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Decisione

9.2022.45

Mancata approvazione dei rendiconti finanziari per carenza di giustificativi

2 maggio 2023Italiano12 min

è stata convertita con decisione del 28 gennaio 2014 (ris. n. 14.23) dell’Autorità

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.45

Lugano

2 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’approvazione dei rendiconti finanziari e la revoca della misura

di curatela a causa di decesso

giudicando

sul reclamo del 31 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7

marzo 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con decisione del 30

settembre 2008 ottobre 2004 (ris. n. 08.273) l’allora Commissione tutoria

regionale __________, ha istituito una curatela amministrativa (art. 393 cifra

2 vCC) a favore di †

PI 1 (__________1929), nominando quale curatrice RE 1. La misura di protezione

è stata convertita con decisione del 28 gennaio 2014 (ris. n. 14.23) dell’Autorità

regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione),

divenuta competente a seguito della modifica del diritto. La Curatela

amministrativa è stata revocata ed è stata istituita in favore dell’interessata

una curatela di rappresentanza generica con amministrazione del reddito e

del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC, con la conferma del

mandato a RE 1. Contestualmente l’Autorità di protezione ha approvato il

rendiconto finanziario per l’anno 2012.

B. PI 1 è deceduta il 2020.

Con decisione del 7 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha quindi revocato la

misura di curatela. Nella medesima decisione ha constatato l’avvenuta verifica

dei rendiconti finanziari per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, e

per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 22 marzo 2020, non approvandoli a causa di

lacune nella tenuta della contabilità. Ha pure posto a carico della curatrice la

tassa di giustizia e spese di fr. 4'000.–, giudicando che l’importante

dispendio di tempo per l’esame dei rendiconti, superiore alla norma, è stato da

lei causato.

C. Il 31 marzo 2022 RE 1

ha presentato presso l’Autorità di protezione e questa Camera uno scritto

definito “domanda di revisione subordinatamente reclamo”. Essa ha

allegato alcuni documenti, chiedendo che fosse “accertata la necessità di

una revisione della decisione impugnata”, come pure il riavvio

dell’istruttoria da parte dell’Autorità di protezione con integrazione dei

suddetti documenti e delle spiegazioni fornite e la convocazione per il tramite

del suo patrocinatore (petitum 1). Subordinatamente, qualora la suddetta

domanda di revisione non fosse stata accolta, ha chiesto a questa Camera di

accogliere il reclamo annullando la decisione del 7 marzo 2022 dell’Autorità di

protezione e approvando i rendiconti, dichiarando che la curatela “si è

conclusa con il decesso della pupilla” (petitum 2). In via ulteriormente

subordinata ha chiesto l’accoglimento del reclamo, l’annullamento della

decisione e la retrocessione dell’incarto all’Autorità di protezione per una

nuova decisione sulla base di nuove risultanze istruttorie documentali e

testimoniali (petitum 3).

D. Con scritto 19/21

aprile 2022 PI 1 ha chiesto a questa Camera una proroga del termine per il

versamento di un anticipo, richiesto in data 4 aprile 2022, chiedendo che fosse

prima emanato un nuovo giudizio da parte dell’Autorità di protezione.

E. Nel frattempo,

tramite decisione 19/20 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha respinto la

richiesta di “riesame”, precisando che i documenti prodotti non sono

nuovi e non sono tali da fornire i necessari chiarimenti. Conferma quindi la

propria decisione del 7 marzo 2022 e sebbene asserisca di non accusare la

curatrice di “atti scorretti al punto di essere oggetto di denuncia penale”,

puntualizza di non poter avallare una gestione “poco limpida” e “senza

poter verificare i giustificativi in modo chiaro”, ricordando infine il

tenore dell’art. 416 cpv. 3 CC relativo all’approvazione di atti tra la

curatrice e la curatelata.

F. Non sono seguiti

ulteriori scambi di allegati.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel suo reclamo, RE

1.

censura la mancata approvazione dei rendiconti finanziari e dei rapporti

morali presentati per gli anni di gestione dal 2014 al decesso della curatelata,

avvenuto il 2022. Essa ritiene fondamentale il rapporto intrattenuto con la

curatelata, “tra le quali vigeva un rapporto di amicizia e di stima più che

trentennale”, essendo state colleghe per molti anni nella banca dove

lavoravano. Secondo la reclamante l’Autorità di protezione avrebbe omesso di

richiedere anno per anno il rapporto contabile, agendo illegalmente. Di

conseguenza eventuali imprecisioni sarebbero da attribuire all’Autorità di

protezione e non a lei, che precisa che la curatelata aveva autonomamente

deciso di trasferirsi in una casa per anziani in quanto non voleva più rimanere

sola durante la notte, ma a suo dire sarebbe stata lucida e capace di gestire i

suoi beni, mentre la misura di curatela fungeva soltanto da “supporto”.

Analizzando anno per anno, la reclamante fornisce indicazioni su operazioni e

pagamenti relativi a gestione e ristrutturazione di immobili di proprietà della

curatelata, definendola come una “persona molto elegante a cui piaceva

mantenere uno standard di vita piuttosto elevato e molto curato”, che

eseguiva prelievi anche autonomamente dal conto spillatico, per i suoi bisogni.

3.

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha constatato che l’ultimo rendiconto

approvato era per l’anno 2013, chiarendo di aver incontrato la curatrice RE 1

in data 11 giugno 2021 e di aver discusso della “gestione dei casi da lei

amministrati”, pattuendo un termine scadente a fine luglio 2021 per la

consegna dei rendiconti relativi alla signora PI 1. Gli stessi sono stati inoltrati

l’11 agosto 2021 e in seguito ad un primo controllo del servizio contabile alla

curatrice è stato chiesto di produrre “numerosi giustificativi mancanti”.

Dopo che essa ha prodotto alcune spiegazioni sui movimenti finanziari

effettuati, il 21 settembre 2021 il contabile revisore le ha inviato una “lista

esaustiva delle operazioni che necessitavano di ulteriore documentazione”.

L’Autorità di protezione le ha quindi assegnato un termine scadente il 15

ottobre, in seguito prorogato sino al 17 novembre 2021, per completare la

contabilità con i giustificativi e le necessarie spiegazioni. Con scritto 16

novembre 2021, RE 1 ha chiesto un appuntamento per consegnare i documenti

mancanti ed esporre le spiegazioni. Un’udienza è avvenuta il 3 dicembre 2021

alla presenza esclusivamente del rappresentante legale della curatrice, che ha

consegnato un dossier comprensivo della pubblicazione del testamento di PI 1,

in cui sono nominate quali eredi RE 1 e sua sorella PI 2, e un “riassunto

finanziario dal 2014 al 2020”. Dopo l’esame del dossier, l’Autorità di

protezione ha preso posizione il 17 dicembre 2021, constatando che mancavano

ancora “giustificativi per l’uso di prelevamenti, scontrini, ecc”,

attribuendole un ulteriore termine scadente il 14 gennaio 2022 per produrre

documenti giustificativi e per chiarire le questioni ancora irrisolte. Non

avendo ottenuto alcun riscontro, il 7 marzo 2022 l’Autorità di primo grado ha

emanato la decisione qui impugnata, con la quale ha revocato la misura di

curatela e non ha approvato i rendiconti presentati.

4.

Ai sensi dell’art.

410.

cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione

all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma

almeno ogni due anni. Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC

ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette

all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione

dell’interessato e sull’esercizio della curatela.

L’art. 24 cpv. 1 del Regolamento della legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA)

prevede che ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve

presentare all’autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il

rendiconto finanziario; per giustificati motivi l’autorità regionale di

protezione può accordare una proroga.

Il curatore adempie i suoi

compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le

disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC; CommFam, Häfeli, art. 413 CC n. 2).

Secondo l’art. 11

dell’Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di

una tutela (OABCT) il curatore o il tutore deve documentare

accuratamente ed esaurientemente tutte le decisioni inerenti

all'amministrazione dei beni.

4.1

Per

quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, ai sensi dell’art.

415.

CC l’Autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità,

approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1).

Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2).

Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi

dell’interessato (cpv. 3).

L’Autorità

di protezione esamina se i conti (o rendiconti finanziari) sono

formalmente esatti, ma anche se l’amministrazione è appropriata e conforme alle

disposizioni legali (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique,

2012, pag. 213 n. 7.29). La contabilità deve dunque essere formalmente

corretta, ovvero completa e veritiera, ma il controllo dell’autorità di

protezione deve anche portare sull’adeguatezza e la legalità

dell’amministrazione da parte del curatore (Messaggio concernente la modifica

del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e

diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar,

2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection

de l'adulte, 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n.

1).

Dal profilo materiale,

l’Autorità di protezione deve in particolare valutare se le pretese esigibili

sono state liquidate in tempo, se delle pretese ingiustificate sono state

respinte (ad es. spese di incasso, v. art. 27 cpv. 2 LEF) e se le prestazioni

derivanti dalle assicurazioni sociali e tutte le deduzioni possibili in ambito

fiscale sono state fatte valere tempestivamente (Vogel, in: BSK ZGB I, 6 ed. 2018, ad

art. 415 CC n. 7; Biberost, in:

CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art.415 CC n. 4).

Sia l’approvazione del

conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto

morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore

di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare,

l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in

responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre

2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, pag. 213 n. 7.29; Vogel, in: BSK

ZGB I, ad art. 415 CC n. 11).

Occorre tuttavia tenere in

considerazione che l’approvazione del conto gli conferisce un’accresciuta forza

probante e dunque una presunzione di correttezza, non solo dal profilo formale

(STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n.

4).

5.

Questo giudice rileva

anzitutto come RE 1, abbia inoltrato i rendiconti finanziari con importante

ritardo. Per questa omissione non è tuttavia mai stata criticata dall’Autorità

di protezione, sebbene in virtù delle norme applicabili la rendicontazione

periodica deve essere presentata dal curatore a prescindere da una richiesta da

parte dell’Autorità di protezione (o da un suo «disinteresse»). L’assenza di

rendicontazione durante molti anni costituisce quindi una mancanza di diligenza

da parte della curatrice, che tuttavia non appare essere mai stata rimproverata

dall’Autorità di primo grado. Ciò nondimeno, il suo agire ha causato

l’impossibilità da parte del revisore contabile di controllare la contabilità,

che è stata considerata lacunosa e poco chiara. L’assenza di giustificativi (nemmeno

contestata dalla reclamante che ha invece tentato di ovviarvi, senza successo,

con la richiesta di riesame e il reclamo oggetto della presente procedura) non

ha quindi permesso all’Autorità di protezione di approvare i rendiconti finanziari,

siccome incompleti. Le spiegazioni che RE 1 adduce nel reclamo non appaiono

peraltro supportate da giustificativi sufficienti a confermare le proprie tesi

(per esempio per quanto riguarda prelevamenti dal conto o operazioni che cerca

di chiarire senza fornire prove o con indicazioni scritte a mano sulle ricevute

bancarie). Di conseguenza la decisione impugnata non può che essere confermata

integralmente da questa Camera, ritenuto che malgrado i richiami e gli incontri

con il contabile, la presentazione dei rendiconti risulta essere avvenuta in

modo incompleto e tale da giustificarne la mancata approvazione.

6.

Il reclamo è

respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere

posti a carico della reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

100.–

fr.

350.–

sono

posti a carico di RE 1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso

dall'art. 115 LTF.