9.2022.51
Estensione del mandato al curatore
28 novembre 2022Italiano22 min
incaricate. Precisando di non aver contestato la nomina del curatore CURA 1, ritiene
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.51
Lugano
28 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’estensione dei compiti del curatore
giudicando
sul reclamo del 7 aprile 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25
febbraio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con decisione 22
maggio 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità
di protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza con gestione del
patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC, nominando quale curatore il signor
__________. A seguito delle sue dimissioni egli è stato sostituito dalla
signora __________ con decisione 10 giugno 2020, anch’essa sostituita il 18
aprile 2021, con la nomina della signora __________. Con ulteriore decisone 30
novembre 2021 a quest’ultima è subentrato CURA 1, dell’Ufficio dell’aiuto e
della protezione di __________.
B. L’Autorità di
protezione ha ordinato con risoluzione 7 settembre 2021 l’espletamento di una
perizia medica in forma ambulatoriale nei confronti di RE 1 presso il Servizio
psico-sociale di __________. Quest’ultimo ha reso una valutazione il 12 gennaio
2022, dalla quale risulta una diagnosi di disturbo post traumatico complesso e
un disturbo della personalità emotivamente instabile di tipo borderline e un
isolamento sociale. La capacità di discernimento dell’interessata è stata
giudicata limitata ed è stata indicata la necessità di un aiuto in ambito
amministrativo ma pure nell’”ambito della salute”. RE 1, interpellata,
ha negato con scritto 21 gennaio 2022 il bisogno di protezione in relazione
alla sua salute, confermando la necessità di mantenere la curatela in ambito
amministrativo.
C. Dopo aver sentito
anche il curatore, tramite decisione 25 febbraio/7 marzo 2022 l’Autorità di
protezione ha esteso i suoi compiti imponendogli anche di “provvedere alla
sua (della curatelata, ndr) salute e a una sufficiente assistenza medica
e rappresentarla in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo; promuovere
il suo benessere sociale e rappresentarla in tutti i provvedimenti necessari a
questo scopo” (disp. 1). L’Autorità di prima istanza ha pure autorizzato il
curatore ad accedere, se necessario, all’abitazione dell’interessata, ai sensi
dell’art. 391 cpv. 3 CC (disp. 2).
D. Contro la suddetta
decisione è insorta RE 1 con reclamo 7 aprile 2022. Essa chiede preliminarmente
nella misura in cui “per qualsiasi motivo il reclamo non dovesse già godere
dell’effetto sospensivo” il suo riconoscimento relativamente ai punti 1, 2
e 3 del dispositivo. Nel merito chiede l’annullamento della risoluzione, con
protesta di tasse, spese e ripetibili. La reclamante solleva critiche nei
confronti di una precedente curatrice, la cui valutazione è oggetto di una
procedura precedentemente avviata presso questa Camera (inc. no. 9.2022.32
oggetto di stralcio per desistenza), mentre relativamente al curatore
attualmente in funzione chiarisce di aver perso fiducia nelle persone
incaricate. Precisando di non aver contestato la nomina del curatore CURA 1, ritiene
che la decisione di estensione del suo mandato non sia giustificata. A suo
avviso il rapporto del Servizio psico-sociale riporterebbe informazioni fornite
da terze persone, non verificate e inveritiere, in particolare relativamente
alla sua situazione abitativa. RE 1 sostiene che la curatela amministrativa sia
sufficiente per proteggere i suoi interessi, mentre non sarebbe data una
modifica delle circostanze tale da spiegare il cambiamento delle le mansioni
affidate al curatore, che non rispetterebbero pertanto i principi di
sussidiarietà e proporzionalità. Nemmeno sarebbe possibile secondo la
reclamante giustificare l’estensione del mandato a CURA 1 in virtù delle sue
conoscenze e competenze, non disponendo egli di alcuna formazione medica. In
tal senso, la scelta sarebbe quindi inadeguata.
E. Con osservazioni 6
maggio 2022 CURA 1 ripercorre i primi mesi del suo mandato, nei quali ha
sentito più volte l’interessata ed ha avuto diversi contatti con la precedente
curatrice. Egli sostiene che l’estensione del mandato a compiti relativi alla
salute di RE 1 sarebbe giustificata dalle risultanze della valutazione svolta
dal servizio psico-sociale. Precisa di avere proposto più volte all’interessata
di incontrarla al suo domicilio, senza successo e di non aver insistito per rispettare
la signora e la sua sensibilità. Quanto alle sue competenze, chiarisce che le
sue mansioni non sarebbero decisionali, ma esclusivamente di collaborazione con
gli specialisti per meglio aiutare e sostenere l’interessata. Medesimo scopo
avrebbe l’accesso all’appartamento, necessario per comprendere anche le
condizioni di vita di RE 1, “aspetto strettamente legato con il suo
benessere”.
F. L’Autorità di
protezione ha presentato le proprie osservazioni il 17 maggio 2022, chiedendo
la reiezione del reclamo di RE 1. A sostegno della propria decisione,
l’Autorità di primo grado asserisce che le risultanze delle verifiche svolte
tramite il Servizio psico-sociale (il cui scopo era quello di chiarire se fosse
ancora necessaria la misura istituita nel 2013) dimostrerebbero l’esigenza di
sostenere l’interessata anche dal punto di vista personale, in particolare per
quanto riguarda la sua salute e il suo benessere sociale. L’Autorità di
protezione afferma di aver coinvolto convenientemente RE 1 nel processo decisionale,
sentendola e dandole modo di esprimersi ad ogni stadio. Quanto alle competenze
del curatore, secondo l’Autorità di prime cure le critiche della reclamante
sarebbero infondate, ritenuto che egli è curatore professionista da parecchi
anni e disporrebbe quindi di esperienza ed adeguate qualifiche professionali. In
concreto l’estensione del suo mandato risponderebbe ad un’esigenza di
protezione dell’interessata, verificato e discusso con i servizi ed il curatore
stesso. Il sostegno previsto andrebbe quindi inteso come un “supporto e coinvolgimento
della vita della persona al di fuori della gestione del patrimonio”, senza
alcuna privazione del diritto di RE 1 all’autodeterminazione, non avendo
conferito al curatore potere di rappresentanza in ambito medico ai sensi
dell’art. 381 CC bensì esclusivamente compiti legati alla cura della persona ai
sensi dell’art. 391 cpv. 2 CC.
G. RE 1 ha replicato
alle precitate osservazioni in data 3 giugno 2022. L’interessata ribadisce le
argomentazioni espresse nel reclamo, asserendo che la perizia del servizio
medico-psicologico non costituirebbe una sufficiente giustificazione per
l’estensione del mandato del curatore, specificando di aver avuto episodi di
ansia, anche legati alla situazione economica relativamente all’operato di una
precedente curatrice, ma di non necessitare di una protezione che vada oltre
gli aspetti amministrativi, come avvenuto sinora. Contesta l’interpretazione
del dispositivo della decisione impugnata espressa dall’Autorità di protezione
nelle proprie osservazioni. Essa ritiene infatti che il potere di
rappresentanza del curatore sarebbe molto ampio. Inoltre ribadisce di ritenere
violato il proprio diritto di essere sentita, non avendo potuto proporre un eventuale
curatore, ritenuto che il nuovo le è stato presentato quando era già stato
scelto dall’Autorità di protezione. RE 1 contesta poi di soffrire di isolamento
sociale, precisando di non abitare nell’appartamento indicato nella perizia del
servizio medico-psicologico, che sarebbe utilizzato quale deposito nel quale
sono stati collocati oggetti dopo il suo divorzio. In definitiva ribadisce di
ritenere ingiustificata e immotivata l’estensione del mandato al curatore e che
la misura di portata amministrativa sarebbe sufficiente.
H. Con scritto 14 giugno
2022 l’Autorità di protezione ha rinunciato a presentare un allegato di
duplica. Nemmeno il curatore ha duplicato e di conseguenza lo scambio di allegati
si è concluso.
In data 17 ottobre 2022
l’Autorità di prime cure ha inoltrato a questa Camera un aggiornamento del 13
ottobre 2022 del curatore.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Oggetto della
decisione impugnata è la modifica del mandato al curatore di RE 1 CURA 1, finora
limitato a questioni amministrative e esteso ad aspetti relativi alla salute e
all’assistenza medica. Da parte dell’Autorità di protezione tale cambiamento è
giustificato da una modifica delle circostanze, in quanto da una perizia svolta
dal Servizio medico-psicologico risulterebbe un aumentato bisogno di protezione
dell’interessata. Secondo quest’ultima invece la valutazione svolta non sarebbe
sufficiente a motivare una misura da lei ritenuta troppo incisiva e non
necessaria. RE 1 chiede a questa Camera di annullare la decisione da lei
avversata, in quanto a suo avviso il rapporto del Servizio medico-psicologico
non sarebbe sufficiente per giustificare l’intervento del curatore anche in
ambito medico e personale e non sarebbe data una modifica delle circostanze che
motivano la curatela amministrativa, da lei mai contestata.
3.
L’art. 390 CC elenca
i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
3.1
Le cause della
curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi
stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un
analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 31 marzo
2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3; sentenza CDP del 5 ottobre 2017, inc.
9.2016.91
consid. 3.1; Meier,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art.
390.
CC n. 25; Meier, Les nouvelles
curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de
l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Per quanto riguarda
l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la
dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente e utilizzata eccezionalmente (CommFam
Protection de l’adulte, Meier, ad
art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.
386, pag. 184; Meier, Les
nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111; Meier, Droit de protection de l’adulte,
Losanna 2016, n. 728, pag. 369, con riferimenti). Secondo gli esempi citati dal
Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad
esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle
persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi
sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari
casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di
persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC,
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del
28.
giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v.
anche Henkel, Basler Kommentar
Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,
ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier ,ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal
testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza
deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona";
“in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui
rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine,
ecc. (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; CommFam Protection de
l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 16; Meier,
Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.
110-111). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno
stato di debolezza, non la lotta contro
comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC
n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San
Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n.
17; Meier, Les nouvelles
curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione
di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura
in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato
omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa
di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare
in considerazione (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; Henkel, Basler Kommentar
Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag. 192-193; RtiD
II-2014, n. 7c).
L’esistenza di uno stato
di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di
provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo
(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve
dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza
dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad
art. 390 CC n. 1; Henkel,
Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit
de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è
una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che
l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé
per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di
curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (Meier, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 20).
Ai sensi dell'art.
394.
CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati
affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di
rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza
l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono
posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli
atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC, se istituisce una
curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'Autorità di
protezione designa i beni che devono essere amministrati dal curatore; può
porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del
patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e
patrimonio.
Ai sensi dell’art.
396.
CC, è istituita una curatela di cooperazione se occorre che il curatore
acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d'aiuto, per proteggerla.
L'esercizio dei diritti civili è limitato di conseguenza.
Il consenso può
intervenire prima, in concomitanza o posteriormente all'atto e non vi è nessuna
forma da rispettare: può essere tacito o espresso. Il suo accordo è una
condizione di validità dell'atto.
I differenti tipi di
curatela possono essere combinati (art. 397 CC).
3.2
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali
vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può
essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio,
pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11
pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art.
389.
cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2
Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag.
138).
3.3
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito
della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione
esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e
assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
4.
Nel caso concreto
vanno esaminati i presupposti per la modifica del mandato attribuito al
curatore, precedentemente soltanto di tipo amministrativo ed esteso con la
decisione impugnata ad un aiuto anche di tipo personale, con particolare
riferimento alla salute di RE 1.
4.1
Si rileva innanzitutto
che, contrariamente a quanto sostenuto da RE 1, che ritiene di non aver avuto “possibilità
di contraddittorio”, agli atti si trovano le osservazioni alla perizia,
redatte dall’interessata il 21 gennaio 2022, con le quali già ne aveva
disapprovato il contenuto. Appare quindi evidente che essa è stata coinvolta
nel processo decisionale e di conseguenza il suo diritto di essere sentita non
appare leso in alcun modo.
4.2
L’Autorità di
protezione adotta le misure idonee a garantire l’assistenza e la protezione
della persona bisognosa di aiuto (art. 388 cpv. 1 CC), nel rispetto dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità (art. 389 cpv. 2 CC). Gli
interessi da proteggere possono essere patrimoniali o personali. Il principio
di sussidiarietà implica che l’Autorità di protezione adotti misure di
protezione se l’aiuto necessario non può essere fornito all’interessato dalla
famiglia, da altre persone vicine o da servizi privati o pubblici. Se
l'autorità di protezione ritiene che l'aiuto fornito da questa cerchia di
persone non sia sufficiente o che sarà insufficiente, deve ordinare una misura
che rispetti il principio di proporzionalità, quindi necessaria e appropriata,
che risponda a un obiettivo di protezione rappresentando la misura meno
incisiva possibile (art. 389 al. 2 CC; STF 140 III 49 a 4.3.1).
RE 1 è da anni a beneficio
di una curatela di tipo amministrativo. Nei mesi che hanno preceduto la
decisione qui impugnata si sono succedute due curatrici e infine l’attuale
curatore CURA 1. In particolare quest’ultimo, ma anche la precedente, hanno
rilevato delle problematiche che hanno giustificato da parte dell’Autorità di
prima istanza delle verifiche volte a modificare la misura o, se del caso,
revocarla come richiesto dall’interessata (esclusivamente dinnanzi all’Autorità
di protezione ma non confermato nella presente procedura, nella quale essa
ammette la necessità di un curatore amministrativo - cfr. reclamo, pag. 11 -).
La conclusione a cui è
giunta l’Autorità di protezione nella decisione contestata è che RE 1 ha un
accresciuto bisogno di protezione, non soltanto per le questioni di tipo
amministrativo, ma pure per un sostegno “nell’ambito della salute” (cfr.
decisione impugnata, pag. 2) e di conseguenza ha esteso il mandato del curatore
in tal senso. Dalla perizia medica resa il 12 gennaio 2022 risulta
infatti una diagnosi di “Disturbo post traumatico complesso (ICD10:F43.1) e un
Disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline
(ICD10.F60.31)” (cfr. perizia, pag. 1) e un bisogno di protezione sia dal
punto di vista personale che gestionale, in particolare con “un’estensione
della curatela nell’ambito della salute” (cfr. perizia, pag. 2-3). I periti
fanno riferimento pure a “numerose prese a carico psichiatriche precedenti
mai portate a termine”, che risultano dalla “raccolta anamnesica”. Le
loro conclusioni sono “recisamente contestate” da RE 1, che critica pure
le modalità di svolgimento della valutazione peritale e sostiene che le
conclusioni dei periti sarebbero il frutto di un esame superficiale, basato su
affermazioni di “terze persone” e nemmeno confermato tramite una visita
a domicilio. Essa non produce tuttavia nessuna prova di tipo medico, volta a smentire
quanto riportato dai periti, mentre questi ultimi fanno riferimento a
informazioni raccolte attraverso la documentazione fornita dall’Istituto delle
assicurazioni sociali, presso la psicologa __________ (curante
dell’interessata), presso l’ex curatrice __________ e presso il fratello di RE
1.
Anche il curatore ha comunicato il proprio parere, sia nella procedura di
prima istanza sia nella presente, relativo al bisogno di protezione, suscitando
la contrarietà della curatelata, che ritiene che egli non avrebbe le competenze
mediche per esprimersi e che le sue affermazioni non sarebbero nemmeno il
frutto di accertamenti svolti di persona. In particolare lamenta che nessuno
avrebbe verificato concretamente le sue condizioni abitative recandosi al suo
domicilio. Tale aspetto è stato chiarito da CURA 1 nelle proprie osservazioni
al reclamo, precisando di aver proposto incontri più volte rifiutati e di non
aver voluto insistere per “andare incontro alla sensibilità della signora”.
Secondo questo giudice,
sulla scorta degli elementi agli atti, la misura emanata in base ai (nuovi)
bisogni di RE 1 appare idonea a proteggere i suoi interessi. Tuttavia, in base
alle specificazioni espresse nelle osservazioni al reclamo, l’Autorità di protezione
non avrebbe avuto l’intenzione di conferire a CURA 1 un mandato volto a
rappresentare RE 1 in ambito medico e personale, bensì esclusivamente di attribuirgli
compiti relativi “alla cura della persona giusta l’art. 391 cpv. 2 CC”.
Occorre rilevare che ai sensi di tale disposizione, l’Autorità di protezione
definisce le sfere di compiti della curatela secondo i bisogni
dell’interessato, che possono riguardare “la cura della persona, quella
degli interessi patrimoniali o le relazioni giuridiche”. La norma esprime
quindi uno dei principi fondamentali della protezione dell’adulto, ovvero che
l’obiettivo della misura deve essere stabilito concretamente per ogni provvedimento.
I compiti assegnati al curatore vengono così definiti per ogni interessato in
maniera puntuale in base ai suoi bisogni. Nel caso specifico, sebbene
l’Autorità di protezione nella presente procedura abbia puntualizzato di non
aver avuto intenzione di conferire al curatore un mandato di rappresentanza,
come correttamente evidenziato da RE 1 i compiti a lui assegnati appaiono
chiari: “provvedere alla sua salute e a una sufficiente assistenza medica e
rappresentarla in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo; promuovere il
suo benessere sociale e rappresentarla in tutti i provvedimenti necessari a
questo scopo” (disp. 1). L’Autorità di prima istanza ha pure autorizzato il
curatore ad accedere, se necessario, all’abitazione dell’interessata, ai sensi
dell’art. 391 cpv. 3 CC (disp. 2).
Ora, prescindendo dalla
formulazione dell’estensione del mandato, va rilevato che l’interessata non è
stata privata dell’esercizio dei suoi diritti, né è stata asserita una sua ridotta
capacità di discernimento. Ne consegue che al curatore si è voluto attribuire
solamente compiti di aiuto e sostegno, come peraltro chiarito dall’Autorità di
protezione e da CURA 1. In un simile contesto la decisione dell’Autorità di
protezione resiste alle critiche della reclamante, in quanto risponde
adeguatamente al bisogno di protezione attuale e concreto di RE 1, evidenziando
peraltro che per sua stessa natura ogni misura di protezione è destinata ad
essere modificata in base all’evoluzione, negativa o positiva, del
beneficiario. Tuttavia, la formulazione del dispositivo, da un punto di vista
terminologico, potrebbe prestarsi a un’errata interpretazione, relativamente al
potere di rappresentanza che l’Autorità di protezione non ha inteso attribuire
del curatore. Di conseguenza, questo giudice ritiene adeguato modificare la
decisione impugnata, sostituendo nel dispositivo 1. “rappresentarla” con
“assisterla”, interpretando il tipo di sostegno che l’Autorità di prime
cure mirava fornire alla curatelata.
4.3
Abbondanzialmente si
rileva che gli apprezzamenti espressi da RE 1 relativamente a qualità e
qualifiche del curatore designato non possono essere oggetto della presente procedura,
ritenuto che la decisione di nomina non è stata contestata ed è da tempo
cresciuta in giudicato. Si rileva peraltro che si tratta di un curatore
professionista, che svolge la professione a tempo pieno da molti anni.
5.
Alla luce di quanto
precede il reclamo è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. La
decisione impugnata, garantendo adeguatamente la necessaria tutela a favore
degli interessi di RE 1, va di conseguenza confermata nel suo contenuto. Il
dispositivo 1 viene tuttavia riformulato al fine di evitarne un’interpretazione
diversa da quella che l’Autorità di protezione ha inteso.
6.
Tasse e spese
seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della reclamante, in
forma ridotta tenuto conto del parziale accoglimento dell’impugnazione e della
conseguente modifica formale del dispositivo. Non si giustifica invece di
assegnare ripetibili, in considerazione della parziale soccombenza
dell’Autorità di protezione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente
accolto.
Di conseguenza la
decisione 25 febbraio/7 marzo 2022 è così modificata:
1. I compiti
del curatore, signor CURA 1, Ufficio dell’aiuto e della protezione, __________,
Via __________, __________, nell’ambito della curatela di rappresentanza con
gestione del reddito e del patrimonio istituita ai sensi degli art. 394 e 395
CC a favore di RE 1 sono estesi a:
- provvedere
alla sua salute e a una sufficiente assistenza medica e assisterla in tutti i
provvedimenti necessari a questo scopo
- promuovere
il suo benessere sociale e assisterla in tutti i provvedimenti necessari a
questo scopo”.
2. Gli oneri del
reclamo ridotti consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
100.–
fr.
400.–
sono posti a carico di RE
1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.