9.2022.28
Limitazione dell’autorità parentale in relazione alla facoltà di determinazione delle cure mediche e all’autorizzazione alla somministrazione di farmaci, compito conferito alla curatrice educativa; diritto strettamente personale del minorenne capace di discernimento
4 agosto 2022Italiano27 min
nominando quale curatrice la signora __________, cui sono succedute dapprima __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.28
Lugano
4 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell’Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la limitazione ex
art. 308 cpv. 2 e 3 CC dell’autorità parentale della madre sul figlio
PI
1
rappr. da: CURA 1
giudicando
sul reclamo presentato il 2 marzo 2022 da RE 1 contro la decisione emanata il 24
febbraio 2022 (ris. n. 338/2022) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Dal matrimonio fra RE
1 e __________ è nato, il 2006, PI 1. Dal dicembre 2012 i genitori vivono
separati.
B. Su richiesta 28
novembre 2013 della Pretura di __________, presso la quale erano pendenti due
procedure a protezione dell’unione coniugale, con decisione 18 dicembre 2013
(ris. n. 132/2013) l’Autorità regionale di protezione __________, ha istituito
in favore di PI 1 una curatela educativa ex
art. 308 cpv. 1 e 2 CC,
nominando quale curatrice la signora __________, cui sono succedute dapprima __________
(decisione 28 novembre 2016, ris. n. 1227/2016 del 24 novembre 2016) e in
seguito CURA 1 (decisione 15 luglio 2019, ris. n. 688/2019 del 15 luglio 2019),
a tutt’oggi in carica.
C. A fronte
dell’importante disagio del minore segnalato dalla scuola e per permettergli la
continuazione del percorso scolastico, con decisione 6 febbraio 2015 il Pretore
del Distretto di __________ ha ordinato in via supercautelare il collocamento
di PI 1 presso la struttura “__________” di __________. Il progetto educativo
di affidamento è stato ratificato dal Pretore il 6 febbraio 2015, che ha
successivamente stralciato le procedure pendenti dinnanzi a lui dai ruoli, senza
modificare le misure di protezione adottate. Il divorzio tra i genitori di PI 1
è stato pronunciato con sentenza 10 maggio 2016 dal Pretore del Distretto di __________.
D. A seguito del
trasferimento di RE 1 e di PI 1 da __________ a __________, con decisione 6
agosto 2015 (ris. n. 752/2015 del 30 luglio 2015) l’Autorità regionale di
protezione__________ ha assunto con effetto immediato l’incarto concernente il
minore.
E. In ragione della
chiusura di __________ e del trasferimento di alcuni minori ivi collocati
presso l’Istituto __________ di __________, con decisione 15 marzo 2018 (ris.
n. 228/2018 del 13 marzo 2018) l’Autorità regionale di protezione __________
(di seguito: Autorità di protezione) ha formalizzato la modifica del collocamento
di PI 1 presso tale istituto.
F. L’11 dicembre 2018 è improvvisamente
deceduto __________.
G. Con decisione 23
gennaio 2020 (ris. n. 70/2020 del 21 gennaio 2020) l’Autorità di protezione ha
revocato il collocamento di PI 1 presso l’Istituto __________, ripristinando il
diritto di RE 1, ormai unica detentrice dell’autorità parentale, di determinare
il luogo di dimora del figlio. L’Autorità di protezione ha inoltre conferito un
mandato al Servizio di sostegno e accompagnamento educativo di __________ (di
seguito: SAE) affinché fornisca un sostegno educativo al nucleo familiare di PI
1, un mandato di controllo e informazione all’Ufficio dell’Aiuto e della
Protezione, settore famiglie e minorenni, di __________ (di seguito: UAP) e un
mandato al Servizio medico-psicologico di __________ (di seguito: SMP) per una
presa a carico psicologica del minore, se necessario con il coinvolgimento
della madre.
H. A seguito del
peggioramento della situazione di PI 1 (rapporto con la madre gravemente
turbato, frequentazione di adulti con problemi di tossicodipendenza,
commissione di atti di rilevanza penale), con decisione supercautelare 23
luglio 2021 (ris. n. 969/2021) l’Autorità regionale di protezione ha privato RE
1 del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio, collocato presso il
reparto di pedopsichiatria/pediatria dell’Ospedale __________. I medici del
nosocomio sono stati incaricati di svolgere una valutazione dello stato
psicofisico di PI 1 e delle sue necessità future, nonché dell’entità del
disturbo correlato all’uso di sostanze, dell’eventuale presenza e del
trattamento della dipendenza, nonché la valutazione del quadro clinico in una
situazione di astinenza come pure delle motivazioni alla base di tali abusi. Dopo
aver sentito le parti e la rete, con decisione cautelare 19 agosto 2021 (ris.
n. 1056/2021) l’Autorità di protezione ha riesaminato la sua decisione
supercautelare, ripristinando il diritto di RE 1 di determinare il luogo di
dimora di PI 1 dal momento delle dimissioni di quest’ultimo dall’Ospedale __________.
L’Autorità di prime cure ha altresì previsto che le regole che verranno
decretate dalla Magistratura dei minorenni saranno da considerare parte
integrante alla decisione e ha modificato la presa a carico di PI 1 ordinando
un incontro di monitoraggio medico psichiatrico ogni tre settimane presso l’SMP
di __________. La madre è stata invitata ad intraprendere una presa a carico
individuale per rafforzare il suo ruolo educativo.
I. Successivamente
alle dimissioni, PI 1 ha nuovamente assunto comportamenti a rischio, in
particolare continuando la frequentazione di adulti con gravi problemi di
tossicodipendenza e il consumo di alcool e sostanze, facendo emergere nella
rete grandi preoccupazioni per la sua incolumità fisica. Il 3 settembre 2021 è stato
condotto per ordine della Magistratura dei minorenni dapprima all’Ospedale __________
per accertamenti, in seguito all’Ospedale __________ (reparto pedopsichiatrico)
per una valutazione e infine presso il reparto protetto della Clinica __________.
Con decisione supercautelare 7 settembre 2021 (ris. n. 1203/2021) l’Autorità di
protezione ha nuovamente privato RE 1 del diritto di determinare il luogo di
dimora di PI 1 ed ha confermato il collocamento del minore presso il reparto
protetto della Clinica __________, unica struttura sul territorio ritenuta in
grado di garantire la protezione e l’incolumità del minore, sospendendo le
relazioni personali con la madre. L’autorità di prime cure ha inoltre conferito
un mandato alla Clinica in questione per un aggiornamento delle perizie già
agli atti. A seguito dell’udienza tenutasi il 24 settembre 2021, con decisione
di pari data (ris. n. 1256/2021) l’Autorità di protezione ha confermato la
propria decisione supercautelare, conferendo altresì all’UAP il mandato di
continuare la ricerca di una struttura adeguata per accogliere il minore, anche
provvisoriamente.
L. La valutazione
peritale effettuata dai medici della Clinica __________ ha evidenziato una
diagnosi di “disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di sostanze
psicoattive multiple e all’uso di altre sostanze psicoattive: abuso nocivo”
e di “disturbo del comportamento sociale oppositivo e provocatorio”
(valutazione 19 ottobre 2021, pag. 4). In base a tale valutazione, PI 1
necessita di un collocamento presso un centro contenitivo (chiuso) e
successivamente presso un centro terapeutico.
Con scritto 21 gennaio
2022 l’UAP ha informato l’Autorità di protezione di aver reperito una struttura
idonea, e meglio la comunità terapeutica __________. Tale struttura, al momento
piena, avrebbe disponibilità per accogliere PI 1 dal mese di aprile e il minore
è stato inserito in lista di attesa. __________ richiede che il minore sia
vaccinato contro il Covid-19 e che l’autorità parentale sottoscriva un formulario
di consenso alle cure che permetta all’istituto di somministrare qualsiasi
farmaco ritenuto necessario.
M. Dopo svariati scambi
di corrispondenza e dopo una fuga di PI 1 dalla Clinica, a seguito della quale
il minore si è fratturato entrambi i piedi, in data 24 febbraio 2022 è stata
convocata dinnanzi all’Autorità di protezione un’udienza alla presenza degli
attori della rete e di RE 1. In esito a tale udienza l’Autorità di protezione
ha deciso (ris. n. 338/2022 del 24 febbraio 2022) di limitare l'autorità
parentale della madre per quanto attiene la facoltà di determinazione delle
cure mediche e l'autorizzazione alla somministrazione di farmaci (vaccini
compresi) per il figlio, attribuendo tale compito aggiuntivo alla curatrice
educativa. L’Autorità di protezione ha altresì autorizzato l’UAP a trasmettere
la documentazione medica e peritale necessaria all'inserimento del minore
presso la struttura __________ o in altra struttura ritenuta idonea ad
accoglierlo. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un
eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo.
N. Con reclamo 2 marzo
2022 RE 1 è insorta contro questa decisione.
La reclamante contesta la
decisione dell’Autorità di protezione e postula che l’autorità parentale sul
figlio le venga restituita integralmente. RE 1 chiede inoltre che PI 1 non
venga obbligato ad uscire dal territorio elvetico, bensì che venga collocato in
una delle strutture disponibili in Svizzera interna, da lei reperite ma che non
sono state debitamente prese in considerazione, esprimendo preoccupazione in
merito alla vaccinazione contro il Covid-19, necessaria per un simile
collocamento.
O. Con scritto 11 marzo
2022 la curatrice educativa, CURA 1, ha presentato le sue osservazioni, senza
formulare specifiche richieste di giudizio ma dichiarando di accettare
l’incarico di occuparsi anche delle questioni sanitarie aggiuntive riguardanti PI
1. Con osservazioni 17 marzo l’Autorità di protezione ha contestato le
argomentazioni della reclamante e le sue richieste di giudizio, postulando la
conferma della decisione impugnata.
P. Con replica 5 aprile
2022 RE 1, patrocinata da una legale, ha ribadito la richiesta di annullamento
della decisione impugnata, invitando l’Autorità di protezione ad esplorare,
sotto la supervisione di questo giudice, le soluzioni di collocamento proposte
in sede di reclamo e a finalizzarne una entro il 15 maggio 2022. Ha inoltre
postulato l’ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
Q. Con memoriale di
duplica 19 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha ribadito le proprie
argomentazioni, chiedendo la conferma della decisione impugnata. La curatrice
educativa non ha duplicato.
R. Con scritto 13 luglio
2022 la patrocinatrice di RE 1 ha presentato un documento “che tratta della
pericolosità dei vaccini contro il Covid-19”, chiedendone l’assunzione agli
atti. La missiva non è stata oggetto di intimazione.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel suo reclamo RE 1
contesta la decisione dell’Autorità di protezione di privarla parzialmente
dell’autorità parentale, adottata a seguito della sua opposizione al collocamento
del figlio PI 1 in una comunità terapeutica in __________. La reclamante
postula la restituzione dell'autorità parentale e che il figlio non venga
obbligato ad uscire dalla Svizzera, bensì che venga collocato in una delle
strutture disponibili in patria, da lei reperite ma non considerate né dall’Autorità
di protezione né dall’UAP.
2.1
La decisione impugnata
è stata adottata a verbale dopo l’udienza tenutasi il 24 febbraio 2022. In quella
sede la direttrice della Clinica __________, dr. med. __________, ha riferito
gli ultimi agiti di PI 1, considerando che nel minore “stanno emergendo
sempre di più i tratti antisociali e sadici” e che egli “ha bisogno di
una struttura specializzata”. La direttrice ha affermato che “in questo
momento il tema medico è secondario rispetto all'aspetto comportamentale” e
che PI 1 (“che in questo momento non è in grado di seguire una psicoterapia”)
deve essere “protetto dal rischio di mettere in pericolo sé stesso e gli
altri” (verbale, pag. 1). L’Autorità di protezione ha spiegato “che si
sta cercando una struttura adeguata” e che “l'orientamento è verso la __________”,
una struttura terapeutica sita in __________; nel caso tale eventualità dovesse
fallire “potrebbe essere la Struttura __________ ad entrare in linea di
conto” (verbale, pag. 1-2). Non entrano invece in considerazione le
strutture aperte individuate dalla madre, del tutto inadeguate per il minore,
considerato che PI 1 “al momento deve essere contenuto affinché non metta a
rischio la sua incolumità e quella degli altri”; l’Autorità di protezione
ha affermato che alla luce degli ultimi agiti del minore “non si assumerà il
rischio di collocare PI 1 in una struttura aperta”, considerazione
condivisa dagli altri attori della rete presenti all’udienza (la curatrice
educativa CURA 1, __________ e __________ dell’UAP, la Sostituta Magistrato dei
minorenni avv. __________, __________ del Servizio educativo minorile, oltre
alla già menzionata dr. med. __________).
Con riferimento
alla questione delle cure mediche, in sede di udienza __________ ha riferito
che “__________ per accogliere i ragazzi richiede il vaccino Covid e il
consenso alle cure”, mentre RE 1 ha affermato “di essere d'accordo che PI
1.
venga vaccinato all'influenza tradizionale o al nuovo vaccino presente in __________,
ma non al vaccino Covid RNA” (verbale, pag. 2). Con riferimento
all’assunzione di psicofarmaci, la madre “dichiara di essere d'accordo con
la cura che sta seguendo ora” (verbale, pag. 2).
Richiamato l’art. 308 cpv.
2.
CC e “preso atto della posizione altalenante nel tempo della signora RE 1,
che più volte ha dichiarato la sua contrarietà ad autorizzare la
somministrazione di farmaci al figlio e ritenuto come l'utilizzo di
medicamenti, come pure l'adesione a determinate cure mediche possa apparire imprescindibile
vista la criticità della situazione e la necessità di contenere i suoi agiti”,
l’Autorità di protezione ha ritenuto che (“nonostante
l’adesione
odierna”) occorra “limitare l'autorità parentale della madre per quanto
attiene la determinazione delle cure mediche e l'autorizzazione alla
somministrazione di farmaci e assegnare questo compito/rappresentanza alla
curatrice educativa” (verbale, pag. 2-3). La scelta, secondo l’autorità di
prime cure, “non può che considerare il rischio enorme che corre PI 1 non
venendo inserito in una struttura adeguata, rispetto a quello nettamente
inferiore di conseguenze legate al vaccino” (verbale, pag. 3).
L’Autorità di protezione
ha dunque deciso di limitare, ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 e 3 CC, l'autorità
parentale di RE 1 “in particolare per quanto attiene la facoltà di
determinazione delle cure mediche e l'autorizzazione alla somministrazione di
farmaci (vaccini compresi) per il figlio” (disp. 1), attribuendo tale
compito aggiuntivo alla curatrice educativa ai sensi dell'art. 308 cpv. 3
(disp. 2). L’Autorità di protezione ha altresì autorizzato l’UAP, ai sensi
dell'art. 307 CC, “a trasmettere la documentazione medica e peritale
necessaria all'inserimento di PI 1 alla __________ o in altra struttura
ritenuta idonea ad accoglierlo” (disp. 3).
2.2
Nel suo reclamo, RE 1
contesta la decisione dell’Autorità di protezione di collocare il figlio PI 1
in una struttura __________ (“con una disponibilità a partire però solo tra
diversi mesi”), senza prendere in considerazione altre strutture specializzate
e idonee in Svizzera interna da lei reperite, con posti disponibili da subito, del
tutto ignorate dall’UAP (pag. 1). La reclamante afferma di essersi “opposta
al collocamento all'estero esclusivamente per la questione del vaccino
sperimentale anti-Sars-Cov-2 (un trattamento sanitario ancora in fase
sperimentale, e alla luce dei dati ufficiali, dalla dubbia efficacia) a cui
dovrebbe sottoporsi con almeno 2 dosi prima di accedervi, e del Green-pass (uno
strumento discriminante, con il quale verrebbe anche violata la sua privacy,
avendo i suoi dati sensibili all'interno; che sia guarito, vaccinato, non
vaccinato, o con un'esenzione)” (reclamo, pag. 1). Per questa sua
opposizione, RE 1 sarebbe stata parzialmente privata dell'autorità parentale
(reclamo, pag. 1).
La reclamante
sostiene che l’Autorità di protezione, collocando il figlio in __________
contro la volontà materna, avrebbe violato l’art. 25 Cost. fed., per cui le
persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese (reclamo,
pag. 2). L’autorità di prime cure avrebbe inoltre violato l’art. 307 CC nella
misura in cui “è falso che io non ho rimediato o non ero in grado di
rimediare alle minacce che incombono sul bene di mio figlio”: la reclamante
sostiene invece di aver “sempre collaborato con i servizi sociali e mi sono
molto attivata per trovare una possibilità di collocamento in una struttura
svizzera. Tutte le soluzioni proposte dai servizi sociali, in Svizzera, hanno
avuto ed hanno il mio consenso”, affermando di essersi solo opposta ad un
collocamento all’estero. Ribadendo come tutta la rete concordi nel sostenere
che l’attuale collocamento in una clinica psichiatrica non sia adeguato alla
situazione del minore, la reclamante chiede che il figlio possa uscire al più
presto e sia “collocato in una struttura sorvegliata, tenendosi attivo con
varie attività, scuola o apprendistato all'interno” e possa “essere
seguito nel miglior modo, anche con una psicoterapia, ma senza privarlo
totalmente della sua libertà”, ciò che può essere garantito dalle strutture
da lei reperite in Svizzera interna, “che se dovesse scappare si
attiverebbero immediatamente contattando le forze dell'ordine e riaccogliendolo
in sede” (reclamo, pag. 2).
RE 1 postula dunque che “mi
venga restituita l'autorità parentale, e che mio figlio non sia costretto ad
uscire dal nostro Paese, ma immediatamente collocato in una delle tre strutture
in Svizzera __________” da lei reperite (preferibilmente l’Istituto __________;
reclamo, pag. 2).
In sede di replica RE 1,
patrocinata da una legale, ha ribadito la richiesta di annullamento della
decisione impugnata e ha chiesto a questo giudice di invitare l’Autorità di
protezione ad esplorare, sotto la supervisione della Camera, le proposte di
collocamento avanzate dalla madre. In considerazione della mancata
disponibilità della struttura __________ in questione, è infatti venuta a
cadere “la motivazione per cui l’ARP ha limitato l’autorità parentale alla
madre (da ricercarsi nella fretta di concludere con __________ e
nell'opposizione della madre al vaccino Covid-19, obbligatorio per accedere a __________)”
(replica, pag. 2). Per il resto – al di là della vaccinazione contro il Covid-19
– non vi sono elementi che mostrino che la madre di PI 1 abbia rifiutato
determinate cure per il figlio, ragion per cui i presupposti dell’art. 308 cpv.
2.
e 3 CC non sono adempiuti nella fattispecie (replica, pag. 3). La reclamante
afferma peraltro che “di fronte a genitori con idee contrapposte sui
vaccini, se il bambino non è vaccinato, deve prevalere lo status quo”
(replica, pag. 3).
Infine, RE 1 ritiene che
il collocamento in __________ comprometterebbe il suo rapporto con il figlio
vista la necessità “ancora presente in __________ di green pass
rafforzato per entrare in visita nelle strutture medicalizzate”, oltre a
non essere il periodo migliore per collocare un minore all’estero in considerazione
di “tutte le incertezze geopolitiche” (replica, pag. 3-4).
La reclamante ribadisce
l’urgenza di trovare una sistemazione adeguata per il figlio, e la necessità di
prendere in considerazione le proposte da lei avanzate; l’unica alternativa considerata
dall’Autorità di protezione, ovvero il carcere minorile di __________, non è
ritenuta fattibile poiché non sarebbe fornito a PI 1 alcun supporto psicologico
e inoltre quest’ultimo potrebbe ricominciare ad avere contatti con “uno dei
ragazzi della banda che frequentava”, ovvero “uno dei soggetti più
pericolosi per il suo percorso rieducativo” (replica, pag. 4-5).
2.3
Le censure della
reclamante relative al collocamento di PI 1 in __________, presso la struttura __________,
e le richieste riguardanti il collocamento in altre strutture svizzere da lei
reperite sono irricevibili. Esse devono essere ritenute premature in quanto la
decisione impugnata non ordina alcun tipo di collocamento per PI 1, né presso
la __________ né presso altre strutture svizzere o all’estero. Il contestato
trasferimento in __________ non risulta nemmeno essere stato deciso
successivamente, in quanto – a tutt’oggi – il minore si trova ancora presso la
clinica psichiatrica sita a __________ e, in base alle dichiarazioni delle
parti, la struttura __________ non sembra poter avere dei posti liberi nel
breve termine (cfr. e-mail UAP del 16 marzo 2022).
Al di là
dell’oggettiva inadeguatezza del collocamento attuale del minore –
inadeguatezza che emerge dagli atti dall’incarto ed è stata riconosciuta da
tutte le parti al procedimento e da tutti gli attori della rete, e a cui
occorre urgentemente porre rimedio, nonostante le tangibili difficoltà presenti
– il reclamo sulla modifica del collocamento è da considerarsi privo di oggetto
ed è quindi destinato ad un giudizio di irricevibilità.
In assenza di una formale
decisione in merito, tutte le censure riguardanti il collocamento di PI 1
presso la struttura in questione (divieto di espulsione di cittadini svizzeri
dal Paese; esistenza di strutture aperte alternative in Svizzera; pericolosità
del vaccino contro il Covid-19; diradamento dei contatti con la madre che
necessiterebbe del «green pass rafforzato» per fargli visita; inopportunità del
collocamento all’estero in considerazione della situazione geopolitica) cadono
pertanto nel vuoto.
2.4
Se le circostanze lo
richiedono, ai sensi dell’art. 308 CC l’autorità di protezione dei minori
nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura
del figlio (cpv. 1). L’autorità di protezione dei minori può conferire al
curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per
l’accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o
diritti d’altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (cpv. 2).
L’autorità parentale può essere corrispondentemente limitata (cpv. 3).
2.5
Per quanto attiene
alla limitazione dell’autorità parentale su PI 1 – appartenente in via
esclusiva alla madre RE 1 dal momento del decesso di __________, padre del
minore – in relazione alla facoltà di determinazione delle cure mediche e
all’autorizzazione alla somministrazione di farmaci (vaccini compresi),
conferita alla curatrice educativa CURA 1, occorre in primo luogo osservare quanto
segue.
Il tema della vaccinazione
di PI 1 contro il Covid-19 è emerso con riferimento al collocamento del
medesimo presso la __________, comunità terapeutica che – in base a quanto
riferito dall’UAP – richiede tale immunizzazione per potervi accedere (cfr.
scritto UAP 21 gennaio 2022, pag. 2; più sfumato, scritto UAP 22 dicembre 2021:
“non possiamo escludere che sia necessario il vaccino contro il covid”).
Analogamente a quanto affermato sopra, il collocamento di PI 1 presso tale struttura
non risulta essere stato oggetto di una decisione da parte dell’Autorità di
protezione e non risulta nemmeno attuabile nel breve periodo (l’UAP riferisce
che la struttura si è vista assegnare un certo numero di minori non
accompagnati provenienti dall’__________, ciò che ha comportato l’allungamento
delle tempistiche di ammissione di coloro che sono in lista di attesa di un
posto libero; cfr. e-mail UAP del 16 marzo 2022).
L’Autorità di protezione
non giustifica la necessità di una simile vaccinazione sulla scorta di altri motivi
di salute del minore, ma unicamente in ragione delle richieste della comunità
terapeutica __________. Non appare dunque fondato il conferimento alla
curatrice, sin da subito, della facoltà di decidere della vaccinazione di PI 1,
a prescindere dall’effettivo – e ancora incerto – inserimento di PI 1 nella
suddetta struttura. Senza contare che, visto l’orizzonte temporale ancora tutto
da definire, i presupposti potrebbero ulteriormente variare a dipendenza
dell’evolversi della situazione sanitaria. Un simile restrizione dell’autorità
parentale andrà dunque se del caso valutata e pronunciata, nel caso in cui la
posizione materna non si sarà modificata, quando vi sarà una decisione che
collocherà PI 1 nella struttura in questione ed un’effettiva esigenza di
ricorrere a tale immunizzazione.
Per la questione, più
generale, della somministrazione di farmaci deve essere considerato che anch’essa
appare in parte legata all’inserimento nella comunità terapeutica __________, e
meglio alla necessità della struttura di ottenere un “formulario di consenso
alle cure” che la autorizzi “a somministrare qualsiasi farmaco che essa
ritiene necessario, compresi quindi psicofarmaci e sedativi” (cfr. scritto
UAP 21 gennaio 2022, pag. 2; v. anche scritto UAP 22 dicembre 2021). In tal
senso si può ribadire quanto illustrato sopra, nella misura in cui il
conferimento di una simile facoltà alla curatrice (ai fini della sottoscrizione
di un tale formulario) andrebbe valutato e pronunciato unitamente alla
decisione che collocherà PI 1 nella struttura in questione. Tuttavia, la
problematica della somministrazione di farmaci a PI 1 è più ampia e si pone
anche nel contesto del suo soggiorno presso la Clinica __________, nel corso
del quale esiste un piano terapeutico che prevede l’assunzione di alcuni medicamenti
(in particolare del cosiddetto Seroquel; cfr. valutazione 19 ottobre 2021, pag.
4) che almeno inizialmente sono stati oggetto di aspra contestazione da parte
della madre (che avrebbe preferito una cura a base di melatonina; cfr. lettera
avv. __________ 11 novembre 2021, pag. 2; scritto RE 1 accluso a lettera avv. __________
del 15 dicembre 2021; lettera avv. __________ 10 gennaio 2022, pag. 2). Seppure
RE 1 abbia successivamente aderito alla terapia farmacologica prescritta (scritto
24.
febbraio 2022; verbale di udienza 24 febbraio 2022, pag. 2), appare in
questo caso giustificato conferire la facoltà decisionale discendente
dall’autorità parentale alla curatrice educativa, affinché vengano
tempestivamente e opportunamente valutati i bisogni terapeutici di PI 1,
evidenziati dai medici della clinica (cfr. scritto dr. med. __________ 27
dicembre 2021, necessità di somministrare “farmaci ad azione anti impulsiva”;
i medici hanno peraltro lamentato il fatto che la madre non sembri “tenere
conto delle reali priorità di salute del figlio”, scritto dr. med. __________
2.
dicembre 2021). In tal senso, e con le indicazioni concernenti il vaccino
Covid-19 sottolineate sopra, la limitazione dell’autorità parentale decisa
dall’Autorità di protezione e la conseguente delega della facoltà decisionale
alla curatrice educativa possono dunque essere confermate.
2.6
Occorre nondimeno
imperativamente sottolineare quanto segue.
Giusta l’art. 19 cpv. 1
CC, le persone capaci di discernimento che non hanno l’esercizio dei diritti
civili esercitano in piena autonomia i diritti strettamente personali, fatti
salvi i casi nei quali la legge prevede il consenso del rappresentante legale.
Ai sensi dell’art. 305 cpv. 1 CC il figlio capace di discernimento e sotto
autorità parentale può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquistare
diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti
strettamente personali. L’art. 16 CC definisce come capace di discernimento
qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per
effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica,
ebbrezza o stato consimile.
Fanno parte dei diritti
strettamente personali il diritto all’integrità fisica e psichica e il diritto
di decidere se sottoporsi o meno ad un trattamento medico (DTF 114 Ia 350
consid. 7a; DTF 133 III 121 consid. 4.1.1; Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 518;
con particolare riferimento ai minori, cfr. STF 2C_5/2008 del 2 aprile 2008,
consid. 4.1; Obergericht Luzer, II Kammer, decisione del 3 dicembre 2007, in:
FamPra.ch 2/2008, consid. 4.2 e seg., pag. 445; v. anche Margot, Zwischen Autonomie und
fürsorglicher Fremdbestimmung: Partizipationsrechte von Kindern und
Jugendlichen im Bereich medizinischer Heilbehandlungen, in: FamPra.ch 2/2008,
pag. 243, pag. 244-249).
A livello
cantonale, ai sensi dell’art. 7 della Legge sulla promozione della salute e il
coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan, RL 801.100) e riservato l’art.
5.
cpv. 2 LSan, il consenso informato del paziente capace di discernimento, maggiorenne
o minorenne, è necessario per qualsiasi prestazione sanitaria (preventiva,
diagnostica, terapeutica, riabilitativa) propostagli (cpv. 1); riservati i casi
di cui all’art. 16 CC, la capacità di discernimento è presunta nei minorenni
che hanno compiuto il sedicesimo anno di età (cpv. 2). L’art. 5 cpv. 2 LSan
riserva inoltre le disposizioni del diritto penale concernenti le misure
terapeutiche e d’internamento, le disposizioni del diritto civile concernenti
la privazione della libertà a scopo d’assistenza e le disposizioni in materia
di immunizzazione e di lotta alle malattie trasmissibili.
Il 24 febbraio 2022, nel
corso dello scambio dei memoriali scritti del procedimento di reclamo, PI 1 ha
compiuto 16 anni. Le varie indagini peritali agli atti, cui è stato sottoposto
nell’ambito del procedimento di protezione, non hanno mai evidenziato una
compromissione della sua capacità di discernimento (se non nei momenti in cui
egli è stato ritrovato dai sanitari sotto l’effetto di sostanze). Per questo
motivo, ai sensi delle norme summenzionate, per qualsiasi tipo di prestazione
sanitaria proposta a PI 1 è dunque ormai imprescindibile ottenere il suo
consenso informato, e non quello della madre. Una restrizione della facoltà di
rappresentanza materna, derivante dall’autorità parentale, appare dunque
oggigiorno in parte superata in quanto spetta a quest’ultimo esprimere il suo
parere sui suddetti trattamenti, anche sulla vaccinazione contro il Covid-19
(v. anche COPMA, Vaccination contre le COVID-19: qui décide selon quels
critères ? Aide-mémoire del 22 gennaio 2021, pag. 4). In proposito, nulla è
dato di sapere della volontà di PI 1, sia con riferimento alla somministrazione
di farmaci nell’ambito della sua permanenza presso la Clinica __________, sia
con riferimento alla vaccinazione che sarebbe eventualmente richiesta
dall’Istituto __________ per il collocamento del minore.
Un trattamento sanitario
cui PI 1 non consente non potrà essergli somministrato tramite consenso del
detentore dell’autorità parentale (o del rappresentante cui questa autorità è
stata delegata) bensì unicamente alle condizioni previste dalle disposizioni di
diritto penale concernenti le misure terapeutiche e d’internamento o dalle
disposizioni del diritto civile concernenti la privazione della libertà a scopo
d’assistenza (cfr. art. 5 cpv. 2 LSan). Un’eventuale rappresentanza di PI 1 in
materia di trattamenti sanitari assumerà eventualmente rilievo nel caso in cui
quest’ultimo si trovasse in una situazione di incapacità di discernimento.
La decisione di limitare l’autorità
parentale della madre ex art. 308 cpv. 2 e 3 CC e di conferire alla curatrice
educativa i compiti di rappresentanza di PI 1 nell’ambito delle cure mediche e
della somministrazione di farmaci, può dunque essere mantenuta, ritenuto che:
- la
rappresentanza di PI 1 da parte della curatrice educativa, al posto della
titolare dell’autorità parentale, potrà aver luogo soltanto in caso di incapacità
di discernimento del minore;
- nella
misura in cui PI 1 risulti capace di discernimento, la sua opposizione a
trattamenti di tipo sanitario potrà essere superata unicamente con una
decisione dell’Autorità di protezione (conformemente alle disposizioni relative
alla privazione della libertà a scopo d’assistenza) o delle autorità penali (in
relazione alle misure terapeutiche e d’internamento).
Con queste precisazioni,
la decisione di prima istanza merita conferma e il reclamo deve essere
respinto, nella misura della sua ricevibilità.
3.
In sede di replica, RE
1.
ha postulato di essere ammessa al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell’attuale
rappresentante.
Ai
sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al
gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la
cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
La
documentazione preannunciata a due riprese nel memoriale di replica (pag. 5 e
pag. 6, “doc. G: formulario comunale per la richiesta di gratuito patrocinio
(seguono allegati)”) non è tuttavia mai stata fatta pervenire a questo
giudice. Non essendo comprovata la situazione di indigenza della richiedente,
l’istanza deve essere respinta.
4.
Gli oneri del procedimento, già anticipati, seguono la
soccombenza della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura della
sua ricevibilità, il reclamo è respinto.
2. La domanda di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è
respinta.
3. Gli oneri del
reclamo, già anticipati, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
100.–
fr.
500.–
sono posti a carico di RE
1.
Non si assegnano
ripetibili.
4. Notificazione:
-
Comunicazione
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.