9.2022.61
Istituzione di una curatela generale per problemi di dipendenza alcolica; necessità di una perizia psichiatrica, i quesiti peritali e il contenuto minimo della perizia psichiatrica
29 luglio 2022Italiano27 min
l’allestimento di una perizia psichiatrica al Servizio psico-sociale (SPS) di __________.
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.61
Lugano
29 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una curatela generale
giudicando
sul reclamo del 25 aprile 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 24 marzo 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Da alcuni anni
l’Autorità regionale di protezione __________, (in seguito Autorità di
protezione) si sta occupando della situazione personale e famigliare di RE 1
(1965).
B. RE
1 è divorziato dal 2020 ed è padre di due
figlie, una maggiorenne e una seconda nata nel 2005 sulla quale esercita
l’autorità parentale congiuntamente alla madre ed ex moglie, che ne detiene la
custodia.
C. RE 1 è affetto da
un’importante dipendenza da alcool, causa di seri danni alla sua salute fisica,
tra cui il diabete di tipo II, un’avanzata cirrosi epatica e rischio
accresciuto di emorragie (varici esofagee). Quest’ultima condizione è di una
gravità tale da esporre l’interessato ad un acuto pericolo di vita in ogni
momento (cfr. certificato medico 15 maggio 2022 del Dr. med. __________) e
l’abuso etilico va ad aggravare questa patologia. Diversi episodi di
intossicazione da alcool hanno poi richiesto ricoveri ospedalieri, così come
ripetuti interventi da parte dell’Autorità di protezione.
D. Con decisione 17/22
settembre 2020 l’Autorità di protezione, con particolare riferimento all’abuso
etilico, ha ordinato il ricovero di RE 1 a scopo di perizia e di cura e
assistenza presso la Clinica __________, conferendo un mandato urgente per
l’allestimento di una perizia psichiatrica al Servizio psico-sociale (SPS) di __________.
In data 20 ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha poi revocato il ricovero di
RE 1 presso la Clinica __________, ordinandone il collocamento presso la
Clinica psichiatrica cantonale di __________.
E. Con risoluzione 16/18
novembre 2020 l’Autorità di protezione ha revocato il ricovero a scopo di cura
e assistenza presso la Clinica psichiatrica cantonale di __________ a far tempo
dal trasferimento dell’interessato presso il Centro __________; avverso questa
misura RE 1 ha presentato un reclamo presso questa Camera in data 25/27
novembre 2020, sostenendo di non essere d’accordo con la suddetta decisione, in
quanto “l’isolamento individuale (…) porta inevitabilmente a malattie come
la solitudine, ecc.”, gravame accolto con decisione del 23 febbraio 2021 per
quanto riguardava il dispositivo in questione (inc. CDP 9.2020.161).
F. Mediante la predetta
risoluzione del 16/18 novembre 2020 l’Autorità di protezione, in via
supercautelare, ha inoltre istituito a favore di RE 1 una curatela di
rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio ai sensi degli artt.
394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC, nominando quale curatore il signor __________. I
compiti del curatore prevedono un sostegno soprattutto in ambito
dell’assistenza personale, con l’incarico di: “a) rappresentare l’interessato
per l’ammissione in una struttura residenziale/psichiatrica (cfr. dispositivo
sul ricovero) e regolare le questioni relative all’abitazione attuale (__________),
eventualmente disdicendo il relativo contratto e sgomberando l’appartamento; b)
se del caso, provvedere a una situazione abitativa o a un alloggio adeguati e
rappresentare l’interessato in tutti gli atti necessari a questo proposito; c)
se del caso, occuparsi dello stato di salute dell’interessato e assicurargli
una sufficiente assistenza medica, anche rappresentarlo in tutti i
provvedimenti necessari a questo scopo; d) promuovere il suo benessere sociale
e rappresentarlo in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo; e)
rappresentarlo nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche
nelle relazioni con autorità, uffici, banche, Posta, assicurazioni (sociali),
altri istituti e privati; f) rappresentarlo nel disbrigo degli affari
finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e il suo
patrimonio.” Non è stata disposta alcuna limitazione dei diritti civili
dell’interessato. La decisione, rimasta incontestata, è cresciuta in giudicato.
G. Nel frattempo e
ancora recentemente le condizioni fisiche aggravate di RE 1 hanno richiesto
ripetuti ricoveri ospedalieri, anche prolungati. Le patologie, sia fisiche che
psichiche, sono state descritte mediante referto medico del Dr. med. __________
del 17 febbraio 2022. Sentito anche il curatore, che si è espresso mediante
scritto 11 marzo 2022 in merito alla situazione del suo assistito, sulla base
delle segnalazioni pervenute in data 18 e 22 marzo 2022 dal Dr. med. __________,
l’Autorità di protezione ha convocato l’interessato ai fini di sentirlo in
merito ad un prospettato inserimento in una casa medicalizzata o in una casa di
riposo, così come a riguardo dell’istituzione di una curatela generale ex art.
398 CC.
H. RE 1, sentito davanti
all’Autorità di protezione in data 24 marzo 2022, si è fermamente opposto
all’adozione di tali misure.
I. Con risoluzione n.
274 del 24 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela di
rappresentanza con gestione dei beni a favore dell’interessato (dispositivo n.
1) e ha istituito una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC (dispositivo
n. 2), mentre è stato confermato __________ quale curatore generale
(dispositivo n. 3); l’Autorità di protezione ha inoltre statuito il ricovero
dell’interessato a scopo di cura e assistenza presso l’Ospedale __________ fino
al 30 marzo 2022 (dispositivo n. 7), e poi a partire da quest’ultima data, è
stato ordinato il trasferimento dell’interessato presso l’Istituto __________,
sempre ai fini di un ricovero a scopo di cura e assistenza (dispositivo n. 8).
La predetta decisione è stata resa immediatamente esecutiva e ad un eventuale
reclamo è stato preventivamente tolto l’effetto sospensivo (dispositivo n. 12).
A sostegno
dell’istituzione della curatela generale, oggetto della presente procedura,
l’Autorità di protezione ha considerato che RE 1 avrebbe “dimostrato di
compromettere i propri interessi dal punto di vista personale-medico e
finanziario”. L’interessato soffrirebbe di problemi di dipendenza alcoolica
e di un disturbo psichiatrico, mentre rifiuterebbe cure adeguate
(psichiatriche, della dipendenza, pasti a domicilio e altro). L’Autorità di
protezione ha evidenziato che persino durante i vari mesi di degenza presso la
Clinica psichiatrica cantonale l’interessato non sarebbe stato in grado di
mantenere l’astinenza. L’Autorità di protezione ha altresì rilevato che dal
mese di gennaio 2022 si sono susseguite cadute, vari ricoveri ospedalieri,
mentre le condizioni fisiche si sarebbero aggravate imponendo un trattamento in
cure intensive. Il tasso di alcolemia pari a 3.17‰ al momento del relativo
ricovero ospedaliero dimostrerebbe inoltre la ricaduta nel consumo e nell’abuso
di alcool. L’Autorità di protezione ha criticato il fatto che, nonostante le
richieste esplicite, l’interessato non era stato capace di trattenersi dal bere
alcolici e neppure avrebbe dimostrato la disponibilità di affidarsi a cure
adeguate. Secondo l’Autorità di prime cure l’interessato necessiterebbe “in
modo pronunciato e durevole di protezione, che può essere garantita soltanto
con l’istituzione di una curatela generale”. È stato in particolare evidenziato
come i provvedimenti finora adottati e il margine di manovra lasciato
all’interessato non sarebbero stati sufficienti a tutelarlo, ragione per la
quale le misure istituite risulterebbero necessarie ed adeguate. L’Autorità di
protezione ha infine rilevato di aver basato la decisione sui pareri espressi
dal Dr. med. __________ del Servizio psico-sociale, __________.
J. Contro quest’ultima
decisione è insorto RE 1: mediante ricorso 4 aprile 2022 alla Commissione
giuridica LASP ha contestato il ricovero a scopo di assistenza. Contro la
relativa decisione ha interposto un gravame accolto dalla scrivente Camera
mediante sentenza 28 giugno 2022 (inc. CDP 9.2022.77). Nel contempo, mediante
reclamo 25 aprile 2022 alla scrivente Camera di protezione, ha impugnato i dispositivi
istituenti la curatela generale nei suoi confronti, procedura oggetto del
reclamo qui in esame.
K. Con quest’ultimo
ricorso RE 1 ha postulato, in via principale, l’annullamento della decisione
impugnata, e in via sussidiaria, che l’incarto venga ritornato all’Autorità di
prime cure affinché proceda a ulteriori accertamenti, segnatamente
all’espletamento di una nuova perizia. Il reclamante ha sostenuto che, in
assenza di un ulteriore disturbo psichiatrico, il solo problema della
dipendenza dall’alcool non costituirebbe un elemento sufficiente per imporre
una curatela generale. Ritenendosi in grado di gestirsi autonomamente, RE 1 ha sostenuto
di non avere un bisogno di assistenza particolarmente pronunciato, lamentando che
la decisione impugnata fosse carente di motivazione poiché non emergerebbe per quale
motivo la precedente curatela di rappresentanza non sarebbe più sufficiente,
contrastando quindi, a mente dell’interessato, al principio di sussidiarietà e
proporzionalità. Il reclamante ha asserito che non vi sarebbe traccia di
un’esigenza di una sua presa a carico globale, né della necessità di privarlo
dell’esercizio dei diritti civili in ogni ambito della sua esistenza. Inoltre,
non vi sarebbe alcuna perizia agli atti che attesti un’incapacità di
discernimento importante e duratura. Il reclamante ha evidenziato che (di
fronte al fatto che “l’unico potenziale problema riscontrato è stata una
breve ricaduta in una dipendenza dall’alcool”) una curatela generale non
potrebbe comunque impedirgli in alcun modo di consumare sostanza alcoliche. A
questo proposito il reclamante ha anche invocato il diritto all’autodeterminazione,
quale espressione fondamentale della sua dignità, ritenendo che una privazione
dei diritti civili non potrebbero essere ordinati con tanta facilità. Il
ricorrente ha contestualmente presentato un’istanza di restituzione
dell’effetto sospensivo e una domanda di concessione del gratuito patrocinio.
L. L’istanza di
ripristino dell’effetto sospensivo presentata dal reclamante contestualmente al
predetto reclamo del 25 aprile 2022 è stata accolta mediante decreto 24 maggio
2022 della scrivente Camera.
M. Con osservazioni 2
maggio 2022 l’Autorità di protezione ha evidenziato che l’interessato agirebbe “contrariamente
ai propri interessi per la salute fisica e mentale, economicamente,
giuridicamente, segnatamente vi sono: la disdetta dei pasti a domicilio,
l’acquisto e il consumo di alcool, la mancanza di cure psichiatriche, la
procedura esecutiva verso un membro dell’ARP privatamente, la gestione
amministrativa non adeguata (v. email tra l’interessato e il curatore),
continue cadute (v. email del curatore 29 dicembre 2021), decisioni durante la
sedazione (v. dormia, e-mail del curatore del 6 marzo 2022, ecc.”. A dire
dell’Autorità di protezione, nemmeno la presenza del legale avrebbe scongiurato
questi fenomeni, preferendo l’interessato “morire a casa in preda all’alcool
piuttosto che curarsi e uscire dalla dipendenza”. L’interessato potrebbe
ancora agire anche verso l’esterno e dunque il bisogno di protezione permane,
mentre i rapporti agli atti confermerebbero l’ampio e durevole bisogno di
protezione.
N. Con osservazioni 2
maggio 2022 il curatore ha riassunto i fatti più recenti accaduti e citato dei
relativi pareri medici. Il curatore ha esposto le sue considerazioni sia in
relazione ad un inserimento del suo assistito in una casa medicalizzata, sia in
relazione ad una soluzione “per lasciare le cose” (le due possibilità
menzionate dalla Dr.ssa. med. __________), precisando di nutrire seri dubbi sul
fatto che il paziente fosse in grado di decidere consapevolmente in quali
condizioni vorrebbe continuare a vivere. Il curatore ha ritenuto giustificata
una curatela generale per una maggiore protezione dell’interessato. Infine, ha
sottolineato di declinare ogni responsabilità in caso di un rientro a casa
dell’interessato.
O. Con replica 7 giugno
2022 il reclamante ha ritenuto che l’affermazione dell’Autorità di protezione
secondo la quale “la situazione è chiaramente precipitata nel periodo
seguente a novembre 2021” sarebbe troppo generica e priva di uno sviluppo
argomentativo. A suo avviso i più recenti ricoveri ospedalieri, di natura
prettamente fisica, non potrebbero per nessuna ragione giustificare una misura
così drastica come una curatela generale, a maggior ragione ritenuto che
l’interessato si era in quel frangente attivato autonomamente per chiamare i
soccorsi e per essere ricoverato. Mancherebbe inoltre un riscontro probatorio
relativo ad una turba psichica ai fini di giustificare la curatela generale,
mentre i rapporti del Servizio psico-sociale non attesterebbero la necessità di
tale misura. Il reclamante ha smentito il rimprovero secondo cui egli declinerebbe
una cura psichiatrica, spiegando che la cura precedentemente offerta non
avrebbe corrisposto alle sue esigenze (per ragioni linguistiche e di distanza
dal domicilio). Il reclamante sarebbe ben consapevole della sua situazione e
vorrebbe semplicemente poter vivere un modo indipendentemente e libero il resto
della sua vita. Una curatela generale non potrebbe comunque andare a migliorare
la sua condizione di salute fisica già compromessa. Mancando una tendenza
suicidale, egli non si sottrarrerebbe a misure volte al miglioramento della sua
situazione, bensì desidera in modo consapevole, poter vivere la sua vita nel
migliore dei modi e mantenere l’esercizio dei diritti civili. L’imposizione di
misure troppo incisive come una curatela generale ha dimostrato di non
funzionare, mentre il consumo eccessivo di alcool sarebbe piuttosto la
conseguenza della privazione dei suoi diritti. Il reclamante ha inoltre contestato
quanto osservato dal curatore, siccome le sue tesi esposte non sarebbero di
rilevanza per la situazione attuale e poiché mancherebbe una motivazione
giustificante l’istituzione della curatela generale.
P. Con scritto 13 giugno
2022 il curatore ha dichiarato di rinunciare a formulare una duplica.
Q. Con duplica 24 giugno
2022 l’Autorità di protezione ha ribadito l’assoluta necessità dell’interessato
di beneficiare di durevole assistenza e di una misura di protezione ampia e
duratura, con limiti ai diritti civili, e ciò in quanto ancora “attivo sulla
scena giuridica”. L’Autorità di protezione ha indicato che l’unica misura
meno incisiva ipotizzabile quale alternativa alla curatela generale, sarebbe
una curatela di cooperazione con limiti specifici su una serie di atti
giuridici, oppure una curatela di rappresentanza sempre con una delimitazione
dei diritti civili su una serie di atti giuridici. L’Autorità di prime cure ha
dichiarato di essere disposta a rivedere la propria decisione nella predetta
maniera e di rimettersi quindi alla scrivente Camera per quanto attiene alla
sorte del gravame.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi,
in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare
alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza
dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,
in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile
(CPC; v. art. 450f CC).
2.
L’art. 390 CC elenca
i presupposti per l’istituzione di una misura di curatela. In particolare,
l’Autorità di protezione istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Una curatela
generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto,
segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento temporanea (art.
398.
cpv. 1 CC). La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura
della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv.
2); l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv.
3).
2.1
Cause della curatela,
ai sensi dell’art. 390 CC, possono essere tre alternativi stati di debolezza,
ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di
debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, art. art. 390 CC n. 25).
2.2
La turba psichica,
nozione di natura qualitativa, è più estesa della disabilità mentale,
comprendendo le nevrosi e le dipendenze (ad esempio dipendenza da alcool,
droghe o medicamenti) (cfr. CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 10; Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg).
Per quanto riguarda
l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la
dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente
(CommFam Protection de l’adulte, Meier,
art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.
386, pag. 184).
L’esistenza di uno stato
di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di
provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo
(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve
dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza
dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK
Erw. Schutz, Henkel,
ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193;
COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità di discernimento è una nozione relativa, da interpretare
in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la sua
importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà
un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di
compiti affidate al curatore (CommFam Protection del l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 20
segg.).
2.3
In
generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione
di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile
che il tipo di curatela che s’intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame
delle condizioni (l’Autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare
l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela
d’accompagnamento, rispetto ad esempio a una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.
cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,
op. cit., n. 403, pag. 192). Il grado dell’incapacità di provvedere ai propri
interessi influisce sulla scelta del tipo di curatela da istituire così come
sull’estensione dei compiti da affidare al curatore.
La
curatela di portata generale dovrebbe dunque essere riservata prima di tutto ai
casi nei quali (cumulativamente): i) la persona soffre di un’incapacità
durevole di discernimento; ii) il bisogno d’assistenza personale e patrimoniale
è generale; iii) esiste un largo bisogno di rappresentanza nei confronti dei
terzi e iv) la persona rischia di agire contro il suo interesse o è esposta a
essere sfruttata da terzi negli intervalli di lucidità che non possono essere
esclusi (CommFam, op. cit. art. 398 CC N. 10 pag. 484). Questa misura potrebbe
inoltre essere pronunciata in caso di situazione estremamente evolutiva. Un
adattamento a posteriori, dopo una misura meno incisiva, potrebbe risultare
tardivo.
2.4
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni
misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),
in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,
l’Autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e
i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da
solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432; BSK
Erw. Schutz, Henkel, ad
art. 390 CC n. 27; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 27;
COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138).
3.
Per l’istituzione di
una curatela generale è necessario che venga eseguita una perizia psichiatrica
(da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone delle conoscenze e
competenze necessarie) a motivo dell’impatto che essa comporta sulla
limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier,
Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 208, pag. 104; DTF 140 III 97
consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9 agosto 2016, consid. 4).
Una perizia psichiatrica
esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità in questo ambito
sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il rapporto si
pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla sua capacità
cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del suo stato di
salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le questioni della vita
quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua capacità di
comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n.
892, pag. 430, con riferimenti).
3.1
Una perizia si rende
in particolare modo necessaria in due casi: per ordinare un ricovero a scopo di
assistenza e per la limitazione dei diritti civili in presenza di una
disabilità mentale o di una turba psichica (segnatamente nell’ambito di una
curatela generale). Entrambe queste misure incidono in maniera talmente gravosa
sui diritti fondamentali della persona interessata, che la valutazione dei
relativi presupposti richiede delle competenze specialistiche. Se la causa alla
base di una prevista misura di protezione è una disabilità mentale o una turba
psichica, per le quali una persona risulta bisognosa d’aiuto, è pertanto
indispensabile che venga ordinata una perizia psichiatrica. A meno che un
membro dell’autorità di protezione disponga di conoscenze specialistiche in
ambito psichiatrico, la perizia deve quindi essere eseguita da un esperto
esterno. Un rapporto medico della clinica responsabile o un’audizione del
medico curante non è sufficiente e non può sostituire una perizia (FamPra.ch
2016, pag. 880 segg.).
3.2
La perizia deve
consentire all’autorità competente di rispondere ai quesiti giuridici
essenziali, in particolare sullo stato di salute della persona interessata.
Qualora il perito individua una disabilità mentale o una turba psichica deve
riferire in che misura la persona interessata è capace o meno di riconoscere il
significato, lo scopo e gli effetti di determinate azioni (elemento
intellettuale), rispettivamente in che misura la persona risulta incapace di
agire secondo la propria libera volontà e di resistere autonomamente ad
eventuali ingerenze esterne (elemento caratteriale). In questo contesto, il
perito deve specificare in che misura la persona interessata ha bisogno di essere
assistita (bisogno d’aiuto). In particolare, quando si tratta di ordinare un
ricovero a scopo di assistenza o di istituire una curatela generale, la
giurisprudenza del Tribunale federale richiede l’esame dei seguenti punti: lo
stato di salute dell'interessato; le limitazioni esistenti nella sua vita
quotidiana; il bisogno di sostegno; la capacità di riconoscere il significato,
lo scopo e gli effetti di determinate azioni; la capacità di agire razionalmente
secondo il proprio libero arbitrio e di resistere a qualsiasi ingerenza esterna
sulla propria volontà; la coscienza di malattia e del trattamento da parte
dell'interessato (FamPra.ch 2016, pag. 874 segg.; ZK, Der Erwachsenenschutz, Meier, ad art. 398
CC n. 30).
4.
L’art.
446.
CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della
protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina
d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume
le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
5.
Nel caso concreto va
innanzitutto esaminata la censura formale sollevata dal reclamante, secondo la
quale l’istituzione della curatela generale non sarebbe sostenuta da una perizia
psichiatrica.
5.1
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha indicato che le sue “conclusioni
poggiano pure sui pareri espressi dal dr. __________, Servizio psico-sociale __________”
(pag. 6), senza però meglio specificare di quale referto si tratti, ciò che dal
profilo delle chiare esigenze probatorie prescritte risulta evidentemente insufficiente.
In particolare relazione alla curatela generale, l’Autorità di protezione si è
limitata a stabilire che “ritenuti i rapporti da parte del Servizio
psico-sociale di __________, con cui si conferma la necessità di una curatela
generale (…)”. La decisione impugnata non fa nessun altro riferimento ad un
ulteriore rapporto medico o ad una valutazione psichiatrica e non viene citato
alcun altro documento che potrebbe essere qualificato una perizia ai sensi
dell’art. 446 cpv. 2 CC.
5.2
Con scritto 17 marzo
2022.
l’Autorità di protezione si è rivolta al Dr. med. __________ e al Dr. med.
__________ del Servizio psico-sociale di __________, chiedendo a questi
specialisti in psichiatria di pronunciarsi in merito alla necessità del
prospettato ricovero in una casa medicalizzata, ovvero in una casa di riposo, domandando
inoltre se a loro avviso “la curatela generale” nei confronti di RE 1
fosse “tuttora giustificata”. Così formulata, la domanda risulta troppo
generica, mentre alla domanda se la misura fosse “giustificata” o meno deve
seguire una valutazione di natura giuridica (la quale a sua volta si deve fondare
su accertamenti di natura medico-psichiatrica). Sebbene nella medesima missiva l’Autorità
di protezione ha richiamato la valutazione psichiatrica 18 febbraio 2022 stilata
dallo stesso Dr. med. __________ durante la degenza ospedaliera dell’interessato
presso l’Ospedale __________, referto medico che poteva fungere da base
peritale per il ricovero a scopo di cura ed assistenza ex art. 450e cpv. 3 CC (in
quanto ha potuto rispondere ai quesiti specifici e fornire all’Autorità di
protezione le informazioni necessarie per giudicare sulla necessità del
ricovero coatto), lo stesso rapporto non può invece essere qualificato quale accertamento
sufficiente ai fini dell’istituzione della curatela generale. Infatti, tale rapporto
medico non contempla né informazioni sulle capacità gestionali dell’interessato,
né sul suo eventuale bisogno esteso di assistenza, bensì si limita a valutare
la necessità e l’efficacia di un suo ricovero coatto. Inoltre, dagli atti non
si evince affatto che l’Autorità di protezione abbia sottoposto ai periti le debite
domande ai fini dell’istituzione di una curatela generale (alla valutazione non
precede nessun incarico formale o altro documento contenente le domande
rilevanti), e nemmeno i periti si sono autonomamente pronunciati sulla
questione della curatela generale. Non vi è pertanto un documento attuale dal
quale si evince in che modo concreto e in quali ambiti della propria vita RE 1
non risulterebbe in grado di gestirsi autonomamente e per quali ragioni
concrete sarebbe necessario privarlo dei suoi diritti civili. A questo
proposito occorre notare che la perizia psichiatrica del 13 ottobre 2020, oltre
a risultare datata (essendo la situazione dell’interessato nel frattempo
cambiato a livello del sostegno personale e amministrativo fornitogli), non ha
comunque concluso che vi fosse una necessità di istituire una curatela generale
e privare l’interessato dei diritti civili, anzi, è stato ritenuto che fosse
necessario “l’istituzione, almeno provvisoria, di un rappresentante di
salute” (punto J della perizia), mentre a livello gestionale “non è
stato possibile appurare la gravità della problematica, né se sia correlata
all’incapacità di provvedere ai propri interessi” (punto D della perizia).
In seguito a questa perizia l’Autorità di protezione aveva infatti optato, in
data 16 novembre 2020, per listituzione di una mera curatela di rappresentanza
(senza alcuna limitazione dei diritti civili del curatelato), ritenendo la
medesima sufficiente per la tutela dell’interessato. Ciò ritenuto, è a maggior
ragione visto che nella decisione impugnata manca una debita motivazione
inerente il bisogno di inasprimento della misura di protezione e il motivo per
il quale l’attuale curatela di rappresentazione non basterebbe più a proteggere
l’interessato. Di conseguenza, oltre al fatto che quest’ultimo referto peritale
non è nemmeno stato citato nella decisione impugnata, lo stesso risulterebbe
comunque insufficiente ai fini prospettati dall’Autorità di protezione.
5.3
Infine, ritenuto che
in seno all’Autorità di protezione non vi è un membro qualificato in grado di
esprimersi sulle dovute domande di fondo medico-psichiatrico, non disponendo la
membro permanente __________ di una formazione di tale natura, nemmeno
l’audizione dell’interessato da parte di quest’ultima poteva supplire da
mancanza di un documento peritale ai fini dell’istituzione della curatela
generale. A maggior ragione visto che durante l’udienza 23 marzo 2022 l’Autorità
di protezione, e per essa la membro permanente, non ha nemmeno posto a RE 1 le
necessarie domande, oltre a mancare di informare lo stesso che in tale sede si sarebbe
trattato di una valutazione peritale ai fini dell’istituzione di una curatela
generale. Neppure il medico presente durante la stessa udienza, la Dr. med. __________,
si è minimamente espressa sul tema della curatela generale (cfr. verbale
d’udienza). Peraltro, il certificato medico 18 marzo 2022 del Servizio
psico-sociale citato dall’Autorità di protezione durante l’udienza è palesemente
difettoso ai fini probatori ai sensi dell’art. 446 cpv. 2 CC, poiché troppo
sommario e siccome nel medesimo mancano dei riferimenti sostanziali ai dovuti
quesiti per il caso concreto. Per di più il medico ha erroneamente suggerito di
“confermare” la curatela generale”, misura che però non era nemmeno
ancora in atto, bensì solo prospettata.
6.
Già solo per
quest’ultime ragioni – ovvero in quanto agli atti manca una perizia
psichiatrica atta a fornire informazioni sulle capacità gestionali concrete (sia
a livello personale che amministrativo) dell’interessato, sul suo effettivo
bisogno d’aiuto e sul motivo per cui l’attuale misura di protezione a suo
favore non sarebbe più sufficiente a tutelarlo – il reclamo merita
l’accoglimento. Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata, e
l’incarto è di conseguenza da ritornare all’Autorità di prime cure, affinché
proceda ai necessari accertamenti peritali prima di pronunciarsi nuovamente
sulle misure necessarie.
7.
Gli
oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della
soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese
processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di
protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
8.
RE 1 ha postulato di
essere messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto
al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la
cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Risultando
ossequiate quest’ultime condizioni, la domanda può essere accolta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
accolto.
1.1. Di conseguenza, la risoluzione
n. 274 del 24 marzo 2022 dell’Autorità regionale di protezione __________ è
annullata.
1.2. L’incarto è retrocesso
ritornato all’Autorità di prime cure, affinché proceda ai sensi dei
considerandi.
2. La domanda di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
presentata da RE 1 è accolta.
3. Non si
prelevano né spese né tasse di giustizia.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.