9.2022.78
Il dovere del curatore di documentare le spese vive sostenute; qualificazione delle presetazioni del curatore quale onorario vs. spese vive
21 marzo 2023Italiano16 min
decisione del 22 ottobre 2015 l’Autorità di protezione ha riconosciuto al curatore
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.78
Lugano
21 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’approvazione del rendiconto per l’anno 2021
giudicando
sul reclamo del 16 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
14/21 aprile 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Dal 24 ottobre 2001 PI
1 era al beneficio di una tutela volontaria ai sensi dell'art. 372 vCC,
trasformata poi per legge in curatela generale a partire dal 1° gennaio 2013 e
confermata mediante decisione 22 ottobre 2015 dall'Autorità regionale di
protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo
subentrata alla Commissione tutoria. RE 1, che ha funto dapprima da tutore, è
stato confermato quale curatore generale.
B. Con la predetta
decisione del 22 ottobre 2015 l’Autorità di protezione ha riconosciuto al curatore
una mercede di fr. 40/h per un dispendio massimo di 60 ore annue. Il reclamo 6
novembre 2015 del curatore avverso la medesima decisione è stato accolto con
sentenza 22 marzo 2016 della scrivente Camera di protezione, avendo
quest’ultima approvato la pretesa del curatore per un aumento del dispendio
massimo annuo a 80 ore.
C. In data 28 gennaio
2022 il curatore ha presentato il rendiconto finanziario e il rapporto morale
inerenti il periodo di gestione dal 01.01.2021 al 31.12.2021, allegando la propria
nota mercede per complessivi fr. 3'900.– (di cui fr. 3'060.– quale onorario per
76,5 ore, fr. 228.– quale rimborso trasferte, fr. 52.– quale rimborso spese di
parcheggio, fr. 650.– quale rimborso spese varie).
D. Con decisione 21
aprile 2022 l’Autorità di protezione ha approvato il suddetto rendiconto,
riconoscendo al curatore l’onorario preteso di fr. 3'060.–, ma ammettendo un rimborso
spese di soli fr. 280.–, specificando che il curatore “dovrà produrre i
giustificativi dettagliati relativi alla richiesta di rimborso spese per CHF
650.–”.
E. Con missiva 22 aprile
2022 il curatore ha chiesto ragguagli all’Autorità di protezione inerente il
mancato riconoscimento delle spese pretese per fr. 650.–, allegando una
relativa distinta spese e precisando che, se questa gli fosse stata richiesta,
l’avrebbe già inoltrata.
F. L’11 maggio 2022, in
risposta al predetto scritto, l’Autorità di protezione ha ricordato che nella
decisione di approvazione del rendiconto sarebbe stato indicato l’obbligo del
curatore di giustificare le spese in questione. L’Autorità di protezione ha
richiamato la sentenza della Camera di protezione del 24 luglio 2014 (inc. CDP
9.2013.229) e osservato che la distinta spese prodotta non permetterebbe di
sapere come l’importo preteso di fr. 650.– fosse composto. Infine, l’Autorità
di protezione ha nuovamente invitato il curatore a presentare un elenco
dettagliato delle spese vive con i relativi giustificativi.
G. Il curatore è insorto
contro la decisione 21 aprile 2022 di approvazione del rendiconto mediante
reclamo 16 maggio 2022. Il reclamante ha rilevato che la distinta per il
rimborso spese sarebbe stata debitamente allegata al rendiconto, ritenendola
esaustiva. Il curatore ha evidenziato: “non posso calcolare quanto costa un
foglio per fotocopia, quanto tempo per telefono relativo al mio pupillo, quanto
tempo ci è voluto per registrare le operazioni ed archiviarle per presentare
all’ARP __________ o quanto tempo ho speso per andare alla __________ per
prelevare i soldi necessari per pagare le fatture, e quanto tempo ho impiegato
alla posta per poter pagare le fatture”. Secondo il reclamante un simile
conteggio non si giustifica in quanto implicherebbe un dispendio di tempo
sproporzionato all’importo preteso e contribuirebbe ad aumentare le spese. Il
curatore ha inoltre lamentato il fatto che in passato la stessa forma di
distinta sarebbe sempre stata accettata da parte dell’Autorità di protezione.
Il reclamante ha evidenziato di svolgere il suo compito di curatore nel miglior
modo e in riconoscenza della fiducia accordatagli da parte dei genitori del
curatelato, rilevando come questi fosse a lui legato. Il reclamante ha elencato
ulteriori interventi eseguiti ai fini del bene dell’interessato, svolti senza
chiedere nessun rimborso per tali azioni, chiedendo infine che gli vengano
riconosciute le spese per fr. 650.– per l’anno di gestione 2021.
H. Con osservazioni 2
giugno 2022 l’Autorità di protezione ha rilevato che, a partire dalla sentenza
24 luglio 2014 della Camera di protezione, i rendiconti sarebbero stati
approvati con l’indicazione «il curatore dovrà produrre i giustificativi
dettagliati relativi alla richiesta di rimborso spese indicato con “spese tel.,
postali, PC e ftc per CM, registrazioni fatture, prelevamenti banca e pagamenti
posta”», fatta eccezione per il rendiconto 2016, in cui la richiesta di
rimborso spese forfettario ammontava a CHF 200.– ed era stata ritenuta
adeguata. Secondo l’Autorità di protezione sarebbe stato il curatore che negli
anni avrebbe rinunciato a completare la documentazione accettando di
conseguenza la decurtazione delle spese non documentate. Secondo l’autorità di
prime cure, il curatore non avrebbe mai presentato un elenco dettagliato delle
spese vive sostenute; mancando la relativa documentazione, la richiesta di
rimborso spese del curatore risulterebbe pertanto ingiustificata. L’Autorità di
protezione ha proposto al curatore di applicare in futuro un importo
forfettario di rimborso spese simile a quello previsto dalla Legge
sull’assistenza giudiziaria.
I. Con replica 9 giugno
2022 il reclamante ha rilevato di essersi adoprato a non indicare una cifra
forfettaria per le spese varie, ma a giustificarle mediante una distinta delle
operazioni eseguite (con l’indicazione della data, del genere di operazione e
il relativo destinatario), avendo ritenuto che ciò fosse sufficiente. Egli ha
rimproverato all’Autorità di protezione di non aver specificato che le spese
gli sarebbero state riconosciute unicamente con la presentazione della relativa
documentazione e di non averlo precisato nelle precedenti risoluzioni. Inoltre,
il reclamante ha censurato che l’Autorità di protezione non applicherebbe la
medesima prassi a tutti i casi e che la curatela inerente PI 1 sarebbe trattata
diversamente, a suo avviso anche alla luce dei reclami presentati in passato.
Infine, il reclamante ha chiesto “una reformatio in pejus” mediante il
riconoscimento delle spese anche per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e
2020.
J. Con duplica 23
giugno 2022 l’Autorità di protezione ha ritenuto che il reclamante avrebbe
confuso le attività da conteggiare quale mercede e quale rimborso delle spese
vive. È stato evidenziato che nel caso in cui l’importo preteso di fr. 650.– venisse
calcolato quale mercede, sarebbero state superate le ore annue massime ammesse.
L’Autorità di protezione ha sottolineato di aver riconosciuto un importo di fr.
280.– (inerente le trasferte e il posteggio) quale rimborso spese, ma non la
richiesta forfettaria di fr. 650.– in quanto mancavano i giustificativi.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Giusta l'art. 404 CC
il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese
necessarie, pagati con i beni dell’interessato. In caso di curatore
professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1);
l’autorità di protezione degli adulti stabilisce l’importo del compenso. A tal
fine tiene conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti
conferiti al curatore (cpv. 2); i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione
e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli
stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato.
2.1
Ai sensi dell'art. 49
LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla
situazione patrimoniale del pupillo. In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno
diritto per le loro prestazioni a un compenso fissato dall’autorità di nomina,
nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità
di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo
presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di
indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione
all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può
chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno
(cpv. 4).
2.2
In virtù dell'art. 17
ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità
dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr.
40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare
tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo
lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con
autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il
costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove
indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).
2.3
Le spese (ad esempio
per telefono, veicolo, spese postali, pasti, ecc.) non sono incluse nel
compenso forfettario o nell’orario, ma devono essere rimborsate separatamente,
dietro presentazione di giustificativi, oppure anche in forma forfettaria
(COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, n. 6.45, pag. 194).
3.
Nel caso concreto,
le modalità di retribuzione del curatore erano state definite dapprima mediante
la decisione di istituzione della misura di protezione del 21 settembre 2001: “Al
tutore verrà versata un’indennità secondo quanto previsto dall’art. 18 LTut”,
dispositivo n. 5. Tale normativa prevedeva che “Se per l’adempimento di
compiti particolari s’impone il ricorso a persone con conoscenze professionali
specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a
quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività” (art. 18
cpv.1 vRTut). “L’onorario calcolato in base al precedente capoverso può
essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica” (art.
18.
cpv. 2 vRTut). Per quanto attiene in particolare al rimborso spese, l’art.
16.
vRTut stabiliva quanto segue: “I tutori, curatori, rappresentanti e
assistenti hanno diritto per le loro prestazioni ad una mercede fissata
dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese. Il riconoscimento
dell’indennità è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta
corredata dai giustificativi. La domanda di indennità ed il conteggio delle
spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il
rendiconto annuale. Il tutore può chiedere il rimborso delle spese o un
anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno”.
Nel caso in esame,
mediante sentenza 24 luglio 2014 della scrivente Camera di protezione (inc. CDP
9.2013.229), era stato definito che “Le spese vive sono da presentare in un
conteggio per approvazione in virtù dell’art. 16 cpv. 3 ROPMA”. Difatti, quest’ultima
normativa prescrive che “La domanda di indennità ed il conteggio delle spese
vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto
annuale”. Inoltre, la Camera di protezione aveva appurato che le spese
elencate dal curatore non erano chiare, stabilendo che “Un’eventuale
trascuranza in passato circa la suddetta presentazione del conteggio non
giustifica di perseverare in tale omissione”, invitando di conseguenza il
curatore a presentare una nota più specifica.
Successivamente, con la
decisione di adeguamento della misura di protezione del 22 ottobre 2015,
l’Autorità di protezione aveva citato l’applicazione della LOPMA e del ROPMA, norme
che definiscono i requisiti per la presentazione dei rendiconti e delle richieste
d’ indennizzo dei curatori.
Con la sentenza 22 marzo
2016, la scrivente Camera di protezione (inc. CDP 9.2015.192) si era infine pronunciata
in merito all’onorario e al dispendio orario annuo ammesso, mentre per quanto
concerne il rimborso spese, è stato ribadito che la richiesta di rimborso delle
spese vive andava “presentata puntualmente all’Autorità di protezione in un
conteggio per approvazione in virtù dell’art. 16 cpv. 3 ROPMA”.
3.1
Dalle sopraccitate
decisioni dell’Autorità di prime e di seconde cure si evincono in modo chiaro
le modalità prescritte per la presentazione della richiesta d’indennità del
curatore, in particolare l’obbligo di conteggiare e documentare le spese vive
pretese. Ciononostante, alla luce della documentazione prodotta da parte del
reclamante e del tenore delle sue argomentazioni (soprattutto quelle contenute nella
replica 9 giugno 2022), emerge effettivamente una sua confusione relativa alle
due posizioni di retribuzione, ossia quella inerente l’onorario e quella relativa
al rimborso delle spese vive. Il documento che il reclamante ha qualificato “distinta
spese”, allegato al reclamo quale doc. 2, non può infatti essere
considerato quale conteggio spese, trattandosi di un mero e vago elenco di
alcune singole operazioni (tra cui telefonate, due spedizioni postali di data 04.01.2021
e 26.01.2021, una risposta di posta elettronica di data 22.09.2021 e una
posizione inerente al “ritiro regalo PI 1” di data 20.05.2021). Tale
elenco è composto unicamente da una descrizione generica delle operazioni e
dalle relative date d’esecuzione, ma è privo di qualsiasi indicazione attinente
alla durata delle medesime. Per poter conteggiare le prestazioni quali rimborso
spese il curatore avrebbe dovuto indicare i relativi costi effettivi di
telefonia, rispettivamente i reali costi degli invii postali. D’altronde, se il
curatore avesse voluto far valere il tempo impiegato per tali prestazioni e pretendere
un relativo compenso, quest’ultimo avrebbe dovuto essere incluso nell’onorario
e non nell’ambito del rimborso spese, siccome si tratta di due posizioni
retributive separate.
3.2
In questo contesto
occorre rilevare che è sin dall’inizio del suo incarico che il curatore ha
omesso di presentare un conteggio relativo alle spese vive da rimborsare. In
ogni nota mercede presentata il curatore ha indicato una cifra approssimativa e
arrotondata, senza mai allegare un relativo conteggio o dei pezzi
giustificativi. Le uniche spese che il curatore ha sempre indicato in dettaglio
erano quelle inerenti le trasferte e i costi di posteggio. Nell’ambito delle
varie decisioni di approvazione dei rendiconti, a partire dalla sentenza 24
luglio 2014 della scrivente Camera di protezione, l’Autorità di protezione ha
sistematicamente informato il curatore sul relativo obbligo di giustificare le
sue pretese di rimborso spese. Ciò malgrado, il curatore non ha mai dato
seguito a tali richiami dell’Autorità di protezione (se non fino alla presente
sede di reclamo in cui egli ha prodotto una distinta spese che tuttavia risulta
insufficiente), così che l’Autorità di protezione non gli ha quindi riconosciuto
l’importo preteso. È vero che l’Autorità di protezione gli aveva riconosciuto
un rimborso spese nell’ambito dell’approvazione del rendiconto per l’anno 2016,
avendo ritenuto che la cifra indicata fosse comunque adeguata rispetto alla
mercede approvata. A questo proposito va rammentato che era la Camera di
protezione, mediante la predetta sentenza al punto 4, aveva segnalato al
curatore che “un’eventuale trascuranza in passato circa la presentazione del
conteggio non giustifica di perseverare in tale omissione”. Egli ha
comunque regolarmente accettato la decurtazione delle sue note per quanto
attiene al rimborso spese, non essendosi mai aggravato avverso le ultime
decisioni di approvazione, nelle quali l’Autorità di protezione aveva
espressamente motivato il mancato riconoscimento del rimborso delle spese vive
e richiamato il curatore alla presentazione dei relativi giustificativi.
Essendo quest’ultime decisioni cresciute in giudicato, esse non possono più
essere contestate. Inoltre, la pretesa avanzata dal reclamante nella replica 9
giugno 2022 tendente al riconoscimento delle spese (ridotte) per gli anni
passati dal 2015 al 2020 esula dalle competenze della Camera di protezione
quale autorità di reclamo ed è dunque irricevibile. Alla luce di quanto
precede, il mancato rimborso delle spese vive pretese dal curatore per fr.
650.– risulta pertanto giustificato, ragione per cui il reclamo deve essere
respinto.
4.
Si ritiene nondimeno
importante sottolineare che, né mediante la decisione impugnata, né con il
presente giudizio, viene in alcun modo criticato il più che lodabile operato
svolto da RE 1 a favore del suo curatelato PI 1. Si tratta unicamente di una correzione
degli aspetti contabili formali legati al rimborso spese preteso dal curatore.
Con la presente procedura ci si auspica di chiarire e formalizzare
definitivamente le modalità che permetteranno in futuro al curatore di
richiedere (e ottenere) un rimborso spese adeguato e congruo alle sue
giustificate prestazioni.
5.
Vista la difficoltà
che il curatore ha eccepito di riscontrare nella registrazione continua delle
spese vive sostenute, appare percorribile la proposta presentata dall’Autorità
di protezione in sede delle osservazioni del 2 giugno 2022 tendente ad
introdurre un sistema di rimborso spese forfettario in proporzione alla mercede
approvata. La questione esula però dalle competenze della scrivente Camera di
protezione nella presente sede di reclamo. Va osservato a titolo abbondanziale come
le parti potrebbero accordarsi in tal senso per la futura retribuzione del
curatore.
6.
Tasse e spese
seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.