9.2022.77
Ricovero a scopo di assistenza - condizioni; equilibrio tra libertà e assistenza; diritto all'autodeterminazione
28 giugno 2022Italiano33 min
momento (cfr. certificato medico 15 maggio 2022 del Dr. med. __________) e l’abuso
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.77
Lugano
28 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 8 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire sul reclamo presentato in data 16/17 maggio 2022 da
RE
1
patr.
dall’avv. PR 1
contro
la
decisione 2 maggio 2022 della Commissione giuridica in materia di assistenza
sociopsichiatrica (LASP) che ha respinto il ricorso interposto da RE 1 il 13
aprile 2022 contro la decisione 24 marzo 2022 dall’Autorità regionale di
protezione __________, che aveva mantenuto il suo ricovero a scopo di cura e
assistenza;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Da alcuni anni
l’Autorità regionale di protezione __________, (in seguito Autorità di
protezione) si sta occupando della situazione personale e famigliare di RE 1
(1965).
B. RE
1 è divorziato dal 2020 ed è padre di due
figlie, una maggiorenne e una seconda nata nel 2005 sulla quale esercita
l’autorità parentale congiuntamente alla madre ed ex moglie, che ne detiene la
custodia.
C. RE 1 è affetto da
un’importante dipendenza da alcool, causa di seri danni alla sua salute fisica,
tra cui il diabete di tipo II, un’avanzata cirrosi epatica e rischio
accresciuto di emorragie (varici esofagee). Quest’ultima condizione è di una
gravità tale da esporre l’interessato ad un acuto pericolo di vita in ogni
momento (cfr. certificato medico 15 maggio 2022 del Dr. med. __________) e l’abuso
etilico va ad aggravare questa condizione. Diversi episodi di intossicazione da
alcool hanno poi richiesto ricoveri ospedalieri, così come ripetuti interventi
da parte dell’Autorità di protezione.
D. Con decisione 17/22
settembre 2020 l’Autorità di protezione, con particolare riferimento all’abuso
etilico, ha ordinato il ricovero di RE 1 a scopo di perizia e di cura e
assistenza presso la Clinica __________, conferendo un mandato urgente per
l’allestimento di una perizia psichiatrica al Servizio psico-sociale (SPS) di __________.
In data 20 ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha poi revocato il ricovero di
RE 1 presso la Clinica __________, ordinandone il collocamento presso la
Clinica __________.
E. Con risoluzione 16/18
novembre 2020 l’Autorità di protezione ha revocato il ricovero a scopo di cura
e assistenza presso la Clinica psichiatrica cantonale di __________ a far tempo
dal trasferimento dell’interessato presso il Centro __________; avverso questa
misura RE 1 ha presentato un reclamo presso questa Camera in data 25/27
novembre 2020, sostenendo di non essere d’accordo con la suddetta decisione, in
quanto “l’isolamento individuale (…) porta inevitabilmente a malattie come
la solitudine, ecc.”, gravame accolto per quanto riguardava il dispositivo
in questione (inc. CDP 9.2020.161).
F. Mediante la predetta
risoluzione del 16/18 novembre 2020 l’Autorità di protezione, in via
supercautelare, ha inoltre istituito a favore di RE 1 una curatela di
rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio ai sensi degli artt.
394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC, nominando quale curatore il signor __________. I
compiti del curatore prevedono un sostegno soprattutto in ambito
dell’assistenza personale, con il compito di: “a) rappresentare
l’interessato per l’ammissione in una struttura residenziale/psichiatrica (cfr.
dispositivo sul ricovero) e regolare le questioni relative all’abitazione
attuale (__________), eventualmente disdicendo il relativo contratto e
sgomberando l’appartamento; b) se del caso, provvedere a una situazione
Considerandi
abitativa o a un alloggio adeguati e rappresentare l’interessato in tutti gli
atti necessari a questo proposito; c) se del caso, occuparsi dello stato di
salute dell’interessato e assicurargli una sufficiente assistenza medica, anche
rappresentarlo in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo; d) promuovere
il suo benessere sociale e rappresentarlo in tutti i provvedimenti necessari a
questo scopo; e) rappresentarlo nel disbrigo degli affari amministrativi, in
particolare anche nelle relazioni con autorità, uffici, banche, Posta,
assicurazioni (sociali), altri istituti e privati; f) rappresentarlo nel
disbrigo degli affari finanziari, in particolare amministrare con diligenza il
suo reddito e il suo patrimonio.” La decisione, rimasta incontestata, è cresciuta
in giudicato.
G. Nel frattempo e
ancora recentemente le condizioni fisiche aggravate di RE 1 hanno richiesto
ripetuti ricoveri ospedalieri, anche prolungati. Le patologie, sia fisiche che
psichiche, sono state descritte mediante referto medico del Dr. med. __________
del 17 febbraio 2022. Sentito anche il curatore, che si è espresso mediante
scritto 11 marzo 2022 in merito alla situazione del suo assistito, sulla base
delle segnalazioni pervenute in data 18 e 22 marzo 2022 dal Dr. med. __________,
l’Autorità di protezione ha convocato l’interessato ai fini di sentirlo in
merito ad un prospettato inserimento in una casa medicalizzata o in una casa di
riposo, così come a riguardo dell’istituzione di una curatela generale ex art.
398.
CC.
H. RE 1, sentito davanti
all’Autorità di protezione in data 24 marzo 2022, si è fermamente opposto
all’adozione di tali misure.
I. Con risoluzione n.
274.
del 24 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela di
rappresentanza con gestione dei beni a favore dell’interessato (dispositivo n.
1) e ha istituito una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC (dispositivo
n. 2), mentre è stato confermato __________ quale curatore generale
(dispositivo n. 3); l’Autorità di protezione ha inoltre statuito il ricovero
dell’interessato a scopo di cura e assistenza presso l’Ospedale __________ fino
al 30 marzo 2022 (dispositivo n. 7), e poi a partire da quest’ultima data, è
stato ordinato il trasferimento dell’interessato presso l’Istituto __________,
sempre ai fini di un ricovero a scopo di cura e assistenza (dispositivo n. 8). La
predetta decisione è stata resa immediatamente esecutiva e ad un eventuale
reclamo è stato preventivamente tolto l’effetto sospensivo (dispositivo n. 12).
A sostegno del
ricovero a scopo di cura e assistenza, oggetto della presente procedura,
l’Autorità di protezione ha considerato che RE 1 avrebbe “dimostrato di
compromettere i propri interessi dal punto di vista personale-medico e
finanziario”, opponendosi alle cure intese ad un miglioramento duraturo
della propria situazione. L’accordo preso ai fini di permettere un rientro al
proprio domicilio in seguito al precedente ricovero coatto, sarebbe stato solo
di facciata visto che l’interessato avrebbe poi interrotto il progetto
rifiutando i vari sostegni necessari. Egli soffrirebbe inoltre di problemi di
dipendenza e di un disturbo psichiatrico e rifiuterebbe cure adeguate (psichiatriche,
della dipendenza, pasti a domicilio e altro), mentre persino durante i vari
mesi di degenza presso la Clinica psichiatrica cantonale non sarebbe stato in
grado di mantenere l’astinenza. L’Autorità di protezione ha altresì rilevato
che dal mese di gennaio 2022 si sono susseguite cadute, vari ricoveri
ospedalieri e le condizioni fisiche si sarebbero aggravate imponendo un
trattamento in cure intensive. Il tasso di alcolemia pari a 3.17‰ al momento
del relativo ricovero ospedaliero dimostrerebbe inoltre la ricaduta nel consumo
e nell’abuso di alcool. L’Autorità di protezione ha criticato il fatto che,
nonostante le richieste esplicite, non vi sarebbe stata la capacità di
trattenersi dal bere alcolici e neppure la disponibilità ad affidarsi a cure
Dispositivo
adeguate. Per questi motivi ha ritenuto che, ai fini di limitare il danno alla
salute sia fisico sia psichico, dovesse ordinare il suo ricovero, affinché da
una parte potesse ricevere le cure e i pasti adeguati al suo stato di salute e
dall’altra parte venisse contenuto il consumo etilico evitando i conseguenti
danni. L’Autorità di protezione ha in particolare evidenziato come
l’interessato abbia rifiutato di aderire ai provvedimenti proposti, i quali non
sarebbero quindi più sufficienti per tutelarlo, ragione per la quale il
ricovero risulterebbe necessario ed adeguato. L’Istituto __________, che dispone
di un reparto specifico per pazienti psichiatrici, è stato ritenuto quale
struttura idonea per fornire la cura e l’assistenza necessarie nel caso
concreto. L’Autorità di protezione ha infine rilevato di aver basato la
decisione sui pareri espressi dal Dr. med. __________ del Servizio
psico-sociale, __________.
J. Contro quest’ultima
decisione è insorto RE 1: da una parte mediante reclamo 25 aprile 2022 alla
scrivente Camera di protezione avverso i dispositivi istituenti la curatela
generale nei suoi confronti (procedura separata, tutt’ora pendente, inc. CDP
9.2022.61), e dall’altro canto mediante ricorso 4 aprile 2022 alla Commissione
giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (in seguito Commissione
giuridica LASP) avverso il ricovero a scopo di cura ed assistenza, procedura
oggetto del reclamo qui in esame.
K. Mediante quest’ultimo
ricorso del 4 aprile 2022 presentato alla Commissione giuridica LASP (Legge
sull’assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999), RE 1 ha postulato la
sua dimissione dall’Istituto __________, con prescrizione di un adeguato
trattamento ambulatoriale. Il ricorrente ha anzitutto rilevato che il ricovero
coatto contrasterebbe i principi della sussidiarietà e proporzionalità, in
quanto un suo eventuale bisogno di trattamento potrebbe venirgli garantito in
forma ambulatoriale. Anche l’idoneità della struttura è stata decisamente
contestata. Secondo il ricorrente l’Autorità di protezione avrebbe omesso di
ordinare l’espletamento di una perizia, incorrendo così in una violazione del
diritto. Il ricorrente ha contestualmente presentato un’istanza di restituzione
dell’effetto sospensivo e una domanda di concessione del gratuito patrocinio.
L. Con osservazioni 11
aprile 2022 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione
impugnata e quindi nell’ordine del ricovero, rilevando che l’interessato avrebbe
scarsa critica della propria situazione e che già in passato egli aveva
affermato di essere disposto ad accettare aiuti ambulatoriali per poi “sfuggire
alle cure per la sua salute e di fatto all’astinenza”. L’Autorità di
protezione ha ribadito come il ricorrente non si sarebbe confrontato con la
gravità attuale della situazione e avrebbe peraltro fatto riferimento a
rapporti superati, poiché datati del 2021. Inutili sarebbero inoltre risultati
i tentativi di indurlo a controlli regolari, anche per accertarsi del suo stato
di salute e dell’astinenza, non essendovi stata un'adesione concreta e fattiva
ad una presa a carico ambulatoriale, ciò che comporta condizioni di salute preoccupanti
e che ne mettono in pericolo la vita, come dimostrano i ripetuti e ravvicinati ricoveri
avvenuti nel 2022. L’Autorità di protezione ha inoltre ribadito l’idoneità
dell’istituto scelto, che sarebbe in grado di sostenere l’interessato per le
cure necessarie.
M. Il ricorrente è stato
sentito dinnanzi alla Commissione giuridica LASP in data 13 aprile 2022.
N. Con decisione 2
maggio 2022 la Commissione giuridica LASP ha respinto il ricorso di RE 1,
concludendo l’impossibilità di dimettere il paziente dalla clinica, ritenuto
che “non emerge quanto argomentato dal ricorrente, ossia una sua astinenza
da alcool, ma solo di qualche controllo effettuato nel mese di novembre 2021,
quando invece al momento del ricovero all’Ospedale __________, nel mese di
febbraio ancora presentava alcolemia, in quantità francamente esagerata così da
riconfermare la diagnosi di “uso incongruo di etile (doc. G). Pertanto, tenuto
conto degli ulteriori disturbi fisici e psichici di cui il paziente soffre, il
ricorso deve essere respinto.” La Commissione giuridica LASP ha deciso con
riferimento al rapporto peritale 26 aprile 2022 del Dr. med. __________, presa
di posizione ordinata dalla stessa Commissione in data 12 aprile 2022 ai fini
di valutare il prosieguo del collocamento in corso.
O. RE 1 è insorto contro
la predetta decisione presso questa Camera con reclamo 16 maggio 2022,
ribadendo la sua richiesta di dimissione dall’Istituto __________ e la
prescrizione di un adeguato trattamento ambulatoriale.
Il reclamante ha sostenuto
che il ricovero contro la sua volontà contrasterebbe con il principio di sussidiarietà
e proporzionalità, in quanto l’unica problematica rilevata “quale causa del
ricovero è stata una ricaduta nel consumo di alcool, senza alcuna comorbidità
psichiatrica”. Ciò risulterebbe evidente sulla base delle conclusioni a cui
è giunto il Dr. med. __________ (cfr. rapporto peritale del 18 febbraio 2022), secondo
le quali “l’unica misura consigliata è l’aggancio ad un servizio per le
dipendenze, posto come un ricovero avrebbe quale unico beneficio il
mantenimento forzato all’astinenza, tanto inutile e assurdo da aver portato la
sua stessa dr.ssa a proporre, proprio nell’ambito del ricovero, un consumo
moderato e limitato a un bicchiere di vino a pasti. Non è per contro indicata
una degenza in ambito psichiatrico.” Secondo il reclamante andrebbe
considerato il suo categorico rifiuto, in quanto a livello psicologico,
l’esecuzione della misura coatta rischierebbe di arrecargli molti più danni che
benefici, ciò che starebbe già avvenendo. L’istituto nel quale soggiorna, ovvero
una casa per anziani, non sarebbe peraltro idoneo per una persona di 57 anni di
età e non risulterebbe neppure qualificata per trattare le dipendenze (né a
livello organizzativo, né a livello del personale). Ne consegue che, una volta
dimesso, il rischio di recidiva non muterebbe, ragione per la quale una presa a
carico ambulatoriale, misurata, collaborativa e graduale come quella proposta
dalla Dr. med. __________, attuale medico curante del paziente, avrebbe ben
maggiori chances di risultare attuabile e sostenibile. Una condanna ad un
periodo lungo ed indeterminato in una casa di riposo contro la sua volontà,
solamente per impedirgli di consumare alcool, sarebbe altresì palesemente
sproporzionato e ingiusto, a maggior ragione considerato che egli non
metterebbe in pericolo nessuno. Visto che gli viene concesso di consumare un
bicchiere di vino ai pasti, su raccomandazione della sua medico curante,
sarebbe quindi dimostrato che nemmeno gli esperti medici accetterebbero il
fondamentalismo astinenziale imposto dall’Autorità di protezione.
A mente del ricorrente, la
censurata violazione del diritto da parte dell’Autorità di prime per non aver basato
la decisione su una valida perizia, non sarebbe stata sanata mediante quella
successivamente richiesta da parte della Commissione giuridica LASP al Dr. __________.
P. RE 1 è stato sentito
dallo scrivente giudice in data 10 giugno 2022 presso l’Istituto dove attualmente
è degente. Egli ha confermato il reclamo e quindi la sua opposizione al
ricovero in atto, ritenendo di trovarsi in uno stato di salute stabile. A suo
parere la struttura non sarebbe adatta alle sue aspettative, poiché si sente “vegetare”
e gli viene impedita un’adeguata vita sociale, considerandosi troppo giovane
per alloggiare assieme a pazienti affetti da demenza o simili disturbi
psichiatrici. Il reclamante ha quindi espresso il desiderio di tornare a
condurre una vita autonoma presso la propria abitazione, dove a suo avviso non
vi sarebbe alcun pericolo, né per sé, né per gli altri. Rispetto al consumo di
alcool, egli è convinto di poterlo limitare, come già avviene anche attualmente
all’interno della struttura, mentre non frequenterebbe comunque bar o ristoranti,
escludendo altresì di potersi trovare lontano da casa in stato alterato. Egli
ha rilevato di sapere a chi rivolgersi in caso di necessità, sia per ragioni
mediche acute, sia per un sostegno morale, e di essere pronto ad accogliere
aiuti in forma ambulatoriale e di sottoporsi ai relativi controlli, se necessari
a tal fine.
Considerato
in diritto
1. Ai sensi dell’art.
48 lett. f n. 8 LOG la Camera di protezione giudica, nella composizione di un
giudice unico, i reclami contro le decisioni della Commissione giuridica
istituita dalla Legge sull’assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 2 febbraio
1999. In virtù del principio della lex posterior, la competenza ricorsuale
contro le decisioni della Commissione giuridica LASP va dunque determinata
sulla base di tale norma, introdotta dal Parlamento cantonale con effetto dal
1° gennaio 2013, nonostante la mancata abrogazione dell’art. 50 cpv. 3 LASP,
che prevede ancora il rimedio del ricorso e la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo.
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dalle norme federali (in particolare,
dall’art. 450e CC) occorre riferirsi alle disposizioni della LASP, benché allo
stadio attuale esse non siano ancora state adattate al più recente assetto giuridico
e istituzionale e, in via sussidiaria, alla legge sulla promozione della salute
e il coordinamento sanitario, come pure alla legge di procedura per le cause
amministrative (LPAmm) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del
diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Ai sensi dell’art.
426 CC, una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità mentale
o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata in un istituto
idoneo se le cure o l’assistenza necessarie non possono esserle prestate
altrimenti (cpv. 1). L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro
protezione devono essere considerati (cpv. 2). L’interessato è dimesso non
appena le condizioni per il ricovero non siano più adempiute (cpv. 3).
L’interessato o una persona a lui vicina può chiedere la dimissione in ogni
tempo; la decisione su questa richiesta è presa senza indugio (cpv. 4).
2.1. A norma
dell’art. 428 CC l’Autorità di protezione è competente per ordinare il ricovero
e la dimissione (cpv. 2); in singoli casi può delegare all’istituto la
competenza in materia di dimissione (cpv. 2).
2.2. L’art. 426 CC richiede che siano soddisfatte le tre condizioni
cumulative, vale a dire una causa di collocamento (disturbo mentale, deficit
mentale o stato di grave abbandono), un bisogno di assistenza o trattamento che
non può essere fornito altrimenti e l'esistenza di un istituto appropriato
permettente di soddisfare le esigenze di assistenza della persona collocata o
di garantirgli le cure necessarie (Meier,
Droit de la protection de l'adulte, Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, n. 1189). Pertanto, il collocamento a scopo di
assistenza può essere deciso solo se, data una delle cause esaustivamente
menzionate nell'articolo 426 CC, la persona ha bisogno di assistenza personale,
ovvero la sua situazione richiede assistenza e gli è garantita la protezione in
senso stretto (DTF 134 III 289 consid. 4; Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physique et protection de l'Adulte, 2014, n. 1365, p. 596).
Considerata la gravità della misura adottata la decisione deve essere presa
sulla base della perizia di uno specialista (art. 450e cpv. 3 CC) (STF
2C_451/2020, consid. 8.2.1 del 9 giugno 2021, destinata a pubblicazione).
La
dottrina e la giurisprudenza del Tribunale federale specificano che il concetto
di “turba psichica” comprende tutte le patologie mentali riconosciute in
psichiatria, vale a dire psicosi e psicopatie che hanno cause fisiche o meno,
demenze, nonché dipendenze, in particolare alcolismo, tossicomania o
farmacodipendenza (cfr. STF 5A_374/2018 del 25.06.2018, consid. 4.2.1; 5A_717/ 2015 del
13.10.2015, consid. 4.1; 5A_497/2014 del 08.7.2014, consid. 4.1; Meier,
op.cit., n. 1192; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, 2012, n. 10.6, p. 245).
In
virtù del principio di proporzionalità, è inoltre necessario che la protezione
non possa essere garantita se non con una misura di collocamento, vale a dire che
altre misure, come l'aiuto del suo entourage, l’assistenza sociale o le
cure ambulatoriali siano o sembrino inefficaci. Il collocamento deve infatti
essere considerato come ultima ratio ed è pertanto necessario esaminare
tutte le misure alternative meno lesive della posizione giuridica
dell'interessato (Meier, op. cit.,
n. 1199; COPMA, op. cit., N. 10.7, p. 245 s.). Tenuto conto del principio di
proporzionalità, una delle condizioni legali per il collocamento è quindi che
l'assistenza o le cure necessarie non possano essere fornite altrimenti. In
particolare ciò può verificarsi quando la persona interessata non abbia
coscienza della sua malattia e della necessità di ricovero (DTF 140 III 101 consid. 6.2.3 e riferimenti; STF 5A_634 / 2016 del 21.09.2016, consid. 3.1) o che il suo benessere
necessiti di un trattamento in istituto, che può avere successo solo se sia
assicurato senza interruzioni (STF 5A_652/2016 del 15 dicembre 2016, consid.
2.2). Il perito specialista nel suo rapporto deve indicare se, in base al
bisogno di protezione dell’interessato, il collocamento o il mantenimento in
istituto è indispensabile, o se l’assistenza o il trattamento necessario
potrebbero essere forniti ambulatorialmente; il rapporto peritale indicherà
anche se la persona interessata sembra, in modo credibile, prendere coscienza
della sua malattia e della necessità delle cure (STF 2C_451/2020, consid. 8.2.1
del 9 giugno 2021, destinata a pubblicazione).
La
terza condizione posta dall’art. 426 CC è l’esistenza di un istituto idoneo che
permetta di soddisfare il bisogno di assistenza della persona interessata e di
fornire il trattamento necessario (cfr. Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 666, p.
302; Steinauer/Fountoulakis, op.
cit., nn. 1358 ss, pp. 594 ss). Il perito specialista deve indicare nel suo
referto se esiste un istituto appropriato e, nell’affermativa, per quale motivo
l’istituto proposto entra effettivamente in considerazione (STF 2C_451/2020, consid. 8.2.1 del 9 giugno 2021,
destinata a pubblicazione). In relazione alla nozione di “istituto idoneo”
il Tribunale federale ha avuto modo di indicare che deve trattarsi di
un’istituzione in grado di soddisfare i bisogni essenziali con le risorse
organizzative e umane di cui dispone per l’esigenza di cure dell’interessato
(cfr. DTF 114 II 213, consid. 7; 112 II
486 consid. 4c; STF 5A_500/2014 dell’8 luglio 2014 consid. 4; 5A_257/2015 del
23 aprile 2015 consid. 3; 2C_451/2020,
consid. 8.2.1 del 9 giugno 2021); “idoneo”
non significa tuttavia “ideale” o “ottimale” (Meier, Droit de protection de l’adulte, Ginevra/Zurigo/Basilea
2016, n. 1203, con riferimenti ivi
citati).
2.3. In
virtù dell’art. 431 CC, al più tardi sei mesi dopo l’inizio del ricovero,
l’Autorità di protezione accerta se le condizioni dello stesso sono ancora
adempiute e se l’istituto è ancora idoneo (cpv. 1). Nel corso dei sei mesi
seguenti effettua una seconda verifica. In seguito procede alla verifica quando
sia necessario, ma almeno una volta all’anno (cpv. 2).
3. Nel caso in
questione è accertato che RE 1 soffra di diverse patologie fisiche che
necessitano una stretta sorveglianza e cura medica, nonché di terapie farmacologiche
regolari. Inoltre, l’interessato è affetto da un’importante dipendenza da
alcool, la quale rappresenta una fonte di alto rischio per l’aggravamento acuto
della sua già precaria condizione fisica, a punto tale da mettere in pericolo
la sua vita (cfr. rapporti 17 e 24 febbraio 2022 del Dr. med. __________;
rapporto 26 aprile 2022 del Dr. med. __________; rapporto 15 maggio 2022 del
Dr. med. __________). L’interessato ha già subito diversi ricoveri coatti (anche
di durata prolungata), tutti dovuti alla sua dipendenza da alcool e sempre in concomitanza
con degli stati di intossicazione etilica acuta, di cui i più recenti presso la
Clinica psichiatrica cantonale di __________ dal 20 ottobre 2020 al 2 giugno
2021 e quello tutt’ora in atto già dal mese di gennaio 2022, prima presso
l’Ospedale __________ e poi dal 30 marzo 2022 presso l’Istituto __________. È
l’insieme di queste circostanze, segnatamente la ricaduta dell’interessato
nell’abuso etilico e il fallimento della presa a carico da parte del servizio
terapeutico ambulatoriale che ha portato l’Autorità di protezione a statuire in
data 24 marzo 2022 il ricovero a scopo di cura e assistenza oggetto del reclamo
qui in esame. L’Autorità di protezione ha ritenuto che l’interessato avrebbe
dimostrato di compromettere i propri interessi e la propria salute, rifiutando
le cure e i sostegni precedentemente offerti e ricadendo così in un ulteriore eccessivo
consumo di alcool. L’Autorità di protezione ha considerato che i provvedimenti
finora adottati e il margine di manovra lasciato all’interessato non sarebbero stati
sufficienti a tutelarlo, ritenendo che un nuovo ricovero coatto fosse quindi necessario
e adeguato. L’istituto __________, in quanto dispone anche di un reparto
specifico per pazienti psichiatrici, è stato quindi reputato idoneo rispetto ai
bisogni del paziente.
4. Va innanzitutto
esaminata la censura formale sollevata dal reclamante, secondo la quale il
ricovero ordinato non fosse sostenuto da una perizia di uno specialista, come esige
l’art. 450e cpv. 3 CC. Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha
indicato che le sue “conclusioni poggiano pure sui pareri espressi dal dr. __________,
Servizio psico-sociale __________” senza però meglio specificare di quale referto
si tratti, ciò che dal profilo delle chiare esigenze probatorie prescritte risulta
insufficiente. Ciononostante, dagli atti si evince che l’Autorità di protezione
ha debitamente raccolto e infine anche basato la decisione impugnata su ulteriori
valutazioni psichiatriche del tutto valide ai sensi della menzionata normativa
legale. Difatti, con scritto 17 marzo 2022 si è rivolta al Dr. med. __________
e al Dr. med. __________ del Servizio psico-sociale di __________, chiedendo a
questi specialisti in psichiatria di pronunciarsi in merito alla necessità del prospettato
ricovero in una casa medicalizzata, ovvero in una casa di riposo. Nella stessa
missiva l’Autorità di protezione ha espressamente indicato di aver già preso
atto della valutazione psichiatrica precedentemente stilata dallo stesso Dr.
med. __________ durante la degenza ospedaliera presso l’Ospedale __________ (ovvero
del referto del 18 febbraio 2022 allestito ai fini della rivalutazione di un
ricovero del paziente presso la Clinica psichiatrica cantonale). Inoltre,
mediante rapporto 24 febbraio 2022 indirizzato all’Autorità di protezione, il
Servizio psico-sociale, e per esso il Dr. med. __________, si è nuovamente espresso
in relazione ai problemi di dipendenza alcoolica dell’interessato, con
riferimento specifico al ricovero a scopo di cure e assistenza in atto. Lo
stesso specialista ha rilasciato un ulteriore rapporto medico in data 24 marzo
2022. Pertanto, di fronte alla citata documentazione, risulta che l’Autorità di
protezione abbia proceduto in ossequio dell’art. 450e cpv. 3 CC, disponendo di
accertamenti psichiatrici necessari che, sebbene non formalmente qualificati
quali perizie, rappresentano delle sufficienti valutazioni specialistiche nel
senso prescritto dalla norma. La relativa censura sollevata dal reclamante va
pertanto respinta.
5. Ora, per quanto
attiene al merito, occorre valutare se la situazione in cui versa RE 1 è tale
da richiedere un ricovero a scopo di cura e assistenza nei termini stabiliti
dall’Autorità di protezione mediante la decisione impugnata, rispettivamente se
nel caso concreto sono adempiute le condizioni poste dall’art. 426 CC per l’imposizione
di una tale misura.
5.1. Dalla documentazione
medica agli atti emerge palesemente che RE 1 soffre di dipendenza alcoolica con
conseguenti danni alla sua salute fisica, condizione che ha richiesto già
diversi ricoveri coatti ospedalieri così come numerosi interventi e misure di
protezione a suo favore, tra le quali infine il ricovero a scopo di cura e
assistenza contestato. Il bisogno di assistenza e di sostegno è acclarato e
nemmeno il reclamante lo nega. Tuttavia, essendo il ricovero stato ordinato a
tempo indeterminato, va esaminata la misura sotto il profilo della proporzionalità,
a maggior ragione alla luce della chiara prognosi formulata dal Dr. med. __________
nei summenzionati rapporti del 17 e 24 febbraio 2022. Difatti, mediante valutazione
psichiatrica 17 febbraio 2022 lo specialista ha concluso che “l’esame
psichico sembra esente da rilevanti anomalie del pensiero, delle
sensopercezioni, dell’umore delle emozioni. Il problema principale sembra
essere rappresentato dalla dipendenza da alcool, essendovi quantomeno una giustificazione
e minimimazzione del potus. Essendo il paziente ricoverato da 5 settimane, egli
risulta al momento astinente da alcool e quindi anche disintossicato. Persiste
un rischio di recidiva di abuso etilico, con possibili conseguenze di tipo
medico. Ciononostante, non risulta indicato proseguire la degenza in ambito
psichiatrico, dal momento che l’unico tipo di beneficio atteso sarebbe il mantenimento
forzato dell’astinenza. La reclusione non rappresenta una soluzione sostenibile
a lungo termine e al momento della dimissione il rischio di recidiva sarebbe
ugualmente presente. Sussiste insomma un rischio per la salute del paziente che
non può essere eliminato neanche con lungodegenze in ambiente psichiatrico. Dal
momento che il paziente si dice favorevole a una presa a carico ambulatoriale,
suggerisco di contattare il Servizio __________ per riformulare una
presa a carico. In caso di impossibilità per motivi logistici o altre
controindicazioni, anche il nostro Servizio può farsi carico del paziente con
una presa a carico multidisciplinare per organizzare una rete terapeutica (…).
Nel caso in questione non si rileva peraltro una patologia psichiatrica in
comorbidità e dunque l’aggancio ad un servizio per le dipendenze risulta
certamente la miglior opzione di cura in ambito ambulatoriale o residenziale.”
La stessa conclusione è poi riportata nel rapporto medico 24 febbraio 2022 del
Servizio psico-sociale di __________, redatto dallo stesso Dr. med. __________.
In modo apparentemente contraddittorio, con riferimento peraltro alla
situazione contingente legata all’urgenza della misura, lo stesso specialista,
mediante certificato 24 marzo 2022, si è peraltro espresso favorevolmente
all’inserimento dell’interessato in una casa medicalizzata o casa di riposo, con
riferimento al parere nel frattempo giunto da parte del curatore __________ in
data 11 marzo 2022, il quale ha riportato informazioni comunque già ben note al
curante. Come menzionato sopra, nella decisione impugnata, l’Autorità di
protezione ha omesso di fare riferimento specifico ai referti medici a disposizione,
limitandosi ad indicare genericamente che le sue conclusioni poggiano sui
pareri del Dr. med. __________. Così facendo l’Autorità di prime cure non ha adeguatamente
fatto fronte all’onere di motivare per quale motivo abbia ritenuto di potersi
scostare dai due pareri medici secondo i quali un ricovero dell’interessato non
risultava una soluzione sostenibile a lungo termine.
5.2. Il reclamante, sebbene
soffra di un’importante dipendenza dall’alcool, con conseguenti gravi danni
alla salute fisica, non risulta affetto da altre patologie psichiatriche o
debolezze mentali, tali da limitarne la capacità di discernimento in relazione
alla sua condizione fisica e alle conseguenze di tali abusi etilici. Il Dr.
med. __________, con certificato 15 maggio 2022, ha peraltro attestato che l’interessato
è consapevole della gravità delle sue condizioni di salute e delle possibili
complicazioni, dagli esiti potenzialmente fatali (con particolare riferimento
al rischio di emorragie improvvise). Lo stesso accertamento è stato fatto dalla
curante Dr. med. __________ mediante certificato medico 11 maggio 2022, nel
quale ha specificato che “Il signor RE 1 è ben cosciente di questo rischio
elevato”. Questa consapevolezza è emersa anche durante la sua audizione
davanti allo scrivente giudice in data 10 giugno 2022. Il fatto che egli fosse
affetto anche da un disturbo depressivo, rispettivamente che egli abbia in
passato esternato delle idee suicidali, appaiono a detta degli specialisti, in
particolare dall’attuale curante, Dr. med. __________ (cfr. certificato medico
11 maggio 2022: “A livello psichico soffre molto del fatto di non poter
decidere sulla sua vita. Vorrebbe poter incontrare le sue figlie liberamente e
poter andare a camminare col cane. Esprime in modo molto chiaro che vorrebbe
indietro la sua vita. Non dimostra, in questo senso, una tendenza alla
suicidalità”), quali condizioni legate principalmente alle conseguenze dei
ricoveri coatti ordinati e al fatto che l’interessato sia sempre stato e rimanga
fermamente contrario ad una qualsiasi forma di internamento. Proprio per tale
ragione era infatti stato revocato il ricovero presso la Clinica psichiatrica
cantonale di __________ nella primavera 2021, i medici curanti avendolo
reputato oramai “antiterapeutico” (cfr. decisione 31 maggio 2021 dell’Autorità
di protezione, nella quale viene citato il rapporto 16 marzo 2021 della Clinica
psichiatrica cantonale). L’assenza di un’ideazione anticonservativa e una
relativazione dello stato depressivo dell’interessato sono state altresì
attestate in data 30 marzo 2022 da parte del Servizio psico-sociale di __________,
chiamato a pronunciarsi a tal riguardo prima del trasferimento del paziente
presso l’Istituto __________. In occasione dell’audizione dinnanzi allo
scrivente giudice, RE 1 ha ribadito di sentirsi troppo giovane, all’età di 57
anni, per soggiornare in una casa di riposo insieme a pazienti anziani con
problemi di demenza o altri disturbi psichiatrici. Egli ha quindi riferito di
sentirsi “vegetare” siccome privato da ogni possibilità di avere una vita
sociale e di riprendere le sue abitudini domestiche e familiari. Interrogato sui
motivi del rifiuto a sottoporsi ai controlli etilometrici richiesti dall’Istituto
in occasione dei rientri dalle regolari passeggiate all’esterno della struttura,
egli ha dichiarato di sentirsi contrariato e infastidito da questo regime di
continui controlli e di non capirne il senso, non vedendo alcuna prospettiva
futura. Per contro, in vista di una sua eventuale dimissione, con un concreto
progetto al di fuori della struttura, egli si è dichiarato disposto a
sottoporsi a tali controlli (cfr. verbale di audizione 10 giugno 2022).
Alla luce delle
circostanze accertate, avendo l’interessato ben compreso la gravità della sua
situazione per quanto concerne il rischio che eventuali futuri abusi etilici comporterebbero
alla sua salute, nonché alla luce della chiara prognosi formulata dal Dr. med. __________
in data 17 e 24 febbraio 2022 (secondo cui sussiste un rischio per la salute
del paziente che non può essere eliminato neanche con lungodegenza in ambiente
psichiatrico, mentre al momento della dimissione il rischio della recidiva
sarebbe ugualmente presente) si deve concludere che un mantenimento del
ricovero a scopo di cura e assistenza a tempo indeterminato, ovvero a lungo
termine, risulta effettivamente sproporzionato.
In un primo momento, date
le gravi condizioni psicofisiche in cui versava l’interessato, un ricovero ospedaliero
ai fini di stabilizzare e disintossicare l’interessato risultava senz’altro
necessario. Alla luce dell’evolversi della situazione, attestata dai referti
medici agli atti, se ne deve ora concludere che il mantenimento di un regime
chiuso a tempo indeterminato è senz’altro sproporzionato e ingiustificato e non
può quindi trovare conferma. Su questo punto il ricorso va pertanto accolto.
5.3. Va peraltro rilevato
come il ricorrente, una volta dimesso dall’istituto, non potrà ritrovarsi
sprovvisto di adeguata protezione e di un concreto piano terapeutico
ambulatoriale a suo favore. È indubbio che sussista un bisogno permanente di
assistenza e cure, che andranno garantite con l’adozione di appropriate misure
da parte dell’Autorità di protezione.
A questo proposito occorre
ricordare che lo scopo principale del vigente diritto di protezione consiste
nel garantire il benessere della persona beneficiante di una misura: la
protezione degli adulti deve trovare un equilibrio tra libertà e assistenza,
visto che il diritto dell’essere umano all’autodeterminazione è e rimane
l’espressione fondamentale della sua dignità. Occorre quindi cercare
costantemente l’equilibrio tra bisogno di assistenza e salvaguardia della
libertà (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti,
diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006
pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6431). Di conseguenza, sempreché
l’interessato rimanga consapevole delle sue scelte, segnatamente sia cosciente
del fatto che un abuso di alcool potrebbe mettere in pericolo la sua vita (ciò
che ha dimostrato di aver compreso, cfr. certificato medico del Dr. __________),
e a condizione che le sue scelte non pregiudichino gli interessi di terzi, è
nel rispetto del diritto fondamentale all’autodeterminazione che bisogna
lasciare a RE 1 la scelta se condurre uno stile di vita più favorevole al suo
stato psico-fisico, rispettivamente se riprendere consumi eccessivi di alcool
che ne pregiudicano la salute.
È accertato e peraltro
incontestato che l’interessato necessiti di assistenza medica e infermieristica
continua e regolare, così come anche nel limite del possibile di un sostegno
psichiatrico: aiuti che gli devono essere garantiti anche al di fuori della
struttura in cui attualmente è degente e quindi attraverso un progetto
ambulatoriale presso il domicilio. Questi sostegni ambulatoriali sono
strettamente necessari anche al fine di garantire all’interessato una
conduzione di vita dignitosa, nella misura in cui sono atte ad evitare che egli
possa cadere in uno stato di abbandono, e ciò indipendentemente dalle scelte
che vorrà intraprendere rispetto al consumo di sostanze alcoliche.
Va quindi rilevato come,
in assenza di un tale progetto ambulatoriale, risulti al momento improponibile
l’immediata dimissione del paziente. Egli non sarebbe sin da ora in grado di
tutelare autonomamente la propria persona e lo stesso ricorrente ha infatti postulato
una dimissione dall’istituto solo dopo la prescrizione di un adeguato trattamento
ambulatoriale (cfr. petitum del gravame qui in esame).
5.4. Infine, occorre rilevare
che il progetto di astinenza totale, come quello prospettato dall’Autorità di
protezione mediante il ricovero impugnato, non ha comunque funzionato, né in
regime protetto presso la Clinica psichiatrica cantonale, né durante l’attuale
ricovero presso l’Istituto __________. L’interessato è comunque in qualche modo
riuscito a procurarsi delle bevande alcoliche, anche all’interno delle
strutture d’accoglienza e durante delle assenze provvisorie. Non va peraltro
trascurato il fatto che, presso l’attuale struttura di accoglienza e previo
avviso favorevole medico curante, al paziente è persino stato concesso di
consumare un bicchiere di vino al pasto. Tale approccio, meno intransigente e totalitario,
ha portato ad una migliore collaborazione e accettazione delle misure in corso.
Ai fini di una buona riuscita e di una migliore adesione dell’interessato al
piano di trattamento ambulatoriale, sarà quindi necessario prestare attenzione
al giusto equilibrio tra i desideri espressi dell’interessato rispetto ad una
conduzione di vita autonoma presso il proprio domicilio e la riconosciuta
necessità di sorveglianza ed assistenza medica per la tutela del suo benessere
psicofisico.
6. Tutto considerato, il
ricovero a scopo di cura e assistenza nei termini stabiliti mediante la
decisione impugnata risulta eccessivo rispetto alle condizioni in cui versa attualmente
il destinatario della misura coatta, eccessiva siccome in contrasto con il suo diritto
all’autodeterminazione, trattandosi di una persona capace di discernimento e
perfettamente consapevole dei rischi degli abusi etilici per il suo stato di
salute generale. Il reclamo è fondato e va pertanto accolto. Di conseguenza, conformemente
a quanto richiesto dal reclamante stesso e così come accertato mediante il
presente giudizio, una dimissione dall’istituto potrà avvenire non appena sarà
definito e messo in atto un concreto piano di trattamento ambulatoriale e di
supporto personale.
L’Autorità di protezione è
quindi tenuta, entro il 29 luglio 2022, ad attuare, insieme al curatore, quale
rappresentante terapeutico dell’interessato, un tale progetto, il quale dovrà
essere sottoposto all’interessato, che a sua volta è tenuto a collaborare,
nell’intento di realizzare una soluzione più conforme alle sue esigenze di
protezione.
7. Alla luce di quanto
precede, le censure del reclamante sono giustificate e meritano l’accoglimento.
Il ricovero a scopo di cura e assistenza ordinato mediante la decisione 24
marzo 2022 dell’Autorità di protezione va revocato a partire dalla data di
messa in atto del piano di trattamento ambulatoriale che l’Autorità di
protezione è tenuta ad allestire ed attuare entro il 29 luglio 2022.
8. Con l’emanazione
della presente sentenza di merito, l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo
è divenuta priva d’oggetto.
9. Gli
oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza,
ma viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali,
che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art.
47 cpv. 6 LPAmm).
10. RE 1 ha postulato di
essere messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto
al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a),
la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Risultando
ossequiate quest’ultime condizioni, la domanda può essere accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
accolto.
1.1. Gli atti sono
ritornati all’Autorità regionale di protezione __________ perché proceda ai
sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano né spese né tasse di giustizia.
3. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio di RE 1 è accolta.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.