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Decisione

9.2022.43

Misure di protezione: mandato per controlli evolutivi

12 luglio 2022Italiano17 min

negoziazione) ha segnalato all’Autorità di protezione la situazione famigliare in

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.43

Lugano

12 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda il conferimento di un mandato per controlli evolutivi e la

designazione dell’UAP quale Ufficio di controllo e informazione per il figlio

PI 1;

giudicando

sul reclamo del 29 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 28 febbraio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2020) già

__________, è figlio di PI 2 e RE 1, residente in __________.

Nel corso del 2020

l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione) si è occupata della situazione, in particolare della definizione

del rapporto di filiazione tra padre e figlio, come pure della tutela delle

relazioni personali e del mantenimento (cfr. sentenza 6 marzo 2020 del Pretore

di __________: riconoscimento di paternità). I genitori non sono uniti in

matrimonio.

B. Mediante decisione 13

febbraio 2020 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di

rappresentanza, nominando quale curatrice l’avv. __________.

C. A seguito

dell’istanza di PI 2, con decisione supercautelare 24 aprile 2020 il Pretore di

__________ ha fatto ordine a RE 1 di restare ad una distanza di almeno 200

metri da PI 2 e dal piccolo PI 1 (ordine confermato in via cautelare con

decisione 26 maggio 2020).

Il 29 maggio 2020 è stato

aperto un procedimento penale nei confronti di RE 1 per titolo di tentate

lesioni gravi, lesioni semplici, minaccia, coazione e ingiuria in relazione a

fatti occorsi ai danni di PI 2 e del figlio (incarto MP n. 2020.3154/LAM).

D. Con scritto 2 giugno

2020 PI 2 ha comunicato all’Autorità di protezione che “le farebbe piacere

se RE 1 potesse vedere il figlio PI 1”, con le necessarie misure a

tutela del minore.

E. Con rapporto 5 giugno

2020 la Polizia cantonale (Reparto interventi speciali, gruppo prevenzione e

negoziazione) ha segnalato all’Autorità di protezione la situazione famigliare in

cui vive PI 1, invitandola ad intervenire sui diritti di visita padre-figlio,

suggerendo in particolare di valutare dei colloqui sorvegliati in ambiente

protetto.

F. Con ulteriore scritto

30 giugno 2020 PI 2 ha chiesto all’Autorità di protezione di regolamentare le

relazioni personali padre-figlio, nonché il contributo alimentare.

G. Con decisione 2

ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha designato l’avv. __________ curatrice

di PI 1 in sostituzione della precedente.

H. L’8 ottobre 2020

l’Autorità di protezione ha convocato i genitori di PI 1 ad un’udienza di

discussione, durante la quale ha riferito che conferirà mandato all’Ufficio

dell’aiuto e della protezione (UAP) di esperire una valutazione

socio-ambientale. RE 1 ha informato di essere seguito da una psicologa e di

aver iniziato un percorso presso un centro destinato a persone autrici di

violenza domestica in __________.

I. Con scritto 9

ottobre 2020 i genitori di PI 1 hanno chiesto all’Autorità di protezione l’autorità

parentale congiunta sul figlio.

L. Mediante decisione 12

novembre 2020 l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio medico

psicologico di __________ (SMP) di stilare una perizia sulle capacità genitoriali

di PI 2 e RE 1.

M. Nel frattempo, con

decisione 27 novembre 2020 il Procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del

procedimento penale nei confronti di RE 1, avendo PI 2 ritirato tutte le

denunce.

N. Con rapporto peritale

15 dicembre 2021 l’SMP si è espresso a favore della concessione dell’autorità

parentale congiunta. Nel suo rapporto ha ritenuto indicato il proseguimento del

percorso personale terapeutico già in atto con __________ da parte di PI 2, indispensabile

avviare un percorso personale terapeutico per RE 1 e una terapia di coppia per

migliorare la capacità relazionale e la comunicazione tra i coniugi. Ha inoltre

raccomandato di svolgere dei controlli evolutivi per il piccolo PI 1, nonché

l’intervento dell’UAP con un mandato di controllo e informazione.

O. Mediante decisione 28

febbraio 2022 l’Autorità di protezione ha:

attribuito ai

genitori di PI 1 l’autorità parentale congiunta sul figlio (disp. 1); designato

l’UAP quale Ufficio di controllo e informazione per il minore ai sensi

dell’art. 307 CC (disp. 2); stabilito che il controllo da parte dell’UAP si

effettua mediante colloqui regolari con genitori e figlio e che gli operatori

hanno inoltre l’obbligo di effettuare visite a domicilio, raccogliere

informazioni da altri Enti e servizi che si occupano del minore (disp. 3); deciso

che l’UAP ha la facoltà di avvalersi della consulenza di altri Servizi, per la

formulazione delle proposte d’interventi (disp. 4); indicato che l’UAP redigerà

rapporti semestrali all’attenzione dell’Autorità di protezione, la prima volta

entro il 31 agosto 2022 (disp. 5); fatto obbligo agli interessati di

collaborate con l’UAP (disp. 6); conferito mandato allo Studio __________) affinché

proceda con controlli evolutivi sul minore (ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CC)

(disp. 7); chiesto, nell’ambito dei controlli evolutivi, allo __________ di

confermare di avere effettuato almeno due colloqui con i genitori e nel seguito

di consegnare un breve rapporto indicando se la presa a carico continui e se

siano necessari provvedimenti da parte dell’Autorità di protezione (misure di

protezione, ecc …); indicato che i rapporti evolutivi saranno in linea di

principio quattro all’anno e i rapporti saranno stilati trimestralmente (disp.

8); invitato il signor RE 1 a seguire un percorso di sostegno personale,

comunicando entro 30 giorni all’Autorità di protezione il nominativo del

terapeuta e allegando una dichiarazione di svincolo dal segreto professionale

(ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CC) (disp. 9); stabilito che il mandato

conferito all’SMP con decisione 12 novembre 2020 è concluso (disp. 14);

indicato che, considerato il cambiamento di domicilio, viene chiesta

l’assunzione all’Autorità regionale di protezione __________ con effetto

immediato (disp. 15); tolto ad un eventuale reclamo l’effetto sospensivo e

dichiarato la decisione immediatamente esecutiva (disp. 18).

P. Con scritto 29 marzo

2022 RE 1 ha avversato la predetta decisione, contestando i dispositivi 2-5,

7-9 e 15. A mente del reclamante lo Stato avrebbe esercitato un’enorme

ingerenza. Egli contesta la necessità delle misure di protezione ordinate,

indicando che PI 1 sarebbe già seguito dal pediatra di famiglia. Contesta pure

la competenza dell’Autorità di prime cure, rilevando che egli è domiciliato in __________.

Q. Con osservazioni 29

aprile 2022 l’Autorità di protezione ha ribadito che l’esigenza delle misure

ordinate emerga dalla perizia sulle capacità genitoriali.

PI 2 non ha presentato

osservazioni al reclamo di RE 1.

Con replica 24 maggio 2022

RE 1, oltre a confermare le conclusioni contenute nel reclamo, contesta le

osservazioni in merito alla capacità genitoriale.

Mediante duplica 23

giugno 2022 l’Autorità di protezione ha confermato il contenuto delle

osservazioni.

R. In precedenza, con

reclamo 30 marzo 2022 pure PI 2 è insorta contro la medesima decisione. Tale

reclamo farà oggetto di separata decisione (inc. CDP 9.2022.44).

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha in particolare attribuito ai genitori

l’autorità parentale congiunta (disp. 1), designato l’UAP quale Ufficio di

controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 2-6), conferito mandato

allo Studio __________ affinché proceda con controlli evolutivi sul minore (art.

307.

cpv. 1 CC) (disp. 7-8), invitato RE 1 a seguire un percorso di sostegno

personale (disp. 9), ha chiesto l’assunzione della pratica all’Autorità di

protezione __________ (disp. 15) e dichiarato la decisione immediatamente

esecutiva (disp. 18).

L’autorità ha

precisato che l’esigenza di adottare le misure di protezione ordinate in concreto

emerge dalla valutazione peritale agli atti. Vista la situazione di

conflittualità e di violenza in cui è stato coinvolto il minore è necessario

vegliare sul contesto famigliare, disponendo controlli evolutivi.

3.

Nel suo reclamo RE 1

contesta i dispositivi 2-5, 7-9 e 15, lamentando un’ingerenza dello Stato,

limitandosi a contestare genericamente la necessità delle misure ordinate.

4.

Giusta l’art. 307

cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o

non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le

misure opportune per la protezione del figlio.

Nell’esecuzione di questa

incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento

quanto al modo di procedere (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).

L’Autorità di

protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio,

impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare

una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione

(art. 307 cpv. 3 CC).

Le misure previste dagli

art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce

al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid,

Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n.

27.14). Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da

un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro

confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una

condizione di messa in atto della misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; Breitschmid in: Kommentar

zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4

ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal

principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli

interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag.

1095).

Nel dettaglio l’art. 307

cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare

a protezione del minore.

Affinché rispetti il principio della

proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la

protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai

loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del

minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni

a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche consigliare i genitori ed

orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni.

L’art. 307 CC funge pure

da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare

l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare

misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata

limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti

di abusi).

L’Autorità potrà infine

designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio

idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e

d’informazione (CR CC I, Meier,

art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).

Benché tali misure (di

controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di

protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di

proporzionalità.

Tra le misure immaginabili

si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per

sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato,

di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per

una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di

presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento

esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio

piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento

commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i

responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo

luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle

fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag.

1102-1103).

5.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27

febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag.

492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF

142.

III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo

di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm

Erwachsenenschutz, Steck, art. 446

CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura

e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio

2012, consid. 2.3).

6.

Nel caso in esame, dagli

atti emerge che una situazione famigliare di forte conflittualità e conseguente

evidente disagio per il minore.

Ad aprile 2020, a

seguito della segnalazione di PI 2, al padre è infatti stato fatto ordine di

stare ad una distanza di almeno 200 metri (cfr. decisione Pretore 24 aprile

2020) ed è stato aperto un procedimento penale per lesioni gravi, semplici, minaccia,

coazione e ingiuria. RE 1 ha ammesso dinanzi al Ministero pubblico “di aver

maltrattato la compagna, di averle inviato messaggi dal contenuto ingiurioso e

di minaccia in modo insistente e di averla presa per il collo” (cfr.

istanza di approvazione di misure sostitutive all’arresto 29 maggio 2020, inc.

MP.2020.3154).

Il reparto interventi

speciali della Polizia cantonale (gruppo prevenzione e negoziazione) ha, a sua

volta, segnalato all’Autorità di protezione la situazione famigliare descritta

come problematica e con violenze reiterate in cui vive il piccolo PI 1

invitandola a intervenire in relazione ai diritti di visita padre-figlio, suggerendo

di valutare dei colloqui sorvegliati in ambiente protetto.

A seguito di tali

avvenimenti, l’Autorità di protezione ha convocato i genitori di PI 1 ad

un’udienza di discussione, informandoli che avrebbe conferito mandato all’UAP

per una valutazione socio-ambientale. In quell’occasione RE 1 si è dichiarato

d’accordo con un diritto di visita sorvegliato ed ha informato di essere

seguito in __________ da una psicologa delle dipendenze e di aver iniziato un

percorso di inserimento presso il Centro __________ destinato a persone autrici

di violenza domestica (cfr. udienza 8 ottobre 2020).

Nel frattempo i genitori

hanno richiesto l’autorità parentale congiunta e la madre auspicato la

regolamentazione di diritti di visita padre-figlio.

L’Autorità di protezione

ha pertanto ordinato all’SMP una perizia sulle capacità genitoriali.

Nel rapporto peritale 15

dicembre 2021, pur confermando la passata situazione conflittuale, viene

riconosciuto che i genitori stanno costruendo un progetto famigliare futuro con

PI 1 e desiderano un altro figlio. Per queste ragioni i periti hanno chiesto il

riconoscimento dell’autorità parentale congiunta.

PI 2 è stata valutata con

sufficienti-discrete capacità genitoriali, mentre RE 1 con sufficiente capacità

genitoriale. I periti hanno indicato che la coppia si è molto alleata nella

lotta alle Istituzioni, ma è stato precisato che non può essere escluso

un rischio di recidiva di violenza tra la coppia. Per questo motivo hanno

ritenuto importante lavorare sulle modalità relazionali difficoltose e

consigliato tutta una serie di misure (proseguimento del percorso personale

terapeutico già in atto per PI 2, percorso personale terapeutico per RE 1,

terapia di coppia, controlli evolutivi per PI 1 e intervento dell’UAP con un

mandato di controllo e informazione).

7.

Ora, diversamente da

quanto ritiene il reclamante, la necessità delle misure ordinate dall’Autorità

di protezione a tutela del bene prioritario del minore emerge con ogni evidenza

dalla dettagliata documentazione agli atti.

Pur ammettendo lo

sforzo e l’apprezzabile attuale atteggiamento dei genitori, la situazione

famigliare di forte conflittualità e violenza in cui ha vissuto il minore e la

conseguente messa in pericolo del suo bene, non possono essere negate: la situazione

risulta dagli atti ed è stata confermata da più parti (Ministero pubblico,

Polizia e perizia sulle capacità genitoriali SMP).

In simili

circostanze, la decisione dell’Autorità, dopo aver esperito le necessarie

valutazioni, di designare l’UAP quale Ufficio di controllo e informazione (art.

307.

cpv. 3 CC) (disp. 2-6) e di ordinare dei controlli evolutivi sul minore

(art. 307 cpv. 1) (disp. 7-8), prese nell’interesse prioritario del bene del

minore, appare proporzionata e resiste alle generiche critiche del reclamante e

va pertanto confermata.

7.1

La considerazione

secondo cui il minore sarebbe già seguito da un pediatra di fiducia non

permette con ogni evidenza di giungere a diversa conclusione.

Anche le contestazioni

relative alla competenza cadono nel vuoto siccome infondate. Giusta l’art. 275 CC

è infatti competente l’autorità di protezione del domicilio del minore (cfr.

442.

CC, 23-26 CC), destinatario delle misure di protezione in esame.

La decisione resiste anche

nella misura in cui invita il reclamante a voler seguire un percorso di

sostegno personale. Come indicato dall’Autorità di prime cure stessa, nella

decisione viene suggerito a RE 1 di voler seguire un percorso di sostegno

personale.

8.

Il reclamo nella

misura della sua ricevibilità, va pertanto respinto e la decisione impugnata

confermata.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Tasse e spese di

giustizia vanno poste a carico del reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.–

b) spese fr.

100.–

fr.

600.–

sono posti a carico di RE

1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.