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Decisione

9.2022.76

Custodia del figlio, sede scolastica

6 settembre 2022Italiano27 min

subordinata di decidere la retrocessione dell’incarto all’Autorità di protezione

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.76

Lugano

6 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

dall’ PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

CO

2

patr.

dall’ PR 2

per

quanto riguarda la modifica del regime di affidamento, l’iscrizione alla

scuola dell’infanzia e le misure opportune a favore della figlia PI 1

giudicando

sul reclamo del 13 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

12 aprile 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2017) è nata

dalla relazione tra RE 1 e CO 2. I genitori vivono separati da alcuni anni. Su

richiesta del padre, l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito:

Autorità di protezione) ha disciplinato in via cautelare la custodia dei

genitori sulla figlia con decisioni 11 aprile 2019 e 24 aprile 2019,

attribuendola in sostanza a CO 2 dal mercoledì sera alla domenica sera e a RE 1

gli altri giorni, ordinando contestualmente controlli del consumo di alcool a

carico della madre.

B. Il 6 febbraio 2020

l’Autorità di protezione ha approvato il contratto per l’obbligo di

mantenimento di minori e il diritto alle relazioni personali del 21 ottobre

2019. L’esercizio dell’autorità parentale è stato definito congiuntamente e

l’affidamento della bambina attribuito alla mamma dal mercoledì sera alla

domenica sera e al papà dalla domenica sera al mercoledì sera, mentre nei fine

settimana al sabato con una persona di riferimento scelta dai genitori e due

domeniche al mese ciascuno per i genitori. Il domicilio della bambina è stato

fissato presso la madre.

C. Tramite decisione 15

febbraio 2021, facendo seguito ad una richiesta del padre volta alla modifica

della ripartizione della custodia durante l’anno scolastico in corso e ad

un’analoga richiesta della madre, l’Autorità di protezione ha suggerito ai

genitori di avviare una mediazione volta a “concordare l’eventuale modifica

dell’iscrizione presso la Scuola dell’infanzia (…), nonché le eventuali

relative modifiche delle della custodia di fatto (e del domicilio), delle

relazioni personali e del contributo di mantenimento”. Ha quindi sospeso la

relativa procedura sino al 15 maggio 2021.

D. Con decisione 9

giugno 2021 l’Autorità di protezione ha disposto nei confronti di CO 2 esami

della concentrazione ematica per il consumo di alcool, con frequenza

quindicinale. L’Autorità ha pure indicato che in caso di rilevamento di consumo

di alcool la madre non avrebbe potuto di principio detenere la custodia della

figlia fino al successivo controllo attestante un risultato compatibile con un

lieve consumo di etanolo, non superiore ai tre bicchieri standard per settimana

o con un’astinenza. In data 15 giugno 2021, constatato un consumo eccessivo di

etanolo nelle 2-3 settimane antecedenti, la custodia di PI 1 alla madre è stata

sospesa.

E. Il 19 luglio 2021,

l’Autorità di protezione ha emanato una nuova decisione cautelare con la quale

ha modificato il regime di affidamento, prevedendo in sostanza un’alternanza

paritaria, definendo che i genitori avrebbero iscritto la figlia alla scuola

dell’infanzia di __________, per l’anno 2021/2022, con possibilità di

cambiamento durante l’anno scolastico, “se del caso verosimilmente dal gennaio

2022”. Ha pure decretato l’istituzione di una curatela “per

l’organizzazione della custodia”. Tramite decisione 19 agosto 2021

l’Autorità di protezione ha quindi istituito una curatela educativa a favore

della minore, designando __________ quale curatrice.

F. Il 28 settembre 2021 CO

2 ha chiesto di definire una diversa regolamentazione della custodia in ragione

di una nuova attività professionale dal 1° ottobre 2021, con un grado di

occupazione al 50%, quale assistente di cura e svolta principalmente nei fine

settimana e di notte. Essa ha osservato che i turni di lavoro le

consentirebbero di accudire la figlia senza quasi mai il bisogno di persone di

fiducia, ritenendo tale soluzione auspicabile per il bene della bambina.

G. L’Ufficio dell’aiuto

e della protezione ha reso il suo rapporto il 12/17 novembre 2021, sottoposto

alle parti, che hanno formulato le rispettive osservazioni. Si è quindi tenuta

un’udienza dinnanzi all’Autorità di protezione il 17 dicembre 2021.

H. Il 24 gennaio 2022

l’Autorità di protezione, constatando che i controlli eseguiti su CO 2 hanno

sempre dimostrato valori compatibili con l’astinenza, ha emanato una decisione

con la quale ha ridotto la frequenza degli esami, da svolgere di principio una

volta al mese, su chiamata.

I. Con decisione 12

aprile 2022 l’Autorità di protezione ha modificato il regime di custodia di PI

1, affidandola con effetto dal 16 giugno 2022 alla madre (disp.1) , garantendo

al padre le più ampie relazioni personali da esercitarsi compatibilmente con il

bene della minore, di principio durante il calendario scolastico dal venerdì

sera al lunedì mattina almeno due fine settimana al mese, mentre durante le

vacanze scolastiche la metà dei giorni con la madre e l’altra metà con il padre

(disp.1.1). L’Autorità di protezione ha pure indicato ai genitori di

disciplinare puntualmente con la curatrice le relazioni personali (disp. 1.2.)

ed ha stabilito che da agosto 2022 la bambina frequenterà la scuola

dell’infanzia presso l’istituto scolastico del Comune di __________ (disp. 2).

Ha quindi ordinato un sostegno terapeutico per la bambina (disp. 3),

raccomandato un percorso di mediazione genitoriale (disp. 4), confermato i

controlli del consumo di alcool stabiliti con decisione 24 gennaio 2022 (disp.

5) e conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione un mandato quale

ufficio di controllo e informazione (disp. 6). La decisione è stata dichiarata

immediatamente esecutiva ed a un eventuale reclamo è stato negato l’effetto

sospensivo (disp. 8).

J. RE 1 è insorto contro

la suddetta decisione con reclamo 13/16 maggio 2022. Egli ha chiesto in via

supercautelare la restituzione dell’effetto sospensivo e nel merito la riforma

della decisione, in via principale nel senso di affidare la figlia alle sue

cure, in via subordinata con una custodia alternata e in via ancor più

subordinata di decidere la retrocessione dell’incarto all’Autorità di protezione

per una nuova decisione.

K. Con osservazioni

27/31 maggio 2022, l’Autorità di protezione ha precisato di non opporsi alla

restituzione dell’effetto sospensivo a condizione che questa Camera avesse deciso

nel merito del reclamo prima dell’inizio dell’anno scolastico (indicativamente

entro fine luglio 2022).

Nel merito del

reclamo, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio della Camera di

protezione, precisando che la decisione ha fatto seguito ad un’attenta

ponderazione della situazione, ponendo al centro l’interesse superiore di PI 1,

in considerazione delle attuali risorse genitoriali.

L. Il 1° giugno 2022 CO

2 ha presentato le proprie osservazioni alla richiesta di restituzione

dell’effetto sospensivo, chiedendone la reiezione, ritenendo che la decisione

impugnata non fosse di pregiudizio agli interessi di PI 1.

M. Con decisione 27

giugno 2022 questa Camera ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto

sospensivo al reclamo.

N. Frattanto, il 17

giugno 2022, CO 2 ha presentato le proprie osservazioni al merito del reclamo, opponendosi

alle richieste di RE 1 e chiedendo la conferma integrale della decisione

impugnata. Essa ha evidenziato di essersi sottoposta ai controlli ordinati, che

hanno dimostrato la sua astinenza, ritenendo pertanto attestata la propria adeguatezza

relativamente alla custodia di PI 1. Osservando che il regime di custodia

alternata sarebbe stato disposto provvisoriamente in attesa delle risultanze

dell’istruttoria, ha affermato di poter meglio garantire la stabilità della

piccola, anche in relazione con la propria situazione professionale, che le

consente di accudire la figlia senza aiuti esterni. RE 1 necessita invece della

collaborazione di altre persone, segnatamente della propria madre.

Con scritto 20 giugno 2022

l’Avv. PR 2 ha inoltre chiesto di estendere anche alla procedura dinnanzi alla

Camera di protezione l’ammissione della concessione dell’assistenza giudiziaria

concessa in prima sede.

O. La curatrice non ha

presentato osservazioni.

P. RE 1 ha inoltrato la

propria

replica il 6 luglio 2022, confermando le richieste formulate nel

reclamo. Egli ha ribadito che la decisione impugnata non considererebbe

prioritariamente l’interesse della figlia, proteggendo invece maggiormente dei

bisogni della madre. A suo avviso l’Autorità di protezione non avrebbe

sufficientemente tenuto conto delle conclusioni dell’Ufficio dell’aiuto e della

protezione e avrebbe modificato un assetto in vigore da anni sulla base di

considerazioni ipotetiche e senza dimostrazione concreta che il cambiamento di

sede scolastica sarebbe di giovamento alla bambina.

Q. Alla replica non

hanno fatto seguito dupliche nel termine assegnato.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha modificato il regime di custodia di PI 1,

affidandola alla madre per le cure e l’educazione, disponendo di conseguenza un

cambiamento della sede scolastica e stabilendo la sua iscrizione presso

l’istituto scolastico del Comune di __________.

L’Autorità di prime cure

ha rilevato che l’assetto provvisoriamente deciso di custodia alternata tra i

genitori e di frequentazione della scuola dell’infanzia di __________ si era

reso necessario durante la fase di verifica della situazione della madre,

relativamente al suo consumo di alcool. Constatato che le capacità genitoriali

di RE 1 e CO 2 sono risultate equivalenti, l’Autorità di prima istanza non ha

ritenuto necessario esperire ulteriori indagini, mentre le risultanze dei controlli

sulla madre ne hanno attestato l’astinenza. L’Autorità di primo grado ha quindi

valutato le due ipotesi di affidamento della bambina, alla madre e al padre,

giungendo alla conclusione che la prima soluzione è più favorevole a PI 1,

tenuto conto della situazione concreta. In particolare, preso atto della

sospensione della mediazione tra i genitori, volta anche ad accordarsi sulla

frequentazione scolastica, l’Autorità di protezione ha considerato determinante

la situazione professionale dei genitori, che differisce nel senso che la madre

lavora a tempo parziale e con orari che le consentono un accudimento senza

aiuti esterni, mentre il padre necessita della collaborazione di sua madre.

Tenuto conto della distanza tra i genitori, di circa 15 km, l’Autorità di prime

cure ha evidenziato che la frequentazione da parte di PI 1 della scuola presso

il domicilio della madre (e suo) non pregiudica le relazioni personali tra la

bambina e RE 1, mentre il contrario porrebbe difficoltà, ritenuto che CO 2 non

dispone della licenza di condurre. In definitiva, l’Autorità di protezione ha

confrontato le situazioni specifiche dei due genitori, decidendo un assetto che

ha ritenuto garantire alla minore una maggior stabilità.

3.

Con il proprio

reclamo RE 1 ha postulato la riforma della decisione, in via principale nel

senso di affidare la figlia alle sue cure, in via subordinata con una custodia

alternata e in via ancor più subordinata chiedendo la retrocessione dell’incarto

all’Autorità di protezione per una nuova decisione. A mente del reclamante la

decisione sarebbe scarsamente motivata e la modifica dell’assetto della

custodia andrebbe a favore esclusivamente della madre, senza tenere conto del

bene della figlia. Egli ritiene che gli accertamenti sulla madre non sarebbero

sufficienti, in considerazione delle sue difficoltà personali, ponendo pure in

discussione i turni di lavoro da essa indicati e asserendo di poter garantire

alla figlia maggior stabilità. Sostiene inoltre che il cambiamento di sede

scolastica andrebbe a scapito della figlia, ben inserita nella scuola

frequentata.

Al contrario, CO 2 ritiene

che la soluzione adottata dall’Autorità di protezione risponda al bisogno di

stabilità della figlia, tenuto conto di tutti gli elementi concreti ed in

particolare che la sua situazione le consente di occuparsene direttamente e

senza aiuti esterni, in un contesto che non pregiudica gli interessi di PI 1,

alla quale anche il cambiamento di sede scolastica porterà giovamento.

4.

In generale, la

regola di base per l'attribuzione dei diritti genitoriali è il bene del

bambino, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano. Tra i

criteri essenziali da considerare vi sono le relazioni personali tra genitori e

figli, le rispettive capacità educative dei genitori, la loro capacità di

occuparsi personalmente del bambino, di accudirlo e di promuovere i contatti

con l'altro genitore; deve essere scelta la soluzione che, alla luce dei fatti

del caso, sia in grado di fornire al bambino la stabilità delle relazioni

necessaria per un armonioso sviluppo affettivo, psicologico, morale e

intellettuale. Nel caso di genitori di pari capacità nell'educazione e nella

cura del bambino, è importante il criterio della stabilità delle relazioni,

secondo il quale è essenziale evitare inutili cambiamenti nell'ambiente locale

e sociale dei bambini che potrebbero disturbare il loro sviluppo armonioso (DTF

5A_46/2015 del 26.05.2015, consid. 4.4.2.; DTF 114 II 200, par. 5a).

4.1

Giusta

l’art. 296 cpv. 1 CC l’autorità parentale è volta a garantire il bene del

figlio. Il capoverso 2 sancisce come regola l’autorità parentale congiunta,

indipendentemente dallo stato civile dei genitori (Messaggio concernente una

modifica del CC, Autorità parentale, del 16 novembre 2011, FF pag.

8040). L’autorità parentale congiunta può essere istituita con una dichiarazione

comune dei genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’Autorità di

protezione o del giudice (art. 298b CC; COPMA, raccomandazioni del 13

giugno 2014, n. 3 segg.).

Secondo l’art. 301

CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e

l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie.

L’art. 302 CC (educazione) dispone altresì che i genitori devono educare

il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo

fisico, intellettuale e morale.

4.2

Il

diritto di determinare il luogo di dimora dei figli è una componente

dell’autorità parentale che è stabilita di principio congiuntamente ai

genitori, fatta riserva per gli accordi intervenuti tra le parti o per il

disciplinamento disposto dal giudice o dall’autorità di protezione a norma

degli artt. 298a e 298b CC (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1110 pag. 731 e

N.1116 pag. 736-737). Conformemente all’art. 298d CC, ad istanza di un

genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica

l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per

tutelare il bene del figlio (cpv. 1); può anche limitarsi a disciplinare la

custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla

cura del figlio (cpv. 2). Ciò è in particolare il caso della tolta della

custodia quale misura di protezione fondata sull’art. 310 CC (Meier/Stettler, op. cit., N. 1110 e N

2615.

pag. 731-732, N. 1116 e N. 2637 pag. 736-738).

4.3

Ai sensi dell’art.

301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo

di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il diritto

di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto di

custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative

dell’autorità parentale.

Il

concetto generico di “custodia” si esaurisce oramai nella sola “custodia

di fatto”, ovvero la gestione quotidiana del figlio e l’esercizio dei

doveri legati alla sua cura e alla sua educazione (DTF 142 III 17 consid.

3.2.2).

Dall’entrata

in vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio

2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto

di determinare il luogo di dimora del figlio” (droit de déterminer le

lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts; cfr. titolo

marginale dell’art. 310 CC; Meier/Stettler,

Droit de filiation, 6ª ed., n. 1291 pag. 847).

Il

diritto di custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e le

modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente

al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128

III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 1; CR CC

I, Meier, ad art. 310 CC n. 1).

4.4

L’Autorità

parentale congiunta, che è ormai la regola (art. 296 cpv. 2 CC), non implica

necessariamente una custodia alternata.

Contestualmente alla

decisione sull’autorità parentale, l’autorità di protezione disciplina anche le

altre questioni litigiose: per decidere sulla custodia, sulle relazioni

personali o la partecipazione alla cura, l’autorità tiene conto del diritto del

figlio a intrattenere regolari relazioni personali con entrambi i genitori

(art. 298b cpv. 3 e 3bis CC). In caso di esercizio congiunto

dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio,

l’autorità di protezione dei minori valuta se, per il bene del figlio, sia

opportuno disporre la custodia alternata (art. 298b cpv. 3ter CC).

4.5

Chiamato

a statuire in proposito, tuttavia, il giudice deve, esaminare se una custodia

alternata sia possibile e compatibile con il bene del minore, (art. 298 cpv.

2ter CC), principio fondamentale per l’attribuzione dei diritti parentali, al quale

gli interessi dei genitori devono cedere il passo (STF 5A_147/2019 n. 2.1). Indipendentemente

dal fatto che i genitori siano d’accordo sull’attribuzione della custodia

alternata, al giudice incombe verificare, alla luce della situazione di fatto

attuale e previgente, se una custodia alternata appaia effettivamente idonea a

preservare il bene del minore. Gli interessi dei genitori devono passare in

secondo piano (STF 142 III 612 consid. 4.2; STF 131 III 209, consid. 5; Plädoyer, Das Magazin für

Recht und Politik, 2018/6 75).

4.6

Se una custodia

alternata sia o meno un’opzione e se è compatibile con il bene del figlio

dipende dalle circostanze specifiche del caso. Ciò significa che il giudice

deve statuire sulla base di fatti accertati – attuali e del passato – e fare

una prognosi se l’assetto di una custodia alternata corrisponda al bene del

minore (STF 142 III 612 consid. 4.2.). Fra i criteri da esaminare sono da

citare le capacità educative dei genitori, che devono essere date per entrambi,

e l’esistenza di una buona capacità e volontà comunicativa, essenziale viste le

misure d’organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale

metodo di custodia richiede (cfr. STF 25 marzo 2020 n. 5A_147/2019 n. 2.1). Vanno

altresì considerati il desiderio del figlio e la situazione previgente. Fatta

riserva per le capacità educative dei due genitori, evidentemente

imprescindibili per l’instaurazione della custodia alternata, tutti gli altri

criteri sono indipendenti. I criteri della stabilità e della possibilità di un

genitore di occuparsi personalmente di un figlio avranno un ruolo preminente in

caso di lattanti e figli in bassa età. La capacità di collaborazione dei

genitori sarà di contro più importante quando il figlio frequenta la scuola o

quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige

un’organizzazione più complessa.

4.7

Se

giunge alla conclusione che una custodia alternata non è nell’interesse del

minore, il giudice attribuisce la custodia a uno dei genitori, prendendo in considerazione

essenzialmente i medesimi criteri, ai quali va aggiunto l’esame della capacità

di ognuno di loro di favorire i contatti del figlio con l’altro genitore. Pertanto

i criteri da esaminare per l’attribuzione della custodia restano essenzialmente

quelli definiti dalla giurisprudenza, quali le capacità educative dei genitori,

le relazioni personali fra genitori e figlio, l’attitudine dei genitori a

prendersi cura dei figli personalmente e ad occuparsene. Dovrà essere scelta la

soluzione che meglio potrà assicurare al minore la stabilità delle relazioni

necessarie ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico,

morale e intellettuale. Nel caso di capacità educative e di cura equivalenti

fra i genitori dovrà essere privilegiata la “stabilità delle relazioni”

(evitare cambiamenti inutili). Pure importante è l’attitudine a favorire i

contatti fra il figlio e l’altro genitore (Meier/Stettler, op. cit.,

n. 1155 segg. pag. 764).

4.8

Come

traspare già dalla terminologia utilizzata, con la custodia alternata il padre

e la madre prendono a carico il figlio per dei periodi pressoché uguali. Per

poter parlare di una custodia alternata, il tempo globale della presa a carico

dovrebbe comunque essere almeno di 1/3, finanche il 40% del tempo per ciascun

genitore (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., n. 1158 segg.

pag. 768). È vero che il valore simbolico

della denominazione non deve essere trascurato, sempreché si tratti di un

diritto di visita molto esteso messo a confronto con una custodia alternata di

pari ripartizione della presa a carico (Meier/Stettler, op. cit., n. 1158 segg. pag.

768.

con riferimento alla sentenza 3B 17 46 del 28.06.2018 del Kantonsgericht

Luzern, Plädoyer, op. cit. 76). L’attribuzione

della custodia alternata non dà diritto ai genitori di poter modificare

autonomamente l’estensione delle loro quote di accudimento. Essa non deve

quindi dare spazio ai genitori di regolamentare la ripartizione della presa a

carico del figlio a loro piacimento (ZKE 2021 pag. 191; STF 5A_139/2020 del

26.11.2020), anche perché eventuali modifiche delle quote accuditive devono

essere avallate dall’Autorità di protezione ai sensi dell’art. 298d cpv. 1 e 2 CC

5.

Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio

inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata

né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III

734, consid. 2.2.2-2.2.3; DTF 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; DTF 128 III

411.

consid. 3.2.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4).

Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni

personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; STF 5C.58/2004 del

14.

giugno 2004 consid. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e

prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere

importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore; l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove (DTF 128 III 411 consid. 3.1; STF 5A_874/2016 del 26 aprile 2017 consid.

4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4).

Il

principio inquisitorio illimitato non dispensa tuttavia le parti dal dovere di

collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3). In linea di principio una parte

ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a

esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni

verosimiglianza elementi di rilievo (apprezzamento anticipato delle prove: DTF

146.

III 80 consid. 5.2.2 con rif.; STF 5A_793/2020 del 24 febbraio 2021,

consid. 4.1).

6.

Nel caso in esame, CO

2.

e RE 1, genitori non coniugati, sono entrambi detentori dell’autorità

parentale. Essi hanno sempre esercitato la custodia in modo paritario, in

particolare secondo il contratto di mantenimento del 21 ottobre 2019, che ha

stabilito l’affidamento della bambina alla mamma dal mercoledì sera alla

domenica sera e al papà dalla domenica sera al mercoledì sera. Il domicilio

della bambina è stato fissato presso la madre. Al momento dell’iscrizione alla

scuola dell’infanzia di PI 1 i genitori hanno chiesto l’autorizzazione alla

frequentazione di un istituto scolastico diverso da quello del Comune di

domicilio e la bambina ha quindi iniziato la scuola dell’infanzia a __________

nel settembre 2020. Già in ottobre del 2020 la madre ha segnalato all’Autorità

di protezione di non essere d’accordo con tale assetto, a suo dire deciso dal

padre, chiedendo di poter iscrivere la bambina nell’istituto scolastico di __________

già da gennaio 2021. I genitori hanno discusso per mesi al fine di trovare una soluzione

concordata, avviando a tale scopo pure una mediazione.

6.1

Il 28 settembre 2021 CO

2.

ha chiesto di modificare la regolamentazione della custodia in ragione di una

nuova attività professionale dal 1° ottobre 2021, con un grado di occupazione

al 50%, quale assistente di cura e svolta principalmente nei fine settimana e

di notte. Nel frattempo si è svolta la valutazione socio-ambientale da parte

dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (di seguito: UAP), dal cui rapporto del

12.

novembre 2021 è emerso che “spesso le affermazioni di un genitore sono

state (reciprocamente) contestate dall’altro genitore”, e che la “fotografia

della situazione pertanto consegna all’ARP gli elementi raccolti” senza “avere

gli strumenti per verificarne la veridicità”. L’accudimento della bambina è

risultato adeguato da parte di entrambi i genitori, le dinamiche relazionali

sono state considerate positive tra la bambina e i genitori, ragione per la

quale l’Autorità di prima istanza non ha ritenuto necessarie ulteriori indagini

sulla capacità genitoriale. L’UAP ha formulato una proposta di affidamento

della bambina ai genitori con una “modalità di custodia flessibile che

privilegia la presenza del padre durante l’anno scolastico e della madre

durante le vacanze, nonché l’accudimento diretto da parte dei due genitori,

evitando il più possibile di far capo a parenti e baby sitter” (rapporto,

pag. 11). Ha inoltre proposto il mantenimento della sede scolastica a __________.

L’Autorità di

protezione ha ritenuto opportuno discostarsi dai suggerimenti dell’UAP, valutando

che la grave conflittualità tra i genitori non favorisce un contesto in cui la

custodia alternata possa risultare la scelta appropriata. Anche RE 1 sostiene

nel proprio reclamo che la capacità di collaborazione dei genitori è un fattore

di rilievo nella scelta di tale assetto. Aspetto che risulta tuttavia essere

soltanto uno degli elementi che hanno condotto alla decisione contestata,

motivata in particolare dal fatto oggettivo che egli dovrebbe far capo a terze

persone per l’accudimento della bambina.

Ritenuto che anche secondo

questo giudice la custodia alternata non può essere considerata una soluzione

favorevole al bene della bambina, vista la situazione attuale di importante

conflittualità e di completa assenza di capacità dei genitori di discutere costruttivamente

(cfr. rapporto UAP, pag. 10), l’Autorità di prima sede ha correttamente

eseguito una valutazione delle rispettive situazioni dei genitori. La soluzione

decisa di affidamento alla madre nei giorni infrasettimanali permette

l’accudimento diretto di PI 1, suggerito pure dall’UAP, che nel rapporto citato

(pag. 11) ha consigliato una “presenza limitata di persone terze”, indicando

peraltro al padre di “garantire l’accudimento diretto rinunciando quindi,

quando necessario, alle varie attività collaterali di cui si occupa e assumendo

sufficiente personale in macelleria”. In simili condizioni, non essendo

dati elementi per dubitare delle capacità della madre e della sua situazione

professionale (cfr. piani di lavoro da ottobre 2021 a aprile 2022, trasmessi i

1.

aprile 2022), la soluzione adottata dall’Autorità di prime cure garantisce

regolarità alla minore e tiene conto dei suoi bisogni di “stabilità e ore

sufficienti di sonno” (cfr. rapporto UAP, pag. 11), riducendo le trasferte

da __________ a __________.

Nemmeno appaiono

confermate le preoccupazioni del reclamante relative al consumo di alcool da

parte di CO 2, viste le risultanze dei controlli eseguiti, che hanno dimostrato

la sua astensione dal consumo di alcolici da luglio 2021 a maggio 2022 (cfr.

esami ematochimici 15.06.2021, 25.06.2021, 8.07.2021, 06.08.2021, 17.08.2021,

02.09.2021, 14.09.2021, 24.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 22.10.2021,

04.11.2021, 19.11.2021, 03.12.2021, 16.12.2021, 31.12.2021,13.01.2022,

01.02.200, 23.02.2022, 18.03.2022,13.04.2022, 12.05.2022, dai quali risulta l’astinenza

nelle 2-3 settimane precedenti il prelievo, fatta eccezione per i primi due, di

cui si è già detto in precedenza). In tal senso, le critiche di RE 1

all’Autorità di protezione di “condiscendenza nei confronti della madre”, “di

continua e indebita critica nei confronti del padre” e di “errata

valutazione del sostrato fattuale” non trovano obiettivamente conferma. Relativamente

alle conclusioni dell’UAP, anche secondo questo giudice non spettava agli

specialisti incaricati della valutazione socio-ambientale formulare proposte di

decisione per le quali peraltro gli operatori stessi si sono dichiarati

incompetenti (cfr. rapporto, pag. 2 “abbiamo spiegato ai genitori che la

nostra valutazione propone un assetto della modalità di custodia che noi

riteniamo maggiormente rispondente ali attuali bisogni di PI 1, che l’ARP ne

prenderà atto ma ha la facoltà di decidere anche altro”). Inoltre, l’UAP ha

pure ricordato che le affermazioni dei genitori, spesso contestate dall’altro,

non hanno potuto essere verificate, ciò che determina una visione parziale

della situazione, diversamente da quella dell’Autorità di prima istanza, la cui

decisione sulla custodia della minore, tenuto conto di tutte le motivazioni e

in considerazione degli elementi agli atti, va pertanto confermata.

6.2

L’iscrizione di PI 1

presso l’istituto scolastico di __________ (peraltro sede ordinaria in ragione

del domicilio della minore) è una conseguenza diretta della decisione relativa

alla custodia. In ragione di quanto precede, la decisione è quindi da

confermare anche in merito a tale aspetto, ritenuto che un cambiamento di sede

scolastica, in considerazione di tutti gli elementi concreti (età della

bambina, situazione personale e famigliare, distanza tra le sedi e tra i

genitori) non appare oggettivamente pregiudizievole per PI 1 ed ha il pregio di

permetterle di frequentare la scuola più vicina. In particolare si rileva che

dal rapporto dell’UAP emerge che il pediatra di PI 1 “ha inviato un rapporto

in cui conferma lo stato di buona salute” della bambina (pag. 5) e che essa

“si relaziona facilmente” (pag. 6), mentre dagli atti non emergono

problematiche particolari, se non le conseguenze della situazione conflittuale

tra i genitori e una stanchezza che richiede ritmi regolari. Come già visto in

precedenza, si ribadisce che la soluzione adottata tiene conto di tali bisogni

e va quindi confermata, le critiche sollevate dal reclamante risultando invece prive

di fondamento.

7.

CO 2, posteriormente

alla presentazione delle proprie osservazioni, ha chiesto che “la

concessione dell’assistenza giudiziaria e l’ammissione

al gratuito patrocinio venga estesa anche alla presente procedura”.

Ai sensi dell’art. 29 cpv.

3.

Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della

procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha

diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria

per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117

CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non

appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nel caso concreto, per

i motivi che seguono la richiesta va dichiarata priva d’oggetto, osservato peraltro

che l’indigenza della richiedente, non manifesta, non

è stata documentata dinnanzi a questa Camera.

8.

Visto quanto

precede, il reclamo è respinto e la decisione impugnata integralmente confermata.

Gli oneri del procedimento seguono la soccombenza e di conseguenza sono

integralmente posti a carico di RE 1. Egli verserà alla resistente CO 2 fr.

800.- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di quest’ultima

di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3;

STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio

2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc.

9.2017.166

consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc.

9.2018.195, consid. 6) che deve dunque essere oggetto di stralcio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.–

b) spese fr.

100.–

fr.

600.–

sono posti a carico di RE

1, tenuto a rifondere a CO 2 fr. 800.– a titolo di ripetibili.

3. L’istanza di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio

presentata da CO 2 è stralciata dai ruoli.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.