9.2022.70
Trasferimento all'estero di un minore, incompetenza delle autorità svizzere
22 agosto 2022Italiano14 min
protezione), di essere autorizzato a modificare il luogo di dimora del figlio PI
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.70
Lugano
22 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la disciplina del trasferimento in __________ del minore
PI
1
giudicando
sul reclamo presentato il 6 maggio 2022 da RE 1 contro la decisione emessa il 22
aprile 2022 (n. 86/2022 del 25 aprile 2022) dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1, nato il 2017, è
figlio di RE 1 e CO 2. I genitori non sono coniugati.
B. Le varie tappe del
procedimento sono note alle parti e a questa Camera, che si è già pronunciata
sulla fattispecie (vedi sentenza del 1° febbraio 2019, inc. 9.2018.187 e, in
particolar modo, sentenza di rinvio dell’8 febbraio 2022, inc. 9.2021.77). Per
questa ragione ci si limiterà a ricordare e ad esporre solo quanto strettamente
necessario per l’evasione del gravame qui in esame.
C. Nell’ambito di
un’azione di mantenimento promossa il 17 ottobre 2018 da RE 1, con sentenza del
27 agosto 2019 il Pretore aggiunto della Pretura di __________, ha affidato il
figlio PI 1 a CO 2, ha disciplinato il diritto di visita materno in un incontro
di due ore la settimana sotto sorveglianza della curatrice, ha mantenuto
l'autorità parentale congiunta, ha obbligato – sotto comminatoria dell'art. 292
CP – il padre ad agevolare la regolarizzazione dei documenti di PI 1 con le
varie autorità, ha sancito il divieto di avvicinamento dell'attrice al
convenuto, al figlio e alla loro abitazione e l’ha dispensata da obblighi
alimentari verso il bambino. Contro tale decisione RE 1 è insorta con appello
23 settembre 2019 alla Prima Camera Civile del Tribunale di appello.
D. Con sentenza 5 maggio
2020 (inc. ICCA n. 11.2019.110) la Prima Camera Civile del Tribunale di appello
ha parzialmente accolto l’appello e ha riformato la sentenza di primo grado in
relazione alle relazioni personali con la madre. I giudici cantonali hanno
previsto dapprima un diritto di visita settimanale di tre ore, sotto
sorveglianza della curatrice; dopo le prime tre visite e salvo parere contrario
della curatrice, un diritto di visita settimanale di tre ore, senza
sorveglianza, con consegna e riconsegna del figlio per il tramite della
curatrice; dopo altre tre visite e salvo parere contrario della curatrice, un
diritto di visita settimanale di quattro ore, senza sorveglianza, con consegna
e riconsegna del figlio per il tramite della curatrice; almeno due contatti
telefonici settimanali mediante videochiamate.
Contro tale
pronuncia RE 1 è insorta il 10 giugno 2020 al Tribunale federale con ricorso in
materia civile.
E. Con “istanza di
ratifica di trasferimento di domicilio” datata 19 agosto 2020 CO 2 ha
chiesto all’Autorità di protezione __________ (di seguito: Autorità di
protezione), di essere autorizzato a modificare il luogo di dimora del figlio PI
1 da __________, garantendo le relazioni personali materne in forma sorvegliata
a __________, vista l’attuale residenza di RE 1 a __________, in ragione delle
nozze avvenute il 2019 con __________.
F. Con decreto 21 agosto
2020 l’Autorità di protezione ha respinto le richieste presentate in via
supercautelare da CO 2 e ha convocato le parti ad un’udienza il 27 agosto 2020
(successivamente rinviata al 29 ottobre). Nei memoriali presentati, RE 1 si è
opposta al trasferimento del figlio in __________, e ha postulato il suo
affidamento e l’attribuzione dell’autorità parentale esclusiva.
G. Con sentenza 25
febbraio 2021 (inc. 5A_475/2020) il Tribunale federale ha respinto, nella
misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato da RE 1 contro la
pronuncia della Prima Camera Civile del Tribunale di appello. Il Tribunale
federale ha considerato che la competenza delle autorità svizzere non sembrava
essere venuta meno, in considerazione del fatto che la partenza del minore era
avvenuta senza l'accordo della madre, titolare dell'autorità parentale
congiuntamente al padre (consid. 1.2).
H. Con decisione 95/2021
del 16 aprile 2021 (ris. n. 07/2021 del 25 febbraio 2021) l’Autorità di
protezione ha evaso positivamente la richiesta di CO 2 e lo ha autorizzato a
trasferire il luogo di dimora del figlio PI 1 a __________. L’autorità di prime
cure ha altresì respinto l’istanza riconvenzionale di RE 1 tendente ad ottenere
l’autorità parentale esclusiva sul figlio e che il medesimo fosse affidato unicamente
a lei per cura ed educazione. È stata inoltre revocata la curatela educativa in
favore del minore. RE 1 è insorta contro tale decisione, postulandone
l’annullamento e chiedendo che l’autorizzazione al trasferimento di PI 1 con il
padre a __________ venga rifiutata e che il figlio le sia affidato.
I. Con decisione 8
febbraio 2022 (inc. CDP 9.2021.77) la Camera di protezione ha parzialmente
accolto il reclamo presentato da RE 1 contro la suddetta decisione, annullandola
e ritornando l’incarto all’Autorità di protezione. Ritenendo ancora data la competenza
delle autorità svizzere e pur confermando il principio dell’autorizzazione al
trasferimento di PI 1 all’estero con il padre, questa Camera ha ritenuto che la
decisione impugnata non disciplinava in alcun modo i diritti di visita tra
madre e figlio, aspetto che non poteva essere dissociato dall’autorizzazione al
trasferimento stessa. Aveva pertanto intimato all’autorità di prime cure di
stabilire, unitamente all’autorizzazione al trasferimento, un assetto di
relazioni personali che permettesse a PI 1 di intrattenere regolarmente
rapporti personali e contatti diretti anche con la madre, nonostante il
trasferimento in __________ deciso unilateralmente dal padre.
L. Con decisione 22
aprile 2022 (n. 86/2022 del 25 aprile 2022) l’Autorità di protezione ha
constatato la sua intervenuta incompetenza a pronunciarsi sulle relazioni
personali tra PI 1 e la madre, nel frattempo regolamentate dai tribunali __________
intervenuti nella fattispecie. L’autorità di prime cure ha altresì confermato
la sua precedente decisione datata 16 aprile 2021 e dichiarato irricevibili
tutte le domande formulate da RE 1 successivamente alla pronuncia 8 febbraio
2022 summenzionata.
M. Con reclamo 6 maggio
2022, oggetto del presente procedimento, RE 1 è insorta contro quest’ultima
decisione dell’Autorità di protezione, postulandone la riforma. La reclamante
chiede in particolare che, nel rilasciare l’autorizzazione al trasferimento di PI
1 in __________, venga stabilita una chiara regolamentazione che permetta a PI
1 di intrattenere delle relazioni personali con lei, a __________, rimettendosi
per il resto al giudizio di questa Camera.
N. Con osservazioni 8
giugno 2022 l’Autorità di protezione ha indicato che le relazioni personali tra
madre e figlio sono già state regolate dalle autorità __________ e che la
competenza delle autorità elvetiche non risulta più data. Con risposta 15
giugno 2022 CO 2 ha postulato la reiezione integrale del reclamo e la conferma
della decisione impugnata per assenza di competenza territoriale delle autorità
elvetiche.
O. Con scritto 27 giugno
2022 RE 1 ha contestato integralmente le osservazioni delle controparti,
rinunciando a presentare una replica. Con scritto 5 luglio 2022 CO 2 si è
riconfermato nelle sue argomentazioni. L’Autorità di protezione non ha
duplicato.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Prima di entrare nel
merito delle censure della reclamante nei confronti della decisione impugnata è
imprescindibile chinarsi sulla questione della competenza a statuire di questo
giudice, questione che deve essere oggetto d’esame d’ufficio ad ogni stadio del
procedimento.
2.1
Ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), la competenza dei
tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento
e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri in materia di protezione
dei minori sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla
competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la
cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione
dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS
0.211.231.011).
Ai sensi dell’art.
5.
della Convenzione le autorità (sia giudiziarie che amministrative) dello
Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare
misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni (par. 1).
Fatto salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del
minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di
nuova abituale residenza (par. 2).
Giusta l’art. 7 par. 1
della Convenzione, in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del
minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua
residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato
ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito
una residenza abituale in un altro Stato e: qualsiasi persona, istituzione o
altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento
o al mancato ritorno (a); oppure il minore abbia risieduto nell'altro Stato per
un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o
qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento ha conosciuto o avrebbe
dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda in vista
del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia
integrato nel suo nuovo ambiente (b).
L’art. 7 par. 2 della
Convenzione definisce illecito il trasferimento o il mancato ritorno del minore
se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona,
un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in
base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza
abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno (a); e
tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente,
al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se
non si fossero verificate tali circostanze (b). Il diritto di affidamento di
cui alla lettera (a) può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una
decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla
legislazione di tale Stato.
Giusta l’art. 7 par. 3
della Convenzione, finché le autorità citate all’art. 7 par. 1 conservano la
loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il minore è stato
trasferito o trattenuto possono adottare soltanto le misure urgenti necessarie
alla protezione della persona o dei beni del minore di cui all'art. 11 della
Convenzione.
2.2
Nel caso in esame, il
trasferimento di PI 1 in __________ è avvenuto il 14 agosto 2020, senza
l’accordo della madre e ancor prima che il padre presentasse all’Autorità di
protezione la richiesta per la relativa autorizzazione, datata 19 agosto 2020. L’autorizzazione
al trasferimento rilasciata dall’Autorità di protezione in data 16 aprile 2021,
tempestivamente impugnata da RE 1 con gravame munito di effetto sospensivo, non
è mai divenuta esecutiva (circostanza che non sembra essere stato considerata
dal Tribunale di __________ nel suo decreto 25 maggio 2021) ed è infine stata
annullata da questa Camera. Anche la decisione attualmente impugnata non
risulta essere divenuta esecutiva e la sua efficacia è sospesa dal presente
reclamo.
In assenza di una valida
autorizzazione da parte dell’autorità e stante l’opposizione della madre, pure
titolare dell’autorità parentale, il trasferimento di PI 1 era da considerarsi
illecito ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 della Convenzione e non ha permesso il
passaggio di competenze decisionali all’__________ di cui all’art. 5 cpv. 2
della Convenzione. Ciò comporta dunque che le autorità elvetiche sono rimaste
competenti a pronunciarsi in relazione alla protezione del minore e che le
autorità dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o
trattenuto erano abilitate ad adottare soltanto le misure urgenti necessarie
alla protezione della persona o dei beni del minore di cui all'art. 11 della
Convenzione.
2.3
Stante quanto sopra,
vi è tuttavia da rilevare che – seppur per motivi diversi da quelli evocati dall’autorità
di prime cure per sancire la sua incompetenza – la Camera di protezione si
trova oggi a dover declinare la propria competenza a statuire sul reclamo
presentato da RE 1, in applicazione dell’art. 7 par. 1 lett. b della
Convenzione.
Infatti, anche in caso di
trasferimento illecito, le autorità dello Stato in cui il minore aveva la sua
residenza abituale non conservano indefinitamente la loro competenza
decisionale su di lui.
A due anni dal
trasferimento – noto a tutte le parti – PI 1 risiede durevolmente a __________,
unitamente al padre. Quel luogo ha dunque ormai sostituito __________ quale suo
centro di interessi e costituisce la sua nuova residenza abituale (cfr. STF 5A_807/2013 del 28 novembre 2013, consid. 2.3.1; STF 5A_119/2011
del 29 marzo 2011, consid. 6.2.1.1; STF 5A_440/2011 del 25 ottobre 2011,
consid. 2.2; STF 5A_665/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 4.1; STF 5A_650/2009
dell'11 novembre 2009, consid. 5.2 con rinvii; sentenza
CDP del 7 settembre 2017, inc. 9.2017.167, consid. 3.3). Inoltre,
nessuna domanda in vista del ritorno del minore è ormai più proponibile
e non risulta che ve ne sia una in corso di esame dinnanzi alle autorità __________.
Dispositivo
Per questi motivi, sebbene il trasferimento di PI 1 fosse illecito, in applicazione
dell’art. 7 par. 1 lett. b della Convenzione e in assenza
di perpetuatio fori – principio
secondo cui il tribunale territorialmente competente al momento della
litispendenza rimane tale seppure i fatti su cui si fonda la sua competenza
mutino in seguito (DTF 143 III 183 consid. 1, 2 e 4, in
una fattispecie analoga; sentenza CDP del 7 settembre 2017, inc. 9.2017.167,
consid. 3.3; RtiD I-2010 pag. 833 consid. 3d; sentenza I
CCA 10.2010.6 del 25 novembre 2010, consid. 6; sentenza I CCA 11.2010.83 del 6
ottobre 2011, consid. 6; STF 5A_220/2009 del 30 giugno 2009, consid. 4.1.1) – questo
giudice si trova ormai impossibilitato ad entrare nel merito del gravame in
oggetto e delle censure rivolte all’Autorità di protezione. Il reclamo è
pertanto destinato ad un giudizio di irricevibilità.
3. Gli
oneri processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti
integralmente a carico di RE 1, che li ha già anticipati. La reclamante
rifonderà a CO 2, che si è avvalso di un patrocinatore, fr. 800.– a titolo di
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Gli
oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
100.–
fr.
600.–
sono posti a carico di RE
1, che rifonderà a CO 2 fr. 800.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.