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Decisione

9.2022.38

Modifica collocamento in istituto

2 agosto 2022Italiano14 min

affidate alla custodia del padre, mentre l’autorità parentale è stata attribuita

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.38

Lugano

2 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la modifica del collocamento della figlia PI 1

giudicando

sul reclamo del 18 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22

febbraio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Dal

matrimonio tra PI 2 e RE 1 sono nate le figlie PI 1 (2005) e __________ (2008).

Il matrimonio è stato sciolto per divorzio nel 2017. Le figlie sono state

affidate alla custodia del padre, mentre l’autorità parentale è stata attribuita

congiuntamente ai genitori.

B. L’Autorità

regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) si

occupa in particolare di PI 1 dal 2018. Con decisione supercautelare del 25

giugno 2019 la minore è stata collocata provvisoriamente nella Comunità __________

e il padre è stato privato del diritto di determinare il luogo di dimora.

Tramite un’ulteriore decisione supercautelare del 26 luglio 2019 anche la madre

è stata privata provvisoriamente del diritto di determinare il luogo di dimora

della figlia. Entrambi i provvedimenti sono stati confermati con decisione del

27 agosto 2019.

C. Dopo

un primo periodo di interruzione della frequenza scolastica, nell’anno

2020/2021 PI 1 ha portato a termine la quarta media ottenendo la licenza. Nel

corso del 2021 ha iniziato un pretirocinio e il percorso terapeutico presso __________

si è concluso. Di conseguenza tramite decisione 22 febbraio 2022 l’Autorità di

protezione ha disposto la modifica del collocamento, inserendo la ragazza presso

il centro educativo per minorenni __________, in regime di esternato, dal 7

marzo 2022 (disp. 1). L’ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie

e minorenni, è stato incaricato di valutare per la minore il bisogno di

affidamento a terzi (disp. 2) e la decisione è stata dichiarata immediatamente

esecutiva, essendo stato tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale reclamo

(disp. 5).

D. Contro

la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 18 marzo 2022, sostenendo che

il provvedimento comprometterebbe la situazione della figlia, in quanto

adottato contro la sua volontà. Il reclamante ha poi precisato che si sarebbe

tenuto un incontro conoscitivo presso la struttura, che avrebbe potuto indurre PI

1 a “provare l’esternato”.

E. Il

reclamo è stato intimato il 27 maggio 2022 all’Autorità di protezione e a PI 1

con un termine di 20 giorni per presentare osservazioni.

F. Con

osservazioni 6/8 giugno 2022 PI 1 ha precisato di aver iniziato l’avvicinamento

all’istituto con una frequenza di tre giorni a settimana. Essa ha sostenuto che

ciò le causerebbe ansia, calo dell’umore e rabbia e di stare meglio a casa. Ha

pertanto chiesto di annullare la decisione impugnata.

G. L’Autorità

di protezione ha inoltrato le proprie osservazioni il 15/20 giugno 2022,

rilevando che dall’emanazione della decisione impugnata PI 1 ha frequentato la

fattoria __________ in regime di esternato tre mezze giornate a settimana e

durante il mese di luglio era previsto un aumento a quattro mezze giornate. L’Ufficio

dell’aiuto e della protezione, che segue il collocamento, ha comunicato che RE

1 avrebbe aderito al progetto, collaborando attivamente con la rete. L’Autorità

di protezione ha pertanto chiesto la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli

art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art.

48.

lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità

amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611

del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora

più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.

450f CC).

2.

Giusta

l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi

rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’Autorità di protezione dei

minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

L'art.

310.

cpv. 1 CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del

figlio) prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al

pericolo, l'Autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o

dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

La

privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è dunque una misura

che consiste nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza

e le modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minorenne

presso terzi o in un istituto (Meier/

Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ ed., 2019, n. 1173-1739 pag.

1129-1132).

Nel

caso in cui i genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa

all’Autorità di protezione che, decidendone il collocamento, determina il luogo

di dimora del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; STF 5A_993/2016 del 19 giugno

2017.

consid. 4.2.2; STF 5A_548/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 4.3; STF

5A_335/2012 del 21 giugno 2012 consid. 3.1; Breitschmid,

in: BSK ZGB I, 5ͣ ed. 2014, ad art. 310 CC n. 6; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 7).

Nell'accezione

di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo

fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei

genitori (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del

10.

aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310

CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des

Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler,

op. cit. n. 1745 pag. 1138). Le cause della messa in pericolo sono

ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage

familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue

quale unico scopo la tutela del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno

2017.

consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF

5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio

2009.

consid. 4.1. e rif.; Breitschmid,

in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n.

3, Meier/Stettler, op. cit., n.

1742.

pag. 1133-1134).

Il

collocamento del minorenne può avvenire presso terzi o un istituto e deve essere, secondo la norma, “conveniente” (approprié; angemessen).

Esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore. I

criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età del minore, la

sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni

relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente

di vita, l’opinione dei genitori e le relazioni di prossimità del bambino. Il

diritto deve assicurare al minore l’adeguata protezione e le possibilità di

sviluppo di cui gode normalmente nella propria famiglia (art. 302 CC), sia che

il collocamento sia messo in atto dai genitori che dall’Autorità. È l’ordinanza

federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza

sull’affiliazione, OAMin) elaborata dal Consiglio federale in applicazione

dell’art. 316 cpv. 2 CC che ne fissa le modalità (Meier/ Stettler, op. cit., n. 1815, pag. 1188).

Il

collocamento in istituto non deve avere la priorità sul collocamento in

famiglia affidataria con la motivazione che esisterebbe un legame emozionale

troppo forte tra il minore e la famiglia affidataria che renderebbe in seguito

difficile il ritorno del minore nella sua famiglia naturale (Choffat, Du retrait du droit de garde au retrait de

l’autorité parentale: le choix de la mesure la plus adaptée, RMA 2014, p. 41 e

rif.).

Decidendo

il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto

di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del

minore (faktische Obhut, garde de fait); tale nozione

comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri

legati a tali cure e all’educazione quotidiana (Sentenza CDP del 21

febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.; Sentenza

CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.3 e rif.).

2.1

Ai

sensi dell’art. 313 cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le

misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La

norma concretizza il principio di proporzionalità, che impone all’Autorità di

protezione di adattare le misure adottate quando le medesime si rivelano non

(più) adeguate in ragione dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del

29.

gennaio 2019, consid. 3.3.2.1). Se una misura, nella sua forma attuale, si

rivela non più necessaria, deve infatti essere annullata o sostituita da una

misura meno severa (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF

5A_736/2014 del 8 gennaio 2015 consid. 3.4.3). Una modifica delle misure di

protezione adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento

duraturo e significativo nelle circostanze che sono state all'origine della

loro pronuncia: l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i

principi di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una

modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi sull’evoluzione

futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal

comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei

minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere

"ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da

loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019

consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Sentenza

CDP del 25 febbraio 2021, inc. 9.2020.120, consid. 3.3 e rif.; Sentenza CDP del

21.

febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.).

Qualora il collocamento non risulti più confacente alla personalità e

ai bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua

decisione in applicazione dell’art. 313 CC. In tal caso non entra in

considerazione un’ulteriore decisione di ritiro del diritto di

determinare il luogo di dimora ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, nella

misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione e

non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione

dell’autorità (detentori di una semplice custodia di fatto; Sentenza CDP del 21

febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo

2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.4 e rif.).

3.

L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili

nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di

protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni

occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona

o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il

quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella

valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale

principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo

apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali (sulla possibilità di

utilizzare mezzi di prova “inabituali”, non previsti dall’art. 168 cpv. 1 CPC,

v. STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2; Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ͣ ed. 2019, nota 1764 pag. 492 e riferimenti) e procurarsi d’ufficio dei

rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del

13.

gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag.

6465-6466).

4.

Nel

caso in esame non è contestata la privazione del diritto di determinare il

luogo di dimora, la cui decisione è regolarmente cresciuta in giudicato da

anni, bensì la modifica del collocamento di PI 1 dalla Comunità __________, in

internato, al collocamento, in regime di esternato, nella __________, con

effetto dal 7 marzo 2022. La decisione impugnata riguarda quindi una modifica

tendente ad adattare le misure di protezione a favore della ragazza, in

considerazione delle circostanze (mutate dal 2019) e dell’età della minore (cfr.

pag. 4).

In

definitiva, vi sarebbe da chiedersi se il reclamo di RE 1 non sia da considerare

irricevibile, ritenuto che il padre non fornisce motivazioni supportate da pareri

di specialisti, giustifica scarsamente la sua opposizione alla decisione e non

indica eventuali vantaggi che PI 1 trarrebbe nell’interrompere la

frequentazione di un istituto, che invece appare a questa Camera come una

soluzione idonea a sostenerla. Dagli atti si evince infatti chiaramente un

disagio che ancora giustifica il bisogno di protezione della ragazza, che

l’Autorità di protezione ritiene poter fornire con le misure decise, sulla base

di pareri espressi dagli operatori che si occupano di lei da anni. Al

proposito, si osserva che in un rapporto del 19 dicembre 2021 il direttore

dell’istituto in cui si trovava precedentemente collocata ha concluso che “il

rientro nella casa paterna era un’ipotesi a suo tempo scartata da tutti (…)

tuttavia, qualora PI 1 confermasse la sua scelta di rientro nella casa del

padre, non solo raccomandiamo, ma riteniamo essenziale, l’avvio di un supporto

psicoterapeutico ed educativo ambulatoriale e domiciliare massiccio che sostenga

sia PI 1 che il padre nel suo ruolo genitoriale, prendendo a carico non solo

gli aspetti educativi ma anche quelli affettivi e psicologici”. In tal

senso si è espresso anche l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, che in un resoconto

11.

febbraio 2022 ha specificato di ritenere che “un rientro in famiglia

comporterebbe un importante rischio di un ennesimo arresto evolutivo per PI 1”.

La decisione impugnata appare pertanto nell’interesse della minore e a

protezione del suo benessere, coerente con la misura già in essere e non

contestata. Peraltro, dalle osservazioni presentate da PI 1 e dall’Autorità di

protezione nella presente procedura risulta che l’integrazione nell’istituto

sta avvenendo e troverebbe pure l’adesione del reclamante, ciò che ben illustra

l’idoneità della decisione contestata e l’esigenza di confermarla, a prescindere

dai dubbi sulla ricevibilità del reclamo, scarsamente motivato. Ad ulteriore

conferma dell’adeguatezza delle misure adottate e della collaborazione

(certamente positiva) da parte del padre e della figlia vi è infine la mancata

replica alle suddette osservazioni, che il reclamante non ha quindi contestato.

5.

Visto

quanto precede, il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata. Gli

oneri processuali seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico di RE 1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.