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Decisione

9.2022.57

Assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di prima sede (condizioni) Principio inquisitorio limitato

9 dicembre 2022Italiano10 min

Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa (nominando

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.57

Lugano

9 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio di prima sede;

giudicando

sul reclamo del 22 aprile 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

30 marzo 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2006) è figlio

di RE 1 e di PI 2.

B. Mediante decisione 26

dicembre 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito

Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa (nominando

CURA 1 quale curatore) e conferito al SAE mandato di accompagnamento educativo.

C. Con scritto 29 marzo

2021 i responsabili del SAE hanno informato l’Autorità di protezione di aver

preso contatto con RE 1, ma che la stessa ha riferito di non ritenere

necessario l’intervento del loro servizio.

D. Mediante scritto 12

aprile 2021 PI 1 ha lamentato all’Autorità di prime cure il mancato intervento

del SAE, sottolineando la necessità che il figlio venisse seguito a domicilio.

E. Con scritto 23 aprile

2021 l’Autorità di protezione ha intimato a RE 1 di prendere contatto, entro 10

giorni, con il SAE (tale ordine è stato impartito con la comminatoria dell’art.

292 CPC).

F. Con istanza 17 giugno

2021 RE 1 ha chiesto “la revoca della comminatoria 292 CP” e postulato che

l’intervento del SAE sia “subordinato alla verifica tramite il curatore

educativo e l’educatore scolastico” e, qualora non venisse considerato più

necessario, la misura venga revocata. RE 1 ha chiesto di essere ammessa al

gratuito patrocinio ed esonerata dalle spese e tasse di giustizia (cfr. certificato

AG allegato).

G. Con istanza 7

febbraio 2022 PI 2 ha chiesto la revoca della curatela educativa.

H. Il 2 marzo 2022

l’Autorità di protezione ha convocato i genitori di CURA 1 ad un’udienza di

discussione, durante la quale entrambi hanno confermato la richiesta di revoca

della curatela e del mandato al SAE, informando che rapporti fra di loro

sarebbero nel frattempo migliorati.

I. Con scritto 3 marzo

2022 RE 1 ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio, precisando di aver erroneamente compilato la

dichiarazione d’imposta e affermando di non avere sostanza imponibile (“la

sostanza imponibile è stata conteggiata come 0”).

J. Con decisione 30

marzo 2022 l’Autorità di prime cure ha revocato la curatela educativa istituita

in favore di PI 1 (disp. 1) e l’incarico conferito al SAE (disp. 2). L’istanza

di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio di RE 1 è stata respinta (disp. 4). Al riguardo l’Autorità di prime

cure ha precisato che la situazione finanziaria dell’istante, che risulta avere

sostanza immobiliare stimata in fr. 154'405.–, non è tale da porla

nell’impossibilità di far fronte alle spese legali. L’Autorità ha inoltre

rilevato che l’istanza in questione era in ogni caso destinata all’insuccesso.

K. Con reclamo 22 aprile

2022 RE 1 si è aggravata avverso la decisione 30 marzo 2022, contestando di non

essere stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio. La reclamante ha ribadito di non avere sostanza alcuna.

L’Autorità di protezione

ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Ai sensi dell’art.

12.

cpv. 1 della Legge sull’assistenza e sul

gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG), le decisioni in materia di

assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili davanti

all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni

dell’autorità concedente. Le decisioni delle Autorità regionali di

protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante

reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella

composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7

LOG].

La competenza di questo giudice è pertanto data.

In merito alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, ai sensi

dell’art. 450f CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, al diritto

cantonale – in particolare, in questo ambito, alla già citata LAG e al suo

regolamento di applicazione – e in via ancora più sussidiaria, alle

disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. in particolare gli art.

117.

e segg. CPC in materia di assistenza giudiziaria e patrocinio d’ufficio,

cui peraltro anche l’art. 13 LAG rinvia).

2.

Ai sensi dell’art. 2

LAG, l’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per

assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di

tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

Secondo l’art.

117.

CPC (applicabile in tema di protezione giusta il rinvio dell’art. 13 LAG),

ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(letto. a) qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità di successo

(lett. b). Le due condizioni sono cumulative.

2.1

Il beneficiario avrà diritto al gratuito patrocinio se nell’esporre la

sua situazione di reddito e di sostanza ai sensi dell'art. 119 cpv. 2 CPC rende

verosimile la sua impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario (spese

legali e di procedura) senza intaccare il suo fabbisogno minimo e quello della

famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1; Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, Trezzini,

IIa ed., Vol. 1, art. 117 CPC n. 14; Rüegg,

in: BSK ZPO, 2010, ad art. 117 n. 7).

I cespiti da considerare

riguardano sia il reddito che il patrimonio mobiliare e immobiliare, sempre che

– per quest’ultimo – sia monetizzato o facilmente realizzabile. Per quanto

riguarda il patrimonio, sono compresi gli averi di qualsiasi natura e

provenienza, mobili o immobili, sempre che siano effettivi, realizzabili e il

loro consumo possa essere preteso dal richiedente. La logica giurisprudenziale

è volta alla presunzione che il richiedente proprietario d’immobili è in grado

d’ipotecarli, cosicché incombe a costui l’onere di dimostrare che non è invece

il caso, rispettivamente che non ha potuto ottenere un aumento del mutuo

ipotecario rispetto a quello esistente (Commentario pratico al CPC,

op. cit., art. 117 CPC n. 18-23).

2.2

Giusta l’art. 119 cpv.

2.

CPC l’istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e

pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. In ambito di

gratuito patrocinio è applicabile il principio inquisitorio limitato. In virtù

dell’interesse pubblico il giudice deve accertare d’ufficio i fatti. Questo

principio non libera la parte richiedente dall’onere di rendere perfettamente

trasparente la sua situazione finanziaria, illustrandola e comprovandola, anche

(e soprattutto) se la stessa è complessa.

In applicazione

dell’art. 97 CPC il tribunale è tenuto ad informare sul gratuito patrocinio soltanto

la parte non patrocinata da un avvocato, invitandola a completare le sue

argomentazioni e le sue prove. Per quanto riguarda invece la parte patrocinata

da un avvocato, il giudice non è obbligato, in applicazione dell’art. 97 a

fissare un termine suppletorio per migliorare l’istanza incompleta o poco

chiara (Commentario pratico al CPC, op. cit., art. 119 CPC

n. 15-19).

3.

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta formulata da RE 1,

indicando la sua situazione finanziaria non è tale da porla nell’impossibilità

di far fronte alle spese legali, avendo una sostanza immobiliare di fr. 154'405.–.

Ha inoltre rilevato che l’istanza 17 giugno 2021 era in ogni caso destinata

all’insuccesso.

4.

Nel reclamo in

oggetto RE 1 impugna la decisione nella misura in cui non l’ammette al

beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La reclamante

ribadisce di non avere sostanza alcuna. A dimostrazione della propria indigenza

allega le decisioni di tassazione del 22 settembre 2021 (imposta cantonale 2020

e imposta federale diretta 2020).

5.

Nel caso in esame, come

rilevato dall’Autorità di protezione dagli atti risulta che l’istante ha una

sostanza immobiliare stimata in fr. 154’405.–. Tale circostanza, che risulta

dalla decisione di tassazione 21 settembre 2021, trasmessa dalla stessa reclamante,

non può essere messa in discussione.

RE 1, benché debitamente

patrocinata da un legale, al riguardo si è limitata a asserire di non avere

alcuna sostanza “in quanto l’importo di fr. 154'405.–, che tra l’altro era

errato visto che semmai doveva essere considerato quello di fr. 74'680.–, altro

non era che un debito aziendale”. Nulla più.

Il reclamante non ha

precisato in cosa consiste tale sostanza immobiliare e per quale motivo, contro

ogni logica, dovrebbe addirittura essere considerato un “debito aziendale”.

Applicandosi alla

fattispecie il principio inquisitorio limitato ed essendo la reclamante

patrocinata da un legale, non spetta a questo giudice verificare nel dettaglio

l’effettiva situazione finanziaria della reclamante, in particolare in

relazione alla sostanza patrimoniale della stessa, in assenza di adeguate

spiegazioni della reclamante.

5.1

In simili circostanze,

ritenuto che con il proprio gravame RE 1 non si confronta adeguatamente con la

decisione impugnata, il reclamo andrebbe peraltro considerato irricevibile

siccome non motivato. La documentazione prodotta dalla reclamante non permette

di giungere a diversa conclusione.

6.

Per gli stessi motivi

è pertanto respinta la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo.

Vista la particolarità

della fattispecie si prescinde, in via eccezionale, dal prelievo di oneri processuali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia.

Non

si assegnano ripetibili.

3. La

domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio di RE 1 è respinta.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.