9.2022.76
Custodia del figlio, sede scolastica
6 settembre 2022Italiano27 min
subordinata di decidere la retrocessione dell’incarto all’Autorità di protezione
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.76
Lugano
6 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
dall’ PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
CO
2
patr.
dall’ PR 2
per
quanto riguarda la modifica del regime di affidamento, l’iscrizione alla
scuola dell’infanzia e le misure opportune a favore della figlia PI 1
giudicando
sul reclamo del 13 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
12 aprile 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2017) è nata
dalla relazione tra RE 1 e CO 2. I genitori vivono separati da alcuni anni. Su
richiesta del padre, l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito:
Autorità di protezione) ha disciplinato in via cautelare la custodia dei
genitori sulla figlia con decisioni 11 aprile 2019 e 24 aprile 2019,
attribuendola in sostanza a CO 2 dal mercoledì sera alla domenica sera e a RE 1
gli altri giorni, ordinando contestualmente controlli del consumo di alcool a
carico della madre.
B. Il 6 febbraio 2020
l’Autorità di protezione ha approvato il contratto per l’obbligo di
mantenimento di minori e il diritto alle relazioni personali del 21 ottobre
2019. L’esercizio dell’autorità parentale è stato definito congiuntamente e
l’affidamento della bambina attribuito alla mamma dal mercoledì sera alla
domenica sera e al papà dalla domenica sera al mercoledì sera, mentre nei fine
settimana al sabato con una persona di riferimento scelta dai genitori e due
domeniche al mese ciascuno per i genitori. Il domicilio della bambina è stato
fissato presso la madre.
C. Tramite decisione 15
febbraio 2021, facendo seguito ad una richiesta del padre volta alla modifica
della ripartizione della custodia durante l’anno scolastico in corso e ad
un’analoga richiesta della madre, l’Autorità di protezione ha suggerito ai
genitori di avviare una mediazione volta a “concordare l’eventuale modifica
dell’iscrizione presso la Scuola dell’infanzia (…), nonché le eventuali
relative modifiche delle della custodia di fatto (e del domicilio), delle
relazioni personali e del contributo di mantenimento”. Ha quindi sospeso la
relativa procedura sino al 15 maggio 2021.
D. Con decisione 9
giugno 2021 l’Autorità di protezione ha disposto nei confronti di CO 2 esami
della concentrazione ematica per il consumo di alcool, con frequenza
quindicinale. L’Autorità ha pure indicato che in caso di rilevamento di consumo
di alcool la madre non avrebbe potuto di principio detenere la custodia della
figlia fino al successivo controllo attestante un risultato compatibile con un
lieve consumo di etanolo, non superiore ai tre bicchieri standard per settimana
o con un’astinenza. In data 15 giugno 2021, constatato un consumo eccessivo di
etanolo nelle 2-3 settimane antecedenti, la custodia di PI 1 alla madre è stata
sospesa.
E. Il 19 luglio 2021,
l’Autorità di protezione ha emanato una nuova decisione cautelare con la quale
ha modificato il regime di affidamento, prevedendo in sostanza un’alternanza
paritaria, definendo che i genitori avrebbero iscritto la figlia alla scuola
dell’infanzia di __________, per l’anno 2021/2022, con possibilità di
cambiamento durante l’anno scolastico, “se del caso verosimilmente dal gennaio
2022”. Ha pure decretato l’istituzione di una curatela “per
l’organizzazione della custodia”. Tramite decisione 19 agosto 2021
l’Autorità di protezione ha quindi istituito una curatela educativa a favore
della minore, designando __________ quale curatrice.
F. Il 28 settembre 2021 CO
2 ha chiesto di definire una diversa regolamentazione della custodia in ragione
di una nuova attività professionale dal 1° ottobre 2021, con un grado di
occupazione al 50%, quale assistente di cura e svolta principalmente nei fine
settimana e di notte. Essa ha osservato che i turni di lavoro le
consentirebbero di accudire la figlia senza quasi mai il bisogno di persone di
fiducia, ritenendo tale soluzione auspicabile per il bene della bambina.
G. L’Ufficio dell’aiuto
e della protezione ha reso il suo rapporto il 12/17 novembre 2021, sottoposto
alle parti, che hanno formulato le rispettive osservazioni. Si è quindi tenuta
un’udienza dinnanzi all’Autorità di protezione il 17 dicembre 2021.
H. Il 24 gennaio 2022
l’Autorità di protezione, constatando che i controlli eseguiti su CO 2 hanno
sempre dimostrato valori compatibili con l’astinenza, ha emanato una decisione
con la quale ha ridotto la frequenza degli esami, da svolgere di principio una
volta al mese, su chiamata.
I. Con decisione 12
aprile 2022 l’Autorità di protezione ha modificato il regime di custodia di PI
1, affidandola con effetto dal 16 giugno 2022 alla madre (disp.1) , garantendo
al padre le più ampie relazioni personali da esercitarsi compatibilmente con il
bene della minore, di principio durante il calendario scolastico dal venerdì
sera al lunedì mattina almeno due fine settimana al mese, mentre durante le
vacanze scolastiche la metà dei giorni con la madre e l’altra metà con il padre
(disp.1.1). L’Autorità di protezione ha pure indicato ai genitori di
disciplinare puntualmente con la curatrice le relazioni personali (disp. 1.2.)
ed ha stabilito che da agosto 2022 la bambina frequenterà la scuola
dell’infanzia presso l’istituto scolastico del Comune di __________ (disp. 2).
Ha quindi ordinato un sostegno terapeutico per la bambina (disp. 3),
raccomandato un percorso di mediazione genitoriale (disp. 4), confermato i
controlli del consumo di alcool stabiliti con decisione 24 gennaio 2022 (disp.
5) e conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione un mandato quale
ufficio di controllo e informazione (disp. 6). La decisione è stata dichiarata
immediatamente esecutiva ed a un eventuale reclamo è stato negato l’effetto
sospensivo (disp. 8).
J. RE 1 è insorto contro
la suddetta decisione con reclamo 13/16 maggio 2022. Egli ha chiesto in via
supercautelare la restituzione dell’effetto sospensivo e nel merito la riforma
della decisione, in via principale nel senso di affidare la figlia alle sue
cure, in via subordinata con una custodia alternata e in via ancor più
subordinata di decidere la retrocessione dell’incarto all’Autorità di protezione
per una nuova decisione.
K. Con osservazioni
27/31 maggio 2022, l’Autorità di protezione ha precisato di non opporsi alla
restituzione dell’effetto sospensivo a condizione che questa Camera avesse deciso
nel merito del reclamo prima dell’inizio dell’anno scolastico (indicativamente
entro fine luglio 2022).
Nel merito del
reclamo, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio della Camera di
protezione, precisando che la decisione ha fatto seguito ad un’attenta
ponderazione della situazione, ponendo al centro l’interesse superiore di PI 1,
in considerazione delle attuali risorse genitoriali.
L. Il 1° giugno 2022 CO
2 ha presentato le proprie osservazioni alla richiesta di restituzione
dell’effetto sospensivo, chiedendone la reiezione, ritenendo che la decisione
impugnata non fosse di pregiudizio agli interessi di PI 1.
M. Con decisione 27
giugno 2022 questa Camera ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto
sospensivo al reclamo.
N. Frattanto, il 17
giugno 2022, CO 2 ha presentato le proprie osservazioni al merito del reclamo, opponendosi
alle richieste di RE 1 e chiedendo la conferma integrale della decisione
impugnata. Essa ha evidenziato di essersi sottoposta ai controlli ordinati, che
hanno dimostrato la sua astinenza, ritenendo pertanto attestata la propria adeguatezza
relativamente alla custodia di PI 1. Osservando che il regime di custodia
alternata sarebbe stato disposto provvisoriamente in attesa delle risultanze
dell’istruttoria, ha affermato di poter meglio garantire la stabilità della
piccola, anche in relazione con la propria situazione professionale, che le
consente di accudire la figlia senza aiuti esterni. RE 1 necessita invece della
collaborazione di altre persone, segnatamente della propria madre.
Con scritto 20 giugno 2022
l’Avv. PR 2 ha inoltre chiesto di estendere anche alla procedura dinnanzi alla
Camera di protezione l’ammissione della concessione dell’assistenza giudiziaria
concessa in prima sede.
O. La curatrice non ha
presentato osservazioni.
P. RE 1 ha inoltrato la
propria
replica il 6 luglio 2022, confermando le richieste formulate nel
reclamo. Egli ha ribadito che la decisione impugnata non considererebbe
prioritariamente l’interesse della figlia, proteggendo invece maggiormente dei
bisogni della madre. A suo avviso l’Autorità di protezione non avrebbe
sufficientemente tenuto conto delle conclusioni dell’Ufficio dell’aiuto e della
protezione e avrebbe modificato un assetto in vigore da anni sulla base di
considerazioni ipotetiche e senza dimostrazione concreta che il cambiamento di
sede scolastica sarebbe di giovamento alla bambina.
Q. Alla replica non
hanno fatto seguito dupliche nel termine assegnato.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha modificato il regime di custodia di PI 1,
affidandola alla madre per le cure e l’educazione, disponendo di conseguenza un
cambiamento della sede scolastica e stabilendo la sua iscrizione presso
l’istituto scolastico del Comune di __________.
L’Autorità di prime cure
ha rilevato che l’assetto provvisoriamente deciso di custodia alternata tra i
genitori e di frequentazione della scuola dell’infanzia di __________ si era
reso necessario durante la fase di verifica della situazione della madre,
relativamente al suo consumo di alcool. Constatato che le capacità genitoriali
di RE 1 e CO 2 sono risultate equivalenti, l’Autorità di prima istanza non ha
ritenuto necessario esperire ulteriori indagini, mentre le risultanze dei controlli
sulla madre ne hanno attestato l’astinenza. L’Autorità di primo grado ha quindi
valutato le due ipotesi di affidamento della bambina, alla madre e al padre,
giungendo alla conclusione che la prima soluzione è più favorevole a PI 1,
tenuto conto della situazione concreta. In particolare, preso atto della
sospensione della mediazione tra i genitori, volta anche ad accordarsi sulla
frequentazione scolastica, l’Autorità di protezione ha considerato determinante
la situazione professionale dei genitori, che differisce nel senso che la madre
lavora a tempo parziale e con orari che le consentono un accudimento senza
aiuti esterni, mentre il padre necessita della collaborazione di sua madre.
Tenuto conto della distanza tra i genitori, di circa 15 km, l’Autorità di prime
cure ha evidenziato che la frequentazione da parte di PI 1 della scuola presso
il domicilio della madre (e suo) non pregiudica le relazioni personali tra la
bambina e RE 1, mentre il contrario porrebbe difficoltà, ritenuto che CO 2 non
dispone della licenza di condurre. In definitiva, l’Autorità di protezione ha
confrontato le situazioni specifiche dei due genitori, decidendo un assetto che
ha ritenuto garantire alla minore una maggior stabilità.
3.
Con il proprio
reclamo RE 1 ha postulato la riforma della decisione, in via principale nel
senso di affidare la figlia alle sue cure, in via subordinata con una custodia
alternata e in via ancor più subordinata chiedendo la retrocessione dell’incarto
all’Autorità di protezione per una nuova decisione. A mente del reclamante la
decisione sarebbe scarsamente motivata e la modifica dell’assetto della
custodia andrebbe a favore esclusivamente della madre, senza tenere conto del
bene della figlia. Egli ritiene che gli accertamenti sulla madre non sarebbero
sufficienti, in considerazione delle sue difficoltà personali, ponendo pure in
discussione i turni di lavoro da essa indicati e asserendo di poter garantire
alla figlia maggior stabilità. Sostiene inoltre che il cambiamento di sede
scolastica andrebbe a scapito della figlia, ben inserita nella scuola
frequentata.
Al contrario, CO 2 ritiene
che la soluzione adottata dall’Autorità di protezione risponda al bisogno di
stabilità della figlia, tenuto conto di tutti gli elementi concreti ed in
particolare che la sua situazione le consente di occuparsene direttamente e
senza aiuti esterni, in un contesto che non pregiudica gli interessi di PI 1,
alla quale anche il cambiamento di sede scolastica porterà giovamento.
4.
In generale, la
regola di base per l'attribuzione dei diritti genitoriali è il bene del
bambino, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano. Tra i
criteri essenziali da considerare vi sono le relazioni personali tra genitori e
figli, le rispettive capacità educative dei genitori, la loro capacità di
occuparsi personalmente del bambino, di accudirlo e di promuovere i contatti
con l'altro genitore; deve essere scelta la soluzione che, alla luce dei fatti
del caso, sia in grado di fornire al bambino la stabilità delle relazioni
necessaria per un armonioso sviluppo affettivo, psicologico, morale e
intellettuale. Nel caso di genitori di pari capacità nell'educazione e nella
cura del bambino, è importante il criterio della stabilità delle relazioni,
secondo il quale è essenziale evitare inutili cambiamenti nell'ambiente locale
e sociale dei bambini che potrebbero disturbare il loro sviluppo armonioso (DTF
5A_46/2015 del 26.05.2015, consid. 4.4.2.; DTF 114 II 200, par. 5a).
4.1
Giusta
l’art. 296 cpv. 1 CC l’autorità parentale è volta a garantire il bene del
figlio. Il capoverso 2 sancisce come regola l’autorità parentale congiunta,
indipendentemente dallo stato civile dei genitori (Messaggio concernente una
modifica del CC, Autorità parentale, del 16 novembre 2011, FF pag.
8040). L’autorità parentale congiunta può essere istituita con una dichiarazione
comune dei genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’Autorità di
protezione o del giudice (art. 298b CC; COPMA, raccomandazioni del 13
giugno 2014, n. 3 segg.).
Secondo l’art. 301
CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e
l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie.
L’art. 302 CC (educazione) dispone altresì che i genitori devono educare
il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo
fisico, intellettuale e morale.
4.2
Il
diritto di determinare il luogo di dimora dei figli è una componente
dell’autorità parentale che è stabilita di principio congiuntamente ai
genitori, fatta riserva per gli accordi intervenuti tra le parti o per il
disciplinamento disposto dal giudice o dall’autorità di protezione a norma
degli artt. 298a e 298b CC (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1110 pag. 731 e
N.1116 pag. 736-737). Conformemente all’art. 298d CC, ad istanza di un
genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica
l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per
tutelare il bene del figlio (cpv. 1); può anche limitarsi a disciplinare la
custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla
cura del figlio (cpv. 2). Ciò è in particolare il caso della tolta della
custodia quale misura di protezione fondata sull’art. 310 CC (Meier/Stettler, op. cit., N. 1110 e N
2615.
pag. 731-732, N. 1116 e N. 2637 pag. 736-738).
4.3
Ai sensi dell’art.
301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo
di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il diritto
di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto di
custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative
dell’autorità parentale.
Il
concetto generico di “custodia” si esaurisce oramai nella sola “custodia
di fatto”, ovvero la gestione quotidiana del figlio e l’esercizio dei
doveri legati alla sua cura e alla sua educazione (DTF 142 III 17 consid.
3.2.2).
Dall’entrata
in vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio
2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto
di determinare il luogo di dimora del figlio” (droit de déterminer le
lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts; cfr. titolo
marginale dell’art. 310 CC; Meier/Stettler,
Droit de filiation, 6ª ed., n. 1291 pag. 847).
Il
diritto di custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e le
modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente
al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128
III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 1; CR CC
I, Meier, ad art. 310 CC n. 1).
4.4
L’Autorità
parentale congiunta, che è ormai la regola (art. 296 cpv. 2 CC), non implica
necessariamente una custodia alternata.
Contestualmente alla
decisione sull’autorità parentale, l’autorità di protezione disciplina anche le
altre questioni litigiose: per decidere sulla custodia, sulle relazioni
personali o la partecipazione alla cura, l’autorità tiene conto del diritto del
figlio a intrattenere regolari relazioni personali con entrambi i genitori
(art. 298b cpv. 3 e 3bis CC). In caso di esercizio congiunto
dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio,
l’autorità di protezione dei minori valuta se, per il bene del figlio, sia
opportuno disporre la custodia alternata (art. 298b cpv. 3ter CC).
4.5
Chiamato
a statuire in proposito, tuttavia, il giudice deve, esaminare se una custodia
alternata sia possibile e compatibile con il bene del minore, (art. 298 cpv.
2ter CC), principio fondamentale per l’attribuzione dei diritti parentali, al quale
gli interessi dei genitori devono cedere il passo (STF 5A_147/2019 n. 2.1). Indipendentemente
dal fatto che i genitori siano d’accordo sull’attribuzione della custodia
alternata, al giudice incombe verificare, alla luce della situazione di fatto
attuale e previgente, se una custodia alternata appaia effettivamente idonea a
preservare il bene del minore. Gli interessi dei genitori devono passare in
secondo piano (STF 142 III 612 consid. 4.2; STF 131 III 209, consid. 5; Plädoyer, Das Magazin für
Recht und Politik, 2018/6 75).
4.6
Se una custodia
alternata sia o meno un’opzione e se è compatibile con il bene del figlio
dipende dalle circostanze specifiche del caso. Ciò significa che il giudice
deve statuire sulla base di fatti accertati – attuali e del passato – e fare
una prognosi se l’assetto di una custodia alternata corrisponda al bene del
minore (STF 142 III 612 consid. 4.2.). Fra i criteri da esaminare sono da
citare le capacità educative dei genitori, che devono essere date per entrambi,
e l’esistenza di una buona capacità e volontà comunicativa, essenziale viste le
misure d’organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale
metodo di custodia richiede (cfr. STF 25 marzo 2020 n. 5A_147/2019 n. 2.1). Vanno
altresì considerati il desiderio del figlio e la situazione previgente. Fatta
riserva per le capacità educative dei due genitori, evidentemente
imprescindibili per l’instaurazione della custodia alternata, tutti gli altri
criteri sono indipendenti. I criteri della stabilità e della possibilità di un
genitore di occuparsi personalmente di un figlio avranno un ruolo preminente in
caso di lattanti e figli in bassa età. La capacità di collaborazione dei
genitori sarà di contro più importante quando il figlio frequenta la scuola o
quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige
un’organizzazione più complessa.
4.7
Se
giunge alla conclusione che una custodia alternata non è nell’interesse del
minore, il giudice attribuisce la custodia a uno dei genitori, prendendo in considerazione
essenzialmente i medesimi criteri, ai quali va aggiunto l’esame della capacità
di ognuno di loro di favorire i contatti del figlio con l’altro genitore. Pertanto
i criteri da esaminare per l’attribuzione della custodia restano essenzialmente
quelli definiti dalla giurisprudenza, quali le capacità educative dei genitori,
le relazioni personali fra genitori e figlio, l’attitudine dei genitori a
prendersi cura dei figli personalmente e ad occuparsene. Dovrà essere scelta la
soluzione che meglio potrà assicurare al minore la stabilità delle relazioni
necessarie ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico,
morale e intellettuale. Nel caso di capacità educative e di cura equivalenti
fra i genitori dovrà essere privilegiata la “stabilità delle relazioni”
(evitare cambiamenti inutili). Pure importante è l’attitudine a favorire i
contatti fra il figlio e l’altro genitore (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 1155 segg. pag. 764).
4.8
Come
traspare già dalla terminologia utilizzata, con la custodia alternata il padre
e la madre prendono a carico il figlio per dei periodi pressoché uguali. Per
poter parlare di una custodia alternata, il tempo globale della presa a carico
dovrebbe comunque essere almeno di 1/3, finanche il 40% del tempo per ciascun
genitore (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., n. 1158 segg.
pag. 768). È vero che il valore simbolico
della denominazione non deve essere trascurato, sempreché si tratti di un
diritto di visita molto esteso messo a confronto con una custodia alternata di
pari ripartizione della presa a carico (Meier/Stettler, op. cit., n. 1158 segg. pag.
768.
con riferimento alla sentenza 3B 17 46 del 28.06.2018 del Kantonsgericht
Luzern, Plädoyer, op. cit. 76). L’attribuzione
della custodia alternata non dà diritto ai genitori di poter modificare
autonomamente l’estensione delle loro quote di accudimento. Essa non deve
quindi dare spazio ai genitori di regolamentare la ripartizione della presa a
carico del figlio a loro piacimento (ZKE 2021 pag. 191; STF 5A_139/2020 del
26.11.2020), anche perché eventuali modifiche delle quote accuditive devono
essere avallate dall’Autorità di protezione ai sensi dell’art. 298d cpv. 1 e 2 CC
5.
Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata
né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III
734, consid. 2.2.2-2.2.3; DTF 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; DTF 128 III
411.
consid. 3.2.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni
personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; STF 5C.58/2004 del
14.
giugno 2004 consid. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e
prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere
importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore; l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove (DTF 128 III 411 consid. 3.1; STF 5A_874/2016 del 26 aprile 2017 consid.
4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4).
Il
principio inquisitorio illimitato non dispensa tuttavia le parti dal dovere di
collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3). In linea di principio una parte
ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a
esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni
verosimiglianza elementi di rilievo (apprezzamento anticipato delle prove: DTF
146.
III 80 consid. 5.2.2 con rif.; STF 5A_793/2020 del 24 febbraio 2021,
consid. 4.1).
6.
Nel caso in esame, CO
2.
e RE 1, genitori non coniugati, sono entrambi detentori dell’autorità
parentale. Essi hanno sempre esercitato la custodia in modo paritario, in
particolare secondo il contratto di mantenimento del 21 ottobre 2019, che ha
stabilito l’affidamento della bambina alla mamma dal mercoledì sera alla
domenica sera e al papà dalla domenica sera al mercoledì sera. Il domicilio
della bambina è stato fissato presso la madre. Al momento dell’iscrizione alla
scuola dell’infanzia di PI 1 i genitori hanno chiesto l’autorizzazione alla
frequentazione di un istituto scolastico diverso da quello del Comune di
domicilio e la bambina ha quindi iniziato la scuola dell’infanzia a __________
nel settembre 2020. Già in ottobre del 2020 la madre ha segnalato all’Autorità
di protezione di non essere d’accordo con tale assetto, a suo dire deciso dal
padre, chiedendo di poter iscrivere la bambina nell’istituto scolastico di __________
già da gennaio 2021. I genitori hanno discusso per mesi al fine di trovare una soluzione
concordata, avviando a tale scopo pure una mediazione.
6.1
Il 28 settembre 2021 CO
2.
ha chiesto di modificare la regolamentazione della custodia in ragione di una
nuova attività professionale dal 1° ottobre 2021, con un grado di occupazione
al 50%, quale assistente di cura e svolta principalmente nei fine settimana e
di notte. Nel frattempo si è svolta la valutazione socio-ambientale da parte
dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (di seguito: UAP), dal cui rapporto del
12.
novembre 2021 è emerso che “spesso le affermazioni di un genitore sono
state (reciprocamente) contestate dall’altro genitore”, e che la “fotografia
della situazione pertanto consegna all’ARP gli elementi raccolti” senza “avere
gli strumenti per verificarne la veridicità”. L’accudimento della bambina è
risultato adeguato da parte di entrambi i genitori, le dinamiche relazionali
sono state considerate positive tra la bambina e i genitori, ragione per la
quale l’Autorità di prima istanza non ha ritenuto necessarie ulteriori indagini
sulla capacità genitoriale. L’UAP ha formulato una proposta di affidamento
della bambina ai genitori con una “modalità di custodia flessibile che
privilegia la presenza del padre durante l’anno scolastico e della madre
durante le vacanze, nonché l’accudimento diretto da parte dei due genitori,
evitando il più possibile di far capo a parenti e baby sitter” (rapporto,
pag. 11). Ha inoltre proposto il mantenimento della sede scolastica a __________.
L’Autorità di
protezione ha ritenuto opportuno discostarsi dai suggerimenti dell’UAP, valutando
che la grave conflittualità tra i genitori non favorisce un contesto in cui la
custodia alternata possa risultare la scelta appropriata. Anche RE 1 sostiene
nel proprio reclamo che la capacità di collaborazione dei genitori è un fattore
di rilievo nella scelta di tale assetto. Aspetto che risulta tuttavia essere
soltanto uno degli elementi che hanno condotto alla decisione contestata,
motivata in particolare dal fatto oggettivo che egli dovrebbe far capo a terze
persone per l’accudimento della bambina.
Ritenuto che anche secondo
questo giudice la custodia alternata non può essere considerata una soluzione
favorevole al bene della bambina, vista la situazione attuale di importante
conflittualità e di completa assenza di capacità dei genitori di discutere costruttivamente
(cfr. rapporto UAP, pag. 10), l’Autorità di prima sede ha correttamente
eseguito una valutazione delle rispettive situazioni dei genitori. La soluzione
decisa di affidamento alla madre nei giorni infrasettimanali permette
l’accudimento diretto di PI 1, suggerito pure dall’UAP, che nel rapporto citato
(pag. 11) ha consigliato una “presenza limitata di persone terze”, indicando
peraltro al padre di “garantire l’accudimento diretto rinunciando quindi,
quando necessario, alle varie attività collaterali di cui si occupa e assumendo
sufficiente personale in macelleria”. In simili condizioni, non essendo
dati elementi per dubitare delle capacità della madre e della sua situazione
professionale (cfr. piani di lavoro da ottobre 2021 a aprile 2022, trasmessi i
1.
aprile 2022), la soluzione adottata dall’Autorità di prime cure garantisce
regolarità alla minore e tiene conto dei suoi bisogni di “stabilità e ore
sufficienti di sonno” (cfr. rapporto UAP, pag. 11), riducendo le trasferte
da __________ a __________.
Nemmeno appaiono
confermate le preoccupazioni del reclamante relative al consumo di alcool da
parte di CO 2, viste le risultanze dei controlli eseguiti, che hanno dimostrato
la sua astensione dal consumo di alcolici da luglio 2021 a maggio 2022 (cfr.
esami ematochimici 15.06.2021, 25.06.2021, 8.07.2021, 06.08.2021, 17.08.2021,
02.09.2021, 14.09.2021, 24.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 22.10.2021,
04.11.2021, 19.11.2021, 03.12.2021, 16.12.2021, 31.12.2021,13.01.2022,
01.02.200, 23.02.2022, 18.03.2022,13.04.2022, 12.05.2022, dai quali risulta l’astinenza
nelle 2-3 settimane precedenti il prelievo, fatta eccezione per i primi due, di
cui si è già detto in precedenza). In tal senso, le critiche di RE 1
all’Autorità di protezione di “condiscendenza nei confronti della madre”, “di
continua e indebita critica nei confronti del padre” e di “errata
valutazione del sostrato fattuale” non trovano obiettivamente conferma. Relativamente
alle conclusioni dell’UAP, anche secondo questo giudice non spettava agli
specialisti incaricati della valutazione socio-ambientale formulare proposte di
decisione per le quali peraltro gli operatori stessi si sono dichiarati
incompetenti (cfr. rapporto, pag. 2 “abbiamo spiegato ai genitori che la
nostra valutazione propone un assetto della modalità di custodia che noi
riteniamo maggiormente rispondente ali attuali bisogni di PI 1, che l’ARP ne
prenderà atto ma ha la facoltà di decidere anche altro”). Inoltre, l’UAP ha
pure ricordato che le affermazioni dei genitori, spesso contestate dall’altro,
non hanno potuto essere verificate, ciò che determina una visione parziale
della situazione, diversamente da quella dell’Autorità di prima istanza, la cui
decisione sulla custodia della minore, tenuto conto di tutte le motivazioni e
in considerazione degli elementi agli atti, va pertanto confermata.
6.2
L’iscrizione di PI 1
presso l’istituto scolastico di __________ (peraltro sede ordinaria in ragione
del domicilio della minore) è una conseguenza diretta della decisione relativa
alla custodia. In ragione di quanto precede, la decisione è quindi da
confermare anche in merito a tale aspetto, ritenuto che un cambiamento di sede
scolastica, in considerazione di tutti gli elementi concreti (età della
bambina, situazione personale e famigliare, distanza tra le sedi e tra i
genitori) non appare oggettivamente pregiudizievole per PI 1 ed ha il pregio di
permetterle di frequentare la scuola più vicina. In particolare si rileva che
dal rapporto dell’UAP emerge che il pediatra di PI 1 “ha inviato un rapporto
in cui conferma lo stato di buona salute” della bambina (pag. 5) e che essa
“si relaziona facilmente” (pag. 6), mentre dagli atti non emergono
problematiche particolari, se non le conseguenze della situazione conflittuale
tra i genitori e una stanchezza che richiede ritmi regolari. Come già visto in
precedenza, si ribadisce che la soluzione adottata tiene conto di tali bisogni
e va quindi confermata, le critiche sollevate dal reclamante risultando invece prive
di fondamento.
7.
CO 2, posteriormente
alla presentazione delle proprie osservazioni, ha chiesto che “la
concessione dell’assistenza giudiziaria e l’ammissione
al gratuito patrocinio venga estesa anche alla presente procedura”.
Ai sensi dell’art. 29 cpv.
3.
Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della
procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha
diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria
per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117
CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nel caso concreto, per
i motivi che seguono la richiesta va dichiarata priva d’oggetto, osservato peraltro
che l’indigenza della richiedente, non manifesta, non
è stata documentata dinnanzi a questa Camera.
8.
Visto quanto
precede, il reclamo è respinto e la decisione impugnata integralmente confermata.
Gli oneri del procedimento seguono la soccombenza e di conseguenza sono
integralmente posti a carico di RE 1. Egli verserà alla resistente CO 2 fr.
800.- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di quest’ultima
di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3;
STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio
2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc.
9.2017.166
consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc.
9.2018.195, consid. 6) che deve dunque essere oggetto di stralcio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
100.–
fr.
600.–
sono posti a carico di RE
1, tenuto a rifondere a CO 2 fr. 800.– a titolo di ripetibili.
3. L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
presentata da CO 2 è stralciata dai ruoli.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.