9.2022.44
Misure di protezione: mandato per controlli evolutivi, designazione ufficio di controllo e informazione
12 luglio 2022Italiano18 min
scritto 2 giugno 2020 RE 1 ha comunicato all’Autorità di protezione che le “farebbe
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.44
Lugano
12 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda il conferimento di un mandato per controlli evolutivi e la
designazione dell’UAP quale Ufficio di controllo e informazione per il figlio
PI 2;
giudicando
sul reclamo del 30 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 28 febbraio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A.
PI 2 (2020) già __________, è
figlio di RE 1 e PI 1, residente in __________.
Nel corso del 2020 l’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) si è occupata della situazione, in
particolare della definizione del rapporto di filiazione tra padre e figlio,
come pure della tutela delle relazioni personali e del mantenimento (cfr.
sentenza 6 marzo 2020 del Pretore di __________: riconoscimento di paternità).
I genitori non sono uniti in matrimonio.
B. Mediante decisione 13 febbraio 2020 l’Autorità di
protezione ha istituito una curatela di rappresentanza, nominando quale
curatrice l’avv. __________.
C. A seguito dell’istanza di RE 1, con decisione
supercautelare 24 aprile 2020 il Pretore di __________ ha fatto ordine a PI 1
di restare ad una distanza di almeno 200 metri da RE 1 e dal piccolo PI 2
(ordine confermato in via cautelare con decisione 26 maggio 2020).
Il
29 maggio 2020 è stato aperto un procedimento penale nei confronti di PI 1 per
titolo di tentate lesioni gravi, lesioni semplici, minaccia, coazione e
ingiuria in relazione a fatti occorsi ai danni di RE 1 e del figlio (incarto MP
n. 2020.3154/LAM).
D. Con
scritto 2 giugno 2020 RE 1 ha comunicato all’Autorità di protezione che le “farebbe
piacere
se PI 1 potesse vedere il figlio PI 2”, con le necessarie
misure a tutela del minore.
E. Con
rapporto 5 giugno 2020 la Polizia cantonale (Reparto interventi speciali,
gruppo prevenzione e negoziazione) ha segnalato all’Autorità di protezione la
situazione famigliare in cui vive PI 2, invitandola ad intervenire sui diritti
di visita padre-figlio, suggerendo in particolare di valutare dei colloqui
sorvegliati in ambiente protetto.
F. Con
ulteriore scritto 30 giugno 2020 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di
regolamentare le relazioni personali padre-figlio, nonché il contributo
alimentare.
G. Con
decisione 2 ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha designato l’avv. __________
curatrice di PI 2 in sostituzione della precedente.
H. L’8
ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha convocato i genitori di PI 2 ad
un’udienza di discussione, durante la quale ha riferito che conferirà mandato
all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di esperire una valutazione
socio-ambientale. PI 1 ha informato di essere seguito da una psicologa e di
aver iniziato un percorso presso un centro destinato a persone autrici di
violenza domestica in __________.
I. Con
scritto 9 ottobre 2020 i genitori di PI 2 hanno chiesto all’Autorità di
protezione l’autorità parentale congiunta sul figlio.
L. Mediante decisione 12 novembre 2020 l’Autorità di protezione
ha incaricato il Servizio medico psicologico di __________ (SMP) di stilare una
perizia sulle capacità genitoriali di RE 1 e PI 1.
M. Nel frattempo, con decisione 27 novembre 2020 il
Procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale nei
confronti di PI 1, avendo RE 1 ritirato tutte le denunce.
N. Con rapporto peritale 15 dicembre 2021 l’SMP si è
espresso a favore della concessione dell’autorità parentale congiunta. Nel suo
rapporto ha ritenuto indicato il proseguimento del percorso personale
terapeutico già in atto con __________ da parte di RE 1, indispensabile avviare
un percorso personale terapeutico per PI 1 e una terapia di coppia per
migliorare la capacità relazionale e la comunicazione tra i coniugi. Ha inoltre
raccomandato di svolgere dei controlli evolutivi per il piccolo PI 2, nonché
l’intervento dell’UAP con un mandato di controllo e informazione.
O. Mediante decisione 28 febbraio 2022 l’Autorità di
protezione ha:
attribuito ai genitori di PI 2 l’autorità parentale
congiunta sul figlio (disp. 1); designato l’UAP quale Ufficio di controllo e
informazione per il minore ai sensi dell’art. 307 CC (disp. 2); stabilito che
il controllo da parte dell’UAP si effettua mediante colloqui regolari con
genitori e figlio e che gli operatori hanno inoltre l’obbligo di effettuare
visite a domicilio, raccogliere informazioni da altri Enti e servizi che si
occupano del minore (disp. 3); deciso che l’UAP ha la facoltà di avvalersi
della consulenza di altri Servizi, per la formulazione delle proposte
d’interventi (disp. 4); indicato che l’UAP redigerà rapporti semestrali
all’attenzione dell’Autorità di protezione, la prima volta entro il 31 agosto
2022 (disp. 5); fatto obbligo agli interessati di collaborate con l’UAP (disp.
6); conferito mandato allo Studio __________ affinché proceda con controlli
evolutivi sul minore (ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CC) (disp. 7); chiesto,
nell’ambito dei controlli evolutivi, allo Studio __________ di confermare di
avere effettuato almeno due colloqui con i genitori e nel seguito di consegnare
un breve rapporto indicando se la presa a carico continui e se siano necessari
provvedimenti da parte dell’Autorità di protezione (misure di protezione, ecc …);
indicato che i rapporti evolutivi saranno in linea di principio quattro
all’anno e i rapporti saranno stilati trimestralmente (disp. 8); invitato il
signor PI 1 a seguire un percorso di sostegno personale, comunicando entro 30
giorni all’Autorità di protezione il nominativo del terapeuta e allegando una
dichiarazione di svincolo dal segreto professionale (ai sensi dell’art. 307
cpv. 1 CC) (disp. 9); stabilito che il mandato conferito all’SMP con decisione
12 novembre 2020 è concluso (disp. 14); indicato che, considerato il
cambiamento di domicilio, viene chiesta l’assunzione all’Autorità regionale di
protezione __________ con effetto immediato (disp. 15); tolto ad un eventuale
reclamo l’effetto sospensivo e dichiarato la decisione immediatamente esecutiva
(disp. 18).
P. Mediante reclamo 30 marzo 2022 RE 1 si è aggravata
avverso la predetta decisione, contestando in particolare i dispositivi n. 2-8,
postulando la concessione dell’effetto sospensivo. La reclamante contesta i
contenuti e le conclusioni della valutazione peritale dell’SMP 15 dicembre
2021. A mente di RE 1 la “presunta situazione di conflitto e violenza”,
occorsa nel 2020 riguardava unicamente una situazione difficile all’interno
della coppia, ampiamente superata da entrambi. La reclamante sostiene che la
decisione non è proporzionata: la famiglia sarebbe già sufficientemente
supportata e seguita da vari specialisti (la psicologa __________ per la madre,
lo psichiatra dr. med. __________ e dal pediatra dr. med. __________).
Q. Con osservazioni 14 aprile 2022 alla richiesta di
concessione dell’effetto sospensivo l’Autorità di protezione ha indicato che,
nell’interesse del minore, i mandati in questione debbano iniziare al più
presto.
Con
osservazioni 26 aprile 2022 PI 1 chiede la conferma dell’effetto sospensivo al
reclamo di RE 1.
Con
osservazioni 29 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto che il reclamo
venga respinto, ribadendo come l’esigenza delle misure ordinate emerga dalla
perizia sulle capacità genitoriali.
Con
replica 24 maggio 2022 PI 1, oltre a confermare le conclusioni contenute nel
reclamo, contesta le osservazioni in merito alla capacità genitoriale.
Mediante duplica 23 giugno 2022 l’Autorità di
protezione ha confermato il contenuto delle osservazioni.
R. Nel frattempo con scritto 29 marzo 2022 anche PI 1 ha
avversato la decisione. Tale reclamo farà oggetto di una separata decisione
(inc. CDP 9.2022.43).
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera
di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico
(art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha
in particolare attribuito ai genitori
l’autorità parentale congiunta (disp. 1), designato l’UAP quale Ufficio di
controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 2-6), conferito mandato
allo Studio __________ affinché proceda con controlli evolutivi sul minore
(art. 307 cpv. 1 CC) (disp. 7-8), invitato PI 1 a seguire un percorso di
sostegno personale (disp. 9), ha chiesto l’assunzione della pratica
all’Autorità di protezione __________ (disp. 15) e dichiarato la decisione
immediatamente esecutiva (disp. 18).
L’autorità ha precisato che l’esigenza di adottare le
misure di protezione ordinate in concreto emerge dalla valutazione peritale
agli atti. Vista la situazione di conflittualità e di violenza in cui è stato
coinvolto il minore è necessario vegliare sul contesto famigliare, disponendo
controlli evolutivi.
3.
Nel suo reclamo RE 1, oltre a postulare il ripristino
dell’effetto sospensivo, avversa i
dispositivi 2-8, contestando i contenuti della valutazione peritale e
lamentando che la decisione non sarebbe proporzionata. A mente della reclamante
le misure non sarebbero infatti nell’interesse del minore, siccome egli sta
bene, come confermato da vari specialisti. La situazione conflittuale
riguarderebbe unicamente i genitori e sarebbe in ogni caso già superata. RE 1
conclude indicando che l’intera famiglia sarebbe già sufficientemente
supportata da vari specialisti (la psicologa __________ per la madre, lo
psichiatra dr. med. __________ e dal pediatra dr. med. __________).
4.
Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC se il bene del figlio è
minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi,
l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la
protezione del figlio.
Nell’esecuzione
di questa incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere
d’apprezzamento quanto al modo di procedere (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).
L’Autorità di protezione può segnatamente ammonire i
genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura,
l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che
abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC).
Le
misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino
da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte
dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori,
né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o
della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC
I, Meier, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC).
L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di
proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi,
che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag. 1095).
Nel dettaglio l’art. 307 cpv. 3 prevede una lista non
esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare a protezione del minore.
Affinché rispetti il principio della proporzionalità
la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la protezione del
minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai loro doveri,
dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del minore (ad
esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni a corsi
per genitori). L’Autorità potrà anche consigliare i genitori ed orientarli
verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni.
L’art.
307.
CC funge pure da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine,
volte a determinare l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la
necessità di adottare misure più incisive (esami medici ambulatoriali,
osservazioni di durata limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei
genitori in caso di sospetti di abusi).
L’Autorità
potrà infine designare una persona (ad
esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio idoneo (servizi per la
protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e d’informazione (CR CC
I, Meier, art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e
segg.).
Benché
tali misure (di controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle
misure di protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio
di proporzionalità.
Tra
le misure immaginabili si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il
minore dal medico per sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un
pediatra designato, di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente,
in un Istituto per una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero
scolastico, di presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un
intervento esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al
domicilio piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo
sfruttamento commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari
con i responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del
suo luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione
delle fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag.
1102-1103).
5.
Nel suo
apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d).
Il
citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali
(STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004
del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso
impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio
tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione
conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il
proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK
ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC;
Meier/Stettler, op. cit. nota 1764
pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al
DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale
modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo
principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente
alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
6.
In concreto, dagli atti emerge che PI 2 ha vissuto in
un contesto famigliare di forte conflittualità e in una situazione di violenza
fra i genitori.
Ad aprile 2020, a seguito della segnalazione della
stessa RE 1, al padre è infatti stato fatto ordine di stare ad una distanza di
almeno 200 metri (cfr. decisione Pretore 24 aprile 2020) ed è stato aperto un
procedimento penale per lesioni gravi, semplici, minaccia, coazione e ingiuria.
Va peraltro ricordato che PI 1 ha ammesso dinanzi al Ministero pubblico “di
aver maltrattato la compagna, di averle inviato messaggi dal contenuto
ingiurioso e di minaccia in modo insistente e di averla presa per il collo”
(cfr. istanza di approvazione di misure sostitutive all’arresto 29 maggio 2020,
inc. MP.2020.3154).
Il
reparto interventi speciali della Polizia cantonale (gruppo prevenzione e
negoziazione) ha, a sua volta, segnalato all’Autorità di protezione la
situazione famigliare descritta come problematica e con violenze reiterate in
cui vive il piccolo PI 2 invitandola a intervenire in relazione ai diritti di
visita padre-figlio, suggerendo di valutare dei colloqui sorvegliati in
ambiente protetto.
A
seguito di tali avvenimenti, l’Autorità di protezione ha convocato i genitori
di PI 2 ad un’udienza di discussione, informandoli che avrebbe conferito
mandato all’UAP per una valutazione socio-ambientale. In quell’occasione PI 1
si è dichiarato d’accordo con un diritto di visita sorvegliato ed ha informato
di essere seguito in __________ da una psicologa delle dipendenze e di aver
iniziato un percorso di inserimento presso il Centro __________ destinato a
persone autrici di violenza domestica (cfr. udienza 8 ottobre 2020).
Nel
frattempo i genitori hanno richiesto l’autorità parentale congiunta e la madre
auspicato la regolamentazione di diritti di visita padre-figlio.
L’Autorità
di protezione ha pertanto ordinato all’SMP una perizia sulle capacità genitoriali.
Nel
rapporto peritale 15 dicembre 2021, pur confermando la passata situazione conflittuale,
viene riconosciuto che i genitori stanno costruendo un progetto famigliare
futuro con PI 2 e desiderano un altro figlio. Per queste ragioni i periti hanno
chiesto il riconoscimento dell’autorità parentale congiunta.
RE
1.
è stata valutata con sufficienti-discrete capacità genitoriali, mentre PI 1
con sufficiente capacità genitoriale. I periti hanno però indicato che la
coppia si è molto alleata nella lotta alle Istituzioni e precisato che non
può essere escluso un rischio di recidiva di violenza tra la coppia. Per
questo motivo hanno ritenuto importante lavorare sulle modalità relazionali
difficoltose e consigliato tutta una serie di misure (proseguimento del
percorso personale terapeutico già in atto per RE 1, percorso personale
terapeutico per PI 1, terapia di coppia, controlli evolutivi per PI 2 e
intervento dell’UAP con un mandato di controllo e informazione).
7.
Ora, in concreto non si può prescindere da quanto
emerge dall’ampia documentazione agli atti (cfr. in particolare atti dell’incarto
del MP) e della valutazione peritale 15 novembre 2021. Diversamente da quanto pretende
la reclamante la necessità delle misure ordinate dall’Autorità di protezione a
tutela del bene prioritario del minore emerge con ogni evidenza dagli atti ed è
stata confermata nella perizia.
Pur ammettendo lo sforzo e l’apprezzabile attuale
atteggiamento dei genitori, la situazione famigliare di forte conflittualità e
violenza in cui ha vissuto il minore e la conseguente messa in pericolo del suo
bene, non possono essere negate: la situazione risulta dagli atti e è stata
confermata da più parti (Ministero pubblico, Polizia, perizia sulle capacità
genitoriali SMP). Mal si comprende come possa la madre, dopo aver lei stessa
sporto denuncia, sminuire i gravi fatti descritti in tali atti. Dinanzi alle
ammissioni dello stesso PI 1, non muta la gravità della situazione, il fatto
che il Ministero pubblico abbia abbandonato il procedimento penale poiché i
fatti erano avvenuti su suolo __________ (cfr. decreto d’abbandono 27 novembre
2020).
In
simili circostanze, la decisione dell’Autorità, dopo aver esperito le necessarie
valutazioni, di designare l’UAP quale
Ufficio di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 2-6) e di
ordinare dei controlli evolutivi sul minore (art. 307 cpv. 1) (disp. 7-8),
prese nell’interesse prioritario del bene del minore, appare proporzionata e
resiste alle generiche critiche della reclamante e va pertanto confermata.
La
considerazione secondo cui il minore sarebbe già seguito da un pediatra di
fiducia non permette con ogni evidenza di giungere a diversa conclusione.
In
considerazione dell’odierna decisione, la richiesta di concessione dell’effetto
sospensivo al reclamo postulata da RE 1 è divenuta priva d’oggetto.
8.
Il
reclamo nella misura della sua ricevibilità, va pertanto respinto e la decisione
impugnata confermata.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art.
47.
e 49 LPAmm). Tasse e spese di giustizia vanno poste a carico della
reclamante. Non si assegnano ripetibili in quanto non richieste.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
100.–
fr.
600.–
sono posti a carico di RE
1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.