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Decisione

9.2022.77

Ricovero a scopo di assistenza - condizioni; equilibrio tra libertà e assistenza; diritto all'autodeterminazione

28 giugno 2022Italiano33 min

momento (cfr. certificato medico 15 maggio 2022 del Dr. med. __________) e l’abuso

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.77

Lugano

28 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 8 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire sul reclamo presentato in data 16/17 maggio 2022 da

RE

1

patr.

dall’avv. PR 1

contro

la

decisione 2 maggio 2022 della Commissione giuridica in materia di assistenza

sociopsichiatrica (LASP) che ha respinto il ricorso interposto da RE 1 il 13

aprile 2022 contro la decisione 24 marzo 2022 dall’Autorità regionale di

protezione __________, che aveva mantenuto il suo ricovero a scopo di cura e

assistenza;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Da alcuni anni

l’Autorità regionale di protezione __________, (in seguito Autorità di

protezione) si sta occupando della situazione personale e famigliare di RE 1

(1965).

B. RE

1 è divorziato dal 2020 ed è padre di due

figlie, una maggiorenne e una seconda nata nel 2005 sulla quale esercita

l’autorità parentale congiuntamente alla madre ed ex moglie, che ne detiene la

custodia.

C. RE 1 è affetto da

un’importante dipendenza da alcool, causa di seri danni alla sua salute fisica,

tra cui il diabete di tipo II, un’avanzata cirrosi epatica e rischio

accresciuto di emorragie (varici esofagee). Quest’ultima condizione è di una

gravità tale da esporre l’interessato ad un acuto pericolo di vita in ogni

momento (cfr. certificato medico 15 maggio 2022 del Dr. med. __________) e l’abuso

etilico va ad aggravare questa condizione. Diversi episodi di intossicazione da

alcool hanno poi richiesto ricoveri ospedalieri, così come ripetuti interventi

da parte dell’Autorità di protezione.

D. Con decisione 17/22

settembre 2020 l’Autorità di protezione, con particolare riferimento all’abuso

etilico, ha ordinato il ricovero di RE 1 a scopo di perizia e di cura e

assistenza presso la Clinica __________, conferendo un mandato urgente per

l’allestimento di una perizia psichiatrica al Servizio psico-sociale (SPS) di __________.

In data 20 ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha poi revocato il ricovero di

RE 1 presso la Clinica __________, ordinandone il collocamento presso la

Clinica __________.

E. Con risoluzione 16/18

novembre 2020 l’Autorità di protezione ha revocato il ricovero a scopo di cura

e assistenza presso la Clinica psichiatrica cantonale di __________ a far tempo

dal trasferimento dell’interessato presso il Centro __________; avverso questa

misura RE 1 ha presentato un reclamo presso questa Camera in data 25/27

novembre 2020, sostenendo di non essere d’accordo con la suddetta decisione, in

quanto “l’isolamento individuale (…) porta inevitabilmente a malattie come

la solitudine, ecc.”, gravame accolto per quanto riguardava il dispositivo

in questione (inc. CDP 9.2020.161).

F. Mediante la predetta

risoluzione del 16/18 novembre 2020 l’Autorità di protezione, in via

supercautelare, ha inoltre istituito a favore di RE 1 una curatela di

rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio ai sensi degli artt.

394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC, nominando quale curatore il signor __________. I

compiti del curatore prevedono un sostegno soprattutto in ambito

dell’assistenza personale, con il compito di: “a) rappresentare

l’interessato per l’ammissione in una struttura residenziale/psichiatrica (cfr.

dispositivo sul ricovero) e regolare le questioni relative all’abitazione

attuale (__________), eventualmente disdicendo il relativo contratto e

sgomberando l’appartamento; b) se del caso, provvedere a una situazione

Considerandi

abitativa o a un alloggio adeguati e rappresentare l’interessato in tutti gli

atti necessari a questo proposito; c) se del caso, occuparsi dello stato di

salute dell’interessato e assicurargli una sufficiente assistenza medica, anche

rappresentarlo in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo; d) promuovere

il suo benessere sociale e rappresentarlo in tutti i provvedimenti necessari a

questo scopo; e) rappresentarlo nel disbrigo degli affari amministrativi, in

particolare anche nelle relazioni con autorità, uffici, banche, Posta,

assicurazioni (sociali), altri istituti e privati; f) rappresentarlo nel

disbrigo degli affari finanziari, in particolare amministrare con diligenza il

suo reddito e il suo patrimonio.” La decisione, rimasta incontestata, è cresciuta

in giudicato.

G. Nel frattempo e

ancora recentemente le condizioni fisiche aggravate di RE 1 hanno richiesto

ripetuti ricoveri ospedalieri, anche prolungati. Le patologie, sia fisiche che

psichiche, sono state descritte mediante referto medico del Dr. med. __________

del 17 febbraio 2022. Sentito anche il curatore, che si è espresso mediante

scritto 11 marzo 2022 in merito alla situazione del suo assistito, sulla base

delle segnalazioni pervenute in data 18 e 22 marzo 2022 dal Dr. med. __________,

l’Autorità di protezione ha convocato l’interessato ai fini di sentirlo in

merito ad un prospettato inserimento in una casa medicalizzata o in una casa di

riposo, così come a riguardo dell’istituzione di una curatela generale ex art.

398.

CC.

H. RE 1, sentito davanti

all’Autorità di protezione in data 24 marzo 2022, si è fermamente opposto

all’adozione di tali misure.

I. Con risoluzione n.

274.

del 24 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela di

rappresentanza con gestione dei beni a favore dell’interessato (dispositivo n.

1) e ha istituito una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC (dispositivo

n. 2), mentre è stato confermato __________ quale curatore generale

(dispositivo n. 3); l’Autorità di protezione ha inoltre statuito il ricovero

dell’interessato a scopo di cura e assistenza presso l’Ospedale __________ fino

al 30 marzo 2022 (dispositivo n. 7), e poi a partire da quest’ultima data, è

stato ordinato il trasferimento dell’interessato presso l’Istituto __________,

sempre ai fini di un ricovero a scopo di cura e assistenza (dispositivo n. 8). La

predetta decisione è stata resa immediatamente esecutiva e ad un eventuale

reclamo è stato preventivamente tolto l’effetto sospensivo (dispositivo n. 12).

A sostegno del

ricovero a scopo di cura e assistenza, oggetto della presente procedura,

l’Autorità di protezione ha considerato che RE 1 avrebbe “dimostrato di

compromettere i propri interessi dal punto di vista personale-medico e

finanziario”, opponendosi alle cure intese ad un miglioramento duraturo

della propria situazione. L’accordo preso ai fini di permettere un rientro al

proprio domicilio in seguito al precedente ricovero coatto, sarebbe stato solo

di facciata visto che l’interessato avrebbe poi interrotto il progetto

rifiutando i vari sostegni necessari. Egli soffrirebbe inoltre di problemi di

dipendenza e di un disturbo psichiatrico e rifiuterebbe cure adeguate (psichiatriche,

della dipendenza, pasti a domicilio e altro), mentre persino durante i vari

mesi di degenza presso la Clinica psichiatrica cantonale non sarebbe stato in

grado di mantenere l’astinenza. L’Autorità di protezione ha altresì rilevato

che dal mese di gennaio 2022 si sono susseguite cadute, vari ricoveri

ospedalieri e le condizioni fisiche si sarebbero aggravate imponendo un

trattamento in cure intensive. Il tasso di alcolemia pari a 3.17‰ al momento

del relativo ricovero ospedaliero dimostrerebbe inoltre la ricaduta nel consumo

e nell’abuso di alcool. L’Autorità di protezione ha criticato il fatto che,

nonostante le richieste esplicite, non vi sarebbe stata la capacità di

trattenersi dal bere alcolici e neppure la disponibilità ad affidarsi a cure

Dispositivo

adeguate. Per questi motivi ha ritenuto che, ai fini di limitare il danno alla

salute sia fisico sia psichico, dovesse ordinare il suo ricovero, affinché da

una parte potesse ricevere le cure e i pasti adeguati al suo stato di salute e

dall’altra parte venisse contenuto il consumo etilico evitando i conseguenti

danni. L’Autorità di protezione ha in particolare evidenziato come

l’interessato abbia rifiutato di aderire ai provvedimenti proposti, i quali non

sarebbero quindi più sufficienti per tutelarlo, ragione per la quale il

ricovero risulterebbe necessario ed adeguato. L’Istituto __________, che dispone

di un reparto specifico per pazienti psichiatrici, è stato ritenuto quale

struttura idonea per fornire la cura e l’assistenza necessarie nel caso

concreto. L’Autorità di protezione ha infine rilevato di aver basato la

decisione sui pareri espressi dal Dr. med. __________ del Servizio

psico-sociale, __________.

J. Contro quest’ultima

decisione è insorto RE 1: da una parte mediante reclamo 25 aprile 2022 alla

scrivente Camera di protezione avverso i dispositivi istituenti la curatela

generale nei suoi confronti (procedura separata, tutt’ora pendente, inc. CDP

9.2022.61), e dall’altro canto mediante ricorso 4 aprile 2022 alla Commissione

giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (in seguito Commissione

giuridica LASP) avverso il ricovero a scopo di cura ed assistenza, procedura

oggetto del reclamo qui in esame.

K. Mediante quest’ultimo

ricorso del 4 aprile 2022 presentato alla Commissione giuridica LASP (Legge

sull’assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999), RE 1 ha postulato la

sua dimissione dall’Istituto __________, con prescrizione di un adeguato

trattamento ambulatoriale. Il ricorrente ha anzitutto rilevato che il ricovero

coatto contrasterebbe i principi della sussidiarietà e proporzionalità, in

quanto un suo eventuale bisogno di trattamento potrebbe venirgli garantito in

forma ambulatoriale. Anche l’idoneità della struttura è stata decisamente

contestata. Secondo il ricorrente l’Autorità di protezione avrebbe omesso di

ordinare l’espletamento di una perizia, incorrendo così in una violazione del

diritto. Il ricorrente ha contestualmente presentato un’istanza di restituzione

dell’effetto sospensivo e una domanda di concessione del gratuito patrocinio.

L. Con osservazioni 11

aprile 2022 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione

impugnata e quindi nell’ordine del ricovero, rilevando che l’interessato avrebbe

scarsa critica della propria situazione e che già in passato egli aveva

affermato di essere disposto ad accettare aiuti ambulatoriali per poi “sfuggire

alle cure per la sua salute e di fatto all’astinenza”. L’Autorità di

protezione ha ribadito come il ricorrente non si sarebbe confrontato con la

gravità attuale della situazione e avrebbe peraltro fatto riferimento a

rapporti superati, poiché datati del 2021. Inutili sarebbero inoltre risultati

i tentativi di indurlo a controlli regolari, anche per accertarsi del suo stato

di salute e dell’astinenza, non essendovi stata un'adesione concreta e fattiva

ad una presa a carico ambulatoriale, ciò che comporta condizioni di salute preoccupanti

e che ne mettono in pericolo la vita, come dimostrano i ripetuti e ravvicinati ricoveri

avvenuti nel 2022. L’Autorità di protezione ha inoltre ribadito l’idoneità

dell’istituto scelto, che sarebbe in grado di sostenere l’interessato per le

cure necessarie.

M. Il ricorrente è stato

sentito dinnanzi alla Commissione giuridica LASP in data 13 aprile 2022.

N. Con decisione 2

maggio 2022 la Commissione giuridica LASP ha respinto il ricorso di RE 1,

concludendo l’impossibilità di dimettere il paziente dalla clinica, ritenuto

che “non emerge quanto argomentato dal ricorrente, ossia una sua astinenza

da alcool, ma solo di qualche controllo effettuato nel mese di novembre 2021,

quando invece al momento del ricovero all’Ospedale __________, nel mese di

febbraio ancora presentava alcolemia, in quantità francamente esagerata così da

riconfermare la diagnosi di “uso incongruo di etile (doc. G). Pertanto, tenuto

conto degli ulteriori disturbi fisici e psichici di cui il paziente soffre, il

ricorso deve essere respinto.” La Commissione giuridica LASP ha deciso con

riferimento al rapporto peritale 26 aprile 2022 del Dr. med. __________, presa

di posizione ordinata dalla stessa Commissione in data 12 aprile 2022 ai fini

di valutare il prosieguo del collocamento in corso.

O. RE 1 è insorto contro

la predetta decisione presso questa Camera con reclamo 16 maggio 2022,

ribadendo la sua richiesta di dimissione dall’Istituto __________ e la

prescrizione di un adeguato trattamento ambulatoriale.

Il reclamante ha sostenuto

che il ricovero contro la sua volontà contrasterebbe con il principio di sussidiarietà

e proporzionalità, in quanto l’unica problematica rilevata “quale causa del

ricovero è stata una ricaduta nel consumo di alcool, senza alcuna comorbidità

psichiatrica”. Ciò risulterebbe evidente sulla base delle conclusioni a cui

è giunto il Dr. med. __________ (cfr. rapporto peritale del 18 febbraio 2022), secondo

le quali “l’unica misura consigliata è l’aggancio ad un servizio per le

dipendenze, posto come un ricovero avrebbe quale unico beneficio il

mantenimento forzato all’astinenza, tanto inutile e assurdo da aver portato la

sua stessa dr.ssa a proporre, proprio nell’ambito del ricovero, un consumo

moderato e limitato a un bicchiere di vino a pasti. Non è per contro indicata

una degenza in ambito psichiatrico.” Secondo il reclamante andrebbe

considerato il suo categorico rifiuto, in quanto a livello psicologico,

l’esecuzione della misura coatta rischierebbe di arrecargli molti più danni che

benefici, ciò che starebbe già avvenendo. L’istituto nel quale soggiorna, ovvero

una casa per anziani, non sarebbe peraltro idoneo per una persona di 57 anni di

età e non risulterebbe neppure qualificata per trattare le dipendenze (né a

livello organizzativo, né a livello del personale). Ne consegue che, una volta

dimesso, il rischio di recidiva non muterebbe, ragione per la quale una presa a

carico ambulatoriale, misurata, collaborativa e graduale come quella proposta

dalla Dr. med. __________, attuale medico curante del paziente, avrebbe ben

maggiori chances di risultare attuabile e sostenibile. Una condanna ad un

periodo lungo ed indeterminato in una casa di riposo contro la sua volontà,

solamente per impedirgli di consumare alcool, sarebbe altresì palesemente

sproporzionato e ingiusto, a maggior ragione considerato che egli non

metterebbe in pericolo nessuno. Visto che gli viene concesso di consumare un

bicchiere di vino ai pasti, su raccomandazione della sua medico curante,

sarebbe quindi dimostrato che nemmeno gli esperti medici accetterebbero il

fondamentalismo astinenziale imposto dall’Autorità di protezione.

A mente del ricorrente, la

censurata violazione del diritto da parte dell’Autorità di prime per non aver basato

la decisione su una valida perizia, non sarebbe stata sanata mediante quella

successivamente richiesta da parte della Commissione giuridica LASP al Dr. __________.

P. RE 1 è stato sentito

dallo scrivente giudice in data 10 giugno 2022 presso l’Istituto dove attualmente

è degente. Egli ha confermato il reclamo e quindi la sua opposizione al

ricovero in atto, ritenendo di trovarsi in uno stato di salute stabile. A suo

parere la struttura non sarebbe adatta alle sue aspettative, poiché si sente “vegetare”

e gli viene impedita un’adeguata vita sociale, considerandosi troppo giovane

per alloggiare assieme a pazienti affetti da demenza o simili disturbi

psichiatrici. Il reclamante ha quindi espresso il desiderio di tornare a

condurre una vita autonoma presso la propria abitazione, dove a suo avviso non

vi sarebbe alcun pericolo, né per sé, né per gli altri. Rispetto al consumo di

alcool, egli è convinto di poterlo limitare, come già avviene anche attualmente

all’interno della struttura, mentre non frequenterebbe comunque bar o ristoranti,

escludendo altresì di potersi trovare lontano da casa in stato alterato. Egli

ha rilevato di sapere a chi rivolgersi in caso di necessità, sia per ragioni

mediche acute, sia per un sostegno morale, e di essere pronto ad accogliere

aiuti in forma ambulatoriale e di sottoporsi ai relativi controlli, se necessari

a tal fine.

Considerato

in diritto

1. Ai sensi dell’art.

48 lett. f n. 8 LOG la Camera di protezione giudica, nella composizione di un

giudice unico, i reclami contro le decisioni della Commissione giuridica

istituita dalla Legge sull’assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 2 febbraio

1999. In virtù del principio della lex posterior, la competenza ricorsuale

contro le decisioni della Commissione giuridica LASP va dunque determinata

sulla base di tale norma, introdotta dal Parlamento cantonale con effetto dal

1° gennaio 2013, nonostante la mancata abrogazione dell’art. 50 cpv. 3 LASP,

che prevede ancora il rimedio del ricorso e la competenza del Tribunale

cantonale amministrativo.

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dalle norme federali (in particolare,

dall’art. 450e CC) occorre riferirsi alle disposizioni della LASP, benché allo

stadio attuale esse non siano ancora state adattate al più recente assetto giuridico

e istituzionale e, in via sussidiaria, alla legge sulla promozione della salute

e il coordinamento sanitario, come pure alla legge di procedura per le cause

amministrative (LPAmm) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del

diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2. Ai sensi dell’art.

426 CC, una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità mentale

o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata in un istituto

idoneo se le cure o l’assistenza necessarie non possono esserle prestate

altrimenti (cpv. 1). L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro

protezione devono essere considerati (cpv. 2). L’interessato è dimesso non

appena le condizioni per il ricovero non siano più adempiute (cpv. 3).

L’interessato o una persona a lui vicina può chiedere la dimissione in ogni

tempo; la decisione su questa richiesta è presa senza indugio (cpv. 4).

2.1. A norma

dell’art. 428 CC l’Autorità di protezione è competente per ordinare il ricovero

e la dimissione (cpv. 2); in singoli casi può delegare all’istituto la

competenza in materia di dimissione (cpv. 2).

2.2. L’art. 426 CC richiede che siano soddisfatte le tre condizioni

cumulative, vale a dire una causa di collocamento (disturbo mentale, deficit

mentale o stato di grave abbandono), un bisogno di assistenza o trattamento che

non può essere fornito altrimenti e l'esistenza di un istituto appropriato

permettente di soddisfare le esigenze di assistenza della persona collocata o

di garantirgli le cure necessarie (Meier,

Droit de la protection de l'adulte, Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, n. 1189). Pertanto, il collocamento a scopo di

assistenza può essere deciso solo se, data una delle cause esaustivamente

menzionate nell'articolo 426 CC, la persona ha bisogno di assistenza personale,

ovvero la sua situazione richiede assistenza e gli è garantita la protezione in

senso stretto (DTF 134 III 289 consid. 4; Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physique et protection de l'Adulte, 2014, n. 1365, p. 596).

Considerata la gravità della misura adottata la decisione deve essere presa

sulla base della perizia di uno specialista (art. 450e cpv. 3 CC) (STF

2C_451/2020, consid. 8.2.1 del 9 giugno 2021, destinata a pubblicazione).

La

dottrina e la giurisprudenza del Tribunale federale specificano che il concetto

di “turba psichica” comprende tutte le patologie mentali riconosciute in

psichiatria, vale a dire psicosi e psicopatie che hanno cause fisiche o meno,

demenze, nonché dipendenze, in particolare alcolismo, tossicomania o

farmacodipendenza (cfr. STF 5A_374/2018 del 25.06.2018, consid. 4.2.1; 5A_717/ 2015 del

13.10.2015, consid. 4.1; 5A_497/2014 del 08.7.2014, consid. 4.1; Meier,

op.cit., n. 1192; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, 2012, n. 10.6, p. 245).

In

virtù del principio di proporzionalità, è inoltre necessario che la protezione

non possa essere garantita se non con una misura di collocamento, vale a dire che

altre misure, come l'aiuto del suo entourage, l’assistenza sociale o le

cure ambulatoriali siano o sembrino inefficaci. Il collocamento deve infatti

essere considerato come ultima ratio ed è pertanto necessario esaminare

tutte le misure alternative meno lesive della posizione giuridica

dell'interessato (Meier, op. cit.,

n. 1199; COPMA, op. cit., N. 10.7, p. 245 s.). Tenuto conto del principio di

proporzionalità, una delle condizioni legali per il collocamento è quindi che

l'assistenza o le cure necessarie non possano essere fornite altrimenti. In

particolare ciò può verificarsi quando la persona interessata non abbia

coscienza della sua malattia e della necessità di ricovero (DTF 140 III 101 consid. 6.2.3 e riferimenti; STF 5A_634 / 2016 del 21.09.2016, consid. 3.1) o che il suo benessere

necessiti di un trattamento in istituto, che può avere successo solo se sia

assicurato senza interruzioni (STF 5A_652/2016 del 15 dicembre 2016, consid.

2.2). Il perito specialista nel suo rapporto deve indicare se, in base al

bisogno di protezione dell’interessato, il collocamento o il mantenimento in

istituto è indispensabile, o se l’assistenza o il trattamento necessario

potrebbero essere forniti ambulatorialmente; il rapporto peritale indicherà

anche se la persona interessata sembra, in modo credibile, prendere coscienza

della sua malattia e della necessità delle cure (STF 2C_451/2020, consid. 8.2.1

del 9 giugno 2021, destinata a pubblicazione).

La

terza condizione posta dall’art. 426 CC è l’esistenza di un istituto idoneo che

permetta di soddisfare il bisogno di assistenza della persona interessata e di

fornire il trattamento necessario (cfr. Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 666, p.

302; Steinauer/Fountoulakis, op.

cit., nn. 1358 ss, pp. 594 ss). Il perito specialista deve indicare nel suo

referto se esiste un istituto appropriato e, nell’affermativa, per quale motivo

l’istituto proposto entra effettivamente in considerazione (STF 2C_451/2020, consid. 8.2.1 del 9 giugno 2021,

destinata a pubblicazione). In relazione alla nozione di “istituto idoneo”

il Tribunale federale ha avuto modo di indicare che deve trattarsi di

un’istituzione in grado di soddisfare i bisogni essenziali con le risorse

organizzative e umane di cui dispone per l’esigenza di cure dell’interessato

(cfr. DTF 114 II 213, consid. 7; 112 II

486 consid. 4c; STF 5A_500/2014 dell’8 luglio 2014 consid. 4; 5A_257/2015 del

23 aprile 2015 consid. 3; 2C_451/2020,

consid. 8.2.1 del 9 giugno 2021); “idoneo”

non significa tuttavia “ideale” o “ottimale” (Meier, Droit de protection de l’adulte, Ginevra/Zurigo/Basilea

2016, n. 1203, con riferimenti ivi

citati).

2.3. In

virtù dell’art. 431 CC, al più tardi sei mesi dopo l’inizio del ricovero,

l’Autorità di protezione accerta se le condizioni dello stesso sono ancora

adempiute e se l’istituto è ancora idoneo (cpv. 1). Nel corso dei sei mesi

seguenti effettua una seconda verifica. In seguito procede alla verifica quando

sia necessario, ma almeno una volta all’anno (cpv. 2).

3. Nel caso in

questione è accertato che RE 1 soffra di diverse patologie fisiche che

necessitano una stretta sorveglianza e cura medica, nonché di terapie farmacologiche

regolari. Inoltre, l’interessato è affetto da un’importante dipendenza da

alcool, la quale rappresenta una fonte di alto rischio per l’aggravamento acuto

della sua già precaria condizione fisica, a punto tale da mettere in pericolo

la sua vita (cfr. rapporti 17 e 24 febbraio 2022 del Dr. med. __________;

rapporto 26 aprile 2022 del Dr. med. __________; rapporto 15 maggio 2022 del

Dr. med. __________). L’interessato ha già subito diversi ricoveri coatti (anche

di durata prolungata), tutti dovuti alla sua dipendenza da alcool e sempre in concomitanza

con degli stati di intossicazione etilica acuta, di cui i più recenti presso la

Clinica psichiatrica cantonale di __________ dal 20 ottobre 2020 al 2 giugno

2021 e quello tutt’ora in atto già dal mese di gennaio 2022, prima presso

l’Ospedale __________ e poi dal 30 marzo 2022 presso l’Istituto __________. È

l’insieme di queste circostanze, segnatamente la ricaduta dell’interessato

nell’abuso etilico e il fallimento della presa a carico da parte del servizio

terapeutico ambulatoriale che ha portato l’Autorità di protezione a statuire in

data 24 marzo 2022 il ricovero a scopo di cura e assistenza oggetto del reclamo

qui in esame. L’Autorità di protezione ha ritenuto che l’interessato avrebbe

dimostrato di compromettere i propri interessi e la propria salute, rifiutando

le cure e i sostegni precedentemente offerti e ricadendo così in un ulteriore eccessivo

consumo di alcool. L’Autorità di protezione ha considerato che i provvedimenti

finora adottati e il margine di manovra lasciato all’interessato non sarebbero stati

sufficienti a tutelarlo, ritenendo che un nuovo ricovero coatto fosse quindi necessario

e adeguato. L’istituto __________, in quanto dispone anche di un reparto

specifico per pazienti psichiatrici, è stato quindi reputato idoneo rispetto ai

bisogni del paziente.

4. Va innanzitutto

esaminata la censura formale sollevata dal reclamante, secondo la quale il

ricovero ordinato non fosse sostenuto da una perizia di uno specialista, come esige

l’art. 450e cpv. 3 CC. Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha

indicato che le sue “conclusioni poggiano pure sui pareri espressi dal dr. __________,

Servizio psico-sociale __________” senza però meglio specificare di quale referto

si tratti, ciò che dal profilo delle chiare esigenze probatorie prescritte risulta

insufficiente. Ciononostante, dagli atti si evince che l’Autorità di protezione

ha debitamente raccolto e infine anche basato la decisione impugnata su ulteriori

valutazioni psichiatriche del tutto valide ai sensi della menzionata normativa

legale. Difatti, con scritto 17 marzo 2022 si è rivolta al Dr. med. __________

e al Dr. med. __________ del Servizio psico-sociale di __________, chiedendo a

questi specialisti in psichiatria di pronunciarsi in merito alla necessità del prospettato

ricovero in una casa medicalizzata, ovvero in una casa di riposo. Nella stessa

missiva l’Autorità di protezione ha espressamente indicato di aver già preso

atto della valutazione psichiatrica precedentemente stilata dallo stesso Dr.

med. __________ durante la degenza ospedaliera presso l’Ospedale __________ (ovvero

del referto del 18 febbraio 2022 allestito ai fini della rivalutazione di un

ricovero del paziente presso la Clinica psichiatrica cantonale). Inoltre,

mediante rapporto 24 febbraio 2022 indirizzato all’Autorità di protezione, il

Servizio psico-sociale, e per esso il Dr. med. __________, si è nuovamente espresso

in relazione ai problemi di dipendenza alcoolica dell’interessato, con

riferimento specifico al ricovero a scopo di cure e assistenza in atto. Lo

stesso specialista ha rilasciato un ulteriore rapporto medico in data 24 marzo

2022. Pertanto, di fronte alla citata documentazione, risulta che l’Autorità di

protezione abbia proceduto in ossequio dell’art. 450e cpv. 3 CC, disponendo di

accertamenti psichiatrici necessari che, sebbene non formalmente qualificati

quali perizie, rappresentano delle sufficienti valutazioni specialistiche nel

senso prescritto dalla norma. La relativa censura sollevata dal reclamante va

pertanto respinta.

5. Ora, per quanto

attiene al merito, occorre valutare se la situazione in cui versa RE 1 è tale

da richiedere un ricovero a scopo di cura e assistenza nei termini stabiliti

dall’Autorità di protezione mediante la decisione impugnata, rispettivamente se

nel caso concreto sono adempiute le condizioni poste dall’art. 426 CC per l’imposizione

di una tale misura.

5.1. Dalla documentazione

medica agli atti emerge palesemente che RE 1 soffre di dipendenza alcoolica con

conseguenti danni alla sua salute fisica, condizione che ha richiesto già

diversi ricoveri coatti ospedalieri così come numerosi interventi e misure di

protezione a suo favore, tra le quali infine il ricovero a scopo di cura e

assistenza contestato. Il bisogno di assistenza e di sostegno è acclarato e

nemmeno il reclamante lo nega. Tuttavia, essendo il ricovero stato ordinato a

tempo indeterminato, va esaminata la misura sotto il profilo della proporzionalità,

a maggior ragione alla luce della chiara prognosi formulata dal Dr. med. __________

nei summenzionati rapporti del 17 e 24 febbraio 2022. Difatti, mediante valutazione

psichiatrica 17 febbraio 2022 lo specialista ha concluso che “l’esame

psichico sembra esente da rilevanti anomalie del pensiero, delle

sensopercezioni, dell’umore delle emozioni. Il problema principale sembra

essere rappresentato dalla dipendenza da alcool, essendovi quantomeno una giustificazione

e minimimazzione del potus. Essendo il paziente ricoverato da 5 settimane, egli

risulta al momento astinente da alcool e quindi anche disintossicato. Persiste

un rischio di recidiva di abuso etilico, con possibili conseguenze di tipo

medico. Ciononostante, non risulta indicato proseguire la degenza in ambito

psichiatrico, dal momento che l’unico tipo di beneficio atteso sarebbe il mantenimento

forzato dell’astinenza. La reclusione non rappresenta una soluzione sostenibile

a lungo termine e al momento della dimissione il rischio di recidiva sarebbe

ugualmente presente. Sussiste insomma un rischio per la salute del paziente che

non può essere eliminato neanche con lungodegenze in ambiente psichiatrico. Dal

momento che il paziente si dice favorevole a una presa a carico ambulatoriale,

suggerisco di contattare il Servizio __________ per riformulare una

presa a carico. In caso di impossibilità per motivi logistici o altre

controindicazioni, anche il nostro Servizio può farsi carico del paziente con

una presa a carico multidisciplinare per organizzare una rete terapeutica (…).

Nel caso in questione non si rileva peraltro una patologia psichiatrica in

comorbidità e dunque l’aggancio ad un servizio per le dipendenze risulta

certamente la miglior opzione di cura in ambito ambulatoriale o residenziale.”

La stessa conclusione è poi riportata nel rapporto medico 24 febbraio 2022 del

Servizio psico-sociale di __________, redatto dallo stesso Dr. med. __________.

In modo apparentemente contraddittorio, con riferimento peraltro alla

situazione contingente legata all’urgenza della misura, lo stesso specialista,

mediante certificato 24 marzo 2022, si è peraltro espresso favorevolmente

all’inserimento dell’interessato in una casa medicalizzata o casa di riposo, con

riferimento al parere nel frattempo giunto da parte del curatore __________ in

data 11 marzo 2022, il quale ha riportato informazioni comunque già ben note al

curante. Come menzionato sopra, nella decisione impugnata, l’Autorità di

protezione ha omesso di fare riferimento specifico ai referti medici a disposizione,

limitandosi ad indicare genericamente che le sue conclusioni poggiano sui

pareri del Dr. med. __________. Così facendo l’Autorità di prime cure non ha adeguatamente

fatto fronte all’onere di motivare per quale motivo abbia ritenuto di potersi

scostare dai due pareri medici secondo i quali un ricovero dell’interessato non

risultava una soluzione sostenibile a lungo termine.

5.2. Il reclamante, sebbene

soffra di un’importante dipendenza dall’alcool, con conseguenti gravi danni

alla salute fisica, non risulta affetto da altre patologie psichiatriche o

debolezze mentali, tali da limitarne la capacità di discernimento in relazione

alla sua condizione fisica e alle conseguenze di tali abusi etilici. Il Dr.

med. __________, con certificato 15 maggio 2022, ha peraltro attestato che l’interessato

è consapevole della gravità delle sue condizioni di salute e delle possibili

complicazioni, dagli esiti potenzialmente fatali (con particolare riferimento

al rischio di emorragie improvvise). Lo stesso accertamento è stato fatto dalla

curante Dr. med. __________ mediante certificato medico 11 maggio 2022, nel

quale ha specificato che “Il signor RE 1 è ben cosciente di questo rischio

elevato”. Questa consapevolezza è emersa anche durante la sua audizione

davanti allo scrivente giudice in data 10 giugno 2022. Il fatto che egli fosse

affetto anche da un disturbo depressivo, rispettivamente che egli abbia in

passato esternato delle idee suicidali, appaiono a detta degli specialisti, in

particolare dall’attuale curante, Dr. med. __________ (cfr. certificato medico

11 maggio 2022: “A livello psichico soffre molto del fatto di non poter

decidere sulla sua vita. Vorrebbe poter incontrare le sue figlie liberamente e

poter andare a camminare col cane. Esprime in modo molto chiaro che vorrebbe

indietro la sua vita. Non dimostra, in questo senso, una tendenza alla

suicidalità”), quali condizioni legate principalmente alle conseguenze dei

ricoveri coatti ordinati e al fatto che l’interessato sia sempre stato e rimanga

fermamente contrario ad una qualsiasi forma di internamento. Proprio per tale

ragione era infatti stato revocato il ricovero presso la Clinica psichiatrica

cantonale di __________ nella primavera 2021, i medici curanti avendolo

reputato oramai “antiterapeutico” (cfr. decisione 31 maggio 2021 dell’Autorità

di protezione, nella quale viene citato il rapporto 16 marzo 2021 della Clinica

psichiatrica cantonale). L’assenza di un’ideazione anticonservativa e una

relativazione dello stato depressivo dell’interessato sono state altresì

attestate in data 30 marzo 2022 da parte del Servizio psico-sociale di __________,

chiamato a pronunciarsi a tal riguardo prima del trasferimento del paziente

presso l’Istituto __________. In occasione dell’audizione dinnanzi allo

scrivente giudice, RE 1 ha ribadito di sentirsi troppo giovane, all’età di 57

anni, per soggiornare in una casa di riposo insieme a pazienti anziani con

problemi di demenza o altri disturbi psichiatrici. Egli ha quindi riferito di

sentirsi “vegetare” siccome privato da ogni possibilità di avere una vita

sociale e di riprendere le sue abitudini domestiche e familiari. Interrogato sui

motivi del rifiuto a sottoporsi ai controlli etilometrici richiesti dall’Istituto

in occasione dei rientri dalle regolari passeggiate all’esterno della struttura,

egli ha dichiarato di sentirsi contrariato e infastidito da questo regime di

continui controlli e di non capirne il senso, non vedendo alcuna prospettiva

futura. Per contro, in vista di una sua eventuale dimissione, con un concreto

progetto al di fuori della struttura, egli si è dichiarato disposto a

sottoporsi a tali controlli (cfr. verbale di audizione 10 giugno 2022).

Alla luce delle

circostanze accertate, avendo l’interessato ben compreso la gravità della sua

situazione per quanto concerne il rischio che eventuali futuri abusi etilici comporterebbero

alla sua salute, nonché alla luce della chiara prognosi formulata dal Dr. med. __________

in data 17 e 24 febbraio 2022 (secondo cui sussiste un rischio per la salute

del paziente che non può essere eliminato neanche con lungodegenza in ambiente

psichiatrico, mentre al momento della dimissione il rischio della recidiva

sarebbe ugualmente presente) si deve concludere che un mantenimento del

ricovero a scopo di cura e assistenza a tempo indeterminato, ovvero a lungo

termine, risulta effettivamente sproporzionato.

In un primo momento, date

le gravi condizioni psicofisiche in cui versava l’interessato, un ricovero ospedaliero

ai fini di stabilizzare e disintossicare l’interessato risultava senz’altro

necessario. Alla luce dell’evolversi della situazione, attestata dai referti

medici agli atti, se ne deve ora concludere che il mantenimento di un regime

chiuso a tempo indeterminato è senz’altro sproporzionato e ingiustificato e non

può quindi trovare conferma. Su questo punto il ricorso va pertanto accolto.

5.3. Va peraltro rilevato

come il ricorrente, una volta dimesso dall’istituto, non potrà ritrovarsi

sprovvisto di adeguata protezione e di un concreto piano terapeutico

ambulatoriale a suo favore. È indubbio che sussista un bisogno permanente di

assistenza e cure, che andranno garantite con l’adozione di appropriate misure

da parte dell’Autorità di protezione.

A questo proposito occorre

ricordare che lo scopo principale del vigente diritto di protezione consiste

nel garantire il benessere della persona beneficiante di una misura: la

protezione degli adulti deve trovare un equilibrio tra libertà e assistenza,

visto che il diritto dell’essere umano all’autodeterminazione è e rimane

l’espressione fondamentale della sua dignità. Occorre quindi cercare

costantemente l’equilibrio tra bisogno di assistenza e salvaguardia della

libertà (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti,

diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006

pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6431). Di conseguenza, sempreché

l’interessato rimanga consapevole delle sue scelte, segnatamente sia cosciente

del fatto che un abuso di alcool potrebbe mettere in pericolo la sua vita (ciò

che ha dimostrato di aver compreso, cfr. certificato medico del Dr. __________),

e a condizione che le sue scelte non pregiudichino gli interessi di terzi, è

nel rispetto del diritto fondamentale all’autodeterminazione che bisogna

lasciare a RE 1 la scelta se condurre uno stile di vita più favorevole al suo

stato psico-fisico, rispettivamente se riprendere consumi eccessivi di alcool

che ne pregiudicano la salute.

È accertato e peraltro

incontestato che l’interessato necessiti di assistenza medica e infermieristica

continua e regolare, così come anche nel limite del possibile di un sostegno

psichiatrico: aiuti che gli devono essere garantiti anche al di fuori della

struttura in cui attualmente è degente e quindi attraverso un progetto

ambulatoriale presso il domicilio. Questi sostegni ambulatoriali sono

strettamente necessari anche al fine di garantire all’interessato una

conduzione di vita dignitosa, nella misura in cui sono atte ad evitare che egli

possa cadere in uno stato di abbandono, e ciò indipendentemente dalle scelte

che vorrà intraprendere rispetto al consumo di sostanze alcoliche.

Va quindi rilevato come,

in assenza di un tale progetto ambulatoriale, risulti al momento improponibile

l’immediata dimissione del paziente. Egli non sarebbe sin da ora in grado di

tutelare autonomamente la propria persona e lo stesso ricorrente ha infatti postulato

una dimissione dall’istituto solo dopo la prescrizione di un adeguato trattamento

ambulatoriale (cfr. petitum del gravame qui in esame).

5.4. Infine, occorre rilevare

che il progetto di astinenza totale, come quello prospettato dall’Autorità di

protezione mediante il ricovero impugnato, non ha comunque funzionato, né in

regime protetto presso la Clinica psichiatrica cantonale, né durante l’attuale

ricovero presso l’Istituto __________. L’interessato è comunque in qualche modo

riuscito a procurarsi delle bevande alcoliche, anche all’interno delle

strutture d’accoglienza e durante delle assenze provvisorie. Non va peraltro

trascurato il fatto che, presso l’attuale struttura di accoglienza e previo

avviso favorevole medico curante, al paziente è persino stato concesso di

consumare un bicchiere di vino al pasto. Tale approccio, meno intransigente e totalitario,

ha portato ad una migliore collaborazione e accettazione delle misure in corso.

Ai fini di una buona riuscita e di una migliore adesione dell’interessato al

piano di trattamento ambulatoriale, sarà quindi necessario prestare attenzione

al giusto equilibrio tra i desideri espressi dell’interessato rispetto ad una

conduzione di vita autonoma presso il proprio domicilio e la riconosciuta

necessità di sorveglianza ed assistenza medica per la tutela del suo benessere

psicofisico.

6. Tutto considerato, il

ricovero a scopo di cura e assistenza nei termini stabiliti mediante la

decisione impugnata risulta eccessivo rispetto alle condizioni in cui versa attualmente

il destinatario della misura coatta, eccessiva siccome in contrasto con il suo diritto

all’autodeterminazione, trattandosi di una persona capace di discernimento e

perfettamente consapevole dei rischi degli abusi etilici per il suo stato di

salute generale. Il reclamo è fondato e va pertanto accolto. Di conseguenza, conformemente

a quanto richiesto dal reclamante stesso e così come accertato mediante il

presente giudizio, una dimissione dall’istituto potrà avvenire non appena sarà

definito e messo in atto un concreto piano di trattamento ambulatoriale e di

supporto personale.

L’Autorità di protezione è

quindi tenuta, entro il 29 luglio 2022, ad attuare, insieme al curatore, quale

rappresentante terapeutico dell’interessato, un tale progetto, il quale dovrà

essere sottoposto all’interessato, che a sua volta è tenuto a collaborare,

nell’intento di realizzare una soluzione più conforme alle sue esigenze di

protezione.

7. Alla luce di quanto

precede, le censure del reclamante sono giustificate e meritano l’accoglimento.

Il ricovero a scopo di cura e assistenza ordinato mediante la decisione 24

marzo 2022 dell’Autorità di protezione va revocato a partire dalla data di

messa in atto del piano di trattamento ambulatoriale che l’Autorità di

protezione è tenuta ad allestire ed attuare entro il 29 luglio 2022.

8. Con l’emanazione

della presente sentenza di merito, l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo

è divenuta priva d’oggetto.

9. Gli

oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza,

ma viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali,

che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art.

47 cpv. 6 LPAmm).

10. RE 1 ha postulato di

essere messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto

al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a),

la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Risultando

ossequiate quest’ultime condizioni, la domanda può essere accolta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

accolto.

1.1. Gli atti sono

ritornati all’Autorità regionale di protezione __________ perché proceda ai

sensi dei considerandi.

2. Non si

prelevano né spese né tasse di giustizia.

3. La

domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio di RE 1 è accolta.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.