9.2022.57
Assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di prima sede (condizioni) Principio inquisitorio limitato
9 dicembre 2022Italiano10 min
Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa (nominando
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.57
Lugano
9 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio di prima sede;
giudicando
sul reclamo del 22 aprile 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
30 marzo 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2006) è figlio
di RE 1 e di PI 2.
B. Mediante decisione 26
dicembre 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito
Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa (nominando
CURA 1 quale curatore) e conferito al SAE mandato di accompagnamento educativo.
C. Con scritto 29 marzo
2021 i responsabili del SAE hanno informato l’Autorità di protezione di aver
preso contatto con RE 1, ma che la stessa ha riferito di non ritenere
necessario l’intervento del loro servizio.
D. Mediante scritto 12
aprile 2021 PI 1 ha lamentato all’Autorità di prime cure il mancato intervento
del SAE, sottolineando la necessità che il figlio venisse seguito a domicilio.
E. Con scritto 23 aprile
2021 l’Autorità di protezione ha intimato a RE 1 di prendere contatto, entro 10
giorni, con il SAE (tale ordine è stato impartito con la comminatoria dell’art.
292 CPC).
F. Con istanza 17 giugno
2021 RE 1 ha chiesto “la revoca della comminatoria 292 CP” e postulato che
l’intervento del SAE sia “subordinato alla verifica tramite il curatore
educativo e l’educatore scolastico” e, qualora non venisse considerato più
necessario, la misura venga revocata. RE 1 ha chiesto di essere ammessa al
gratuito patrocinio ed esonerata dalle spese e tasse di giustizia (cfr. certificato
AG allegato).
G. Con istanza 7
febbraio 2022 PI 2 ha chiesto la revoca della curatela educativa.
H. Il 2 marzo 2022
l’Autorità di protezione ha convocato i genitori di CURA 1 ad un’udienza di
discussione, durante la quale entrambi hanno confermato la richiesta di revoca
della curatela e del mandato al SAE, informando che rapporti fra di loro
sarebbero nel frattempo migliorati.
I. Con scritto 3 marzo
2022 RE 1 ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio, precisando di aver erroneamente compilato la
dichiarazione d’imposta e affermando di non avere sostanza imponibile (“la
sostanza imponibile è stata conteggiata come 0”).
J. Con decisione 30
marzo 2022 l’Autorità di prime cure ha revocato la curatela educativa istituita
in favore di PI 1 (disp. 1) e l’incarico conferito al SAE (disp. 2). L’istanza
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio di RE 1 è stata respinta (disp. 4). Al riguardo l’Autorità di prime
cure ha precisato che la situazione finanziaria dell’istante, che risulta avere
sostanza immobiliare stimata in fr. 154'405.–, non è tale da porla
nell’impossibilità di far fronte alle spese legali. L’Autorità ha inoltre
rilevato che l’istanza in questione era in ogni caso destinata all’insuccesso.
K. Con reclamo 22 aprile
2022 RE 1 si è aggravata avverso la decisione 30 marzo 2022, contestando di non
essere stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. La reclamante ha ribadito di non avere sostanza alcuna.
L’Autorità di protezione
ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Ai sensi dell’art.
12.
cpv. 1 della Legge sull’assistenza e sul
gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG), le decisioni in materia di
assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili davanti
all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni
dell’autorità concedente. Le decisioni delle Autorità regionali di
protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante
reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella
composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7
LOG].
La competenza di questo giudice è pertanto data.
In merito alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, ai sensi
dell’art. 450f CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, al diritto
cantonale – in particolare, in questo ambito, alla già citata LAG e al suo
regolamento di applicazione – e in via ancora più sussidiaria, alle
disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. in particolare gli art.
117.
e segg. CPC in materia di assistenza giudiziaria e patrocinio d’ufficio,
cui peraltro anche l’art. 13 LAG rinvia).
2.
Ai sensi dell’art. 2
LAG, l’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per
assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di
tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
Secondo l’art.
117.
CPC (applicabile in tema di protezione giusta il rinvio dell’art. 13 LAG),
ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(letto. a) qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità di successo
(lett. b). Le due condizioni sono cumulative.
2.1
Il beneficiario avrà diritto al gratuito patrocinio se nell’esporre la
sua situazione di reddito e di sostanza ai sensi dell'art. 119 cpv. 2 CPC rende
verosimile la sua impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario (spese
legali e di procedura) senza intaccare il suo fabbisogno minimo e quello della
famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1; Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Trezzini,
IIa ed., Vol. 1, art. 117 CPC n. 14; Rüegg,
in: BSK ZPO, 2010, ad art. 117 n. 7).
I cespiti da considerare
riguardano sia il reddito che il patrimonio mobiliare e immobiliare, sempre che
– per quest’ultimo – sia monetizzato o facilmente realizzabile. Per quanto
riguarda il patrimonio, sono compresi gli averi di qualsiasi natura e
provenienza, mobili o immobili, sempre che siano effettivi, realizzabili e il
loro consumo possa essere preteso dal richiedente. La logica giurisprudenziale
è volta alla presunzione che il richiedente proprietario d’immobili è in grado
d’ipotecarli, cosicché incombe a costui l’onere di dimostrare che non è invece
il caso, rispettivamente che non ha potuto ottenere un aumento del mutuo
ipotecario rispetto a quello esistente (Commentario pratico al CPC,
op. cit., art. 117 CPC n. 18-23).
2.2
Giusta l’art. 119 cpv.
2.
CPC l’istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e
pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. In ambito di
gratuito patrocinio è applicabile il principio inquisitorio limitato. In virtù
dell’interesse pubblico il giudice deve accertare d’ufficio i fatti. Questo
principio non libera la parte richiedente dall’onere di rendere perfettamente
trasparente la sua situazione finanziaria, illustrandola e comprovandola, anche
(e soprattutto) se la stessa è complessa.
In applicazione
dell’art. 97 CPC il tribunale è tenuto ad informare sul gratuito patrocinio soltanto
la parte non patrocinata da un avvocato, invitandola a completare le sue
argomentazioni e le sue prove. Per quanto riguarda invece la parte patrocinata
da un avvocato, il giudice non è obbligato, in applicazione dell’art. 97 a
fissare un termine suppletorio per migliorare l’istanza incompleta o poco
chiara (Commentario pratico al CPC, op. cit., art. 119 CPC
n. 15-19).
3.
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta formulata da RE 1,
indicando la sua situazione finanziaria non è tale da porla nell’impossibilità
di far fronte alle spese legali, avendo una sostanza immobiliare di fr. 154'405.–.
Ha inoltre rilevato che l’istanza 17 giugno 2021 era in ogni caso destinata
all’insuccesso.
4.
Nel reclamo in
oggetto RE 1 impugna la decisione nella misura in cui non l’ammette al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La reclamante
ribadisce di non avere sostanza alcuna. A dimostrazione della propria indigenza
allega le decisioni di tassazione del 22 settembre 2021 (imposta cantonale 2020
e imposta federale diretta 2020).
5.
Nel caso in esame, come
rilevato dall’Autorità di protezione dagli atti risulta che l’istante ha una
sostanza immobiliare stimata in fr. 154’405.–. Tale circostanza, che risulta
dalla decisione di tassazione 21 settembre 2021, trasmessa dalla stessa reclamante,
non può essere messa in discussione.
RE 1, benché debitamente
patrocinata da un legale, al riguardo si è limitata a asserire di non avere
alcuna sostanza “in quanto l’importo di fr. 154'405.–, che tra l’altro era
errato visto che semmai doveva essere considerato quello di fr. 74'680.–, altro
non era che un debito aziendale”. Nulla più.
Il reclamante non ha
precisato in cosa consiste tale sostanza immobiliare e per quale motivo, contro
ogni logica, dovrebbe addirittura essere considerato un “debito aziendale”.
Applicandosi alla
fattispecie il principio inquisitorio limitato ed essendo la reclamante
patrocinata da un legale, non spetta a questo giudice verificare nel dettaglio
l’effettiva situazione finanziaria della reclamante, in particolare in
relazione alla sostanza patrimoniale della stessa, in assenza di adeguate
spiegazioni della reclamante.
5.1
In simili circostanze,
ritenuto che con il proprio gravame RE 1 non si confronta adeguatamente con la
decisione impugnata, il reclamo andrebbe peraltro considerato irricevibile
siccome non motivato. La documentazione prodotta dalla reclamante non permette
di giungere a diversa conclusione.
6.
Per gli stessi motivi
è pertanto respinta la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo.
Vista la particolarità
della fattispecie si prescinde, in via eccezionale, dal prelievo di oneri processuali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia.
Non
si assegnano ripetibili.
3. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio di RE 1 è respinta.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.