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Decisione

9.2022.70

Trasferimento all'estero di un minore, incompetenza delle autorità svizzere

22 agosto 2022Italiano14 min

protezione), di essere autorizzato a modificare il luogo di dimora del figlio PI

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.70

Lugano

22 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda la disciplina del trasferimento in __________ del minore

PI

1

giudicando

sul reclamo presentato il 6 maggio 2022 da RE 1 contro la decisione emessa il 22

aprile 2022 (n. 86/2022 del 25 aprile 2022) dall'Autorità regionale di

protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1, nato il 2017, è

figlio di RE 1 e CO 2. I genitori non sono coniugati.

B. Le varie tappe del

procedimento sono note alle parti e a questa Camera, che si è già pronunciata

sulla fattispecie (vedi sentenza del 1° febbraio 2019, inc. 9.2018.187 e, in

particolar modo, sentenza di rinvio dell’8 febbraio 2022, inc. 9.2021.77). Per

questa ragione ci si limiterà a ricordare e ad esporre solo quanto strettamente

necessario per l’evasione del gravame qui in esame.

C. Nell’ambito di

un’azione di mantenimento promossa il 17 ottobre 2018 da RE 1, con sentenza del

27 agosto 2019 il Pretore aggiunto della Pretura di __________, ha affidato il

figlio PI 1 a CO 2, ha disciplinato il diritto di visita materno in un incontro

di due ore la settimana sotto sorveglianza della curatrice, ha mantenuto

l'autorità parentale congiunta, ha obbligato – sotto comminatoria dell'art. 292

CP – il padre ad agevolare la regolarizzazione dei documenti di PI 1 con le

varie autorità, ha sancito il divieto di avvicinamento dell'attrice al

convenuto, al figlio e alla loro abitazione e l’ha dispensata da obblighi

alimentari verso il bambino. Contro tale decisione RE 1 è insorta con appello

23 settembre 2019 alla Prima Camera Civile del Tribunale di appello.

D. Con sentenza 5 maggio

2020 (inc. ICCA n. 11.2019.110) la Prima Camera Civile del Tribunale di appello

ha parzialmente accolto l’appello e ha riformato la sentenza di primo grado in

relazione alle relazioni personali con la madre. I giudici cantonali hanno

previsto dapprima un diritto di visita settimanale di tre ore, sotto

sorveglianza della curatrice; dopo le prime tre visite e salvo parere contrario

della curatrice, un diritto di visita settimanale di tre ore, senza

sorveglianza, con consegna e riconsegna del figlio per il tramite della

curatrice; dopo altre tre visite e salvo parere contrario della curatrice, un

diritto di visita settimanale di quattro ore, senza sorveglianza, con consegna

e riconsegna del figlio per il tramite della curatrice; almeno due contatti

telefonici settimanali mediante videochiamate.

Contro tale

pronuncia RE 1 è insorta il 10 giugno 2020 al Tribunale federale con ricorso in

materia civile.

E. Con “istanza di

ratifica di trasferimento di domicilio” datata 19 agosto 2020 CO 2 ha

chiesto all’Autorità di protezione __________ (di seguito: Autorità di

protezione), di essere autorizzato a modificare il luogo di dimora del figlio PI

1 da __________, garantendo le relazioni personali materne in forma sorvegliata

a __________, vista l’attuale residenza di RE 1 a __________, in ragione delle

nozze avvenute il 2019 con __________.

F. Con decreto 21 agosto

2020 l’Autorità di protezione ha respinto le richieste presentate in via

supercautelare da CO 2 e ha convocato le parti ad un’udienza il 27 agosto 2020

(successivamente rinviata al 29 ottobre). Nei memoriali presentati, RE 1 si è

opposta al trasferimento del figlio in __________, e ha postulato il suo

affidamento e l’attribuzione dell’autorità parentale esclusiva.

G. Con sentenza 25

febbraio 2021 (inc. 5A_475/2020) il Tribunale federale ha respinto, nella

misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato da RE 1 contro la

pronuncia della Prima Camera Civile del Tribunale di appello. Il Tribunale

federale ha considerato che la competenza delle autorità svizzere non sembrava

essere venuta meno, in considerazione del fatto che la partenza del minore era

avvenuta senza l'accordo della madre, titolare dell'autorità parentale

congiuntamente al padre (consid. 1.2).

H. Con decisione 95/2021

del 16 aprile 2021 (ris. n. 07/2021 del 25 febbraio 2021) l’Autorità di

protezione ha evaso positivamente la richiesta di CO 2 e lo ha autorizzato a

trasferire il luogo di dimora del figlio PI 1 a __________. L’autorità di prime

cure ha altresì respinto l’istanza riconvenzionale di RE 1 tendente ad ottenere

l’autorità parentale esclusiva sul figlio e che il medesimo fosse affidato unicamente

a lei per cura ed educazione. È stata inoltre revocata la curatela educativa in

favore del minore. RE 1 è insorta contro tale decisione, postulandone

l’annullamento e chiedendo che l’autorizzazione al trasferimento di PI 1 con il

padre a __________ venga rifiutata e che il figlio le sia affidato.

I. Con decisione 8

febbraio 2022 (inc. CDP 9.2021.77) la Camera di protezione ha parzialmente

accolto il reclamo presentato da RE 1 contro la suddetta decisione, annullandola

e ritornando l’incarto all’Autorità di protezione. Ritenendo ancora data la competenza

delle autorità svizzere e pur confermando il principio dell’autorizzazione al

trasferimento di PI 1 all’estero con il padre, questa Camera ha ritenuto che la

decisione impugnata non disciplinava in alcun modo i diritti di visita tra

madre e figlio, aspetto che non poteva essere dissociato dall’autorizzazione al

trasferimento stessa. Aveva pertanto intimato all’autorità di prime cure di

stabilire, unitamente all’autorizzazione al trasferimento, un assetto di

relazioni personali che permettesse a PI 1 di intrattenere regolarmente

rapporti personali e contatti diretti anche con la madre, nonostante il

trasferimento in __________ deciso unilateralmente dal padre.

L. Con decisione 22

aprile 2022 (n. 86/2022 del 25 aprile 2022) l’Autorità di protezione ha

constatato la sua intervenuta incompetenza a pronunciarsi sulle relazioni

personali tra PI 1 e la madre, nel frattempo regolamentate dai tribunali __________

intervenuti nella fattispecie. L’autorità di prime cure ha altresì confermato

la sua precedente decisione datata 16 aprile 2021 e dichiarato irricevibili

tutte le domande formulate da RE 1 successivamente alla pronuncia 8 febbraio

2022 summenzionata.

M. Con reclamo 6 maggio

2022, oggetto del presente procedimento, RE 1 è insorta contro quest’ultima

decisione dell’Autorità di protezione, postulandone la riforma. La reclamante

chiede in particolare che, nel rilasciare l’autorizzazione al trasferimento di PI

1 in __________, venga stabilita una chiara regolamentazione che permetta a PI

1 di intrattenere delle relazioni personali con lei, a __________, rimettendosi

per il resto al giudizio di questa Camera.

N. Con osservazioni 8

giugno 2022 l’Autorità di protezione ha indicato che le relazioni personali tra

madre e figlio sono già state regolate dalle autorità __________ e che la

competenza delle autorità elvetiche non risulta più data. Con risposta 15

giugno 2022 CO 2 ha postulato la reiezione integrale del reclamo e la conferma

della decisione impugnata per assenza di competenza territoriale delle autorità

elvetiche.

O. Con scritto 27 giugno

2022 RE 1 ha contestato integralmente le osservazioni delle controparti,

rinunciando a presentare una replica. Con scritto 5 luglio 2022 CO 2 si è

riconfermato nelle sue argomentazioni. L’Autorità di protezione non ha

duplicato.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Prima di entrare nel

merito delle censure della reclamante nei confronti della decisione impugnata è

imprescindibile chinarsi sulla questione della competenza a statuire di questo

giudice, questione che deve essere oggetto d’esame d’ufficio ad ogni stadio del

procedimento.

2.1

Ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), la competenza dei

tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento

e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri in materia di protezione

dei minori sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla

competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la

cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione

dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS

0.211.231.011).

Ai sensi dell’art.

5.

della Convenzione le autorità (sia giudiziarie che amministrative) dello

Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare

misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni (par. 1).

Fatto salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del

minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di

nuova abituale residenza (par. 2).

Giusta l’art. 7 par. 1

della Convenzione, in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del

minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua

residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato

ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito

una residenza abituale in un altro Stato e: qualsiasi persona, istituzione o

altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento

o al mancato ritorno (a); oppure il minore abbia risieduto nell'altro Stato per

un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o

qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento ha conosciuto o avrebbe

dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda in vista

del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia

integrato nel suo nuovo ambiente (b).

L’art. 7 par. 2 della

Convenzione definisce illecito il trasferimento o il mancato ritorno del minore

se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona,

un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in

base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza

abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno (a); e

tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente,

al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se

non si fossero verificate tali circostanze (b). Il diritto di affidamento di

cui alla lettera (a) può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una

decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla

legislazione di tale Stato.

Giusta l’art. 7 par. 3

della Convenzione, finché le autorità citate all’art. 7 par. 1 conservano la

loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il minore è stato

trasferito o trattenuto possono adottare soltanto le misure urgenti necessarie

alla protezione della persona o dei beni del minore di cui all'art. 11 della

Convenzione.

2.2

Nel caso in esame, il

trasferimento di PI 1 in __________ è avvenuto il 14 agosto 2020, senza

l’accordo della madre e ancor prima che il padre presentasse all’Autorità di

protezione la richiesta per la relativa autorizzazione, datata 19 agosto 2020. L’autorizzazione

al trasferimento rilasciata dall’Autorità di protezione in data 16 aprile 2021,

tempestivamente impugnata da RE 1 con gravame munito di effetto sospensivo, non

è mai divenuta esecutiva (circostanza che non sembra essere stato considerata

dal Tribunale di __________ nel suo decreto 25 maggio 2021) ed è infine stata

annullata da questa Camera. Anche la decisione attualmente impugnata non

risulta essere divenuta esecutiva e la sua efficacia è sospesa dal presente

reclamo.

In assenza di una valida

autorizzazione da parte dell’autorità e stante l’opposizione della madre, pure

titolare dell’autorità parentale, il trasferimento di PI 1 era da considerarsi

illecito ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 della Convenzione e non ha permesso il

passaggio di competenze decisionali all’__________ di cui all’art. 5 cpv. 2

della Convenzione. Ciò comporta dunque che le autorità elvetiche sono rimaste

competenti a pronunciarsi in relazione alla protezione del minore e che le

autorità dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o

trattenuto erano abilitate ad adottare soltanto le misure urgenti necessarie

alla protezione della persona o dei beni del minore di cui all'art. 11 della

Convenzione.

2.3

Stante quanto sopra,

vi è tuttavia da rilevare che – seppur per motivi diversi da quelli evocati dall’autorità

di prime cure per sancire la sua incompetenza – la Camera di protezione si

trova oggi a dover declinare la propria competenza a statuire sul reclamo

presentato da RE 1, in applicazione dell’art. 7 par. 1 lett. b della

Convenzione.

Infatti, anche in caso di

trasferimento illecito, le autorità dello Stato in cui il minore aveva la sua

residenza abituale non conservano indefinitamente la loro competenza

decisionale su di lui.

A due anni dal

trasferimento – noto a tutte le parti – PI 1 risiede durevolmente a __________,

unitamente al padre. Quel luogo ha dunque ormai sostituito __________ quale suo

centro di interessi e costituisce la sua nuova residenza abituale (cfr. STF 5A_807/2013 del 28 novembre 2013, consid. 2.3.1; STF 5A_119/2011

del 29 marzo 2011, consid. 6.2.1.1; STF 5A_440/2011 del 25 ottobre 2011,

consid. 2.2; STF 5A_665/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 4.1; STF 5A_650/2009

dell'11 novembre 2009, consid. 5.2 con rinvii; sentenza

CDP del 7 settembre 2017, inc. 9.2017.167, consid. 3.3). Inoltre,

nessuna domanda in vista del ritorno del minore è ormai più proponibile

e non risulta che ve ne sia una in corso di esame dinnanzi alle autorità __________.

Dispositivo

Per questi motivi, sebbene il trasferimento di PI 1 fosse illecito, in applicazione

dell’art. 7 par. 1 lett. b della Convenzione e in assenza

di perpetuatio fori – principio

secondo cui il tribunale territorialmente competente al momento della

litispendenza rimane tale seppure i fatti su cui si fonda la sua competenza

mutino in seguito (DTF 143 III 183 consid. 1, 2 e 4, in

una fattispecie analoga; sentenza CDP del 7 settembre 2017, inc. 9.2017.167,

consid. 3.3; RtiD I-2010 pag. 833 consid. 3d; sentenza I

CCA 10.2010.6 del 25 novembre 2010, consid. 6; sentenza I CCA 11.2010.83 del 6

ottobre 2011, consid. 6; STF 5A_220/2009 del 30 giugno 2009, consid. 4.1.1) – questo

giudice si trova ormai impossibilitato ad entrare nel merito del gravame in

oggetto e delle censure rivolte all’Autorità di protezione. Il reclamo è

pertanto destinato ad un giudizio di irricevibilità.

3. Gli

oneri processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti

integralmente a carico di RE 1, che li ha già anticipati. La reclamante

rifonderà a CO 2, che si è avvalso di un patrocinatore, fr. 800.– a titolo di

ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Gli

oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.–

b) spese fr.

100.–

fr.

600.–

sono posti a carico di RE

1, che rifonderà a CO 2 fr. 800.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.