiede tale immunizzazione per potervi accedere (cfr.

scritto UAP 21 gennaio 2022, pag. 2; più sfumato, scritto UAP 22 dicembre 2021:

“non possiamo escludere che sia necessario il vaccino contro il covid”).

Analogamente a quanto affermato sopra, il collocamento di PI 1 presso tale struttura

non risulta essere stato oggetto di una decisione da parte dell’Autorità di

protezione e non risulta nemmeno attuabile nel breve periodo (l’UAP riferisce

che la struttura si è vista assegnare un certo numero di minori non

accompagnati provenienti dall’__________, ciò che ha comportato l’allungamento

delle tempistiche di ammissione di coloro che sono in lista di attesa di un

posto libero; cfr. e-mail UAP del 16 marzo 2022).

L’Autorità di protezione

non giustifica la necessità di una simile vaccinazione sulla scorta di altri motivi

di salute del minore, ma unicamente in ragione delle richieste della comunità

terapeutica __________. Non appare dunque fondato il conferimento alla

curatrice, sin da subito, della facoltà di decidere della vaccinazione di PI 1,

a prescindere dall’effettivo – e ancora incerto – inserimento di PI 1 nella

suddetta struttura. Senza contare che, visto l’orizzonte temporale ancora tutto

da definire, i presupposti potrebbero ulteriormente variare a dipendenza

dell’evolversi della situazione sanitaria. Un simile restrizione dell’autorità

parentale andrà dunque se del caso valutata e pronunciata, nel caso in cui la

posizione materna non si sarà modificata, quando vi sarà una decisione che

collocherà PI 1 nella struttura in questione ed un’effettiva esigenza di

ricorrere a tale immunizzazione.

Per la questione, più

generale, della somministrazione di farmaci deve essere considerato che anch’essa

appare in parte legata all’inserimento nella comunità terapeutica __________, e

meglio alla necessità della struttura di ottenere un “formulario di consenso

alle cure” che la autorizzi “a somministrare qualsiasi farmaco che essa

ritiene necessario, compresi quindi psicofarmaci e sedativi” (cfr. scritto

UAP 21 gennaio 2022, pag. 2; v. anche scritto UAP 22 dicembre 2021). In tal

senso si può ribadire quanto illustrato sopra, nella misura in cui il

conferimento di una simile facoltà alla curatrice (ai fini della sottoscrizione

di un tale formulario) andrebbe valutato e pronunciato unitamente alla

decisione che collocherà PI 1 nella struttura in questione. Tuttavia, la

problematica della somministrazione di farmaci a PI 1 è più ampia e si pone

anche nel contesto del suo soggiorno presso la Clinica __________, nel corso

del quale esiste un piano terapeutico che prevede l’assunzione di alcuni medicamenti

(in particolare del cosiddetto Seroquel; cfr. valutazione 19 ottobre 2021, pag.

4) che almeno inizialmente sono stati oggetto di aspra contestazione da parte

della madre (che avrebbe preferito una cura a base di melatonina; cfr. lettera

avv. __________ 11 novembre 2021, pag. 2; scritto RE 1 accluso a lettera avv. __________

del 15 dicembre 2021; lettera avv. __________ 10 gennaio 2022, pag. 2). Seppure

RE 1 abbia successivamente aderito alla terapia farmacologica prescritta (scritto

24.

febbraio 2022; verbale di udienza 24 febbraio 2022, pag. 2), appare in

questo caso giustificato conferire la facoltà decisionale discendente

dall’autorità parentale alla curatrice educativa, affinché vengano

tempestivamente e opportunamente valutati i bisogni terapeutici di PI 1,

evidenziati dai medici della clinica (cfr. scritto dr. med. __________ 27

dicembre 2021, necessità di somministrare “farmaci ad azione anti impulsiva”;

i medici hanno peraltro lamentato il fatto che la madre non sembri “tenere

conto delle reali priorità di salute del figlio”, scritto dr. med. __________

2.

dicembre 2021). In tal senso, e con le indicazioni concernenti il vaccino

Covid-19 sottolineate sopra, la limitazione dell’autorità parentale decisa

dall’Autorità di protezione e la conseguente delega della facoltà decisionale

alla curatrice educativa possono dunque essere confermate.

2.6

Occorre nondimeno

imperativamente sottolineare quanto segue.

Giusta l’art. 19 cpv. 1

CC, le persone capaci di discernimento che non hanno l’esercizio dei diritti

civili esercitano in piena autonomia i diritti strettamente personali, fatti

salvi i casi nei quali la legge prevede il consenso del rappresentante legale.

Ai sensi dell’art. 305 cpv. 1 CC il figlio capace di discernimento e sotto

autorità parentale può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquistare

diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti

strettamente personali. L’art. 16 CC definisce come capace di discernimento

qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per

effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica,

ebbrezza o stato consimile.

Fanno parte dei diritti

strettamente personali il diritto all’integrità fisica e psichica e il diritto

di decidere se sottoporsi o meno ad un trattamento medico (DTF 114 Ia 350

consid. 7a; DTF 133 III 121 consid. 4.1.1; Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 518;

con particolare riferimento ai minori, cfr. STF 2C_5/2008 del 2 aprile 2008,

consid. 4.1; Obergericht Luzer, II Kammer, decisione del 3 dicembre 2007, in:

FamPra.ch 2/2008, consid. 4.2 e seg., pag. 445; v. anche Margot, Zwischen Autonomie und

fürsorglicher Fremdbestimmung: Partizipationsrechte von Kindern und

Jugendlichen im Bereich medizinischer Heilbehandlungen, in: FamPra.ch 2/2008,

pag. 243, pag. 244-249).

A livello

cantonale, ai sensi dell’art. 7 della Legge sulla promozione della salute e il

coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan, RL 801.100) e riservato l’art.

5.

cpv. 2 LSan, il consenso informato del paziente capace di discernimento, maggiorenne

o minorenne, è necessario per qualsiasi prestazione sanitaria (preventiva,

diagnostica, terapeutica, riabilitativa) propostagli (cpv. 1); riservati i casi

di cui all’art. 16 CC, la capacità di discernimento è presunta nei minorenni

che hanno compiuto il sedicesimo anno di età (cpv. 2). L’art. 5 cpv. 2 LSan

riserva inoltre le disposizioni del diritto penale concernenti le misure

terapeutiche e d’internamento, le disposizioni del diritto civile concernenti

la privazione della libertà a scopo d’assistenza e le disposizioni in materia

di immunizzazione e di lotta alle malattie trasmissibili.

Il 24 febbraio 2022, nel

corso dello scambio dei memoriali scritti del procedimento di reclamo, PI 1 ha

compiuto 16 anni. Le varie indagini peritali agli atti, cui è stato sottoposto

nell’ambito del procedimento di protezione, non hanno mai evidenziato una

compromissione della sua capacità di discernimento (se non nei momenti in cui

egli è stato ritrovato dai sanitari sotto l’effetto di sostanze). Per questo

motivo, ai sensi delle norme summenzionate, per qualsiasi tipo di prestazione

sanitaria proposta a PI 1 è dunque ormai imprescindibile ottenere il suo

consenso informato, e non quello della madre. Una restrizione della facoltà di

rappresentanza materna, derivante dall’autorità parentale, appare dunque

oggigiorno in parte superata in quanto spetta a quest’ultimo esprimere il suo

parere sui suddetti trattamenti, anche sulla vaccinazione contro il Covid-19

(v. anche COPMA, Vaccination contre le COVID-19: qui décide selon quels

critères ? Aide-mémoire del 22 gennaio 2021, pag. 4). In proposito, nulla è

dato di sapere della volontà di PI 1, sia con riferimento alla somministrazione

di farmaci nell’ambito della sua permanenza presso la Clinica __________, sia

con riferimento alla vaccinazione che sarebbe eventualmente richiesta

dall’Istituto __________ per il collocamento del minore.

Un trattamento sanitario

cui PI 1 non consente non potrà essergli somministrato tramite consenso del

detentore dell’autorità parentale (o del rappresentante cui questa autorità è

stata delegata) bensì unicamente alle condizioni previste dalle disposizioni di

diritto penale concernenti le misure terapeutiche e d’internamento o dalle

disposizioni del diritto civile concernenti la privazione della libertà a scopo

d’assistenza (cfr. art. 5 cpv. 2 LSan). Un’eventuale rappresentanza di PI 1 in

materia di trattamenti sanitari assumerà eventualmente rilievo nel caso in cui

quest’ultimo si trovasse in una situazione di incapacità di discernimento.

La decisione di limitare l’autorità

parentale della madre ex art. 308 cpv. 2 e 3 CC e di conferire alla curatrice

educativa i compiti di rappresentanza di PI 1 nell’ambito delle cure mediche e

della somministrazione di farmaci, può dunque essere mantenuta, ritenuto che:

- la

rappresentanza di PI 1 da parte della curatrice educativa, al posto della

titolare dell’autorità parentale, potrà aver luogo soltanto in caso di incapacità

di discernimento del minore;

- nella

misura in cui PI 1 risulti capace di discernimento, la sua opposizione a

trattamenti di tipo sanitario potrà essere superata unicamente con una

decisione dell’Autorità di protezione (conformemente alle disposizioni relative

alla privazione della libertà a scopo d’assistenza) o delle autorità penali (in

relazione alle misure terapeutiche e d’internamento).

Con queste precisazioni,

la decisione di prima istanza merita conferma e il reclamo deve essere

respinto, nella misura della sua ricevibilità.

3.

In sede di replica, RE

1.

ha postulato di essere ammessa al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell’attuale

rappresentante.

Ai

sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al

gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la

cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

La

documentazione preannunciata a due riprese nel memoriale di replica (pag. 5 e

pag. 6, “doc. G: formulario comunale per la richiesta di gratuito patrocinio

(seguono allegati)”) non è tuttavia mai stata fatta pervenire a questo

giudice. Non essendo comprovata la situazione di indigenza della richiedente,

l’istanza deve essere respinta.

4.

Gli oneri del procedimento, già anticipati, seguono la

soccombenza della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura della

sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

2. La domanda di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è

respinta.

3. Gli oneri del

reclamo, già anticipati, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 400.–

b) spese fr.

100.–

fr.

500.–

sono posti a carico di RE

1.

Non si assegnano

ripetibili.

4. Notificazione:

-

Comunicazione

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.