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Decisione

9.2022.78

Il dovere del curatore di documentare le spese vive sostenute; qualificazione delle presetazioni del curatore quale onorario vs. spese vive

21 marzo 2023Italiano16 min

decisione del 22 ottobre 2015 l’Autorità di protezione ha riconosciuto al curatore

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.78

Lugano

21 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’approvazione del rendiconto per l’anno 2021

giudicando

sul reclamo del 16 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

14/21 aprile 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Dal 24 ottobre 2001 PI

1 era al beneficio di una tutela volontaria ai sensi dell'art. 372 vCC,

trasformata poi per legge in curatela generale a partire dal 1° gennaio 2013 e

confermata mediante decisione 22 ottobre 2015 dall'Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo

subentrata alla Commissione tutoria. RE 1, che ha funto dapprima da tutore, è

stato confermato quale curatore generale.

B. Con la predetta

decisione del 22 ottobre 2015 l’Autorità di protezione ha riconosciuto al curatore

una mercede di fr. 40/h per un dispendio massimo di 60 ore annue. Il reclamo 6

novembre 2015 del curatore avverso la medesima decisione è stato accolto con

sentenza 22 marzo 2016 della scrivente Camera di protezione, avendo

quest’ultima approvato la pretesa del curatore per un aumento del dispendio

massimo annuo a 80 ore.

C. In data 28 gennaio

2022 il curatore ha presentato il rendiconto finanziario e il rapporto morale

inerenti il periodo di gestione dal 01.01.2021 al 31.12.2021, allegando la propria

nota mercede per complessivi fr. 3'900.– (di cui fr. 3'060.– quale onorario per

76,5 ore, fr. 228.– quale rimborso trasferte, fr. 52.– quale rimborso spese di

parcheggio, fr. 650.– quale rimborso spese varie).

D. Con decisione 21

aprile 2022 l’Autorità di protezione ha approvato il suddetto rendiconto,

riconoscendo al curatore l’onorario preteso di fr. 3'060.–, ma ammettendo un rimborso

spese di soli fr. 280.–, specificando che il curatore “dovrà produrre i

giustificativi dettagliati relativi alla richiesta di rimborso spese per CHF

650.–”.

E. Con missiva 22 aprile

2022 il curatore ha chiesto ragguagli all’Autorità di protezione inerente il

mancato riconoscimento delle spese pretese per fr. 650.–, allegando una

relativa distinta spese e precisando che, se questa gli fosse stata richiesta,

l’avrebbe già inoltrata.

F. L’11 maggio 2022, in

risposta al predetto scritto, l’Autorità di protezione ha ricordato che nella

decisione di approvazione del rendiconto sarebbe stato indicato l’obbligo del

curatore di giustificare le spese in questione. L’Autorità di protezione ha

richiamato la sentenza della Camera di protezione del 24 luglio 2014 (inc. CDP

9.2013.229) e osservato che la distinta spese prodotta non permetterebbe di

sapere come l’importo preteso di fr. 650.– fosse composto. Infine, l’Autorità

di protezione ha nuovamente invitato il curatore a presentare un elenco

dettagliato delle spese vive con i relativi giustificativi.

G. Il curatore è insorto

contro la decisione 21 aprile 2022 di approvazione del rendiconto mediante

reclamo 16 maggio 2022. Il reclamante ha rilevato che la distinta per il

rimborso spese sarebbe stata debitamente allegata al rendiconto, ritenendola

esaustiva. Il curatore ha evidenziato: “non posso calcolare quanto costa un

foglio per fotocopia, quanto tempo per telefono relativo al mio pupillo, quanto

tempo ci è voluto per registrare le operazioni ed archiviarle per presentare

all’ARP __________ o quanto tempo ho speso per andare alla __________ per

prelevare i soldi necessari per pagare le fatture, e quanto tempo ho impiegato

alla posta per poter pagare le fatture”. Secondo il reclamante un simile

conteggio non si giustifica in quanto implicherebbe un dispendio di tempo

sproporzionato all’importo preteso e contribuirebbe ad aumentare le spese. Il

curatore ha inoltre lamentato il fatto che in passato la stessa forma di

distinta sarebbe sempre stata accettata da parte dell’Autorità di protezione.

Il reclamante ha evidenziato di svolgere il suo compito di curatore nel miglior

modo e in riconoscenza della fiducia accordatagli da parte dei genitori del

curatelato, rilevando come questi fosse a lui legato. Il reclamante ha elencato

ulteriori interventi eseguiti ai fini del bene dell’interessato, svolti senza

chiedere nessun rimborso per tali azioni, chiedendo infine che gli vengano

riconosciute le spese per fr. 650.– per l’anno di gestione 2021.

H. Con osservazioni 2

giugno 2022 l’Autorità di protezione ha rilevato che, a partire dalla sentenza

24 luglio 2014 della Camera di protezione, i rendiconti sarebbero stati

approvati con l’indicazione «il curatore dovrà produrre i giustificativi

dettagliati relativi alla richiesta di rimborso spese indicato con “spese tel.,

postali, PC e ftc per CM, registrazioni fatture, prelevamenti banca e pagamenti

posta”», fatta eccezione per il rendiconto 2016, in cui la richiesta di

rimborso spese forfettario ammontava a CHF 200.– ed era stata ritenuta

adeguata. Secondo l’Autorità di protezione sarebbe stato il curatore che negli

anni avrebbe rinunciato a completare la documentazione accettando di

conseguenza la decurtazione delle spese non documentate. Secondo l’autorità di

prime cure, il curatore non avrebbe mai presentato un elenco dettagliato delle

spese vive sostenute; mancando la relativa documentazione, la richiesta di

rimborso spese del curatore risulterebbe pertanto ingiustificata. L’Autorità di

protezione ha proposto al curatore di applicare in futuro un importo

forfettario di rimborso spese simile a quello previsto dalla Legge

sull’assistenza giudiziaria.

I. Con replica 9 giugno

2022 il reclamante ha rilevato di essersi adoprato a non indicare una cifra

forfettaria per le spese varie, ma a giustificarle mediante una distinta delle

operazioni eseguite (con l’indicazione della data, del genere di operazione e

il relativo destinatario), avendo ritenuto che ciò fosse sufficiente. Egli ha

rimproverato all’Autorità di protezione di non aver specificato che le spese

gli sarebbero state riconosciute unicamente con la presentazione della relativa

documentazione e di non averlo precisato nelle precedenti risoluzioni. Inoltre,

il reclamante ha censurato che l’Autorità di protezione non applicherebbe la

medesima prassi a tutti i casi e che la curatela inerente PI 1 sarebbe trattata

diversamente, a suo avviso anche alla luce dei reclami presentati in passato.

Infine, il reclamante ha chiesto “una reformatio in pejus” mediante il

riconoscimento delle spese anche per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e

2020.

J. Con duplica 23

giugno 2022 l’Autorità di protezione ha ritenuto che il reclamante avrebbe

confuso le attività da conteggiare quale mercede e quale rimborso delle spese

vive. È stato evidenziato che nel caso in cui l’importo preteso di fr. 650.– venisse

calcolato quale mercede, sarebbero state superate le ore annue massime ammesse.

L’Autorità di protezione ha sottolineato di aver riconosciuto un importo di fr.

280.– (inerente le trasferte e il posteggio) quale rimborso spese, ma non la

richiesta forfettaria di fr. 650.– in quanto mancavano i giustificativi.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Giusta l'art. 404 CC

il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese

necessarie, pagati con i beni dell’interessato. In caso di curatore

professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1);

l’autorità di protezione degli adulti stabilisce l’importo del compenso. A tal

fine tiene conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti

conferiti al curatore (cpv. 2); i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione

e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli

stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato.

2.1

Ai sensi dell'art. 49

LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla

situazione patrimoniale del pupillo. In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno

diritto per le loro prestazioni a un compenso fissato dall’autorità di nomina,

nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità

di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo

presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di

indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione

all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può

chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno

(cpv. 4).

2.2

In virtù dell'art. 17

ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità

dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr.

40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare

tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo

lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con

autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il

costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove

indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).

2.3

Le spese (ad esempio

per telefono, veicolo, spese postali, pasti, ecc.) non sono incluse nel

compenso forfettario o nell’orario, ma devono essere rimborsate separatamente,

dietro presentazione di giustificativi, oppure anche in forma forfettaria

(COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, n. 6.45, pag. 194).

3.

Nel caso concreto,

le modalità di retribuzione del curatore erano state definite dapprima mediante

la decisione di istituzione della misura di protezione del 21 settembre 2001: “Al

tutore verrà versata un’indennità secondo quanto previsto dall’art. 18 LTut”,

dispositivo n. 5. Tale normativa prevedeva che “Se per l’adempimento di

compiti particolari s’impone il ricorso a persone con conoscenze professionali

specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a

quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività” (art. 18

cpv.1 vRTut). “L’onorario calcolato in base al precedente capoverso può

essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica” (art.

18.

cpv. 2 vRTut). Per quanto attiene in particolare al rimborso spese, l’art.

16.

vRTut stabiliva quanto segue: “I tutori, curatori, rappresentanti e

assistenti hanno diritto per le loro prestazioni ad una mercede fissata

dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese. Il riconoscimento

dell’indennità è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta

corredata dai giustificativi. La domanda di indennità ed il conteggio delle

spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il

rendiconto annuale. Il tutore può chiedere il rimborso delle spese o un

anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno”.

Nel caso in esame,

mediante sentenza 24 luglio 2014 della scrivente Camera di protezione (inc. CDP

9.2013.229), era stato definito che “Le spese vive sono da presentare in un

conteggio per approvazione in virtù dell’art. 16 cpv. 3 ROPMA”. Difatti, quest’ultima

normativa prescrive che “La domanda di indennità ed il conteggio delle spese

vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto

annuale”. Inoltre, la Camera di protezione aveva appurato che le spese

elencate dal curatore non erano chiare, stabilendo che “Un’eventuale

trascuranza in passato circa la suddetta presentazione del conteggio non

giustifica di perseverare in tale omissione”, invitando di conseguenza il

curatore a presentare una nota più specifica.

Successivamente, con la

decisione di adeguamento della misura di protezione del 22 ottobre 2015,

l’Autorità di protezione aveva citato l’applicazione della LOPMA e del ROPMA, norme

che definiscono i requisiti per la presentazione dei rendiconti e delle richieste

d’ indennizzo dei curatori.

Con la sentenza 22 marzo

2016, la scrivente Camera di protezione (inc. CDP 9.2015.192) si era infine pronunciata

in merito all’onorario e al dispendio orario annuo ammesso, mentre per quanto

concerne il rimborso spese, è stato ribadito che la richiesta di rimborso delle

spese vive andava “presentata puntualmente all’Autorità di protezione in un

conteggio per approvazione in virtù dell’art. 16 cpv. 3 ROPMA”.

3.1

Dalle sopraccitate

decisioni dell’Autorità di prime e di seconde cure si evincono in modo chiaro

le modalità prescritte per la presentazione della richiesta d’indennità del

curatore, in particolare l’obbligo di conteggiare e documentare le spese vive

pretese. Ciononostante, alla luce della documentazione prodotta da parte del

reclamante e del tenore delle sue argomentazioni (soprattutto quelle contenute nella

replica 9 giugno 2022), emerge effettivamente una sua confusione relativa alle

due posizioni di retribuzione, ossia quella inerente l’onorario e quella relativa

al rimborso delle spese vive. Il documento che il reclamante ha qualificato “distinta

spese”, allegato al reclamo quale doc. 2, non può infatti essere

considerato quale conteggio spese, trattandosi di un mero e vago elenco di

alcune singole operazioni (tra cui telefonate, due spedizioni postali di data 04.01.2021

e 26.01.2021, una risposta di posta elettronica di data 22.09.2021 e una

posizione inerente al “ritiro regalo PI 1” di data 20.05.2021). Tale

elenco è composto unicamente da una descrizione generica delle operazioni e

dalle relative date d’esecuzione, ma è privo di qualsiasi indicazione attinente

alla durata delle medesime. Per poter conteggiare le prestazioni quali rimborso

spese il curatore avrebbe dovuto indicare i relativi costi effettivi di

telefonia, rispettivamente i reali costi degli invii postali. D’altronde, se il

curatore avesse voluto far valere il tempo impiegato per tali prestazioni e pretendere

un relativo compenso, quest’ultimo avrebbe dovuto essere incluso nell’onorario

e non nell’ambito del rimborso spese, siccome si tratta di due posizioni

retributive separate.

3.2

In questo contesto

occorre rilevare che è sin dall’inizio del suo incarico che il curatore ha

omesso di presentare un conteggio relativo alle spese vive da rimborsare. In

ogni nota mercede presentata il curatore ha indicato una cifra approssimativa e

arrotondata, senza mai allegare un relativo conteggio o dei pezzi

giustificativi. Le uniche spese che il curatore ha sempre indicato in dettaglio

erano quelle inerenti le trasferte e i costi di posteggio. Nell’ambito delle

varie decisioni di approvazione dei rendiconti, a partire dalla sentenza 24

luglio 2014 della scrivente Camera di protezione, l’Autorità di protezione ha

sistematicamente informato il curatore sul relativo obbligo di giustificare le

sue pretese di rimborso spese. Ciò malgrado, il curatore non ha mai dato

seguito a tali richiami dell’Autorità di protezione (se non fino alla presente

sede di reclamo in cui egli ha prodotto una distinta spese che tuttavia risulta

insufficiente), così che l’Autorità di protezione non gli ha quindi riconosciuto

l’importo preteso. È vero che l’Autorità di protezione gli aveva riconosciuto

un rimborso spese nell’ambito dell’approvazione del rendiconto per l’anno 2016,

avendo ritenuto che la cifra indicata fosse comunque adeguata rispetto alla

mercede approvata. A questo proposito va rammentato che era la Camera di

protezione, mediante la predetta sentenza al punto 4, aveva segnalato al

curatore che “un’eventuale trascuranza in passato circa la presentazione del

conteggio non giustifica di perseverare in tale omissione”. Egli ha

comunque regolarmente accettato la decurtazione delle sue note per quanto

attiene al rimborso spese, non essendosi mai aggravato avverso le ultime

decisioni di approvazione, nelle quali l’Autorità di protezione aveva

espressamente motivato il mancato riconoscimento del rimborso delle spese vive

e richiamato il curatore alla presentazione dei relativi giustificativi.

Essendo quest’ultime decisioni cresciute in giudicato, esse non possono più

essere contestate. Inoltre, la pretesa avanzata dal reclamante nella replica 9

giugno 2022 tendente al riconoscimento delle spese (ridotte) per gli anni

passati dal 2015 al 2020 esula dalle competenze della Camera di protezione

quale autorità di reclamo ed è dunque irricevibile. Alla luce di quanto

precede, il mancato rimborso delle spese vive pretese dal curatore per fr.

650.– risulta pertanto giustificato, ragione per cui il reclamo deve essere

respinto.

4.

Si ritiene nondimeno

importante sottolineare che, né mediante la decisione impugnata, né con il

presente giudizio, viene in alcun modo criticato il più che lodabile operato

svolto da RE 1 a favore del suo curatelato PI 1. Si tratta unicamente di una correzione

degli aspetti contabili formali legati al rimborso spese preteso dal curatore.

Con la presente procedura ci si auspica di chiarire e formalizzare

definitivamente le modalità che permetteranno in futuro al curatore di

richiedere (e ottenere) un rimborso spese adeguato e congruo alle sue

giustificate prestazioni.

5.

Vista la difficoltà

che il curatore ha eccepito di riscontrare nella registrazione continua delle

spese vive sostenute, appare percorribile la proposta presentata dall’Autorità

di protezione in sede delle osservazioni del 2 giugno 2022 tendente ad

introdurre un sistema di rimborso spese forfettario in proporzione alla mercede

approvata. La questione esula però dalle competenze della scrivente Camera di

protezione nella presente sede di reclamo. Va osservato a titolo abbondanziale come

le parti potrebbero accordarsi in tal senso per la futura retribuzione del

curatore.

6.

Tasse e spese

seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.