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Decisione

9.2022.44

Misure di protezione: mandato per controlli evolutivi, designazione ufficio di controllo e informazione

12 luglio 2022Italiano18 min

scritto 2 giugno 2020 RE 1 ha comunicato all’Autorità di protezione che le “farebbe

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.44

Lugano

12 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda il conferimento di un mandato per controlli evolutivi e la

designazione dell’UAP quale Ufficio di controllo e informazione per il figlio

PI 2;

giudicando

sul reclamo del 30 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 28 febbraio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A.

PI 2 (2020) già __________, è

figlio di RE 1 e PI 1, residente in __________.

Nel corso del 2020 l’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) si è occupata della situazione, in

particolare della definizione del rapporto di filiazione tra padre e figlio,

come pure della tutela delle relazioni personali e del mantenimento (cfr.

sentenza 6 marzo 2020 del Pretore di __________: riconoscimento di paternità).

I genitori non sono uniti in matrimonio.

B. Mediante decisione 13 febbraio 2020 l’Autorità di

protezione ha istituito una curatela di rappresentanza, nominando quale

curatrice l’avv. __________.

C. A seguito dell’istanza di RE 1, con decisione

supercautelare 24 aprile 2020 il Pretore di __________ ha fatto ordine a PI 1

di restare ad una distanza di almeno 200 metri da RE 1 e dal piccolo PI 2

(ordine confermato in via cautelare con decisione 26 maggio 2020).

Il

29 maggio 2020 è stato aperto un procedimento penale nei confronti di PI 1 per

titolo di tentate lesioni gravi, lesioni semplici, minaccia, coazione e

ingiuria in relazione a fatti occorsi ai danni di RE 1 e del figlio (incarto MP

n. 2020.3154/LAM).

D. Con

scritto 2 giugno 2020 RE 1 ha comunicato all’Autorità di protezione che le “farebbe

piacere

se PI 1 potesse vedere il figlio PI 2”, con le necessarie

misure a tutela del minore.

E. Con

rapporto 5 giugno 2020 la Polizia cantonale (Reparto interventi speciali,

gruppo prevenzione e negoziazione) ha segnalato all’Autorità di protezione la

situazione famigliare in cui vive PI 2, invitandola ad intervenire sui diritti

di visita padre-figlio, suggerendo in particolare di valutare dei colloqui

sorvegliati in ambiente protetto.

F. Con

ulteriore scritto 30 giugno 2020 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di

regolamentare le relazioni personali padre-figlio, nonché il contributo

alimentare.

G. Con

decisione 2 ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha designato l’avv. __________

curatrice di PI 2 in sostituzione della precedente.

H. L’8

ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha convocato i genitori di PI 2 ad

un’udienza di discussione, durante la quale ha riferito che conferirà mandato

all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di esperire una valutazione

socio-ambientale. PI 1 ha informato di essere seguito da una psicologa e di

aver iniziato un percorso presso un centro destinato a persone autrici di

violenza domestica in __________.

I. Con

scritto 9 ottobre 2020 i genitori di PI 2 hanno chiesto all’Autorità di

protezione l’autorità parentale congiunta sul figlio.

L. Mediante decisione 12 novembre 2020 l’Autorità di protezione

ha incaricato il Servizio medico psicologico di __________ (SMP) di stilare una

perizia sulle capacità genitoriali di RE 1 e PI 1.

M. Nel frattempo, con decisione 27 novembre 2020 il

Procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale nei

confronti di PI 1, avendo RE 1 ritirato tutte le denunce.

N. Con rapporto peritale 15 dicembre 2021 l’SMP si è

espresso a favore della concessione dell’autorità parentale congiunta. Nel suo

rapporto ha ritenuto indicato il proseguimento del percorso personale

terapeutico già in atto con __________ da parte di RE 1, indispensabile avviare

un percorso personale terapeutico per PI 1 e una terapia di coppia per

migliorare la capacità relazionale e la comunicazione tra i coniugi. Ha inoltre

raccomandato di svolgere dei controlli evolutivi per il piccolo PI 2, nonché

l’intervento dell’UAP con un mandato di controllo e informazione.

O. Mediante decisione 28 febbraio 2022 l’Autorità di

protezione ha:

attribuito ai genitori di PI 2 l’autorità parentale

congiunta sul figlio (disp. 1); designato l’UAP quale Ufficio di controllo e

informazione per il minore ai sensi dell’art. 307 CC (disp. 2); stabilito che

il controllo da parte dell’UAP si effettua mediante colloqui regolari con

genitori e figlio e che gli operatori hanno inoltre l’obbligo di effettuare

visite a domicilio, raccogliere informazioni da altri Enti e servizi che si

occupano del minore (disp. 3); deciso che l’UAP ha la facoltà di avvalersi

della consulenza di altri Servizi, per la formulazione delle proposte

d’interventi (disp. 4); indicato che l’UAP redigerà rapporti semestrali

all’attenzione dell’Autorità di protezione, la prima volta entro il 31 agosto

2022 (disp. 5); fatto obbligo agli interessati di collaborate con l’UAP (disp.

6); conferito mandato allo Studio __________ affinché proceda con controlli

evolutivi sul minore (ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CC) (disp. 7); chiesto,

nell’ambito dei controlli evolutivi, allo Studio __________ di confermare di

avere effettuato almeno due colloqui con i genitori e nel seguito di consegnare

un breve rapporto indicando se la presa a carico continui e se siano necessari

provvedimenti da parte dell’Autorità di protezione (misure di protezione, ecc …);

indicato che i rapporti evolutivi saranno in linea di principio quattro

all’anno e i rapporti saranno stilati trimestralmente (disp. 8); invitato il

signor PI 1 a seguire un percorso di sostegno personale, comunicando entro 30

giorni all’Autorità di protezione il nominativo del terapeuta e allegando una

dichiarazione di svincolo dal segreto professionale (ai sensi dell’art. 307

cpv. 1 CC) (disp. 9); stabilito che il mandato conferito all’SMP con decisione

12 novembre 2020 è concluso (disp. 14); indicato che, considerato il

cambiamento di domicilio, viene chiesta l’assunzione all’Autorità regionale di

protezione __________ con effetto immediato (disp. 15); tolto ad un eventuale

reclamo l’effetto sospensivo e dichiarato la decisione immediatamente esecutiva

(disp. 18).

P. Mediante reclamo 30 marzo 2022 RE 1 si è aggravata

avverso la predetta decisione, contestando in particolare i dispositivi n. 2-8,

postulando la concessione dell’effetto sospensivo. La reclamante contesta i

contenuti e le conclusioni della valutazione peritale dell’SMP 15 dicembre

2021. A mente di RE 1 la “presunta situazione di conflitto e violenza”,

occorsa nel 2020 riguardava unicamente una situazione difficile all’interno

della coppia, ampiamente superata da entrambi. La reclamante sostiene che la

decisione non è proporzionata: la famiglia sarebbe già sufficientemente

supportata e seguita da vari specialisti (la psicologa __________ per la madre,

lo psichiatra dr. med. __________ e dal pediatra dr. med. __________).

Q. Con osservazioni 14 aprile 2022 alla richiesta di

concessione dell’effetto sospensivo l’Autorità di protezione ha indicato che,

nell’interesse del minore, i mandati in questione debbano iniziare al più

presto.

Con

osservazioni 26 aprile 2022 PI 1 chiede la conferma dell’effetto sospensivo al

reclamo di RE 1.

Con

osservazioni 29 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto che il reclamo

venga respinto, ribadendo come l’esigenza delle misure ordinate emerga dalla

perizia sulle capacità genitoriali.

Con

replica 24 maggio 2022 PI 1, oltre a confermare le conclusioni contenute nel

reclamo, contesta le osservazioni in merito alla capacità genitoriale.

Mediante duplica 23 giugno 2022 l’Autorità di

protezione ha confermato il contenuto delle osservazioni.

R. Nel frattempo con scritto 29 marzo 2022 anche PI 1 ha

avversato la decisione. Tale reclamo farà oggetto di una separata decisione

(inc. CDP 9.2022.43).

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera

di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico

(art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha

in particolare attribuito ai genitori

l’autorità parentale congiunta (disp. 1), designato l’UAP quale Ufficio di

controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 2-6), conferito mandato

allo Studio __________ affinché proceda con controlli evolutivi sul minore

(art. 307 cpv. 1 CC) (disp. 7-8), invitato PI 1 a seguire un percorso di

sostegno personale (disp. 9), ha chiesto l’assunzione della pratica

all’Autorità di protezione __________ (disp. 15) e dichiarato la decisione

immediatamente esecutiva (disp. 18).

L’autorità ha precisato che l’esigenza di adottare le

misure di protezione ordinate in concreto emerge dalla valutazione peritale

agli atti. Vista la situazione di conflittualità e di violenza in cui è stato

coinvolto il minore è necessario vegliare sul contesto famigliare, disponendo

controlli evolutivi.

3.

Nel suo reclamo RE 1, oltre a postulare il ripristino

dell’effetto sospensivo, avversa i

dispositivi 2-8, contestando i contenuti della valutazione peritale e

lamentando che la decisione non sarebbe proporzionata. A mente della reclamante

le misure non sarebbero infatti nell’interesse del minore, siccome egli sta

bene, come confermato da vari specialisti. La situazione conflittuale

riguarderebbe unicamente i genitori e sarebbe in ogni caso già superata. RE 1

conclude indicando che l’intera famiglia sarebbe già sufficientemente

supportata da vari specialisti (la psicologa __________ per la madre, lo

psichiatra dr. med. __________ e dal pediatra dr. med. __________).

4.

Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC se il bene del figlio è

minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi,

l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la

protezione del figlio.

Nell’esecuzione

di questa incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere

d’apprezzamento quanto al modo di procedere (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).

L’Autorità di protezione può segnatamente ammonire i

genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura,

l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che

abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC).

Le

misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino

da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte

dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori,

né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o

della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC

I, Meier, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC).

L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di

proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi,

che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag. 1095).

Nel dettaglio l’art. 307 cpv. 3 prevede una lista non

esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare a protezione del minore.

Affinché rispetti il principio della proporzionalità

la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la protezione del

minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai loro doveri,

dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del minore (ad

esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni a corsi

per genitori). L’Autorità potrà anche consigliare i genitori ed orientarli

verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni.

L’art.

307.

CC funge pure da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine,

volte a determinare l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la

necessità di adottare misure più incisive (esami medici ambulatoriali,

osservazioni di durata limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei

genitori in caso di sospetti di abusi).

L’Autorità

potrà infine designare una persona (ad

esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio idoneo (servizi per la

protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e d’informazione (CR CC

I, Meier, art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e

segg.).

Benché

tali misure (di controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle

misure di protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio

di proporzionalità.

Tra

le misure immaginabili si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il

minore dal medico per sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un

pediatra designato, di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente,

in un Istituto per una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero

scolastico, di presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un

intervento esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al

domicilio piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo

sfruttamento commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari

con i responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del

suo luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione

delle fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag.

1102-1103).

5.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d).

Il

citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali

(STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004

del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso

impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio

tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione

conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il

proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK

ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC;

Meier/Stettler, op. cit. nota 1764

pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al

DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale

modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

Questo

principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente

alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

6.

In concreto, dagli atti emerge che PI 2 ha vissuto in

un contesto famigliare di forte conflittualità e in una situazione di violenza

fra i genitori.

Ad aprile 2020, a seguito della segnalazione della

stessa RE 1, al padre è infatti stato fatto ordine di stare ad una distanza di

almeno 200 metri (cfr. decisione Pretore 24 aprile 2020) ed è stato aperto un

procedimento penale per lesioni gravi, semplici, minaccia, coazione e ingiuria.

Va peraltro ricordato che PI 1 ha ammesso dinanzi al Ministero pubblico “di

aver maltrattato la compagna, di averle inviato messaggi dal contenuto

ingiurioso e di minaccia in modo insistente e di averla presa per il collo”

(cfr. istanza di approvazione di misure sostitutive all’arresto 29 maggio 2020,

inc. MP.2020.3154).

Il

reparto interventi speciali della Polizia cantonale (gruppo prevenzione e

negoziazione) ha, a sua volta, segnalato all’Autorità di protezione la

situazione famigliare descritta come problematica e con violenze reiterate in

cui vive il piccolo PI 2 invitandola a intervenire in relazione ai diritti di

visita padre-figlio, suggerendo di valutare dei colloqui sorvegliati in

ambiente protetto.

A

seguito di tali avvenimenti, l’Autorità di protezione ha convocato i genitori

di PI 2 ad un’udienza di discussione, informandoli che avrebbe conferito

mandato all’UAP per una valutazione socio-ambientale. In quell’occasione PI 1

si è dichiarato d’accordo con un diritto di visita sorvegliato ed ha informato

di essere seguito in __________ da una psicologa delle dipendenze e di aver

iniziato un percorso di inserimento presso il Centro __________ destinato a

persone autrici di violenza domestica (cfr. udienza 8 ottobre 2020).

Nel

frattempo i genitori hanno richiesto l’autorità parentale congiunta e la madre

auspicato la regolamentazione di diritti di visita padre-figlio.

L’Autorità

di protezione ha pertanto ordinato all’SMP una perizia sulle capacità genitoriali.

Nel

rapporto peritale 15 dicembre 2021, pur confermando la passata situazione conflittuale,

viene riconosciuto che i genitori stanno costruendo un progetto famigliare

futuro con PI 2 e desiderano un altro figlio. Per queste ragioni i periti hanno

chiesto il riconoscimento dell’autorità parentale congiunta.

RE

1.

è stata valutata con sufficienti-discrete capacità genitoriali, mentre PI 1

con sufficiente capacità genitoriale. I periti hanno però indicato che la

coppia si è molto alleata nella lotta alle Istituzioni e precisato che non

può essere escluso un rischio di recidiva di violenza tra la coppia. Per

questo motivo hanno ritenuto importante lavorare sulle modalità relazionali

difficoltose e consigliato tutta una serie di misure (proseguimento del

percorso personale terapeutico già in atto per RE 1, percorso personale

terapeutico per PI 1, terapia di coppia, controlli evolutivi per PI 2 e

intervento dell’UAP con un mandato di controllo e informazione).

7.

Ora, in concreto non si può prescindere da quanto

emerge dall’ampia documentazione agli atti (cfr. in particolare atti dell’incarto

del MP) e della valutazione peritale 15 novembre 2021. Diversamente da quanto pretende

la reclamante la necessità delle misure ordinate dall’Autorità di protezione a

tutela del bene prioritario del minore emerge con ogni evidenza dagli atti ed è

stata confermata nella perizia.

Pur ammettendo lo sforzo e l’apprezzabile attuale

atteggiamento dei genitori, la situazione famigliare di forte conflittualità e

violenza in cui ha vissuto il minore e la conseguente messa in pericolo del suo

bene, non possono essere negate: la situazione risulta dagli atti e è stata

confermata da più parti (Ministero pubblico, Polizia, perizia sulle capacità

genitoriali SMP). Mal si comprende come possa la madre, dopo aver lei stessa

sporto denuncia, sminuire i gravi fatti descritti in tali atti. Dinanzi alle

ammissioni dello stesso PI 1, non muta la gravità della situazione, il fatto

che il Ministero pubblico abbia abbandonato il procedimento penale poiché i

fatti erano avvenuti su suolo __________ (cfr. decreto d’abbandono 27 novembre

2020).

In

simili circostanze, la decisione dell’Autorità, dopo aver esperito le necessarie

valutazioni, di designare l’UAP quale

Ufficio di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 2-6) e di

ordinare dei controlli evolutivi sul minore (art. 307 cpv. 1) (disp. 7-8),

prese nell’interesse prioritario del bene del minore, appare proporzionata e

resiste alle generiche critiche della reclamante e va pertanto confermata.

La

considerazione secondo cui il minore sarebbe già seguito da un pediatra di

fiducia non permette con ogni evidenza di giungere a diversa conclusione.

In

considerazione dell’odierna decisione, la richiesta di concessione dell’effetto

sospensivo al reclamo postulata da RE 1 è divenuta priva d’oggetto.

8.

Il

reclamo nella misura della sua ricevibilità, va pertanto respinto e la decisione

impugnata confermata.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art.

47.

e 49 LPAmm). Tasse e spese di giustizia vanno poste a carico della

reclamante. Non si assegnano ripetibili in quanto non richieste.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.–

b) spese fr.

100.–

fr.

600.–

sono posti a carico di RE

1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.