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Decisione

9.2022.56

Stralcio, tasse e spese di giustizia

12 dicembre 2022Italiano15 min

situazione all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.56

Lugano

12 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

tutti

patr. da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la messa a carico di tasse e spese di giustizia per un

procedimento riguardante la figlia PI 1.

giudicando

sul reclamo del 20 aprile 2022 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione

emessa il 15 marzo 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2009) è figlia

di RE 1 e RE 2. Il Comune di __________, dove tutti sono domiciliati, ha dato

seguito in data 23 novembre 2021 ad una segnalazione da parte della Scuola

media di __________ che ha informato che la minore non frequentava la scuola

sin dall’inizio dell’anno scolastico (30 agosto 2021) a causa dell’obbligo di

indossare la mascherina quale misura di protezione in relazione con l’emergenza

pandemica. Il Comune ha quindi rammentato alla famiglia l’obbligo scolastico e

l’obbligo formativo sancito dalla Legge della scuola, segnalando formalmente la

situazione all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità

di protezione).

B. Con citazione datata

30 novembre 2022, l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 e RE 2, con

obbligo di comparsa personale, ad un’udienza prevista il 21 dicembre 2022.

In tale occasione,

i genitori hanno chiarito di ritenere pericoloso indossare la mascherina, che

oltre a limitare la respirazione avrebbe impedito alla figlia di esprimersi in

modo naturale. Essi hanno precisato che PI 1 ha ricevuto regolarmente il

materiale scolastico ed ha potuto svolgere i suoi compiti, come pure studiare

insieme ai compagni. I genitori hanno quindi chiarito che avrebbero fatto

richiesta per ottenere che la figlia fosse ufficialmente dispensata dal portare

la mascherina, cosicché avrebbe potuto ricominciare a frequentare le lezioni.

Le parti hanno quindi concordato un termine scadente il 15 gennaio 2022 entro

il quale i genitori avrebbero comunicato le modalità di richiesta di poter

frequentare la scuola senza mascherina.

C. Il 23 gennaio 2022 RE

1 e RE 2 hanno dato seguito a quanto concordato in udienza, trasmettendo un

certificato medico del dr. med. __________ attestante l’esigenza di esonerare PI

1 “dal portare la mascherina a scuola per motivi di salute”.

L’obbligo di indossare la

mascherina per gli scolari delle scuole medie è decaduto il 17 febbraio 2022. PI

1 ha ricominciato immediatamente a frequentare la scuola.

D. Con decisione 15

marzo 2022 l’Autorità di protezione, constatando che era venuto a cadere il

motivo per cui era stato avviato, ha chiuso il procedimento di protezione della

minorenne (disp. 1). Ha quindi accollato tasse per fr. 100.– e spese per fr.

50.– a carico dei genitori solidalmente (disp. 2). Nei considerandi della

decisione l’Autorità di primo grado ha ricordato i principi stabiliti dall’art.

307 CC riguardante le misure opportune applicabili. Evidenziando che PI 1 è

rimasta assente da scuola per circa cinque mesi e mezzo, ha ritenuto quindi di dover “fermamente

richiamare i genitori a prendere consapevolezza della gravità della situazione

e dei rischi che la figlia ha corso con un’interruzione così prolungata della

frequentazione scolastica”.

E. Contro la suddetta

decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 20 aprile 2022. Essi contestano

che gli oneri di giustizia possano essere loro addossati, ritenuto che la

procedura si è conclusa senza che loro possano essere considerati soccombenti. Sostengono

quindi che le tasse e spese sarebbero da porre a carico di “chi al

procedimento ha dato impulso”, chiedendo pertanto di accollarli al

Municipio di __________ e che esso sia tenuto a rifondere loro fr. 3'000.– a

titolo di ripetibili. I reclamanti ritengono inoltre che non sarebbero

dimostrati i potenziali danni provocati dall’interruzione della frequentazione

scolastica e anzi il benessere di PI 1 sarebbe stato ben più minacciato

dall’uso della mascherina, ragione per la quale il richiamo di prendere

consapevolezza dei rischi corsi dalla figlia non sarebbe giustificato.

F. Con scritto 17 maggio

2022 l’Autorità di protezione ha osservato di rimettersi al giudizio di questa Camera,

precisando che la domanda di ripetibili non è stata formulata in sede di prima

istanza.

G. In data 14 giugno

2022 RE 1 e RE 2 hanno presentato la loro replica, chiarendo che la procedura

si è conclusa prematuramente e inaspettatamente prima della presentazione di

conclusioni da parte loro, tramite le quali avrebbero formulato la richiesta di

ripetibili. Hanno quindi ribadito di non essere stati condannati dalla

decisione impugnata e che addirittura anche l’Autorità di protezione avrebbe

riconosciuto che la mascherina può causare danni, ciò che dimostrerebbe la

bontà della loro posizione e la ragionevolezza della loro richiesta. Per

contro, la procedura che li ha visti coinvolti sarebbe stata avviata

arbitrariamente e sarebbe stata chiusa sulla base di scelte politiche.

Con ulteriore

scritto 21 giugno 2022 i genitori hanno trasmesso la pagella di PI 1,

osservando che essa ha concluso l’anno scolastico con ottimi risultati, senza

assenze ingiustificate ed è quindi stata promossa con successo. A loro avviso

ciò dimostrerebbe che la procedura attivata dal Municipio presso l’Autorità di

protezione sarebbe infondata e che non sarebbe dimostrato che la minore abbia

corso un rischio nella sua formazione scolastica.

H. Il 21 giugno 2022

l’Autorità di protezione ha indicato di non avere ulteriori osservazioni da

aggiungere.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con l'emanazione della decisione impugnata

l’Autorità di protezione ha concluso il procedimento a protezione di PI 1 (disp. 1), ponendo a carico dei genitori, solidalmente,

gli oneri giudiziari, ovvero tasse per fr. 100.– e spese fr. 50.– (disp. 2). Contestato dai reclamanti è unicamente il secondo

dispositivo, da loro considerato iniquo. In sostanza essi sostengono di non

poter essere considerati soccombenti e che il procedimento sarebbe stato

avviato ingiustamente su richiesta dell’autorità comunale di __________. Chiedono

quindi che gli oneri siano posti a carico di quest’ultimo, oltre che sia

condannato a rifondere loro fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.

3.

Qualora una causa

diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal

ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili

dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). L'art.107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure

divenute senza oggetto prevede che quando una lite diventi caduca il giudice “può

prescindere dai principi di ripartizione” secondo la soccombenza (art. 106 CPC)

e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. Tale modalità di ripartizione

è prevista in generale nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).

.

Per determinare la sorte delle spese giudiziarie occorre

quindi rifarsi alla regola della soccombenza in caso di desistenza o di acquiescenza

(art. 106 cpv. 1 seconda frase). Negli altri casi di perdita dell’oggetto

litigioso, non regolate espressamente dall’art. 106, l’art. 107 cpv. 1 lit. e)

apre i margini di apprezzamento del giudice, fondati sull’equità. In

particolare andrà considerato in ogni caso concreto quale parte ha occasionato

la causa, quale sarebbe stato l’esito della causa se la stessa non fosse divenuta

priva d’oggetto, quale parte ha causato inutilmente delle spese, quale parte ha

generato i motivi che hanno condotto alla perdita d’oggetto della causa. Il

giudice, in questo esercizio di apprezzamento, non può limitarsi ad un solo

criterio, ma deve piuttosto considerarli tutti (cfr. Trezzini, Commentario pratico al

CPC, 2017, ad art. 107 CPC, n. 19 e 20 e rif.).

Nel

caso in esame la procedura si è conclusa poiché i motivi che la giustificavano

(assenza da scuola di PI 1 a causa dell’opposizione dei genitori all’obbligo di

portare la mascherina) sono venuti a cadere. Non vi sono quindi ragioni per

considerare un’eventuale soccombenza di una parte e la ripartizione di tasse e

spese di giustizia deve rispondere ai criteri sopracitati.

4.

Sebbene non indicato

nel dispositivo della decisione impugnata, nei suoi considerandi l’Autorità di

primo grado ha ricordato i principi sanciti dall’art. 307 CC relativo alle

misure opportune applicabili ed ha ritenuto di dover “fermamente richiamare

i genitori a prendere consapevolezza della gravità della situazione e dei

rischi che la figlia ha corso con un’interruzione così prolungata della

frequentazione scolastica, con tutto quello che comporta per la sua sana

crescita psico-affettiva e sociale” (cfr. decisione impugnata, pag. 2). I

reclamanti criticano tale affermazione, asserendo che la figlia non avrebbe

corso alcun rischio e che anzi la frequentazione delle lezioni portando la

mascherina l’avrebbe esposta a danni maggiori per la sua salute. Come meglio si

vedrà in seguito, secondo questo giudice è invece a giusta ragione che l’Autorità

di protezione ha avviato la procedura e svolto la necessaria istruttoria, malgrado

non abbia poi formalmente adottato misure a tutela della minore, in ragione

della sopraggiunta modifica delle circostanze e della sua ripresa della

frequentazione scolastica.

4.1

Giusta l’art. 307 cpv.

1.

CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non

sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le

misure opportune per la protezione del figlio.

Nell’esecuzione di questa

incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento

quanto al modo di procedere (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed.,

Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101). L’Autorità di protezione può segnatamente

ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per

la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio

idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC).

Le misure previste dagli

art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce

al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid,

Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte

dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei

genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa

del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della

misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad

Intro. art. 307–315b; Breitschmid

in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea

2018, N. 4 ad art. 307 CC).

L’art. 307 CC funge pure

da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare

l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare

misure più incisive (CR CC I, Meier,

art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).

Nel suo apprezzamento,

l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il

diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né

alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417,

consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Esso

impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio

tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione

conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il

proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK

ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC;

Meier/Stettler, op. cit. nota 1764

pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al

DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale

modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm

Erwachsenenschutz, Steck, art. 446

CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

4.2

Ai sensi dell’art. 301

cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le

cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie.

Giusta l’art. 302 CC i genitori devono educare il figlio secondo la loro

condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e

morale; essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o

di mente, un’appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto

possibile alle sue attitudini e inclinazioni; a tal fine, essi devono cooperare

appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le

istituzioni pubbliche e d’utilità pubblica per l’aiuto alla gioventù. L’art. 6

della Legge della scuola (LSc del 1° febbraio 1990; RL 400.100) dispone che

tutte le persone residenti nel Cantone dai quattro ai quindici anni di età sono

tenute all’obbligo scolastico, ovvero alla frequenza obbligatoria della scuola

(cpv. 1). Su richiesta motivata e su riserva degli art. 58a e 58b, il

Dipartimento concede la deroga all’obbligo formativo (cpv. 1ter). Per ragioni

fisiche, psichiche o per fondati motivi condivisi dal detentore dell’autorità

parentale e dal docente è possibile il rinvio dell’iscrizione all’anno

scolastico successivo (cpv. 4). Il Dipartimento competente, ai sensi dell’art.

1.

del Regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992, RLSc, RL 400.110),

è il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.

Ai sensi dell’art. 53 LSc,

i genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi

compiti educativi; per i figli tenuti all’obbligo scolastico e all’obbligo

formativo i genitori devono garantire la regolare frequenza della scuola,

rispettivamente delle attività formative previste dalla legislazione

scolastica.

4.3

Nel caso concreto, non

possono oggettivamente essere condivise le critiche formulate dai reclamanti,

che ritengono ingiustificato un intervento delle autorità preposte. Appare

infatti innegabile che al momento dell’avvio del procedimento PI 1 era assente

da scuola da oltre tre mesi pur trovandosi in età di obbligo scolastico,

frequentando la seconda classe di scuola media. Non risulta inoltre che il

Dipartimento competente le avesse concesso una deroga all’obbligo formativo o

che i genitori ne avessero presentato formale richiesta. Di fatto RE 1 e RE 2 hanno

quindi contravvenuto alle disposizioni di legge relative all’obbligatorietà di

frequenza scolastica, che tra gli altri hanno come scopo la protezione dei

diritti dei minori. In un simile contesto, l’intervento dell’Autorità di

protezione rientra indubbiamente nei casi in cui è necessaria una valutazione

al fine dell’adozione di eventuali misure di protezione. Il parere dei genitori

che sostengono non fossero necessari accertamenti volti a verificare la

situazione di PI 1 e garantirle protezione e rispetto dei suoi diritti appare

pertanto infondato, così come le critiche all’operato dell’Autorità di

protezione relative all’addebito degli oneri processuali, tenuto conto di una

ripartizione secondo equità. Al proposito, non si può esimersi dall’evidenziare

che la somma imputata ai reclamanti appare particolarmente esigua considerato l’impegno

dell’Autorità di primo grado, che risulta concretamente dagli atti. La

decisione impugnata merita di conseguenza di essere integralmente confermata.

5.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm) e tasse e spese di

giustizia vanno pertanto poste a carico dei reclamanti. Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 650.–

b) spese fr.

150.–

fr.

800.–

sono posti a carico di RE

1 e RE 2 in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.