9.2022.38
Modifica collocamento in istituto
2 agosto 2022Italiano14 min
affidate alla custodia del padre, mentre l’autorità parentale è stata attribuita
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.38
Lugano
2 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la modifica del collocamento della figlia PI 1
giudicando
sul reclamo del 18 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22
febbraio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Dal
matrimonio tra PI 2 e RE 1 sono nate le figlie PI 1 (2005) e __________ (2008).
Il matrimonio è stato sciolto per divorzio nel 2017. Le figlie sono state
affidate alla custodia del padre, mentre l’autorità parentale è stata attribuita
congiuntamente ai genitori.
B. L’Autorità
regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) si
occupa in particolare di PI 1 dal 2018. Con decisione supercautelare del 25
giugno 2019 la minore è stata collocata provvisoriamente nella Comunità __________
e il padre è stato privato del diritto di determinare il luogo di dimora.
Tramite un’ulteriore decisione supercautelare del 26 luglio 2019 anche la madre
è stata privata provvisoriamente del diritto di determinare il luogo di dimora
della figlia. Entrambi i provvedimenti sono stati confermati con decisione del
27 agosto 2019.
C. Dopo
un primo periodo di interruzione della frequenza scolastica, nell’anno
2020/2021 PI 1 ha portato a termine la quarta media ottenendo la licenza. Nel
corso del 2021 ha iniziato un pretirocinio e il percorso terapeutico presso __________
si è concluso. Di conseguenza tramite decisione 22 febbraio 2022 l’Autorità di
protezione ha disposto la modifica del collocamento, inserendo la ragazza presso
il centro educativo per minorenni __________, in regime di esternato, dal 7
marzo 2022 (disp. 1). L’ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie
e minorenni, è stato incaricato di valutare per la minore il bisogno di
affidamento a terzi (disp. 2) e la decisione è stata dichiarata immediatamente
esecutiva, essendo stato tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale reclamo
(disp. 5).
D. Contro
la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 18 marzo 2022, sostenendo che
il provvedimento comprometterebbe la situazione della figlia, in quanto
adottato contro la sua volontà. Il reclamante ha poi precisato che si sarebbe
tenuto un incontro conoscitivo presso la struttura, che avrebbe potuto indurre PI
1 a “provare l’esternato”.
E. Il
reclamo è stato intimato il 27 maggio 2022 all’Autorità di protezione e a PI 1
con un termine di 20 giorni per presentare osservazioni.
F. Con
osservazioni 6/8 giugno 2022 PI 1 ha precisato di aver iniziato l’avvicinamento
all’istituto con una frequenza di tre giorni a settimana. Essa ha sostenuto che
ciò le causerebbe ansia, calo dell’umore e rabbia e di stare meglio a casa. Ha
pertanto chiesto di annullare la decisione impugnata.
G. L’Autorità
di protezione ha inoltrato le proprie osservazioni il 15/20 giugno 2022,
rilevando che dall’emanazione della decisione impugnata PI 1 ha frequentato la
fattoria __________ in regime di esternato tre mezze giornate a settimana e
durante il mese di luglio era previsto un aumento a quattro mezze giornate. L’Ufficio
dell’aiuto e della protezione, che segue il collocamento, ha comunicato che RE
1 avrebbe aderito al progetto, collaborando attivamente con la rete. L’Autorità
di protezione ha pertanto chiesto la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art.
48.
lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità
amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611
del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora
più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.
450f CC).
2.
Giusta
l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi
rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’Autorità di protezione dei
minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
L'art.
310.
cpv. 1 CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del
figlio) prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al
pericolo, l'Autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o
dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.
La
privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è dunque una misura
che consiste nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza
e le modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minorenne
presso terzi o in un istituto (Meier/
Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ ed., 2019, n. 1173-1739 pag.
1129-1132).
Nel
caso in cui i genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa
all’Autorità di protezione che, decidendone il collocamento, determina il luogo
di dimora del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; STF 5A_993/2016 del 19 giugno
2017.
consid. 4.2.2; STF 5A_548/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 4.3; STF
5A_335/2012 del 21 giugno 2012 consid. 3.1; Breitschmid,
in: BSK ZGB I, 5ͣ ed. 2014, ad art. 310 CC n. 6; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 7).
Nell'accezione
di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo
fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei
genitori (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del
10.
aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310
CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des
Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler,
op. cit. n. 1745 pag. 1138). Le cause della messa in pericolo sono
ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage
familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue
quale unico scopo la tutela del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno
2017.
consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF
5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio
2009.
consid. 4.1. e rif.; Breitschmid,
in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n.
3, Meier/Stettler, op. cit., n.
1742.
pag. 1133-1134).
Il
collocamento del minorenne può avvenire presso terzi o un istituto e deve essere, secondo la norma, “conveniente” (approprié; angemessen).
Esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore. I
criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età del minore, la
sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni
relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente
di vita, l’opinione dei genitori e le relazioni di prossimità del bambino. Il
diritto deve assicurare al minore l’adeguata protezione e le possibilità di
sviluppo di cui gode normalmente nella propria famiglia (art. 302 CC), sia che
il collocamento sia messo in atto dai genitori che dall’Autorità. È l’ordinanza
federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza
sull’affiliazione, OAMin) elaborata dal Consiglio federale in applicazione
dell’art. 316 cpv. 2 CC che ne fissa le modalità (Meier/ Stettler, op. cit., n. 1815, pag. 1188).
Il
collocamento in istituto non deve avere la priorità sul collocamento in
famiglia affidataria con la motivazione che esisterebbe un legame emozionale
troppo forte tra il minore e la famiglia affidataria che renderebbe in seguito
difficile il ritorno del minore nella sua famiglia naturale (Choffat, Du retrait du droit de garde au retrait de
l’autorité parentale: le choix de la mesure la plus adaptée, RMA 2014, p. 41 e
rif.).
Decidendo
il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto
di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del
minore (faktische Obhut, garde de fait); tale nozione
comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri
legati a tali cure e all’educazione quotidiana (Sentenza CDP del 21
febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.; Sentenza
CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.3 e rif.).
2.1
Ai
sensi dell’art. 313 cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le
misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La
norma concretizza il principio di proporzionalità, che impone all’Autorità di
protezione di adattare le misure adottate quando le medesime si rivelano non
(più) adeguate in ragione dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del
29.
gennaio 2019, consid. 3.3.2.1). Se una misura, nella sua forma attuale, si
rivela non più necessaria, deve infatti essere annullata o sostituita da una
misura meno severa (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF
5A_736/2014 del 8 gennaio 2015 consid. 3.4.3). Una modifica delle misure di
protezione adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento
duraturo e significativo nelle circostanze che sono state all'origine della
loro pronuncia: l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i
principi di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una
modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi sull’evoluzione
futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal
comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei
minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere
"ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da
loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019
consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Sentenza
CDP del 25 febbraio 2021, inc. 9.2020.120, consid. 3.3 e rif.; Sentenza CDP del
21.
febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.).
Qualora il collocamento non risulti più confacente alla personalità e
ai bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua
decisione in applicazione dell’art. 313 CC. In tal caso non entra in
considerazione un’ulteriore decisione di ritiro del diritto di
determinare il luogo di dimora ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, nella
misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione e
non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione
dell’autorità (detentori di una semplice custodia di fatto; Sentenza CDP del 21
febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo
2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.4 e rif.).
3.
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili
nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di
protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni
occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona
o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il
quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella
valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale
principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo
apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali (sulla possibilità di
utilizzare mezzi di prova “inabituali”, non previsti dall’art. 168 cpv. 1 CPC,
v. STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2; Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ͣ ed. 2019, nota 1764 pag. 492 e riferimenti) e procurarsi d’ufficio dei
rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del
13.
gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag.
6465-6466).
4.
Nel
caso in esame non è contestata la privazione del diritto di determinare il
luogo di dimora, la cui decisione è regolarmente cresciuta in giudicato da
anni, bensì la modifica del collocamento di PI 1 dalla Comunità __________, in
internato, al collocamento, in regime di esternato, nella __________, con
effetto dal 7 marzo 2022. La decisione impugnata riguarda quindi una modifica
tendente ad adattare le misure di protezione a favore della ragazza, in
considerazione delle circostanze (mutate dal 2019) e dell’età della minore (cfr.
pag. 4).
In
definitiva, vi sarebbe da chiedersi se il reclamo di RE 1 non sia da considerare
irricevibile, ritenuto che il padre non fornisce motivazioni supportate da pareri
di specialisti, giustifica scarsamente la sua opposizione alla decisione e non
indica eventuali vantaggi che PI 1 trarrebbe nell’interrompere la
frequentazione di un istituto, che invece appare a questa Camera come una
soluzione idonea a sostenerla. Dagli atti si evince infatti chiaramente un
disagio che ancora giustifica il bisogno di protezione della ragazza, che
l’Autorità di protezione ritiene poter fornire con le misure decise, sulla base
di pareri espressi dagli operatori che si occupano di lei da anni. Al
proposito, si osserva che in un rapporto del 19 dicembre 2021 il direttore
dell’istituto in cui si trovava precedentemente collocata ha concluso che “il
rientro nella casa paterna era un’ipotesi a suo tempo scartata da tutti (…)
tuttavia, qualora PI 1 confermasse la sua scelta di rientro nella casa del
padre, non solo raccomandiamo, ma riteniamo essenziale, l’avvio di un supporto
psicoterapeutico ed educativo ambulatoriale e domiciliare massiccio che sostenga
sia PI 1 che il padre nel suo ruolo genitoriale, prendendo a carico non solo
gli aspetti educativi ma anche quelli affettivi e psicologici”. In tal
senso si è espresso anche l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, che in un resoconto
11.
febbraio 2022 ha specificato di ritenere che “un rientro in famiglia
comporterebbe un importante rischio di un ennesimo arresto evolutivo per PI 1”.
La decisione impugnata appare pertanto nell’interesse della minore e a
protezione del suo benessere, coerente con la misura già in essere e non
contestata. Peraltro, dalle osservazioni presentate da PI 1 e dall’Autorità di
protezione nella presente procedura risulta che l’integrazione nell’istituto
sta avvenendo e troverebbe pure l’adesione del reclamante, ciò che ben illustra
l’idoneità della decisione contestata e l’esigenza di confermarla, a prescindere
dai dubbi sulla ricevibilità del reclamo, scarsamente motivato. Ad ulteriore
conferma dell’adeguatezza delle misure adottate e della collaborazione
(certamente positiva) da parte del padre e della figlia vi è infine la mancata
replica alle suddette osservazioni, che il reclamante non ha quindi contestato.
5.
Visto
quanto precede, il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata. Gli
oneri processuali seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.