9.2022.43
Misure di protezione: mandato per controlli evolutivi
12 luglio 2022Italiano17 min
negoziazione) ha segnalato all’Autorità di protezione la situazione famigliare in
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.43
Lugano
12 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda il conferimento di un mandato per controlli evolutivi e la
designazione dell’UAP quale Ufficio di controllo e informazione per il figlio
PI 1;
giudicando
sul reclamo del 29 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 28 febbraio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2020) già
__________, è figlio di PI 2 e RE 1, residente in __________.
Nel corso del 2020
l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione) si è occupata della situazione, in particolare della definizione
del rapporto di filiazione tra padre e figlio, come pure della tutela delle
relazioni personali e del mantenimento (cfr. sentenza 6 marzo 2020 del Pretore
di __________: riconoscimento di paternità). I genitori non sono uniti in
matrimonio.
B. Mediante decisione 13
febbraio 2020 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di
rappresentanza, nominando quale curatrice l’avv. __________.
C. A seguito
dell’istanza di PI 2, con decisione supercautelare 24 aprile 2020 il Pretore di
__________ ha fatto ordine a RE 1 di restare ad una distanza di almeno 200
metri da PI 2 e dal piccolo PI 1 (ordine confermato in via cautelare con
decisione 26 maggio 2020).
Il 29 maggio 2020 è stato
aperto un procedimento penale nei confronti di RE 1 per titolo di tentate
lesioni gravi, lesioni semplici, minaccia, coazione e ingiuria in relazione a
fatti occorsi ai danni di PI 2 e del figlio (incarto MP n. 2020.3154/LAM).
D. Con scritto 2 giugno
2020 PI 2 ha comunicato all’Autorità di protezione che “le farebbe piacere
se RE 1 potesse vedere il figlio PI 1”, con le necessarie misure a
tutela del minore.
E. Con rapporto 5 giugno
2020 la Polizia cantonale (Reparto interventi speciali, gruppo prevenzione e
negoziazione) ha segnalato all’Autorità di protezione la situazione famigliare in
cui vive PI 1, invitandola ad intervenire sui diritti di visita padre-figlio,
suggerendo in particolare di valutare dei colloqui sorvegliati in ambiente
protetto.
F. Con ulteriore scritto
30 giugno 2020 PI 2 ha chiesto all’Autorità di protezione di regolamentare le
relazioni personali padre-figlio, nonché il contributo alimentare.
G. Con decisione 2
ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha designato l’avv. __________ curatrice
di PI 1 in sostituzione della precedente.
H. L’8 ottobre 2020
l’Autorità di protezione ha convocato i genitori di PI 1 ad un’udienza di
discussione, durante la quale ha riferito che conferirà mandato all’Ufficio
dell’aiuto e della protezione (UAP) di esperire una valutazione
socio-ambientale. RE 1 ha informato di essere seguito da una psicologa e di
aver iniziato un percorso presso un centro destinato a persone autrici di
violenza domestica in __________.
I. Con scritto 9
ottobre 2020 i genitori di PI 1 hanno chiesto all’Autorità di protezione l’autorità
parentale congiunta sul figlio.
L. Mediante decisione 12
novembre 2020 l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio medico
psicologico di __________ (SMP) di stilare una perizia sulle capacità genitoriali
di PI 2 e RE 1.
M. Nel frattempo, con
decisione 27 novembre 2020 il Procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del
procedimento penale nei confronti di RE 1, avendo PI 2 ritirato tutte le
denunce.
N. Con rapporto peritale
15 dicembre 2021 l’SMP si è espresso a favore della concessione dell’autorità
parentale congiunta. Nel suo rapporto ha ritenuto indicato il proseguimento del
percorso personale terapeutico già in atto con __________ da parte di PI 2, indispensabile
avviare un percorso personale terapeutico per RE 1 e una terapia di coppia per
migliorare la capacità relazionale e la comunicazione tra i coniugi. Ha inoltre
raccomandato di svolgere dei controlli evolutivi per il piccolo PI 1, nonché
l’intervento dell’UAP con un mandato di controllo e informazione.
O. Mediante decisione 28
febbraio 2022 l’Autorità di protezione ha:
attribuito ai
genitori di PI 1 l’autorità parentale congiunta sul figlio (disp. 1); designato
l’UAP quale Ufficio di controllo e informazione per il minore ai sensi
dell’art. 307 CC (disp. 2); stabilito che il controllo da parte dell’UAP si
effettua mediante colloqui regolari con genitori e figlio e che gli operatori
hanno inoltre l’obbligo di effettuare visite a domicilio, raccogliere
informazioni da altri Enti e servizi che si occupano del minore (disp. 3); deciso
che l’UAP ha la facoltà di avvalersi della consulenza di altri Servizi, per la
formulazione delle proposte d’interventi (disp. 4); indicato che l’UAP redigerà
rapporti semestrali all’attenzione dell’Autorità di protezione, la prima volta
entro il 31 agosto 2022 (disp. 5); fatto obbligo agli interessati di
collaborate con l’UAP (disp. 6); conferito mandato allo Studio __________) affinché
proceda con controlli evolutivi sul minore (ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CC)
(disp. 7); chiesto, nell’ambito dei controlli evolutivi, allo __________ di
confermare di avere effettuato almeno due colloqui con i genitori e nel seguito
di consegnare un breve rapporto indicando se la presa a carico continui e se
siano necessari provvedimenti da parte dell’Autorità di protezione (misure di
protezione, ecc …); indicato che i rapporti evolutivi saranno in linea di
principio quattro all’anno e i rapporti saranno stilati trimestralmente (disp.
8); invitato il signor RE 1 a seguire un percorso di sostegno personale,
comunicando entro 30 giorni all’Autorità di protezione il nominativo del
terapeuta e allegando una dichiarazione di svincolo dal segreto professionale
(ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CC) (disp. 9); stabilito che il mandato
conferito all’SMP con decisione 12 novembre 2020 è concluso (disp. 14);
indicato che, considerato il cambiamento di domicilio, viene chiesta
l’assunzione all’Autorità regionale di protezione __________ con effetto
immediato (disp. 15); tolto ad un eventuale reclamo l’effetto sospensivo e
dichiarato la decisione immediatamente esecutiva (disp. 18).
P. Con scritto 29 marzo
2022 RE 1 ha avversato la predetta decisione, contestando i dispositivi 2-5,
7-9 e 15. A mente del reclamante lo Stato avrebbe esercitato un’enorme
ingerenza. Egli contesta la necessità delle misure di protezione ordinate,
indicando che PI 1 sarebbe già seguito dal pediatra di famiglia. Contesta pure
la competenza dell’Autorità di prime cure, rilevando che egli è domiciliato in __________.
Q. Con osservazioni 29
aprile 2022 l’Autorità di protezione ha ribadito che l’esigenza delle misure
ordinate emerga dalla perizia sulle capacità genitoriali.
PI 2 non ha presentato
osservazioni al reclamo di RE 1.
Con replica 24 maggio 2022
RE 1, oltre a confermare le conclusioni contenute nel reclamo, contesta le
osservazioni in merito alla capacità genitoriale.
Mediante duplica 23
giugno 2022 l’Autorità di protezione ha confermato il contenuto delle
osservazioni.
R. In precedenza, con
reclamo 30 marzo 2022 pure PI 2 è insorta contro la medesima decisione. Tale
reclamo farà oggetto di separata decisione (inc. CDP 9.2022.44).
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha in particolare attribuito ai genitori
l’autorità parentale congiunta (disp. 1), designato l’UAP quale Ufficio di
controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 2-6), conferito mandato
allo Studio __________ affinché proceda con controlli evolutivi sul minore (art.
307.
cpv. 1 CC) (disp. 7-8), invitato RE 1 a seguire un percorso di sostegno
personale (disp. 9), ha chiesto l’assunzione della pratica all’Autorità di
protezione __________ (disp. 15) e dichiarato la decisione immediatamente
esecutiva (disp. 18).
L’autorità ha
precisato che l’esigenza di adottare le misure di protezione ordinate in concreto
emerge dalla valutazione peritale agli atti. Vista la situazione di
conflittualità e di violenza in cui è stato coinvolto il minore è necessario
vegliare sul contesto famigliare, disponendo controlli evolutivi.
3.
Nel suo reclamo RE 1
contesta i dispositivi 2-5, 7-9 e 15, lamentando un’ingerenza dello Stato,
limitandosi a contestare genericamente la necessità delle misure ordinate.
4.
Giusta l’art. 307
cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o
non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
Nell’esecuzione di questa
incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento
quanto al modo di procedere (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).
L’Autorità di
protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio,
impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare
una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione
(art. 307 cpv. 3 CC).
Le misure previste dagli
art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce
al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n.
27.14). Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da
un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro
confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una
condizione di messa in atto della misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; Breitschmid in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4
ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal
principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli
interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag.
1095).
Nel dettaglio l’art. 307
cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare
a protezione del minore.
Affinché rispetti il principio della
proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la
protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai
loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del
minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni
a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche consigliare i genitori ed
orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni.
L’art. 307 CC funge pure
da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare
l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare
misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata
limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti
di abusi).
L’Autorità potrà infine
designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio
idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e
d’informazione (CR CC I, Meier,
art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).
Benché tali misure (di
controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di
protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di
proporzionalità.
Tra le misure immaginabili
si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per
sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato,
di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per
una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di
presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento
esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio
piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento
commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i
responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo
luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle
fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag.
1102-1103).
5.
Nel suo
apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27
febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag.
492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF
142.
III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo
di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm
Erwachsenenschutz, Steck, art. 446
CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura
e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio
2012, consid. 2.3).
6.
Nel caso in esame, dagli
atti emerge che una situazione famigliare di forte conflittualità e conseguente
evidente disagio per il minore.
Ad aprile 2020, a
seguito della segnalazione di PI 2, al padre è infatti stato fatto ordine di
stare ad una distanza di almeno 200 metri (cfr. decisione Pretore 24 aprile
2020) ed è stato aperto un procedimento penale per lesioni gravi, semplici, minaccia,
coazione e ingiuria. RE 1 ha ammesso dinanzi al Ministero pubblico “di aver
maltrattato la compagna, di averle inviato messaggi dal contenuto ingiurioso e
di minaccia in modo insistente e di averla presa per il collo” (cfr.
istanza di approvazione di misure sostitutive all’arresto 29 maggio 2020, inc.
MP.2020.3154).
Il reparto interventi
speciali della Polizia cantonale (gruppo prevenzione e negoziazione) ha, a sua
volta, segnalato all’Autorità di protezione la situazione famigliare descritta
come problematica e con violenze reiterate in cui vive il piccolo PI 1
invitandola a intervenire in relazione ai diritti di visita padre-figlio, suggerendo
di valutare dei colloqui sorvegliati in ambiente protetto.
A seguito di tali
avvenimenti, l’Autorità di protezione ha convocato i genitori di PI 1 ad
un’udienza di discussione, informandoli che avrebbe conferito mandato all’UAP
per una valutazione socio-ambientale. In quell’occasione RE 1 si è dichiarato
d’accordo con un diritto di visita sorvegliato ed ha informato di essere
seguito in __________ da una psicologa delle dipendenze e di aver iniziato un
percorso di inserimento presso il Centro __________ destinato a persone autrici
di violenza domestica (cfr. udienza 8 ottobre 2020).
Nel frattempo i genitori
hanno richiesto l’autorità parentale congiunta e la madre auspicato la
regolamentazione di diritti di visita padre-figlio.
L’Autorità di protezione
ha pertanto ordinato all’SMP una perizia sulle capacità genitoriali.
Nel rapporto peritale 15
dicembre 2021, pur confermando la passata situazione conflittuale, viene
riconosciuto che i genitori stanno costruendo un progetto famigliare futuro con
PI 1 e desiderano un altro figlio. Per queste ragioni i periti hanno chiesto il
riconoscimento dell’autorità parentale congiunta.
PI 2 è stata valutata con
sufficienti-discrete capacità genitoriali, mentre RE 1 con sufficiente capacità
genitoriale. I periti hanno indicato che la coppia si è molto alleata nella
lotta alle Istituzioni, ma è stato precisato che non può essere escluso
un rischio di recidiva di violenza tra la coppia. Per questo motivo hanno
ritenuto importante lavorare sulle modalità relazionali difficoltose e
consigliato tutta una serie di misure (proseguimento del percorso personale
terapeutico già in atto per PI 2, percorso personale terapeutico per RE 1,
terapia di coppia, controlli evolutivi per PI 1 e intervento dell’UAP con un
mandato di controllo e informazione).
7.
Ora, diversamente da
quanto ritiene il reclamante, la necessità delle misure ordinate dall’Autorità
di protezione a tutela del bene prioritario del minore emerge con ogni evidenza
dalla dettagliata documentazione agli atti.
Pur ammettendo lo
sforzo e l’apprezzabile attuale atteggiamento dei genitori, la situazione
famigliare di forte conflittualità e violenza in cui ha vissuto il minore e la
conseguente messa in pericolo del suo bene, non possono essere negate: la situazione
risulta dagli atti ed è stata confermata da più parti (Ministero pubblico,
Polizia e perizia sulle capacità genitoriali SMP).
In simili
circostanze, la decisione dell’Autorità, dopo aver esperito le necessarie
valutazioni, di designare l’UAP quale Ufficio di controllo e informazione (art.
307.
cpv. 3 CC) (disp. 2-6) e di ordinare dei controlli evolutivi sul minore
(art. 307 cpv. 1) (disp. 7-8), prese nell’interesse prioritario del bene del
minore, appare proporzionata e resiste alle generiche critiche del reclamante e
va pertanto confermata.
7.1
La considerazione
secondo cui il minore sarebbe già seguito da un pediatra di fiducia non
permette con ogni evidenza di giungere a diversa conclusione.
Anche le contestazioni
relative alla competenza cadono nel vuoto siccome infondate. Giusta l’art. 275 CC
è infatti competente l’autorità di protezione del domicilio del minore (cfr.
442.
CC, 23-26 CC), destinatario delle misure di protezione in esame.
La decisione resiste anche
nella misura in cui invita il reclamante a voler seguire un percorso di
sostegno personale. Come indicato dall’Autorità di prime cure stessa, nella
decisione viene suggerito a RE 1 di voler seguire un percorso di sostegno
personale.
8.
Il reclamo nella
misura della sua ricevibilità, va pertanto respinto e la decisione impugnata
confermata.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Tasse e spese di
giustizia vanno poste a carico del reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
100.–
fr.
600.–
sono posti a carico di RE
1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.