9.2022.56
Stralcio, tasse e spese di giustizia
12 dicembre 2022Italiano15 min
situazione all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.56
Lugano
12 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la messa a carico di tasse e spese di giustizia per un
procedimento riguardante la figlia PI 1.
giudicando
sul reclamo del 20 aprile 2022 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 15 marzo 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2009) è figlia
di RE 1 e RE 2. Il Comune di __________, dove tutti sono domiciliati, ha dato
seguito in data 23 novembre 2021 ad una segnalazione da parte della Scuola
media di __________ che ha informato che la minore non frequentava la scuola
sin dall’inizio dell’anno scolastico (30 agosto 2021) a causa dell’obbligo di
indossare la mascherina quale misura di protezione in relazione con l’emergenza
pandemica. Il Comune ha quindi rammentato alla famiglia l’obbligo scolastico e
l’obbligo formativo sancito dalla Legge della scuola, segnalando formalmente la
situazione all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità
di protezione).
B. Con citazione datata
30 novembre 2022, l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 e RE 2, con
obbligo di comparsa personale, ad un’udienza prevista il 21 dicembre 2022.
In tale occasione,
i genitori hanno chiarito di ritenere pericoloso indossare la mascherina, che
oltre a limitare la respirazione avrebbe impedito alla figlia di esprimersi in
modo naturale. Essi hanno precisato che PI 1 ha ricevuto regolarmente il
materiale scolastico ed ha potuto svolgere i suoi compiti, come pure studiare
insieme ai compagni. I genitori hanno quindi chiarito che avrebbero fatto
richiesta per ottenere che la figlia fosse ufficialmente dispensata dal portare
la mascherina, cosicché avrebbe potuto ricominciare a frequentare le lezioni.
Le parti hanno quindi concordato un termine scadente il 15 gennaio 2022 entro
il quale i genitori avrebbero comunicato le modalità di richiesta di poter
frequentare la scuola senza mascherina.
C. Il 23 gennaio 2022 RE
1 e RE 2 hanno dato seguito a quanto concordato in udienza, trasmettendo un
certificato medico del dr. med. __________ attestante l’esigenza di esonerare PI
1 “dal portare la mascherina a scuola per motivi di salute”.
L’obbligo di indossare la
mascherina per gli scolari delle scuole medie è decaduto il 17 febbraio 2022. PI
1 ha ricominciato immediatamente a frequentare la scuola.
D. Con decisione 15
marzo 2022 l’Autorità di protezione, constatando che era venuto a cadere il
motivo per cui era stato avviato, ha chiuso il procedimento di protezione della
minorenne (disp. 1). Ha quindi accollato tasse per fr. 100.– e spese per fr.
50.– a carico dei genitori solidalmente (disp. 2). Nei considerandi della
decisione l’Autorità di primo grado ha ricordato i principi stabiliti dall’art.
307 CC riguardante le misure opportune applicabili. Evidenziando che PI 1 è
rimasta assente da scuola per circa cinque mesi e mezzo, ha ritenuto quindi di dover “fermamente
richiamare i genitori a prendere consapevolezza della gravità della situazione
e dei rischi che la figlia ha corso con un’interruzione così prolungata della
frequentazione scolastica”.
E. Contro la suddetta
decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 20 aprile 2022. Essi contestano
che gli oneri di giustizia possano essere loro addossati, ritenuto che la
procedura si è conclusa senza che loro possano essere considerati soccombenti. Sostengono
quindi che le tasse e spese sarebbero da porre a carico di “chi al
procedimento ha dato impulso”, chiedendo pertanto di accollarli al
Municipio di __________ e che esso sia tenuto a rifondere loro fr. 3'000.– a
titolo di ripetibili. I reclamanti ritengono inoltre che non sarebbero
dimostrati i potenziali danni provocati dall’interruzione della frequentazione
scolastica e anzi il benessere di PI 1 sarebbe stato ben più minacciato
dall’uso della mascherina, ragione per la quale il richiamo di prendere
consapevolezza dei rischi corsi dalla figlia non sarebbe giustificato.
F. Con scritto 17 maggio
2022 l’Autorità di protezione ha osservato di rimettersi al giudizio di questa Camera,
precisando che la domanda di ripetibili non è stata formulata in sede di prima
istanza.
G. In data 14 giugno
2022 RE 1 e RE 2 hanno presentato la loro replica, chiarendo che la procedura
si è conclusa prematuramente e inaspettatamente prima della presentazione di
conclusioni da parte loro, tramite le quali avrebbero formulato la richiesta di
ripetibili. Hanno quindi ribadito di non essere stati condannati dalla
decisione impugnata e che addirittura anche l’Autorità di protezione avrebbe
riconosciuto che la mascherina può causare danni, ciò che dimostrerebbe la
bontà della loro posizione e la ragionevolezza della loro richiesta. Per
contro, la procedura che li ha visti coinvolti sarebbe stata avviata
arbitrariamente e sarebbe stata chiusa sulla base di scelte politiche.
Con ulteriore
scritto 21 giugno 2022 i genitori hanno trasmesso la pagella di PI 1,
osservando che essa ha concluso l’anno scolastico con ottimi risultati, senza
assenze ingiustificate ed è quindi stata promossa con successo. A loro avviso
ciò dimostrerebbe che la procedura attivata dal Municipio presso l’Autorità di
protezione sarebbe infondata e che non sarebbe dimostrato che la minore abbia
corso un rischio nella sua formazione scolastica.
H. Il 21 giugno 2022
l’Autorità di protezione ha indicato di non avere ulteriori osservazioni da
aggiungere.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con l'emanazione della decisione impugnata
l’Autorità di protezione ha concluso il procedimento a protezione di PI 1 (disp. 1), ponendo a carico dei genitori, solidalmente,
gli oneri giudiziari, ovvero tasse per fr. 100.– e spese fr. 50.– (disp. 2). Contestato dai reclamanti è unicamente il secondo
dispositivo, da loro considerato iniquo. In sostanza essi sostengono di non
poter essere considerati soccombenti e che il procedimento sarebbe stato
avviato ingiustamente su richiesta dell’autorità comunale di __________. Chiedono
quindi che gli oneri siano posti a carico di quest’ultimo, oltre che sia
condannato a rifondere loro fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.
3.
Qualora una causa
diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal
ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili
dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). L'art.107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure
divenute senza oggetto prevede che quando una lite diventi caduca il giudice “può
prescindere dai principi di ripartizione” secondo la soccombenza (art. 106 CPC)
e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. Tale modalità di ripartizione
è prevista in generale nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).
.
Per determinare la sorte delle spese giudiziarie occorre
quindi rifarsi alla regola della soccombenza in caso di desistenza o di acquiescenza
(art. 106 cpv. 1 seconda frase). Negli altri casi di perdita dell’oggetto
litigioso, non regolate espressamente dall’art. 106, l’art. 107 cpv. 1 lit. e)
apre i margini di apprezzamento del giudice, fondati sull’equità. In
particolare andrà considerato in ogni caso concreto quale parte ha occasionato
la causa, quale sarebbe stato l’esito della causa se la stessa non fosse divenuta
priva d’oggetto, quale parte ha causato inutilmente delle spese, quale parte ha
generato i motivi che hanno condotto alla perdita d’oggetto della causa. Il
giudice, in questo esercizio di apprezzamento, non può limitarsi ad un solo
criterio, ma deve piuttosto considerarli tutti (cfr. Trezzini, Commentario pratico al
CPC, 2017, ad art. 107 CPC, n. 19 e 20 e rif.).
Nel
caso in esame la procedura si è conclusa poiché i motivi che la giustificavano
(assenza da scuola di PI 1 a causa dell’opposizione dei genitori all’obbligo di
portare la mascherina) sono venuti a cadere. Non vi sono quindi ragioni per
considerare un’eventuale soccombenza di una parte e la ripartizione di tasse e
spese di giustizia deve rispondere ai criteri sopracitati.
4.
Sebbene non indicato
nel dispositivo della decisione impugnata, nei suoi considerandi l’Autorità di
primo grado ha ricordato i principi sanciti dall’art. 307 CC relativo alle
misure opportune applicabili ed ha ritenuto di dover “fermamente richiamare
i genitori a prendere consapevolezza della gravità della situazione e dei
rischi che la figlia ha corso con un’interruzione così prolungata della
frequentazione scolastica, con tutto quello che comporta per la sua sana
crescita psico-affettiva e sociale” (cfr. decisione impugnata, pag. 2). I
reclamanti criticano tale affermazione, asserendo che la figlia non avrebbe
corso alcun rischio e che anzi la frequentazione delle lezioni portando la
mascherina l’avrebbe esposta a danni maggiori per la sua salute. Come meglio si
vedrà in seguito, secondo questo giudice è invece a giusta ragione che l’Autorità
di protezione ha avviato la procedura e svolto la necessaria istruttoria, malgrado
non abbia poi formalmente adottato misure a tutela della minore, in ragione
della sopraggiunta modifica delle circostanze e della sua ripresa della
frequentazione scolastica.
4.1
Giusta l’art. 307 cpv.
1.
CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non
sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
Nell’esecuzione di questa
incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento
quanto al modo di procedere (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed.,
Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101). L’Autorità di protezione può segnatamente
ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per
la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio
idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC).
Le misure previste dagli
art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce
al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte
dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei
genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa
del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della
misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad
Intro. art. 307–315b; Breitschmid
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea
2018, N. 4 ad art. 307 CC).
L’art. 307 CC funge pure
da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare
l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare
misure più incisive (CR CC I, Meier,
art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).
Nel suo apprezzamento,
l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né
alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417,
consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Esso
impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio
tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione
conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il
proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK
ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC;
Meier/Stettler, op. cit. nota 1764
pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al
DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale
modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm
Erwachsenenschutz, Steck, art. 446
CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
4.2
Ai sensi dell’art. 301
cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le
cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie.
Giusta l’art. 302 CC i genitori devono educare il figlio secondo la loro
condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e
morale; essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o
di mente, un’appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto
possibile alle sue attitudini e inclinazioni; a tal fine, essi devono cooperare
appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le
istituzioni pubbliche e d’utilità pubblica per l’aiuto alla gioventù. L’art. 6
della Legge della scuola (LSc del 1° febbraio 1990; RL 400.100) dispone che
tutte le persone residenti nel Cantone dai quattro ai quindici anni di età sono
tenute all’obbligo scolastico, ovvero alla frequenza obbligatoria della scuola
(cpv. 1). Su richiesta motivata e su riserva degli art. 58a e 58b, il
Dipartimento concede la deroga all’obbligo formativo (cpv. 1ter). Per ragioni
fisiche, psichiche o per fondati motivi condivisi dal detentore dell’autorità
parentale e dal docente è possibile il rinvio dell’iscrizione all’anno
scolastico successivo (cpv. 4). Il Dipartimento competente, ai sensi dell’art.
1.
del Regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992, RLSc, RL 400.110),
è il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.
Ai sensi dell’art. 53 LSc,
i genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi
compiti educativi; per i figli tenuti all’obbligo scolastico e all’obbligo
formativo i genitori devono garantire la regolare frequenza della scuola,
rispettivamente delle attività formative previste dalla legislazione
scolastica.
4.3
Nel caso concreto, non
possono oggettivamente essere condivise le critiche formulate dai reclamanti,
che ritengono ingiustificato un intervento delle autorità preposte. Appare
infatti innegabile che al momento dell’avvio del procedimento PI 1 era assente
da scuola da oltre tre mesi pur trovandosi in età di obbligo scolastico,
frequentando la seconda classe di scuola media. Non risulta inoltre che il
Dipartimento competente le avesse concesso una deroga all’obbligo formativo o
che i genitori ne avessero presentato formale richiesta. Di fatto RE 1 e RE 2 hanno
quindi contravvenuto alle disposizioni di legge relative all’obbligatorietà di
frequenza scolastica, che tra gli altri hanno come scopo la protezione dei
diritti dei minori. In un simile contesto, l’intervento dell’Autorità di
protezione rientra indubbiamente nei casi in cui è necessaria una valutazione
al fine dell’adozione di eventuali misure di protezione. Il parere dei genitori
che sostengono non fossero necessari accertamenti volti a verificare la
situazione di PI 1 e garantirle protezione e rispetto dei suoi diritti appare
pertanto infondato, così come le critiche all’operato dell’Autorità di
protezione relative all’addebito degli oneri processuali, tenuto conto di una
ripartizione secondo equità. Al proposito, non si può esimersi dall’evidenziare
che la somma imputata ai reclamanti appare particolarmente esigua considerato l’impegno
dell’Autorità di primo grado, che risulta concretamente dagli atti. La
decisione impugnata merita di conseguenza di essere integralmente confermata.
5.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm) e tasse e spese di
giustizia vanno pertanto poste a carico dei reclamanti. Non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 650.–
b) spese fr.
150.–
fr.
800.–
sono posti a carico di RE
1 e RE 2 in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.