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Decisione

9.2022.61

Istituzione di una curatela generale per problemi di dipendenza alcolica; necessità di una perizia psichiatrica, i quesiti peritali e il contenuto minimo della perizia psichiatrica

29 luglio 2022Italiano27 min

l’allestimento di una perizia psichiatrica al Servizio psico-sociale (SPS) di __________.

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.61

Lugano

29 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’istituzione di una curatela generale

giudicando

sul reclamo del 25 aprile 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 24 marzo 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Da alcuni anni

l’Autorità regionale di protezione __________, (in seguito Autorità di

protezione) si sta occupando della situazione personale e famigliare di RE 1

(1965).

B. RE

1 è divorziato dal 2020 ed è padre di due

figlie, una maggiorenne e una seconda nata nel 2005 sulla quale esercita

l’autorità parentale congiuntamente alla madre ed ex moglie, che ne detiene la

custodia.

C. RE 1 è affetto da

un’importante dipendenza da alcool, causa di seri danni alla sua salute fisica,

tra cui il diabete di tipo II, un’avanzata cirrosi epatica e rischio

accresciuto di emorragie (varici esofagee). Quest’ultima condizione è di una

gravità tale da esporre l’interessato ad un acuto pericolo di vita in ogni

momento (cfr. certificato medico 15 maggio 2022 del Dr. med. __________) e

l’abuso etilico va ad aggravare questa patologia. Diversi episodi di

intossicazione da alcool hanno poi richiesto ricoveri ospedalieri, così come

ripetuti interventi da parte dell’Autorità di protezione.

D. Con decisione 17/22

settembre 2020 l’Autorità di protezione, con particolare riferimento all’abuso

etilico, ha ordinato il ricovero di RE 1 a scopo di perizia e di cura e

assistenza presso la Clinica __________, conferendo un mandato urgente per

l’allestimento di una perizia psichiatrica al Servizio psico-sociale (SPS) di __________.

In data 20 ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha poi revocato il ricovero di

RE 1 presso la Clinica __________, ordinandone il collocamento presso la

Clinica psichiatrica cantonale di __________.

E. Con risoluzione 16/18

novembre 2020 l’Autorità di protezione ha revocato il ricovero a scopo di cura

e assistenza presso la Clinica psichiatrica cantonale di __________ a far tempo

dal trasferimento dell’interessato presso il Centro __________; avverso questa

misura RE 1 ha presentato un reclamo presso questa Camera in data 25/27

novembre 2020, sostenendo di non essere d’accordo con la suddetta decisione, in

quanto “l’isolamento individuale (…) porta inevitabilmente a malattie come

la solitudine, ecc.”, gravame accolto con decisione del 23 febbraio 2021 per

quanto riguardava il dispositivo in questione (inc. CDP 9.2020.161).

F. Mediante la predetta

risoluzione del 16/18 novembre 2020 l’Autorità di protezione, in via

supercautelare, ha inoltre istituito a favore di RE 1 una curatela di

rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio ai sensi degli artt.

394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC, nominando quale curatore il signor __________. I

compiti del curatore prevedono un sostegno soprattutto in ambito

dell’assistenza personale, con l’incarico di: “a) rappresentare l’interessato

per l’ammissione in una struttura residenziale/psichiatrica (cfr. dispositivo

sul ricovero) e regolare le questioni relative all’abitazione attuale (__________),

eventualmente disdicendo il relativo contratto e sgomberando l’appartamento; b)

se del caso, provvedere a una situazione abitativa o a un alloggio adeguati e

rappresentare l’interessato in tutti gli atti necessari a questo proposito; c)

se del caso, occuparsi dello stato di salute dell’interessato e assicurargli

una sufficiente assistenza medica, anche rappresentarlo in tutti i

provvedimenti necessari a questo scopo; d) promuovere il suo benessere sociale

e rappresentarlo in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo; e)

rappresentarlo nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche

nelle relazioni con autorità, uffici, banche, Posta, assicurazioni (sociali),

altri istituti e privati; f) rappresentarlo nel disbrigo degli affari

finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e il suo

patrimonio.” Non è stata disposta alcuna limitazione dei diritti civili

dell’interessato. La decisione, rimasta incontestata, è cresciuta in giudicato.

G. Nel frattempo e

ancora recentemente le condizioni fisiche aggravate di RE 1 hanno richiesto

ripetuti ricoveri ospedalieri, anche prolungati. Le patologie, sia fisiche che

psichiche, sono state descritte mediante referto medico del Dr. med. __________

del 17 febbraio 2022. Sentito anche il curatore, che si è espresso mediante

scritto 11 marzo 2022 in merito alla situazione del suo assistito, sulla base

delle segnalazioni pervenute in data 18 e 22 marzo 2022 dal Dr. med. __________,

l’Autorità di protezione ha convocato l’interessato ai fini di sentirlo in

merito ad un prospettato inserimento in una casa medicalizzata o in una casa di

riposo, così come a riguardo dell’istituzione di una curatela generale ex art.

398 CC.

H. RE 1, sentito davanti

all’Autorità di protezione in data 24 marzo 2022, si è fermamente opposto

all’adozione di tali misure.

I. Con risoluzione n.

274 del 24 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela di

rappresentanza con gestione dei beni a favore dell’interessato (dispositivo n.

1) e ha istituito una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC (dispositivo

n. 2), mentre è stato confermato __________ quale curatore generale

(dispositivo n. 3); l’Autorità di protezione ha inoltre statuito il ricovero

dell’interessato a scopo di cura e assistenza presso l’Ospedale __________ fino

al 30 marzo 2022 (dispositivo n. 7), e poi a partire da quest’ultima data, è

stato ordinato il trasferimento dell’interessato presso l’Istituto __________,

sempre ai fini di un ricovero a scopo di cura e assistenza (dispositivo n. 8).

La predetta decisione è stata resa immediatamente esecutiva e ad un eventuale

reclamo è stato preventivamente tolto l’effetto sospensivo (dispositivo n. 12).

A sostegno

dell’istituzione della curatela generale, oggetto della presente procedura,

l’Autorità di protezione ha considerato che RE 1 avrebbe “dimostrato di

compromettere i propri interessi dal punto di vista personale-medico e

finanziario”. L’interessato soffrirebbe di problemi di dipendenza alcoolica

e di un disturbo psichiatrico, mentre rifiuterebbe cure adeguate

(psichiatriche, della dipendenza, pasti a domicilio e altro). L’Autorità di

protezione ha evidenziato che persino durante i vari mesi di degenza presso la

Clinica psichiatrica cantonale l’interessato non sarebbe stato in grado di

mantenere l’astinenza. L’Autorità di protezione ha altresì rilevato che dal

mese di gennaio 2022 si sono susseguite cadute, vari ricoveri ospedalieri,

mentre le condizioni fisiche si sarebbero aggravate imponendo un trattamento in

cure intensive. Il tasso di alcolemia pari a 3.17‰ al momento del relativo

ricovero ospedaliero dimostrerebbe inoltre la ricaduta nel consumo e nell’abuso

di alcool. L’Autorità di protezione ha criticato il fatto che, nonostante le

richieste esplicite, l’interessato non era stato capace di trattenersi dal bere

alcolici e neppure avrebbe dimostrato la disponibilità di affidarsi a cure

adeguate. Secondo l’Autorità di prime cure l’interessato necessiterebbe “in

modo pronunciato e durevole di protezione, che può essere garantita soltanto

con l’istituzione di una curatela generale”. È stato in particolare evidenziato

come i provvedimenti finora adottati e il margine di manovra lasciato

all’interessato non sarebbero stati sufficienti a tutelarlo, ragione per la

quale le misure istituite risulterebbero necessarie ed adeguate. L’Autorità di

protezione ha infine rilevato di aver basato la decisione sui pareri espressi

dal Dr. med. __________ del Servizio psico-sociale, __________.

J. Contro quest’ultima

decisione è insorto RE 1: mediante ricorso 4 aprile 2022 alla Commissione

giuridica LASP ha contestato il ricovero a scopo di assistenza. Contro la

relativa decisione ha interposto un gravame accolto dalla scrivente Camera

mediante sentenza 28 giugno 2022 (inc. CDP 9.2022.77). Nel contempo, mediante

reclamo 25 aprile 2022 alla scrivente Camera di protezione, ha impugnato i dispositivi

istituenti la curatela generale nei suoi confronti, procedura oggetto del

reclamo qui in esame.

K. Con quest’ultimo

ricorso RE 1 ha postulato, in via principale, l’annullamento della decisione

impugnata, e in via sussidiaria, che l’incarto venga ritornato all’Autorità di

prime cure affinché proceda a ulteriori accertamenti, segnatamente

all’espletamento di una nuova perizia. Il reclamante ha sostenuto che, in

assenza di un ulteriore disturbo psichiatrico, il solo problema della

dipendenza dall’alcool non costituirebbe un elemento sufficiente per imporre

una curatela generale. Ritenendosi in grado di gestirsi autonomamente, RE 1 ha sostenuto

di non avere un bisogno di assistenza particolarmente pronunciato, lamentando che

la decisione impugnata fosse carente di motivazione poiché non emergerebbe per quale

motivo la precedente curatela di rappresentanza non sarebbe più sufficiente,

contrastando quindi, a mente dell’interessato, al principio di sussidiarietà e

proporzionalità. Il reclamante ha asserito che non vi sarebbe traccia di

un’esigenza di una sua presa a carico globale, né della necessità di privarlo

dell’esercizio dei diritti civili in ogni ambito della sua esistenza. Inoltre,

non vi sarebbe alcuna perizia agli atti che attesti un’incapacità di

discernimento importante e duratura. Il reclamante ha evidenziato che (di

fronte al fatto che “l’unico potenziale problema riscontrato è stata una

breve ricaduta in una dipendenza dall’alcool”) una curatela generale non

potrebbe comunque impedirgli in alcun modo di consumare sostanza alcoliche. A

questo proposito il reclamante ha anche invocato il diritto all’autodeterminazione,

quale espressione fondamentale della sua dignità, ritenendo che una privazione

dei diritti civili non potrebbero essere ordinati con tanta facilità. Il

ricorrente ha contestualmente presentato un’istanza di restituzione

dell’effetto sospensivo e una domanda di concessione del gratuito patrocinio.

L. L’istanza di

ripristino dell’effetto sospensivo presentata dal reclamante contestualmente al

predetto reclamo del 25 aprile 2022 è stata accolta mediante decreto 24 maggio

2022 della scrivente Camera.

M. Con osservazioni 2

maggio 2022 l’Autorità di protezione ha evidenziato che l’interessato agirebbe “contrariamente

ai propri interessi per la salute fisica e mentale, economicamente,

giuridicamente, segnatamente vi sono: la disdetta dei pasti a domicilio,

l’acquisto e il consumo di alcool, la mancanza di cure psichiatriche, la

procedura esecutiva verso un membro dell’ARP privatamente, la gestione

amministrativa non adeguata (v. email tra l’interessato e il curatore),

continue cadute (v. email del curatore 29 dicembre 2021), decisioni durante la

sedazione (v. dormia, e-mail del curatore del 6 marzo 2022, ecc.”. A dire

dell’Autorità di protezione, nemmeno la presenza del legale avrebbe scongiurato

questi fenomeni, preferendo l’interessato “morire a casa in preda all’alcool

piuttosto che curarsi e uscire dalla dipendenza”. L’interessato potrebbe

ancora agire anche verso l’esterno e dunque il bisogno di protezione permane,

mentre i rapporti agli atti confermerebbero l’ampio e durevole bisogno di

protezione.

N. Con osservazioni 2

maggio 2022 il curatore ha riassunto i fatti più recenti accaduti e citato dei

relativi pareri medici. Il curatore ha esposto le sue considerazioni sia in

relazione ad un inserimento del suo assistito in una casa medicalizzata, sia in

relazione ad una soluzione “per lasciare le cose” (le due possibilità

menzionate dalla Dr.ssa. med. __________), precisando di nutrire seri dubbi sul

fatto che il paziente fosse in grado di decidere consapevolmente in quali

condizioni vorrebbe continuare a vivere. Il curatore ha ritenuto giustificata

una curatela generale per una maggiore protezione dell’interessato. Infine, ha

sottolineato di declinare ogni responsabilità in caso di un rientro a casa

dell’interessato.

O. Con replica 7 giugno

2022 il reclamante ha ritenuto che l’affermazione dell’Autorità di protezione

secondo la quale “la situazione è chiaramente precipitata nel periodo

seguente a novembre 2021” sarebbe troppo generica e priva di uno sviluppo

argomentativo. A suo avviso i più recenti ricoveri ospedalieri, di natura

prettamente fisica, non potrebbero per nessuna ragione giustificare una misura

così drastica come una curatela generale, a maggior ragione ritenuto che

l’interessato si era in quel frangente attivato autonomamente per chiamare i

soccorsi e per essere ricoverato. Mancherebbe inoltre un riscontro probatorio

relativo ad una turba psichica ai fini di giustificare la curatela generale,

mentre i rapporti del Servizio psico-sociale non attesterebbero la necessità di

tale misura. Il reclamante ha smentito il rimprovero secondo cui egli declinerebbe

una cura psichiatrica, spiegando che la cura precedentemente offerta non

avrebbe corrisposto alle sue esigenze (per ragioni linguistiche e di distanza

dal domicilio). Il reclamante sarebbe ben consapevole della sua situazione e

vorrebbe semplicemente poter vivere un modo indipendentemente e libero il resto

della sua vita. Una curatela generale non potrebbe comunque andare a migliorare

la sua condizione di salute fisica già compromessa. Mancando una tendenza

suicidale, egli non si sottrarrerebbe a misure volte al miglioramento della sua

situazione, bensì desidera in modo consapevole, poter vivere la sua vita nel

migliore dei modi e mantenere l’esercizio dei diritti civili. L’imposizione di

misure troppo incisive come una curatela generale ha dimostrato di non

funzionare, mentre il consumo eccessivo di alcool sarebbe piuttosto la

conseguenza della privazione dei suoi diritti. Il reclamante ha inoltre contestato

quanto osservato dal curatore, siccome le sue tesi esposte non sarebbero di

rilevanza per la situazione attuale e poiché mancherebbe una motivazione

giustificante l’istituzione della curatela generale.

P. Con scritto 13 giugno

2022 il curatore ha dichiarato di rinunciare a formulare una duplica.

Q. Con duplica 24 giugno

2022 l’Autorità di protezione ha ribadito l’assoluta necessità dell’interessato

di beneficiare di durevole assistenza e di una misura di protezione ampia e

duratura, con limiti ai diritti civili, e ciò in quanto ancora “attivo sulla

scena giuridica”. L’Autorità di protezione ha indicato che l’unica misura

meno incisiva ipotizzabile quale alternativa alla curatela generale, sarebbe

una curatela di cooperazione con limiti specifici su una serie di atti

giuridici, oppure una curatela di rappresentanza sempre con una delimitazione

dei diritti civili su una serie di atti giuridici. L’Autorità di prime cure ha

dichiarato di essere disposta a rivedere la propria decisione nella predetta

maniera e di rimettersi quindi alla scrivente Camera per quanto attiene alla

sorte del gravame.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi,

in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare

alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza

dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,

in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450f CC).

2.

L’art. 390 CC elenca

i presupposti per l’istituzione di una misura di curatela. In particolare,

l’Autorità di protezione istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

Una curatela

generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto,

segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento temporanea (art.

398.

cpv. 1 CC). La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura

della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv.

2); l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv.

3).

2.1

Cause della curatela,

ai sensi dell’art. 390 CC, possono essere tre alternativi stati di debolezza,

ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di

debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, art. art. 390 CC n. 25).

2.2

La turba psichica,

nozione di natura qualitativa, è più estesa della disabilità mentale,

comprendendo le nevrosi e le dipendenze (ad esempio dipendenza da alcool,

droghe o medicamenti) (cfr. CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 10; Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg).

Per quanto riguarda

l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la

dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente

(CommFam Protection de l’adulte, Meier,

art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.

386, pag. 184).

L’esistenza di uno stato

di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di

provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo

(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve

dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza

dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK

Erw. Schutz, Henkel,

ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193;

COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità di discernimento è una nozione relativa, da interpretare

in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la sua

importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà

un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di

compiti affidate al curatore (CommFam Protection del l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 20

segg.).

2.3

In

generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione

di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile

che il tipo di curatela che s’intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame

delle condizioni (l’Autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare

l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela

d’accompagnamento, rispetto ad esempio a una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.

cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,

op. cit., n. 403, pag. 192). Il grado dell’incapacità di provvedere ai propri

interessi influisce sulla scelta del tipo di curatela da istituire così come

sull’estensione dei compiti da affidare al curatore.

La

curatela di portata generale dovrebbe dunque essere riservata prima di tutto ai

casi nei quali (cumulativamente): i) la persona soffre di un’incapacità

durevole di discernimento; ii) il bisogno d’assistenza personale e patrimoniale

è generale; iii) esiste un largo bisogno di rappresentanza nei confronti dei

terzi e iv) la persona rischia di agire contro il suo interesse o è esposta a

essere sfruttata da terzi negli intervalli di lucidità che non possono essere

esclusi (CommFam, op. cit. art. 398 CC N. 10 pag. 484). Questa misura potrebbe

inoltre essere pronunciata in caso di situazione estremamente evolutiva. Un

adattamento a posteriori, dopo una misura meno incisiva, potrebbe risultare

tardivo.

2.4

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni

misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),

in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,

l’Autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e

i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da

solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432; BSK

Erw. Schutz, Henkel, ad

art. 390 CC n. 27; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 27;

COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138).

3.

Per l’istituzione di

una curatela generale è necessario che venga eseguita una perizia psichiatrica

(da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone delle conoscenze e

competenze necessarie) a motivo dell’impatto che essa comporta sulla

limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier,

Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 208, pag. 104; DTF 140 III 97

consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9 agosto 2016, consid. 4).

Una perizia psichiatrica

esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità in questo ambito

sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il rapporto si

pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla sua capacità

cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del suo stato di

salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le questioni della vita

quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua capacità di

comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n.

892, pag. 430, con riferimenti).

3.1

Una perizia si rende

in particolare modo necessaria in due casi: per ordinare un ricovero a scopo di

assistenza e per la limitazione dei diritti civili in presenza di una

disabilità mentale o di una turba psichica (segnatamente nell’ambito di una

curatela generale). Entrambe queste misure incidono in maniera talmente gravosa

sui diritti fondamentali della persona interessata, che la valutazione dei

relativi presupposti richiede delle competenze specialistiche. Se la causa alla

base di una prevista misura di protezione è una disabilità mentale o una turba

psichica, per le quali una persona risulta bisognosa d’aiuto, è pertanto

indispensabile che venga ordinata una perizia psichiatrica. A meno che un

membro dell’autorità di protezione disponga di conoscenze specialistiche in

ambito psichiatrico, la perizia deve quindi essere eseguita da un esperto

esterno. Un rapporto medico della clinica responsabile o un’audizione del

medico curante non è sufficiente e non può sostituire una perizia (FamPra.ch

2016, pag. 880 segg.).

3.2

La perizia deve

consentire all’autorità competente di rispondere ai quesiti giuridici

essenziali, in particolare sullo stato di salute della persona interessata.

Qualora il perito individua una disabilità mentale o una turba psichica deve

riferire in che misura la persona interessata è capace o meno di riconoscere il

significato, lo scopo e gli effetti di determinate azioni (elemento

intellettuale), rispettivamente in che misura la persona risulta incapace di

agire secondo la propria libera volontà e di resistere autonomamente ad

eventuali ingerenze esterne (elemento caratteriale). In questo contesto, il

perito deve specificare in che misura la persona interessata ha bisogno di essere

assistita (bisogno d’aiuto). In particolare, quando si tratta di ordinare un

ricovero a scopo di assistenza o di istituire una curatela generale, la

giurisprudenza del Tribunale federale richiede l’esame dei seguenti punti: lo

stato di salute dell'interessato; le limitazioni esistenti nella sua vita

quotidiana; il bisogno di sostegno; la capacità di riconoscere il significato,

lo scopo e gli effetti di determinate azioni; la capacità di agire razionalmente

secondo il proprio libero arbitrio e di resistere a qualsiasi ingerenza esterna

sulla propria volontà; la coscienza di malattia e del trattamento da parte

dell'interessato (FamPra.ch 2016, pag. 874 segg.; ZK, Der Erwachsenenschutz, Meier, ad art. 398

CC n. 30).

4.

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della

protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina

d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume

le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

5.

Nel caso concreto va

innanzitutto esaminata la censura formale sollevata dal reclamante, secondo la

quale l’istituzione della curatela generale non sarebbe sostenuta da una perizia

psichiatrica.

5.1

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha indicato che le sue “conclusioni

poggiano pure sui pareri espressi dal dr. __________, Servizio psico-sociale __________”

(pag. 6), senza però meglio specificare di quale referto si tratti, ciò che dal

profilo delle chiare esigenze probatorie prescritte risulta evidentemente insufficiente.

In particolare relazione alla curatela generale, l’Autorità di protezione si è

limitata a stabilire che “ritenuti i rapporti da parte del Servizio

psico-sociale di __________, con cui si conferma la necessità di una curatela

generale (…)”. La decisione impugnata non fa nessun altro riferimento ad un

ulteriore rapporto medico o ad una valutazione psichiatrica e non viene citato

alcun altro documento che potrebbe essere qualificato una perizia ai sensi

dell’art. 446 cpv. 2 CC.

5.2

Con scritto 17 marzo

2022.

l’Autorità di protezione si è rivolta al Dr. med. __________ e al Dr. med.

__________ del Servizio psico-sociale di __________, chiedendo a questi

specialisti in psichiatria di pronunciarsi in merito alla necessità del

prospettato ricovero in una casa medicalizzata, ovvero in una casa di riposo, domandando

inoltre se a loro avviso “la curatela generale” nei confronti di RE 1

fosse “tuttora giustificata”. Così formulata, la domanda risulta troppo

generica, mentre alla domanda se la misura fosse “giustificata” o meno deve

seguire una valutazione di natura giuridica (la quale a sua volta si deve fondare

su accertamenti di natura medico-psichiatrica). Sebbene nella medesima missiva l’Autorità

di protezione ha richiamato la valutazione psichiatrica 18 febbraio 2022 stilata

dallo stesso Dr. med. __________ durante la degenza ospedaliera dell’interessato

presso l’Ospedale __________, referto medico che poteva fungere da base

peritale per il ricovero a scopo di cura ed assistenza ex art. 450e cpv. 3 CC (in

quanto ha potuto rispondere ai quesiti specifici e fornire all’Autorità di

protezione le informazioni necessarie per giudicare sulla necessità del

ricovero coatto), lo stesso rapporto non può invece essere qualificato quale accertamento

sufficiente ai fini dell’istituzione della curatela generale. Infatti, tale rapporto

medico non contempla né informazioni sulle capacità gestionali dell’interessato,

né sul suo eventuale bisogno esteso di assistenza, bensì si limita a valutare

la necessità e l’efficacia di un suo ricovero coatto. Inoltre, dagli atti non

si evince affatto che l’Autorità di protezione abbia sottoposto ai periti le debite

domande ai fini dell’istituzione di una curatela generale (alla valutazione non

precede nessun incarico formale o altro documento contenente le domande

rilevanti), e nemmeno i periti si sono autonomamente pronunciati sulla

questione della curatela generale. Non vi è pertanto un documento attuale dal

quale si evince in che modo concreto e in quali ambiti della propria vita RE 1

non risulterebbe in grado di gestirsi autonomamente e per quali ragioni

concrete sarebbe necessario privarlo dei suoi diritti civili. A questo

proposito occorre notare che la perizia psichiatrica del 13 ottobre 2020, oltre

a risultare datata (essendo la situazione dell’interessato nel frattempo

cambiato a livello del sostegno personale e amministrativo fornitogli), non ha

comunque concluso che vi fosse una necessità di istituire una curatela generale

e privare l’interessato dei diritti civili, anzi, è stato ritenuto che fosse

necessario “l’istituzione, almeno provvisoria, di un rappresentante di

salute” (punto J della perizia), mentre a livello gestionale “non è

stato possibile appurare la gravità della problematica, né se sia correlata

all’incapacità di provvedere ai propri interessi” (punto D della perizia).

In seguito a questa perizia l’Autorità di protezione aveva infatti optato, in

data 16 novembre 2020, per listituzione di una mera curatela di rappresentanza

(senza alcuna limitazione dei diritti civili del curatelato), ritenendo la

medesima sufficiente per la tutela dell’interessato. Ciò ritenuto, è a maggior

ragione visto che nella decisione impugnata manca una debita motivazione

inerente il bisogno di inasprimento della misura di protezione e il motivo per

il quale l’attuale curatela di rappresentazione non basterebbe più a proteggere

l’interessato. Di conseguenza, oltre al fatto che quest’ultimo referto peritale

non è nemmeno stato citato nella decisione impugnata, lo stesso risulterebbe

comunque insufficiente ai fini prospettati dall’Autorità di protezione.

5.3

Infine, ritenuto che

in seno all’Autorità di protezione non vi è un membro qualificato in grado di

esprimersi sulle dovute domande di fondo medico-psichiatrico, non disponendo la

membro permanente __________ di una formazione di tale natura, nemmeno

l’audizione dell’interessato da parte di quest’ultima poteva supplire da

mancanza di un documento peritale ai fini dell’istituzione della curatela

generale. A maggior ragione visto che durante l’udienza 23 marzo 2022 l’Autorità

di protezione, e per essa la membro permanente, non ha nemmeno posto a RE 1 le

necessarie domande, oltre a mancare di informare lo stesso che in tale sede si sarebbe

trattato di una valutazione peritale ai fini dell’istituzione di una curatela

generale. Neppure il medico presente durante la stessa udienza, la Dr. med. __________,

si è minimamente espressa sul tema della curatela generale (cfr. verbale

d’udienza). Peraltro, il certificato medico 18 marzo 2022 del Servizio

psico-sociale citato dall’Autorità di protezione durante l’udienza è palesemente

difettoso ai fini probatori ai sensi dell’art. 446 cpv. 2 CC, poiché troppo

sommario e siccome nel medesimo mancano dei riferimenti sostanziali ai dovuti

quesiti per il caso concreto. Per di più il medico ha erroneamente suggerito di

“confermare” la curatela generale”, misura che però non era nemmeno

ancora in atto, bensì solo prospettata.

6.

Già solo per

quest’ultime ragioni – ovvero in quanto agli atti manca una perizia

psichiatrica atta a fornire informazioni sulle capacità gestionali concrete (sia

a livello personale che amministrativo) dell’interessato, sul suo effettivo

bisogno d’aiuto e sul motivo per cui l’attuale misura di protezione a suo

favore non sarebbe più sufficiente a tutelarlo – il reclamo merita

l’accoglimento. Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata, e

l’incarto è di conseguenza da ritornare all’Autorità di prime cure, affinché

proceda ai necessari accertamenti peritali prima di pronunciarsi nuovamente

sulle misure necessarie.

7.

Gli

oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della

soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese

processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di

protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

8.

RE 1 ha postulato di

essere messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto

al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la

cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Risultando

ossequiate quest’ultime condizioni, la domanda può essere accolta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

accolto.

1.1. Di conseguenza, la risoluzione

n. 274 del 24 marzo 2022 dell’Autorità regionale di protezione __________ è

annullata.

1.2. L’incarto è retrocesso

ritornato all’Autorità di prime cure, affinché proceda ai sensi dei

considerandi.

2. La domanda di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

presentata da RE 1 è accolta.

3. Non si

prelevano né spese né tasse di giustizia.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.