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Decisione

9.2022.83

Mancata approvazione dei rapporti morali e dei rendiconti finanziari del curatore generale, mancato scarico per l’attività svolta, riduzione della remunerazione richiesta e non approvazione dei prelievi effettuati a titolo di acconto

19 settembre 2022Italiano20 min

2021 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni, di __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.83

Lugano

19 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda la custodia e le relazioni personali con la figlia

PI

1

giudicando

sul reclamo presentato il 23 maggio 2022 da RE 1 contro la decisione emessa il 21

aprile 2022 (ris. n. 704/2022 del 29 marzo 2022) dall'Autorità regionale di

protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1, nata il 2020, è

figlia di RE 1 e CO 2. I genitori non sono coniugati ed esercitano

congiuntamente l'autorità parentale.

B. Con scritto 26 aprile

2021 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni, di __________

(di seguito: UAP) ha segnalato la situazione della minore all’Autorità

regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione).

L’UAP esprimeva

preoccupazione con riferimento alla salute psichica di RE 1, già seguita dal Servizio

psico-sociale di __________ (di seguito: SPS) e oggetto di ricovero coatto,

postulando un intervento urgente dell’Autorità di protezione. In particolare,

l’UAP chiedeva di decretare il collocamento diurno della figlia PI 1 presso

l’asilo nido __________ (presso cui era già previsto un inserimento, nel

frattempo osteggiato dalla madre) e di valutare l’affidamento temporaneo

esclusivo della minore al padre CO 2, almeno fino allo stabilizzarsi delle condizioni

di salute della madre.

C. In data 11 maggio

2021 CO 2 ha presentato all’Autorità di protezione una richiesta cautelare

urgente, chiedendo che la figlia non fosse portata all’estero senza il suo

consenso. Il padre manifestava questa preoccupazione a fronte delle

dichiarazioni della compagna RE 1 – sempre ricoverata presso la Clinica

psichiatrica cantonale di __________ – che minacciava di portare a __________

la figlia PI 1 non appena dimessa. RE 1 è stata dimessa il 18 maggio 2022 dalla

Clinica.

D. In data 31 maggio

2021 i genitori di PI 1 sono stati sentiti in sede di udienza e hanno

confermato di aver posto fine alla loro convivenza. Con decisione cautelare del

giorno seguente (ris. n. 1451/2021 del 1° giugno 2021) l’Autorità di protezione

ha affidato la minore al padre CO 2, prevedendo che i genitori si accordino in

merito alle sue relazioni personali con la madre RE 1 a dipendenza

dell’evoluzione delle condizioni di salute di quest’ultima.

E. Dopo aver istruito la

fattispecie mediante richiesta di certificati medici e di rapporti all’UAP e

all’SPS e dopo aver sentito le parti nel corso dell’udienza tenutasi il 24

marzo 2022, con decisione 21 aprile 2022 (ris. n. 704/2022 del 29 marzo 2022) l’Autorità

di protezione ha affidato PI 1 per cura ed educazione al padre CO 2 ed ha

regolato le relazioni personali minime della minore con la madre RE 1, prevedendo

tre incontri settimanali, di cui due con pernottamento. I diritti di visita

sono stati assortiti da tre condizioni: per la famiglia, il mantenimento della

presa a carico presso l'UAP, per la madre, il mantenimento della presa a carico

presso l’SPS e il mantenimento di un buon compenso psicopatologico, la presenza

regolare ai controlli e l'assunzione regolare della terapia. Eventuali deroghe

concordate dai genitori dovranno tenere conto delle esigenze della figlia,

legate ad esempio all'età, allo stato di salute o motivi analoghi.

F. Con reclamo 23 maggio

2022 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendone la riforma. La

reclamante postula l’ottenimento della custodia condivisa della figlia PI 1, da

esercitarsi in forma alternata con il padre e soggetta alle condizioni già

dettate dall’Autorità di protezione per le relazioni personali (mantenimento

della presa a carico familiare presso l'UAP, mantenimento della presa a carico

della madre presso l’SPS e mantenimento di un buon compenso psicopatologico

della madre).

In via subordinata,

l’insorgente postula un ampliamento dei diritti di visita con la figlia, con

tre diritti di visita settimanali di cui due con pernottamento (dal martedì

dopo scuola fino al mercoledì mattina, il giovedì dopo scuola fino alle 20:00,

dal venerdì dopo scuola fino al sabato alle 20:00). RE 1 postula inoltre che

l’incarto venga retrocesso all’Autorità di protezione affinché vengano

effettuati ulteriori accertamenti (in particolare una perizia sulle capacità

genitoriali della madre) ed emanata una nuova decisione in relazione alla

custodia di PI 1.

La reclamante ha inoltre

postulato il conferimento dell’effetto sospensivo e di essere posta a beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

G. Nelle sue

osservazioni datate 14 giugno 2022 l’Autorità di protezione si è opposta al

reclamo, chiedendone la reiezione integrale e la conferma della decisione

impugnata. Anche CO 2, con osservazioni di pari data, ha postulato il respingimento

del gravame.

H. Con due separati

memoriali di replica, entrambi datati 6 luglio 2022,

RE 1 si è

riconfermata nelle proprie richieste di giudizio, contestando le argomentazioni

dell’Autorità di protezione e di CO 2.

I. Con scritto 21

luglio 2022 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare alla

presentazione di una duplica, riconfermandosi nella decisione impugnata. Nella

sua duplica 22 luglio 2022 CO 2 ha ribadito le proprie argomentazioni a

sostegno della decisione impugnata così come la sua richiesta di reiezione del

reclamo.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi,

in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare

alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza

dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,

in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450f CC).

2.

RE 1 chiede in via

preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo.

Ai sensi dell’art.

450c CC il reclamo ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di protezione

degli adulti o l’autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti. Nel caso

concreto, l’effetto sospensivo non è stato levato né dall’Autorità di

protezione nel giudizio impugnato, né successivamente da questo giudice. La

richiesta della reclamante si rivela dunque priva di oggetto.

3.

Nel suo reclamo RE 1

postula l’ottenimento della custodia condivisa della figlia PI 1, da

esercitarsi in forma alternata con il padre e soggetta alle condizioni già

dettate dall’Autorità di protezione per le relazioni personali.

3.1

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha ricordato che i genitori, terminata la

loro convivenza, non hanno raggiunto alcun accordo in merito alla custodia di PI

1.

e ha considerato che la possibilità di attribuire la custodia (esclusiva o

congiunta) della minore a RE 1 doveva essere valutata alla luce delle

condizioni di salute di quest’ultima. A seguito del ricovero coatto presso la Clinica

psichiatrica cantonale, a RE 1 è stato diagnosticato un “disturbo affettivo

bipolare, episodio maniacale con sintomi psicotici in atto (ICD-10: F31.2)”

e un “consumo di THC e craving per la sostanza (ICD-10: F12.2)” (pag.

4-5). L’autorità di prime cure ha osservato che la diagnosi ricevuta e la relativa

presa a carico “è relativamente recente”, e che “non è ad oggi

dimostrato che la terapia attuale possa garantire una stabilità psichica a

medio-lungo termine” (sentenza impugnata, pag. 5). Vista la giovane età di PI

1.

e il relativo bisogno di accudimento, l’Autorità di protezione ha considerato

che se “le condizioni di salute psichica della madre RE 1 subissero un

peggioramento”, ciò andrebbe “inevitabilmente ad incidere negativamente

sulle capacità educative e di accudimento della genitrice” e esporrebbe la

minore “ad un potenziale e concreto rischio” (decisione impugnata, pag.

5). Secondo l’autorità di prime cure, “sebbene ad oggi il buon compenso

psicopatologico della madre RE 1 non comprometta direttamente le sue capacità

genitoriali, occorre ritenere prematuro un affidamento della figlia alla madre

(sia esclusivo, sia congiunto)”, considerato inoltre che “non sono state

evidenziate criticità rispetto alla capacità del padre CO 2 ad occuparsi

adeguatamente della figlia PI 1”, che già viveva con lui prima della

separazione dei genitori (decisione impugnata, pag. 5). Nella decisione

impugnata è stato inoltre rimarcato che il padre ha sinora garantito “l'organizzazione

delle relazioni personali di PI 1 con la madre”, “adattandole

compatibilmente allo stato di salute di quest'ultima” (pag. 5).

L’Autorità di protezione

ha dunque deciso l’affidamento di PI 1 per cura ed educazione al padre CO 2.

3.2

Nel suo reclamo, RE 1 critica

il ragionamento che ha condotto l’Autorità di protezione ad affidare PI 1 in

via esclusiva al padre, giudicandolo (almeno in parte) contradditorio. A suo

modo di vedere, “se davvero vi fosse un potenziale e concreto pericolo per PI

1.

in relazione allo stato di salute psichica della madre, mal si comprende per

quale ragione autorizzare la medesima madre ad occuparsi della figlia 3 volte a

settimana, con 2 pernottamenti” (reclamo, pag. 4). Secondo la reclamante,

la possibilità del padre di “captare eventuali segni di scompenso psichico

della madre” potrebbe essere data anche “con una custodia alternata, per

esempio dal lunedì al mercoledì pomeriggio presso un genitore e poi fino a

venerdì dall'altro genitore, con il fine settimana in alternanza presso l'uno o

l'altro genitore”, considerato anche il monitoraggio garantito dalle tre

condizioni supplementari imposte dall’Autorità di protezione (per la famiglia,

il mantenimento della presa a carico presso l'UAP, per la madre, il

mantenimento della presa a carico presso l’SPS e il mantenimento di un buon

compenso psicopatologico, la presenza regolare ai controlli e l'assunzione

regolare della terapia; reclamo, pag. 4).

In ogni caso, la

reclamante contesta che il «potenziale e concreto pericolo» evocato

dall’Autorità di protezione per PI 1 sia stato dimostrato o reso verosimile (reclamo,

pag. 4). I referti medici agli atti non dimostrano infatti che la

sintomatologia della madre – se ancora attuale – abbia delle conseguenze sulle sue

capacità genitoriali della madre (reclamo, pag. 5). Secondo la reclamante, agli

atti non vi sarebbe nessun elemento che permetta di concludere che lei possa

mettere in pericolo la vita o l’incolumità di PI 1, in particolare “i

"classici segnali", normalmente presenti in casi in cui si giustifica

una limitazione delle relazioni personali”, ovvero “comportamenti

inadeguati”, “precedenti penali (contrariamente per quel che concerne

invece il padre)”, “episodi di messa in pericolo (anche solo potenziale)”,

“segni di trascuratezza, di negligenza, di svogliatezza, di difficoltà

educative e di sviluppo della bambina” (reclamo, pag. 5).

Per l’insorgente, vi

sarebbero al contrario “molteplici segnali positivi e incoraggianti”

riguardanti lo sviluppo di PI 1 (spazi abitativi adeguati offerti dai genitori,

frequentazione regolare dell’asilo nido, crescita e competenze adeguate

all’età) e lo stato di salute della madre, che non desterebbe preoccupazioni

(buono stato di salute generale, buon compenso psicopatologico e aderenza alle

cure; reclamo, pag. 6).

Contrariamente a quanto

indicato dall’SPS, che aveva invitato l’Autorità di protezione ad effettuare

una perizia delle capacità genitoriali della madre, questa non ha ritenuto di

dover procedere in tal senso, “dando invece per scontato che il passato

scompenso psichico della reclamante, sfociato in un'ospedalizzazione

nell'aprile 2021, comportasse automaticamente un'incapacità nel prendere cura

in maniera adeguata della figlia” (reclamo, pag. 6-7). Per la reclamante,

la decisione dell’Autorità di protezione non risulta giustificata e deve essere

riformata, concedendo ai genitori una custodia alternata della minore (reclamo,

pag. 7).

3.3

Giusta l’art. 298d CC,

ad istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei

minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi

importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (cpv. 1); può anche

limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la

partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (cpv. 2). Lo

scioglimento di una precedente

convivenza costituisce un cambiamento sostanziale di circostanze (Schwenzer/ Cottier, in: BSK ZGB I, 6a

ed. 2018, ad art. 298d CC n. 2).

L'autorità

parentale congiunta, ormai la regola a prescindere dallo stato civile dei

genitori (art. 296 cpv. 2, 298a cpv. 1, 298b cpv. 2 e 298d cpv. 1 CC; DTF 142

III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3), non implica necessariamente una

custodia alternata (DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; STF

5A_740/2020 del 19 maggio 2021, consid. 3.1). Il giudice deve esaminare

nondimeno se quest'ultima sia possibile e compatibile con il bene del minore,

principio fondamentale per l'attribuzione di diritti parentali, rispetto ai

quali gli interessi personali dei genitori passano in secondo piano (DTF 142

III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; STF 5A_740/2020 del 19 maggio

2021, consid. 3.1).

Se

giunge alla conclusione che una custodia alternata non è nell'interesse del

figlio, deve determinare a quale dei due genitori affidare il minore, tenendo

conto in particolare delle loro capacità educative, delle loro possibilità di

occuparsene di persona, delle loro capacità di favorire i contatti tra il

figlio e l'altro genitore, della stabilità dei rapporti (familiari e logistici)

e, a seconda della sua età, del desiderio del figlio (DTF 142 III 622 consid.

3.2.4; 142 III 616 consid. 4.4; più di recente: STF 5A_740/2020 del 19 maggio

2021.

consid. 3.1 con rinvii; analogamente: RtiD II-2020 pag. 840 consid. 3c).

A

parte le capacità educative dei genitori, tutti gli altri criteri sono

interdipendenti e la loro importanza dipende dalle circostanze del caso. La

stabilità e la possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del

figlio svolgono un ruolo preminente in caso di bambini piccoli o in età di

scuola elementare, mentre per un adolescente può essere importante

l'appartenenza a una cerchia sociale. La capacità di collaborazione dei genitori

è di rilievo quando il figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i

luoghi di residenza dei genitori esige un'organizzazione più complessa (DTF 142

III 617 consid. 3.2.3 con rinvii, 612 consid. 4.3 con rinvii; più di recente:

STF 5A_722/2020 del 13 luglio 2021 consid. 3.1.3). Ciò vale soprattutto in caso

di custodia alternata. Ma anche qualora il giudice attribuisca la custodia a un

solo genitore si applicano essenzialmente i medesimi criteri, ai quali si

aggiunge la capacità dell'uno e dell'altro di favorire

i vicendevoli contatti con il figlio (DTF 142 III 617 consid. 3.2.4, 612

consid. 4.4; STF 5A_991/2019 del 24 febbraio 2021 consid. 5.1.2).

L’art.

446.

CC, applicabile per analogia anche alla protezione dei minori in virtù del

rinvio di cui all’art. 314 cpv. 1 CC (Messaggio concernente la modifica

del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della

filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6488), definisce i principi procedurali

applicabili.

Ai

sensi del disposto legale, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti

(cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

3.4

Nel

caso concreto, le argomentazioni della reclamante devono essere accolte. La

decisione dell’Autorità di protezione difetta di un accertamento centrale, non

rispondendo alla questione di sapere in che misura RE 1 disponga della

necessaria capacità educativa per occuparsi della figlia PI 1.

Se è vero che l’Autorità di protezione non

ha esplicitamente rimesso in discussione la capacità educativa della reclamante

in ragione del suo stato di salute – tant’è che non ha valutato una levata del

suo diritto di determinare il luogo di dimora della figlia e non ha rimesso in

discussione l’esercizio in forma libera e con pernottamento dei diritti di

visita – va sottolineato che nel decidere la custodia della bambina l’Autorità

di protezione ha giudicato “prematuro” un affidamento alla madre (che

fosse esclusivo o congiunto), in ragione di un possibile eventuale

peggioramento delle sue condizioni di salute psichica e dell’impossibilità di

garantire “una stabilità psichica a medio-lungo termine” (decisione

impugnata, pag. 5), negandole di fatto una capacità educativa durevole nel

tempo a causa del possibile deteriorarsi del suo stato di salute.

Tali

conclusioni non risultano fondate su un accertamento specialistico valido. Non

è infatti dato di sapere in che misura la malattia psichica diagnosticata alla

madre, che risulterebbe essere ben trattata da più di un anno, abbia oggi un

impatto sulla capacità della madre di accudire PI 1 e che prospettive future ci

siano. Anche il paventato possibile peggioramento delle condizioni di salute

della madre non deriva dalle emergenze probatorie dell’incarto, quanto piuttosto

dalle (pur legittime) preoccupazioni dell’autorità di prime cure e del padre di

PI 1.

Al

di là dei significativi problemi di salute avuti in passato dalla madre, non vi

sono tuttavia agli atti degli accertamenti medici che invitino ad una

particolare prudenza per il futuro: al contrario, i rapporti dell’SPS

riferiscono di una situazione di buon compenso psicopatologico e di adesione

alla presa a carico (scritto 18 novembre 2021), il medico di famiglia ha

attestato una buona salute generale (scritto 7 luglio 2021 del dr. med. __________)

e l’SPS ha certificato un miglioramento dello stato psichico tale da conferirle

nuovamente l’abilità al lavoro (benché in precedenza, il 16 dicembre 2021,

l’SPS medesimo avesse presentato per lei una domanda di invalidità, cfr.

lettera 24 marzo 2022 dell’UAP).

Considerato

come RE 1 abbia in passato tentato a quattro riprese il suicidio (verbale di

udienza 31 maggio 2021, pag. 2), ritenuta la sintomatologia depressiva

importante connessa con l’aver appreso di essere incinta (rapporto 7 giugno

2021.

dell’SPS, pag. 1) e la necessità di predisporre un inserimento diurno

della minore all’asilo nido ancora durante la convivenza con l’ex compagno

(scritto 26 aprile 2021 dell’UAP), visto inoltre il periodo di “incapacità e

impossibilità nell’esercitare il suo ruolo genitoriale” che ha fatto seguito

al ricovero per un disturbo affettivo bipolare (rapporto 7 giugno 2021

dell’SPS, pag. 2), risulta necessario disciplinare l’affidamento della minore a

seguito della separazione dei genitori su accertamenti specialistici che

definiscano in maniera più circostanziata possibile le capacità educative della

madre (come era anche stato suggerito dall’SPS con scritto del 23 agosto 2021).

Alle

condizioni attuali non è infatti possibile pronunciarsi in maniera compiuta

sull’affidamento di PI 1, in particolar modo comprendere se il suo affidamento

ad entrambi i genitori possa essere nell’interesse della minore.

Un

accertamento preciso delle circostanze si rivela necessario anche per poter

disporre di un punto fermo che permetta di valutare eventuali richieste di

modifiche future. In particolare, se non dovessero essere dati i presupposti

per una custodia condivisa, è importante che resti aperta la possibilità in

futuro di dimostrare un’evoluzione positiva della salute psichica materna e

l’avvenuta stabilizzazione della sua malattia, ciò che risulterebbe impossibile

a fronte del mancato accertamento, nella decisione impugnata, della situazione

di partenza al momento della cessazione della convivenza fra i genitori. In

assenza di indicazioni specialistiche, non è infatti dato di sapere se e/o

quando la situazione di salute psichica della madre potrà essere considerata

sufficientemente stabile da garantire un’adeguata capacità genitoriale e da

permetterle una presa a carico costante e regolare della figlia.

Per

questi motivi, nella fattispecie si giustifica dunque di annullare la decisione

impugnata e di rinviare l’incarto all’autorità di prime cure, affinché ordini

con sollecitudine una perizia sulle capacità genitoriali di RE 1.

L’approfondimento dovrà attestare la diagnosi di malattia psichica, definire in

che misura questa impatta sulle capacità educative attuali della madre e dare

delle indicazioni quanto alle possibili evoluzioni future dello stato di salute

con riferimento alle sue capacità di occuparsi adeguatamente di PI 1. Lo

specialista dovrà altresì pronunciarsi sugli eventuali rischi per la minore in

caso di accudimento da parte della madre nell’eventualità di un’interruzione

della presa a carico specialistica o farmacologica.

L’annullamento

della decisione impugnata implica il mantenimento della situazione già in

essere nel corso dell’istruttoria del procedimento e dunque il mantenimento

della custodia esclusiva al padre come da decreto cautelare del 1° giugno 2021,

con l’assetto dei diritti di visita successivamente concordato dai genitori e

meglio tre diritti di visita settimanali di cui due con pernottamento

(dal martedì dopo scuola fino al mercoledì mattina, il giovedì dopo scuola fino

alle 20:00, dal venerdì dopo scuola fino al sabato alle 20:00). Nell’attesa del referto peritale e se

necessario in ragione dell’evolversi della situazione, l’Autorità di protezione

potrà senz’altro intervenire tempestivamente in via cautelare per adeguare nel

modo più opportuno la disciplina delle relazioni personali di PI 1 con la

madre.

4.

Gli oneri

processuali seguono di regola la soccombenza e sono in concreto da porre a

carico di CO 2, che rifonderà a RE 1 fr. 1'400.– a titolo di ripetibili.

Visto l'esito del

reclamo e la rifusione di ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria e di

ammissione al gratuito patrocinio presentata da RE 1 deve di conseguenza essere

considerata priva d'oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3;

STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 15 aprile 2021,

inc. 9.2020.171, consid. 8).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

§. Di

conseguenza, la decisione emessa il 21 aprile 2022 (ris. n. 704/2022 del 29

marzo 2022) dall'Autorità regionale di protezione __________, è annullata

e l’incarto le è ritornato affinché statuisca nuovamente dopo aver disposto,

senza indugio, una perizia sulle capacità genitoriali di RE 1.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 400.–

b) spese fr.

150.–

fr.

550.–

sono posti a carico di CO

2, che rifonderà a RE 1 fr. 1'400.– a titolo di ripetibili.

3. L’istanza di

ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, divenuta priva

d’oggetto, è stralciata dai ruoli.

4. Notificazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.