9.2022.45
Mancata approvazione dei rendiconti finanziari per carenza di giustificativi
2 maggio 2023Italiano12 min
è stata convertita con decisione del 28 gennaio 2014 (ris. n. 14.23) dell’Autorità
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Incarto n.
9.2022.45
Lugano
2 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’approvazione dei rendiconti finanziari e la revoca della misura
di curatela a causa di decesso
giudicando
sul reclamo del 31 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7
marzo 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con decisione del 30
settembre 2008 ottobre 2004 (ris. n. 08.273) l’allora Commissione tutoria
regionale __________, ha istituito una curatela amministrativa (art. 393 cifra
2 vCC) a favore di †
PI 1 (__________1929), nominando quale curatrice RE 1. La misura di protezione
è stata convertita con decisione del 28 gennaio 2014 (ris. n. 14.23) dell’Autorità
regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione),
divenuta competente a seguito della modifica del diritto. La Curatela
amministrativa è stata revocata ed è stata istituita in favore dell’interessata
una curatela di rappresentanza generica con amministrazione del reddito e
del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC, con la conferma del
mandato a RE 1. Contestualmente l’Autorità di protezione ha approvato il
rendiconto finanziario per l’anno 2012.
B. PI 1 è deceduta il 2020.
Con decisione del 7 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha quindi revocato la
misura di curatela. Nella medesima decisione ha constatato l’avvenuta verifica
dei rendiconti finanziari per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, e
per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 22 marzo 2020, non approvandoli a causa di
lacune nella tenuta della contabilità. Ha pure posto a carico della curatrice la
tassa di giustizia e spese di fr. 4'000.–, giudicando che l’importante
dispendio di tempo per l’esame dei rendiconti, superiore alla norma, è stato da
lei causato.
C. Il 31 marzo 2022 RE 1
ha presentato presso l’Autorità di protezione e questa Camera uno scritto
definito “domanda di revisione subordinatamente reclamo”. Essa ha
allegato alcuni documenti, chiedendo che fosse “accertata la necessità di
una revisione della decisione impugnata”, come pure il riavvio
dell’istruttoria da parte dell’Autorità di protezione con integrazione dei
suddetti documenti e delle spiegazioni fornite e la convocazione per il tramite
del suo patrocinatore (petitum 1). Subordinatamente, qualora la suddetta
domanda di revisione non fosse stata accolta, ha chiesto a questa Camera di
accogliere il reclamo annullando la decisione del 7 marzo 2022 dell’Autorità di
protezione e approvando i rendiconti, dichiarando che la curatela “si è
conclusa con il decesso della pupilla” (petitum 2). In via ulteriormente
subordinata ha chiesto l’accoglimento del reclamo, l’annullamento della
decisione e la retrocessione dell’incarto all’Autorità di protezione per una
nuova decisione sulla base di nuove risultanze istruttorie documentali e
testimoniali (petitum 3).
D. Con scritto 19/21
aprile 2022 PI 1 ha chiesto a questa Camera una proroga del termine per il
versamento di un anticipo, richiesto in data 4 aprile 2022, chiedendo che fosse
prima emanato un nuovo giudizio da parte dell’Autorità di protezione.
E. Nel frattempo,
tramite decisione 19/20 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha respinto la
richiesta di “riesame”, precisando che i documenti prodotti non sono
nuovi e non sono tali da fornire i necessari chiarimenti. Conferma quindi la
propria decisione del 7 marzo 2022 e sebbene asserisca di non accusare la
curatrice di “atti scorretti al punto di essere oggetto di denuncia penale”,
puntualizza di non poter avallare una gestione “poco limpida” e “senza
poter verificare i giustificativi in modo chiaro”, ricordando infine il
tenore dell’art. 416 cpv. 3 CC relativo all’approvazione di atti tra la
curatrice e la curatelata.
F. Non sono seguiti
ulteriori scambi di allegati.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel suo reclamo, RE
1.
censura la mancata approvazione dei rendiconti finanziari e dei rapporti
morali presentati per gli anni di gestione dal 2014 al decesso della curatelata,
avvenuto il 2022. Essa ritiene fondamentale il rapporto intrattenuto con la
curatelata, “tra le quali vigeva un rapporto di amicizia e di stima più che
trentennale”, essendo state colleghe per molti anni nella banca dove
lavoravano. Secondo la reclamante l’Autorità di protezione avrebbe omesso di
richiedere anno per anno il rapporto contabile, agendo illegalmente. Di
conseguenza eventuali imprecisioni sarebbero da attribuire all’Autorità di
protezione e non a lei, che precisa che la curatelata aveva autonomamente
deciso di trasferirsi in una casa per anziani in quanto non voleva più rimanere
sola durante la notte, ma a suo dire sarebbe stata lucida e capace di gestire i
suoi beni, mentre la misura di curatela fungeva soltanto da “supporto”.
Analizzando anno per anno, la reclamante fornisce indicazioni su operazioni e
pagamenti relativi a gestione e ristrutturazione di immobili di proprietà della
curatelata, definendola come una “persona molto elegante a cui piaceva
mantenere uno standard di vita piuttosto elevato e molto curato”, che
eseguiva prelievi anche autonomamente dal conto spillatico, per i suoi bisogni.
3.
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha constatato che l’ultimo rendiconto
approvato era per l’anno 2013, chiarendo di aver incontrato la curatrice RE 1
in data 11 giugno 2021 e di aver discusso della “gestione dei casi da lei
amministrati”, pattuendo un termine scadente a fine luglio 2021 per la
consegna dei rendiconti relativi alla signora PI 1. Gli stessi sono stati inoltrati
l’11 agosto 2021 e in seguito ad un primo controllo del servizio contabile alla
curatrice è stato chiesto di produrre “numerosi giustificativi mancanti”.
Dopo che essa ha prodotto alcune spiegazioni sui movimenti finanziari
effettuati, il 21 settembre 2021 il contabile revisore le ha inviato una “lista
esaustiva delle operazioni che necessitavano di ulteriore documentazione”.
L’Autorità di protezione le ha quindi assegnato un termine scadente il 15
ottobre, in seguito prorogato sino al 17 novembre 2021, per completare la
contabilità con i giustificativi e le necessarie spiegazioni. Con scritto 16
novembre 2021, RE 1 ha chiesto un appuntamento per consegnare i documenti
mancanti ed esporre le spiegazioni. Un’udienza è avvenuta il 3 dicembre 2021
alla presenza esclusivamente del rappresentante legale della curatrice, che ha
consegnato un dossier comprensivo della pubblicazione del testamento di PI 1,
in cui sono nominate quali eredi RE 1 e sua sorella PI 2, e un “riassunto
finanziario dal 2014 al 2020”. Dopo l’esame del dossier, l’Autorità di
protezione ha preso posizione il 17 dicembre 2021, constatando che mancavano
ancora “giustificativi per l’uso di prelevamenti, scontrini, ecc”,
attribuendole un ulteriore termine scadente il 14 gennaio 2022 per produrre
documenti giustificativi e per chiarire le questioni ancora irrisolte. Non
avendo ottenuto alcun riscontro, il 7 marzo 2022 l’Autorità di primo grado ha
emanato la decisione qui impugnata, con la quale ha revocato la misura di
curatela e non ha approvato i rendiconti presentati.
4.
Ai sensi dell’art.
410.
cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione
all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma
almeno ogni due anni. Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC
ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette
all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione
dell’interessato e sull’esercizio della curatela.
L’art. 24 cpv. 1 del Regolamento della legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA)
prevede che ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve
presentare all’autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il
rendiconto finanziario; per giustificati motivi l’autorità regionale di
protezione può accordare una proroga.
Il curatore adempie i suoi
compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le
disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC; CommFam, Häfeli, art. 413 CC n. 2).
Secondo l’art. 11
dell’Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di
una tutela (OABCT) il curatore o il tutore deve documentare
accuratamente ed esaurientemente tutte le decisioni inerenti
all'amministrazione dei beni.
4.1
Per
quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, ai sensi dell’art.
415.
CC l’Autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità,
approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1).
Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2).
Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi
dell’interessato (cpv. 3).
L’Autorità
di protezione esamina se i conti (o rendiconti finanziari) sono
formalmente esatti, ma anche se l’amministrazione è appropriata e conforme alle
disposizioni legali (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique,
2012, pag. 213 n. 7.29). La contabilità deve dunque essere formalmente
corretta, ovvero completa e veritiera, ma il controllo dell’autorità di
protezione deve anche portare sull’adeguatezza e la legalità
dell’amministrazione da parte del curatore (Messaggio concernente la modifica
del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e
diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar,
2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l'adulte, 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n.
1).
Dal profilo materiale,
l’Autorità di protezione deve in particolare valutare se le pretese esigibili
sono state liquidate in tempo, se delle pretese ingiustificate sono state
respinte (ad es. spese di incasso, v. art. 27 cpv. 2 LEF) e se le prestazioni
derivanti dalle assicurazioni sociali e tutte le deduzioni possibili in ambito
fiscale sono state fatte valere tempestivamente (Vogel, in: BSK ZGB I, 6 ed. 2018, ad
art. 415 CC n. 7; Biberost, in:
CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art.415 CC n. 4).
Sia l’approvazione del
conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto
morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore
di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare,
l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in
responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre
2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, pag. 213 n. 7.29; Vogel, in: BSK
ZGB I, ad art. 415 CC n. 11).
Occorre tuttavia tenere in
considerazione che l’approvazione del conto gli conferisce un’accresciuta forza
probante e dunque una presunzione di correttezza, non solo dal profilo formale
(STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n.
4).
5.
Questo giudice rileva
anzitutto come RE 1, abbia inoltrato i rendiconti finanziari con importante
ritardo. Per questa omissione non è tuttavia mai stata criticata dall’Autorità
di protezione, sebbene in virtù delle norme applicabili la rendicontazione
periodica deve essere presentata dal curatore a prescindere da una richiesta da
parte dell’Autorità di protezione (o da un suo «disinteresse»). L’assenza di
rendicontazione durante molti anni costituisce quindi una mancanza di diligenza
da parte della curatrice, che tuttavia non appare essere mai stata rimproverata
dall’Autorità di primo grado. Ciò nondimeno, il suo agire ha causato
l’impossibilità da parte del revisore contabile di controllare la contabilità,
che è stata considerata lacunosa e poco chiara. L’assenza di giustificativi (nemmeno
contestata dalla reclamante che ha invece tentato di ovviarvi, senza successo,
con la richiesta di riesame e il reclamo oggetto della presente procedura) non
ha quindi permesso all’Autorità di protezione di approvare i rendiconti finanziari,
siccome incompleti. Le spiegazioni che RE 1 adduce nel reclamo non appaiono
peraltro supportate da giustificativi sufficienti a confermare le proprie tesi
(per esempio per quanto riguarda prelevamenti dal conto o operazioni che cerca
di chiarire senza fornire prove o con indicazioni scritte a mano sulle ricevute
bancarie). Di conseguenza la decisione impugnata non può che essere confermata
integralmente da questa Camera, ritenuto che malgrado i richiami e gli incontri
con il contabile, la presentazione dei rendiconti risulta essere avvenuta in
modo incompleto e tale da giustificarne la mancata approvazione.
6.
Il reclamo è
respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere
posti a carico della reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
100.–
fr.
350.–
sono
posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso
dall'art. 115 LTF.